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1 Croce Rossa Italiana polizza n. 332/73606 ART. 19. LIMITI DI ETA' L'asslcurazione vale per e persone di età non superiore agli ottantacinque annr Tultavia per le persone che raggiungano tale elà nel corso del contratto di assicurazione, lassicurazione mantiene la sua validità fìno a la successiva scadenzannuale del premio e cessa al compìmento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto I eventua e incasso di prerni scaduti dopo il comp mento delletà suddetta, premi che in tal caso verranno restrtulti a richiesta del Contraente ART. 20. PERSONE ASSICURABILI Sono assicurab li anche e persone affette da malaltie o d fettifìsìcì purché siano risultate idonee al servizio della Contraente. ll Contraente è esonerato dal notificare malatt e, le inferm tà, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero alfette le persone assrc!rate ART. 21. ESONERO DENUNCIA GENERALITA'DEGLI ASSICURATI ll Contraente è esoneralo dalobblgo dela preventlva denuncia dele generalità delle persone assicurat e dalla successiva cornunicazone di quajunque vatazone Per lrdentrlcazrone di tai persone, si farà riferimento alle risultanze dei libri di amm nistraz one documenti. atti in possesso del Contraente, da es birsi previa richiesta della Società. ART. 22. ALTRE ASSICURAZIONJ La Contraente è esonerata dall obbl go, prevlsto dall'art del Codice C vile, di denunciare alla Società le eventualì assicurazionl che i singo i ass curati o la Contraente slessa avessero ìn corso o stipulassero successìvamente con altriassicuraton. I evort-dle.oes < ór /a dr a l'e 0olrzze cl_e ass c-rar o g 5'ess.iscîr 'lo'l ha i'ìtlueîza sulla pfeseîte assrclfazione i cu indennizzo viene in ogni caso lìquidato nel a misura stab lita in polizza. ARf. 23. GESTIONE DEì SINISTRI. CALL CENTER La Società agg udìcataria, pena I'esclusione dala gara dovrà fornire, per 'apertufa dei srnislri e pef I'assistenza alla Croce Rossa talana, un servizio d Call Center con numero verde aoo.aot 227 e fax verde dedicatì. oestito direttamente o da sooetà del gruppo a cui i concorrente appartiene. La denunc a di sinistro dovrà essere noltrata direttamente al Cal Center dall'unità oeriîerica CRI lnteressata e dovrà contenere: descr z one detlagliata dell'evento e delle cause che lo hanno deterrninato (luogo, data ed ora); Orima certlficazione medica. L Assicurato o suoi aventi drr tto devono consentire eli accertamenti o i controlli medicì richiesti dalla Società. ll Call Center dovrà comunicare all'unìtà perllerica CRl, entro 7 g orni dalla ricezione dei documenti (anche vla îax), il numero dl s nistro altíbu to e I Centro di liquìdaz one locale assegnalario della gestione del sinistro. Successivamente dovrà essere inviat a Centro di lauidazione loca e: la 0ertlicazlone de decorso clinico successivo con le eventua attestazioni mediche pf ogressivamente emesse, comprese carte le c Inlche f no al a cerl t cazione di avvenuta guar g one; la sottoscrizione nlormativa a trattamento dei datj sensìbili (legge 675/96). ART CRITERI DI INDENNIZZO La Società corrsponderà lndenntà per le sole conseguenze dell'infort!nio che siano indipendenti da condìzioni fische o patoogtche preesistenli o soprawenute; pertanto lrnfluenza che linfortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure i pregiudizlo che esse possano portare all'esito delle lesion prodotle dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indenn zzabi i Par mentl, ner prees stenti cas di mutilazioni o d fett fisici, l'lndennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette dell' nfortunio come se esso avesse co pito una persona fisicamente integfa e sana, senza rlguardo al maggior pregiud z o denvante dal e condiz on preesistent, fermo quanto stabil to dall' art 26 Fax:!6848l 3898 Srto Intefnet: y.t!!!!rlm9sti:rè r! e mai: j.roil n6assìrjlra.:t 5o. ta so99ettn. I att v tà d d rè one e coorrl namento del 42 o.rsta!n co Ass curazion Generali S.D.A. Mod ed 3,2007 1rr',1 c5:401

2 croce Rossa ltaliana Dolizza ^- 332/73606 ART. 25. MORTE Se l'infortunìo ha per conseguenza la morte dell'assicuralo e quesla si verilica enlro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è awenuto, la Società liquida ai beneficiarí la somma assicurata per il caso di morte. Per ì beneliciari si intendono, salvo diversa designazione da parte dell'assicurato, glieredi testamentari o legittimi ln caso di premorienza o commorienza dei beneficiari designati, detìa somma sarà liquidaîagli eredi teslamentari o legittimi. Vengono parificati al caso di morte il caso in cui I'Assicurato venga dichiarato disperso dalle competenti Autorità ed in caso di sentenza di morte presunta, ai sensi dell'art 60 - comma 3 del Codice Clvile ART INVALIDITA' PERMANENTE Se I'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente questa si verifica entro due anni dal gjorno nel quale linfortunio è avvenuto, la Socielà liquida per tale titolo un'indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidilà permanenle, secondo la tabella annessa al T.U. sull'assicurazione obbllgatoria per gli info(uni e le malattie professionali approvata con D.P.F. 30 giugno 1965 n.1124 e successive modifiche/o integrazioni, utilizzando le percentuali riferite alla sola parte destra, abolendo così la dislinzione tra parte destra e parte sinistra e con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevìsta dalla legge. La perdita totale ed irrimediabiìe dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdit anatomica dello stesso; se si lratta di minorazione, le percentuali vengono ridotte in propofzione della funzionalìta perduta L'indenn tà per la perdita funzionaled anatomica di una falange del polllce è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito ln un terzo della percentuale fissata per la perdlta totale del rispetlivo d1to. Nei casi di nvalidità permanente non specjficati, lindennità è stabilita tenendo conto della rnis!ra nella quale è per sempre diminuita a capacità generica dell'assicurato ad un qualsiasi lavoro prolicuo, lndipendenternente dala sua professione ln caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuìte tenendo conto del grado di nvalidità pfeesistente. Nel caso di ernia che per essere determinata da infortuni (ernia kaumaìica) risulti compresa ìn garanzia, l'indennità è stabilita come segue:. se l'ernia è operabil ed il contratto prevede il caso di inabilità lemporanea la Società corrisponderà la somma giornaliera assicurata per l'inabilità temporanea fino ad un massimo dí lrenta giorni.. se l'ernia è operabile il contratto non prevede il caso di inabilità temporanea, la Socielà corfìsponderà una somma forfetaria pari al 1 o/ó della somma assicurala per il caso di lnvalidità Permanenteì. se lernia non risulta operabile, la Società coíisponderà I'indenntà finoal 10% della som ma assicurata per lcasodi invatidità permanente. Ouesti mass mi valgono anche se l'ernia è bilaterale. OLJalora lnsorga contestazione circa I'opefabilità o meno dell'ernia, ìa decisione sarà rimessa al Collegio Arbitrale di cui al successivo arì. 32. Nei casi di invalidità permanente non specificatl, I'indennilà è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indioendentemente daìla sua orofessione. Ner casidi invalidità permanente di grado o pari o superiore al 50% sarà liquidata t'indennità pari all'intero capitale assicurato. Resta stabilito che I'indennità permanente verrà calcolata in base al seguente criterio:. non s tafà luogo ad indennizzo quando lrnvalidità permanente sia di grado pari od inferiore al 5oló della totale; se invece essa risulterà superiore al 5olo della tolale I'indennità verrà corrisposta solo per la parte eccedente lale percentuaje;. nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 15% della totale, la Società liquida lindennità senza deduzione di alcuna franchigia. ART, 27 - LENTI E MONTATURE OCCHIALI ln caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborserà, flno alla conseguenza de massimale stabillto in polizza le spese documentate sostenute dall'assicurato per acquìsto lentr e/o montature (escluse lentì a contatto), La cur rottura sia stata determinata da inlortunio che abbia provocalo lesioni obiettivamenle constatabil Fax: Srto lnternet!!r. Y 'r\rdsr lirl,i j e rarl: i:ì4..':,,rnrts,l.i èi\ Socielà soggerta all'attivrtà dl d'rezrooe e coordrnamento derla2 onrsta unlco Asec!raz o.r C neral 5.p.A

3 Croce Rossa Italiana polizza ^. 112/13606 ART. 28. RIENTRO SANITARIO E RIMPATRIO SALMA La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute dallassicurato in caso dl infortunioccorso all'estero e che renda necessario I suo trasporto in ospedal e/o clinica n lalla o alla sua residenza. In caso di decesso dell'assicurato a seguito dì lnfortunioccorso duranle ]a sua permanenzall'estero, a Società rimborserà, altresì, fe spese sostenute per il trasporto della saima dal luogo dellinfortuno al luogo dl sepoltura n ltalla Le garanzie vengono preslate fino alla concorrenza della somma indrcala In poiizza ART. 29. CUMULO DI INDENNITA' Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'intortunio, ed in conseguenza di questo l'assicurato muore. la Società corrisponderà ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi dell'assicurato in parti uguati, la diflerenza lra lindennilà pagata e quella assicurata per il caso di morìe, ove questa sia superiore, e non chiederanno il rimborso nel caso contrano lldiritto all'indennità per invalidítà permanente è di carattere personale quindi non è trasmissibìle aglì eredi; tuttavia se I'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che I'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in mìsura determinata, la Socìetà paga agli eredi dellassicurato I'importo liquidatod offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima. ART OBBLIG OI COMUNICAZIONE La Società è tenuta, alla fine di crascun anno, a comunicare al Contraente il numero dei sinistri aperti nell'anno, il relativo valore medro pagalo e/o riservato, distinto per tipologia di siniski ART, 31 - RESPONSABILITA' CIVILE DELLA CONTRAENTE La Società sl obbliga a lenere indenne il Contraente di quanto egìi sia tenulo a pagare per danni corporali o di morte (capilall, Interessi e spese) agli assrcurati ed ai beneficiari ai sensi della polizza, quale responsabile civile per gli infortuni avvenutin dipendenza dei risch assicurati. Tale garanzia è prestala per ciascun infortunato lino alla concorrenza di un importo pari al doppjo dei capitali per il quale egli è assrcurato rspettìvamente per i casi dì rnort e di lnvalidità permanente. NeÌ caso di un evenlo che colpisca più persone limporto massimo a carico della Società non potrà superare la somma complessìva di (Euro =) Lassicurazione di responsabilità civile di cui sopra vale nel caso in cui l'infortunato ed i beneficiari di polizza rawisino nell'evento che ha occasronato I nfortlrnro una responsabilrtà del Conkaente non si ritengano soddislatti dell'indennizzo previsto dalla polizza rntortuni In tal caso I Conlraente ha diritto di irnputare limporto di detto indennizzo nelia liquidazione deldanno che egli losse tenuto a Ísarcrre ed alrtorizza la Socletà ad accantonarlo a tale efletto. Ove I'inforlunalo ed I benefic ari recedano dallazrone di responsabilità civile o in essa rimangano soccombenti, l'importo accantonato è pagato solto deduzione delle spese sostenute per la dilesa della Contraente. L assicurazione di cui al presente paragrafo non è prestata per gli inlorluni occorsi al Legale rappresentante del Contraente ovvero a parenti od aflini dello stesso, con esso stabilmente conviventi. La Socielà assume, fino a quanto ne ha interesse, la gestione della vertenza, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civie che penale a norne de Contraente Contraente deve al pru presto informare la Socielà delle pretese avanzate dagli infortunati o dai beneficiari, dell'inizio di ogni causa crvtle o penale e nominare gli awocati e procuratori designati dalla Società per la difesa, restando in facoltà del Contraente di aggrungerne altri a proprle spese. ART. 32. CONTROVERSIE E COLLEGIO ARBITRALE In caso di disaccordo sulla causa o sulla natura delle lesioni o sulla valutazione delle conseguenze attribuibili all'inlorlunio, Ia vertenza vìene deleíta ad un Collegio Arbitrale che risiede presso il domicilio dell'infortunato. Collegio è composto di tre medici, di cui due nominati dalle Parti, una per ciascuna, ed il terzo d accordo fra í due primi, o, in difetto dal Presidente dell'ordine dei Medici avenìe giur sdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio Arbitrale. Gli arbilri. tenendo presenti le condizionì del contratto di assicurazione, decidono a maggioranza inappellabile come amichevoli compositori senza alclrna lormalità giudiziariai le loro decrsioni Lmpegnano le Parti anche se l'arbitro dissenziente non le ha sottoscr tte Ciascuna de le Parli sopporta ie spese del propr o arbìtro e metà d quejle del terzo. ART RINUNCIALLA RIVALSA La Società nnuncia a lavore dellassicurato e dei suoi aventi causa al dirltto spetlante all'assicuratore, che abbia pagato l'indennità, dr sl-rrrogars, al sensi dell'art 1916 cc. nei diritti delassicurato, che potrà così esercitarli integralmente nei confrontl dei fesponsaoltl \\as\ \ 'l\5'0,l,sedr îer..dntzio[.(;.tir:'l.:rot'.v'î.otdn iso 'l.'1j(.'\p00l37c'pil.l.ci.i.:íì io6 8.62''.50'00.Ì' Fax:068a Sto Internet!. lry.jnddss'lalia, rnfo(dinaassirati:.ù Soc'età soqqelta all att vità d drrezrone e coordrnòhento dell Azronlrta unrco assicurazioni Genera S.o.A, Mod èd 3 200: Lrl,' lì! i,rrg

4 C.oce Rossa ltaliana polizza î.332/l3696 l0 ART INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO Si convrene per le parti che in caso da dubbia interpretazione delle norme contratluali, verrà data l'interpretazrone piu estensrva e piu lavorevole al Contraente/Assicurato su ouanto contemolato dalle condizìoni tutte assicurazione. ART. 35- CALCOLO DEL PREMIO ll premio annuale della presente polizza, comprensivo di lmposte di legge, è pari ad Euro ,00 (Duemilioninovecenlonovantanovemilacinquecentosettanta). La Società prende atto delle rilevazioni annue della Croce Rossa taliana circa il numero delle pefsone assicurat e dichiara di aver conteggiato il premìo sulja base dei seguenti parametri convenzionali non reoolabili: numero di persone appartenenti alla categoria A) îumefo oi prelievi d sangue per calegoria B) : ART. 36. PENALI A) l\lorte La Società entro 30 giorni dal ricevimento della documentazìone completa, dovrà prevedere al pagamenlo dell'indennizzo. ln caso di mancato rispeno di detto termine dì 30 giorni, dalla scadenza del 31" verrà applicata una penale di Euro 5.164,57.' B) Infortuni La Società entro 30 giorni dal ricevimento dell intera pratrca o dalla decisione dei Colfegio Medico Arbitrale nell'ipotesi prevista dall'art.32, dovrà prevedere al pagamento dell'indennizzo aglì assicurati a mezzo assegno circolare o con accredito ìn conto corrente. In caso di mancato rispetto di detto termine di 30 giorni, dalla scadenza del 30" giorno e fino al 60'veíà applrcala una penale di Euro 516,46 per ogni rimborso ritardato. Detta penale verrà eìevatad Euro 1.549,37 a decorre 61' giorno di ritardo. C) Rimborso spese mediche, rientro sanitario, rimpalrio salma ed indennità per stato di coma La Società entro 30 giorni dal ricevimento della docurnentaz one cornpleta, dovrà prevedere al pagamento dell'inden n izzo. In caso dì mancato rispetto di detto terrnine di 30 giorni, dalla scadenza de 31" verrà applicala una penale di Euro 5.164,57 Le somme dovute dalla Società a litolo di penali. verranno detratle annualmente dalla pfima rata di prernio. La Contraente ne farà l'uso piir oppofuno nell'interesse dei propri associati. ART. 37 COASSICURAZIONE E DELEGA E' consentito il ricorso alla coassìcurazione alle seguenti inderogabili condizioni anche ai sensi dell'arî del codice civile. impresaggiudìcataria dovrà tenere almeno il 60ó/o del rischio; non pokanno essere coassicuratrici nel contratto Società che abbiano pa(ecipato alla gara; Le Società assicuralrici dovranno convenire di attidarne a delega alla Società innanzindicata come Aggiudicataria" e saranno pe(anto tenute a riconoscere come validi ed efficaci nei propri confronti ìltte le comunicazioni, gli atti dl gestione nonché ogni modificazione del contratto compìutidalla Delegataria per conto comune. ART. 38. DEPOSITO CAUZIONALE Le Società partecipanti alla gara dovranno costituire a lavore della Contraente una cauzione provvisorìa per il periodo dl validità dellofferta, pari al 2% dell'imporlo posto a base di gara Detto deposrto dovrà essere costiilrito in uno dei modi previsti dall'art. 75 del D. Lgs. 163 del 2006 Avvenuta laggiudicazione delinitiva, la Contraente disporà lo svincolo del deposito provvisorio costituito dalle lmprese non aggiudicatarie, ponendo in essere le formalità necessarie Nessun rntefesse verrà riconoscruto ail'lmpresa Concorrente sulle somme cost uenti rì deposito cauzionale. ll deposito provvrsorio dell lmpres aggiudicataria reslerà vincolato fino alla sua sostituzione con ii deposito definitivo a garanzia dell'esecuzione dellappalto e comunque fno al momento della stapula del contratto. CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE Ad ntegrazione di quanto previslo dalle condizionl polizza, si intendono comprese le seguenti garanz e limitatamenle agli assicurati appartenenti alla CATEGORIA) : A) MALATTIE CONTRATÍE IN SERVIZIO E PER CAUSE DI SERVIZIO Per Iestensione delle garanzie alle malattie contrafte in servizio e per causa di servizio a modifica ed a parziale deroga delle Condizione Generali di Assicurazione, si conviene fra le parti quanto segue: ART 1 L assicurazione viene estesa anche alle malattie mentali conlratte in servizio e per causa di servizio che abbiano per conseguenza la morte e/o I'invalidità permanente.":..: Fax: a98 Sito lnternet: Ì.v!y!v.rt1i!$!!r rd.rl r.jflolldnjtt la u n socieìà soggetta a l'attività di d'rezione e coordrnamento dellazronrsla ùnr.o Assrcurazronr Genera s p.a.

5 Croce Rossa ltaliana polizza n, 332/13606 lt ART.2 L operatrvità della garanzra è subordinatalla condizione che a malattja sia conseouente ad eventi accaduti durante il periodo di va idltà della copertura e si manifesli entro un anno dalla dala di cessazione del contratlo assicurativo. ART. 3 Sono comprese tutte le malattie nessuna esclusa e/o eccettuatad eccezione di nevrosi e malattie mentalr. Valeanche esclusone prevstl dall'arl. 13lettera C), relativamente alle conseguenze dirette o indirette trasmutazioni del nucleo dell'atomo. come pure dr radiaz oni provocate dall'accelerazione arlificiale di particelle atomiche. ART.4 ll certificato che deve corredare la denuncia della malattia alla Società deve contenere. oltre all'indicazione dl domrcilro dell'assicurato e/o del luogo ove questo si lrova ricoverato una relazione particolareggiata della sintomatologia rilevata dal rnedico cerlificante. ART 5 Non si darà luogo ad indennizzo per rnvalidità pefmanente, causata da malattia contratta in servizio e per causa di servizio, quando questa sla d grado pafl o inferiore al 15% della totale, I indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente. ART. 6 In caso di conkoversìa. al collegio arbitrale previslo dall'arl. 32, è riservatanche la competenza di accertare se la malattia sra slata riporlata n servrzro e per causa di servizro e se la stessa sia conseguente e si sia manifestata nei termini previsti dallari 2 dele presenli Condizionr Speoali. La garanzia viene prestata fino a concorrenza delle somme stabìlite per la garanzia infortuni. B) RTMBORSO SPESE SANTÍARTÉ DA TNFORÌUNIO La Società qarantisce. in caso disinrstro risarcibile a norma della presente pojizza, il rimborso delle spese per: ' onorari de chirurghi o dell'equipe operatofial - uso della sala operaloria. materiale d lntervento, apparecchi terapeutlci ed endoprotesi applícati durante l'interventoi - rette di degenza; esami ed accertamenti diagnosticì; lrattamenli t sioterap ci e rieducativii trasporto dell'assicurato in ospedale o clinica ed il ritorno a casa eifettuato con ambulanza o altro mezzo sanitario; - prestazioni rnedico'infermieristiche, medicinali, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e sanitari incluse le carrozzelle orlopedrche. Sono altresì cornprese le spese per cure e appllcazìoni eflettuate allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici orovocatl da nfortunio Oualora lassicuralo venga ritenulo non curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera del luogo ove è avvenuto il sinistro, la Socielà rimbors altresì le spese d lrasferimenlo in istrtuto di cura, anche prossimo alla sua residenza, effettuato con il mezzopù ldoneo comoreso I'aereo La Società effettua rimborso previa presentazione dei documenti giustificativi di spese in originale. ll pagamenlo viene effettuato a cura ultirnata La presente garanzia vale frno a concorrenza de la somrna ndicata n polizza. C) MALATTIE TROPICALI O INVALIDANTI Vengono parificate ad Infortunio le maattle tropicali, quali ad esempio arnebiasi, bilharziosi, dissentefia bacterica, febbre rcorrente africana, febbre rtteroemoglobinurica, mening te, cerebrospinale epidermica, tifo, dermotifd, dengue, colera, distomatosio, epatite a,b e c. febbre gialla. filariasi, lebbra. leienmuniesi, leptospirosi, malaria, malattie cutanee e micosi tipiche delle zone tropicali, peste, richells osi. sprue. varolo, nfezloni m otiche, lambliasi, lripanosomiasi, nonché il tracoma e tutte quelle definite come tali dal D.l\,4. del e successve modficazioni, integrazion e/o interpretazloni o comunque riconosciule come tali dalla Magistratura, sernpreché vi sia relazione tra il tempo lrascorso dall inlortunato zona tropicale linsorgenza della malattia. La garanzìa vrene prestata fino a concorrenza delle somme stabilite per le garanzie infortunì. La somma assicurata per invalidità perrnanente è soggetl ad una lranchigia relativa del 15%. Pertanto non si larà luogo ad lndenn zzo per inval dità permanenle quando questa sia di grado non superiore al 157o della totale Se Invece linvalidità permanenle supera il 15o/o della lotale verrà corrisposto lindennizzo rapporlo al grado dì invalidità permanente resroualo. ll Contraente d chìara che gli Assicuratr si trovano in pedette condizioni salule e che sono stati sottoposti alle prescritte pratiche di orofilassi D) INOENNITA' PER STATO DI COMA ln caso di sinislro, che determìnl uno stato d coma entro e non oltfe 15 giorni dalla data dell'nfortunio, la Società corrisponderà all Assicurato, su richlesta corredata da certificazione medica. una indennità oari ad Euro = Tale indennità si intende comunque acquisila dallassicurato, è compresa_!4hfassimaie "Rimborso spese sanitarie per infonunio" rdrcalo r pol zza e oo rà esspre e'ogala una sora volla per ogî' s nrstro INA ASSITALIA S &Uttt111o Dott. ; t"v I ^cil, CHT l\ \ \\sl I \l-lr S.p..\. S.dc r(rr(. r)ir.z!,r( (;0n.rît.: Ronìn, \ i. L.onidn Bir$lîri. 2J (,rt'001x; - ( rofar. Soci{l.: lrro 6ti,6!3. Faxr S,to lnternet:!!n-ur,ròi5tìlé tt e-mar I I'tt',ona4sjirt4LiL4 So. elè so99ett. a I att v tà d d rez o.e e.òórdl.ahento dell'azrorista un co Ass'cùrè2ioni General, S.p.A. Mod, è. 3 2oo!n,r :. ::!!

6 Croce Rossa ltaliana polizza n. )32/! Ai fini degli arn del Cod. Civ. il Contraente sofoscritto dichiara di avere attentamente letto e di approvare spressamente te dìsposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali. - ad. I deroga alla competenza terriloriale; - art. 17 limite di risarcimento in caso diinforlunio aeronautico: - an. 19 automatica cessazione dell'efiicacjal raggiungimento del 85mo anno di elà dell'assicurato anche se c'è stato incasso oel premro; - art. 23 denuncia dell'infortunio ed obblighi relativi; - an. 26 franchigia invalidità permanente; - art.32 deîerimento delìe controversie alcolleaio arbiirale \, tna ^SSlTALla S.p.A. - S.d.l.Enl.. Dirczion C.ncrnlct RoÍri, viî l,.onidi Bìirolrti. 2l CAP00rfi? - (rdi'xl. Socirk: Eùro ó r 8.61Î,rí,00 i.v..:a Fax: Sito Internet: e_mail: infooroaassitalia rt :'-' soci tà soggefta all'attivirà di drrezione oordinamento dell'azionista urìrco Assicùraaona Generali s.p,a.

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