LEZIONE 10 CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008

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1 LEZIONE 10 CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008

2 ARGOMENTI DEL CORSO DEFINIZIONI; OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI; LA NOTIFICA PRELIMINARE; PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO; I RISCHI INTERFERENZIALI; PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA; IL CAPOCANTIERE; TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

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4 DEFINIZIONI Cantiere temporaneo o mobile, è qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell Allegato X Dlgs 81/09. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

5 PROGETTO COMMITTENTE RESPONSABILE DEI LAVORI CSP CSE LAVORATORE AUTONOMO IMPRESA AFFIDATARIA IMPRESA ESECUTRICE REALIZZAZIONE DELL OPERA

6 DEFINIZIONI Si intendono per: Committente il soggetto per conto del quale l intera opera viene realizzata,. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell appalto; Responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;

7 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE/RESPONSABILE DEI LAVORI Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell operai: si attiene ai principi e alle misure generali di tutela, sia in fase di progettazione che durante le effettive lavorazioni: In fase di progettazione, prende in considerazione i documenti di cantiere; Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, designa il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l esecuzione dei lavori, (se in possesso dei requisiti può farlo anche lo stesso) Comunica alle imprese affidatarie il nominativo dei coordinatore. Nel caso di presenza, anche non contemporanea, di più imprese nel cantiere e anche nei casi di coincidenza con l impresa esecutrice designa il coordinatore della progettazione ed il coordinatore per l esecuzione.

8 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE/RESPONSABILE DEI LAVORI a) verifica l idoneità tecnico-professionale delle imprese; b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell organico; c) trasmette all amministrazione concedente, prima dell inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, una dichiarazione attestante l avvenuta verifica della ulteriore documentazione.

9 DEFINIZIONI Si intendono per: Lavoratore autonomo, persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell opera senza vincolo di subordinazione. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l esecuzione dei lavori, e hanno inoltre l obbligo di: a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III; b) munirsi di DPI; c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento....

10 DEFINIZIONI Si intendono per: Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell opera: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori,dell esecuzione dei compiti di cui all articolo 91: - redige il piano di sicurezza e di coordinamento; - predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

11 DEFINIZIONI Si intendono per: Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell opera: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell esecuzione dei compiti di cui all articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente:

12 DEFINIZIONI Compiti del CSE - Verifica l'applicazionedelle disposizioni; - Verifica l'idoneità' della documentazione; - Organizzala cooperazione ed il coordinamento delle attivita tra datori di lavoro; - Verifica l attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza. - Segnala al committente e al responsabile dei lavori le inosservanze alle disposizioni; - Sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

13 DEFINIZIONI Uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, previste per la realizzazione dell opera; Piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato;

14 DEFINIZIONI Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che nell esecuzione dell opera può avvalersi di imprese subappaltatrici; Impresa esecutrice: impresa che esegue un opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali; Idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

15 IDONEITA TECNICO PROFESSINALE Ai fini della verifica dell idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato; (A) Documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale DVR o Autocertificazione; Nomine e attestati di formazione in materia sicurezza; (A)

16 IDONEITA TECNICO PROFESSINALE Elenco dei DPI forniti dei lavoratori; (A) Libro matricola e idoneità sanitaria lavoratori; Documentazione relativa a macchine, attrezzature e opere provvisionali; (A) Dichiarazione, da parte dei DL di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi.

17 NOTIFICA PRELIMINARE Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell inizio dei lavori, trasmette all ASL e alla DPL competenti la notifica preliminare nei seguenti casi: a) cantieri di cui all art 90, c 3 in cui vi è la presenza di più imprese esecutrici; b) cantieri inizialmente non soggetti; c) cantieri in cui opera un unica impresala cui entità di lavoro è superiore a 200u/g. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere. NB Per quanto riguarda la regione Lombardia,la notifica preliminare deve essere trasmessa all ASL e alla DPL tramite il sito della Regione Lombardia

18 DIA La Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) è una pratica amministrativa che, nel mondo dell'edilizia, rappresenta oggi uno degli strumenti urbanistici più rilevanti; segue il meccanismo del silenzio-assenso: comunicata alla pubblica amministrazione la propria intenzione ad avviare l'attività, il soggetto, decorsi 30 giorni può darvi inizio, dandone notizia. Entro 60 giorni dalla prima comunicazione, l'amministrazione può verificare l'esistenza dei requisiti e dei presupposti di legittimità e, in caso di loro mancanza, può vietare al soggetto di continuare la sua attività e di rimuoverne gli effetti.

19 OBBLIGHI DI TRASMISSIONE Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

20 OBBLIGHI DI TRASMISSIONE Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa Esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all impresa (al CSE) affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al CSE. I lavori hanno inizio dopo l esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall avvenuta ricezione

21 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO P.S.C. Piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. Le fasi evidenziate sono atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all allegato XV.

22 RISCHI INTERFERENZIALI Il Coordinatore in fase di progettazione (C.S.P.) nella redazione della relazione contenuta nel P.S.C. INDIVIDUA ANALIZZA VALUTA tutti i rischi in riferimento all area ed all organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell attività delle singole imprese esecutrici e/o dei lavoratori autonomi.

23 I RISCHI INTERFERENZIALI Fase di progettazione della sicurezza Il Coordinatore per la progettazione effettua l analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il: CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità dell opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata; In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il P.S.C. contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti. In caso permangano rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale atti a ridurre al minimo tali rischi.

24 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

25 RISCHI INTERFERENZIALI Il C.S.E. durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro verifica periodicamente la compatibilità del P.S.C. con l andamento dei lavori aggiornando il Cronoprogramma lavori, se necessario. Il C.S.E. deve inoltre organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione.

26 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA P.O.S. Il P.O.S. è un documento redatto da ciascun datore di lavoro delle Imprese esecutrici dei lavori e delle imprese in appalto in riferimento al singolo cantiere interessato. Il P.O.S. rappresenta la valutazione dei rischi presenti nello specifico cantiere.

27 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA Il POS contiene almeno i seguenti elementi: Dati identificativi dell impresa esecutrice: Il numero, la qualifiche e la mansionedei lavoratori, Descrizione dell attività di cantiere, modalità organizzative e turni di lavoro; L elenco degli impianti e dei macchinari; L elenco delle sostanze e preparati pericolosi;

28 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA L esito del rapporto di valutazione del rumore; L individuazione delle misure preventive e protettive in relazione ai rischi connessi; Le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto; L elenco dei DPI; La documentazione in merito all informazione ed alla formazione. Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, é integrato con gli elementi del POS.

29 IL PREPOSTO Prima del Testo Unico non esisteva una definizione normativa. «Al preposto compete tutto quanto concerne la direzione e la sorveglianza degli operai che gli sono sottoposti, affinché dagli stessi non vengano eseguite operazioni o manovre avventate dalle quali possano scaturire condizioni di pericolo».

30 IL PREPOSTO Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli deve: Sovrintendere all attività lavorativa; Garantire l attuazione delle disposizioni ricevute; Controllare che le disposizioni impartite vengano osservate da parte dei lavoratori; Segnalare ai vertici aziendali eventuali pericoli non adeguatamente gestiti o carenze nei sistemi di protezione (c.d. potere di iniziativa);

31 LA TESSERA DI RICONOSCIMENTO Dal 1/10/06 il personale che interviene in un cantiere edile deve esporre un tesserino di Riconoscimento munito di fotografia, generalità del lavoratore, codice fiscale e indicazione del datore di lavoro. Le aziende hanno l obbligo di fornire i tesserini ai propri dipendenti mentrei lavoratori autonomi dovranno provvedere autonomamente. E' senz'altro opportuno che, l'impresa si faccia firmare una ricevuta dal lavoratore

32 MISURE GENERALI DI TUTELA 1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare: a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di b) soddisfacente salubrita'; c) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; d) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

33 MISURE GENERALI DI TUTELA e) La manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; f) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose; g) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della < durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro; f) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; g) le interazioni con le attivita' che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita' del cantiere.

34 GRAZIE PER L ATTENZIONE BUONA SERATA!

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