SICUREZZA SUL LAVORO. Poteri ispettivi della DPL e la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Avv. Valentina A. Faro

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1 SICUREZZA SUL LAVORO Poteri ispettivi della DPL e la prevenzione degli infortuni sul lavoro

2 Vigilanza Competenza diffusa e generale vari organismi giuridici Potere d impulso d dell attivit attività ispettiva (Nota Ministeriale 27/04/2009, n 6052) Attività ispettiva Competenza specifica organi di Corpi Ispettivi legislativamente individuati

3 Direttiva Ministero del Lavoro c.d. 18/09/2008 c.d. RIFORMA SACCONI Rilancio della filosofia PREVENTIVA e PROMOZIONALE (D.Lgs 124/2004) MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE delle funzioni ispettive e di vigilanza in materia di previdenza sociale e di lavoro (art. 8, Legge 30/2003) Rinnovato e costruttivo RAPPORTO CON GLI OPERATORI ECONOMICI ed i loro consulenti: - Funzione di governo attivo e di controllo complessivo del territorio tramite implementazione della policy di sostegno ad una crescita equilibrata e socialmente sostenibile

4 L ISPEZIONE GUARDA AL FUTURO I progetti qualità,, trasparenza ed uniformità Note n e n del 27/04/2009 Vigilanza attenta alla qualità ed efficacia dell azione ispettiva Valorizzazione dei profili legati alla PREVENZIONE, PROMOZIONE ed INFORMAZIONE dei fenomeni di irregolarità sostanziali

5 ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI VIGILANZA Direzione Generale del Lavoro (DGL) Fornisce direttive operative Svolge attività di coordinamento della vigilanza al fine di assicurare l uniformitl uniformità di comportamento degli organi di vigilanza Direzione Regionale del Lavoro (DRL) Coordina a livello regionale l attivitl attività di vigilanza in materia di vigilanza e legislazione sociale Consultano trimestralmente i direttori regionali di INPS, INAIL ed enti previdenziali Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) Coordina l esercizio l delle funzioni ispettive e fornisce le direttive volte a razionalizzare l attivitl attività di vigilanza. A tal fine consultano su base trimestrale i direttori provinciali di INPS, INAIL ed altri enti previdenziali (art. 5, D.Lgs.. 124/2004)

6 CORPO ISPETTIVO FUNZIONI DI VIGILANZA: materia di lavoro e legislazione sociale materia di previdenza ed assistenza sociale materia di salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni direttamente attribuita al personale ispettivo che opera presso le DRL e le DPL (Art. 6, 1 1 comma, D.Lgs.. n. 124/2004) e Nucleo Carabinieri (NIL), istituito presso la DPL, costituente parte integrante della struttura, e che dipende gerarchicamente dal Comando Carabinieri anche dal personale di vigilanza INPS, INAIL, ENPALS e degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, nell ambito dell attivit attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi (Art. 6, 2 2 comma, D.Lgs.. n. 124/2004) Ispettori delle ASL,, competenza generale, in parte in concorso con il Ministero del Lavoro (Art. 13 DLgs 81/2008, mod. Dlgs 106/2009) e altri a organi di controllo (Vigili del fuoco, autorità marittime ) competenza generale Forze di Polizia Giudiziaria, Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza

7 PERSONALE ISPETTIVO DEL MINISTERO DEL LAVORO COMPITI (art. 4, L. 628/1961 art. 7, D.Lgs.. 124/2004) Vigilare sull esecuzione delle Leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti sul territorio nazionale Vigilare sulla corretta applicazione di contratti e accordi collettivi di lavoro Fornire tutti i chiarimenti che vengono richiesti intorno alle leggi sulla cui applicazione esso deve vigilare Vigilare sul funzionamento dell attivit attività previdenziale ed assistenziale a favore dei prestatori d operad Effettuare inchieste, indagini e rilevazioni su richiesta del Ministero del Lavoro Compiere le funzioni che a esso vengono demandate da disposizioni legislative o regolamentari o delegate dal Ministero del lavoro COMPITI

8 PERSONALE ISPETTIVO DEL MINISTERO DEL LAVORO ATTI DI ACCERTAMENTO (art. 13, L. 689/1981) Per l accertamento l di violazioni di rispettiva competenza possono ASSUMERE INFORMAZIONI e procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a RILIEVI SEGNALETICI DESCRITTIVI e FOTOGRAFICI e ad ogni altra OPERAZIONE TECNICA Possono procedere al SEQUESTRO CAUTELARE delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa nei modi e nei limiti con cui il C.P.P. consente il sequestro della P.G. Sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto da assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso si stato rilasciato il documento di circolazione

9 PERSONALE ISPETTIVO DEL MINISTERO DEL LAVORO FACOLTA (art. 8, DPR 520/55) Gli Ispettori del Lavoro, nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle singole leggi e dai regolamenti, sono Ufficiali di Polizia Giudiziaria Hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno, ed anche della notte,, i laboratori, gli opifici, i cantieri ed i lavori in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza, nonché i dormitori ed i refettori annessi agli stabilimenti Devono astenersi dal visitare i locali annessi a luoghi di lavoro o e che non siano direttamente o indirettamente connessi con l esercizio dell azienda azienda,, sempre che non abbiano fondato sospetto che servano a compiere o a nascondere violazioni di legge Possono richiedere l intervento l di personale sanitario quando debbano compiere accertamenti sulle condizioni sanitarie dei prestatori d opera d e sulle condizioni igieniche dei locali di lavoro FACOLTA

10 LA VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ATTIVITA SOGGETTE A VIGILANZA (Art. 13, D.Lgs.. 81/2008): Settore costruzioni edili o di genio civile Lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei Ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con Decreto Presidente Consiglio Ministri.

11 ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE - Allegato X I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro

12 PRECISIAMO. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

13 PRECISIAMO. Non si applicano: a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto to dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali

14 PRECISIAMO. alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato f) ai lavori svolti in mare g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile. g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, acqua, gas, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all allegato allegato X g-ter) ) alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui c all allegato allegato X

15 PRINCIPALI PROVVEDIMENTI DELLA DPL, DI CONTRASTO ALL INOSSERVANZA DI NORME A TUTELA DELLA SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO PRESCRIZIONE (artt D.Lgs.. 758/ art. 15, D.Lgs.. 124/2004 ) SOSPENSIONE DELL ATTIVITA ATTIVITA IMPRENDITORIALE (art. 14 Dlgs 81/2008, mod. Dlgs 106/2009) Attenzione: : l esercizio l della POTESTÀ DI DIFFIDA (art.9 DPR 520/55) non è più cosentito in caso di contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (Circ. Min. 25/96)!!!

16 PRESCRIZIONE (artt D.Lgs.. 758/ art. 15, D.Lgs.. 124/2004 ) Provvedimento emesso PER RIMUOVERE O MODIFICARE LE SITUAZIONI IRREGOLARI RISCONTRATE,, quando all esito dell ispezione conseguono (Circ. Min. Lav.. 24/2004) : VIOLAZIONI DI CARATTERE PENALE PUNITE con la pena alternativa dell arresto o dell ammenda OVVERO con la sola ammenda (REATI CONTRAVVENZIONALI) Si APPLICA QUANDO: - l inadempienza può essere sanata; OVVERO - nelle ipotesi di reato a condotta esaurita (reati istantanei), con o senza effetti permanenti OVVERO - precedentemente all emanazione della prescrizione,, il reo abbia provveduto all adempimento adempimento degli obblighi della legge sanzionata, (regime della prescrizione cosi detta "ora per allora" suggerita di fatto dalla Corte Costituzionale (Sentenza( 12/02/1998 n. 19) ) ma comunque non sempre condivisa dalla Corte di Cassazione (Sentenza( 26/9/2002 n ).

17 PRESCRIZIONE (artt D.Lgs.. 758/ art. 15, D.Lgs.. 124/2004 ) RESTANO ESCLUSI: REATO DI OMICIDIO COLPOSO (art. 589, c.2, c.p.) REATO DI LESIONI PERSONALI COLPOSE (art. 590, c. 3 e 5, c.p.) CON VIOLAZIONI DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO

18 PRESCRIZIONE (artt D.Lgs.. 758/ art. 15, D.Lgs.. 124/2004 ) La prescrizione ad adempiere non costituisce un atto amministrativo ma ATTO DI POLIZIA GIUDIZIARIA emesso dall ispettore del lavoro nell esercizio delle sue funzioni di P.G. ex art. 55 c.p.p.(obbligo DI RIFERIRE LA NOTIZIA DI REATO, ex art. 347 c.p.p., alla PROCURA della Repubblica preso il Tribunale competente per territorio) CONDIZIONA L ESERCIZIO DELL AZIONE PENALE Pertanto NON è impugnabile davanti al GIUDICE AMMINISTRATIVO NON è DISAPPLICABILE DAL GIUDICE ORDINARIO (Cass. pen n. 1037)

19 PRESCRIZIONE (artt D.Lgs.. 758/ art. 15, D.Lgs.. 124/2004 ) Per effetto della disposizione contenuta nella prescrizione REGOLARMENTE IMPARTITA E COMUNICATA AL PM INCARICATO, il procedimento penale per l accertamento l e la punizione della contravvenzione rilevata resta sospeso dal momento dell iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all art. art. 335 del c.p.p e fino al momento in cui il PM riceve comunicazione da parte dell organo di vigilanza, circa l adempimento l o meno della prescrizione 758/94) o meno della prescrizione (art. 23 Dlgs 758/94

20 PRESCRIZIONE (artt D.Lgs.. 758/ art. 15, D.Lgs.. 124/2004 ) La sospensione del procedimento NON PRECLUDE : l eventuale richiesta di archiviazione; l assunzione di prove secondo la procedura d urgenza d dell incidente probatorio Gli atti urgenti di indagine preliminare Sequestro preventivo ( artt. 321 e 323 c.p.p.).) Il procedimento penale RIPRENDE IL SUO CORSO ORDINARIO SE ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO, IL PM INCARICATO non riceve alcuna comunicazione dall O.d.V. viene informato dall O.d.V. della impossibilità di procedere ad impartire una prescrizione ALLA SCADENZA DEL TERMINE ACCORDATO AL CONTRAVVENTORE, qualora l O.d.V. l abbia informato nei 60 gg. di avere impartito la prescrizione.

21 PRESCRIZIONE (artt D.Lgs.. 758/ art. 15, D.Lgs.. 124/2004 ) La prescrizione deve indicare: 1. Modalità di esecuzione delle modifiche 2. Tempi 3. Importo della sanzione amministrativa pecuniaria per la regolarizzazione Va notificata: - al soggetto, persona fisica, che in rappresentanza dell impresa impresa-datore di lavoro ha posto in essere la condotta che ha integrato gli estremi del reato accertato e contestato - Alla ditta nella quale opera il contravventore Il corretto adempimento va verificato ENTRO 60 gg.. dalla scadenza del termine stabilito per adempiere a cura dello stesso ispettore prescrivente

22 PRESCRIZIONE (artt D.Lgs.. 758/ art. 15, D.Lgs.. 124/2004 ) PRESCRIZIONE ADEMPIUTA PRESCRIZIONE NON ADEMPIUTA L ORGANO DI VIGILANZA: ammette il contravventore al pagamento, ENTRO 30 GG..,., di una sanzione amministrativa pari ad un quarto del massimo dll ammenda fissata dalla legge per la contravvenzione commessa ENTRO 120 GG. che seguono alla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l ispettore deve provvedere a comunicare all A.G. l adempimento della prescrizione e l eventuale tempestivo pagamento della sanzione irrogata ENTRO 90 GG, dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, provvede comunicare all A.G. l inadempimento della prescrizione.

23 PRESCRIZIONE (artt D.Lgs.. 758/ art. 15, D.Lgs.. 124/2004 ) Nel caso in cui (art. 24, 3 c. Dlgs 758/1994): REGOLARIZZAZIONE TARDIVA DELLA PRESCRIZIONE, ADEMPIMENTO SECONDO MODALITA DA QUELLE STABILITE DALL ISPETTORE L A.G. valutata la condotta del reo, ai fini del ricorso all oblazione speciale (art. 162 bis c.p.).)

24 SOSPENSIONE DELL ATTIVITA ATTIVITA IMPRENDITORIALE (art. 14 Dlgs 81/2008, mod. Dlgs 106/2009) Condizioni per la sospensione: Impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; l gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

25 SOSPENSIONE DELL ATTIVITA ATTIVITA IMPRENDITORIALE (art. 14 Dlgs 81/2008, mod. Dlgs 106/2009) Natura del provvedimento Oggetto Destinatari Provvedimento amministrativo di tipo SANZIONATORIO INTERDITTIVO DISCREZIONALE FINALITÀ CAUTELARI. Sospensione dell attività imprenditoriale limitatamente alla parte della stessa interessata dalle violazioni. Datori di lavoro, pubblici o privati, aventi la qualifica d imprenditori. L istituto si applica anche in edilizia.

26 SOSPENSIONE DELL ATTIVITA ATTIVITA IMPRENDITORIALE (art. 14 Dlgs 81/2008, mod. Dlgs 106/2009) Soggetti esclusi Organi titolari del potere di sospensione I Sindacati Le associazioni riconosciute e non; l professionisti; Gli studi associati; l comitati; Gli enti pubblici, con finalità cautelari. Direzione provinciale del lavoro (DPL), limitatamente alle ipotesi di impiego di lavoro irregolare e di gravi e reiterate violazioni alla normativa in materia di salute e di sicurezza del lavoro nelle attività previste dall art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008; L Azienda Sanitaria Locale limitatamente all ipotesi di gravi e reiterate violazioni alla normativa in materia di salute e di sicurezza del lavoro; l Comando provinciale dei Vigili del Fuoco per le violazioni in materia Avv. Valentina A. prevenzione Faro incendi.

27 SOSPENSIONE DELL ATTIVITA ATTIVITA IMPRENDITORIALE (art. 14 Dlgs 81/2008, mod. Dlgs 106/2009) - Iter storico di una misura cautelare- ART. 36-BIS BIS, D.L N. 223/2006, CONV. DALLA L.4 AGOSTO 2006, N. 248, LIMITATO ALL ATTIVIT ATTIVITÀ SVOLTA NEI CANTIERI EDILI «al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori l nel settore dell edilizia edilizia, nonché al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ed in attesa dell adozione di un testo unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori il personale ispettivo del Ministero del Lavoro può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell ambito dei cantieri edili qualora riscontri l impiego di PERSONALE NON RISULTANTE DALLE SCRITTURE O DA ALTRA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori REGOLARMENTE OCCUPATI nel cantiere ovvero in caso di GRAVI E REITERATE VIOLAZIONI DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SUPERAMENTO DEI TEMPI DI LAVORO, DI RIPOSO GIORNALIERO E SETTIMANALE»

28 SOSPENSIONE DELL ATTIVITA ATTIVITA IMPRENDITORIALE (art. 14 Dlgs 81/2008, mod. Dlgs 106/2009) Modifica: art. 5 - L. delega n. 123/2007: Estende l ambito l di operatività del provvedimento di sospensione a OGNI TIPO DI ATTIVITÀ DI IMPRENDITORIALE esercitata Aggiunge una nuova previsione per l adozione l del provvedimento: «gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro».

29 SOSPENSIONE DELL ATTIVITA ATTIVITA IMPRENDITORIALE (art. 14 Dlgs 81/2008, mod. Dlgs 106/2009) «Fermo restando quanto previsto dall art. art. 36-bis della legge 4 agosto 2006, n. 248», 1 Problema: : A CHI SI APPLICA QUESTA NUOVA PREVISIONE? Lett. Circ. 22 agosto 2007 (interpretazione letterale): - Ai cantieri edili si continua ad applicare l art. l 36-bis; - Art. 5 L. 123/2007, andava riferita a tutti le altri attività imprenditopriali

30 SOSPENSIONE DELL ATTIVITA ATTIVITA IMPRENDITORIALE (art. 14 Dlgs 81/2008, mod. Dlgs 106/2009) Circ. 14 novembre 2007 n. 24 (interpretazione rafforzativa): Nella nozione di attività imprenditoriale dovevano essere fatte rientrare senza dubbio anche le attività del settore edile

31 SOSPENSIONE DELL ATTIVITA ATTIVITA IMPRENDITORIALE (art. 14 Dlgs 81/2008, mod. Dlgs 106/2009) GRAVI e REITERATE violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro». 2 Problema: «GRAVI Lett. Circ. 22 agosto 2007: GRAVI VIOLAZIONI: disposizioni sanzionatorie punite con le pene più gravi (sia di carattere detentivo che pecuniario) REQUISITO REITERAZIONE: «da intendersi come recidiva aggravata e cioè riferita ad una violazione necessariamente della stessa indole e commessa nei cinque anni precedenti»

32 SOSPENSIONE DELL ATTIVITA ATTIVITA IMPRENDITORIALE (art. 14 Dlgs 81/2008, mod. Dlgs 106/2009) Circ. 14 novembre 2007 n. 24: GRAVI VIOLAZIONI: disposizioni sanzionatorie lesive dei principi fondamentali del sistema prevenzionale e fonte di pericolo degli interessi generali dell ordinamento. Si auspicava la definizione di un elenco (concordato con il Coord. Tec. delle Regioni) REQUISITO REITERAZIONE: «condotte illecite gravi nell arco temporale dell ultimo quinquennio, in ossequio a quanto previsto dall art.11 delle disposizioni sulla legge, in generale lo stesso va individuato a decorrere dall entrata in vigore della legge n. 123/2007 con esclusione, quindi, delle condotte antecedenti a tale data».

33 SOSPENSIONE DELL ATTIVITA ATTIVITA IMPRENDITORIALE (art. 14 Dlgs 81/2008, mod. Dlgs 106/2009) Art Dlgs /81: Sospensione come misura di contrasto al lavoro irregolare ed insicuro GRAVI VIOLAZIONI: predisposizione di un elenco provvisorio di cui all Allegato I PROBLEMA: alcune violazioni non erano immediatamente riconducibili al comportamento dell imprenditore (es. (es. MANCATA ELABORAZIONE PSC OBBLIGO DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE O PER L ESECUZIONE L DELL OPERA MANCATA NOMINA COORDINATORI, OBBLGO DEL COMMITTENTE)

34 SOSPENSIONE DELL ATTIVITA ATTIVITA IMPRENDITORIALE (art. 14 Dlgs 81/2008, mod. Dlgs 106/2009) Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. n. 106/ Gravi violazioni ai fini dell adozione del provvedimento di sospensione dell attività imprenditoriale Violazioni che espongono a rischi di carattere generale Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi; Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione; Mancata formazione ed addestramento; Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile; Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS). Violazioni che espongono al rischio di caduta dall alto Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall alto; Mancanza di protezioni verso il vuoto.

35 Segue Violazioni che espongono al rischio di seppellimento Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno. Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione Lavori in prossimità di linee elettriche, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; Presenza di conduttori nudi in tensione, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale). Violazioni che espongono al rischio d amianto Mancata notifica all organo di vigilanza prima dell inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad

36 SOSPENSIONE DELL ATTIVITA ATTIVITA IMPRENDITORIALE (art. 14 Dlgs 81/2008, mod. Dlgs 106/2009) Art. 41, D.L. 112/2008, convertito con L. 6 agosto 2008 n. 133: Elimina previsione delle GRAVI E REITERATE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SUPERAMENTO DEI TEMPI DI LAVORO dalle condizioni per l adozione l del provvedimento. Direttiva 18 settembre 2008: La sospensione non deve più operare nei confronti di un impresa con unico lavoratore irregolare (c.d.( MICROIMPRESA) Art. 14 Dlgs 81/2008, Mod. dal Dlgs 106/2009: Ha recepito queste due modifiche

37 SOSPENSIONE DELL ATTIVITA ATTIVITA IMPRENDITORIALE (art. 14 Dlgs 81/2008, mod. Dlgs 106/2009) REQUISITO REITERAZIONE: Quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette PIÙ VIOLAZIONI DELLA STESSA INDOLE.

38 SOSPENSIONE DELL ATTIVITA ATTIVITA IMPRENDITORIALE (art. 14 Dlgs 81/2008, mod. Dlgs 106/2009) Sono considerate della STESSA INDOLE, LE VIOLAZIONI della medesima disposizione quelle di disposizioni diverse individuate nell Allegato I (in attesa del decreto ministeriale)

39 SOSPENSIONE DELL ATTIVITA ATTIVITA IMPRENDITORIALE (art. 14 Dlgs 81/2008, mod. Dlgs 106/2009) Circ. 10 Novembre 2009 n. 33 L adozione del provvedimento di sospensione sarà possibile solo nel caso in cui a una prima violazione seguano più violazioni della stessa indole Es. prima violazione e nei cinque anni successivi devono seguire almeno 2 violazioni anche contestuali

40 SOSPENSIONE DELL ATTIVITA ATTIVITA IMPRENDITORIALE (art. 14 Dlgs 81/2008, mod. Dlgs 106/2009) Condizioni per la revoca del provvedimento: Regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria OVVERO Accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di salute e di sicurezza sul lavoro;

41 Segue art. 5 - L. delega n. 123/2007 Sanzione amministrativa aggiuntiva pari a 1/5 delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate Mod. Art Dlgs /81 Somma aggiuntiva unica pari a sanzioni penali/ civili/ amministrative vigenti Art Dlgs /81, mod. Dlgs 106/2009 Somma aggiuntiva unica (NELLE IPOTESI GRAVI E REITERATE VIOLAZIONI ) pari a sanzioni penali/ civili/ amministrative vigenti (NELLE IPOTESI DI LAVORO IRREGOLARE) pari a sanzioni penali/ civili/ amministrative vigenti

42 SOSPENSIONE DELL ATTIVITA ATTIVITA IMPRENDITORIALE (art. 14 Dlgs 81/2008, mod. Dlgs 106/2009) EFFETTI del provvedimento: SPAZIALI: circoscritti alla singola unità produttiva TEMPORALI: gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo OVVERO dalla cessazione dell attività lavorativa in corso, che non può essere interrotta,(salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi)

43 SOSPENSIONE DELL ATTIVITA ATTIVITA IMPRENDITORIALE (art. 14 Dlgs 81/2008, mod. Dlgs 106/2009) INOTTEMPERANZA ALLA SOSPENSIONE: - PER GRAVI E REITERATE VIOLAZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DI SICUREZZA SUL LAVORO: ARRESTO FINO A 6 MESI - PER LAVORO IRREGOLARE: - ARRESTO DA 3 A 6 MESI - AMMENDA DA A EURO Attenzione!! In questo ultimo caso si può applicare la PRESCRIZIONE, consistente nel sospendere l attività sino ad avvenuta regolarizzazione dei lavoratori interessati (art. 301 T.U. sicurezza)

44 SOSPENSIONE DELL ATTIVITA ATTIVITA IMPRENDITORIALE (art. 14 Dlgs 81/2008, mod. Dlgs 106/2009) RICORSI ALLA SOSPENSIONE (ART. 14, C. 9, Dlgs 81/2008): Impugnazione del provvedimento entro 30 giorni, proponendo ricorso rispettivamente alla DRL territorialmente competente, se la sospensione è stata disposta dalla DPL ovvero al Presidente della Giunta regionale, se adottato dall ASL; La DRL o il Presidente della Giunta regionale dovranno pronunciarsi entro 15 giorni dalla notifica del ricorso; decorso inutilmente il termine dei 15 giorni il provvedimento di sospensione perde efficacia; Non trovano applicazione le disposizioni previste dalla legge n. 241/1990.

45 SOSPENSIONE DELL ATTIVITA ATTIVITA IMPRENDITORIALE (art. 14 Dlgs 81/2008, mod. Dlgs 106/2009) Il provvedimento di sospensione è comunicato all Autorit Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all art. 6, D.Lgs. n. 163/2006 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell emanazione, da parte dello stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche. È necessario sottolineare che, in ordine al provvedimento d interdizione, l art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, dopo la riforma ha previsto una nuova articolazione con la conferma del limite massimo di due anni.

46 SOSPENSIONE DELL ATTIVITA ATTIVITA IMPRENDITORIALE (art. 14 Dlgs 81/2008, mod. Dlgs 106/2009) DURATA PROVVEDIMENTO INTERDITTIVO di contrattazione con le P.P.A.A. È pari alla citata sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; È incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni nel caso in cui: a) la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al 50% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; a) b) nei casi di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; b) c) nei casi di reiterazioni. In tale ipotesi la decorrenza del periodo di interdizione è successiva al termine del precedente periodo di interdizione. Inoltre, nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla data della sua emissione, la durata del provvedimento è pari a due anni, fatta salva l adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dell interdizione

47 SOSPENSIONE DELL ATTIVITA ATTIVITA IMPRENDITORIALE (art. 14 Dlgs 81/2008, mod. Dlgs 106/2009) Condizionanti l opportunità o discrezionalità di non emanare il provvedimento di sospensione: la natura del rischio dell attività svolta dai lavoratori irregolari; la possibilità che l immediata interruzione dell attività comporti a sua volta una imminente situazione di pericolo sia per i lavoratori sia per i terzi (si pensi, a titolo esemplificativo,al caso di case di cura, di strutture per anziani, di residenze sanitarie assistite, ai laboratori di analisi cliniche, alle farmacie in zone disagiate ecc.); l irrimediabile degrado degli impianti delle attrezzature in conseguenza della sospensione.

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