Polizza di assicurazione del Volo da Diporto o Sportivo

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1 Polizza di assicurazione del Volo da Diporto o Sportivo Polizza N Contraente Verspieren Italia Srl (Part. IVA) Domiciliato in Milano Via G. Fara, 35 c.a.p Durata della Convenzione: dalle ore 24 del 31/12/2014 alle ore 24 del 31/12/2015 con tacito rinnovo CONDIZIONI SPECIALI A) ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI AERONAUTICI SOMME ASSICURATE (per persona) SINGOLO TANDEM Opzione 1 Morte Euro ,00 Euro ,00 Invalidità permanente Euro ,00 Euro ,00 Opzione 2 SINGOLO TANDEM Morte Euro ,00 Euro ,00 Invalidità permanente Euro ,00 Euro ,00 Beneficiari della somma assicurata per il caso di morte Eredi Legittimi salvo diversa disposizione dei singoli assicurati B) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE Opzione 1 valuta MASSIMALI RC Combinata (Terzi e passeggero) Euro ,00 Sottolimite RC Passeggero Euro Nessun sottolimite - Volo Euro ,00 - Rischio a Terra Euro ,00 B) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE Opzione 2 valuta MASSIMALI RC Combinata (Terzi e passeggero) Euro ,00 Sottolimite RC Passeggero Euro Nessun sottolimite - Volo Euro ,00 - Rischio a Terra Euro ,00 C) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DELLA SCUOLA DI VOLO valuta MASSIMALE RC Combinata (Istruttori, Esaminatori, Allievi e Terzi) Euro ,00 1

2 Attività Assicurate - L attività di volo da diporto o sportivo, con apparecchi ultraleggeri, con o senza motore, tipo Deltaplano, Parapendio, Paramotore e Paracarrello aventi le caratteristiche tecniche di cui alla legge 25 marzo 1985 n eseguita da piloti muniti di attestato dell A.e.C.I. in corso di validità, compresa la scuola; - I voli con passeggero a bordo purchè il pilota abbia conseguito l attestato di idoneità, l abilitazione biposto e sia in possesso dei requisiti previsti dal DM ; - La partecipazione a gare, competizioni e manifestazioni aeree comprese le relative prove preparatorie; - La partecipazione a corsi di addestramento pre-volo e la partecipazione a giornate di avvicinamento allo sport - I corsi SIV e gli altri corsi avanzati tenuti da istruttori ai quali partecipino i piloti muniti di attestato - Riprese aeree (inteso come attività non professionale/commerciale) e passaggi macchina L Assicurazione è inoltre operante anche se il Parapendio, Deltaplano, Paramotore e Paracarrello è condotto da persona (ex allievo) che abbia superato con esito positivo le prove di esame di idoneità al volo e sia in attesa del rilascio dell attestato di abilitazione da parte dell Ae.C.I. TARIFFA Premi annui imposte incluse SINGOLO TANDEM PROFESSIONALE Condizione Speciale A) Assicurazione contro gli infortuni aeronautici Opzione di massimale 1) Condizione Speciale A) Assicurazione contro gli infortuni aeronautici Opzione di massimale 2) Condizione Speciale B) Assicurazione della Responsabilità Civile Opzione di massimale 1) Condizione Speciale B) Assicurazione della Responsabilità Civile Opzione di massimale 2) Condizione Speciale C) Assicurazione della Responsabilità Civile della Scuola di Volo Euro 53,53 Euro 53,53 Euro 53,53 Euro 170,83 Euro 170,83 Euro 170,83 Euro 35,83 Euro 179,17 Euro 203,06 Euro 39,41 Euro 197,08 Euro 223,36 Euro 179,17 2

3 DEFINIZIONI Ai sottoindicati termini si attribuisce il seguente significato: 1. Apparecchio per il Volo da Diporto o Sportivo: gli Apparecchi per il Volo da diporto o Sportivo con o senza motore tipo Deltaplano, Parapendio, Paramotore e Paracarrello aventi le caratteristiche tecniche di cui alla legge 25 marzo 1985 n Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. 3. Beneficiario: gli eredi dell Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte. 4. Contraente: il soggetto che stipula l assicurazione. 5. Franchigia: l importo da dedurre dall ammontare del danno risarcibile che resta a carico dell Assicurato. 6. Giacenza: il periodo in cui l'apparecchio VDS non è in volo, come di seguito definito. 7. Inabilità Temporanea: la perdita temporanea a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell Assicurato di attendere alle sue ordinarie attività. 8. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 9. Invalidità Permanente: la perdita definitiva a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. 10. Passeggero: ogni persona che è su un volo con il consenso del del pilota dell apparecchio. 11. Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo per l assicurazione. 12. Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro. 13. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. 14. Società: l Impresa assicuratrice. 15. Volo: l utilizzo di un apparecchio per il Volo Libero dal momento dell inizio delle manovre o della corsa per l involo fino al momento della conclusione di quelle per l atterraggio, comprese le manovre a mano. 3

4 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE MODALITÀ DI ASSICURAZIONE La Società si impegna a prestare le coperture assicurative relative ai rischi previsti dalle condizioni tutte che seguono, per i singoli Assicurati mediante emissione di Certificati di Assicurazione/Appendici alla presente polizza in applicazione alla presente polizza convenzione. Ai fini della copertura assicurativa l Assicurato dovrà preventivamente inviare richiesta di copertura al Broker Verspieren Italia Srl Via G. Fara, Milano allegando l apposito questionario debitamente compilato in ogni Sua parte. La copertura assicurativa decorrerà dalle ore del giorno successivo alla data in cui viene confermata la copertura da parte della Società e purchè sia stato contestualmente pagato il premio pattuito e salvo diversa comunicazione ed avrà durata 12 mesi, senza tacito rinnovo per ciascun assicurato. In caso di mancato pagamento del premio alla data di prevista decorrenza, l assicurazione avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno di effettiva ricezione da parte del broker che ne comunicherà l incasso alla Società. Art. 1 Oggetto dell assicurazione La presente assicurazione copre i rischi, descritti nelle Condizioni Speciali, derivanti dallo svolgimento dell attività di volo da diporto o sportivo o di scuola effettuata con apparecchi VDS, a condizione che l utilizzo degli apparecchi sia effettuato nell ambito dei limiti e nel rispetto delle prescrizioni tecniche previsti dalle norme vigenti. Art. 2 Danni esclusi 2.1 La Società non risponde: I) dei danni causati da: a) presenza di amianto e/o da lavorazione di materiali contenenti questa sostanza o suoi derivati; b) contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell atomo, come pure radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; c) rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato, nonché da inquinamento e contaminazione di qualsiasi genere, da interferenze elettriche ed elettromagnetiche; II) dei danni verificatisi in occasione di: a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere; b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori; c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale; d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi; e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o de facto ) o altra Autorità nazionale o locale; f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull apparecchio VDS in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da persone che agiscano senza il consenso del Proprietario; Art. 3 Limiti territoriali L assicurazione vale in tutto il Mondo ad eccezione di Stati Uniti e Canada per attività professionale e biposto e dei Paesi e dei territori soggetti ad Embargo ONU/UE Art. 4 Pagamento del premio Decorrenza della garanzia 4

5 4.1 L'assicurazione ha effetto dall ora e dal giorno indicati in ogni singola Appendice di polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti l assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento di quanto dovuto, ferme restando le scadenze successive stabilite per il contratto e per il pagamento delle eventuali rate di premio. 4.2 Il premio è unico e indivisibile e quindi è sempre dovuto per intero, anche quando ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga le eventuali rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza. 4.3 Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili del rischio, esso deve essere corrisposto secondo le modalità e nei termini previsti dalla Clausola di regolazione del premio. 4.4 Nel caso di perdita totale dell apparecchio VDS assicurato, il rischio si intende cessato, tuttavia il premio annuo è comunque dovuto per intero ai sensi dell art c.c. Art. 5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 c.c.. Art. 6 Aggravamento Diminuzione del rischio 6.1 Ogni aggravamento del rischio deve essere immediatamente comunicato per iscritto alla Società. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi dell art c.c Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla relativa comunicazione, ai sensi dell art c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7 Recesso dal contratto Applicabile se l'assicurato è un professionista ai sensi dell'art bis c.c Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, le Parti (Società e singolo Assicurato coinvolto nel sinistro) possono recedere dal contratto di assicurazione dandone comunicazione mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dall Assicurato ha effetto dalle ore 24 del giorno di arrivo della lettera raccomandata; il recesso da parte della Società ha effetto dalle ore 24 del 30 giorno successivo a quello dell arrivo della lettera raccomandata. 7.2 In tutti i casi, la Società rimborserà all Assicurato, entro il termine di 15 giorni successivi alla data di effetto del recesso medesimo, la parte di premio pagata al netto dell imposta, relativo al periodo di rischio non corso. Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili di rischio, la Società rimborserà il premio pagato, al netto dell imposta, o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio ed in proporzione alla parte temporale di rischio non corso. Art. 8 Imposte e tasse Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Art. 9 Legge regolatrice del contratto e giurisdizione 9.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana. 9.2 La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti. Art. 10 Buona Fede L'omissione da parte dell'assicurato o Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso). 5

6 CONDIZIONI SPECIALI A) ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI AERONAUTICI Art. 1 Descrizione del rischio 1.1 L'assicurazione vale per gli infortuni che l Assicurato subisca, nella pratica del Volo da Diporto o Sportivo dall inizio delle manovre o della corsa per l involo fino al momento della conclusione di quelle per l atterraggio, comprese le manovre a mano. 1.2 E considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali, per conseguenza, abbiano determinato la morte, un invalidità permanente oppure un inabilità temporanea. 1.3 La Società corrisponde l indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute rispetto all infortunio. 1.4 Sono considerati infortuni anche: a) l'asfissia non di origine morbosa; b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; c) l annegamento; d) l'assideramento o il congelamento; e) i colpi di sole o di calore. 1.5 A parziale deroga dell art c.c., l assicurazione comprende anche gli infortuni imputabili a colpa grave dell Assicurato. 1.6 In caso di incidente aeronautico l assicurazione comprende anche gli infortuni che l Assicurato subisca al di fuori dell'apparecchio VDS. La presente copertura cessa al completamento delle operazioni di soccorso. Art. 2 - Rischi esclusi Oltre alle esclusioni previste dall art. 2 delle Condizioni Generali, sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni: a) avvenuti su qualsiasi mezzo che non sia considerato Apparecchio per il Volo da Diporto o Sportivo ai sensi di legge; b) avvenuti su Apparecchio per il Volo da Diporto o Sportivo operanti in violazione di disposizioni di legge o regolamenti, nonché su Apparecchi per il Volo da Diporto o Sportivo il cui pilota non sia in possesso delle prescritte licenze o abilitazioni in corso di validità, quando la violazione o le irregolarità suddette siano conosciute dall Assicurato o siano da questi conoscibili secondo la normale diligenza; c) imputabili in tutto o in parte a dolo o colpa grave del Contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo quanto previsto all art. 1.5; d) causati da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni, da parte dell Assicurato; e) causati da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche. Art. 3 Altre assicurazioni l Assicurato è esonerato dall obbligo di comunicazione dell esistenza di altre assicurazioni per il medesimo rischio. Art. 4 - Morte 4.1 Se l'infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell Assicurato. 4.2 L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Se, dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l'assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiari o agli aventi diritto soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente. Art. 5 - Invalidità permanente 5.1 Se l'infortunio ha come conseguenza l invalidità permanente totale, la Società corrisponde la somma assicurata. 6

7 5.2 Se l'infortunio ha come conseguenza un invalidità permanente parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente, che va accertato facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni: Perdita anatomica o funzionale di: Destro Sinistro un arto superiore 70% 60% una mano o un avambraccio 60% 50% un pollice 18% 16% un indice 14% 12% un medio 8% 6% un anulare 8% 6% un mignolo 12% 10% una falange ungueale del pollice 9% 8% una falange di altro dito della mano 1/3 del valore del dito Anchilosi: della scapola omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola 25% 20% del gomito in angolazione compresa fra 120 e 70 con pronosupinazione libera 20% 15% del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera 10% 8% Paralisi completa: del nervo radiale 35% 30% del nervo ulnare 20% 17% Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore: al di sopra della metà della coscia 70% al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio 60% al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba 50% Perdita anatomica o funzionale di: un piede 40% ambedue i piedi 100% un alluce 5% un dito del piede diverso dall alluce 1% falange ungueale dell'alluce 2,5% Anchilosi: dell'anca in posizione favorevole 35% del ginocchio in estensione 25% della tibio-tarsica ad angolo retto 10% della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica 15% Paralisi completa del nervo: sciatico popliteo esterno 15% Esiti di frattura scomposta di una costa 1% Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: una vertebra cervicale 12% una vertebra dorsale 5% 12ª dorsale 10% una vertebra lombare 10% Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo 2% Esiti di frattura del sacro 3% Esiti di frattura del coccige con callo deforme 5% Perdita totale, anatomica o funzionale di: un occhio 25% ambedue gli occhi 100% Sordità completa di: 7

8 un orecchio 10% ambedue gli orecchi 40% Stenosi nasale assoluta: monolaterale 4% bilaterale 10% Perdita anatomica di: un rene 15% della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8% 5.3 Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro. 5.4 Nel caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui al presente articolo sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. 5.5 Nel caso in cui l infortunio abbia come conseguenza un invalidità permanente, non determinabile sulla base dei parametri oggettivi richiamati al punto 10.2, si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati: nel caso di minorazioni, anziché di perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle previste dai parametri oggettivi richiamati al punto 10.2, le percentuali sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta; nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso. 5.6 La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei parametri oggettivi richiamati al punto 10.2, e dei criteri sopra menzionati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. Art. 6 - Franchigie L indennità liquidata per ciascun sinistro, da cui derivi un invalidità permanente o un inabilità temporanea, sarà corrisposta tenuto conto della franchigia eventualmente stabilita nelle Condizioni Particolari. Art. 7 - Denuncia dell'infortunio e obblighi del Contraente o dell Assicurato 7.1 In caso di infortunio, il Contraente o l'assicurato o gli aventi diritto di quest ultimo, devono darne avviso scritto al Broker Verspieren Italia Srl Via G.Fara, Milano tel o fax info@verspieren.it oppure alla Società entro 10 (dieci) giorni da quando lo stesso si è verificato, ai sensi dell art c.c. 7.2 L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia dell infortunio può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell art c.c. 7.3 La denuncia dell infortunio deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. 7.4 Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici; nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. 7.5 Il Contraente, l'assicurato o, in caso di morte di quest ultimo, i beneficiari devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari. Art. 8 - Determinazione dell'indennizzo - Perizia contrattuale A) applicabile se l Assicurato è un professionista ai sensi dell art bis C.C. 8.1 L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. 8.2 Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell inabilità temporanea, nonché sull applicazione dei criteri di indennizzabilità sono demandate ad un Collegio di 3 medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell Ordine dei Medici competente per territorio, in base al luogo di riunione del Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. 8

9 8.3 Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. 8.4 Il Collegio medico ha la facoltà di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio ha altresì facoltà di concedere una provvisionale sull'indennizzo. 8.5 Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti fra le Parti, le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. 8.6 I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. 8.7 Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo. B) applicabile se l Assicurato è un consumatore ai sensi dell art bis C.C. 8.1 L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. 8.2 Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell inabilità temporanea, nonché sull applicazione dei criteri di indennizzabilità possono essere demandate, d intesa fra le parti, ad un Collegio di 3 medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell Ordine dei Medici competente per territorio, in base al luogo di riunione del Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. 8.3 Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. 8.4 Il Collegio medico ha la facoltà di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio ha altresì facoltà di concedere una provvisionale sull'indennizzo. 8.5 I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Art. 9 Surrogazione La Società, rinuncia al diritto di surrogazione verso i terzi responsabili dell infortunio, ai sensi dell art c.c. 9

10 CONDIZIONI PARTICOLARI Sezione A) Art. 1 Franchigia Differenziata sull Invalidità Permanente Con riferimento all art. 6 Franchigie ed a parziale deroga dell art. 5 "Invalidità Permanente delle Condizioni Speciali, Sez. A, la liquidazione dell'indennizzo per invalidità permanente verrà effettuata con le seguenti modalità: - non si darà luogo a indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 20% della totale; - qualora l'invalidità permanente sia superiore al 80% della totale, l'indennizzo verrà liquidato per intero senza alcuna deduzione. Art. 2 Rimborso Spese Mediche L assicurazione è estesa al rimborso delle spese mediche resesi necessarie ed effettivamente sostenute, in conseguenza di un infortunio indennizzabile, in aggiunta ai benefici dell assistenza sanitaria con un massimo di Euro Spese mediche rimborsabili: a) accertamenti diagnostici; b) onorari dei medici, inclusi in caso di intervento chirurgico quelli dei chirurghi, degli aiuti, degli assistenti, degli anestesisti e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, nonché i diritti di sala operatoria e i costi del materiale di intervento; c) rette di degenza in ospedali o case di cura; d) cure comprese quelle termali, con esclusione delle spese di natura alberghiera; medicinali, trattamenti fisioterapici e rieducativi; trasporto dell'assicurato in autoambulanza all'istituto di cura. L'Assicurato o gli aventi diritto, al completamento delle cure, dovranno presentare alla Società la domanda di rimborso delle spese di cui ai punti precedenti, corredata dei documenti giustificativi originali (notule del medico, cartella clinica, ricevute del farmacista o dell'ambulatorio, conto dell'ospedale o clinica e simili) debitamente quietanzati. Art. 3 - Rimborso Spese operazioni di Ricerca e Soccorso L assicurazione è estesa, nell ambito di un sinistro garantito in polizza, alle spese per il primo soccorso ed alle spese di operazioni di ricerca degli assicurati nel luogo dell'incidente, tramite elicottero, a condizione che queste operazioni siano effettuate da organizzazioni pubbliche o private di soccorso in un luogo privo di altri mezzi di assistenza rispetto a quelle fornite dai soccorritori. Tale estensione è operante fino ad un importo di Euro per evento, senza applicazione di franchigia, fermo restando il massimo indennizzo di Euro per persona assicurata previsto dalla presente polizza. Art. 4 - TABELLA I.N.A.I.L. PER IL CALCOLO DELL INVALIDITA PERMANENTE A deroga dell articolo 9 delle Condizioni Speciali sezione A, per la valutazione dell Invalidità permanente parziale si farà riferimento alle percentuali previste dalle tabelle e relative note contenute nell allegato 1) del DPR 30 giugno 1965 n Art. 5 Estensione Copertura Passeggero anonimo E data la possibilità di includere nelle coperture previste con la presente polizza nella sezione A), con l eccezione dell estensione al Rimborso Spese per operazioni di Ricerca e Soccorso, gli infortuni occorsi a passeggeri anonimi a bordo di Deltaplano, Parapendio, Paramotore e Paracarrello aventi le caratteristiche tecniche di cui alla legge 25 marzo 1985 n SOMME ASSICURATE (per persona) Morte Euro ,00 Invalidità permanente Euro ,00 PREMIO Condizione Speciale A) Assicurazione contro gli infortuni aeronautici del passeggero anonimo Euro 79,72 10

11 B) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE Art. 1 Descrizione del rischio La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, sino a concorrenza dei massimali indicati in Frontespizio, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi, durante la pratica del Volo da Diporto o Sportivo, per i danni cagionati dai mezzi stessi sulla superficie ed a seguito di urto o collisione in volo, per: - morte e lesioni personali; - perdita, distruzione o danneggiamento di cose. Art. 2 - Danni esclusi Oltre alle esclusioni previste dall art. 2 delle Condizioni Generali, la Società non risponde dei danni causati: a) da dolo dell Assicurato o dei suoi dipendenti e preposti; b) da Apparecchio per il Volo da Diporto o Sportivo non in regola con le disposizioni di leggi, di regolamenti, di norme di sicurezza o di esercizio, o con le istruzioni del costruttore o senza che i prescritti brevetti o attestati di idoneità siano in regolare corso di validità; c) a cose che l assicurato abbia in custodia a qualsiasi titolo o destinazione; d) da piloti o da istruttori non in possesso di valide licenze ed abilitazioni. e) Da piloti sprovvisti della certificazione medica prevista dal DPR n. 133 e dal DPR n. 207 Art. 3 - Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro 3.1 In caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso scritto al Broker Verspieren Italia Srl Via G.Fara, Milano tel o fax info@verspieren.it oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell art c.c La denuncia deve contenere l'esposizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro. 3.3 L Assicurato deve far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi inoltre alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo chieda, alla ricerca di un componimento amichevole. Art. 4 - Inosservanza degli obblighi dell'assicurato 4.1 L'Assicurato decade da ogni diritto: a) se dolosamente non osserva l'obbligo di avviso; b) se ha agito in connivenza con i danneggiati o ne ha favorito le pretese. 4.2 Se l'inosservanza dell obbligo di cui al punto 6.1 è colposa, la Società ha diritto di ridurre l indennità in ragione del pregiudizio sofferto. Art. 5 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza 5.1 La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in sede civile e penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. 5.2 L Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha diritto di rivalersi sull Assicurato del pregiudizio derivatole dall inadempimento di tali obblighi. 5.3 Sono a carico della Società le spese, sostenute per resistere all'azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato in Frontespizio per il danno cui si riferisce la domanda. 5.4 Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. 5.5 La Società non riconosce le spese sostenute dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale. Art. 6 Certificato di assicurazione La Società rilascia all Assicurato, ai sensi delle norme vigenti, un certificato di assicurazione comprovante le garanzie prestate. 11

12 Art. 7 - Deducibilità dell'indennità per infortunio Qualora sussista un assicurazione infortuni di volo stipulata con la Società dallo stesso Assicurato a favore del passeggero, la Società risponde dei danni alla persona del passeggero nei limiti dell eventuale differenza tra il risarcimento dovuto a titolo di responsabilità e l indennità spettante al danneggiato in base all assicurazione infortuni di volo tenendo conto di tale circostanza nella determinazione del premio. Art. 8 Effetti verso i terzi danneggiati Nei casi di responsabilità civile per danni cagionati a terzi e cose sulla superficie o a seguito di urto o collisione in volo, la Società provvede a risarcire direttamente, ai sensi delle norme vigenti, il terzo danneggiato su richiesta di quest ultimo. La Società, in questi casi, entro i limiti di massimale indicati, non può opporre al terzo danneggiato le eccezioni derivanti dal presente contratto. Art. 9 - Rivalsa verso l'assicurato La Società, nei casi di responsabilità civile per danni cagionati a terzi e cose sulla superficie o a seguito di urto o collisione in volo, ha azione di rivalsa nei confronti dell Assicurato per le somme pagate al terzo danneggiato laddove, ai sensi di legge e di contratto, la Società stessa avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. CONDIZIONI PARTICOLARI Sezione B) Art. 1 - Estensione Assicurazione alla Responsabilità Civile della persona nota come PILOT LIABILITY L assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile degli Assicurati in qualità di praticanti della disciplina di volo libero, tra cui allievi, istruttori, atleti partecipanti a gare e competizioni, professionisti che volano come piloti in comando, limitatamente al parapendio, deltaplano, paramotore e paracarrello monoposto o biposto, adibiti anche ad uso scuola, per danni cagionati a terzi sulla superficie ed a seguito di urto o collisione in volo. NOTA BENE: il Pilota è assicurato previo l esclusivo uso dell Apparecchio per il volo a motore riportato nel questionario e nel relativo Certificato di Assicurazione Art. 2 Qualifica di Terzi Sono considerati Terzi ai fini della Garanzia Responsabilità Civile, gli Assicurati tra di loro ed i soggetti diversi dall Assicurato e dal Contraente. Art. 3 Responsabilità Disgiunta Con il presente articolo la Società prende atto che gli Assicurati piloti e passeggeri sono considerati terzi tra di loro 12

13 C) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA SCUOLA DI VOLO Art. 1 Assicurazione della responsabilità della scuola di volo La Società risponde dei danni cagionati a terzi dalla Scuola di volo assicurata nel corso delle attività di addestramento teorico-pratico per il Volo da Diporto o Sportivo. L assicurazione comprende altresì: a) la responsabilità della Scuola per i danni da questa cagionati agli allievi, agli istruttori, agli aiuto-istruttori ed agli esaminatori dell Aero Club d Italia nel corso delle attività di addestramento teorico-pratico o degli esami per il conseguimento del brevetto; b) la responsabilità personale dei singoli allievi per i danni da questi cagionati a terzi, agli istruttori, agli aiutoistruttori, agli esaminatori dell Aero Club d Italia e ad altri allievi nel corso delle attività di addestramento teorico-pratico o degli esami per il conseguimento del brevetto; c) la responsabilità personale degli istruttori, degli aiuto-istruttori e degli esaminatori dell Aero Club d Italia per i danni da questi cagionati a terzi o agli allievi, nel corso delle attività di addestramento teorico-pratico o degli esami per il conseguimento del brevetto. d) La responsabilità della Scuola per i danni da questa cagionati agli allievi, agli istruttori, agli aiuto-istruttori ed agli esaminatori dell Aero Club d Italia derivanti dalla conduzione dei locali della Scuola. Art. 2 - Danni esclusi Oltre alle esclusioni previste dall art. 2 delle Condizioni Generali, la Società non risponde dei danni causati: f) da dolo dell Assicurato o dei suoi dipendenti e preposti; g) da violazioni intenzionali ed inosservanza colposa da parte dell Assicurato di Leggi, Regolamenti e Normative; h) da apparecchi ed attrezzature non in regola con le disposizioni di leggi, di regolamenti, di norme di sicurezza o di esercizio, o con le istruzioni del costruttore o senza che i prescritti brevetti o attestati di idoneità siano in regolare corso di validità; i) a cose che l assicurato abbia in custodia a qualsiasi titolo o destinazione; j) da piloti o da istruttori non in possesso di valide licenze ed abilitazioni. Art. 3 Assicurato Aggiunto L Aero Club d Italia con sede in Roma - via Cesare Beccaria 35 assume la qualifica di Assicurato aggiunto. Art. 4 Dichiarazioni rese dall Assicurato Con il presente articolo si sottolinea che le dichiarazioni rese dall Assicurato contenute nel Questionario compilato per l assunzione del rischio da parte della Società costituirà parte integrante del presente contratto. Art. 5 Obbligo di copertura individuale La garanzia prestata a favore della Scuola con la presente Appendice di polizza, si intende operante solo a condizione che tutti gli Allievi, Istruttori ed Aiuto-istruttori inseriti nel modello ST della Scuola di Volo risultino contestualmente assicurati individualmente per la Responsabilità Civile con la medesima polizza. Art. 6 - Franchigia Alla garanzia prestata con la presente Appendice, in caso di danno a cose di terzi, si applica una franchigia di Euro 200,00 (duecento/00) per ciascun sinistro. Art. 7 Rinuncia alla rivalsa L Assicuratore dichiara di rinunciare alla rivalsa nei confronti della Scuola di volo solo nel caso in cui la Scuola risulti essa stessa obbligata alla rinuncia alla rivalsa in forza di vigenti normative o regolamenti. Emesso in 3 esemplari.... li,... LA SOCIETÀ IL CONTRAENTE 13

14 CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO Agli effetti degli artt e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli: Art. 5 Condizioni Generali (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 7 Condizioni Generali (Recesso dal contratto) Art. 3 Condizioni Speciali, Sez. B (Sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi dell assicurato in caso di sinistro) Art. 7 Condizioni Speciali, Sez. B (Deducibilità dell indennità per infortunio) IL CONTRAENTE Il Sottoscritto dichiara che prima della conclusione del presente contratto ha ricevuto dalla Società la NOTA INFORMATIVA, redatta ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti. IL CONTRAENTE 14

15 NOTA INFORMATIVA PER IL CONTRAENTE (Art. 185 Decreto Legislativo 7 Settembre 2005 N. 209) La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall'art.185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13/10/2005). Naturalmente la presente Nota Informativa, non sostituisce le condizioni di polizza di cui l Assicurato deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto. Informazioni relative all Impresa Assicuratrice A. Sede Legale e Direzione Generale Sede Legale Avenue Louise Brussels - Belgium Telefono Sito Internet info@aviabel.com B. Autorizzazione all esercizio dell attività assicurativa Compagnie Belge d'assurances Aviation SA (AVIABEL) è autorizzata all esercizio dell attività in regime di Libera prestazione di Servizi Codice IVASS Impresa Data di iscrizione all Elenco delle imprese 08/08/2011 Numero Iscrizione II Il contratto é concluso con Compagnie Belge d'assurances Aviation SA (AVIABEL) Informazioni relative al contratto Legge applicabile al Contratto. Ai sensi dell art. 180 del Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209, il contratto è regolato dalla Legge Italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del rischio è la Repubblica italiana. Le parti comunque possono convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvo i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative previste dall Ordinamento italiano. Se il rischio assicurato è ubicato in altro Stato membro, il contratto è regolato dalla legislazione del medesimo Stato. Qualora il rischio assicurato sia ubicato in uno Stato terzo, il contratto è regolato dalle disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con Legge 18 dicembre 1984 n Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto Il Contraente/Assicurato sono gli unici soggetti legittimati a richiedere, tramite lettera raccomandata A.R., l indennizzo entro e non oltre un anno dal giorno in cui si è verificato il sinistro. Annualmente durante l istruttoria per la liquidazione del sinistro, il Contraente/Assicurato, ai fini dell indennizzo, deve dare comunicazione, tramite raccomandata all Intermediario e/o all Impresa di assicurazione, della volontà di interrompere i termini prescrizionali. L Impresa di assicurazione inoltre ha diritto ad esigere il pagamento delle rate di premio entro un anno dalle singole scadenze. Lingua in cui è redatto il contratto Il presente contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana. Informativa in corso di contratto L Impresa di assicurazione si impegna nei confronti del Contraente a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa, successive alla conclusione del contratto. 15

16 Broker Si prende atto che il presente contratto è gestito dalla Società di Brokeraggio assicurativo Verspieren Italia Srl Via G.Fara, Milano tel o fax info@verspieren.it Reclami Qualora le Parti avessero scelto di applicare al contratto la Legislazione Italiana, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto: Compagnie Belge d'assurances Aviation SA (AVIABEL) Avenue Louise Brussels - Belgium Tel: Fax: info@avaibel Nel caso l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza nel termine massimo di quarantacinque (45) giorni, potrà rivolgersi a: IVASS Servizio Tutela Utenti, Via del Quirinale, ROMA Oppure Fax / Il reclamo presentato, all Impresa di assicurazione o all IVASS, deve contenere: nome, cognome e domicilio della reclamante, l individuazione dei soggetti di cui si lamenta l operato, breve descrizione del motivo di doglianza e deve essere corredato dalla copia del reclamo presentato all Impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa. Non rientrano nella competenza dell IVASS i reclami relative alla quantificazione delle prestazioni assicurative, all'attribuzione della responsabilità ed i reclami per i quali sia già stata adita l Autorità Giudiziaria. Si ricorda che permane la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. I reclami per l accertamento dell osservanza della normativa di settore vanno invece presentati direttamente all IVASS. L IVASS riporta sul suo sito Internet le informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione dei reclami, sui recapiti ai quali gli stessi possono essere indirizzati e sul servizio di assistenza telefonica e di ricevimento del pubblico al quale i reclamanti possono rivolgersi per acquisire notizie in merito alla trattazione del reclamo. AVAIBEL S.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il rappresentante Legale Generalità e firma autografa In ottemperanza a quanto previsto dall articolo 166 del Codice delle Assicurazioni (Decreto Legislativo 7 /9/2005 n. 209) le decadenze, nullità, limitazioni di garanzie o oneri a carico del Contraente o Assicurato, contenute nel presente contratto, sono stampati con formato del carattere grassetto e sono da intendersi di particolare rilevanza ed evidenza. 16

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