POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA PROVINCIA DI BIELLA VIA QUINTINO SELLA BIELLA

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1 POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA La presente polizza è stipulata tra e PROVINCIA DI BIELLA VIA QUINTINO SELLA BIELLA Decorrenza ore del Scadenza ore del

2 MASSIMALI ASSICURATI L assicurazione vale fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di: a) Responsabilità civile verso terzi (RCT) ,00 per ogni sinistro, ma con il limite di ,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni corporali e di ,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone. b) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) ,00 per ogni sinistro, ma con il limite di: ,00 per ogni prestatore EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA Il contratto decorre dalle ore del giorno indicato in polizza. Ha durata di 5 anni senza clausola di tacito rinnovo alla scadenza finale, rinnovabile alla scadenza con espressa dichiarazione del contraente e previo accordo fra le parti, fermo comunque il rispetto delle disposizioni legislative in essere alla scadenza di polizza in materia di rinnovo dei contratti. Le parti hanno comunque la facoltà di rescindere la polizza ad ogni scadenza annuale, sempre con preavviso di almeno 3 mesi. È fatto comunque salvo l obbligo della Società di continuare il servizio alle condizioni e modalità di aggiudicazione/rinnovo fino a quando il Contraente non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto. Tale obbligo non potrà protrarsi oltre sei mesi dalla scadenza del contratto originario o dei relativi rinnovi. FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO Si conviene di applicare le seguenti franchigie e/o limiti di risarcimento: a) per danni alle cose e/o opere dovuti a cedimento o franamento del terreno: - per danni ai fabbricati è previsto uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di 1.500,00 nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il massimo risarcimento di ,00 per sinistro - per danni ad altre cose in genere si applica la franchigia assoluta di 150,00 per ogni sinistro b) per danni da incendio alle cose altrui di cose dell Assicurato: massimo risarcimento di ,00.

3 c) per danni da inquinamento provocati da un fatto accidentale: massimo risarcimento per sinistro di ,00. d) per danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, in conseguenza di sinistro indennizzabile: scoperto 10% per ogni sinistro con il minimo di 1.500,00, nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il massimo risarcimento di ,00 per uno e più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa e) per danni alle cose di terzi in uso, possesso, custodia o detenute a qualsiasi titolo dall Assicurato: franchigia di 50,00 per sinistro con il massimo risarcimento di ,00 per sinistro e per anno assicurativo f) Per i danni previsti dall art Precisazioni e delimitazioni di garanzia sotto la voce FABBRICATI, limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna, comunque occasionati, il risarcimento per ogni sinistro viene corrisposto con una franchigia di 100,00 g) Per i danni alle cose trovantesi nell ambito di esecuzione dei lavori: franchigia assoluta di 150,00 per sinistro; massimo risarcimento di ,00 per annualità assicurativa h) Per i danni previsti dall art Precisazioni e delimitazioni di garanzia sotto la voce VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO E COSE SUGLI STESSI TRASPORTATE: franchigia di 100,00 per ogni mezzo danneggiato i) Per i danni previsti dall art Precisazioni e delimitazioni di garanzia sotto la voce DANNI A VEICOLI DI DIPENDENTI E DI TERZI: franchigia assoluta di 100,00 per ciascun veicolo danneggiato j) Per i danni previsti dall art Precisazioni e delimitazioni di garanzia sotto la voce COMMITTENZA AUTO: franchigia assoluta di 150,00 per sinistro k) Per i danni previsti dall art Precisazioni e delimitazioni di garanzia sotto la voce DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI: scoperto del 10% con il minimo di 150,00 e con il massimo risarcimento di ,00 per sinistro Il massimale indicato in polizza per danni a cose rappresenta il limite di esposizione della Società per ciascun periodo assicurativo l) per i danni previsti dall art Precisazioni e delimitazioni di garanzia sotto la voce COSE DI TERZI SOLLEVATE, TRASLATE ECC: franchigia fissa di 50,00 con il massimo di ,00 per sinistro e per anno assicurativo m) Per i danni previsti dall art Precisazioni e delimitazioni di garanzia sotto la voce DANNI DA FURTO: scoperto del 10% di ogni danno con un minimo assoluto di 250,00; massimo risarcimento di ,00 per sinistro e anno assicurativo n) Per i danni previsti dall art Precisazioni e delimitazioni di garanzia sotto la voce SCAVI, REINTERRI: franchigia assoluta di 100,00 per sinistro e fino a concorrenza del limite stabilito in polizza per danni a cose, con il massimo di ,00. o) Per tutti i danni a cose franchigia fissa ed assoluta di 250,00 per sinistro

4 DEFINIZIONI Assicurazione: Il contratto di assicurazione Polizza: Il documento che prova l'assicurazione; Contraente: Il soggetto che stipula l assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza. Assicurato: La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato: l'ente Contraente; tutte le persone fisiche dipendenti o non dal Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi amministratori, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo; le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti che espletano attività per conto dell Ente; Società: l impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; Broker: Il mandatario incaricato dal contraente per la gestione ed esecuzione del contratto riconosciuto dalla Società e cioè: ATI Biverbroker S.r.l. - Marsh S.p.A Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società. Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Franchigia: la parte di danno che l'assicurato tiene a suo carico. Scoperto: la parte percentuale di danno che l'assicurato tiene a suo carico. Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali. Danno corporale: il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale. Danni materiali: il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa. Massimale per sinistro: la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. Massimale per anno: la massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo. Annualità assicurativa o il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di periodo assicurativo: effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. Retribuzione annua lorda per retribuzione annua lorda si intende la somma di :

5 ai fini del conteggio del premio: quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell Ente obbligatoriamente assicurati presso l'inail e quelli non assicurati presso l INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni; gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai - ai prestatori d opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale) - ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI Art Attività - Oggetto dell assicurazione Si prende atto tra le parti che la descrizione dell attività svolta dall Assicurato viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata, a qualsiasi titolo, una responsabilità dell Assicurato, salvo le esclusioni espressamente menzionate. L assicurazione é prestata per la responsabilità civile derivante all Assicurato nella sua qualità di Amministrazione Provinciale di Biella in relazione allo svolgimento di attività e di compiti e competenze ovunque svolti, previsti dalla legge, dalle norme o attribuiti dalla Pubblica Amministrazione e comunque di fatto svolti. L Assicurato può svolgere tutte le attività anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi e/o avvalendosi di terzi (persone fisiche e giuridiche). Art Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) La società risponde delle somme che l'assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione - all'attività descritta, a tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, e assistenziali, sportive e ricreative sia che l'assicurato agisca nella sua qualità di proprietario, sia che operi quale esercente, conduttore, usufruttuario, gestore, committente o compartecipe; - alla responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere; - alla proprietà, uso o custodia di beni mobili ed immobili, proprietà e/o conduzione di proprietà agricole; - alla responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente per lavori e/o servizi in genere; - alla responsabilità civile derivante dalla gestione e manutenzione ordinaria di strade; si precisa che la garanzia comprende l impiego di mezzi meccanici e l uso operativo di macchine e veicoli a motore, ferma

6 restando l esclusione dei danni da circolazione obbligatoria di cui alla Legge n. 990; - alla responsabilità civile derivante dall utilizzo di un palco per orchestra, spettacoli vari e manifestazioni varie di proprietà locazione e/o uso a terzi e verrà conservato dalla ditta TROTTER che curerà montaggi e smontaggi; - alla responsabilità civile derivante dall utilizzo di biciclette da parte di dipendenti/collaboratori/amministratori, per effettuare incarichi istituzionali e/o commissioni e/o missioni lavorative. L Assicurazione si intende estesa alla responsabilità derivante all assicurato in qualità di civilmente responsabile ai sensi di legge per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi utenti delle strutture in relazione al trattamento dei dati personali comuni o sensibili. La garanzia è operante per quanto è strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali del Contraente. La garanzia non vale per multe, ammende e sanzioni amministrative. L assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile derivante all Assicurato/Contraente per fatti connessi alla normativa di cui al D.Lvo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche e al D.L.vo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modifiche, nonchè per la Responsabilità civile personale derivante ai responsabili della sicurezza e salute dei lavoratori dei luoghi di lavoro, nominati dall Assicurato ai sensi della citata legge n. 626 e per la Responsabilità civile personale derivante al responsabile dei lavori ed al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell opera ai sensi della legge n. 494 per l attività da questi svolta esclusivamente a favore dell assicurato stesso. Premesso che l Assicurato appalta e/o subappalta parte dei lavori, resta stabilito che: - è assicurata la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull Assicurato per danni cagionati a terzi dalle Ditte appaltatrici e/o subappaltatrici mentre eseguono i lavori; - sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori e/o subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall evento ne derivi responsabilità a carico dell Assicurato. Art Novero dei terzi Non sono considerati terzi i prestatori di lavoro dipendenti e non dipendenti dell Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio e sia operante nei loro confronti la garanzia RCO di cui all'art. 1.4 che segue. Art Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: 1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni, le malattie professionali ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti;

7 2. per gli infortuni, le malattie professionali ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1 che precede; 3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965, cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1 per morte e per lesioni personali. La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall INPS ai sensi dell art.14 della Legge 12/06/84 N.222. L assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l Assicurato sia in regola con gli obblighi per l assicurazione di legge; qualora tuttavia l irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l assicurazione conserva la propria validità. Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all INAIL. Relativamente alle malattie professionali la garanzia spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il tempo dell'assicurazione o entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. Art Responsabilità civile personale L assicurazione si estende alla: a) RC. personale dei dipendenti e delle persone non dipendenti di cui l Assicurato si avvalga per lo svolgimento dell attività. La garanzia opera in secondo rischio ove siano valide ed operanti altre polizze di Responsabilità Civile. b) RC. personale delle persone a cui vengano legittimamente delegate, in nome e per conto dell Ente assicurato, funzioni di rappresentanza. La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di RCT per danni a terzi, e di RCO per danni a prestatori di lavoro. In ogni caso i massimali per sinistro della RCT e della RCO convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei soggetti sopra menzionati con l'assicurato o fra di loro. Art Esclusioni L'assicurazione R.C.T. non comprende: a) i danni da furto; b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge , n. 990 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili; si intende compresa la Responsabilità civile derivante da danni a Terzi Trasportati sui veicoli a motore di proprietà dell'assicurato mentre circolano all'interno delle aree di pertinenza. c) danni a cose dovute a cedimento o franamento del terreno se tali danni derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive; d) i danni cagionati da prodotti (per i quali l Assicurato rivesta la qualifica di produttore ai sensi del Decreto del Presidente delle Repubblica nº224 del 24/5/1988 verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti

8 energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc...); e) conseguenti ad inquinamento dell'aria dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Sono tuttavia compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente unicamente se causato da fatto improvviso ed accidentale e derivante dall'attività descritta in polizza, anche se i predetti danni derivino da cose trasportate su automezzi dell Ente. Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite. Sono comprese le spese sostenute dall Assicurato per rimuovere, neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza con l obbligo da parte dell Assicurato di darne avviso alla Società. f) derivanti dalla detenzione od all'impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l impiego di tali materiali. Art Precisazioni e delimitazioni di garanzia Veicoli sotto carico e scarico e cose sugli stessi trasportate La garanzia della presente polizza comprende la Responsabilità Civile derivante all'assicurato/contraente da danni arrecati a mezzi di trasporto qualsivoglia, sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, comprese le cose di terzi sugli stessi giacenti e/o trasportate. Sono compresi invece quelli conseguenti a mancato uso. La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nell articolo FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO DANNI A VEICOLI DI DIPENDENTI E DI TERZI La garanzia si estende alla responsabilità civile per danni (esclusi quelli da furto) arrecati ai veicoli di proprietà di terzi, e/o dipendenti e/o Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza dell'assicurato. La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nell articolo FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO COMMITTENZA AUTO L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi dell'art del C.C. per danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti compresa la responsabilità derivante all'organizzazione di volontariato o commessi in relazione alla guida di veicoli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'assicurato od allo stesso intestati al P.R.A.. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nell articolo FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO.

9 1.7.4 FABBRICATI L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o custodia e/o uso dei fabbricati e terreni che possono essere usati, oltre che dall'assicurato per la sua attività, da Terzi, a qualunque titolo e destinazione siano adibiti; degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e cancelli servocomandati. L assicurazione comprende i rischi attinenti alle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, alteri di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura. L assicurazione comprende i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione eseguiti in economica dall Assicurato, restando inteso che qualora gli stessi fossero affidati a terzi, la garanzia opera per quanto imputabile all assicurato nella sua qualità di committente. La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nell articolo SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI La garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei. La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nell articolo FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO COSE DI TERZI SOLLEVATE, TRASLATE ECC. Si conviene che la garanzia della presente polizza comprende alla Responsabilità Civile dell'assicurato/contraente per danni a cose di Terzi, trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, traslate, ammainate, causati sia di fatto dall'assicurato/contraente e/o delle persone delle quali sia tenuto a rispondere, sia per guasti accidentali ai mezzi meccanici all'uopo impiegati. Qualora esista un concessionario del servizio rimozione veicoli, la garanzia opererà a secondo rischio rispetto alla polizza di RC di detto concessionario. La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nell articolo FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO DANNI DA FURTO A parziale deroga della lettera a dell art Esclusioni, l'assicurazione vale inoltre per la Responsabilità Civile dell'assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa di impalcature e ponteggi eretti dall'assicurato, o comunque allorché la responsabilità del furto possa ricadere sull'assicurato. La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nell articolo FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO SMERCIO A maggior chiarimento si da atto che la garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante danni cagionati da specialità e prodotti smerciati o somministrati SCAVI, REINTERRI

10 Resta convenuto che, per quanto riguarda i lavori di scavo, la garanzia vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a trenta giorni dall avvenuta consegna dei lavori al committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputati ad improvviso cedimento del terreno. La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nell articolo FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO. Art Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro Si prende atto che l Ente provvederà alla segnalazione di sinistro determinatosi per responsabilità dell Ente e per cui il terzo (danneggiato) ha richiesto il risarcimento all Ente medesimo o ha promosso contro di questo l azione, ovvero quei sinistri per cui sia iniziata procedura penale. Il termine per la denuncia del sinistro è di 30 giorni. Ai fini della garanzia RCO l'assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della Legge infortuni; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché dall'istituto Assicuratore Infortuni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza. ART 1.9 Rinuncia alla surrogazione (art.1916 C.C.) Ad integrazione di quanto previsto alla definizione di Assicurati, ma con l eccezione dell Ente Provincia di Biella, la Compagnia in caso di fatti o atti commessi con dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato delle persone la cui responsabilità è coperta nel citato punto, ha diritto di surroga nei confronti di questi ultimi per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto per la quota di responsabilità ad essi imputabile. La surroga per dolo e colpa grave è ammessa quindi verso: tutte le persone fisiche dipendenti o non dal Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi amministratori, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo; le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti che espletano attività per conto dell Ente. La Società per le rimanenti categorie rinuncia al diritto di surrogazione spettantele ai sensi dell Art del C.C., salvo il caso di dolo, a meno che tale diritto non venga esercitato dal Contraente. Art Gestione delle vertenze di danno e spese legali La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando d intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso e ciò fino all esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

11 La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano designati d intesa fra Assicurato e Società come meglio esplicato ai punti suddetti e non risponde di multe o ammende. La Società si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all andamento delle liti giudiziali. Art Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione L'Assicurato é tenuto a pagare, presso la Direzione della Società o la sede del Broker al quale é assegnata la polizza, alle rispettive scadenze il premio stabilito nella polizza medesima. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l'assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quel lo della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Art a - Termini Pagamento prima rata di premio L assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza, per il versamento della prima rata di premio è prevista una mora di 30 giorni. Art Regolazione del premio Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo e della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo pari al 75% del premio di polizza). A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza. Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni dalla presentazione all Assicurato della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta. In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Le operazioni sopra menzionate saranno effettuate tramite il Broker incaricato dall'assicurato per la gestione ed esecuzione della polizza. Art Recesso in caso di sinistro rimborso tasse Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dalla polizza con preavviso di 180 giorni; in tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Art Estensione territoriale Le garanzie di polizza sono estese al mondo intero.

12 Art Obblighi della Società nella gestione dei sinistri La Società alle scadenze semestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: - sinistri denunciati; - sinistri riservati (con indicazione dell importo a riserva); - sinistri liquidati (con indicazione dell importo liquidato). La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto cartaceo e/o informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. Art Gestione danni in franchigia La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie. Alla scadenza di ogni annualità assicurativa o minor durata contrattuale, la Società comunicherà alla contraente con elenco dettagliato (N. sinistro, data dello stesso, nominativo del danneggiato indennizzato, importo liquidato e relativa data di liquidazione), gli importi anticipati per la franchigia concordata e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla relativa richiesta in un unica soluzione. Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta. NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO Art Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.nel caso in cui l'assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio é ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'assicurato. L'omissione della dichiarazione da parte dell'assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede. Resta inteso che l'assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si é verificata.

13 Art Altre assicurazioni A deroga del primo e secondo capoverso dell'art del Codice Civile, l'assicurato deve dare avviso, solo in caso di sinistro, di tutte le assicurazioni stipulate dallo stesso per il medesimo rischio, a ciascun assicuratore. Art Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art Validità esclusiva delle norme dattiloscritte Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. Art Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni del Contraente e dell'assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto. Art Interpretazione del contratto Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'assicurato /Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. Art Foro competente Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello del luogo dove ha sede il Contraente. Art Oneri fiscali Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art Rinvio alle norme di Legge Per tutto quanto non è regolato dalla polizza valgono le norme di legge. Art Ripartizione dell'assicurazione e delega Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alle ditte Biverbroker Srl e Marsh SpA e gli assicuratori hanno convenuto di affidare la delega alla ( Compagnia )..., di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal broker il quale tratterà con la Compagnia delegataria informandone le Compagnie assicuratrici. Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente per il tramite del broker direttamente nei confronti di ogni Compagnia assicuratrice. Ognuna delle Compagnie sottoscrittrici concorrerà al pagamento dei risarcimenti liquidati in proporzione alla quota rispettivamente assunta e sarà responsabile soltanto per essa, non implicando il rapporto di coassicurazione alcuna responsabilità solidale.

14 Art Clausola Broker Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alle società di brokeraggio Biverbroker Srl e Marsh & Co S.p.A., in qualità di broker assicurativo ai sensi dell art. 109, comma 2 lettera b), del D. Lgs. 209/2005. Pertanto agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il broker sopra designato e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l Assicurato/Contraente. Il broker verrà remunerato sulla base di un aliquota provvigionale del 12% applicata sul premio imponibile di polizza. GLI ASSICURATORI IL CONTRAENTE

15 POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE FOGLIO DA RITORNARE COMPILATO PER LA QUOTAZIONE Responsabilità Civile Terzi (RCT): ,00 per ogni sinistro, ma con il limite di ,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni corporali e di ,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone Responsabilità Civile verso prestatori (RCO): ,00 per ogni sinistro, ma con il limite di ,00 per ogni prestatore CALCOLO DEL PREMIO: Retribuzioni preventivate ,00 Tasso lordo: Premio annuo anticipato: Netto Accessori Imposte Totale N.B. Le offerte, pena esclusione, dovranno prevedere una quota di ritenzione del rischio del 100%. TIMBRO E FIRMA

16 GARANZIA PER LA COPERTURA DELLA COLPA GRAVE (Il concorrente potrà proporre la garanzia in oggetto per i dipendenti e gli amministratori che vorranno attivarla. Tale proposta non sarà oggetto di valutazione ai fini dell aggiudicazione). CONTRAENTE: in nome e per conto dei Dipendenti e degli Amministratori aderenti Decorrenza: Scadenza: vedi polizza Rct/o base Nell'ambito delle garanzie prestate dalla polizza rct/o base, qui integralmente richiamate con l unica eccezione delle franchigie che in ogni caso non sono opponibili all Assicurato persona fisica oggetto della presente copertura, la garanzia è estesa alla colpa grave dei dipendenti e degli Amministratori che aderiscono espressamente alla presente estensione. Si precisa ulteriormente che la presente garanzia costituisce rischio comune con l Assicurazione dell Azienda e pertanto il sinistro si considera unico e validamente radicato presso la Società all atto della prima richiesta di risarcimento pervenuta in relazione al medesimo evento, fermo restando l obbligo di denuncia da parte di ciascun assicurato. OGGETTO DELL ASSICURAZIONE: La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, quale civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (per capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose, in conseguenza dell espletamento della loro attività per conto del Contraente. L assicurazione è operante per l azione di rivalsa esperita nei loro confronti nei casi in cui la legge lo consenta. Danni indennizzabili L Assicurazione si intende operante in conseguenza di: * Azione diretta del soggetto danneggiato; * Azione di rivalsa esperita dalla Società qualora ed entro i limiti in cui la stessa è consentita ai sensi della presente polizza; * Azione di rivalsa esperita dalla Contraente o da un altro Ente Pubblico o, più in generale, dalla Pubblica Amministrazione nei casi previsti dalla legge, in ordine a sinistri rientranti nelle franchigie della presente polizza. Resta ferma l esclusione dei danni conseguenti ad azioni od omissioni commesse con dolo dall Assicurato.

17 La garanzia e' prestata nell'ambito del massimale previsto nella polizza rct/o base per la RC Terzi e quindi fino alla concorrenza di ,00 per sinistro, che resta unico a tutti gli effetti senza cumulo. Il massimale per sinistro resta a tutti gli effetti unico anche in caso di corresponsabilità fra piu' assicurati. Premio lordo per dipendente aderente: Il premio viene calcolato sul numero degli aderenti ed e' pari a: CONTEGGIO DEL PREMIO Premio netto x. CLAUSOLA DI REGOLAZIONE: L'assicurazione vale per le persone designate in polizza ed e' regolata alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo nei modi e nei termini di cui all'art. 5 della polizza Rct/o base; Il Contraente è esonerato dall obbligo della comunicazione delle inclusioni/ esclusioni intervenute nel corso dell anno, e pertanto le stesse si intendono automaticamente comprese/ escluse dalla data di effettiva adesione o di richiesta di esclusione: a tale proposito relativamente alla data di entrata/ uscita fanno fede i documenti ufficiali che l Ente si impegna ad esibire in qualsiasi momento. Il premio di ciascuna persona inclusa/esclusa verra' calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia prestata o non goduta e sulla base delle movimentazioni avvenute e fornite dall'ente. Contestualmente al conteggio del premio di regolazione si provvedera' all'aggiornamento del premio di quietanza. DEROGA DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI: Il personale assicurato con la presente polizza e' esonerato dall'obbligo di comunicazione di altre assicurazioni, in sede di stipula della presente polizza. In caso di sinistro gli aderenti alla presente copertura debbono comunicare l'esistenza della polizza personale, che comunque operera' in secondo rischio rispetto alla presente copertura. ESONERO DENUNCIA GENERALITA DEGLI ASSICURATI La Contraente è esonerata dall obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l identificazione di tali persone si farà riferimento alle risultanze di libri di amministrazione dell Ente, che la Società ha il diritto di

18 verificare e controllare in qualsiasi momento insieme ad ogni altro documento probatorio. La presente copertura e' valida in quanto non venga disdettata la polizza Rct/o base nel qual caso anche la presente copertura si intende automaticamente annullata con pari effetto. GLI ASSICURATORI IL CONTRAENTE

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