CONSORZIO PER IL NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE DI LAMEZIA TERME VARIANTE AL PIANO REGOLATORE. Allegato. Norme Tecniche di Attuazione

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1 CONSORZIO PER IL NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE DI LAMEZIA TERME VARIANTE AL PIANO REGOLATORE Allegato B Norme Tecniche di Attuazione

2 Estremi di Adozione: Deliberazione del Comitato Direttivo n. 27 del Estremi di Approvazione: Decreto , n. 16, del Dirigente Generale del 5 Dipartimento Urbanistica e Ambiente della Giunta Regionale Le parti in corsivo sono state introdotte o modificate dal suddetto Decreto di approvazione Studio Tecnico Via XX Settembre, Lamezia Terme Tel Fax

3 Sommario: CAP. 1 - NORME GENERALI CAP. 2 - VIABILITA' CAP. 3 - NORME DI ZONA CAP. 4 - NORME TECNICHE PARTICOLARI REGOLAMENTO PER SCARICHI GASSOSI, SCARICHI LIQUIDI, RIFIUTI SOLIDI E PER L'ALTEZZA DEI MANUFATTI CAPO 1 - NORME GENERALI CAPO 2 - SCARICHI LIQUIDI CAPO 3 - RIFIUTI SOLIDI CAPO 4 - SCARICHI GASSOSI CAPO 5 - ALTEZZA DEI MANUFATTI

4 Capitolo 1 Norme Generali Art. 1 - Il presente Piano Regolatore, in base a quanto detto nella Circolare del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno del n 2356 punto 2, ha efficacia di Piano Territoriale di Coordinamento ai sensi dell'art. 5 della Legge n Il Piano andrà, quindi, recepito dai Comuni nei loro strumenti urbanistici ed osservato dagli Enti che operano nel Comprensorio. Non si potranno concedere autorizzazioni per nuove opere in contrasto con esso. A partire dalla data di adozione da parte del Consorzio, fino all'approvazione del presente Piano, devono essere applicate, a cura dei Sindaci, le misure di salvaguardia, come previsto dall'art. 7 della Legge n 1462 ai sensi dell'articolo unico della Legge n 1902, modificato dalla Legge n 615. Art. 2 - Il Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione provvederà all'attuazione del presente Piano Regolatore seguendo un programma esecutivo di attuazione, utilizzando i poteri di esproprio conferitigli dall'art. 21 del Testo coordinato delle Leggi n 634 e n 555. Il Consorzio provvederà alla redazione ed al coordinamento dei progetti esecutivi delle opere previste secondo quanto prescritto al punto 9 della Circolare del Comitato dei Ministri del , protocollo n 2356, e secondo quanto successivamente prescritto nella normativa che riguarda le zone di Piano. Nel cedere il terreno alle Industrie il Consorzio predisporrà una convenzione che garantisce modi e tempi di realizzazione dei singoli opifici da parte dell'industria che si insedia e, nello stesso tempo, impegnerà il Consorzio nei tempi di realizzazione delle infrastrutture di sua competenza. In particolare detta convenzione dovrà richiamare quanto prescritto al Cap. 3, Art. 9 e Cap. 4, Art. 37 delle presenti norme. Tale convenzione dovrà rispettare i criteri generali di suddivisione dei carichi economici di impianto e gestione fissati dal Consorzio stesso. 1

5 Art. 3 Attuazione del Piano - L attuazione del presente Piano Regolatore, per tutti i comparti previsti, avverrà in base a quanto stabilito dall Art. 38 della Legge n 865/1971. attuazione delle aree a destinazione industriale già urbanizzate potrà avvenire per concessione diretta previo studio planivolumetrico redatto a cura del Consorzio nel rispetto degli indici e parametri previsti dalle stesse norme di ciascuna zona. Per le aree che non presentano carattere di completamento, l attuazione potrà avvenire attraverso la predisposizione di piani attuativi estesi almeno ad una superficie di 10 ettari. Per le aree attualmente poste in salvaguardia agricola, non appena sarà accertato il decadimento del vincolo, con le modalità previste dai successivi artt. 30 e 31, varranno le stesse disposizioni previste per le aree industriali. Art. 4 - Le concessioni edilizie per le costruzioni all'interno dell'agglomerato, destinate ad attività industriali e terziarie, saranno rilasciate solo su nulla osta del Consorzio che garantisca la osservanza del presente Piano Regolatore. Nessuna concessione edilizia potrà essere rilasciata se non sarà stata stipulata preventivamente la convenzione di cui all'art. 2 precedente. 2

6 VIABILITA' Capitolo 2 Art. 5 Le strade, costituenti la viabilità interna del Nucleo, devono essere realizzate nel rispetto delle seguenti norme tecniche: Norme sulle caratteristiche geometriche delle strade extraurbane Bollettino Ufficiale Consiglio Nazionale delle Ricerche 28/07/1980 n. 78 anno XIV; D.L.vo 30/04/1992 n.285 Nuovo codice della Strada ; D.P.R. 16/12/1992 n. 495 Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada"; D.P.R. 26/04/1993 n.147 Regolamento recante modificazioni ed integrazioni agli artt. 26 e 28 del D.P.R. 16/12/92 n.495 ; In particolare, le sezioni stradali tipo, le dimensioni della piattaforma e le dimensioni e le caratteristiche degli elementi di margine dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui alla citata Norma C.N.R. n.78/1980. I progetti delle strade dovranno essere redatti in conformità alle Istruzioni per la redazione dei progetti stradali Bollettino Ufficiale Consiglio Nazionale delle Ricerche 05/05/80 n. 77. Le stesse norme dovranno essere rispettate nei Piani Particolareggiati e nei Piani di Lottizzazione. Art. 6 Le strade di piano, indicate nella tavola della Viabilità, ad eccezione di quelle già realizzate, dovranno avere le seguenti sezioni tipo riferite alle tabelle a e b delle norme C.N.R. (B.U. n 78 28/07/80): - Viabilità di tipo A (principali di spina): sezione tipo III - Viabilità di tipo B (secondarie di spina): sezione tipo IV - Viabilità di tipo C (di penetrazione): sezione tipo V I marciapiedi, nei casi non previsti dalle Norme di cui al precedente art. 5, si realizzeranno solo quando non esistono strisce di verde pubblico pedonale che fiancheggiano la sede stradale, in generale essi potranno seguire tracciati svincolati dalla sede stradale principale. I marciapiedi, in questi casi, dovranno avere la larghezza di m

7 Art. 7 In tutti i comparti, destinati sia ad industria che a servizi, le recinzioni dell'area di pertinenza di ogni singolo opificio o di altro manufatto ed i limiti di zona a verde pubblico debbono risultare distaccati dal limite della sede stradale in ragione di: - ml. 16,00 per le strade con piattaforma di tipo III (secondo nomenclatura Norme C.N.R.) - ml. 6,00 per le altre strade (tipo IV, V, VI, A, B e C norme C.N.R.) Le fasce di rispetto corrispondenti agli anzidetti distacchi dovranno essere sistemate, dai singoli frontisti, a verde pubblico per tutto lo sviluppo del lotto fronteggiante la strada, salvo idonei varchi per gli autoveicoli. Parte di dette fasce, nella misura fissata dall'art. 13 Cap. 3, potranno avere idonea sistemazione superficiale al fine di consentire la manovra ed il parcheggio esterno degli autoveicoli. Per le strade esistenti, ai fini della determinazione del distacco dai limiti stradali, si farà riferimento alla piattaforma C.N.R. più prossima come larghezza totale. Art. 8 - Ove indicate nella planimetria esistano fasce di rispetto stradale, nell'ambito di tali fasce, non sarà consentita alcuna costruzione fuori terra. E' vietata, altresì, l'immissione di nuove strade quando non espressamente previste dal Piano Regolatore o Piano Particolareggiato. 4

8 NORME DI ZONA Capitolo 3 Art. 9 - Ogni industria che intenda installarsi nell'ambito dell'agglomerato dovrà prima avanzare richiesta al Consorzio, precisando un programma schematico di massima su: dimensionamento, distribuzione e realizzazione dei singoli edifici, precisando i tempi di realizzazione, il numero degli addetti corrispondenti ai successivi tempi di insediamento, la quantità ed il tipo di energia richiesta, il tipo di servizi richiesto, quantità e tipo di acqua da utilizzare nelle lavorazioni, tipo e quantità di fumi, acque di scarico e rifiuti di lavorazione, presumibile quantità di manufatti prodotti e di materie prime e semilavorati utilizzati, possibili indicazioni sulle aree di mercato e di reperimento materie prime o semilavorati. Inoltre, mezzi di trasporto preferiti (tipo e quantità), eventuale presenza di fasi di lavorazione moleste (rumori, odori, ecc.), nocive o rischiose ed in generale ogni altra notizia utile ad individuare l'opportunità e le modalità di collocazione dell'opificio nell'ambito del Nucleo. Sulla base della predetta richiesta e sulla base dei suoi programmi di attuazione di opere infrastrutturali, il Consorzio valuterà se consentire l'installazione dell'opificio e, in caso affermativo, individuerà il lotto delle dimensioni opportune, nell'ambito delle zone industriali, tenendo presente la loro ulteriore classificazione in base alle dimensioni minime dei lotti indicate nel P.R.G. Si potrà derogare dal rispetto del lotto minimo solo nel caso (che dovrà essere opportunamente giustificato nella convenzione tra Consorzio ed Industria) di un opificio di dimensioni minori il cui ciclo di lavorazione sia talmente e così esclusivamente integrato al ciclo di lavorazione di un altra industria da richiedere una contiguità di lotti. Unitamente a posizione e dimensione del lotto il Consorzio concorderà uno schema della Convenzione di cui all'art. 2 del Cap. 1. Successivamente l'industria richiedente avanzerà un definitivo progetto edilizio nel lotto assegnatole e, tenendo conto di tale progetto, si redigerà e si firmerà la Convenzione definitiva. Art Tutte le edificazioni dovranno essere distanziate di almeno 15 ml. dai confini generali esterni dell'agglomerato. Le recinzioni dovranno essere, invece, distanziate di almeno ml. 8,00 dai confini generali esterni dell'agglomerato. 5

9 Art Il rapporto di copertura. - All'interno dei lotti industriali il rapporto di copertura, inteso come il rapporto tra superficie totale costruita (con esclusione dei piazzali di deposito e manovra) e la superficie del lotto, non dovrà superare lo 0,40. Tale rapporto potrà aumentare, dopo un periodo di insediamento la cui durata sarà definita da convenzione con il Consorzio, ma non potrà mai superare lo 0,50. Art Nei lotti industriali non potranno essere costruiti edifici di abitazione (di superficie utile non superiore a mq. 95) se non per il personale adibito alla manutenzione degli impianti civili ed industriali, alla sorveglianza ed ai servizi di vigilanza. Art Dovranno essere previsti all'interno dei lotti e nelle fasce di rispetto, secondo quanto fissato nell'art. 6 del Cap. 2, spazi sufficienti per il parcheggio dei mezzi, destinato agli addetti, nella misura di mq. 10,00 per addetto, e nella misura rispettivamente del 70% delle aree occorrenti nell'interno dei lotti e per il restante 30% nelle fasce di rispetto. Art Le recinzioni opache sul fronte stradale non potranno essere più alte di ml. 1,30, salvo deroga concessa dal Consorzio per gli stabilimenti od impianti aventi produzioni di particolare segretezza e pericolosità. Art. 15 Zone P - Nelle Zone Industriali contraddistinte dalla lettera P, il lotto minimo ammesso per industrie è di mq Il distacco dai confini interni del lotto (e dalla recinzione per il fronte stradale) dovrà essere almeno di ml. 4,00 ad eccezione di una eventuale guardiola d'entrata nel caso questa non superi i 30 mc. fuori terra. Art. 16 Zone M - Nelle Zone Industriali contraddistinte dalla lettera M, il lotto minimo ammesso per industrie è di mq Il distacco dai confini interni del lotto (e della recinzione sul fronte strada) dovrà essere almeno di ml. 8,00 ad eccezione di eventuali guardiole di ingresso e di uscita nel caso queste non superino i 100 mc. fuori terra. In ogni caso per una fascia di 15 ml. dalla recinzione sul fronte stradale non potranno sorgere costruzioni più alte di ml. 3,50. Nelle Zone M, fermo restando quanto previsto al capo 3 dell art. 9, è compatibile la realizzazione di depositi di merci per la grande distribuzione. Art. 17 Zone Mpe Nelle zone industriali contraddistinte con la lettera Mpe valgono le norme di cui ai capi 1 e 2 dell art

10 Queste zone sono destinate ad insediamenti connessi con la produzione di energie alternative e/o rinnovabili; sono comunque compatibili insediamenti che operano nel campo dell alta tecnologia. Art. 18 Zone Mr Nelle zone industriali contraddistinte con la lettera Mr valgono le norme di cui ai capi 1 e 2 dell art. 16. Queste zone sono destinate ad insediamenti di attività che operano nel campo del trattamento dei rifiuti e/o del loro riciclaggio. Art. 19 Zone Me Queste zone sono costituite da aree già assegnate ad Imprese e sono quindi sede di attività industriali. Nelle zone industriali contraddistinte con la lettera Me valgono le norme di cui ai capi 1 e 2 dell art. 16. In queste zone sono consentite trasformazioni ed ampliamenti delle attività esistenti purché vengano rispettati il rapporto di copertura di cui all art. 11, fino al massimo consentito di 0.50, nonché le distanze di cui all art. 16. Art. 20 Zone Mg Nelle zone industriali contraddistinte con la lettera Mg valgono le norme che regolano le zone M. In questo comparto è consentita la possibilità di aggregare tra loro più lotti in maniera da ottenere lotti complessivi di maggiori dimensioni. Art. 21 Le aziende agricole ricadenti nell area a Est della SS. 18 SA-RC sono aree poste in salvaguardia agricola. Art. 22 Zone A - Nelle Zone Industriali contraddistinte dalla lettera A (Artigianali), il lotto minimo è di mq Valgono per il resto le limitazioni stabilite per le zone contraddistinte dalla lettera P. Sarà, anche, possibile permettere la concentrazione di più Imprese in un singolo lotto; in questo caso, il Consorzio si impegnerà a promuovere lo studio di una struttura produttiva che permetta una concentrazione volumetrica. Art. 23 Zone Ana - Sono Zone Industriali a destinazione artigianale con presenza di nuclei abitati, in esse valgono le stesse prescrizioni imposte per le Zone A. In queste zone, nella redazione dei piani particolareggiati, si dovrà tenere nel debito conto la presenza degli insediamenti abitativi esistenti; non saranno consentite lavorazioni che producano rumori molesti o inquinamenti di altro tipo; 7

11 gli opifici dovranno essere realizzati con particolare attenzione al rispetto dell ambiente già edificato e del paesaggio circostante. Art. 24 Zone Ri Nelle zone industriali contraddistinte con la lettera Ri è prevista la realizzazione di rustici industriali da assegnare, con opportuna convenzione, alle imprese; i rustici industriali potranno essere realizzati direttamente dal Consorzio, da soggetti privati o da soggetti misti pubblico-privati; in questi due ultimi casi la realizzazione e la gestione dei rustici industriali sarà normata da convenzione tra Consorzio e Concessionario. I rustici industriali dovranno essere realizzati nel rispetto delle norme di cui ai capi 1 e 2 dell art. 16, tramite la redazione di un Piano Particolareggiato a cura del Consorzio. Nel caso, trascorsi cinque anni dalla data di esecutività della presente variante al P.R.G., non sia stata avviata la realizzazione dei rustici industriali, il Consorzio può decidere, con delibera di Comitato Direttivo, di utilizzare le zone Ri come zone M a tutti gli effetti. Art. 25 Zone Sr Le zone contraddistinte con la lettera Sr sono destinate alla realizzazione di attrezzature collettive, servizi sociali ed impianti centrali di servizi tecnici ad uso esclusivo del Nucleo. Le costruzioni che vi sorgeranno avranno una densità edilizia di 1,75 mc./mq. e non dovranno superare un rapporto di copertura di 0,30. Il distacco dai confini interni dei lotti (e dalle recinzioni sul fronte strada) dovrà essere almeno di ml. 8,00. Non sarà ammessa la costruzione di abitazioni salvo che per il personale di manutenzione e sorveglianza degli impianti. Nelle zone Sr sono previste, in particolare, la realizzazione degli Uffici Centrali del Consorzio e di scuole; destinazioni compatibili sono servizi bancari, ristorazione collettiva, uffici postali, servizi di supporto alle imprese. Per l utilizzo delle aree Sr si dovrà preventivamente redigere un Piano Particolareggiato. Nell ambito della zona Sr dovranno essere lasciate anche aree a verde pubblico che dovranno occupare una superficie non inferiore al 10% dell intera superficie della zona Sr. Sarà il Piano Particolareggiato che deciderà la distribuzione ed il dimensionamento delle superfici destinate a servizi, fermo restando che la superficie non utilizzata a tal fine potrà solo essere destinata a verde pubblico. Art. 26 Zone St Le zone contraddistinte con la lettera St sono destinate alla realizzazione di particolari attrezzature tecniche a carattere comprensoriale, costituite dalla piattaforma depurativa, dalle vasche di accumulo dell acqua industriale e dal terminal merci. 8

12 Le costruzioni che vi sorgeranno avranno una densità edilizia di 1,75 mc./mq. e non dovranno superare un rapporto di copertura di 0,40. Il distacco dai confini interni dei lotti (e dalle recinzioni sul fronte strada) dovrà essere almeno di ml. 8,00. Non sarà ammessa la costruzione di abitazioni salvo che per il personale di manutenzione e sorveglianza degli impianti. area occupata dalle vasche di accumulo dell acqua industriale deve essere opportunamente recintata; al suo interno è vietata l edificazione ad eccezione dei manufatti necessari per l espletamento del servizio di fornitura idrica industriale. Art Zona Ra La zona Ra è destinata all insediamento di attività avanzate strettamente connesse con la ricerca: saranno ammesse attività di ricerca (sia da parte di soggetti pubblici che privati), attività di formazione a medio ed alto livello (scuole tecniche, corsi di specializzazione, università), laboratori di misura e prove sui materiali; sono compatibili attività di convegnistica. Le nuove costruzioni che vi sorgeranno avranno una densità edilizia di 1,50 mc./mq. e non dovranno superare un rapporto di copertura di 0,40. Per le dimensioni del lotto minimo e per i distacchi dai confini dovranno essere rispettate le norme di cui ai capi 1 e 2 dell art. 16. Non sarà ammessa la costruzione di abitazioni salvo che per il personale di manutenzione e sorveglianza. utilizzo dell area è subordinata alla redazione di un Piano Particolareggiato, con le modalità di cui all Art. 3, che tenga conto delle strutture e dell impiantistica esistente. Art. 28 Salvaguardia Agricola Le aree soggette a salvaguardia agricola sono quelle aree all interno delle quali si pratica agricoltura in forma produttiva ed organicamente strutturata. Art Le Aziende agricole che operano nelle aree poste in salvaguardia, devono operare la più sollecita trasformazione aziendale in senso produttivo ai fini di utilizzare al massimo grado le potenzialità produttive di ciascuna area posta in salvaguardia. Art. 30 Le Aziende interessate a godere del provvedimento di salvaguardia dovranno presentare un piano di sviluppo aziendale, che sarà assoggettato ad approvazione da parte del Consorzio; le Aziende inoltre, sono tenute a dimostrare l effettiva attuazione del piano di sviluppo con la presentazione, a cadenza almeno triennale, di una relazione economica ed una relazione agronomica, dalle quali risultino gli investimenti, le 9

13 trasformazioni, gli addetti impiegati, lo stato e l utilizzo dei suoli e quanto altro necessario per verificare lo sviluppo aziendale secondo il piano approvato. Il Consorzio potrà, di sua iniziativa, effettuare controlli periodici, finalizzati all accertamento della consistenza e dell operato delle Aziende salvaguardate. Art Il Comitato Direttivo, qualora accerti la mancanza dei presupposti per il mantenimento del provvedimento di salvaguardia agricola di cui all art. 29, o l inadempienza da parte dell Azienda a quanto disposto dall art. 30, può deliberare l annullamento del provvedimento di salvaguardia agricola e la riadozione del vincolo industriale sull intera area di pertinenza dell Azienda, indipendentemente dalla completa occupazione dei lotti industriali in altre aree. In questo caso dovrà essere predisposto, a cura del Consorzio, per l intera area non più salvaguardata, un Piano Particolareggiato che definisca l assetto infrastrutturale ed urbanistico dell area, nell ambito delle indicazioni del P.R.G., e provveda alla individuazione e dimensionamento delle aree standard, a parcheggi ed a verde secondo i seguenti parametri: - Superficie minima aree per servizi collettivi: 12 % della St - Superficie minima per strade e fasce di rispetto: 10% della St - Superficie minima aree per parcheggi: 3 % della St - Superficie minima aree per verde pubblico: 9 % della St avendo indicato con St la superficie territoriale del comparto interessato. Art L annullamento del provvedimento di salvaguardia agricola e l adozione del vincolo industriale può avvenire anche su richiesta della singola azienda su tutta o anche in parte di essa, purché si dimostri che la superficie rimanente mantenga i presupposti tecnici ed economici di unità aziendale produttiva e funzionale. Art Verde Pubblico ed Attrezzato - In questa zona è assolutamente vietata la costruzione di qualsiasi edificio stabile. Saranno consentiti unicamente edifici mobili (tipo chioschi) dietro autorizzazione del Consorzio. In questa zona sarà possibile installare anche attrezzature sportive. Art Fascia di Protezione - (Zona Filtro) - Al di fuori dei limiti dell'agglomerato è individuata una zona filtro posta come fascia di protezione intorno all'agglomerato stesso. Tale fascia dovrà essere recepita tra le zone del P.R.G. Comunale (eventualmente con diversa sagomatura, ma senza diminuzione di superficie 10

14 e senza soluzione di continuità). Per una ampiezza di ml. 150,00 tutt'intorno ai confini dell'agglomerato è prevista una fascia alberata in cui debbono essere realizzate folte piantumazioni a più filari di essenze sempre verdi ad alto fusto. L'uso del suolo nella zona filtro sarà di tipo agricolo. L'edificazione consentita dovrà rispettare un indice fondiario di 300 mc./ha. ed un rapporto di copertura di 1/50 ed in ogni caso dovrà rispettare la fascia alberata. Art Al fine di non alterare il profilo naturale della costa sono vietati scarichi o prelievi di sabbia lungo la battigia. Art Tutte le costruzioni esistenti alla data di approvazione del Piano Regolatore, ancorché difformi dalle norme di cui ai precedenti articoli, vengono poste in sanatoria. 11

15 Capitolo 4 NORME TECNICHE PARTICOLARI Art Le Imprese Industriali che necessitino di allacciamenti di acque industriali o potabili o di gas metano, di oli combustibili, di energia elettrica, di fognature, di strade, di linee ferroviarie, di nastri trasportatori, di impianti telefonici, di linee telefoniche e di ogni altra forma di comunicazione, dovranno richiedere l'installazione di tali servizi tramite il Consorzio, nei termini fissati nell'apposita convenzione. Art E' fatto obbligo a qualunque Industria che scarichi rifiuti di produzione gassosa, liquidi o solidi non compatibili con l'impianto centrale di depurazione o che produca rumori od odori molesti, o che funzioni secondo turni continui di lavorazione, ed in generale, che dia origine a fatti che possano costituire un nocumento od un disagio pubblico od una modifica delle caratteristiche ambientali, di approntare tutti quei provvedimenti necessari per un loro trattamento adeguato o sistemazione nei termini che saranno stati fissati nell'apposita convenzione con il Consorzio. In ogni caso le Industrie dovranno attenersi alle norme contenute nei Capi 2, 3 e 4 del Regolamento per gli scarichi gassosi, liquidi e rifiuti solidi. In particolare le industrie dovranno emettere fumi esenti da pulviscolo atmosferico, privi di sostanziali quantitativi di idrocarburi incombusti, in modo tale da essere sostanzialmente trasparenti, per non creare alterazioni alla visibilità. In ogni caso ogni Industria dovrà fornire, per quanto concerne questo specifico punto, adeguata documentazione che consenta al Consorzio di raccogliere il parere di competenza del Ministero dei Trasporti e dell'aviazione Civile - Direzione Generale Aviazione Civile, in merito alla salvaguardia delle condizioni di visibilità dell'aeroporto limitrofo (cfr. Art Regolamento per gli scarichi gassosi, liquidi e rifiuti solidi ). Art E' fatto obbligo a qualunque tipo e dimensione di Industria che voglia attingere ad acque sotterranee per usi industriali o potabili mediante pozzi o trivellazioni, di ottenere la eventuale concessione dal Consorzio nei termini che saranno stati preventivamente fissati da apposita convenzione. 12

16 E' fatto obbligo ad ogni Industria che voglia attingere dal mare acque destinate a processi industriali, di realizzare le condutture armonizzandole opportunamente con l'ambiente naturale nel rispetto del vincolo paesistico. Le opere ed i macchinari di presa dovranno essere sistemate con accorgimenti atti a favorirne l'inserimento ambientale. Art E' fatto obbligo ad ogni Industria di ottemperare agli obblighi previsti dagli Articoli 57 e 58 del Capo 5 del Regolamento Per Scarichi Gassosi, Scarichi Liquidi, Rifiuti Solidi e circa le altezze dei manufatti. 13

17 PIANO REGOLATORE DEL NUCLEO INDUSTRIALE DI LAMEZIA TERME REGOLAMENTO PER SCARICHI GASSOSI, SCARICHI LIQUIDI, RIFIUTI SOLIDI E PER L'ALTEZZA DEI MANUFATTI. 14

18 Capo 1 NORME GENERALI Art. 41 DOMANDE DI INSEDIAMENTO Le domande, intese ad ottenere l'autorizzazione all'insediamento di un complesso industriale nell'agglomerato del Nucleo, debbono essere corredate da particolareggiata relazione circa gli impianti di depurazione per scarichi liquidi, scarichi gassosi e rifiuti solidi che le Imprese intendono realizzare. Altra dettagliata relazione deve essere esibita circa l'altezza dei manufatti. Il Consorzio ha facoltà di richiedere alle Imprese, che intendono insediarsi nell'agglomerato, adeguata documentazione che consenta la variazione dei trattamenti di depurazione. Art. 42 AUTORIZZAZIONE - DEPURATORI In ogni caso, l'autorizzazione all'insediamento di una Industria nell'agglomerato consortile, sarà sempre subordinata alla disciplina degli scarichi, dei fumi e dei gas, in rapporto all'inquinamento che essi possono provocare. La disciplina di cui al comma precedente dovrà tenere conto delle indicazioni fornite in materia dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e della legislazione vigente. Il Consorzio si riserva la più ampia facoltà di imporre alle Imprese l'adozione dei mezzi idonei alla totale depurazione degli scarichi, dei fumi e dei gas, suggerendo i tipi di impianto tecnologicamente idonei in relazione alla natura delle sostanze da depurare. 15

19 Art. 43 IMPIANTO DI DEPURAZIONE CENTRALIZZATO L'impianto consortile di depurazione comprende quattro sezioni: a - Trattamento primario b - Trattamento secondario c - Forni di incenerimento d - Trattamento R.S.U. e Compostaggio Il trattamento primario comprende: processi meccanici, omogeneizzazione, grigliatura, eliminazione dei solidi in sospensione, eventuale dislocazione o trattamento chimico-fisico di aggiustamento ph e chiarificazione, con aggiunta eventuale di coagulanti e/o additivi di flocculazione. Il trattamento secondario comprende: un processo a "fanghi attivi" da condurre in almeno dieci vasche contenenti fango attivo, funzionanti in parallelo. I forni di incenerimento sono destinati alla distruzione dei materiali solidi residui dai diversi settori di lavorazione. Art. 44 ACQUE Le acque piovane saranno condotte, senza trattamento, allo scavo. Le acque degli scarichi di processo saranno sottoposte ad un trattamento sia primario che secondario. Le acque degli scarichi dai circuiti di raffreddamento indiretto ed a ciclo chiuso potranno essere sottoposte solo ad un trattamento primario. Le acque di scarico dei reflui civili dovranno essere sottoposte ad un solo trattamento secondario. Art. 45 ONERI DI GESTIONE CONSORTILE Agli impianti consortilizzati di depurazione reflui e di incenerimento dei residui solidi dovranno essere avviati i reflui ed i residui che non abbiano ottenuto sufficiente ed adeguato trattamento nei singoli impianti aziendali. Per l'uso dell'impianto consortile centralizzato le Imprese Industriali, insediate nell'agglomerato, dovranno corrispondere al Consorzio un adeguato indennizzo. 16

20 Capo 2 SCARICHI LIQUIDI Art. 46 VALORI DI SCARICO E' fatto obbligo alle Industrie insediate nell'agglomerato di rispettare, in termini assoluti, la quantità di liquido scaricato sia in valore medio che in valore di punta, dotando, se necessario, le proprie installazioni di vasche di compensazione. Art. 47 SOSTANZE DA DEPURARE E' fatto obbligo di garantire l'esclusione nei liquidi scaricati delle seguenti sostanze: - liquami radioattivi e con isotopi del semiperiodo e della concentrazione; - liquami che, per il loro contenuto in sostanze infiammabili od esplosive, possono, per il tramite dei loro vapori, generare pericolo di esplosione; - liquami contenenti: cromo, zinco, rame, cadmio e materiali pesanti in genere; - liquami contenenti cianuri e sostanze riducenti; - liquami contenenti oli e prodotti petroliferi in genere in quantità rilevanti e tali da non rendere possibili i trattamenti consortili di depurazione; - liquami con ph inferiore a 5 o superiore a 9; - liquami con temperatura superiore a 50 C.; - sostanze che, per quantità e qualità, possono configurarsi come rifiuti solidi. 17

21 Art. 48 COLLETTORI CONSORTILI Gli scarichi nei collettori consortili, da parte dei singoli utenti, dovranno presentare un BOD 5 avente valore medio di 500 con punte di Valori superiori a quelli indicati dovranno essere preventivamente approvati, caso per caso, dal Consorzio. 18

22 Capo 3 RIFIUTI SOLIDI Art. 49 PREPARAZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI I rifiuti solidi dovranno avere natura e dimensioni tali da poter consentire le operazioni di preparazione alla fase di incenerimento (grigliatura e triturazione, ecc.) e, comunque: a) dovranno essere trasportabili e convogliabili prevalentemente senza richiedere la manipolazione degli addetti; b) non dovranno contenere scorie radioattive e prodotti tali che, dalla loro combustione, derivino prodotti volatili, incombusti e mal odoranti, né dovranno contenere materiali volatili e tossici; c) il tenore di umidità dovrà essere tale da non compromettere la regolarità della combustione. Art. 50 CONTROLLI Fatte salve le competenze dell'amministrazione Pubblica: Igienico- Sanitaria, gli Uffici Tecnici del Consorzio, effettueranno i necessari particolari accertamenti sulla natura e sulla consistenza degli scarichi di qualsiasi natura, impartendo le eventuali prescrizioni necessarie a garantire l'osservanza delle norme in materia, nonché, il funzionamento e l'efficienza dell'impianto consortile. 19

23 Capo 4 SCARICHI GASSOSI Art. 51 NORMA GENERALE In considerazione della coesistenza del territorio dell'agglomerato industriale con installazione aeroportuali e turistiche, le Industrie che si insedieranno nel Nucleo Industriale, devono garantire, per la loro natura, al Consorzio il rispetto delle vigenti legislazioni degli scarichi atmosferici. Art. 52 APPROVAZIONE PREVENTIVA Devono essere sottoposti ad approvazione preventiva del Consorzio gli scarichi atmosferici derivanti dalle lavorazioni che possono alterare le condizioni di visibilità della zona. Le Industrie dovranno, pertanto, fornire, per questi casi, adeguata documentazione che consenta al Consorzio di raccogliere il parere di competenza dell'aviazione Civile. Art. 53 ESONERO Il Consorzio può esonerare dalla documentazione di cui al precedente Articolo le Industrie che prevedano scarichi gassosi prodotti da combustioni totali di centrali termiche, forni di riscaldamento, ecc. 20

24 Art. 54 CONVOGLIAMENTO Tutti gli scarichi atmosferici dovranno essere immessi nell'atmosfera dopo convogliamento in opportuni camini. Art. 55 FIACCOLE Non è ammesso lo scarico libero nell'atmosfera di miscele di gas combustibili a basso potere calorifico. Tali miscele dovranno essere preventivamente bruciate in apposite fiaccole. Art. 56 POLVERI Gli impianti che scaricano nell'atmosfera polveri, dovranno essere dotati di adeguati impianti di abbattimento. 21

25 Capo 5 ALTEZZA DEI MANUFATTI Art. 57 CONCESSIONE EDILIZIA La richiesta di concessione edilizia per la costruzione dei manufatti, è diretta al Sindaco, il quale esprimerà il proprio parere anche sull'altezza delle costruzioni. Art. 58 ALTEZZE SUPERIORI A 45 Mt. Per gli edifici, e, comunque, per tutti i manufatti, nonché per gli impianti aventi altezze superiori a metri 45,00, la domanda di cui all'art. 41, comma 2 del presente Regolamento, deve essere corredata da un attestato di verifica del rispetto delle servitù aeronautiche effettuata dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale dell'aviazione Civile - Servizio Aeroporti. 22

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