UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CARPI REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano

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1 Assicurazione contratto Premio mancato pagamento - Mancato pagamento di polizza assicurativa contro infortuni estesa ai componenti della famiglia Riduzione del premio per diminuzione del rischio Difetto di prova Stipulazione di analoga contratto con diverso assicuratore Esclusione di un componente dalla polizza Esclusione - Inadempimento dell assicurato Procedimento civile Espressioni offensive Cancellazione Sussistenza - Risarcimento danni Esclusione Giustificabilità nel contesto della dialettica processuale - Rif.Leg.artt.1897,1910 cc;art.89 cpc; Sentenza n. 87/06 Pronunziata il 10/01/2006 Depositata il 03/02/2006 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CARPI REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano Il Giudice di pace di Carpi nella persona dell'avv. Mario Ferrari ha pronunciato la seguente s e n t e n z a Nella causa civile iscritta al n. 812/2004 R. G. promossa da: L'Avvocato Guido Campione, nella sua qualità di procuratore e difensore dell'assitalia Le Assicurazioni d'italia S.p.a., Agenzia Generale di Carpi, in persona dell'agente generale B.Assicurazioni S.r.L, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore Dottori P.B. e M.U.B., ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio, sito in Modena, via Fonteraso, N 13. P. IVA (omissis). Attrice C o n t r o YY, residente in Carpi (MO), rappresentato e difeso, giusta delega agli atti, dall'avv. Monica Rustichelli, con studio in Modena, via Cesare Battisti, N 22, presso la quale ha eletto domicilio. C. F.(omissis). Convenuto Oggetto: pagamento somma. Conclusioni per parte attrice: voglia il Signor Giudice di Pace adito, reietta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, Nel merito: In via principale: - accertata la sussistenza del credito vantato dall'ina Assitalia Le Assicurazioni d'italia S.p.a. Agenzia Generale di Carpi, rappresentata da B.Assicurazioni S.r.l., in persona

2 degli Agenti Generali Dottori P.B. e M.U.B., nei confronti del Signor YY per i titoli di cui in premessa dell'atto introduttivo del presente giudizio, condannare quest'ultimo a pagare alla società attrice la somma di Euro 1.934,15 oltre ad interessi legali e rivalutazione dalla data di scadenza della polizza all'effettivo saldo; - accertato il contenuto sconveniente ed offensivo, di cui all'art. 89 codice di procedura civile, delle espressioni evidenziate nella memoria autorizzata di parte attrice del 27 giugno 2005, utilizzate dall'avvocato Monica Rustichelli nell'atto di comparsa di costituzione e risposta presentato nell'interesse del Signor YY, condannare quest'ultimo a pagare in favore della società attrice, a titolo di risarcimento del danno dalla stessa patito, la somma che il Signor Giudice di Pace adito riterrà secondo il suo equo apprezzamento entro i limiti della sua competenza per valore; In via subordinata: - Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversa, condannare il Signor YY al pagamento della somma di Euro 1.934,15 oltre ad interessi legali e rivalutazione dalla data di scadenza della polizza all'effettivo saldo, od alla maggiore o minore somma accertata in corso di causa. Con vittoria di spese competenze ed onorari. Conclusioni parte convenuta: voglia l'illustrissimo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, In via principale: respingere le domande tutte di parte attrice. In via riconvenzionale: si domanda: 1) che venga determinato l'ammontare del minor premio che il YY dovrà pagare in virtù delle suesposte circostanze che da almeno il 2002 hanno fatto diminuire il rischio; 2) che parte attrice venga condannata al pagamento della somma pari ad Euro 525,23 o di quell'altra somma da quantificarsi agli esiti istruttori, con rivalutazione monetaria ed interessi legali alla data dell'effettivo soddisfo, che si oppone in compensazione alla somma che verrà ritenuta dovuta di giustizia, previo ricalcolo dei premio dovuto dal YY. In ogni caso con vittoria di spese, competenze, ed onorari di lite. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 21/10/2004, ritualmente notificato, l'agenzia Generale di Carpi dell'ina Assitalia S.p.a., conveniva in giudizio il Sig. YY per sentirlo condannare al pagamento della somma di Euro 1.934,15 oltre agli interessi legali dalla scadenza della rata del 30/10/2003 di una polizza cumulativa decennale per infortunio. Formulava pertanto le conclusioni sopra riportate. Soltanto alla seconda udienza, del 02/02/2005, il convenuto compariva personalmente, ma il Giudicante riteneva che non potesse stare in giudizio senza difensore, e lo dichiarava contumace. All'udienza del 30/03/2005, veniva accolta l'istanza attorea per disporre l'interrogatorio formale del YY all'udienza del 31/05/2005, nella quale il convenuto si costituiva con il proprio legale, formulando le conclusioni pure sopra riportate. Ammesse ed assunte prove testimoniali compreso l'interrogatorio formale del legale rappresentante dell'attrice, il 14/11/2005, venivano precisate le conclusioni ed il Giudicante tratteneva la causa in decisione, concedendo termine al 12/12/2005, debitamente rispettato, per il deposito di note conclusive e nota spese.

3 MOTIVI DELLA DECISIONE La polizza per cui è causa, riguarda l'assicurazione contro gli infortuni del convenuto, della moglie e di tre figlie. Le condizioni pattuite non possono essere modificate, secondo un principio generale dell'ordinamento, se non per effetto di comune volontà delle parti, salvo previsione contrattuale espressa, così come per la risoluzione, salvo che venga meno il rischio assicurato. Il contratto fra le parti, all'art. 5 delle condizioni generali, prevede la riduzione del premio o la rata del premio successivo alla relativa comunicazione del contraente, in caso di diminuzione del rischio: ma tale diminuzione del rischio non risulta provata, né quantificata dal convenuto, anzi non risulta neppure una vera e propria richiesta di riduzione. Dalla deposizione del teste M. citato dal YY medesimo, risulta solamente la richiesta di un parere sulla "riforma" della polizza de quo. Il YY intendeva in particolare escludere dalla polizza una figlia, che aveva stipulato polizza analoga con altro assicuratore, ma né l'art. 2 delle citate condizioni generali di contratto, né l'art C.C. prevedono per tale caso la modifica della polizza, salvo l'obbligo per l'assicurato di darne comunicazione all'assicuratore. Ancora, il YY avrebbe voluto la riduzione del premio, per riduzione del rischio, nei confronti della moglie, la quale, dal Gennaio 2005 non avrebbe più avuto mansioni manuali ma solo amministrative, ma già la polizza de quo prevedeva che la moglie del YY avesse mansioni amministrative, non manuali. Quanto alla cessazione di mansioni anche manuali da parte del YY, la relativa richiesta poteva valere solo per il futuro, ma non poteva incidere assolutamente sul periodo anteriore al 2005, e perciò non poteva giustificare il mancato pagamento della polizza per il Il convenuto fonda detto mancato pagamento anche sulla pretesa insufficiente liquidazione di un infortunio occorsogli il 26/04/2002, oggetto pure di domanda riconvenzionale, di cui più avanti. La teste indicata dal YY, Sig.ra T., moglie del medesimo, ammessa salvo naturalmente attento esame della sua attendibilità, ha riferito di essersi recata più volte presso l'agenzia Ina - Assitalia di Carpi, per chiedere chiarimenti sul sinistro, ma non ha potuto identificare con precisione il sinistro cui si riferisce detta domanda. Comunque, le Agenzie Assicurative, anche quelle "Generali" non sono notoriamente preposte alla liquidazione dei sinistri, compito affidato ad appositi "ispettorati sinistri", estranei sotto ogni aspetto alla Agenzia, che invece promuovono i contratti, li stipulano e ne riscuotono i premi. Dunque l'agenzia convenuta è carente di legittimazione passiva in materia, e per giunta dagli atti del procedimento risulta che l'importo di uro 627,00 indicato da parte convenuta non si riferiva al sinistro del 26/04/2002, ma ad altro, del 14/12/2000, mentre quello del 26/04/2002 risulta liquidato per uro 1.032,91, in data 23/08/2002: il diritto eventuale del YY risulta dunque prescritto, in ogni caso, a sensi dell'art c. 2 e 4 C.C., non essendo stato fatto valere entro un anno, dalla liquidazione, cioè entro il 23/08/2003. Appare opportuno inoltre ricordare ora, dopo aver dimostrato comunque la tardività della pretesa, che la "domanda riconvenzionale" che contiene tale pretesa non poteva essere presentata dal convenuto, contumace fino all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale. Pertanto la domanda riconvenzionale non può essere presa in considerazione, né formalmente né sostanzialmente. Anche il richiamo alla buona fede contrattuale effettuata da parte convenuta non può essere presa in considerazione: infatti tale buona fede riguarda la esecuzione delle prestazioni, che discendono dal contratto, e non, evidentemente, la disponibilità della controparte ad

4 accogliere eventuali domande di modifica delle condizioni contrattuali pattuite originariamente. La trattazione della causa può considerarsi conclusa, con l'accoglimento della domanda attorea principale ed il rigetto della pretesa riconvenzionale del convenuto, per motivi formali prima ancora che sostanziali, ma senza rivalutazione monetaria per non produrre arricchimento indebito ed il conseguente addebito al convenuto delle spese di lite di parte attorea, che si liquidano in uro 2.000,00 di cui uro 950,00 per onorari, uro 950,00 per diritti, il resto per spese, oltre il 12,50% ex art. 15 T.P., C.P.A. ed I.V.A. di legge. Non sembri strano affrontare ora un tema che sarebbe, anzi è pregiudiziale, ma si è voluto esporre subito le ragioni di merito della soluzione della controversia: la difesa del convenuto ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, B.Assicurazioni S.r.l., in persona degli Agenti Generali Ina Assitalia, Dott. P.B. e Dott. M.U. B., dei quali si dubita di detta qualità, nonché della carenza del potere d'agire per l'ina - Assitalia S.p.a. e quindi della legittimità della procura alle liti ai difensori. Tali eccezioni vanno subito respinte perché palesemente infondate, risultando detta qualità dall'albo Nazionale Pubblico degli Agenti Generali di cui alla legge 07/02/1979, n. 48, mentre il mandato fra Ina - Assitalia e B.Assicurazioni è stato prodotto in giudizio. I poteri conferiti alla difesa di parte attorea risultano, poi, da procura generale alle liti del 25/03/2003, ed i poteri dei Dottori B. risultano dalla documentazione, pure pubblica, depositata presso la Camera di Commercio di Modena. L'inconsistenza dell'eccezione è dunque accertata, ma parte attorea si duole anche dell'espressione "sedicenti" Agenti Generali utilizzata a pagina due rigo quattro della comparsa dalla difesa del convenuto ed ha chiesto che a norma dell'art. 89 C.P.C. si disponga la cancellazione di detta parola in quanto espressione sconveniente ed offensiva non riguardante l'oggetto della causa, nonché la condanna ad un equo risarcimento. In più la difesa attrice chiede anche la cancellazione, con relativo risarcimento danni, dell'espressione "tentativo di appropriazione forzosa indebita di quanto non legittimamente dovuto". Le espressioni predette sono certamente infelici e sconvenienti, e perciò meritevoli di cancellazione, ma non pare a questo Giudicante che siano caratterizzate da una certa gratuità rispetto ed ai fini della dialettica processuale ( vedi Cass. Civ. 03/07/1980, n ), ma che siano appunto espressione di foga difensiva, benché mal espressa, per cui rientrano lato sensu dalla dialettica processuale, e comunque non hanno provocato danni alla controparte, anche perché nessun estraneo alla causa ed all'ufficio giudiziario competente può avervi avuto accesso, né alcun teste ne può aver preso visione, mentre non sono state pronunciate in udienza, peraltro mai pubblica. Dunque non si può concedere alcuna forma di risarcimento, mancando prova di danno. Al contempo, nessun risarcimento danni può essere concesso al convenuto per il preteso comportamento non scorretto e la mancata diligenza di parte attorea, assolutamente non provati nel procedimento. P.Q.M. Previa cancellazione nella comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta della parola "Sedicenti" dal quarto rigo della pagina due e delle parole da "Non Sembra " a "Del rischio?" a pagina nove della comparsa stessa, a mente dell'art. 89 C.P.C., Contrariis rejectis, definitivamente pronunciando,

5 rigetta le ragioni addotte dal convenuto a giustificazione del proprio inadempimento, improponibili ed infondate in fatto ed in diritto, e condanna il Sig. YY a pagare all'ina Assitalia - Le Assicurazioni d'italia S.p.a., Agenzia Generale di Carpi, rappresentata dalla B.Assicurazioni S.r.l. in persona degli Agenti Generali Dottori P.B. e M.U.B. Carpi, la somma di uro 1934,15 oltre interessi legali dalla scadenza della rata 2003 all'effettivo saldo, ma senza rivalutazione monetaria, nel presente periodo di scarsa inflazione; - rigetta la domanda di risarcimento danni per le espressioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta del convenuto delle quali è stata sopra disposta la cancellazione; - rigetta la domanda riconvenzionale tardiva e le istanze tutte di parte convenuta siccome infondate in fatto ed in diritto; - condanna parte convenuta al pagamento a favore dell'attrice delle spese di lite, liquidate in uro 2.000,00 di cui uro 950,00 per onorari, uro 950,00 per diritti, il resto per spese, oltre il 12,50% ex art. 15 T.P., C.P.A. ed I.V.A. di legge. Così deciso in Carpi, li 10 Gennaio il Giudice di Pace Avv. Mario Ferrari Depositata in Cancelleria il 03 FEB 2006

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