CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE"

Transcript

1 CATTLOGOJ.jpg CATTLOGO75J.jpg CPIEDINOJ.jpg 100 ESOCAUTOJ.jpg Cattolica CattolicaAssicurazioniSoc. Coop. Lungadige Cangrande, n Verona a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile1923 n 966 n Registro delle Imprese di Verona n E' iscrittaall'albo Imprese ISVAPn CAT_AUTOJ.jpg Telefono: 045/ Fax: 045/ Lungadige Cangrande, n Verona (Italia) richiestadannicard.cattolica@dica.it CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP CattolicaAssicurazioniSoc. Coop. F90C0008J.bmp 100 C:\plain Dott. Mazzucchelli Giovan Battista Dott. Milani Stefano reclami@cattolicaassicurazioni.it Fax: 045/ RE0001 CATTLOGO50J.jpg Cattolica&Impresa Artigianoe Piccola Industria CATTLOGOBIGJ.jpg CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Le presenti Condizioni di Assicurazione MOD. CIMPR ART 2 - ED. 10/12/2012 sono parte integrante della Nota Informativa MOD. CIMPR ART 5

2

3 INDICE DEFINIZIONI... 3 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE... 9 INCENDIO EVENTI CATASTROFALI FURTO ELETTRONICA RESPONSABILITA' CIVILE TUTELA LEGALE DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO RIFERIMENTI DEL CODICE CIVILE E DEL CODICE PENALE / 51

4

5 DEFINIZIONI Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito indicato. Abitazione I locali adibiti a dimora abituale o in uso all'assicurato, costituenti porzione di Fabbricato contigua e/o comunicante e/o soprastante con i locali nei quali viene esercitata l'attività assicurata, oppure costituenti Fabbricato a sé stante purché ubicato nell'area di pertinenza dell'azienda assicurata. Addetti I Titolari,i soci, i familiari coadiuvanti, i Prestatori di lavoro. Allagamento Eccesso o accumulo d'acqua per motivi fortuiti o di emergenza o in conseguenza di eventi naturali. Apparecchiature elettroniche Apparecchi elettrici, sistemi elettronici di elaborazione, trasmissione, ricezione di dati con le relative unità periferiche e relativi impianti elettrici ed elettronici, terminali elettronici per registrazioni o transazioni su conto corrente bancario avvenute nei locali dell'azienda assicurata, registratori di cassa, macchine per scrivere e per calcolare elettroniche, fax, fotocopiatrici, impianti citofonici, telefonici, di allarme, nonché elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi industriali, anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse; il tutto anche ad impiego mobile nei locali o nell'ambito dell'azienda assicurata. Arredamento Complesso mobiliare d'ufficio (compresi armadi e cassette di sicurezza, casseforti, esclusi i relativi contenuti) e tutto quanto inerente l'attività dichiarata; Valori, oggetti pregiati, arredamento, macchine d'ufficio in genere, impianti di prevenzione, cancelleria, stampati. Sono esclusi gli enti compresi nelle definizioni Apparecchiature elettroniche, Macchinario e attrezzatura e Cose particolari. Arredamento domestico Il complesso mobiliare per l'arredamento dell'abitazione, gli oggetti di vestiario e gli indumenti in genere, le pellicce, le provviste di famiglia, gli elettrodomestici, i Preziosi, nonché quant'altro di uso domestico e/o personale e/o inerente all'abitazione dell'assicurato. Sono esclusi le cose particolari, i Valori e gli oggetti pregiati. Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Assicurazione Il contratto di Assicurazione. Azienda artigianale / industriale Attività artigianale / industriale per la produzione, trasformazione, installazione e manutenzione di beni strumentali o di consumo. In generale ogni attività non di esclusiva vendita o commercializzazione di prodotti. Caso assicurato (Relativamente alla sezione Tutela Legale) La controversia per la quale è prestata l'assicurazione. Cassaforte Mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche: pareti e battente in acciaio di adeguato spessore atti a contrastare attacchi con mezzi meccanici tradizionali quali trapano, mola a disco, mazze, scalpelli e similari; movimento di chiusura a chiave e/o combinazione; peso non inferiore a 200 kg o idoneo dispositivo di ancoraggio nel muro nel quale è incassata in modo che non possa 3 / 51

6 essere sfilata senza demolizione del muro stesso. Contenuto Gli enti descritti alle definizioni di Apparecchiature elettroniche, Arredamento, Arredamento domestico, Macchinario e attrezzatura, Merci e Cose particolari, riposti nei fabbricati ove si svolge l'attività descritta in Polizza, compresi i beni descritti alla definizione Valori e Oggetti pregiati. Sono sempre esclusi: metalli Preziosi, oggetti totalmente o parzialmente di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pellicce. Cose Sia gli oggetti materiali che gli animali. Cose particolari Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri e altri supporti informatici per Apparecchiature elettroniche, modelli, stampi, cliché e simili. Contraente Il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione e paga il premio. Cristalli Lastre piane e curve, fisse nella loro installazione o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo o vetro, esistenti nei locali ove si svolge l'attività descritta in Polizza e collocate in vetrine, porte, finestre,tavoli, banchi, mensole e simili, comprese le iscrizioni, le lavorazioni e gli specchi. Sono altresì comprese le insegne, purché stabilmente ancorate al Fabbricato ove si trovano le cose assicurate. Danno Il danno determinato in base alle condizioni tutte di Polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo. Relativamente all'assicurazionefurto il danno determinato in base alle condizioni tutte di Polizza entro la somma assicurata o il limite di Indennizzo previsto, senza tener conto di eventuali scoperti e franchigie. Dati Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi. Dipendenze Locali posti anche in corpi separati, costituenti uffici, magazzini e/o depositi, aventi le medesime caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura conformi a quanto stabilito dalle condizioni generali di Assicurazione. Esplodenti Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità: a) contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo a esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono. Sono comunque considerati tali gli esplosivi di cui all'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A. Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Fabbricato L'intera costruzione edile o porzione della stessa, occupata dall'impresa assicurata, compresi gli uffici, le relative quote di proprietà comune nonché le dipendenze, anche se separate purché realizzate nell'area di pertinenza del Fabbricato di cui fanno parte i locali dell'esercizio o negli spazi ad esso adiacenti, cancelli, recinzioni e simili, compresi inoltre infissi, impianti fissi al servizio del Fabbricato, e, in particolare, impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e/o allarme, di comunicazione, ascensori, montacarichi, insegne e tende parasole, scale mobili come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi comprese 4 / 51

7 le tinteggiature. Fenomeno elettrico Corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso. Variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai Valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti. Sovratensione: repentino innalzamento dei Valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai Valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche. Arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete. Franchigia Parte del danno che rimane a carico dell'assicurato, espressa in valore assoluto. Furto Impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri. Furto con destrezza È il Furto commesso con speciale abilità, in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale speciale abilità può esercitarsi sia con agilità e sveltezza di mano su cose che siano indosso al derubato, sia con altrettanta agilità e scaltrezza su cose che siano lontane dalla sua persona, eludendo l'attenzione di lui, presente e normalmente vigilante. Impianto di allarme Impianto volumetrico e/o perimetrale munito di registratore di funzione (di controllo), di sirena esterna autoalimentata, e collegato, a mezzo combinatore telefonico e/o ponte radio, con le Forze dell'ordine e/o Istituto di vigilanza privato. Implosione Repentino dirompere o cedere di contenitori o corpi, per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi. Impresa Esercizio di attività per la produzione, trasformazione, installazione o manutenzione di beni strumentali o di consumo. Incendio Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Incombustibilità Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che, alla temperatura di 750 C, non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'interno. Indennizzo Somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Infiammabili Sostanze e prodotti non classificabili "esplodenti" ad eccezione delle soluzioni idroalcooliche di gradazione non superiore a 35 centesimali che rispondono alle seguenti caratteristiche: gas combustibili; liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55 centigradi; ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 allegato V e successive 5 / 51

8 modifiche ed integrazioni. Inondazione ed alluvione Esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili. Macchinario e attrezzatura Macchine, attrezzature, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento (esclusi ascensori e montacarichi), impianti ed attrezzature di pesa, impianti di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.; altri impianti pertinenti all'attività dell'assicurato, non indicati sotto la denominazione Fabbricato, escluso tutto quanto compreso nelle definizioni di Apparecchiature elettroniche, Arredamento, Fabbricato, Cose particolari. Il tutto, ovunque, secondo naturale destinazione, nell'ambito dell'azienda assicurata anche se all'aperto e/o su mezzi di trasporto. Sono altresì comprese migliorie e opere addizionali apportate dal conduttore. Merci Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, i Preziosi ed i metalli Preziosi per uso industriale o attinenti ai processi di lavorazione, i lubrificanti, i combustibili, le sostanze e prodotti infiammabili, le Merci speciali, gli esplodenti entro i quantitativi di seguito indicati: 1 kg di esplodenti; 500 kg di infiammabili, comunque riposti, sia destinati alla manutenzione che ai processi di lavorazione o a uso degli impianti di riscaldamento al servizio del Fabbricato. Non si considerano in questo ambito gli infiammabili posti nei serbatoi completamente interrati, nei serbatoi di veicoli, nelle tubazioni di distribuzione e quelli posti in deposito in fabbricati separati da muro pieno o spazio vuoto nell'ambito dell'azienda o laboratorio; 500 kg di Merci speciali. Il tutto posto nell'ubicazione indicata in Polizza sia sottotetto che all'aperto. Sono escluse le Cose particolari. Relativamente ad autorimesse, autofficine, gommisti, carrozzerie ed elettrauto, sono comprese nelle Merci i veicoli iscritti al P.R.A., di proprietà di terzi, in consegna o custodia per lavori di manutenzione o riparazione, sia sottotetto che all'aperto. Merci speciali Si considerano convenzionalmente Merci speciali: celluloide (grezza ed oggetti di celluloide); espansite; schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa; materie plastiche espanse o alveolari; imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle Merci); non si considerano Merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito. Oggetti pregiati Quadri ed oggetti d'arte, mosaici, dipinti di pareti o soffitti e statue di valore artistico, arazzi e tappeti (se di particolare valore). Periodo di scorta Parte dell'anno, di durata non superiore ai mesi due, comunque espressamente indicata in Polizza. Polizza Documento che prova l'assicurazione. Premio Costo della copertura assicurativa. Prestatori di lavoro Tutte le persone fisiche di cui l'assicurato si avvale nello svolgimento dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge. Sono esclusi i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché i Prestatori d'opera e di servizi (art C.C.). 6 / 51

9 Prestatori d'opera e di servizi I Prestatori d'opera e di servizi previsti all'art C.C. nonché tutte le persone fisiche non rientranti tra gli Addetti, di cui l'assicurato si avvale nello svolgimento dell'attività assicurata in base ad un regolare contratto scritto. Non è equiparato a "Contratto di prestazione d'opera o di servizi" il contratto di subfornitura industriale (Legge n 192 "Disciplina della subfornitura nelle attività produttive" e successive modifiche ed integrazioni). Preziosi I metalli Preziosi, gli oggetti totalmente o parzialmente di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura. Primo rischio assoluto (Assicurazione a; in breve PRA) La forma di Assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione dell'articolo 1907 del codice civile. Rapina La sottrazione e/o la costrizione a consegnare le cose, mediante violenza alla persona o minaccia iniziata ed avvenuta nei locali dell'attività assicurata ove è posto il Contenuto anche quando la persona sulla quale viene fatta la violenza o la minaccia venga prelevata dall'esterno e sia costretta a recarsi nei locali stessi. Risarcimento La somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro risarcibile a termini di Polizza. Rischio La possibilità che si verifichi l'evento dannoso. Rischio locativo Responsabilità dell'assicurato, a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del codice civile. Scasso Azione di forzamento, rimozione o rottura di serramenti, delle serrature o degli altri sistemi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate, a seguito della quale il regolare funzionamento degli stessi, in precedenza efficace, risulti irrimediabilmente compromesso. Scippo Furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona il denaro e/o i Valori detenuti. Scoperto Percentuale del danno che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato. Scoppio Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Società L'Impresa assicuratrice. Società per la Gestione dei Sinistri ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A. con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n 9, Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'assicurato può rivolgersi direttamente. Principali riferimenti: - telefono centralino: fax per invio nuove denunce di sinistro: per invio nuove denunce di sinistro: denunce@arag.it 7 / 51

10 - fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro Spese di soccombenza della causa legale Le spese legali da pagare all'avversario nel caso di esito negativo della causa legale. Supporto dati Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata) usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente. Terremoto Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Tutela Legale L'Assicurazione della tutela legale ai sensi de D.Lgs. n 209 del 2005 art , 173, 174 e correlati. Unico sinistro o unico caso assicurativo (Relativamente alla sezione Tutela Legale) Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge uno o più Assicurati. Valore intero (Assicurazione a) La forma di Assicurazione che comporta, in caso di danno, l'applicazione della proporzionale a carico dell'assicurato, così come previsto dall'articolo 1907 del codice civile, qualora risulti dalle stime che il valore a nuovo o di rimpiazzo delle cose, al momento del sinistro, eccede le somme assicurate. Valore a nuovo: per il Fabbricato: il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo, al momento del sinistro, con analoghe caratteristiche costruttive, escluso il solo valore dell'area; per il Contenuto: (escluse le Merci) e per le lastre e le insegne: il costo di rimpiazzo, al momento del sinistro, con cose nuove uguali o, in mancanza, con cose equivalenti per uso, qualità e caratteristiche, prestazioni e rendimento, nonché le imposte, qualora queste non possono essere recuperate dall'assicurato. Valore commerciale Valore di un bene in comune commercio, inclusi gli oneri fiscali, se dovuti. Valore nominale o di rimpiazzo La somma indicata su carte Valori, titoli di credito in genere e denaro. Valori carte Valori, titoli di credito in genere (ivi compresi, a titolo esemplificativo, carte SIM) raccolte e collezioni; denaro. Vetro stratificato di sicurezza Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm, oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm. Sono parificati ai "vetri stratificati di sicurezza" i "vetri antivandalismo / anticrimine" conformi alla norma UNI 9186 e i "vetri antiproiettile" conformi alla norma UNI / 51

11 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 Garanzie e somme assicurate Le garanzie sono prestate per i beni, le somme assicurate e la forma e tipo di garanzia scelti dal Contraente e come indicati nella scheda di Polizza. Art. 2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Art. 3 Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni alle quali l'assicurato, il Contraente e la Società sono tenuti, devono essere fatte con lettera raccomandata o con altro mezzo certo. Art. 4 Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 Aggravamento del rischio L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del codice civile. Art. 6 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio, la Società riduce il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'assicurato, ai sensi dell'articolo 1897 del codice civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza, oppure alla Società. Art. 8 Assicurazione presso diversi Assicuratori Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, e può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori. Art. 9 Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto, relativa al periodo di rischio non corso. Art. 10 Durata e proroga della Polizza L'Assicurazione ha la durata indicata nella scheda di Polizza. In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza della 9 / 51

12 Polizza, quest'ultima è prorogata per un anno. Art. 11 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'assicurato. Art. 12 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 13 Legge applicabile all'assicurazione L'Assicurazione è regolata dalla legge italiana. Art. 14 Foro competente Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente contratto è competente il foro del luogo ove il Contraente e/o l'assicurato hanno la sede o la residenza o il domicilio effettivo. Art. 15 Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza possono essere esercitati solo dal Contraente e dalla Società. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'assicurato e per eventuali terzi proprietari o comproprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo può tuttavia essere pagato solo nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse Assicurato. Art. 16 Indicizzazione Se richiamata l'indicizzazione sulla scheda di Polizza, i massimali, i limiti di indennizzo e il premio, sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati" (FOI, già "costo della vita") elaborato dall'istituto Centrale di Statistica (ISTAT). L'adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l'indice corrispondente alla decorrenza contrattuale con quello di cui al sesto mese precedente la successiva scadenza annuale del premio e, ove la percentuale di variazione risultasse inferiore, l'adeguamento minimo sarà del 2%. Ai successivi adeguamenti si procede analogamente, prendendo per base l'indice relativo al sesto mese precedente l'ultima scadenza annuale e quello di cui al sesto mese precedente la quietanza annuale di premio in scadenza. 10 / 51

13 INCENDIO Art. Inc.1 Oggetto dell'assicurazione L'Assicurazione è prestata per i beni indicati sulla scheda di Polizza e opera sino alla concorrenza delle somme assicurate scelte dal Contraente e indicate sulla medesima scheda. La Società pertanto, sino alla concorrenza della somma assicurata e con i limiti, le franchigie e/o scoperti indicati nella scheda di Polizza e nell'art. Inc.41 "Limiti di indennizzo per la garanzia Incendio", indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da: Incendio e rischi accessori a) incendio, compresi i guasti provocati allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio; b) azione del fulmine; c) implosione, nonché esplosione e scoppio, anche esterni, non causati da ordigni esplosivi; d) caduta di meteoriti, aerei, di veicoli spaziali e satelliti artificiali, di loro parti o di cose da essi trasportate; e) bang sonico, determinato da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica; f) urto di veicoli, non appartenenti né in uso all'assicurato transitanti sulla pubblica via e/o o ad essa equiparata, veicoli ferroviari deragliati dalla propria sede; g) caduta di ascensori o montacarichi a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni,compresi i danneggiamenti agli impianti, h) sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, mancato od anormale funzionamento di Apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché provocati dagli eventi previsti ai precedenti punti che abbiano colpito le cose assicurate o beni posti nell'ambito di 20 metri dalle cose assicurate; i) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione del calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriate canne fumarie; anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell'assicurato e/o dai Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata. Sono altresì compresi i danni causati agli enti assicurati per ordine delle Autorità e quelli prodotti dall'assicurato purché resi necessari allo scopo di impedire, limitare o arrestare i danni provocati dagli eventi coperti. Art. Inc.2 - Caratteristiche costruttive dei fabbricati L'Assicurazione è prestata alla condizione che i Fabbricati siano costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne, copertura in materiali incombustibili. Art. Inc.3 -Tolleranze I. Attività esercitata Sono assicurate, se non esplicitamente escluse: a. le operazioni di confezionamento, imballaggio, falegnameria, verniciatura, officina meccanica, purché complementari e accessorie all'attività principale; b. le attività secondarie, anche diverse da quella assicurata ed anche di categoria di rischio più grave, la cui superficie coperta non superi il 20% della superficie totale del/dei Fabbricato/i, posti nell'ubicazione indicata nella scheda di Polizza. II. Caratteristiche dei Fabbricati Non hanno influenza nella valutazione del rischio e sono pertanto tollerati: a. le caratteristiche dei solai e delle strutture portanti del tetto; b. i soppalchi, le porzioni di Fabbricato la cui area coperta non supera il 20% dell'area coperta del Fabbricato stesso; c. i materiali impiegati nelle porzioni delle pareti esterne e della copertura del tetto, quando la loro superficie complessiva non supera il 20% della superficie delle pareti stesse e della copertura del tetto rispettivamente; d. i materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti, applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura del tetto, costituite da laterizio, cemento armato, calcestruzzo; e. i materiali impiegati nelle pavimentazioni e nelle pareti interne o loro coibentazioni, salvo quelli espansi combustibili non rivestiti da materiali incombustibili; f. i materiali impiegati per la coibentazione di celle frigorifere, purché rivestiti da ogni lato da materiali incombustibili. 11 / 51

14 Esclusioni Art. Inc.4 Esclusioni Sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione od invasione militare, rivoluzione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, pignoramento, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; c) dolo del Contraente, dell'assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata; d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, inondazioni, alluvioni e allagamenti; e) da smarrimento o da Furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; f) da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma; g) indiretti, quali cambiamento di costruzione o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, fatta eccezione per le condizioni aggiuntive previste dall'art. Inc.31 "Indennità aggiuntiva a percentuale", dall'art. Inc.32 "Maggiori spese" e dall'art. Inc.34 "Indennizzo per interruzione di attività", qualora operanti; h) verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi, salvo quanto previsto dall'art. Inc.7 "Eventi socio-politici" e, se operante, la relativa garanzia, dall'art. Inc.37 "Atti vandalici e dolosi (opzione A)". i) di fenomeno elettrico,a qualunque causa dovuti,anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione. Art. Inc.5 - Beni esclusi Sono esclusi dall'assicurazione: a. oggetti d'arte di valore singolo superiore a ,00 euro, raccolte e collezioni di valore complessivo superiore a ,00 euro; b. Fabbricati e Macchinari in godimento dell'assicurato, rientranti in contratti di leasing qualora siano già coperti da apposita Assicurazione; c. Merci caricate su mezzi di trasporto di terzi se assicurate con specifica Polizza; d. aeromobili e natanti, veicoli a motore iscritti al P.R.A. o ad altri registri esteri, salvo quanto indicato nella definizione di Merci; e. terreno, boschi, alberi, coltivazioni, raccolti, animali in genere; f. il valore del terreno, i costi di livellamento, scavo, sterro e riempimento di terreno; g. elaboratori e macchine già assicurati con Polizza elettronica o con la garanzia Elettronica della presente Polizza; h. impianti termici o fotovoltaici già assicurati con Polizza specifica; i. linee di distribuzione e trasmissione aeree al di fuori delle ubicazioni del Contraente o dell'assicurato. Estensioni Sono inoltre comprese le seguenti ulteriori garanzie, con i limiti e le franchigie e/o scoperti indicati nella scheda di Polizza e nell'art. Inc.41 "Limiti di indennizzo per la garanzia Incendio". Art. Inc.6 Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro L'Assicurazione è estesa alle spese necessarie ed effettivamente sostenute per demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di Polizza, esclusi quelli radioattivi, nonché le spese necessariamente sostenute per risanare o trattare i residui del sinistro e quelle per ricollocare il Contenuto non 12 / 51

15 danneggiato o parzialmente danneggiato nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per la riparazione dei fabbricati e del Contenuto danneggiati. Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto dell'art. Sin.7 "Assicurazione parziale". Art. Inc.7 Eventi socio-politici La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, con esclusione: dei danni da deturpamento o imbrattamento; dei danni subiti dai cristalli. Relativamente ai danni conseguenti a terrorismo, sono altresì esclusi: quelli causati da sostanze chimiche e biologiche; quelli conseguenti a qualsiasi forma di contaminazione derivante da radioattività o radiazione ionizzante che possa essere determinata da materiale nucleare. Art. Inc.8 Rischio locativo La Società, nei casi di responsabilità dell'assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del codice civile, risponde, secondo le norme di Polizza e con le norme di liquidazione da esse previste,dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente Polizza ai locali tenuti in locazione dall'assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.sin.7 "Assicurazione parziale", qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di Polizza. Art. Inc.9 Incendio delle Merci nelle minori dipendenze Se risulta assicurata la partita Merci, le garanzie di cui all'art. Inc.1 "Oggetto dell'assicurazione" sono estese anche agli eventi verificatisi nelle minori dipendenze di pertinenza del Fabbricato. Art. Inc.10 Spese di ricostruzione di cose particolari Nel caso di sinistro indennizzabile che colpisca gli enti assicurati della partita Spese di ricostruzione di cose particolari, la Società, nei limiti della somma assicurata e senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. Sin.7 "Assicurazione parziale", rimborserà il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati. L'indennizzo sarà comunque limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro. Art. Inc.11 Merci, Macchinario e attrezzature presso terzi, fiere, mostre ed esposizioni Le garanzie di cui all'art. Inc.1 "Oggetto dell'assicurazione" sono operanti anche se le Merci, i macchinari, le attrezzature e le Apparecchiature garantite con la presente Polizza si trovano temporaneamente presso terzi, fiere, mostre ed esposizioni in qualunque località entro i confini d'italia, della Repubblica di San Marino, della Città del Vaticano, della Confederazione Elvetica e degli altri Stati membri dell'unione Europea (EU). La presente estensione è operante purché i suddetti enti siano ricoverati sottotetto a fabbricati interamente costruiti e coperti in materiali incombustibili, aventi le caratteristiche costruttive indicate in Polizza. Art. Inc.12 Aumento delle somme assicurate per il periodo di scorta Limitatamente al periodo dell'anno indicato sulla scheda di Polizza e, comunque, per un tempo non superiore a mesi due per ogni anno assicurativo, la partita Merci si intenderà automaticamente aumentata del 10%, senza necessità di corrispondere alcun sovrappremio. Art. Inc.13 Coesistenza di Merci È tollerata l'esistenza di Merci diverse da quelle proprie dell'attività dichiarata in Polizza per un valore non superiore al 10% della somma assicurata. In caso di sinistro, tale valore costituirà, per dette Merci, il limite massimo di indennizzo. Art. Inc.14 Trasloco enti assicurati In caso di trasloco degli enti assicurati, la garanzia è operante durante il trasloco, sia nell'ubicazione dichiarata che in quella nuova, per dieci giorni successivi alla data di comunicazione di cambio domicilio. Fermo restando quanto disposto dall'art. 2 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio", trascorso il periodo sopra indicato, la garanzia si intenderà operante esclusivamente nella nuova ubicazione. 13 / 51

16 Art. Inc.15 Gelo La Società indennizza i danni causati da spargimento di acqua conseguente a rotture di condutture ed impianti esistenti nei locali assicurati, causati da gelo. Sono esclusi i danni: da spargimento di acqua causato da rottura, anche accidentale, di condutture ed impianti installati all'esterno dei fabbricati o interrati; da gelo ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento, oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro. Tale periodo si intende elevato a 96 ore in caso di festività. La Società, a seguito di danno indennizzabile in base alla presente estensione di copertura, rimborsa anche le spese di demolizione e ripristino necessariamente sostenute per la ricerca e l'eliminazione della rottura. Art. Inc.16 Dolo dei dipendenti La Società corrisponderà l'indennizzo liquidabile ai sensi di Polizza anche per i sinistri causati da dolo dei dipendenti dell'assicurato e delle persone di cui lo stesso deve rispondere a norma di legge, con esclusione dei suoi familiari conviventi, dei Rappresentanti Legali e dei Soci a responsabilità illimitata. Art. Inc.17 Colpa grave La Società corrisponderà l'indennizzo liquidabile ai sensi di Polizza anche per i sinistri causati con colpa grave dai dipendenti dell'assicurato, dai suoi familiari conviventi e dalle persone di cui lo stesso deve rispondere a norma di legge. Art. Inc.18 Valore a nuovo per Fabbricato, Arredamento, Macchinario e Attrezzatura Limitatamente a Fabbricato, Arredamento, Macchinario e attrezzatura, l'assicurazione è prestata in base al "valore a nuovo", intendendosi per tale: per il Fabbricato: il costo di costruzione a nuovo stimato a termini dell'art. Sin.3 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" punto 1), senza l'applicazione del deprezzamento ivi indicato; per Arredamento, Macchinario e attrezzatura: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, senza l'applicazione del deprezzamento indicato nell'art. Sin.3 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" punto 2). Agli effetti dell'art. Sin.7 "Assicurazione parziale" il valore delle relative partite è quello "a nuovo" sopra indicato. I deprezzamenti di cui all'art. Sin.3 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" punti 1) e 2) costituiscono i supplementi di indennità che, partita per partita, saranno: pari all'intero ammontare, qualora la somma assicurata sia uguale o superiore al rispettivo valore a nuovo; ridotti in proporzione, qualora la somma assicurata risulti superiore al valore al momento del sinistro (determinato in base all'art. Sin.3 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" punti 1) e 2)), ma inferiore al valore a nuovo; nulli, se la somma assicurata risulta pari o inferiore al valore al momento del sinistro (determinato in base all'art. Sin.3 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" punti 1) e 2)). Agli effetti dell'indennizzo, resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere corrisposto, complessivamente per ciascun ente distrutto o danneggiato, importo superiore al doppio del suo valore al momento del sinistro. Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale, se non ne derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. Se il Fabbricato viene ricostruito in modo diverso da quello preesistente, sempre che ciò avvenga entro i 18 mesi su indicati, il supplemento di indennità viene comunque corrisposto, ma in misura non superiore a quello che si sarebbe dovuto pagare se il Fabbricato fosse stato ricostruito secondo il preesistente tipo e genere. Nel caso in cui il rimpiazzo e/o la riparazione non venisse effettuata entro il termine sopraindicato, l'indennizzo sarà limitato al valore che le cose avevano al momento del sinistro. Art. Inc.19 Anticipazione sugli indennizzi L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia preventivabile in un importo non 14 / 51

17 inferiore a ,00 euro. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro e sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo. Nel caso in cui l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. L'acconto non potrà comunque essere superiore a ,00 euro qualunque sia l'ammontare del danno. Trascorsi 30 giorni dal pagamento dell'indennizzo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'assicurato avrà diritto al supplemento di indennizzo a "Valore a nuovo" in base all'avanzamento dei lavori, così come previsto dall'art. Inc.18 "Valore a nuovo per Fabbricato, Arredamento, Macchinario e attrezzatura". Tale pagamento verrà eseguito quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta riparazione o rimpiazzo anche parziale delle cose distrutte o danneggiate, fermi gli importi globali concordati in sede di perizia. L'acconto non costituisce in ogni caso né un riconoscimento al diritto all'indennizzo né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni anche se fondate su elementi acquisiti prima del pagamento e pertanto se le somme corrisposte risultassero non dovute, l'assicurato dovrà restituire, entro 30 giorni dall'eccezione, le somme ricevute maggiorate degli interessi dalla data di ricezione delle stesse. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato qualora dal procedimento risulti che tale causa non dipende da dolo del Contraente, dell'assicurato, del Rappresentante legale, dei Soci a responsabilità illimitata. Art. Inc.20 Buona fede L'omissione della dichiarazione da parte dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente Polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, con l'intesa che l'assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. Art. Inc.21 Facoltà di modificare i fabbricati È facoltà dell'assicurato, nell'ambito del rischio indicato in Polizza, di abbattere, costruire o modificare i fabbricati e anche aggiungere nuovi corpi che si intenderanno, con il relativo Contenuto, compresi nelle rispettive partite di Polizza. Ciò senza che l'assicurato sia obbligato a darne avviso alla Società, sempre che le modifiche apportate non comportino aggravamento del rischio. Art. Inc.22 Deroga alla proporzionale Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. Sin.7 "Assicurazione parziale" qualora la somma assicurata alla corrispondente partita risultasse insufficiente in misura non superiore al 15%. Quanto disposto dall'art. Sin.7 "Assicurazione parziale" rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo restando che l'indennizzo non potrà superare in nessun caso le somme assicurate. Per la partita Fabbricato, il valore stimato è quello di ricostruzione, determinato con i criteri di cui all'art. Inc.18 "Valore a nuovo per Fabbricato, arredamento, Macchinario e attrezzatura". Per la partita Arredamento, Macchinario e attrezzatura, il valore stimato è quello di rimpiazzo determinato con i criteri di cui all'art. Inc.18 "Valore a nuovo per Fabbricato, arredamento, Macchinario e attrezzatura". Art. Inc.23 Merci al prezzo di vendita Se, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di Polizza, risultano danneggiate Merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall'acquirente e non risulti possibile sostituirle con equivalenti Merci illese, l'indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna. L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle scritture stabilite dalla normativa vigente. Art. Inc.24 Rimborso onorari di periti, architetti, ingegneri, consulenti La Società rimborserà, nell'ambito della somma assicurata alle rispettive partite in caso di danno indennizzabile a termini di Polizza, le spese e/o gli onorari di competenza del Perito che l'assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico dell'assicurato a seguito di nomina del terzo Perito. Sono compresi inoltre gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione e/o ricostruzione seguenti 15 / 51

18 ai sinistri nell'ambito delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria, nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che l'assicurato sia tenuto a produrre. Art. Inc.25 Rinuncia alla rivalsa La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa (art del codice civile) a condizione che l'assicurato ne faccia richiesta scritta, prima della liquidazione del danno, rinunciando espressamente lui stesso ad esercitare il suo diritto al risarcimento nei confronti dei responsabili. La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti della parte Contraente responsabile a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del codice civile. Art. Inc.26 Beni in leasing L'Assicurazione copre i danni materiali e diretti indennizzabili ai sensi di Polizza, cagionati a Macchinario ed attrezzature oggetto di contratti di leasing. Ciò a condizione che tali beni non siano già coperti da apposita Assicurazione. Art. Inc.27 Vicinanze pericolose Con riferimento al disposto degli artt. 2 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" e 5 "Aggravamento del rischio", fino a quando non ne venga a conoscenza, l'assicurato è sollevato dall'obbligo di segnalare se all'esterno del rischio indicato in Polizza esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio. Garanzie aggiuntive Se risultano assicurate le corrispondenti partite e pagati i relativi premi, sono operanti le seguenti ulteriori garanzie, con i limiti e le franchigie e/o scoperti indicati nella scheda di Polizza e nell'art. Inc.41 "Limiti di indennizzo per la garanzia Incendio". Art. Inc.28 Cristalli La garanzia è estesa ai danni materiali causati dalla rottura dei cristalli esistenti nei fabbricati ove è svolta l'attività assicurata. Le scheggiature, le rigature e i guasti alle insegne non costituiscono rotture indennizzabili a termini di Polizza. In ogni caso la garanzia non è operante per i danni: avvenuti in occasione di crollo del Fabbricato o distacco di parti di esso, assestamenti del Fabbricato, restauro dei locali e/o del Fabbricato di cui i vetri sono parte, operazioni di trasloco; rimozione del mobilio o degli infissi e delle lastre, lavori sulle lastre o relativi supporti, sostegni, cornici, riparazioni e/o lavori estranei all'attività dell'assicurato, svolti nei locali dove esistono le lastre garantite; determinati da vizio di costruzione o difetto d'installazione degli oggetti assicurati; alle lastre aventi speciale valore artistico od affettivo, alle vetrerie e cristallerie portatili, ai tubi al neon, alle lampade, lampadari e simili. Sono sempre esclusi i danni provocati ai cristalli dalla grandine, salvo quanto previsto dall'art. Inc.38 "Grandine: estensione a lastre, serramenti e pannelli termici e fotovoltaici (opzione B)", se operante. Agli effetti delle garanzie del presente articolo non è operante il disposto dell'art.sin.7 "Assicurazione parziale" Art. Inc.29 Fenomeno elettrico La Società indennizza i danni materiali e diretti da fenomeno elettrico ad impianti, macchine, Apparecchiature e circuiti elettrici ed elettronici. La Società non indennizza i danni: a) causati da usura od inosservanza di prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione; b) verificatisi in occasione di prove o di collaudi, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o di revisione; c) per i quali deve rispondere per contratto o per legge il costruttore, il venditore od il locatore; d) verificatisi quando il Macchinario Assicurato non sia protetto contro le sovratensioni con sistemi di protezione indicati dalle case costruttrici; e) a lampade, interruttori, tubi e valvole elettroniche. Si conviene che il disposto dell'art Inc.18 "Valore a nuovo per Fabbricato, Arredamento, Macchinario e attrezzatura" verrà applicato esclusivamente per i danni subiti da macchine, Apparecchiature ed impianti elettrici ed elettronici in 16 / 51

19 stato di attività ed interessati dal sinistro entro cinque anni dalla data in cui sono stati acquistati nuovi. Se non sono soddisfatte queste condizioni, l'indennizzo sarà effettuato applicando un deprezzamento stabilito in base allo stato di conservazione, d'uso e di ogni altra circostanza concomitante. Per le macchine, Apparecchiature ed impianti elettrici ed elettronici acquistati nuovi dal Contraente e/o dall'assicurato da meno di cinque anni il supplemento per il "valore a nuovo "verrà riconosciuto: a. interamente per quelle acquistate da non più di un anno; b. al 85% per quelle acquistate da più di un anno ma non più di due; c. al 70% per quelle acquistate da più di due anni ma non più di tre; d. al 60% per quelle acquistate da più di tre anni ma non più di quattro; e. al 50% per quelle acquistate da più di quattro anni ma non più di cinque. La garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'art. Sin.7 "Assicurazione parziale ". Art. Inc.30 Merci in refrigerazione La Società risponde dei danni alle Merci refrigerate custodite in banchi, armadi e celle frigorifere causati da: a) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo; b) fuoriuscita del fluido frigorigeno; conseguenti a guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero e dei relativi dispositivi di controllo e/o sicurezza ovvero dei sistemi ed impianti di adduzione dell'acqua o dei sistemi ed impianti di produzione e distribuzione della energia elettrica, direttamente pertinenti l'impianto stesso. L'indennizzo viene corrisposto qualora la mancata od anormale temperatura abbia causato un deterioramento delle Merci al punto di impedirne lo smercio e/o l'utilizzo, a fronte dell'esibizione di certificazione di enti preposti che attestino la distruzione delle Merci stesse. Sono, comunque, esclusi i danni subiti da Merci caricate su mezzi di trasporto, nonché quelli conseguenti a: a) eventi per i quali debba rispondere per legge o per contratto il costruttore od il fornitore; b) mancata fornitura di energia elettrica da parte dell'azienda erogatrice. I sistemi di controllo dell'impianto devono consentire di rilevare, da parte di personale addetto, e di certificare per ciascun banco od armadio o cella frigorifera la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunghi oltre 6 ore. La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata superiore a dodici ore. Art. Inc.31 Indennità aggiuntiva a percentuale In caso di sinistro indennizzabile, la Società corrisponderà all'assicurato un'ulteriore somma pari al 10% dell'indennizzo stesso quale supplemento per riduzione di attività. La presente garanzia aggiuntiva non è operante per la partita Ricorso terzi. Art. Inc.32 Maggiori spese La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di Polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza del massimale stabilito con specifica partita, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività. La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei 3 mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro. La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da: scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'autorità; difficoltà di reperimento delle Merci o delle macchine/impianti imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra. Agli effetti delle garanzie del presente articolo non è operante il disposto dell'art. Sin.7 "Assicurazione parziale". Art. Inc.33 Ricorso terzi La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni 17 / 51

20 materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di Polizza, esclusi i sinistri di cui all'art. Inc.39 "Acqua condotta, rigurgito fognature e spese di ricerca e riparazione dei guasti (opzione C)". L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. L'Assicurazione non comprende i danni: 1) a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; 2) di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: il coniuge e, se con lui conviventi, i genitori, i figli dell'assicurato nonché ogni altro parente e/o affine; quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente alinea; le Società le quali rispetto all'assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nel testo di cui alla Legge n 216 del 7 giugno 1974, nonché gli amministratori delle medesime. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali, si applica l'articolo 1917 del codice civile. Art. Inc.34 Indennizzo per interruzione dell'attività A parziale deroga dell'art. 1 Inc.4 "Esclusioni" lettera g), nel caso di interruzione parziale o totale dell'attività assicurata causata da eventi indennizzabili ai sensi di polizza la Società indennizza fino alla somma giornaliera indicata nella scheda di Polizza e per un periodo massimo complessivo di 90 giorni consecutivi dalla data di accadimento del sinistro, purché la sospensione dell'attività stessa si sia protratta per oltre tre giorni, le spese fisse ed insopprimibili direttamente correlate all'interruzione dell'attività, che il Contraente e/o Assicurato ha dovuto sostenere. L'indennizzo non viene riconosciuto: a. per i primi tre giorni consecutivi dell'interruzione di attività; b. in caso di scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'autorità; c. per distruzione di valori. La garanzia vale anche a seguito di danni causati da terremoto, allagamento, inondazioni, alluvioni, qualora siano state rese operanti tali garanzie La presente garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. Sin.7 "Assicurazione parziale" e 1907 del Codice Civile. Art. Inc.35 Eventi atmosferici La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da uragani, cicloni, bufere, tempeste, trombe d'aria, vento e cose da essi trascinate, grandine, pioggia, neve. I danni da bagnamento che si verificassero all'interno del Fabbricato Assicurato sono compresi solo se arrecati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti, dalla violenza dei fenomeni atmosferici sopraindicati. La Società non risponde dei danni causati da: fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali; mareggiata e penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; cedimento, franamento o smottamento del terreno; gelo, sovraccarico di neve, valanghe e slavine o spostamenti d'aria da queste provocati; ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra. La Società non risponde dei danni subiti da: enti mobili posti all'aperto; fabbricati o tettoie, aperti da uno o più lati o incompleti nei serramenti o nelle coperture, anche se temporaneamente per qualsiasi motivo, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, tensostrutture, 18 / 51

21 tendostrutture, capannoni pressostatici, strutture geodetiche, e quanto in essi Contenuto; recinti, cancelli e tende parasole; pannelli termici o fotovoltaici, cristalli, serramenti, vetrate, lucernari in genere, lastre in fibrocemento od altri conglomerati artificiali e manufatti in materia plastica, se provocati dalla grandine. La Società indennizza altresì i danni materiali e diretti provocati alle cose assicurate da acqua penetrata nel Fabbricato per intasamento delle grondaie e dei pluviali causato esclusivamente da grandine o neve. Art. Inc.36 Sovraccarico neve La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da crollo totale o parziale delle strutture portanti del tetto per sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni da bagnatura alle cose medesime solo se i Fabbricati, i serbatoi od i sili sono conformi alle norme di legge e ad eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi vigenti al momento della loro costruzione od installazione o del più recente rifacimento. Sono peraltro esclusi i danni: a) ai Fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente estensione di garanzia) ed al loro Contenuto; b) a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture, baracche in legno o plastica ed al loro Contenuto; c) causati da valanghe e slavine; d) subiti da tettoie, grondaie, pluviali e lucernari, salvo che siano state originati dal crollo delle strutture portanti del tetto. Art. Inc.37 Atti vandalici e dolosi La Società indennizza i danni materiali e diretti provocati alle cose assicurate da atti vandalici o dolosi di terzi, compresi i danni conseguenti a Furto e Rapina e quelli causati da ordigni esplosivi, con esclusione dei danni che siano conseguenza di: a) Furto e Rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; b) fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici; c) interruzione di processi di lavoro, mancata od anormale produzione di energia, alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, difetti od omissioni di controlli o manovre; d) confisca, sequestro, requisizioni degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto; e) imbrattamento dei muri esterni del Fabbricato indicato nella scheda di Polizza; e dei danni subiti dai cristalli e dalle tende parasole. La Società risponde anche dei danni materiali e diretti alle cose assicurate avvenuti in corso di occupazione non militare delle ubicazioni assicurate con la precisazione che, qualora la durata dell'occupazione sia superiore a 5 giorni consecutivi, l'assicurazione è limitata ai danni di incendio, esplosione e scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi. Art. Inc.38 Grandine: estensione a lastre, serramenti e pannelli termici o fotovoltaici A deroga di quanto indicato all'art. Inc.35 "Eventi atmosferici", la garanzia è estesa ai danni causati dalla grandine a: serramenti, vetrate e lucernari in genere; lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica; anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati; pannelli termici o fotovoltaici. Art. Inc.39 Acqua condotta, rigurgito fognature e spese di ricerca e riparazione dei guasti La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati da fuoriuscita d'acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, d'estinzione. Sono altresì compresi: i danni causati da rigurgito e/o traboccamento di fognature; i danni da occlusione di condutture diverse da grondaie e pluviali. La garanzia non comprende i danni derivanti da gelo, da umidità, da stillicidio e quelli subiti dalle Merci assicurate poste in locali interrati e seminterrati, limitatamente ad allagamento o bagnatura dovuto a rigurgito di fognature. Sono inoltre esclusi i danni a Merci poste ad una altezza inferiore a 10 cm. dal suolo, ad eccezione di quelle che per loro particolari caratteristiche non possono essere poste su pallets, scaffalature, ripiani. 19 / 51

22 La Società, a seguito di danno indennizzabile in base alla presente estensione di copertura, rimborsa anche le spese di demolizione e ripristino necessariamente sostenute per la ricerca e l'eliminazione della rottura. Art. Inc.40 - Acqua piovana La Società risponde dei danni diretti e materiali causati alle cose assicurate da acqua piovana, compresi quelli derivanti dalla tracimazione della stessa dalle grondaie facenti parte dei tetti relativi ai fabbricati assicurati. Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione: i danni che si verificassero ai fabbricati e/o al loro Contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti; i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali o artificiali, da laghi, bacini, dighe, anche se derivanti da acqua piovana; i danni causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia; i danni a cose poste in locali interrati o seminterrati; i danni a cose poste all'aperto o sottotetto di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti; i danni alle Merci la cui base è posta a meno di cm 10 dal suolo, ad eccezione di quelle che per loro particolari caratteristiche non possono essere poste su pallets, scaffalature, ripiani. Limiti di indennizzo per la garanzia Incendio Art. Inc.41 Limiti di indennizzo per la garanzia Incendio L'indennizzo per la garanzia Incendio verrà determinato tenendo conto di limiti, franchigie e/o scoperti riportati nella scheda di Polizza. 20 / 51

23 EVENTI CATASTROFALI Art. Cat.1 - Allagamento La Società risponde dei danni materiali e diretti da allagamento alle cose assicurate, che si trovano nell'ambito delle ubicazioni indicate in Polizza, a seguito di: a) formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua; b) fuoriuscita d'acqua non dovuta a: - rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento, di estinzione; - traboccamento, intasamento di elementi atti a raccolta, incanalamento e smaltimento dell'acqua piovana; - rigurgito fognature; - occlusione di condutture. Sono comunque esclusi i danni : - a Merci assicurate poste a meno di 10 cm. dal pavimento; - a cose mobili all'aperto; - a cose poste in locali interrati o seminterrati; - verificatisi in occasione di inondazioni ed alluvioni. Art. Cat.2 - Inondazioni, Alluvioni La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, che si trovano nell'ambito delle ubicazioni indicate in Polizza, da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti assicurati o meno. Sono comunque esclusi i danni: - a Merci assicurate la cui base è posta a meno di 10 cm. dal pavimento; - a cose mobili all'aperto; - a cose poste in locali interrati o seminterrati causati da: - mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina. Art. Cat.3 - Terremoto La Società risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate causate da Terremoto. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento sono attribuite ad un unico fenomeno ed i relativi danni ad un unico sinistro. Sono comunque esclusi i danni conseguenti a: - eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, maremoto; - Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio, od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere. Art. Cat.4 - Rescindibilità per gli eventi catastrofali A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 10 "Proroga del contratto" delle Condizioni Generali di Assicurazione le Parti hanno la facoltà di recedere dall'insieme delle garanzie di cui agli art. 58, 59 e 60 con preavviso di 30 giorni da comunicare con lettera raccomandata A.R. La Società rimborserà in ogni caso al Contraente il rateo del premio corrispondente a tali garanzie entro 30 giorni dalla data di cessazione dell'assicurazione, escluse le imposte ed ogni altro onere di tipo tributario. Art. Cat.5 - Limiti di indennizzo per la garanzia Eventi catastrofali L'indennizzo per la garanzia Eventi catastrofali sarà determinato tenendo conto di limiti, franchigie e/o scoperti riportati nella scheda di Polizza. N.B. Per quanto non è espressamente regolato nella presente garanzia Eventi catastrofali valgono le norme della garanzia Incendio. 21 / 51

24 FURTO Art. Fur.1 Oggetto dell'assicurazione L'Assicurazione è prestata per i beni indicati sulla scheda di Polizza e opera sino alla concorrenza delle somme assicurate scelte dal Contraente e indicate sulla medesima scheda. La Società pertanto, sino alla concorrenza della somma assicurata e con i limiti e le franchigie e/o scoperti indicati nella scheda di Polizza e nell'art. Fur.25 "Limiti di indennizzo per la garanzia Furto", fermo restando quanto previsto all'art. Fur.2 "Condizioni di operatività", indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da: Furto a condizione che l'autore del Furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate: a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili; b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi. Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in Polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del Furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a). Sono parificati ai danni del Furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il Furto o per tentare di commetterlo. Rapina Rapina, a condizione che sia avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. Art. Fur.2 Condizioni di operatività della garanzia L'Assicurazione è prestata alle condizioni di seguito riportate: a) Locali contenenti le cose assicurate I locali ove viene svolta l'attività descritta in Polizza siano tra loro comunicanti, abbiano pareti perimetrali, solai e coperture in vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro stratificato di sicurezza, cemento armato o no, oppure con pannelli in doppia lamiera metallica con interposta coibentazione, solidamente uniti tra loro mediante incastro purché fissi e solidamente ancorati al terreno e facciano parte di un Fabbricato avente linea di gronda del tetto situata in linea verticale ad altezza non inferiore a 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, oppure con linea di gronda posta ad altezza inferiore purché il tetto sia costruito in cemento armato o laterizio armato senza lucernari o in vetrocemento armato totalmente fisso. b) Mezzi di chiusura dei locali Ogni apertura esterna dei locali contenenti le cose assicurate, situata a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro stratificato di sicurezza, metallo o lega metallica, il tutto fisso o chiuso con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure sia protetta da inferriate di metallo o lega metallica fissate nel muro. Nelle inferriate o nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate senza effrazione delle relative strutture. Negli altri serramenti, esclusi comunque gli avvolgibili, sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm 2. La Società corrisponderà, comunque, l'indennizzo anche in presenza di mezzi di chiusura difformi da quelli sopra indicati purché tali difformità riguardino aperture diverse da quelle utilizzate dai ladri per introdursi nei locali. L'Assicurazione opera anche se l'introduzione nei locali contenenti le cose assicurate avviene attraverso un'apertura protetta da mezzi di chiusura non conformi a quanto sopra indicato oppure attraverso le luci di inferriate senza effrazione delle relative strutture o violando fabbricati con caratteristiche costruttive non conformi con quanto indicato alla precedente lettera a), previa detrazione dello scoperto indicato nella scheda di Polizza. Sono, comunque, esclusi i danni da Furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano 22 / 51

25 operanti i mezzi di chiusura sopra indicati. c) Impianto di allarme antifurto Qualora venga indicata in Polizza l'esistenza di un impianto di allarme antifurto rispondente alle caratteristiche di cui alla definizione di Polizza, l'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che detto impianto sia messo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti le cose assicurate non vi sia presenza di persone. In caso di inosservanza di tale obbligo da parte dell'assicurato o di chi per esso, l'indennizzo da corrispondere in caso di sinistro verrà liquidato previa deduzione dello scoperto indicato nella scheda di Polizza. Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto dalla Polizza, viene elevato nella misura complessiva del 30%. Esclusioni Art. Fur.3 Esclusioni Sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti e altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione e simili, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità di fatto o di diritto, a meno che il sinistro non sia in rapporto con tali eventi; b) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata; c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave: da persone che abitano con i soggetti indicati alla lettera b) o prestano la loro attività nei locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; da persone del fatto delle quali l'assicurato debba rispondere; da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; da persone legate a quelle indicate alla lettera b) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti; d) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi. Relativamente ai Valori ed ai Preziosi l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno; e) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro; f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi; g) al Contenuto sottratto con destrezza all'interno dei locali contenenti le cose assicurate; h) inerenti al costo delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento di archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor e, in genere, di qualsiasi supporto contenente dati anche se connesso all'uso di impianti ed Apparecchiature elettroniche, salvo quanto previsto dall' art. Fur.14 "Rifacimento di archivi, documenti e registri"; i) derivanti da attività criminali volte ad ottenere il pagamento di somme di denaro in cambio dell'offerta di protezione o riconducibili al reato di usura ciò anche in riferimento al rischio rapina. Art. Fur.4 - Beni esclusi. Sono esclusi dall'assicurazione: a) Merci caricate su mezzi di trasporto di terzi nell'ambito dell'azienda assicurata se garantiti con specifica Polizza; b) natanti, veicoli a motore iscritti al P.R.A. o ad altri registri esteri, salvo quanto indicato nella definizione di Merci; c) elaboratori e macchine elettroniche già assicurati con la garanzia Elettronica o con la sezione elettronica della presente Polizza; d) impianti termici o fotovoltaici già assicurati con Polizza specifica; e) Contenuto in godimento dell'assicurato, rientrante in contratti di leasing qualora sia già coperto da apposita Assicurazione. 23 / 51

26 Estensioni Sono inoltre comprese le seguenti ulteriori garanzie, con i limiti e le franchigie e/o scoperti indicati nella scheda di Polizza e nell'art. Fur.25 "Limiti di indennizzo per la garanzia Furto". Art. Fur.5 Guasti cagionati dai ladri L'Assicurazione è estesa ai guasti cagionati dai ladri, in occasione di Furto o Rapina consumati o tentati e indennizzabili ai sensi di Polizza, alle parti di Fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate e agli infissi posti a riparo o protezione degli accessi e aperture dei locali stessi, ivi comprese casseforti, camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte e impianto d'allarme. Art. Fur.6 Scippo, Rapina, estorsione e Furto con destrezza all'esterno dei locali contenenti le cose assicurate L'Assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti derivanti da scippo, Rapina e Furto con destrezza di denaro e titoli di credito durante il loro trasporto effettuato dall'assicurato, dai suoi familiari conviventi o dai suoi dipendenti, fra i locali contenenti le cose assicurate, le banche e il domicilio dell'assicurato. Art. Fur.7 Furto in occasione di infortunio o malore L'Assicurazione è estesa alla sottrazione di denaro e titoli di credito avvenuta in occasione di infortunio o improvviso malore dell'assicurato, dei familiari con lui conviventi o dei suoi dipendenti, durante il trasporto fra i locali contenenti le cose assicurate, le banche e il domicilio dell'assicurato. Art. Fur.8 Furto commesso con spaccata di vetrine L'Assicurazione è estesa ai furti commessi: a) attraverso luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante; b) con rottura di vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di Addetti all'esercizio. Art. Fur.9 Furto durante la chiusura diurna e serale con esposizione L'Assicurazione è estesa ai furti commessi violando le difese esterne dei locali nei quali sono contenute le cose assicurate, durante i periodi di chiusura diurna e serale fra le ore 8.00 e le ore e non oltre, quando gli accessi e le aperture purché efficacemente chiusi rimangono protetti da solo vetro fisso. Art. Fur.10 Furto commesso dai dipendenti dell'assicurato A parziale deroga dell'art. Fur.3 "Esclusioni" punto b), la Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dall'art. Fur.1 "Oggetto dell'assicurazione" alla voce "Furto" anche nel caso in cui l'autore del Furto sia un dipendente dell'assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze: a) che l'autore del Furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla Polizza, così come la sorveglianza interna dei locali stessi; b) che il Furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi. Art. Fur.11 Beni in Leasing L'Assicurazione copre i danni materiali e diretti indennizzabili ai sensi di Polizza, cagionati a Macchinario ed attrezzature oggetto di contratti di leasing. Ciò a condizione che tali beni non siano già coperti da apposita Assicurazione. Art. Fur.12 Merci, attrezzature e Apparecchiature presso terzi La garanzia di cui all'art. Fur.1 "Oggetto dell'assicurazione" alla voce "Furto" è operante qualora le Merci, le attrezzature e le Apparecchiature, garantite con la presente Polizza, si trovino temporaneamente presso terzi, purché entro i confini del territorio italiano, della Repubblica di San Marino o della Città del Vaticano, e ricoverate in fabbricati aventi caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura conformi al disposto dell'art. Fur.2 "Condizioni di operatività della garanzia" punti a) e b). 24 / 51

27 Art. Fur.13 Partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni La garanzia di cui all'art. Fur.1 "Oggetto dell'assicurazione" è operante anche se le Merci, le attrezzature e le Apparecchiature garantite con la presente Polizza si trovino temporaneamente presso fiere, mostre ed esposizioni in qualunque località, entro i confini d'italia, della Repubblica di San Marino, della Città del Vaticano, della Confederazione Elvetica e degli altri stati membri dell'unione Europea (EU). La presente estensione è operante purché i suddetti enti siano ricoverati sottotetto a fabbricati aventi caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura conformi al disposto dell'art.fur.2 "Condizioni di operatività della garanzia" punti a) e b). Art. Fur.14 Rifacimento di archivi, documenti e registri La Società risponde del costo delle operazioni manuali e meccaniche (compresi i bolli, i diritti e le spese necessarie di trasporto) per il rifacimento di archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, foto-color e, in genere, di qualsiasi supporto contenente dati nel caso che tali beni vengano sottratti o danneggiati da uno o più degli eventi indennizzabili. L'indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro, escluso il risarcimento di qualsiasi danno indiretto e di ogni valore artistico, scientifico o affettivo. Art. Fur.15 Rimborso onorari dei Periti La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di Polizza, rimborserà le spese e gli onorari di competenza dei Periti che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito. Art. Fur.16 Aumento delle somme assicurate per il periodo di scorta Limitatamente al periodo dell'anno indicato sulla scheda di Polizza e comunque per un periodo non superiore a mesi due per ogni anno assicurativo, la partita Contenuto si intenderà automaticamente aumentata del 10%, senza necessità di corrispondere alcun sovrappremio. Art. Fur.17 Anticipazione sugli indennizzi L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere corrisposto in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia preventivabile in un importo non inferiore ad euro ,00. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. Art. Fur.18 Forma dell'assicurazione L'Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare alcuna riduzione proporzionale nei casi previsti dall'art del Codice Civile. Art. Fur.19 Sospensione dell'assicurazione per i locali inoccupati Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono inoccupati per più di 45 giorni consecutivi (15 giorni per i Valori), l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore del quarantacinquesimo giorno (quindicesimo giorno per i Valori). Art. Fur.20 Riduzione delle somme assicurate In caso di sinistro, la somma assicurata e i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio. Qualora, a seguito del sinistro stesso, la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere. Art. Fur.21 Reintegro delle somme assicurate Su richiesta dell'assicurato/contraente, la somma assicurata potrà essere reintegrata, previo consenso della Società, di un importo pari a quello ridotto in applicazione dell'art. Fur.20 "Riduzione delle somme assicurate". Il Contraente si impegna a pagare il corrispondente rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo. 25 / 51

28 L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 9 "Recesso in caso di sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione. Garanzie aggiuntive Se risultano richiamate le corrispondenti garanzie e pagati i relativi premi, sono operanti le seguenti ulteriori garanzie, con i limiti e le franchigie e/o scoperti indicati nella scheda di Polizza e nell'art. Fur.25 "Limiti di indennizzo per la garanzia Furto". Art. Fur.22 Merci al prezzo di vendita Se, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di Polizza, risultano danneggiate Merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall'acquirente e non risulti possibile sostituirle con equivalenti Merci illese, l'indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna. L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture. Art. Fur.23 Valore a nuovo per Arredamento, Macchinario e attrezzatura Per Arredamento, Macchinario e attrezzatura è operante l'assicurazione del valore a nuovo, intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove oppure equivalenti per rendimento economico. Si conviene pertanto che, in caso di sinistro, l'ammontare del danno debba essere determinato secondo quanto previsto all'art. Sin.3 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno senza tuttavia l'applicazione del deprezzamento di cui al suddetto articolo, ma col massimo del doppio del valore a stato d'uso, stimato al momento del sinistro, ai sensi del richiamato art. Sin.3 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno". Per i tappeti, gli arazzi, i quadri, gli oggetti di antiquariato, le sculture e simili oggetti d'arte, si stima il valore commerciale. Per i beni fuori uso o in condizioni di inservibilità, deve essere stimato il valore allo stato d'uso. L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo, purché proceda al rimpiazzo e/o riparazione degli enti danneggiati nello stesso luogo o in altra località, entro un anno dall'atto di liquidazione amichevole dal verbale definitivo di perizia. Nel caso in cui il rimpiazzo e/o la riparazione non venissero effettuati entro il termine sopraindicato, l'indennizzo sarà limitato al valore che le cose avevano al momento del sinistro. Art. Fur.24 Valori in cassaforte L'Assicurazione è estesa ai danni da Furto e Rapina dei Valori riposti all'interno di cassaforte situata nei locali assicurati. In caso di Furto la Società corrisponderà all'assicurato il 90% dell'importo indennizzabile a termini di Polizza, restando il rimanente 10% a carico dell'assicurato stesso, mentre in caso di Rapina lo scoperto sarà elevato al 20% del danno. Pertanto, nel caso di Assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'art. 2 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tener conto della riduzione dell'indennizzo che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato. Art. Fur.25 Limiti di indennizzo per la garanzia Furto L'Assicurazione è prestata nei limiti di indennizzo e con le franchigie e gli scoperti indicati nella scheda di Polizza con l'avvertenza che qualora operino due o più detrazioni percentuali le stesse s'intendono unificate al massimo al 30%, ferma la franchigia minima prevista per ciascuna garanzia. 26 / 51

29 ELETTRONICA Art. Ele.1 Oggetto dell'assicurazione La Società, nei limiti ed alle condizioni che seguono, sino alla concorrenza della somma assicurata e con i limiti e le franchigie e/o scoperti indicati nella scheda di Polizza e nell'art. Ele.11 "Limiti di indennizzo per l'assicurazione elettronica", indennizza i danni materiali e diretti causati alle macchine, ad impianti e Apparecchiature elettroniche (escluse le Apparecchiature portatili), anche se di proprietà di terzi, collaudate, installate e pronte per l'uso cui sono destinate, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso. La garanzia viene prestata a "primo rischio assoluto" per cui, in caso di sinistro, non verrà applicata la regola proporzionale prevista all'art del Codice civile. Art. Ele.2 Condizioni di operatività della garanzia L'Assicurazione è prestata alla condizione dalla cui esistenza e verificabilità dipende l'operatività della garanzia che gli enti assicurati siano conservati con diligente cura e tenuti in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; essi non devono mai essere adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono costruiti, né sottoposti a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti non in accordo alle specifiche richieste dal costruttore. Estensioni Sono inoltre comprese le seguenti ulteriori garanzie, con i limiti e le franchigie e/o scoperti indicati nella scheda di Polizza e nell'art. Ele.11 "Limiti di indennizzo per la garanzia Elettronica". Art. Ele.3 Eventi socio-politici La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti, indennizzabili a termini di Polizza, causati agli enti assicurati in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio. Relativamente ai danni conseguenti a terrorismo, sono comunque esclusi quelli causati da sostanze chimiche e biologiche, nonché quelli conseguenti a qualsiasi forma di contaminazione derivante da radioattività o radiazione ionizzante che possa essere determinata da materiale nucleare. Art. Ele.4 Colpa grave La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se determinati con colpa grave dell'assicurato o del Contraente e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge; se l'assicurato o il Contraente è una persona giuridica, la Società risponde dei danni materiali e diretti determinati con colpa grave dai soci a responsabilità illimitata e dagli amministratori. Art. Ele.5 Supporti dati La Società si obbliga a indennizzare le spese, in caso di sinistro indennizzabile a termini di Polizza, necessariamente sostenute dall'assicurato per la sostituzione dei supporti dati danneggiati e/o distrutti e/o perduti, nonché per la ricostruzione dei dati memorizzati sui supporti stessi, riprodotti a mezzo di dischi e/o nastri. Art. Ele.6 Spese di demolizione e sgombero La Società si obbliga a indennizzare le spese di demolizione, sgombero, trasporto e scarico, al più vicino luogo di raccolta, dei residuati del sinistro indennizzabile a termini di Polizza. Art. Ele.7 Maggiori costi La Società si obbliga a indennizzare le spese supplementari per la continuazione dell'attività, in caso di danno agli enti assicurati indennizzabile a termini di Polizza, e costituite da: spese di utilizzazione di un'altra macchina elettronica, in sostituzione di quella parzialmente o totalmente danneggiata; spese di personale per l'utilizzazione di detta macchina sostitutiva; spese di trasporto della macchina; Tale garanzia decorre dal terzo giorno successivo al momento in cui insorgono le maggiori spese assicurate. 27 / 51

30 Esclusioni Art. Ele.8 Esclusioni Sono esclusi dall'assicurazione: a) i danni derivanti da deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento, anche se causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, ossidazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; b) i danni determinati da dolo dell'assicurato o del Contraente, dei soci a responsabilità illimitata o degli amministratori; c) i danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore delle cose assicurate; d) i danni relativi a guasti, vizi, difetti, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'assicurato; e) i danni puramente estetici tali da non compromettere la funzionalità degli apparecchi assicurati; f) le spese direttamente o indirettamente risalenti o derivanti da errata programmazione, errata perforazione, errata iscrizione, errato inserimento, interruzione di corrente, cancellature conseguenti ad errori di ogni genere, perdita di dati memorizzati causati dall'azione di campi magnetici o da inattività degli apparecchi; g) i danni verificatisi in conseguenza di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata; h) i danni per smarrimenti od ammanchi constatati in sede d'inventario; i) i danni dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore degli enti assicurati; j) i danni derivanti da interruzione di attività, salvo quanto previsto dagli articoli Ele.7 "Maggiori costi"; k) verificatisi in occasione di atti di guerra, dichiarata o non, guerra civile, sommosse (anche civili), invasione e simili, atti di forze nemiche straniere, insurrezione, ammutinamento, occupazione militare, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi, ribellioni, insurrezioni e in caso di ostilità di qualunque tipo, scioperi, occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, sequestri o esercizio di potere usurpato, fatte salve le previsioni dell'art. Ele.3 "Eventi socio-politici" e la possibilità, per il Contraente o l'assicurato, di dimostrare che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; l) i danni provocati da confisca, requisizione, nazionalizzazione, pignoramento, limitazione, detenzione, appropriazione, distruzione o danni alla proprietà per ordine di qualsiasi governo di diritto o di fatto o per ordine di un'autorità pubblica locale; m) i danni causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, maree, penetrazione di acqua marina, inondazioni, alluvioni, allagamenti; n) i danni dovuti a smarrimento od ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche; o) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; p) salvo quanto previsto dall'art. Ele.5 "Supporti dati", sono esclusi i danni: - a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione di esercizio; - causati da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione di esercizio. Tali danni a dati o software sono invece coperti se causati direttamente da evento indennizzabile ai sensi di Polizza; q) i danni derivanti da contaminazione e inquinamento; r) i danni subiti da Macchinario di età superiore a 10 anni; s) i danni derivanti da eventi previsti per le garanzie Incendio, Furto e garanzie aggiuntive, se risultino prestate le relative coperture. 28 / 51

31 Art. Ele.9 - Beni esclusi Sono esclusi dall'assicurazione: a) i conduttori esterni; b) gli elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi industriali anche non al servizio di singole macchine ed impianti, e relative unità di controllo o manovra ad essi connesse; c) gli impianti e gli apparecchi a impiego mobile; d) gli impianti e gli apparecchi trasportati o installati su autoveicoli, imbarcazioni e aerei; e) i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili; f) le macchine a comando automatico e/o controllo numerico; g) le Apparecchiature elettroniche in godimento dell'assicurato, rientranti in contratti di leasing qualora siano già coperti da apposita Assicurazione. Art. Ele.10 Delimitazioni di garanzia 1) Relativamente alle spese di noleggio delle Apparecchiature elettriche ed elettroniche necessarie per la sostituzione temporanea di quelle distrutte o danneggiate la Società non risponde dei costi dovuti a: a) limitazione dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o dell'apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità; b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato o sottratto; 2) relativamente alle spese necessarie ed effettivamente sostenute per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso la Società non indennizza i danni dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista. Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, l'assicurato decade dal diritto all'indennizzo; 3) relativamente alle spese necessarie ed effettivamente sostenute per il riacquisto dei supporti dati danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi assicurati dall'ultima copia di sicurezza, la Società non indennizza i danni dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista. Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, l'assicurato decade dal diritto all'indennizzo; 4) relativamente ai danni di Furto la Società indennizza i danni materiali e diretti alle Apparecchiature assicurate a condizione che l'autore del Furto si sia introdotto nei locali contenenti gli impianti e le Apparecchiature stesse: a) violandone le difese esterne mediante: - rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili; - uso fraudolento di chiavi false o autentiche o dispositivi di apertura / chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando; per l'operatività della garanzia è essenziale che l'assicurato provveda alla sostituzione delle serrature non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento delle chiavi o prenda idonei provvedimenti mirati alla custodia dei locali; b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; c) praticando brecce od aperture in soffitti, pareti o pavimenti; d) in altro modo, ossia quando l'autore del Furto si sia introdotto nei locali rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. La garanzia è prestata alle condizioni di seguito riportate: a) Locali contenenti le cose assicurate I locali ove viene svolta l'attività descritta in Polizza siano tra loro comunicanti, abbiano pareti perimetrali, solai e coperture in vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro stratificato di sicurezza, cemento armato o no, oppure con pannelli in doppia lamiera metallica con interposta coibentazione, solidamente uniti tra loro mediante incastro purché fissi e solidamente ancorati al terreno e facciano parte di un Fabbricato avente linea di gronda del tetto situata in linea verticale ad altezza non inferiore a 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, oppure con linea di gronda posta ad altezza inferiore purché il tetto sia costruito in cemento armato o laterizio armato senza lucernari o in vetrocemento armato totalmente fisso. Qualora,invece, l'introduzione nei locali contenenti le cose assicurate avvenga attraverso una apertura protetta da mezzi di chiusura non conformi alla definizione oppure attraverso le luci di inferriate senza effrazione delle relative 29 / 51

32 strutture o violando fabbricati con caratteristiche costruttive non conformi a quanto indicato, l'indennizzo viene corrisposto previa detrazione dello scoperto indicato nella scheda di Polizza. b) Mezzi di chiusura dei locali Ogni apertura esterna dei locali contenenti le cose assicurate, situata a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro stratificato di sicurezza, metallo o lega metallica, il tutto fisso o chiuso con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure sia protetta da inferriate di metallo o lega metallica fissate nel muro. Nelle inferriate o nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate senza effrazione delle relative strutture. Negli altri serramenti, esclusi comunque gli avvolgibili, sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm2. La Società corrisponderà, comunque, l'indennizzo anche in presenza di mezzi di chiusura difformi da quelli sopra indicati purché tali difformità riguardino aperture diverse da quelle utilizzate dai ladri per introdursi nei locali. La garanzia Furto è operante anche per le cose poste all'esterno dei locali a condizione che il bene Assicurato, sia stabilmente ancorato al suolo o al Fabbricato, sempre che l'installazione all'esterno dei locali sia consentita dalle norme di installazione e di utilizzo previste dal costruttore. Sono, comunque, esclusi i danni da Furto se l'introduzione nei locali avviene attraverso un'apertura ove per qualsiasi motivo non esistano o non siano operanti i mezzi di chiusura sopra indicati. Art. Ele.11 Limiti di indennizzo per la garanzia Elettronica L'indennizzo di evento indennizzabile per l'assicurazione elettronica verrà determinato tenendo conto dei limiti, franchigie e/o scoperti riportati nella scheda di Polizza. 30 / 51

33 RESPONSABILITÀ CIVILE Art. RC.1 Oggetto dell'assicurazione La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino a concorrenza del massimale convenuto, con i limiti, le franchigie e/o scoperti indicati nella scheda di Polizza e nell'art. RC.27 "Limiti di risarcimento per la garanzia Responsabilità civile", di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese): a) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza dell'attività descritta nella scheda di Polizza e di attività complementari ed accessorie alla stessa purché svolte dagli Addetti. L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere. b) Responsabilità civile verso gli Addetti (R.C.O.) 1) quale civilmente responsabile ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n 1124 del 30 giugno 1965 e dell'art. 13 del D. lgs. n 38 del 23 febbraio 2000 per gli infortuni sofferti dagli Addetti; 2) quale civilmente responsabile ai sensi del codice civile, di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n 1124 del 30 giugno 1965 e del D. lgs. n 38 del 23 febbraio 2000 cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente. Il risarcimento relativo alla invalidità permanente sarà effettuato previa detrazione di un importo minimo di 2.500,00 per ciascun danneggiato. Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dali'inps ai sensi dell'art. 14 della Legge n 222 del 12 giugno Rimangono, comunque, escluse le malattie professionali. Art. RC.2 Condizioni di operatività della garanzia 1) Esclusione dal novero dei terzi Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.: a) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; b) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a); c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione. 2) Estensione territoriale L'Assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano in tutti i Paesi Europei. L'Assicurazione R.C.O. vale per i danni che avvengono in tutto il mondo. L'Assicurazione R.C.T. è tuttavia estesa a tutto il mondo, limitatamente ai viaggi per trattative di affari ed alla partecipazioni a convegni, fiere, mostre ed esposizioni. Art. RC.3 Rischi assicurati L'Assicurazione R.C.T. comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, anche la responsabilità civile derivante all'assicurato: a) dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in Polizza e del'abitazione laddove rientrante tra i beni assicurati, comprese recinzioni, cancelli,impianti di servizio, ascensori, montacarichi, antenne televisive, giardini con alberi anche ad alto fusto. Sono compresi i danni da fuoriuscita di acqua condotta, purché verificatisi a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici o di riscaldamento. Sono altresì compresi i danni di cui l'assicurato debba rispondere in quota quale condomino; b) dall'esistenza di officine meccaniche, laboratori, centrali termiche e di compressione, cabine elettriche e di trasformazione comprese le relative condutture aeree e sotterranee depositi di carburante con relative colonnine di distribuzione, laboratori in genere, il tutto ad uso esclusivo dell'assicurato; 31 / 51

34 c) dalla proprietà e uso di macchinari, impianti nonché di veicoli non a motore e di imbarcazioni a remi, utilizzati per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'assicurazione; d) dalla proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'Assicurazione non comprende i danni alle opere e alle cose sulle quali sono installati; e) dalla partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand, o dei banchi ed attrezzature complementari; f) dall'organizzazione o partecipazione a convegni, congressi nonché attività dopolavoristiche e ricreative, comprese le gite aziendali; g) dall'organizzazione e gestione di corsi di formazione, borse di studio e/o stage; ai fini della garanzia di Polizza, i partecipanti alle suindicate attività sono equiparati a tutti gli effetti ai dipendenti dell'assicurato; h) dall'effettuazione di operazioni di prelievo, rifornimento, trasporto e consegna Merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico; i) per i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso; j) dall'esistenza, nell'ambito dell'azienda, di uno spazio per il parcheggio e/o la sosta di veicoli; sono compresi i danni ai veicoli di dipendenti e/o di terzi parcheggiati, con esclusione dei danni da Furto e da incendio, alle cose in essi contenute, e di quelli da mancato uso; k) dall'esistenza di servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso all'interno dell'azienda, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli Addetti al servizio; l) dalla gestione dello spaccio, della mensa e del bar aziendale. È altresì compresa la responsabilità per i danni corporali, anche se subiti da dipendenti, in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'assicurato nella sua qualità di committente dei servizi; m) dall'esercizio di servizi di vigilanza, effettuati con guardiani armati o con cani; n) dalla proprietà o possesso di cani, tenuti all'interno dei fabbricati nei quali si svolge l'attività e relative recinzioni; o) dalla proprietà e gestione, nell'ambito dell'azienda, di distributori automatici di bevande e simili, nonché dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi; p) dalla proprietà, detenzione e uso di armi, anche da fuoco, con la normale dotazione di esplosivi, solo nell'ambito dell'ubicazione del rischio indicata in Polizza, sempre che siano state denunciate regolarmente alla Pubblica Autorità; q) dall'attività delle squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti dell'assicurato; r) dall'esercizio di magazzini, uffici e depositi, inerenti l'attività dichiarata in Polizza; s) dai rischi derivanti da lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati ove si svolge l'attività descritta in Polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione; t) nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria dei fabbricati ove si svolge l'attività descritta in Polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione; resta tuttavia esclusa la responsabilità a lui derivante ai sensi del D. Lgs. n 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche e/o integrazioni; La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente, qualora si avvalga per lo svolgimento della propria attività di servizi di terzi sulla base di un contratto di subfornitura industriale (Legge n 192 "Disciplina della subfornitura nelle attività produttive" e successive modifiche ed integrazioni); u) ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto all'assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto di surroga della Società nei confronti dei responsabili. L'Assicurazione vale solo se risulti provato che, al momento del sinistro, il mezzo di trasporto fosse guidato da un dipendente dell'assicurato abilitato a norma delle disposizioni di legge; v) da mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, depositi di materiale, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con i lavori formanti oggetto dell'assicurazione, e non in base ad un contratto limitato alla specifica fornitura degli anzidetti servizi; w) da spargimento di acqua e rigurgiti di fogne; x) per i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e,comunque, durante il periodo di validità dell'assicurazione, dalle cose vendute, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto. Per i soli generi alimentari di produzione propria sono 32 / 51

35 compresi i danni da vizio originario del prodotto, purché avvenuti anch'essi entro un anno dalla loro consegna; y) dalla vendita di prodotti alimentari, effettuata esclusivamente nell'ambito dell'azienda descritta nella scheda di Polizza, nonché per la somministrazione anche presso terzi avvenuta durante il periodo di validità della Polizza, a parziale deroga dell'art. RC.4 "Esclusioni" lettera e). Esclusioni Art. RC.4 Esclusioni La garanzia R.C.T. non comprende i danni: a) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio; b) a cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo, e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate o comunque movimentate; alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori; alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni; c) da circolazione, su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16 anno di età; d) da Furto; e) cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; f) alle opere o cose in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori; g) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; h) conseguenti a opere di impermeabilizzazione ed edili in genere; i) a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; j) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione sessuale o religiosa; k) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività; l) derivanti dall'incarico assunto da parte dell'assicurato o di un titolare, socio, familiare coadiuvante, prestatore di lavoro, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori ai sensi del D. Lgs. n 81/2008 e successive modifiche od integrazioni; m) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute; n) derivanti dalle attività previste ai sensi del D. Lgs. n 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni; o) di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del codice civile; p) da fuoriuscita di acqua condotta e spargimento di acqua, dovuta a mancata o intempestiva manutenzione; q) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento in genere; r) a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria, ed i conseguenti danni da interruzione di esercizio; s) causati da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer, ed i conseguenti danni da interruzione di esercizio; t) derivanti dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati o immobili in genere diversi da quelli utilizzati nello svolgimento dell'attività; u) consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio. La garanzia R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni: v) conseguenti a guerra, dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra; w) verificatisi in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici); x) alla salute, causati da tabacco, nonché qualsiasi altro danno provocato, direttamente o indirettamente, da 33 / 51

36 organismi geneticamente modificati e campi elettromagnetici; y) derivanti da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di asbesto e/o prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; uso di prodotti fatti in tutto od in parte di asbesto; z) derivanti da richieste di risarcimento, a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi, in relazione all'encefalopatia spongiforme (TSE), come, a titolo esemplificativo, l'encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jacob; aa) derivanti da abuso di alcool e/o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope; bb) derivanti, direttamente o indirettamente, da operazioni di modificazione, test, acquisizione, produzione, trattamento, applicazione o qualsiasi tipo di utilizzo di quanto costituisca oggetto di trapianto, organi umani, sangue, cellule, secrezioni di qualsiasi tipo e relativi derivati, inclusi prodotti biosintetici o meno a sostituire organi trapiantati, sangue o cellule; cc) da detenzione o impiego di esplosivi o detenzione od uso di armi da fuoco; dd) cagionati da teleferiche, funicolari ed altri impianti di trasporto a fune e simili. La Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente Polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi. Estensioni Sono comprese le seguenti ulteriori garanzie che integrano, ove necessario, le garanzie di Polizza. Art. RC.5 Tolleranza del numero degli Addetti Se nel corso del contratto l'assicurato, senza intenzionalità, dovesse omettere di comunicare le variazioni in aumento del numero degli Addetti, la Società rinuncerà ad applicare il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1898 del codice civile ("regola proporzionale") sempreché il numero degli Addetti al momento del sinistro risulti superiore, al massimo, di una unità rispetto a quello inizialmente dichiarato ed indicato sulla scheda di Polizza. Art. RC.6 Buona fede INAIL L'Assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata Assicurazione di personale presso l'i.n.a.i.l., quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia, e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso. Art. RC.7 Lavori presso terzi La garanzia è estesa ai danni: a) a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute; b) alle cose che si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, fatta eccezione agli oggetti d'arte quali quadri, tappeti, arazzi, statue, mobili d'antiquariato che per volume e peso possono essere spostati senza particolare difficoltà. Art. RC.8 Responsabilità dei familiari dell'assicurato, degli associati in partecipazione, degli amministratori L'Assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei familiari dell'assicurato (o dei soci),dei soci non dipendenti, degli associati in partecipazione e degli amministratori, per danni corporali, morte o lesioni personali e danni materiali, distruzione o danneggiamento di cose, cagionati a terzi durante lo svolgimento delle loro mansioni relativamente all'attività descritta in Polizza. Art. RC.9 Infortuni subiti dai Prestatori di lavoro dell'assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL Sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i Prestatori di lavoro dell'assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. n 1124 del 30 giugno 1965 e successive modifiche e/o integrazioni per le lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da essi subite in occasione di lavoro o di servizio. 34 / 51

37 Art. RC.10 Infortuni subiti dai non dipendenti dell'assicurato Sono considerati terzi, limitatamente alle lesioni corporali, gli ingegneri, i geometri, gli architetti, i progettisti, i direttori dei lavori, gli assistenti, i consulenti tecnici, amministrativi e legali, e in genere tutte le persone che, a prescindere dal rapporto con l'assicurato, subiscano il danno negli ambienti di lavoro per fatti a loro non imputabili. Art. RC.11 Danni a condutture ed impianti sotterranei La garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei. Art. RC.12 Responsabilità Civile personale degli Addetti La garanzia comprende la Responsabilità Civile personale di ciascun Addetto per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati: a) alle persone considerate "terzi", in base alle condizioni di Polizza, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.T.; b) agli altri Addetti limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O. Art. RC.13 Qualità di terzi al personale di Ditte fornitrici Sono considerati "terzi" i titolari e i dipendenti di ditte non consociate o collegate all'assicurato quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che, in via occasionale, partecipino a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione. Art. RC.14 Responsabilità Civile connessa alla sicurezza sul posto di lavoro (D. Lgs. n 81/08) L'Assicurazione comprende: a) la responsabilità civile personale dei dipendenti, inclusi i dirigenti, derivante dallo svolgimento delle mansioni di responsabile, Addetti o incaricati della sicurezza sul luogo di lavoro, ai sensi del D.lgs.n 81/08 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, per danni involontariamente cagionati: alle persone considerate "terzi" in base alle condizioni di Polizza entro il limite del massimale pattuito per la R.C.T.; agli altri dipendenti dell'assicurato, limitatamente alle ipotesi di morte o di lesioni personali gravi o gravissime, (escluse le malattie professionali), così come definite dall'articolo 583 del codice penale, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O.; b) la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'assicurato per i danni cagionati dai consulenti esterni ai quali l'assicurato stesso abbia affidato l'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, fermo restando il diritto di surrogazione della Società di cui all'articolo 1916 del codice civile nei confronti dei suddetti consulenti. Restano comunque esclusi i danni di natura patrimoniale, intendendosi per tali quelli non conseguenti a morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose, nonché il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere. Art. RC.15 Danni da inquinamento accidentale La garanzia comprende i danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Art. RC.16 Pluralità di assicurati Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro. Garanzie aggiuntive Se risultano assicurate le corrispondenti partite e pagati i relativi premi, sono operanti le seguenti ulteriori garanzie, con i limiti e le franchigie e/o scoperti indicati nella scheda di Polizza e nell'art. RC.27 "Limiti di risarcimento per la garanzia Responsabilità civile". Le seguenti garanzie integrano, ove necessario, le precedenti e prevalgono, se in contrasto, sulle esclusioni di cui all'art. RC.4 "Esclusioni". 35 / 51

38 Art. RC.17 Danni da interruzioni o sospensioni di attività La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di Polizza. Art. RC.18 Subappalto. Responsabilità dell'assicurato per fatto dei subappaltatori. Infortuni subiti da subappaltatori e loro dipendenti Qualora l'assicurato subappalti parte dei lavori in misura non superiore al 30% del valore globale di ogni singola opera o appalto: a) a parziale deroga dell'art. RC.4 lettera k), l'assicurazione è estesa alla responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'assicurato anche per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici, mentre eseguono i lavori per conto dell'assicurato; b) a parziale deroga dell'art. RC.2 lettera c), sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i subappaltatori e i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'articolo 583 del codice penale. Ai fini della presente garanzia non è equiparata al subappalto l'esecuzione di lavori o opere sulla base di un contratto di subfornitura industriale (Legge n 192 del 18 giugno 1998 "Disciplina della subfornitura nelle attività produttive" e successive modifiche ed integrazioni). Art.RC.19 - Danni cagionati o subiti da Prestatori d'opera o di servizi Qualora l'assicurato nello svolgimento della propria attività anche presso terzi, con propri Addetti si avvalga anche di Prestatori d'opera e di servizi in base a regolare contratto scritto: a) l'assicurazione è estesa alla responsabilità che a qualsiasi titolo ricada sull'assicurato anche per i danni cagionati a terzi dai Prestatori d'opera e di servizi e loro dipendenti mentre eseguono i lavori per conto dell'assicurato; b) sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i Prestatori d'opera e di servizi ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale. Art. RC.20 R.C. Postuma da installazione, manutenzione e riparazione A parziale deroga dell'art. RC.4 lettere e) e g), la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato, ai sensi di legge, per i danni arrecati a terzi (compresi i committenti) dopo l'ultimazione dei lavori, purché derivanti da errori nell'esecuzione di lavori di installazione, manutenzione e/o riparazione. Relativamente alle attività non rientranti nell'ambito del D.M. 37/2008 e della Legge n 122 del 5 febbraio 1992 l'assicurazione vale per i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità del contratto, purché denunciati alla Società non oltre dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, rilevabile da fatture e/o altra documentazione fiscale. Per le suddette operazioni eseguite dall'assicurato su veicoli a motore in qualità di autoriparatore o gommista di cui alla Legge n 122 del 5 febbraio 1992, l'assicurazione è prestata per i lavori eseguiti ed i danni verificatisi durante il periodo di validità purché denunciati alla Società non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori e sempre che esista fattura o ricevuta fiscale redatta anteriormente all'accertamento del danno, dalla quale risultino la data effettiva dell'intervento e le caratteristiche dello stesso. Per l'attività di cui al D.M.37/2008 e successive modificazioni e/o integrazioni, l'assicurazione è operante sempre che l'assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dalla stessa legge, con l'esclusione delle attività di installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi, scale mobili e assimilabili. L'Assicurazione è prestata per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della Polizza e per i danni che avvengono: - entro due anni dall'esecuzione per i lavori di installazione e riparazione; - entro un anno dall'esecuzione per i lavori di manutenzione. La garanzia è estesa alle richieste di risarcimento presentate all'assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, relative a danni avvenuti durante la validità dell'assicurazione stessa, per lavori eseguiti non oltre 12 mesi prima della data di effetto della presente Polizza di Assicurazione o di eventuali polizze sostituite senza soluzione di continuità. L'Assicurazione non comprende: a) i danni cagionati da impianti, attrezzature o cose in genere, installati, riparati o sottoposti a manutenzione prima dell'entrata in vigore del presente contratto; b) i danni agli impianti, attrezzature o cose installati, compresi i veicoli, installati, riparati o sottoposti a 36 / 51

39 manutenzione; c) i danni da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; d) i danni da inidoneità o mancata rispondenza all'uso, secondo destinazione, degli impianti o delle cose installati; e) i danni da mancato o intempestivo intervento di manutenzione; f) le spese di sostituzione e di riparazione, nonché quelle da chiunque sostenute in via stragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del danno, che non siano state preventivamente autorizzate dalla Società. Art. RC.21 Malattie professionali La garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro di cui all'art. RC.1 "Oggetto dell'assicurazione" al punto b) "Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)" è estesa alle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n 1124 del 30 giugno 1965, come risultano dall'elenco riportato dal D.P.R. n 482 del 9 giugno 1975 e successive variazioni, e di quelle ritenute tali dalla Magistratura, escluse, comunque e in ogni caso, l'asbestosi, la silicosi, le ipoacusie, la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e le malattie provocate da comportamenti vessatori quali le discriminazioni, le molestie in genere posti in essere da colleghi o superiori per emarginare persone o gruppi di persone dal lavoro. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino per la prima volta in data posteriore a quella della stipulazione della Polizza, e siano conseguenza di fatti colposi connessi ad eventi verificatisi durante il tempo dell'assicurazione. Il massimale rappresenta comunque l'esposizione massima della Società: a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; b) per più danni, verificatisi in uno stesso periodo annuo di Assicurazione. L'Assicurazione non copre: a) quei Prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale, precedentemente indennizzata o indennizzabile; b) le malattie professionali conseguenti: alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti dell'assicurato; alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dell'assicurato o dei suoi incaricati. La presente esclusione (punto b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei a prevenire il ripetersi del sinistro in rapporto alle circostanze; c) le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La Società ha diritto di effettuare, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'assicurato, ispezioni per le quali l'assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Ferme, in quanto compatibili, le norme di cui alla presente in punto di denuncia dei sinistri, l'assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia, e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato. Art. RC.22 Danni a cose in consegna e custodia A parziale deroga dell'art. RC.4 lettere b) e f), la garanzia comprende i danni alle cose di terzi che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo. Sono tuttavia esclusi i danni: a) alle cose movimentate; b) alle cose che costituiscono strumento di lavoro, Macchinario e/o attrezzatura e/o arredamento; c) al Fabbricato nel quale si svolge l'attività assicurata; d) da incendio e da Furto; e) ai veicoli in consegna o custodia per motivi diversi dalla manutenzione o riparazione. Art. RC.23 Danni a cose movimentate 37 / 51

40 A parziale deroga dell'art. RC.4 lettere b) e f), la garanzia comprende i danni alle cose di terzi che, nell'ambito dell'attività assicurata, possano essere sollevate, caricate, scaricate o comunque movimentate, ferme le esclusioni per i danni conseguenti a circolazione, soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla Legge n 990 del 24 dicembre 1969 e successive modifiche e integrazioni. Sono comunque esclusi i danni ai veicoli. Art. RC.24 Danni ai veicoli per caduta da ponti sollevatori A parziale deroga dell'art. RC.4 lettere b) e f), la garanzia comprende i danni ai veicoli in consegna e custodia per manutenzione e riparazione, durante le operazioni di sollevamento con attrezzatura meccanica o manuale nell'ambito dell'azienda ove si svolge l'attività descritta in Polizza, a seguito di rottura e/o guasto della predetta attrezzatura. Condizioni particolari Le presenti condizioni operano solamente se risultano espressamente richiamate nella scheda di Polizza, con applicazione dei relativi sconti. Art. RC.25 Esclusione R.C.O. Qualora la presente Condizione particolare sia richiamata in Polizza, l'assicurazione non è operante per quanto previsto dagli artt.. RC.1 "Oggetto dell'assicurazione" al punto b) "Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)" e RC.9 "Infortuni subiti dai dipendenti dell'assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL". Art. RC.26 Franchigia danni a cose per sinistro L'Assicurazione è prestata con una franchigia per danni a cose, a carico dell'assicurato, dell'importo convenuto sulla scheda di Polizza. Tale franchigia assorbe, fino alla sua concorrenza, eventuali altre franchigie o scoperti applicabili allo stesso sinistro. Art. RC.27 Limiti di risarcimento per la garanzia Responsabilità civile L'indennizzo di evento risarcibile per la garanzia Responsabilità civile verrà definito tenendo conto dei limiti, franchigie e/o scoperti riportati nella scheda di Polizza. 38 / 51

41 TUTELA LEGALE Art. TL.1 - Oggetto dell'assicurazione 1) La Società, alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in Polizza. 2) Tali oneri sono: a) le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense (D.M. 8 aprile 2004 e successivi aggiornamenti) anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione; b) le indennità a carico dell'assicurato spettanti all'organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabelle dei compensi relative agli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge; c) le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'art. TL.6 comma 4; d) le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell'art. TL.6 comma 5; e) le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale); f) le spese di giustizia; g) Il contributo unificato (D. L n 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima; h) le spese per la registrazione degli atti giudiziari; i) le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa; j) le spese dell'arbitro sostenute dall'assicurato qualora sia incaricato un arbitro per la decisione di controversie previste dalla Polizza; k) le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e i compensi per la trasferta. 3) E' garantito l'intervento di un unico legale territorialmente competente ai sensi dell'art.tl.4 comma 3, per ogni grado di giudizio. Art. TL.2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione 1) L'Assicurato è tenuto a : - regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo; - assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. 2) La Società non si assume il pagamento di : - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale). 3) Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi. Art. TL.3 - Insorgenza del caso assicurativo 1) Ai fini della presente Polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende: a) per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; b) per tutte le restanti ipotesi il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione. 2) La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti : a) durante il periodo di validità della Polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, di 39 / 51

42 procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative; b) trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della Polizza, in tutte le restanti ipotesi. Qualora la presente Polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una Polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la Polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una Polizza precedente di Tutela Legale. 3) La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini di cui all'art. TL.4, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso. 4) Qualora la presente Polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una Polizza precedente, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della Polizza precedente, decorre dalla cessazione della presente Polizza anziché dalla cessazione della Polizza precedente. 5) La garanzia non vale nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdettati da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti. Tale dispositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una Polizza precedente. 6) Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo: a) le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; b) le indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Art. TL.4 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale 1) L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato o ne abbia avuto conoscenza. 2) In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 9 (nove) giorni dalla data della notifica stessa. 3) L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, purché sia iscritto: a) presso il foro ove ha sede l'ufficio Giudiziario competente per la controversia; b) o all'albo del Tribunale del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato. Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, ARAG fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui all'art.tl.1 "Oggetto dell'assicurazione" comma 2. 4) Se l'assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG può nominare direttamente il legale, al quale l'assicurato deve conferire mandato. 5) L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o ARAG. Art. TL.5 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla copertura assicurativa Se l'assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a: a) informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari. Art. TL.6 - Gestione del caso assicurativo 1) Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. 2) Ove ciò non riesca, se le pretese dell'assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. TL.11. 3) La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo. 4) L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in 40 / 51

43 sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società, pena la decadenza della garanzia. 5) L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con la Società. 6) La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti. 7) In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. 8) Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. 9) La Società avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. 10) Qualora l'assicurato intenda adire le vie giudiziarie, l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria, previsto dal D.Lgs. n 28 del 4 marzo 2010 come condizione di procedibilità della stessa. Art. TL.7 - Recupero di somme 1) Spettano integralmente all'assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. 2) Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente o stragiudizialmente. Art. TL.8 Estensione territoriale 1) Nell'ipotesi di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo, sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori. 2) In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino. Art. TL.9 - Assicurati Le garanzie di cui all'art. TL.1 "Oggetto dell'assicurazione" vengono prestate a tutela dei diritti dei soggetti assicurati di seguito identificati: Per le Società di persone: il Contraente, i Soci, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di lavoro a progetto. Per le Società di capitale: il Contraente, il Legale rappresentante, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di lavoro a progetto. Per le Ditte individuali e le Imprese familiari: il Contraente, il Titolare, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività. Art. TL.10 - Ambito di operatività della Polizza Le garanzie di cui all'art.tl.1 "Oggetto dell'assicurazione" vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente per fatti inerenti all'esercizio dell'attività indicata in Polizza. Art. TL.11 - Prestazioni garantite Le garanzie di cui all'art. TL.1 "Oggetto dell'assicurazione" valgono per: 1) Difesa penale per delitti colposi / contravvenzioni. La difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. 2) Difesa penale per delitti dolosi. La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività o professione descritta in Polizza, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc. Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG anticiperà al Contraente le spese legali fino ad un massimo di 5.000,00 41 / 51

44 (cinquemila), in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui: - il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione, proscioglimento o derubricazione del reato da doloso a colposo; - l'assicurato non trasmetta ad ARAG copia della sentenza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione, la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. La prestazione opera in deroga all'art. TL.13 "Esclusioni" lett. b) ed f). 3) Pacchetto sicurezza. Per i casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai decreti legislativi di seguito indicati, le garanzie previste all'art. TL.1 "Oggetto dell'assicurazione" vengono prestate agli assicurati per: a) la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni; b) la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose (artt Codice Penale); c) l'opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a 250,00 (duecentocinquanta). Le presenti prestazioni operano in parziale deroga all'art. TL.13 "Esclusioni" lett. b) per la materia amministrativa. A parziale deroga dell'art. TL.3 "Insorgenza del caso assicurativo" in relazione alle prestazioni di cui al presente punto 3), il caso assicurativo si intende insorto con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale; quanto sopra non opera per l'ipotesi di procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose. 1) D. Lgs. 81/2008 e D. Lgs. 106/2009 e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: Le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti degli assicurati, in qualità di: Responsabile dei lavori Coordinatore per la progettazione Coordinatore per l'esecuzione dei lavori Legali Rappresentanti Dirigenti Preposti Medico Competente Responsabili dei Servizi di Prevenzione Lavoratori Dipendenti. Tali soggetti sono assicurati esclusivamente per le attività svolte presso il Contraente. Le garanzie valgono anche qualora il Contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D. Lgs 81/08 e diposizioni integrative e correttive contenute nel D. Lgs. 106/ ) D. Lgs 193/07 e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di sicurezza alimentare. 3) D. Lgs. 152/06 e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di tutela dell'ambiente. La presente garanzia opera in parziale deroga all'art. TL.13 "Esclusioni" lett. g). 4) D. Lgs n 196/03 e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di tutela della Privacy. Le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti degli assicurati in qualità di: - titolare al trattamento dei dati; - responsabili ed incaricati del trattamento. Prestazioni garantite: Le garanzie valgono anche per: - la difesa in procedimenti penali dolosi previsti dal D. Lgs. n 196/03 nelle modalità previste al punto 2) del presente articolo. La presente garanzia opera in deroga all'art. TL.13 "Esclusioni" lett. f); - la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi; - la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'art Codice Civile. 5) D. Lgs 231/2001 e successive disposizioni normative o regolamentari. Le garanzie vengono prestate, ad integrazione dell'art. TL.9 "Assicurati", per le spese sostenute: 42 / 51

45 - dall'azienda Contraente per la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti dai reati di cui al D. Lgs 231/01; - dai soggetti di cui all' art. 5 del D. Lgs. 231/01, anche se non dipendenti dell'azienda Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi previsti dal D. Lgs 231/01. Per i delitti dolosi le garanzie valgono nelle modalità previste al punto 2) del presente articolo. La garanzia si estende ai casi assicurativi insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni / qualifiche indicate nel presente articolo o loro dimissioni dall'impresa assicurata. Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa Polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente. Art. TL.12 - Fallimento, concordato preventivo, inabilitazione o interdizione del Contraente, alienazione o liquidazione dell'azienda o dell'attività indicata in Polizza. 1) Il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento, inabilitazione o interdizione del Contraente o qualora questi venga ammesso a concordato preventivo. Dalla risoluzione del contratto stesso consegue la liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e il suo obbligo al rimborso del premio pagato e non goduto. 2) Il Contraente che non dia comunicazione alla Società dell'alienazione a titolo oneroso o gratuito, della trasformazione dell'azienda o della modifica dell'attività indicata in Polizza, rimane obbligato al pagamento del premio. I diritti e gli obblighi del Contraente si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del premio successivo alla alienazione o alla trasformazione non dichiara alla Società, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano, in tal caso, alla Società i premi relativi al periodo dell'assicurazione in corso. Art. TL.13 - Esclusioni Le garanzie non sono valide: a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; b) in materia fiscale ed amministrativa; c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, controversie tra soci e/o amministratori o tra questi e la Società; e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; f) per fatti dolosi delle persone assicurate; g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; h) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli; i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie; j) per controversie contrattuali con i clienti per inadempienze proprie o di controparte, relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività; k) per compravendita e permuta di immobili; per controversie relative all'affitto d'azienda; l) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare; m) per vertenze nei confronti dei propri agenti o rappresentanti; n) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica e di operatore sanitario; o) per vertenze con le Società mandanti. p) per controversie con la Società e/o ARAG. 43 / 51

46 DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO Art. Sin.1 Obblighi in caso di sinistro Relativamente alle sezioni Incendio Eventi catastrofali Furto Elettronica se richiamate in polizza: in caso di sinistro il Contraente e/o l'assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell' art.1914 del Codice Civile; b) per sinistri conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio e a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di sabotaggio e di terrorismo, furto o rapina fare, entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza, denuncia scritta all'autorità competente del luogo, indicando la Società, l'agenzia ed il numero di polizza e precisando le circostanze dell'evento e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa, nei tempi e nei modi previsti, alla Società. Il Contraente e/o l'assicurato deve altresì: a) darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza od alla Società entro cinque giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art del Codice Civile; b) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione avvenuta del danno ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna; c) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità, valore delle cose distrutte o danneggiate nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture, o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alle Merci deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e la documentazione dettagliata del costo relativo alle Merci danneggiate finite e/o in corso di lavorazione; d) denunciare ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento nel caso di distruzione di titoli di credito, fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art del Codice Civile o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società in caso di omissione colposa di tali obblighi. Relativamente alla sezione Responsabilità Civile se richiamata in polizza: in caso di sinistro il Contraente e/o Assicurato devono darne avviso scritto all'agenzia della Società che ha in portafoglio il contratto entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Alla denuncia devono poi far seguito, tempestivamente, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari del sinistro. Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) il Contraente e/o Assicurato devono denunciare entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza i sinistri mortali, quelli con notizia di inchiesta degli Enti od Autorità competenti, quelli con richiesta di risarcimento. L'inadempimento di tale obbligo determina le conseguenze previste dall'art del Codice civile e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso o la riduzione dell'importo del risarcimento in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione colposa dello stesso obbligo. Art. Sin.2 Esagerazione dolosa del danno L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro, o facilita il progresso di questo, perde completamente il diritto all'indennizzo. Art. Sin.3 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Relativamente alle sezioni Incendio Eventi catastrofali se richiamate in polizza: premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della Polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate illese, danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri: a) Fabbricato: si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto l'immobile Assicurato, escludendo 44 / 51

47 soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante; b) Arredamento, Macchinario e attrezzatura: si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante; c) Merci: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le Merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi. L'ammontare del danno si determina: d) Fabbricato: applicando il deprezzamento di cui al punto a) del presente articolo alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui; e) Arredamento, Macchinario e attrezzatura e Merci (punti b) e c) del presente articolo): deducendo dal valore delle cose assicurate, il valore delle cose illese e il valore ricavabile delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario. Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere separate dalle stime di cui sopra in quanto, per esse, non è operante il disposto dell'art. Sin.7 "Assicurazione parziale". Relativamente alle sezione Furto se richiamata in polizza: l'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro e il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi. Relativamente alla sezione Elettronica se richiamata in polizza: per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle Apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'assicurato (sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo). La determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono: a) Nel caso di danno suscettibile di riparazione: 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato, nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro; 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite. L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come al punto a) punto 1), defalcato dell'importo stimato come al punto a) punto 2). b) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione: 1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro, dell'impianto o apparecchio colpito dal sinistro stesso; 2) si stima il valore ricavabile dai residui. L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come al punto b) punto 1), defalcato dell'importo stimato come al punto b) punto 2). Un danno si considera non suscettibile di riparazione, quando le spese di riparazione, calcolate come al punto a), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come al punto b). Condizione per la liquidazione del danno nei termini suddetti è che: le macchine, gli impianti e le Apparecchiature elettroniche al momento del sinistro siano in stato di attività; siano ancora disponibili, nello specifico mercato, macchine, impianti ed Apparecchiature elettroniche uguali od analoghe per rendimento economico e così per i suoi ricambi; il sinistro si sia verificato entro cinque anni dalla data in cui le macchine, gli impianti e le Apparecchiature assicurate sono stati acquistati come nuovi. Se non sono soddisfatte le suddette condizioni, l'indennizzo sarà effettuato applicando un deprezzamento stabilito in base all'obsolescenza, vetustà e deperimento per uso o altra causa. Per le macchine, Apparecchiature ed impianti elettrici ed elettronici acquistati nuovi dal Contraente e/o 45 / 51

48 dall'assicurato da meno di cinque anni il supplemento per il "valore a nuovo", inteso come la differenza tra quanto determinato dal precedente punto b) 1) ed il valore del bene al momento del sinistro tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa, verrà riconosciuto: interamente per quelle acquistate da non più di un anno; al 85% per quelle acquistate da più di un anno ma non più di due; al 70% per quelle acquistate da più di due anni ma non più di tre; al 60% per quelle acquistate da più di tre anni ma non più di quattro; al 50% per quelle acquistate da più di quattro anni ma non più di cinque. Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, anche provvisoria, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale. Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in Polizza. Art. Sin.4 Procedura per la valutazione del danno Relativamente alle sezioni Incendio Eventi catastrofali Furto Elettronica se richiamate in polizza: l'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure può, a richiesta di una di esse, essere concordato mediante Periti nominati uno dalla Società e uno dall'assicurato, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi un disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina anche su istanza di una sola delle Parti é demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Art. Sin.5 Mandato dei periti Relativamente alle sezioni Incendio Eventi catastrofali Furto Elettronica se richiamate in polizza: I Periti devono: a) indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell'evento di danno, nonché sulla modalità con cui si è verificato il sinistro; b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e accertare se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate; c) verificare che l'assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi in caso di sinistro; d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri previsti per la garanzia incendio; e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno subito dall'assicurato, comprese le spese di salvataggio e, se assicurate, di demolizione e sgombero e, comunque, sempre secondo le condizioni previste per la garanzia incendio. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) del presente articolo sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità. Art. Sin.6 Carte Valori, titoli di credito e denaro Relativamente alle sezioni Incendio Eventi catastrofali Furto se richiamate in polizza: per le carte Valori, i titoli di credito e il denaro si terrà conto del loro valore nominale. Per quanto riguarda i titoli di credito, resta inteso che: la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste; l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento (se consentita), i titoli di credito siano divenuti inefficaci; il loro valore è dato dalla somma da essi portata. 46 / 51

49 Per quanto riguarda, in particolare, gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria. Art. Sin.7 Assicurazione parziale Relativamente alle sezioni Incendio Eventi catastrofali se richiamate in polizza: se dalle stime fatte con le norme degli articoli precedenti risulta che i Valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l'assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite. Art. Sin.8 Pagamento dell'indennizzo Relativamente alle sezioni Incendio - Eventi catastrofali - Furto - Elettronica se richiamate in polizza: valutato il danno, concordato l'indennizzo e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando non ricorrano i casi di cui all'art. Inc.4 "Esclusioni" punto b), all'art. Fur.3 "Esclusioni" punto b) o all'art. Ele.8 "Esclusioni"punto b). Art. Sin.9 Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'assicurato Relativamente alla sezione Furto se richiamata in polizza: qualora il Furto o la Rapina siano commessi utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in Polizza o nell'area in uso all'assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di Polizza, sotto detrazione dello scoperto indicato nella scheda di Polizza, che rimarrà a carico dell'assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri. Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto dalla Polizza, viene elevato nella misura complessiva del 30%. Art. Sin.10 Recupero delle cose rubate Relativamente alla sezione Furto se richiamata in polizza: se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno,salvo che l'assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo d'indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, il valore del recupero spetterà all'assicurato fino a concorrenza della parte di danno scoperta da Assicurazione; il resto spetterà alla Società. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto. Art. Sin.11 Gestione delle vertenze di danno Spese legali Relativamente alla sezione Responsabilità Civile se richiamata in polizza: la Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato,entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Art. Sin.12 Limite massimo dell'indennizzo Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 del codice civile (Obbligo di salvataggio), per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. 47 / 51

50 RIFERIMENTI DEL CODICE CIVILE e DEL CODICE PENALE Art cod. civ. Perdita e deterioramento della cosa locata Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile (1218 e seguenti,1256 e seguenti). È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa. Art cod. civ. Incendio di cosa assicurata Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo(1891), la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo. Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore (1916). Art cod. civ. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se lo avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'Assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di voler esercitare l'impugnazione. L'Assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza. Art cod. civ. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazioni da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. Art cod. civ. Assicurazione in nome o per conto di terzi Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt e 1893 (1391,1932). Art cod. civ. Cessazione del rischio durante l'assicurazione Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero. Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese. Art cod. civ. Diminuzione del rischio Se il Contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi (2964) dal giorno in cui e stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese (1932; att. 187). 48 / 51

51 Art cod. civ. Aggravamento del rischio Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato (1926). L'Assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese (2964) dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza (1335) dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso (1932; att. 187). Art cod. civ. - Durata dell'assicurazione L'Assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquatrro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'Assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso e` stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano all'assicurazione sulla vita. Art cod. civ. Mancato pagamento del premio Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di Assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita. Art cod. civ. Assicurazione parziale Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro,l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto. Art cod. civ. Valore della cosa assicurata Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro. Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti. Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella Polizza o in altri documenti. Nell'Assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina in relazione al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono. Art cod. civ. Assicurazione presso diversi Assicuratori Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi Assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun Assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli Assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun Assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. 49 / 51

52 Art cod. civ. Avviso all'assicuratore in caso di sinistro L'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro 24 ore. Art cod. civ. Obbligo di salvataggio L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore Assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare,unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo,salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'Assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'Assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore Assicurato. Art cod. civ. Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto. Art cod. civ. Diritto di surrogazione dell'assicuratore L'Assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'Assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali. Art cod. civ. Assicurazione della responsabilità civile Nell'Assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore e obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto (2952). Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi (2767). L'Assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed e obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale Assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra Assicuratore e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'Assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore (1932; Cod. Proc. Civ.196). Art cod. civ. Alienazione delle cose assicurate L'alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di Assicurazione. L'Assicurato, che non comunica all'assicuratore l'avvenuta alienazione e all'acquirente l'esistenza del contratto di Assicurazione, rimane obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente alla data dell'alienazione. I diritti e gli obblighi dell'assicurato passano all'acquirente, se questi, avuta notizia dell'esistenza del contratto di Assicurazione entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all'alienazione, non dichiara all'assicuratore, mediante raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano in tal caso all'assicuratore i premi relativi al periodo di Assicurazione in corso. L'Assicuratore, entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia dell'avvenuta alienazione, può recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni, che può essere dato anche mediante raccomandata. Se è stata emessa una Polizza all'ordine (2008) o al portatore (2003, 1889),nessuna notizia dell'alienazione deve essere data 50 / 51

53 all'assicuratore, e così quest'ultimo come l'acquirente non possono recedere dal contratto. Art cod. civ. Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto. Art cod. civ. Responsabilità dei padroni e dei committenti I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti. Art cod. civ. Contratto d'opera Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV. Art cod. civ. Società controllate e Società collegate Sono considerate Società controllate: 1) le Società in cui un'altra Società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le Società in cui un'altra Società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le Società che sono sotto influenza dominante di un'altra Società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei nn. 1 e 2 del l comma si computano anche i voti spettanti a Società controllate, a Società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le Società sulle quali un'altra Società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la Società ha azioni quotate in borsa. Art cod. civ. Prescrizione in materia di Assicurazione Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di Assicurazione e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'Assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento delle indennità. Art. 583 Cod. pen. Circostanze aggravanti La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; 3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto (1). La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) a deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso; 5) l'aborto della persona offesa (1). 51 / 51

54 SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE: LUNGADIGE CANGRANDE, VERONA (ITALIA) TEL FAX

Polizza Assicurativa. Leasing Immobiliare Finito

Polizza Assicurativa. Leasing Immobiliare Finito Polizza Assicurativa Leasing Immobiliare Finito La polizza assicurativa Leasing Immobiliare Finito, studiata da UniCredit Leasing in convenzione con compagnie di assicurazione di elevato standing, oltre

Dettagli

SCHEDE dei RISCHI CONVENZIONE MULTIRISCHI ALL RISKS RCT/O - RCP

SCHEDE dei RISCHI CONVENZIONE MULTIRISCHI ALL RISKS RCT/O - RCP SCHEDE dei RISCHI CONVENZIONE MULTIRISCHI ALL RISKS RCT/O - RCP PER I CONSORZIATI A Consorzio Brokers Italiani di Assicurazione e Riassicurazione Indipendenti Via Soperga 2 20127 - Milano ed operante esclusivamente

Dettagli

ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD

ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD ALL. 10 Il presente documento riporta un estratto delle condizioni di polizza e ha scopo puramente informativo. Il testo integrale del contratto originale

Dettagli

GARANZIE RELATIVE AL PARCO AUTOMEZZI COSMO S.p.A. CAPITOLATO 2

GARANZIE RELATIVE AL PARCO AUTOMEZZI COSMO S.p.A. CAPITOLATO 2 GARANZIE RELATIVE AL PARCO AUTOMEZZI COSMO S.p.A. CAPITOLATO 2 Capitolato di assicurazione C.V.T. per la copertura dei rischi Incendio; Furto; Eventi Naturali; Eventi Sociopolitici; Ricorso Terzi; Cristalli;

Dettagli

Sezione II - Responsabilità Civile

Sezione II - Responsabilità Civile 10 di 36 Sezione II - Responsabilità Civile Articolo 5 - Oggetto dell assicurazione La Società assicura sino a concorrenza del massimale indicato sul modulo di polizza (partita 3) la somma che l Assicurato

Dettagli

GLOBALE FABBRICATI. con attività commerciali o artigianali all interno. credito, la durata massima è innalzata a quaranta anni.

GLOBALE FABBRICATI. con attività commerciali o artigianali all interno. credito, la durata massima è innalzata a quaranta anni. INDICE SCHEDA 5 PROFILO PRO GLOBALE FABBRICATI Contratto di Assicurazione Incendio, Cristalli, R.C.G., Tutela Legale dedicato ad immobili destinati ad uso civile Cos è A chi è rivolto Caratteristiche del

Dettagli

Polizza Incendio a Copertura di Mutuo

Polizza Incendio a Copertura di Mutuo MutuoLiguria Polizza Incendio a Copertura di Mutuo DEFINIZIONI Nel testo si intende: Assicurato: Assicurazione: Contraente: Esplosione: Fabbricato: Incendio: Indennizzo: IVASS o ISVAP: Scoppio: Sinistro:

Dettagli

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI Ent 1 CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI... (Ragione Sociale dell Azienda) 1) Compravendita. La... (qui di seguito denominata

Dettagli

Ecoenergy. Bari, 15 settembre 2010

Ecoenergy. Bari, 15 settembre 2010 Ecoenergy Bari, 15 settembre 2010 1 AXA MPS Ecoenergy per la protezione dell investimento nel fotovoltaico ai vantaggi di carattere ambientale, fiscale ed economico ottenibili da un investimento in un

Dettagli

FormulaDomus. A chi si rivolge. Modulo incendio Fabbricato base. Fabbricato completo

FormulaDomus. A chi si rivolge. Modulo incendio Fabbricato base. Fabbricato completo La compagnia BCC Assicurazioni S.p.A. A chi si rivolge La persona fisica o giuridica residente e/o domiciliata in Italia, proprietaria del fabbricato indicato nel modulo di adesione e che abbia aderito

Dettagli

POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3

POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3 POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 5 Il presente fascicolo è redatto

Dettagli

Considerazioni relative ai problemi legati agli indennizzi Pierluigi Cavallotti

Considerazioni relative ai problemi legati agli indennizzi Pierluigi Cavallotti 7 Marzo 2013 - Associazione Industriali Mantova - Via Portazzolo 9 Mantova Terremoto: i dati e la gestione del rischio. Quale prevenzione? Come assicurarsi? Considerazioni relative ai problemi legati agli

Dettagli

Assicurazione Incendio fabbricati, magazzini, depositi, uffici

Assicurazione Incendio fabbricati, magazzini, depositi, uffici Assicurazione Incendio fabbricati, magazzini, depositi, uffici Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate

Dettagli

Copertura Multiline per la PMI. Obiettivi, confini e struttura

Copertura Multiline per la PMI. Obiettivi, confini e struttura Copertura Multiline per la PMI Obiettivi, confini e struttura 0 ASSICURAZIONE MULTIRISCHI AZIENDE Struttura Sezione I Danni Materiali All risks Sezione II Danni Indiretti Loss of profit Sezione III Responsabiltà

Dettagli

UNIPOL ASSICURAZIONI,

UNIPOL ASSICURAZIONI, La Dp Broker è un broker assicurativo regolarmente iscritto alla sezione B del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) con il n B000380395. Siamo specializzati nella gestione

Dettagli

9 $VVLFXUD]LRQH: il contratto di assicurazione; 9 &RQWUDHQWH: il soggetto che stipula l assicurazione;

9 $VVLFXUD]LRQH: il contratto di assicurazione; 9 &RQWUDHQWH: il soggetto che stipula l assicurazione; '(),1,=,21, Nel testo che segue si intendono per: 9 $VVLFXUD]LRQH: il contratto di assicurazione; 9 3ROL]]D: il documento che prova l assicurazione; 9 &RQWUDHQWH: il soggetto che stipula l assicurazione;

Dettagli

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE OGGETTO E DELIMITAZIONE DELL' ASSICURAZIONE PROFESSIONAL Amministratore di stabili condominiali SCHEDA DI COPERTURA 005 Le condizioni che seguono integrano le Condizioni di Assicurazione previste dal mod.

Dettagli

CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO

CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO Nel testo che segue, si deve intendere per: DEFINIZIONI ASSICURATO ASSICURAZIONE BROKER CONTRAENTE ASSICURATI INDENNIZZO INDENNITÀ LIMITE DI INDENNIZZO PERIODO DI ASSICURAZIONE

Dettagli

Polizza Assicurativa. Leasing Immobiliare Finito

Polizza Assicurativa. Leasing Immobiliare Finito Polizza Assicurativa Leasing Immobiliare Finito Fino a 10 Mil. La polizza assicurativa Leasing Immobiliare Finito, studiata da UniCredit Leasing in convenzione con compagnie di assicurazione di elevato

Dettagli

Solar Power All Risks PRODUCT OVERVIEW

Solar Power All Risks PRODUCT OVERVIEW Solar Power All Risks PRODUCT OVERVIEW Solar Power All Risks È una copertura assicurativa dedicata agli impianti fotovoltaici Bene assicurato: l impianto fotovoltaico, comprensivo di: supporti, staffe,

Dettagli

POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE AMMINISTRATORE DI CONDOMINI Appendice n. 1 allegato alla polizza Mod. 2001 ed.

POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE AMMINISTRATORE DI CONDOMINI Appendice n. 1 allegato alla polizza Mod. 2001 ed. POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE AMMINISTRATORE DI CONDOMINI Appendice n. 1 allegato alla polizza Mod. 2001 ed. 01/03/2008 CONDIZIONI NORMATIVE INDICE 1 Definizioni 2 Integrazioni alla Garanzia

Dettagli

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONDIZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI CONTRATTUALI Contratto di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi, con rivalutazione annuale del capitale assicurato (tariffa n 357) PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 -

Dettagli

RESPONSABILITA' CIVILE DELLA FAMIGLIA

RESPONSABILITA' CIVILE DELLA FAMIGLIA RESPONSABILITA' CIVILE DELLA FAMIGLIA POLIZZA NR.: COMPAGNIA: B50/07/0001508 ITALIANA ASSICURAZIONI SPA Soci della Cassa Rurale Alta Vallagarina titolari di conto corrente e loro familiari conviventi MASSIMALI:

Dettagli

Il Fabbricato : collocazione assicurativa, criteri di valutazione preventiva e di riduzione del rischio

Il Fabbricato : collocazione assicurativa, criteri di valutazione preventiva e di riduzione del rischio Executive Program Percorso di sviluppo professionale per gli amministratori di condominio ANACI 3 modulo - L amministratore di condominio: le competenze fiscali, bancarie, assicurative, contabili e informatiche

Dettagli

ITG A. POZZO LEZIONI DI ESTIMO. Stima dei danni a fabbricati civili. Classi 5^ LB-LC-SA Anno scolastico 2009/10. Prof. Romano Oss

ITG A. POZZO LEZIONI DI ESTIMO. Stima dei danni a fabbricati civili. Classi 5^ LB-LC-SA Anno scolastico 2009/10. Prof. Romano Oss ITG A. POZZO LEZIONI DI ESTIMO Stima dei danni a fabbricati civili Classi 5^ LB-LC-SA Anno scolastico 2009/10 Prof. Romano Oss Nozione di danno economico: Stima dei danni a fabbricati diminuzione di valore

Dettagli

Convegno Culturale Interregionale AIPAI. CASO PRATICO n. 3

Convegno Culturale Interregionale AIPAI. CASO PRATICO n. 3 a cura di FABIO RIMEDIOTTI COESISTENZA DI POLIZZE: CASO PRATICO n. 3 GLOBALE FABBRICATI DEL CONDOMINIO POLIZZA INCENDIO DEL SINGOLO CONDOMINO POLIZZA INCENDIO DI UN ESERCIZIO COMMERCIALE Condominio Tubo

Dettagli

periodo di 12 mesi i difetti di conformità, pertanto e nostro obbligo ripristinare con la riparazione i difetti

periodo di 12 mesi i difetti di conformità, pertanto e nostro obbligo ripristinare con la riparazione i difetti INFORMAZIONI CIRCA L APPLICAZIONE DELLA GARANZIA DI CONFORMITA VEICOLO USATO La nostra azienda applica su ogni veicolo usato venduto la Garanzia di conformità prevista dal codice al consumo, la garanzia

Dettagli

Contratto di assicurazione sui beni ed il patrimonio dell Impresa. Il presente Fascicolo Informativo, contenente

Contratto di assicurazione sui beni ed il patrimonio dell Impresa. Il presente Fascicolo Informativo, contenente TUA IMPRESA Fascicolo Informativo Modello: FASIMP 5 ed. 05/2011 Copertina Tua Assicurazioni S.p.A. Gruppo Cattolica Assicurazioni Contratto di assicurazione sui beni ed il patrimonio dell Impresa. Il presente

Dettagli

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.

Dettagli

SCHEMA DI CONTRATTO ESTIMATORIO PER CONTO DEPOSITO. Articolo 1 Oggetto del contratto

SCHEMA DI CONTRATTO ESTIMATORIO PER CONTO DEPOSITO. Articolo 1 Oggetto del contratto SCHEMA DI CONTRATTO ESTIMATORIO PER CONTO DEPOSITO Articolo 1 Oggetto del contratto Il presente contratto ha per oggetto la fornitura secondo lo schema del contratto estimatorio, con relativa consegna

Dettagli

POLIZZA CAR N. 298752486 - Assicurazioni Generali

POLIZZA CAR N. 298752486 - Assicurazioni Generali POLIZZA CAR N. 298752486 - Assicurazioni Generali Contraente: Stazione appaltante: Società di Progetto Brebemi S.p.A. (Concessionario) Via Somalia, 2/4-25126 Brescia C.A.L. SpA ( Concedente ) Contraente

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 29/09/2008

Dettagli

SICUREZZA GUIDA PRATICA SULLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO

SICUREZZA GUIDA PRATICA SULLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO SICUREZZA GUIDA PRATICA SULLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO Il datore di lavoro deve provvedere affinché le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di

Dettagli

Guida alla le)ura della polizza incendio fabbrica2 e macchinari Come migliorare la copertura e ridurre i cos2

Guida alla le)ura della polizza incendio fabbrica2 e macchinari Come migliorare la copertura e ridurre i cos2 Guida alla le)ura della polizza incendio fabbrica2 e macchinari Come migliorare la copertura e ridurre i cos2 Workshop del 16 aprile 2015 Best Western Premier BHR Treviso Hotel 1. MAPPATURA DEL RISCHIO

Dettagli

Servizio per l Automazione Informatica e l Innovazione Tecnologica Ufficio IV

Servizio per l Automazione Informatica e l Innovazione Tecnologica Ufficio IV Servizio per l Automazione Informatica e l Innovazione Tecnologica Ufficio IV. Accogliendo le richieste pervenute da parte di diverse scuole questo Servizio ha provveduto a sottoscrivere un apposito accordo,

Dettagli

Convertitore RS232 / fibra ottica

Convertitore RS232 / fibra ottica Caratteristiche tecniche e collegamenti Cod.: Rev.: Ediz.: C5844E0027ITA 00 16/05/2008 Modulo SOI Convertitore RS232 / fibra ottica Via del Lavoro 13-48011 Alfonsine (RA) - Italy Tel.: +39-054484277 Fax:

Dettagli

Sezione II - Condizioni particolari per il prodotto SARASAVE club. - Condizioni particolari per il prodotto SARACOVER club

Sezione II - Condizioni particolari per il prodotto SARASAVE club. - Condizioni particolari per il prodotto SARACOVER club SARA assicurazioni spa Assicuratrice ufficiale dell Automobile Club d Italia Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.) Sede e Direzione Generale 00198 Roma - Italia - Via Po n. 20 Iscrizione Tribunale Roma

Dettagli

Sindacato Autonomo Bancari di Mantova e provincia Segreteria Provinciale Via Imre Nagy numero 5 8 località Borgochiesanuova - 46100 Mantova Telefono

Sindacato Autonomo Bancari di Mantova e provincia Segreteria Provinciale Via Imre Nagy numero 5 8 località Borgochiesanuova - 46100 Mantova Telefono Sindacato Autonomo Bancari di Mantova e provincia Segreteria Provinciale Via Imre Nagy numero 5 8 località Borgochiesanuova - 46100 Mantova Telefono 0376-366221 - 324660 Fax 0376-365287 E-mail sab.mn@fabi.it

Dettagli

POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE AMMINISTRATORE DI CONDOMINI

POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE AMMINISTRATORE DI CONDOMINI POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE AMMINISTRATORE DI CONDOMINI Appendice n. 1 allegato alla polizza Mod. 2001 ed. 01/03/2008 CONDIZIONI NORMATIVE INDICE 1 Definizioni 2 Integrazioni alla Garanzia

Dettagli

ALLEGATO 1 PREZZO QUALITA ARPACAL

ALLEGATO 1 PREZZO QUALITA ARPACAL ALLEGATO 1 PREZZO QUALITA ARPACAL I punteggi saranno assegnati come segue: A) PREZZO Massimo Punteggio = 70 PUNTI B) QUALITÀ Massimo Punteggio = 30 PUNTI A) PREZZO: Premio annuo lordo riportato nell offerta

Dettagli

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa,

Dettagli

Modulo 3.7 Revisione4 Pagina 1 di 5

Modulo 3.7 Revisione4 Pagina 1 di 5 Italcuscinetti S.p.A. CAPITOLATO DI FORNITURA (CONDIZIONI GENERALI) Introduzione Le forniture dei prodotti, presenti in questo documento redatto da Italcuscinetti S.p.A., sono gestite e regolate dalle

Dettagli

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutti i contratti stipulati dalla società Ghibli Design srl (d ora innanzi Ghibli)

Dettagli

POLIZZA INCENDIO MUTUI

POLIZZA INCENDIO MUTUI POLIZZA INCENDIO MUTUI Offerta 2011 Polizza assicurativa Incendio Mutui Collocatore Contraente Vincolatario Struttura del business Ente Erogante Ente Erogante Ente Erogante Verranno stipulati due distinti

Dettagli

Garanzia BEST4BMW / BEST4MINI

Garanzia BEST4BMW / BEST4MINI Garanzia BEST4BMW / BEST4MINI Note introduttive La garanzia BEST4 (BMW-Extra-Service-Treatment) di BMW Italia, prevista per le vetture BMW e MINI distribuite dalla stessa tramite la sua organizzazione

Dettagli

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: per "assicurazione": il contratto di assicurazione; per "polizza": il documento che prova l'assicurazione;

Dettagli

Agenzia Speciale Aziende 2002 Allegato a polizza 2002.122.51843137 CONVENZIONE TRA:

Agenzia Speciale Aziende 2002 Allegato a polizza 2002.122.51843137 CONVENZIONE TRA: CONVENZIONE TRA: ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA CON SEDE IN VIA CHE GUEVARA, 4 42100 REGGIO EMILIA E COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A. VIA STALINGRADO,

Dettagli

del 27/02/2007 n. 184

del 27/02/2007 n. 184 D E T E RMINAZI ONE DEL DIRIGENTE del 27/02/2007 n. 184 I X S E T T O R E T u t e l a d e l l A m b i e n t e Oggetto: Approvazione schemi per la stipulazione delle garanzie finanziarie relative alle attività

Dettagli

Famiglia C o o p e r ativa M e z z o c o r o n a e San Michele all A dige Società C o o p erativa

Famiglia C o o p e r ativa M e z z o c o r o n a e San Michele all A dige Società C o o p erativa REGOLAMENTO DEL PRESTITO DA SOCI Scopi e funzionamento Art. 1. In esecuzione dell'art. 4 dello statuto sociale è istituita una sezione di attività denominata, gestita con apposita contabilità sezionale.

Dettagli

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CATTLOGOJ.jpg CATTLOGO75J.jpg CPIEDINOJ.jpg 100 ESOCAUTOJ.jpg 30 01 Cattolica CattolicaAssicurazioniSoc. Coop. Lungadige Cangrande, n 16-37126 Verona a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile1923 n 966 n 00320160237

Dettagli

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO Spett.le Comune di Bardonecchia Piazza De Gasperi 1 10052 Bardonecchia (TO) COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO Scheda di offerta tecnica Premesso che

Dettagli

Regolamento Sanimpresa

Regolamento Sanimpresa Regolamento Sanimpresa Art.1 Ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa (SANIMPRESA) costituita in favore dei dipendenti

Dettagli

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE CONDIZIONI OBBLIGATORIE: AUMENTO MASSIMALE DA EURO 150.000,00 A EURO 3.000.000,00 E RIDUZIONE DELLA FRANCHIGIA DA EURO 50.000,00 A EURO 15.000,00 CONDIZIONI

Dettagli

7.2 Controlli e prove

7.2 Controlli e prove 7.2 Controlli e prove Lo scopo dei controlli e delle verifiche è quello di: assicurare che l ascensore sia stato installato in modo corretto e che il suo utilizzo avvenga in modo sicuro; tenere sotto controllo

Dettagli

Responsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave

Responsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave Destinatari dell Assicurazione Qualunque persona che abbia assunto, attualmente o nel passato o che assumerà nel futuro, un rapporto di servizio o di lavoro dipendente od autonomo con la Pubblica Amministrazione,

Dettagli

mini guida Tipologia del risarcimento del danno

mini guida Tipologia del risarcimento del danno mini guida Tipologia del risarcimento del danno Guida realizzata da Con il patrocinio ed il contributo finanziario del TIPOLOGIA DEL RISARCIMENTO DEL DANNO: IN FORMA SPECIFICA O PER EQUIVALENTE Sono frequenti

Dettagli

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE. L'anno 20..., il giorno... del mese di..., in..., nella sede dell'agenzia di

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE. L'anno 20..., il giorno... del mese di..., in..., nella sede dell'agenzia di CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE L'anno 20..., il giorno... del mese di..., in..., nella sede dell'agenzia di... alla presenza dell'agente Immobiliare Sig...., tra i Signori:..., nato

Dettagli

AutoMia Reale. 6 a 4 a. 2 a A B C D E F G H I. 26 a 30 a 34 a 36 a. 38 a. Contratto di assicurazione per la tutela nella circolazione e nei viaggi

AutoMia Reale. 6 a 4 a. 2 a A B C D E F G H I. 26 a 30 a 34 a 36 a. 38 a. Contratto di assicurazione per la tutela nella circolazione e nei viaggi a14 a 12 10 a 8 a 6 a 4 a a a18 16 a 20 22 a A UTO M I 24 a 26 a 28 a 30 a 32 a 34 a 36 a 38 a CLASSI DI MERITO 2 a A B C L D E F G H I AUTOVETTURE AutoMia Reale Contratto di assicurazione per la tutela

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO Foglio informativo analitico recante le condizioni contrattuali praticate per i rapporti di prestito sociale dalla Cooperativa G. di Vittorio Società

Dettagli

CONDIZIONI DI VENDITA CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA Ordini: Gli ordini si intenderanno accettati solo dopo conferma, verbale o scritta, da parte di Magic Marlin. Prezzi: I prezzi applicati, salvo diverso

Dettagli

Entusiasmo? «Proteggere gli investimenti sull ambiente.»

Entusiasmo? «Proteggere gli investimenti sull ambiente.» Entusiasmo? «Proteggere gli investimenti sull ambiente.» Assicurazione per impianti fotovoltaici Helvetia. Qualsiasi sia il suo progetto, noi siamo al suo fianco. La Sua Assicurazione svizzera. Protezione

Dettagli

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce)

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) Pagina 1 di 5 SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) RC DANNI PATRIMONIALI DIRIGENTI AREA 7 ISPRA In riferimento alla gara a procedura

Dettagli

NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI (Adempimenti ai sensi dell art. 6, L. 05.03.1990 n. 46, e dell art. 4, D.P.R. 06.12.1991 n.

NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI (Adempimenti ai sensi dell art. 6, L. 05.03.1990 n. 46, e dell art. 4, D.P.R. 06.12.1991 n. ALLEGATO 7 BIS ALLA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE O DENUNCIA INIZIO ATTIVITA DICHIARAZIONE PER ADEMPIMENTI LEGGE N. 46/90 ALLO SPORTELLO UNICO PER L EDILIZIA DEL COMUNE DI SAN MARTI DI VENEZZE (RO)

Dettagli

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE. Con la presente scrittura privata il sig./la ditta... nato a... il... residente a/con sede a..., cod.

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE. Con la presente scrittura privata il sig./la ditta... nato a... il... residente a/con sede a..., cod. CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE Con la presente scrittura privata il sig./la ditta nato a il residente a/con sede a, cod. fisc. concede in locazione per uso al sig./o ditta nato a il residente

Dettagli

CONTRATTO DI GESTIONE TEMPORANEA STAGIONALE. Oggi, in Recoaro Terme, fra le parti:

CONTRATTO DI GESTIONE TEMPORANEA STAGIONALE. Oggi, in Recoaro Terme, fra le parti: CONTRATTO DI GESTIONE TEMPORANEA STAGIONALE DELL ATTIVITA DEL BAR FONTI Oggi, in Recoaro Terme, fra le parti: Terme di Recoaro S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. Arrigo Abalti,

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1 Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 37 dello Statuto

Dettagli

PROVINCIA DI BRINDISI

PROVINCIA DI BRINDISI $//(*$72³% DOOD'HWHUPLQD]LRQH'LULJHQ]LDOH1BBBBBGHOBBBBBBBBBBB PROVINCIA DI BRINDISI 9LD'H/HR%5,1',6, CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (parte meccanica ed

Dettagli

L'importo dovuto quale premio minimo imponibile, per ciascun anno o frazione, in nessun caso potrà essere inferiore a 00,00 ITALIA

L'importo dovuto quale premio minimo imponibile, per ciascun anno o frazione, in nessun caso potrà essere inferiore a 00,00 ITALIA POLIZZA Numero Agenzia Canale Distribuzione F50.025.0000904486 MILANO F50 DATI DEL CONTRAENTE Ragione Sociale Partita Iva F.I.T.E.T. ST. OLIMPICO CURVA NORD SNC DATI DI POLIZZA Effetto Ore 24.00 del 31/12/09

Dettagli

SCHEDA DATI QUOTAZIONE R.E. Agenzia richiedente: INFORMAZIONI SUL CLIENTE. Sito Internet:

SCHEDA DATI QUOTAZIONE R.E. Agenzia richiedente: INFORMAZIONI SUL CLIENTE. Sito Internet: 1 SCHEDA DATI QUOTAZIONE R.E. Agenzia richiedente: Codice: INFORMAZIONI SUL CLIENTE 1. CLIENTE Ragione sociale: P.IVA / C.Fiscale: Sede: Data di costituzione: Sito Internet: 2. ATTIVITA DEL CLIENTE \UBICAZIONE

Dettagli

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE SOLE INCASA

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE SOLE INCASA Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:

Dettagli

UD6. Focus le garanzie accessorie concedibili con i mutui

UD6. Focus le garanzie accessorie concedibili con i mutui Focus le garanzie accessorie concedibili con i mutui Le ulteriori garanzie: l assicurazione furto e incendio del contenuto La polizza che tutela i beni del proprietario dell immobile ha la duplice funzione

Dettagli

ALLEGATO D SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ALLEGATO D SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE ALLEGATO D SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 1) OGGETTO DELLA LOCAZIONE Il locatore concede in locazione al conduttore, che accetta, l immobile di sua proprietà

Dettagli

COMUNE DI ADRANO REGOLAMENTO. del Servizio di ILLUMINAZIONE VOTIVA

COMUNE DI ADRANO REGOLAMENTO. del Servizio di ILLUMINAZIONE VOTIVA Pagina 1 di 5 COMUNE DI ADRANO Provincia di Catania REGOLAMENTO del Servizio di ILLUMINAZIONE VOTIVA Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 27/02/2010 Pagina 1 INDICE Pagina 2 di

Dettagli

PROTEZIONE ABITAZIONE - INCENDIO SCELTA CLASSICA

PROTEZIONE ABITAZIONE - INCENDIO SCELTA CLASSICA 4 - SEZIONE INCENDIO PROTEZIONE ABITAZIONE - INCENDIO SCELTA CLASSICA Art. 4.1 Descrizione delle garanzie La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate indicate nella scheda di polizza, nonché

Dettagli

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:

Dettagli

Hai già una polizza? - Se SI, indica il premio annuo Lordo (euro): Eventuale premio richiesto per questa nuova Polizza (euro):

Hai già una polizza? - Se SI, indica il premio annuo Lordo (euro): Eventuale premio richiesto per questa nuova Polizza (euro): SCHEDA DETTAGLIO COPERTURA PRESENTAZIONE DEL RISCHIO Rif. quotazione n.: 240 Data: 03/11/2006 Telefono: Nome Cognome / azienda: Indirizzo: Cap/citta/Prov.: Cod. Fisc P. Iva: Professione/attività: Mail:

Dettagli

CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI

CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 29/09/2008

Dettagli

PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE

PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI E AA.GG. Servizio Provveditorato ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE ART. 1. OGGETTO 1.A.

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA Premessa : ogni fornitura comprende esclusivamente la merce e i servizi indicati nel relativo ordine d acquisto, nel preventivo e/o nella lettera di conferma d ordine accettati

Dettagli

O B x P A O C Dove: [O B : offerta più bassa] [P A : punteggio massimo attribuibile] [O C : offerta a confronto]

O B x P A O C Dove: [O B : offerta più bassa] [P A : punteggio massimo attribuibile] [O C : offerta a confronto] ALLEGATO 1 I punteggi saranno assegnati come segue: A) PREZZO Massimo Punteggio= 70 PUNTI B) QUALITÀ Massimo Punteggio= 30 PUNTI A) PREZZO: Premio annuo lordo riportato nell offerta economica dell Allegato

Dettagli

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA ART. 129 - SOGGETTI ESCLUSI DALL ASSICURAZIONE 1 Non e considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del

Dettagli

Contratto di assicurazione sui beni ed il patrimonio dell Impresa. Il presente Fascicolo Informativo, contenente

Contratto di assicurazione sui beni ed il patrimonio dell Impresa. Il presente Fascicolo Informativo, contenente TUA IMPRESA Fascicolo Informativo Modello: FASIMP 5 ed. 05/2011 Copertina Tua Assicurazioni S.p.A. Gruppo Cattolica Assicurazioni Contratto di assicurazione sui beni ed il patrimonio dell Impresa. Il presente

Dettagli

AECI AEROCLUB D ITALIA R.C.T. AEROMODELLISTI

AECI AEROCLUB D ITALIA R.C.T. AEROMODELLISTI AECI AEROCLUB D ITALIA R.C.T. AEROMODELLISTI INDICE DEFINIZIONI... 3 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE... 4 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio... 4 Altre assicurazioni...

Dettagli

Questionario Incendio. PARTE I Generalità. PARTE II Somme assicurate (in euro)

Questionario Incendio. PARTE I Generalità. PARTE II Somme assicurate (in euro) Questionario Incendio La Società si impegna a fare uso riservato di queste notizie ed informazioni. E importante rispondere in modo completo per consentire alla Società una valutazione corretta del rischio.

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE LOTTO 4 ASSICURAZIONE DANNI ACCIDENTALI ALTRI RISCHI

CAPITOLATO SPECIALE LOTTO 4 ASSICURAZIONE DANNI ACCIDENTALI ALTRI RISCHI CAPITOLATO SPECIALE LOTTO 4 ASSICURAZIONE DANNI ACCIDENTALI ED ALTRI RISCHI 1 DEFINIZIONI Nel testo delle presenti Condizioni di Assicurazione si definiscono con: Contraente Società Broker Assicurato Assicurazione

Dettagli

SCHEDA PRODOTTO INFORMATIVA. Prestito personale ordinario. www.carispezia.it 75.000,00

SCHEDA PRODOTTO INFORMATIVA. Prestito personale ordinario. www.carispezia.it 75.000,00 SCHEDA PRODOTTO INFORMATIVA Prestito personale ordinario 1. Identità e contatti del finanziatore Finanziatore Indirizzo Telefono E-mail Fax Sito web Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A. Sede legale:

Dettagli

Assicurazione trasporti Assicurazione della responsabilità sul traffico di merci

Assicurazione trasporti Assicurazione della responsabilità sul traffico di merci Assicurazione trasporti Assicurazione della responsabilità sul traffico di merci Condizioni Complementari (CC) della responsabilità dello spedizioniere (CGAR Spedizioniere 2008) Responsabilità in qualità

Dettagli

Data ultimo aggiornamento: 05/2014 Pagina 1 di 7

Data ultimo aggiornamento: 05/2014 Pagina 1 di 7 SCHEDA TECNICA CARATTERISTICHE GENERALI CONTRAENTE DESTINATA A DURATA EFFETTO E SCADENZA PAGAMENTO DEL PREMIO CAUSE DI CESSAZIONE, DECADENZA, VARIAZIONE IMPOSTE ASSICURATIVE LEGISLAZIONE FORO GIUDIZIARIO

Dettagli

RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE

RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE CONVENZIONE NAZIONALE per l assicurazione della RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE per Amministratori Segretari Comunali Dirigenti, Funzionari, Dipendenti della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Premessa La Legge

Dettagli

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione Seguito aggiudicazione gara pubblica è in corso un contratto All Risk Property ed RCTO con la Carige

Dettagli

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Mutuo Chirografario per il Credito al Consumo finalizzato. VIA LIBERA abbattimento barriere

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Mutuo Chirografario per il Credito al Consumo finalizzato. VIA LIBERA abbattimento barriere 1. Identità e contatti della Banca Finanziatore Indirizzo BCC DI ROMA VIA SARDEGNA, 129 00187 - ROMA (RM) Telefono 06/5286 1 Email info@roma.bcc.it Fax 06/52863305 Sito web www.bccroma.it 2. Caratteristiche

Dettagli

R.C. Terzi/O e Malat. Rif. quotazione n.: 247 Data: 03/11/2006

R.C. Terzi/O e Malat. Rif. quotazione n.: 247 Data: 03/11/2006 SCHEDA DETTAGLIO COPERTURA PRESENTAZIONE DEL RISCHIO Rif. quotazione n.: 247 Data: 03/11/2006 Telefono: Nome Cognome / azienda: Indirizzo: Cap/citta/Prov.: Cod. Fisc./P.Iva: Professione/attività: Mail:

Dettagli

Sindacato Autonomo Bancari di Mantova e provincia Segreteria Provinciale Via Imre Nagy numero 5 8 località Borgochiesanuova - 46100 Mantova Telefono

Sindacato Autonomo Bancari di Mantova e provincia Segreteria Provinciale Via Imre Nagy numero 5 8 località Borgochiesanuova - 46100 Mantova Telefono Sindacato Autonomo Bancari di Mantova e provincia Segreteria Provinciale Via Imre Nagy numero 5 8 località Borgochiesanuova - 46100 Mantova Telefono 0376-366221 - 324660 Fax 0376-365287 E-mail sab.mn@fabi.it

Dettagli

Uso Fraudolento Carte di Credito e debito

Uso Fraudolento Carte di Credito e debito Pag.1 di 6 Assicurato : BCC PIOVE DI SACCO CREDITO COOPERATIVO Agenzia : PIOVE DI SACCO 468 Polizza n. 468.12.300689 Uso Fraudolento Carte di Credito e debito SOMMARIO: - DEFINIZIONI - ESTRATTO DELLE CONDIZIONI

Dettagli

QUESTIONARIO BASE AZIENDE

QUESTIONARIO BASE AZIENDE QUESTIONARIO BASE AZIENDE NOTA: Per una maggiore facilità nella comprensione dei dati Vi invitiamo a compilare il seguente questionario utilizzando direttamente il PC e successivamente stamparlo e firmarlo.

Dettagli

ALLEGATO 1 SCHEMA PREZZO QUALITA COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA

ALLEGATO 1 SCHEMA PREZZO QUALITA COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA I punteggi saranno assegnati come segue: A) PREZZO Massimo Punteggio= 70 PUNTI B) QUALITÀ Massimo Punteggio= 30 PUNTI A) PREZZO: Premio annuo lordo riportato nell offerta

Dettagli

Assicurazioni RC Professionali

Assicurazioni RC Professionali Proposta di assicurazione R.C. per gli Amministratori, Dirigenti e Sindaci di Società. TAILOR MADE La seguente Proposta di assicurazione è in relazione ad un polizza claims made. Essa copre esclusivamente

Dettagli

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE PENSIONIAMO

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE PENSIONIAMO Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:

Dettagli

A garanzia della partecipazione al bando (gara) e degli obblighi in esso contenuti.

A garanzia della partecipazione al bando (gara) e degli obblighi in esso contenuti. LINEA ASSICURATIVA PER LE COOPERATIVE DI ABITAZIONE e PER LE IMPRESE EDILI Bando di assegnazione A garanzia della partecipazione al bando (gara) e degli obblighi in esso contenuti. 0,10% per 6 mesi di

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 18 lettera 4 dello

Dettagli