Premessa. Denuncia e versamento della contribuzione - 3. Denunce e certificazioni obbligatorie - 4. Inadempienze

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Premessa. Denuncia e versamento della contribuzione - 3. Denunce e certificazioni obbligatorie - 4. Inadempienze"

Transcript

1 Capitolo 2 2 INPS - Lavoratori dipendenti - Versamento della contribuzione Premessa - Versamento della contribuzione per la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato (FPLD): 1. Calcolo della contribuzione - 2. Denuncia e versamento della contribuzione - 3. Denunce e certificazioni obbligatorie - 4. Inadempienze contributive - Versamento della contribuzione dei pubblici dipendenti (ex INPDAP): Competenza - 5. Calcolo della contribuzione - 6. Adempimenti contributivi - Versamento della contribuzione dei lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti (ex ENPALS): Competenza - 7. Calcolo della contribuzione - 8. Adempimenti contributivi - Prescrizione: 9. Termini Interruzione della prescrizione - Sistema sanzionatorio: Omissione ed evasione Sanzioni civili Sanzioni amministrative Sanzioni penali Interessi legali - Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa: Debiti contributivi Disciplina - Rateazioni dei debiti contributivi iscritti a ruolo: Domanda di rateazione e procedura Avviso di addebito - Transazione dei crediti contributivi: 17. Accordi transattivi - Contribuzione anno 2014: 18. INPS Ex INPDAP Ex ENPALS Premessa A seguito delle disposizioni che si sono succedute nel tempo e, da ultimo, quelle del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'inps, oggi, riscuote le contribuzioni e gestisce, nell ambito del lavoro dipendente un numero elevato di Fondi e Gestioni pensionistiche il complesso dei trattamenti e degli interventi previdenziali diversi dalle pensioni (le c.d. "prestazioni temporanee") a favore dei lavoratori dipendenti (ASpI, CIG, mobilità, ANF, indennità economiche di malattia e maternità, Fondo di garanzia del TFR, ecc.). A queste assicurazioni si aggiunge il Contributo per lavoro stagionale degli extracomunitari e la contribuzione di solidarietà alla gestione pensionistica dovuta per gli accantonamenti a Fondi o Casse. La gestione delle prestazioni temporanee garantisce anche le prestazioni economiche per la tubercolosi, la cui contribuzione è stata soppressa ed il trattamento di richiamo alle armi, la cui contribuzione è sospesa. In ambito INPS, oltre a quelle suesposte gravano sul lavoro dipendente anche le contribuzioni ai Fondi sostitutivi degli ammortizzatori sociali, per le aziende che ne sono sprovviste. E, poi ancora, il Fondo tesoreria (vedi Capitolo 9 INPS - Altri fondi) e, nell'ambito della previdenza complementare (vedi infra) il Fondo di garanzia per omessi o insufficienti versamenti datoriali alla previdenza complementare e "FondInps". Allo stato attuale il pagamento della contribuzione si concretizza per tutti i Fondi, Casse e Gestioni gestite dall'inps nel versamento dell'importo dovuto a mezzo del mod. "F24" (in tutte le sue varie forme, "F24 - ordinario", "F24 - Enti Pubblici", "F24 - versamento con elementi identificativi") e nella denuncia contributiva mensile UniEmensil quale, dal primo novembre 2012 (retribuzioni erogate dal mese di ottobre 2012), è stato integra _Previdenza-FINAL-1.indd :34:31

2 to con una nuova sezione denominata <ListaPosPA> contenente i dati della DMA, già di competenza dell INPDAP, relativi al personale di tutte le Aziende, Amministrazioni ed Enti iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici. Nel mese di febbraio 2013, è stata introdotta la nuova sezione <PosSportSpet>, che ospita le dichiarazioni contributive e retributive dei lavoratori iscritti alla Gestione Lavoratori dello spettacolo e dello sport e, nel mese di dicembre 2013, è stato introdotto il ramo <PosDMAG>, per le dichiarazioni effettuate dalle Aziende del settore agricolo relative alla manodopera agricola occupata (operai a tempo indeterminato, operai a tempo determinato e compartecipanti individuali). Sempre nel mese di dicembre 2013, è stato inserito un nuovo elemento <GestioneAppalti>, contenente informazioni relative agli appalti per i quali il lavoratore ha prestato opera (Circolare INPS n. 106/2012). Altre contribuzioni che gravano sul lavoro dipendente sono quelle: ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua; agli Enti bilaterali dell artigianato, dei quali l INPS riscuote le quote associative. Versamento della contribuzione per la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato (FPLD) 1. Calcolo della contribuzione L'ammontare della contribuzione da versare per ciascun lavoratore si ottiene attraverso l'applicazione della aliquota percentuale, complessivamente dovuta, sulla retribuzione imponibile, nel rispetto del minimale e del massimale. 1.1 Aliquote contributive Le tabelle delle aliquote contributive sono prelevabili dal sito internet dell'inps: " e sono riportate in una circolare che viene annualmente emanata dall'inps. Le aliquote di finanziamento principali, per la generalità dei lavoratori dipendenti, sono le seguenti. INPS Aliquota di cui lavoratore Fondo pensioni lavoratori dipendenti 33% 9,19% Disoccupazione contributo ordinario (dal 1/1/2013 ASpI) 1,31% Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto 0,20% Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) 1,90% Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) +50 dipendenti 2,20% Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) 0,90% 0,30% Indennità di mobilità 0,30% Assegno per il nucleo familiare (ANF) 0,68% Indennità economiche di malattia 2,22% _Previdenza-FINAL-1.indd :34:32

3 Indennità economiche di maternità 0,46% Gestione dipendenti pubblici Aliquota di cui lavoratore IVS ex Casse 32,65% 8,85 IVS CTPS 33% 8,80 ENPALS Aliquota di cui lavoratore IVS Generalità 33% 9,19 IVS Ballerini e Tersicorei 35,70% 9,89 IPOST Aliquota di cui lavoratore IVS 32,65% 8,85 Il panorama delle aliquote si presenta alquanto variegato in quanto esse si diversificano a seconda delle gestioni per le quali le contribuzioni sono dovute, dell'inquadramento del datore di lavoro e delle sue dimensioni e, in determinati casi, in relazione a situazioni soggettive del lavoratore. Di seguito una breve disamina. Assicurazione contro la disoccupazione (ora ASpI) Dal 1 gennaio 2013, la legge 28 giugno 2012, n. 92, ha istituito presso la Gestione delle Prestazioni Temporanee dell'inps (art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88), l'assicurazione Sociale per l'impiego (ASpI). E' operativa dal 1 gennaio 2013, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data. Per il finanziamento delle assicurazioni ASpI e mini ASpI, è previsto l'obbligo di versamento di un contributo: ordinario; addizionale; dovuto in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni. Contributo ordinario Al finanziamento delle indennità concorre il contributo già dovuto per l'assicurazione contro la disoccupazione (1,31% della retribuzione imponibile). Il contributo può risultare inferiore per quei datori di lavoro per i quali trovano applicazione le riduzioni derivanti dai provvedimenti di riduzione del costo del lavoro (art. 120, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; art. 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; art. 8, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248). In forza di tali interventi legislativi si sono avute riduzioni dell'aliquota nei seguenti settori: Settore Aliquota ridotta Artigianato 0,40% Imprese radiotelevisive e spettacolo settore commercio con C.u.a.f. ridotta 0,40% _Previdenza-FINAL-1.indd :34:32

4 Settore Aliquota ridotta Agricoltura 0,37% Commercio e pubblici esercizi C.u.a.f. ridotta 0,18% Partiti politici e sindacati non soggetti a C.u.a.f. 0,15% Fondo di rotazione L'aliquota contributiva dell'1,31% deve essere incrementata anche del contributo dello 0,30%, ai sensi dell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n Ricordiamo che per i dipendenti somministrati il contributo al Fondo di rotazione non è dovuto. Lavoratori in precedenza esclusi Ad eccezione degli apprendisti, per i lavoratori in precedenza esclusi è previsto un allineamento graduale, subordinatamente all'adozione annuale di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con incrementi annui di 0,26 punti percentuali per gli anni dal 2013 al 2016 e di 0,27 punti percentuali per l'anno 2017 per il contributo ordinario (1,31%) e con incrementi annuali pari allo 0,06 punti percentuali per ciascun anno dal 2013 al 2017 per il contributo dello 0,30% ex art. 25, legge 21 dicembre 1978, n Contributo 1,31% Contributo 0,30% Totale Anni % % % ,26 0,06 0, ,52 0,12 0, ,78 0,18 0, ,04 0,24 1, ,31 0,30 1,61 Le citate riduzioni del costo del lavoro (legge 23 dicembre 2000, n. 388 e legge 23 dicembre 2005, n. 266) trovano applicazione anche per i lavoratori per i quali il contributo non trovava applicazione precedentemente alla legge 28 giugno 2012, n. 92, ed in particolare per i soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, ed i soci delle cooperative di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e, pertanto, le aliquote saranno alquanto variegate in relazione alle diverse categorie di datori di lavoro e lavoratori. In proposito soccorre l'allegato 1 della Circolare INPS 14 dicembre 2012, n Apprendisti Per gli apprendisti il contributo è, invece, dovuto in misura piena (1,31%+0,30%) sin dal 1 gennaio Non trovano, inoltre, applicazione le riduzioni del cuneo contributivo di cui alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, e legge 23 dicembre 2005, n Potranno, invece, continuare ad operare, ove spettanti, le misure compensative ex art. 8, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 (Compensazioni alle imprese che conferiscono il t.f.r. a forme _Previdenza-FINAL-1.indd :34:32

5 pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione del t.f.r.), convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n Su tale contributo non opera, altresì, lo sgravio contributivo disciplinato dall'art. 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Sgravio contributivo per gli apprendisti assunti dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016). Per i rapporti di apprendistato instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità il carico contributivo datoriale rimane fissato in misura pari al 10%, per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione. La medesima contribuzione (1,61%) è dovuta, da "gennaio 2013", per gli apprendisti mantenuti in servizio al termine del periodo di formazione ex art. 7, comma 9, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n Contributo addizionale Ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari al 1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Il contributo è dovuto, dal 1 gennaio 2013, per tutti i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato (ad eccezione delle esclusioni sottoindicate) compresi quelli già instaurati. Il contributo addizionale non si applica: a) ai lavoratori assunti a temine in sostituzione di lavoratori assenti; b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali; c) agli apprendisti; d) ai lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; e) alle assunzioni a tempo determinato di lavoratori in mobilità. Il contributo è dovuto anche nell'ambito della somministrazione a termine, delle assunzioni con contratto a termine ex D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato, salvo che il lavoratore somministrato non rientri nelle eccezioni sopra indicate. Ministero del lavoro, Interpello n. 15/2013. Il contributo fino all anno 2013, era restituito al datore di lavoro, nel limite delle ultime sei mensilità e successivamente al decorso del periodo di prova, in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Dall anno 2014, l art. 1, comma 135, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha previsto che la restituzione sia integrale. La restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In tal caso, tuttavia, opererà una riduzione corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza e la stabilizzazione. Sul contributo addizionale operano le riduzioni contributive previste dall'ordinamento per tutte le tipologie di assunzioni a tempo determinato agevolate _Previdenza-FINAL-1.indd :34:32

6 Contributo aggiuntivo In tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo darebbero diritto all ASpI, intervenuti a decorrere dal 1 gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% della retribuzione soglia dell ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (INPS, Circolare 22 marzo 2013, n. 44). Il contributo è scollegato all importo della prestazione individuale. E dovuto nella misura indicata, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto genera in capo al lavoratore il teorico diritto all indennità, indipendentemente dall effettiva percezione. Il contributo è dovuto: per tutte le tipologie contrattuali di lavoro subordinato a tempo inde-terminato, compresi quei rapporti che presentano caratteristiche pe-culiari come il part-time o il lavoro intermittente (in quest'ultimo caso, i periodi non lavorati non concorrono nel computo dell'anzianità aziendale); se l'interruzione avviene durante il periodo di prova, qualora il capo al lavoratore ricada il teorico diritto all'aspi; dagli organi delle procedure concorsuali che interessano aziende non soggette alla legge 23 luglio 1991, n. 223, con riferimento alle interruzioni dei rapporti di lavoro intervenute a far tempo dal 1 gennaio 2013; per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro ai sensi dell art. 2, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 14 settembre 2011, n.167; nel caso di licenziamento disciplinare (Ministero del Lavoro, Interpello n. 29/2013); Il contributo non è dovuto nei seguenti casi: le dimissioni (ad eccezione di quelle per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità); le risoluzioni consensuali. fanno eccezione quelle derivanti da procedura di conciliazione presso la D.T.L., nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici; il decesso del lavoratore; durante le sospensioni per aspettativa non retribuita; durante i periodi di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. Maternità); dalle aziende tenute al versamento del contributo di cui all'art. 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (lavoratori collocati in mobilità dal curatore, liquidatore o commissario); dal 1 gennaio 2016, la contribuzione sarà dovuta anche dagli organi delle procedure concorsuali che interessano aziende soggette alla legge 23 luglio 1991, n Il contributo è: dovuto in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto genera in capo al lavoratore il teorico diritto all'indennità, a prescindere dall'effettiva percezione; _Previdenza-FINAL-1.indd :34:32

7 scollegato all'importo della prestazione individuale: E' dovuto nella misura indicata, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato (full time o part-time). La norma prevede quale causa di esclusione dall'obbligo del contributo aggiuntivo: le dimissioni (ad eccezione di quelle per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità); le risoluzioni consensuali. fanno eccezione quelle derivanti da procedura di conciliazione presso la D.T.L., nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici; il decesso del lavoratore, ed include la non prosecuzione del rapporto al termine del periodo di apprendistato ed implicitamente il licenziamento per giusta causa. Il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 14 settembre 2011, n Per il periodo , il contributo non è dovuto nei seguenti casi: licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi; interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. MODALITÀ DI CALCOLO Retribuzione soglia per l anno 2014: 1.192,98 euro mensili. Per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, la contribuzione da versare sarà pari a euro 1.192,98*41/100 = euro 489,12 (con un tetto massimo triennale di euro 489,12*3 = euro 1467,36). L importo mensile è pari a euro 40,76. Per i rapporti di lavoro inferiori ai dodici mesi, il contributo va rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro. Si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario. Nell'anzianità aziendale si devono: includere tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato. Quelli a tempo determinato si computano se il rapporto è stato trasformato senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo dell'1,40%; escludere i periodi di congedo di cui all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001. L obbligo del versamento va assolto in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro (es. per un licenziamento avvenuto il 4 maggio 2014, il contributo deve essere pagato entro la denuncia riferita al mese di giugno 2014 (16 luglio 2014). Al contributo si applica l ordinaria disciplina sanzionatoria prevista in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria a carico del datore di lavoro _Previdenza-FINAL-1.indd :34:32

8 Ai fini dell esposizione sul flusso UniEmens deve essere valorizzato nell elemento <CausaleADebito>, di <AltreADebito>, di <DatiRetributivi>, il nuovo codice causale M400 e nell elemento <ImportoADebito>, l importo da pagare. Esclusioni dalla contribuzione ASpI La contribuzione non è dovuta per le seguenti categorie: Lavoratori con stabilità di impiego. Dal 1 gennaio 2009, l'esonero dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria per i lavoratori ai quali è garantita la stabilità d'impiego continua ad operare esclusivamente con riferimento ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni ex art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, a condizione che il rapporto di lavoro sia caratterizzato dalla stabilità d'impiego come stabilito dal combinato disposto di cui all'art. 32, comma 1, lett. b), della legge 29 aprile 1949, n. 264, ed all'art. 36, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (art. 20 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, che ha abrogato le disposizioni di cui all'art. 40, n. 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n e modificato l'art. 36, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818; INPS, Circolare 12 febbraio 2009, n. 18; INPS, Messaggio 16 dicembre 2009, n ; Ministero del Lavoro, Interpello 2 aprile 2010, n. 12). La procedura per l'accertamento della stabilità d'impiego è quella stabilita dall'art. 36 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (INPS, Circolare 28 luglio 1982, n. 600, alla quale fa rinvio il Messaggio INPS 19 settembre 2011, n ). In assenza di uno specifico provvedimento ministeriale di esonero ex art. 36 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, anche le Autorità Portuali sono tenute al versamento della contribuzione contro la disoccupazione involontaria (INPS, Messaggio 19 settembre 2011, n ); Lavoratori retribuiti esclusivamente con la partecipazione agli utili o al prodotto dell'azienda. L'esclusione è prevista dall'art. 40, punto 7, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n Armatori e proprietari-armatori imbarcati, piloti dei porti e marittimi abilitati al pilotaggio; Appartenenti al clero regolare e secolare. L'esclusione riguarda i frati e le monache in quanto l'assicurazione non è prevista dalla legge 3 maggio 1956, n Per il clero secolare l'esclusione opera nei soli casi in cui la prestazione lavorativa del sacerdote consista nell'esercizio del ministero sacerdotale (R.D. 7 dicembre 1924, n. 2270, art. 4); Allievi dei cantieri-scuola; Lavoratori subordinati a carattere stagionale di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286; Giornalisti iscritti all'inpgi. Agli stessi la tutela per la disoccupazione è garantita da tale ente, ora privatizzato. Ricordiamo che per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato continua a trovare applicazione la specifica normativa, come modificata dalla legge 28 giugno 2012, n _Previdenza-FINAL-1.indd :34:32

9 Finanziamento dei trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia In forza dell'art. 10 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, le imprese edili ed affini, anche artigiane, iscritte alla gestione speciale edilizia della CIG devono versare un contributo addizionale per gli operai, gli impiegati ed i quadri cui viene corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione. Il contributo, posto interamente a carico dei datori di lavoro, è stabilito nella misura dello 0,80% della retribuzione imponibile. Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto Il contributo a carico dei soli datori di lavoro pari allo 0,20% della retribuzione imponibile è elevato allo 0,40% per i dirigenti di aziende industriali. Per compensare le imprese della perdita delle quote di t.f.r. destinate alla previdenza complementare o versate all'inps, la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) esonera i datori di lavoro dal versamento del contributo nella stessa percentuale di t.f.r. maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art cod. civ. (vedi Capitolo 18 Previdenza complementare). Cassa integrazione ordinaria In aggiunta all'ordinaria contribuzione, le imprese, in base all'art. 12, della legge 20 maggio 1975, n. 164 sono tenute al pagamento di un contributo percentuale commisurato all'ammontare delle integrazioni salariali effettivamente erogate, fatta eccezione per i casi di interventi dovuti ad eventi oggettivamente non evitabili (imprese con oltre 50 dipendenti 8%; imprese sino a 50 dipendenti 4%). Settore edile e lapideo La contribuzione per le imprese di questi settori è pari: Settore edile (*) Aliquota operai 5,20% (art. 9, legge n. 537/1987 e art. 2, legge n. 881/1981) impiegati e quadri imprese fino 50 dipendenti 1,90% impiegati e quadri imprese + 50 dipendenti Settore lapideo (**) 2,20% (art. 2 D.L. n. 4/1998) Aliquota operai 3,70% (D.P.R. n. 897/1978, e art. 2, n. 694/1981) impiegati e quadri imprese fino 50 dipendenti 1,90% impiegati e quadri imprese + 50 dipendenti 2,20% (art. 2, D.L. n. 4/1998) (*) Le aziende edili sono quelle che applicano il contratto collettivo dell'edilizia e dell'impiantistica, comprese le cooperative di produzione e lavoro. (**) Le aziende lapidee sono quelle che esercitano l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo _Previdenza-FINAL-1.indd :34:32

10 In aggiunta all'ordinaria contribuzione, le imprese sono tenute al pagamento di un contributo percentuale commisurato all'ammontare delle integrazioni salariali effettivamente erogate, fatta eccezione per i casi di interventi dovuti ad eventi oggettivamente non evitabili pari al 5% (legge 6 agosto 1975, n. 427, art. 8). Cassa integrazione straordinaria In aggiunta all'ordinario contributo di finanziamento è dovuto un contributo aggiuntivo sull'ammontare delle integrazioni straordinarie corrisposte (imprese con oltre 50 dipendenti: 4,50%; imprese sino a 50 dipendenti: 3%). Il contributo addizionale non trova applicazione per i trattamenti di integrazione salariale concessi ai sensi dell'art. 1, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 (contratti di solidarietà). Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di decorrenza del trattamento di integrazione straordinaria, il contributo addizionale è raddoppiato a decorrere dal 1 giorno del venticinquesimo mese (ad esempio: data iniziale del trattamento 15 febbraio 1997, il contributo è dovuto in misura doppia a decorrere dal 1 marzo 1999). Il contributo addizionale è altresì raddoppiato, con effetto immediato, in caso di inottemperanza al decreto ministeriale che stabilisce il meccanismo di rotazione. In questa ipotesi, trascorsi ventiquattro mesi dalla data di decorrenza del trattamento, il contributo è maggiorato del 150 per cento. Indennità di mobilità Oltre al pagamento in via ordinaria del contributo pari allo 0,30% della retribuzione, le imprese sono tenute al pagamento una tantum di un contributo di ingresso previsto dall'art. 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per ciascun lavoratore posto in mobilità. Il contributo è costituito da una somma pari a sei volte il trattamento iniziale di mobilità, ridotta alla metà nel caso in cui la procedura abbia formato oggetto di accordo sindacale. Per i lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'art. 4, commi 26 e 27, D.L. 1 ottobre 1996, n. 510 e successive disposizioni modificative ed integrative, gli oneri conseguenti dal permanere nelle liste di mobilità oltre i limiti previsti dall'articolo 7, commi 1, 2 e 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono posti a carico delle imprese, ivi compreso l'onere relativo alla contribuzione figurativa. Assegno per il nucleo familiare (ANF) In base all'art. 26, del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, è dovuto dalla generalità dei datori di lavoro un contributo di finanziamento alla gestione per i trattamenti di famiglia. Il contributo fissato dall'art. 20 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, è pari attualmente allo 0,68% della base imponibile. Tale misura è il risultato degli interventi operati: dal D.M. 21 ebbraio 1996, con il quale sono state ridefinite le aliquote del Fondo pensioni lavoratori dipendenti mediante trasferimento di alcuni punti percentuali della contribuzione di finanziamento alla gestione delle prestazioni temporanee; dall'art. 120, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal _Previdenza-FINAL-1.indd :34:32

11 febbraio 2001; dall'art. 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n Gli interventi hanno azzerato l'aliquota nei confronti delle seguenti categorie alle quali si applicavano aliquote ridotte: imprese commerciali ed artigiane i cui titolari sono iscritti nelle rispettive gestioni pensionistiche; imprese agricole; cooperative iscritte nei Registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione (escluse le banche popolari cooperative); titolari di imprese agricole iscritti negli elenchi dei coltivatori diretti, cooperative agricole iscritte nella sezione agricoltura dei Registri prefettizi, imprese esercenti la pesca locale o ravvicinata, cooperative della piccole pesca disciplinate dalla legge 13 marzo 1958, n Ovviamente i lavoratori ed i datori di lavoro continuano a rientrare nella disciplina dell'assegno per il nucleo familiare. Per le aziende che versano i contributi pensionistici all'inpdap (ex aziende municipalizzate, aziende speciali, ecc.), dal 1 gennaio 2006, la misura dell'aliquota è pari al 4,40%. Esclusione dalla contribuzione Dalla contribuzione sono escluse le seguenti categorie di datori di lavoro che assicurano un trattamento di famiglia sostitutivo: Amministrazioni Pubbliche (D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, art. 79); datori di lavoro senza fini di lucro inquadrati nel settore "attività varie" (legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 49, comma 2; INPS, Circolare 20 giugno 1989, n. 143); partiti politici rappresentati in Parlamento, organizzazioni sindacali, associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute con decreto ministeriale (legge 11 giugno 1974, n. 252, art. 7); gli istituti di patronato e di assistenza sociale, già compresi nell'esclusione dell'art. 7, sono assoggettati alla contribuzione ai sensi dell'art. 2 del D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito nella legge 20 marzo 1998, n. 52; istituti, enti, ospedali e presidi delle unità sanitarie locali che erogano prestazioni del servizio sanitario nazionale o di assistenza sociale (D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 23-bis; INPS, Circolare 23 settembre 1989, n. 201). Sono esclusi dai trattamenti di famiglia e, pertanto, non è dovuta per gli stessi la contribuzione, le seguenti categorie di lavoratori: appartenenti al clero regolare (legge 3 maggio 1956, n. 392); coniuge del datore di lavoro, parenti ed affini del datore di lavoro entro il terzo grado con lui conviventi (D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, art. 2). Indennità economiche di malattia La normativa è quella dettata dall'art. 18, comma 16, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale ha modificato il testo _Previdenza-FINAL-1.indd :34:32

12 dell'art. 20, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed ha ripristinato l'originaria normativa. In base alla legge 11 gennaio 1943, n. 138, art. 6, nei confronti di determinate categorie di lavoratori è dovuta in caso di malattia un'indennità economica in regime previdenziale qualora non sia previsto per contratto collettivo un trattamento economico a carico del datore di lavoro in misura pari o superiore all'indennità medesima. Il richiamo ai contratti collettivi è da intendersi riferito, secondo la corrente interpretazione, a quelli dell'ordinamento pubblicistico corporativo muniti di efficacia obbligatoria nei confronti di tutti gli appartenenti alla categoria. Da tali contratti sopravvissuti all'ordinamento sindacale dell'epoca in forza dell'art. 43, D.Lgs.Lgt. del 23 novembre 1944, n. 369, si rilevano le categorie aventi titolo alle indennità di malattia attualmente a carico dell'inps ai sensi dell'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e del D.L. 30 dicembre 1979, n Al riguardo vedi anche la sentenza n /2003 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ed il Messaggio INPS n del 30 marzo Per il finanziamento delle prestazioni economiche è dovuta la contribuzione, a carico del datore di lavoro, variamente modulata per i diversi settori secondo le aliquote attualmente fissate dall'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, contenute nella tabella G allegata alla medesima legge: Tipologia Industria e Artigianato: operai e categorie assimilate compresi i lavoranti a domicilio Imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli enti locali privatizzate Commercio (terziario): proprietari di Fabbricati, Servizi di Culto: operai ed impiegati e categorie assimilate con esclusione degli impiegati dipendenti da proprietari di stabili, portieri, viaggiatori e piazzisti, dipendenti da partiti politici e associazioni sindacali Pubblici esercizi Sull'aliquota del terziario si applica l'aliquota aggiuntiva dello 0,77% (D.M. 1 febbraio 1957; circolare INPS 21 marzo 1985, n. 2084) Aliquota 2,22% 2,44% 3,21% Agricoltura: operai 0,683% Credito, Assicurazione e Servizi tributari appaltati: salariati 2,55% Apprendisti (dovuta dal 1 gennaio 2007) 0,53% Imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli enti locali, privatizzate e a capitale misto L'art. 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008 n. 133, a decorrere dal 1 gennaio 2009, ha introdotto l'obbligo del versamento all'inps della contribuzione per malattia e maternità per le imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli enti locali, privatizzate e a capitale misto. Destinatarie delle disposizioni sono le imprese partecipate, in tutto o in parte, dallo Stato e dagli Enti Pubblici nonché le imprese degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, che sono state interessate da processi di privatizzazione e che hanno continuato ad essere assoggettate ad un regime previdenziale di tipo pubblicistico (INPS, Circolare n. 114/2008 e Ministero del Lavoro, Interpello n. 14/2013) _Previdenza-FINAL-1.indd :34:32

Contribuzione di finanziamento dell Assicurazione Sociale Per l Impiego ASPI

Contribuzione di finanziamento dell Assicurazione Sociale Per l Impiego ASPI Contribuzione di finanziamento dell Assicurazione Sociale Per l Impiego ASPI Torino 18 aprile 2013 Beniamino Gallo Contribuzione finanziamento ASPI L introduzione dell ASPI, a decorrere dal 1 gennaio 2013,

Dettagli

Circolare N.29 del 14 Febbraio 2013. Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti?

Circolare N.29 del 14 Febbraio 2013. Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti? Circolare N.29 del 14 Febbraio 2013 Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti? Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che le

Dettagli

STUDIO ASSOCIATO ZINNO CIRCOLARE DI STUDIO

STUDIO ASSOCIATO ZINNO CIRCOLARE DI STUDIO STUDIO ASSOCIATO ZINNO CIRCOLARE DI STUDIO 14/12/2012 Il Finanziamento dell Aspi e la tassa sui licenziamenti dal 01/01/2013 Sommario Circolare LAVORO Sommario...2 NEWS...3 1.1 La nuova disoccupazione

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 83 del 13 Giugno 2014 Ai gentili clienti Loro sedi Indennità ASPI anche per i soci lavoratori delle cooperative Gentile cliente con la presente intendiamo informarla

Dettagli

All indennità si applica una riduzione del 15% dopo i primi sei mesi di fruizione e di un ulteriore 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione.

All indennità si applica una riduzione del 15% dopo i primi sei mesi di fruizione e di un ulteriore 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione. CIRCOLARE SETTIMANALE N. 3 FEBBRAIO 2013 INDENNITA DI DISOCCUPAZIONE ASPI E MINI ASPI A decorrere dal 1 gennaio 2013 a tutti i lavoratori dipendenti (compresi gli apprendisti; i soci lavoratori di cooperativa

Dettagli

CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVA

CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVA Suggerimento n. 202/29 del 19 aprile 2013 AZ/GA INPS - MINIMALI DI RETRIBUZIONE E ALTRI ELEMENTI UTILI PER CALCOLO DEI CONTRIBUTI PER L ANNO 2013 - NUOVA CONTRIBUZIONE

Dettagli

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto l articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; Visto l articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre

Dettagli

OGGETTO: Contributi dovuti dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l anno 2007.

OGGETTO: Contributi dovuti dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l anno 2007. Presidio Unificato Previdenza Agricola Roma, 6 Marzo 2007 Circolare n. 52 Allegati 1 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami

Dettagli

LA RIFORMA DEL LAVORO. GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI A cura di Provincia di Torino Servizio Coordinamento Centri per l Impiego 21/01/2013

LA RIFORMA DEL LAVORO. GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI A cura di Provincia di Torino Servizio Coordinamento Centri per l Impiego 21/01/2013 LA RIFORMA DEL LAVORO GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI A cura di Provincia di Torino Servizio Coordinamento Centri per l Impiego 21/01/2013 Fonti normative: RIFORMA DEL LAVORO: AMMORTIZZATORI SOCIALI Legge 28

Dettagli

I PRINCIPALI INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE

I PRINCIPALI INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE PERSONE NON OCCUPATE NEI 6 MESI PRECEDENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO Tutti i datori di lavoro privati Tempo (a tutele crescenti) Riduzione del 40% dei contributi previdenziali a carico del datore

Dettagli

Circolare N.144 del 17 Ottobre 2012. Assegno ASPI e TICKET licenziamento. Novità dal 1 gennaio 2013

Circolare N.144 del 17 Ottobre 2012. Assegno ASPI e TICKET licenziamento. Novità dal 1 gennaio 2013 Circolare N.144 del 17 Ottobre 2012 Assegno ASPI e TICKET licenziamento. Novità dal 1 gennaio 2013 Assegno ASPI e TICKET licenziamento: novità dal 1 gennaio 2013 Gentile cliente, con la presente desideriamo

Dettagli

ASpI Assicurazione Sociale per l Impiego

ASpI Assicurazione Sociale per l Impiego 11. ASSICURAZIONE SOCIALE PER L IMPIEGO di Barbara Buzzi Dal 1 gennaio 2013 è istituita una nuova prestazione di sostegno al reddito (Assicurazione Sociale per l Impiego ASpI) che sostituisce le attuali

Dettagli

1. Aziende destinatarie degli obblighi contributivi per le indennità economiche di malattia e maternità (art. 20, c. 2 L.

1. Aziende destinatarie degli obblighi contributivi per le indennità economiche di malattia e maternità (art. 20, c. 2 L. Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 10-03-2009 Messaggio n. 5730 OGGETTO: Istruzioni operative per la regolarizzazione dei contributi dovuti per il finanziamento

Dettagli

Misure compensative alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari (Inps, Circolare 14.1.2008 n. 4)

Misure compensative alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari (Inps, Circolare 14.1.2008 n. 4) Misure compensative alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari (nps, Circolare 14.1.2008 n. 4) Art. 8 del DL 30/9/2005, n. 203. Misure compensative alle imprese che conferiscono

Dettagli

SCHEDA ESPLICATIVA I PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLA TOTALIZZAZIONE

SCHEDA ESPLICATIVA I PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLA TOTALIZZAZIONE DIPARTIMENTO WELFARE Politiche Previdenziali SCHEDA ESPLICATIVA I PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLA TOTALIZZAZIONE a cura di Maria Rita Gilardi Roma, 23 gennaio 2006 1 Articolo 1 Totalizzazione

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER PREVICOOPER FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER Approvato

Dettagli

SACHSALBER GIRARDI HUBER Arbeitsrechtsberater Consulenti del lavoro

SACHSALBER GIRARDI HUBER Arbeitsrechtsberater Consulenti del lavoro ASPI (assicurazione sociale per l impiego) la nuova di disoccupazione In sintesi: La legge n.92/2012 (c.d. Riforma Fornero ) ha previsto l istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 2013, della nuova assicurazione

Dettagli

DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE. Tabelle delle aliquote contributive in vigore dal 1 GENNAIO 2002

DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE. Tabelle delle aliquote contributive in vigore dal 1 GENNAIO 2002 DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE Tabelle delle aliquote contributive in vigore dal 1 GENNAIO 2002 Aggiornamento MARZO 2002 INDICE DELLE TABELLE Tabella 1.1 : Tabella 1.2 : Tabella 1.3 : Tabella

Dettagli

APPRENDISTATO LE SCHEDE DI GI GROUP SUL JOBS ACT: RIORDINO DELLE FORME CONTRATTUALI

APPRENDISTATO LE SCHEDE DI GI GROUP SUL JOBS ACT: RIORDINO DELLE FORME CONTRATTUALI ARTT. 41 47 D.LGS 81/2015 L È UN CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE E ALLA OCCUPAZIONE DEI GIOVANI. TRE TIPOLOGIE: A) PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE, IL

Dettagli

Presentazione curata da Antonino Cannioto - Direzione Centrale Entrate e in parte curata dalla direzione provinciale di Firenze INPS

Presentazione curata da Antonino Cannioto - Direzione Centrale Entrate e in parte curata dalla direzione provinciale di Firenze INPS 1 Presentazione curata da Antonino Cannioto - Direzione Centrale Entrate e in parte curata dalla direzione provinciale di Firenze 3 3 Provincia di Firenze POPOLAZIONE RESIDENTE 998.098 LAVORATORI OCCUPATI

Dettagli

Gruppo Buffetti S.p.A. Via F. Antolisei 10-00173 Roma

Gruppo Buffetti S.p.A. Via F. Antolisei 10-00173 Roma VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE CD...2 GESTIONE DEL PERSONALE Revisione 01.31.21 UPD. 03.2014...4 Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE...4 Novità contribuzione 2014...6 Tabella tariffe domestici 2014...12

Dettagli

JOBS ACT. 9 febbraio 2015, Ancona. Dott. Stefano Carotti Consulente del Lavoro I PRIMI DECRETI. LE NOVITA PRINCIPALI. www.an.camcom.gov.

JOBS ACT. 9 febbraio 2015, Ancona. Dott. Stefano Carotti Consulente del Lavoro I PRIMI DECRETI. LE NOVITA PRINCIPALI. www.an.camcom.gov. JOBS ACT I PRIMI DECRETI. LE NOVITA PRINCIPALI 9 febbraio 2015, Ancona Dott. Stefano Carotti Consulente del Lavoro www.an.camcom.gov.it 1 IL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI Nonostante

Dettagli

Roma, 22 dicembre 2009. Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati Enti di Patronato

Roma, 22 dicembre 2009. Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati Enti di Patronato DIREZIONE CENTRALE ENTRATE Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica UFFICIO I Gestione del rapporto contributivo e contenzioso Roma, 22 dicembre 2009 Alle Agli e

Dettagli

N.B. Il pagamento delle indennità di disoccupazione cessa quando il lavoratore:

N.B. Il pagamento delle indennità di disoccupazione cessa quando il lavoratore: Disoccupazione Una quota dei contributi versati serve per assicurarsi contro la disoccupazione, causata dall estinzione di un rapporto di lavoro per cause non attribuibili alla volontà del lavoratore stesso.

Dettagli

e, per conoscenza, Importo dei contributi. Coefficienti di ripartizione.

e, per conoscenza, Importo dei contributi. Coefficienti di ripartizione. Direzione Centrale Entrate Roma, 08/02/2013 Circolare n. 25 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

Il modello DM10. Amministrazione del personale Lezione n. 24. Il modello DM10

Il modello DM10. Amministrazione del personale Lezione n. 24. Il modello DM10 Il modello DM10 Il modello DM10 Il modello DM10 deve essere utilizzato dal datore di lavoro per denunciare all'inps le retribuzioni mensili corrisposte ai lavoratori dipendenti, i contributi dovuti e l'eventuale

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 DICEMBRE 1999

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 DICEMBRE 1999 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 DICEMBRE 1999 «Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti». (Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2000

Dettagli

ASSICURAZIONE SOCIALE PER L IMPIEGO (ASPI)

ASSICURAZIONE SOCIALE PER L IMPIEGO (ASPI) ASSICURAZIONE SOCIALE PER L IMPIEGO (ASPI) L Assicurazione Sociale per l Impiego (ASPI) costituisce il nuovo trattamento contro la disoccupazione ed entrerà in vigore il 1 gennaio 2013, sostituendo quindi:

Dettagli

A.S.P.I. : QUESTA SCONOSCIUTA?

A.S.P.I. : QUESTA SCONOSCIUTA? A.S.P.I. : QUESTA SCONOSCIUTA? A C U R A D I F R A N C E S C O G E R I A C O N S U L E N T E D E L L A V O RO W W W. L A B O R T R E. W O R D P RE S S. C O M In queste pagine potete trovare una breve sintesi

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (A) Regime fiscale applicabile agli iscritti a partire dal 1 gennaio 2007ed ai contributi versati dal 1 gennaio 2007dai lavoratori già iscritti 1. I Contributi 1.1 Il regime

Dettagli

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

NEWS INCA LODI speciale Manovra Monti

NEWS INCA LODI speciale Manovra Monti DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA, L EQUITA E IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI Questo dovrebbe essere il testo che va in discussione alle camere diverso in alcuni punti dal testo riportato sul precedente

Dettagli

INDENNITA DI DISOCCUPAZIONE ASpI AI LAVORATORI SOSPESI

INDENNITA DI DISOCCUPAZIONE ASpI AI LAVORATORI SOSPESI INDENNITA DI DISOCCUPAZIONE ASpI AI LAVORATORI SOSPESI L. 92/2012, Art. 3, comma 17 Fonte Dati: INPS Seminari EBAM febbraio2015 Quadro normativo di riferimento Art. 3, comma 17 legge 92/2012 Riconosce

Dettagli

a cura del Rag. Vassilli TIENGO

a cura del Rag. Vassilli TIENGO Carlin Laurenti & associati STUDIO COMMERCIALISTI e REVISORI 45014 PORTO VIRO (RO) Via Mantovana n. 86 tel 0426.321062 fax 0426.323497 per informazioni su questa circolare: evacarlin@studiocla.it Circolare

Dettagli

DIPARTIMENTO WELFARE Politiche Previdenziali

DIPARTIMENTO WELFARE Politiche Previdenziali DIPARTIMENTO WELFARE Politiche Previdenziali SCHEDA ESPLICATIVA I PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE

Dettagli

Direzione Centrale Entrate. Roma, 29/01/2016

Direzione Centrale Entrate. Roma, 29/01/2016 Direzione Centrale Entrate Roma, 29/01/2016 Circolare n. 15 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

Direzione Centrale Entrate. Roma, 03/02/2012

Direzione Centrale Entrate. Roma, 03/02/2012 Direzione Centrale Entrate Roma, 03/02/2012 Circolare n. 14 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

LEGGE 92 DEL 28/6/2012 ART. 2. Nuove indennità di disoccupazione: ASPI e mini-aspi

LEGGE 92 DEL 28/6/2012 ART. 2. Nuove indennità di disoccupazione: ASPI e mini-aspi ASPI e MINI ASPI LEGGE 92 DEL 28/6/2012 ART. 2 Cessazioni dal 1/1/2013 Nuove indennità di disoccupazione: ASPI e mini-aspi sostituiscono disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali disoccupazione

Dettagli

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA.

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA. PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA. LA PENSIONE DI VECCHIAIA è il trattamento pensionistico corrisposto dall Istituto previdenziale al raggiungimento di una determinata età

Dettagli

NOTA OPERATIVA N. 18 DEL 22 DICEMBRE 2009

NOTA OPERATIVA N. 18 DEL 22 DICEMBRE 2009 DIREZIONE CENTRALE ENTRATE Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica UFFICIO I Gestione del rapporto contributivo e contenzioso Roma, 22 dicembre 2009 Ai Alle Agli

Dettagli

Decreto Legislativo 16 settembre 1996, n. 564

Decreto Legislativo 16 settembre 1996, n. 564 Decreto Legislativo 16 settembre 1996, n. 564 D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564 Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa

Dettagli

aggiornato al 31 luglio 2014

aggiornato al 31 luglio 2014 aggiornato al 31 luglio 2014 Regime fiscale applicabile ai lavoratori iscritti a una forma pensionistica complementare dopo il 31 dicembre 2006 e ai contributi versati, a partire dal 1 gennaio 2007, dai

Dettagli

Tabelle di sintesi in materia di ammortizzatori sociali e disoccupazione involontaria D.L.vo n. 22/2015

Tabelle di sintesi in materia di ammortizzatori sociali e disoccupazione involontaria D.L.vo n. 22/2015 Tabelle di sintesi in materia di ammortizzatori sociali e disoccupazione involontaria D.L.vo n. 22/2015 Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l Impiego (NASpI) Argomento CAMPO DI APPLICAZIONE

Dettagli

Aliquote contributive dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS Massimale per il 2014

Aliquote contributive dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS Massimale per il 2014 ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 10 1 MARZO 2014 Aliquote contributive dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS

Dettagli

1. MISURA DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L ANNO 2005. 1.1 - Contribuzione I.V.S. sul minimale di reddito

1. MISURA DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L ANNO 2005. 1.1 - Contribuzione I.V.S. sul minimale di reddito Direzione Centrale delle Entrate Contributive Roma, 25 Febbraio 2005 Circolare n. 36 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami

Dettagli

Aviva Top Pension. Documento sul regime fiscale. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione

Aviva Top Pension. Documento sul regime fiscale. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Aviva Top Pension Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita (art. 13 del

Dettagli

Riforma degli ammortizzatori sociali. a cura di Michele De Carlo

Riforma degli ammortizzatori sociali. a cura di Michele De Carlo a cura di Michele De Carlo 1 Ammortizzatori (ASPI-MOBILITA -CIGS) Istituzione di FONDI di solidarietà di settore Protezione dei lavoratori anziani 2 UNICITA UNIVERSALITA GRADUALITA 3 ASPI - ASSICURAZIONE

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE FONDO PENSIONE (iscritto al n. 1137 della Sezione Speciale I dei Fondi Preesistenti dell Albo Covip) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Dettagli

Direzione Centrale Entrate. Roma, 04/02/2015

Direzione Centrale Entrate. Roma, 04/02/2015 Direzione Centrale Entrate Roma, 04/02/2015 Circolare n. 26 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO EFFETTUATE NEL 2015. Raggruppamento Schio-Thiene 11 febbraio 2015

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO EFFETTUATE NEL 2015. Raggruppamento Schio-Thiene 11 febbraio 2015 ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO EFFETTUATE NEL 2015 Raggruppamento Schio-Thiene 11 febbraio 2015 LE FONTI NORMATIVE ED AMMINISTRATIVE Legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge

Dettagli

CIRCOLARE DI STUDIO 5/2015. Parma, 22 gennaio 2015

CIRCOLARE DI STUDIO 5/2015. Parma, 22 gennaio 2015 OGGETTO: Legge di stabilità Parte III CIRCOLARE DI STUDIO 5/2015 Parma, 22 gennaio 2015 Si fornisce di seguito una breve scheda di sintesi delle principali novità introdotte per il 2015 dalla L n. 190

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE fondo pensione aperto aviva Fondo Pensione Istituito in Forma di Patrimonio Separato da AVIVA S.p.A. (Art. 12 del Decreto Legislativo 5 Dicembre 2005, n. 252) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE FONDO PENSIONE

Dettagli

3. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO di Andrea Morzenti

3. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO di Andrea Morzenti 3. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO di Andrea Morzenti La normativa sul contratto di lavoro a tempo determinato è contenuta nel Decreto Legislativo n. 368 del 2001, decreto attuativo della Direttiva Comunitaria

Dettagli

FATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione

FATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale - Allegato alla Nota informativa - Documento sul regime fiscale Allegato alla Nota informativa Pagina 1

Dettagli

Oggetto: ISTRUZIONI QUIR

Oggetto: ISTRUZIONI QUIR A TUTTE LE AZIENDE INTERESSATE Conegliano, lì 04 Maggio 2015 Circolare 22/2015 Oggetto: ISTRUZIONI QUIR Con la circolare n.82/15 l Inps ha diffuso le istruzioni operative per la liquidazione della quota

Dettagli

CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE

CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE Chiarimenti sulla disciplina fiscale del d. lgs. n. 252/2005 (c.d. Testo Unico della previdenza complementare) Circolare dell

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE - FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI. 1. FASE DEI VERSAMENTI: Regime fiscale dei contributi

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE - FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI. 1. FASE DEI VERSAMENTI: Regime fiscale dei contributi DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE - FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI 1. FASE DEI VERSAMENTI: Regime fiscale dei contributi Contributi versati dal 1 gennaio 2007 I contributi versati a fondi

Dettagli

Direzione Centrale Entrate. Direzione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Direzione Centrale Entrate. Direzione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 17 Febbraio 2009 Circolare n. 20 Allegati 4 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai

Dettagli

Risoluzione n. 17/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO

Risoluzione n. 17/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO Risoluzione n. 17/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 gennaio 2003 Oggetto: Istanza di interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina applicabile, ai fini dell Irpef,

Dettagli

www.asarva.org guida pratica alle agevolazioni alle assunzioni In vigore al gennaio 2015 CONFARTIGIANATO IMPRESE VARESE

www.asarva.org guida pratica alle agevolazioni alle assunzioni In vigore al gennaio 2015 CONFARTIGIANATO IMPRESE VARESE www.asarva.org guida pratica alle agevolazioni alle assunzioni In vigore al gennaio 2015 In appendice al Convegno: Jobs Act del 4 marzo 2015 Gli incentivi alle assunzioni» INCENTIVO: Esonero Triennale

Dettagli

Roma, 03/09/2014. e, per conoscenza, Circolare n. 101

Roma, 03/09/2014. e, per conoscenza, Circolare n. 101 Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Roma, 03/09/2014 Circolare

Dettagli

L.R. 18/2005, art. 36, c. 3 bis, lett. g) B.U.R. 30/3/2016, n. 13 L.R. 68/1999, art. 13

L.R. 18/2005, art. 36, c. 3 bis, lett. g) B.U.R. 30/3/2016, n. 13 L.R. 68/1999, art. 13 L.R. 18/2005, art. 36, c. 3 bis, lett. g) B.U.R. 30/3/2016, n. 13 L.R. 68/1999, art. 13 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 marzo 2016, n. 053/Pres. Regolamento recante criteri e modalità per la concessione

Dettagli

NOTA OPERATIVA N. 41. Roma, 30/11/2011. Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali. Ai Dirigenti Generali Centrali e Regionali

NOTA OPERATIVA N. 41. Roma, 30/11/2011. Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali. Ai Dirigenti Generali Centrali e Regionali Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica Direzione Centrale Previdenza Ufficio III TFS, TFR, ASV e Previdenza Complementare Roma, 30/11/2011 NOTA OPERATIVA N. 41

Dettagli

Le scritture contabili per la rilevazione del TFR al 31 dicembre 2007

Le scritture contabili per la rilevazione del TFR al 31 dicembre 2007 ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 12 17 MARZO 2008 Le scritture contabili per la rilevazione del TFR al 31 dicembre 2007 Copyright

Dettagli

Tabelle delle aliquote contributive in vigore dal 1 GENNAIO 2005

Tabelle delle aliquote contributive in vigore dal 1 GENNAIO 2005 Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione Centrale Entrate Contributive Tabelle delle aliquote contributive in vigore dal 1 GENNAIO 2005 A cura di Leonardo Pascarella Aggiornamento OTTOBRE 2005 Responsabile:

Dettagli

Direzione Centrale Entrate. Roma, 18/02/2013

Direzione Centrale Entrate. Roma, 18/02/2013 Direzione Centrale Entrate Roma, 18/02/2013 Circolare n. 28 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Helvetia Aequa è iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5079. Helvetia Vita S.p.A.,

Dettagli

Circolare N. 103 del 14 Luglio 2015

Circolare N. 103 del 14 Luglio 2015 Circolare N. 103 del 14 Luglio 2015 Da ASPI a NASPI: come cambiano contributi e incentivi per il datore di lavoro? Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che l INPS, con il messaggio n.

Dettagli

Contratto di Apprendistato: nuova disciplina

Contratto di Apprendistato: nuova disciplina Contratto di Apprendistato: nuova disciplina Contratto di apprendistato: nuova disciplina Il 25 giugno 2015 è entrato in vigore uno dei decreti attuativi del c.d. Jobs Act (D.Lgs. 81/2015, di seguito Decreto

Dettagli

FONDO PENSIONE APERTO AVIVA

FONDO PENSIONE APERTO AVIVA FONDO PENSIONE APERTO AVIVA FONDO PENSIONE ISTITUITO IN FORMA DI PATRIMONIO SEPARATO DA AVIVA S.P.A. (ART. 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005, N. 252) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE FONDO PENSIONE

Dettagli

CIRCOLARE n. 3/2013 Roma, 10 gennaio 2012 Prot. n. 55 AS/bf

CIRCOLARE n. 3/2013 Roma, 10 gennaio 2012 Prot. n. 55 AS/bf CIRCOLARE n. 3/2013 Roma, 10 gennaio 2012 Prot. n. 55 AS/bf ALLE ASSOCIAZIONI E SINDACATI PUBBLICI ESERCIZI ADERENTI ALLA CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO TURISMO E SERVIZI E p.c.: AI SIGG.

Dettagli

GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14)

GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14) GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14) Allegato alla Nota Informativa Pagina 2 di 6 - Pagina Documento bianca sul regime

Dettagli

Premessa. Direzione centrale delle Entrate contributive

Premessa. Direzione centrale delle Entrate contributive Direzione centrale delle Entrate contributive Roma, 30 Aprile 2008 Circolare n. 55 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami

Dettagli

TASSAZIONE DEI RENDIMENTI

TASSAZIONE DEI RENDIMENTI GLI ASPETTI FISCALI Deducibilità dei contributi A tutti i lavoratori è riconosciuta la deducibilità dei contributi a proprio carico versati alle forme pensionistiche complementari fino ad un massimo di

Dettagli

OGGETTO: disegno di legge in materia di riforma del mercato del lavoro

OGGETTO: disegno di legge in materia di riforma del mercato del lavoro LINEA DI PRODOTTO PREVIDENZA PA OGGETTO: disegno di legge in materia di riforma del mercato del lavoro Nei giorni scorsi è stato varato dal Governo il disegno di legge recante disposizioni in materia di

Dettagli

BONUS 80 EURO, BONUS BEBÈ E TFR IN BUSTA PAGA

BONUS 80 EURO, BONUS BEBÈ E TFR IN BUSTA PAGA S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO NUOVI ADEMPIMENTI FISCALI DOPO LA LEGGE DI STABILITÀ BONUS 80 EURO, BONUS BEBÈ E TFR IN BUSTA PAGA Francesca Gerosa Commissione Diritto Tributario Nazionale

Dettagli

LA NUOVA ASSICURAZIONE SOCIALE PER L'IMPIEGO (NASPI) Raggruppamento Schio-Thiene 11 febbraio 2015

LA NUOVA ASSICURAZIONE SOCIALE PER L'IMPIEGO (NASPI) Raggruppamento Schio-Thiene 11 febbraio 2015 LA NUOVA ASSICURAZIONE SOCIALE PER L'IMPIEGO (NASPI) Raggruppamento Schio-Thiene 11 febbraio 2015 LE FONTI NORMATIVE Legge 10 dicembre 2014 n.183 (Legge Delega c.d JOBS ACT ) art.1 comma 2 lettera b) Schema

Dettagli

REPORT SALVAGUARDIE SITUAZIONE AL 6 MAGGIO 2014

REPORT SALVAGUARDIE SITUAZIONE AL 6 MAGGIO 2014 REPORT SALVAGUARDIE SITUAZIONE AL 6 MAGGIO 2014 TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA CERTIFICAZIONI INVIATE AI BENEFICIARI E PENSIONI LIQUIDATE AL 6.5.2014 OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA

Dettagli

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Roma, 10/04/2015

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Roma, 10/04/2015 Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 10/04/2015 Circolare n. 75 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali,

Dettagli

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 27 10.02.2014 Contributi: gli effetti per il 2014 Riepilogate le disposizioni aventi riflesso sulla contribuzione dovuta dai

Dettagli

FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME. 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione)

FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME. 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione) Allegato alla Nota Informativa FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione) I fondi pensione, istituiti in

Dettagli

Prot. n 6533 /p/cv Roma, 20 febbraio 2015. A tutte le Casse Edili. e, p.c. ai componenti il Consiglio di Amministrazione della CNCE.

Prot. n 6533 /p/cv Roma, 20 febbraio 2015. A tutte le Casse Edili. e, p.c. ai componenti il Consiglio di Amministrazione della CNCE. Prot. n 6533 /p/cv Roma, 20 febbraio 2015 A tutte le Casse Edili e, p.c. ai componenti il Consiglio di Amministrazione della CNCE Loro sedi Comunicazione n. 559 Oggetto: Vademecum contributo contrattuale

Dettagli

Il finanziamento dell ASpI

Il finanziamento dell ASpI Articoli 2, comma 25-39 Contribuzione di finanziamento Il finanziamento dell ASpI di Josef Tschöll L art. 2, del d.d.l. 3249-A, ai commi dal 25 al 39, disciplina la contribuzione diretta a finanziare la

Dettagli

NORME DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DEL 23 LUGLIO 2007

NORME DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DEL 23 LUGLIO 2007 NORME DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DEL 23 LUGLIO 2007 Legge 247 del 24 dicembre 2007 Sommario LAVORO E AMMORTIZZATORI SOCIALI 1. Indennità di disoccupazione ordinaria e con requisiti ridotti. 2. Lavoro

Dettagli

1. Nuove decorrenze dei trattamenti pensionistici per il personale del comparto scuola e AFAM (art. 1, comma 21)

1. Nuove decorrenze dei trattamenti pensionistici per il personale del comparto scuola e AFAM (art. 1, comma 21) Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica Direzione Centrale Previdenza Roma, 09/11/2011 Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali Ai Dirigenti Generali Centrali

Dettagli

Direzione Centrale. Prestazioni a Sostegno del Reddito

Direzione Centrale. Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Roma, 27 Gennaio 2009 Circolare n. 11 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici

Dettagli

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Roma, 14/12/2012

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Roma, 14/12/2012 Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 14/12/2012 Circolare n. 140 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali,

Dettagli

UniCredit Futuro P.I.P. Aviva

UniCredit Futuro P.I.P. Aviva UniCredit Futuro P.I.P. Aviva Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita

Dettagli

ENTE BILATERALE PER IL TERZIARIO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

ENTE BILATERALE PER IL TERZIARIO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ENTE BILATERALE PER IL TERZIARIO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO (In attuazione dell Accordo Territoriale del 2/7/2015) Art.1- Aspetti generali Il presente Regolamento

Dettagli

B) Legge n. 243 del 2004 come integrata e modificata dall articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 247 del 2007

B) Legge n. 243 del 2004 come integrata e modificata dall articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 247 del 2007 Allegato 4 Riepilogo disposizioni vigenti in materia di requisiti e di acceso ai trattamenti pensionistici anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla

Dettagli

DL Milleproroghe Principali novità per le aziende

DL Milleproroghe Principali novità per le aziende DL Milleproroghe Principali novità per le aziende 11.2015 Marzo Sommario 1. PREMESSA... 2 2. PROROGA PER IL 2015 DEL REGIME DI VANTAGGIO PER L IMPRENDITORIA GIOVANILE... 2 2.1 Limite temporale della proroga...

Dettagli

Proroghe a termini in scadenza per il Ministero del lavoro

Proroghe a termini in scadenza per il Ministero del lavoro N. 157 del 13.04.2011 La Memory A cura di Roberto Camera Funzionario della DPL Modena (1) Proroghe a termini in scadenza per il Ministero del lavoro Il Governo, al fine di sostenere il reddito delle famiglie

Dettagli

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO UNIVERSITA PER IL BIENNIO ECONOMICO 2008-2009

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO UNIVERSITA PER IL BIENNIO ECONOMICO 2008-2009 IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO UNIVERSITA PER IL BIENNIO ECONOMICO 2008-2009 Art. 1 Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (Aggiornato al 23 febbraio 2015)

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (Aggiornato al 23 febbraio 2015) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (Aggiornato al 23 febbraio 2015) Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa per l adesione al fondo pensione aperto a contribuzione definita PENSPLAN

Dettagli

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile Tra L Università di, Dipartimento di con sede in alla Via, codice fiscale, in persona del rappresentante legale sig., di seguito denominata

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 56 del 14 Aprile 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Gestione separata: modifica delle aliquote contributive anno 2015 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

Tabelle delle aliquote contributive in vigore dal. 1 aprile 2006

Tabelle delle aliquote contributive in vigore dal. 1 aprile 2006 Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione centrale delle entrate contributive Tabelle delle aliquote contributive in vigore dal 1 aprile 2006 A cura di Leonardo Pascarella Aggiornamento GIUGNO 2006

Dettagli

SPAZIO AZIENDE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

SPAZIO AZIENDE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE Commercialisti Associati Bellttramii Pellllegriinii Ciimarollllii Veronesii Zorzii - Basiille 25124 Brescia 38100 Trento 38080 Darzo 20144 Milano 5, Via Aldo Moro 5, Via S. Vigilio 1, Zona Artigianale

Dettagli

ASpI e Mini ASpI cooperative: contributi in allineamento fino al 2017

ASpI e Mini ASpI cooperative: contributi in allineamento fino al 2017 ASpI e Mini ASpI cooperative: contributi in allineamento fino al 2017 Per gli anni 2014 2017 confermato il percorso di allineamento graduale dell aliquota contributiva ordinaria ASpI e Mini ASpI dovuta

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Documento sulle anticipazioni pagina 1 di 3 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE La presente Nota informativa, redatta da PENSPLAN INVEST SGR S.p.A. in conformità allo schema predisposto dalla Covip, non è soggetta

Dettagli