ProvinciaRegionalediPalermo. VerbalediDeliberazionedelConsiglioComunale IMMEDIATAMENTEESECUTIVA

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1 COMUNEDICACCAMO ProvinciaRegionalediPalermo VerbalediDeliberazionedelConsiglioComunale IMMEDIATAMENTEESECUTIVA COPIA N.69 del OGGETTO: Regolamentoafidamentoingestioneimpiantisportivicomunali.RINVIO. L'anno duemiladodici,ilgiorno trentunodelmesedidicembrealeore12:25eseguenti,incaccamonela saladeleadunanzeconsiliaridiquestocomune,disciplinatadalcommaivdel art.30delal.r.n.9/86, qualerisultasostituitodal art.21delal.r.n.26/93,insesioneordinaria,cheèstatapartecipataaisignori ConsiglierineimodieterminiprevistidaledisposizionidileggevigentinelaRegioneSiciliana,risultano al appelonominale: PORRETTADOMENICO P RINIGIUSEPPE P GALBO ANTONINO P SCACCIAFERRO GIUSEPPE P CECALAGIOVANNI P DAMIANIFRANCESCO P ALONGIGIOVANNI P RANDAZZO SALVATORE P GIANFORTONEMASSIMILIANO P VISO NICASIA P RANDAZZO DIEGO A INDORANTEANTONINO P COMPARETTO SALVATORE P BRANCATO NICASIO P LIBERTO NICASIA A Risultanopresentin.13easentin.2. Risultatolegaleilnumerodegliintervenuti,aisensidelcitatocommadel art.30delal.r.n.9/86,e succesivemodificazioni,asumelapresidenzaildot.porrettadomenico,nelasuaqualitàdi PRESIDENTE. A sisteilsegretario GENERALE,Dot.saLANZALACO RITAANTONELLA. Scrutatori: ALONGIGIOVANNI SCACCIAFERRO GIUSEPPE VISO NICASIA

2 PropostadideliberazionediConsiglioComunale N.83 del PROPONENTE: CONSIGLIERECOMUNALE OGGETTO:APPROVAZIONEREGOLAMENTO COMUNALEPERL UTILIZZO ELA GESTIONEINCONCESSIONEDEGLIIMPIANTISPORTIVICOMUNALI PARERE Aisensidel art.53delalegge ,n.142,recepitodal art.1,comma1, leterai),delal.r ,n.48,neltestoqualerisultasostituitodal art.12 delalegge n.30,isotoscritiesprimonoiseguentiparerisula presentepropostadideliberazione: Parerefavorevole sotoilprofilodelaregolaritàtecnica IlResponsabiledel2 Setore (Dot.ssaRosaliaZITO) Aisensiepergliefetidel art.6delal.r.n.10/91,siatestachenelaformulazione delapropostadideliberazioneinoggetosonostatevalutatelecondizionidiammissibilità, nonchéipresuppostiritenutirilevantiperl assunzionedelprovvedimentoeseguitele procedureprescritedalavigentelegislazione.

3 ILCONSIGLIERECOMUNALE PREMESSO CHE: -l art.7deldecretolegislativo18agosto2000,n.267disponeche nelrispetodeiprincipi fissatidalaleggeedelostatuto,ilcomuneelaprovinciaadotanoregolamentinele materiedipropriacompetenzaedinparticolareperl organizzazioneeilfunzionamento deleistituzioniedegliorganismidipartecipazione,perilfunzionamentodegliorganie degliuficieperl eserciziodifunzioni ; -l articolo117,comma6,delacostituzionenelasuaformulazioneinnovatadalalegge costituzionale n.3 del18 Otobre 2001,configura in capo aglientilocalipotestà regolamentare in ordine ala disciplina del organizzazione e delo svolgimento dele funzioniloroatribuite; -l articolo4delaleggen.131del05giugno2003 Disposizioniperl adeguamento del ordinamento dela Repubblica ala legge costituzionale n 3 del18/10/2001) testualmentedispone: 1.IComuni,leProvinceeleCitàmetropolitanehannopotestànormativasecondoi principifissatidalacostituzione.lapotestànormativaconsistenelapotestàstatutariae inquelaregolamentare. 2.Lo statuto,in armonia con la Costituzione e con iprincipigeneraliin materia di organizzazionepubblica,nelrispetodiquantostabilitodalaleggestataleinatuazione del articolo 117,secondo comma,letera p)dela Costituzione,stabilisce iprincipidi organizzazioneefunzionamentodel ente,leformedicontrolo,anchesostitutivo,nonché legaranziedeleminoranzeeleformedipartecipazionepopolare. 3.L organizzazionedeglientilocalièdisciplinatadairegolamentinelrispetodelenorme statutarie. 4.Ladisciplinadel organizzazione,delosvolgimentoedelagestionedelefunzionidei Comuni,deleProvinceedeleCitàmetropolitaneèriservataalapotestàregolamentare del entelocale,nel ambitodelalegislazionedelostatoodelaregione,cheneassicurai requisitiminimidiuniformità,secondolerispetivecompetenze,conformementeaquanto previstodagliarticoli114,117,sestocomma,e118delacostituzione. RICHIAMATAladeliberan.11del15/03/2007,cosìcomemodificatadaladeliberan.50 delconlaqualeèstatoapprovatoilregolamentochedisciplinal usoelagestionedegli impiantisportivi; VISTI: -lalegge27dicembre2002,n.289esuccessivemodificheedintegrazioni,disciplinala gestione e l'uso degliimpiantisportivicomunaliintesiqualistruture in cuipossono praticarsiativitàsportivedìqualsiasiliveloeventualmenteassociateadativitàricreativee socialidiinteressepubbliconel'intentodiperseguireunacoretaecoordinatadifusione del'educazionefisicaesportiva; -lal.r.n.48/91,perleformedigestionedegliimpiantisportivi; -lal.r 17maggio1984,n.31,"Integrazionedelalegislazioneinmateriaditurismo, spetacolo,trasportiesport"; -lal.r.16maggio1978,n.8"provvedimentiperfavorirelapraticadeleativitàsportive edilpotenziamentodegliimpiantisportivinelteritoriodelaregionesiciliana",come modificatadal.r.n.2/2002en.4/2003; -lal.r.sicilia30dicembre2000,n.36"normeconcernentilamedicinadelosportela tutelasanitariadeleativitàsportive;

4 -laleggen.91/1981edognialtranormaintegrativaemodificativadelavigentenormativa, perl'individuazionedeglielementidiriferimentoriguardantiisoggetichesvolgonoatività sportive; CONSIDERATO CHE: è emersa la opportunità diprocedere ala revisione del atuale Regolamento,in particolareperquantoriguardaladefinizionedeicriteridiassegnazioneinusoegestione degliimpiantisportivi; perquantoriguardal usodegliimpiantisportivipubblici,aifinidiunpiùrazionale utilizzodeglistessi,siritienenecessarioaggiornareicriteridiassegnazionedeglispazi sportivi; perquantoriguardalagestionedegliimpianti,èemersalanecessitàdimigliorare l aspetomanutentivodeglistessi,stanteilfatocheilpatrimoniosportivodelacitàhauna etàmediaditrentaannievieneutilizzato siadapartedelescuoleechedelesocietà sportive; STANTEchelaridotamanutenzioneordinariadegliimpianticomportaspessoperl ente pubblico la necessità efetuare interventi di manutenzione straordinaria, con le conseguentiebenconosciutedificoltàfinanziarie; RITENUTO quindiopportunoenecessariootimizzarelerisorseeconomicheeumanetra laamministrazionecomunaleeleassociazionisportiveinteressateala gestionedegli impiantisportivi,definendoinmodopuntualeleativitàdimanutenzioneordinariacheesse devonosvolgereeprevedendolapossibilitàpericoncessionaridiapportaremigliorieeed efetuarelavoridimanutenzionestraordinarianegliimpiantisportivi; RICHIAMATI: l'art.86,comma1,delvigentestatutocomunale; l'art.17delregolamentoperl'eserciziodelefunzionidiconsiglierecomunale; VISTI: ild.lgs.n.267/2000; lal.r.n.48/91; lal.r.n.30/2000; ild.lgs.n.163/2006; ild.p.r.n.207/2010; l O.R.EE.LLdelaRegioneSiciliana; PROPONE 1) DIAPPROVARE: - il Regolamento perl utilizzo e la gestione in concessione degliimpiantisportivi comunali che, compostodan.21articoli,vienealegatoalapresentepropostadi deliberazioneperfarneparteintegranteesostanziale - lo schema diconvenzione perla gestione in concessione degliimpiantisportivi comunaliche,composto da n.23 articoli,viene alegato ala presente proposta di deliberazioneperfarneparteintegranteesostanziale 2) DIREVOCAREladeliberaconsiliaren.11del15/03/2007en.51del23/11/2007e tutelealtreprecedentinormeregolamentaridelcomuneincontrastoconlamateria regolamentatadalpresenteato;

5 3) DIINSERIRE ilregolamento sulsito istituzionale delcomune dicaccamo per rendereilmedesimonotoeaccessibileaicitadini; 4) DIDAREATTO CHE: -lostessoveràpubblicatoritualmenteal'albopretoriodelcomuneperquindicigiorni consecutivi,exart.124,comma1,deld.lgsn.267del18agosto2000; -che lo stesso diverà esecutivo ala scadenza deldecimo giorno dala eseguita pubblicazioneal'albopretoriodelcomune,exart.134,comma3,delcitatod.lgsn.267 del18agosto2000. Caccamo,lì24Dicembre2012. ILCONSIGLIERECOMUNALE Dot.SalvatoreCOMPARETTO

6 CONSIGLIO COMUNALEDEL puntoal ordinedelgiorno IlPresidente pasa ala tratazione del5 punto posto al'ordine delgiorno: Regolamentoafidamentoingestioneimpiantisportivicomunali. PrendelaparolailcapogruppoCompareto,ilqualechiedeilrinviodelatratazione del'argomento,inquantoilresponsabiledelsetore1,dot.sazito,hafatopervenire unanota,quialegata,tramitelaqualeharichiestopiùtempoperapprofondirelamateria, primadiapporeilpareretecnico. IlPresidentemeteaivotiilrinvio.IlConsiglioapprovaal'unanimitàdeipresenti,13su 15. IlPresidenteconcludeaugurandoatutiunBuonAnno. Aleore14,30lasedutaèsciolta.

7 : Leto,approvatoesotoscrito IlConsigliereAnziano IlPRESIDENTE IlSEGRETARIOGENERALE Dot.GALBOANTONINO Dot.PORRETTADOMENICO Dot.saLANZALACORITAANTONELLA Percopiaconformeal originaleperusoamministrativo DalaResidenzaMunicipale, ILSEGRETARIO GENERALE LANZALACORITAANTONELLA Afisaal AlboPretoriodal al Defisail ILMESSO COMUNALE IlSEGRETARIOGENERALEdelComune CERTIFICA suconformerelazionedelmesoincaricatoperlapubblicazionedegliati,chelapresentedeliberazioneè statapubblicataal AlboPretoriodelComuneperquindicigiorniconsecutiviapartiredalgiorno Caccamo, ILSEGRETARIO GENERALE F.toLANZALACORITAANTONELLA Lapresentedeliberazione,èdivenutaesecutivail perchédichiarataimmediatamenteesecutiva(art.12,comma2) Caccamo, ILSEGRETARIO GENERALE F.toLANZALACORITAANTONELLA

8 CITTA DI CACCAMO Provincia Regionale di Palermo REGOLAMENTO PER L UTILIZZO E LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

9 TITOLO I - NORME CENTRALI ART. 1 OGGETTO. 1. Il presente regolamento, in attuazione della legge 27 Dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali intesi quali strutture in cui possono praticarsi attività sportive dì qualsiasi livello eventualmente associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico nell'intento di perseguire una corretta e coordinata diffusione dell'educazione fisica e sportiva. 2. Ai fini del presente regolamento si intende: a) per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive; b) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale e ricreativo; c) per forme di utilizzo e di gestione, le modalità con le quali l'amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi; d) per concessione, in gestione, l atto contrattuale, definito convenzione, con il quale l Amministrazione affida la conduzione di un impianto a terzi regolando i reciproci obblighi ed impegni; e) per tariffe, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'amministrazione o al gestore dell'impianto. 3. Alla data di adozione del presente regolamento gli impianti sportivi presenti nel territorio comunali sono i seguenti: a) Campo sportivo ubicato in Contrada Piano Corte; b) Campo da tennis ubicato in Contrada Piano Corte; c) Campo di calcio a 5 ubicato in Contrada Piano Corte; d) Palestra comunale ubicata in Contrada Piano Corte; e) Campo di calcio a 5 ubicato in Piazza Cappuccini; f) Campo di bocce ubicato in Piazza Cappuccini; g) Campo da tennis ubicato presso il plesso San Francesco; h) Palestra comunale ubicata presso l Istituto comprensivo Giovanni Barbera. ART. 2- FINALITÀ. 1. Il Comune di Caccamo, in applicazione della normativa di settore vigente, promuove ed attua iniziative ed interventi finalizzati a diffondere l'attività sportiva nella città considerandola elemento qualificante della vita sociale. 2. Gli impianti sportivi di proprietà comunale e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio dell'amministrazione Comunale e sono destinati ad uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport. 3. L'uso degli impianti sportivi dì cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività. A tal fine l'amministrazione Comunale garantisce alle diverse categorie di utenza la possibilità di accesso agli impianti sportivi, compatibilmente con le risorse dell'ente e con i vincoli normativi. 4. L'Amministrazione Comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, derivanti dal disposto di cui alla L.R. n. 8 del 16 Maggio 1978 riconosce, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

10 ART. 3 - ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITE AL SISTEMA SPORTIVO LOCALE. 1. L'Amministrazione Comunale interviene nel sistema sportivo locale principalmente sostenendo i soggetti che vi operano mediante la messa a disposizione di impianti sportivi adeguati alle esigenze del sistema stesso compatibilmente con le risorse finanziane dell'ente e con i vincoli normativi,. 2. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, ha la facoltà di operare per la valorizzazione degli impianti sportivi anche mediante forme di sostegno economico ai soggetti in esso operanti e con l'organizzazione di iniziative di promozione e di educazione all'attività sportiva. ART.4 - FORME DI GESTIONE. 1. Gli impianti sportivi comunali di cui all'articolo 2 possono essere gestiti: - direttamente dall'ente, quando sono condotti in economia; - mediante in gestione in una delle forme previste dal D.Lgs. 267/2000 a associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali come previsto dall'ari. 90 della L. 289/2002 recante disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica. 2. L'affidamento in gestione ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione dì provvedimenti d'autorità comunale. ART. 5 - TARIFFE. 1. Per l uso orario degli impianti sportivi comunali, è dovuto da parte dei richiedenti il pagamento delle tariffe approvate ogni anno, con deliberazione di Giunta Comunale, entro il , a valere per l anno successivo, e/o comunque prima dell approvazione del Bilancio di Previsione per l esercizio a cui si riferiscono. 2. La dimostrazione dell avvenuto pagamento del corrispettivo d uso costituisce presupposto per l accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti. 3. I concessionari dell uso di un impianto potranno, a richiesta, fruire gratuitamente in forma singola o associata, di locali, insistenti presso l impianto utilizzato, da usare per attività complementari e di supporto alla disciplina sportiva praticata. ART. 6 ESENZIONI 1. L uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole primarie e secondarie di 1 grado che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l attività pomeridiana. 2. L uso degli impianti sportivi è altresì concesso a titolo gratuito alle scuole di ogni ordine e grado per la preparazione e lo svolgimento delle fasi comunali e distrettuali dei Giochi Sportivi Studenteschi. 3. Per quanto riguarda la concessione a titolo gratuito di impianti sportivi a società, associazioni sportive, federazioni e privati che ne facciano richiesta per specifiche manifestazioni una tantum, spetta alla Giunta stabilire con proprio atto i criteri di concessione gratuita, tenendo conto delle seguenti priorità: - assenza di fini di lucro dell Ente richiedente; - accesso gratuito del pubblico alla manifestazione; - utilità sociale della manifestazione. 4. Il responsabile del Settore competente, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta, provvede con apposita determinazione dirigenziale seguita dalla stipula della relativa convenzione alla concessione gratuita degli impianti, quantificando il valore delle singole gratuità, che andranno iscritte annualmente nell apposito albo dei beneficiari.

11 TITOLO II - CONCESSIONE IN GESTIONE ART. 7 - CRITERI GENERALI DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE. 1. Nei casi in cui l'amministrazione Comunale, per motivi tecnici, economici o di opportunità sociale, non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale, a favore di: Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche; Enti di Promozione Sportiva; Discipline Sportive Associate; Federazioni Sportive Nazionali. 2. A parità di requisiti, prevale, sulle altre, l'istanza presentata da soggetti che operano nel territorio comunale. In caso di ulteriore parità, si procede all individuazione mediante sorteggio. 3. L'Amministrazione Comunale formalizza i rapporti con i soggetti ai quali è deputato l'affidamento in gestione (concessionario) degli impianti sportivi mediante la stipula di apposite convenzioni nelle quali sono disciplinati gli aspetti operativi, organizzativi ed economici della gestione. 4. Le modalità di affidamento degli impianti sportivi comunali, in ossequio alle disposizioni di cui alla L. R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni e al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, sono distinte a seconda che si tratti di impianti con gestione a rilevanza economica o priva di rilevanza economica. 5. La concessione per la gestione degli impianti sportivi comunali non può avere una durata superiore a cinque anni, a decorrere dalla data di stipulazione della convenzione. Decorso il termine convenuto, la concessione scadrà di diritto, senza necessità di formale disdetta, essendo esclusa la tacita proroga o il tacito rinnovo. 6. Nella convenzione, stipulata sulla base dello schema tipo allegato al presente regolamento, è fissato il canone di utilizzo a carico del concessionario, tenuto conto del grado di onerosità della gestione dell impianto, dello stato d'uso dello stesso e delle spese a carico delle parti. 7. Il canone dovrà essere versato annualmente e anticipatamente, con decorrenza dalla data di stipulazione della convenzione. 8. Al concessionario è fatto divieto: - di sub concedere, in tutto o in parte, a terzi gli impianti affidati in gestione dall'amministrazione Comunale. - svolgere attività diverse da quelle autorizzate; - contravvenire all'apposito regolamento d'uso dell'impianto 9. Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso alle suddette società o privati solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo. L utilizzo di palestre scolastiche in orario extrascolastico è subordinato alle necessità della scuola cui fanno capo. A tale scopo, l uso delle palestre scolastiche è regolato da accordi tra Comune e Istituto scolastico cui l impianto sportivo fa capo. 10. La violazione dell obbligo di cui ai commi precedenti, comporta la revoca immediata della concessione ottenuta, ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento.

12 ART. 8 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PER LA CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI CON GESTIONE A RILEVANZA ECONOMICA. 1. La concessione in gestione degli impianti sportivi comunali a rilevanza economica, cioè di impianti atti a produrre un utile, ai soggetti di cui all'art. 4 o alle altre imprese abilitate per legge, avviene mediante procedura ad evidenza pubblica secondo quanto disposto dalla normativa vigente mediante valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nella quale dovrà essere tenuto conto in ogni caso dei seguenti criteri: A) CRITERIO TECNICO: PUNTI COMPLESSIVI 70 1) esperienza almeno quinquennale acquisita in attività sportiva;punti 10 2) radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto ed in particolare collaborazione con istituzioni e/o enti sportivi nella promozione e divulgazione dell'attività svolta comprovato da idonea documentazione:punti 5; 3) qualificazione federale degli istruttori e/o allenatori impegnati in relazione alle attività sportive praticabili nell'impianto: PUNTI 10; 5) esperienze e progettualità nell'ambito della diffusione della pratica e cultura sportiva con particolare riferimento ai giovani e/o diversamente abili: PUNTI 5; 6) società con maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale, nei settori giovanili PUNTI 20; 7) organizzazione, ovvero partecipazione a campionati, tornei e manifestazioni sportive di interesse nazionale o regionale: PUNTI 10; 8) società che abbiano nel proprio staff tecnico istruttori in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titolo equipollente: PUNTI 5; 9) società che pratichino attività sportiva per utenti in condizioni di fragilità sociale, con particolare riguardo a disabili e anziani: PUNTI 5; B) CRITERIO ECONOMICO: PUNTI COMPLESSIVI 30 Il punteggio è attribuito alla percentuale più alta in aumento praticata sul canone minimo che l'amministrazione Comunale intende percepire, determinato come indicato al successivo art. 14. ART MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PER LA CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI CON GESTIONE PRIVA DI RILEVANZA ECONOMICA. 1. La concessione in gestione degli impianti sportivi comunali risulta priva di rilevanza economica, quando la stessa, pur suscettibile, in astratto, di essere gestita in forma remunerativa e per la quale esiste comunque un mercato concorrenziale, è nel concreto e per mezzo delle clausole contenute nella specifica convenzione di affidamento dell'ente: - relativa a servizi per i quali vi è predeterminazione tariffaria annuale da parte dell'ente per mezzo di apposita Delibera di Giunta sostanziandosi così, nello svolgimento degli stessi, la mera copertura delle spese sostenute escludendosi qualsiasi forma dì profitto d'impresa (assenza di utili di gestione); - indirizzata a fornire i servizi da essa dipendenti anche a beneficio di settori "deboli" della collettività, senza oneri corrispettivi diretti a carico degli assistiti; - destinata ad essere espletata da soggetti che per natura giuridico -statutaria risultano privi di finalità lucrative; - caratterizzata da specifici connotati economico - organizzativi che, per la concreta struttura del servizio oltre che per la organizzazione, inducono ad escludere che si versi in presenza di un servizio privo di rilevanza economica. 2. In tali casi la scelta del concessionario tra i soggetti di cui all'art. 4 del presente regolamento avviene in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e nel rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici ed, in

13 particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità previa gara informale. 3. La Giunta Comunale definisce con proprio atto i criteri con cui scegliere i concessionari, tenendo conto nella assegnazione del punteggio massimo attribuibile pari a 100 della seguente ripartizione: -società che hanno sede ed operatività nel territorio in cui è ubicato l impianto sportivo: PUNTI 20; -società che svolgono attività nel settore giovanile e per fasce di utenti in condizioni di fragilità sociale, con particolare riguardo a disabili e anziani: PUNTI 10 -società che dimostrino adeguata capacità di progettazione e gestione: PUNTI 30 -società che si associno tra loro per la gestione congiunta di più impianti sportivi: PUNTI 20 - società con esperienza almeno quinquennale in attività sportiva;punti L atto di Giunta deve individuare inoltre la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e il concessionario, con particolare riguardo alla suddivisione dei compiti di manutenzione ordinaria (a carico del gestore) e straordinaria (a carico del Comune). ART 10- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. 1. Il concessionario, oltre a corrispondere il canone, così come previsto dall'art. 7, comma 7, dovrà garantire la gestione complessiva dell'impianto secondo le caratteristiche del medesimo, assicurandone l'apertura e la custodia diurna, gli allestimenti e disallestimenti quando necessario, le pulizie, la manutenzione ordinaria, energia elettrica, acqua, riscaldamento, nonché il controllo e vigilanza degli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnataci in uso, nonché provvedere con spesa a proprio carico, alla voltura di tutti i contatori (luce, acqua, gas, tel, ect). 2. Le tariffe praticate dal concessionario all'utenza, devono essere esposte in modo ben visibile all'interno dell'impianto e, devono essere comunicate all'amministrazione Comunale, entro il mese di maggio dell'anno precedente o comunque, nei casi di nuovi affidamenti, all'inizio dello stesso. 3. Al concessionario spetta: - l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti, salvo diverse intese da definire nella convenzione di affidamento : - l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi, con le modalità ed i vincoli di cui all'atto di concessione; - l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali altri locali concessi dal Comune con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione; - l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presentì nell'impianto. 4. L' affidatario potrà nel corso della gestione, richiedere al Comune l'autorizzazione per: - lo svolgimento di attività ludico-ricreative compatibili con l'impianto; - avviare servizio di bar/ristoro e di altre attività accessorie al servizio espletato. 5. Il concessionario è obbligato ad osservare ed a fare osservare la massima diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune, perché vengano restituiti, alla scadenza della concessione, in stato di perfetta efficienza. 6. Il concessionario: a) non può, ad alcun titolo, alienare e/o distruggere gli impianti e le attrezzature oggetto della concessione; b) non può procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto del Comune;

14 c) deve provvedere, a propria cura e spese, ai servizi di guardaroba, biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza, ove prescritti; d) deve presentare all Amministrazione Comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sulla gestione dell'impianto e sull'attività sportiva svolta nell'anno precedente; e) deve prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni e iniziative di vario genere, finalizzate a promuovere e diffondere lo sport tra la cittadinanza, che il Comune intenda attuare nel corso dell'anno, garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi; f) deve presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell impianto (attività istituzionale); g) deve presentare, con cadenza annuale, un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell esercizio successivo. 7. Il concessionario, che intenda avvalersi di lavoratori dipendenti, deve provvedere a corrispondere agli stessi il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti contratti di lavoro della categoria di appartenenza e deve, altresì, provvedere a che il personale utilizzato goda di tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge. 8. La contabilità relativa all attività commerciale va separata da quella istituzionale e presentata con nota integrativa dal concessionario. ART. 11. ONERI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 1. Il Comune provvede al mantenimento delle certificazioni di agibilità dell impianto ed alle assicurazioni concernenti la struttura. 2. Il Comune provvede a sue spese, con preavviso di almeno 60 giorni, alle opere di manutenzione straordinaria, intendendosi tali quelle previste dalle disposizioni di legge. 3. Il concessionario ha l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria con un preavviso di almeno sei mesi, da inoltrare, indipendentemente dal tipo di impianto, all Amministrazione Comunale. 4. Il Comune, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta, comunica al soggetto gestore le proprie decisioni entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. Ove necessitino riparazioni urgenti, il concessionario deve sempre fare apposita segnalazione all'amministrazione Comunale, la quale, effettuate le verifiche da parte dei propri tecnici, precisa per iscritto se intende procedere direttamente o se ne consente l'esecuzione da parte del concessionario stesso, fissando, in tal caso, il limite massimo di spesa che ritiene ammissibile e rimborsabile comunque, non può essere superiore all ammontare del canone corrisposto, e che potrà essere detratta dall ammontare che il concessionario versa a titolo di canone. ART. 12. RESPONSABILITÀ 1. Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possa derivare durante la vigenza della concessione in gestione dell impianto sportivo, prevista dal presente Regolamento. 2. Il Concessionario deve stipulare idonea polizza assicurativa, con primaria Compagnia e/o Istituto di assicurazione, per la responsabilità civile e per la sicurezza degli impianti sportivi che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque, le persone che accedono, a qualsiasi

15 titolo, ai suddetti impianti per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro , Per tutti i danni di qualunque genere che possano verificarsi alla struttura di proprietà comunale, oggetto della presente convenzione, il Concessionario deve stipulare, altresì, una polizza assicurativa per la copertura di tali rischi, non inferiore ad euro ,49 per danni agli impianti L'Amministrazione Comunale è, in ogni caso, esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare a persone e/o a cose dall'uso degli impianti concessi e non risponde, sia nei confronti degli interessati sia di altri soggetti, in ordine alle retribuzioni ordinarie e/o straordinarie ed alle assicurazioni per il personale di cui dovesse avvalersi il Concessionario. ART. 13 SERVIZI ACCESSORI 1. E' fatto divieto, a chiunque, di istituire o gestire, all'interno degli impianti sportivi oggetto di concessione o negli spazi esterni di pertinenza, servizi di ristoro, bar, rivendita di tabacchi, pubblicità o altri servizi, senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione Comunale, pena la revoca della concessione. 2. I gestori ed il personale addetto ai servizi accessori devono essere muniti di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie, prescritte dalla legge in materia. ART.14 - DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL CANONE. 1. Per gli impianti affidati in concessione l'amministrazione Comunale stabilisce il canone minimo di concessione. 2. Il canone è determinato dall'ufficio Sport del Comune, previa perizia tecnica, che si può avvalere di indagini di mercato per la determinazione dello stesso ed è approvato con Delibera di Giunta. 3. I criteri di valutazione riguardano: a) l'analisi dei costi/ricavi (solo per gli impianti dì rilevanza economica): si deve far riferimento alla potenzialità economica dell'impianto gestito in forma imprenditoriale a prezzi di mercato. Di conseguenza si deve far riferimento al valore differenziale tra i possibili ricavi e i costi sostenuti per la gestione dell'impianto. Tale valore è mediato del +/- 10% in relazione a possibili fattori incrementativi o decrementativi quali: la localizzazione, l'accessibilità, la dotazione di servizi dell'impianto, di strutture accessorie, di spazi esterni utilizzabili; b) la valutazione patrimoniale deve essere determinate sulla base dei valore dei fabbricati, dei manufatti, degli impianti con riferimento allo stato d'uso. 3. II canone così determinato potrà essere applicato con modalità differenti: 1) a canone ridotto al 30% qualora il concessionario renda disponibile l'impianto per attività sportive a tariffe convenzionate per un minimo di 10 ore settimanali per ogni tipo di attività; 3) a canone ridotto al 50% qualora il concessionario renda disponibile l'impianto per attività sportive a tariffe convenzionate per un minimo di 4 ore giornaliere; 4. Il canone è soggetto a revisione annuale, da calcolarsi nel mese di gennaio, sulla base delle variazioni dell'indice Istat. 5. Il concessionario al momento della firma della concessione, ha l'obbligo dì produrre fideiussione bancaria o assicurativa, senza obbligo dì escussione preventiva, da estendersi non solo al canone ma al valore della struttura. ART RISERVA SULLO SFRUTTAMENTO PUBBLICITARIO E data facoltà al concessionario di realizzare la gestione della pubblicità negli spazi dati in concessione, anche diffusa con mezzi elettronici, previe le specifiche autorizzazioni, nulla

16 osta e quant altro da richiedersi a cura e spese del concessionario, in conformità alle specifiche discipline, anche locali, applicabili. Ogni tassa o imposta è a totale carico del concessionario. ART. 16 REVOCA DELLA CONCESSIONE 1, La concessione potrà essere revocata, prima della scadenza convenuta, senza alcun diritto di indennizzo: a) per mancato versamento del canone concessorio previsto; b) per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione o nella convenzione e/o di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso dell impianto sportivo concesso. 2, La concessione potrà essere, altresì, revocata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per accertata indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore o per effetto dell esecuzione di lavori sugli impianti, senza che nulla il concessionario abbia a pretendere, se non la restituzione dei canoni pagati, limitatamente al periodo in cui l'impianto si è reso indisponibile. ART. 17 RECESSO DEL CONCESSIONARIO E' facoltà del Concessionario recedere anticipatamente dal rapporto di concessione, dando un preavviso di almeno tre mesi all Amministrazione Comunale. ART. 18 RISARCIMENTO DEI DANNI AL COMUNE Competerà al Comune il più ampio diritto di risarcimento dei danni, sia indiretti che diretti, ogni qualvolta si procederà, a qualsiasi titolo, alla cessazione del rapporto di concessione. ART NORME TRANSITORIE. 1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale ed abroga tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto. TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ART. 20 MODIFICHE AL REGOLAMENTO 1. Le modifiche al presente regolamento sono adottate con deliberazione del Consiglio Comunale. 2. L entrata in vigore di norme di rango superiore, capaci di esplicare i loro effetti sui contenuti del presente regolamento, le rendono direttamente applicabili all oggetto normato, indipendentemente dal loro formale recepimento nel relativo articolato del regolamento. ART RINVII Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia: - alla L. R. n. 48/91, per le forme di gestione degli impianti sportivi; - alla L. R 17 maggio 1984, n. 31, "Integrazione della legislazione in materia di turismo, spettacolo, trasporti e sport"; - alla L.R. 16 maggio 1978, n. 8 "Provvedimenti per favorire la pratica delle attività sportive ed il potenziamento degli impianti sportivi nel territorio della Regione siciliana", come modificata da L. R. n. 2/2002 e n. 4/2003; alla L.R. SICILIA 30 dicembre 2000, n. 36 "Norme concernenti la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive;

17 alla Legge 23 Marzo 1991 n. 81 ed ogni altra norma integrativa e modificativa della vigente normativa, per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive; alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del Coni per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate; alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva; alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento. Schema di convenzione per la gestione in concessione degli impianti sportivi comunali C O N V E N Z I O N E TRA IL COMUNE DI E PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI L anno, il giorno, del mese di, nella sede municipale; TRA Il Comune di Caccamo, che, per brevità, sarà di seguito denominato Comune, Corso Umberto I n. 78,, P. I. e C.F. n., per il quale interviene la Dott.ssa., nata a, il, nella sua qualità di, al presente atto autorizzato in virtù dell art. 51, comma 3, lett. c), della legge n.142/90, come recepito nella Regione Siciliana dall art. 1, lett. h), della L.R. 11/12/1991, n.48; E il, con sede in, Via, n., P. I. e

18 C.F., che, per brevità, sarà di seguito denominato Concessionario, per il quale interviene il Sig., nato a, il, nella sua qualità di, autorizzato in virtù, allegato al presente atto. In esecuzione del vigente regolamento per la gestione e l uso degli impianti sportivi comunali e della determina del Responsabile di Settore n. del, emanata, previo atto d indirizzo diramato dalla Giunta Comunale, con propria delibera n. del, esecutiva. SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 Oggetto della convenzione Il Comune concede in gestione a, con sede in, Via, n., P. I. e C.F., Telefono, Fax, gli impianti sportivi, siti in, risultante dall allegata planimetria. Art. 2 Scopo della convenzione 1. Il Comune concede la gestione degli impianti al fine di consentire al Concessionario il perseguimento di finalità sportive, ricreative e sociali, delle quali riconosce la rilevanza. 2. Il Concessionario dovrà curare l'uso pubblico degli impienti secondo le norme previste dal regolamento per la gestione e l uso degli impianti sportivi comunali e dalla presente convenzione. Art. 3 Durata 1. La concessione ha la durata di anni 5, decorrenti dalla data di stipula della presente convenzione. 2. Decorso il suddetto termine, la concessione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga. 3. Qualora il Comune intenda mantenere una gestione in concessione dell impianto, nel rispetto della procedura di cui al Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi, dovrà considerare la richiesta presentata dal Concessionario, a parità di condizioni, con priorità rispetto ad ogni altro soggetto. Art. 4 Stato di consistenza dell impianto 1. La ricognizione, l'esatta ed attuale consistenza degli impianti e del loro stato, nonché delle attrezzature mobili ivi esistenti deve risultare da un apposito verbale, da redigere, in contraddittorio tra le parti, nel momento in cui il Concessionario prende in consegna l'impianto stesso. Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale.

19 Art. 5 Canone 1. Il canone, fissato in. (euro ), IVA compresa, dovrà essere corrisposto annualmente ed anticipatamente, con decorrenza dalla data di stipula della presente convenzione, mediante versamento sul c/c postale n., intestato al Comune di Caccamo Servizio Tesoreria. 2. A decorrere dalla seconda annualità, il canone verrà adeguato in misura pari al 75% delle variazioni, accertate dall ISTAT e pubblicate nella G.U.R.I., dell indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati verificatesi nel biennio precedente. Art. 6 Tariffe 1. Il Concessionario, nel caso di utilizzazione dell'impianto da parte di terzi, si obbliga ad applicare le stesse tariffe stabilite annualmente, con deliberazione della Giunta Comunale, nonché le esenzioni previste dal regolamento per la gestione e l uso degli impianti sportivi comunali (scuole elementari e medie, soggetti che promuovono lo sport per gli anziani e per gli svantaggiati). 2. Le tariffe comunali in vigore devono essere esposte, a cura del Concessionario, in luogo accessibile ed aperto al pubblico. Art. 7 Modalità di utilizzo dell impianto 1. Il Concessionario: a. non può usare gli impianti se non per gli scopi indicati nella presente convenzione; b. deve utilizzare e far utilizzare l'impianto con la massima diligenza in modo da evitare qualsiasi danno allo stesso, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune, sì da restituirlo, alla scadenza della convenzione, nello stato di perfetta efficienza; c. deve segnalare tempestivamente al Comune ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi assegnati; d. deve consentire al Comune, alle scuole elementari e medie, ai soggetti che promuovono lo sport per gli anziani e per gli svantaggiati l uso gratuito dell impianto in giorni e orari da concordare; e. deve provvedere, in occasione di manifestazioni, a propria cura e spese, ai servizi di guardaroba, biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza, parcheggi e servizi d ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza e simili, ove prescritti; f. deve prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni ed iniziative di vario genere, finalizzate a promuovere e diffondere lo sport tra la cittadinanza, che il Comune intenda attuare nel corso dell anno, garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi; g. deve provvedere, qualora si avvalga di lavoratori dipendenti, a corrispondere agli stessi il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti contratti di lavoro della categoria di appartenenza e deve, altresì, provvedere a che il personale utilizzato goda di tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge; h. non può procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto del Comune. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno presi accordi volta per volta; i. deve mettere a disposizione del Comune, previa comunicazione con congruo anticipo effettuata da quest ultimo, gli impianti sportivi allorché il loro utilizzo necessiti per manifesta-

20 zioni organizzate dal medesimo o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti; j. si impegna a non utilizzare la struttura ove inagibile per condizioni metereologiche avverse, senza nulla a pretendere dal Comune concedente. Art. 8 Divieto di sub - concessione 1. Il Concessionario non può sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, l impianto e le attrezzature oggetto della presente convenzione. Art. 9 Servizi di ristoro e pubblicità 1. Quale riconoscimento del ruolo sostanziale di collaborazione in materia di sport e tempo libero, il Concessionario può esercitare, a seguito di autorizzazione dell Amministrazione Comunale e previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie, prescritte dalla legge in materia, pena la revoca della concessione: a. la pubblicità visiva e fonica all'interno dell'impianto assegnato, con l'obbligo di ottemperare al pagamento della relativa imposta comunale di pubblicità; b. il servizio bar, ristoro, rivendita di tabacchi da istituire all'interno dell'impianto o negli spazi esterni di pertinenza. Art. 10 Oneri a carico del concessionario 1. Il Concessionario deve provvedere: a. alle spese per la pulizia dei locali ed a quelle connesse all uso dei locali stessi e delle attrezzature; b. alle spese per l energia elettrica, l acqua, il riscaldamento, i telefoni; c. alle spese per l irrigazione e cura del verde, ove presente; d. alle spese per la manutenzione ordinaria dell impianto e delle strutture concesse; e. alla custodia dell'impianto, delle attrezzature e dei materiali in esso esistenti o che ivi saranno collocati, nonché al ripristino o alla sostituzione di tutti gli arredi del complesso che risultino deteriorati o danneggiati dall'uso, anche non corretto, o dalla scarsa sorveglianza; f. alla scrupolosa osservanza delle norme vigenti o che dovessero essere emanate, in materia igienico sanitaria, di sicurezza degli impianti, di personale e di prevenzione degli infortuni e degli incendi; g. a richiedere ed ottenere le autorizzazioni amministrative che fossero obbligatorie per legge per il regolare funzionamento dell'impianto; h. alla tenuta di un registro dei soci aggiornato; i. al pagamento degli oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento dell'impianto. Art. 11 Manutenzione ordinaria 1. Il Concessionario è tenuto, in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi, previa autorizzazione del Comune. 2. Il Comune assume la responsabilità per danni, nocumenti e rischi che possano derivare, dagli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti, strutture ed attrezzature, alla funzionalità degli stessi. Il Comune resta, comunque, esonerato da ogni responsabilità civile e

21 penale che dovesse derivare per danni eventualmente causati a cose e persone, nell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria. 3. Rientrano nell ordinaria manutenzione dell impianto: a. La riparazione ed il rifacimento di parti di intonaci interni, le tinteggiature interne, la ripa - razione di rivestimenti e pavimenti interni; b. la riparazione e la sostituzione di parti accessorie, comprese le svecchiature, opache e vetrate, di infissi e serramenti interni; c. la riparazione e la sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti; d. la riparazione e la sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, le riparazioni o sostituzioni di porzioni di tubazioni interne per acqua fredda, calda e di riscaldamento; e. la manutenzione di quadri elettrici in genere, con verifica delle connessioni e prova delle protezioni, la manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti, quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti; f. la manutenzione dei gruppi elettrogeni, soccorritori e U.P.S; g. la verifica periodica degli idranti e degli estintori; h. la verniciatura periodica dei pali in ferro, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli della recinzione, di tutte le opere in ferro presenti; i. la riparazione e la sostituzione della rete di recinzione e reti interne all'impianto, comprese le recinzioni aeree; j. la riparazione ed il mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e la manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde; k. la riparazione e la sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva, quali: panchine, porte di gioco, corsie, galleggianti, grate mobili di bordo vasca, retine e tabelloni di pallacanestro, argani sollevamento, reti pallavolo etc.; l. la vuotatura delle fosse biologiche e pulizia periodica dei pozzetti; m. la verifica periodica annuale degli impianti elettrici, quando non siano state effettuate modifiche per manutenzione straordinaria; n. la verifica biennale di impianti di messa a terra a cura della Azienda USL competente, con pagamento dei relativi oneri; 4. Il Concessionario, nei casi di assoluta e documentata urgenza, previa apposita comunicazione ai soggetti di cui al comma precedente, potrà provvedere immediatamente ai lavori di manutenzione ordinaria assumendo la responsabilità per danni, nocumenti e rischi che possano derivare dai suddetti interventi agli impianti, servizi e strutture medesime e alla funzionalità degli stessi. 5. In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo al Concessionario del ripri - stino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria. Il Comune si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, di adottare gli opportuni provvedimenti che possono portare fino alla revoca della concessione. 6. Il Comune può prescrivere l'attuazione delle opere di manutenzione di spettanza del Concessionario, diffidandolo ad eseguire i lavori entro un termine prefissato. 7. Nel caso di inadempienza detti interventi saranno effettuati direttamente dal Comune, con addebito delle relative spese al Concessionario.

22 Art. 12 Oneri a carico del Comune 1. Sono a carico del Comune, che vi provvede con preavviso di almeno 60 giorni, i lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo funzionale, nonché tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportuno e necessario apportare. 2. Il Concessionario ha l'obbligo di richiedere, all Amministrazione Comunale, gli interventi di manutenzione straordinaria con un preavviso di almeno sei mesi. 3. Il Comune, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta, comunica al soggetto gestore le proprie decisioni entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. 4. Il Concessionario, qualora vi sia la necessità di eseguire riparazioni urgenti, provvede ad effettuare le necessarie segnalazioni all Amministrazione Comunale. 5. Il Comune, dopo le verifiche da parte dei propri tecnici, precisa per iscritto se intende procedere direttamente o se ne consente l'esecuzione da parte del Concessionario, fissando, in tal caso, il limite massimo di spesa che ritiene ammissibile e rimborsabile. Art. 13 Rendicontazione 1. Al fine di consentire il controllo del Comune sulla gestione dell'impianto, il Concessionario deve presentare al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno: a. una relazione sulla situazione attuale dell'impianto; b. una relazione sugli interventi di ordinaria manutenzione effettuati nell'anno precedente; c. una relazione sulla gestione dell impianto e sull attività sportiva svolta nell anno precedente, con la relativa rendicontazione ed il programma dell'attività da effettuare l'anno successivo. Art. 14 Controlli 1. Il Comune può effettuare controlli periodici sulla corretta gestione e manutenzione dell'impianto, anche con diritto alla verifica dei documenti contabili, al fine di accertare l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente atto e/o dal regolamento comunale per l uso e la gestione degli impianti sportivi. 2. Nell'esercizio di detti controlli il Comune si avvale dell'apporto di proprio personale. Art. 15 Responsabilità 1. Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possa derivare durante la vigenza della presente convenzione. 2. L'Amministrazione Comunale è, in ogni caso, esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare a persone e/o a cose dall'uso degli impianti concessi e non risponde, sia nei confronti degli interessati sia di altri soggetti, in ordine alle retribuzioni ordinarie e/o straordinarie ed alle assicurazioni per il personale di cui dovesse avvalersi il Concessionario. Art. 16 Garanzie assicurative 1. Il Concessionario deve stipulare un idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile, che tuteli

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