LINEA 7 INCENTIVI PER LA PROMOZIONE DI TIROCINI NON CURRICULARI E LA TRASFORMAZIONE DEI TIROCINI IN RAPPORTI DI LAVORO AVVISO INTERPROVINCIALE

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1 PROVINCIA DI PRATO PROVINCIA DI PISTOIA Progetto per la realizzazione di misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà in favore dei soggetti colpiti dalla crisi industriale del Distretto di Prato. LINEA 7 INCENTIVI PER LA PROMOZIONE DI TIROCINI NON CURRICULARI E LA TRASFORMAZIONE DEI TIROCINI IN RAPPORTI DI LAVORO AVVISO INTERPROVINCIALE 2014 Premessa La Provincia di Prato adotta il presente avviso in coerenza e attuazione di quanto previsto da: l art. 78, comma 2 lett. d), della legge , n. 388 che consente al Ministero del lavoro di trasferire alle Regioni le risorse del Fondo per l Occupazione ora Fondo Sociale per Occupazione e Formazione - non utilizzate per le attività socialmente utili ed il pagamento dei relativi assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà ; la Convenzione sottoscritta il 21 luglio 2010 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Regione Toscana, la Provincia di Prato e il Comune di Prato per la realizzazione di misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà nel Distretto Industriale di Prato; la Convenzione sottoscritta il 05 novembre 2010 tra la Regione Toscana e la Provincia di Prato, in cui si stabilisce che: 1) la Provincia di Prato si impegna a coordinare e a realizzare, per quanto di sua competenza, gli interventi previsti dal Progetto per la realizzazione di misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà in favore dei soggetti colpiti dalla crisi industriale del Distretto di Prato ; 2) la Regione Toscana si impegna a trasferire alla Provincia di Prato le risorse destinate al progetto, pari ad Euro ,00; 3) La Provincia di Prato si impegna ad erogare le risorse alle Province di Firenze e Pistoia in misura proporzionale al numero dei soggetti aventi diritto; la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana N. 942 del 08/11/2010 con la quale la Regione Toscana ha provveduto a iscrivere a Bilancio 2010 l importo pari a ,00 di Euro trasferiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la realizzazione di misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà nel Distretto Industriale di Prato; il D.Lgs. 469/97, che attribuisce funzioni e compiti alle Regioni e alle Province in materia di Politiche attive del Lavoro e servizi all'impiego; la Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro ; il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 approvato con DGR n. 787 del 4/08/2003 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003, e successive modifiche e integrazioni; la Deliberazione della Giunta Provinciale di Prato N. 247 del 23/11/2010 con la quale la Provincia ha provveduto a iscrivere a Bilancio 2010 l importo pari a ,00 di Euro stanziati dalla Regione Toscana per la realizzazione di misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà nel Distretto Industriale di Prato; 1

2 la Deliberazione della Giunta Provinciale di Prato N. 248 del 23/11/2010 con la quale si è approvato il Progetto per la realizzazione di misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà in favore dei soggetti colpiti dalla crisi industriale del Distretto di Prato. Schema di avviso per l'individuazione dei beneficiari finali ; il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana N del 25/11/2010, con il quale sono state impegnate e liquidate a favore della Provincia di Prato la prima tranche, pari a ,00 di Euro, delle risorse relative al Progetto per la realizzazione di misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà nel Distretto Industriale di Prato; il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 794 del 02/03/2011, con il quale la Regione ha provveduto ad impegnare la somma di ulteriori ,00 a favore della Provincia di Prato e a liquidare a favore della Provincia di Prato, la somma di ulteriori ,00; La Deliberazione della Giunta Provinciale N. 259 del 22/10/2013, recante ad oggetto PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI MISURE AGGIUNTIVE DI STABILIZZAZIONE E DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO E PER IL SOSTEGNO DELLE SITUAZIONI DI MAGGIORE DIFFICOLTÀ IN FAVORE DEI SOGGETTI COLPITI DALLA CRISI INDUSTRIALE DEL DISTRETTO DI PRATO. 1) APPROVAZIONE AZIONI ANNO La Determinazione Dirigenziale della Provincia di Prato N. 745 del 03/03/20/2014, con la quale è stato pubblicato il presente Avviso. Art. 1 - Oggetto Il Distretto Industriale di Prato è il più importante centro dell'industria Tessile Abbigliamento in Toscana e in Italia. Il Distretto ha storicamente espresso una significativa capacità di crescita e di evoluzione nella presenza sui mercati, in particolare internazionali, divenendo protagonista assoluto nell affermazione del ruolo e della competitività della manifattura Toscana e nazionale. Gli effetti della crisi economica internazionale del 2008 sono andati ad aggiungersi ad una pesante situazione di crisi già in essere nel Distretto Industriale di Prato, derivante principalmente dalla globalizzazione della produzione nell ambito del tessile e dell abbigliamento. Per tali ragioni la crisi a Prato ha colpito più duramente che altrove, mettendo seriamente in discussione il futuro stesso del più importante centro manifatturiero della Toscana, in quanto Prato è interessata non solo da un più generale problema di disoccupazione ma da uno specifico fenomeno di deindustrializzazione. Questo fenomeno fa sì che molti lavoratori esauriscano il periodo di copertura degli ammortizzatori sociali senza essere riusciti a trovare un nuovo lavoro stabile. La situazione di forte difficoltà economica e sociale ha pertanto indotto la Provincia di Prato e il Comune di Prato, in sede di Tavolo di Distretto (che unisce tutte le istituzioni, le categorie economiche e i sindacati della città), di concerto con la Regione Toscana, a ipotizzare l attivazione di misure straordinarie per la gestione dell emergenza occupazionale nel Distretto Industriale di Prato che comprendano strumenti di sostegno al reddito, incentivi per la ricollocazione e strumenti di politica attiva del lavoro per i soggetti colpiti dalla crisi e privi di ogni ammortizzatore sociale. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha accolto la suddetta richiesta formulata dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Prato e dal Comune di Prato, per fronteggiare la gestione dell emergenza occupazionale e sociale determinatasi nel Distretto Industriale di Prato, individuando a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione la somma di ,00 di Euro. Art. 2 - Finalità Generali del Progetto Il Progetto per la realizzazione di misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà in favore dei soggetti colpiti dalla crisi industriale del Distretto di Prato prevede l attivazione di più Linee di intervento finalizzate a sostenere, con un mix integrato di sostegno al reddito e politica attiva del lavoro, il sostegno di soggetti disoccupati privi della copertura degli ammortizzatori sociali. Art. 3 - Azioni previste Il presente avviso, nell ambito delle risorse del Progetto per la realizzazione di misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà in favore 2

3 dei soggetti colpiti dalla crisi industriale del Distretto di Prato, promuove l attivazione di tirocini secondo quanto previsto dalle seguenti norme: la Legge 196/97, che detta le norme in materia di promozione del lavoro e all art. 18, ha disciplinato l istituto del tirocinio formativo e di orientamento; il Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n.142 la Legge 99/2013, di conversione del D.L. 76/2013; la L.R. n.32/2002 come modificata dalla L.R. n.3/2012; il Regolamento approvato con D.P.G.R. n.47/r/2003, come modificato dal D.P.G.R. n.11/r/2012; la convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante: allegato A al decreto dirigenziale n.1253 del 02/04/2012; il progetto formativo: allegato B al decreto dirigenziale n.1253 del 02/04/2012; la Delibera n 256 del 02/04/ determinazione della misura del contributo e dell incentivo regionale in materia di tirocini. In particolare, il presente Avviso promuove e finanzia: AZIONE 1: attivazione di tirocini finalizzati all eventuale successivo inserimento occupazionale nelle forme di cui all Azione 2 del presente bando, della durata massima di 6 mesi (pari a 960 ore) e con erogazione di una indennità di frequenza, di importo pari a 500 Euro per ogni mese di effettiva presenza e, comunque, per un importo complessivo non superiore ad 3.000,00 Euro al lordo delle ritenute ed imposte di legge se ed in quanto dovute. Tale indennità sarà: - a totale carico della Provincia di Prato per i tirocinanti di età pari o superiore a 30 anni; - per i tirocinanti nella fascia d'età compresa tra 18 e 30 anni (non compiuti al momento dell attivazione del tirocinio), il presente Avviso prevede l erogazione di un contributo di 200,00 Euro mensili su richiesta del soggetto ospitante, secondo le modalità di cui all articolo 8, che può essere sommato a quello eventualmente ottenuto dalla Regione Toscana. Nel caso in cui la Regione non riconosca il contributo, il soggetto ospitante potrà fare domanda integrativa alla Provincia di Prato. AZIONE 2: erogazione di incentivi per l assunzione, rivolti alle imprese ospitanti che, al termine del periodo di tirocinio, assumono il tirocinante con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato per almeno 24 mesi con orario non inferiore alle 24 ore settimanali. Art.4 - Validità dell Avviso Le misure in oggetto si applicano alle richieste di ammissione alla procedura di rimborso pervenute e alle richieste di concessione dell incentivo per l inserimento lavorativo a tempo indeterminato o determinato presentate alla Provincia di Prato a far data dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso. L Avviso resterà valido fino al 31 dicembre 2014 e comunque fino ad esaurimento fondi, fatta salva nel caso di non esaurimento fondi, la riapertura del medesimo avviso. Art. 5 - Rimborso spese forfetario e contributo (AZIONE 1) La convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante il tirocinio deve prevedere l'erogazione al tirocinante di un rimborso spese forfetario da parte del soggetto ospitante di almeno 500,00 mensili lorde. I criteri di ammissibilità della domanda di contributo sono specificati all art. 7. Per i tirocinanti nella fascia d'età compresa tra 18 e 30 anni (non compiuti al momento dell attivazione del tirocinio), il presente Avviso prevede l erogazione di un contributo di 200,00 Euro mensili su richiesta del soggetto ospitante, secondo le modalità di cui agli articoli 8 9, che può essere sommato a quello eventualmente ottenuto dalla Regione Toscana. Nel caso in cui la Regione non riconosca il contributo, il soggetto ospitante potrà fare domanda integrativa alla Provincia di Prato. Per i tirocinanti di età pari o superiore a 30 anni, il presente Avviso prevede l erogazione di un contributo di 500,00 Euro mensili su richiesta del soggetto ospitante. Nel caso in cui il tirocinio abbia una durata inferiore a 6 mesi, l indennità di frequenza sarà proporzionalmente ridotta, tenuto conto che per ogni ora di effettiva frequenza è previsto un importo pari al rapporto ottenuto tra l ammontare di 500 Euro e il numero di ore previste nel mese moltiplicato il numero di ore effettivamente frequentate. In ogni caso, il periodo di tirocinio non potrà avere una durata superiore a sei mesi (960 ore). L indennità di frequenza, sarà erogata dal soggetto ospitante in favore di ciascun tirocinante a cadenza mensile. Il soggetto ospitante, previo adempimento degli obblighi di seguito indicati, potrà richiedere il rimborso al Centro per l Impiego gestito da F.I.L. SRL ogni tre mesi. 3

4 L indennità di frequenza, ai soli fini fiscali, è assimilabile ai redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. c), del DPR n. 917/1986 TUIR; essa non costituisce, invece, reddito al fine del raggiungimento dei limiti previsti per il possesso e il mantenimento dello stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. n. 181/2000 e s.m.i. Sono esclusi i soggetti di cui all'art.17 ter, comma 8 della L.R. n.32/2002 come modificata dalla L.R. n.3/2012, per i quali la Regione Toscana prevede già un contributo pari a Euro 500,00 mensili. Art. 6 - Criteri di ammissibilità all'erogazione del contributo (AZIONE 1) Ai fini dell ammissibilità all'erogazione del contributo, i tirocini: devono essere promossi da un soggetto in regola con i requisiti e gli obblighi di cui all articolo 86-bis del regolamento approvato con D.P.G.R. n.47/r/2003 come modificato dal D.P.G.R. n.11/r/2012; devono essere realizzati da un soggetto ospitante in regola con i requisiti e gli obblighi di cui all articolo 86-ter del regolamento approvato con D.P.G.R. n.47/r/2003 come modificato dal D.P.G.R. n.11/r/2012; devono essere inoltrati mediante la domanda il cui schema è allegato al n.1 al presente avviso; devono essere svolti in Toscana presso la sede legale o l unità locale del soggetto ospitante; I tirocinanti: devono possedere la residenza o il domicilio in uno dei Comuni del Distretto Industriale di Prato [Prato, Montemurlo (PO), Vaiano (PO), Cantagallo (PO), Vernio (PO), Poggio a Caiano (PO), Carmignano, Calenzano (FI), Campi Bisenzio (FI), Agliana (PT), Montale (PT), Quarrata (PT)], da almeno 3 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso; devono essere disoccupati/e, come certificato dall iscrizione ai Servizi per l Impiego ai sensi del D.Lgs. 181/00 e successive modifiche e integrazioni, e privi di alcuna occupazione; sono tenuti a rispettare gli obblighi di cui all articolo 86-quater del regolamento approvato con D.P.G.R. n.47/r/2003 come modificato dal D.P.G.R. n.11/r/2012; E condizione imprescindibile per l erogazione del contributo che l impresa non benefici e non abbia beneficiato di altro contributo della medesima natura previsto dalla Provincia di Prato o dalla Regione Toscana per le stesse finalità e per lo stesso lavoratore. I requisiti per l ammissibilità devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di richiesta di tirocinio e dovranno persistere sino alla data di erogazione finale dei contributi. Art. 7 - Ammissione alla procedura di erogazione del contributo (AZIONE 1) Il soggetto ospitante, in possesso dei requisiti di cui all'art. 86 ter del regolamento regionale 47/R, che intenda ottenere il contributo per la copertura totale o parziale dell'importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante deve presentare domanda di ammissione alla Provincia di Prato, capofila del Progetto, utilizzando il modulo allegato 1 al presente avviso entro la data di inizio del tirocinio stesso. Il modello dovrà essere inviato per il tramite del Centro per l Impiego F.I.L. SRL della Provincia di Prato. Alla domanda dovranno essere i seguenti documenti: a) convenzione con il soggetto promotore; b) progetto formativo; c) copia di un documento di identità del legale rappresentante del soggetto ospitante in corso di validità. L istanza di contributo per la copertura totale o parziale dell'importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante, corredata della prescritta documentazione, potrà essere presentata, pena l'esclusione, solo a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso secondo le seguenti modalità: Consegnata a mano in busta chiusa e sigillata o spedita tramite raccomandata a.r. presso: Provincia di Prato Centro per l Impiego F.I.L. SRL Sportello Tirocini Via Galcianese, 20/F 4

5 59100 Prato Indicare sulla busta Avviso LINEA 7 Oppure inviata per PEC con firma digitale, corredata dei documenti a), b) e c) in formato PDF al seguente indirizzo: centroimpiego@pec.centroimpiegoprato.it Ogni mese, con riferimento alle domande pervenute entro il mese precedente, si provvederà ad effettuare la verifica dell ammissibilità delle stesse con riferimento a quanto previsto dal presente avviso. La fase istruttoria di ammissibilità sarà svolta dal Servizio Lavoro della Provincia e dal Centro per l Impiego FIL SRL, che comunicherà l ammissione al contributo attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet ( e con comunicazione all azienda tramite posta certificata. In caso di proroga di un tirocinio già attivato, il soggetto ospitante, per accedere alla procedura di erogazione del contributo per l ulteriore periodo, deve presentare istanza mediante il modello allegato 2 alla Provincia di Prato, almeno entro la data di inizio della proroga, specificando: - il nome del tirocinante; - la motivazione della proroga e la sua durata; - che la stessa non supera, sommata al precedente periodo di tirocinio, i limiti massimi di durata di cui all art. 17ter commi 7 e 8 della L.R. n.32/2002 come modificata dalla L.R. n.3/2012. Gli eventuali periodi di sospensione durante lo svolgimento del tirocinio (chiusura estiva del soggetto ospitante, per esempio) devono essere indicati nel progetto formativo; quest ultimo dovrà indicare la durata del tirocinio al netto della sospensione. Tale durata sarà il dato considerato per l erogazione del contributo e il calcolo del monte presenze. Nel computo del limite massimo di durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio. Art. 8 - Erogazione del contributo al soggetto ospitante (AZIONE 1) La richiesta del contributo a copertura parziale o totale del rimborso spese forfetario di cui all art. 5 viene presentata dal soggetto ospitante al termine del tirocinio nel caso di durata minore ai tre mesi; al terzo mese di svolgimento e al termine del tirocinio nel caso in cui la durata superi i 3 mesi. La richiesta deve essere presentata al Centro per l Impiego F.I.L. SRL, mediante il modello allegato 3 al presente avviso; tale richiesta deve pervenire nei 30 giorni successivi al termine del periodo di tirocinio o del terzo mese di svolgimento; si specifica che l allegato 3 dovrà essere inviato secondo le seguenti modalità: Consegnato a mano in busta chiusa e sigillata o spedita tramite raccomandata a.r. presso: Provincia di Prato Centro per l Impiego F.I.L. SRL Sportello Tirocini Via Galcianese, 20/F Prato Oppure, inviato per PEC con firma digitale, corredato dei documenti a), b) e c) indicati al precedente articolo 7, in formato PDF al seguente indirizzo: centroimpiego@pec.centroimpiegoprato.it Il termine suindicato è perentorio ed il suo mancato rispetto non consentirà alcuna erogazione di contributo. La comunicazione con cui è richiesto il contributo deve essere corredata dalla seguente documentazione, allegata: 5

6 a) bonifici bancari/postali attestanti l avvenuto pagamento su base mensile/bimestrale del rimborso spese forfetario al tirocinante; nel caso in cui il tirocinante non possieda un conto corrente è ammesso il pagamento tramite assegno circolare corredato della quietanza rilasciata dal tirocinante; si precisa che non sono ammesse altre modalità di pagamento; b) relazione finale sul periodo di tirocinio redatta dal tutore del soggetto ospitante che attesti la regolarità delle attività svolte, con particolare riferimento al progetto formativo e al numero delle ore di tirocinio effettuate; c) copia di un documento di identità del legale rappresentante del soggetto ospitante in corso di validità. L'erogazione del contributo può avvenire solo se il tirocinante ha effettuato almeno il 70% delle presenze, espresse in ore, previste dal progetto formativo. L eventuale interruzione del tirocinio deve essere comunicata al Centro per l Impiego entro 5 giorni tramite posta raccomandata a.r. o PEC, come previsto dalla vigente normativa sulle comunicazioni obbligatorie. Ogni mese, con riferimento alla documentazione pervenuta il mese precedente, il Centro per l Impiego F.I.L. SRL verifica la sua regolarità. In caso di carenza o irregolarità sanabile della documentazione probatoria, il Centro per l Impiego F.I.L. SRL, per una sola volta, richiederà le necessarie integrazioni al soggetto ospitante, assegnando un termine non inferiore a 7 giorni per l adempimento; trascorso tale termine si procederà alla verifica della documentazione in possesso del Centro per l Impiego. La Provincia di Prato comunicherà la liquidazione del contributo secondo le modalità di cui al successivo art. 12. Art. 9 - Modalità di erogazione dell incentivo all inserimento lavorativo a tempo indeterminato o determinato di durata non inferiore a due anni (AZIONE 2) Il soggetto ospitante privato che intenda accedere al contributo previsto dal presente Avviso per la trasformazione dei tirocini in rapporti di lavoro, dovrà inoltrare alla Provincia di Prato, capofila del Progetto, utilizzando il modello allegato 4 al presente avviso, la copia del contratto di lavoro stipulato con il tirocinante entro i seguenti termini: a) entro 30 giorni dal termine del periodo di prova, in caso di assunzione a tempo indeterminato; b) entro 30 giorni dal termine del tirocinio in caso di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a due anni. La richiesta di incentivo dovrà essere: consegnata a mano in busta chiusa e sigillata o spedita tramite raccomandata a.r. presso: Provincia di Prato Servizio Lavoro Via Ricasoli n Prato Oppure inviata per PEC con firma digitale, corredata degli allegati in formato PDF al seguente indirizzo: provinciadiprato@postacert.toscana.it Il contratto di lavoro deve essere stipulato entro 30 giorni dal termine del tirocinio o della sua proroga. I termini indicati sono perentori e il loro mancato rispetto non permetterà l erogazione dell incentivo. L interruzione del periodo di tirocinio e la conseguente assunzione a tempo indeterminato nel rispetto dei termini sopra previsti consente l erogazione dell incentivo. L incentivo all assunzione di cui al presente articolo: a) non può essere cumulato con analoghi contributi previsti dalla Regione Toscana o da altre Amministrazioni pubbliche; b) non può essere erogato per assunzioni che devono essere obbligatoriamente effettuate dal soggetto ospitante (ad esempio, per la legge n.68/99); c) non può essere erogato per le assunzioni effettuate mediante contratto di apprendistato; d) non può essere erogato a soggetti ospitanti non in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali alla data di presentazione dell istanza. 6

7 Misura dell incentivo Assunzioni a tempo indeterminato a) 8.000,00 per l assunzione presso il medesimo soggetto ospitante di tirocinanti; b) ,00 per l assunzione presso il medesimo soggetto ospitante di tirocinanti laureati; Assunzione a tempo determinato con contratto di durata non inferiore ai due anni a) 4.000,00 per l assunzione presso il medesimo soggetto ospitante di tirocinanti; b) 5.000,00 per l assunzione presso il medesimo soggetto ospitante di tirocinanti laureati. Le somme sopra riportate si riferiscono ad un assunzione full time; sono ridotte proporzionalmente in caso assunzione a tempo parziale di durata non inferiore alle 24 ore. Per contratto di lavoro full time si intende il numero di ore stabilite dal CCNL applicato dal soggetto ospitante; per contratto di lavoro a tempo parziale si intende un orario ridotto rispetto a quello stabilito dal CCNL applicato dal soggetto ospitante ma comunque non inferiore alle 24 ore settimanali. In caso di assunzione a tempo indeterminato, il soggetto ospitante è vincolato a non interrompere il rapporto di lavoro oggetto dell'incentivo per almeno due anni e sei mesi successivi all assunzione. La Provincia di Prato provvederà a comunicare a F.I.L. SRL gli aventi diritto al contributo e l ammontare dello stesso. F.I.L. SRL trasferirà il contributo, così come da comunicazione, all azienda in nome e per conto della Provincia di Prato nella seguente determinazione: - all atto dell approvazione il 30% del contributo determinato; - al dodicesimo mese il 50% ulteriore; - a conclusione del periodo di riferimento il saldo del 20% del contributo. Il soggetto ospitante è tenuto a dare immediata comunicazione alla Provincia di Prato relativamente a modifiche inerenti il rapporto di lavoro oggetto dell incentivo inviandone la documentazione relativa. In caso di una qualsiasi interruzione del rapporto di lavoro, si procederà alla revoca dell'incentivo secondo le modalità di seguito specificate: Assunzioni a tempo indeterminato E prevista la REVOCA TOTALE nei seguenti casi: - licenziamento per giustificato motivo oggettivo; - dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, se l evento si verifica entro 30 mesi dall assunzione/trasformazione. Nel caso di trasformazione del contratto di lavoro da full time a part-time (per almeno il 50% delle ore stabilite dal contratto full-time previsto dal CCNL applicato dal soggetto ospitante), a partire dalla data di tale trasformazione il contributo verrà conseguentemente riproporzionato tenendo conto del tempo rimanente al raggiungimento della soglia minima dei 30 mesi. Assunzioni a tempo determinato con contratto di durata non inferiore ai due anni E prevista la REVOCA TOTALE nei seguenti casi: - licenziamento per giustificato motivo oggettivo; - dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, se l evento si verifica entro il termine di durata del contratto. La revoca totale del contributo comporta, oltre alla restituzione dell'incentivo, anche la restituzione degli interessi legali che saranno calcolati: - dalla data dell'erogazione del contributo alla data in cui l impresa comunicherà la cessazione del rapporto di lavoro; - dalla data dell erogazione del contributo alla data della comunicazione al soggetto ospitante dell accertamento d ufficio; - dalla data di erogazione del contributo alla data del recupero dello stesso nei restanti casi. Non si procederà alla revoca del contributo nei casi in cui l impresa beneficiaria sia interessata da trasformazioni inerenti la natura giuridica che non compromettano l occupazione del lavoratore. La revoca del contributo sarà disposta dal dirigente del Servizio Lavoro della Provincia di Prato. In caso di trasformazione del contratto di lavoro da full time a part time, qualora alla data della trasformazione stessa le erogazioni siano ancora in corso, l ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Provincia avvierà la procedura di recupero coattivo. 7

8 Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all esatta e completa restituzione nei termini concessi. Art Disposizioni in materia di aiuti di Stato L incentivo di cui all art.9 del presente avviso è soggetto alla normativa in tema di aiuti di Stato. Si definisce aiuto di Stato qualsiasi contributo finanziato con risorse pubbliche che ha per oggetto la copertura parziale di una o più spese che, altrimenti, l impresa beneficiaria dovrebbe sostenere nella normale gestione della sua attività. La normativa comunitaria applicata nel presente avviso è il Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli Aiuti di importanza minore ( de minimis ). Secondo quanto disposto dal Regolamento citato, possono beneficiare dei suddetti aiuti le imprese grandi, medie e piccole. L impresa beneficiaria di un aiuto de minimis non può, nell arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti, ricevere più di Euro, incluso l aiuto in oggetto, di sovvenzioni pubbliche erogate a titolo di de minimis. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada la soglia massima ammessa all esenzione de minimis è di Euro. Ai fini della dichiarazione che le imprese devono rilasciare in merito al rispetto della regola del de minimis, i contributi de minimis ricevuti nell esercizio finanziario in corso e nei due precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo pubblico e, dunque, alla sua attuale realtà economico-giuridica. Di conseguenza, se nell arco dei 3 esercizi finanziari sopra individuati, l impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all atto dell attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento (esercizio finanziario) in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando per il rispetto della regola de minimis quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modifica della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da srl a spa), o di cambiamento nella denominazione o nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi non applicandosi quanto detto sopra, il calcolo dei contributi de minimis ricevuti nei tre esercizi finanziari di cui sopra dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo, precedentemente alla modifica intervenuta. La dichiarazione de minimis deve riguardare tutti i contributi ricevuti a titolo di de minimis nell arco di tempo dei 3 esercizi finanziari dall'impresa che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti. L Amministrazione si riserva di effettuare un attività di controllo a campione sulle imprese destinatarie di finanziamenti che costituiscono aiuti di Stato. I seguenti casi risultano inammissibili al regime de minimis : - erogazioni a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione, rimanendo ammesse al de minimis le spese relative alla partecipazione a fiere commerciali e quelle relative a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato; - aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati; - aiuti erogati alle imprese in crisi, secondo la definizione degli orientamenti comunitari applicabili (attualmente si veda GUUE serie C n. 244 del ); - aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e dell acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio (GUUE serie L 17 del ). - aiuti alle imprese che sono registrate con uno dei sotto indicati codici di attività (Classificazione ISTAT ATECO 2007): A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 01.2 COLTIVAZIONE DI COLTURE PERMANENTI 01.3 RIPRODUZIONE DELLE PIANTE 01.4 ALLEVAMENTO DI ANIMALI 01.5 COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI: ATTIVITÀ MISTA 01.6 ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL AGRICOLTURA E ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA RACCOLTA (tutta la divisione, ma NB linee successive) Attività che seguono la raccolta Nella classe s intendono incluse: - attività successive al raccolto finalizzate al miglioramento delle qualità riproduttiva delle sementi, cfr

9 - taglio e riessicazione del tabacco, cfr Lavorazione delle sementi per la semina Nella classe s intende inclusa la lavorazione di sementi mirata alla produzione di olio, cfr CACCIA, CATTURA DI ANIMALI E SERVIZI CONNESSI B ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA) 05.1 ESTRAZIONE DI ANTRACITE 05.2 ESTRAZIONE DI LIGNITE 09.9 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER L ESTRAZIONE DA CAVE E MINIERE DI ALTRI MINERALI Attività di supporto per l estrazione da cave e miniere di altri minerali Attività di supporto per l estrazione da cave e miniere di altri minerali Art Risorse disponibili Le risorse stanziate per finanziare il presente avviso sono pari ad un importo complessivo di Euro ,00, ripartiti come segue: ,00 per l Azione 1; ,00 per l Azione 2. La Provincia di Prato si riserva la facoltà di modificare gli stanziamenti sull una o l altra tipologia di azione in funzione dell andamento delle stesse. Art Controlli sulle dichiarazioni sostitutive Le dichiarazioni sostitutive presentate (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione) possono essere sottoposte a controlli e verifiche secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, da parte della Provincia di Prato. E disposta la decadenza dal contributo o dall incentivo all assunzione, con contestuale restituzione delle somme eventualmente percepite comprensive degli interessi maturati, qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/00 emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia. Art Responsabile del procedimento Ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, la struttura amministrativa Responsabile dell adozione del presente avviso nonché per gli interventi previsti è il Servizio Lavoro della Provincia di Prato, capofila del Progetto (Dirigente Responsabile Dott.ssa Franca Ferrara). Art. 14 Informazioni Informazioni sul presente avviso possono essere richieste a: Pietro Marseglia marseglia.fil@centroimpiegoprato.it Simone Cappelli scappelli@provincia.prato.it Art Informativa Privacy I dati personali dei quali gli uffici provinciali e degli Enti promotori o loro incaricati entrano in possesso a seguito dell applicazione e gestione del presente avviso verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, secondo le disposizioni specifiche approvate da ciascun Ente. Art Modifiche dell avviso revoca Il presente avviso potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza e potrà essere revocato da parte dell Amministrazione Provinciale qualora se ne ravvisi la necessità. 9

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