SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA

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1 * A cura dell'ufficio Stampa Sentenza n. 11/2006 SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA GIUDICE UNICO: G. de Marco FATTO La signora L. B., già dipendente del Comune di F. (AO) dal , è stata collocata a riposo con decorrenza Con comunicazione del , il Comune di F. ha liquidato in favore della signora B. un trattamento provvisorio di pensione pari a euro 2.185,39 annui lordi. Il trattamento definitivo è stato, invece, liquidato con provvedimento dell Inpdap di Aosta in data nella misura di euro 386,76 annui lordi. Secondo quanto spiegato in nota a quest ultimo provvedimento, la differenza rispetto al trattamento provvisorio liquidato dal Comune sarebbe da imputare alla (erronea) mancata detrazione dell indennità integrativa speciale dal minimale contributivo. Dal conguaglio con quanto fino ad allora pagato a titolo provvisorio è emerso un credito dell ente previdenziale nei confronti della pensionata pari ad euro ,74; con provvedimento prot del , l Inpdap ha chiesto la restituzione dell importo direttamente al Comune di F. ex art. 8 del d.p.r. n. 538 del Avverso la pretesa dell Istituto previdenziale il Comune ha proposto ricorso al Comitato di vigilanza Inpdap in data , chiedendo di dichiarare l irripetibilità dell intero importo chiesto in restituzione o, in subordine, di ridurlo in relazione alla prescrizione quinquennale. Non avendo ricevuto risposta al ricorso in via amministrativa, il Comune di F. ha depositato in data ricorso giurisdizionale innanzi a questa Corte dei conti. In particolare, il Comune ricorrente eccepisce: a) l irripetibilità dell indebito a tutela del principio di buona fede e affidamento del percipiente (e del Comune); b) l illegittimità del provvedimento di recupero per violazione della legge n. 241 del 1990 in materia di durata del procedimento amministrativo; c) in via subordinata, il decorso della prescrizione quinquennale. Conclude, pertanto, per la declaratoria di irripetibilità dell intero indebito o, in subordine, per la dichiarazione di prescrizione di una parte dello stesso. La Segreteria di questa Sezione ha acquisito dall Inpdap il fascicolo amministrativo relativo alla liquidazione del trattamento di pensione della signora B.. Con memoria di costituzione in giudizio depositata il l Inpdap ha contestato le affermazioni di parte ricorrente, rappresentando in particolare che l amministrazione comunale di F. solo nel mese di ottobre 1997 ha provveduto a seguito di esplicita richiesta dell allora Direzione Provinciale del Tesoro del a trasmettere la domanda di pensione della sig.ra B., mentre la documentazione completa atta alla definitiva liquidazione del trattamento pensionistico è stata inviata solo in data , su ulteriore sollecitazione dell Inpdap ; ciò avrebbe rilievo non solo ai fini dell interruzione della prescrizione (che comunque, ad avviso dell Inpdap, non si applicherebbe tra pubbliche amministrazioni), ma anche ai fini dell imputabilità del ritardo nella liquidazione definitiva della pensione. Inoltre, l Istituto ha eccepito l irrilevanza della buona fede della pensionata (e dell ente locale), non discutendosi di un indebito pensionistico ma di una autonoma responsabilità del Comune verso l Inpdap. Ha quindi concluso in via principale per il rigetto del ricorso, con favore di spese ed onorari, e in via subordinata ha chiesto l applicazione della prescrizione decennale anziché quinquennale. Alla pubblica udienza del sono intervenuti l Avv. Alessandra Fanizzi per il Comune e il dott. Fiorenzo Prato per l Inpdap. Nell introdurre la trattazione della causa, il Giudice ha fatto presente che la richiesta di refusione avanzata dall Inpdap all ente locale non costituisce una ripetizione di indebito, bensì una azione di responsabilità avente titolo autonomo; ne deriva l irrilevanza, in radice, di tutti gli argomenti relativi all irripetibilità dell indebito per definitività della pensione e buona fede del percipiente o - pag. 1 di 8 -

2 dell ente locale. Per contro, si è rilevato che dagli atti prodotti in giudizio non è dato accertare l esatta dinamica dei fatti (in particolare, con riguardo all asserita inottemperanza del Comune agli obblighi di trasmissione della documentazione e ai solleciti rivoltigli in tal senso); il Giudice ha pertanto richiesto all Inpdap di depositare l intero carteggio amministrativo relativo alla pensione della signora B., ad integrazione del fascicolo amministrativo, ed ha concesso alle parti il termine di dieci giorni per il deposito di ulteriori note di precisazione, rinviando la discussione della causa alla prima udienza in calendario ex art. 429, co. 2, del codice di procedura civile. In data l Inpdap ha provveduto a depositare la documentazione richiesta dal Giudice. Con memoria depositata il il Comune ha rassegnato ulteriori precisazioni: I) sulla tempestività del Comune nell evadere la pratica pensionistica; II) sulla riconoscibilità dell errore di calcolo; III) sul comportamento dilatorio dell Inpdap; IV) sull irripetibilità delle somme; V) sul decorso dei termini prescrizionali. A sua volta l Inpdap ha dedotto, con memoria del : 1) la correttezza dell importo di pensione definitiva operata dall Inpdap; 2) l esclusiva responsabilità del Comune nella causazione dell indebito (ex artt e 1181 c.c.); 3) l obbligo di garanzia del Comune nei confronti del pensionato; 4) il mancato decorso della prescrizione decennale. All udienza del , presenti l Avv. Alessandra Fanizzi per il Comune e il dott. Fiorenzo Prato per l Inpdap, preso atto dell indisponibilità delle parti ad addivenire a una conciliazione ed udita la relazione introduttiva del Giudice, l Avv. Fanizzi ha pregiudizialmente eccepito ex art. 416 c.p.c. la tardività del deposito da parte dell Inpdap sia dei nuovi documenti sia della seconda memoria; nel merito, ha illustrato oralmente gli argomenti svolti nelle memorie scritte, confermandone le conclusioni. Il dott. Prato, per l Inpdap, sviluppando con ampie e pregevoli difese gli argomenti già introdotti con la memoria di costituzione in giudizio, si è opposto alle richieste di parte ricorrente ed ha insistito per il rigetto del ricorso. In esito all udienza, ai sensi dell art. 429 c.p.c., è stata pronunciata la presente sentenza dando lettura del dispositivo, copia del quale è stata allegata al verbale redatto dal Segretario d udienza, signor Enzo Dufour. DIRITTO 1. In via pregiudiziale, va affermata la giurisdizione di questa Corte dei conti sulla controversia in esame, concernente la richiesta di refusione dell indebito pensionistico avanzata dall Inpdap - ai sensi dell art. 8, co. 2, del d.p.r. 8 agosto 1986, n nei confronti del Comune ritenuto responsabile dell erronea liquidazione del trattamento provvisorio di quiescenza in favore di un ex dipendente. Detta norma stabilisce che qualora, per errore contenuto nella comunicazione dell'ente di appartenenza del dipendente, venga indebitamente liquidato un trattamento pensionistico definitivo o provvisorio, diretto, indiretto o di riversibilità, ovvero un trattamento in misura superiore a quella dovuta e l'errore non sia da attribuire a fatto doloso dell'interessato, l'ente responsabile della comunicazione è tenuto a rifondere le somme indebitamente corrisposte, salvo rivalsa verso l'interessato medesimo. Si pone, perciò, la questione se tale azione, esercitata dall Istituto di previdenza contro l ex datore di lavoro del pensionato, spetti alla cognizione del giudice delle pensioni, ossia alla Corte dei conti (cfr., in tal senso, Sez. Campania, sent. 191 del ; Sez. Lombardia, sent del ; Id., sent del ; Sez. Umbria, sent. 324 del ; Sez. Lombardia, sent. 166 del ), oppure a quella del giudice ordinario, quale rapporto esclusivamente civilistico (cfr., in tal senso, Sez. Lombardia, ord. 128 del ; Sez. Piemonte, sent. 130 del ; Sez. Puglia, sent del ; Sez. Sardegna, sent del ; v. anche Cass., Sez. I, sent del ). Per impostare correttamente il problema, ad avviso di questo Giudice, occorre far riferimento ai presupposti dell azione di refusione, agevolmente desumibili dalla disposizione in commento, e precisamente: a) che nella comunicazione del datore di lavoro sia contenuto un errore; b) che in conseguenza dell errore sia stata liquidata una pensione non dovuta o superiore al dovuto; - pag. 2 di 8 -

3 c) che l errore non sia imputabile a dolo del pensionato; d) che il datore di lavoro sia responsabile della comunicazione; e) che la richiesta di refusione si limiti alle somme indebitamente corrisposte a causa dell errore. Alla luce di ciò, ai fini del riparto di giurisdizione, questo Giudice ritiene di dover attribuire rilievo al contenuto primario della controversia, cioè al sottostante rapporto pensionistico, trattandosi di accertare, anzi tutto, se vi sia stato effettivamente errore nella comunicazione del datore di lavoro e se, proprio a causa di tale errore, sia stato liquidato un trattamento di pensione superiore al dovuto. In questa prospettiva, ad esempio, l errore della comunicazione potrebbe rivelarsi ininfluente ai fini della liquidazione della pensione indebita (che resterebbe quindi imputabile esclusivamente all ente previdenziale); oppure potrebbe accertarsi che la pensione pagata non sia, in effetti, indebita, in quanto la misura indicata dal datore di lavoro (e non quella calcolata dall ente previdenziale) è quella corretta (si pensi al caso, assai frequente, dell inclusione da parte del datore di lavoro di un emolumento nella c.d. quota A di pensione, inclusione non condivisa dall Inpdap ma ammessa dalla giurisprudenza); o ancora potrebbe darsi che la liquidazione dell indebito sia a sua volta incongrua o comprenda ulteriori componenti non addebitabili al datore di lavoro (ad esempio, incrementi perequativi pagati ma poi accertati come non dovuti alla luce del cumulo con altri redditi risultanti dal casellario ). Da questa breve ricognizione, per quanto non esaustiva, sembra a questo Giudice che la cognizione sulla responsabilità del datore di lavoro ex art. 8, co. 2, d.p.r. 538 del 1986, non possa prescindere dalla previa delibazione, anche implicita, del rapporto pensionistico a monte, intorno a cui si snoda per sua stessa natura la controversia e rispetto a cui il problema della refusione dell indebito riveste carattere quasi esclusivamente consequenziale. Né pare decisivo il fatto che, nella controversia di specie, l errore del datore di lavoro e la conseguente indebita corresponsione della pensione appaiano incontestati tra le parti, dal momento che tali circostanze, meramente accidentali, non possono valere a spostare la giurisdizione della controversia dal giudice contabile a quello civile; si consideri, inoltre, che l accertamento della misura della pensione dovuta (così come di quella indebitamente pagata ) costituisce questione rilevabile d ufficio (sulla base dei fatti allegati dalle parti stesse) in quanto attinente agli elementi costitutivi del diritto di refusione fatto valere dall ente previdenziale (che è pur sempre attore sostanziale della pretesa creditoria). Ne discende, in definitiva, che pronunciarsi sulla responsabilità del datore di lavoro significa necessariamente vagliare quale sia la pensione effettivamente dovuta, con la conseguenza che la controversia va ad incidere direttamente sul diritto a pensione (o più in generale sul rapporto pensionistico) e resta perciò attratta alla sfera di giurisdizione della Corte dei conti, unico giudice titolato a pronunciarsi su dette questioni (ammettendo, per tale via, anche la possibilità di estendere la causa al pensionato ex artt. 102 e seguenti c.p.c.). Ciò in linea di coerenza con i principi desumibili dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 920 del e con l orientamento recentemente espresso dalla giurisprudenza contabile (sentenza della Sezione Prima Giurisdizionale Centrale n. 112 del ), pronunce alle quali si fa integrale rinvio. 2. Nel rito, vanno poi respinte le eccezioni di parte ricorrente volte a contestare la tardività del deposito da parte dell Inpdap dei nuovi documenti (in data ) e della memoria di precisazione (in data ) Quanto al deposito di documenti, esso non può considerarsi tardivo ex art. 416, co. 3, c.p.c., per la semplice constatazione che non costituisce, in ogni caso, attività difensiva del convenuto, bensì ottemperanza a una richiesta del Giudice ex artt. 14 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, secondo cui la Corte può richiedere all'amministrazione e ordinare alle parti di produrre gli atti e i documenti che crede necessari alla decisione della controversia ; analoga facoltà istruttoria è concessa, del resto, dagli articoli 213 e 421, co. 2, del medesimo codice di procedura civile Quanto alla memoria, è ben vero che essa è stata prodotta oltre i dieci giorni di cui all art. 429, co. 2, c.p.c.; peraltro trattandosi, da un lato, di una semplice precisazione di difese ed eccezioni già impostate con l atto di costituzione in giudizio (dunque non nuove ), dall altro lato, di un termine non espressamente qualificato dalla legge o - pag. 3 di 8 -

4 dal Giudice come perentorio (cfr. art. 152, co. 2, c.p.c., in combinato disposto con l art. 8, co. 3, del citato regolamento di procedura), si ritiene di poter prescindere dall eccezione. 3. Nel merito, la pretesa creditoria dell Inpdap si basa sul citato art. 8, co. 2, d.p.r. n. 538 del 1986 che, come si è visto, consente all ente previdenziale di ottenere direttamente dal datore di lavoro il rimborso di quanto indebitamente pagato al pensionato a causa dei dati erronei comunicatigli dal datore di lavoro stesso. Contro tale pretesa ha proposto ricorso il Comune di F., facendo rilevare come l azione dell Istituto sia stata intrapresa a distanza di ben quindici anni dall invio della comunicazione errata, in spregio alle norme sulla durata del procedimento amministrativo; in particolare, il ricorrente sostiene che l ingiustificato ritardo dell Inpdap non possa risolversi in un aggravio di responsabilità per il Comune, considerato che, ove l Istituto di previdenza avesse solertemente adempiuto ai propri obblighi, l indebito sarebbe stato di ammontare trascurabile rispetto a quello complessivamente accumulatosi nei quindici anni in discussione (quasi trentacinquemila euro); eccepisce, infine, la prescrizione quinquennale. A sua volta, l Inpdap deduce che il datore di lavoro ha inviato con un ritardo di quasi dieci anni - e solo dietro solleciti l intera documentazione necessaria alla liquidazione definitiva della pensione, per cui il tempo trascorso non sarebbe addebitabile all Inpdap bensì al Comune stesso. Il ricorso del Comune è fondato, anche se per motivi in parte diversi rispetto a quelli indicati dal ricorrente, e dev essere dunque accolto nei termini di seguito illustrati. 4. In generale, va anzi tutto osservato che la responsabilità del datore di lavoro, come disciplinata dal citato art. 8, co. 2, si caratterizza per avere contenuto e titolo autonomi rispetto all obbligo restitutorio del pensionato. E, infatti, fuor di dubbio che la norma in esame configura non tanto una fattispecie di ripetizione dell indebito ex art c.c. (invero, il Comune non ha ricevuto alcun pagamento da restituire ), quanto un ipotesi di autonoma responsabilità del datore di lavoro per l erroneità della comunicazione; ciò assume rilievo, ad esempio, in ordine al regime della prescrizione da applicare in quanto se, da un lato, in giurisprudenza è pacifico che nei confronti del pensionato debba applicarsi la prescrizione decennale con separato riferimento a ciascun indebito pagamento (in base al combinato disposto degli artt e 2946 c.c.), dall altro lato, con riguardo alla speciale azione esperibile contro il datore di lavoro, è necessario chiarire se (e in che termini) possa applicarsi quella quinquennale da illecito aquiliano piuttosto che quella decennale da inadempimento contrattuale, o comunque quella decennale ordinaria. Occorre perciò interrogarsi circa la natura della responsabilità in parola. Al riguardo, sembra da escludere che si tratti di un obbligazione accessoria di tipo fidejussorio (come può desumersi dal fatto che il datore di lavoro è obbligato alla refusione anche nelle ipotesi in cui la legge speciale non consenta in tutto o in parte la ripetizione dell indebito nei confronti del pensionato, cioè di colui che sarebbe obbligato principale ); sembra altresì da escludere che la norma configuri una garanzia autonoma a prima richiesta (in quanto è pacificamente ammesso che il datore di lavoro possa sollevare contro l ente previdenziale le eccezioni spettanti al pensionato concernenti, ad e- sempio, i criteri di liquidazione del trattamento di quiescenza); può invece discutersi se questa speciale forma di responsabilità debba essere qualificata come extracontrattuale (applicando la prescrizione quinquennale ex artt e 2947 del codice civile) oppure come responsabilità da quasi-contratto (applicando la prescrizione ordinaria decennale nonché le regole della responsabilità da inadempimento e dunque gli artt e ss. del codice civile). Premesso che quest ultima, ulteriore specificazione appare comunque irrilevante ai fini della presente decisione (come si dirà nel prosieguo), questo Giudice è dell avviso che, in linea di principio, la responsabilità del datore di lavoro sia riconducibile al paradigma della responsabilità contrattuale e, specificamente, a quella da quasicontratto. 5. Primo corollario di questa impostazione è che sono inconferenti, nel presente giudizio, le generiche eccezioni di irripetibilità dell indebito basate sulla buona fede o sull affidamento del percipiente e sul tempo trascorso, eccezioni che possono valere, semmai, per il pensionato-accipiens, ma che non possono giovare al datore di lavoro, tenuta anche in considerazione la ratio della norma che, per l appunto, intende addossare al datore di lavoro stesso il rischio dell eventuale impossibilità di ripetere (in via di fatto o - pag. 4 di 8 -

5 di diritto) l indebito dal pensionato. 6. Secondo corollario è che la prescrizione applicabile è quella ordinaria decennale da inadempimento, il cui dies a quo va individuato unitariamente nella data del primo pagamento non dovuto, anziché separatamente per ciascun pagamento. Per costante giurisprudenza, infatti, nel caso di inadempimento (o illecito) di tipo istantaneo (cui pare assimilabile l errata comunicazione inviata dal Comune), il termine di prescrizione della conseguente azione di responsabilità decorre dall inadempimento (ovvero, se successiva, dalla prima manifestazione del danno); con riguardo al caso di specie, i singoli pagamenti indebiti rappresentano non tanto distinte voci di danno, per le quali la prescrizione corre in via autonoma, quanto un mero sviluppo o, se si preferisce, un progressivo aggravamento dello stesso danno consistente, all origine, nell iscrizione di un ruolo di spesa fissa errato: è dall errata istituzione della partita di spesa fissa che discende, come effetto meramente consequenziale e meccanico, il ripetuto pagamento mensile di una pensione più elevata del dovuto. In argomento, è bene precisare che appare irrilevante - ai fini del decorso del termine decennale di prescrizione - il fatto che il Comune non si sia curato di trasmettere all Istituto di previdenza (come, in effetti, avrebbe dovuto) tutta la documentazione necessaria alla liquidazione definitiva della pensione. Non può infatti accogliersi l eccezione dell Inpdap per quanto pertinente e raffinata - secondo cui fino a che l Istituto non a- vesse ricevuto dal Comune l intero fascicolo della pensionata non sarebbe stato in grado di far valere il proprio diritto alla refusione, agli effetti dell art c.c.; si consideri, in proposito, che l errore in cui era incorso il Comune poteva essere rilevato ictu oculi dall esame della stessa comunicazione di pensione provvisoria e che perciò avrebbe potuto trovare rimedio da subito, a prescindere dall avvio della pratica di liquidazione definitiva della pensione. Ed infatti, l indebito non scaturisce dalla valutazione di nuovi elementi, acquisiti solo in sede di liquidazione definitiva della pensione, ma deriva direttamente dal grossolano errore commesso dal Comune, in origine, nel disporre la pensione provvisoria; il fatto che l errore (e il conseguente indebito) siano stati rilevati dall Inpdap solo dopo il provvedimento definitivo rappresenta una circostanza occasionale, ma non una necessità, sul piano giuridico, tale da impedire la tempestiva revisione del trattamento provvisorio (agli effetti del citato art c.c.); tanto più che lo stesso Inpdap, nelle proprie difese, riconosce testualmente che l errore era evidente e lampante. Né può attribuirsi al sollecito inviato al Comune dall Inpdap nel 1997 un effetto interruttivo della prescrizione, non contenendo quell atto alcuna messa in mora dell ente locale, ai fini dell azione di refusione, ma limitandosi alla semplice richiesta di documentazione del tutto ininfluente per individuare e correggere l errore in contestazione. Non si apprezza, in particolare, il motivo per cui l acquisizione della formale domanda di pensione, del certificato di matrimonio e dello stato di famiglia aggiornato dell interessata (cioè degli unici documenti di cui l Inpdap ha richiesto la trasmissione con nota del ) sarebbe stata indispensabili ai fini dell individuazione del grave errore di liquidazione provvisoria; a maggior ragione ove si consideri che, come risulta dalla documentazione versata in atti, una precedente richiesta di integrazione del fascicolo (cfr. nota del Ministero del tesoro Direzione generale degli Istituti di previdenza, prot in data ) era stata già prontamente riscontrata, ancorché in maniera forse non esaustiva, dal Comune, il quale ad ogni buon conto si dichiarava a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento (così la nota del Comune di F. prot. 72 del ). Infine, non può condividersi l affermazione dell Inpdap secondo cui la prescrizione non sarebbe applicabile ai rapporti tra amministrazioni pubbliche, non constando a questo Giudice, in diritto positivo, un siffatto principio di imprescrittibilità del credito nei rapporti tra enti pubblici. In conclusione, seguendo l impostazione fin qui descritta, può pianamente pervenirsi all accoglimento del ricorso, dichiarando integralmente prescritto il diritto dell Inpdap ad ottenere la refusione dell indebito a carico del Comune, senza possibilità di distinta considerazione per i ratei pagati nell ultimo decennio. 7. La prescrizione del diritto renderebbe assorbite, in linea di principio, tutte le ulteriori questioni. Per completezza di trattazione, peraltro, deve aggiungersi che all accoglimento del ricorso può pervenirsi anche mediante una disamina del merito della - pag. 5 di 8 -

6 domanda Infatti, quale ulteriore corollario del riferimento allo schema della responsabilità contrattuale, questo Giudice reputa comunque applicabili all azione di refusione in parola i principi che regolano la materia dell inadempimento di cui agli artt e seguenti del codice civile (tra cui, ad esempio, la diversa ripartizione dell onere probatorio, nel senso che l Inpdap potrà limitarsi ad addurre l inadempimento, quale fatto costitutivo del danno, spettando al Comune dimostrare la non imputabilità dell errore). Nel caso di specie, l applicazione dei principi generali del rapporto obbligatorio assume senz altro rilievo per valutare l asserita responsabilità dell ente locale per non aver prontamente trasmesso all ente di previdenza tutti i dati occorrenti per liquidare la pensione; assume altresì rilievo qualora - accedendo ad una tesi che qui non si condivide - si voglia qualificare come permanente l inadempimento dell ente locale, presupponendo cioè, in capo allo stesso, un implicito e continuativo obbligo di rettificare la comunicazione errata, con la conseguenza che l inadempimento verrebbe a concretizzarsi, una prima volta, nell indicazione dei dati errati e, da quel momento in poi, nell omessa modifica o revoca della relativa comunicazione, sicché la responsabilità dell ente si rinnoverebbe in occasione di ogni pagamento indebito (impedendo tra l altro il decorso della prescrizione o, comunque, limitandone l applicazione ai soli ratei mensili pagati da oltre dieci anni). In proposito, sovvengono gli articoli 1225 c.c. (secondo cui, in assenza di dolo, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l obbligazione ) e 1227 c.c. (secondo cui se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l entità delle conseguenze che ne sono derivate e comunque non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l ordinaria diligenza ). Può, ancora, richiamarsi l art c.c., secondo cui la diligenza richiesta nell adempimento delle obbligazioni è in generale quella del buon padre di famiglia, salvo le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, per le quali la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata. Una lettura sistematica dei suddetti canoni normativi, unitamente al principio generale di correttezza (sub specie dei doveri di protezione e di avviso ex art c.c.) nonché all istituto della prescrizione ordinaria (art c.c.), induce a concludere che, quand anche si volesse ritenere in qualche misura inadempiente il Comune, oltre che per l errore iniziale, anche per non avere successivamente rettificato il dato o per non a- ver prontamente trasmesso l intero fascicolo della pensionata, altrettanto grave sarebbe il fatto che né la Dpt, né la competente Direzione Generale, né l Inpdap abbiano prontamente riscontrato un errore macroscopico e ben riconoscibile nella comunicazione del trattamento provvisorio. Al contempo, è suscettibile di apprezzamento il ritardo con cui l Inpdap (come pure gli enti ai quali esso è subentrato) ha portato a compimento il procedimento di liquidazione definitiva della pensione, contribuendo al progressivo accumularsi dell indebito con un apporto concausale senz altro preponderante: l anomala durata del procedimento pare elemento di per sé sufficiente a connotare non solo come imprevedibile il danno contestato, ma anche come contraria al canone generale di buona fede la richiesta restitutoria avanzata all ente locale a distanza di quindici anni dall iscrizione originaria della partita di spesa fissa (in disparte ogni considerazione sulle richieste di integrazione documentale rispettivamente avanzate dopo circa sette e dieci anni dall avvio del procedimento, e dopo che il Comune aveva già dato pronto riscontro ad una prima analoga richiesta ricevuta a fine 1990) Nello specifico, è quanto mai opportuno soffermarsi sulle concrete caratteristiche dell errore di cui si discute; si riportano, a tal fine, i dati indicati dal Comune nell apposito prospetto della comunicazione mod. 755/3 (quadro II): Retribuzione annua contributiva L Indennità integrativa speciale L = Retribuzione annua pensionabile L x Aliquota Tab. A legge 965/1965 0,36475 = Trattamento teorico L x Aliquota fissa 0,8 = Trattamento provvisorio diretta L x Aliquota di reversibilità /// = - pag. 6 di 8 -

7 Trattamento provvisorio indiretto L Come è agevole riscontrare, l errore del Comune di F. era plateale e riconoscibile a colpo d occhio, per almeno due motivi: i primi due importi (retribuzione contributiva e i.i.s.) sono stati sommati anziché sottratti (contravvenendo così alla chiara indicazione prestampata sulla tabella e ulteriormente ribadita nelle note di compilazione), evidenziando paradossalmente una retribuzione annua pensionabile di quasi dieci volte superiore a quella contributiva; la pensione provvisoria risulta, in esito alla liquidazione, quasi tripla rispetto alla retribuzione contributiva stessa. Ora, ritiene questo Giudice che, se in giurisprudenza simili evidenze sono considerate un incongruenza talmente forte da porre in dubbio la stessa buona fede del pensionato che ha percepito il trattamento, a maggior ragione potevano - e dovevano - mettere in allarme l amministrazione del Tesoro (prima) e l Inpdap (dopo), quali soggetti professionalmente deputati a gestire e revisionare tali operazioni. Se l errore del Comune avrebbe potuto essere facilmente individuato, utilizzando la diligenza minima del buon padre di famiglia, senza dubbio avrebbe dovuto essere individuato e corretto, utilizzando la diligenza professionale richiesta all impiegato addetto alla lavorazione di quella tipologia di pratiche (cfr. art. 1176, co. 2, c.c.). Né può sostenersi che nessun obbligo di controllo del dato, seppure superficiale, gravasse sulla Dpt (o sull Inpdap) e che quest ultima fosse in ogni caso vincolata a dar corso al pagamento disposto dal Comune: da un lato, va osservato che nello stesso frontespizio del modello 755/3 v è una parte riservata alla Dpt, in cui debbono essere attestati, tra l altro, l importo e la decorrenza della pensione provvisoria (per cui non si comprende l utilità di tale ulteriore adempimento, ove si trattasse di copiare ciecamente il dato indicato dal datore di lavoro in un'altra casella del modello); dall altro lato, pur ammettendo che la Dpt fosse tenuta a pagare nonostante avesse rilevato l errore, nulla avrebbe vietato (come di norma avviene tra amministrazioni) una pronta segnalazione dell inconveniente al Comune e al competente ente previdenziale; in ogni caso, il fatto stesso che nel modello non si richieda al datore di lavoro di indicare soltanto la pensione provvisoria, bensì di indicare analiticamente i principali dati in base a cui la stessa è liquidata, non può ritenersi uno sterile esercizio di compilazione, ma sembra da intendere come opportuna cautela volta a consentire all ente di previdenza, senza dubbio dotato di professionalità specifiche maggiormente adeguate di quelle di un piccolo comune, la possibilità di riscontrare in tempi rapidi l operazione. Anche per questa via, dunque, il ricorso del Comune merita di essere accolto. 8. Per mero scrupolo di motivazione, preme infine osservare come all accoglimento del ricorso si giunga pure riconducendo la fattispecie allo schema dell illecito extra-contrattuale. In questo caso, dovendosi ugualmente qualificare l illecito come istantaneo e i pagamenti mensili non dovuti come mero sviluppo o aggravamento del danno iniziale, il regime prescrizionale risulterebbe ancor più favorevole per il Comune ricorrente, dovendosi ritenere prescritto il diritto dell Inpdap con il decorso di soli cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato (art c.c.), con l ulteriore vantaggio, in astratto, dell inversione dell onere della prova (in punto di colpevolezza del datore di lavoro e di sussistenza del nesso causale). Il risultato non cambia neppure ove l illecito del datore di lavoro sia considerato permanente, nei termini sopra illustrati, o comunque si ritenga infondata l eccezione di prescrizione; anche in quell ipotesi, infatti, la contestuale inerzia degli enti di previdenza, prolungatasi ben oltre l ordinaria durata del procedimento amministrativo e valutabile in termini di maggior rigore rispetto all inadempimento del datore di lavoro, varrebbe ad interrompere o a ridurre sensibilmente il nesso di causalità tra l omessa rettifica della comunicazione provvisoria da parte del Comune e il danno nelle more prodottosi in capo all Inpdap, alla luce dei principi generali di cui agli artt c.c. e 41 c.p.. 9. Restano assorbite nelle considerazioni finora esposte tutte le altre questioni di merito sollevate dalle parti. 10. La novità e la complessità delle questioni affrontate, che hanno dato luogo a difformi pronunce giurisprudenziali, costituiscono giusto motivo di compensazione delle spese. PER QUESTI MOTIVI - pag. 7 di 8 -

8 La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la regione autonoma Valle d Aosta, definitivamente pronunciando, ACCOGLIE il ricorso e, per l effetto, accerta l infondatezza della richiesta avanzata nei confronti del Comune di F. (AO) dall Inpdap con provvedimento prot del 4 maggio 2005, concernente la refusione delle maggiori somme di pensione pagate alla signora L. B.. Compensa le spese. Così deciso in Aosta, nella camera di consiglio del 7 luglio Depositata in Segreteria il: 8 luglio pag. 8 di 8 -

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