TRENITALIA SOCIETÀ PER AZIONI- GRUPPO FERROVIE DELLO STATO
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- Giulio Perini
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1 N. R.G. 476/2013 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Nella causa civile iscritta al N.R.G. 476/2013 promossa da: DOMENICO CASASANTA (C.F. CSSDNC52A30H007B), con il patrocinio dell avv. RUSCONI FABIO e dell avv. BASSETTI FRANCESCA (BSSFNC83M68A462M) ; RUSCONI FRANCESCO (RSCFNC80E31D575V) ;, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. RUSCONI FABIO contro TRENITALIA SOCIETÀ PER AZIONI- GRUPPO FERROVIE DELLO STATO (C.F. ), con il patrocinio dell avv. SCHIAVONE SAVERIO e dell avv. PAPALEONI MARCO (PPLMRC42P20L378B) VIA BONIFACIO LUPI FIRENZE;, elettivamente domiciliato in C/O AVV. MANETTI VIA G. LA PIRA N FIRENZEpresso il difensore avv. SCHIAVONE SAVERIO Il Giudice Dott.ssa Anita Maria Davia, a scioglimento della riserva assunta all udienza del 04/06/2013, ha pronunciato la seguente ORDINANZA Il ricorrente agisce ex art 1 comma 48 l. 92/12 impugnando il licenziamento per giusta causa intimatogli da Trenitalia spa con lettera del per avere, nell ambito delle sue mansioni di addetto alla biglietteria presso la Stazione di Santa Maria Novella, omesso di versare le eccedenze di cassa derivanti da due diverse operazioni irregolari, (risalenti la prima al e la seconda al ), nonché per avere dal al effettuato una ulteriore serie di operazioni irregolari tutte dettagliatamente descritte in atti. Il lavoratore sostiene l illegittimità del recesso per intempestività delle contestazioni e infondatezza nel merito delle stesse e in tesi chiede che, in applicazione del comma IV del novellato art 18 Stat Lav, la convenuta sia condannata alla sua riassunzione e al risarcimento del danno nella misura della retribuzione globale di fatto dalla data del recesso a quella della effettiva riassunzione. In ipotesi chiede che, in applicazione dei commi V o VI del citato art. 18 la convenuta sia condannata al pagamento dell indennità risarcitoria ivi prevista nella misura massima di legge. Pagina 1
2 TRENITALIA SPA contesta la fondatezza di entrambe le domande (di tesi e di ipotesi) chiedendone l integrale rigetto In primo luogo va rilevata la palese intempestività della contestazione relativa all episodio accaduto in data 6 marzo 2012, relativo alla irregolare emissione del biglietto relativo alla tratta Firenze-Pisa. Tale episodio pur essendo arrivato nella sfera di conoscibilità della datrice nella stessa data del 6 marzo 2012 ( cfr ammissioni contenute in memoria di costituzione pagg 13 e ss) risulta essere stato oggetto di specifica contestazione solo il 3 agosto successivo. Né possono valere a giustificare il lungo lasso temporale trascorso tra i fatti e la contestazione le disfunzioni organizzative (trasferta del professional tutor della I.A di Chiusi, sospensione disciplinare del referente della biglietteria di Santa Maria Novella) imputabili esclusivamente a parte datrice, o i successivi accertamenti ispettivi che hanno riguardato episodi diversi, anche se oggetto della medesima contestazione. Al contrario, non può dubitarsi della tempestività della contestazione sia dell episodio del , (effettuata dopo nemmeno un mese dalla denuncia del viaggiatore intervenuta il cfr doc 5 e 6 conv), sia degli ulteriori episodi accertati solo all esito di una specifica indagine ispettiva terminata in data 9 luglio 2012 ( cfr doc 19 conv). Ciò premesso si osserva che all'esito della (pur sommaria) istruttoria esperita, i fatti disciplinari tempestivamente contestati (ovvero l aver addebitato ad un cliente la somma di. 30,60 invece che quella di. 15,30 effettivo costo del biglietto, senza versare la corrispondente eccedenza di cassa e l aver effettuato irregolari operazioni di rimborso o sostituzione biglietti in modalità manuale senza autorizzazione del coordinatore di turno e senza indicazione delle motivazioni) sono emersi con chiarezza nella loro materialità, comprensiva dell elemento soggettivo. L episodio del 30 giugno è sostanzialmente ammesso dal ricorrente il quale si limita ad allegare di aver restituito quello stesso giorno l eccedenza al viaggiatore, tornato per far rilevare l errore. Tale assunto difensivo oltre che implausibile, (essendo poco credibile che un addetto alla biglietteria con alle spalle un esperienza quasi quarantennale restituisca somme senza farsi rilasciare ricevuta) appare comunque indimostrato. Gli ulteriori addebiti, relativi per la maggior parte ( cfr n. 1,2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, e 13 pag 3-5 contestazione) al rimborso o sostituzione di biglietti senza autorizzazione del coordinatore del turno e senza indicazione delle motivazioni e del biglietto emesso in sostituzione, emergono con chiarezza dal contenuto della relazione redatta in data 9 luglio 2012 e dalla documentazione allegata ( doc 19, 19 bis e 19 ter conv). Irrilevante appare la circostanza che nella stazione di Santa Maria Novella vi fosse una prassi contraria ai regolamenti in base alla quale gli addetti potevano effettuare le sostituzioni o i rimborsi dei biglietti in Pagina 2
3 modalità manuale in virtù di una autorizzazione orale e non solo scritta del coordinatore di turno, circostanza acclarata sulla base delle dichiarazioni dei testi Gorelli e Nistri, entrambi addetti alla stazione di Santa Maria Novella ( non inerente appare invece la deposizione del teste Russo, che nella sua veste di ispettore riporta le corrette prassi regolamentari). L irrilevanza deriva dal fatto che in tutti gli episodi contestati sopra citati non manca solo l autorizzazione scritta ma anche l indicazione delle motivazioni specifiche della sostituzione o del rimborso. Ed in effetti sia il teste Nistri che il teste Gorelli hanno concordemente chiarito che la autorizzazione del coordinatore, anche se orale, presupponeva in ogni caso l annotazione sul biglietto delle specifiche ragioni della sostituzione o del rimborso all evidente fine di consentire la tracciabilità delle stesse e verificare, ex post l esistenza dell autorizzazione. L omissione della doverosa annotazione rende palese l irregolarità e vale a ritenere fondati gli addebiti. Reputa peraltro questo giudice che i comportamenti contestati al lavoratore, pur complessivamente considerati, non possono essere considerati talmente gravi da giustificare il licenziamento, attesa la irrisorietà (. 15,30) del danno causato alla datrice con l unico comportamento qualificato come appropriativo ( episodio del ), la connotazione di mera negligenza degli ulteriori episodi ( rispetto ai quali non risulta contestata alcuna dolosa preordinazione) e l assenza di precedenti disciplinari nonostante la rilevante anzianità di servizio (quasi quarant anni). E pur vero che il CCNL applicabile al rapporto indica quale causa di licenziamento in tronco la sottrazione o il furto di somme. di spettanza o di pertinenza dell azienda o ad essa affidati ( cfr art 64 CCNL) ma in concreto, la contestualizzazione della condotta sulla scorta degli elementi sopra indicati, fa si che la stessa non sia sussumibile nella clausola generale della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento. La tipizzazione di matrice collettiva, infatti, non esclude che al fatto possa essere attribuita comunque una diversa gravità attraverso un accertamento in concreto da parte del giudice del merito della reale entità e gravità del comportamento addebitato al dipendente nonché del rapporto di proporzionalità tra sanzione e infrazione, anche quando si riscontri la astratta corrispondenza del comportamento del lavoratore alla fattispecie tipizzata contrattualmente, occorrendo sempre che la condotta sanzionata sia riconducibile alla nozione legale di giusta causa, tenendo conto della gravità del comportamento in concreto del lavoratore, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo, con valutazione in senso accentuativo rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" dettata dall'art cod. civ. ( così da ultimo tra le altre Cass. Sez. L, Sentenza n. 5280del04/03/2013). Pagina 3
4 Nei limiti della sommarietà propria della presente fase processuale, deve pertanto concludersi che alla luce del principio di proporzionalità di cui all art c.c. - il fatto contestato al ricorrente non è idoneo ad integrare giusta causa o giustificato motivo, con conseguente illegittimità del licenziamento. Una volta stabilita la illegittimità del licenziamento, ai fini della identificazione della sanzione applicabile alla fattispecie deve però rilevarsi che, il novellato art. 18 prevede la reintegrazione nel posto di lavoro soltanto quando il fatto contestato non sussiste oppure quando il fatto rientra tra le condotte punibili solo con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti o dei codici disciplinari applicabili. Ora nel caso di specie i fatti disciplinari tempestivamente contestati sono risultati provati e non rientrano tra le condotte punibili solo con una sanzione conservativa.. La sanzione applicabile è dunque quella prevista dall'art. 18 co. 5 legge n. 300/1970, ovvero il "pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti" Nella specie l'indennità risarcitoria deve essere quantificata in 22 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto di 2.504,43 ( cfr allegazioni contenute in ricorso non oggetto di specifica contestazione), ovvero in misura vicina al massimo previsto dalla disposizione, tenuto conto della durata quarantennale del rapporto lavorativo, dell elevato numero dei dipendenti notoriamente occupati dalla convenuta, nonché della condizione economica del ricorrente, che si trova ad avere perso il proprio posto di lavoro, ad un età critica e in una situazione economica caratterizzata da difficoltà occupazionali. Su tale somma spettano interessi e rivalutazione sulla somma annualmente rivalutata dalla data del licenziamento al saldo. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. - dichiara l illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente in data ; - dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento; - dichiara tenuta e pertanto condanna TRENITALIA spa., in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente un indennità risarcitoria onnicomprensiva ex art. 18 co. 5 legge n. 300/1970 pari a 22 mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto di ,43, oltre interessi e rivalutazione sulla somma annualmente rivalutata dalla data del licenziamento al saldo; condanna altresì la convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre CPA ed IVA. Pagina 4
5 Si comunichi. Firenze, 26 giugno 2013 Il Giudice Dott.ssa Anita Maria Davia Pagina 5
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