UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CARPI REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano
|
|
- Leonzia Grassi
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Assicurazione contratto Premio mancato pagamento - Mancato pagamento di polizza assicurativa contro infortuni estesa ai componenti della famiglia Riduzione del premio per diminuzione del rischio Difetto di prova Stipulazione di analoga contratto con diverso assicuratore Esclusione di un componente dalla polizza Esclusione - Inadempimento dell assicurato Procedimento civile Espressioni offensive Cancellazione Sussistenza - Risarcimento danni Esclusione Giustificabilità nel contesto della dialettica processuale - Rif.Leg.artt.1897,1910 cc;art.89 cpc; Sentenza n. 87/06 Pronunziata il 10/01/2006 Depositata il 03/02/2006 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CARPI REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano Il Giudice di pace di Carpi nella persona dell'avv. Mario Ferrari ha pronunciato la seguente s e n t e n z a Nella causa civile iscritta al n. 812/2004 R. G. promossa da: L'Avvocato Guido Campione, nella sua qualità di procuratore e difensore dell'assitalia Le Assicurazioni d'italia S.p.a., Agenzia Generale di Carpi, in persona dell'agente generale B.Assicurazioni S.r.L, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore Dottori P.B. e M.U.B., ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio, sito in Modena, via Fonteraso, N 13. P. IVA (omissis). Attrice C o n t r o YY, residente in Carpi (MO), rappresentato e difeso, giusta delega agli atti, dall'avv. Monica Rustichelli, con studio in Modena, via Cesare Battisti, N 22, presso la quale ha eletto domicilio. C. F.(omissis). Convenuto Oggetto: pagamento somma. Conclusioni per parte attrice: voglia il Signor Giudice di Pace adito, reietta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, Nel merito: In via principale: - accertata la sussistenza del credito vantato dall'ina Assitalia Le Assicurazioni d'italia S.p.a. Agenzia Generale di Carpi, rappresentata da B.Assicurazioni S.r.l., in persona
2 degli Agenti Generali Dottori P.B. e M.U.B., nei confronti del Signor YY per i titoli di cui in premessa dell'atto introduttivo del presente giudizio, condannare quest'ultimo a pagare alla società attrice la somma di Euro 1.934,15 oltre ad interessi legali e rivalutazione dalla data di scadenza della polizza all'effettivo saldo; - accertato il contenuto sconveniente ed offensivo, di cui all'art. 89 codice di procedura civile, delle espressioni evidenziate nella memoria autorizzata di parte attrice del 27 giugno 2005, utilizzate dall'avvocato Monica Rustichelli nell'atto di comparsa di costituzione e risposta presentato nell'interesse del Signor YY, condannare quest'ultimo a pagare in favore della società attrice, a titolo di risarcimento del danno dalla stessa patito, la somma che il Signor Giudice di Pace adito riterrà secondo il suo equo apprezzamento entro i limiti della sua competenza per valore; In via subordinata: - Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversa, condannare il Signor YY al pagamento della somma di Euro 1.934,15 oltre ad interessi legali e rivalutazione dalla data di scadenza della polizza all'effettivo saldo, od alla maggiore o minore somma accertata in corso di causa. Con vittoria di spese competenze ed onorari. Conclusioni parte convenuta: voglia l'illustrissimo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, In via principale: respingere le domande tutte di parte attrice. In via riconvenzionale: si domanda: 1) che venga determinato l'ammontare del minor premio che il YY dovrà pagare in virtù delle suesposte circostanze che da almeno il 2002 hanno fatto diminuire il rischio; 2) che parte attrice venga condannata al pagamento della somma pari ad Euro 525,23 o di quell'altra somma da quantificarsi agli esiti istruttori, con rivalutazione monetaria ed interessi legali alla data dell'effettivo soddisfo, che si oppone in compensazione alla somma che verrà ritenuta dovuta di giustizia, previo ricalcolo dei premio dovuto dal YY. In ogni caso con vittoria di spese, competenze, ed onorari di lite. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 21/10/2004, ritualmente notificato, l'agenzia Generale di Carpi dell'ina Assitalia S.p.a., conveniva in giudizio il Sig. YY per sentirlo condannare al pagamento della somma di Euro 1.934,15 oltre agli interessi legali dalla scadenza della rata del 30/10/2003 di una polizza cumulativa decennale per infortunio. Formulava pertanto le conclusioni sopra riportate. Soltanto alla seconda udienza, del 02/02/2005, il convenuto compariva personalmente, ma il Giudicante riteneva che non potesse stare in giudizio senza difensore, e lo dichiarava contumace. All'udienza del 30/03/2005, veniva accolta l'istanza attorea per disporre l'interrogatorio formale del YY all'udienza del 31/05/2005, nella quale il convenuto si costituiva con il proprio legale, formulando le conclusioni pure sopra riportate. Ammesse ed assunte prove testimoniali compreso l'interrogatorio formale del legale rappresentante dell'attrice, il 14/11/2005, venivano precisate le conclusioni ed il Giudicante tratteneva la causa in decisione, concedendo termine al 12/12/2005, debitamente rispettato, per il deposito di note conclusive e nota spese.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE La polizza per cui è causa, riguarda l'assicurazione contro gli infortuni del convenuto, della moglie e di tre figlie. Le condizioni pattuite non possono essere modificate, secondo un principio generale dell'ordinamento, se non per effetto di comune volontà delle parti, salvo previsione contrattuale espressa, così come per la risoluzione, salvo che venga meno il rischio assicurato. Il contratto fra le parti, all'art. 5 delle condizioni generali, prevede la riduzione del premio o la rata del premio successivo alla relativa comunicazione del contraente, in caso di diminuzione del rischio: ma tale diminuzione del rischio non risulta provata, né quantificata dal convenuto, anzi non risulta neppure una vera e propria richiesta di riduzione. Dalla deposizione del teste M. citato dal YY medesimo, risulta solamente la richiesta di un parere sulla "riforma" della polizza de quo. Il YY intendeva in particolare escludere dalla polizza una figlia, che aveva stipulato polizza analoga con altro assicuratore, ma né l'art. 2 delle citate condizioni generali di contratto, né l'art C.C. prevedono per tale caso la modifica della polizza, salvo l'obbligo per l'assicurato di darne comunicazione all'assicuratore. Ancora, il YY avrebbe voluto la riduzione del premio, per riduzione del rischio, nei confronti della moglie, la quale, dal Gennaio 2005 non avrebbe più avuto mansioni manuali ma solo amministrative, ma già la polizza de quo prevedeva che la moglie del YY avesse mansioni amministrative, non manuali. Quanto alla cessazione di mansioni anche manuali da parte del YY, la relativa richiesta poteva valere solo per il futuro, ma non poteva incidere assolutamente sul periodo anteriore al 2005, e perciò non poteva giustificare il mancato pagamento della polizza per il Il convenuto fonda detto mancato pagamento anche sulla pretesa insufficiente liquidazione di un infortunio occorsogli il 26/04/2002, oggetto pure di domanda riconvenzionale, di cui più avanti. La teste indicata dal YY, Sig.ra T., moglie del medesimo, ammessa salvo naturalmente attento esame della sua attendibilità, ha riferito di essersi recata più volte presso l'agenzia Ina - Assitalia di Carpi, per chiedere chiarimenti sul sinistro, ma non ha potuto identificare con precisione il sinistro cui si riferisce detta domanda. Comunque, le Agenzie Assicurative, anche quelle "Generali" non sono notoriamente preposte alla liquidazione dei sinistri, compito affidato ad appositi "ispettorati sinistri", estranei sotto ogni aspetto alla Agenzia, che invece promuovono i contratti, li stipulano e ne riscuotono i premi. Dunque l'agenzia convenuta è carente di legittimazione passiva in materia, e per giunta dagli atti del procedimento risulta che l'importo di uro 627,00 indicato da parte convenuta non si riferiva al sinistro del 26/04/2002, ma ad altro, del 14/12/2000, mentre quello del 26/04/2002 risulta liquidato per uro 1.032,91, in data 23/08/2002: il diritto eventuale del YY risulta dunque prescritto, in ogni caso, a sensi dell'art c. 2 e 4 C.C., non essendo stato fatto valere entro un anno, dalla liquidazione, cioè entro il 23/08/2003. Appare opportuno inoltre ricordare ora, dopo aver dimostrato comunque la tardività della pretesa, che la "domanda riconvenzionale" che contiene tale pretesa non poteva essere presentata dal convenuto, contumace fino all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale. Pertanto la domanda riconvenzionale non può essere presa in considerazione, né formalmente né sostanzialmente. Anche il richiamo alla buona fede contrattuale effettuata da parte convenuta non può essere presa in considerazione: infatti tale buona fede riguarda la esecuzione delle prestazioni, che discendono dal contratto, e non, evidentemente, la disponibilità della controparte ad
4 accogliere eventuali domande di modifica delle condizioni contrattuali pattuite originariamente. La trattazione della causa può considerarsi conclusa, con l'accoglimento della domanda attorea principale ed il rigetto della pretesa riconvenzionale del convenuto, per motivi formali prima ancora che sostanziali, ma senza rivalutazione monetaria per non produrre arricchimento indebito ed il conseguente addebito al convenuto delle spese di lite di parte attorea, che si liquidano in uro 2.000,00 di cui uro 950,00 per onorari, uro 950,00 per diritti, il resto per spese, oltre il 12,50% ex art. 15 T.P., C.P.A. ed I.V.A. di legge. Non sembri strano affrontare ora un tema che sarebbe, anzi è pregiudiziale, ma si è voluto esporre subito le ragioni di merito della soluzione della controversia: la difesa del convenuto ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, B.Assicurazioni S.r.l., in persona degli Agenti Generali Ina Assitalia, Dott. P.B. e Dott. M.U. B., dei quali si dubita di detta qualità, nonché della carenza del potere d'agire per l'ina - Assitalia S.p.a. e quindi della legittimità della procura alle liti ai difensori. Tali eccezioni vanno subito respinte perché palesemente infondate, risultando detta qualità dall'albo Nazionale Pubblico degli Agenti Generali di cui alla legge 07/02/1979, n. 48, mentre il mandato fra Ina - Assitalia e B.Assicurazioni è stato prodotto in giudizio. I poteri conferiti alla difesa di parte attorea risultano, poi, da procura generale alle liti del 25/03/2003, ed i poteri dei Dottori B. risultano dalla documentazione, pure pubblica, depositata presso la Camera di Commercio di Modena. L'inconsistenza dell'eccezione è dunque accertata, ma parte attorea si duole anche dell'espressione "sedicenti" Agenti Generali utilizzata a pagina due rigo quattro della comparsa dalla difesa del convenuto ed ha chiesto che a norma dell'art. 89 C.P.C. si disponga la cancellazione di detta parola in quanto espressione sconveniente ed offensiva non riguardante l'oggetto della causa, nonché la condanna ad un equo risarcimento. In più la difesa attrice chiede anche la cancellazione, con relativo risarcimento danni, dell'espressione "tentativo di appropriazione forzosa indebita di quanto non legittimamente dovuto". Le espressioni predette sono certamente infelici e sconvenienti, e perciò meritevoli di cancellazione, ma non pare a questo Giudicante che siano caratterizzate da una certa gratuità rispetto ed ai fini della dialettica processuale ( vedi Cass. Civ. 03/07/1980, n ), ma che siano appunto espressione di foga difensiva, benché mal espressa, per cui rientrano lato sensu dalla dialettica processuale, e comunque non hanno provocato danni alla controparte, anche perché nessun estraneo alla causa ed all'ufficio giudiziario competente può avervi avuto accesso, né alcun teste ne può aver preso visione, mentre non sono state pronunciate in udienza, peraltro mai pubblica. Dunque non si può concedere alcuna forma di risarcimento, mancando prova di danno. Al contempo, nessun risarcimento danni può essere concesso al convenuto per il preteso comportamento non scorretto e la mancata diligenza di parte attorea, assolutamente non provati nel procedimento. P.Q.M. Previa cancellazione nella comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta della parola "Sedicenti" dal quarto rigo della pagina due e delle parole da "Non Sembra " a "Del rischio?" a pagina nove della comparsa stessa, a mente dell'art. 89 C.P.C., Contrariis rejectis, definitivamente pronunciando,
5 rigetta le ragioni addotte dal convenuto a giustificazione del proprio inadempimento, improponibili ed infondate in fatto ed in diritto, e condanna il Sig. YY a pagare all'ina Assitalia - Le Assicurazioni d'italia S.p.a., Agenzia Generale di Carpi, rappresentata dalla B.Assicurazioni S.r.l. in persona degli Agenti Generali Dottori P.B. e M.U.B. Carpi, la somma di uro 1934,15 oltre interessi legali dalla scadenza della rata 2003 all'effettivo saldo, ma senza rivalutazione monetaria, nel presente periodo di scarsa inflazione; - rigetta la domanda di risarcimento danni per le espressioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta del convenuto delle quali è stata sopra disposta la cancellazione; - rigetta la domanda riconvenzionale tardiva e le istanze tutte di parte convenuta siccome infondate in fatto ed in diritto; - condanna parte convenuta al pagamento a favore dell'attrice delle spese di lite, liquidate in uro 2.000,00 di cui uro 950,00 per onorari, uro 950,00 per diritti, il resto per spese, oltre il 12,50% ex art. 15 T.P., C.P.A. ed I.V.A. di legge. Così deciso in Carpi, li 10 Gennaio il Giudice di Pace Avv. Mario Ferrari Depositata in Cancelleria il 03 FEB 2006
Tribunale di. Atto di citazione **** della Sig.ra XXX, nata a... il. ed ivi residente in via,
Tribunale di. Atto di citazione **** Nell interesse della Sig.ra XXX, nata a... il. ed ivi residente in via, n., c.f.:., rappresentata e difesa, come da procura a margine del presente atto dall'avv....
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE
N. R.G. 4925/2012 TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE Oggi 20 novembre 2014, alle ore 10.30, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, sono comparsi: L avv. PRESTIA CRISTIAN per parte attrice il
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO II Tribunale di Bergamo in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente
DettagliUFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ATTO DI CITAZIONE PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, _ ( n a t o / a a, i l _ / _ / _, C. F. :, r e s i d e n t e i n _ ( _ ), Via - CAP: ), con sede
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA. Nella causa iscritta al n. XXXX del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili TRA
Abstract: Il viaggiatore che voglia ottenere risarcimento del danno da vacanza rovinata determinato da inesatto adempimento del contratto di viaggio non deve agire contro l agenzia di viaggi quando questa
Dettaglipresso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco
Dettagli(Giudice di Pace di Palermo, Dr.ssa Mantegna, sentenza n. 3209/12 parti : S.M. c/ Italiana Assicurazioni S.p.A.).
Principi di buona fede e correttezza Frazionamento richiesta risarcitoria (per danni fisici e danni materiali) Improponibilità domanda Irrilevanza mancata iscrizione a ruolo causa connessa Giudice di Pace
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona Sentenza 27.4.2013 (Composizione monocratica Giudice LANNI) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SEZIONE QUARTA nella persona del dott.
DettagliAPPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ.
APPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ. CASS. CIV., SEZ. III, 11 GIUGNO 2012, N. 9432. Ai fini della ammissibilità dell'appello per le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente
DettagliTRIBUNALE DI... Ricorso per la modificazione delle condizioni di separazione ex. art. 155ter c.c.
TRIBUNALE DI... Ricorso per la modificazione delle condizioni di separazione ex art. 155ter c.c. Il sig.... nato a... il... e residente in... Via... n.... è rappresentato e difeso per mandato a margine
DettagliTRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e
TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall Avv. ********* e dall Avv. ************** ed elettivamente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Pagina 1 di 6 N. 00449/2015 REG.PROV.COLL. N. 00152/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1997
Equo indennizzo e pensione privilegiata: confermato il divieto di cumulo (Consiglio di Stato, Sentenza 24.8.2007 n. 4487) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 4487/07 REG.DEC. N. 6706 REG.RIC.
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 1 Num. 15131 Anno 2015 Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA Relatore: CAMPANILE PIETRO Data pubblicazione: 20/07/2015 sul ricorso proposto da: AGENZIA DEL TERRITORIO SENTENZA Rappresentata
DettagliIl Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO
Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Alessandra Bottan Griselli dott. Francesco Venier Presidente; Giudice dott. Mimma Grisafi Giudice
DettagliTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA. Sezione I
Tribunale di Verona Sentenza 25.9.2013 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Sezione I Al termine della camera di consiglio il Giudice pronuncia mediante lettura
DettagliSentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012
N. R.G. 4586/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Novella Legnaioli ha pronunciato la seguente
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 429 comma 1 c.p.c., la seguente
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI MILANO ATTO DI CITAZIONE. rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, Via
TRIBUNALE CIVILE DI MILANO ATTO DI CITAZIONE La società ALFA S.P.A., P.I. 01020304050, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, Via Monte di Pietà n. 15, presso
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. e difeso dall Avv. (C.F.) fax., indirizzo PEC nel cui PREMESSO
TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Il Sig. (Creditore) (C.F.) rappresentato e difeso dall Avv. (C.F.) fax, indirizzo PEC nel cui Studio, in Bologna,, ha eletto domicilio come
DettagliTRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella
DettagliNella persona della dott.ssa Giovanna Beccarini Crescenzi, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale di Milano Sezione controversie di lavoro Nella persona della dott.ssa Giovanna Beccarini Crescenzi, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato
DettagliCommissione Tributaria Provinciale di Enna sezione terza sent. n. 140 del 2010
ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 01/04/2010 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/29248-commissione-tributaria-provinciale-di-ennasezione-terza-sent-n-140-del-2010 Autore: sentenza Commissione Tributaria
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015 CHESSA S.R.L tra GAIAS GIUSEPPE AUTOTRASPORTI e ATTORE CONVENUTO Oggi 18 febbraio 2016 innanzi al dott. Cinzia Caleffi,
DettagliSVOLGIMENTO DEL PROCESSO
32. Tribunale di Modena, 11 febbraio 2005, n. 582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. Emilia Salvatore Presidente Est. Dott.
Dettagliwww.unijuris.it R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. /09 R.A.C.C. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Udine, sezione civile, composto dai Signori Magistrati: dott. Alessandra BOTTAN PRESIDENTE dott. Gianfranco
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Abstract. Allineandosi all attuale orientamento giurisprudenziale in materia di responsabilità del Ministero della Salute per omessa vigilanza sulla produzione e sulla distribuzione dei vaccini e del sangue
DettagliTRIBUNALE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
TRIBUNALE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI L avv. Achille M.G. Cod. Fisc. BRN CLL 47C31 C971E, elettivamente domiciliato in al Corso Umberto I, 61 rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86 c.p.c.
DettagliCOMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI. RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 proposto dal sig. (riportare dati identificativi, domicilio fiscale, P. IVA), nato a il, C.F., rappresentato
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. Istante (nato/a, il / /, C.F.: ) residente in ( ), Via (CAP: ),
TRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Istante (nato/a, il / /, C.F.: ) residente in ( ), Via (CAP: ), rappresentato/a e difeso/a nel presente giudizio, giusta procura a margine del presente
DettagliIl procedimento di mediazione
Il procedimento di mediazione 1 Informativa al cliente e procura alle liti (art. 4 D.Lgs. 28/2010, modif. ex art. 84, co. 1, D.L. n. 69/2013, conv., con modif., dalla L. n. 98/2013) INFORMATIVA EX ART.
DettagliDETERMINAZIONE. Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014
Area Definizione delle controversie DETERMINAZIONE Determinazione n. 4/2014 DEFC.2014.4 Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E FASTWEB X LA RESPONSABILE DEL
DettagliCassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo
Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cataldi.it Il giudice del lavoro adito con impugnativa
Dettagliper l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,
N. 02321/2012 REG.PROV.COLL. N. 01796/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliIl gravame è fondato.
Poiché la lett. g) del comma 1 del cit. art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 commina l esclusione dalla gara e la preclusione alla stipulazione del conseguente contratto ai concorrenti che hanno commesso violazioni,
DettagliTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Tribunale di Verona Sentenza 21.7.2011 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Verbale dell udienza del 21.7.11 della causa iscritta al numero 14501 del ruolo generale
Dettaglicontro nei confronti di
N. 02187/2009 REG.SEN. N. 01327/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 2187/2009 (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico, Dott. Antonio Scalera, ha pronunciato la seguente nella causa iscritta
DettagliIL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO
IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO Al fine di garantire la posizione del cittadinocontribuente, il legislatore ha mutuato, nel processo tributario, un istituto tipico di quello amministrativo
Dettaglicontro nei confronti di per la riforma
N. 02228/2015REG.PROV.COLL. N. 01754/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)
N. 00007/2015 REG.PROV.COLL. N. 01072/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
DettagliSTUDIO LEGALE Avv. Antonella Nigro
L irregolarità della notifica dell atto di precetto e l opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. di Antonella Nigro L opposizione agli atti esecutivi è disciplinata dall'art. 617 del Codice di
DettagliTRIBUNALE DI UDINE. sezione civile
TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con
DettagliEmilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese. Il nuovo procedimento di separazione e divorzio
Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese Il nuovo procedimento di separazione e divorzio Testo vigente Testo in vigore dal 1 marzo 2006 Art. 706. Forma della domanda. La domanda di separazione
DettagliSezione Lavoro. Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006. (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)
Studio Legale Celotti www.studiolegalecelotti.it CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006 (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
DettagliDETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell Umbria AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2 Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 Terni Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550 DETERMINAZIONE
DettagliFormula 1. Atti processuali RICORSO AVVERSO L AVVISO DI INTIMAZIONE E CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL ATTO IMPUGNATO
Formula 1 27 FORMULA 1 RICORSO AVVERSO L AVVISO DI INTIMAZIONE E CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL ATTO IMPUGNATO COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI... Ricorso avverso l avviso di intimazione
DettagliTRIBUNALE DI.. Atto di pignoramento presso terzi. di XXX S.r.l., in persona del proprio Legale Rappresentante pro-tempore Sig.
TRIBUNALE DI.. Atto di pignoramento presso terzi di XXX S.r.l., in persona del proprio Legale Rappresentante pro-tempore Sig...., con sede a... in Via..., n..., p.i.:., rappresentata e difesa, come da
Dettaglicontro per l'annullamento
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliIL TRIBUNALE DI PALERMO TERZA SEZIONE CIVILE
IL TRIBUNALE DI PALERMO TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Giuseppe Rini, sciogliendo la riserva assunta all udienza del 28 novembre 2013, ha pronunciato la seguente
DettagliMEDIAZIONE ATIPICA E ALBO DEI MEDIATORI (L. 39/1989)" Trib. Reggio Emilia, 17.4.2012 commento e testo
MEDIAZIONE ATIPICA E ALBO DEI MEDIATORI (L. 39/1989)" Trib. Reggio Emilia, 17.4.2012 commento e testo P&D.IT La previsione di cui all oggi abrogato art. 6 L. n. 39/1989 in ordine alla necessità di iscrizione
DettagliCOMUNE di CAPUA Provincia di Caserta
COMUNE di CAPUA Provincia di Caserta COPIA di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE N 288 del 27.10.2011 Oggetto: Atto di citazione ad istanza sigg. Buglione Vincenzo e Crusone Maria avv. Rita Verazzo.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5628/2009 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 3179 ANNO 2009 DECISIONE (resa
DettagliTRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente
Tribunale di Napoli - Sez. Fallimentare 7 agosto 2009 (data decisione), ord. TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico
Dettagliper l'esecuzione del giudicato
Page 1 of 5 N. 00200/2012 REG.PROV.COLL. N. 01069/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha
Dettagli(facsimile accordo col cliente) CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE Con la presente il sig... nato a... il..., cod. fisc..., residente in...
(facsimile accordo col cliente) CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE Con la presente il sig.... nato a... il..., cod. fisc...., residente in..., via..., n.... in proprio (oppure) quale legale rappresentante
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario [Estensore]
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Massimiliano Silvetti Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia
DettagliEditrice PROPRETARIO EX ART. 2929-BIS C.C. (DOPO IL D.L. 83/2015) Formula annotata di Giulio SPINA TRIBUNALE DI...
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 24.9.2015 La Nuova Procedura Civile, 3, 2015 Editrice ATTO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE CONTRO IL TERZO PROPRETARIO
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA. Sezione Lavoro SENTENZA
Pubblicata in GIUS 18/2000, p. 2133 e ss. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CALTANISSETTA Sent. Civ. N. 475/00 Reg. Gen. 1886/99 Cronologico 3133 TRIBUNALE DI CALTANISSETTA Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE in persona del giudice unico dott. Stefano cardinali, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA
N. 01763/2010 REG.SEN. N. 00879/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
DettagliContratto internazionale di Agenzia
Contratto internazionale di Agenzia Tra:.... con sede in (in seguito denominato "il Fabbricante") e: con sede in (in seguito denominato "l'agente") SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1: Territorio e Prodotti
DettagliSCHEMA DI CONTRATTO Per
SCHEMA DI CONTRATTO Per L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE PER LA VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI GIURIDICO - AMMINISTRATIVI SOTTOSTANTI
DettagliSCUOLA FORENSE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO INCONTRO DEL 30.09.2011
SCUOLA FORENSE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO INCONTRO DEL 30.09.2011 Gli indici della natura subordinata del rapporto di lavoro Relazione dell Avv. Paolo Valla * * * Traccia dei casi da trattare Controversia
DettagliTAR Sardegna: sentenza n 104 del 24/01/2005 L ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati non è di competenza del Sindaco ma del Dirigente
TAR Sardegna: sentenza n 104 del 24/01/2005 L ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati non è di competenza del Sindaco ma del Dirigente REPUBBLICA ITALIANA 104/2005 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
DettagliMEDIAZIONE OBBLIGATORIA: ILLUMINATA ORDINANZA DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO. LINEE GUIDA PER TUTTI I GIUDICI ONORARI Domenico Lenoci
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: ILLUMINATA ORDINANZA DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO. LINEE GUIDA PER TUTTI I GIUDICI ONORARI Domenico Lenoci Diritto e processo.com Si susseguono pronunce giurisprudenziali su
DettagliDETERMINAZIONE. Determinazione n. 4/2013 Prot. n. 7131. Tit. 1.10.21/447 del. 18/2/2013. Il Comitato Regionale per le Comunicazioni
DETERMINAZIONE Determinazione n. 4/2013 Prot. n. 7131 Tit. 1.10.21/447 del. 18/2/2013 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA XXXXX E TELECOM ITALIA Il Comitato Regionale per le Comunicazioni VISTA
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 8858/2000, proposto da
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00073/2013 REG.PROV.COLL. N. 00399/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) SENTENZA
N. 01410/2014 REG.PROV.COLL. N. 04359/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la
DettagliIl giorno 27/02/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente
DELIBERA N. 9/2015 TITOLO 2015.1.10.4 2013.1.10.21.1145 LEGISLATURA X Il giorno 27/02/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00405/2014 REG.PROV.COLL. N. 00241/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
DettagliA) In data.tizio e CAIO hanno concluso contratto di agenzia. B)Tutti i clienti del portafoglio di TIZIO hanno firmato gli allegati
7ULEXQDOH&LYLOHGL«$WWRGLFLWD]LRQH 3HU 7,=,2«se è una società indicare il legale rappresentante pro tempore) nato a..residente in. ( se è una società indicare la sede: con sede in via.) rappresentato e
DettagliSETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI E CONTRATTI UFFICIO AFFARI LEGALI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 669
(Cat.. Cl. Fasc..) CITTA DI ASTI SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI E CONTRATTI UFFICIO AFFARI LEGALI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 669 in data 19/04/2016 Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE
DettagliAZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993 RA/or \\Abarchivisrv\archivi\drg\ufficio legale\assicurazioni\delibere liquidazione
DettagliIl Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice. dott. Michele Ruvolo, della Sezione Distaccata di Bagheria, ha SENTENZA T R A
TRIBUNALE DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Michele Ruvolo, della Sezione Distaccata di Bagheria, ha pronunciato
DettagliCOMUNE DI ROVIGO. VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLCC/2014/40
COMUNE DI ROVIGO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLCC/2014/40 O G G E T T O Riconoscimento debito fuori bilancio per la liquidazione delle
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Andrea Gemma Avv. Michele Maccarone Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro
DettagliDEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Giancarlo Cresti /Vodafone Omnitel B.V. (ex TeleTu) /Telecom Italia S.p.A.
Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Giancarlo Cresti /Vodafone Omnitel B.V. (ex TeleTu) /Telecom Italia S.p.A. Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO
DettagliOggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX
Determinazione dirigenziale n. 2 del 18 febbraio 2015 Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00482/2011 REG.PROV.COLL. N. 00169/2006 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagli* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Abstract. Il Tribunale adito, relativamente all eccezione sollevata, ritiene la propria competenza a giudicare della controversia ex art. 33, lett. u, c. cons. secondo il quale si presume la vessatorietà
DettagliComune di Alcamo PROVINCIA DI TRAPANI Copia deliberazione della Giunta Municipale
Proposta N 22 / Prot. Data 22/01/2014 Inviata ai capi gruppo Consiliari il Prot.N L impiegato responsabile N 23 del Reg. Data 23/01/2014 Comune di Alcamo PROVINCIA DI TRAPANI Copia deliberazione della
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) D E C I S I O N E
N.741/ 2008 Reg. Dec. N. 8062 Reg. Ric. Anno 2007 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DettagliIl riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere
Il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere Nell ambito di un giudizio svoltosi in Belgio, Tizio ottiene l annullamento di un titolo di credito emesso in favore di Caio, suo
DettagliSezione II - Condizioni particolari per il prodotto SARASAVE club. - Condizioni particolari per il prodotto SARACOVER club
SARA assicurazioni spa Assicuratrice ufficiale dell Automobile Club d Italia Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.) Sede e Direzione Generale 00198 Roma - Italia - Via Po n. 20 Iscrizione Tribunale Roma
DettagliPER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA. Dott. Italo CASO Consigliere. ha pronunciato la seguente
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N.60/97 REG.RIC. N.32 REG.SEN. ANNO 2007 composto dai Signori: PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA
DettagliTAR Veneto n. 1212 del 16/9/2014
MASSIMA La mancata partecipazione di candidati all'originaria gara consente alla stazione appaltante di utilizzare il sistema di assegnazione del servizio nei termini indicati dagli artt. 56 e 57 d.lgs
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 01295/2013 REG.PROV.COLL. N. 01456/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
DettagliCOMUNE DI BARI SARDO PROVINCIA OGLIASTRA SERVIZIO AMMINISTRATIVO
COMUNE DI BARI SARDO PROVINCIA OGLIASTRA SERVIZIO AMMINISTRATIVO DETERMINAZIONE N. 64 DEL 17/3/2014 OGGETTO: Vertenza Comune di Bari Sardo / Società Ecologica di F. Podda srl Villasor. Tribunale Civile
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA
N. 01105/2015REG.PROV.COLL. N. 02829/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliLa mediazione in condominio Procedimenti esclusi dalla mediazione Transazione in condominio: quali quorum 4258 24 2 2006
La mediazione in condominio La mediazione è l attività svolta da un terzo imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia.
DettagliPATROCINIO A SPESE DELLO STATO CIVILE ISTANZA PER L AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (D.P.R. 30 MAGGIO 2002, 115 T.U. DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTI IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA
DettagliCOMUNE DI TORRECUSO. Provincia di Benevento VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COMUNE DI TORRECUSO Provincia di Benevento COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Delibera n. 82 Adunanza del 26.08.2015 OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE PANNELLA ANTONIA CONTRO COMUNE PER RISARCIMENTO
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SEZIONE IV SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SEZIONE IV nella persona del dott. Pier Paolo Lanni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta
DettagliSENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l intervento dei signori magistrati:
Dettagli