REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA
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1 REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA OSSERVAZIONI E COMMENTI AL DOCUMENTO SOTTOPOSTO A PUBBLICA CONSULTAZIONE Iscrizione/cancellazione relative alla sezione C del Registro (Artt. 18 e 25 del Regolamento) Il Regolamento sottoposto a pubblica consultazione prevede che l iscrizione dei produttori diretti consegua alla presentazione di una domanda da parte dell impresa che se ne avvale e all esito positivo dell istruttoria svolta dall ISVAP. L art. 25 precisa che la comunicazione relativa all esito dell istruttoria possa avvenire, su espressa richiesta dell istante, in via telematica. Alleanza, per gli elementi che caratterizzano la sua rete di produttori diretti e di cui si dirà in appresso, attribuisce particolare importanza all efficienza del procedimento di iscrizione/cancellazione dal registro. Il numero di produttori da iscrivere e la frequenza con cui normalmente avviene l inserimento nella rete produttiva rendono auspicabile che le informazioni vengano trasmesse, sia in fase di richiesta di iscrizione o di cancellazione che in fase di comunicazione dell esito del procedimento, per via informatica e che l istruttoria venga svolta sulla base di procedure automatizzate. Si consideri infatti quanto segue. La rete di collaboratori autonomi di Alleanza si compone attualmente di circa (omissis) soggetti. La maggior parte di questi i meri segnalatori - svolge attività di supporto che consistono nell incasso dei premi mensili al domicilio degli assicurati e nella segnalazione di nominativi di potenziali clienti i quali vengono quindi contattati dalla parte di rete più qualificata di collaboratori produttori diretti - e dal personale dipendente della compagnia. Il naturale processo di selezione dei collaboratori produce un turn over molto elevato sia nella fase di svolgimento delle attività di supporto (segnalazione e incasso) che nella fase
2 di svolgimento dell attività di promozione dei prodotti della Società. Il turn over complessivo arriva a percentuali superiori all (omissis) annuo, percentuali che danno luogo a circa (omissis) inserimenti e uscite complessivi mensili dalla rete. Ciò considerato, e nell intento agevolare l iscrizione dei produttori diretti, Alleanza chiede: - di poter inviare le richieste di iscrizione (e cancellazione) e l elenco di cui alla Tabella A allegata all Allegato n. 5 al Regolamento mediante flusso informatico, - che i tempi di espletamento dell istruttoria siano il più possibile ristretti, - che l esito dell istruttoria venga comunicato in via telematica ovvero che si adotti un meccanismo di silenzio assenso. La formazione professionale (Art. 17 del Regolamento) Il Regolamento indica le caratteristiche che consentono di considerare la formazione adeguata ai contratti intermediati e all attività svolta. Tali caratteristiche sono puntualmente elencate nell art. 17, comma 2. Appare in via preliminare opportuno ricordare che i produttori diretti, a differenza di quanto accade per gli intermediari iscritti nelle altre sezioni del registro cui si applica il contenuto qualitativo e quantitativo previsto dal citato articolo 17 del Regolamento, possono svolgere la loro attività esclusivamente con riferimento ai prodotti assicurativi vita, infortuni e malattie. Più in particolare, i produttori diretti di Alleanza sono allo stato incaricati di intermediare esclusivamente prodotti vita. Il tutto riferito per lo più ad un unica tipologia di prodotto la polizza mista che genera più dell (omissis) della produzione di Alleanza. Considerato il turn over sopra accennato, la formazione procede per fasi e si completa solo per i collaboratori che evidenziano attitudini per proseguire l attività di promozione dei prodotti della compagnia. Ciò considerato si ritiene che il numero di 90 ore annuali di formazione, quale requisito necessario per l iscrizione al registro, ecceda per la maggior parte dei collaboratori il criterio di adeguatezza e vada pertanto dimensionato all effettiva attività da essi svolta tenuto conto che: - si riferisce esclusivamente al ramo vita, - può riferirsi a mere attività di supporto alla promozione vera e propria, - per i più riguarda un unico prodotto (la polizza mista)
3 Alleanza chiede pertanto che il numero di ore annuali di formazione necessarie per poter accedere all iscrizione nel registro possa essere ridotto, eventualmente in via graduata, nelle fattispecie sopra indicate che riguardano l attività dei produttori di Alleanza. A questo proposito Alleanza ritiene che un numero minimo di 30 ore sia più che adeguato nei casi in cui l incarico ai produttori preveda la possibilità di promuovere un unico prodotto, ed un numero di ore ancora inferiore per il caso in cui l attività sia limitata al mero supporto. In tale numero di ore dovrebbe in ogni caso potersi considerare, almeno parzialmente, oltre che la formazione a distanza, anche l affiancamento a personale qualificato che, nell esperienza della Società, costituisce un fondamentale momento di formazione dei produttori. Quanto sopra non significa naturalmente che nel corso del periodo di un anno, ai produttori selezionati, Alleanza non eroghi un numero di ore significativamente superiore a quelle sopra indicate. Regole di comportamento - Mezzi di pagamento dei premi (Art. 47, comma 3) L art. 47, comma 3, del Regolamento dispone il divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento dei premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita. L Istituto motiva tale divieto con la finalità di tutela del risparmio. Sul tema dei mezzi di pagamento utilizzabili per il pagamento dei premi, Alleanza desidera tuttavia svolgere alcune ulteriori considerazioni che inducono a ritenere che, nella realtà dei fatti, non sia possibile eliminare del tutto l utilizzo del contante pena l esclusione di alcune fasce di potenziali clienti dall offerta assicurativa. Tali considerazioni attengono alle propensioni di alcune fasce di clientela e al modello operativo di Alleanza. Le propensioni di alcune fasce di clientela Esistono fasce di clientela che, per ragioni per lo più socio-culturali, oppongono forti resistenze all utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal contante. Alleanza è fortemente orientata ad un progressivo maggior utilizzo dell incasso a mezzo RID e tuttavia non pare di poter soddisfare le propensioni dell intero portafoglio di clienti eliminando del tutto la possibilità di incassare contanti, seppur di importo unitario modesto
4 Il divieto dell utilizzo del contante potrebbe escludere una fascia di clientela attuale e potenziale dall accesso a prodotti assicurativi vita. Sin dal 2004 la Società sta incentivando l incasso dei premi tramite RID. La lenta progressione di tale forma di pagamento è chiara dimostrazione del fenomeno in considerazione. Il modello Alleanza L incasso dei premi al domicilio degli assicurati, correlato al loro frazionamento mensile e al loro modesto ammontare unitario, costituisce una delle caratterizzazioni del modello Alleanza che si è adeguato alla situazione di mercato nonostante tale modello sia più costoso rispetto all incasso diretto tramite RID. Quanto sin qui considerato induce a ritenere che precludere l utilizzo del contante significherebbe da un lato impedire l accesso all assicurazione ad alcune fasce di clientela pregiudicando lo stesso principio che si vorrebbe tutelare, da un altro lato - 4 -
5 danneggiare Alleanza che caratterizza il proprio modello anche in considerazione del proprio target di clientela. Alla luce delle considerazioni sin qui esposte Alleanza ritiene che i principi che la bozza di regolamento intende tutelare possano essere egualmente salvaguardati prevedendo la possibilità dell utilizzo del contante per importi unitariamente modesti e pertanto chiede che venga consentito l incasso di premi mediante utilizzo del contante per premi di importo unitario, anche frazionato, non superiore ad 500. In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui le considerazioni sin qui espresse non dovessero essere condivise dall Istituto, Alleanza chiede che il divieto di utilizzo del contante non riguardi i contratti stipulati prima dell entrata in vigore del regolamento in considerazione. Fermi i limiti sopra considerati, potrebbe inoltre essere presa in considerazione la possibilità di far esprimere espressamente alla clientela la richiesta di effettuare il pagamento per contanti. Conservazione della documentazione (Art. 57 del Regolamento) L art. 57 del Regolamento prevede che gli intermediari, per almeno 5 anni, conservino la documentazione ivi indicata. Anche in considerazione dei tempi di permanenza nell ambito della rete dei produttori diretti, pare che l obbligo di conservazione della documentazione costituisca un aggravio eccessivo se paragonato alla portata dell attività svolta. Alla luce di queste considerazioni, Alleanza chiede che l obbligo di conservazione della documentazione gravante sull intermediario possa considerarsi adempiuto, per i produttori diretti, laddove la documentazione sia conservata dall impresa preponente e tale obbligo facente capo all impresa risulti dalla documentazione contrattuale relativa al conferimento dell incarico. In questo modo si lascerebbe all impresa di valutare ove la portata concreta dell attività svolta dall intermediario renda sostenibile l ulteriore onere della conservazione della documentazione. Prima iscrizione nel Registro dei produttori diretti (Artt. 68 e 71 del Regolamento) L art. 68 prevede che costituisca requisito per l iscrizione in regime transitorio dei produttori diretti operanti al 1 gennaio 2006 l aver svolto in via continuativa l attività per almeno dodici mesi antecedenti alla citata data
6 Si rileva che il termine di dodici mesi, non previsto dal Codice delle assicurazioni, appare eccessivo considerato che alla data di iscrizione (a partire dal 1 gennaio 2007) i produttori risulteranno essere stati in attività da più di due anni. Si rileva inoltre che molti produttori, pur avendo partecipato alla prevista attività di formazione, potrebbero in qualche modo difettare di quel requisito di continuità che l Istituto richiede ai fini dell iscrizione nel registro. Alleanza chiede che il requisito di cui al comma 1, lettera b) dell art. 68 del Regolamento sia limitato al fatto di aver ricevuto l incarico di produttore diretto in data antecedente il 1 gennaio 2006 ed eventualmente al fatto che l impresa attesti che i soggetti in considerazione hanno partecipato ai corsi di formazione previsti e già oggetto di comunicazione all ISVAP con riferimento all anno Per quanto concerne il richiesto carattere continuativo di esercizio dell attività, Alleanza chiede che esso venga posto come elemento alternativo alla partecipazione ai corsi di formazione previsti dall impresa e comunicati all ISVAP
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