LE NUOVE DISPOSIZIONI PER I LAVORATORI AUTONOMI

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1 Via G.Bovini, Ravenna (RA) Tel Fax Altra sede: Dott. Franco Foschini Bagnacavallo (RA) Dott. Paolo Mazza Via Brandolini, 11 Dott. Vincenzo Morelli Tel Fax Dott. Gianluca Giardini Ravenna, 11 Settembre 2006 Circolare N. 3/2006 A tutti i clienti Loro sede LE NUOVE DISPOSIZIONI PER I LAVORATORI AUTONOMI Riferimenti: Art. 35, comma 12 e Art. 36, commi da 27 a 29, D.L. n. 223/2006, convertito dalla Legge n. 248/2006; Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 28/E del 04/08/2006. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, la Manovra correttiva contenuta nel Decreto Legge n. 223/2006 (Decreto Bersani Visco), convertito nella Legge 248/2006, è intervenuta in maniera decisa: sulle misure di controllo e verifica dei redditi dichiarati, nonché sulle misure volte a limitare i fenomeni di evasione ed elusione fiscale; sul trattamento delle perdite; su alcuni componenti che concorrono alla determinazione del reddito. NUOVI OBBLIGHI E LIMITAZIONI ALL USO DEL CONTANTE Nell intento di intensificare e rafforzare l attività di accertamento e di limitazione dell evasione e dell elusione fiscale è stato limitato l uso del contante ed in generale delle transazioni prive di tracciabilità. Sempre più il professionista si vede costretto a fare i conti con adempimenti che esulano dallo specifico terreno delle sue competenze da ordinamento professionale, per misurarsi con obblighi imposti da normative stringenti a tutela della clientela (privacy) o dell ordine pubblico (antiriciclaggio). L esercente arti e professioni è, inoltre, frequentemente considerato una delle categorie che, operando a contatto diretto con la clientela (spesso composta da soggetti non IVA ), sarebbe maggiormente a rischio di evasione fiscale. Di seguito si esaminano i nuovi obblighi introdotti dal D.L.223/2006, relativi all incasso dei compensi dalla clientela e all utilizzo del conto corrente bancario per l attività professionale. Codice Fiscale e Partita IVA studiofoschini@tin.it; mazza@linknet.it; info@studiomorelli.ra.it

2 INCASSO DEI COMPENSI Il DL n. 223/2006, nell intento di intensificare e rafforzare l attività di accertamento e di limitazione dell evasione e dell elusione fiscale, ha introdotto un generalizzato obbligo di tracciabilità degli incassi e dei pagamenti da parte dei professionisti limitando l uso del contante a operazioni di importo entro limiti predefiniti. Il comma 12 dell art. 35 del D.L. in esame dispone che: I compensi in denaro per l esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro. In sede di conversione è stato introdotto il comma 12 bis che dispone una norma transitoria secondo la quale il predetto limite di 100 si applica a partire dall in quanto fino a tale data gli importi minimi sono: dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (12 agosto 2006) al ; 500 dall al Con riferimento ai compensi, quindi, è necessario l utilizzo di sistemi di pagamento che ne garantiscano la precisa tracciabilità: da ciò deriva che i professionisti dovranno provvedere agli incassi attraverso uno dei seguenti strumenti: - assegni bancari o circolari, NON TRASFERIBILI; - bonifici bancari o postali; - pos o carte di credito; - RID o altre modalità bancarie; - in contanti o con assegni liberi o girati da terzi per importi rientranti nei limiti e con la tempistica già indicate. CONTO CORRENTE DEL LIBERO PROFESSIONISTA Come già esposto, per i compensi di importo inferiore ai predetti limiti è possibile ricevere denaro contante, ma, sempre al comma 12 dell art. 35 del DL 223/2006, si prevede che i liberi professionisti debbano:...tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell esercizio dell attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese. Ciò significa, ed è importante precisarlo con chiarezza, che TUTTI gli incassi effettuati (in contanti o con assegni liberi, oltre a quelli già indirizzati in banca, devono essere accreditati sul conto corrente. La norma impone che quanto riscosso affluisca sul conto corrente, perciò il lavoratore autonomo che incassa il proprio compenso in contanti, NON PUO utilizzare tali somme per eventuali pagamenti in contanti relativi all attività o per prelievi di utile, ma deve provvedere al versamento di tutta la somma incassata su un c/c bancario o postale. 2

3 Per provvedere ai necessari pagamenti, il professionista potrà procedere al prelievo della somma dal conto corrente, eventualmente anche tenendosi una disponibilità in contanti. Come immediata, ed evidente conseguenza, deriva che il lavoratore autonomo è obbligato a tenere un c/c (postale o bancario) a lui intestato, dal quale, in pratica, sia possibile risalire alle transazioni (incassi e prelievi) effettuate nell esercizio dell attività. Va evidenziato che: la norma non impone che il c/c sia dedicato esclusivamente all esercizio dell attività. Ciò significa che lo stesso può essere utilizzato anche per effettuare operazioni a titolo personale; devono transitare per il c/c i prelevamenti per il pagamento delle spese. Il materiale pagamento delle stesse potrà essere eseguito anche in contanti. Si pensi, ad esempio, all acquisto della cancelleria, del carburante, di valori bollati, delle visure catastali, ecc. Se anche è consentito l utilizzo di un conto corrente non dedicato all attività, è bene che il professionista tenga opportuna memoria delle operazioni di accredito ed addebito che non trovano riscontro nella contabilità. Ciò deriva principalmente da quanto previsto dalla Legge Finanziaria per il 2005 (L. 311/2004) che, modificando l articolo 32 del DPR 600/73, ha stabilito che i verificatori hanno la possibilità di considerare compensi o ricavi anche i prelevamenti dai conti bancari o postali, di cui il contribuente non indichi il beneficiario, o che non risultino dalle scritture contabili. L Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 28/E, ha affermato che i professionisti possono ritenersi sollevati dall onere di fornire la predetta dimostrazione in relazione a prelievi che, avuto riguardo all entità del relativo importo ed alle normali esigenze personali o familiari, possono ragionevolmente essere ricondotte nella gestione extra-professionale. Questa precisazione trova la propria utilità nelle disposizioni in tema di accertamento bancario (art. 32, comma 1, n. 2, DPR n. 600/73) secondo la quale, come già indicato sopra i prelevamenti dai c/c non annotati nelle scritture contabili sono considerati ricavi o compensi qualora il contribuente non dimostri che gli stessi non hanno rilevanza ai fini del reddito di lavoro autonomo. Da quanto sopra deriva la conseguenza che l eventuale utilizzo del c/c per l attività e per la sfera personale necessita l impegno del professionista a tenere memoria di tutte le operazioni che non rientrano tra quelle inerenti l attività, così da poterle giustificare in occasione di un eventuale verifica fiscale. L alternativa potrà essere quella di attivare un conto corrente dedicato esclusivamente all attività o di adottare la contabilità ordinaria, così da poter annotare nelle scritture contabili tutte le operazioni che transitano sul conto corrente del professionista. E bene precisare che, anche in presenza di un conto corrente dedicato, i verificatori dell Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza non vedranno in alcun modo limitata la loro possibilità di acquisire i dati relativi alle movimentazioni degli altri conti (anche meramente personali) tenuti dal professionista. 3

4 RIEPILOGO OPERATIVITA SUI CONTI CORRENTI C/C BANCARIO O POSTALE Somme riscosse nell esercizio dell attività esercitata Somme prelevate per il sostenimento delle spese relative all attività esercitata Eventuale presenza di operazioni (versamenti e prelievi) effettuate in ambito privato Se importi (fino al ) esclusivamente con bonifico, assegno non trasferibile, sistemi di pagamento elettronico, altre modalità di pagamento postali o bancarie Il limite è pari a: 500 dall al ; 100 dall Versamento sul c/c bancario o postale di tutte le somme incassate dal libero professionista. SANZIONI PER IRREGOLARITA NELLA GESTIONE FINANZIARIA E DEGLI INCASSI La norma che ha introdotto gli obblighi relativi agli incassi esclusivamente con strumenti bancari e del versamento degli incassi sul c/c del professionista, non prevede alcuna sanzione specifica. Nonostante ciò è bene evidenziare che i nuovi obblighi derivano dalla modifica dell art. 19 del DPR 600/73 (Scritture contabili degli esercenti arti e professioni), perciò la violazione delle nuove norme introdotte potrà essere considerata come irregolarità nella tenuta delle scritture contabili. I verificatori, rilevando irregolarità nella tenuta delle scritture contabili potrebbero procedere all accertamento induttivo che, prescindendo in tutto o in parte dalla contabilità, consente di accertare redditi sulla base di dati e notizie comunque raccolti (art. 39 comma 2 DPR 600/73). In seguito alle possibili conseguenze sopra indicate, si suggerisce la massima prudenza nella gestione finanziaria dell attività libero professionale e nell applicazione puntuale delle nuove norme introdotte. STUDI DI SETTORE Con decorrenza 2005 (quindi con effetto già con la dichiarazione da presentare entro il prossimo mese di ottobre) la congruità alle risultanze degli studi di settore dovrà essere rilevata per tutti gli anni. In precedenza questo obbligo era previsto per le imprese in contabilità semplificata, mentre i professionisti e le imprese in contabilità ordinaria potevano risultare non congrui in un anno su tre presi in esame. Per effetto di tale intervento tutti i contribuenti soggetti all applicazione degli studi di settore sono accertabili se si verifica uno scostamento tra ricavi/compensi dichiarati e quelli presunti, ossia se risultano non congrui e non hanno provveduto ad adeguarsi. 4

5 Al verificarsi di questa situazione l Agenzia delle Entrate attiverà la procedura per chiedere chiarimenti in merito e/o proporre un accertamento con adesione; Qualora il libero professionista fosse risultato non congruo per il 2005, e intendeva usufruire dell anno di tolleranza alla congruità, potrà adeguare le risultanze della propria dichiarazione dei redditi entro il prossimo 31 ottobre, integrando i pagamenti delle imposte già effettuati. LE PERDITE DEL LAVORO AUTONOMO L art. 36, commi 27 e 28, DL n. 233/2006, modificando l art. 8 del TUIR, dispone novità nell utilizzo delle perdite realizzate nell esercizio di arti e professioni, ancorché esercitate attraverso società semplici o associazioni. In precedenza era possibile ridurre i redditi di qualunque altra natura realizzati nell anno; dal 2006 le perdite prodotte potranno essere utilizzate esclusivamente per compensare redditi della stessa natura, quindi solo con redditi di lavoro autonomo. L utilizzo di dette perdite sarà possibile anche negli esercizi successivi rispetto quello nel quale sono prodotte, ma non oltre il quinto. LE PLUSVALENZE E LE MINUSVALENZE L art. 36, comma 29 del Decreto in esame affronta una rilevante novità per i lavoratori autonomi. Fino al 31/12/2005 il realizzo delle plusvalenze dalla cessione di beni strumentali era esclusa dall assoggettamento ad imposizione. Le minusvalenze erano, invece, indeducibili dal reddito prodotto. Con l introduzione delle novità si ha l estensione alla formazione del reddito, delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate in seguito alla cessione, al risarcimento per perdita o danneggiamento, e alla destinazione alla sfera personale del professionista dei beni strumentali (esclusi gli immobili, le opere d arte, d antiquariato e da collezione). CESSIONE, RISARCIMENTO O AUTOCONSUMO DEI BENI STRUMENTALI Come sopra accennato le plusvalenze/minusvalenze dei beni strumentali concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo se: sono realizzate a seguito della cessione a titolo oneroso; sono realizzate a seguito del risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; derivano dal consumo personale o familiare del lavoratore autonomo (cosiddetto autoconsumo ) o sono destinati a finalità estranee all esercizio della professione. N.B.: non sono considerate tassabili/deducibili le plusvalenze/minusvalenze conseguite relativamente agli immobili e agli oggetti d arte, di antiquariato e da collezione (in quanto su tali beni non è consentito dedurre quote di ammortamento). Per calcolare la plusvalenza/minusvalenza realizzata, lo stesso comma 29 dispone che: 5

6 Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l indennità percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato. Quindi la plusvalenza/minusvalenza è data da: corrispettivo/indennità percepiti costo non ammortizzato del bene (*) oppure, nei casi in cui non vi è un corrispettivo, come in presenza del c.d. autoconsumo : valore normale del bene costo non ammortizzato del bene (*) (*) Per costo non ammortizzato del bene si intende il costo fiscalmente riconosciuto ossia costo storico al netto degli ammortamenti dedotti fiscalmente. Si ricorda che per i professionisti iscritti alle rispettive Casse previdenziali il corrispettivo della cessione di un bene strumentale, anche se esposto in fattura: - non va maggiorato del contributo integrativo (2% o 4%); - non è soggetto alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto. Esempio: Un geometra cede un PC utilizzato nell ambito dell attività, acquistato nel 2002, per un corrispettivo di 630 (+ IVA). Per il calcolo della plusvalenza si considerino i seguenti dati: costo storico fondo ammortamento (2.000 x 20% coefficiente ammortamento x 4 anni) costo non ammortizzato 400 ( ) corrispettivo incassato 630 (+ IVA) La plusvalenza derivante dalla cessione del PC è pari a 230 ( ). La fattura relativa alla cessione è così redatta: FATTURA N... DEL Cessione PC usato 630 IVA 20% 126 Totale fattura 756 Come confermato dall Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 28/E, non è prevista la possibilità di rateizzare la plusvalenza, a differenza di quanto disposto per le imprese dall art. 86, comma 4, TUIR. Secondo l Agenzia delle Entrate, infatti, in applicazione del principio di cassa e soprattutto in mancanza di un espresso riferimento normativo, al lavoratore autonomo è imputato il predetto reddito nell esercizio in cui avviene l incasso (o in quello in cui avviene la destinazione a finalità estranee alla professione). La norma non fa alcun riferimento al trattamento delle plusvalenze relative alle autovetture o in generale ai beni a deducibilità limitata (es. telefoni cellulari o altri beni a uso promiscuo). 6

7 A tale proposito, nella citata Circolare n. 28/E è stato chiarito che, anche per i lavoratori autonomi la plus/minusvalenza, concorre a formare il reddito nella stessa proporzione esistente tra l ammontare dell ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato. Tale interpretazione ricalca il principio contenuto nell art. 164, comma 3, TUIR ai fini della determinazione della plus/minusvalenza per i beni a deducibilità limitata nell ambito del reddito d impresa. La novità in esame è entrata in vigore il (giorno di pubblicazione sulla GU del DL n. 223/2006), tuttavia, a causa dell assenza di una specifica disposizione transitoria che ne stabilisce l applicabilità alle operazioni effettuate a decorrere dalla predetta data, la stessa dovrebbe trovare applicazione alle plus/minusvalenze conseguite fin dall Applicando, come sopra specificato, il principio di cassa, assume rilevanza anche la plus/minusvalenza relativa alla cessione di un bene strumentale fatturata, ad esempio, il e il cui corrispettivo è stato incassato il Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito. Cordiali saluti. Studio Consulenti Associati. La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare. 7

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