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1 STUDIO TOMASSETTI & PARTNERS Circolare Informativa Anno 2016 nr. 11 Canone RAI e nuovi termini di presentazione del modello di non detenzione DISCIPLINA DEI NUOVI DIRITTI RELATIVI ALLE UNIONI CIVILI E RIFLESSI FISCALI E TRIBUTARI Autore: Marco Tomassetti STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO TOMASSETTI & PARTNERS Corso Trieste Roma Tel. 06/ (RA) Fax info@mt-partners.it Copyright Riproduzione riservata T & P Disposizioni in materia di unioni civili 1

2 Gentile Cliente, con la stesura del presente documento intendiamo informarla in merito alla principali novità del disegno di legge approvato in data 11 maggio 2016 in via definitiva dalla Camera, relativamente alla disciplina dei nuovi diritti per coloro che si uniranno con le c.d. Unioni Civili. Le novità riguardano diversi aspetti, dalla salute alla casa, alla previdenza e alle successioni. Di seguito proveremo a riassumere le principali novità evidenziando poi gli eventuali aspetti fiscali e previdenziali che nascono in funzione delle nuove norme. Premessa Il disegno di legge Cirinnà ha ottenuto, il giorno 11 maggio 2016, l approvazione definitiva e ha introdotto per la prima volta nell ordinamento italiano delle regole familiari per le coppie omosessuali e per i conviventi. La legge tratta il tema delle unioni civili tra persone dello stesso sesso ai commi 1-35 e delle convivenze di fatto ai commi ed il 5 giugno, dopo il periodo di vacatio legis di 15 giorni previsto dalla pubblicazione in GU, entra ufficialmente in vigore. Prima di passare al vaglio gli aspetti ed i riflessi generati dalle norme introdotte, ci sembra opportuno cercare di chiarire i concetti alla base di queste disposizioni: Unioni civili, Convivenza di fatto registrata e il contratto di convivenza. L UNIONE CIVILE L unione civile (solo) tra persone dello stesso sesso si costituisce attraverso una dichiarazione di fronte all ufficiale di stato civile in presenza di due testimoni, ma non ci saranno formule particolari. A differenza del matrimonio, non ci sono pubblicazioni. L ufficiale di stato civile dovrà compilare un certificato che dovrà contenere i dati anagrafici delle parti, il regime patrimoniale scelto e la loro residenza; I partner dell unione civile sono riconosciuti come veri e propri coniugi in caso di malattia e ricovero e perfino in caso di morte; in questa circostanza il partner superstite avrà diritto alla pensione di reversibilità, al Tfr dell altro e anche all eredità nella stessa quota prevista per i coniugi di un matrimonio; Alle coppie unite civilmente si applicherà il regime della comunione dei beni, sempre che non optino espressamente per la separazione dei beni; LA CONVIVENZA REGISTRATA La legge introdotta disciplina anche le convivenze di fatto, che possono riguardare sia le coppie etero che omosessuali La dichiarazione di convivenza può essere inviata sia direttamente o attraverso fax, posta o telematicamente all ufficio Anagrafe del Comune di residenza. Il partner che compila la dichiarazione di convivenza (riempendo lo spazio indicato come «iscrizione per altro motivo» e citando «convivenza per vincoli affettivi») sarà il «soggetto che dirige la convivenza». IL CONTRATTO DI CONVIVENZA T & P Disposizioni in materia di unioni civili 2

3 I conviventi possono decidere di regolare i reciproci rapporti economici e patrimoniali e di optare per la comunione dei beni con un contratto. Per sottoscrizione, modifica o risoluzione, è necessaria la forma scritta e l accordo deve essere predisposto con l assistenza di un professionista (avvocato o notaio) sotto forma di atto pubblico o di scrittura privata. Il professionista incaricato è tenuto a registrare il contratto all Anagrafe di residenza dei conviventi entro 10 giorni dalla stipula, ma secondo alcuni osservatori mancherebbe una norma di collegamento che lo consenta. In linee generali quindi: -gli omosessuali non potranno sposarsi (né adottare figli), ma la loro unione viene equiparata al matrimonio sotto molti punti di vista: il diritto di abitazione; la successione; la comunione dei beni; la reversibilità della pensione; la possibilità di prendere lo stesso cognome. Per altri aspetti, però, matrimonio e unioni di fatto non saranno equiparati: prima di tutto perché le coppie omosessuali non hanno l obbligo di fedeltà previsto, invece, per le coppie sposate. Il ddl fa rientrare tra le unioni civili anche i matrimoni tra persone dello stesso sesso stipulati all estero. Viene, inoltre, estesa alle unioni civili tra persone dello stesso sesso la disciplina dell «ordine di protezione» da parte del giudice in caso di grave pregiudizio per l integrità fisica o morale di una delle parti. -La seconda tipologia di nuova famiglia introdotta dal disegno di legge riguarda i conviventi «di fatto», ossia le coppie (eterosessuali o omosessuali) che presenteranno al Comune una dichiarazione anagrafica. Questo adempimento burocratico permette ai conviventi di avere nuovi diritti come quelli relativi all assistenza e alle informazioni personali in caso di malattia del partner; la possibilità di essere indicato come «rappresentante» per le decisioni in materia di salute; il diritto di abitazione (fino a cinque anni) nella casa di comune residenza di caso di morte del convivente; la partecipazione agli utili dell impresa familiare e la possibilità di ottenere gli alimenti in caso di fine del rapporto. A differenza delle unioni civili, la convivenza di fatto non dà diritto all eredità legittima né alla pensione di reversibilità. La semplice dichiarazione anagrafica non ha effetti sul patrimonio ma il disegno di legge introduce anche i «contratti di convivenza» con i quali è possibile regolare i rapporti economici della coppia. Tuttavia a breve avrà inizio la partita dei decreti attuativi e degli eventuali correttivi previsti dal testo che dovrà, ad esempio, sanare l apparente mancanza di riferimenti agli articoli del Codice penale per i reati e le aggravanti collegate all esistenza di un matrimonio (uno per tutti, la pena più elevata prevista in caso di omicidio del coniuge). E così, via via, dovrà essere armonizzato tutto il corpo legislativo vigente per accogliere le nuove unioni. La legge appena varata moltiplica le formazioni riconosciute delineando una sorta di famiglia a tutele crescenti : si passa dalla coppia di fatto semplice, a quella con registrazione all anagrafe, a quella registrata con stipula di un patto per regolare i rapporti economici. Infine c è il matrimonio vero e proprio (o, per i omosessuali, l unione civile). All aumento delle formalità corrisponde un pari aumento dei diritti-doveri. I conviventi, tra l altro, hanno gli stessi diritti di chi è sposato per le graduatorie per le case popolari e per la successione nell affitto; se la coppia si rompe, inoltre a chi versa in stato di bisogno spettano gli alimenti commisurati alla durata del T & P Disposizioni in materia di unioni civili 3

4 rapporto. Si tratta di garanzie economiche importanti che, con l applicazione - a cui saranno inevitabilmente chiamati i Tribunali - verranno estese oltre le realtà registrate. Riflessi generali La coppia è «unita» dall ufficiale di stato civile Non sono previste le pubblicazioni per formalizzare una unione civile tra due persone dello stesso sesso: il rapporto si costituisce attraverso una dichiarazione di fronte all ufficiale di stato civile. Per la formalizzazione serviranno anche due testimoni, ma a differenza del matrimonio non ci saranno formule particolari. L ufficiale di stato civile compilerà un certificato che dovrà contenere i dati anagrafici delle parti, il regime patrimoniale scelto e la residenza delle parti. Nel documento saranno contenuti anche i dati anagrafici dei due testimoni scelti dalla coppia. L atto verrà poi registrato nell archivio di stato civile. Non essendo previste le pubblicazioni, non sono possibili le opposizioni all unione, che invece sono ammesse nel matrimonio. Con una ulteriore dichiarazione la coppia può comunicare la scelta di assumere un cognome comune da scegliere tra quello di uno dei due. Dalla salute alla casa stesse regole dei coniugi Con le unioni civili le coppie omosessuali ottengono per la prima volta dei diritti. I partner possono infatti essere riconosciuti a tutti gli effetti con dei veri e propri coniugi in caso di malattia e ricovero e perfino in caso di morte. In questa circostanza, inoltre, il partner superstite avrà diritto alla pensione di reversibilità, al Tfr dell altro e anche all eredità nella stessa quota prevista per i coniugi di un matrimonio. Anche sotto il profilo economico le unioni civili saranno equiparate al matrimonio: in mancanza di una scelta differente, infatti, alle coppie unite civilmente si applicherà il regime della comunione dei beni. Entrambi i partner sono tenuti - come avviene nei matrimoni - a contribuire ai bisogni comuni in relazione alla propria capacità lavorativa (professionale o casalinga). Nelle unioni civili si ha anche il diritto a scegliere un cognome comune se i due partner lo desiderano (in caso contrario, ognuno manterrà in proprio cognome). Si divorzia dopo tre mesi senza prima separarsi Se c è un aspetto su cui coppie eterosessuali e coppie omosessuali sono esattamente identiche, è quello della fine dell amore. I rapporti finiscono, qualsiasi sia il genere dei due partner. Quando a lasciarsi sono due persone unite civilmente, la procedura non prevede separazione ma solo il «divorzio». Per divorziare basterà che anche uno solo dei due partner presenti una comunicazione all ufficiale di stato civile contenente la volontà di sciogliere l unione. Dopo tre mesi dalla presentazione della comunicazione si potrà chiedere il divorzio vero e proprio, che potrà essere chiesto per via giudiziale oppure attraverso la negoziazione assistita o ancora attraverso un accordo sottoscritto davanti all ufficiale di stato civile. In caso di divorzio il disegno di legge ha previsto che il partner più debole avrà diritto agli alimenti, oltre che all assegnazione della casa. Dalle cause di scioglimento dell unione civile è esclusa la mancata consumazione del rapporto. Il partner superstite ha diritto alla reversibilità Anche nelle unioni civili uno dei partner può risultare fiscalmente a carico dell altro, esattamente come accade per le coppie sposate. Questo comporta la possibilità di detrarre alcune spese sostenute. I vantaggi T & P Disposizioni in materia di unioni civili 4

5 fiscali si estendono anche alla casa: l abitazione scelta come dimora comune della coppia all atto della dichiarazione davanti all ufficiale di stato civile è a tutti gli effetti «abitazione principale» di entrambi i partner e dà quindi diritto a una deduzione Irpef dal reddito complessivo pari alla rendita catastale. L abitazione principale porta con sè una serie di altri vantaggi legati alle imposte locali. In materia previdenziale, se uno dei due partner muore l altro ha diritto al Tfr e anche alla pensione di reversibilità. Dato che il disegno di legge approvato non prevede che le coppie omosessuali possano adottare figli, i partner non potranno beneficiare delle prestazioni di maternità/paternità né degli assegni familiari erogati dai Comuni per i nuclei familiari. Una clausola di garanzia per la stepchild adoption Nel provvedimento sulle unioni civili è stato eliminato ogni riferimento alla filiazione, all adozione e alle tecniche di procreazione assistita. In particolare, è stato esplicitato che non si applicano alle unioni civili le disposizioni della legge 184/1983 sulle adozioni, compresa la strada dell adozione «in casi particolari» in cui ricade la stepchild adoption, ovvero l adozione del figlio naturale o biologico del partner, che era prevista nel disegno di legge originario. A parziale compensazione è stata introdotta invece una clausola di garanzia con la frase: «Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti». Una soluzione che dovrebbe salvaguardare la possibilità per le coppie omosessuali unite civilmente di rivolgersi al giudice per chiedere ugualmente la stepchild adoption. Facendo rimanere ferma la giurisprudenza consolidata che in qualche caso ha riconosciuto la stepchild anche per le coppie semplicemente conviventi. Nel modulo all anagrafe si indica il vincolo affettivo La convivenza di fatto si rivolge a tutte le tipologie di coppia, eterosessuali ed omosessuali. In questo si distingue dal matrimonio, possibile solo tra eterosessuali, e dall unione civile, esclusiva delle persone dello stesso sesso. La convivenza regolamentata può avere diverse gradualità. Il primo passaggio è la presentazione della richiesta di iscrizione all anagrafe. Va presentato, da uno dei due conviventi il modello di dichiarazione di residenza, specificando nel quinto e ultimo caso previsto e cioè «Iscrizione per altro motivo» che si tratta di «Convivenza per vincoli affettivi». Chi compila il modulo (l altro soggetto della coppia deve solo sottoscriverlo) verrà identificato come il «soggetto che dirige la convivenza». Il modulo compilato può essere portato all ufficio anagrafico del Comune dove si intende fissare la propria residenza o inviato per raccomandata, via fax o mail. La dichiarazione al Comune deve essere resa entro 20 giorni dalla data del mutamento della precedente condizione. Al modulo bisogna allegare i documenti di identità di entrambi i soggetti. Necessario fare un atto scritto e autenticato: Il contratto di convivenza I conviventi possono decidere di regolare i reciproci rapporti economici e patrimoniali, e di optare per la comunione dei beni con un contratto di convivenza. Significa che i conviventi di fatto possono affidare a un contratto ad hoc la regolamentazione degli aspetti economici del loro menage. Si tratta di un opportunità e non di un dovere, in quanto i conviventi hanno la facoltà di svolgere il loro rapporto anche in assenza di un contratto di convivenza. T & P Disposizioni in materia di unioni civili 5

6 Per la sottoscrizione o l eventuale modifica o risoluzione, è necessaria la forma scritta e l atto deve essere predisposto con l assistenza di un professionista (avvocato o notaio) nella forma di atto pubblico o di scrittura privata. Il contratto, per legge, non deve essere sottoposto a termini o vincolato al rispetto di particolari condizioni e si presta ad ospitare un amplissimo contenuto. Tuttavia l unico limite è che devono essere trattate questioni inerenti l ambito dei «rapporti patrimoniali» dei conviventi e quindi, non sono idonei a regolamentare questioni diverse da quelle di rilevanza economica, tipo le tematiche di natura strettamente personale, come la vita sessuale e l organizzazione familiare. Nei contratti di convivenza possono essere trattate materie come: il luogo nel quale i conviventi convengono di risiedere; le modalità che i conviventi convengono circa la reciproca contribuzione da effettuare per far fronte alle necessità della vita in comune, e ciò in relazione al patrimonio e al reddito di ciascuno e alla rispettiva capacità di lavoro professionale o casalingo; l adozione del regime della comunione dei beni. Il professionista incaricato entro dieci giorni dalla stipula autenticata, dovrà iscrivere il contratto all anagrafe di residenza dei conviventi, passaggio necessario perché abbia valore anche nei confronti dei terzi. In merito va segnalato che se la legge impone la registrazione all anagrafe di questo contratto al momento non esistono norme relative all iscrizione del contratto di convivenza nei registri anagrafici (manca la norma di collegamento). Nel contratto si possono indicare in modo dettagliato quali spese vanno condivise e secondo quali proporzioni. Diritto agli alimenti ma non alla successione I conviventi registrati hanno diritti e doveri. In caso di malattia hanno il diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali; possono inoltre essere indicati in forma scritta rappresentanti per le decisioni in materia di salute, per la donazione degli organi, per le disposizioni funerarie; hanno poi il diritto di abitazione nella casa di residenza di proprietà del convivente defunto, anche se per un periodo limitato (minimo due anni che salgono a tre in presenza di figli e massimo cinque). Sul fronte economico-patrimoniale, non ci sono diritti di successione, è però previsto il diritto a partecipare agli utili dell impresa familiare se vi si presta la propria opera stabilmente e il diritto al risarcimento del danno da decesso causato da un fatto illecito di un terzo. Su richiesta il giudice può riconoscere alla parte debole della coppia dei conviventi il diritto agli alimenti in proporzione alla durata del rapporto e allo stato di bisogno. Conviventi esclusi dai vantaggi previdenziali Sul fronte previdenziale non ci sono benefici per i conviventi: a differenza delle unioni civili, infatti, in questi casi non si ha diritto né al Tfr in caso di morte del partner, né all assegno di reversibilità. La legge approvata introduce il diritto di partecipazione agli utili in caso di convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all interno dell impresa del partner. Il diritto di partecipazione agli utili non sussiste qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato. T & P Disposizioni in materia di unioni civili 6

7 I conviventi sono equiparati alle coppie sposate anche per le graduatorie relative all assegnazione di alloggi di edilizia popolare. Serve un atto pubblico solo se c è il «contratto» Se per ufficializzare la convivenza è necessario presentare una dichiarazione all anagrafe comunale, per ufficializzare la rottura del rapporto non c è bisogno di alcuna formalità. Il disegno di legge non prevede, infatti, nessuna procedura. È probabile che questa verrà introdotta anche perché in caso di cessazione della convivenza di fatto il giudice potrà stabilire il diritto del convivente di ricevere dall altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno. Gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza. Diverso è il caso di coppie che oltre alla dichiarazione anagrafica abbiano sottoscritto un «contratto di convivenza» per disciplinare gli aspetti patrimoniali: in questa ipotesi sarà necessario un atto scritto per sciogliere il contratto. Il recesso potrà essere unilaterale o di comune accordo tra le parti. Riflessi fiscali Ovviamente l introduzione di queste novità ha rilevanti implicazioni fiscali e civili, in questo approfondimento vediamo le principali: Comunione di beni Abitazione principale Pensione di reversibilità Diritti di successione Deducibilità assegno di mantenimento La comunione di beni Il regime patrimoniale della comunione dei beni, disciplinato nel codice civile all art. 177 e ss. viene esteso alle unioni civili di persone dello stesso sesso, a meno che non scelgano la separazione; infatti il comma 13, art. 1 della Legge recita: Il regime patrimoniale dell unione civile tra persone dello stesso sesso in mancanza di diversa convenzione patrimoniale è costituito dalla comunione di beni ( ) Le coppie di fatto invece regolano i rapporti patrimoniali sottoscrivendo un contratto di convivenza redatto, come sopra anticipato, con atto pubblico o scrittura privata autenticata. In particolare il comma 53, lettera c, dell art. 1 del Disegno di legge 2081/2016 recita: il contratto può contenere il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro del codice civile. L abitazione principale Il diritto ad avere un abitazione principale comune è fiscalmente rilevante ai fini delle detrazioni previste dall imposta sui redditi e delle imposte locali IMU/Tasi. Il comma 12, art.1 della legge Cirinnà prevede per le unioni civili di persone dello stesso sesso che le parti concordano tra loro l indirizzo della vita familiare e fissano al residenza comune, a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l indirizzo concordato. Pertanto, per entrambi i partner sarà possibile riconoscere come abitazione principale la dimora abituale della coppia. T & P Disposizioni in materia di unioni civili 7

8 Per i conviventi di fatto omosessuali o eterosessuali invece il testo prevede che nel contratto di convivenza sia contenuta l indicazione della residenza (art.1, comma 53, lett.a, disegno di legge 2081/2016). La pensione di reversibilità e tfr Sul fronte della reversibilità della pensione e del TFR, la legge distingue chiaramente le due ipotesi. Per le unioni civili di persone dello stesso sesso al comma 17, art.1 si legge che: in caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate gli articoli 2118 e 2120 del codice civile devono corrispondersi anche alla parte dell unione civile. In particolare i riferimenti al codice riguardano: Art (Recesso dal contratto a tempo indeterminato).(..) In mancanza di preavviso, il recedente e' tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro. Art (Disciplina del trattamento di fine rapporto). In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. ( ) I diritti di successione Per i diritti di successione il ddl, distingue le due fattispecie tra le unioni civili tra persone dello stesso sesso e conviventi di fatto omosessuali ed etero sessuali. -Per le unioni civili il partner superstite ha diritto alla cd. Legittima, al pari di una coppia civilmente sposata. In particolare l'eredità è divisa nel seguente modo: 50% al partner superstite 50% ad eventuali figli -Per i conviventi di fatto non sono previsti particolari diritti, tuttavia il comma 43 prevede che in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza "il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni." Il successivo comma 43 prevede che il diritto di abitare nella casa del convivente superstite cessa nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto." Deducibilità assegno mantenimento Essendo previsto che in caso di rottura del rapporto esiste il diritto all assegno di mantenimento, questo sarà detraibile dal partner che lo eroga. T & P Disposizioni in materia di unioni civili 8

9 Tabella riepilogativa Diritto Comunioni di beni Abitazione principale Pensioni di reversibilità Diritti di successione Unioni civili I partner vanno naturalmente nel regime patrimoniale della comunione di beni, fatta salva la scelta della divisione L abitazione scelta come dimora dalla coppia all atto della dichiarazione davanti all ufficiale e i due testimoni è abitazione principale per entrambi con le conseguenze ai fini irpef/imu/tasi Il partner ha diritto alla pensione di reversibilità, Il partner ha diritto alla "legittima cioè al 50% dell eredità (il resto va ai figli) Convivenza di fatto Il regime patrimoniale deve essere scelto nel contratto di convivenza nel contratto di convivenza può essere prevista la residenza no il partner ha diritto ad abitare nella casa di residenza del convivente defunto per 2 anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore (3 o 5 in caso di figli) Conclusioni L ordinamento civilistico, quindi, ha le nuove disposizioni, riguardanti la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze, il cui contenuto, però, ha natura delegante. Ne discende che la disciplina attuata con tale strumento normativo non avrà subito l impatto operativo. Tale operatività sarà possibile solo dopo l emanazione dei decreti delegati. La legge delega che trattiamo, stabilisce che il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di unione civile di persone dello stesso sesso. Dunque, l impatto della nuova disciplina troverà concreta attuazione, poco prima che l anno in corso sia arrivato alla fine. La legge delega fissa lo spazio entro cui il legislatore delegato si deve muovere. I decreti delegati devono essere adottati su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell Interno, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. Nel concreto, quindi, nessun decreto attuativo deve essere disposto per il Ministro dell Economia e delle finanze. Si tratta, infatti, di una legge, sostanzialmente integrativa (e sostitutiva) del Codice civile. Ma ciò non significa che si avrà modo, nel tempo, di approfondire le varie questioni fiscali e tributarie interessate dalla disciplina delle unioni di fatto tra persone dello stesso sesso e dalle convivenze. Quindi, allo stato, mancano una serie di tasselli, tra cui il DPCM con le istruzioni sulla tenuta dei registri civili ad esempio; ciò non impedisce però alla Legge di entrare effettivamente in vigore, in data odierna (5/6/2016), con tutte le difficoltà operative in cui si troveranno gli uffici pubblici preposti da domani mattina. Nulla di nuovo quindi, legge al debutto ma poche o addirittura inutili istruzioni per l uso. Lo studio rimane a disposizione per ogni approfondimento di vostro interesse e per ogni adempimento a riguardo. Cordiali Saluti. [aggiornamento al 5/6/2016] T & P Disposizioni in materia di unioni civili 9

10 NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi. T & P Disposizioni in materia di unioni civili 10

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