Art. 182 bis Accordi di ristrutturazione dei debiti. 1) la società con sede in iscritta al registro delle imprese di, C.F., in persona di ; debitore -

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1 Formula n. 01 FORMULARIO COMMENTATO DELLE NUOVE PROCEDURE CONCORSUALI Accordo di ristrutturazione dei debiti. Art. 182 bis Accordi di ristrutturazione dei debiti La società con sede in iscritta al registro delle imprese di, C.F., in persona di ; debitore - E 1) la società con sede in iscritta al registro delle imprese di, C.F., in persona di ; 2) il sig., nato a il e residente in, via, codice fiscale; 3) la ditta, in persona di, con sede in, iscritta al registro delle imprese di, C.F. creditori - PREMESSO che la società con sede in iscritta al registro delle imprese di, C.F., in persona di, ha presentato ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. che prevede: il pagamento integrale dei creditori privilegiati, il pagamento dei creditori chirografari nella misura del %; il pagamento regolare dei creditori estranei all accordo; che i creditori che sottoscrivono il presente atto, previo esame di tutta la documentazione che la società debitrice depositerà presso il Tribunale di per la richiesta di omologa prevista dall art. 182 bis L.F., hanno aderito al predetto accordo; che i creditori aderenti al presente accordo rappresentano (almeno) il 60% dell intera esposizione della società debitrice; che l attuabilità dell accordo è confermata dal parere espresso dall esperto dott. nella relazione da questi redatta, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei; che la proposta e il deposito del presente accordo sono stati autorizzati giusta approvazione dei soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale (ovvero in caso di società di capitali: deliberati da giusta verbale per notar ); tanto premesso, tra le parti come sopra generalizzate e rappresentate 431

2 SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo; 2. la società debitrice con sede in iscritta al registro delle imprese di, C.F., in persona di, si obbliga: a pagare integralmente i seguenti creditori privilegiati: a pagare, entro giorni dalla pubblicazione nel registro delle imprese del decreto di omologazione del presente accordo, i seguenti creditori chirografari nella misura del %: ; 3. i creditori (indicare le relative generalità) accettano e sottoscrivono il contenuto del presente accordo e si obbligano a non azionare i rispettivi crediti sino alla pubblicazione dello stesso nel registro delle imprese che dovrà avvenire, a cura e spese della società debitrice, entro e non oltre il ; 4. la società debitrice si obbliga a depositare il presente accordo presso il Tribunale di per la relativa omologazione entro e non oltre il ; 5. le spese e, più in generale, tutti gli oneri inerenti il presente accordo sono ad esclusivo carico della società debitrice. Data e luogo La società debitrice Formula n I creditori Ricorso per l omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis L.F. TRIBUNALE DI. SEZIONE FALLIMENTARE Ricorso per l omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis L.F. Per la soc, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in., alla via., P.IVA., rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine del presente atto dall Avv., presso il cui studio in., alla via. è elettivamente domiciliata PREMESSO che la società ricorrente possiede i requisiti previsti dall art. 1 L.F. e, attualmente, versa in stato di crisi; che con delibera del gli amministratori della società deducente, previa approvazione, hanno autorizzato l amministratore a sottoporre ai creditori sociali un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis L.F. nei termini che seguono: - pagamento integrale dei creditori privilegiati;

3 - pagamento dei creditori chirografari nella misura del % - pagamento integrale dei creditori estranei all accordo; che tale accordo, stipulato nella forma della scrittura privata autenticata, è intervenuto con un numero di creditori che rappresentano (almeno) il 60% dell ammontare totale dei debiti ella esponente, come risulta dalla documentazione allegata; che il dott.., professionista in possesso dei requisiti di cui all art. 67, comma 3, lett. d), L.F., con propria relazione del. (allegata in calce), ha attestato l attuabilità dell accordo e la sua idoneità ad assicurare il regolare ed integrale pagamento dei creditori estranei all accordo medesimo, secondo le modalità previste dal titolo costitutivo dell obbligazione, ovvero dalla legge; che quindi ricorrono tutte le condizioni e i presupposti richiesti dall art. 182bis L.F.; Tanto premesso e ritenuto, la soc., come sopra rappresentata e difesa CHIEDE Che il Tribunale adito voglia omologare, ai sensi e per gli effetti dell art. 182bis L.F., l accordo di ristrutturazione dei debiti depositato con il presente ricorso. Con riserva di integrare la presente istanza, su richiesta del Tribunale. Si produce l accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis L.F. con i seguenti allegati: 1) visura della CC.II.AA. della ricorrente; 2) verbale di assemblea straordinaria che autorizza la proposta di accordo di ristrutturazione e la presentazione della relativa domanda; 3) documento comprovante il deposito e l iscrizione al registro delle imprese, ex art c.c., del documento di cui sopra; 4) relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società; 5) lo stato analitico ed estimativo delle attività e l elenco nominativo dei creditori, con l indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; 6) l elenco dei titolari dei diritti reali o personali sui beni di proprietà o in possesso della ricorrente; 7) (eventuale: il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili); 8) relazione redatta dal dott., professionista in possesso dei requisiti di cui all art. 67, co. 3, lett. d) L.F., che attesta l attuabilità dell accordo e la sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori ad esso estranei. Con ossequio. Luogo, data. Avv. 433

4 Formula n. 03 FORMULARIO COMMENTATO DELLE NUOVE PROCEDURE CONCORSUALI Ricorso in opposizione all accordo di ristrutturazione dei debiti. TRIBUNALE DI SEZIONE Ricorso in opposizione all accordo di ristrutturazione dei debiti Per la soc, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in., alla via., P.IVA., rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine del presente atto dall Avv., presso il cui studio in., alla via. è elettivamente domiciliata PREMESSO che la ricorrente è creditrice della soc della somma di euro rinveniente da decreto ingiuntivo n. emesso il. dal Tribunale di. e ritualmente notificato alla debitrice il.; che, in mancanza di opposizione, in data. veniva apposta la formula esecutiva; che, notificato atto di precetto senza ricevere il pagamento di quanto dovuto, la ricorrente chiedeva il pignoramento mobiliare in danno della debitrice, con esito negativo; che quindi, ad oggi, la ricorrente è creditrice per la complessiva somma di euro.; che in data la soc. ha iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis L.F.; che però nell accordo de quo non si fa riferimento alcuno al credito della esponente; che quindi l iniziativa assunta dalla debitrice è lesiva dei diritti della deducente la quale non è stata inserita né tra i creditori estranei all accordo (da pagare integralmente), né, tanto meno, tra i creditori chiamati a far parte dell accordo stesso; che quindi, se dovesse essere omologato l accordo ex art. 182bis L.F. proposto dalla debitrice, l esponente vedrebbe frustrate le proprie ragioni di credito; che inoltre la soc versa in evidente stato di insolvenza in quanto.; che pertanto la soc ha interesse ad opporsi all omologa dell accordo di ristrutturazione depositato dalla propria debitrice; Tanto premesso e ritenuto, la soc, come sopra rappresentata e difesa CHIEDE Che il Tribunale adito, espletati gli incumbenti di rito, ogni avversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia: 1) rigettare la richiesta di omologazione dell accordo di ristrutturazione dei debiti presentato dalla soc.; 2) ove ne ricorrano i presupposti, dichiarare il fallimento della soc.; 3) in ogni caso condannare la debitrice al pagamento delle spese processuali. Con riserva di ogni ulteriore richiesta, anche istruttoria. Documenti come da indice. Luogo, data Firma. 434

5 Formula n. 04 FORMULARIO COMMENTATO DELLE NUOVE PROCEDURE CONCORSUALI Decreto di omologazione dell accordo di ristrutturazione dei debiti. (art. 182bis, L.F.) TRIBUNALE DI SEZIONE FALLIMENTARE Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: dott. presidente dott. giudice dott. giudice rel. ha pronunciato il seguente DECRETO visto l accordo di ristrutturazione dei debiti depositato, ai sensi dell art. 182 bis L.F., dalla società con sede in iscritta al registro delle imprese di, C.F., in persona di ; vista l adesione al predetto accordo e la sua approvazione da parte dei seguenti creditori: (indicare le relative generalità); visto che i predetti creditori rappresentano il 60% dei crediti, percentuale calcolata non solo comprendendo i creditori dissenzienti, ma anche i privilegiati e gli eventuali creditori rimasti estranei o non avvisati dal debitore; rilevato che l attuabilità dell accordo è confermata dal parere espresso dall esperto dott. nella relazione da questi redatta, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei; rilevato che in relazione all accordo di cui si verte sono stati posti in essere tutti gli adempimenti pubblicitari prescritti dall art. 182 bis L.F.; rilevato che non sono state proposte opposizioni; ritenuto quindi che non sussistono impedimenti all omologazione dell accordo di ristrutturazione depositato in data dalla società con sede in iscritta al registro delle imprese di, C.F., in persona del visto l art. 182bis, comma 3, L.F. P.Q.M. omologa l accordo di ristrutturazione stipulato dalla società, con sede in iscritta al registro delle imprese di, C.F., in persona del, e dai creditori (indicare le relative generalità), alle condizioni ivi previste. Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di il. Luogo e data Il Presidente 435

6 Formula n. 05 FORMULARIO COMMENTATO DELLE NUOVE PROCEDURE CONCORSUALI Decreto di rigetto dell accordo di ristrutturazione dei debiti. TRIBUNALE DI SEZIONE FALLIMENTARE Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: dott. presidente dott. giudice dott. giudice rel. ha pronunciato il seguente DECRETO visto l accordo di ristrutturazione dei debiti depositato, ai sensi dell art. 182 bis L.F., dalla società con sede in iscritta al registro delle imprese di, C.F., in persona di ; vista l adesione al predetto accordo e la sua approvazione da parte dei seguenti creditori: (indicare le relative generalità); visto che i predetti creditori rappresentano il 60% dei crediti, percentuale calcolata non solo comprendendo i creditori dissenzienti, ma anche i privilegiati e gli eventuali creditori rimasti estranei o non avvisati dal debitore; rilevato che con ricorso del la soc. ha proposto opposizione all omologazione dell accordo sostenendo che.; rilevato che, a seguito dell istruttoria espletata, è emerso come.; considerato, in definitiva, che alla luce degli elementi acquisiti non è più sostenibile l idoneità dell accordo ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei all accordo, i cui crediti si aggirano intorno ai complessivi euro ; ritenuto quindi che nel caso di specie non sussistono le condizioni di legge per pronunciare l omologazione dell accordo di ristrutturazione dei debiti; visto l art. 182bis, comma 4, L.F. P.Q.M. il Tribunale di definitivamente pronunciando sulla domanda di omologazione dell accordo di ristrutturazione dei debiti depositato dalla soc, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa: 1) rigetta la domanda di omologazione ; 2) condanna la soc al pagamento delle spese.; 3) manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di. il Luogo, data Il Presidente 436

7 Formula n. 06 FORMULARIO COMMENTATO DELLE NUOVE PROCEDURE CONCORSUALI Reclamo avverso il decreto di omologazione dell accordo di ristrutturazione dei debiti. ECC.MA CORTE DI APPELLO DI RECLAMO EX ART. 182BIS, COMMA 4, L.F. Per la soc, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in., alla via., P.IVA., rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine del presente atto dall Avv., presso il cui studio in., alla via. è elettivamente domiciliata PREMESSO che la ricorrente è creditrice della soc della somma di euro rinveniente da decreto ingiuntivo n. emesso il. dal Tribunale di. e ritualmente notificato alla debitrice il.; che, in mancanza di opposizione, in data. veniva apposta la formula esecutiva; che, notificato atto di precetto senza ricevere il pagamento di quanto dovuto, la ricorrente chiedeva il pignoramento mobiliare in danno della debitrice, con esito negativo; che quindi, ad oggi, la ricorrente è creditrice per la complessiva somma di euro.; che in data la soc. ha iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis L.F.; che però nell accordo de quo non si fa riferimento alcuno al credito della esponente; che quindi l iniziativa assunta dalla debitrice è lesiva dei diritti della deducente la quale non è stata inserita né tra i creditori estranei all accordo (da pagare integralmente), né, tanto meno, tra i creditori chiamati a far parte dell accordo stesso; che quindi con l accordo ex art. 182bis L.F. proposto dalla debitrice, l esponente vede frustrate le proprie ragioni di credito; che inoltre la soc versa in evidente stato di insolvenza in quanto.; che pertanto la soc si opponeva all omologa dell accordo di ristrutturazione depositato dalla propria debitrice; che con decreto del il Tribunale di. rigettava la proposta opposizione omologando l accordo sull assunto che.; che tale provvedimento è errato in quanto ; che quindi non ricorrevano i presupposti per l omologazione dell accordo citato; Tamto premesso, la soc, come sopra rappresentata e difesa, propone formale RECLAMO avverso il decreto.. del Tribunale di del. e CHIEDE che l Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni avversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia così provvedere: 1) revocare il reclamato decreto del reso dal Tribunale di, per tutte le ragioni esposte in narrativa; 437

8 2) ove ne ricorrano i presupposti, rimettere gli atti al Tribunale per la dichiarazioni di fallimento della soc ; 3) in ogni caso condannare la soc al pagamento delle spese.; Con riserva di ogni richiesta, anche istruttoria. Documenti come da indice. Luogo, data Firma COMMENTO La norma, introdotta dal D.L. n. 35/2005, disciplina i c.d. accordi di ristrutturazione dei debiti, nuova figura giuridica che istituzionalizza e regolamenta gli accordi stragiudiziali. In altre parole, il legislatore del 2005 ha inteso legittimare sul piano normativo le prassi precedenti. Tuttavia, contrariamente alle aspettative, questo nuovo istituto non ha suscitato l interesse degli operatori a causa dei punti critici emersi nella prassi. Proprio per cercare di incentivare il ricorso a questo strumento di soluzione negoziale della crisi d impresa e renderlo più appetibile alle imprese, è intervenuto il legislatore che, con il Decreto corretivo, ha introdotto alcune modifiche alla disciplina di questo istituto. Certamente, la novità di maggior rilievo consiste nella previsione della possibilità che, nelle more del procedimento omologatorio, gli atti esecutivi di azioni cautelari, esecutive e fallimentari in essere vengano sospesi e venga inibito l inizio di nuove azioni, disposizione già prevista nella bozza del decreto elaborata dalla Commissione Giuliano. Tuttavia, la protezione del patrimonio non è un effetto automatico conseguente alla proposizione dell accordo, ma deve essere richiesta con ricorso dell imprenditore. Peraltro, il tribunale adito può accordare detto beneficio soltanto se la sospensione delle azioni esecutive sia funzionale all attuazione dell accordo e sia idoneo ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei all accordo. Per di più, la norma, nella novellata formulazione, prevede che la sospensione delle azioni esecutive non può superare il termine di sessanta giorni, a prescindere dalla conclusione della esecuzione dell accordo di ristrutturazione. Sicchè, l introduzione della protezione del patrimonio da azioni esecutive non sembra poter incrementare il ricorso a questo istituto da parte degli operatori economici in crisi. Inoltre, l integrazione introdotta dal Decreto Correttivo non specifica cosa debba intendersi per regolare soddisfazione dei creditori estranei all accordo : sul punto si segnala che le poche pronunce giurisprudenziali sull argomento hanno interpretato l espressione regolare soddisfazione dei creditori estranei all accordo nel senso che debba essere garantito l esatto pagamento del debito alla scadenza originariamente pattuita (cfr. Trib. Bari, ; Trib. Brescia, ). Questa interpretazione è strettamente correlata alla natura giuridica che la prevalente dottrina e la giurisprudenza attribuiscono agli accordi di ristrutturazione, 438

9 ossia contratti consensuali plurilaterali, del tutto autonomi dall istituto del concordato preventivo. Attesa la natura contrattuale dell istituto in esame, si esclude che l accordo possa avere efficacia vincolante per i soggetti rimasti estranei, ai quali deve essere assicurato l adempimento dell obbligazione nei modi e nei termini pattuiti. Quanto al presupposto soggettivo per l accesso agli accordi di ristrutturazione, la norma in commento fa genericamente riferimento all imprenditore: tuttavia, si ritiene concordemente che debba trattarsi di imprenditore commerciale non piccolo. Per quanto concerne il presupposto oggettivo, il novellato articolo esplicita che l imprenditore deve essere in stato di crisi, analogamente a quanto previsto per il concordato preventivo. Altra novità introdotta dal Decreto Correttivo riguarda il rinvio all articolo 28, lett. a) e b) per i requisiti richiesti all esperto che deve attestare nella relazione che accompagna l accordo l attuabilità dello stesso. L attenzione dell esperto chiamato ad attestare la fattibilità dell accordo deve essere incentrata sulla idoneità dell accordo a garantire il regolare pagamento dei creditori non aderenti. Rimane ferma la prescrizione della obbligatoria pubblicazione dell accordo nel Registro delle Imprese (anche se non è chiaro se esso debba avvenire prima o dopo l omologazione), nonostante le critiche mosse dalla dottrina secondo la quale la pubblicità costituirebbe un ostacolo alla diffusione di questo istituto. Considerato che l iscrizione nel Registro delle Imprese condiziona sospensivamente l efficacia del contratto, deve concludersi che anche gli effetti protettivi, qualora concessi dal Tribunale, si produrranno solo a decorrere dal deposito dell accordo. Chiunque abbia un interesse attuale e concreto contrario all omologazione dell accordo può proporre opposizione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione. Il procedimento di formazione degli accordi di ristrutturazione si conclude con il decreto del Tribunale che omologa o respinge o dichiara inammissibile l accordo. Si discute se nel corso del giudizio di omologazione dell accordo il Tribunale possa vagliare anche il merito della proposta. Ad avviso di chi scrive, attesa la natura contrattuale dell accordo, il Tribunale deve limitarsi a controllare la regolarità della procedura di formazione dell accordo stesso. Questa conclusione è avvalorata dalla professionalità che oggi la legge richiede all esperto che attesta la fattibilità dell accordo stesso. Avverso il decreto del Tribunale è proponibile ricorso alla Corte d Appello, entro quindici giorni dalla pubblicazione. Nonostante le modifiche correttive introdotte dal Decreto correttivo, la norma in commento pone ancora numerosi problemi interpretativi ed applicativi che inevitabilmente ne ostacoleranno la diffusione tra gli operatori economici. In particolare si segnala il problema della prededucibilità della c.d. nuova finanza erogata dalle banche, nonché quello del rapporto tra accordi di ristrutturazione e il reato di bancarotta preferenziale. 439

10 Le novità introdotte dal d.l. 31 maggio 2010 n. 78, in vigore dal 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010 n. 122, in vigore dal 31 luglio 2010 Nel corso della stesura della presente pubblicazione il legislatore, con il d.l. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla L. 122 del 31 luglio 2010, ha modificato, introducendo quattro nuovi commi, l art. 182 bis della legge fallimentare in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti: I. L imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all articolo 161, l omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all art. 67, terzo comma, lettera d) sull attuabilità dell accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. II. L accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione. III. Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore. Si applica l art. 168 secondo comma. IV. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all omologazione in camera di consiglio con decreto motivato. V. Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese. VI. Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell art. 9 la documentazione di cui all articolo 161, primo e secondo comma, e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese e produce l effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione. VII. Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. 440

11 VIII. Il decreto del precedente periodo è reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile. IX. A seguito del deposito dell accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Pur non essendo questa la sede per affrontare esaustivamente tutte le questioni ad essa collegate, è possibile affermare, in prima battuta, che la modifica dell art. 182bis è incentrata sul divieto di aggredire il patrimonio dell imprenditore nel periodo che precede il deposito dell accordo. Nella sua originaria formulazione, l articolo in commento non prevedeva espressamente la necessità di un istanza dell imprenditore per la sospensione delle azioni esecutive e cautelari. Con l introduzione dei nuovi commi, detta richiesta potrà essere formulata anche prima della formalizzazione dell accordo di ristrutturazione mediante il deposito: della documentazione ex art. 161 L.F.; di una proposta (1) di accordo corredata di una dichiarazione dell imprenditore avente valore di autocertificazione e attestante le trattative in corso sulla proposta; di una dichiarazione resa dal professionista ex art. 67 L.F., terzo comma, lett. d), in ordine alla sussistenza delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno negato la disponibilità a trattare. Una della novità di maggior rilievo è costituita dalla possibilità di presentare una proposta di accordo ex art. 182bis e di ancorarvi la richiesta per la sospensione delle azioni esecutive e cautelari. L istanza dev essere pubblicata nel registro delle imprese e dalla pubblicazione decorrono gli effetti utili per l imprenditore; nonostante nulla dica la norma al riguardo, è presumibile che siano soggetti a pubblicazione tanto il decreto del tribunale, che rigetta o accoglie l istanza, quanto il reclamo e il provvedimento che lo definisce. Dalla pubblicazione dell istanza decorre infine ed è una novità il divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati. Con la legge di conversione, poi, il legislatore del 2010, colmando la lacuna delle precedenti formulazioni, ha individuato anche ai fini del deposito dell accordo di ristrutturazione vero e proprio il Tribunale competente territorialmente con il richiamo all art. 9 L.F. Altresì disciplinato, al settimo comma, è il procedimento che si apre con la richiesta di sospensiva: il Tribunale verifica la completezza della documentazione depositata, fissa l udienza di comparizione, dispone la comunicazione della documentazione ai creditori, riscontra la sussistenza dei presupposti per pervenire alla formalizzazione dell accordo e delle condizioni per assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. (1) La giurisprudenza di merito, vigente l art. 182bis nella precedente formulazione, ha affermato che la mera proposta di accordo, depositata in tribunale ed anche presso il registro delle imprese, non è idonea a produrre gli effetti propri dell accordo approvato dai creditori, sicché il Tribunale non deve provvedere sulla stessa (Tribunale Vicenza, 21 dicembre 2009, in Il caso.it, I, 2315/2010). 441

12 In caso di accoglimento, è assegnato il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell accordo. Il provvedimento è reclamabile a norma del quinto comma, poiché applicabile. La necessità di favorire l afflusso di nuova finanza a imprese, certo in crisi, ma non ancora in insolvenza conclamata o liquidazione, ha indotto il legislatore, con l introduzione dell art. 182quater, a prevedere la prededucibilità ex art. 111 L.F. dei crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari in esecuzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell art. 182bis, di quelli erogati in funzione della presentazione della domanda di omologazione dell accordo, qualora i finanziamenti siano previsti dall accordo di ristrutturazione e purché l accordo sia omologato nonché del compenso spettante al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui all art. 182bis, primo comma, purché l accordo sia omologato. I soggetti titolari di detti crediti sono, tuttavia, esclusi dal voto e dal computo della percentuale dei crediti prevista all art. 182bis, primo e sesto comma. Da ultimo, sotto il profilo penale, con la legge di conversione n. 122/2010 è stato altresì introdotto l art. 217bis L.F.: (Esenzioni dai reati di bancarotta) 1. Le disposizioni di cui all art. 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all art. 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell art. 182bis ovvero del piano di cui all art. 67, terzo comma, lettera d). 442

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