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1 di Gabriella Galli Responsabile Ufficio Salute e Sicurezza del Lavoro UIL Commissione consultiva permanente il nuovo mandato, gli impegni, le sfide Con il Decreto del 4 luglio scorso è stata ricostituita, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (art. 6 D.Lgs. 81/08), nel rispetto della sua composizione tripartita che prevede la presenza di dieci esperti delle Organizzazioni sindacali, dieci delle Associazioni datoriali, dieci rappresentanti delle Regioni e Province autonome e dieci delle Istituzioni nazionali. La Commissione, che ha un mandato di durata quinquennale, potrà istituire al suo interno - come è tradizione sin dalla sua fondazione (DPR 547/55) e come prevede attualmente la legge (D.Lgs. 81/08, art. 6 comma 3) - Comitati speciali permanenti in grado di affrontare tematiche specifiche, sia di carattere tecnico che organizzativo o materie trasversali. Alla luce degli impegni non portati a termine nell ambito del precedente mandato e di quelli attribuiti alla Commissione da recenti disposizioni legislative, possiamo delineare un primo quadro delle attività che, nei prossimi mesi (dopo l insediamento che avverrà probabilmente entro il mese di settembre), impegneranno i rappresentanti delle istituzioni e delle parti sociali. Le iniziative assunte nel precedente mandato Innanzitutto va ricordato che alcuni dei Comitati precedentemente istituiti e che hanno concluso la prima fase dei lavori, ovvero hanno già prodotto documenti relativi alle materie loro attribuite (definizione di criteri, indicazioni, ecc.), dovranno riprendere a lavorare per gestire la funzione di monitoraggio o comunque di completamento delle attività. Tale funzione attribuita alla Commissione acquista un valore particolarmente significativo se si considera come le disposizioni legislative, siano spesso disattese per scarsa conoscenza, per difficoltà applicative e talvolta per mancanza di supporti. La funzione di monitoraggio (che deve essere anche di diffusione delle informazioni, dialogo con gli utenti finali, ascolto), esercitata da un organismo in cui sono presenti sia le istituzioni che le parti sociali, può di fatto promuovere un ruolo più consapevole e attivo da parte di tutti i soggetti sociali e istituzionali che hanno responsabilità e competenze sulla salute e sicurezza sul lavoro. In particolare tale attività di controllo interessa le tematiche di seguito trattate e i relativi Comitati. Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi Il Decreto Interministeriale del 94 ambiente & sicurezza sul lavoro

2 30 novembre 2012, mediante il quale sono state emanate le Procedure standardizzate per la Valutazione dei Rischi, in vigore dal 1 giugno 2013, prevede che entro 24 mesi dalla entrata in vigore del decreto, la Commissione (Comitato 2) previo monitoraggio della applicazione delle procedure, rielabora le procedure standardizzate di cui all art. 29, comma 5 del D.Lgs. 81/2008, anche previa individuazione dei settori a basso rischio. Inoltre va ricordato che in fase di approvazione da parte della Commissione consultiva il Ministero del Lavoro e l Inail hanno assunto un impegno in merito alla produzione/selezione/aggiornamento di strumenti di supporto condivisi (ad es. check list, profili di rischio, ecc.) da offrire ai datori di lavoro delle micro e piccole imprese come reale forma di semplificazione, per aiutarli nella loro attività di valutazione e gestione dei rischi. Modelli di gestione della sicurezza Il Comitato 4, dopo l elaborazione della tabella di correlazione tra l art. 30 del D.Lgs. 81/08, le Linee Guida UNI-INAIL e le BS OHSAS (2011) ha redatto le Procedure semplificate per l adozione dei modelli di organizzazione e gestione nelle piccole e medie imprese, approvate dalla Commissione consultiva e recepite con DM del 13 febbraio 2014 (GU n. 45, del 24 febbraio 2014). Il documento fornisce alle piccole e medie imprese indicazioni organizzative semplificate, di natura operativa, utili alla predisposizione e alla efficace attuazione di un sistema aziendale idoneo a prevenire le conseguenze dei reati previsti dall art. 25-septies, del decreto legislativo n. 231/2001. Anche in questo caso si prevede, all art. 2 del DM, che la Commissione consultiva debba svolgere una funzione di monitoraggio, a seguito della quale sarà possibile rielaborare le procedure semplificate emanate. La scadenza di 24 mesi (dall entrata in vigore del decreto stesso) fissata per tale revisione dovrebbe permettere ai lavori della Commissione e del Comitato di svolgersi nei tempi previsti. Valutazione stress lavoro-correlato Le indicazioni metodologiche, approvate dalla Commissione consultiva nella seduta del 17 novembre 2010 prevedono nelle Disposizioni transitorie e finali che allo scopo di verificare l efficacia della metodologia qui indicata, anche per valutare l opportunità di integrazioni alla medesima, la Commissione consultiva provvederà ad elaborare una relazione entro 24 mesi dalla approvazione delle presenti indicazioni metodologiche, a seguito dello svolgimento del monitoraggio sulle attività realizzate. Le modalità di effettuazione di tale monitoraggio saranno definite dalla Commissione consultiva. In merito è evidente come la scadenza dei 24 mesi non sia stata rispettata, poiché la Commissione nel precedente mandato ha solo avviato, il 13 maggio 2013, la discussione in merito alle attività di monitoraggio e deciso di prendere in considerazione alcune indagini avviate da singoli componenti del Comitato 6: INAIL; Coordinamento tecnico interregionale; UIL: che ha presentato una prima ricerca condotta a livello nazionale sulla propria Banca dati RLS nel 2008; CISL nazionale: che ha sviluppato l analisi su di un gruppo di aziende, sia pubbliche che private, di rilevante dimensione. La Strategia nazionale di prevenzione Un ulteriore tematica che la Commissione Consultiva permanente dovrà affrontare per dare seguito agli impegni preceden- ambiente & sicurezza sul lavoro

3 temente assunti è quella relativa alla Strategia nazionale. La Commissione ha approvato, il 29 maggio 2013, un documento di Proposte per una strategia nazionale di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Tali Proposte, non possono restare sulla carta come di fatto è accaduto: ancora oggi, a più di un anno di distanza, nessun interlocutore politico le ha prese in considerazione anche se, informalmente, si sa che il Ministero del Lavoro, nell ambito delle iniziative che assumerà in occasione della presidenza italiana dell Unione europea, intende colmare questa grave lacuna. Lacuna, più volte evidenziata a livello nazionale e comunitario, che vede il nostro Paese tra gli ultimi a non aver ancora formalizzato un documento relativo alla propria strategia nazionale in materia di salute e sicurezza in attuazione della relativa Strategia comunitaria. Si tratta in sostanza di definire un Programma di azioni, coerente con le scelte operate a livello comunitario, ma tarato sulle problematiche nazionali (massiccia presenza della micro impresa innanzitutto), con precisi obiettivi e l individuazione di modalità di controllo delle attività programmate. Inoltre bisogna rendersi conto che l assenza di una Strategia nazionale mina il terreno non facile della collaborazione tra parti sociali ed anche il terreno stesso della collaborazione con le parti istituzionali: tra il mondo del lavoro e quello delle Istituzioni, il dialogo è assolutamente ancora non soddisfacente, pur riconoscendo il valore delle attività della Commissione consultiva e nell ambito di alcuni Comitati regionali di coordinamento. Le nuove disposizioni previste dal Decreto Fare La Legge 98/2013, (legge di conversione del D.L. 69/2013 conosciuto come Decreto del Fare ) ha introdotto diverse modifiche al D.Lgs. 81/08 per alcune delle quali è previsto esplicitamente il coinvolgimento della Commissione consultiva e, in assenza di questa previsione - come è consuetudine - dovrebbe essere attuata dal Ministero del Lavoro quantomeno la consultazione delle parti sociali. Individuazione dei settori a basso rischio L individuazione dei settori a basso rischio è una delle modifiche introdotte dal Decreto Fare di maggiore impatto, ad essa si fa infatti riferimento per due aspetti di rilievo la Valutazione del Rischio e il DUVRI. Per quanto riguarda le modalità di attestazione della avvenuta valutazione dei rischi, a integrazione delle disposizioni vigenti (DVR e Procedure standardizzate), l ulteriore modalità semplificata cui potranno fare ricorso le aziende (si parla di un nuovo modello ) è subordinata alla individuazione di settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Le nuove disposizioni che devono essere emanate mediante Decreto del Ministero del lavoro sono tuttavia adottate sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente (nuovo comma 6 ter dell art. 29 del D.Lgs. 81/2008). Per quanto riguarda il DUVRI, analogamente la possibilità di individuare Un proprio incaricato in sostituzione del Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza è legato alla individuazione di settori a basso rischio, sulla base degli stessi criteri sopra ricordati (nuovo comma 3 del art.26 del D.Lgs.81/2008). La precedente Commissione consultiva è stata informata delle modalità con cui il tavolo tecnico (Ministero, Inail, Regioni) sta lavorando per l individuazione dei settori e per la definizione del modello. Se il nuovo modello (bozza) non presenta aspetti critici di rilievo, maggiori perplessità sono emerse sui risultati dei complessi criteri applicati per l individuazione dei settori - criteri ottimi e sufficientemente articolati da prendere in considerazione una molteplicità di fattori (come d altronde dispone la legge) - ma evidentemente non ancora in grado di selezionare esclusivamente quei settori che possono, a ragione, essere collocati ad un livello di rischio considerabile basso. Pertanto si deve auspicare un ulteriore approfondimento e confronto nel- 96 ambiente & sicurezza sul lavoro

4 l ambito della nuova Commissione sui testi definitivi. Lavoro temporaneo Oltre alle misure di semplificazione ricordate viene prevista una rimodulazione del campo di applicazione, quindi un intervento di semplificazione di ampia portata (indipendente dal settore e dal livello di rischio) relativamente alla formazione e all informazione per prestazioni lavorative non superiori a cinquanta giornate lavorative annue, per le quali si intende definire la semplificazione della documentazione; facendo tra l altro riferimento al libretto formativo del cittadino, elemento di sicuro interesse per la registrazione dei crediti formativi e di cui si attende da decenni l emanazione. La previsione di un Decreto interministeriale (Ministero del Lavoro e del Ministero della Salute) attuativo, indica che venga sentita la Commissione consultiva permanente. La Commissione di fatto nell ambito del precedente mandato è stata coinvolta mediante i due comitati competenti (Comitato 2 - Elaborazione delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi e Comitato 5 - Formazione in materia di salute e sicurezza) ma, non essendo stata trovata un intesa, la tematica dovrà nuovamente essere presa in esame nei prossimi mesi (nuovo Comma 13-bis dell Art. 3 del D.Lgs. 81/08). Disposizioni relative ai lavoratori agricoli Le semplificazioni relative al settore agricolo con particolare riferimento ai lavoratori a tempo determinato e stagionali e che riguardano un ampio quadro di obblighi - ovvero quelli relativi a formazione, informazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria - prevedono l emanazione di un decreto attuativo per il quale tuttavia non è stabilito il passaggio formale in Commissione consultiva. Il tema è in realtà stato già affrontato sia nei Comitati che in plenaria, è da auspicare quindi che la nuova Commissione possa esprimersi, al di là del vincolo formale non previsto dalla legge, su un tema così delicato e critico, considerando che l agricoltura viene di fatto messo alla stregua di un settore a basso rischio. Su questo tema, oltre alla formazione e informazione, si intende produrre elementi di semplificazione anche in merito alla valutazione del rischio e alla sorveglianza sanitaria (nuovo comma 13 ter dell Art. 3 del D.Lgs. 81/08). Qualificazione delle imprese Per l individuazione dei settori e dei criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (previsto dall art. 27 del D.Lgs. 81/08), non si prevede più per la Commissione consultiva il ruolo determinante attribuitole precedentemente dalla legge: la Commissione infatti, con uno specifico comitato ha, nell ambito del precedente mandato, discusso in merito per circa quattro anni. Le disposizioni attuali si limitano a prevedere che questa possa discutere in ordine ai criteri. Certo è che questo avverrà se la tematica verrà portata avanti. Vi sono tuttavia molti dubbi in merito per l opposizione piuttosto compatta ormai delle associazioni datoriali, nonostante il Ministero abbia già un documento di riferimento elaborato precedentemente con ampio consenso anche delle associazioni stesse (nuovo Comma 8 lettera g, dell Art. 6 del D.Lgs. 81/08). Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili Per quanto riguarda le semplificazioni relative a POS (Piano Operativo per la Sicurezza), PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) e Fascicolo dell opera, dei modelli approvati nel corso della riunione della Conferenza Stato-Regioni del 12 giungo 98 ambiente & sicurezza sul lavoro

5 2014 si attende la pubblicazione. Sarà compito della Commissione e del suo specifico comitato (Comitato 7 - Cantieri temporanei e mobili e Dispositivi di Protezione Individuale) operare per la diffusione delle informazioni e per il relativo monitoraggio (nuovo Art. 104-bis del D.Lgs. 81/08). Testo Unico: i provvedimenti da attuare Numerose le disposizioni attuative del D.Lgs. 81/08 che non sono state ancora emanate (per alcune delle quali abbiamo testi ad un livello molto avanzato di definizione) e sulle quali la Commissione dovrà richiamare l attenzione del legislatore, perché dia finalmente piena attuazione alle disposizioni del Testo Unico. Di particolare interesse: - Il Decreto Interministeriale (Ministero del Lavoro e Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell Economia) relativo alla definizione delle modalità di funzionamento e di articolazione settoriale e territoriale del Fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale e alla pariteticità (art. 52, comma 3). È legata alla istituzione di tale Fondo l esigibilità della rappresentanza in materia di salute e sicurezza per tutti i lavoratori, inclusi quelli delle micro e piccole imprese che attualmente, di fatto, non esercitano tale diritto ad esclusione dei lavoratori del settore edile e dei lavoratori delle aziende artigiane. - Il Decreto Interministeriale (Ministero del Lavoro e Ministero della Salute di concerto con il Ministero della Semplificazione e Pubblica Amministrazione) relativo alla istituzione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro SINP. In merito si evidenzia come sia assolutamente riduttivo il ruolo delle Parti Sociali indicato dal comma 5 dell art. 8 del D.Lgs. 81/08 che prevede esclusivamente una periodica consultazione delle stesse e il concorso degli Organismi Paritetici, anziché una stabile collaborazione con le strutture organizzative del Sistema che verranno istituite (alcune delle quali di fatto già operative, ad esempio il Sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e il Sistema di sorveglianza delle malattie professionali). - Il Decreto relativo a procedure di comunicazione RLS e RLST, accesso ai dati e criteri per l individuazione degli organismi paritetici. In merito esiste un testo di fatto concordato al tavolo istituito presso il Ministero del Lavoro e ampiamente rappresentativo delle Parti Sociali la nuova Commissione dovrà impegnarsi per la conclusione dell iter. - La conclusione dell incredibilmente lungo iter per l approvazione dello Schema di legge recante delega in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel settore portuale, marittimo, delle navi da pesca e ferroviario che permette l adeguamento delle precedenti relative disposizioni (D.Lgs. 271/99 e il D.Lgs. 272/99) alle innovazioni introdotte dal D.Lgs. 81/08. Tema più volte menzionato e portato all attenzione del Ministero nell ambito dello scorso mandato e che dovrà essere rilanciato anche dalla nuova Commissione. L Agenzia unica per le ispezioni Un ultimo impegno (ma forse tra i primi per importanza) che possiamo indicare per le iniziative che la nuova Commissione consultiva dovrà assumere è quello di porsi come interlocutore autorevole (perché le parti sociali e le istituzioni tutte possano esprimersi in merito) sulla questione dell Agenzia unica per le ispezioni, di cui fino ad oggi si è parlato solo sulla base di comunicati stampa, spesso tra loro contradditori. Dichiarazioni del Ministro del Lavoro hanno attirato l attenzione sul tema cui doveva far seguito un emendamento del Governo al Disegno di Legge A.S (attualmente all esame della Commissione lavoro del Senato) che prevede Deleghe al governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia ambiente & sicurezza sul lavoro

6 di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Ad oggi nessun emendamento è stato presentato dal Governo, mentre quello presentato da alcuni senatori - che proponeva la istituzione di un Agenzia Unica per le Ispezioni del Lavoro, quale strumento per semplificare l attività ispettiva, armonizzando e coordinando i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell INPS, dell INAIL, delle ASL e delle ARPA in un unica struttura - è stato respinto in quanto ha avuto il parere contrario della 5 a Commissione del Senato (Bilancio) con riferimento all art. 81 della Costituzione, ovvero per mancanza di copertura finanziaria. Il dibattito in aula tuttavia potrebbe aprire nuovamente la possibilità di riproporre il tema, avendo magari risolto il problema della copertura finanziaria, poiché la questione non è certo di secondaria importanza. Ma proprio per questo vanno valutate attentamente le soluzioni e con il contributo di quanti operano sulla materia come utenti e come erogatori di servizi per non ripetere errori o, rischio ancora più grave, per non peggiorare la situazione. I Servizi di prevenzione e vigilanza delle Asl hanno, sin dalla loro istituzione, una vocazione indirizzata alla prevenzione e al supporto, sono da sempre l ambito dove la cultura della prevenzione dei rischi connessi al lavoro si è potuta sviluppare in stretto rapporto con aziende, lavoratori e rappresentanze nel cuore della vita dei territori. Ma le debolezze del sistema nazionale e quindi la necessità di un intervento di razionalizzazione, sono sotto gli occhi di tutti ed emergono soprattutto quando si verifica quanto poco venga fatto sul tema igiene e sicurezza sul lavoro nelle e per le regioni che molto spesso risultano inadempienti rispetto agli obbiettivi assunti con i Piani nazionali e regionali di prevenzione. Si pone quindi un obiettivo di razionalizzazione dell assetto istituzionale al fine di realizzare la certezza del diritto per tutti i cittadini ed omogeneità delle prestazioni: in sostanza attuazione di criteri, standard e risorse omogenei in grado di garantire che sul territorio nazionale i lavoratori godano degli stessi livelli essenziali di assistenza, come si legge nella Piattaforma diffusa nello scorso ottobre da Cgil, Cisl, Uil. Per garantire livelli efficienti ed omogenei di prestazione da parte degli operatori e dei servizi, va rafforzato, in termini di struttura, e ridefinita in termini di funzioni il livello di competenza nazionale - funzioni di indirizzo che nelle linee generali sono già previste per il Comitato di indirizzo di cui all art. 5 del D.Lgs.81/ funzioni tuttavia da riformulare ponendo prioritariamente al centro la micro e piccola impresa e il suo bisogno di supporto nella valutazione e gestione dei rischi, fornendo alle aziende indicazioni chiare, univoche, dettagliate basate sull individuazione di priorità reali per ottenere risultati concreti e non rispetto formale degli obblighi. Quindi alla base di ogni possibile modifica o razionalizzazione dell attuale assetto istituzionale deve esservi la consapevolezza della necessità di sviluppare uniformemente su tutto il territorio nazionale il legame stretto tra vigilanza e prevenzione e di attuare il potenziamento delle azioni che si iscrivono nell ambito del supporto, in particolare alle micro e piccole imprese. Va dunque evitata qualunque soluzione che rafforzi l idea e la pratica di una vigilanza burocratica che non solo è inutile, in termini di efficacia, ma è anche irrealizzabile considerando il rapporto controllore/controllato, ovvero il rapporto tra la miriade di imprese presenti sul territorio nazionale e gli operatori dei servizi/ufficiali di polizia giudiziaria. Quindi solo modalità d intervento che sappiano sapientemente coniugare vigilanza, prevenzione e supporto danno risultati in termini di costi benefici: non colpire le aziende alle spalle conviene perché le avvertite danno risultati migliori 1. 1 Dal Nuovo modello di intervento di comparto attuato dallo Spisal della Asl Vicenza da più di un decennio. 100 ambiente & sicurezza sul lavoro

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