Nota Informativa e Condizioni di Assicurazione

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1 Bussola_informativa_21x30, :24 Pagina 1 Nota Informativa e Condizioni di Assicurazione Nota Informativa Pag. 3 Condizioni di Assicurazione Pag. 11 Regolamento della Gestione Pag. 16 pagina 1

2 Bussola_informativa_21x30, :24 Pagina 2 pagina 2

3 Bussola_informativa_21x30, :24 Pagina 3 Terminologia Assicurato: la persona sulla cui vita e' stipulato il contratto; Beneficiari: coloro ai quali spettano le somme assicurate; Compagnia: l'impresa assicuratrice; Conclusione del contratto: è il momento a partire dal quale il contratto di assicurazione sulla vita produce tutti i suoi effetti; Contraente: chi stipula il contratto con la Compagnia; ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. Svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal governo; Premio: l'importo corrisposto dal Contraente alla Compagnia; Premio netto: è il premio al netto delle spese previste in polizza; Prestazione: è l importo, pagabile sotto forma di capitale, che la Compagnia liquida al Beneficiario, alla scadenza contrattuale o in caso di morte dell Assicurato; Proposta: è il documento che forma parte integrante del contratto con il quale il Contraente chiede di stipulare il contratto (o polizza) di assicurazione; Riscatto: è l operazione con la quale il Contraente interrompe anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore di polizza risultante al momento della richiesta; Riserva matematica: l'importo accantonato dalla Compagnia per far fronte in futuro ai propri obblighi contrattuali. NOTA INFORMATIVA La presente NOTA INFORMATIVA ha lo scopo di fornire al Contraente e all Assicurato tutte le informazioni preliminari necessarie per poter sottoscrivere, con cognizione di causa e fondatezza di giudizio, il contratto di assicurazione sulla vita a capitale rivalutabile denominato PRESTIGIO, contrassegnato con il cod. 69P4, collegato alla Gestione Speciale "MPV3" istituita dalla Compagnia. La Nota Informativa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall ISVAP sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n 174. La Nota Informativa, non soggetta a preventivo controllo da parte dell ISVAP, deve essere letta interamente prima della sottoscrizione del contratto. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA COMPAGNIA La denominazione sociale della Compagnia è Montepaschi Vita S.p.A. ed è costituita nella forma giuridica di Società per Azioni. La Sede Legale e la Direzione Generale sono stabilite in Italia, in Via Aldo Fabrizi, Roma. La Compagnia è stata autorizzata all esercizio delle assicurazioni vita e capitalizzazioni, con decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 24/07/1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 08/08/1974. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO 1. DEFINIZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DENOMINATO PRE- STIGIO E CONTRASSEGNATO CON IL COD. 69P4 PRESTIGIO è un contratto di assicurazione sulla vita di durata predeterminata che, a fronte del versamento di un premio unico, prevede: - in caso di sopravvivenza dell Assicurato alla scadenza contrattuale, la liquidazione del capitale assicurato rivalutato con le modalità indicate al punto 5; - in caso di morte dell Assicurato nel corso della durata contrattuale la liquidazione del capitale assicurato rivalutato con le modalità indicate al punto 6; pagina 3

4 Bussola_informativa_21x30, :24 Pagina 4 La Compagnia garantisce, inoltre: - su richiesta del Contraente, la liquidazione del valore di riscatto calcolato con le modalità indicate al punto 7. Inizialmente il capitale assicurato è pari al premio unico versato ridotto delle spese indicate al punto 4. E facoltà del Contraente effettuare versamenti aggiuntivi in qualsiasi momento, ovvero programmare un piano di versamenti aggiuntivi. Gli aventi diritto alla prestazione di cui al presente contratto (in caso di riscatto, purché esercitato trascorsi cinque anni dalla sottoscrizione) potranno stipulare, entro due mesi dalla liquidazione, contratti di rendita vitalizia immediata della Compagnia utilizzando, in tutto o in parte, il capitale liquidato, senza applicazione delle spese in cifra fissa e percentuali sul premio netto, eventualmente previste dagli stessi contratti di rendita. 2. DURATA DEL CONTRATTO Il contratto dura venti anni. 3. MODALITÀ E DURATA DI VERSAMENTO DEI PREMI PRESTIGIO prevede il versamento di un premio unico. In qualsiasi momento della durata contrattuale, il Contraente può effettuare versamenti di carattere straordinario (importo minimo pari a euro 1.500) o programmato in un piano di versamenti di periodicità mensile o annuale e di importo minimo pari a euro 500 mensili e euro per i versamenti annuali. E facoltà del Contraente modificare, sospendere e riprendere il versamento dei premi in qualsiasi momento della durata contrattuale. Il premio unico e gli eventuali versamenti aggiuntivi potranno essere pagati mediante: addebito automatico sul c/c bancario, previa autorizzazione; bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Compagnia, presso la Banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Roma Ag INFORMAZIONI SUI PREMI. SPESE O CARICAMENTI Sul premio unico versato è trattenuta una spesa fissa pari a euro 50. Sui versamenti aggiuntivi non sarà prelevata alcuna spesa. 5. MODALITÀ DI CALCOLO E RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO IN CASO DI SOPRAVVIVENZA Il capitale assicurato è annualmente rivalutato in funzione del rendimento di una gestione separata denominata MPV3. Il tasso annuo di rivalutazione, riconosciuto annualmente all Assicurato, è ottenuto sottraendo dal rendimento finanziario conseguito nell anno solare oggetto di rivalutazione dalla MPV3, una commissione variabile, indicata nella tabella seguente, in funzione del capitale assicurato al 31/12 dell anno precedente, diminuito degli eventuali riscatti parziali concessi nel corso dell anno e aumentato dei versamenti aggiuntivi effettuati nell anno stesso: Capitale assicurato Inferiore ad euro ,00 Uguale o superiore ad euro ,00 Commissione 1,30% 0,80% La predetta differenza non potrà, comunque, mai essere negativa. Nel caso in cui più Contraenti appartenenti allo stesso nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia, propongano la stipula di più contratti Bussola Prestigio di importo complessivo pari o superiore ad euro ,00 per ciascun contratto sarà applicata la corrispondente commissione dello 0,80%. Alla fine del primo anno solare il capitale assicurato sarà pari al premio netto versato e agli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati nell anno, comprensivi degli interessi calcolati per il numero dei giorni trascorsi tra la data di ciascun versamento ed il 31/12 dell anno stesso, in base al tasso giornaliero equivalente al tasso annuo di rivalutazione come sopra determinato. pagina 4

5 Bussola_informativa_21x30, :24 Pagina 5 Alla fine di ciascun anno solare successivo il capitale assicurato sarà pari al capitale assicurato dell anno precedente aumentato: degli interessi calcolati per un anno in base al tasso annuo di rivalutazione come sopra determinato; dei versamenti aggiuntivi effettuati nel corso dell anno, comprensivi degli interessi calcolati per il numero di giorni trascorsi tra la data di ciascun versamento ed il 31/12 dell anno stesso, in base al tasso giornaliero equivalente al tasso annuo come sopra determinato. Alla scadenza contrattuale il capitale assicurato sarà pari al capitale assicurato dell anno precedente aumentato: degli interessi calcolati per il numero di giorni trascorsi tra l ultimo 31/12 e la scadenza contrattuale stessa, in base al tasso giornaliero equivalente all ultimo tasso annuo di rivalutazione riconosciuto; dei versamenti aggiuntivi effettuati tra il 31/12 dell anno precedente e la scadenza contrattuale, comprensivi degli interessi calcolati per il numero di giorni trascorsi tra la data di ciascun versamento e la scadenza contrattuale, in base al tasso giornaliero equivalente all ultimo tasso annuo di rivalutazione riconosciuto. Il capitale rivalutato alla scadenza contrattuale non potrà, comunque, essere inferiore al capitale minimo garantito di cui al successivo punto 8, calcolato, con le modalità ivi indicate, alla scadenza contrattuale stessa. 6. CAPITALE ASSICURATO IN CASO DI MORTE In caso di decesso dell'assicurato nel corso del primo anno solare il capitale da liquidare sarà pari al premio netto versato e agli eventuali versamenti aggiuntivi, comprensivi degli interessi calcolati per il numero dei giorni trascorsi tra la data di ciascun versamento e la data del decesso. Il tasso di interesse applicato è dato dal tasso giornaliero equivalente all ultimo tasso annuo di rivalutazione riconosciuto. In caso di decesso dell Assicurato nel corso degli anni solari successivi il capitale da liquidare sarà ottenuto sommando: il capitale assicurato al 31/12 precedente la data del decesso, maggiorato degli interessi calcolati per i giorni intercorrenti fra il suddetto 31/12 e la data del decesso dell Assicurato, in base al tasso giornaliero equivalente all ultimo tasso annuo di rivalutazione riconosciuto; i versamenti aggiuntivi effettuati nell anno stesso, ciascuno aumentato degli interessi conteggiati per il numero di giorni intercorrenti tra la data dei singoli versamenti e la data del decesso dell Assicurato, in base al tasso giornaliero equivalente all ultimo tasso annuo di rivalutazione riconosciuto. Il capitale assicurato in caso di morte non potrà, comunque, essere inferiore al capitale minimo garantito di cui al successivo punto 8, calcolato, con le modalità ivi indicate, alla data del decesso dell Assicurato. L importo come sopra determinato sarà maggiorato di un capitale aggiuntivo pari all 1% ovvero all 1 del premio unico netto versato all atto della stipula del contratto, per Assicurati aventi alla medesima data rispettivamente età inferiore o uguale, ovvero superiore a 75 anni. Il predetto capitale aggiuntivo non potrà comunque essere superiore a euro INDICAZIONE DEI VALORI DI RISCATTO Il riscatto, totale o parziale, può essere richiesto dal Contraente in ogni momento dopo l entrata in vigore dell assicurazione. In caso di riscatto totale richiesto nel corso del primo anno solare il capitale da liquidare sarà pari al premio netto versato e agli eventuali versamenti aggiuntivi, comprensivi degli interessi calcolati per il numero dei giorni trascorsi tra la data di ciascun versamento e la data di richiesta del riscatto stesso. Il tasso di interesse applicato è dato dal tasso giornaliero equivalente all ultimo tasso annuo di rivalutazione riconosciuto, diminuito di mezzo punto percentuale. In caso di riscatto totale richiesto nel corso degli anni solari successivi il capitale da liquidare sarà ottenuto sommando: il capitale assicurato al 31/12 precedente la data della richiesta, maggiorato degli interessi calcolati per i giorni intercorrenti fra il suddetto 31/12 e la data di richiesta stessa, in base al tasso giornaliero equivalente all ultimo tasso annuo di rivalutazione riconosciuto diminuito di mezzo punto percentuale; i versamenti aggiuntivi effettuati nell anno stesso, ciascuno aumentato degli interessi conteggiati per il numero di giorni intercorrenti tra la data dei singoli versamenti e la data della richiesta, in base al tasso giornaliero equivalente all ultimo tasso annuo di rivalutazione riconosciuto diminuito di mezzo punto percentuale. Il valore di riscatto totale non potrà comunque essere inferiore al capitale minimo garantito di cui al successivo punto 8 calcolato, con le modalità ivi indicate, alla data di richiesta del riscatto stesso. La liquidazione del valore di riscatto totale pone fine al contratto con effetto dalla data di richiesta stessa. In caso di riscatto parziale il tasso di interesse applicato sarà pari al tasso giornaliero equivalente all ultimo tasso annuo pagina 5

6 Bussola_informativa_21x30, :24 Pagina 6 di rivalutazione riconosciuto diminuito di mezzo punto percentuale. I riscatti parziali andranno a diminuire il valore del capitale assicurato e non potranno superare complessivamente l'importo massimo dell 80% della somma dei versamenti effettuati. Il valore di riscatto così determinato sarà pagato nella misura del: - 99% nel caso di richiesta pervenuta nel corso dei primi due anni di assicurazione; - 100% nel caso di richiesta pervenuta nel corso degli anni successivi. Dall importo liquidato a fronte di ciascun riscatto parziale sarà trattenuto dalla Compagnia un importo fisso di euro CAPITALE MINIMO GARANTITO Il capitale rivalutato alla scadenza contrattuale, alla data del decesso dell Assicurato, ovvero alla data di richiesta di riscatto totale, calcolato con le modalità indicate, rispettivamente, ai punti 5, 6 e 7, non potrà comunque essere inferiore alla somma dei premi netti versati, ciascuno capitalizzato in base al tasso annuo d interesse composto del 2,00% per il periodo intercorrente tra la data di ciascun versamento e la scadenza contrattuale stessa, la data del decesso dell Assicurato, ovvero la data di richiesta di riscatto. 9. MODALITÀ DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Il contratto si risolve: - per esplicita richiesta del Contraente (riscatto); - per morte dell Assicurato; - alla prevista scadenza contrattuale. Le richieste di pagamento devono essere inoltrate presso l Agenzia cui è assegnata la polizza, ovvero direttamente alla Direzione Generale della Compagnia, corredate della documentazione prevista all Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione. La Compagnia effettua i pagamenti entro venti giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto. Si richiama l attenzione sui termini di prescrizione previsti dalla vigente normativa (Art del Codice Civile). 10. INDICAZIONE DELLA NATURA DELLE ATTIVITÀ A COPERTURA DELLE OBBLIGAZIONI NEI CONTRATTI A CAPITALE VARIABILE La Compagnia ha istituito una speciale gestione patrimoniale, separata dalle altre attività denominata "MPV3, disciplinata da apposito regolamento. Le somme corrispondenti ai premi netti incassati dalla Compagnia affluiscono nella predetta gestione e vengono impiegate nelle attività consentite dalla legge e secondo le previsioni del citato regolamento. La gestione speciale "MPV3 viene sottoposta annualmente a certificazione da parte di una Società di Revisione Contabile iscritta all'albo di cui all art. 161 del D. Lgs. 24/02/1998 n. 58, che attesta la correttezza della gestione e dei risultati conseguiti. Il Contraente può richiedere il prospetto aggiornato della ripartizione delle attività che compongono la gestione speciale "MPV3". 11. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI REVOCA DELLA PROPOSTA Il Contraente può revocare la proposta finché il contratto non è concluso dandone comunicazione con lettera raccomandata. La Compagnia entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, provvede al rimborso del premio eventualmente già versato. Ai fini dell efficacia della revoca fa fede la data di ricevimento della raccomandata da parte della Compagnia. 12. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla pagina 6

7 Bussola_informativa_21x30, :24 Pagina 7 Compagnia con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: Montepaschi Vita S.p.A. - Via Aldo Fabrizi, Roma. Il contratto si considera concluso il terzo giorno lavorativo successivo a quello di sottoscrizione della proposta, quando a tale data sia stato versato alla Compagnia il premio pattuito. Il recesso ha l effetto di liberare entrambe la Parti contraenti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Compagnia rimborsa al Contraente il premio da questi versato. 13. INDICAZIONI GENERALI RELATIVE AL REGIME FISCALE APPLICABILE I capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti a ritenuta fiscale a titolo di imposta, in misura pari al 12,5% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagati. Alla predetta differenza saranno apportati opportuni elementi di rettifica finalizzati a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione per maturazione (cosiddetto equalizzatore). Gli elementi di rettifica sono stabiliti dal Ministero dell Economia e delle Finanze. In caso di morte dell Assicurato, il capitale corrisposto agli aventi diritto è esente da IRPEF e non concorre alla formazione dell asse ereditario ai fini dell imposta di successione. Sulla parte di premio destinata alla copertura del rischio di morte ed entro il limite massimo di euro 1.291,14 è riconosciuta una detrazione di imposta ai fini IRPEF (attualmente del 19% della parte di premio di cui sopra). 14. RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla società (Montepaschi Vita S.p.A. Servizio Clienti Via Aldo Fabrizi, 9 Roma Italia, fax: , mpvita@mpv.it). Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 15. LEGISLAZIONE APPLICABILE Al contratto si applica la legge italiana. 16. LINGUA UTILIZZABILE. Il contratto è in lingua italiana. pagina 7

8 Bussola_informativa_21x30, :24 Pagina 8 INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO 17. INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA La Compagnia comunicherà per iscritto qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento ai seguenti elementi: - denominazione sociale; - forma giuridica; - indirizzo della sede sociale; - indirizzo della dipendenza o dell Agenzia presso la quale il contratto è stato concluso o risulta gestito. 18. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO La Compagnia comunicherà per iscritto al Contraente qualsiasi modifica delle norme contrattuali o variazione nella legislazione ad esse applicabile. 19. INFORMAZIONI SULLA RIVALUTAZIONE DEL CONTRATTO Annualmente la Compagnia comunicherà per iscritto al Contraente il livello progressivamente raggiunto dal capitale assicurato, per effetto della rivalutazione dei premi versati. A richiesta del Contraente, da inoltrare alla Montepaschi Vita S.p.A. Via Aldo Fabrizi, Roma - la Compagnia fornirà sollecitamente e comunque non oltre i 10 giorni dal ricevimento della richiesta, l informazione relativa al valore di riscatto maturato. 20. SERVIZIO CLIENTI Il Contraente può richiedere informazioni telefonando al seguente numero verde istituito presso la Compagnia: pagina 8

9 Bussola_informativa_21x30, :24 Pagina 9 Progetto esemplificativo della tariffa A carattere puramente esemplificativo è stata effettuata una proiezione degli sviluppi delle prestazioni rivalutate e del valore di riscatto, successivamente riportati, ipotizzando di riconoscere a favore degli Assicurati un beneficio finanziario annuo costante, del 3,20%. Tale beneficio finanziario è determinato sulla base di un tasso di rendimento esemplificativo indicato dall ISVAP nella misura del 4,50%(*) e sottraendo, secondo le condizioni contrattualmente previste, 1,30 punti percentuali. Ai fini di una migliore valutazione delle prospettive di rendimento finanziario del prodotto offerto, si riproducono nella tabella che segue i tassi di beneficio finanziario riconosciuti dalla Compagnia agli Assicurati negli ultimi cinque anni, raffrontati con i tassi di rendimento dei titoli di stato e i tassi di inflazione riferiti allo stesso periodo. Anno Beneficio Finanziario Riconosciuto agli Assicurati Tasso Medio di Rendimento Lordo dei Titoli di Stato e delle Obbligazioni Inflazione ,52% 4,45% 4,50% 5,57% 1,60% 2,60% 3,59% 4,93% 2,70% 2,70% 4,67% 2,50% 2,34%(**) 3,73% 2,50% (*) Non vi è certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni si realizzeranno, non potendosi anticipatamente conoscere i risultati ricavabili dagli investimenti; tantomeno è possibile preventivare il risultato in termini reali (al netto cioè dell inflazione) conseguibile alla scadenza del contratto. (**) Per capitale assicurato di importo pari o superiore a euro ,00, il beneficio finanziario riconosciuto è pari al 2,84%. pagina 9

10 Bussola_informativa_21x30, :24 Pagina 10 IPOTESI DI SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO Tasso di rendimento: 4,50% Età dell Assicurato: 50 anni Durata: 20 anni Decorrenza: 01/01/2004 Premio: euro ,00 (di cui spese per euro 50,00) Premio investito: euro ,00 A N N O CAPITALE CASO MORTE IPOTESI ISVAP 4,50% TASSO DI RIVALUTAZIONE 3,20% VALORE DI RISCATTO IPOTESI ISVAP 4,50% TASSO DI RIVALUTAZIONE 3,20% Valori a fine anno in euro , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 Valori a fine anno in euro , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,53 CAPITALE ASSICURATO A SCADENZA CAPITALE MINIMO GARANTITO , ,55 IL CONTRAENTE HA DIRITTO ALLA PERSONALIZZAZIONE DEL PRESENTE PROSPETTO E/O A RICHIEDERE CHIARIMENTI ALL INTERMEDIARIO IN MERITO A DIVERSI RISULTATI CONSEGUIBI- LI IN RELAZIONE A DIVERSE ARTICOLAZIONI DEL PREMIO O DI ALTRI ELEMENTI. N.B.: - l operazione di riscatto può comportare una penalizzazione economica; il recupero del premio versato potrebbe non verificasi nel primo anno di assicurazione; - le prestazioni sono indipendenti dal sesso dell Assicurato; - i valori di riscatto calcolati a ciascun anniversario di polizza ed il capitale a scadenza sono esposti in tabella al netto delle penali di riscatto e al lordo di oneri fiscali. pagina 10

11 Bussola_informativa_21x30, :24 Pagina 11 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Art. 1 Oggetto del contratto Il presente contratto prevede la corresponsione di un capitale, determinato in base a quanto previsto all Art. 14, alla scadenza contrattuale, se l Assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza. Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente e dell'assicurato Le dichiarazioni del Contraente e dell'assicurato devono essere esatte e complete. Art. 3 Conclusione del contratto - Entrata in vigore dell'assicurazione Il contratto si considera concluso nel momento in cui la Compagnia ha comunicato al Contraente l accettazione della proposta, comunicandola per iscritto con raccomandata o mediante l invio del documento di polizza. In ogni caso il contratto si ritiene concluso il terzo giorno lavorativo successivo alla data di pagamento del premio sempre che, entro il suddetto termine, la Compagnia non abbia comunicato per iscritto al Contraente il rifiuto della proposta. L assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso. Art. 4 - Rischio di morte Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'assicurato. Art. 5 - Beneficiari Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: a) dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio; b) dopo la morte del Contraente; c) dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio. In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto del Beneficiario. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o fatte per testamento. Art. 6 - Cessione, pegno e vincolo Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può dare in pegno il credito derivante dal contratto stesso, ovvero vincolarne le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci dal momento in cui la Compagnia ne ha avuto conoscenza mediante comunicazione scritta. In tale momento la Compagnia deve effettuare la relativa annotazione sull'originale della polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario. In conformità a quanto disposto dall art del Codice Civile la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto. Art. 7 - Pagamenti della Compagnia Le richieste di pagamento rivolte alla Compagnia debbono essere necessariamente accompagnate dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Per tutti i pagamenti (ad esclusione dei riscatti parziali) devono essere consegnati l originale della polizza ed eventuali appendici. Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'assicurato debbono inoltre consegnarsi: pagina 11

12 Bussola_informativa_21x30, :24 Pagina 12 a) il certificato di morte; b) copia del testamento o, in assenza, atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) attestante che il decesso è avvenuto senza lasciare testamento, con l indicazione (se del caso) degli eredi legittimi; c) certificato di esistenza in vita dei beneficiari; d) decreto del Giudice Tutelare nel caso di beneficiari di minore età, con l indicazione della persona designata alla riscossione. Verificatasi la risoluzione del contratto la Compagnia esegue il pagamento entro venti giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei beneficiari. Salvo diversa indicazione degli aventi diritto, i pagamenti saranno eseguiti a mezzo accredito in conto corrente bancario. Art. 8 - Tasse e imposte Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto. Art. 9 - Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: Montepaschi Vita S.p.A. - Via Aldo Fabrizi, Roma. Il recesso ha l effetto di liberare entrambe la Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Compagnia rimborsa al Contraente il premio versato. Art. 10 Foro competente Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, del Beneficiario ovvero degli aventi diritto. Art. 11 Durata La durata del contratto è fissata in venti anni. Art Premi, spese Il contratto prevede il versamento di un premio unico. In qualsiasi momento della durata contrattuale, il Contraente può effettuare versamenti di carattere straordinario, di importo minimo pari a euro 1.500, o programmare un piano di versamenti, successivi al primo, di periodicità mensile o annuale e di importo minimo pari a euro 500 mensili e euro per i versamenti annuali. E facoltà del Contraente modificare, sospendere e riprendere il versamento dei premi in qualsiasi momento della durata contrattuale. Il premio unico e gli eventuali versamenti aggiuntivi potranno essere pagati mediante: addebito automatico sul c/c bancario, previa autorizzazione; bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Compagnia. Sul premio unico versato è trattenuta una spesa fissa pari a euro 50. Sui versamenti aggiuntivi non sarà prelevata alcuna spesa. Art Prestazioni In caso di sopravvivenza dell'assicurato alla scadenza contrattuale, sarà liquidato ai Beneficiari designati il capitale assicurato determinato e rivalutato ai sensi del successivo Art. 14. In caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale sarà pagato ai Beneficiari designati il capitale assicurato determinato e rivalutato con le modalità di cui all'art. 15. Alla stipula del contratto, il capitale assicurato iniziale è dato dal premio unico versato netto delle spese di cui all Art.12. pagina 12

13 Bussola_informativa_21x30, :24 Pagina 13 Art. 14 Rivalutazione Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Compagnia riconosce una rivalutazione delle prestazioni assicurate nella misura e secondo le modalità appresso indicate. A tal fine la Compagnia gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento della gestione speciale MPV3, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche. A) Tasso di rivalutazione La Compagnia dichiara, entro il 31/3 di ogni anno, il tasso di rivalutazione da riconoscere agli assicurati, ottenuto sottraendo dal rendimento realizzato dalla Gestione Speciale MPV3 come da punto 3 del relativo Regolamento, nell anno solare oggetto di rivalutazione, una commissione variabile, indicata nella tabella seguente, in funzione del capitale assicurato al 31/12 dell anno precedente, diminuito degli eventuali riscatti parziali concessi nel corso dell anno e aumentato dei versamenti aggiuntivi effettuati nell anno stesso: Capitale assicurato Inferiore ad euro ,00 Uguale o superiore ad euro ,00 Commissione 1,30% 0,80% Il tasso di rivalutazione, così calcolato, non potrà risultare negativo. Nel caso in cui più Contraenti appartenenti allo stesso nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia, propongano la stipula di più contratti Bussola Prestigio di importo complessivo pari o superiore ad euro ,00, per ciascun contratto sarà applicata la corrispondente commissione dello 0,80%. B) Rivalutazione del capitale assicurato Alla fine del primo anno solare il capitale assicurato sarà pari al premio netto versato e agli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati nell anno, comprensivi degli interessi calcolati per il numero dei giorni trascorsi tra la data di ciascun versamento ed il 31/12 dell anno stesso, in base al tasso giornaliero equivalente al tasso annuo di rivalutazione come sopra determinato. Alla fine di ciascun anno solare successivo il capitale assicurato sarà pari al capitale assicurato dell anno precedente aumentato: degli interessi calcolati per un anno in base al tasso annuo di rivalutazione come sopra determinato; dei versamenti aggiuntivi effettuati nel corso dell anno, comprensivi degli interessi calcolati per il numero di giorni trascorsi tra la data di ciascun versamento ed il 31/12 dell anno stesso, in base al tasso giornaliero equivalente al tasso annuo come sopra determinato. Alla scadenza contrattuale il capitale assicurato sarà pari al capitale assicurato dell anno precedente aumentato: degli interessi calcolati per il numero di giorni trascorsi tra l ultimo 31/12 e la scadenza contrattuale stessa, in base al tasso giornaliero equivalente all ultimo tasso annuo di rivalutazione riconosciuto; dei versamenti aggiuntivi effettuati tra il 31/12 dell anno precedente e la scadenza contrattuale, comprensivi degli interessi calcolati per il numero di giorni trascorsi tra la data di ciascun versamento e la scadenza contrattuale, in base al tasso giornaliero equivalente all ultimo tasso annuo di rivalutazione riconosciuto. Il capitale rivalutato alla scadenza contrattuale non potrà, comunque, essere inferiore al capitale minimo garantito di cui al successivo Art.17, calcolato, con le modalità ivi indicate, alla scadenza contrattuale stessa. Art. 15 Decesso dell Assicurato In caso di decesso dell'assicurato nel corso del primo anno solare il capitale da liquidare sarà pari al premio netto versato e agli eventuali versamenti aggiuntivi, comprensivi degli interessi calcolati per il numero dei giorni trascorsi tra la data di ciascun versamento e la data del decesso. Il tasso di interesse applicato è dato dal tasso giornaliero equivalente all ultimo tasso annuo di rivalutazione riconosciuto. In caso di decesso dell Assicurato nel corso degli anni solari successivi il capitale da liquidare sarà ottenuto sommando: il capitale assicurato al 31/12 precedente la data del decesso, maggiorato degli interessi calcolati per i giorni inter- pagina 13

14 Bussola_informativa_21x30, :24 Pagina 14 correnti fra il suddetto 31/12 e la data del decesso dell Assicurato, in base al tasso giornaliero equivalente all ultimo tasso annuo di rivalutazione riconosciuto; i versamenti aggiuntivi effettuati nell anno stesso, ciascuno aumentato degli interessi conteggiati per il numero di giorni intercorrenti tra la data dei singoli versamenti e la data del decesso dell Assicurato, in base al tasso giornaliero equivalente all ultimo tasso annuo di rivalutazione riconosciuto. Il capitale assicurato caso morte non potrà, comunque, essere inferiore al capitale minimo garantito di cui al successivo Art. 17, calcolato, con le modalità ivi indicate, alla data del decesso dell Assicurato. L importo come sopra determinato sarà maggiorato di un capitale aggiuntivo pari all 1% ovvero all 1 del premio unico netto versato all atto della stipula del contratto, per Assicurati aventi alla medesima data rispettivamente età inferiore o uguale, ovvero superiore a 75 anni. Il predetto capitale aggiuntivo non potrà comunque essere superiore a euro Art. 16 Riscatto, riscatto parziale Su esplicita richiesta del Contraente il contratto può essere riscattato, totalmente o parzialmente in qualsiasi istante. In caso di riscatto totale richiesto nel corso del primo anno solare il capitale da liquidare sarà pari al premio netto versato e agli eventuali versamenti aggiuntivi, comprensivi degli interessi calcolati per il numero dei giorni trascorsi tra la data di ciascun versamento e la data di richiesta del riscatto stesso. Il tasso di interesse applicato è dato dal tasso giornaliero equivalente all ultimo tasso annuo di rivalutazione riconosciuto, diminuito di mezzo punto percentuale. In caso di riscatto richiesto nel corso degli anni solari successivi il capitale da liquidare sarà ottenuto sommando: il capitale assicurato al 31/12 precedente la data della richiesta, maggiorato degli interessi calcolati per i giorni intercorrenti fra il suddetto 31/12 e la data di richiesta stessa, in base al tasso giornaliero equivalente all ultimo tasso annuo di rivalutazione riconosciuto diminuito di mezzo punto percentuale; i versamenti aggiuntivi effettuati nell anno stesso, ciascuno aumentato degli interessi conteggiati per il numero di giorni intercorrenti tra la data dei singoli versamenti e la data della richiesta, in base al tasso giornaliero equivalente all ultimo tasso annuo di rivalutazione riconosciuto diminuito di mezzo punto percentuale Il valore di riscatto non potrà comunque essere inferiore al capitale minimo garantito di cui al successivo Art. 17 calcolato, con le modalità ivi indicate, alla data di richiesta del riscatto stesso. La liquidazione del valore di riscatto totale pone fine al contratto con effetto dalla data di richiesta stessa. In caso di riscatto parziale il tasso di interesse applicato sarà pari al tasso giornaliero equivalente all ultimo tasso annuo di rivalutazione riconosciuto diminuito di mezzo punto percentuale. I riscatti parziali andranno a diminuire il valore del capitale assicurato e non potranno superare complessivamente l'importo massimo dell 80% della somma dei versamenti effettuati. Il valore di riscatto così determinato sarà pagato nella misura del: - 99% nel caso di richiesta pervenuta nel corso dei primi due anni di assicurazione; - 100% nel caso di richiesta pervenuta nel corso degli anni successivi. Dall importo liquidato a fronte di ciascun riscatto parziale sarà trattenuto dalla Compagnia un importo fisso di euro 10. Art Capitale minimo garantito Il capitale rivalutato alla scadenza contrattuale, alla data del decesso dell Assicurato, ovvero alla data di richiesta di riscatto, calcolato con le modalità indicate, rispettivamente, agli Artt. 14, 15 e 16, non potrà comunque essere inferiore alla somma dei premi netti versati, ciascuno capitalizzato in base al tasso annuo d interesse composto del 2,00% per il periodo intercorrente tra la data di ciascun versamento e la scadenza contrattuale stessa, la data del decesso dell Assicurato, ovvero la data di richiesta di riscatto. pagina 14

15 Bussola_informativa_21x30, :24 Pagina 15 pagina 15

16 Bussola_informativa_21x30, :24 Pagina 16 REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE "MPV3" Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della MON- TEPASCHI VITA S.p.A., che viene contraddistinta con il nome "GESTIONE SPECIALE MPV3" ed indicata, nel seguito, con la sigla "MPV3". Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della "MPV3". La GESTIONE SPECIALE MPV3 è conforme alle norme stabilite dall'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo con la circolare n.71 del 26/03/1987 e si adeguerà ad eventuali sue disposizioni successive. La gestione del "MPV3" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all art. 161 del D. Lgs. 24/02/1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza della stessa al presente regolamento; in particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al "MPV3", il rendimento annuo, quale descritto al seguente punto 3 e la adeguatezza del valore delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche. Il rendimento annuo del "MPV3" per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza di quell'esercizio al valore medio degli investimenti nella gestione del fondo. Per risultato finanziario della gestione "MPV3" si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio, compresi gli utili e le perdite di realizzo determinati per quota di competenza del fondo stesso, al lordo delle ritenute di acconto fiscali e al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel "MPV3" e cioè: al prezzo di acquisto, per i beni di nuova acquisizione, al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel "MPV3", per i beni già di proprietà della Compagnia. Per valore medio degli investimenti nella gestione del fondo si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività conferita nella gestione stessa. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel "MPV3". Ai fini della determinazione del rendimento annuo del "MPV3" l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1 Gennaio e cessa al 31 Dicembre del medesimo anno. La Compagnia si riserva di apportare al punto 3, quelle variazioni che si rendessero necessarie a seguito di modificazioni nell'attuale legislazione fiscale. Roma, dicembre 2004 Montepaschi Vita S.p.A. pagina 16

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