Logos Consulenza S.n.c. di Barbara Pellò & C.
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1 Logos Consulenza S.n.c. di Barbara Pellò & C. Viale Roma Novara Tel Fax mail@logossnc.it - CIRCOLARE 01/ LUGLIO 2013 RIDUZIONE DEI TERMINI D INTERVALLO NEI CONTRATTI A TERMINE DURC Documento Unico Di Regolarità Contributiva INCENTIVI PER L ASSUNZIONE DI GIOVANI CHIUSURA STUDIO PER FERIE ESTIVE DALL 8 AL 25 AGOSTO COMPRESI INVIO DELLA DENUNCIA DI INFORTUNIO ENTRO 2 GIORNI ANCHE DURANTE LA CHIUSURA FERIALE Il decreto legge 28/6/2013 n. 76 ha inoltrato alcune correzioni che rendono più agevole l utilizzo dei contratti a termine. La principale modifi ca riguarda la riduzione delle pause tra un contratto a termine e il successivo che in questo momento è di: 10 giorni se il contratto a termine appena scaduto ha avuto una durata fi no a 6 mesi; 20 giorni se il contratto a termine appena scaduto ha avuto durata superiore a 6 mesi. Ricordando alle aziende clienti l importanza delle causali di apposizione del termine ed il rispetto delle percentuali massime di utilizzo, attendiamo la conversione in legge del decreto che potrebbe apportare ulteriori modifi che. Per i contratti a termine stipulati con lavoratori che erano collocati i mobilità non è necessario indicare le causali né rispettare le pause intermedie, non vi sono limitazioni numeriche. DURC Documento Unico Di Regolarità Contributiva è estesa alle procedure di appalto pubblico e di appalti privati in edilizia la procedura compensativa, in base alla quale si procede al rilascio del DURC in presenza di crediti certifi cati nei confronti delle PA di importo pari ai versamenti contributivi dovuti; nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nel caso in cui il DURC segnali un inadempienza contributiva relativa all impresa impiegata nell esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene l importo dovuto dal certifi cato di pagamento, provvedendo essa stessa, direttamente, al versamento agli enti previdenziali e assicurativi; la validità del DURC rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è estesa a 180 giorni dalla data di emissione. Pag. 1
2 Si ricorda che i benefi ci in materia contributiva (sgravi legati alle varie tipologie di assunzione) sono riservati ai datori di lavoro che: siano in possesso del DURC; rispettino gli altri obblighi previsti dalle disposizioni legislative in materia di lavoro e sicurezza sul lavoro; rispettino gli accordi ed i contratti collettivi siglati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. INCENTIVI PER L ASSUNZIONE DI GIOVANI Il DL n. 76/2013 introduce consistenti agevolazioni a favore di coloro che effettuano assunzioni di giovani da 18 e fi no a 29 anni di età effettuate a tempo indeterminato. Si deve però trattare di assunzioni che devono comportare un incremento occupazionale. In particolare, l incentivo consiste nel riconoscimento da parte dell INPS di un contributo da conguagliare mediante le denunce mensili contributive pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fi ni previdenziali. per un massimo di 650 mensili. La durata del benefi cio è di 18 mesi ed i lavoratori assunti, oltre ai requisiti di natura anagrafi ca, dovrà rientrare in una delle seguenti condizioni soggettive di svantaggio: a) siano privi d impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; il decreto del Ministero del Lavoro 20 marzo 2013, in corso di pubblicazione sulla G.U., considera in tale condizione chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personal escluso da imposizione.. b) siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale; c) vivano soli con una o più persone a carico. Il Ministero del Lavoro (Interpello n.38 del 21 dicembre 2012) ha chiarito che la disposizione voglia riferirsi sia alla composizione - al momento dell assunzione - del nucleo familiare del soggetto in posizione di svantaggio, sia alla defi nizione di familiare a carico, data nel nostro ordinamento dall art. 12 del T.U.I.R. In tale prospettiva, pertanto, ha ritenuto che deve ritenersi applicabile la condizione di svantaggio qualora il lavoratore, anche attraverso il certifi cato anagrafi co concernente lo stato di famiglia, risulti il solo soggetto a sostenere il nucleo familiare, in quanto con una o più persone fi scalmente a carico. In alternativa al certifi cato anagrafi co concernente lo stato di famiglia, il lavoratore potrà comunque presentare, al momento dell assunzione, dichiarazione sostitutiva della certifi cazione, ai sensi dell art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, a dimostrazione sia della composizione del nucleo familiare che del carico familiare. L incentivo spetta anche nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato ed in tal caso il periodo di spettanza sarà di 12 mesi. E comunque necessario che ricorrano le altre condizio- Pag. 2
3 ni previste. Per la maturazione dell agevolazione, connessa alla trasformazione, è necessaria un ulteriore assunzione di lavoratore, prescindendo in tal caso, per detta assunzione aggiuntiva, dalle condizioni soggettive e delle condizioni previste. In buona sostanza è necessaria esclusivamente per l incremento occupazionale. Il benefi cio è sottoposto alle ulteriori condizioni introdotte dalla Riforma Fornero in via generalizzata a tutti gli incentivi. In particolare: a) gli incentivi non spettano se l assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o dalla contrattazione collettiva; b) gli incentivi non spettano se l assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l assunzione o la trasformazione siano fi nalizzate all acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva; d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest ultimo in rapporto di collegamento o controllo. La maturazione dell incentivo non è né immediata, ne automatica. Intanto si applica alle assunzioni intervenute a decorrere dalla data di approvazione degli atti di riprogrammazione delle risorse destinate a fi nanziare l agevolazione così come previsto dal comma 12 dell articolo 1 del D.L. 79/2013 per concludersi con quelle effettuate fi no al 30 giugno Tale approvazione e quindi la decorrenza del benefi cio, verrà resa pubblica dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall INPS. Per la materiale fruizione, inoltre, sarà necessario attendere la procedura informatica INPS e le relative istruzioni, per consentire agli interessati di effettuare le richieste. CHIUSURA STUDIO PER FERIE ESTIVE DALL 8 AL 25 AGOSTO COMPRESI Le ferie delle nostre collaboratrici sono programmate tenendo conto delle vostre esigenze, pertanto dalla metà del mese di luglio siamo in grado di elaborare i cedolini, si prega di anticiparci le informazioni delle presenze dei dipendenti preventivandole fino alla fine del mese, provvederemo all eventuale conguaglio di straordinari e/o assenze nel mese successivo. A chi paga gli stipendi di agosto alla fi ne del mese, raccomandiamo di darci gli elementi necessari all elaborazione entro il 2 agosto per permetterci di trasmettervi gli elaborati prima della nostra chiusura, così facendo evitiamo di crearvi problemi alla fi ne del mese, diversamente potrete inviarcele al 26/8/13. Pag. 3
4 Per ciò che riguarda assunzioni o cessazioni già programmate (di cui si sa con certezza che avverranno durante il periodo di chiusura dello studio) v invitiamo a comunicarcelo con cortese sollecitudine affi nché lo studio possa inviare le comunicazioni nei termini previsti. Ricordiamo che le comunicazioni di assunzioni, cessazioni e trasformazioni sono ormai, obbligatoriamente, trasmettibili solo telematicamente, con l unica eccezione dell assunzione che, nei casi di impossibilità di utilizzo di tali sistemi, potrà avvenire tramite fax al nr utilizzando il modello unificato urg, scaricabile dal sito in caso di improvvisa cessazione di rapporto di lavoro, la comunicazione dovrà essere inviata al centro per l impiego di competenza aziendale indicando i dati anagrafici del lavoratore che si e dimesso e la data in cui ha cessato il rapporto. Tali comunicazioni dovranno essere comunque seguite dall ordinaria procedura, Vi raccomandiamo pertanto di segnalarcele alla riapertura dello studio. INVIO DELLA DENUNCIA DI INFORTUNIO ENTRO 2 GIORNI ANCHE DURANTE LA CHIUSURA FERIALE Il datore di lavoro ha l obbligo di presentare la denuncia d infortunio all Inail e all Autorità di Pubblica Sicurezza entro due giorni dal ricevimento del certificato medico nel caso in cui si verifica un infortunio sul lavoro ad un proprio lavoratore, collaboratore familiare, socio o lavoratore parasubordinato. In considerazione dell avvicinarsi del periodo di chiusura del ns. uffi cio per ferie estive, si avverte che l obbligo d invio della denuncia rimane in capo al datore di lavoro: si ritiene utile quindi fornire una sintesi delle istruzioni in modo tale che l impresa può procedere autonomamente all invio della denuncia in oggetto. Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all Inail e all Autorità di Pubblica Sicurezza gli infortuni, la cui prognosi supera i tre giorni, occorsi sul lavoro ai lavoratori dipendenti e ai prestatori d opera (collaboratori familiari, soci, lavoratori parasubordinati, ecc.). La denuncia va redatta su apposito modulo e, entro due giorni dal ricevimento del certifi cato medico. Nei Comuni ove manca l Autorità di P.S., la denuncia deve essere inoltrata al Sindaco. Adempimenti del datore di lavoro: deve presentare all Inail e all Autorità di Pubblica Sicurezza la denuncia di infortunio entro 2 giorni dalla data in cui ha ricevuto il primo certifi cato medico con prognosi che comporta astensione dal lavoro superiore a 3 giorni (nel caso in cui il datore venga a conoscenza del infortunio accaduto ad un proprio dipendente, si consiglia di inviare comunque la denuncia entro due giorni da quando ne ha avuto notizia e inviare copia del certifi cato medico in un momento successivo); non è tenuto ad inviare la denuncia in caso di infortunio di durata inferiore a tre giorni; se però la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno, la denuncia deve essere inviata entro 2 giorni dalla ricezione del nuovo certifi cato; la denuncia può essere inviata tramite posta certifi cata, scansionando il modulo compilato e fi rmato dal legale rappresentante e il certifi cato medico. Il modello è prelevabile sul sito www. Pag. 4
5 logossnc.it alla sezione moduli. alla denuncia inoltrata via pec deve essere allegato anche il primo certifi cato medico, mentre per la denuncia telematica non è necessario; qualora i dati salariali non siano disponibili all atto della denuncia, gli stessi dovranno essere comunicati successivamente; Gli indirizzi di posta certifi cata INAIL sono reperibili sul sito internet: Gli indirizzi pec delle autorità di pubblica sicurezza sono reperibili sui siti internet dei comuni, nel caso di Polizia Municipale, nel caso di Questura o Carabinieri richiamare la sede di competenza. In alternativa alla posta certifi cata, la denuncia d infortunio può essere inoltrata all Inail in via telematica tramite la sezione SERVIZI ONLINE del sito il quale l accesso sarà subordinato all ottenimento delle credenziali; in caso di infortunio che abbia comportato la morte o il pericolo di morte, la denuncia deve essere effettuata all Inail per telegramma entro 24 ore dall infortunio; se il termine di presentazione della denuncia coincide con un giorno festivo, il medesimo slitta al primo giorno successivo non festivo, mentre se coincide con la giornata del sabato la denuncia deve comunque essere presentata; Sanzioni: il datore di lavoro che non invia la denuncia d infortunio entro i termini previsti o la invia in ritardo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.290,00 a 7.745,00 (se la sanzione è pagata entro i tempi indicati previsti dalla diffi da è pari a 1.290,00 se la sanzione è pagata entro 60 giorni dalla notifi ca è pari a 2.580,00). La sanzione prevista negli importi indicati è applicata sia dall Inail sia dall Autorità di Pubblica Sicurezza. Infortunio in itinere: l infortunio in itinere è quello che occorre al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, anche in caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. L infortunio in itinere è indennizzato: durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale. Infortuni occorsi ai titolari di aziende artigiane: il titolare di azienda artigiana che subisce infortunio è obbligato alla presentazione della de- Pag. 5
6 nuncia nei termini previsti (vedi sopra). Nel caso di mancato o ritardato invio della denuncia non è applicata alcuna sanzione amministrativa, ma l indennità temporanea non è erogata per il periodo che va dal secondo giorno successivo alla data dell infortunio (termine per la presentazione della denuncia) al giorno di effettivo invio. L INFORTUNIO DOVRA, COME SEMPRE, ESSERE REGISTRATO SUL REGISTRO INFORTU- NI AZIENDALE. RACCOMANDIAMO ALLE AZIENDE CLIENTI D INFORMARCI TEMPESTIVAMENTE, ALLA RI- APERTURA DELL UFFICIO, DI OGNI EVENTUALE INFORTUNIO OCCORSO. LE INTERPRETAZIONI E LE CONSIDERAZIONI ESPRESSE NELLE CIRCOLARI, PUR RIFACENDOSI ALLA ESPE- RIENZA ED AL BUON SENSO DI CHI SCRIVE, NON POSSONO IN ALCUN MODO ESSERE IMPEGNATIVE PER LO STUDIO, NE ADOTTATE DA CHI LEGGE APODITTICAMENTE ED ACRITICAMENTE. LO STUDIO SCRIVENTE SI ASSUME LE SUE RESPONSABILITA INTERPRETATIVE E DI INDIRIZZO SOLO A SEGUITO DI ANALISI E VERIFI- CA DIRETTA DELLE QUESTIONI CON IL CLIENTE. Pag. 6
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