Ricordando la Dichiarazione del suo Presidente, S/PRST/2006/15 del 29 Marzo 2006, e la risoluzione 1696 (2006) del 31 Luglio 2006,

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1 Nazioni Unite S/RES/1737/ (2006) Consiglio di Sicurezza Distr.: Generale 27 Dicembre 2006 [Traduzione non ufficiale] Risoluzione 1737 (2006) Adottata dal Consiglio di Sicurezza durante la sua 5612 a seduta del 23 Dicembre Il Consiglio di Sicurezza, Ricordando la Dichiarazione del suo Presidente, S/PRST/2006/15 del 29 Marzo 2006, e la risoluzione 1696 (2006) del 31 Luglio 2006, Riaffermando il suo impegno per il Trattato di Non-proliferazione delle Armi Nucleari, e ricordando il diritto degli Stati parte, ai sensi degli Articoli I e II del Trattato, di promuovere la ricerca, la produzione e l utilizzo dell energia nucleare per scopi pacifici senza alcuna discriminazione, Rinnovando la propria preoccupazione per quanto esposto nei numerosi rapporti presentati dal Direttore Generale dell Agenzia Internazionale per l Energia Atomica e per le risoluzioni del Consiglio dei Governatori dell AIEA in merito al programma nucleare dell Iran, riportatogli dal Direttore Generale della AIEA, compresa la risoluzione del Consiglio AIEA GOV/2006/14, Rinnovando la propria preoccupazione per il rapporto del Direttore Generale dell AIEA del 27 Aprile 2006 (GOV/2006/15), dove sono elencate una serie di questioni in sospeso e preoccupazioni in merito al programma nucleare dell Iran, inclusi argomenti che potrebbero avere una dimensione nucleare militare, e che l AIEA non sia in grado di concludere che non ci siano materiali o attività nucleari non dichiarati in Iran, Rinnovando la propria preoccupazione per il rapporto del Direttore Generale dell AIEA del 28 Aprile 2006 (GOV/2006/27) e le sue scoperte, compreso il fatto che dopo tre anni di sforzi compiuti da parte dell Agenzia per fare chiarezza su tutti gli aspetti del programma nucleare dell Iran, continuino ad esserci poche informazioni a riguardo e che l AIEA non sia in grado di provare l assenza di materiali o attività nucleari non dichiarati in Iran, Notando con seria preoccupazione che, come confermato dai rapporti del Direttore Generale dell AIEA dell 8 Giugno 2006 (GOV/2006/38), del 31 Agosto 2006 (GOV/2006/53) e del 14 Novembre 2006 (GOV/2006/64), l Iran non ha stabilito una piena e sostanziale sospensione di tutte le attività connesse con l arricchimento e il ritrattamento, così come stabilito nella risoluzione 1696 (2006), né ripreso la sua collaborazione con l AIEA secondo il Protocollo Addizionale, né ha intrapreso gli altri passi richiesti dal Consiglio dei Governatori dell AIEA, né ha ottemperato ai provvedimenti della risoluzione 1696 (2006) del Consiglio di Sicurezza i quali sono essenziali per costruire fiducia e, deplorando il rifiuto dell Iran di adottare queste misure necessarie,

2 Enfatizzando l importanza di sforzi politici e diplomatici al fine di trovare una soluzione negoziata che garantisca all Iran lo sviluppo di un programma nucleare pacifico, e notando che tale soluzione promuoverebbe ovunque la non-proliferazione nucleare e accogliendo il continuo impegno di Cina, Francia, Germania, Federazione Russa, Regno Unito e Stati Uniti, con l appoggio dell Alta Rappresentanza dell Unione Europea per cercare una soluzione negoziata, Determinato a dare esecuzione alle proprie decisioni adottando misure adeguate per convincere l Iran ad uniformarsi alla risoluzione 1696 (2006) e alle richieste dell AIEA, ed anche per contenere lo sviluppo da parte dell Iran di tecnologie sensibili a sostegno dei suoi programmi nucleari e missilistici, fino a quando il Consiglio di Sicurezza deciderà che gli obiettivi della risoluzioni sono stati raggiunti, Preoccupato per i rischi di proliferazione presentati dal programma nucleare iraniano e, in questo contesto, per il rifiuto dell Iran di rispettare le richieste del Consiglio dei Governatori dell AIEA e di ottemperare alle disposizioni della risoluzione 1696 (2006) del Consiglio di Sicurezza, memore della propria responsabilità primaria per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali secondo la Carta delle Nazioni Unite, Agendo secondo l Articolo 41 del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, 1. Afferma che l Iran dovrà, senza ulteriori indugi, adottare le misure richieste dal Consiglio dei Governatori dell AIEA nella risoluzione GOV/2006/14, che sono indispensabili per rassicurare circa il carattere esclusivamente pacifico del suo programma nucleare e risolvere le questioni pendenti; 2. Decide, in questo contesto, che l Iran dovrà senza ulteriori indugi sospendere le seguenti attività nucleari sensibili alla proliferazione: (a) tutte le attività connesse con l arricchimento e il ritrattamento, compresi la ricerca e lo sviluppo, per essere verificate dall AIEA; e (b) i lavori su tutti i progetti riguardanti l acqua pesante, compresa la costruzione di un reattore di ricerca moderato dall acqua pesante, per essere ulteriormente verificati dall AIEA; 3. Decide che tutti gli Stati adottino le misure necessarie per impedire la fornitura, la vendita o il trasferimento, direttamente o indirettamente, effettuati dai propri territori o cittadini, tramite natanti o aeromobili nazionali, in Iran, o per un uso in Iran, di tutti i beni, materiali, attrezzature, prodotti e tecnologie, indipendentemente dalla loro origine, che potrebbero contribuire alle attività dell Iran connesse con l arricchimento, il ritrattamento o l acqua pesante, o allo sviluppo di sistemi di vettori per armi nucleari, vale a dire: (a) quelli stabiliti nelle sezioni B.2, B.3, B.4, B.5, B.6 e B.7 del INFCIRC/245/Rev.8/Parte 1 nel documento S/2006/814; (b) quelli stabiliti nelle sezioni A.1 e B.1 di INFCIRC/254/rev.8/Part 1, eccetto la fornitura, la vendita o il trasferimento di: 2

3 (i) attrezzature che figurano nella sezione B.1, qualora tali attrezzature servano per reattori ad acqua leggera; (ii) uranio bassamente arricchito, come previsto nella sezione A.1.2 qualora sia incorporato in elementi di combustibile nucleare irraggiato per tali reattori; (c) quelli stabiliti nel documento S/2006/815, eccetto la fornitura, la vendita o il trasferimento dei beni citati alla sezione 19.A.3 di Categoria II (d) qualsiasi bene, materiale, attrezzatura, prodotto o tecnologia riconosciuti come necessari da parte del Consiglio di Sicurezza o dal Comitato stabilito dal paragrafo 18 di cui sotto (di seguito definito il Comitato ), che potrebbero contribuire alle attività dell Iran connesse con l arricchimento, il ritrattamento o l acqua pesante, o allo sviluppo di sistemi di vettori per armi nucleari; 4. Decide che tutti gli Stati dovranno adottare le misure necessarie per impedire la fornitura, la vendita o il trasferimento, direttamente o indirettamente, dai propri territori o cittadini, tramite natanti o aeromobili nazionali, in Iran, o per uso in Iran, dei seguenti beni, materiali, attrezzature, prodotti e tecnologie, indipendentemente dalla loro origine: (a) quelli stabiliti in INFCIRC/254/Rev.7/Part2 del documento S/2006/814 se allo Stato risulta che contribuirebbero ad attività connesse con l arricchimento, il ritrattamento o l acqua pesante; (b) qualsiasi bene non elencato nei documenti S/2006/814 o S/2006/815 qualora Stato ritenga che contribuirebbe ad attività connesse con l arricchimento, il ritrattamento o l acqua pesante, o allo sviluppo di sistemi di vettori per armi nucleari; (c) qualsiasi ulteriore bene qualora lo Stato ritenga che contribuirebbe a condurre attività connesse con altre questioni su cui l AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso; 5. Decide che per la fornitura, vendita o trasferimento di tutti i beni, materiali, attrezzature, prodotti e tecnologie contenuti nei documenti S/2006/814 e S/2006/815 la cui esportazione in Iran non è proibita dai sottoparagrafi 3 (b), 3 (c) o 4 (a) di cui sopra, gli Stati dovranno assicurarsi che: (a) sono state rispettate le richieste, qualora necessarie, delle linee guida, come previsto nei documenti S/2006/814 e S/2006/985; e (b) hanno ottenuto o si trovano nella posizione di eserciate effettivamente il diritto di verificare l uso finale e il luogo in cui viene utilizzato il bene fornito; e (c) si informi il Comitato entro dieci giorni dalla fornitura, vendita o trasferimento; e (d) nel caso di beni, materiali, attrezzature, prodotti e tecnologie che figurano nel documento S/2006/814, si informi l AIEA entro dieci giorni dalla fornitura, vendita o trasferimento; 6. Decide che tutti gli Stati adotteranno anche le misure necessarie per impedire che l Iran riceva qualsiasi tipo di assistenza tecnica o di formazione, assistenza finanziaria, servizi 3

4 di investimento e di intermediazione o di altro genere, e il trasferimento di risorse finanziarie o servizi connessi con la fornitura, vendita, trasferimento, produzione o uso dei beni, materiali, attrezzature, prodotti e tecnologie vietati, specificati nei paragrafi 3 e 4 di cui sopra; 7. Decide che l Iran non dovrà esportare qualsiasi bene che figura nei documenti S/2006/814 e S/2006/815 e che tutti gli Stati Membri vietino la fornitura di tali beni provenienti dall Iran da parte dei propri cittadini, o tramite natanti o aeromobili battenti la loro bandiera nazionale, anche nel caso in cui tali beni non siano prodotti in Iran; 8. Decide che l Iran dovrà fornire accesso e cooperazione qualora l AIEA richieda di poter verificare la sospensione delle attività descritte al paragrafo 2 e risolvere le questioni in sospeso, identificate nei rapporti dell AIEA ed invita l Iran a ratificare tempestivamente il Protocollo Addizionale; 9. Decide che le misure imposte dai paragrafi 3, 4 e 6 di cui sopra non dovranno essere applicate qualora il Comitato abbia accertato preventivamente e valutando caso per caso che la fornitura, vendita, trasferimento o rifornimento di tali beni o assistenza non contribuirebbero allo sviluppo di tecnologie a sostegno delle attività nucleari dell Iran sensibili alla proliferazione e ai sistemi di vettori per armi nucleari, anche quando tali beni e assistenza sono destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari, a condizione che: (a) i contratti per la fornitura di tali beni o la prestazione di assistenza prevedano adeguate garanzie in merito ai destinatari finali; e (b) l Iran si sia impegnato a non usare tali beni in attività nucleari sensibili alla proliferazione o per lo sviluppo di sistemi di vettori per armi nucleari; 10. Invita tutti gli Stati ad esercitare un controllo sull ingresso o transito nei propri territori di persone fisiche che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno alle attività nucleari dell Iran sensibili alla proliferazione o allo sviluppo di sistemi di vettori per armi nucleari, e decide a questo proposito che tutti gli Stati dovranno comunicare al Comitato l ingresso o il transito nei propri territori di persone fisiche indicate nell Allegato di questa risoluzione (di seguito definito l Allegato ) e di ulteriori persone indicate dal Consiglio di Sicurezza e dal Comitato come coinvolte, direttamente associate o sostenitrici delle attività nucleari dell Iran sensibili alla proliferazione o di sviluppo di sistemi di vettori per armi nucleari, anche qualora abbiano preso parte alla fornitura di beni, prodotti, attrezzature, materiali e tecnologie vietati, specificati da e secondo le misure ai paragrafi 3 e 4 di cui sopra, ad eccezione del caso in cui tale viaggio serva per le attività direttamente connesse con i beni menzionati nei sottoparagrafi 3 (b) (i) e (ii) di cui sopra; 11. Sottolinea che non vi è nulla nel paragrafo di cui sopra che obblighi uno Stato a rifiutare l ingresso dei propri cittadini nei suoi territori, e che tutti gli Stati dovranno, al fine di attuare il paragrafo di cui sopra, considerare gli aspetti umanitari e la necessità di soddisfare gli obiettivi della presente risoluzione, anche qualora venga applicato l Articolo XV dello Statuto dell AIEA; 12. Decide che tutti gli Stati dovranno provvedere al congelamento dei fondi, di altre attività finanziarie e di risorse economiche sul loro territorio alla data in cui sarà adottata questa 4

5 risoluzione o successivamente, che sono detenuti o controllati da persone o entità che figurano nell Allegato, così come quelli posseduti e gestiti dalle persone o entità che il Consiglio di Sicurezza o il Comitato considerano come coinvolte, direttamente associate o che sostengono attività nucleari dell Iran sensibili alla proliferazione o lo sviluppo di sistemi vettori per armi nucleari, o da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o da entità da loro detenute o controllate, anche con mezzi illeciti, ed inoltre che le misure contenute in questo paragrafo cesseranno di essere applicate nei confronti di tali persone o entità se, e quando il Consiglio di Sicurezza e il Comitato li rimuoveranno dall Allegato, e decide ulteriormente che tutti gli Stati dovranno assicurare di impedire che i fondi, le attività finanziarie o le risorse economiche siano resi disponibili dai loro cittadini o persone fisiche o entità all interno dei loro territori a o per il vantaggio di tali persone e entità; 13. Decide che le misure imposte dal precedente paragrafo 12 non si applicano a fondi, altri beni finanziari o risorse economiche che i relativi Stati hanno stabilito: (a) essere necessari per spese basilari, incluso il pagamento di derrate alimentari, affitti o ipoteche, medicine e trattamenti medici, tasse, premi assicurativi e utenze o esclusivamente per il pagamento di onorari professionali ragionevoli e per il rimborso di spese sostenute relative a prestazione di servizi legali, o onorari o note spese, in conformità alle leggi nazionali, per il mantenimento di fondi congelati, altri beni finanziari e risorse economiche, dopo la notifica al Comitato, da parte dei relativi Stati,dell intenzione di autorizzare, ove appropriato, l accesso a tali fondi, altri beni finanziari o risorse economiche, e in assenza di una decisione negativa da parte del Comitato, entro cinque giorni lavorativi da tale notifica; (b) essere necessari per spese straordinarie, purché tale decisione sia stata notificata dai relativi Stati al Comitato e sia stata da esso approvata; (c) essere soggetti a vincoli o sentenze legali, amministrative o arbitrali, nel qual caso i fondi, altri beni finanziari e risorse economiche possono essere utilizzati per soddisfare tale vincolo o giudizio, purché tali vincoli o giudizi siano intervenuti prima della data della presente risoluzione e non vada a beneficio di persone fisiche o entità descritte nei precedenti paragrafi 10 e 12 e sia stato notificato dai relativi Stati al Comitato; (d) essere necessari per attività direttamente legate agli articoli specificati nei sottoparagrafi 3 (b) (i) e (ii) e siano state notificate dai relativi Stati al Comitato; 14. Decide che gli Stati possono permettere aggiunte ai conti congelati, sulla base delle disposizioni del precedente paragrafo 12, di interessi o altri ricavi dovuti su questi conti o pagamenti dovuti in base a contratti, accordi o obblighi che siano emersi precedentemente alla data in cui tali conti sono divenuti soggetti alle disposizioni della presente risoluzione, purché tali interessi, ricavi diversi e pagamenti continuino ad essere soggetti a tali disposizioni e siano congelati; 15. Decide che le misure di cui al precedente paragrafo 12 non impediranno a persone fisiche o entità designate di effettuare pagamenti dovuti sulla base di contratti stipulati prima dell introduzione nell elenco di tali persone fisiche o entità, purché i relativi Stati abbiano deciso che: 5

6 (a) il contratto non è relativo ad articoli, materiali, attrezzature, beni, tecnologie, assistenza, formazione, assistenza finanziaria, investimenti, brokeraggio o servizi a cui si fa riferimento nei precedenti paragrafi 3, 4 e 6; (b) il pagamento non è direttamente o indirettamente ricevuto da persona fisica o entità definita sulla base del precedente articolo 12; e dopo la notifica da parte dei relativi Stati al Comitato dell intenzione di effettuare o ricevere tali pagamenti o di autorizzare, ove appropriato, lo scongelamento di fondi, altri beni finanziari o risorse economiche a tal scopo, entro dieci giorni lavorativi precedenti a tale autorizzazione; 16. Decide che la cooperazione tecnica fornita all Iran dalla AIEA o sotto i suoi auspici dovrà avere esclusivamente fini di carattere alimentare, agricolo, medico, di sicurezza o altri fini umanitari, o laddove sia necessario per progetti direttamente collegati agli articoli specificati nei precedenti sottoparagrafi 3 (b) (i) e (ii), ma che non dovrà essere fornita cooperazione tecnica collegata ad attività nucleari sensibili alla proliferazione stabilite nel precedente paragrafo 2; 17. Fa appello a tutti gli Stati perché esercitino vigilanza e impediscano che cittadini iraniani ricevano insegnamento o formazione specialistici, entro il proprio territorio o da parte di propri cittadini, in discipline che possano contribuire alle attività nucleari sensibili alla proliferazione dell Iran e allo sviluppo di sistemi di vettori per armi nucleari; 18. Decide di istituire, in conformità alla regola 28 del regolamento provvisorio di procedura, un Comitato del Consiglio di Sicurezza costituito da tutti i membri del Consiglio per l espletamento dei seguenti compiti: (a) ottenere da tutti gli Stati, in particolare quelli nella regione e quelli che producono articoli, materiali, attrezzature, beni e tecnologie di cui ai precedenti paragrafi 3 e 4, informazioni riguardanti le azioni intraprese da essi per attuare efficacemente le misure imposte dai paragrafi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12 di questa risoluzione e qualunque ulteriore informazione possa essere considerata utile a tal riguardo; (b) ottenere dal segretariato dell AIEA informazioni riguardanti le azioni intraprese dall AIEA per attuare efficacemente le misure imposte dal paragrafo 16 della presente risoluzione e qualunque altra informazione possa ritenere utile a tal riguardo; (c) valutare e intraprendere azioni appropriate su informazioni riguardanti presunte violazioni di misure imposte dai paragrafi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12 della presente risoluzione; (d) valutare e decidere in merito a richieste di esenzioni stabilite nei precedenti paragrafi 9, 13 e 15; (e) determinare ove si renda necessario articoli, materiali, attrezzature, beni e tecnologie da specificare ai fini del precedente paragrafo 3; (f) indicare, ove si renda necessario, persone fisiche ed entità soggette alle misure imposte dai precedenti paragrafi 10 e 12; 6

7 (g) promulgare, ove si renda necessario, linee guida per facilitare l attuazione delle misure imposte nella risoluzione e includere in tali linee guida l obbligo per gli Stati di fornire informazioni, ove possibile, riguardanti i motivi per cui persone fisiche e/o entità soddisfano i criteri stabiliti nei paragrafi 10 e 12 e ogni altra informazione identificativa relativa; (h) relazionare almeno ogni 90 giorni al Consiglio di Sicurezza sul proprio lavoro e sull attuazione della presente risoluzione, con proprie osservazioni e raccomandazioni, in particolare sui modi per rafforzare l efficacia delle misure imposte dai precedenti paragrafi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12; 19. Decide che tutti gli Stati dovranno relazionare al Consiglio entro 60 giorni dall adozione della presente risoluzione sui passi compiuti nell ottica di un efficace attuazione dei precedenti paragrafi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 e 17; 20. Esprime la convinzione che la sospensione stabilita nel precedente paragrafo 2 come pure il totale e verificato adempimento, da parte dell Iran, degli obblighi stabiliti dal Consiglio dei Governatori dell AIEA, contribuirà ad una soluzione diplomatica e negoziata che garantisca che il programma nucleare iraniano ha scopi esclusivamente pacifici, sottolinea la volontà della comunità internazionale di lavorare positivamente per tale soluzione, incoraggia l Iran a conformarsi alle precedenti disposizioni, a impegnarsi nuovamente con la comunità internazionale e con l AIEA e sottolinea che tale impegno sarà di sicuro vantaggio per l Iran; 21. Accoglie con favore l impegno di Cina, Francia, Germania, Federazione Russia, Regno Unito e Stati Uniti, con il sostegno dell Alto Rappresentante dell Unione Europea, per una soluzione negoziata della presente questione e incoraggia l Iran ad accettare le proposte di questi del giugno 2006 (S/2006/521), che hanno ricevuto il sostegno del Consiglio di Sicurezza nella risoluzione 1696 (2006), per un accordo ampio a lungo termine che permetta lo sviluppo di relazioni e di cooperazione con l Iran, basate sul reciproco rispetto, e di un sentimento di fiducia a livello internazionale sulla natura esclusivamente pacifica del programma nucleare dell Iran; 22. Reitera la propria determinazione a rafforzare l autorità dell AIEA, sostiene fortemente il ruolo del Consiglio dei Governatori dell AIEA, elogia e incoraggia il Direttore Generale dell AIEA e la sua Segreteria per l impegno professionale e imparziale messo in atto per risolvere tutte le restanti questioni irrisolte in Iran, entro il quadro dell AIEA, sottolinea la necessità dell AIEA di continuare il proprio lavoro per chiarire tutte le questioni irrisolte relative al programma nucleare dell Iran; 23. Richiede entro 60 giorni una relazione da parte del Direttore Generale dell AIEA che indichi se l Iran abbia ripristinato la piena e totale sospensione di tutte le attività menzionate nella presente risoluzione, e descriva inoltre il processo di adeguamento da parte iraniana a tutti i passi richiesti dal Consiglio dei Governatori dell AIEA e alle altre disposizioni della presente risoluzione, da presentare al Consiglio dei Governatori dell AIEA e in parallelo al Consiglio di Sicurezza per la sua valutazione; 24. Afferma che esaminerà le azioni dell Iran alla luce della relazione di cui al precedente paragrafo 23 da presentare entro 60 giorni e: 7

8 (a) che sospenderà l attuazione delle misure se e per tutto il tempo in cui l Iran sospenderà tutte le attività legate all arricchimento e alla rielaborazione, inclusi ricerca e sviluppo, come verificato dall AIEA, per permettere un negoziato; (b) che interromperà le misure specificate nei precedenti paragrafi 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 12 della presente risoluzione non appena riterrà che l Iran abbia pienamente adempiuto ai propri obblighi in base alle relative risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e soddisfatto i requisiti del Consiglio dei Governatori dell AIEA, come confermato dal Consiglio dell AIEA; (c) che, nel caso in cui la relazione contenuta nel precedente paragrafo 23 mostri che l Iran non si è conformato alla presente risoluzione, adotterà ulteriori e adeguate misure in base all Articolo 41 del Capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite per persuadere l Iran ad uniformarsi alla risoluzione e ai requisiti imposti dall AIEA e sottolinea che ulteriori decisioni saranno richieste ove tali misure aggiuntive si rendessero necessarie; 25. Decide di rimanere investito della materia. 8

9 Allegato a. Entità coinvolte nel programma nucleare i. Organizzazione per l Energia Atomica dell Iran ii. Mesbah Energy Company (fornitore del reattore di ricerca A40 Arak) iii. Kala-Electric (alias Kalaye Electric) (fornitore di PFEP, Natanz) iv. Pars Trash Company (coinvolta nel programma centrifughe, identificata nelle relazioni dell AIEA) v. Farayand Technique (coinvolta nel programma centrifughe, identificata nelle relazioni dell AIEA) vi. Organizzazione delle Industrie della Difesa (entità globale controllata dal MODAFL, alcune delle entità sotto il suo controllo hanno partecipato alla fabbricazione di componenti per il programma centrifughe e al programma missilistico) vii. 7th of Tir (controllata dalla DIO, il suo coinvolgimento diretto nel programma nucleare iraniano è ampiamente riconosciuto) b. Entità coinvolte nel programma riguardante i missili balistici i. Gruppo Industriale Shahid Bagheri (SBIG) (entità che fa capo all AIO) c. Persone fisiche coinvolte nel programma nucleare i. Mohammad Qannadi, Vice Presidente dell AEOI Responsabile Ricerca e Sviluppo ii. Behman Asgarpour, Dirigente Operativo (Arak) iii. Dawood Agha-Jani, Capo del PFEP (Natanz) iv. Ehsan Monajemi, Construction Project Manager, Natanz v. Jafar Mohammadi, Consulente Tecnico presso l AEOI (incaricato di gestire la produzione di valvole per le centrifughe) vi. Ali Hajinia Leilabadi, Direttore Generale di Mesbah Energy Company vii. Luogotenente Generale Mohammad Mehdi Nejad Nouri, Rettore dell Università di Tecnologia di Difesa di Malek Ashtar (la facoltà di chimica, affiliata al MODALF, ha condotto esperimenti sul berillio) d. Persone fisiche coinvolte nel programma riguardante i missili balistici i. Generale Hosein Salimi, Comandante dell Aeronautica, IRGC (Pasdaran) ii. Ahmad Vahid Dastjerdi, Direttore dell AIO 9

10 iii. Reza-Gholi Esmaeli, Direttore Dipartimento Commercio e Affari Internazionali dell AIO iv. Bahmanyar Morteza Bahmanyar, Direttore Dipartimento Finanze e Bilancio dell AIO e. Persone fisiche coinvolte sia nel programma nucleare che nel programma riguardante i missili balistici 1. Generale Maggiore Yahya Rahim Safavi, Comandante, IRGC (Pasdaran) 10

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