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1 IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Avv. Bruno de Carolis Presidente Prof. Avv. Pietro Sirena Dott.ssa Claudia Rossi Avv. Michele Maccarone Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario Prof. Avv. Marco Marinaro Membro designato dal C.N.C.U. [Estensore] nella seduta del 27/06/2013 dopo aver esaminato: il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, FATTO La ricorrente espone che nel 2009 veniva a conoscenza del decesso avvenuto nel 1990 di uno zio con il quale da anni i rapporti personali erano venuti meno. Contemporaneamente veniva messa al corrente dell esistenza di un conto corrente intestato al de cuius presso una filiale della banca resistente. Su tale conto era presente un attivo di euro che veniva poi diviso tra la ricorrente ed altri quattro coeredi. Successivamente al disbrigo della pratica successoria, la ricorrente contattava la resistente più volte per ricevere informazioni in merito a: a. ammontare del conto corrente alla data di decesso del de cuius; b. esistenza di altri rapporti tra de cuius e resistente; c. esistenza di persone delegate o comunque autorizzate ad accedere al conto; d. esistenza di operazioni interessanti il conto ed avvenute successivamente alla data di decesso del titolare; Pag. 2/11

2 e. per quale motivo la banca non aveva adempiuto alle prescrizioni del d.p.r. 116/2007 e dichiarato il conto corrente in oggetto dormiente e conseguentemente versato l attivo presso il MEF entro il 31 maggio Tutte le richieste effettuate tramite telefono, via e con raccomandata sortivano risposta parziale o comunque non esaustiva. In particolare, con riferimento ad una del 26 luglio 2011 l assistenza clienti confermava di aver già risposto e comunicava: le precisiamo che non forniremo alcun seguito ad eventuali future missive relative alla medesima questione. I dati parziali forniti dalla filiale della resistente presso cui era incardinato il conto consistono in alcuni estratti conto relativi ad alcuni anni che non permettono di ricostruire le vicende che hanno interessato il conto dopo la morte del de cuius, nonché il suo ammontare alla data del decesso. Il 19 marzo 2012 e nel mese di ottobre 2012 la ricorrente tentava nuovamente di ricevere risposta ai quesiti precedentemente esposti. Infine, nel sospetto che qualcuno avesse avuto accesso al conto nei 19 anni successivi alla morte del de cuius, si risolveva a promuovere ricorso all ABF reiterando le richieste giù formulate in fase di reclamo all intermediario. L intermediario resiste al ricorso e fornisce la sua ricostruzione dei fatti oggetto di lite. Il conto corrente in oggetto era stato aperto nel 1977 ed il de cuius ne era l unico intestatario. Nel 1990, alla morte del titolare del conto, nessuno degli eredi provvedeva a informare la banca dell avvenuto decesso. Soltanto nel 2009 gli eredi aprivano presso la banca la pratica di successione del c/c in oggetto (unico rapporto bancario in capo al defunto presso la resistente) definita con la liquidazione dello stesso di cui veniva sottoscritta quietanza dagli eredi in data Secondo la difesa dell intermediario, la ricorrente, unitamente agli altri coeredi, avrebbe liberato dunque la banca da ogni obbligazione con riguardo al rapporto caduto in successione. Soltanto a distanza di diverso tempo dal rilascio della liberatoria la ricorrente, come da lei stessa ammesso, si determinava a porre dei quesiti circa le vicende interessanti il c/c. In data 11 ottobre 2010 la filiale presso la quale era incardinato il c/c, dietro richiesta telefonica della ricorrente trasmetteva: copia movimenti c/c dal 1996 al 2003; Pag. 3/11

3 copia degli estratti conto dell anno 2009; copia della dichiarazione di successione; copia delle contabili di estinzione del rapporto menzionato e di liquidazione della successione a favore degli eredi. Si deve ritenere che le richieste di informazioni e documentazione bancaria siano state effettuate ai sensi dell art 119, comma 4, TUB che definisce il diritto del cliente o del suo avente causa ad ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni ; tuttavia la liquidazione del conto nel 2009 e la relativa quietanza costituiscono circostanze di fatto tali da escludere la possibilità di individuare nella previsione ex art 119 una valida causa petendi per fondare sul piano giuridico la domanda proposta dalla controparte con il corrente ricorso. Nonostante ciò la banca ha ritenuto, per correttezza e trasparenza, di dare corso alle necessarie ricerche presso gli archivi anche se alcuni documenti non sono più nella disponibilità della banca considerata la loro risalenza nel tempo : alcune informazioni richieste, in particolare il saldo del conto al 25 gennaio 1990, riguardano infatti dati e operazioni anteriori a 10 anni dalla domanda. Produce l estratto conto al 30 giugno 1998 che evidenzia un addebito relativo al premio della polizza assicurativa (collegata al rapporto di conto corrente) che la banca all epoca proponeva all apertura del conto corrente stesso: per tale ragione il conto non è stato dichiarato dormiente. Circa il primo quesito posto dalla ricorrente (l ammontare del conto alla data della morte del de cuius) si eccepisce l impossibilità di soddisfare la richiesta alla luce del fatto che alcuni documenti non sono più nella disponibilità della banca considerata la loro risalenza nel tempo. La ricorrente replica alle controdeduzioni come segue: - in relazione all ammontare del c/c al momento della morte del titolare: l art. 119, comma 4, TUB consente agli eredi di poter ottenere la documentazione bancaria del conto del defunto degli ultimi 10 anni. Tale norma andrebbe coordinata con quanto disposto dagli artt. 7 e 9, n. 3, del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy). La disposizione citata, applicabile anche al settore bancario, consente l accesso ai dati personali del consumatore-cliente (sia da parte del titolare di essi che dei suoi eredi) degli ultimi dieci anni decorrenti dall ultima operazione compiuta e/o annotata nel conto corrente (o dall estinzione del rapporto). La resistente ha prodotto copia di un estratto conto che evidenzia un addebito relativo al premio pagato per la polizza assicurativa in data 17 aprile Pag. 4/11

4 1998 (tale dovrebbe considerarsi l ultima operazione compiuta e/o annotata nel conto del defunto); - in merito al conto dormiente, il d.p.r. 116/2007 afferma, ex art. 1 lett. b), che si considerano «Dormienti», i rapporti contrattuali di cui all'articolo 2 in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2, comma 1. La norma stabilisce cioè che non tutte le operazioni bancarie sono idonee a risvegliare il conto bancario, ma solo quelle eseguite dal titolare del conto o da terzi delegati dal titolare, con espressa esclusione dell intermediario non delegato in forma scritta. La movimentazione del , citata da controparte, non è stata eseguita dal titolare del conto (defunto nel 1990) né da un suo delegato, pertanto la stessa avrebbe dovuto essere considerata come movimentazione non idonea a risvegliare il conto bancario in oggetto. La ricorrente insiste pertanto nelle richieste formulate. DIRITTO La questione di fatto oggetto della controversia può essere inquadrata nell alveo dell accesso da parte di un erede ad informazioni e documenti relativi ai rapporti bancari del de cuius. La singolarità della vicenda sottoposta all esame di questo Collegio appare evidente se si considera che il decesso risale al 1990 mentre la scoperta di tale evento da parte degli eredi e della banca resistente e, quindi, l apertura della successione segue di ben 19 anni (essendosi definita nell anno 2009). Soltanto poi nel 2010 l odierna ricorrente presentava all intermediario una serie di richieste per ottenere informazioni e documenti, richieste animate dal non celato sospetto che nel corso dei 19 anni trascorsi dal decesso, qualcuno abbia avuto la possibilità di accedere al conto e per questo motivo, essendoci stati movimenti, non sia stato denunciato come dormiente (come può leggersi nelle conclusioni del ricorso). La normativa di riferimento indicata espressamente o implicitamente dalla ricorrente nelle sue richieste di accesso nella qualità di coerede del cliente deceduto dell intermediario resistente si muove lungo due diverse direttrici. Pag. 5/11

5 La prima attiene all art. 119, comma 4, TUB in base al quale «Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione». A tale disposizione accede anche quella secondaria dettata dalla Banca d Italia (Nuove Disposizioni di Trasparenza, Sez. IV, 4) che precisa in particolare che «Gli intermediari indicano al cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese». Pertanto, la ricorrente ha diritto ad acquisire copia delle movimentazioni richieste non senza rilevare che secondo l insegnamento della Suprema Corte di Cassazione - la disposizione in parola attribuisce ai soggetti in essa individuati il diritto di ottenere copia della documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo cui il richiedente sia concretamente interessato, nel rispetto del limite temporale decennale, senza alcun onere per lo stesso di indicare specificamente gli estremi del rapporto a cui la documentazione medesima si riferisce, essendo sufficiente che l interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle di individuare i documenti richiesti (Cass. 12 maggio 2006, n ). Ciò rileva soprattutto là dove il richiedente si trovi nella necessità (come accade nel caso del successore) di ricostruire una situazione pregressa a lui ignota e della quale non è stato parte (Cass. 22 maggio 1997, n. 4598). Sul punto la banca resistente, la quale precisa che la prima richiesta formulata dall erede veniva soddisfatta in data 11 ottobre 2010 (per cui l istanza era sicuramente precedente, anche se, non avendo indicazioni puntuali, può farsi coincidere proprio con la data di consegna), ha fornito riscontro consegnando taluni documenti ed in particolare copia della movimentazione dal 1998 al 2003 e copia degli estratti conto del Orbene, considerato che la richiesta della ricorrente atteneva all intera durata del rapporto successiva al decesso del cliente ( ) in applicazione dei limiti temporali prescritti dall art. 119, comma 4, TUB emerge un parziale inadempimento dell intermediario in relazione alla documentazione richiesta per la verifica della movimentazione del conto in relazione ad alcune annualità ed in particolare quelle dal 2004 al 2010 inclusi (fatta eccezione per l anno 2009 del quale sono stati consegnati gli estratti conto). Tuttavia, si deve rilevare ed è incontestato che la ricorrente ha (altresì) richiesto più precisamente: Pag. 6/11

6 a. ammontare del conto corrente alla data di decesso del de cuius; b. esistenza di altri rapporti tra de cuius e resistente; c. esistenza di persone delegate o comunque autorizzate ad accedere al conto; d. esistenza di operazioni interessanti il conto ed avvenute successivamente alla data di decesso del titolare; e. per quale motivo la banca non aveva adempiuto alle prescrizioni del d.p.r. 116/2007 e dichiarato il conto corrente in oggetto dormiente. Con riguardo all ultima richiesta appare evidente che la stessa invero mira a far evidenziare indirettamente alla banca l esistenza di movimentazioni (che si sospettano non autorizzate) sul conto corrente che avrebbero perciò consentito (correttamente) di non qualificare come dormiente lo stesso. Per cui in realtà la stessa non assume una sua autonoma valenza che se invece così intesa condurrebbe come eccepito dall intermediario ad accertare sulla questione una carenza di interesse in capo alla ricorrente. Ed allora appare chiaro che la ricorrente ha formulato (anche) una richiesta di accesso ad informazioni che attengono ai rapporti bancari del de cuius. A ben riflettere la ricorrente sin dal 2010 ha inteso (se non esclusivamente), almeno prioritariamente, acquisire una serie di informazioni e non copia di documenti (presumibilmente riservandosi all esito di tale accesso la possibilità di acquisire copie di specifiche operazioni eventualmente da verificare). D altronde la stampa della movimentazione può ritenersi una modalità per adempiere ad un obbligo informativo sui dati bancari, piuttosto che un adempimento ad una richiesta formulata ai sensi dell art. 119, comma 4, TUB. E tale richiesta deve quindi più correttamente inquadrarsi nell alveo del Codice della privacy, ed in particolare nell art. 7 ( 1. L interessato ha diritto di ottenere la conferma dell esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile ) e nell art. 9 ( 3. I diritti di cui all articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione ), del D.lgs. 196/2003. Va in effetti considerato che la disciplina in materia di dati personali prevede che il diritto di accesso ai dati dei defunti può essere esercitato da chi ha un interesse proprio [ed è questo il caso di specie], o agisce a tutela dell interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione (art. 9, comma 3, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196). Le Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-cliente, emanate dal Pag. 7/11

7 Garante per la protezione dei dati personali (Delibera n. 53 del 25 ottobre 2007), precisano, a loro volta, che i soggetti che si trovano nelle condizioni contemplate dall art. 9, comma 3, del citato D.lgs. 196/03: - sono legittimati ad esercitare il diritto di accesso anche in relazione ai rapporti bancari e finanziari riferibili al defunto; - che l istituto di credito che ha ricevuto la richiesta è tenuto a comunicare a tali soggetti in modo chiaro e comprensibile, informazioni riguardanti la consistenza patrimoniale del defunto, le movimentazioni bancarie, i saldi riferiti ai depositi al portatore, anche se estinti da terzi successivamente al decesso, nonché la data in cui è stata disposta l estinzione del conto o il trasferimento del saldo ad altro conto. Lo stesso Garante ha puntualizzato, infine, che l esercizio del diritto di accesso ai dati personali deve essere garantito gratuitamente (provv. 17 luglio 2008, n ) (cfr. Decisione di questo Collegio n. 515 del 2010). Alla luce di quanto esposto, priva di pregio appare la difesa della banca resistente che insiste per il rigetto delle richieste dalla ricorrente in quanto talune istanze riguardano dati e operazioni anteriori al decennio dalla domanda. Il limite decennale posto alla richiesta di documenti di cui all art. 119, comma 4, TUB non può essere in alcun modo esteso alle norme sopra richiamate del Codice della privacy che disciplinano l accesso ai dati bancari (nel caso di specie) del de cuius da parte degli eredi. Il diritto di accesso alle informazioni bancarie è del tutto distinto e non soggiace quindi alle modalità ed ai limiti previsti dal TUB per la diversa richiesta di acquisizione di copia della documentazione attinente ad operazioni bancarie (Garante privacy, provv , n ). Nella vicenda sottoposta all esame del Collegio si rileva che il conto corrente rispetto al quale sono state formulate le richieste di accesso ai dati è stato estinto nell anno Per cui anche a voler richiamare il termine decennale di conservazione delle scritture contabili di cui all art c.c. non si potrebbe pervenire a diversa soluzione. Infatti, l art c.c., che peraltro si riferisce propriamente ed esclusivamente alle scritture contabili, e non ai documenti contrattuali, deve essere inteso nel senso che «l imprenditore non può essere chiamato a rispondere sotto alcun profilo della mancata conservazione delle dette scritture per un periodo più ampio ma non può comportare che l inesistenza del detto obbligo, per il decorso del tempo, possa determinare una condizione di favore per l imprenditore stesso rispetto a una posizione creditoria prospettata, sollevandolo dall onere di dare piena dimostrazione del credito vantato» (Cass., 26 Pag. 8/11

8 gennaio 2011, n. 1842). In particolare, pertanto, «nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non può sottrarsi all onere di provare il proprio credito invocando l insussistenza dell obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell ultima registrazione, in quanto tale obbligo, volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all attività imprenditoriale, non può sollevarla dall onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore» (Cass., 26 gennaio 2011, n e già Cass., 25 novembre 2010, n ; in tal senso, ABF Collegio di Roma, dec. 921/2013). Né miglior esito può sortire l eccezione della banca resistente in base alla quale la ricorrente al momento della liquidazione del conto corrente avrebbe sottoscritto una liberatoria con l effetto di aver liberato così la banca da ogni obbligazione con riguardo al rapporto caduto in successione (assumendo in tale prospettiva una valenza negoziale e non meramente ricognitiva tipica della quietanza liberatoria). Dalla lettura del documento (c.d. liberatoria ) sottoscritto dalla ricorrente al momento della chiusura del conto (che peraltro è stato trasmesso dalla banca soltanto a seguito di richiesta istruttoria della Segreteria tecnica) traspare limpidamente che trattasi di quietanza a saldo o quietanza liberatoria (Cass. 933/1995; Cass /1994). Ed infatti, anche quando il creditore dichiara di null altro avere a pretendere, la quietanza rimane un mero atto ricognitivo del pagamento di una certa somma, che non implica né rinunzia alla riscossione dei crediti ancora esistenti, né remissione di debiti (Cass. 3280/1994), a meno che non risulti, in base ad indici precisi, la volontà del dichiarante di abdicare a propri diritti o di rilasciare concessioni in sede transattiva (Cass. 729/2003; Cass. 933/1995; Cass /1994; Cass. 2410/1991; Cass. 4913/1987; Cass. 5702/1986; Cass. 5294/1986). Sulla questione, e più di recente, è tornata la Suprema Corte di Cassazione che ha ribadito come ai fini della qualificazione di una dichiarazione liberatoria sottoscritta dalla parte come quietanza o piuttosto come transazione, occorre considerare che la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa costituisce, di regola, una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto concreta una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale, laddove nella dichiarazione liberatoria sono ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto soltanto quando, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti (Cass. 2146/2011). Pag. 9/11

9 Orbene, nel caso di specie, dal contenuto dell atto in esame ed anche dal comportamento tenuto dal cliente prima e dopo la sottoscrizione della stessa, emerge con palmare evidenza che lo stesso sia da qualificarsi quale mera quietanza liberatoria e, quindi, priva di alcuna valenza negoziale (rinuncia e/o transazione) con riferimento agli interessi dovuti sulle somme depositate. In conclusione, sulla base dei fatti sin qui esposti e della documentazione resa dalle parti, il Collegio accerta il ritardo e comunque l incompletezza delle risposte fornite dalla banca resistente a seguito della richiesta di documentazione e di informazioni formulata dal ricorrente. L'inadempimento della banca agli obblighi di legge appare evidente se si considera che dalla data della prima richiesta formale sono trascorsi ormai inutilmente oltre sette mesi. Il Collegio ritiene fondato il ricorso che deve perciò essere accolto. Le richieste formulate dal ricorrente per ottenere notizie e documenti, con particolare riguardo al saldo del conto al momento del decesso del titolare e alla quantificazione del residuo credito offerta agli eredi, appaiono legittime ed alle stesse la banca resistente è tenuta a dare seguito, provvedendo all'invio nel rispetto di quanto disposto sia dal comma 4 dell'art. 119 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), sia degli artt. 7, comma 1, e 9, comma 3, del D.Lgs. n. 196/2003 (Coll. Roma, n. 515/2010; Coll. Milano, n. 12/2011). Ritiene infine il Collegio che nel caso di specie possa assumere rilievo il danno di natura patrimoniale ascrivibile al fatto che, a fronte del comportamento certamente da stigmatizzare dell intermediario resistente, il ricorrente ha dovuto porre in essere una serie di attività, con dispendio di tempo e di risorse, per giungere a ottenere soltanto in questa sede pieno ristoro per quanto accaduto (cfr. Collegio di Roma, dec. n. 2839/2012). A questo titolo, e non risultando prova degli ulteriori danni richiesti (sia patrimoniali sia non patrimoniali), facendo applicazione del criterio equitativo di cui all art cod. civ., quantifica il danno risarcibile nell importo euro 1.000,00 (mille/00) che dovrà essere versato dalla resistente in favore del ricorrente, oltre agli interessi al tasso legale a decorrere dal reclamo. P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale Pag. 10/11

10 contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. firma 1 IL PRESIDENTE Pag. 11/11

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