Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.fall. alla luce delle novità introdotte dall art. 48 del DL n.

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1 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.fall. alla luce delle novità introdotte dall art. 48 del DL n. 78/2010 Avv. Domenico Benincasa

2 d.l. n. 35/2005 I. Il debitore può depositare, con la dichiarazione e la documentazione di cui all' articolo 161, un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un esperto sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. II. L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese; i creditori ed ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione. III. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato. IV. Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell' articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese. V. L'accordo acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel registro delle imprese.

3 D.lgs. n. 169/2007 (c.d. Decreto correttivo) I. L imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. II. L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione. III. Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore. Si applica l'art. 168 secondo comma. IV. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato. V. Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.

4 D.l. n. 78/2010 VI. Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneita' della proposta, se accettata, ad assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilita' a trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma e' pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonche' del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione. (2) VII. Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilita' a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a nonna del primo comma. (2) VIII. Il decreto del precedente periodo e' reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile. (2) IX. A seguito del deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. (2)

5 Art quater I. I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111. II. Sono parificati ai prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati dai soggetti indicati al precedente comma in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purche' la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato. III. In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo comma si applica anche ai finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare. IV. Sono altresì prededucibili i compensi spettanti al professionista incaricato di predispone la relazione di cui agli articoli 161, terzo comma, 182-bis, primo comma, purche' cio' sia espressamente disposto nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato. V. Con riferimento ai crediti indicati ai commi secondo, terzo e quarto, i creditori sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato ai sensi dell'articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all'articolo 182-bis, primo e sesto comma.

6 scarso successo - meno di 30 omologazioni in tutta Italia Tribunale di Milano Anno Depositati Omologati (4) (Gruppo Gabetti e Risanamento) 24(3) (Gruppo Gabetti e Risanamento) FATTORI 1) di carattere strutturale automatic stay, prededucibilità della nuova finanza 2) legati a carenze e lacune normative mancato adeguamento della disciplina penale, inapplicabilità dell art. 182 ter sulla transazione fiscale 3) 3) congeniti alle diverse configurazioni della debitoria riforma impostata secondo un sistema bancocentrico (G. Rossi) Contrasti a livello dottrinario e giurisprudenziale in merito ad ogni aspetto dogmatico e pratico operativo della disciplina degli accordi di ristrutturazione idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei

7 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti da un punto di vista pratico operativo -Chi e quando (presupposti oggettivi e soggettivi) - Modalità operative - Perché (varie finalità)

8 beneficio principale esenzione da azioni revocatorie Imprenditore soggetto a fallimento (ne sono esclusi il piccolo imprenditore, l imprenditore agricolo, il debitore civile, gli enti non commerciali ed i professionisti) Decreto correttivo automatic stay Preparatorio/adattabile al concordato preventivo

9 Presupposto Oggettivo Stato di crisi Stato di insolvenza Stato di crisi: - 1) fonte materiale: art. 2, lett. h), schema d.d.l. di riforma del 2004: «crisi indica la situazione patrimoniale, economica e finanziaria in cui si trova l impresa tale da determinare il rischio di insolvenza» (Drohende Insolvenz o insolvenza incipiente), - 2) a livello di sistema: - - art. 187 l.fall (temporanea difficoltà ad adempiere) - art c.c. (condizioni patrimoniali tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione) - art c.c. (condizioni patrimoniali tali da rendere notevolmente piu difficile il soddisfacimento del credito) - - Codice di comportamento ABI 2000, la cui procedura è finalizzata al superamento di difficoltà reversibili dell impresa ed è applicabile alle crisi di natura finanziaria e, in ipotesi limitate, a quelle di natura produttiva e strutturale - -- Istruzioni di Vigilanza della Banca d Italia inerenti alle categorie di censimento dei rischi, con particolare riguardo alle partite incagliate ed ai crediti in corso di ristrutturazione

10 FINALITA che si ricollegano al presupposto oggettivo - liquidative - risanatorie Differenze con concordato preventivo - gravità della crisi economico-finanziaria (?) «piu pronta sarà la reattività del debitore allo stato di crisi, maggiore sarà la possibilità di avvalersi in concreto di strumenti ad alto tasso di negozialità e a scarso contenuto di proceduralità» (Di Marzio) - ingerenza del tribunale - (com)partecipazione dei creditori

11 Modalità esecutive Per la prima volta il legislatore attribuisce rilevanza giuridica agli accordi stragiudiziali Varie tipologie (profili interni ed esterni)

12 1) 1) crisi finanziaria - - ricapitalizzazione - - conversione dei crediti in capitale - lascia intatte le regole sull accertamento dell eventuale perdita di capitale (art. 2446, 2447, 2482 bis e 2482 ter c.c.) - - nuova finanza - - dismissione cespiti non strategici dal lato del debitore - continuazione attività in capo allo stesso debitore o ad un terzo - operazioni straordinarie - liquidazione parziale o totale - cessione dei cespiti ai creditori - - intervento sui debiti (abbattimento degli interessi, dilazioni, rinunzie) 2) crisi economica radicale processo di riorganizzazione

13 Iscrizione nel registro delle imprese - deve avvenire presso il tribunale del luogo dove l impresa ha la propria sede (legale o principale?) art. 9 L. Fall - Premessa descrittiva circa cause della crisi e possibili soluzioni - Riscontro delle maggioranze richieste - Accompagnato dalla dichiarazione e dalla documentazione di cui all art. 161 L.Fall., ossia: relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria stato analitico ed estimativo delle attività ed elenco nominativo dei creditori, con l indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione elenco dei titolari di diritti reali o personali sui beni di proprietà od in possesso del debitore valore dei beni e creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili relazione redatta dal professionista di cui all art. 67, terzo co., lett. d)

14 segue. Iscrizione nel registro delle imprese 1) percentuale dei creditori forma Trib. Milano , Trib. Bari Contra, Trib. Vicenza ) termine per opposizioni 3) esenzione da revocatoria 4) automatic stay (modifiche)

15 fase giudiziale tipologia del controllo del Tribunale l accertamento che il tribunale deve svolgere nella fase di omologazione costituisce un controllo di legittimità teso a verificare il rispetto delle condizioni di omologazione: (i) il coinvolgimento nell accordo di creditori rappresentanti almeno il 60% del totale dei crediti; (ii) l attuabilità dell accordo attraverso la verifica della relazione del professionista al fine di accertare che l accordo assicuri il regolare pagamento dei creditori che non vi hanno preso parte (App. Roma, caso La Cascina) decreto di omologa o di rigetto

16 Innovazioni 1) Automatic Stay 2) Prededucibilità 3) Profili Penalistici

17 automatic stay interpretazione letterale «una procedura minore, diretta a regolare situazioni di crisi d impresa piu stabili, magari proprie delle PMI, è diventata invece strumento piu utilizzato dai gruppi imprenditoriali maggiormente esposti finanziariamente che potevano capitalizzare la forza contrattuale data dal livello dell indebitamento» (Misino) ruolo della negoziazione (pay-off favorevole in caso di adesione) Indagine Banca d Italia Realizzo TEMPI PERCENTUALI Procedure giudiziali Procedure stragiudiziali 72 mesi 30% 19 mesi 60%

18 segue. Automatic stay l innovazione è davvero sufficiente e risolutiva, o il legislatore ha perso un occasione per regolamentare la diversa ipotesi, sulla quale già parte della dottrina si era soffermata (Verna, Nardecchia, Lo Cascio), in cui alla scadenza del termine già contemplato prima del recente intervento legislativo dall art bis (i.e., i 60 giorni di moratoria conseguente al deposito dell accordo vero e proprio), non sia ancora intervenuta l omologa, prevedendo, ad esempio, un estensione della tutela de qua sino al relativo, e successivo, decreto (in ipotesi, anche negativo)?

19 2) prededucibilità - anche per i finanziamenti dei soci (deroga ad art e quinquies c.c.) - portata concreta «rispetto ai finanziamenti effettuati in corso di procedura, quelli previsti in occasione della presentazione dell accordo di ristrutturazione dipendono dal provvedimento del giudice che deve essere pronunciato in sede di omologazione [ ] il tentativo di agevolare l erogazione della nuova finanza ad un momento anteriore della procedura non è stato concretamente realizzato perché la banca difficilmente erogherà il credito prima che il tribunale si sia pronunciato» (Lo Cascio)

20 3)Profili penalistici Art. 2 bis, aggiunto dalla legge di conversione: (art. 217 bis l.fall.) le disposizioni dettate dall art. 216, comma 3 d 217 non si applicano ai pagamenti ed alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato o del piano ai sensi dell art. 67, terzo co., lett. d)

21 Conclusioni Avv. Domenico Benincasa

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