I N D I C E. - Prospetto dell Iter per il riconoscimento dell Invalidità, Cecità, Sordita, Handicap, Disabile

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2 I N D I C E - Prospetto dell Iter per il riconoscimento dell Invalidità, Cecità, Sordita, Handicap, Disabile pag. - INVALIDITA pag. - CECITA pag. - SORDITA pag. - HANDICAP pag. - DISABILITA pag. - Come si determina la percentuale di Invalidità Civile pag. - Gazzetta Ufficiale (Approvata con decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992) pag. 30 2

3 PROSPETTO DELL ITER PER IL RICONOSCIMENTO DELL INVALIDITA, CECITA, SORDITA, HANDICAP, DISABILE Le visite vengono effettuate presso L Ass di Via Duca d Aosta n. 11 Gorizia oppure presso l Ospedale San Polo di Monfalcone a secondo del Comune di residenza MEDICO CERTIFICATORE INVIA TELEMATICAMENTE IL CERTIFICATO MEDICO ALL INPS E RILASCIA AL PAZIENTE IL CERTIFICATO ORIGINALE FIRMATO (4 FOGLI) IL PAZIENTE SI RECA PRESSO UNA ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA (ANMIC,ENS, UIC,ANFASS) O PRESSO UN PATRONATO CON IL CERTIFICATO MEDICO ORIGINALE ED ESSI PROVVEDERANNO A TRASMETTERE LA DOMANDA TELEMATICAMENTE ALL INPS. L INPS, IN ACCORDO CON L AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 2 FISSA IL CALENDARIO DELLE VISITE E COMUNICA AL PAZIENTE, CON RACCOMANDATA, LA DATA DELLA VISITA Dal 1 gennaio 2010 la denominazione esatta delle Commissioni Ass è Commissione Medica Integrata ed è composta da: un medico specialista in medicina legale con funzioni di Presidente, due medici di cui uno specialista nella medicina del lavoro, un medico dell INPS e un rappresentate dell Anmic o dell Uic o Ens o Anfass a seconda dell accertamento che deve fare la commissione Il medico deve compilare obbligatoriamente i campi relativi ai dati anagrafici e la diagnosi, oltre all inserimento dei propri dati identificativi. Le rimanenti componenti del certificato sono, opzionali (anamnesi e obiettività). Le ultime disposizione dell Inps permettono ai soggetti abilitati alla trasmissione della domanda di modificare la richiesta del Medico certificatore (Invalidità, cecità, sordità, handicap, disabilità) aggiungendo, ove opportuno, un ulteriore richiesta di riconoscimento (es. disabilità) per i soggetti che hanno i requisiti per accedere a determinati benefici. Se il giudizio della Commissione è a MAGGIORANZA in verbale viene sospeso per ulteriori accertamenti fino alla determinazione del giudizio definitivo che viene effettuato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell Inps tramite accertamento sugli atti oppure dispone una visita diretta da concludersi entro i successivi venti giorni. Il verbale viene poi inviato al paziente con raccomandata A.R. Se il giudizio della Commissione e UNANIME il verbale viene inviato automaticamente al paziente con raccomandata A.R, IL PAZIENTE DOVRA PRESENTARE IL GIORNO DELLA VISITA, ALLA COMMISSIONE, IL CERTIFICATO MEDICO ORIGINALE, FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITA E DEL CODICE FISCALE E FOTOCOPIA DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA. 3

4 Il Medico Certificatore Per inviare Telematicamente il certificato medico per il riconoscimento dell Invalidità Civile il Medico deve recarsi preso gli sportelli dell INPS con un documento di identità, codice fiscale e il numero di iscrizione all Ordine dei Medici. Per la trasmissione del certificato medico seguire i seguenti passaggi: a. Andare nel sito Inps b. Nei Servizi on-line ciccare Per tipologia di utente c. Cliccare su Medici Certificatori d. Cliccare su Certificato medico per il riconoscimento dell Invalidità Civile e. Inserire il Proprio Codice Fiscale e il Pin e cliccare su INVIA f. Cliccare Compila ed invia certificato medico g. Inserire nome e cognome del richiedente e il codice fiscale. Il medico deve compilare obbligatoriamente i campi relativi ai dati anagrafici e la diagnosi e i Codici ICD9-CM, le rimanenti componenti del certificato sono, opzionali (anamnesi e obiettività). Al punto in cui si richiede Si certifica che la persona è: O Impossibilitata a deambulare senza l aiuto permanente un accompagnatore/non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua. La selezione di tale dicitura deve essere fatta solo per le persone non in grado di deambulare oppure scelta anche quando la persona deambula ma non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ossia affetta da patologia, es. mentale, che gli impedisce di decidere autonomamente di lavarsi, vestirsi o cucinarsi. O Affetta da malattia neoplastica in atto. La selezione di tale dicitura deve essere fatta quando la persona è affetta da patologia neoplastica a prescindere se esegue chemioterapia o altro. La selezione di tale dicitura fa sì che la commissione chiami a visita la persona entro 15 giorni. O Affetta da patologia in situazione di gravità ai sensi del D.M. 2 Agosto La selezione di tale dicitura deve essere fatta quando la patologia della persona rientra nelle 10 elencate nel D.M. e questo dà al paziente l esclusione alle visite di revisione. O Sussistono in atto controindicazioni mediche che rendono rischioso o pericoloso per sè e per gli altri lo spostamento del soggetto da suo domicilio. La selezione di tale dicitura deve essere fatta per le persone che richiedono la visita domiciliare.. 1. Sul Mod D Visita domiciliare : (Accesso tramite la digitazione del tasto Intrasportabilità ) O Certifico che sussistono in atto controindicazioni mediche che rendono rischioso o pericoloso per sè e per gli altri lo spostamento del soggetto da suo domicilio. La selezione di tale dicitura deve essere fatta solo per le persone che richiedono la visita domiciliare e sono intrasportabili 4

5 Il punto in cui si richiede Il presente Certificato è rilasciato ai fine della domanda di : Invalidità civile Cecità Sordità Handicap Disabilità è scelto dal medico certificatore al fine di richiedere uno o più riconoscimenti. Si precisa però che, su richiesta dell utente e a vantaggio dello stesso, il soggetto abilitato alla trasmissione della domanda, come da disposizioni dell INPS, può integrare la domanda del Medico certificatore con un ulteriore richiesta di riconoscimento (Invalidità, cecità, sordità, handicap, disabilità) per i soggetti che hanno i requisiti ad accedere a determinati benefici. 5

6 I N V A L I D I T A Generalità L art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, definisce INVALIDI CIVILI i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo. Sono esclusi gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio, nonché i ciechi civili e i sordomuti, per i quali provvedono altre leggi. Con il riconoscimento di invalidità dal 34% al 45%: 1. Fornitura gratuita protesi ausili (ausili per igiene personale o mobilità) 2. Cure fisioterapiche (es. Ospizio marino di Grado) 3. Contrassegno per auto a soggetti con difficoltà motorie Con il riconoscimento di invalidità dal 46% al 66% 1. Fornitura gratuita protesi ausili (ausili per igiene personale o mobilità) 2. Cure fisioterapiche (es. Ospizio marino di Grado) 3. Iscrizione liste speciali per inserimento lavorativo mirato (dai 18 ai 65 anni) Con il riconoscimento di invalidità dal 67% al 73%: 1. Fornitura gratuita protesi ausili (ausili per igiene personale o mobilità) 2. Cure fisioterapiche (es. Ospizio marino di Grado) 3. Iscrizione liste speciali per inserimento lavorativo mirato (dai 18 ai 65 anni) 4. Tessera trasporto agevolato su autobus e corriere di linea regionale (da 0 anni in poi) 5. Esenzione Ticket su medicinali, analisi cliniche e visite mediche da (da 7 anni in poi) 6. Esenzioni tasse scolastiche e universitari in condizioni economiche disagiate Con il riconoscimento di invalidità dal 74% al 99%: 1. Fornitura gratuita protesi ausili (ausili per igiene personale o mobilità) 2. Cure fisioterapiche (es. Ospizio marino di Grado) 3. Iscrizione liste speciali per inserimento lavorativo mirato (dai 18 ai 65 anni) 4. Tessera trasporto agevolato su autobus e corriere di linea regionale (da 0 anni in poi) 5. Esenzione Ticket su medicinali, analisi cliniche e visite mediche da (da 7 anni in poi) 6. Esenzioni tasse scolastiche e universitari in condizioni economiche disagiate 7. Scivolo pensione: 2 mesi figurativi per ogni anno lavorato (dal riconoscimento) 8. Assegno di Assistenza di 256,67 mensili con un limite di reddito personale lordo di 4.378,27 (dai 18 ai 65 anni) Con il riconoscimento di invalidità dal 100%: 1. Fornitura gratuita protesi ausili (ausili per igiene personale o mobilità) 2. Cure fisioterapiche (es. Ospizio marino di Grado) 3. Iscrizione liste speciali per inserimento lavorativo mirato (dai 18 ai 65 anni) 4. Tessera trasporto agevolato su autobus e corriere di linea regionale (da 0 anni in poi) 5. Esenzione Ticket su medicinali, analisi cliniche e visite mediche da (da 7 anni in poi) 6. Esenzioni tasse scolastiche e universitari in condizioni economiche disagiate 7. Scivolo pensione: 2 mesi figurativi per ogni anno lavorato (dal riconoscimento) 8. Pensione di inabilità di 256,67 mensili con un limite di reddito personale lordo di ,24 (dai 18 ai 65 anni) 6

7 Con il riconoscimento dell Indennità di Accompagnamento: 1. Fornitura gratuita protesi ausili (ausili per igiene personale o mobilità) 2. Cure fisioterapiche (es. Ospizio marino di Grado) 3. Iscrizione liste speciali per inserimento lavorativo mirato (dai 18 ai 65 anni) 4. Tessera trasporto agevolato su autobus e corriere di linea regionale (da 0 anni in poi) 5. Carta Blu per il treno e l accompagnatore non paga il biglietto 6. Esenzione Ticket su medicinali, analisi cliniche e visite mediche da (da 7 anni in poi) 7. Esenzioni tasse scolastiche e universitari in condizioni economiche disagiate 8. Scivolo pensione: 2 mesi figurativi per ogni anno lavorato (dal riconoscimento) 9. Indennità di Accompagnamento di 480,47 mensili senza limite di reddito e di età Con il riconoscimento dell Indennità di Frequenza Legge 289/90 (da 0 a 18 anni): 1. Fornitura gratuita protesi ausili (ausili per igiene personale o mobilità) 2. Cure fisioterapiche (es. Ospizio marino di Grado) 3. Tessera trasporto agevolato su autobus e corriere di linea regionale (da 0 anni in poi) 4. Esenzione Ticket su medicinali, analisi cliniche e visite mediche da (da 7 anni in poi) 5. Esenzioni tasse scolastiche e universitari in condizioni economiche disagiate 6. Indennità di frequenza di 256,67 mensili con un limite di reddito lordo del minore di 4.378,27 C E C I T A Generalità Sono considerati CIECHI CIVILI, ai fini del diritto alle provvidenze economiche previste dalla legge, coloro che in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria siano riconosciuti affetti da cecità totale o abbiano un residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi per causa congenita o contratta, non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio. Le norme in vigore distinguono i ciechi civili in : a) Ciechi parziali: sono coloro che hanno un residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione di lenti (ciechi ventisimisti). b) ciechi assoluti: sono coloro che hanno un residuo visivo 00 in entrambi gli occhi. Si intende cecità assoluta la totale mancanza della vista o con mera percezione dell ombra o della luce. Con il riconoscimento di Cieco Parziale (1/20 in entrambi gli occhi ) Indennità speciale ventisimisti: ,25 mensili senza limite di reddito (da 0 anni in poi) Pensione ciechi civili parziali: ,67 mensili con un limite di reddito personale lordo di ,24 (da 0 anni in poi) Con il riconoscimento di Cieco Assoluto Indennità di Accompagnamento: ,60 mensili senza limite di reddito (da 0 anni in poi) Pensione ciechi civili totali: ,57 mensili con un limite di reddito personale lordo di ,24 (da 18 anni in poi) 7

8 S O R D I T A Generalità Agli effetti delle provvidenze economiche previste dalla legge, sono considerati sordomuti i minorati sensoriali dell udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l età evolutiva che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio. Secondo la scienza medica, il periodo dell età evolutiva si conclude col compimento del dodicesimo anno di età. Si considera causa impeditiva del normale apprendimento del linguaggio parlato l ipoacusia che renda o abbia reso difficoltoso tale normale apprendimento. Il requisito della soglia uditiva, presa in considerazione dalla Commissione dell ASS, è da considerarsi corrispondente ad una ipoacusia pari o superiore a 60 decibel HTL di media tra le frequenze 500,1000,2000 Hz nell orecchio migliore se il richiedente non ha superato il dodicesimo anno d età e, 75 decibel HTL di media tra le frequenze 500,1000,2000 Hz nell orecchio migliore se si ha un età compresa tra i 18 e i 65 anni, dimostrando però con un audiogramma eseguito prima del compimento dei 12 anni che l ipoacusia era già insorta. Se i livelli di perdita uditiva sono inferiori a quelli sopra indicati o non è dimostrabile l epoca dell insorgenza dell ipoacusia compresa nell arco dell età evolutiva, viene effettuata una valutazione secondo i criteri dell invalidità. Con il riconoscimento di Sordomuto: Indennità di Comuncazione: ,97 mensili senza limite di reddito e da 0 anni in poi Pensione Sordomuti: ,67 mensili con un limite di reddito personale lordo di ,24 (da 18 ai 65 anni. 3. H A N D I C A P (L. 104/92) Generalità La Legge 104/92 contiene le norme generali sul problema dell assistenza e dell integrazione sociale dei minorati civili, da tempo all attenzione delle forze politiche e sociali. Questa legge interviene nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione, in modo da prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali. E da precisare che il riconoscimento dell invalidità viene effettuato valutando la menomazione in forma percentuale di perdita della capacità lavorativa; lo stato di handicap è invece considerato come condizione per fruire degli interventi contemplati da tale legge. I soggetti aventi diritto alle prestazioni della legge sono le persone handicappate che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione sociale o di integrazione lavorativa tali da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, da ridurre l autonomia personale in modo da 8

9 rendere necessario un intervento assistenziale permanente, da condizionare ridotte o impedite capacità motorie permanenti. Criteri di valutazione e verbale di visita La Commissione accerta le minorazioni determinanti le difficoltà e redige il verbale conferendo all invalido una determinata situazione di Handicap, e precisamente: a) Situazione di handicap di cui al comma 1. Art. 3 della Legge 104/92, oppure b) Situazione di handicap grave di cui al comma 3. Art. 3 della Legge 104/92. Elenchiamo di seguito alcune delle agevolazioni previste con il riconoscimento di handicap o handicap grave. a) BENEFICI PREVISTI CON IL RICONOSCIMENTO DI SITUAZIONE DI HANDICAP DI CUI AL COMMA 1. ART. 3 DELLA LEGGE 104/92, Agevolazioni previste nel rapporto di lavoro con DIRITTO ALLA SEDE I pubblici dipendenti che hanno avuto il riconoscimento di: Portatore di Handicap e riconoscimento di Invalido Civile con una percentuale di a 2/3, hanno la precedenza dell assegnazione della sede di servizio all atto dell assunzione nella pubblica amministrazione, la precedenza nei trasferimenti a domanda e il divieto di trasferimento d autorità. Il diritto al trasferimento può essere esercitato nell ambito delle sedi vacanti pubblicate nel bollettino ufficiale dell amministrazione. Agevolazioni per gli esami di CONCORSO o di ABILITAZIONE Per consentire al soggetto Portatore di Handicap di sostenere prove di esame nei concorsi pubblici o per abilitazione alle professioni, in condizioni di parità con i soggetti normodotati è previsto l uso degli ausili necessari in relazione alle proprie patologie, nonché la concessione di tempi aggiuntivi eventualmente necessari. L indicazione di detti ausili e dell eventuale necessità di tempi aggiuntivi è fatta dagli interessati nella domanda di partecipazione al concorso o all esame di abilitazione in cui allega anche il verbale di Portatore di Handicap. Diritto all ISTRUZIONE e all INTEGRAZIONE SCOLASTICA Il soggetto Portatore di Handicap ha il diritto di accesso con un età inferiore a tre anni, all asilo nido e poi, nella scuola pubblica dell obbligo fino all università. Il diritto di accesso consente di usufruire delle seguenti agevolazioni: - Il loro inserimento avviene nelle classi normali, - facilitazioni per la loro frequenza nelle scuole medie superiori e universitarie, - trasporto è gratuito dall abitazione alla scuola, - idonei accorgimenti per il superamento o l eliminazione delle barriere architettoniche che impediscono la frequenza, - l assistenza scolastica con insegnati di sostegno, l - a dotazione di attrezzature tecniche e di sussidi didattici, nonché di ogni forma di ausilio tecnico. Diritto di accesso agli alloggi dell Ater predisposti per i disabili B) BENEFICI PREVISTI CON IL RICONOSCIMENTO DI SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE DI CUI AL COMMA 3. ART. 3 DELLA LEGGE 104/92 9

10 Agevolazioni economiche e non rilasciate dal Comune di residenza Secondo alcune disposizioni Regionali del FVG il Comune di residenza assegna dei contributi economici o promuove interventi di assistenza alle famiglie che hanno in casa portatori di handicap grave. Le domande vanno presentate agli Assistenti Sociali presso il proprio comune di residenza. Diritto di accesso agli alloggi dell Ater predisposti per i disabili Agevolazioni previste nel rapporto di lavoro con DIRITTO ALLA SEDE Un pubblico dipendente o privato che ha avuto il riconoscimento di Portatore di Handicap grave ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso. Un familiare, con rapporto di lavoro pubblico dipendente o privato, che assiste con continuità un parente o affine fino al terzo grado Portatore di Handicap grave, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede più vicina al domicilio del portatore di Handicap. Agevolazione nella concessione dei PERMESSI LAVORATIVI Nell ambito del rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, è prevista la concessione di permessi ai familiari lavoratori che assistono una persona Portatore di Handicap grave e anche allo stesso Portatore di Handicap, e precisamente: I FAMILIARI, soggetti del diritto, del Portatore di Handicap grave usufruiscono dei seguenti vantaggi: 1) La madre lavoratrice ha il diritto di assentarsi dal lavoro per poter assistere il figlio che è in situazione di gravità. Tale diritto si esercita in forma diversa a seconda che il figlio sia di età inferiore a tre anni oppure abbia superato tale età. Se il figlio è di età inferiore a tre anni la madre ha diritto all astensione dal lavoro per tutto il periodo, cioè fino al compimento di detta età. In alternativa a detta astensione e sempre fino tre anni, la madre può chiedere al proprio datore di lavoro di usufruire di due ore di permesso giornaliero, ridotto ad una sola ora nel caso in cui l orario di lavoro sia inferiore a sei ore giornaliere. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino la madre lavoratrice ha diritto a tre giorni di permesso mensile, questo permesso spetta anche dopo il raggiungimento della maggiore età del figlio. Il permesso di tre giorni, su richiesta dell interessato, può essere frazionato anche in ore. Il diritto della madre, se il figlio è minorenne, spetta anche se il padre non lavora e se nella famiglia vi sono altri soggetti in grado di prestare assistenza. Questo criterio si applica anche se il figlio è maggiorenne purché conviva con la madre. Se il figlio maggiorenne non convive con la madre, il diritto di usufruire a permessi è subordinato alla condizione che essa presti assistenza al figlio con continuità ed esclusività. Alla madre legittima è equiparata la madre adottiva o affidataria. 2) Il padre lavoratore usufruisce dei permessi nelle varie forme previste (prolungamento del periodo di astensione facoltativa dal lavoro o, due ore al giorno fino a tre anni di vita del figlio handicappato grave o, tre giorni mensili dopo il compimento di età) in alternativa però o rinuncia della madre. Le condizioni previste per usufruire di tali permesso sono le stesse concesse per la madre, ossia: rapporto di lavoro dipendente, figlio minore o maggiorenne convivente con il padre, figlio maggiorenne che non convive ma è nella condizione di prestare assistenza al figlio con continuità ed esclusività. 3) I parenti e gli affini entro il terzo grado usufruiscono del permesso di tre giorni mensili dopo il compimento del terzo anno di età a condizione che il parente sia lavoratore dipendente e presti all handicappato assistenza continua e in via esclusiva. E evidente che il diritto dei parenti e affini è subordinato alla condizione che non vi siano né madre, né padre della persona handicappata, ovvero che, pur essendoci, siano nella materiale impossibilità di provvedere all assistenza del figlio. 4) Il coniuge lavoratore ha diritto a tre giorni di permesso mensile, o su richiesta dell interessato in ore. 10

11 IL TITOLARE Portatore dell handicap grave usufruisce dei seguenti vantaggi: 1) Se il soggetto ha un rapporto di lavoro dipendente, può essa stessa fruire sia dei permessi di due ore giornaliere, sia (alternativamente) dei permessi di tre giorni al mese retribuiti. Se il lavoratore handicappato, pur beneficiando di permessi per se stesso, ha effettiva necessità di essere assistito da un familiare lavoratore, a quest ultimo possono essere concessi giorni di permesso retribuiti purché nel nucleo familiare non vi sia altro familiare non lavoratore in condizione di prestare assistenza. CONGEDO STRAORDINARIO DI DUE ANNI Il genitore, i fratelli o sorelle (quando i genitori sono deceduti o impossibilitati a prestare assistenza) e il coniuge della persona con Handicap possono richiedere due anni di congedo straordinario retribuito. Agevolazioni nel settore AUTO I beneficiari di tale agevolazione sono: I Titolari di Patente di Gli Invalidi con le seguenti Guida Speciale che hanno i caratteristiche: veicoli obbligatoriamente Affetti da grave limitazione adattati, possono usufruire della capacità di delle seguenti agevolazioni: deambulazione o affetti da pluriamputazioni e inoltre riconosciuti con l Handicap grave ai sensi del comma 3, dell art. 3 della legge n. 104/92, di cui parleremo nel capitolo VI possono usufruire delle seguenti agevolazioni: I Familiari degli invalidi con le seguenti caratteristiche: Avere fiscalmente a carico il familiare invalido che è stato riconosciuto con l Handicap grave, ai sensi del comma 3, dell art. 3 della legge n. 104/92, di cui parleremo nel capitolo VI possono usufruire delle seguenti agevolazioni: Detrazioni IRPEF pari al Detrazioni IRPEF pari al Detrazioni IRPEF pari al 19% per l acquisto e la 19% per l acquisto e la 19% per l acquisto e la riparazione dell auto, escluse riparazione dell auto, escluse riparazione dell auto, escluse quelle di ordinaria quelle di ordinaria quelle di ordinaria manutenzione. manutenzione. manutenzione. Applicazione dell IVA pari al 4% per l acquisto di auto. Applicazione dell IVA pari al 4% per l acquisto di auto. Applicazione dell IVA Pari al 4% per l acquisto di auto. Esenzione dalle IMPOSTE di TRASCRIZIONE sui passaggi di proprietà al PRA. Esenzione dalle IMPOSTE di TRASCRIZIONE sui Passaggi di proprietà al PRA. Esenzione dalle IMPOSTE di TRASCRIZIONE sui Passaggi di proprietà al PRA. 11

12 D I S A B I L I T A (L. 68/99) Generalità L inserimento lavorativo è uno dei problemi più importanti per gli invalidi, i quali con l esplicazione di una attività lavorativa possono superare o almeno ridurre lo stato di emarginazione e di isolamento in cui spesso vivono e sentirsi utili all interno della famiglia e della società. La precedente legge del 2 aprile 1968, n. 482 disciplinava l inserimento lavorativo con l iscrizione nelle liste speciali di collocamento ma, l atteggiamento di diffidenza dei datori di lavoro privati verso la categoria dei disabili ha reso necessaria una riforma del sistema. La riforma del collocamento obbligatorio è stata attuata con legge 12 marzo 1999 n. 68 ed è entrata in vigore a gennaio del Obiettivo fondamentale della nuova legge è collocare il disabile iscritto, presso la Provincia di Gorizia Servizio del Lavoro (ex Collocamento) nelle liste speciali al posto giusto perché possa esprimere al massimo le proprie capacità lavorative. La commissione dell Azienda Sanitaria redige una relazione conclusiva con la specificazione delle capacità lavorative della persona e delle sue positive potenzialità con l indicazione delle linee progettuali da attuare per il collocamento mirato (con o senza interventi di supporto, con l utilizzo o meno di strumenti tecnici, previo percorso formativo propedeutico, ecc). Una copia del verbale viene anche inviato alla la Provincia al Servizio del Lavoro e il Comitato Tecnico stabilisce poi il percorso lavorativo che il Disabile deve seguir per un inserimento lavorativo mirato presso aziende o enti pubblici. Categorie protette Le disposizioni della nuova legge si applicano: 1) Agli invalidi civili in età lavorativa con il riconoscimento del 46%; 2) Ai ciechi civili affetti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione; 3) Ai sordomuti, colpiti da sordità alla nascita o prima dell apprendimento della lingua parlata. 12

13 Elenco delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante e indicazione della relativa documentazione sanitaria, in attuazione della legge 9 marzo 2006, n. 80, art. 6, comma 3. Il presente elenco comprende le gravi menomazioni di cui all'art. 6, terzo comma, della legge 9 marzo 2006, n. 80 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione", per tali intendendosi le menomazioni o le patologie stabilizzate o ingravescenti, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione. L'elenco e' presentato in un prospetto in cui sono indicate: 12 voci relative a condizioni patologiche che determinano una grave compromissione dell'autonomia personale e gravi limitazioni delle attività e della partecipazione alla vita comunitaria; per ciascuna voce la documentazione sanitaria, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o privata accredita, idonea a comprovare, sulla base di criteri diagnostici e di valutazioni standardizzati e validati dalla comunità scientifica internazionale, la patologia o la menomazione, da richiedere alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali o agli interessati, solo qualora non sia stata acquisita agli atti o non più reperibile. L'elenco viene rivisto con cadenza annuale. Le persone affette da patologie o menomazioni comprese nell'elenco sono esonerate da tutte le visite di controllo o di revisione circa la permanenza dello stato invalidante; la relativa documentazione sanitaria va richiesta alle commissioni preposte all'accertamento che si sono espresse in favore dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione; oppure agli interessati, qualora non risulti acquisita agli atti da parte delle citate commissioni. E' fatta salva la facoltà per i soggetti interessati di integrare la documentazione sanitaria con ulteriore documentazione utile allo scopo. 1) Insufficienza cardiaca in IV classe NHYA refrattaria a terapia. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. Valutazione NHYA sulla base degli accertamenti effettuati e risposta ai presidi terapeutici. 2) Insufficienza respiratoria in trattamento continuo di ossigenoterapia o ventilazione meccanica. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. Valutazione prognostica. Valutazione della funzionalità respiratoria sulla base degli accertamenti eseguiti. Indicazione di trattamento con ossigenoterapia o ventilazione meccanica in corso. 3) Perdita della funzione emuntoria del rene, in trattamento dialitico, non trapiantabile. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. Valutazione prognostica. Indicazione di trattamento dialitico in corso. 4) Perdita anatomica o funzionale bilaterale degli arti superiori e/o degli arti inferiori, ivi comprese le menomazioni da sindrome da talidomide. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. Valutazione funzionale della menomazione con descrizione della concreta possibilità o impossibilità motivata di utilizzo di protesi, ortesi e/o ausili. 13

14 5) Menomazioni dell'apparato osteo-articolare, non emendabili, con perdita o gravi limitazioni funzionali analoghe a quelle delle voci 2 e/o 4 e/o 8. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. Valutazione funzionale, sulla base degli accertamenti effettuati come alle voci 2 e/o 4 e/o 8. 6) Epatopatie con compromissione persistente del sistema nervoso centrale e/o periferico, non emendabile con terapia farmacologia e/o chirurgica. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. Persistente compromissione neurologica. Referti di esami specialistici. 7) Patologia oncologica con compromissione secondaria di organi o apparati. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. Stadiazione internazionale della specifica patologia. Compromissione funzionale secondaria di organi od apparati. 8) Patologie e sindromi neurologiche di origine centrale o periferica, (come al punto 4). Atrofia muscolare progressiva; atassie; afasie; lesione bilaterale combinate dei nervi cranici con deficit della visione, deglutizione, fonazione o articolazione del linguaggio; stato comiziale con crisi plurisettimanali refrattarie al trattamento. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. Valutazione prognostica. Valutazione funzionale: tono muscolare; forza muscolare; equilibrio e coordinazione; ampiezza e qualità del movimento; prassie, gnosie; funzioni dei nervi cranici e spinali; linguaggio; utilizzo di protesi, ortesi e/o ausili. 9) Patologie cromosomiche e/o genetiche e/o congenite con compromissione d'organo e/o d'apparato che determinino una o più menomazioni contemplate nel presente elenco. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. Valutazione prognostica Compromissione funzionale di organo e/o di apparato, sulla base degli accertamenti effettuati. 10) Patologie mentali dell'età evolutiva e adulta con gravi deficit neuropsichici e della vita di relazione. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. Valutazione prognostica. Valutazione e descrizione funzionale: funzioni intellettive; abilità cognitive; abilità e competenze affettive e relazionali; autonomia personale; abilità e competenze di adattamento sociale. 11) Deficit totale della visione. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di cecità e conseguente grave compromissione dell'autonomia personale. Valutazione funzionale: visus naturale e corretto in OO (spento, motu manu, ombra luce); ERG e PEV destrutturati; campo visivo binoculare inferiore al 3%, indipendentemente dal residuo visivo in OO o diagnostica con neuroimmagini. 12) Deficit totale dell'udito, congenito o insorto nella prima infanzia. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di sordità prelinguale e conseguente grave 14

15 compromissione dell'autonomia personale. Valutazione funzionale: esame audiometrico; impedenziometria; potenziali evocati uditivi 15

16 COME SI DETERMINA LA PERCENTUALE DI INVALIDITA CIVILE Per la determinazione del grado di invalidità si applica la tabella indicativa delle percentuali di invalidità elaborata sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni dell Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e approvata con decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio La tabella di cui al citato decreto 5 febbraio 1992 consta di cinque parti: - la prima indica le modalità d uso; - la seconda definisce i livelli di deficit funzionale dei vari apparati, individuati secondo criteri di classificazione internazionale; - la terza parte comprende il tabellario, costituito da una tabella ordinata in fasce o in misura fissa e da una tabella ordinata per apparati; in ciascuna fascia sono elencate le minorazioni specificamente individuate, alle quali è attribuito un valore percentuale fisso o, nei soli casi in cui ciò è possibile, un valore espresso in fasce percentuali di dieci punti; - la quarta parte contiene l elenco delle menomazioni ordinate per funzioni, in correlazione con i numeri di codice della classificazione internazionale delle menomazioni dell OMS; - la quinta parte, infine, indica i criteri per la determinazione delle potenzialità lavorative. La tabella è entrata in vigore il 12 marzo (Nella presente dispensa è riportata la tabella nella sue varie parti, con esclusione della IV e V parte sembrando più utile il tabellario per apparati che contiene l elenco completo delle menomazioni con i numeri di codice e con i valori in misura fissa e in misura percentuale). 5 - Verbale di visita Ultimati gli accertamenti sanitari, la commissione redige il verbale di invalidità di visita, dal quale deve risultare la riduzione della capacità lavorativa inerente alle singole infermità e quella globale. In caso di concorso o di coesistenza in uno stesso soggetto di più minorazioni, il danno globale non è valutato addizionando i singoli valori percentuali, ma è considerato nella sua incidenza reale sulla invalidità complessiva del soggetto. Per i danni coesistenti si tiene conto della tecnica valutativa a scalare individuata con il decreto che approva la nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità (5 febbraio 1992). La tecnica valutativa a scalare si basa sul seguente criterio: 1) si determina la percentuale relativa alla prima minorazione (ad esempio, 60%) 2) si calcola la validità residua (nell esempio: =40%) 3) si determina la percentuale relativa alla seconda minorazione (ad esempio 15%) 4) si applica quest ultima percentuale alla validità residua della prima menomazione (15% del 40%=6%) 5) si somma quest ultimo risultato alla percentuale della prima menomazione (60%+6%=66%). In altre parole, indicando con P1 e P2 le percentuali delle due minorazioni, la percentuale totale PT è data dalla formula: PT = P1 + P2 - P1 x P2 100 Nello stesso modo si procede nel caso di più di due minorazioni. Nel caso in cui la commissione giudichi che la minorazione riscontrata sia suscettibile di modificazioni nel tempo, nel verbale viene indicato il termine alla scadenza del quale l invalido dovrà essere sottoposto a nuova visita (es. Rivedibile dopo due anni). 16

17 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA APPROVAZIONE DELLA NUOVA TABELLA INDICATIVA DELLE PERCENTUALI D INVALIDITA PER LE MINORAZIONI E MALATTIE INVALIDANTI Approvata con decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992 Pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. 26 febbraio 1992 E modificato con D.M. 14 giugno 1994 (G.U. 1 luglio 1994). PARTE I - Modalità d uso PARTE II - Indicazioni per la valutazione dei deficit Funzionali - Tabella dei deficit uditivi - Tabella dei deficit visivi binoculari PARTE III - Tabella delle percentuali di invalidità ordinata per apparati 17

18 PARTE I MODALITA D USO DELLA NUOVA TABELLA D INVALIDITA La nuova tabella fa riferimento alla incidenza delle infermità invalidanti sulla capacità lavorativa secondo i criteri della normativa vigente. Pertanto richiede l analisi e la misura percentuale di ciascuna menomazione anatomo- funzionale e dei suoi riflessi negativi sulla capacità lavorativa. La tabella elenca sia infermità individuate specificatamente, cui è attribuita una determinata percentuale fissa, sia infermità il cui danno funzionale permanente viene riferito a fasce percentuali di perdita della capacità lavorativa di dieci punti, utilizzate prevalentemente nei casi di più difficile codificazione. Molte altre infermità non sono tabellate ma, in ragione della loro natura e gravità, è possibile valutarne il danno con criterio analogico rispetto quelle tabellate. Il danno funzionale permanente è riferito alla capacità lavorativa (art. 1, comma 3, e art. 2, comma 2, D.L. 23 novembre n. 509) che deve intendersi come capacità lavorativa generica con possibilità di variazioni in più del valore base, non superiori a cinque punti di percentuale, nel caso in cui vi sia anche incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto (capacità cosiddetta semispecifica) e sulla capacità lavorativa specifica. Le variazioni possono anche essere nel senso di una riduzione, non maggiore di cinque punti, quando l infermità risulti non avere incidenza sulla capacità lavorativa semispecifica e specifica. Nel caso di infermità unica, la percentuale di base della invalidità permanente viene espressa utilizzando, per le infermità elencate nella tabella: a) la percentuale fissa di invalidità, quando l infermità corrisponde, per natura e grado, esattamente alla voce tabellare (colonna fisso ); b) la misura percentuale di invalidità calcolata rimanendo all interno dei valori di fascia percentuale che la comprende, quando l infermità sia elencata in fascia (colonna min-max ); c) se l infermità non risulta elencata in tabella viene valutata percentualmente ricorrendo al criterio analogico rispetto ad infermità analoghe e di analoga gravità come indicato sub a) e sub ). Nel caso di infermità plurime, i criteri per giungere alla valutazione finale sono i seguenti: sono calcolate dapprima le percentuali relative alle singole infermità secondo i criteri individuati alle lettere a), b), e c). di seguito, occorre tener presente che le invalidità dovute a menomazioni multiple per infermità tabellate e/o non tabellate possono risultare da un concorso funzionale di menomazioni ovvero da una semplice loro coesistenza. Sono funzionalmente in concorso tra loro le menomazioni che interessano lo stesso organo o lo stesso apparato. In alcuni casi il concorso è direttamente tariffato in tabella (danni oculari, acustici, degli arti, ecc.). In tutti gli altri casi, valutata separatamente la singola menomazione, si procede a valutazione complessiva, che non deve di norma consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali, bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatommo-funzinale dell organo o dell apparato. 18

19 A mente dell art. 5 D.L. 509/1988, nella valutazione complessiva della invalidità, non sono considerate le minorazioni iscritte tra lo 0 e l 10%, purché non concorrenti tra loro o minorazioni da elencare specificatamente ai sensi dello stesso art. 5. Sono in coesistenza le menomazioni che interessano organi e apparati funzionalmente distinti tra loro. In questi casi, dopo aver effettuato la valutazione percentuale di ciascuna menomazione si esegue un calcolo riduzionistico mediante la seguente formula espressa in decimali IT = IP1 + IP 2 (IP1 X IP2) dove l invalidità totale finale IT è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1 e IP2, diminuita del loro prodotto. Ad esempio, se la prima menomazione (IP1) è valutata con il 20% e la seconda (IP2) con il 15%, il risultato finale (IT) sarà (0,20+0,15) (0,20x0,15) = 32 e quindi 32%. In caso di menomazioni di numero superiore a due, il procedimento si ripete e continua con lo stesso metodo. Per ragioni pratiche è opportuno avvalersi, a tal fine, di una apposita tavola di calcolo combinato di cui ogni commissione potrà opportunamente disporre. Le competenti commissioni dovranno esaminare la possibilità o meno dell applicazione di apparecchi protesici. Le protesi sono da considerare fattore di attenuazione delle gravità del danno funzionale e pertanto possono comportare una riduzione della percentuale d invalidità del danno funzionale e pertanto possono comportare una riduzione della percentuale d invalidità a condizione che esse, per la loro natura, siano ben tollerate e funzionalmente efficaci ai fini della capacità lavorativa generica, semispecifica (= occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto) e specifica. Ciascuna visita viene verbalizzata in modo tale che risultino i seguenti elementi: dati anagrafici, qualifica professionale, attività lavorative eventualmente svolte in passato o nell attualità; anamnesi familiare, fisiologica, patologica (remota e prossima), esame obiettivo completo, accertamenti di laboratorio e strumentali; diagnosi clinica secondo quanto sancito dall art. 1, comma 3, D.L. 509; prognosi, con particolare riguardo all eventuale permanenza della infermità e del danno funzionale percentuale assegnata a ciascuna menomazione in base alla tabella e, in caso di menomazioni multiple, valutazione complessiva, se trattasi di concorso di invalidità, ovvero valutazione ottenuta mediante il calcolo riduzionistico effettuato con la formula e la tavola di calcolo combinato di cui sopra, se trattasi di coesistenza d invalidità; possibilità di applicazione di protesi ed eventuale variazione percentuale ad essa connessa. La commissione dovrà indicare il codice di riferimento corrispondente all infermità diagnosticata al fine di individuare la menomazione ad essa correlata (art. 2, comma 1, D.L. 509) sulla base della classificazione internazionale dell OMS. La relazione prevede inoltre il giudizio motivato della commissione sulla ricorrenza dei requisiti per l attribuzione dell indennità di accompagnamento ai soggetti aventi diritto a mente dell art. 1 L. 508/1988, e infine la determinazione delle potenzialità lavorative del soggetto a mente dell art. 3 del D.L. 509 e tenuto conto dell art. 1, comma 3, della legge 508/

20 PARTE II INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DEI DEFICIT FUNZIONALI APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO Le insufficienze cardiache sono state valutate facendo riferimento alla classificazione funzionale definita dalla New York Heart Association nel 1964, secondo la quale si distinguono in quattro classi di deficit: Prima classe: La persona è portatrice di una malattia cardiaca che non influisce sulla sua attività fisica ordinaria Seconda classe: la malattia determina una lieve limitazione della attività fisica ordinaria; il soggetto può svolgere un attività fisica di lieve entità. Terza classe: la malattia determina una marcata limitazione di ogni attività fisica; il soggetto può svolgere solo un attività fisica sedentaria. Quarta classe:il soggetto può presentare anche a riposo affaticamento, dispnea, palpitazioni, cianosi e dolore di tipo anginoso. APPARATO RESPIRATORIO Insufficienza respiratoria: lieve: dispnea che compare sotto sforzi che ogni altro soggetto della stessa età e crporatura riesce a compiere; test di funzionalità respiratoria: a) CV/VEMS% min. 85 magg. 75% b) Consumo di 02 (ml.02 X Kg. min.) min. 25 magg. 22 c) Compl. cardiache assenti media: la dispnea compare spesso con sforzi di media entità; test di funzionalità respiratoria: d) CV/VEMS% min. 65 magg. 55% e) Consumo di 02 (ml.02 X Kg. min.) min. 20 magg. 18 f) Compl. cardiache assenti grave: la dispnea compare dopo sforzi di lieve entità; test di funzionalità respiratoria: g) CV/VEMS% min. 45 magg. 40% h) Consumo di 02 (ml.02 X Kg. min.) 15 i) Compl. cardiache presenti. La dispnea a riposo non è stata presa in considerazione in quanto si tratta di condizione gravissima, tale da comportare l impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita. APPARATO DIGERENTE Si sono identificati quattro livelli di compromissione funzionale, corrispondenti ad altrettanti classi, identificabili come di seguito indicato. Per la valutazione delle inabilità derivanti da condizioni morbose complesse, non sempre espressione di una patologia strettamente di apparato o sistema, si fa riferimento alla compromissione dello stato generale, oltre che alla compromissione funzionale. Prima classe : la malattia determina alterazioni lievi della funzione tali da provocare disturbi dolorosi salutari, trattamento medicamentoso non continuativo e stabilizzazione del peso corporeo convenzionale (rilevato dalle tabelle facenti riferimento al sesso ed alla statura) su valori ottimali. In caso di trattamento chirurgico non debbono essere residuati disturbi funzionali o disordini del transito. 20

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