Confindustria Genova ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI

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1 UFFICIO DELLE DOGANE DI GENOVA AREA VERIFICHE CONTROLLI Genova, Via Rubattino 10a Telefono Fax Confindustria Genova ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI Genova 17 aprile 2012

2 ACCERTAMENTO DOGANALE art. 8 Dec. L.vo 374/90 Comma 3. Successivamente (all accettazione e registrazione) l'ufficio procede all'esame della dichiarazione presentata e della relativa documentazione, allo scopo di accertare la qualità, la quantità', il valore e l'origine delle merci, nonchè ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti.

3 FONTI REGOLAMENTO (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario (CDC) - Art. 27 e Artt. 12 e ss REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 1993 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (DAC) - Artt. dal 67 al 123 REGOLAMENTO (CE) N. 450/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2008 che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) ACCORDI BI/MULTI LATERALI

4 ARTICOLO 27 CDC Origine preferenziale delle merci Le regole relative all'origine preferenziale determinano le condizioni di acquisizione dell'origine che le merci devono avere per beneficiare a) delle misure tariffarie preferenziali contenute in accordi che la Comunitàha concluso con taluni paesi o gruppi di paesi e che prevedono la concessione di un trattamento tariffario preferenziale (EUR 1); b) le misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dalla Comunitàa favore di taluni paesi, gruppi di paesi o territori (FORM A EUR 1);

5 ORIGINE PREFERENZIALE Origine preferenziale è l origine da un Paese con cui la Unione Europea: ha stipulato un accordo bilaterale volto a stabilire un trattamento tariffario di favore alle merci ivi originarie Le regole per stabilire l origine di tali merci è stabilita nell ambito di tali accordi (EUR 1 EUR MED)

6 ACCORDI Paesi EFTA: Svizzera, Islanda, Norvegia, Liechtenstein Paesi Ptom: Paesi e territori d oltre mare Paesi del Magreb: Algeria, Marocco, Tunisia Paesi del Machrak:Egitto, Giordania, Libano, Israele Paesi ACP : Stati dell Africa, dei Caraibi, del Pacifico

7 ORIGINE PREFERENZIALE ha concesso unilateralmente agevolazioni tariffarie Le regole per stabilire l origine di tali merci sono stabilite dal CDC e dalle DAC SISTEMA SPG (Reg. CEE 732/08) FORM A Albania, di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Serbia, Montenegro e Kosovo - EUR 1

8 Pilastri 1) REGOLE DI ORIGINE 2) TRASPORTO DIRETTO 3) CERTIFICATI ORIGINE 4) COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

9 1. REGOLE DI ORIGINE I prodotti sono considerati originari di un paese beneficiario : a) i prodotti interamente ottenuti in tale paese a norma dell'articolo 75; b) i prodotti ottenuti in tale paese in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che tali materiali abbiano subito LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI SUFFICIENTI (allegato 13 bis al Dac per SPG allegato 15 al Dac altri).

10 PRODOTTI INTERAMENTE OTTENUTI ART. 75 DAC: a)i prodotti minerari estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino; b) i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati e allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati; e) i prodotti che provengono da animali macellati ivi nati e allevati; f) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate; g) i prodotti dell'acquacoltura ove i pesci, i crostacei e i molluschi siano ivi nati e allevati; h) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori del suo mare territoriale, con le sue navi; i) i prodotti fabbricati a bordo delle sue navi officina, esclusivamente con prodotti di cui alla lettera h); ETC.

11 LAVORAZIONI SUFFICIENTI ART 76 DAC REGOLE DI LISTA i prodotti non interamente ottenuti nel paese beneficiario ai sensi dell'articolo 75 sono considerati originari di tale paese purché siano soddisfatte le condizioni stabilite per le merci interessate nell'elenco dell'allegato 13 bis (Per SPG) dell allegato 15 (altri) LAVORAZIONI SUFFICIENTI

12 ALL. 13 BIS -DAC ex capitolo 95 Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto O Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

13 ALL. 15 -DAC oppure Compressori < 4KW VD LAVORAZIONE Compressori > 4KW VD NO sufficiente Ventilatori e simili, per usi industriali Fabbricazione: a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

14 CRITERI Esistono quattro diversi tipi di criteri, che variano in funzione del prodotto: a) attraverso la lavorazione o la trasformazione non deve essere superato un contenuto massimo di materiali non originari (il contenuto massimo può essere espresso in percentuale di valore franco fabbrica o percentuale di peso netto); b) a seguito della lavorazione o della trasformazione i prodotti fabbricati devono rientrare in una voce a quattro cifre o in una sottovoce a sei cifre del sistema armonizzato diversa, rispettivamente, dalla voce o dalla sottovoce dei materiali utilizzati; c) deve essere effettuata un'operazione specifica di lavorazione o trasformazione; d) la lavorazione o la trasformazione devono essere effettuate su alcuni prodotti interamente ottenuti.

15 LAVORAZIONI INSUFFICIENTI Si considerano comunque insufficienti quelle lavorazioni previste dall art. 70 del Dac (SPG) e dall art. 101 del Dac (preferenze concesse unilateralmente).

16 Lavorazioni insufficienti ART. 78 DAC Operazioni per conservare il cibo; Pulitura Stiratura Lavaggio Sbucciatura, snocciolatura, sgusciatura della frutta Operazioni di imballaggio Ecc

17 CUMULO Ci sono delle norme che consentono di derogare alle regole agevolate di determinazione dell origine preferenziale (lavorazione sufficiente) e sono quelle che disciplinano il c.d. cumulo.

18 CUMULO DUE O PIÙPAESI CHE: APPLICANO LE STESSE REGOLE SULL ORIGINE HANNO SIGLATO ACCORDI DI LIBERO SCAMBIO POSSONO CUMULARE L ORIGINE SENZA CHE VENGANO EFFETTUATE LAVORAZIONI SUFFICIENTI E PURCHÈLE OPERAZIONI VADANO OLTRE LE CD. TRASFORMAZIONI INSUFFICIENTI

19 CUMULO BILATERALE PARTECIPANTI: PAESE A E PAESE B VIENE ATTUATO TRA DUE PARTNER: I PRODUTTORI DI CIASCUN PAESE PARTNER POSSONO UTILIZZARE MATERIALI ORIGINARI DELL ALTRO PAESE COME SE FOSSERO ORIGINARIE DEL PROPRIO SI AGGREGANO LE OPERAZIONI ESEGUITE NEI DUE PAESI IL CARATTERE ORIGINARIO DETERMINATO CON L APPLICAZIONE DEL CUMULO BILATERALE VARRA SOLO PER I DUE PAESI PARTNER Es. Accordo di libero scambio tra UE e Corea del Sud applicabile a decorrere dal 1 luglio 2011 : sono considerati originari di una parte i prodotti ottenuti in quella parte in cui sono incorporati materiali originari dell'altra parte, purché la lavorazione o la trasformazione consistano in operazioni più complesse di quelle di cui all'articolo 6. Non è necessario che tali materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

20 CUMULO DIAGONALE PARTECIPANTI: PAESE A -PAESE B - PAESE C IL CUMULO DIAGONALE SI ATTUA TRA PIÙ DI DUE PAESI CHE HANNO SIGLATO TRA LORO APPOSITO ACCORDO IN VIRTÙ DEL QUALE TUTTI APPLICANO LE STESSE REGOLE SULL ORIGINE PER QUANTO RIGUARDA LA LAVORAZIONE O LA TRASFORMAZIONE DI MATERIALI NON ORIGINARI L ORIGINE PREFERENZIALE DI UN PRODOTTO FINITO, OTTENUTO UTILIZZANDO MATERIALI ORIGINARI DI PAESI PARTNER E DETERMINATA DALL ULTIMA LAVORAZIONE CHE VADA AL DI LA DI QUELLE MINIME NELL IPOTESI IN CUI NEL PAESE FINALE I MATERIALI ORIGINARI DI DUE O PiU PAESI PARTNER NON SIANO OGGETTO SI LAORAZIONI O TRASFORMAZIONI CHE VANNO OLTRE LE OPERAZIONI INSUFFICIENTI L ORIGINE VIENE DETERMINATA DAL PAESE CHE HA CONTRIBUITO CON IL VALORE AGGIUNTO PIÙ ELEVATO

21 CUMULO DIAGONALE ES. ACCORDI PAN EURO MEDITERRANEI I paesi del mediterraneo si sono impegnati a sottoscrivere accordi contenenti le stesse regole di origine determinando la costituzione della ZONA PAN EURO MEDITERRANEA PAESI PAN EUROPEI: SVIZZERA, SEE ( U.E.LIECHTENSTEIN, ISLANDA, NORVEGIA) PAESI MEDITERRANEI: MAROCCO, EGITTO, ALGERIA, GIORDANIA, LIBANO, TUNISIA, AUT. PALESTINESE DELLA CISGIORDANIA E STRISCIA DI GAZA, ISRAELE, ISOLE FAER OER (sebbene non nel Mediterraneo sono trattate come tali )

22 CUMULO DIAGONALE COMPORTA CHE se in una lavorazione effettuata in uno dei paesi accordisti, entra un semilavorato o una qualsiasi merce importata da un paese terzo, quest'ultima deve essere sufficientemente trasformata perche' il prodotto finale possa acquisire l'origine Preferenziale, mentre se nello stesso prodotto entra merce originaria di uno dei paesi parte dell'accordo, e' sufficiente una qualsiasi lavorazione purche' superiore a quelle minimali.

23 CUMULO REGIONALE FORMA DI CUMULO DIAGONALE APPLICATA TRA GRUPPI DI PAESI CHE FANNO PARTE DI RAGGRUPPAMENTI ECONOMICI NELL AMBITO DEL GRUPPO REGIONALE I PRODOTTI ORIGINARI DI OGNI ALTRO PAESE DEL GRUPPO UTILIZZATI NELLA FABBRICAZIONE SONO CONSIDERATI COME ORIGINARI DEL PAESE IN CUI AVVIENE LA LAVORAZIONE gruppo I: Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malaysia, Filippine, Singapore, Thailandia, Vietnam; gruppo II: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Perù, Venezuela; gruppo III: Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka; gruppo IV: Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay.

24 2. TRASPORTO DIRETTO I prodotti originari beneficiano delle preferenze tariffarie a condizione che: siano stati trasportati direttamente nella Comunità

25 REGOLAMENTO (UE) n. 1063/2010 modifica le norme di origine dei prodotti importati nel quadro del sistema di preferenze generalizzate (SPG) Dal 2011: attenuazione regola trasporto diretto con il concetto non manipolazione Dal 2017: solo sistema REX (esportatori registrati)

26 PROVE DEL TRASPORTO DIRETTO Titolo di trasporto unico Certificato di non manipolazione In mancanza altri documenti probatori

27 3. CERTIFICATI ORIGINE Il riconoscimento dell origine dichiarata dall operatore èsubordinato alla presentazione di particolari attestazioni denominati Certificati di Origine

28 PROVE DELL ORIGINE FORM -A EUR 1 EUR -MED DICHIARAZIONE SU FATTURA ATR 1 -TURCHIA

29 FORM -A viene rilasciato su richiesta scritta dell esportatore deve essere prodotto ogni documento utile atto a provare l origine della merce è rilasciato all atto dell esportazione, in casi eccezionali a posteriori ha una durata di 10 mesi e deve essere presentato entro tale data nel paese di importazione

30 FORM -A A POSTERIORI Le autorità pubbliche competenti possono rilasciare il certificato a posteriori solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore siano conformi a quelle del fascicolo di esportazione corrispondente e che non sia stato rilasciato, al momento dell'esportazione dei prodotti, alcun certificato di origine, modulo A. I certificati di origine, modulo A, rilasciati a posteriori devono recare nella casella n. 4 la dicitura «Issued retrospectively» o «Délivré a posteriori»

31 FORM -A DUPLICATO In caso di furto, perdita o distruzione del certificato di origine, modulo A, l'esportatore può chiedere alle autorità pubbliche competenti che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. I duplicati così rilasciati devono recare nella casella n. 4 la dicitura «Duplicate» o «Duplicata», nonché la data del rilascio e il numero di serie del certificato originale. Il duplicato è valido a decorrere dalla data dell'originale.

32 FORM -A

33 EUR 1 Viene emesso per tutti quei Paesi legati alla Comunitàda accordi bilaterali Per i beneficiari di agevolazioni tariffarie concesse Unilateralmente non SPG

34 EUR -MED Il certificato di circolazione EUR MED èil documento creato per l applicazione dei cumulo PANEUROMEDITERRANEO, istituito per tutti i Paesi dell area Paneuromediterranea (area paneuropea+area mediterranea: Svizzera, Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Turchia, Algeria, Tunisia, Marocco, Isole Faeroer, Israele, Cisgiordania, Striscia di Gaza, Egitto, Giordania, Libano, Siria), nei quali dovranno essere applicate regole di origine identiche. Il suo aspetto ricalca quello dell EUR 1 e se ne differenzia soltanto per la attestazione, aggiunta nella casella 7, relativa alla avvenuta applicazione del cumulo paneuromediterraneo.

35 EUR 1/EUR MED viene rilasciato su richiesta dell esportatore; deve essere prodotto ogni documento utile atto a provare l origine della merce; è rilasciato all atto dell esportazione, in casi eccezionali a posteriori; ha una durata di 4 mesi e deve essere presentato entro tale data nel paese di importazione.

36 EUR 1/EUR MED il certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se: non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari oppure se viene fornita alle autorità competenti la prova soddisfacente che un certificato di circolazione delle merci EUR.1 è stato rilasciato ma non èstato accettato all'importazione per motivi tecnici. Le autorità competenti possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione delle merci EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente e che non sia stato rilasciato, al momento dell'esportazione dei prodotti in questione, alcun certificato di circolazione delle merci EUR.1 conforme alle disposizioni della presente sezione. I certificatidi circolazione delle merci EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: Rilasciato a posteriori. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità competenti che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso.

37 EUR 1

38 ATR SOLO PER TURCHIA TECNICAMENTE NON E UN CERTIFICATO DI ORIGINE MA UNA ATTESTAZIONE DI IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA

39 DICHIARAZIONE SU FATTURA Il testo della dichiarazione èriportato nell allegato 22 al DAC ed èapposta su una fattura una bolletta di consegna altro documento commerciale che descriva i prodotti in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l identificazione.

40 DICHIARAZIONE SU FATTURA La dichiarazione su fattura deve essere compilata dall esportatore, preferibilmente a macchina, o stampata sulla fattura, e deve recare la firma manoscritta in originale dell esportatore stesso. Il testo di tale dichiarazione, previsto in ogni accordo, èil seguente: L esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale nr ) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale Luogo e data.. Firma dell esportatore (cognome e nome in modo leggibile)

41 DICHIARAZIONE SU FATTURA Può essere emessa da: da qualsiasi esportatore per spedizioni inferiori a euro da esportatore autorizzato

42 ESPORTATORE AUTORIZZATO Le autoritàcompetenti del paese beneficiario istituiscono e aggiornano costantemente un elenco elettronico degli esportatori registrati stabiliti nel paese. L'elenco contiene le seguenti informazioni: a) il nome e l'indirizzo completo del luogo di stabilimento/ residenza dell'esportatore registrato, incluso il codice di identificazione del paese o del territorio (cod. paese ISO alpha 2) b) il numero dell'esportatore registrato; c) i prodotti destinati ad essere esportati nell'ambito del sistema (elenco indicativo dei capitoli o delle voci del sistema armonizzato, compilato secondo la discrezione del richiedente); d) la data iniziale e finale della registrazione, in corso o scaduta, dell'esportatore;

43 ESPORTATORE AUTORIZZATO Gli esportatori, registrati o no, devono adempiere i seguenti obblighi: a) tengono una contabilitàadeguata della produzione e fornitura delle merci ammissibili al trattamento preferenziale; b) tengono a disposizione tutta la documentazione giustificativa relativa ai materiali utilizzati nella fabbricazione; c) conservano tutta la documentazione doganale relativa ai materiali utilizzati nella fabbricazione; d) conservano per almeno tre anni dalla fine dell'anno in cui l'attestazione di origine èstata compilata, o per piùtempo se prescritto dalla legge nazionale, i registri: - delle attestazioni di origine rilasciate e -della contabilitàrelativa ai materiali originari e non originari, alla produzione e alle scorte. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 si applicano anche ai fornitori che trasmettano agli esportatori dichiarazioni attestanti il carattere originario delle merci fornite.

44 ESPORTATORE AUTORIZZATO Le autoritàdoganali della Comunitàpossono autorizzare qualsiasi esportatore, denominato «esportatore autorizzato», che effettui frequenti esportazioni di prodotti originari della Comunitàa compilare dichiarazioni su fattura, indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autoritàdoganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti Le autoritàdoganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura. Le autoritàdoganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato. Le autoritàdoganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono al ritiro se l'esportatore autorizzato non offre piùle garanzie o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

45 ESPORTATORE AUTORIZZATO Su sua richiesta, l'esportatore dell'unione europea è considerato dall'autoritàdoganale di uno Stato membro come esportatore registrato ai fini del sistema se soddisfa le seguenti condizioni: a) possiede un numero EORI b) possiede la qualifica di «esportatore autorizzato» nell'ambito di un regime preferenziale; c) include nella domanda rivolta alle autoritàdoganali dello Stato membro i seguenti dati richiesti nel formulario redatto sul modello contenuto nell'allegato 13 quater

46 ESPORTATORE AUTORIZZATO

47 ESPORTATORE AUTORIZZATO

48 4. COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA I Paesi devono porre e mantenere: le strutture e i sistemi amministrativi necessari per l'attuazione e la gestione, nel loro paese, delle norme e delle procedure stabilite nella presente sezione, comprese, all'occorrenza, le disposizioni necessarie per l'applicazione del cumulo;

49 COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA assicurare che le autorità competenti cooperino con la Commissione e con le autorità doganali degli Stati membri fornire tutto il sostegno necessario qualora la Commissione chieda di controllare la corretta gestione del sistema nel paese interessato, anche mediante visite di verifica effettuate dalla Commissione stessa o dalle autorità doganali degli Stati membri; nel verificare il carattere originario dei prodotti anche mediante visite sul posto, ove richiesto dalla Commissione o dalle autorità doganali degli Stati membri nell'ambito di indagini sull'origine.

50 COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA I Paesi devono comunicare alla U.E. Gli indirizzi delle autoritàsituate nel loro territorio che possono rilasciare le attestazioni L elenco dei timbri e la loro impronta La Commissione costituisce una banca dati elettronica degli esportatori registrati sulla base delle informazioni fornite dalle autorità pubbliche dei paesi beneficiari e dalle autorità doganali degli Stati membri.

51 CONTROLLO A POSTERIORI Il controllo a posteriori delle attestazioni di origine èeffettuato per sondaggio giustificato motivo eriguarda la regolaritàe l autenticitàdel certificato

52 CONTROLLO A POSTERIORI Le autoritàdoganali dello Stato membro, indicano nella loro richiesta i motivi per cui nutrono seri dubbi sulla validità dell'attestazione di origine o sul carattere originario dei prodotti. A corredo della richiesta di verifica possono essere trasmessi una copia dell'attestazione di origine e informazioni o documenti supplementari indicanti che le informazioni fornite nell'attestazione sono inesatte. Termine iniziale: sei mesi, per la comunicazione dei risultati ed in caso di fondato dubbio seconda comunicazione con ulteriore termine di mesi 6

53 IVO In caso di dubbio l Azienda può ricorrere allo strumento della Informazione Vincolante in materia di Origine che consiste in una istanza presentata alla Dogana del proprio Paese nella quale viene descritto con precisione il tipo di merce oggetto dell istanza, l origine delle materie che lo costituiscono, il luogo delle lavorazioni, la loro tipologia, il valore EXW del prodotto e quante altre indicazioni sono necessariea determinare l origine del prodotto stesso. Oggetto dell istanza di IVO èquello di ottenere dalla Dogana una certificazione che affermi univocamente che l origine del prodotto di cui all istanza stessa è di dell origine dichiarata.

54 IVO L'informazione vincolante in materia di origine obbliga l'autorità doganale nei confronti del titolare soltanto per quanto riguarda la determinazione dell'origine di una merce. L'informazione vincolante in materia di origine è obbligatoria per l'autorità doganale soltanto in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono state espletate in data posteriore alla comunicazione dell'informazione da parte di detta autorità. Un'informazione vincolante in materia di origine è valida tre anni a decorrere dalla data della sua comunicazione.

55 IVO Un'informazione vincolante in materia di origine cessa di essere valida: quando, in seguito all'adozione di un regolamento o di un accordo concluso dalla Comunità, non sia conforme al diritto che ne deriva; quando non sia più compatibile: sul piano comunitario, con le note esplicative ed i pareri adottati in previsione della interpretazione della normativa, oppure con una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee; sul piano internazionale, con l'accordo sulle norme relative all'origine elaborato nell'ambito dell'omc, oppure con le note esplicative o con pareri sull'origine adottati per l'interpretazione di tale accordo; quando venga revocata o modificata a condizione che il titolare ne sia informato anticipatamente. Un'informazione vincolante che cessi di essere valida a norma può essere utilizzata dal titolare ancora per sei mesi dalla data della sua pubblicazione o notifica.

56 Grazie per l attenzione Ufficio delle Dogane di Genova Centralino URP Area Verifiche Controlli De Vecchis Ezio

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