Prevenzione delle cadute dall alto

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1 approfondimenti s

2 Prevenzione delle cadute dall alto Relatore: p.i. Paolo Casali, formatore erogatore EQF 5 Padova 12 Novembre 2015 Evoluzione ed approfondimenti su normative e revisioni

3 sommario Presentazione Legislazione Regione Emilia Romagna Approfondimenti sulle Norme Tecniche in vigore Sistemi di ancoraggio in copertura Revisioni e collaudi Linee vita installate prima del DGR

4 Scritto il 20 febbraio 2015 da Corrado De Paolis Dati Inail - gennaio 2015.Nel numero dedicato agli infortuni nelle costruzioni, i dati sugli incidenti sul lavoro e le malattie professionali in edilizia. ROMA 38 mila indennizzi in edilizia nel 2013 a fronte dei 72 mila nel In un settore nel quale si è registrato un calo della produttività del 10,8% nel 2012 e del 13,5% nel 2013, con una contrazione dell occupazione nel periodo gennaio- novembre 2014 pari al 7,1% rispetto all analogo periodo del Queste alcune delle rilevazioni sugli infortuni e sulle malattie professionali dei lavoratori nei cantieri pubblicate da Inail nel numero 2015 del periodico Dati. In un settore in contrazione, dove secondo fonti Istat 2013 gli occupati erano 1,6 milioni, con flessione del 5% rispetto all anno precedente, gli infortuni denunciati a Inail nel 2013 sono stati , una riduzione del 18,6% rispetto ai casi del Il Sud il territorio con il minor numero di infortuni denunciati, -21,2%, seguito dal Nord-Ovest - 20,7%, Isole -19,3%, Centro -18%, Nord-Est-20,7%. Maschio, 35-49enne, italiano, del Nord, che ha perso il controllo di un macchinario / utensile oppure è caduto: questo, in estrema sintesi, il profilo più ricorrente del lavoratore nelle Costruzioni indennizzato dall Inail. 4

5 Non può essere solo uno slogan!!

6 - Legislazione -

7 Normativa di riferimento Nazionale D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche, integrazioni. (s.m.i.) Testo Unico

8 Cosa richiede il D. Lgs 81/2008 per rispondere alle esigenze di sicurezza? Eseguire un analisi accurata della situazione Valutare le attività da eseguire Valutare la frequenza Scegliere i sistemi per eliminare i rischi Conformarsi alle norme tecniche specifiche Formare gli utilizzatori Informare come utilizzare i sistemi

9 Riferito al rischio di caduta dall alto ed ai relativi sistemi di protezione, dal Testo Unico ci giungono le indicazioni per realizzare i seguenti documenti: D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Analisi e progetto per lavorare in sicurezza (eliminare i rischi) e per fornire informazioni a chi utilizzerà il sistema di protezione Verifica della robustezza degli ancoraggi e della struttura a cui ci si fissa. Verifica del corretto montaggio (UNI 11560)

10 D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Art 15 Art 26 Art 90 Art 105 Art 111 Valutazione di tutti i rischi e compilazione relazione con descrizione modalità utilizzo sistema anticaduta Campo di applicazione Responsabilità e criteri di scelta Art 115 Alternativa ai Disp. di Protezione Collettiva Norme tecniche Verifiche e manutenzioni UNI 11560

11 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O RESPONSABILE LAVORI NEI CANTIERI (art.90 comma 1 - D. Lgs 81/08) 1. il committente o responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell opera, si attiene ai principi generali e alle misure di tutela di cui all art in assenza del piano di sicurezza.(omissis)..o del fascicolo di cui all articolo 91, comma 1), lettera b)..(omissis)..è sospesa l efficacia del titolo abitativo. L organo di vigilanza comunica l inadempienza all amministrazione concedente. 11. (omissis) Obblighi del coordinatore per la progettazione (art.91 comma 1 lett. B, comma 2 - D. Lgs 81/08) comma 1 lettera b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, (omissis) Comma 2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e' preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera. 11

12 MISURE GENERALI DI TUTELA (Art. 15 comma 1 D.Lgs 81/08) Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono La valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza e) La riduzione dei rischi alla fonte La priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali n) l informazione e formazione adeguate per i lavoratori q) le istruzioni adeguate ai lavoratori Progetto ed elaborato grafico con la descrizione delle modalità di utilizzo, (accesso, transito, stazionamento, DPI, ecc) del sistema di protezione. 12

13 D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 s.m.i. Art Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima: a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Progetto ed elaborato grafico con la descrizione delle modalità di utilizzo, (accesso, transito, stazionamento, DPI, ecc) del sistema di protezione. 13

14 Art Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota D.L. n. 81 del 9 aprile 2008 (TESTO UNICO) e smi. 1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri: a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi. 2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta. 3. (omissis) 14

15 D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Art 15 Art 26 Art 90 Art 105 Art 111 Valutazione rischi e compilazione relazione con descrizione modalità utilizzo sistema anticaduta Campo di applicazione Obblighi del datore di lavoro Art 115 Alternativa ai Dispositivi di Protezione Collettiva Norme tecniche Verifiche e manutenzioni UNI

16 Art. 115 Sistemi di protezione contro le cadute dall alto D.L. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. 1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), e' necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione, idonei per l uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti: a) assorbitori di energia; b) connettori; c) dispositivo di ancoraggio; d) cordini; e) dispositivi retrattili; f) guide o linee vita flessibili; g) guide o linee vita rigide; h) imbracature. 2. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali. 3. (omissis) 16

17 Scelta di un sistema di protezione contro le cadute dall alto Figure coinvolte: Tecnico abilitato (es: Coordinatore, progettista competente, ecc. ) Norme e Legislazione di riferimento D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. UNI 11560/2014 UNI 11578/2015

18 In caso di rischio di caduta dall alto, l analisi dei rischi dovrebbe seguire questo percorso: Posso utilizzare sistemi di protezione collettiva? Se NO, come si posiziona l operatore per le compiere le lavorazioni/manutenzioni? Scelta del tipo di imbragatura Scelta del tipo di DPI in base al metodo di lavoro. (Posizionamento, Trattenuta, arresto caduta, ecc.) Scelta del tipo di ancoraggio (Linea Vita)

19 Requisiti necessari per eseguire un progetto di messa in sicurezza di una copertura Competenze Conoscenza DPI Conoscenza Ancoraggi Conoscenza lavori da eseguire in copertura Conoscenza della struttura Conoscenza normativa Abilitazione all esecuzione del progetto

20 documentazione per sistemi anticaduta «con particolare riferimento per gli ancoraggi.» 20

21 Elenco documentazioni in caso di ancoraggi per sistemi anticaduta 1. Elaborato Tecnico, con analisi dei rischi ed elenco dei DPI da utilizzare D.Lgs. 81 (art 15, 26, 90, 91) 2. Verifica per calcolo della resistenza degli ancoraggi e della struttura a cui è ancorato UNI Conformità dei prodotti. D.Lgs. 81 (art. 115) 4. Manuali di montaggio, uso e manutenzione UNI EN Test di verifica resistenza del fissaggio (corretto montaggio) UNI Dichiarazione di corretto montaggio D.Lgs Programma di manutenzione D.Lgs. 81 (art. 15), UNI

22 1- Elaborato Tecnico Contiene le informazioni inerenti la zona del lavoro in quota, Quali sono le manutenzioni da effettuare Quali soluzioni sono state adottate (con le relative motivazioni) tenendo conto dell accesso, del transito, dell esecuzioni dei lavori, dell uscita e dell eventuale recupero dell operatore. Quali sono i DPI da utilizzare Se sono presenti prescrizioni particolari

23 2 Verifica conformità degli ancoraggi e della struttura In pratica viene richiesta una verifica se il modo di fissaggio alla struttura e la parte di struttura a cui si fissa il sistema anticaduta è sufficientemente resistente a trattenere una persona che cade. Ad oggi la norma tecnica indica come autorizzato un Tecnico abilitato.

24 3 conformità dei prodotti Il D.Lgs. 81 all art 115, prescrive che ogni oggetto componente i sistemi anticaduta sia conforme alla norma tecnica di riferimento e idoneo per l uso specifico. Richiede dunque, da parte del produttore, una dichiarazione di conformità.

25 4 manuali di montaggio ed uso La norma UNI EN 365 prescrive che tutti i i sistemi / dispositivi di protezione siano dotati di manuali di utilizzo, con tutte le informazioni utili per la sicurezza dell utilizzatore. Il manuale deve essere redatto dal produttore.

26 5 verifica del corretto montaggio Come viene chiesto al punto 2 di verificare che il sistema di fissaggio sia sufficientemente resistente per trattenere la persona che eventualmente cade, anche per il montaggio è richiesto di controllare la corretta connessione tra ancorante e struttura di appoggio dell ancoraggio. La norma tecnica di riferimento prescrive di ispezionare/verificare, per esempio applicando una forza di trazione, la corretta connessione tra ancorante e supporto. (UNI 11560)

27 9.2.1 Dove è scritto che bisogna eseguire il test di verifica di resistenza del fissaggio?

28 Anche nella UNI EN 795 stava scritto che questo test era opportuno.. Allegato A Raccomandazioni per l installazione UNI EN 795 omissis A.5 Classe C Dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali Laddove possibile, il dispositivo dovrebbe essere installato su strutture che permettano di provarlo. Se non è possibile sottoporre la struttura principale di supporto alle forze di prova, tutti gli ancoraggi dovrebbero dimostrarsi in grado di sopportare il doppio della forza massima prevista. I calcoli eseguiti da un ingegnere qualificato dovrebbero verificare che la struttura di supporto principale con gli ancoraggi strutturali di estremità ed intermedi supporti le forze. In applicazioni nelle quali non è possibile verificare mediante calcolo, per esempio dove le proprietà meccaniche dei materiali di installazione non siano note, l installatore dovrebbe verificare l idoneità installando un dispositivo nel materiale del sito e accertarsi che vengano soddisfatti i requisiti di prova di Per il fissaggio in tutti i materiali, ogni ancoraggio strutturale di estremità o intermedio, dopo l installazione, dovrebbe essere sottoposto a una prova di trazione a conferma della resistenza del fissaggio. La forza di prova dovrebbe essere 5 kn. L ancoraggio strutturale dovrebbe sopportare la forza per almeno 15 s. omissis 29

29 Per verificare gli ancoranti Per verificare pali e piastre Adempimenti normative UNI

30 Per verificare i pali e le piastre Adempimenti normative UNI Ispezione al montaggio 31

31 6 dichiarazione di corretto montaggio A fine lavori l installatore deve rilasciare la dichiarazione di aver correttamente montato il sistema perché ha rispettato l Elaborato Tecnico, (posizione e tipo ancoraggi) ha rispettato le indicazioni dell Ing (che ha fatto la verifica) sul modo di ancorarsi alla struttura Ha rispettato il manuale del produttore degli ancoraggi

32 Non esistono moduli definiti Esempio di modulo per dichiarazione di corretto montaggio 33

33 7 programma di manutenzione Sia nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. art.15 comma Z, che nella norma Tecnica UNI sono indicate le prescrizioni per il mantenimento dell efficacia dei sistemi, in particolare a quelli riferenti la sicurezza.

34 Regioni che hanno legiferato in merito Giunta regionale Lombardia Legge reg. Toscana Legge Provincia A. Trento Legge Regione Veneto Legge Reg. Piemonte Legge Reg. Emilia Romagna Legge regione Liguria Legge regione Umbria Legge regione SICILIA Legge regione MARCHE Legge regione Friuli (L.R. 84/2014) in fase di discussione APPROVATA Legge Reg. Sardegna Proposta la legge n 144 del 25/11/

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40 -omissis- -omissis-

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42 esempio mod.181_mag-2009-ed1 43

43 4.3.3 Classe C - Dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali Generalità Omissis. Tutti gli altri elementi portanti inseriti nella linea di forza della linea di ancoraggio flessibile (per esempio pali di ancoraggio strutturale, piastre portanti, bulloni, ecc.) e che fissano la linea di ancoraggio alla struttura portante principale devono essere progettati in modo da resistere al doppio della forza generata dalla massima tensione del supporto al momento dell'arresto della caduta o del trattenimento applicata su tali elementi o componenti (i calcoli devono essere eseguiti da un ingegnere qualificato). Omissis

44 Cap. 2 Cartelli informativi In prossimità dell apertura d accesso alla copertura e in un punto ben visibile devono essere apposte le indicazioni di minima su: l obbligo dell uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta, l identificazione e la posizione dei dispositivi fissi ai quali ancorarsi e le modalità di ancoraggio; il numero massimo dei lavoratori collegabili ai dispositivi d ancoraggio; la necessità o il divieto di utilizzare assorbitori di energia; i dispositivi di protezione individuale che devono essere utilizzati (dispositivi anticaduta compatibili con il sistema di ancoraggio, calzature con suola in gomma antiscivolo, elmetto di protezione); le raccomandazioni del costruttore del sistema anticaduta ( es.: eventuali scadenze, manutenzioni e loro periodicità, ecc.). Le informazioni di cui sopra devono essere realizzate su un supporto che consenta di mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche di visibilità e leggibilità.

45 Cap. 3 Fascicolo dell opera Le misure preventive e protettive previste per la sicurezza dei lavori di manutenzione in quota da individuare ai sensi dell art. 79 bis L.R. 61/85 anticipano nella documentazione richiesta ai fini dell ottenimento dei titoli abilitativi a costruire o di presentazione della denuncia di inizio attività una parte dei contenuti del fascicolo dell opera di cui all art. 91 lett. b del D.Lgs. 81/98. Il coordinatore per la progettazione integra il fascicolo dell opera con le soluzioni tecniche individuate ai fini dell art. 79 bis citato inserendole nel Cap. II, come da modello delineato nell Allegato XVI del D.Lgs. 81/98. Copia del fascicolo deve essere fornita al proprietario o comunque al committente responsabile dell immobile (amministratore condominiale, responsabile della sicurezza nel caso di attività non residenziali, ecc.), che lo conserva a disposizione per le future manutenzioni. Il documento deve essere aggiornato, a cura del proprietario e/o responsabile dell immobile, in occasione di ogni intervento successivo sulle componenti statiche e/o sugli impianti. Il fascicolo segue tutta la vita dell edificio e deve essere quindi trasmesso ad ogni cambio di proprietà.

46 Cap. 4 Documentazione e informazioni sulle misure predisposte A lavori ultimati, l impresa/installatore produce la seguente documentazione: dichiarazione di corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica; certificazioni del produttore sulle caratteristiche tecniche dei materiali e componenti utilizzati; dichiarazione di rispondenza delle soluzioni adottate a quanto previsto in sede progettuale. Al personale incaricato dell esecuzione dei lavori successivi (impresa o lavoratore autonomo), devono essere fornite da parte del committente/amministratore le informazioni scritte sulle misure tecniche predisposte e le istruzioni per un loro corretto utilizzo.

47 Qual è l utilizzo di questi documenti? D.Lgs 81/2008 smi art 91 comma 1 lettera b) Questi documenti fanno parte del fascicolo tecnico del fabbricato, del Documento di Valutazione Rischi e debbono essere consultabili da chi sale in quota. 48

48 certificazioni Ogni volta che un operatore sale in copertura occorre: 1. Mostrare il progetto in tutte le sue parti affinché l operatore prenda conoscenza che in quota è presente un sistema anticaduta 2. Comprenda quali siano le eventuali zone di pericolo 3. Comprenda quali D.P.I. sono necessari 4. Riporti data e firma per presa visione 49

49 Se non vengono rispettate le indicazioni del D.Lgs 81/2008 in caso di incidente questo è solo un sintetico esempio dei risultati

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51 Corte di Cassazione Penale, Sez. Quarta Sentenza del 15 maggio 2013, n Fatto Il G.i.p. presso il Tribunale di Perugia, con sentenza in data affermava la penale responsabilità di (Omissis), nella sua qualità di titolare della (Omissis), in ordine al reato di cui all'art. 589 cod. pen., per avere cagionato la morte dei lavoratori (Omissis), (Omissis) e (Omissis). Al prevenuto si contesta di non aver adeguatamente addestrato i predetti lavoratori (omissis) erano state affidate ad un gruppo di operai, di cui facevano parte almeno due soggetti privi delle adeguate conoscenze; 7. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile, liquidate come a dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (Omissis). in nome proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulle figlie (Omissis) e (Omissis), liquidate in complessivi

52 In caso di incidente non si deve dimenticare anche il D.Lgs. 231/2001 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300

53 Responsabilità dei reati previsti dal codice penale: Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, (omissis) Art. 25 Concussione e corruzione 25 bis Falsità in monete, (omissis) 25 ter Reati societari 25 quater Delitti con finalità di terrorismo (omissis) 25 quater 1 pratiche di mutilazioni degli organi genitali femminili 25 quinquies delitti contro la personalità individuale 25 sexies abusi di mercato 25 septies omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell igiene e della salute sul lavoro Art. 26. Delitti tentati

54 APPROFONDIMENTI SULLE NORME TECNICHE IN VIGORE

55 Quando parliamo di ancoraggi Norme EN (Europa) UNI EN 795/2002 UNI EN 795/2012 NON ARMONIZZATA e per gli ancoraggi removibili. UNI CEN/TS /2013 Requisiti di prova per più operatori per ancoraggi removibili Norma UNI (Italia) UNI revisionata (2015) - riguarda i sistemi di protezione contro le cadute dunque DPI e direttamente non riguarda più gli ancoraggi. UNI 11578/2015 Norma Italiana ancoraggi permanenti (interessa ai produttori) UNI / 2014 Norma italiana sui sistemi di ancoraggio permanenti. (Riguarda chi redige l Elaborato Tecnico e chi esegue i calcoli per la verifica, chi installa e revisiona i sistemi di ancoraggio). RECENTE: circolare del Min del Lavoro che ritiene che i dispositivi di ancoraggio da installare permanentemente negli edifici siano da intendere come materiali da costruzione. 13/02/2015.

56 Riferimenti: La circolare del Ministero del Lavoro, firmata congiuntamente dai Ministeri delle Infrastrutture e delle Sviluppo economico, ha cercato di fare chiarezza sugli ancoraggi per sistemi anticaduta.

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61 UNI / 2015 Ultima revisione del N di revisione UNI U5002B930 - Scopo e campo di applicazione - Tratta esclusivamente i sistemi individuali di protezione contro le cadute, dunque i DPI. «la presente norma non fornisce i requisiti e i metodi di prova dei dispositivi di ancoraggio destinati all installazione permanente né i criteri per l individuazione, la configurazione, l installazione, l uso, le ispezioni e le manutenzioni dei sistemi di ancoraggio in copertura».

62 UNI 11578/2015 Questa norma è specifica per gli ancoraggi permanenti o fissi e riguarda in special modo i produttori di ancoraggi.

63 Riguarda prevalentemente i produttori in quanto stabilisce quali test eseguire per definire quali valori si potrebbero generano sugli ancoranti in caso di caduta. Esattamente come la 795/2002 in questo caso ci sono delle differenze su come vengono applicate le forze di prova.

64 Riguarda prevalentemente i produttori in quanto stabilisce quali test eseguire per definire quali valori si potrebbero generano sugli ancoranti in caso di caduta. Esattamente come la 795/2002 in questo caso ci sono delle differenze su come vengono applicate le forze di prova.

65 Nuova norma tecnica riguardante i sistemi di ancoraggio fissi e si rivolge in particolare ai tecnici, agli installatori e gli utilizzatori.

66 Dà quindi indicazioni su come progettare, installare ed utilizzare i sistemi di ancoraggio

67 E.T.C. Calcolo strutturale Corretto montaggio

68 Grazie per l attenzione p.i. Paolo Casali 69

69 Prevenzione delle cadute dall alto geom. Giampiero Morandi, Relatore: Amministratore Unico Sicurpal Srl Padova 12 Novembre 2015 Evoluzione ed approfondimenti su normative e revisioni

70 CADUTA DALL ALTO evento che prevede un rischio di caduta di un persona a prescindere dall altezza LAVORO IN QUOTA attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile. 71

71 CAPO II NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA N 8 SEZIONI - N 52 articoli (da art. 105 a art. 156) Articolo Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota 1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri: a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; (omissis)

72 Articolo Sistemi di protezione contro le cadute dall alto 1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all articolo 111, comma 1, lett. a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti: a) assorbitori di energia; b) connettori; c) dispositivo di ancoraggio; d) cordini; e) dispositivi retrattili; f) guide o linee vita flessibili; g) guide o linee vita rigide; h) imbracature. (omissis)

73 Caduta Effetto pendolo impatto Sospensione recupero 74

74 Sappiamo dunque cosa si intende per caduta, quando occorre lavorare in quota NON si deve cadere: Per evitare di cadere non sempre è sufficiente essere molto attenti. È quindi necessario applicare dei sistemi che impediscano l evento Questi sistemi possono essere dei sistemi di protezione collettiva contro le cadute Oppure sistemi di protezione individuali contro le cadute.

75 Foto di sistema di protezione collettivo contro le cadute: parapetto

76 Foto di sistema di protezione individuale contro le cadute.

77 Foto di sistema di protezione individuale contro le cadute.

78 Quale differenza tra i due sistemi? Nel primo caso la protezione è sempre attiva. Nel secondo caso occorre la partecipazione di un operatore (esperto, competente e formato) e del committente che deve fornire precise informazioni al riguardo. 79

79 Quale differenza tra i due sistemi? Nel primo caso la protezione funziona sempre. Nel secondo caso una progettazione inadeguata, che preveda l arresto caduta, non è garantito funzioni in modo ottimale in quanto piena di variabili: 80

80 Composizione sistemi

81 I sistemi contro le cadute dall alto sono composti da: Dispositivi di Protezione + Ancoraggio Individuale 82

82 Sistemi di protezione individuale contro le cadute 83

83 Simulazione di caduta di una massa di 100 Kg collegata ad un punto di ancoraggio mediante l utilizzo di un dispositivo di arresto caduta secondo la UNI EN 363 Cap

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85 SISTEMI E TIPOLOGIE DI ANCORAGGIO, 86

86 Punti fissi di ancoraggio Linee vita Binario rigido UNI EN UNI Classe / Tipo A Classe / Tipo C Classe / Tipo D UNI EN Ancoraggi temporanei Tipo B Ancoraggio a corpo morto Tipo E 87

87 PUNTI FISSI DI ANCORAGGIO TIPO A mod.181_mag-2009-ed1 88

88 Punti Fissi di ancoraggio Idoneo per: balconi, finestre, piccole coperture, Ecc. 89

89 Punti Fissi di ancoraggio Idoneo per: Punti di risalita Punti antipendolo Ancoraggi singoli 90

90 Punti Fissi di ancoraggio sottotegola 91

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92 esempio mod.181_mag-2009-ed1 93

93 Punti Fissi di ancoraggio Idoneo per: Punti antipendolo Ancoraggi singoli Fissaggi sotto colmo Fissaggi sotto displuvio mod.181_mag-2009-ed1 94

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95 ANCORAGGI TEMPORANEI TIPO B 96

96 Tipo B

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98 Ancoraggi temporanei tipo B 99

99 Pinza Corso Per porte Fettuccia e connettore Carrello Per travi

100

101 Ancoraggi o lineare removibile

102 ANCORAGGI A LINEE FLESSIBILI TIPO C 103

103 - Linee vita Per collegare il cavo: Morsetti e redance (in acciaio inox) Attacchi a climpare Cavo acciaio inox AISI 316 da mm 8/10/12 Tenditore (in acciaio inox) Assorbitore (in acciaio inox) 104

104 105

105 106

106 Tenditore a Canaula Climpatura Tenditore doppia forcella Morsetti 107

107 Dissipatore Dissipatore 108

108 fisse: si by-passa il punto intermedio con doppio cordino semi-fisse: si by-passa il punto intermedio con un movimento del moschettone senza sganciarsi dal cavo scorrevoli: si by-passa il punto intermedio trascinando la navetta mobile. 109

109 Esempio: si by-passa il punto intermedio con doppio cordino 110

110 semi-fisse: si by-passa il punto intermedio con un movimento del moschettone senza sganciarsi dal cavo 111

111 Linea di vita scorrevole con navetta Permette di oltrepassare il punto intermedio di ancoraggio trascinando la navetta anche a restando a diversi mt dalla linea vita.

112 Pali 113

113 ANCORAGGI A LINEE RIGIDE A BINARIO / ROTAIA CLASSE D 114

114 Linee vita rigide Binario/Rotaia classe D 115

115 Ancoraggio Linee rigide a Binario/Rotaia classe D 116

116 Ancoraggi a corpo morto classe E 117

117 Ancoraggio a corpo morto classe E 118

118 CONFRONTO UNI EN 795 VERSIONE 2002 / VERSIONE 2012 In pratica: Le norme UNI EN 795/2002 e UNI EN 795/2015 trattano di prodotti di differente utilizzo. Questo ha causato confusione, differenti interpretazioni e quindi tempo per fare chiarezza e realizzare norme italiane che rispondono alla richiesta di prestazioni per prodotti «definiti» chiaramente. Oltre all UNI hanno partecipato attivamente il ministero del Lavoro, l INAIL e le associazioni produttori ancoraggi.

119 Confronto UNI EN 795 versione 2002 / versione 2012

120 UNI EN 795/2002

121 UNI EN 795 / 2012

122 Norma UNI EN 795/2012 La direttiva CEE 89/686 riguarda i Dispositivi di Protezione Individuale e ne controlla la conformità con la marcatura CE La non riconosciuta armonizzazione è mancanza di possibilità di utilizzo con i DPI per cui è prevista la norma (vedi slide seguente) Di conseguenza i produttori sono in attesa che la direttiva sia armonizzata. Al momento è ancora utilizzato materiale conforme alla UNI EN 795/2002 In diversi paesi, sono in atto analisi e studi per proporre norme applicabili In Italia questa alternativa è già stata realizzata UNI e si sta proponendo l adozione di tale soluzione al resto d Europa.

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125 Sunto della situazione: In Europa (Germania ed Austria escluse) si continua ad utilizzare la 795/2002 in quanto tratta di ancoraggi permanenti. In Germania si dopo aver iniziato ad utilizzare materiale UNI EN 795/2012 ci si sta rapidamente spostando di considerare gli ancoraggi materiale da costruzione. In Italia oltre alla 795/2002 è possibile utilizzare la norma italiana UNI 11578/2015.

126 Sunto della situazione: -Segue- È sottinteso che è possibile utilizzare anche materiale conforme alla 795/2012 purchè ne venga rispettato l utilizzo, vedi circolare del Ministero. Ovvero montata all atto dell esecuzione dei lavori in quota e smontata a fine lavoro. La differenza tra i due tipi di ancoraggio sarà che se per gli ancoraggi permanenti si verificano gli ancoranti che fissano il «palo della linea vita» per i removibili occorrerà verificare gli ancoranti che sostengono la staffa o supporto ai quali si fissa la linea vita. Il produttore indicherà il carico massimo previsto in caso di caduta ed a quello si farà riferimento per i calcoli. Infine se nella 795/2002 il fattore di sicurezza proposto è 2 nella 795/2012 ed UNI il valore ha già all interno dei margini di sicurezza (teoricamente circa 1,5) sarà quindi cura del tecnico a valutare l eventuale fattore di sicurezza.

127 PARLANDO DI REVISIONI O VERIFICHE PERIODICHE.

128 Perché eseguire i controlli periodici? Tutte le attrezzature, in particolare quelle inerenti la sicurezza, vanno mantenute efficienti e regolarmente ispezionate. Il non eseguire periodici controlli può portare all inefficacia del sistema di protezione e al decadimento di garanzia da parte del produttore.

129 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O RESPONSABILE LAVORI NEI CANTIERI (art.90 comma 1 - D.Lgs 81/08) il committente o responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell opera, si attiene ai principi generali e alle misure di tutela di cui all art.15 MISURE GENERALI DI TUTELA (Art. 15 comma 1 D.Lgs 81/08) Tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro vi sono.. i ) La priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali n) informazione e formazione adeguate per i lavoratori q) istruzioni adeguate ai lavoratori z) La regolare manutenzione degli ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti

130 Quindi il responsabile della verifica periodica è: proprietario o amministratore o datore di lavoro.

131 Facciamo il punto! Ovvero approfondiamo l argomento.

132 Sistema di ancoraggio (es. linea vita) Produttore Tecnico abilitato installatore

133 RESPONSABILITA DEL PROGETTISTA/ VERIFICATORE E DELL INSTALLATORE

134 Esempio di motivazioni del tecnico per definire tempi di verifica specifici: Se il Tecnico ha deciso di utilizzare questo ancorante Da utilizzare in questo materiale di supporto Può decidere di eseguire una verifica strutturale ogni 3 mesi.

135 La norma riguarda gli ancoraggi ed in merito alle revisioni coinvolge le seguenti figure: In qualità del possessore del bene è necessario ribadire che sono sempre coinvolte le figure come il committente, o il proprietario dell immobile o l amministratore di condominio o il datore di lavoro.

136 Specifiche operative: 9 9.1

137 Specifiche operative A cura dell utilizzatore Non è prevista registrazione dell ispezione fatta salvo l eventuale comunicazione al committente di difetti o inconvenienti rilevati.

138 Specifiche operative A cura dell installatore o Tecnico Abilitato ( ispettore) È prevista registrazione dell ispezione con assunzione di responsabilità.

139 Tempistiche verifiche periodiche: Se non ci sono prescrizioni particolari (produttore ancoraggio, tecnico abilitato) vale quanto elencato nella norma ovvero: Al massimo ogni 2 anni una verifica alla parte di ancoraggio esterna Al massimo ogni 4 anni all ancorante, in particolare quando è interno alla struttura, e con l ausilio di strumenti di misura.

140 Verifiche straordinarie Intervento per Arresto caduta Riscontro di materiale difettoso da parte dell utilizzatore Rotture in occasione di lavorazioni Ecc.

141 Specifiche operative A cura dell installatore o Tecnico Abilitato ( ispettore) È prevista registrazione dell ispezione con assunzione di responsabilità.

142 9.2.5

143 9.4 Specifiche operative registrazione ispezioni -

144 In conclusione Operativamente la decisione di cosa fare, vedi punto 9.4 spetta all installatore / manutentore (persona competente) oppure ad un tecnico abilitato (ispettore) Chi applica un metodo se ne assume le responsabilità.

145 E per i sistemi già installati che non sono in possesso di questi documenti?

146 Situazione tipica L amministratore di condominio, nostro amico, ci chiede di verificare una linea vita installata alcuni anni fa!

147 Idoneità dei dispositivi permanenti di protezione in dotazione all opera contro le cadute dall alto I dispositivi permanenti di protezione, in dotazione all opera, contro le cadute dall alto già installati risultano conformi alle disposizioni del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. se corredati da: 1. relazione di calcolo contenente la verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura e/o della facciata alle azioni trasmesse dai dispositivi permanenti, in dotazione all opera, contro le cadute dall alto o certificato di collaudo a firma del tecnico abilitato; 2. certificazioni del produttore; 3. dichiarazione di corretta installazione dell installatore; 4. manuale d uso; 5. programma di manutenzione. La mancata documentazione dei dispositivi permanenti di protezione, in dotazione all opera, contro le cadute dall alto di cui al punto precedente comporta la loro non idoneità all uso.

148 Elenco documenti: Note e commenti: Per gli impianti già installati dove non sia presente il progetto per la messa in sicurezza della copertura, il committente/e proprietario/ amministratore contravviene all art 26 del D,Lgs. 81/2008 e smi. Naturalmente la parte di elaborato grafico può essere redatto, e compilato anche successivamente indicandone l esatta posizione degli ancoraggi. In caso di posizionamento degli ancoraggi che non garantiscano la sicurezza del sistema per l esecuzione dei lavori è necessario un adeguamento o modifica della posizione dei medesimi. Sanzioni: Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a. con l arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro

149 Note al punto 1 Conoscendo le caratteristiche tecnico dimensionali degli ancoranti è possibile redigere successivamente la relazione di calcolo. In caso di mancanza di informazioni e dati sul tipo di fissaggio, esempio barra filettata e resina bicomponente inserita nel cemento, è possibile assumersi la responsabilità di sostituire il calcolo con una prova di trazione statica. (UNI 11560, art 9.4) L installatore o il tecnico abilitato se ne assumono la responsabilità.

150 Note al punto 2 L art 115 del D. Lgs 81/2008 pretende che il materiale installato sia conforme. La conformità la dà il produttore È possibile richiedere successivamente la dichiarazione di conformità al produttore. Se manca la dichiarazione di conformità inficia la possibilità di utilizzo. (art.115 D.Lgs. 81/2008 e smi) Il proprietario / amministratore / datore di lavoro se ne assume la responsabilità. L a dichiarazione di conformità è l unico documento veramente INDISPENSABILE in quanto non è riproducibile dal Tecnico o dall installatore. In mancanza di tale documento il sistema non è utilizzabile.

151 Note al punto 3 Il manuale lo fornisce il produttore. È possibile richiedere copia del manuale d uso ed installazione. Se manca il manuale non è possibile verificare la conformità/idoneità del sistema. Il proprietario / amministratore / datore di lavoro se ne assume la responsabilità.

152 Note al punto 4 Se non è disponibile la dichiarazione di corretto montaggio un tecnico abilitato/ installatore (competente) può, a seguito di opportune verifiche, assumersi la responsabilità di dichiarare che è stato montato correttamente. Verificando con il progetto il corretto posizionamento degli ancoraggi. Verificando con il manuale la corretta composizione del sistema. (*) Verificando mediante calcolo di un tecnico abilitato la resistenza degli ancoranti e della struttura oppure mediante test.

153 Note al punto 4 (*) La corrispondenza di quanto indicato nel manuale a quanto installato ne fanno validare la dichiarazione di conformità. L aggiunta di materiali di altri produttori, anche se dichiaratamente migliorativi, fanno decadere la dichiarazione di conformità quindi deve essere intesa come una cosa vietata. Potrebbe essere accettabile la sostituzione di un cavo dello stesso diametro, ma non l aggiunta di un assorbitore di altra marca. Possono invece sussistere nella stessa copertura ancoraggi di diversi produttori. Sarà responsabilità di chi esegue l intervento specificare la durata della garanzia sul materiale componente l ancoraggio che eventualmente aggiunge. (vedi note alle garanzie) L installatore o il tecnico abilitato se ne assumono la responsabilità.

154 Note al punto 5 Può essere redatto anche successivamente dal tecnico o dall installatore. In mancanza di informazioni è possibile fare riferimento alla UNI 11560/2014. art )

155 Attrezzatura del manutentore

156 3. Valigia per palmare, celle di carico e adattatori Palmare Celle di carico Misuratore carico fune

157

158 Vedi grafico

159 Grazie per l attenzione Geom. Giampiero Morandi 160

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