Termini generali e condizioni di acquisto del gruppo Linde

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Termini generali e condizioni di acquisto del gruppo Linde"

Transcript

1 Termini generali e condizioni di acquisto del gruppo Linde 1. APPLICABILITÀ, ORDINI, DEFINIZIONI PRINCIPALI 1.1. Le presenti condizioni generali di acquisto ("Condizioni") si applicano all'acquisto di (i) tutti i beni e materiali, ivi inclusi, senza limitazione, prodotti, parti o componenti sviluppati specificatamente o su misura e i prodotti finali derivanti da un servizio ("Beni") e (ii) tutti i servizi ("Servizi") offerti a LINDE. Il termine "LINDE" indica la persona giuridica del gruppo Linde che ordina i Beni o Servizi da un fornitore di tali Beni e Servizi ("FORNITORE"). Il gruppo Linde è un gruppo multinazionale facendo capo alla Linde AG, Germania ( Le Condizioni si applicano a tutti i rapporti commerciali attuali e futuri finalizzati all'acquisto di Beni e Servizi da parte di LINDE, anche se non espressamente stabilito. I termini standard del FORNITORE non saranno applicabili, a meno che LINDE non acconsenta espressamente per iscritto. Le Condizioni si applicheranno anche nei casi in cui LINDE, essendo a conoscenza dell'esistenza di termini generali del FORNITORE differenti o in conflitto, accetti i Beni o i Servizi senza riserve Per "Ordine" si intende una richiesta (in qualsiasi forma, orale o scritta) presentata al FORNITORE per la fornitura di Beni o Servizi, comprensivi di disegni, delle specifiche e di altri allegati (che, a loro volta, potrebbero includere le relative Condizioni). Le Condizioni completano l'ordine; in caso di un conflitto tra l'ordine e le Condizioni, i termini dell'ordine prevalgono Se un Ordine non viene accettato dal FORNITORE entro 14 giorni dal suo ricevimento o entro qualsiasi altro periodo stabilito nell'ordine ("Periodo di accettazione"), l'ordine è da ritenersi revocato. Fino al momento in cui un Ordine viene accettato per iscritto dal FORNITORE, LINDE non è vincolata da tale Ordine e può revocarlo o modificarlo in qualsiasi momento Gli (i) Ordini accettati senza riserve o modifiche entro il Periodo di accettazione da parte del FORNITORE, (ii) Ordini accettati dal FORNITORE con una riserva o una modifica o ricevuti da LINDE dopo il Periodo di accettazione, ma accettati da LINDE (in qualsiasi forma), o (iii) qualsiasi altro accordo tra il FORNITORE e LINDE che si riferisca a queste Condizioni costituiscono un "Contratto". Eventuali specifiche relative ai Beni e/o ai Servizi contenuti o incorporati nel Contratto o qualsiasi altra specifica concordata per iscritto tra LINDE e il FORNITORE di volta in volta sono denominate "Specifiche" Per "Legge applicabile" s intendono le leggi applicabili nel Paese in base alla paragrafo 19.1, salvo quanto diversamente concordato contrattualmente dalle parti All'interno delle presenti Condizioni, l'espressione "per iscritto" comprende le comunicazioni inviate tramite o fax. 2. FORNITURA DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI 2.1. Le tempistiche sono un aspetto essenziale per l'esecuzione del Contratto da parte del FORNITORE. Fatto salvo ogni altro diritto di LINDE ai sensi del Contratto o ai sensi di legge, il FORNITORE s impegna a comunicare tempestivamente per iscritto a LINDE eventuali circostanze che possano pregiudicare la fornitura dei Beni o la prestazione dei Servizi entro le scadenze prestabilite Il FORNITORE dovrà consegnare i Beni e prestare i Servizi durante il normale orario di lavoro (secondo quanto consentito nel luogo di consegna/prestazione) in conformità con l iter nel Contratto ("Date di consegna"). Qualora non siano state indicate Date di consegna, il FORNITORE s impegna a fornire i Beni e a prestare i Servizi non appena ragionevolmente possibile, nonché a informare LINDE della data di consegna per iscritto, con ragionevole anticipo. Salvo quanto eventualmente concordato diversamente nel Contratto, il FORNITORE dovrà fornire, alla destinazione specificata nell'ordine o nel contratto ("Luogo di ricevimento"), i Beni rispettando le disposizioni degli Incoterms 2010 "DDP" e del Contratto Qualora al FORNITORE non sia possibile consegnare i Beni o prestare i Servizi entro le Date di consegna o, se non è stata stabilita alcuna Data di consegna, entro i tempi ragionevolmente stabiliti da LINDE, LINDE potrà, senza alcuna conseguenza sugli altri diritti o rimedi a propria disposizione ai sensi del Contratto o ai sensi di legge, e senza alcuna responsabilità nei confronti del FORNITORE, recedere dal Contratto tramite previa comunicazione scritta al FORNITORE. In tal caso, LINDE può richiedere il rimborso del prezzo di acquisto, se già pagato, e chiedere un risarcimento per tutti i costi, le spese, i danni e altre perdite subite a causa della inadempienza del FORNITORE. Inoltre, per quanto riguarda i Servizi, LINDE godrà dei diritti specificati nella sezione Per ogni consegna di Beni, il FORNITORE garantisce la piena conformità a tutte le leggi e a tutti i regolamenti applicabili al trasporto e alla consegna dei Beni Ogni consegna di Beni deve essere accompagnata da documenti contenenti le seguenti informazioni minime ed eventuali informazioni supplementari richieste da LINDE: numero d'ordine, descrizione dei Beni e nome del FORNITORE, unità di misura specifica di volume, quantità o numero di Beni e punto di consegna dei Beni Tutti i Beni dovranno essere imballati (i) in maniera sicura, in modo da evitare danni durante il carico, il trasporto e lo scarico e (ii) in conformità con le specifiche d imballaggio di LINDE, qualora il FORNITORE le abbia ricevute Inoltre, il FORNITORE dovrà: fornire a LINDE, su richiesta, i certificati di origine, le dichiarazioni, i documenti e i dati relativi ai Beni e/o Servizi e, su richiesta, informare LINDE dettagliatamente e per iscritto di qualsiasi possibile restrizione relativa alle esportazioni o di qualsiasi obbligo di autorizzazione nel Paese d'origine o nel Paese di destinazione dei Beni o dei Servizi; fornire i dettagli riguardanti tutti i potenziali pericoli o rischi immediati e a lungo termine relativi ai Beni, ivi compresi, senza limitazione, i pericoli di tossicità e infiammabilità, gli effetti nocivi a seguito dell'inalazione o del contatto diretto e relativi all'uso diretto o indiretto; fornire tutti i dettagli riguardanti le più opportune precauzioni di sicurezza da adottare in relazione all'uso e alla manipolazione dei Beni; e etichettare in maniera appropriata e leggibile tutti gli imballaggi e i contenitori di Beni pericolosi, tossici o altrimenti nocivi, al fine di proteggere gli operatori dai rischi legati alla manipolazione e all'esposizione Le spedizioni parziali o le consegne anticipate di Beni sono consentite solo previa approvazione scritta di LINDE. In caso di consegna anticipata rispetto a quanto concordato, LINDE si riserva il diritto di restituire la spedizione a spese del FORNITORE. Se LINDE non restituisce una consegna anticipata, può immagazzinare i Beni fino alla data di consegna, a rischio e a spese del FORNITORE Se, per qualsiasi motivo, LINDE non è in grado di accettare la consegna dei Beni alla data e all'ora specificate nel Contratto, il FORNITORE deve, se richiesto da LINDE, conservare i Beni e mantenerli in condizioni di commerciabilità. Previo accordo scritto, LINDE dovrà risarcire al FORNITORE le spese ragionevoli di tale deposito Il FORNITORE presterà i Servizi presso le sedi concordate, alle Date di consegna previste, nel rispetto delle Specifiche e delle buone pratiche e degli standard di settore. Il FORNITORE deve documentare la prestazione dei Servizi e fornire tali documenti a LINDE su richiesta o al completamento dei Servizi, e comunque non oltre la data di consegna della fattura del FORNITORE. Qualora i Servizi prevedano il raggiungimento di un risultato finale o di un risultato specifico, le disposizioni delle presenti Condizioni riguardanti i Beni si applicheranno di conseguenza Il FORNITORE dovrà garantire che non si presupponga che il proprio personale addetto alla prestazione dei Servizi, in particolare in caso di lavoro presso le sedi di LINDE o di un cliente di LINDE, abbia instaurato o abbia diritto a instaurare un rapporto di lavoro con LINDE o con il cliente di LINDE. In caso di violazione, il FORNITORE dovrà indennizzare a LINDE eventuali costi, spese, danni o altre perdite Se il FORNITORE è tenuto a operare presso una sede di proprietà di o gestita da o per conto di LINDE, il FORNITORE dovrà rispettare a proprie spese tutte le norme e le procedure di sicurezza previste per la sede di LINDE. Tali norme e procedure finalizzate a mantenere il sito ordinato comprendono, senza limitazione, l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale, la partecipazione alla formazione in loco e la rimozione di rifiuti, detriti, materiali in eccesso e strutture temporanee,. Il FORNITORE si assume i rischi di perdita e danneggiamento relativi ai materiali utilizzati o da utilizzare fino al completamento del Contratto. 3. CESSIONE DEL RISCHIO E DELLA PROPRIETÀ 3.1. Salvo accordi diversi tra le parti, il rischio di perdite e danni passa a LINDE al momento della ricezione dei Beni presso il Luogo di ricevimento. Qualora sia concordata o richiesta una Procedura di accettazione (definita nella sezione 6.3), la data di accettazione finale da parte di LINDE determinerà il trasferimento del rischio. General Terms and Conditions of Purchase of The Linde Group_ITA_IT 1 of 5

2 3.2. La proprietà dei Beni in toto o in parte passerà a LINDE a decorrere dalla prima data tra (i) la data di pagamento dei Beni o di parte di essi; e (ii) la consegna di tali Beni presso il Luogo di ricevimento concordato. Qualora la proprietà in toto o parziale dei Beni sia trasferita a LINDE ma i Beni rimangano in possesso del FORNITORE, il FORNITORE etichetterà chiaramente i Beni come proprietà di LINDE, immagazzinandoli separatamente dagli altri beni. 4. PREZZO E PAGAMENTO 4.1. Il prezzo/i dei Beni e/o dei Servizi devono essere specificati nel Contratto e resteranno fissi per l'intera durata dello stesso Salvo altro accordo contrattuale, il prezzo da pagare per i Beni e/o Servizi: non include l'imposta sul valore aggiunto ("IVA") o altre imposte sulle vendite; e comprende le spese di imballaggio, spedizione, trasporto, assicurazione e consegna dei Beni, le spese di viaggio, vitto, alloggio e altri costi relativi ai Servizi e tutti i dazi, le licenze, i permessi e le imposte (diverse dall'iva o dalle altre imposte sulle vendite) di volta in volta applicabili ai Beni e/o ai Servizi Se il Contratto specifica la necessità di pagare l'iva o altre imposte sulle vendite con riferimento alla fornitura di Beni o Servizi, LINDE dovrà corrispondere tali imposte soltanto avendo ricevuto una fattura valida e integrante dell'ammontare di tali imposte Salvo altro accordo contrattuale e a condizione che il FORNITORE rispetti i propri obblighi nel Contratto, LINDE provvederà al pagamento dei Beni e/o dei Servizi entro cinque giorni lavorativi dalla fine del mese di ricezione della fattura del FORNITORE, debitamente preparata e compilata con precisione. Il FORNITORE non potrà emettere la fattura finché i Beni in oggetto non siano stati consegnati a LINDE o finché i Servizi in oggetto non siano stati completati. Le fatture devono sempre includere il numero d'ordine ufficiale ed essere conformi a eventuali altre specifiche richieste da LINDE LINDE può sospendere il pagamento di eventuali importi contestati o insufficientemente documentati in qualsiasi fattura. LINDE può in più compensare qualsiasi somma dovuta dal FORNITORE a LINDE o a qualsiasi membro del gruppo Linde contro qualsiasi importo dovuto da LINDE al FORNITORE ai sensi del Contratto, oppure recuperare tale somma come debito Il pagamento delle fatture da parte di LINDE non costituisce accettazione dei Beni e/o dei Servizi relativi alla fattura e non pregiudica eventuali reclami di LINDE nei confronti del FORNITORE nell'ambito del Contratto. 5. REQUISITI DI QUALITÀ 5.1. Il FORNITORE s impegna a fornire Beni della massima qualità, conformi alle Garanzie del FORNITORE, secondo quanto indicato alla sezione 7.3. Il FORNITORE dovrà rispettare le disposizioni di legge e le buone pratiche e gli standard industriali applicabili, sviluppando, producendo e collaudando i Beni da fornire per garantire la conformità degli stessi in tal senso e ai sensi del Contratto Qualora il FORNITORE si renda conto che i Beni o i Servizi non corrispondano ai requisiti di qualità e alle Garanzie del FORNITORE, indicate alla sezione 7.3 e/o il FORNITORE nutra legittimi dubbi riguardo alla conformità dei Beni o dei Servizi a tali requisiti, il FORNITORE dovrà informare tempestivamente LINDE per iscritto, indicando a LINDE le azioni da intraprendere. Lo stesso vale nel caso in cui il FORNITORE venga a conoscenza di diritti di proprietà di terzi che sono in conflitto con l'uso illimitato dei Beni o dei Servizi da parte di LINDE. La ricezione e la gestione di tali informazioni da parte di LINDE non pregiudica eventuali reclami di LINDE nei confronti del FORNITORE e risultanti da tale inadempienza LINDE può ispezionare, presso la sede del FORNITORE o presso qualsiasi altro luogo, i Beni o Servizi in qualsiasi momento prima della consegna o del completamento dei Beni o dei Servizi. L'ispezione di LINDE non esime il FORNITORE dalle proprie responsabilità in merito ai Beni o ai Servizi e non implica l'accettazione dei Beni o dei Servizi da parte di LINDE. Il diritto di LINDE di effettuare un'ispezione prima della consegna non pregiudica il diritto di LINDE di rifiutare i Beni dopo la consegna LINDE può richiedere certificazioni inerenti alle materie prime e ai test condotti sui materiali e sulle attrezzature utilizzati per l'approvvigionamento e la fabbricazione dei Beni. Il FORNITORE dovrà presentare tali certificazioni a LINDE entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta. 6. ISPEZIONE, COLLAUDO 6.1. Il FORNITORE s impegna a fornire tutti i Beni e i Servizi in maniera conforme al Contratto e alle Specifiche. LINDE può ispezionare e collaudare i Beni al momento della ricezione degli stessi o successivamente. Gli obblighi di LINDE, ai sensi della legge applicabile, relativi all'ispezione dei Beni o dei Servizi o alla notifica di eventuali difetti al FORNITORE entro un determinato periodo di tempo, sono esclusi per quanto legalmente possibile. Qualora l'obbligo di ispezione non possa essere escluso, si applicheranno le seguenti condizioni: (i) LINDE sarà esclusivamente tenuta a ispezionare i Beni per individuare eventuali variazioni di tipologia e quantità e danni evidenti dovuti al trasporto e (ii) LINDE informerà il FORNITORE di eventuali discrepanze e danni entro 14 giorni dalla ricezione dei Beni presso il Luogo di ricevimento. Per adempiere all'obbligo di notifica, LINDE dovrà semplicemente comunicare al FORNITORE una breve descrizione della discrepanza, del danno o del difetto Prima e comunque entro 30 giorni dalla consegna dei Beni o dalla prestazione dei Servizi, o prima e comunque entro qualsiasi altro periodo indicato alla sezione 6.3, e fatti salvi altri diritti o rimedi a disposizione di LINDE ai sensi del Contratto o ai sensi di legge, LINDE può rifiutare completamente o parzialmente la consegna dei Beni o la prestazione di Servizi non completamente conformi al Contratto. Se alcune parti dei Beni o dei Servizi non sono conformi alle disposizioni del Contratto, LINDE può rifiutare l'intera consegna o prestazione di servizi, a meno che il FORNITORE non sia in grado di provare che i restanti Beni o Servizi siano conformi al Contratto Se, secondo il Contratto o non, LINDE è tenuta a verificare e ad approvare i Beni o i Servizi per quanto riguarda la loro conformità con il Contratto, il FORNITORE e LINDE dovranno provvedere alla verifica e all'approvazione dei Beni o dei Servizi al loro completamento ("Procedura di accettazione"). Il FORNITORE dovrà presentare una richiesta di Procedura di accettazione in conformità con le date indicate nel Contratto o, nel caso non siano specificate date, prima possibile. Su richiesta ragionevole di LINDE, il FORNITORE s impegna a fornire il personale adeguato per assistere alle operazioni di collaudo. LINDE può rifiutare interamente o parzialmente i Beni o i Servizi qualora il FORNITORE non sia in grado di comprovarne la conformità ai requisiti del Contratto e/o ai criteri di accettazione concordati. Qualora LINDE non accetti i Beni o i Servizi, parzialmente o integralmente, il FORNITORE indagherà tempestivamente sulle cause di non conformità, provvedendo a rimediarle e a ripetere la Procedura di accettazione. In caso di esito negativo della seconda Procedura di accettazione, LINDE potrà, a sua discrezione, scegliere se ripetere la Procedura di accettazione o avvalersi dei rimedi indicati al paragrafo 8. L'utilizzo integrale o parziale dei Beni o dei Servizi, dovuto a necessità operative, non è da interpretarsi come accettazione dei Beni o dei Servizi da parte di LINDE. 7. GARANZIE E OBBLIGHI DEL FORNITORE 7.1. Fatte salve le garanzie ai sensi del Contratto o ai sensi di legge, il FORNITORE garantisce che i Beni e tutte le parti o i materiali utilizzati per la fabbricazione dei Beni o per qualsiasi altra operazione relativa agli stessi sono: idonei allo scopo previsto; idonei a qualsiasi scopo particolare, indicato da LINDE al FORNITORE; conformi alle Specifiche a tutti gli effetti e, ove applicabile, a eventuali campioni o disegni; in particolare, i pesi, le misure, i simboli, le legende, i termini, i particolari o le descrizioni, se presenti, impressi, stampati o altrimenti associati ai Beni o ai relativi contenitori (compresi eventuali contrassegni richiesti del Paese d'origine) o riferiti ai Beni consegnati, sono veritieri e corretti e conformi ad ogni statuto, regolamento o normativa; nuovi e inutilizzati, realizzati con materiali e manodopera di qualità e privi di qualsiasi difetto (latente o di altra natura); conformi a tutte le leggi locali e internazionali e ai regolamenti in materia di progettazione, fabbricazione, vendita, imballaggio, etichettatura, norme di sicurezza e uso dei Beni in vigore alla data di consegna; corredati delle informazioni, degli avvisi, delle istruzioni e della documentazione rilevanti per l'uso, lo stoccaggio, il funzionamento, il consumo, il trasporto e lo smaltimento di tali Beni; e salvo diversi accordi, conformi alle dichiarazioni e alle garanzie del FORNITORE, indicate nella letteratura e nei materiali promozionali dello stesso In aggiunta a qualsiasi altra garanzia a beneficio di LINDE nell'ambito del Contratto o ai sensi di legge, il FORNITORE garantisce che tutti i Servizi saranno prestati (i) con un livello elevato di competenza professionale, con pratiche adeguate e con il livello di giudizio normalmente esercitato da imprese professionali riconosciute che forniscono servizi di natura analoga, (ii) in maniera pienamente conforme a tutte le leggi applicabili, e (iii) in modo da garantire che i Servizi completati nell'ambito del Contratto siano privi di difetti materiali e di manodopera e idonei allo scopo previsto. General Terms and Conditions of Purchase of The Linde Group_ITA_IT 2 of 5

3 7.3. Le garanzie fornite all'interno della presente paragrafo 7 o esistenti nell'ambito del Contratto o ai sensi di legge ("Garanzie del FORNITORE") sono valide per un periodo di 24 mesi a decorrere dall'ultima data fra (i) l'accettazione dei Beni presso il Luogo di ricevimento, (ii) l'approvazione di LINDE ai sensi della sezione 6.3 o (iii) il completamento dei Servizi, oppure per un periodo più lungo, secondo quanto previsto dalla Legge applicabile o secondo quanto stabilito dal Contratto ("Periodo di garanzia"). Qualora un Bene o un Servizio non possano essere utilizzati per un certo periodo di tempo causa violazione della Garanzia del FORNITORE, il Periodo di garanzia sarà prolungato di conseguenza. 8. RIMEDI 8.1. Qualora i Beni consegnati non siano conformi alle Garanzie del FORNITORE ("Beni difettosi"), e fatti salvi gli altri diritti o rimedi a disposizione di LINDE ai sensi del Contratto o ai sensi di legge, LINDE potrà, a sua discrezione, scegliere uno o più dei seguenti rimedi: rifiutare di accettare la consegna; richiedere al FORNITORE di riparare o sostituire i Beni difettosi, esclusivamente a spese del FORNITORE ed entro un periodo ragionevolmente specificato da LINDE, ma al più tardi entro 21 giorni dal ricevimento della richiesta di LINDE; provvedere alla riparazione sostituendosi al FORNITORE o incaricando un soggetto terzo, interamente a spese del FORNITORE; richiedere al FORNITORE di rimborsare a LINDE i costi, le spese, i danni e altre perdite associati alla riparazione o alla sostituzione, compresi, senza limitazione, i costi per le indagini e l'analisi dei difetti, per l'installazione/la disinstallazione, per l'uso del proprio personale o di personale esterno, i costi per l'acquisto di parti e le spese legali, di alloggio, viaggio o trasporto; e chiedere al FORNITORE il risarcimento dei costi, delle spese, dei danni e di altre perdite sostenuti da LINDE a causa dei Beni difettosi Qualora il FORNITORE non ponga rimedio alla propria violazione delle Garanzie del FORNITORE con riferimento ai Beni difettosi entro il termine di cui alla sezione 8.1.2, oppure qualora il FORNITORE non sia in grado o si rifiuti di riparare o sostituire i Beni difettosi, fatti salvi gli altri diritti o rimedi a disposizione di LINDE ai sensi del Contratto o ai sensi di legge e in aggiunta ai rimedi illustrati alla sezione 8.1, LINDE potrà, a sua discrezione: recedere dal Contratto e richiedere il rimborso del prezzo di acquisto, se già corrisposto, nel qual caso LINDE dovrà restituire i Beni difettosi al FORNITORE, interamente a spese del FORNITORE; oppure pretendere una riduzione o un rimborso (a seconda del caso) del prezzo di acquisto pari all'importo della riduzione di valore dei Beni difettosi; oppure restituire i Beni difettosi al FORNITORE, a rischio e a spese del FORNITORE, ottenere beni identici o simili da un fornitore alternativo e richiedere al FORNITORE un rimborso per eventuali costi e spese aggiuntive ragionevolmente sostenuti da LINDE; e chiedere al FORNITORE il risarcimento dei costi, delle spese, dei danni e di altre perdite sostenuti da LINDE a causa dei Beni difettosi Qualora i Servizi consegnati non siano conformi alle Garanzie del FORNITORE ("Servizi difettosi"), fatti salvi gli altri diritti o rimedi a disposizione di LINDE ai sensi del Contratto o ai sensi di legge, LINDE potrà, a sua discrezione, scegliere uno o più dei seguenti rimedi: richiedere al FORNITORE di prestare nuovamente i Servizi gratuitamente e non appena ragionevolmente possibile; richiedere al FORNITORE di ridurre proporzionalmente la tariffa prevista per i Servizi difettosi; ottenere i Servizi da terzi e richiedere al FORNITORE il rimborso di tutti i costi e le spese ragionevolmente sostenuti; risolvere il Contratto e rifiutarsi di accettare altre prestazioni di Servizi nell'ambito dello stesso; e chiedere al FORNITORE il risarcimento dei costi, delle spese, dei danni e di altre perdite sostenuti da LINDE a causa dei Servizi difettosi. 9. INDENNIZZO 9.1. Qualora LINDE riceva una richiesta di risarcimento, relativa alla consegna dei Beni o alla prestazione dei Servizi da parte del FORNITORE, a seguito di una violazione della sicurezza pubblica o delle normative vigenti in materia di responsabilità sui prodotti, nella massima misura consentita dalla Legge applicabile, il FORNITORE s impegnerà, ai sensi del Contratto o ai sensi di legge, a indennizzare a LINDE e ai suoi dipendenti, funzionari, agenti, clienti, successori e assegnatari ("Parti indenni") tutti i costi, le spese, i danni e altre perdite risultanti da tale violazione, a meno che il FORNITORE non provi di non essere responsabile della violazione Fatti salvi gli altri diritti o rimedi a disposizione di LINDE ai sensi del Contratto o ai sensi di legge e nella misura massima consentita dalla legge, il FORNITORE s impegna a indennizzare a LINDE e alle Parti indenni ogni responsabilità, perdita, costo (compresi costi legali, costi di richiamo e costi relativi ai propri dipendenti), danno o lesione derivante da (i) Beni difettosi e/o Servizi difettosi, (ii) qualsiasi violazione del Contratto da parte del FORNITORE o dei propri fornitori o subappaltatori (compresi eventuali ritardi nella fornitura dei Beni o nella prestazione dei Servizi) o (iii) qualsiasi negligenza, dolo, omissione o atto illecito del FORNITORE o dei propri fornitori o subappaltatori. 10. ASSICURAZIONE Il FORNITORE provvederà a stipulare e a mantenere, a proprie spese, tutte le polizze assicurative consuetudinarie, alle condizioni comuni per il settore e ritenute soddisfacenti da LINDE, in particolare un'assicurazione relativa alla responsabilità professionale, pubblica e in materia di prodotti. Il FORNITORE dovrà fornire, su richiesta di LINDE, prove della stipula di tali assicurazioni. A scanso di equivoci, la copertura assicurativa non limita in alcun modo la responsabilità del FORNITORE e, in particolare, la responsabilità del FORNITORE per i Beni consegnati e i Servizi prestati a LINDE. 11. PROPRIETÀ INTELLETTUALE, RISERVATEZZA Le abilità e competenze, le informazioni riservate e i diritti di proprietà intellettuale, ivi compresi, senza limitazione, brevetti, marchi, marchi di servizio, diritti di progettazione (registrati o meno), diritti d'autore (compresi eventuali diritti d'autore futuri), completi delle relative applicazioni, sviluppati da FORNITORE o per conto del FORNITORE in relazione a (i) un aspetto specificatamente concordato, (ii) una modifica specifica di un prodotto destinato a LINDE o (iii) la progettazione di un attrezzo o una parte dello stesso ("Nuovi diritti di proprietà intellettuale") diventeranno proprietà di LINDE e saranno considerati rimunerati dal pagamento del prezzo dei Beni e/o dei Servizi. Il FORNITORE adotterà ogni misura necessaria per garantire l'assegnazione di tali diritti a LINDE. Indipendentemente dall'obbligo di assegnare la proprietà intellettuale, il FORNITORE concede a priori e gratuitamente a LINDE una licenza incondizionata, irrevocabile, trasferibile, in esclusiva e valida in tutto il mondo per quanto riguarda i Nuovi diritti di proprietà intellettuale, in forma originale o modificata. Il FORNITORE non potrà utilizzare i Nuovi diritti di proprietà intellettuale per scopi diversi da quelli previsti dal Contratto Il FORNITORE dovrà garantire la riservatezza delle informazioni e dei documenti messi a disposizione da LINDE, ricevuti nell'ambito della relazione commerciale con LINDE o che crea o produce, oppure ha creato o prodotto, specificatamente in relazione all'esecuzione del Contratto per LINDE. Il FORNITORE non potrà utilizzare o far utilizzare tali informazioni o documenti per scopi diversi da quelli previsti nel Contratto. Tale obbligo continuerà a vigere anche dopo la cessazione o risoluzione del Contratto, indipendentemente dalla motivazione. Tali disposizioni non si applicano alle informazioni o ai documenti di dominio pubblico, la cui diffusione non è dovuta a una violazione, da parte del FORNITORE, dei propri obblighi, e alle informazioni divulgate ai subappaltatori del FORNITORE nella misura necessaria per l'esecuzione del Contratto Il FORNITORE dovrà utilizzare gli oggetti, i documenti e le risorse ausiliarie di qualsiasi tipo, messi a disposizione da LINDE per prestare i Servizi o produrre i Beni, esclusivamente per prestare i Servizi o produrre i Beni, impegnandosi a restituirli a LINDE in maniera tempestiva al completamento dei Servizi o della fornitura dei Beni o in seguito alla risoluzione o alla scadenza del Contratto Il FORNITORE garantisce che la vendita, il possesso, la rivendita o l'uso dei Beni e/o la prestazione dei Servizi da fornire non violano i diritti di proprietà intellettuale o i diritti di terzi. LINDE godrà dei rimedi illustrati nella sezione 8. In aggiunta a tali rimedi, il FORNITORE s impegna, nella massima misura consentita dalla legge applicabile, a indennizzare LINDE e le Parti Indenni tutti i pagamenti o le perdite di royalty o di diritti di licenza e tutti i costi, le perdite e le spese da esse sostenuti o potenzialmente sostenibili con riferimento a eventuali violazioni della presente garanzia, comprese le spese legali. Il FORNITORE offrirà a LINDE e alle Parti Indenni tutta l'assistenza ragionevolmente necessaria alla difesa in caso di reclami dovuti a infrazioni di cui sopra. Qualora LINDE venga a conoscenza di un reclamo legato alla presente garanzia, LINDE potrà risolvere immediatamente il Contratto, senza alcuna responsabilità nei confronti del FORNITORE. General Terms and Conditions of Purchase of The Linde Group_ITA_IT 3 of 5

4 11.5. Il FORNITORE non farà alcun riferimento a LINDE nei propri materiali promozionali, nella propria letteratura e nella propria corrispondenza senza previa autorizzazione fornita per iscritto da LINDE. Nessuna disposizione del Contratto dà al FORNITORE il diritto di utilizzare nomi, marchi commerciali o loghi di proprietà di LINDE. 12. PARTI DI RICAMBIO Il FORNITORE dovrà, per un periodo di almeno sette anni dopo l'interruzione della produzione dei Beni, avere a disposizione parti di ricambio compatibili, sostanzialmente equivalenti in termini di funzionalità e di qualità, per le parti contenute nei Beni, oppure fornire alternative a condizioni commercialmente ragionevoli per LINDE. 13. STRUMENTI I materiali, i software, le attrezzature o gli strumenti (i) forniti da LINDE al FORNITORE, (ii) acquistati da LINDE ai sensi del presente Contratto o (iii) acquistati o utilizzati dal FORNITORE nel contesto del presente Contratto e pagati da LINDE ("Strumenti") rimarranno di proprietà di LINDE e potranno essere utilizzati dal FORNITORE al solo scopo di adempiere ai propri obblighi ai sensi del Contratto. La proprietà di tutti gli Strumenti è trasferita a LINDE dal FORNITORE alla data di acquisizione dello Strumento da parte del FORNITORE, o, nel caso degli Strumenti prodotti dal FORNITORE, alla data del completamento della fabbricazione da parte del FORNITORE. Per rendere effettivo tale trasferimento, non saranno necessarie ulteriori azioni delle parti. Il FORNITORE contrassegnerà direttamente tali Strumenti come proprietà di LINDE subito dopo la loro fornitura, direttamente dopo l'acquisizione da parte del FORNITORE o dopo il loro completamento, a secondo dei casi. Su richiesta, il FORNITORE dovrà fornire prova dei contrassegni apposti con foto o in altra maniera. Il FORNITORE deve utilizzare gli Strumenti esclusivamente per la prestazione di Servizi per LINDE o per la fabbricazione dei Beni ordinati da LINDE. Il FORNITORE provvederà a proprie spese ad assicurare gli Strumenti appartenenti a LINDE al valore di sostituzione e a condizioni appropriate. Il FORNITORE effettuerà tempestivamente le ispezioni e gli interventi di riparazione e manutenzione a proprie spese. Su richiesta di LINDE, il FORNITORE consegnerà gli Strumenti a LINDE. 14. SUBAPPALTATORI Il FORNITORE non dovrà coinvolgere i subappaltatori se non con previo consenso fornito per iscritto da LINDE. Il FORNITORE dovrà richiedere ai propri subappaltatori di rispettare tutti gli obblighi del Contratto, compreso quello di riservatezza. Indipendentemente da qualsiasi consenso dato da LINDE, il FORNITORE resta in ogni caso responsabile nei confronti di LINDE per le azioni od omissioni dei suoi subappaltatori, come se fossero proprie. Nessun subappalto esonera il FORNITORE dall'obbligo di fornire i Beni o di prestare i Servizi o da qualsiasi responsabilità ai sensi del Contratto. 15. CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI Il FORNITORE riconosce che LINDE dispone di un 'Codice di condotta per i fornitori del gruppo Linde' (il "Codice di condotta dei fornitori"). È possibile consultare copie del Codice sul sito LINDE fornirà inoltre copie del Codice su richiesta. Il FORNITORE s impegna a rispettare i requisiti del Codice di condotta dei fornitori e a mantenere standard costantemente elevati di integrità in tutte le sue relazioni commerciali con LINDE, nonché a sostenere i più elevati standard di competenza professionale possibili in tutte le sue attività. A tal fine, nell'ambito della fornitura di Beni e/o dell'esecuzione di servizi per LINDE, il FORNITORE non intraprenderà alcuna azione che possa violare il Codice di condotta dei fornitori. Il FORNITORE riconosce altresì che nessun dipendente di LINDE è autorizzato a proporre al FORNITORE o ad approvare comportamenti non conformi al Codice di condotta dei fornitori Il FORNITORE deve dimostrare la propria conformità ai requisiti del Codice di condotta dei fornitori su richiesta e nella misura necessaria per soddisfare LINDE, ad esempio fornendo dati o effettuando autovalutazioni Qualora LINDE abbia motivo di ritenere che il FORNITORE abbia commesso una violazione sostanziale dei requisiti di cui al Codice di condotta dei fornitori, LINDE o un soggetto terzo nominato da LINDE può effettuare ispezioni presso le sedi del FORNITORE, al fine di verificare la conformità del FORNITORE ai requisiti del Codice di condotta dei fornitori. LINDE s impegnerà a compiere ogni azione necessaria per garantire che tutte le ispezioni siano condotte ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati privati e non interferirà in maniera irragionevole con le attività commerciali del FORNITORE né violerà gli accordi di riservatezza stipulati dal FORNITORE con soggetti terzi. Il FORNITORE dovrà ragionevolmente collaborare alla conduzione delle ispezioni. Ogni parte si farà carico delle proprie spese in relazione a tali ispezioni Fatti salvi gli altri diritti o rimedi a disposizione di LINDE ai sensi del Contratto o ai sensi di legge, LINDE può risolvere il Contratto e qualsiasi Ordine emesso nell'ambito dello stesso senza alcuna responsabilità qualora il FORNITORE compia una grave violazione del Codice di condotta dei fornitori o non riesca a porre rimedio a eventuali violazioni dopo aver ricevuto per iscritto da LINDE una notifica della violazione Le violazioni materiali includono, senza limitazione, casi di lavoro forzato o lavoro minorile, corruzione e mancato rispetto dei requisiti di tutela ambientale illustrati nel Codice di condotta dei fornitori Qualsiasi riferimento al Codice di condotta dei fornitori deve (a patto che il contesto non richieda altrimenti) essere interpretato come riferito al Codice di condotta dei fornitori, tenendo conto delle modifiche e della versione in vigore di volta in volta. 16. RISARCIMENTO IN CASO DI VIOLAZIONE DA PARTE DEL FORNITORE DELLE LEGGI IN MATERIA DI CONCORRENZA Fatti salvi altri diritti o rimedi a disposizione di LINDE ai sensi del Contratto o ai sensi di legge, se il FORNITORE ha stipulato un accordo che comporta una limitazione illegale della concorrenza, il FORNITORE dovrà corrispondere a LINDE il 15% del prezzo di tutti i Beni o i Servizi forniti correlati. Le ulteriori richieste di risarcimento danni effettuate da LINDE e superiori a questa indennità forfettaria resteranno inalterate. Tuttavia, il FORNITORE potrà pagare soltanto i danni effettivi causati dalla limitazione illegale della concorrenza, qualora sia in grado di dimostrare che essi siano inferiori all'indennità forfettaria stabilita nel presente paragrafo. Questa disposizione si applica anche dopo la scadenza, la risoluzione o il completamento del contratto. 17. OBBLIGO DI INFORMARE Qualora si verifichi uno dei seguenti eventi con riferimento al FORNITORE, il FORNITORE informerà tempestivamente LINDE dei dettagli di tale evento, impegnandosi altresì a rispondere tempestivamente e in buona fede a qualsiasi domanda di LINDE per quanto riguarda tali circostanze: (i) variazione della persona giuridica del FORNITORE; (ii) cessione di tutti i beni o di una parte sostanziale dei beni del FORNITORE; (iii) acquisto da una persona giuridica di azioni con diritto di voto che rappresentino più del 50% dei voti in assemblea generale del FORNITORE; (iv) fusione del FORNITORE con altra persona giuridica; (v) modifica della amministrazione generale del FORNITORE; e (vi) qualsiasi altro evento che determini un cambiamento della dirigenza aziendale del FORNITORE, inteso come cambiamento della persona giuridica o delle persone con potere di coordinare la gestione del FORNITORE e/o la strategia del FORNITORE. 18. RISOLUZIONE In qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, LINDE può risolvere il Contratto integralmente o parzialmente dandone comunicazione per iscritto al FORNITORE. A seguito della risoluzione, tutti i lavori inerenti al Contratto saranno interrotti e LINDE corrisponderà al FORNITORE un compenso equo e ragionevole per il lavoro svolto fino a quel momento; tale compenso non comprenderà tuttavia la perdita dei profitti anticipati o qualsiasi perdita economica indiretta e non sarà in ogni caso superiore al prezzo dei Beni o dei Servizi oggetto del Contratto terminato. LINDE può richiedere che i relativi Beni e i Servizi, o i risultati dei Servizi, siano consegnati a LINDE nello stato attuale alla risoluzione LINDE può risolvere il Contratto senza alcuna responsabilità nei confronti del FORNITORE e mantenendo i diritti o i rimedi acquisiti, dandone comunicazione per iscritto al FORNITORE con effetto dalla data specificata nella notifica di rescissione, qualora: Il FORNITORE commetta una violazione materiale di qualsiasi disposizione del Contratto e, in caso di violazione rimediabile, non sia in grado di rimediare alla violazione entro 21 giorni dalla data della notifica della stessa da parte di LINDE (il FORNITORE riconosce che una serie di violazioni minori può costituire nel suo insieme una violazione materiale); oppure il FORNITORE presenti una petizione di insolvenza o venga presentata una petizione di insolvenza contro di esso, oppure il FORNITORE sia soggetto a un procedimento fallimentare o a un procedimento di tutela dei creditori, oppure venga emesso un ordine relativo alla nomina di un beneficiario o di un fiduciario fallimentare, oppure venga messo in atto un sequestro di una parte sostanziale dei beni del FORNITORE, oppure venga effettuata un'assegnazione fallimentare a beneficio dei creditori del FORNITORE Tali condizioni, che hanno effetto espressamente o implicitamente dopo la risoluzione, continuano ad essere esecutive nonostante la stessa risoluzione. 19. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE Il Contratto e la fornitura di Beni e Servizi stipulati ai sensi dello stesso sono disciplinati dalle leggi applicabili nel Paese in cui LINDE ha sede legale, indipendentemente dai principi del diritto internazionale privato ed escludendo General Terms and Conditions of Purchase of The Linde Group_ITA_IT 4 of 5

5 l'applicazione della Convenzione ONU sui Contratti per la vendita internazionale di beni Le Parti presenteranno eventuali dispute, controversie o reclami derivanti dal, o in relazione al, Contratto, ivi comprese le dispute sulla validità del Contratto, esclusivamente presso il tribunale nel Paese o nella giurisdizione in cui LINDE ha sede legale e nel luogo di tale sede legale. LINDE può tuttavia avviare un'azione legale contro il FORNITORE presso il tribunale di giurisdizione generale del luogo in cui il FORNITORE ha sede legale. 20. DISPOSIZIONI GENERALI Il FORNITORE non può scalare le proprie richieste di risarcimento ai sensi del Contratto dalle richieste di risarcimento di LINDE né rifiutarsi di adempiere ai propri obblighi ai sensi del Contratto facendo valere il proprio diritto di ritenzione, salvo nel caso in cui i diritti o le richieste di risarcimento del FORNITORE non siano contestati da LINDE o siano confermati dalla decisione finale di un tribunale competente Qualora LINDE non eserciti o eserciti in ritardo i propri poteri, diritti o rimedi ai sensi del Contratto, tale ritardo non costituirà rinuncia singola o parziale di LINDE ai propri poteri, diritti o rimedi e non precluderanno l'esercizio futuro di tali poteri, diritti o rimedi. Qualora LINDE rinunci a rivalersi di una violazione dei termini e delle condizioni del Contratto, tale circostanza non sarà da intendersi come rinuncia a rivalersi delle violazioni successive, sia di natura analoga che di altra natura. Nessuna rinuncia da parte di LINDE sarà considerata valida se non comunicata per iscritto Il Contratto costituisce l'intero accordo tra LINDE e il FORNITORE in merito alla vendita e all'acquisto dei Beni e/o dei Servizi. Le modifiche o le variazioni del Contratto saranno ritenute valide soltanto se espressamente accettate per iscritto da LINDE. Gli accordi precedenti tra le parti e gli usi commerciali non saranno rilevanti ai fini dell'integrazione o della interpretazione dei termini del Contratto Salvo quanto espressamente previsto nel Contratto, nessuna disposizione del Contratto sarà applicabile da parte di soggetti terzi. LINDE può cedere il contratto o qualsiasi diritto o richiesta di risarcimento relativo al Contratto a qualsiasi soggetto terzo, senza previo consenso per iscritto del FORNITORE Nel caso in cui uno o più termini o disposizioni del Contratto risultino nulli o inapplicabili, le restanti disposizioni del Contratto resteranno in pieno vigore nella misura massima consentita dalla legge applicabile. Al posto della disposizione invalida o inapplicabile, o al fine di colmare una lacuna contrattuale, sarà applicata la disposizione valida ed esecutiva che riflette, il più possibile, l'intento commerciale delle parti per quanto riguarda la disposizione ritenuta invalida, inapplicabile o mancante. General Terms and Conditions of Purchase of The Linde Group_ITA_IT 5 of 5

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA 1. Nelle presenti Condizioni Generali, le parole elencate qui di seguito saranno da intendersi con i significati qui descritti:

Dettagli

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.

Dettagli

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutti i contratti stipulati dalla società Ghibli Design srl (d ora innanzi Ghibli)

Dettagli

CONTRATTO DI SVILUPPO SOFTWARE (MODELLO CONTRATTUALE SUGGERITO DALL ANASIN) Azienda ) si obbliga a fornire al Cliente ai termini e

CONTRATTO DI SVILUPPO SOFTWARE (MODELLO CONTRATTUALE SUGGERITO DALL ANASIN) Azienda ) si obbliga a fornire al Cliente ai termini e CONTRATTO DI SVILUPPO SOFTWARE (MODELLO CONTRATTUALE SUGGERITO DALL ANASIN)... (Ragione sociale dell Azienda) Nominativo del Cliente Indirizzo 1) Fornitura. La... (qui di seguito denominata Azienda ) si

Dettagli

NUTRIAD ITALIA S.R.L. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

NUTRIAD ITALIA S.R.L. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA NUTRIAD ITALIA S.R.L. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA INTERO CONTRATTO Le presenti Condizioni Generali di vendita ed i termini e le obbligazioni in esse contenute sono le uniche e sole obbligazioni vincolanti

Dettagli

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

Allegato: Contratto di fornitura di servizi All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI CITYBIKE-CARD ( CG - CB-CARD )

CONDIZIONI GENERALI CITYBIKE-CARD ( CG - CB-CARD ) Citybike Wien Gewista Werbeges.m.b.H. Postfach 124 1031 Wien CONDIZIONI GENERALI CITYBIKE-CARD ( CG - CB-CARD ) Le presenti CG CB-CARD si applicano agli utilizzatori delle biciclette di CITYBIKE WIEN,

Dettagli

Contratto di comodato

Contratto di comodato Contratto di comodato/ prestito d uso per attrezzature tra Tratter Engineering S.r.l. Via Luigi Negrelli 13 I -39100 Bolzano Part. IT-01674780216 (sede legale) (di seguito chiamato committente o TE) e

Dettagli

Garanzia limitata sul prodotto e sulla potenza in uscita rilasciata all'utente finale per i moduli SF1XX in Italia

Garanzia limitata sul prodotto e sulla potenza in uscita rilasciata all'utente finale per i moduli SF1XX in Italia Garanzia limitata sul prodotto e sulla potenza in uscita rilasciata all'utente finale per i moduli SF1XX in Italia La presente Garanzia sul prodotto e sulla potenza in uscita (sezione 443 del Codice civile

Dettagli

SCHEMA DI CONTRATTO ESTIMATORIO PER CONTO DEPOSITO. Articolo 1 Oggetto del contratto

SCHEMA DI CONTRATTO ESTIMATORIO PER CONTO DEPOSITO. Articolo 1 Oggetto del contratto SCHEMA DI CONTRATTO ESTIMATORIO PER CONTO DEPOSITO Articolo 1 Oggetto del contratto Il presente contratto ha per oggetto la fornitura secondo lo schema del contratto estimatorio, con relativa consegna

Dettagli

CONSIDERATO CHE. Adesso, dunque, in considerazione delle precedenti premesse, con la presente il sottoscritto si impegna come segue:

CONSIDERATO CHE. Adesso, dunque, in considerazione delle precedenti premesse, con la presente il sottoscritto si impegna come segue: CONDIZIONI CONSIDERATO CHE (i) GE.MA.R S.r.l. (qui di seguito anche nominato il Produttore ) è una azienda leader italiana specializzata nella produzione e nella stampa di palloncini di latex; (ii) Il

Dettagli

ALLEGATO VII WWF-WORLD WIDE FUND FOR NATURE (PRECEDENTEMENTE WORLD WILDLIFE FUND) - e - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WILDLIFE FUND

ALLEGATO VII WWF-WORLD WIDE FUND FOR NATURE (PRECEDENTEMENTE WORLD WILDLIFE FUND) - e - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WILDLIFE FUND ALLEGATO VII WWF-WORLD WIDE FUND FOR NATURE (PRECEDENTEMENTE WORLD WILDLIFE FUND) - e - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WILDLIFE FUND ACCORDO DI LICENZA ACCORDO DI LICENZA ACCORDO del 16 maggio 1997

Dettagli

ACCORDO DI RISERVATEZZA. Oggi..., in..., con la presente scrittura privata sottoscritta in due originali ciascuno composto da

ACCORDO DI RISERVATEZZA. Oggi..., in..., con la presente scrittura privata sottoscritta in due originali ciascuno composto da ACCORDO DI RISERVATEZZA Oggi..., in..., con la presente scrittura privata sottoscritta in due originali ciascuno composto da quattro pagine, le parti (Nome ricercatore) nato/a a (Luogo) il (data di nascita),

Dettagli

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013 La garanzia finanziaria può essere prestata mediante: reale e valida cauzione, fideiussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale Toscana n 743 del 06/08/2012 e

Dettagli

Addendum relativo all Iniziativa per i Consulenti di Servizi e Software Microsoft

Addendum relativo all Iniziativa per i Consulenti di Servizi e Software Microsoft Addendum relativo all Iniziativa per i Consulenti di Servizi e Software Microsoft ALLA FINE DEL PRESENTE ADDENDUM AL CONTRATTO PER MICROSOFT PARTNER PROGRAM ( MSPP ) FACENDO CLIC SUL PULSANTE ACCETTO,

Dettagli

1 Ambito di applicazione e definizioni

1 Ambito di applicazione e definizioni CONDIZIONI GENERALI DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA ON SITE 1 Ambito di applicazione e definizioni... 1 2 Subappalto dei Servizi di Assistenza Tecnica On Site... 1 3 Periodo di Disponibilità dei Servizi

Dettagli

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24/05/2005 con deliberazione

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA VERSIONE 1.3 DEL 22/11/2012

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA VERSIONE 1.3 DEL 22/11/2012 CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA VERSIONE 1.3 DEL 22/11/2012 Articolo 1 - Definizioni Ai fini delle presenti condizioni generali di vendita, i seguenti termini avranno il significato di seguito ad essi attribuito:

Dettagli

CONTRATTO DI CAPACITÀ SLOT

CONTRATTO DI CAPACITÀ SLOT CONTRATTO DI CAPACITÀ SLOT Il presente CONTRATTO DI CAPACITÀ SLOT (Contratto) reca la medesima data della Comunicazione di Conferma ed è concluso TRA: 1 [Nome del Cliente a cui è stato allocato lo Slot

Dettagli

Spazi pubblicitari - condizioni generali di vendita 1

Spazi pubblicitari - condizioni generali di vendita 1 1 2 Introduzione Conclusione del contratto pubblicitario Oggetto delle presenti Condizioni generali di vendita applicabili agli investimenti pubblicitari (da ora in poi CG) è ogni ordine di pubblicità

Dettagli

Servizio Accertamenti a Tutela della Fede Pubblica CCIAA Milano

Servizio Accertamenti a Tutela della Fede Pubblica CCIAA Milano Pubblica CCIAA Milano La competenza Le funzioni di autorità di vigilanza per il controllo della conformità dei giocattoli alle disposizioni del presente decreto legislativo sono svolte dal Ministero dello

Dettagli

1 - Parti, oggetto del contratto e definizioni: 2 - Modalità di realizzazione e fornitura dei Servizi 3 - Corrispettivo e tempi di pagamento

1 - Parti, oggetto del contratto e definizioni: 2 - Modalità di realizzazione e fornitura dei Servizi 3 - Corrispettivo e tempi di pagamento 1 - Parti, oggetto del contratto e definizioni: Il presente contratto si intende stipulato tra Frinzer Srl., con sede in Via Museo 4 39100, Bolzano (BZ) - P.Iva - P.I. 02684100213 (in seguito per brevità

Dettagli

LICENZA D USO di SOFTWARE

LICENZA D USO di SOFTWARE LICENZA D USO di SOFTWARE Premesso che: Il software oggetto del presente contratto è stato sviluppato dalla software house TROLL SpA, Via Pisa, 4-37053 Cerea (VR), P.IVA/C.F./Reg. Imprese di Verona 02539580239

Dettagli

CONDIZIONI SPECIFICHE DI SERVIZIO PACCHETTO HUBILITAS SYNC-COMMERCE OFFERTO DA BLUPIXEL IT SRL

CONDIZIONI SPECIFICHE DI SERVIZIO PACCHETTO HUBILITAS SYNC-COMMERCE OFFERTO DA BLUPIXEL IT SRL CONDIZIONI SPECIFICHE DI SERVIZIO PACCHETTO HUBILITAS SYNC-COMMERCE OFFERTO DA BLUPIXEL IT SRL Versione del 01 Dicembre 2015 DEFINIZIONI Cliente: persona fisica o giuridica, consumatore o professionista,

Dettagli

ACCORDO DI RISERVATEZZA. fra. Auto Model Sport Club Italiano (AMSCI) Corso Mazzini n. 171 e Socio Richiedente 48022 Lugo di Romagna (RA) 1.

ACCORDO DI RISERVATEZZA. fra. Auto Model Sport Club Italiano (AMSCI) Corso Mazzini n. 171 e Socio Richiedente 48022 Lugo di Romagna (RA) 1. ACCORDO DI RISERVATEZZA fra Auto Model Sport Club Italiano (AMSCI) Corso Mazzini n. 171 e Socio Richiedente 48022 Lugo di Romagna (RA) 1. Scopo Le parti intendono iniziare e protrarre per la durata di

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI PRODOTTI ACQUISTI MEZZI & SERVIZI DI PIAGGIO & C. SPA

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI PRODOTTI ACQUISTI MEZZI & SERVIZI DI PIAGGIO & C. SPA CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI PRODOTTI ACQUISTI MEZZI & SERVIZI DI PIAGGIO & C. SPA Le presenti condizioni generali di fornitura regoleranno i rapporti intercorrenti tra: Piaggio & C. S.p.A., con

Dettagli

CONTRATTO QUADRO CAR2GO

CONTRATTO QUADRO CAR2GO CONTRATTO QUADRO CAR2GO Pagina 1 di 5 Fra il cliente e car2go Italia S.r.l. (di seguito denominata "car2go")viene stipulato il seguente Contratto Quadro di car sharing (il Contratto Quadro ): 1) Il presente

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

LICENZA USO SOFTWARE on line So.Ge.R. PRO interoperabile SISTRI

LICENZA USO SOFTWARE on line So.Ge.R. PRO interoperabile SISTRI LICENZA USO SOFTWARE on line So.Ge.R. PRO interoperabile SISTRI IMPORTANTE AVVISO: LEGGERE ACCURATAMENTE ED ASSICURARSI DI AVER COMPRESO IL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA CON L UTENTE FINALE PRIMA DI ACCETTARE

Dettagli

S T U D I O L E G A L E M I S U R A C A - A v v o c a t i, F i s c a l i s t i & A s s o c i a t i L a w F i r m i n I t a l y

S T U D I O L E G A L E M I S U R A C A - A v v o c a t i, F i s c a l i s t i & A s s o c i a t i L a w F i r m i n I t a l y SLOVACCHIA CONTRATTI COMMERCIALI IN SLOVACCHIA di Avv. Francesco Misuraca Contratto di agenzia in Slovacchia La disciplina degli art. 577 e seguenti del Codice commerciale slovacco regola un contratto

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

Servizi per l Autopubblicazione in formato digitale Condizioni e Termini per la Prestazione dei Servizi

Servizi per l Autopubblicazione in formato digitale Condizioni e Termini per la Prestazione dei Servizi Servizi per l Autopubblicazione in formato digitale Condizioni e Termini per la Prestazione dei Servizi Nel presente documento sono elencati i termini e le condizioni che disciplinano i rapporti tra 9am,

Dettagli

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECUPERI, COMPENSAZIONI E DIRITTI DI SURROGA

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECUPERI, COMPENSAZIONI E DIRITTI DI SURROGA Modernised EU Social Security Coordination La nuova regolamentazione comunitaria DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECUPERI, COMPENSAZIONI E DIRITTI DI SURROGA 1 Recupero dei crediti di sicurezza sociale I nuovi

Dettagli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (LAVORO A PROGETTO) Tra le sotto indicate Parti: La Società.. srl, costituita ai sensi della Legge italiana con sede a Milano in via., C.F. e P. IVA.,

Dettagli

Modulo 3.7 Revisione4 Pagina 1 di 5

Modulo 3.7 Revisione4 Pagina 1 di 5 Italcuscinetti S.p.A. CAPITOLATO DI FORNITURA (CONDIZIONI GENERALI) Introduzione Le forniture dei prodotti, presenti in questo documento redatto da Italcuscinetti S.p.A., sono gestite e regolate dalle

Dettagli

CONTRATTO DI CAPACITÀ SLOT

CONTRATTO DI CAPACITÀ SLOT CONTRATTO DI CAPACITÀ SLOT Il presente CONTRATTO DI CAPACITÀ SLOT (Contratto) reca la medesima data della Comunicazione di Conferma ed è concluso TRA: 1 [Nome del Cliente a cui è stato allocato lo Slot

Dettagli

Impegno alla Riservatezza

Impegno alla Riservatezza Allegato 2 [LA PRESENTE DEVE ESSERE RIPRODOTTA SU VOSTRA CARTA INTESTATA] Riservata e Confidenziale Spettabile Investire Partecipazioni S.p.A. Via Calabria, 46 00100 Roma c/o KPMG Advisory S.p.A. Via Ettore

Dettagli

Condizioni generali di locazione

Condizioni generali di locazione Condizioni generali di locazione 1. Validità delle condizioni 1.1 Ogni contratto è stipulato esclusivamente secondo le nostre condizioni generali, commerciali e di locazione (illustrate di seguito), valide

Dettagli

Accordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti

Accordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti Accordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti * del gruppo Deutsche Bank nell Unione Europea Commissione interna Euro Deutsche Bank Premessa In considerazione dello

Dettagli

REGOLAMENTO PARTICOLARE

REGOLAMENTO PARTICOLARE associazione italiana per la sicurezza della circolazione REGOLAMENTO PARTICOLARE per il rilascio della certificazione di conformità (Marchio CE) per i prodotti da costruzione (Direttiva del Consiglio

Dettagli

FORM CLIENTI / FORNITORI

FORM CLIENTI / FORNITORI FORM CLIENTI / FORNITORI Da restituire, compilato in ognuna delle sue parti, a: Ditta Enrico Romita Via Spagna, 38 Tel. 0984.446868 Fax 0984.448041 87036 Mail to: amministrazione@calawin.it 1 Informativa

Dettagli

Regolamento per lo svolgimento di attività di ispezione in qualità di Organismo di Ispezione di Tipo A.

Regolamento per lo svolgimento di attività di ispezione in qualità di Organismo di Ispezione di Tipo A. Regolamento per lo svolgimento di attività di ispezione in qualità di Organismo di Ispezione di Tipo A. In vigore dal 06. 07. 2011 RINA Via Corsica 12 16128 Genova - Italia tel +39 010 53851 fax +39 010

Dettagli

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE NEXIVE - ADICONSUM DISPOSIZIONI GENERALI

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE NEXIVE - ADICONSUM DISPOSIZIONI GENERALI REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE NEXIVE - ADICONSUM DISPOSIZIONI GENERALI Nexive S.p.A., di seguito Nexive, e ADICONSUM definiscono di comune accordo il regolamento della procedura di conciliazione secondo

Dettagli

Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD)

Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD) Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD) del... Avamprogetto del 1 febbraio 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 11 capoverso 2 della legge federale

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DEL LIVELLO DI APPLICAZIONE DELLA LINEA GUIDA ISO 26000

REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DEL LIVELLO DI APPLICAZIONE DELLA LINEA GUIDA ISO 26000 REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DEL LIVELLO DI APPLICAZIONE DELLA LINEA GUIDA ISO 26000 Valido dal 29 Dicembre 2014 RINA Services S.p.A. Via Corsica, 12 16128 Genova Tel. +39 010 53851 Fax +39 010 5351000

Dettagli

ALLEGATO N. 1 REGOLAMENTO GENERALE DELLA DUE DILIGENCE. 1. Introduzione

ALLEGATO N. 1 REGOLAMENTO GENERALE DELLA DUE DILIGENCE. 1. Introduzione ALLEGATO N. 1 AL DISCIPLINARE DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA DI CESSIONE DEL COMPLESSO AZIENDALE DI CE.FO.P. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA REGOLAMENTO GENERALE DELLA DUE DILIGENCE 1. Introduzione 1.1.

Dettagli

Politica del WHOIS relativa al nome a dominio.eu

Politica del WHOIS relativa al nome a dominio.eu Politica del WHOIS relativa al nome a dominio.eu 1/7 DEFINIZIONI I termini definiti nei Termini e Condizioni e/o nelle Regole di risoluzione delle controversie del.eu sono contraddistinti nel presente

Dettagli

XTRADE CFD TRADING ONLINE

XTRADE CFD TRADING ONLINE XTRADE CFD TRADING ONLINE INFORMATIVA SUL CONFLITTO DI INTERESSI 1. Introduzione Questa informativa contiene una sintesi delle Politiche ( le Politiche ) relative alla gestione del Conflitto di Interessi

Dettagli

DIRITTI DEI PASSEGGERI NEL TRASPORTO CON AUTOBUS

DIRITTI DEI PASSEGGERI NEL TRASPORTO CON AUTOBUS DIRITTI DEI PASSEGGERI NEL TRASPORTO CON AUTOBUS Dal 1 marzo 2013 è in vigore il Regolamento (UE) n. 181/2011, che stabilisce i diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, prevedendo,

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 1 CONTRATTO E PREZZI 1.1 L ordine deve intendersi come proposta irrevocabile da parte del committente 1.2 Geo Italy emette conferma d ordine al Cliente che deve confermare

Dettagli

Informazioni sulla società Termini e condizioni di utilizzo Limiti all'utilizzo

Informazioni sulla società Termini e condizioni di utilizzo Limiti all'utilizzo Note legali Informazioni sulla società Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. Sede Legale e Operativa: Roma, Via Mentore Maggini, n. 48C - 00143 Roma Capitale Sociale: Euro 3.915.000,00 int. versato

Dettagli

CLAUSOLE CONTRATTUALI PER L APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI NELL AMBITO DI ATTIVITÀ SOGGETTE AD UNBUNDLING REV.

CLAUSOLE CONTRATTUALI PER L APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI NELL AMBITO DI ATTIVITÀ SOGGETTE AD UNBUNDLING REV. CLAUSOLE CONTRATTUALI PER L APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI NELL AMBITO DI ATTIVITÀ SOGGETTE AD UNBUNDLING REV. 00 FEBBRAIO 2010 Il presente documento è pubblicato sul sito: www.edison.it - Area Fornitori

Dettagli

TECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D.

TECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D. ACEA S.p.A. DISCIPLINARE TECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D. Lgs. 81/2008 - Art. 89 punto 1 lett. e) e Art. 91) Roma, marzo 2015 Disciplinare

Dettagli

Regolamento per la certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale

Regolamento per la certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale Regolamento per la certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale In vigore dal 01/04/2012 Agroqualità Società per azioni Viale Cesare Pavese, 305-00144 Roma - Italia Tel. +39 0654228675 - Fax: +39 0654228692

Dettagli

Regolamento per la concessione in uso di beni mobili comunali

Regolamento per la concessione in uso di beni mobili comunali COMUNE DI RIVELLO Provincia di Potenza Regolamento per la concessione in uso di beni mobili comunali Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 8 in data 19 agosto 2008. ART. 1 Oggetto

Dettagli

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI Ent 1 CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI... (Ragione Sociale dell Azienda) 1) Compravendita. La... (qui di seguito denominata

Dettagli

Roma,.. Spett.le. Società Cooperativa EDP La Traccia. Recinto II Fiorentini, n.10-75100 Matera (MT)

Roma,.. Spett.le. Società Cooperativa EDP La Traccia. Recinto II Fiorentini, n.10-75100 Matera (MT) Roma,.. Spett.le Società Cooperativa EDP La Traccia Recinto II Fiorentini, n.10-75100 Matera (MT) Oggetto : Contratto per la fornitura di servizi relativi alla Survey Registro Italiano delle Biopsie Renali.

Dettagli

Condizioni generali e basi contrattuali. 1. Basi contrattuali

Condizioni generali e basi contrattuali. 1. Basi contrattuali Condizioni generali e basi contrattuali 1. Basi contrattuali 1.1. Conclusione e oggetto del contratto Il contratto è concluso quando il mandante accetta per iscritto, mediante firma, l offerta presentata

Dettagli

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA I sottoscritti: a) (Capofila). nato a il. nella sua qualità di.. e legale rappresentante

Dettagli

Termini generali e politica degli acquisti FON

Termini generali e politica degli acquisti FON Termini generali e politica degli acquisti FON Definizioni Termini e condizioni: I presenti termini e condizioni per la vendita dell'attrezzatura (di seguito "TCSE"). Fon Technology, S.L.: L'azienda che

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA É UP O L I S LOMBAR D I A I STI T UT O SUP E R I O R E P E R L A RIC E R C A, L A STAT I S T I C A E L A F O R M AZ I O N E REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA Indice

Dettagli

del 27/02/2007 n. 184

del 27/02/2007 n. 184 D E T E RMINAZI ONE DEL DIRIGENTE del 27/02/2007 n. 184 I X S E T T O R E T u t e l a d e l l A m b i e n t e Oggetto: Approvazione schemi per la stipulazione delle garanzie finanziarie relative alle attività

Dettagli

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Prestito Chirografario Privati TASSO FISSO

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Prestito Chirografario Privati TASSO FISSO Modulo n.mepp26 Agg. n. 002 Data aggiornamento 05.02.2015 MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Chirografario Privati TASSO FISSO Accordo 08 agosto 2012 fra Regione Emilia-Romagna sistema bancario

Dettagli

Contratto internazionale di Agenzia

Contratto internazionale di Agenzia Contratto internazionale di Agenzia Tra:.... con sede in (in seguito denominato "il Fabbricante") e: con sede in (in seguito denominato "l'agente") SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1: Territorio e Prodotti

Dettagli

Prestito Chirografario Privati. TASSO FISSO Convenzione SISKI

Prestito Chirografario Privati. TASSO FISSO Convenzione SISKI Modulo n.mepp23 Agg. n. 003 Data aggiornamento 01.08.2015 MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Chirografario Privati TASSO FISSO Convenzione SISKI Il prestito chirografario è venduto da UniCredit

Dettagli

Appendice "A" Accordo di licenza

Appendice A Accordo di licenza Appendice "A" Accordo di licenza Questo Accordo viene stipulato il di 2009 ( Data di entrata in vigore ) da e fra: RATIONAL ENTERTAINMENT ENTERPRISES LIMITED, una società soggetta alla legislazione dell

Dettagli

Riforma "Specialista del commercio al dettaglio" Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al

Riforma Specialista del commercio al dettaglio Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al Specialista del commercio al Riforma "Specialista del commercio al " Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al (La designazione di persone o gruppi

Dettagli

esurv Contratto di licenza per l utente finale

esurv Contratto di licenza per l utente finale esurv Contratto di licenza per l utente finale Indice Definizioni... 3 Contratto di licenza... 3 Licenza, installazione e restrizioni di utilizzo... 3 esurv Smart... 4 esurv FirstOne... 4 esurv Premium...

Dettagli

REGOLAMENTO INTERNO TERRE SOLIDALI COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS AI SENSI DELL ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 3 APRILE 2001, N. 142

REGOLAMENTO INTERNO TERRE SOLIDALI COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS AI SENSI DELL ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 3 APRILE 2001, N. 142 REGOLAMENTO INTERNO TERRE SOLIDALI COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS AI SENSI DELL ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 3 APRILE 2001, N. 142 PREMESSA Il presente regolamento interno é stato approvato in data 10 settembre

Dettagli

Prestito chirografario a privati a tasso fisso

Prestito chirografario a privati a tasso fisso Modulo n.mepp28 Agg. n. 001 Data aggiornamento 16.12.2013 MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Chirografario Privati a Tasso Fisso LL.RR. DEL PIEMONTE DEL 7 OTTOBRE 2002 N. 23 AGEVOLAZIONI PER LA

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 1) Definizioni 1.1 Ai fini delle presenti condizioni generali di vendita (di seguito denominate Condizioni di Vendita ), i seguenti termini avranno il significato di seguito

Dettagli

CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI DI POSTE ITALIANE. CRALPoste CODICE DI COMPORTAMENTO

CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI DI POSTE ITALIANE. CRALPoste CODICE DI COMPORTAMENTO CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI DI POSTE ITALIANE CRALPoste CODICE DI COMPORTAMENTO Roma, 31 Marzo 2005 INDICE Premessa pag. 3 Destinatari ed Ambito di applicazione pag. 4 Principi generali pag.

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ADESIONE E L AFFILIAZIONE A SLOW FOOD

REGOLAMENTO PER L ADESIONE E L AFFILIAZIONE A SLOW FOOD REGOLAMENTO PER L ADESIONE E L AFFILIAZIONE A SLOW FOOD Soggetti aventi diritto all iscrizione all Associazione Art.1 Sono soggetti aventi diritto all iscrizione all Associazione tutte le persone fisiche

Dettagli

PROCEDURA OPERATIVA INTEGRAZIONE DEL SISTEMA ISPRA -ARPA/APPA NEI PROCESSI DI ADESIONE AD EMAS DELLE ORGANIZZAZIONI INDICE. 1.

PROCEDURA OPERATIVA INTEGRAZIONE DEL SISTEMA ISPRA -ARPA/APPA NEI PROCESSI DI ADESIONE AD EMAS DELLE ORGANIZZAZIONI INDICE. 1. PROCEDURA OPERATIVA INTEGRAZIONE DEL SISTEMA ISPRA -ARPA/APPA NEI PROCESSI DI ADESIONE AD EMAS DELLE ORGANIZZAZIONI INDICE 1. Premessa 2. Campo di applicazione 3. Documenti di riferimento 4. Definizioni

Dettagli

Em. 00 10.01.2010 Nuova Emissione Documento Redatto RQ Verificato Approvato PD DISTRIBUZIONE: INTERNA; PR1 - Em. 00 del 10.01.2010 Pagina 1 di 6 Sommario 1 Scopo e Campo di Applicazione... 3 2 Definizioni...

Dettagli

REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE. ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento.

REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE. ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento. REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento Il Centro socio-culturale di Azzanello di Pasiano di Pordenone (di seguito nominato

Dettagli

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO La domanda deve essere depositata presso la Segreteria amministrativa dell Organismo di mediazione. ( attualmente presso la sala dell Ordine ) La parte

Dettagli

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (Treviso)

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (Treviso) Allegato sub A) alla deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 17.03.2008 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (Treviso) DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE

Dettagli

ACCORDO DI PRESTITO. Titolo della mostra: Luogo: Date:

ACCORDO DI PRESTITO. Titolo della mostra: Luogo: Date: ACCORDO DI PRESTITO Parma, Rif. N. Titolo della mostra: Luogo: Date: Il sottoscritto (prestatore) accetta di prestare a L oggetto/gli oggetti indicato/i nell allegato n.1 (lista opere e documenti) sotto

Dettagli

Regolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016

Regolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016 Collaboratore/collaboratrice qualificato/a della contabilità Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiduciario Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiscale edupool.ch Patrocinio: veb.ch, Società

Dettagli

INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato )

INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato ) INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato ) Il presente fascicolo contiene: Contratto Assicurativo o Tutela Legale NB: Assolve funzione di Contratto Assicurativo e Ricevuta Fiscale (eventualmente

Dettagli

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Prestito Personale AVVERA

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Prestito Personale AVVERA IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale AVVERA Finanziatore Credito Emiliano SpA Iscrizione in albi e/o registri Iscritta all Albo delle Banche (n.5350) e all

Dettagli

Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona REGOLAMENTO D USO DEL MARCHIO EL CAPEL DE NAPOLEON DI SAN MARTINO BUON ALBERGO

Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona REGOLAMENTO D USO DEL MARCHIO EL CAPEL DE NAPOLEON DI SAN MARTINO BUON ALBERGO Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona REGOLAMENTO D USO DEL MARCHIO EL CAPEL DE NAPOLEON DI SAN MARTINO BUON ALBERGO Sommario Art. 1 Titolarità, denominazione ed uso del marchio Art. 2

Dettagli

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI CONSIGLIO D EUROPA RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI (adottata dal Comitato dei Ministri

Dettagli

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 del reg. ISVAP n. 5/2006 in tema

Dettagli

CARTA DEI SERVIZI. Premessa:

CARTA DEI SERVIZI. Premessa: CARTA DEI SERVIZI Premessa: La Carta dei Servizi è uno strumento utile al cittadino per essere informato sulle caratteristiche del servizio offerto, sulla organizzazione degli uffici comunali, sugli standards

Dettagli

GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ E RECLAMI

GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ E RECLAMI Pagina 1 di 6 Procedura Rev. Data Descrizione modifica Approvazione 3 27.04.2003 Revisione generale (unificate NC e Reclami) C.V. 4 03.09.2007 Specificazione NC a carattere ambientale C.V. 5 07.03.2008

Dettagli

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE Il/La nato a il.., residente in alla via.., C.F.., (se società) nella qualità di..della., con sede in via.. n., part. I.V.A. n., PEC. (committente) E Il Dott./Dott.ssa..,

Dettagli

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara Istituto Nazionale Previdenza Sociale ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara ALLEGATO AL CONTRATTO ATTO DI

Dettagli

Capitolo 4 - LEASING. Sommario

Capitolo 4 - LEASING. Sommario Capitolo 4 - LEASING Sommario Sezione I Leasing mobiliare Definizione Art. 1 Scelta del fornitore 2 Forma del contratto 3 Ordinazione del bene 4 Consegna del bene 5 Legittimazione attiva dell utilizzatore

Dettagli

DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE, PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE

DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE, PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE, PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE Art 1 c. 1., q DEFINIZIONE DI DOCUMENTO INFORMATICO documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati

Dettagli

Clausole Contrattuali per l Approvvigionamento di Beni e Servizi nell Ambito di Attività Soggette ad Unbundling

Clausole Contrattuali per l Approvvigionamento di Beni e Servizi nell Ambito di Attività Soggette ad Unbundling Pag.: 1 di 7 Clausole Contrattuali per Il presente documento è pubblicato sul sito www.edison.it e www.infrastrutturedg.it REV. DESCRIZIONE DATA 1 Aggiornamento conseguente al cambio denominazione sociale

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI ART. 1 PREMESSA 1) Il Consiglio Direttivo può concedere contributi a favore di Enti ed Associazioni pubbliche e private ove

Dettagli

Condizioni di Vendita

Condizioni di Vendita Condizioni di Vendita Le presenti Condizioni di Vendita vanno lette con attenzione dal Cliente prima di procedere ad effettuare ogni acquisto. Con l avvertenza che il Cliente sarà soggetto alle Condizioni

Dettagli

Statuto IG B2B for Insurers + Brokers Marzo 2014

Statuto IG B2B for Insurers + Brokers Marzo 2014 IG B2B for Insurers + Brokers Marzo 2014 I. Ragione sociale e sede... 3 II. Scopo... 3 III. Adesione... 3 IV. Diritti e obblighi generali dei membri... 5 V. Organi... 5 VI. Finanze e chiusura dei conti...

Dettagli

PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela

PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela 1. IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO

Dettagli

Procedura Documentale di Sistema

Procedura Documentale di Sistema INDICE 1. Scopo 2. Campo di Applicazione 3. Definizioni 4. Riferimenti Normativi 5. Descrizione del Processo 5.1 Reclami 5.1.1 Generalità 5.1.2 Forma del Reclamo 5.1.3 Ricezione del reclamo ed Analisi

Dettagli

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONDIZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI CONTRATTUALI Contratto di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi, con rivalutazione annuale del capitale assicurato (tariffa n 357) PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 -

Dettagli

Guida pratica BOZZA ALLO SMOBILIZZO DEI CREDITI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COPYRIGHT BANCARIA EDITRICE

Guida pratica BOZZA ALLO SMOBILIZZO DEI CREDITI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COPYRIGHT BANCARIA EDITRICE Guida pratica ALLO SMOBILIZZO DEI CREDITI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 1 2 LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI Come funziona I tempi di risposta LO SMOBILIZZO DEI CREDITI Come funziona Le operazioni

Dettagli