LA VALUTAZIONE DEL E IL RUOLO DEL TECNICO SICUREZZA LASER

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1 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO LASER E IL RUOLO DEL TECNICO SICUREZZA LASER Il presente articolo affronta il tema della valutazione dei rischi delle radiazioni laser ed è sostanzialmente diviso in due parti: nella prima viene illustrata la normativa cogente per la protezione dei lavoratori esposti a radiazioni laser, individuata dai legislatori italiani ed europei, nella seconda viene introdotta la figura del Tecnico Sicurezza Laser, precisando quali siano i suoi compiti e le sue responsabilità e quali conoscenze deve avere. di Dante Milani Il 15 maggio 2008 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 81/08, altrimenti noto come Testo Unico per la sicurezza dei lavoratori. Tale decreto, al Capo V del Titolo VIII (capo specialistico), recependo la Direttiva 2006/25/CE, ha introdotto le disposizioni relative alla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali, ivi comprese le radiazioni laser; ciò nonostante, l'entrata in vigore del suddetto Capo V, in virtù del terzo comma dell'articolo 306, è rinviata al 26 aprile D'altra parte le disposizioni generali per tutti gli agenti fisici, radiazioni laser comprese, contenute nel Capo I del Titolo VIII (artt ), sono già entrate in vigore; pertanto, laddove previsto, le violazioni a questi ultimi articoli sono già sanzionabili. Titolo VIII, Capo I Le disposizioni generali per gli agenti fisici Il legislatore, dopo aver definito nell articolo 180 il campo di applicazione e gli agenti fisici trattati nel testo di legge (rumore, ultrasuoni, infra- suoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche di origine artificiale, microclima e atmosfere iperbariche), nell'articolo 181, coerentemente con quanto espresso nell'articolo 17 in relazione alla valutazione di tutti i rischi, obbliga il datore di lavoro a valutare i rischi derivanti da esposizioni agli agenti fisici (facendo anche particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi in vigore), fase essenziale per poter individuare e adottare le idonee misure di prevenzione e protezione. Tale valutazione, programmata ed effettuata almeno con cadenza quadriennale oppure ogniqualvolta si verificano mutamenti che possono renderla obsoleta (anche in relazione ai risultati della sorveglianza sanitaria), deve essere eseguita da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione, in possesso, afferma il decreto, di specifiche conoscenze in materia ; la valutazione deve essere riportata nel documento di valutazione dei rischi (articolo 181, comma 2); la violazione a detto comma può essere punita con l arresto fino a 8 mesi del datore di lavoro e del dirigente o con un ammenda 44 - APPLICAZIONI LASER

2 tecnologia fino a (articolo 219). La valutazione può includere, secondo i casi, anche semplicemente una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata. L'articolo 182 impone che i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici, come del resto tutti gli altri agenti di rischio, siano eliminati alla fonte o ridotti al minimo. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limiti di esposizione; qualora, nonostante i provvedimenti presi in applicazione al presente capo, i valori limite di esposizione risultino superati, è fatto obbligo al datore di lavoro di adottare misure immediate per riportare l esposizione al di sotto degli stessi valori limite di esposizione, evitando un nuovo superamento (articolo 182, comma 2); la violazione del suddetto comma può essere punita con l arresto fino a 8 mesi del datore di lavoro e del dirigente o con un ammenda fino a (art. 219). L articolo 184, nell ambito degli obblighi di cui agli articoli (formazione, informazione e addestramento dei lavoratori), obbliga il datore di lavoro a informare e formare i lavoratori esposti ai rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti, in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo: a) all entità e al significato dei valori limite di esposizione definiti nei capi successivi, nonché ai potenziali rischi associati; b) ai valori calcolati o misurati dei livelli di esposizione sul luogo di lavoro; c) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell esposizione per la salute; d) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa; e) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall esposizione; f) all uso corretto dei dispositivi di protezione individuale. La sorveglianza sanitaria, svolta secondo i principi generali espressi nel decreto (articolo 41), è effettuata dal medico competente nei casi previsti ai rispettivi e successivi capi, sulla base dei risultati della valutazione dei rischi, trasmessi dal datore di lavoro tramite il servizio di prevenzione e protezione (articolo 185). Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi, il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro che, a sua volta, sottopone a revisione la valutazione dei rischi e le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi, tenendo conto del parere del medico competente. Le violazioni agli articoli 184 e 185 possono essere punite con l arresto fino a 8 mesi del datore di lavoro e del dirigente o con un ammenda fino a (articolo 219); il medico competente è punito con l arresto fino a 3 mesi o con l ammenda fino a per la violazione all articolo 185 (articolo 220). Titolo VIII, Capo V Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche Il Capo V (articoli ) stabilisce le prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare a causa dell esposizione alle radiazioni ottiche artificiali, cioè alle radiazioni ultraviolette, visibili, infrarosse, comprese le radiazioni laser (chiamate di seguito sinteticamente radiazioni ottiche), con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute. L articolo 214, tra le altre definizioni, riporta in particolare quella relativa ai valori limite di esposizione, basati direttamente sugli effetti accertati sulla salute e su considerazioni biologiche; il rispetto di tali limiti garantisce che i lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche siano protetti contro tutti gli effetti nocivi conosciuti sugli occhi e sulla cute. L articolo 215 rimanda all Allegato XXXVII che a sua volta riporta, nella parte II, i valori limite di esposizione per le radiazioni laser. Nell ambito della valutazione dei rischi di cui all articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori; per quanto riguarda le radiazioni laser, la metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo rispetta le norme della Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). In tutti i casi di esposizione, la valutazione tiene conto dei dati forniti dai costruttori (articolo 216, comma 1). Le violazioni al suddetto comma, all entrata in vigore del Capo V, potranno essere punite con l arresto fino a 8 mesi del datore di lavoro e del dirigente o con l ammenda fino a (articolo 219). Il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi, deve prestare particolare attenzione: APPLICAZIONI LASER - 45

3 Il Decreto Legislativo 81/08, al Capo V del Titolo VIII, recependo la Direttiva 2006/25/CE, ha introdotto le disposizioni relative alla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali, ivi comprese le radiazioni laser. a) al livello, la gamma di lunghezze d onda e la durata dell esposizione a sorgenti artificiali; b) ai valori limite di esposizione di cui all Allegato XXXVII; c) a qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili; d) a qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche foto-sensibilizzanti; e) a qualsiasi effetto indiretto come l accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco; f) all esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione; g) alla disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione; h) per quanto possibile, a informazioni adeguate raccolte dalla sorveglianza sanitaria; i) alle sorgenti multiple di esposizione; j) a una classificazione dei laser stabilita conformemente alla pertinente norma IEC e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali che possono arrecare danni simili a quelli di un laser di classe 3B o 4, tutte le analoghe classificazioni; k) alle informazioni fornite dai costruttori in conformità delle pertinenti direttive comunitarie. Il datore di lavoro deve precisare le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi nel documento di valutazione dei rischi di cui all articolo 17 del decreto APPLICAZIONI LASER Nel caso la valutazione dei rischi metta in evidenza che i valori limite di esposizione possono essere superati, il datore di lavoro definisce e attua un programma di azione comprendente misure tecniche e/o organizzative destinate a evitare che l esposizione superi tali valori limite (articolo 217 comma 1); in particolare tenendo conto: a) di altri metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche; b) della scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere; c) delle misure tecniche per ridurre l emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute; d) degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro; e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro; f) della limitazione, della durata e del livello di esposizione; g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale; h) delle istruzioni dei costruttori delle attrezzature. Le violazioni all articolo 217, comma 1, all entrata in vigore del Capo V, potranno essere punite con l arresto fino a 8 mesi del datore di lavoro e del dirigente o con un ammenda fino a (articolo 219). In base alla valutazione dei rischi i luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di radiazioni ottiche che superino i valori limite di esposizione devono essere indicati con un apposita segnaletica; dette aree sono inoltre identificate e l accesso alle stesse è limitato, laddove ciò sia tecnicamente possibile (articolo 217, comma 2). Le violazioni all art. 217, comma 2, potranno essere punite con l arresto fino a 4 mesi del datore di lavoro e del dirigente o con un ammenda fino a La sorveglianza sanitaria (articolo 218) deve essere effettuata periodicamente, di norma una volta l anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. La sorveglianza sanitaria è effettuata con l obiettivo di prevenire e scoprire tempestivamente effetti negativi per la salute, nonché prevenire effetti a lungo termine. I lavoratori per i quali è stata rilevata un esposizione superiore ai valori limite di cui all Allegato XXXVII sono tempestivamente sottoposti a controllo sanitario. Avvertenza Le sanzioni qui riportate, scritte in corsivo, si riferiscono alla prima pubblicazione del D.Lgs. 81/08; le stesse sanzioni, al momento della redazione del presente articolo, pur mantenendosi sostanzialmente le violazioni degli articoli indicati, sono in corso di revisione (diminuzione della pena), in virtù dello schema delle disposizioni integrative e correttive proposte recentemente dal Governo. Pertanto, a tal proposito, si rimanda il lettore a un eventuale aggiornamento. Allegato XXXVII, parte II Valori limite di esposizione per le radiazioni laser L allegato XXXVII, parte II, è costituito da sei tabelle: non essendo necessaria la loro immediata consultazione per l obiettivo del presente articolo, considerate anche la loro facile reperibilità e le esigenze di spazio per la loro riproduzione, riteniamo più opportuno non riportarle e farne una descrizione riassuntiva, ac-

4 cennando a come le tabelle stesse devono essere utilizzate per la determinazione dei valori limiti di esposizione; per la loro consultazione si rimanda il lettore direttamente al D.Lgs. 81/08. La tabella 2.1 riporta per intervalli di lunghezza d onda, compresi da 180 nm a 10 6 nm, l organo bersaglio interessato (occhi e cute) e il tipo di danno (fotochimico, termico, eritema o alla retina) e la tabella ove ricercare/calcolare il valore limite di esposizione. La tabella 2.2 riporta, per ogni lunghezza d onda compresa da 180 nm a 10 6 nm, i valori limite di esposizione dell occhio per durate di esposizione minori di 10 s, espressi, in generale, in termine di irradianza [W/m 2 ] o esposizione energetica [J/ m 2 ] ed in funzione della diazioni laser, nella misurazione e/o nel calcolo dei livelli di esposizione deve rispettare le norme della Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC), dunque in Italia del Comitato Elettrotecnico Italiano, nonché, ma non per ultimo, la complessità della materia sicurezza laser impongono, di fatto, la nomina o la consulenza di un esperto. La norma IEC , a livello internazionale, e la norma CEI EN , a livello nazionale, definiscono la figura del Laser Safety Officer (LSO) come persona che possiede le conori limite di esposizione dell occhio per durate di esposizione superiori a 10 s, espressi, in generale, in termine di irradianza [W/ m 2 ] o esposizione energetica [J/ m 2 ] ed in funzione della durata di esposizione t e dei parametri / fattori di correzione C A, C B, C C, T 1, C E, T 2, γ da calcolarsi secondo la tabella 2.5. La tabella 2.4 riporta, per ogni lunghezza d onda compresa da 180 nm a 10 6 nm, i valori limite di esposizione della cute espressi, in generale, in termine di irradianza [W/ m 2 ] o esposizione energetica [J/ m 2 ], in funzione della durata di esposizione t ed, in alcuni casi, del parametro C A, da calcolarsi secondo la tabella 2.5. La tabella 2.5 riporta come calcolare i parametri / fattori di correzione C A, C B, C C, T 1, C E, T 2, γ. tecnologia durata di esposizione t e dei parametri / fattori di correzione C A, C C, C E, da calcolarsi secondo la tabella 2.5. La tabella 2.2 riporta solo i valori di singoli impulsi laser; in caso di impulsi multipli le durate degli impulsi che rientrano in un intervallo T min (definito nella tabella 2.6 per le diverse regioni spettrali) devono essere sommate ed il valore tempo risultante deve essere usato per t nella formula (5, t 0,25 ) che compare in tabella. La tabella 2.3 riporta, per ogni lunghezza d onda compresa da 180 nm a 10 6 nm, i valorare il valore limite di esposizione per un singolo impulso della durata di quell impulso; 2) l esposizione derivante da un qualsiasi gruppo di impulsi (o sottogruppi di un treno di impulsi) che si verifica in un tempo t non deve superare il valore limite di esposizione per il tempo t; 3) l esposizione derivante da un singolo impulso in un gruppo di impulsi non deve superare il valore limite di esposizione del singolo impulso moltiplicato per un fattore di correzione termica cumulativa C p = N -0,25, dove N è il numero di impulsi; questa regola si applica soltanto ai limiti di esposizione per la protezione da lesione termica, laddove tutti gli impulsi che si verificano in meno di T min sono trattati come singoli impulsi. La tabella 2.6 riporta per ogni regione spettrale il valore di T min già introdotto nella descrizione della tabella 2.2. Relativamente alle tabelle 2.2, 2.3, 2.4, se la lunghezza d onda del laser (o un altra sua caratteristica) è coperta da due limiti si applica quello più restrittivo. Per tutte le esposizioni ripetute, derivanti da sistemi laser ripetitivi o a scansione, dovrebbe essere applicata la condizione più restrittiva delle seguenti tre: 1) l esposizione derivante da un singolo impulso di un treno di impulsi non deve supe- Il Tecnico Sicurezza Laser Le affermazioni che la valutazione dei rischi associata all utilizzo degli agenti fisici deve essere effettuata da personale in possesso di specifiche conoscenze in materia e che la metodologia seguita nella valutazione delle ra- APPLICAZIONI LASER - 47

5 La normativa tecnica nazionale, per alcune delle classi di pericolo previste dalla norma CEI EN , prevede due figure preposte alla sicurezza dei sistemi laser, l Addetto alla Sicurezza Laser (ASL) in campo sanitario e il Tecnico Sicurezza Laser (TSL) in campo industriale, di ricerca e nei settori civile e ambientale. scenze necessarie per valutare e controllare i rischi causati dai laser e che ha la responsabilità di supervisione sul controllo di questi rischi. Il CENELEC, nella guida CLC/TR 50448, afferma più precisamente che il compito del LSO è quello di assicurare che vengano predisposti adeguati controlli per minimizzare i rischi derivanti dall utilizzo delle sorgenti laser e che vengano effettuati regolari monitoraggi. La normativa tecnica nazionale, per alcune delle classi di pericolo previste dalla norma CEI EN , prevede due figure preposte alla sicurezza dei sistemi laser, l Addetto alla Sicurezza Laser (ASL) in campo sanitario e il Tecnico Sicurezza Laser (TSL) in campo industriale, di ricerca e nei settori civile e ambientale (Guide CEI 76 fascicoli 3849 R e 3850 R). La definizione di due figure, i cui compiti da assicurare ai fini della sicurezza sono simili in linea di principio, ma con conoscenze e competenze non uguali, trova giustificazione nelle differenti valutazioni specifiche dei rischi, nelle procedure e nei controlli da applicare che sono in relazione al tipo di impiego delle apparecchiature laser. A oggi, comunque, non esiste una norma di carattere cogente che impone il TSL (o l ASL) per la valutazione dei rischi associati ai sistemi laser; ciò nonostante, prendendo spunto dalla normativa tecnica, consigliamo la sua nomina o la sua consulenza quando i laser in uso appartengono a una delle seguenti classi di pericolo: 1, 2, 3A (vecchia classificazione, CEI EN fasc R), solo per applicazioni che comportano l osservazione diretta del fascio laser o l uso di componenti/dispositivi ottici in grado di alterare le caratteristiche di potenziale pericolosità del fascio laser originario; 1, 1M, 2, 2M (nuova classificazione CEI EN fasc. 6822), solo per applicazioni che comportano l osservazione diretta del fascio laser o l uso di componenti/dispositivi ottici in grado di alterare le caratteristiche di potenziale pericolosità del fascio laser originario; 3R (nuova classificazione); 3B e 4 (vecchia e nuova classificazione). Compiti e responsabilità del Tecnico Sicurezza Laser La Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (C.I.I.P.), costituita dalle più rappresentative associazioni professionali e scientifiche operanti nei settori della sicurezza e medicina del lavoro, dell igiene industriale e della protezione ambientale, ha predisposto una proposta inerente il profilo professionale dell esperto nella valutazione dei rischi lavorativi della radiazione ottica, in particolare anche del Tecnico Sicurezza Laser. Alla luce delle Prime indicazioni applicative del capo IV, del Titolo VIII, del D.Lgs. 81/08 (campi elettromagnetici), redatte dal Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome, nel quale si segnalano le indicazioni della C.I.I.P. in merito ai requisiti dell esperto nella valutazione dei rischi derivanti dall esposizione a campi elettromagnetici (ECEM), per analogia, è intuibile che da parte del medesimo CT possa esserci un interesse simile anche per i requisiti del TSL, quantunque questo interesse risulti al momento ancora inespresso. La C.I.I.P. ha sostanzialmente estratto dalle Guide CEI per l utilizzatore i compiti e le responsabilità del TSL che deve: 1) supportare e consigliare il datore di lavoro per quanto riguarda l uso sicuro delle apparecchiature laser e le misure di prevenzione e protezione necessarie; 2) cooperare direttamente con gli utilizzatori delle apparecchiature laser; 3) valutare i rischi nella zona di installazione delle sorgenti laser e determinare la zona nominale di rischio oculare; 4) individuare i corretti dispositivi di protezione individuale; 5) partecipare alla formazione, informazione e addestramento del personale che lavora con le sorgenti laser, in particolare in relazione ai rischi di esposizione alle radiazioni e alle necessarie misure di sicurezza; 6) partecipare al controllo, ed eventualmente, all accettazione delle apparecchiature laser, in base all attuale normativa vigente e ai regolamenti in vigore nell organizzazione; 7) verificare la necessità e la predisposizione di procedure operative e/o di sicurezza comprensibili da tutti gli operatori laser; 8) verificare che la manutenzione e l impiego delle apparecchiature laser siano effettuate da persone addestrate e qualificate a tal fine; 9) verificare che le misure di prevenzione, di protezione attiva e passiva siano efficaci; 10) verificare il corretto funzionamento delle apparecchiature laser ai fini della sicurezza e segnalare a chi di competenza le condizioni di pre-guasto o guasto delle apparecchiature; 48 - APPLICAZIONI LASER

6 11) collaborare con il Servizio di Prevenzione e Protezione e col Medico Competente, anche in relazione alle necessarie analisi di incidente e di infortunio che riguardano la sorgente di cui è stato nominato TSL e alla messa in atto degli interventi migliorativi per evitare che l incidente o l infortunio possa verificarsi nuovamente. Nel caso dei laboratori di ricerca che impiegano sorgenti e/o sistemi laser per cui è necessaria la nomina/consulenza di un TSL: il Direttore o Responsabile di laboratorio rimane responsabile dell acquisizione e della messa in atto delle protezioni necessarie; gli operatori qualificati, direttamente coinvolti, rimangono responsabili dell utilizzo del sistema laser in osservanza alle misure di sicurezza relative. Conoscenze del Tecnico Sicurezza Laser Nell ambito dell attuale giurisprudenza, essendo in carico al datore di lavoro la piena responsabilità della sicurezza laser dei propri operatori, lo stesso datore di lavoro deve assicurare che la persona che intende consultare o nominare TSL (anche ASL) ne abbia le capacità e conoscenze, nonché le eventuali risorse per espletare i compiti previsti. La C.I.I.P., per il Tecnico Sicurezza Laser, individua le seguenti conoscenze di base: 1) lo spettro elettromagnetico della radiazione ottica e le sue suddivisioni; 2) le appropriate unità di misura sia in termini radiometrici che fotometrici; 3) i principi di funzionamento delle sorgenti laser; 4) i principali tipi di laser; 5) le caratteristiche di emissione della radiazione laser; 6) le modalità di interazione della radiazione ottica con il tessuto biologico (effetti fototermici, fotoacustici, fotoablativi, fotochimici); 7) la fisiologia dei tessuti a rischio e gli effetti dell esposizione alla radiazione laser; 8) i limiti di Esposizione Massima Permessa (EMP) per gli occhi e per la cute e i Limiti di tecnologia Emissione Accessibile (LEA), necessari per la classificazione delle apparecchiature; 9) i concetti di differenziazione per le classi di rischio laser, la classificazione delle apparecchiature laser e le loro caratteristiche; 10) come valutare le zone di rischio laser; 11) i principi della normativa nazionale sulla sicurezza del lavoro e le normative nazionali e internazionali sulla sicurezza laser e linee guida inerenti; 12) i rischi diretti e indiretti; 13) le caratteristiche dei dispositivi di protezione collettiva e individuale, la loro individuazione e valutazione; 14) le procedure di allineamento dei sistemi laser impiegati. Ai fini della sicurezza all impiego delle apparecchiature laser per uso industriale, di ricerca e nei settori civili e ambientali, il TSL deve inoltre possedere le seguenti conoscenze specialistiche: 1) le principali applicazioni industriali, della ricerca e nei settori civile ed ambientale;

7 2) le misure di sicurezza appropriate a seconda della classe di rischio del sistema laser; 3) i rischi che possono derivare dal funzionamento dei laser, quali i rischi da radiazione collaterale, elettrici, chimici, incendio ed esplosione, d uso di agenti criogenici e di materiali cancerogeni e da contaminazione atmosferica; 4) le procedure ed i mezzi di controllo dei rischi; 5) le modalità di misura dei parametri di emissione e di controllo dei sistemi di sicurezza delle sorgenti laser; 6) i principi del sistema qualità. Infine, la C.I.I.P individua dei requisiti educativo-formativi e di esperienza e, successivamente, dei requisiti/criteri di aggiornamento. I primi sono costituti dal possesso di un diploma di laurea almeno di primo livello in alcune facoltà scientifiche e tecniche, dall aver seguito un corso di formazione teorico-pratico di almeno 40 h e di adeguate caratteristiche con superamento dell esame finale, nonché dalla dimostrazione di aver svolto attività adeguatamente documentabile nel settore della sorveglianza fisica dei laser per almeno un anno. Relativamente ai secondi la C.I.I.P. ritiene necessario un aggiornamento professionale consistente nella partecipazione a corsi di almeno 10 h ogni 5 anni, organizzati da strutture di riconosciuta esperienza nel settore dei laser. A meno dell insieme dei titoli di studio individuati (qui non riportati per brevità) a mio giudizio da rivedere/integrare, si osserva come i quattro ingredienti individuati dalla C.I.I.P. (formazione di base-laurea, corso specifico teorico-pratico, esperienza e continuo aggiornamento) consentano sia il mantenimento di un adeguato livello di conoscenze, sia l istituzione, in futuro e volontà politica a parte, di un elenco di TSL certificati, analogamente, per certi aspetti, a quanto succede negli Stati Uniti d America. Il 26 aprile 2010 una data fondamentale L entrata in vigore del Decreto Legislativo 81/08 ha introdotto le disposizioni relative alla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali, ivi comprese le radiazioni laser. Le disposizioni di cui al Capo I del Titolo VIII sono già obbligatorie e sanzionabili, le disposizioni di cui al Capo V lo saranno dopo il 26 aprile Le afferma- zioni che la valutazione dei rischi associata all utilizzo degli agenti fisici deve essere effettuata da personale in possesso di specifiche conoscenze in materia, le indicazioni della normativa tecnica IEC e CEI e la complessità della materia sicurezza laser impongono, di fatto, la nomina o la consulenza del Tecnico Sicurezza Laser. La consulenza del Tecnico Sicurezza Laser, in presenza di sorgenti pericolose, è decisamente consigliata per meglio ottemperare alle disposizioni cogenti, in particolare in materia di salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori e per il supporto offerto al datore di lavoro e al servizio di prevenzione e protezione per i doveri di rispettiva competenza. Le indicazioni sui requisiti del TSL che possono orientare la scelta del datore di lavoro, riportate nella seconda parte dell articolo, si possono sintetizzare in una buona formazione tecnico-scientifica di base, una buona conoscenza della tecnologia laser, dei principi di sicurezza e delle norme di sicurezza laser e in una sufficiente esperienza sul campo, compresa la dimostrazione di un continuo aggiornamento. QUALIFICA AUTORE Ingegner Dante Milani Tecnico Sicurezza Laser Università degli Studi di Pavia BIBLIOGRAFIA - D.Lgs. 81/08 - Attuazione dell articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; - CENELEC - CLC/TR 50448, Guide to levels of competence required in laser safety; - CEI - Norma CEI EN , fasc R - Sicurezza degli apparecchi laser - Parte 1: classificazione delle apparecchiature, prescrizioni e guida per l utilizzatore; - CEI - Norma CEI EN , fasc Sicurezza degli apparecchi laser - Parte 1: classificazione delle apparecchiature, prescrizioni e guida per l utilizzatore; - CEI - Guide CEI 76 fascicolo 3849 R, Guida per l utilizzazione di apparati laser; - CEI - Guida CEI 76 fascicolo 3850 R, Guida per l utilizzazione di apparati laser per laboratori di ricerca; - C.I.I.P. - Profili professionali degli Esperti per la valutazione delle radiazioni ottiche non coerenti-ero e coerenti-asl/tsl, novembre 2006; - Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome - Decreto Legislativo 81/08, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV sula prevenzione e protezione dai rischi dovuti all esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro, prime indicazioni applicative, dicembre APPLICAZIONI LASER

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