Interpretazione decreto Milleproroghe Le proroghe alle scadenze fiscali dopo la conversione in legge

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1 Interpretazione decreto Milleproroghe 2011 Le proroghe alle scadenze fiscali dopo la conversione in legge Si commentano le proroghe relative ai provvedimenti di carattere fiscale di maggiore interesse, contenute nel D.L. 29/12/2010 n. 225 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29/12/2010) tenendo conto delle modifiche introdotte in sede di conversione dalla L. 10/2011. Nel testo normativo, le disposizioni di proroga sono state suddivise a seconda che incidano o meno sul bilancio dello Stato. Contenuto Commento Vecchio termine Nuovo termine Efficacia leggi regionali (Tabella 1 Art. 2 D.L. 207/2008) Regionalizzazione dell'irap e della tassa automobilistica Con la legge finanziaria per il 2008 è conferita la natura di tributo proprio della Regione ai tributi in commento. Dal 1 gennaio 2009 gli stessi dovevano essere istituiti con legge regionale. Tale termine, già prorogato al 1 gennaio 2010 dal D.L. n. 207 del , è stato ulteriormente prorogato al dal decreto in commento. 01/01/ /03/2011 Carta identità (Tabella 1 Art. 3 Regio Decreto n. 773/1931) Nuova Carta identità Il termine per il rilascio della carta d'identità munita della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono, come previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è stato prorogato dal 1/1/2011 al 31/3/ /01/ /03/2011 Settore Autotrasporto (Tabella 1 Art. 2, c. 250, L. 23/12/2009) Interventi a sostegno dell'autotrasporto Sono prorogati, nel limite delle risorse disponibili pari a 30 milioni di Euro, gli interventi previsti a favore del settore dell'autotrasporto. Le specifiche finalità a cui saranno destinate le risorse disponibili, dovranno essere individuate da apposito Decreto del presidente del consiglio dei ministri. 31/12/ /03/2011 Trasmissione mensile dichiarazione dei sostituti d'imposta (Tabella 1 Art. 42, c. 2, D.L. 207/2008) "770 mensile" L'avvio delle disposizioni introdotte in materia di semplificazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta mediante il sistema di trasmissione mensile è stato ulteriormente prorogato. Si tratta del cosiddetto "770 mensile" che i soggetti obbligati al rilascio delle certificazioni relative al lavoro dipendente dovranno inviare telematicamente all'agenzia delle Entrate mensilmente, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. La suddetta comunicazione dovrà contenere i dati retributivi e le informazioni utili: Dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese gennaio 2011 Dal mese di aprile 2011 al calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli e dei contributi; alla rilevazione della misura della retribuzione e dei

2 versamenti eseguiti per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni. Termine può essere prorogato al 31/12/2011 da successivi interventi legislativi (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri). Studi di settore (Tabella 1 Art. 1, c. 1, secondo periodo Dpr n. 195/1999) Termine per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Il DPR 195/1999, art.1, comma 1, secondo periodo, stabilisce che affinché siano applicabili gli studi di settore nell'anno in cui è avvenuta la revisione, occorre che siano pubblicati in Gazzetta Ufficiale entro il termine del 30 settembre dello stesso periodo d'imposta. Conseguentemente, con riferimento agli studi in revisione nel 2010, affinché fossero applicabili già per lo stesso periodo d'imposta, avrebbero dovuto essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale entro il 30/9/2010. Con il Decreto in commento viene ora stabilito che tale termine è prorogato al 31/3/2011. Tale termine coincide peraltro con quello già fissato dal comma 4 dell'art.1 del DL 30/12/2009 n.194, ai fini della revisione straordinaria prevista per tutti gli studi applicabili al periodo d'imposta 2010 per tenere conto della crisi economica e finanziaria. Possibilità di prevedere un ulteriore proroga al 31/12/2011 con apposito D.P.C.M. da adottare in concerto col Ministero dell'economia e Finanze. 30/09/ /03/2011 Circoli privati ed Enti Associativi (Tabella 1 Art. 30 D.L. 185/2008) Modello EAS Il termine di invio del modello EAS, precedentemente fissato al 30/10 e poi al 31/12/2009 è stato prorogato al 31/3/2011. Gli enti, che pur essendo obbligati all'invio non vi avevano provveduto, potranno così "correre ai ripari" senza il rischio di perdita dei requisiti per godere delle agevolazioni proprie degli enti non commerciali. Si ricorda che tale modello contiene la richiesta di dati ed informazioni riguardanti l'ente, atti ad identificare meglio il soggetto, anche ai fini di eventuali controlli e verifiche da parte dell'amministrazione Finanziaria. 31/12/ /03/2011 Proroghe con effetti finanziari: Contenuto Commento Vecchio termine Nuovo termine 5 per mille IRPEF (Art. 1, c. 1) Risorse destinate al 5 per mille Dopo una tormentata gestazione, tornano ad essere previste nel bilancio dello Stato le risorse destinate alla liquidazione del 5 per mille dell'imposta IRPEF per l'esercizio finanziario 2011 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2010 a sostegno del volontariato, delle organizzazioni di utilità sociale e della ricerca scientifica e sanitaria. La somma complessivamente destinata (inizialmente pari a 100 milioni di euro) è di 400milioni di euro di cui 100 milioni vengono già destinati specificamente ad interventi in tema di sclerosi amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati Alluvione Veneto Proroga della sospensione dei versamenti 20/12/2010 Da definire

3 (Art. 1, c. 2) Con il D.M. del 01/12/2010 è stata disposta la sospensione, dal 31/10/2010 al 20/12/2010, del versamento delle imposte sui redditi e dell'irap dovute, anche a rate, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi INAIL. La sospensione è riservata ai soggetti interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito i territori della regione Veneto dal 30/10 al 2/ A termini scaduti, viene prorogata al 30/6/2011 la sospensione dei suddetti versamenti. Il decreto in commento non indica la data per la ripresa dei versamenti sospesi. Si ricorda che i soggetti "sinistrati", compresi negli appositi elenchi, beneficiano della sospensione dei versamenti a condizione che entro il 10 dicembre 2010 abbiano prodotto ai sindaci dei comuni di residenza o di sede delle imprese, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa a norma dell'art. 47 del DPR 445/2000, concernente il fatto che gli eventi alluvionali hanno determinato il fermo della propria attività economica o l'adozione di provvedimenti di sgombero o di evacuazione. Tributi Enti territoriali regione Campania (Art. 2, c. 2 bis) Enti territoriali:possibilità aumento tributi Per assicurare la copertura integrale dei costi diretti e indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, gli Enti territoriali possono deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote, delle maggiorazioni di aliquote e dell'accisa sull'energia elettrica. Nello specifico: i comuni e le province possono raddoppiare l'addizionale sull'accisa dell'energia elettrica; la regione può elevare i propri tributi fino al massimo di legge ed incrementare l'imposta sulla benzina di 10 centesimi al litro oltre il massimo consentito. Tributi comuni Campania (Art. 2, c. 2 ter) Comuni campani: possibilità aumento accisa energia elettrica I comuni che hanno subito la riduzione dei trasferimenti erariali, anche in assenza della dichiarazione dello stato di emergenza, possono prevedere una maggiorazione all'accisa sull'energia elettrica. Essa è applicata con un'aliquota indifferenziata tale da garantire un gettito non inferiore all'importo dei trasferimenti ridotti, maggiorato del 10%. Dal 2011 Risorse per calamità naturali (Art. 2, c. 2 quater) Regioni:possibilità aumento tributi Nei territori colpiti da calamità naturali che determinano la dichiarazione dello stato di emergenza, le regioni possono maggiorare i tributi, le addizionali, le aliquote o le maggiorazioni di aliquote e l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione fino ad un massimo di 5 centesimi per litro oltre il massimo consentito dalla legge. Tali aumenti sono ammessi nel caso in cui il bilancio della regione non abbia le disponibilità sufficienti per sostenere le spese e gli oneri conseguenti all'emergenza. Qualora i suddetti aumenti non siano sufficienti interverrà il Fondo di protezione civile. Sisma Abruzzo (Art. 1, c. 3) Riscossione tributi sospesi Con il decreto in commento sono stati rinviati i termini per la restituzione delle rate, relative ai versamenti sospesi, in scadenza tra il mese di gennaio 2011 ed il mese di giugno In sede di conversione sono state sospese anche le rate in scadenza fino al 31/10/2011. La ripresa della riscossione delle stesse sarà stabilita con apposito Decreto del presidente del consiglio dei ministri in modo tale da non determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica. 01/01/2011 Da definire

4 Sisma Abruzzo (Art. 1, c. 3 ter e c. 3 quater) Altri adempimenti tributari Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione prevista dall'art. 39 del D.L 78/10, devono essere effettuati entro il mese di dicembre /01/ /12/2011 Settore cinematografico (Art. 2 c.4 e c. 4 ter) Settore cinematografico Le agevolazioni per il settore cinematografico (crediti d'imposta e non concorrenza alla determinazione del reddito imponibile, degli utili destinati alla produzione e distribuzione di film italiani) sono prorogate per il triennio 2011/2013. A partire dal 1 luglio 2011 e per il triennio viene istituito un contributo speciale di 1 euro a carico dello spettatore. Tale importo verrà accreditato al bilancio dello Stato attraverso il biglietto d'entrata. Con decreto interdirigenziale saranno stabilite le disposizioni applicative inerenti le procedure di riscossione e versamento del contributo. Sono esclusi i cinema delle comunità ecclesiali o religiose. 31/01/2011 Non prevista 31/12/ /12/2013 Autotrasporto (Art. 2, c. 4 undecies ) Indicazione del costo del carburante in fattura In presenza di contratti di trasporto stipulati non in forma scritta o mancanti di data certa o dei requisiti essenziali del contratto, la fattura emessa dal vettore deve evidenziare, ai soli fini civilistici ed amministrativi, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto per l'esecuzione della prestazione di trasporto. In mancanza della separata indicazione del costo del carburante era applicabile il regime sanzionatorio previsto dall'art 83-bis comma 14 del D.L. 112/2008 che stabiliva " l'esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi nonché l'esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsto dalla legge". Tale casistica non è più sanzionabile in capo al vettore a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di conversione del D.L. in commento. Inoltre viene prevista la pubblicazione sul sito delle Autorità competenti ad applicare le sanzioni di un elenco contenente le informazioni necessarie alla identificazione dei destinatari delle sanzioni e all'individuazione del periodo di decorrenza delle stesse. Impianti di distribuzione carburante (Art. 1, c. 5) Deduzione forfetaria La deduzione forfetaria prevista per gli esercenti impianti di distribuzione di carburanti (D.L. n. 566/1995) è ulteriormente prorogata per il periodo d'imposta La deduzione, che è però concessa, nel limite complessivo massimo di 24 milioni di euro, sarà determinata sulla base di un apposito decreto dirigenziale che ne stabilirà i nuovi importi, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa previsto. Nel provvedimento di proroga è già contenuta una disposizione che prevede l'irrilevanza della deduzione fruita nel 2011 ai fini della determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo (2012). 31/12/ /12/2011 Catasto (Tabella 1 Art. 19, c. 8, 9, 10 D.L. n. 78/2010) (Art. 2, c. 5 bis) Emersione "case fantasma" Più tempo per denunciare, tramite la procedura DOCFA di cui al D.M. 701/1994 i fabbricati non iscritti in catasto individuati dall'agenzia del territorio nel periodo 2007/2010. Possono essere regolarizzati anche i fabbricati iscritti in catasto in modo difforme in quanto oggetto di interventi edilizi non denunciati che hanno determinato variazioni di consistenza o di destinazione e i fabbricati iscritti al catasto terreni che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali. Si ricorda che, decorso il nuovo termine (31/3/2011), in assenza di attivazione del possessore, l'agenzia del Territorio procederà automaticamente all'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita presunta. Il termine per la regolarizzazione viene prorogato al 30/04/2011. La rendita presunta o successivamente resa definitiva ed iscritta in catasto, produce i suoi effetti dal 1 gennaio 2007, salvo prova contraria, in sede di autotutela, che dimostri una diversa decorrenza. I tributi, erariali e locali, 31/12/ /04/2011

5 conteggiati sulla base della rendita presunta sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio, fino all'iscrizione della rendita definitiva. Settore Pesca e Acquacoltura (Art. 2, c. 5 novies) Settore Pesca e Acquicoltura Il termine del programma nazionale triennale per la pesca e l'acquacoltura viene prorogato al 31/12/ /12/ /12/2011 Dilazioni somme iscritte a ruolo (Art. 2, c. 20) Dilazioni di pagamento per i contribuenti in particolare difficoltà Le dilazioni di pagamento delle somme iscritte a ruolo concesse fino al 27/02/2011, interessate dal mancato pagamento della prima rata o successivamente di due rate, possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà economica sulla quale si fondava la concessione della prima rateizzazione. Con l'introduzione di tale possibilità il contribuente non incorrerà nella decadenza del piano di rateizzazione originario accordato da Equitalia entro il 26/02/2011. Rimangono da chiarire le modalità da adottare per la richiesta dello slittamento della rateizzazione e per la dimostrazione del peggioramento della propria situazione economico/finanziaria. Al massimo ulteriori 72 rate Immobili compresi nei piani urbanistici particolareggiati (Art. 2, c. 23) Piani urbanistici particolareggiati e imposte d'atto E' prevista l'applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1% agli atti posti in essere da contribuenti non soggetti passivi IVA comportanti il trasferimento di proprietà di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale. L'applicazione dell'aliquota agevolata di registro è condizionata dalla circostanza che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula. In sede di conversione del D.L. 225/2010 il suddetto termine è stato prolungato di tre anni e pertanto l'intervento dovrà essere completato entro otto anni dalla stipula dell'atto di trasferimento. Il nuovo termine interessa anche gli interventi iniziati anteriormente al 27/02/ anni dalla stipula dell'atto Carta Acquisti (Art. 2, c. 46- c. 48) Enti caritativi: sperimentazione "Carta Acquisti" Viene introdotta la sperimentazione di una nuova carta acquisti in favore degli enti caritativi operanti nei comuni con più di abitanti che ne gestiranno l'assegnazione alle famiglie in condizione di bisogno. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione (27/03/2011), verrà emanato un Decreto interministeriale che stabilirà con precisione le modalità di attuazione della nuova acquisti. 12 mesi dalla concessione della carta acquisti Avviamento marchi e brevetti (Art. 2, c. 59) Modifica piano di ammortamento Sulla base del D.L. 185/2008 è possibile assoggettare i maggiori valori attribuiti all'avviamento e ai marchi ad imposta sostitutiva dell'ires e dell'irap del 16% al fine di ottenere una riduzione del periodo di ammortamento fiscale. Infatti, la deduzione fiscale dei maggiori valori iscritti a titolo di marchi ed avviamento può essere effettuata, indipendentemente dall'imputazione al conto economico, in misura non inferiore ad un nono a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di versamento dell'imposta sostitutiva. Tale previsione è stata modificata in sede di conversione del D.L. 225/2010 con il quale viene sancito che l'ammortamento deve essere effettuato in misura non superiore ad un decimo del valore riallineato. La disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2011 e rileva ai fini del versamento in acconto delle imposte sui redditi e dell'irap relativo allo stesso periodo. In pratica verrebbe prevista la rideterminazione dell'acconto 2011 su base storica 2010, ma nel merito occorrono puntualizzazioni da parte dell'agenzia delle Entrate. Dal periodo d'imposta 2011

6 Anatocismo (Art. 2, c. 61) Anatocismo La sentenza della Corte Cassazione n. 2374/1999, Sezione unite, ha dichiarato la nullità delle clausole anatocistiche dando inizio ad un contenzioso con le banche da parte dei correntisti che hanno potuto, quindi, richiedere la restituzione dei maggiori interessi pagati entro 10 anni dal giorno di chiusura del conto corrente. In sede di conversione del D.L. 225/2010, con riferimento alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, è stato precisato che l'art del codice civile va interpretato nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. Sulla base della suddetta interpretazione, i contribuenti non vedranno soddisfatte le loro legittime richieste formulate tramite il contenzioso. In ogni caso non viene prevista la restituzione degli importi già rimborsati al 27/02/2011. Fondi comuni d'investimento (Art. 2, c. 62-c. 84 ) Fondi comuni: modifica tassazione Le disposizioni attualmente in vigore prevedono la tassazione del "maturato" in capo agli organismi d'investimento collettivo del risparmio (diversi dai fondi immobiliari) con sede in Italia ed a quelli con sede in Lussemburgo già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato. Le disposizioni introdotte in sede di conversione del DL 225/2010 prevedono, invece, con decorrenza del 1 luglio 2011, la tassazione dei proventi "realizzati" in capo ai sottoscrittori delle quote. In sostanza il fondo non sarà più soggetto alle imposte sui redditi, ad eccezione dell'imposta sostitutiva del 27% di cui all'art. 2 del D.lgs 239/1996. Le ritenute operate nei confronti del fondo sui redditi di capitale sono operate a titolo d'imposta e non si applicano: Dal 1 luglio 2011 la ritenuta del 27% sugli interessi e gli altri proventi bancari (a condizione che sugli stessi non sia depositata in media una somma superiore al 5% dell'attivo medio gestito); la ritenuta del 12.5%. Sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo d'investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni, e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto, è operata una ritenuta del 12.5%. La suddetta ritenuta è applicata a titolo di acconto nei confronti: degli imprenditori individuali se le partecipazioni sono relative all'impresa; delle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate; delle società di capitali ed enti di cui lett. a e b dell'art. 73; delle società ed enti non residenti nel territorio dello Stato (art 73 lett. d Tuir). La ritenuta si applica anche al trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

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