I circoli nautici legittimamente titolari di concessioni e autorizzazioni all interno del Porto mediceo di Livorno:

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1 Il Presidente Livorno, 20 dicembre 2013 Spett.le Autorità Portuale di Livorno Scali Rosciano Livorno Oggetto: Osservazioni sull assegnazione delle concessioni all interno del Porto Mediceo alla S.T.U. Porta a mare S.p.A. prevista dalla delibera dell Autorità Portuale di Livorno n. 26 del 22 luglio 2013 (pubblicato sul sito dell Autorità Portuale di Livorno in data 1 novembre 2013 e con avviso sulla Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 126 del 26/10/2013) I circoli nautici legittimamente titolari di concessioni e autorizzazioni all interno del Porto mediceo di Livorno: E noi: Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Nautico Livorno, con sede in Livorno, Porticciolo Nazario Sauro, Viale Italia 12, in persona del suo Presidente Franco Galigani; Associazione Sportiva Dilettantistica Yacht Club di Livorno, con sede in Livorno, Molo Mediceo 21, in persona del suo Presidente Prof. Avv. Gian Luca Conti; Soci dei circoli appena indicati, che sottoscrivono anche singolarmente questo atto (S); Soci titolari di posti barca, che intendono far valere il proprio diritto a continuare a godere di un bene per un prezzo che non comprende alcun utile di impresa ma remunera esclusivamente gli investimenti compiuti dal proprio sodalizio (ST); Lavoratori, che temono per il proprio posto di lavoro il quale è strettamente connesso alla libertà d iniziativa economica all interno del Porto Mediceo (L); Cittadini della città di Livorno, che credono nel Porto Mediceo come bene comune e indisponibile (C); Segreteria Fax Banchina Sede Soc mail segreteria@ycl.it ; Codice Fiscale Partita Iva

2 Cittadini italiani, che intendono manifestare la propria opinione all interno di un operazione diretta a sottrarre alla collettività il godimento di un bene comune (CI); Stakeholder di uno qualsiasi degli interessi che l azione amministrativa di codesta Autorità è chiamata a deframmentare nell elaborazione nelle forme della sintesi amministrativa dell interesse pubblico (SK), Come in calce al presente atto distintamente nominati, formuliamo le seguenti Osservazioni A) IL PORTO MEDICEO HA CHIESTO DAVVERO L EUTANASIA? 1 Questa Autorità Portuale con la delibera n. 26 del 22 luglio 2013 ha espresso parere favorevole, alla luce dei provvedimenti a vario titolo succedutisi dal 2003 in poi, a che la Società di trasformazione urbana <<Porta a Mare>> S.p.A. sia formalmente individuata quale soggetto titolato ad ottenere il rilascio detta concessione demaniale marittima degli specchi acquei e della aree a terra per la realizzazione e gestione di un approdo turistico nel porto Mediceo di Livorno, secondo le previsioni degli accordi di programma del 7 maggio 2003, 21 dicembre 2007 e 1 agosto Con questo atto, l Autorità Portuale di Livorno ha affermato che la S.T.U. Porta a Mare S.p.A. riceverà senza lo svolgimento di alcuna gara ad evidenza pubblica le concessioni all interno del Porto mediceo di Livorno. In altre parole, ciò significa che la società Azimut Benetti S.p.A., socio al 99,5% della S.T.U., riceverà lo specchio acque che rappresenta il cuore della città senza lo svolgimento di alcuna gara e senza la pubblicità che merita la realizzazione di una trasformazione di questo tipo ai sensi della normativa comunitaria e nazionale. L assegnazione alla S.T.U. avverrà, per di più, senza alcuna gara o pubblicazione del progetto definitivo e, in definitiva, senza alcun dibattito sul Porto turistico che inevitabilmente stravolgerà l area portuale e i Fossi. Questa Amministrazione ha solo invitato tutti gli interessati a presentare osservazioni entro il perentorio termine del 31 dicembre 2013 in merito alla delibera dell Autorità Portuale di Livorno n. 26 del 22 luglio Tutti i firmatari di queste osservazioni ritengono che la categoria degli interessati - cui fanno riferimento gli avvisi pubblicati sul quotidiano Il Tirreno e sulla Gazzetta Ufficiale - debba essere intesa in senso estensivo ovvero allargato e non meriti di essere circoscritta solo ai soggetti titolari di concessioni demaniali o autorizzazioni Pagina 2 di 15

3 all interno del mediceo o, comunque, a chi vanti un diritto o un interesse qualificato che lo legittimerebbe ad impugnare questo procedimento. Tutti i titolari di posti barca, tutti coloro che lavorano all interno del Porto Mediceo e, in definitiva, tutti i cittadini di Livorno e tutti coloro che frequentano, vivono e animano questo specchio acqueo meritano di aver voce in capitolo circa la trasformazione del porto cittadino in un porto turistico per 600 posti barca, capace di contenere megayacht da oltre 60 metri, sostanzialmente asservito al cantiere della società Azimut Benetti S.p.A. Il Porto Mediceo è da sempre il collegamento tra la città e il mare, la sua proiezione verso il mare. E un esempio di porto cittadino da cui si dipano i Fossi, come a volerne testimoniare ancora di più il legame con la città. E un porto asservito alla città, ai livornesi e alla popolazione della Toscana: non merita di essere trasformato in una delle tante Marina di. che costellano la costa toscana: Livorno è la più importante città sulla costa toscana ed è la terza città toscana per la sua popolazione non è Marina di Scarlino, né Marina di San Vincenzo, né Punta Ala, né Marina di San Rocco né Marina di Pisa, né Marina Cala Galera. Il porto cittadino merita di restare porto dei cittadini e della città, ma anche una porzione viva del territorio della Repubblica e non merita di diventare il parcheggio delle imbarcazioni di pochi privilegiati. Il modello che ha in mente chi firma queste osservazioni non è il rifiuto dello sviluppo urbanistico e turistico del porto e della città di Livorno, ma un modello di sviluppo che ponga correttamente al centro la città, i suoi cittadini e anche la sua storia. E non viceversa. B) DA PORTO MEDICEO A PARCHEGGIO DELLA AZIMUT BENETTI S.P.A. 2 - La realizzazione del porto turistico non si giustifica neppure dal punto di vista dello sviluppo cittadino. La logica del porto turistico pare già venuta meno prima della sua realizzazione. La ratio dello snaturamento del Porto mediceo per trasformarlo in porto di megayacht da oltre 60 metri la si comprende nel quadro generale della trasformazione urbanistica che riguarda l area degli ex Cantieri Fratelli Orlando e l area del porto, che ha indotto il Comune di Livorno a creare la S.T.U. Porta a mare S.p.A. ai sensi dell art. 120 del d.lgs. 267/2000. Il porto turistico si accompagna, infatti, con la realizzazione di un polo multifunzionale con destinazione commerciali, terziarie e ricettive. Il progetto di trasformazione urbanistica prevede la realizzazione di strutture ricettive e, in Pagina 3 di 15

4 particolare, di residenze turistico alberghiere (RTA) nel Molo Mediceo, nell Arsenale e nell area ex Lips. La realizzazione del porto turistico si è sempre accompagnato, quindi, con lo sviluppo in senso turistico della città e del suo indotto: i due interventi sono sempre stati logicamente interdipendenti e tali da giustificarsi vicendevolmente. Tuttavia, come è ben noto, la Azimut Benetti S.p.A. si è disinteressata fin da subito allo sviluppo del tessuto urbano pur essendo la sola e unica socia al 99,05% del Comune di Livorno nella S.T.U. Porta a Mare. Infatti, la Azimut Benetti: nel 2007 ha ceduto le aree oggetto dell intervento edilizio e urbanistico alla società Porta Medicea S.p.A., allora partecipata dalla stessa Azimut Benetti S.p.A. al 20%. L unitario progetto di trasformazione urbanistica è stato, quindi, suddiviso tra due soggetti: la S.T.U. Porta a Mare S.p.A. (e quindi la Azimut Benetti S.p.A.) per il porto turistico e, per le altre aree a terra, la Porta Medicea S.p.A. nel 2010 è definitivamente uscita dal capitale della Porta Medicea S.p.A. cedendo il 20% delle azioni possedute alla società Igd Management, già titolare dell 80% delle azioni. In definitiva, la Azimut Benetti S.p.A. ha partecipato e vinto il bando ai sensi dell art. 120 del d.lgs n. 267/2000 per la selezione del socio privato del Comune di Livorno nella società costituita appositamente per la trasformazione urbanistica dell area degli ex cantieri Fratelli Orlando e del porto, per poi disinteressarsi alla intera operazione e concentrandosi solo ed esclusivamente sul porto turistico all interno del Porto mediceo Gli interessi della Azimut Benetti S.p.A. non sono quelli della città, come è evidente da quanto segue. Come è noto, la Porta Medicea S.p.A. cui è stato trasferito il compito di realizzare l intervento edilizio a terra - ha più volte manifestato la volontà di non realizzare le RTA e ha fatto molteplice richieste di modifica del progetto e della stessa pianificazione comunale, non ritenendo sostenibile dal punto di vista economico la realizzazione di cattedrali nel deserto, come sono state definite le RTA. La realizzazione delle RTA, quindi, non si giustifica neanche in presenza del futuro porto turistico da 600 posti barca. Lo snaturamento del Porto Mediceo e la realizzazione di un porto turistico per megayacht, quindi, non determinerà uno sviluppo turistico della città tale da giustificare l incremento dell offerta turistica così come originariamente progettata. Pagina 4 di 15

5 In altre parole, siccome non aumenterà la domanda turistica, non ha senso aumentarne l offerta. Di conseguenza, la realizzazione del porto turistico non serve alla città perché non ne aumenta la domanda turistica e, al contempo, non servirà ai cittadini e ai fruitori del porto di Livorno, dal momento in cui è evidente che il loro problema principale non è l ormeggio dei propri megayacht da 30 a 60 mt. In definitiva, l inserimento del porto turistico nel cuore storico del porto e della città si giustifica solo ed esclusivamente con la prossimità dei cantieri della Azimut Benetti S.p.A. che al momento è l unica a trarre beneficio della realizzazione del porto turistico. La società, infatti, avrà a disposizione lo spazio acque dello storico Porto mediceo da destinare a qualcosa che rischia di assomigliare più a un parcheggio per gli yacht di russi e altri facoltosi stranieri, che a un porto turistico. Un parcheggio nel quale i possessori di megayacht potranno beneficiare della prossimità con il cantiere della Azimut Benetti S.p.A. e della attrattiva commerciale non turistica - che questo determina. C) LA DISCIPLINA DI CUI AL D.P.R. 2 DICEMBRE 1997, N. 509 E IL RUOLO DEL COMUNE DI LIVORNO. 3 - Il Comune di Livorno dovrebbe avere un ruolo nel procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto. E il ruolo che gli attribuisce, da una parte, la responsabilità verso i propri cittadini nella realizzazione di una trasformazione così radicale del tessuto cittadino e, dall altra, la disciplina di cui al d.p.r. 2 dicembre 1997, n Il d.p.r. 2 dicembre 1997, n. 509, infatti, contiene il Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della l. 15 marzo 1997, n. 59. Questa è la disciplina che deve trovare esattamente applicazione nella trasformazione del Porto mediceo, come affermato da questa Autorità Portuale. La delibera n. 26 del 22 luglio 2013 contiene il parere favorevole alla manifestazione di interesse [della S.T.U. Porta a mare S.p.A.] al diretto rilascio di un atto di concessione demaniale marittima al fine della realizzazione e gestione di un Pagina 5 di 15

6 <<approdo turistico>> all'interno del porto di Livorno com è qualificata l istanza presentata dalla S.T.U. Porta a Mare S.p.A. in data 22 febbraio In altre parole, questa Autorità Portuale ha individuato la S.T.U. Porta a Mare S.p.A. come il soggetto che otterrà il rilascio della concessione demaniale marittima degli specchi acquei all interno del Porto Mediceo di Livorno senza lo svolgimento di alcuna procedura ad evidenza pubblica. Ciò è avvenuto senza applicazione della disciplina di cui al d.p.r. 2 dicembre 1997, n. 509 detta espressamente per casi come quello oggetto delle presenti osservazioni. Questa stessa Autorità Portuale afferma, nella delibera n. 26 del 22 luglio 2013, che questa disciplina debba essere applicata e la sua applicazione deve rispettare il procedimento previsto dal d.p.r. 2 dicembre 1997, n. 509 con la conferenza di servizio indetta dal Sindaco per l esame e l approvazione del progetto. Non ha alcun senso affermare che la S.T.U. è titolata ad ottenere le concessioni all interno dello specchio acqueo interno del porto mediceo, quando non è stata neppure presentata alcuna domanda ai sensi del d.p.r. n. 509/1997. L affidamento diretto della concessione alla S.T.U. Porta a mare S.p.A. senza gara ad evidenza pubblica rappresenta una violazione del d.p.r. n. 509/1997 e delle competenze comunali e delle altre amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi provista da questa disciplina. D) IL BANDO DEL COMUNE DI LIVORNO PER LA SELEZIONE DEL SOCIO DELLA S.T.U. NON HA SVOLTO GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.P.R. N. 509/ Il procedimento di cui al d.p.r. n. 509/1997 non è stata posta in essere neppure in sede di selezione del socio privato del Comune di Livorno nella società di trasformazione urbana. A quanto risulta dagli atti di gara, il Bando per la selezione del socio privato ai sensi dell art. 120 d.lgs. n. 267/2000 non prevede alcun riferimento alla disciplina di cui al d.p.r. n. 509/1997. Ciò significa il bando non soddisfa i requisiti della c.d. gara a doppio oggetto, come evidenziati dalla Comunicazione interpretativa della Commissione Europea C(2007)6661 del 5 febbraio 2008, ossia i requisiti per: la selezione del socio privato ai sensi dell art. 120 del d.lgs. n. 267/2000, e; la selezione del progetto del porto turistico da realizzare ai sensi del d.p.r. n. 509/1997. In altre parole, il Bando avrebbe dovuto essere emanato nel pieno rispetto sia della disciplina che stabilisce le modalità di selezione di un socio privato in una società di Pagina 6 di 15

7 trasformazione urbanistica ai sensi dell art. 120 d.lgs n. 267/2000, sia della disciplina di cui al d.p.r. n. 509/1997 in ordine all affidamento in concessione di aree demaniali marittime per la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto. Solo in caso di bando c.d. a doppio oggetto, sarebbe possibile l affidamento diretto della concessione demaniale marittima alla S.T.U. Porta a Mare S.p.A. perché significherebbe che gli adempimenti di cui al d.p.r. n. 509/1997 sono già stati espletati. Anche in questo caso è questa stessa Autorità Portuale a riconoscere, sia nelle stesse premesse della delibera n. 26 del 22 luglio sia nella nota prot del 24 aprile 2013 inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - che il bando del Comune di Livorno non soddisfa i requisiti tipici della gara c.d. a doppio oggetto. In definitiva, sono le stesse valutazioni di questa Autorità Portuale e i principi comunitari evidenziati dalla Commissione Europea nella Comunicazione interpretativa della Commissione Europea C(2007)6661 del 5 febbraio 2008, che inducono ad affermare inequivocabilmente la necessità di una nuova procedura ad evidenza pubblica per il rilascio della concessione demaniale. Il fondamento di quest affermazione è negli atti di gara per la selezione del socio privato del Comune di Livorno nella S.T.U. ai sensi dell art. 120 del d.lgs. 267/2000 poiché il bando non contiene alcun riferimento al d.p.r. n. 509/1997, Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della l. 15 marzo 1997, n. 59. E) IL COMUNE DI LIVORNO NON È COMPETENTE AL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA. 5 - I bando per la selezione del socio privato ai sensi dell art. 120 del d.lgs. n. 267/2000 non può soddisfare i requisiti della gara a doppio oggetto per un altro motivo evidente. Le competenze del Comune di Livorno nel procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto devono svolgersi nei modi e nelle forme previste dal d.p.r. n. 509/1997. Tuttavia, è questa Autorità Portuale la sola amministrazione competente per il rilascio delle concessioni demaniali marittime all interno del porto mediceo ai sensi dell articolo 105 del d.lgs n. 112/1998 s.m.i., e dell art. 59 del d.p.r. 616/1977. Il bando per la selezione del socio privato del Comune nella S.T.U. è stato emanato solo dal Comune di Livorno, a prova del fato che il bando non soddisfa i requisiti della gara a doppio oggetto, come si è già affermato. Pagina 7 di 15

8 Le concessioni demaniali all interno del Porto mediceo non possono essere rilasciate direttamente alla S.T.U. Porta a Mare S.p.A. all esito della procedura di selezione del socio privato di cui all art. 120 del d.lgs. n. 267/2000 poiché questa Autorità Portuale non ha partecipato in alcun modo a quella procedura. In definitiva, il Bando approvato dal Comune di Livorno non può produrre effetti diretti in ordine ad una procedura di competenza di una amministrazione diversa che è rimasta del tutto estranea alla procedura di selezione del socio privato ai sensi dell art. 120 d.lgs. n. 267/2000. F). LA GESTIONE DI UN PORTO TURISTICO DELL ISTITUTO DELLA STU AI SENSI DELL ART. 120 D.LGS N. 267/ La S.T.U. Porta a Mare S.p.A. è una società costituita ai sensi dell art. 120 d.lgs 18 agosto 2000 n. 267, il quale stabilisce che le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia e della regione, possono costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. La gestione dei un porto turistico è al di fuori dalle ipotesi in cui un Comune può ricorrere a tale strumento ed è per questo che il Bando per la selezione del socio privato della S.T.U. non prevede alcun riferimento né alla realizzazione né alla gestione del porto turistico. Semplicemente perché non lo può prevedere ai sensi dell art. 120 del d.lgs n. 267/2000. G) IL PERIMETRO DELL AMBITO DI ATTIVITA DELLA S.T.U. E I PRINCIPI DEL DIRITTO COMUNITARIO. 7 - Il bando comunale non fa neppure riferimento alla realizzazione del porto turistico né, tantomeno, prevede l affidamento della concessione demaniale marittima alla S.T.U. Porta a Mare S.p.A. tra le modalità operative (il punto 2 del Bando prevede: la trasformazione urbana sarà operata tramite: l'acquisizione delle aree comprese nello stesso comparto territoriale, che può avvenire consensualmente per conferimento patrimoniale di beni in natura o compravendita, o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune ). Il rilascio in capo alla S.T.U. di concessioni demaniali è al di fuori dal perimetro del Bando e, quindi, rappresenta un affare separato e autonomo rispetto a quanto oggetto della procedura di selezione del socio privato della S.T.U. Ma nella fase successiva alla loro costituzione, le S.T.U. costituite ai sensi dell art. 120 del d.lgs. n. 267/ che rientrano nell ambito dei partenariati pubblico-privati di derivazione comunitaria - devono continuare ad operare nel loro ambito di attività Pagina 8 di 15

9 iniziale e non possono, in linea di principio, ottenere nuovi appalti pubblici o nuove concessioni senza una procedura di gara che rispetti il diritto comunitario in materia di appalti pubblici e concessioni (come si legge al punto 3 della Comunicazione interpretativa della Commissione Europea C(2007)6661 del 5 febbraio 2008). Di conseguenza, la S.T.U. Porta a mare S.p.A. non può oltrepassare il proprio ambito di attività iniziale come determinati dal bando poiché ciò rappresenterebbe una violazione del principio di parità di trattamento, che si ricava dagli artt. 49 e ss. del Trattato sul funzionamento dell Unione europea, in tema di libertà di stabilimento, come si legge nella H) L ILLOGICITA DEL PROVVEDIMENTO. 8 - Le premesse della delibera n. 26 del 22 luglio 2013, integrate con la nota prot del 24 aprile 2013, sono radicalmente incompatibili con il suo contenuto provvedimentale. La delibera si fonda sulle seguenti premesse: il bando per la selezione del socio privato della S.T.U. Porta a Mare S.p.A. non soddisfa i requisiti del bando c.d. a doppio oggetto ; non è stata espletata in sede di gara per la selezione del socio privato alcuna attività ai fine della individuazione del soggetto cui sarà rilasciata la concessione demaniale per la realizzazione dell approdo turistico ai sensi del d.p.r. n. 509/1997; il bando per la selezione del socio privato della S.T.U. Porta a Mare S.p.A. non fa alcun riferimento alla costruzione e gestione del porto turistico; le modalità con cui è stato pubblicato il bando comunale ai sensi dell art. 120 del d.lgs. n. 267/2000 non soddisfano i requisiti comunitari di adeguata pubblicità, parità di trattamento, trasparenza e divieto di discriminazione; la S.T.U. Porta a Mare S.p.A. ha ceduto le aree oggetto dell intervento di trasformazione urbanistica nel 2007 e 2008 alla Porta Medicea S.r.l. e ha, quindi, raggiunto il suo scopo sociale. Queste premesse avrebbero dovuto indurre l Autorità Portuale ad affermare la necessità di un autonoma procedura per l affidamento della concessione demaniale marittima. Non il contrario. I) LA IRRILEVANZA DEGLI ACCORDI CON CUI QUESTA AUTORITA SI E IMPEGNATA A RILASCIARE LE CONCESSIONI ALLA S.T.U. 9 - La decisione dei affidare la concessione direttamente alla S.T.U. Porta a mare S.p.A. non può essere fondata sugli Accordi di Programma del 7 maggio 2003, del 21 dicembre 2007 e del 1 agosto Pagina 9 di 15

10 Con questi accordi questa Autorità si è impegnata a rilasciare le concessioni alla S.T.U. Porta a mare S.p.A. Tuttavia, questo impegno non può che essere interpretato nel senso di impegno a porre in essere la corretta procedura di affidamento delle concessioni secondo la normativa interna e comunitaria vigente, in modo da consentire la partecipazione della S.T.U. alla procedura (ad esempio, l impego a non rilasciare concessioni di luna durata prima o dopo la costituzione della S.T.U. semplicemente perché questo avrebbe precluso alla radice la possibilità di realizzare il porto turistico). Con questi accordi che si sono succeduti nel tempo, infatti, questa Autorità Portuale non si può essere impegnata a violare le norme in materia affidamento in concessioni di beni del demanio marittimo e in materia di evidenza pubblica che vigono sia a livello comunitario che interno. I) I SOGGETTI CHE OPERANO NEL PORTO E LA PROROGA DELLE CONCESSIONI AI SENSI DEL D.L. 30 DICEMBRE 2009, N I firmatari di queste osservazioni sono tutti soggetti che a vario titolo vivono e animano il Porto mediceo, come soci, come sportivi, come lavoratori, come cittadini di Livorno, come titolare di concessioni e/o autorizzazioni demaniali. In questo senso tutti hanno un grande interesse al mantenimento del Porto mediceo come bene comune e indisponibile o, quantomeno, al rispetto delle norme che devono essere applicate per la realizzazione di un porto turistico. Sebbene per alcuni di essi questo interesse non sia azionabile in via amministrativa, vi sono molti soggetti che possono vantare posizioni soggettive che rivestono la qualifica di diritti e interessi legittimi, che non pare che siano stati adeguatamente ponderati nella delibera n. 26 del 22 luglio All interno del porto vi sono soggetti che operano in virtù di concessioni demaniali, con riferimento alle quali è intervenuta la proroga legislativa ai sensi del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 (convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 2010, n. 25). L art. 1, comma 18 di questo decreto legge prevede: in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turisticoricreative e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, [omissis] il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino al 31 dicembre 2020, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n Pagina 10 di 15

11 In questa situazione, il rilascio delle concessioni demaniali all interno del Porto mediceo alla S.T.U. Porta a mare S.p.A. rischia di porsi in contrasto con il diritto dei concessionari a vedersi riconosciuta la proroga legislativa fino al Per queste ragioni Tutti i firmatari confidano che questa Amministrazione tenga in adeguato conto delle osservazioni formulate in questa sede sia per quanto riguarda la opportunità della trasformazione del Porto mediceo sia per quanto riguarda la illegittimità del provvedimento di assegnazione diretta delle concessioni della S.T.U. Porta a mare S.p.A. Con ossequio. (Per il Circolo Nautico Livorno) (Per lo Yacht Club di Livorno) E i sottoscritti, come sotto identificati, ponendo prima del nome la qualità che accompagna la firma (S: socio; ST: socio titolare di posto barca; L: lavoratore; C: cittadino del Comune di Livorno; CI, cittadino italiano; SK: stakeholder comunque interessato): Q Nome e cognome Codice Fiscale Firma 1 ST Gian Luca Conti CNTGLC67E25D612K Pagina 11 di 15

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