Animali in condominio

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1 Animali in condominio C è regolamento e regolamento - Condominio vietato a questi animali - L uso dell ascensore - La passeggiata in cortile - Le immissioni - L allontanamento degli animali molesti - Vietato attirare piccioni - Animali e locazione - Una volta è finita "a cane e acqua" Sempre all ordine del giorno le dispute che si accendono in condominio a causa della presenza, ma soprattutto della cattiva gestione, degli animali domestici con i quali moltissimi condomini amano dividere il proprio appartamento; il più delle volte, infatti, la causa scatenante di dissapori e liti è determinata dalla superficialità e dalla negligenza con le quali gli animali vengono accuditi. Vediamo allora quali norme e accorgimenti è bene seguire per godere pacificamente della compagnia di un cane, di un gatto o di un qualsiasi altro animale domestico, evitando screzi con l amministratore o con il vicino di pianerottolo. C è regolamento e regolamento La possibilità di dividere la propria abitazione con uno o più animali domestici presuppone che non vi sia un regolamento condominiale contrattuale, ossia approvato o accettato da tutti i condomini, che vieti questo tipo di scelta; nel qual caso, infatti, l inosservanza del divieto comporterebbe l allontanamento dell animale dall edificio. Qualora, invece, il divieto fosse contenuto in un regolamento assembleare, ossia approvato dall assemblea a maggioranza (è sufficiente il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in rappresentanza di almeno 500 millesimi; un terzo dei partecipanti al condominio, in rappresentanza dio almeno 334 millesimi, in seconda convocazione), la clausola limitativa non sarebbe valida neppure nei confronti del condomino che avesse espresso voto favorevole alla sua introduzione (Cass. 4/12/1993, n ); infatti le clausole del regolamento che pongono limiti all uso che i

2 condomini possono fare della proprietà esclusiva e delle parti comuni dell edificio hanno natura contrattuale e in quanto tali devono essere approvate espressamente da ciascun condomino. Per il Pretore di Campobasso (sentenza del 12/5/1990), anche in presenza di un regolamento che vieti la detenzione di animali che possano turbare la quiete o l'igiene della collettività, il semplice possesso di cani o di altri animali non è sufficiente a far incorrere i condomini nel divieto, dovendosi accertare l'eventuale, effettivo pregiudizio causato dall'animale ai condomini sotto il profilo della quiete o dell'igiene. Buonsenso vuole, poi, che la taglia e, soprattutto, il numero degli animali con i quali s intende convivere, sia adeguato alle dimensioni dell abitazione: sia per non sacrificare gli stessi animali, sia perché le probabilità di arrecare fastidio ai vicini aumentano sicuramente con il numero e con l eterogeneità delle specie possedute. Condominio vietato a questi animali La L. 7/2/1992, n. 150, modificata dal D.L. 12/1/1993, n. 2, convertito nella L. 13/3/1993, n. 59, vieta la detenzione degli esemplari di mammiferi e rettili selvatici o provenienti da riproduzioni in cattività che in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali possono arrecare con la loro azione diretta effetti mortali o invalidanti per l'uomo, o che non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione possono trasmettere malattie infettive all'uomo. Fra questi, elencati nel decreto del Ministro per l'ambiente 19/4/1996, modificato con D.M. 26/4/2001, rientrano scimmie, topi, leoni, tigri, pantere, pitoni, vipere. Chi contravviene al divieto incorre nell'arresto da tre mesi a un anno o nell'ammenda da a euro. Vi è la possibilità di ottenere autorizzazione prefettizia alla detenzione dei suddetti animali, purché in possesso di idonee strutture di custodia. Sempre in tema di animali pericolosi, segnatamente di cani, che ancorché tranquilli possono diventare aggressivi in seguito a un addestramento deviato, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha emesso l ordinanza 3/3/2009 (G.U. n. 68 del 23/3/2009), la cui validità è stabilita in 24 mesi dal giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avente per

3 oggetto la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, i cui aspetti principali si possono così riassumere. Responsabilità L art. l stabilisce, né potrebbe essere altrimenti, che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale, e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso. Il secondo comma di questo articolo estende la responsabilità a chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà, limitatamente al periodo in cui gli viene affidato. Misure di sicurezza Allo scopo di prevenire danni o lesioni a persone, animali o cose, il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure di sicurezza: a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai Comuni. Questa disposizione pone fine all uso, nei suddetti luoghi, di guinzagli estensibili ed ai conseguenti pericoli; b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti. Le suddette misure non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili, ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani individuate con proprio atto dalle Regioni o dai Comuni. c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

4 d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche, nonché sulle norme in vigore; e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive. Luogo pubblico, aperto al pubblico, esposto al pubblico Questi concetti assumono rilevano ai fini penali, dal momento che alcuni atteggiamenti, altrimenti leciti, diventano reato se tenuti in uno di questi luoghi: si pensi agli atti osceni. Per luogo pubblico s intende un luogo al quale tutti possono accedere, senza formalità: si pensi a una strada, a una piazza, a un parco pubblico. Luogo aperto al pubblico è quello al quale è possibile accedere nel rispetto di determinate formalità, quali, per esempio, il pagamento di un biglietto d ingresso o il rispetto di un orario: si pensi a un cinema, a un bar, a un museo. Luogo esposto al pubblico, infine, è quello di pertinenza di un privato, ma che può essere visto da chiunque, o quanto meno da un certo numero di persone: si pensi a un autovettura, a una roulotte senza tendine, a una stanza con le finestre spalancate (visibile dalle case adiacenti). Imparare a gestire il cane E prevista l istituzione, ad opera dei Comuni d intesa con Aziende Sanitarie Locali, Ordini dei medici veterinari ed associazioni di protezione degli animali, di percorsi formativi per i proprietari di cani, con rilascio di apposito patentino. La frequenza del corso è a pagamento e può essere imposta ai proprietari di quegli animali la cui gestione, dalle risultanze dell anagrafe canina o su segnalazione dei servizi veterinari, risulti particolarmente impegnativa.

5 Divieti e sanzioni Gli artt. 2 e 4 dell ordinanza hanno introdotto una serie di divieti, fra cui: a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività; b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività; c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della L. 14 /12/2000, n. 376; d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a: 1) recisione delle corde vocali; 2) taglio delle orecchie; 3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla FCI (Federation Cynologique Internationale) con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, dev essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale; e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d). Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle Autorità competenti.

6 Le sanzioni comminate dall ordinanza riguardano gli interventi chirurgici effettuati in violazione delle prescrizioni in essa contenute, che in quanto tali da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'art. 544-ter c.p. e puniti con la reclusione da 3 mesi a 1 anno o con la multa da a euro (pena aumentata della metà se dall intervento deriva la morte dell animale). Sono ovviamente fatte salve le altre sanzioni, applicabili qualora il possessore o il detentore del cane dovesse porre in essere taluno degli altri comportamenti costituenti reato a norma del codice penale e delle altre leggi penali. Assicurazione Premesso che è comunque opportuno stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi al possesso di un cane (anche se non è possibile assicurarsi contro la responsabilità penale conseguente ad una cattiva gestione dell animale), l art. 3 dell ordinanza stabilisce che i Servizi veterinari devono tenere un elenco dei cani in ordine ai quali abbiano rilevato un rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose. I proprietari dei cani iscritti in questo elenco sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico. I cani di cui sopra non possono essere posseduti o detenuti, fra gli altri, dai minori di 18 anni, dagli interdetti e dagli inabili per infermità di mente, dai delinquenti abituali o per tendenza, da chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale, da chi abbia riportato condanna, anche non definitiva, per taluno dei reati indicati dall art. 4 dell ordinanza: per esempio abbandono o maltrattamento di animali,

7 Esenzioni A parte i cani di cui s è detto in precedenza, l ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco. L uso dell ascensore Scendere in cortile per portare a spasso il cane, specialmente negli edifici dotati da molti piani, comporta che l animale venga condotto in ascensore. Ciò è possibile, a meno che non vi sia un divieto contenuto nel regolamento del condominio, ma deve trattarsi di regolamento contrattuale. Naturalmente, in assenza di un divieto del genere, occorre evitare che l animale insudici o danneggi la cabina, o procuri altri inconvenienti: per es. esalazioni maleodoranti, deiezioni; se poi si tratta di animale poco socievole o addirittura aggressivo, è sconsigliabile portarlo in ascensore quando vi sono altre persone. La passeggiata in cortile Il diritto che ciascun condomino ha di usare e godere delle parti comuni dell edificio, scolpito nell art del codice civile, incontra un limite nel pari diritto di uso e godimento riconosciuto agli altri condomini. Di conseguenza la circolazione, nel cortile o negli altri spazi comuni (per esempio giardino), di un cane che avvenga senza le cautele richieste dall ordinario criterio di prudenza (applicazione di museruola e guinzaglio), può costituire una limitazione non consentita del pari diritto che gli altri condomini hanno sui medesimi spazi, se risulta che la mancata adozione delle suddette cautele impedisce loro di usarne e godere liberamente: principio, questo, ribadito dalla Cassazione con sentenza n del 3/11/2000. Immancabile, quotidiano problema è quello delle deiezioni. Per quelle solide è opportuno portare con sé paletta e sacchetto, in modo da poterle raccogliere e smaltire correttamente.

8 Quelle liquide sfuggono a questa operazione; se però interessano il lastricato del cortile, il proprietario dell animale è tenuto ad intervenire con straccio e spazzolone per evitare che, specialmente nel periodo estivo, il ristagno degli odori possa dar luogo a fastidiose immissioni. E in ogni caso opportuno condurre l animale, per assolvere a queste funzioni, al di fuori dell area condominiale. Non che le deiezioni possano essere liberamente lasciate sul suolo pubblico; a parte, infatti, l obbligo di rispettare una regola del vivere civile, si deve evitare di mettere l incolpevole animale nella condizione di irrorare o imbrattare la pubblica via. Molti Comuni hanno attrezzato apposite aree e vietano che queste funzioni possano essere espletate sul suolo pubblico, comminando ai trasgressori una sanzione amministrativa pecuniaria: anche a coloro che, portando a passeggio il cane, non portino con sé paletta e sacchetto, indipendentemente dal fatto che l animale abbia o meno imbrattato il suolo pubblico. L obbligo di raccogliere le deiezioni solide dell animale a carico di chiunque conduca il cane in ambito urbano, e di avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse, è sancito dall art. 2, quarto comma, della più volte citata ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. La stessa ordinanza precisa che quest obbligo non si applica ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili. Le immissioni L art. 844 c.c. stabilisce che il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avendo anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare questa norma l'autorità Giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà e può tener conto della priorità di un determinato uso. Ma cosa deve intendersi per "normale tollerabilità"? Questo parametro dev'essere considerato in rapporto alle condizioni di tempo e di luogo, diversa essendo, per esempio, dal punto di vista del luogo, una zona residenziale rispetto ad una zona industriale o ad elevata intensità di

9 traffico, e, dal punto di vista del tempo, la mezzanotte dell'ultimo giorno dell'anno rispetto a quella di un normale giorno feriale. Pertanto, ciò che è tollerabile in un luogo o ad una determinata ora, non lo è in un altro luogo o a un'ora diversa. In altri termini (Trib. Siracusa 30/11/1983), si deve tener conto di come la normale tollerabilità viene intesa, in quel luogo e in quel tempo, dalla coscienza sociale. Così, parlando di animali, si è tenuti, per esempio, a sopportare il cane del vicino che abbaia, fino a quando il rumore prodotto non superi la normale tollerabilità, avuto riguardo allo stato dei luoghi. Se però un regolamento contrattuale vieta tassativamente di recare disturbo ai vicini con qualsiasi rumore, la norma è violata anche da un abbaio del tutto normale (Trib. Milano 28/5/1990). Questa sentenza ha considerato violazione dell'art. 844 c.c. il continuo abbaiare di tre cani pastore, mentre il Tribunale di Perugia (sentenza del 7/2/1998) non ha considerato intollerabile l abbaiare di due cani che, in sede di consulenza tecnica d ufficio, erano stati stimolati a farlo; ciò perché l eccessiva intensità dei rumori accertata dalla consulenza era pienamente giustificata, in quanto sollecitata nei confronti di animali che non avevano mostrato alcun segno di disapprovazione rumorosa all apparire di estranei in ora notturna nei pressi della proprietà alla cui custodia erano preposti. Il Giudice di pace di Ancona (sentenza del 30/7/2003) ha stabilito che, ai fini dell art. 844 c.c., devono ritenersi intollerabili quelle immissioni che, ancorché non eccedenti i limiti stabiliti dalle norme d interesse generale in tema d inquinamento acustico (L. n. 447/1995 e D.P.C.M. 14/11/1997), si rivelino, per la loro natura ed intensità, idonee a ledere il supremo bene della salute, inteso come valore irrinunciabile ed incomprimibile ai sensi dell art. 32 Cost. (nel caso di specie sono state ritenute intollerabili le immissioni provocate dall abbaiare di cani, in quanto collocati in un giardino a soli tre metri dalla finestra della camera da letto dei vicini fatti segno al fastidio). Per il Tribunale di Bari (sentenza del 12/4/2006) della violazione dell art. 844 c.c. commessa da un condomino può essere chiamato a rispondere il condominio ai sensi dell art c.c.: nel caso di specie per non aver impedito la condotta illecita del condomino proprietario del cane, e il conseguente danno alla tranquillità causato dal rumore forte, improvviso e persistente nel tempo, anche in ore destinate al riposo, dell abbaiare e dalle esalazioni provenienti dagli escrementi e dall urina dell animale.

10 Se poi, partendo per le vacanze, il proprietario del cane lo affida al vicino che gli fa la cortesia di accudirlo in sua assenza, e l animale provoca immissioni rumorose superiori alla normale tollerabilità, chi assume di essere disturbato, contrariamente a quanto avveniva prima che fosse emanata l ordinanza del Ministro del lavoro 3/3/2009, con la persona fatta segno al disturbo che poteva agire giudizialmente solo nei confronti del proprietario dell animale (Giu. pa. Ancona 3/7/20039), può ora attivarsi direttamente nei confronti del detentore dell animale: il secondo comma dell art. 1 di detta ordinanza, infatti, stabilisce che chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà, ne assume la responsabilità per il relativo periodo. Legittimato ad agire in giudizio per far cessare le molestie derivanti dalla detenzione dell animale è anche l amministratore del condominio (Trib. Parma 11/11/1968). I decibel Le immissioni prodotte dagli animali domestici possono anche essere costituite da esalazioni, ma la stragrande maggioranza delle situazioni è riconducibile al rumore prodotto dall abbaiare di uno o più cani. L unità di misura del rumore, com è noto, è il decibel, ma sulla soglia oltre la quale il rumore è considerato superiore alla normale tollerabilità di cui all art. 844 c.c. le conclusioni alle quali sono pervenuti i giudici non sono univoche; così, per la Corte d'appello di Cagliari (sentenza del 2/6/1993) il limite di tollerabilità deve ritenersi superato quando i rumori abbiano un'intensità di oltre 25 decibel per le camere da letto, e di oltre 30 decibel per gli altri ambienti. Il Pretore di Milano, invece (sentenza del 22/12/1992), ha considerato illecite le immissioni di rumore tra appartamenti di condominio, che superino il rumore all'interno dell'ambiente di 5 decibel durante il periodo diurno e di 3 decibel durante il periodo notturno. Occorre comunque considerare la "rumorosità di fondo" della zona, ossia quel complesso di suoni, di origine varia e spesso non identificabile, continui e caratteristici della zona medesima, sui quali s'innestano, di volta in volta, rumori più intensi (voci, veicoli, strepiti di animali ecc.). Per il Tribunale di Como (sentenza del 21/5/1996) e per quello di Catania

11 (sentenza del 13/12/2001) il principio da seguire per determinare la tollerabilità del rumore è quello del mancato superamento della soglia di 3 decibel oltre il rumore di fondo, criterio seguito anche dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 4/10/2004. Si deve poi tener conto, oltre che dell'intensità del rumore, anche del suo ripetersi e della durata (Trib. Padova 20/9/1984). Se si prova che dalle immissioni si è ricevuto un danno, e non lo si riesce a quantificare, la liquidazione può essere disposta dal giudice in via equitativa (Trib. Salerno 22/3/2004). Nel caso in cui il divieto di tenere animali negli appartamenti sia stabilito in un regolamento contrattuale, per accertarne la violazione non si richiede che ricorrano i presupposti per l applicabilità dell art. 844 c.c. (Trib. Napoli 29/5/1998). L allontanamento degli animali molesti Il Tribunale di Napoli (sentenza del 25/10/1990) ha stabilito che, nel caso di divieto di tenere animali che possano arrecare disturbo agli altri condomini, stabilito nel regolamento contrattuale, il giudice, accertati tali disturbi (latrati, escrementi, esalazioni maleodoranti, pericolo di aggressioni ecc.), può, con provvedimento d urgenza ex art. 700 c.p.c., ordinare l allontanamento degli animali (nel caso di specie si trattava di cani) dagli appartamenti in cui sono tenuti; con la stessa sentenza il Tribunale ha disposto che, in casi del genere, l esecuzione del provvedimento di urgenza non richiede la formula esecutiva né la notifica del titolo e del precetto, e può essere affidata ai carabinieri o agli agenti della Polizia di Stato. Il Tribunale di Salerno (sentenza del 22/3/2004), a sua volta, ha stabilito che, in presenza di una norma regolamentare che faccia divieto assoluto di tenere animali, il giudice ben può, con provvedimento d urgenza ex art. 700 c.p.c., ordinare l allontanamento dal condominio di due cani di razza pitt bull, detenuti da un condomino nel locale adibito a cantina sito al piano terreno dell edificio; ciò a prescindere dalla ricorrenza o meno degli estremi per la configurabilità di immissioni intollerabili ex art. 844 c.c. (per odori e rumori provocati dagli animali), stante la più intensa tutela contrattuale preordinata con il regolamento. L allontanamento dell animale detenuto in condizioni accertate come inidonee dal competente ufficio sanitario può anche essere disposto dal Sindaco (TAR Campania 14/10/2005, n ).

12 Vietato attirare piccioni Chi attira sistematicamente, con mangime o altro espediente, volatili sul proprio balcone, con la conseguenza di far loro prendere stabile dimora su di esso, risponde dei danni da essi provocati, ai sensi dell'art c.c. Se chi tiene questo comportamento disattende la diffida dell'amministratore ci si può rivolgere alla Polizia Municipale e, in caso di recidiva, al giudice, avendo però cura di documentare preventivamente e idoneamente i fatti lamentati. Animali e locazione Il divieto di detenere animali, se previsto da un regolamento contrattuale, riguarda sia i proprietari che gli inquilini (Trib. Napoli ). Pertanto, se si è proprietari di un cane o di un gatto, prima di prendere in locazione un appartamento in un edificio condominiale è bene accertarsi che non vi sia un regolamento contrattuale che preveda il divieto di detenere animali. Dal punto di vista del locatore, invece, se egli, in assenza di un divieto del genere, vuole evitare che l inquilino introduca animali nell appartamento, deve inserire nel contratto un apposita clausola; altrimenti, infatti, l inquilino è nel diritto di pretendere di abitarlo insieme ai suoi animali domestici preferiti. Naturalmente, se al termine della locazione si accerta che gli animali hanno danneggiato l appartamento, l inquilino dovrà farsi carico del conseguente risarcimento. In ogni caso, se gli animali provocano immissioni superiori alla normale tollerabilità, il locatore è solidalmente responsabile con il conduttore nei confronti di chi abbia subìto il pregiudizio (Trib. Vigevano 9/2/1982). Una volta è finita a cane e acqua Concludiamo riportando una sentenza del Tribunale di Monza del 14/8/1993, emessa con riferimento ad una vicenda a dir poco singolare. I giudici hanno stabilito che, se negli edifici

13 sprovvisti di contatori di acqua separati si adotta, ai fini della ripartizione della spesa fra i condomini, il criterio di rapportarla alla consistenza del nucleo equiparare il consumo di un animale domestico (nel caso di specie familiare, è illegittimo cane) a quello di una persona, a meno che questo criterio non sia stato adottato all'unanimità. Abbreviazioni usate nel testo art., artt. articolo, articoli Cass. Corte di Cassazione c.c. codice civile Cost. - Costituzione c.p. codice penale D.L. decreto legge D.M. decreto ministeriale D.P.C.M.- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Giu. pa. Giudice di pace G.U. Gazzetta Ufficiale L. legge mt. metro TAR Tribunale Amministrativo Regionale Trib. - Tribunale

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