COMUNE DI BELLAGIO Regione Lombardia Provincia di Como

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1 COMUNE DI BELLAGIO Regione Lombardia Provincia di Como REGOLAMENTO E TARIFFE Per il servizio dell acqua potabile del Comune di Bellagio Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 153 del 30 ottobre 1985, esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co. di Como nella seduta 23 dicembre 1985, n /AG, e successivamente modificato con: deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26 febbraio 1997, esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co. di Milano nella seduta del 9 aprile 1997, n. 687 di odg; deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24 marzo 1999, esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co. di Milano nella seduta del 8 aprile 1999, n. 33 di odg. ed esecutive, entrambe, ai sensi di legge; deliberazione del Consiglio Comunale n. 35. deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 7 marzo 2003, esecutiva ai sensi di legge. deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 1/12/2006, esecutiva ai sensi di legge.

2 Capitolo I GESTIONE DELL ACQUEDOTTO Articolo 1 Assunzione del servizio del pubblico acquedotto 1. Il servizio della distribuzione dell acqua potabile è assunto in privativa dall Amministrazione comunale, con gestione in economia. Articolo 5 Interruzione del servizio di erogazione 1. Nessuna responsabilità può essere imputata al Comune per qualsiasi interruzione nell erogazione dell acqua dovuta a causa di rotture, lavori in corso, forza maggiore e simili. 2. Le utenze che per loro natura, richiedono continuità nel servizio, dovranno provvedere all istallazione di un adeguato autonomo impianto di riserva. 3. L Amministrazione si riserva la facoltà a disciplinare l erogazione dell acqua in conseguenza di diminuita disponibilità alle sorgenti o per altre inderogabili necessità. Articolo 2 Costruzione della rete idrica 1. La rete principale di distribuzione idrica sarà normalmente costruita su suolo pubblico del Comune. 2. In casi particolari potrà essere richiesto e concordato con le parti l attraversamento delle condutture su suolo privato. 3. Eventuali diramazioni su strade vicinali o su strade e fondi privati potranno essere costruite a richiesta a spese del richiedente e purché i proprietari delle strade e dei fondi riconoscano la proprietà del Comune sull intera diramazione fino all apparecchio di misura, consentendo contemporaneamente l imposizione della relativa servitù e riservando al Comune il diritto di far visitare in qualunque momento le tubazioni, nonché di allacciare a tali diramazioni, tubi per altre derivazioni. Articolo 3 Proprietà delle tubazioni 1. Tutte le tubazioni della rete di distribuzione dell acquedotto comunale, sino al raccordo con il contatore di misurazione dell acqua consumata, contatore compreso, sono in ogni caso di proprietà comunale. Articolo 6 Priorità nella concessione delle utenze 1. Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in utenze domestiche ed utenze terziarie. 2. Nell impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche. Articolo 7 Danni alle condotte e tubazioni in genere 1. Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni delle reti idriche, il Servizio Acquedotto, dietro richiesta, è tenuto a segnalarne l esatta ubicazione delle condutture stesse. 2. Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, o per negligenza o colpa di chi esegue lavori, in prossimità delle tubazioni, l Amministrazione comunale ha diritto al rimborso delle spese di riparazione maggiorate dei danni relativi alla mancata erogazione conseguente all interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate, il tutto maggiorato del 50% delle spese generali. Articolo 4 Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli immobili 1. La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti di proprietà comunale sono affidate al Servizio Acquedotto dell Ufficio Tecnico, il quale, di volta in volta, per i vari lavori, si servirà in via ordinaria del personale dipendente e, solo in via eccezionale, di personale straordinario. Articolo 8 Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle valvole di distribuzione 1. É vietato a chiunque, all infuori degli appositi incaricati del Comune, di inserirsi nelle operazioni e nei lavori da praticarsi alla rete di distribuzione stradale ed alle diramazioni fino al contatore. 2. Tale proibizione comprende anche il divieto assoluto per i concessionari di manomettere la valvola stradale del tubo di diramazione destinato alla casa.

3 Articolo 9 Utenze fuori dal territorio comunale 1. Per forniture di acqua fuori dal territorio comunale, potranno essere stipulate apposite convenzioni. Articolo 10 Distribuzione dell acqua 1. La distribuzione dell acqua proveniente dagli acquedotti comunali può avere luogo: aa... per mezzo di fontane pubbliche; bb... mediante concessioni di utenze private. Pagina 3 di 13

4 Capitolo II FORNITURE PER USO PUBBLICO Articolo 11 Definizione di impianti per uso pubblico 1. Sono considerati impianti per uso pubblico: aa... tutte le fontanelle pubbliche e le vasche pubbliche; bb... le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali; cc... gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi; dd... gli impianti per pubblici lavatoi; ee... gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali; ff. f.. le bocche da incendio esistenti sul suolo pubblico. aa... bocche antincendio; bb... bocche per l innaffiamento stradale e dei pubblici giardini; cc... per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell interesse della collettività. 2. Chi manomette o fa uso arbitrario di tali prese sarà passibile di sanzione ai sensi delle norme previste dai vigenti regolamenti. 2 Articolo 12 Uso delle fontanelle pubbliche 1. L acqua delle fontane pubbliche può essere prelevata, limitatamente al necessario, per usi domestici, escluso tassativamente ogni altro uso. 2. É solo ammesso il prelievo con bottiglie, fiaschi e secchi. 3. É vietato: aa... prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti; bb... fare qualsiasi uso dell acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche. Articolo 13 Vasche e cisterne pubbliche 1. É vietato far uso delle vasche e cisterne pubbliche per fini diversi da quello cui sono destinate. 2. É fatto comunque divieto di servirsi di dette vasche per lavaggio o per balneazione. Chiunque contamini l acqua delle fonti, dei pozzi, delle vasche è punito con una ammenda sino a L = pari a 103,29 salvo applicazioni delle sanzioni previste dal Codice Penale. 1 Articolo 14 Prese d acqua per scopi particolari 2. Lungo la rete di distribuzione dell acqua potranno essere istallate: 1 Così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n Vedi nota precedente Pagina 4 di 13

5 Capitolo III FORNITURA AD USO PRIVATO 4. Sono a carico dell utente tutte le spese per la manutenzione della condotta da tale valvola in poi e di ogni guasto della relativa condotta. Articolo 15 Soggetti ammessi alla fornitura 1. La fornitura dell acqua verrà fatta di norma direttamente ai proprietari degli stabili; in via di eccezione, anche agli inquilini i quali, però, dovranno presentare all atto del contratto, l autorizzazione e la garanzia dei proprietari, nonché attestato di versamento di L pari a 25,82 e L pari a 154,93 rispettivamente per utenze domestiche e utenze terziarie, a titolo di deposito per rivalsa di credito per qualsiasi titolo derivante a favore del Comune Quando il caso lo richieda, la domanda di concessione dovrà essere firmata dai condomini. Se per servire l utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nullaosta del proprietario del terreno per servitù di acquedotto. Articolo 16 Richiesta di allacciamento 1. Per ottenere nuovi allacciamenti o subingressi, gli interessati dovranno produrre apposita domanda su moduli predisposti dal Comune. 2. La domanda dovrà essere sottoscritta: dal proprietario o proprietari, usufruttuario, costruttore, affittuario anagraficamente residente e amministratore. 3. La concessione è sempre subordinata all accertamento che da parte del richiedente sia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con apposite fognature o canali di scarico in ghisa da evitare rigurgiti ed impaludamenti sia dentro che fuori dall abitazione. Articolo 18 Modalità di somministrazione 1. Salvo casi eccezionali da esaminarsi di volta in volta, la somministrazione dell acqua avrà lungo esclusivamente a flusso libero facoltativo mediante contatore, secondo la tariffa vigente e approvata dagli organi competenti. Articolo 19 Accertamento dei Consumi ( ) 1. La quantità dell acqua somministrata sarà fatturata come segue: 4 a. Fatturazione entro il 31 luglio: 5 sulla scorta della lettura dei contatori effettuata entro il mese di luglio di ciascun anno. b. Fatturazione entro il 31 gennaio: 6 con un acconto pari al 80% del consumo accertato nel semestre precedente. Il conguaglio della fatturazione avverrà in occasione della fatturazione dei consumi immediatamente successiva. 1 bis. 7 A valere solo per l anno 2003, si provvederà ad emettere un ulteriore fatturazione entro il mese di aprile a saldo del 2 semestre 2002, in precedenza fatturato in acconto. 2. Nel caso che il consumo del semestre non raggiunga la quantità minima sottoscritta, l utente sarà tenuto a pagare per intero detto minimo garantito. 3. Di contro se il consumo dell acqua nel periodo di lettura supera tale minimo, la fatturazione avviene sulla base del consumo accertato. 4. Nel caso di utenze condominiali con unico contatore generale, verrà fatturato il consumo effettivo comprensivo dei consumi minimi in misura pari alle unità immobiliari componenti il condominio. Articolo 17 Oneri di allacciamento a carico degli utenti 1. Tutte le spese per la posa in opera della tubazione dalla rete principale sino all inizio della proprietà privata per la costruzione del pozzetto di dimensioni minime di cm. 50x50 con chiusura in ferro a chiave [Ø] mm. 8 per collocamento del contatore, rimarranno a completo carico dell utente, e saranno eseguite secondo le istruzioni che verranno impartite di volta in volta dall Amministrazione comunale. 2. La manutenzione però di tale derivazione resta a carico dell Amministrazione comunale. 3. Immediatamente prima e dopo il contatore dovrà in ogni caso sistemarsi una valvola di arresto ( rubinetto a bilia ) per interruzione della distribuzione all interno del fabbricato. 3 Così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 ( ) Così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26 febbraio 1997, esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co. di Milano nella seduta del 9 aprile 1997, n. 687 di odg ed esecutiva ai sensi di legge. 4 Così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n Così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 7 marzo 2003, esecutiva ai sensi di legge 6 Così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 7 marzo 2003, esecutiva ai sensi di legge 7 Così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 7 marzo 2003, esecutiva ai sensi di legge Pagina 5 di 13

6 Articolo 20 Uso bocche incendio 1. Le bocche d incendio non dovranno aprirsi che nei casi di incendio dello stabile per il quale furono richieste. 2. Saranno perciò munite di apposito contatore e l utente sarà obbligato di denunziare al Comune, nel tempo più breve ed in ogni caso entro 24 ore, di aver adoperato la bocca d incendio per l uso su accennato. 3. Nel caso di uso abusivo sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dal successivo art.50. Articolo 21 Allacciamento di edifici comprendenti più alloggi 1. Ogni edificio avrà una presa d acqua propria con diramazione dalla tubatura stradale. 2. Qualora l edificio comprenda più alloggi, come nel caso di condomini, verrà sistemato, sempre a cura e spese dei proprietari o dei conduttori, un unico un apparecchio di misurazione generale esterno al fabbricato La relativa suddivisione di consumi e spese sarà a carico dell amministrazione condominiale Abrogato Il presente articolo è senz altro applicabile per i nuovi alloggi: per quelli già esistenti alla data di approvazione del presente regolamento, l Ufficio Tecnico valuterà di volta in volta la possibilità e l opportunità di adeguamento. Articolo 22 Distacco di alloggi ad unica presa 1. In caso di divisione di uno stabile già fornito d acqua, il proprietario più vicino alla diramazione potrà usufruire della presa già esistente. 2. Gli altri proprietari, volendo avere l uso dell acqua dovranno chiedere separatamente apposita concessione con speciale derivazione dalla tubazione comunale principale. essi superiore. Nell interno degli stabili, le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate, né in particolare, di camini. 2. Qualora quest ultima condizione non possa essere assicurata le condotte dovranno essere convenientemente coibentate. 3. Nessun tubo dell impianto deve sotto passare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili. 4. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi possono essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione. 5. Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell attraversamento. 6. Nei punti più depressi delle condotte saranno istallati rubinetti di scarico. Articolo 24 Collegamento di impianti ed apparecchi 1. É vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque sommiste a sostanze estranee. 2. L eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installato idonea valvola di non ritorno. 3. È ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante. 4. Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori. 5. L impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici. Articolo 23 Condutture private all interno delle proprietà 1. Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono su aree scoperte all interno delle proprietà, devono essere collocate a profondità non inferiori a 60 cm. dal piano terra, a sufficiente distanza da canali di rifiuto ed a quota ad 8 Così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n Così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n Così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 Articolo 25 Impianti di pompaggio 1. Le installazioni per l eventuale sollevamento dell acqua nell interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell acqua pompata anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature. 2. É assolutamente vietato in ogni caso l inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali. 3. Gli schemi dell impianto di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all approvazione dell Ufficio Tecnico il quale può prescrivere eventuali modifiche. Pagina 6 di 13

7 Articolo 26 Serbatoi 1. Nel caso che si renda indispensabile l accumulo di acqua in serbatoio, la bocca di erogazione deve trovarsi al disopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell acqua per sifonamento. 2. Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo. Articolo 27 Verifiche da parte del Comune 1. Il Comune ha facoltà di verificare quando meglio crede, gli apparecchi di misura, i rubinetti, le tubazioni tutte, comprese quelle componenti la rete di distribuzione interne alle singole proprietà. Pertanto, gli incaricati del Comune regolarmente autorizzati, dovranno avere libero accesso dovunque si estende l impianto dell acqua senza restrizioni di sorta. Pagina 7 di 13

8 Capitolo IV MISURAZIONE DEI CONSUMI del pozzetto e lo sportello in ferro della nicchia. La manomissione dei suggelli e ogni altra operazione che turbi il regolare funzionamento del contatore saranno puniti con le sanzioni di legge e di regolamento. Articolo 28 Tipo e calibro del contatore 1. Tipo e calibro dei contatori sono prefissati dall ufficio in relazione all utenza. 2. I contatori sono di proprietà del Comune. Gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto i responsabili dell integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno. La spesa per la sostituzione a richiesta del contatore fa carico all utente e sarà determinata con separato provvedimento della Giunta Municipale in via generale. Articolo 32 Nolo contatore 1. Le quote mensili di nolo e manutenzione dei contatori sono fissate con appositi separati provvedimenti approvati dai competenti organi. Nel caso di sospensione di utenza il proprietario che intende conservare la presa è tenuto al mantenimento del contatore sigillato e al pagamento del canone di cui sopra. Articolo 29 Posizione dei contatori 1. I contatori dovranno essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione all esterno dei fabbricati sul confine della proprietà più prossima alla tubazione comunale principale. Tale luogo si dovrà stabilire in accordo con l Ufficio Tecnico. 2. Di norma, l installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie nella immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale con sportello a chiave quadrata da mm. 8. Tutti i contatori ed il rubinetto che precede saranno provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal servizio acquedotto. 3. Per i contatori già istallati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il servizio acquedotto potrà prescrivere l esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore. 4. Ove l utente non vi provveda entro 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione dell erogazione. Articolo 33 Verifiche dei contatori a richiesta dell utente 1. A richiesta dell utente, l ufficio provvederà alle opportune verifiche. 2. Qualora sia stata riscontrata tecnicamente una irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell acqua viene valutato con decorrenza dalla lettura dell anno precedente sulla base delle risultanze di prova del contatore, con eventuale rimborso del non dovuto. Se invece la verifica comporta l esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del D.M. 21 luglio 1976 (G. U. n. 216/1976) l utente rimborserà le spese di verifica che saranno determinate in via generale dalla Giunta Municipale, con separato provvedimento. Articolo 34 Difettosa a mancata misurazione dei consumi 1. Quando per una causa qualsiasi il contatore avesse cessato di funzionare, il consumo sarà commisurato dalla media delle ultime 3 letture regolari effettuate. Articolo 30 Contatori in fabbricato con più utenze 1. Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore. 2. Nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno installarsi in unico riquadro al piano terra, e comunque secondo quanto altro specificato all art. 21. Articolo 35 Rimozione e spostamento dei contatori- divieto 1. I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione dell ufficio tecnico ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell utente. L ammontare di queste ultime sarà determinato, in via generale, dalla giunta Municipale con separato provvedimento. Articolo 31 Custodia dei contatori 1. L utente ha l obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, la botola in ferro Pagina 8 di 13

9 Capitolo V CONTRATTI DI FORNITURA cc... eventuali depositi cauzionali per rivalsa di credito di cui all art.15. Articolo 36 Titolarità della concessione 1. Il titolare della concessione, con tutte le conseguenti responsabilità è normalmente il proprietario dell edificio, o alloggio, ovvero l usufruttuario o il conduttore se residente anagraficamente. 2. Il presente regolamento disciplina tutte le utenze da chiunque richieste. 3. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura. Articolo 40 Durata dei contratti di fornitura 1. I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato. 2. L utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti al contatore i sigilli di blocco 3. L apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà aver luogo entro tre giorni dalla richiesta e dovrà risultare da apposito verbale da cui dovranno essere rilevabili le letture del contatore. Articolo 37 Contratto utenza 1. Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dal Comune. 2. I contratti di utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati: aa... per le nuove utenze: solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allaccio, previo versamento delle somme di cui al successivo art. 39, e prima della installazione dei contatori; bb... per le vecchie utenze, (subingresso), in qualsiasi momento e si intenderanno automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze. 3. Il contratto deve fare riferimento al presente regolamento e l utente deve confermare la piena conoscenza delle norme regolamentari. Articolo 41 Uso dell acqua 1. L utente non può derivare l acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione dell Ufficio Tecnico alle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio saranno stabilite. 2. L autorizzazione di cui al precedente comma dovrà sempre risultare in forma scritta. Articolo 38 Limite minimo per le utenze terziarie 1. Le concessioni di acqua per utenze terziarie non devono essere inferiori a 72 mc. il semestre. Articolo 39 Spese contrattuali e depositi a carico degli utenti 1. Prima della stipula del contratto gli interessati dovranno versare: aa... le spese contrattuali e diritti di segreteria; bb... eventuali depositi cauzionali rotture sede stradale quantificati dall Ufficio Tecnico in rapporto ai prezzi di mercato; Pagina 9 di 13

10 Capitolo VI CONTABIZZAZIONE DEI CONSUMI Articolo 42 ( ) Accertamenti dei consumi Lettura dei contatori* 1. I consumi sono determinati dalla lettura del contatore come specificato all art. 19, secondo l itinerario stradale ed il programma predisposto dal responsabile dell Ufficio Tributi e Tasse. 2. Abrogato bis Qualora per qualsiasi causa imputabile all utente, il personale comunale non possa eseguire la lettura e tale impossibilità si ripete per due volte, può essere disposta, previa notifica, la chiusura dell utenza La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese. 4. L Ufficio Tributi e Tasse ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari. Articolo 43 Tariffe ruoli di riscossione 1. Ai consumi, determinati come dall articolo precedente, viene applicata la tariffa approvata dai competenti organi con separato provvedimento. La riscossione avrà luogo a mezzo ruoli con le procedure di cui alla legge 14 aprile 1910, n Articolo 44 Risoluzione di diritto delle concessioni 1. La concessione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell Amministrazione quando, per morosità dell utente, sia stata sospesa l erogazione dell acqua nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento. Articolo 45 Responsabilità dell utente sull uso e conservazione della derivazione 1. L utente deve provvedere perché sino preservati da manomissioni e da danneggiamenti agli apparecchi costituenti l impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà. 2. L utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non da forza maggiore ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione. 3. In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo. 4. Sono comunque a carico dell utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni. 5. Tali spese saranno quantificate in via generale dall Ufficio competente con separato provvedimento. 13 Articolo 46 Portata garantita 1. Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata. Pertanto non saranno dovuti indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l acqua non salga ai piani superiori. 2. L Ufficio Tecnico ha la facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurata alle massime prestazioni del contatore o in particolari circostanze, commisurato col regime di portata della condotta. Articolo 47 Perdite, danni, responsabilità 1. Ogni utente risponde delle buone costruzioni e manutenzioni degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, né l Ufficio Tecnico può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni. L utente ha il dovere di segnalare immediatamente all Ufficio Tecnico le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore. Articolo 48 Pagamento dei consumi ( ) Così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26 febbraio 1997, esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co. di Milano nella seduta del 9 aprile 1997, n. 687 di odg ed esecutiva ai sensi di legge. 11 Così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n Così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n Le liquidazioni dei consumi e delle prestazioni vanno effettuate entro la scadenza fissata nelle bollette di pagamento presso la Tesoreria comunale, la quale curerà le riscossioni nei modi convenuti con il Comune. 13 Così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 Pagina 10 di 13

11 1. Bis. Il mancato pagamento alla scadenza fissata nella bolletta verrà fatta rilevare con apposita comunicazione all ufficio preposto, che assegnerà un ulteriore termine di 15 (quindici) giorni per la regolarizzazione del pagamento. (1) 2. Oltre la suddetta scadenza è dovuta una mora del 20% se il pagamento è effettuato entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza; del 50% se il pagamento è effettuato tra il trentunesimo giorno ed il sessantesimo giorno dopo la scadenza e del 100% se il pagamento è effettuato dopo il sessantunesimo giorno e comunque non oltre il novantesimo giorno. (2) 3. Spirato quest ultimo termine, se l inadempienza nei pagamenti persiste, l Ufficio Tributi e Tasse comunale potrà sospendere la concessione con recupero di tutti i crediti a norma di legge senza che l utente possa pretendere risarcimento di danni derivati alla sospensione dell erogazione. (2) Articolo 49 Ripristino delle utenze 1. In caso di ripristino, l utente è tenuto a pagare, oltre alle somme relative ai consumi, le ulteriore spese per la rimessa in servizio dell impianto e per le azioni svolte dal servizio. Per il ripristino, a prescindere dai motivi della sospensione, l utente dovrà stipulare un nuovo contratto e ripetere tutti i versamenti di cui al precedente art. 39, essendo da considerare, il ripristino, sempre ed a tutti gli effetti come nuova utenza. (1) Aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24 marzo 1999, esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co. di Milano nella seduta del 8 aprile 1999, n. 33 di odg ed esecutiva ai sensi di legge. (2) Così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26 febbraio 1997, esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co. di Milano nella seduta del 9 aprile 1997, n. 687 di odg ed esecutiva ai sensi di legge. (2) Così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26 febbraio 1997, esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co. di Milano nella seduta del 9 aprile 1997, n. 687 di odg ed esecutiva ai sensi di legge. Pagina 11 di 13

12 Capitolo VII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 50 Penalità 1. Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le contravvenzioni al presente regolamento il trasgressore sarà punito con la sanzione amministrativa da L = pari a 258,22 a L = pari a 5.164,57 a giudizio insindacabile dell Amministrazione, secondo la gravità dei fatti La quantità d acqua defraudata sarà inoltre stimata inappellabilmente dalla Giunta Municipale e dovrà essere pagata al costo corrispondente. 3. Il Comune ha diritto di sospendere la somministrazione dell acqua finché ogni cosa sia ridotta al suo stato normale. Articolo 54 Tariffe vigenti all entrata in vigore del presente regolamento 1. Le tariffe e i noli di cui agli artt. 32 e 43 del vigente regolamento sono approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 256 del 24 novembre 1993 e autorizzate dal Comitato provinciale dei prezzi di Como con le annesse norme generali. Articolo 51 Validità della fatturazione 1. Gli eventuali reclami per errata misurazione del contatore od altro, non esonera l utente dal pagamento del maggior consumo nel termine stabilito. Articolo 52 Regolamento come normativa contrattuale 1. Le norme del presente regolamento formano parte integrante del contratto di concessione. Articolo 53 Decorrenza del regolamento 1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il quindicesimo giorno della sua seconda pubblicazione all albo, ad avvenuta approvazione. 14 Così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 Pagina 12 di 13

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