CONSULTAZIONE PUBBLICA ON-LINE
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- Michele Massaro
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1 Il presente modello, debitamente compilato, deve essere inviato via entro il 19 ottobre 2012 all indirizzo CONSULTAZIONE PUBBLICA ON-LINE Modello per l invio di osservazioni sullo Schema di linee guida contenente prescrizioni tecniche per agevolare l accessibilità e la mobilità a bordo delle navi da parte delle Persone a Mobilità Ridotta (PMR) Dati del partecipante alla consultazione Nome Giulio Nardone, Gabriele Favagrossa, Fabrizio Mezzalana Nazionalità italiana Nome dell organizzazione cui si appartiene (ove appropriato) FISH Onlus e ADV Ass. Disabili Visivi Ruolo all interno dell organizzazione (ove appropriato) Presidente e esperti Indirizzo presidenza@fishonlus.it 1- emendamento Nella premessa aggiungere dopo che viaggiano a bordo delle suddette navi ed unità. il seguente periodo: Le presenti norme si applicano anche alle navi da crociera e a quelle battenti bandiere estere che svolgono attività nelle acque territoriali italiane. Nazionalità: E' vero che l'art. 26 citato detta norme per le navi nazionali, ma il DPR in questione è anteriore alla ratifica da parte dell'italia della Convenzione ONU. In ogni caso, le linee guida, se non emanate con legge o atto equiparato, non sono vincolanti di per sé, ma costituiscono un insieme di indicazioni che traducono in regole pratiche il dettato prestazionale dell'art. 1.2 del DPR 503/96. Come tali devono essere osservate da chiunque desideri evitare di incorrere in responsabilità civile in caso di azioni giudiziarie ex Legge 67/2006 o in responsabilità civile e penale in caso di incidenti. A nostro avviso, le navi battenti bandiere estere, poiché entrando nelle acque territoriali italiane sono considerate territorio italiano, se vogliono operare nei nostri porti sono tenute a rispettare la normativa italiana e incorrono nelle stesse responsabilità sopra indicate per le navi nazionali. Non sembra proponibile l'esclusione delle navi da crociera, anche perché l'art. 26 comma 7 del DPR 503/96 esclude espressamente dal suo ambito di applicazione soltanto le unità veloci o a sostentamento dinamico, con ciò ricomprendendo implicitamente ogni altro tipo di nave. PREMESSA
2 Il presente modello, debitamente compilato, deve essere inviato via entro il 19 ottobre 2012 all indirizzo 2- emendamento Nella premessa al punto riguardante la navigazione marittima ed al relativo elenco puntato sostituire ipovedenti con persone con disabilità visiva (non vedenti ed ipovedenti). La locuzione ipovedenti esclude i non vedenti in quanto identifica solo una parte delle persone con disabilità visiva e cioè quella che presenta un residuo visivo, a differenza dei non vedenti o ciechi assoluti. PREMESSA 3- emendamento Nel paragrafo definizioni art. 1 punto b aggiungere dopo si applicano le limitazioni di cui all articolo 1, comma 1, lettera f) del la dicitura Decreto Legislativo Dimenticanza nel testo. Definizioni 4- emendamento Nel paragrafo definizioni art. 1 correggere l elenco puntato e aggiungere i seguenti commi: q) percorso tattile: sistema di codici tattili a pavimento atti a consentire la mobilità e la riconoscibilità dei luoghi da parte dei disabili visivi; r) guida naturale: particolare conformazione dei luoghi tale da consentire al disabile visivo di orientarsi e di proseguire la sua marcia senza bisogno di altre indicazioni; s) mappa visuo-tattile: rappresentazione schematica a rilievo di luoghi, completa di legenda con riferimenti alfanumerici, caratteri braille e stampatelli a rilievo con forte contrasto di luminanza e quindi con caratteristiche particolari tali da poter essere esplorate con il senso tattile delle mani e percepite visivamente; t) targhetta tattile: riporta specifiche informazioni direzionali o localizzazione mediante simboli e caratteri a rilievo come sopra.
3 Il presente modello, debitamente compilato, deve essere inviato via entro il 19 ottobre 2012 all indirizzo Nell elenco delle definizione è necessario includere questi elementi che devono essere più volte citati nel testo delle linee guida. Definizioni 5- emendamento Parte I art. 1 aggiungere al termine del paragrafo il seguente Devono essere presenti le mappe visivo-tattili descrittive dei vari ponti e indicanti i servizi ivi presenti. Devono essere installati sulla pavimentazione i segnali tattili di pericolo e di orientamento necessari per la sicurezza e la mobilità autonoma dei passeggeri con disabilità visiva. I percorsi e segnali tattili su piano di calpestio, integrati con le mappe visuo-tattili, sono gli ausili necessari per assicurare l accessibilità autonoma da parte delle persone con disabilità visiva sancita dall Art. 1.2.c) del D.P.R. 503/1996 e richiamati dal DM Beni Culturali del e dalla Commissione Barriere Architettoniche presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti pubblicato in dato 3 agosto emendamento Parte I art. 1.1 comma 1 aggiungere dopo in modo che le persone a mobilità ridotta possano accedere. la dicitura autonomamente Il requisito della autonomia (=senza necessità di un accompagnatore) riferito al diritto all accessibilità è previsto dall Art. 2 G del D.M. 236/ emendamento Parte I art. 1.1 comma 2 aggiungere dopo corridoio accessibile alle persone su sedia a rotelle la seguente dicitura e dotato dei segnali tattili e delle mappe visuo-tattili a rilievo per i passeggeri con disabilità visiva
4 Il presente modello, debitamente compilato, deve essere inviato via entro il 19 ottobre 2012 all indirizzo I percorsi e segnali tattili su piano di calpestio, integrati con le mappe visuo-tattili, sono gli ausili necessari per assicurare l accessibilità autonoma da parte delle persone con disabilità visiva sancita dall Art. 1.2.c) del D.P.R. 503/1996 e richiamati dal DM Beni Culturali del e dalla Commissione Barriere Architettoniche presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti pubblicato in dato 3 agosto emendamento Parte I art. 1.2 comma 1 sez. Navi passeggeri nuove aggiungere il seguente punto 5: 5. Le linee di evacuazione devono essere indicate alle persone con disabilità visiva mediante mappe visuo-tattili opportunamente distribuite lungo i percorsi e segnalate sulla pavimentazione. In situazione di emergenza la linea d'esodo deve poter essere individuata seguendo segnali sonori di frequenza 2 khz ± 10% emessi ad intervalli di un secondo e distanziati l'uno dall'altro in modo che il successivo venga acquisito prima di perdere l'ascolto del precedente. I segnali devono essere orientati nel senso opposto rispetto alla direzione di esodo, essere trillati e avere un livello di pressione sonora sufficiente ad essere uditi in una situazione ragionevolmente rumorosa; i segnali contigui devono essere temporalmente sfasati tra loro. Agli incroci, le distanze nel posizionamento devono essere tali da privilegiare l'ascolto del segnale da seguire piuttosto che quello da cui si proviene. I percorsi e segnali tattili su piano di calpestio, integrati con le mappe visuo-tattili, sono gli ausili necessari per assicurare l accessibilità autonoma da parte delle persone con disabilità visiva sancita dall Art. 1.2.c) del D.P.R. 503/1996 e richiamati dal DM Beni Culturali del e dalla Commissione Barriere Architettoniche presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti pubblicato in dato 3 agosto Per quanto riguarda i segnali sonori le indicazioni proposte costituiscono per le persone con disabilità visiva l equivalente delle indicazioni visive e sono corrispondenti alle caratteristiche tecniche dei segnali acustici nei semafori, come da norma UNI-CEI emendamento Parte I art. 1.2 comma 1 sez. Navi passeggeri esistenti aggiungere al termine del paragrafo il seguente: Per garantire la sicurezza dei passeggeri con disabilità visiva in situazione di emergenza vanno osservate le prescrizioni di cui al precedente n. 5, vale a dire: - Le linee di evacuazione devono essere indicate alle persone con disabilità visiva
5 Il presente modello, debitamente compilato, deve essere inviato via entro il 19 ottobre 2012 all indirizzo mediante mappe visuo-tattili opportunamente distribuite lungo i percorsi e segnalate sulla pavimentazione. In situazione di emergenza la linea d'esodo deve poter essere individuata seguendo segnali sonori di frequenza 2 khz ± 10% emessi ad intervalli di un secondo e distanziati l'uno dall'altro in modo che il successivo venga acquisito prima di perdere l'ascolto del precedente. I segnali devono essere orientati nel senso opposto rispetto alla direzione di esodo, essere trillati e avere un livello di pressione sonora sufficiente ad essere uditi in una situazione ragionevolmente rumorosa; i segnali contigui devono essere temporalmente sfasati tra loro. Agli incroci, le distanze nel posizionamento devono essere tali da privilegiare l'ascolto del segnale da seguire piuttosto che quello da cui si proviene. L installazione di mappe e l incollaggio di piste tattili non necessitano di effettuare modifiche sostanziali, ne, tantomeno, strutturali e sono quindi da operarsi anche sulle navi esistenti, anche in considerazione dello scarso impegno economico necessario. 10- emendamento Parte I art. 1.4 sostituire la frase altezza libera misurata al di sopra del pavimento finito di almeno 2000 mm con la seguente altezza libera misurata al di sopra del pavimento finito di almeno 2100 mm Così come prescritto l art del DM 236/ emendamento Parte I art. 1.4 dopo La larghezza libera dei corridoi trasversali che non supera 10 metri di lunghezza può essere ridotta, senza tuttavia essere inferiore a 900 mm. aggiungere il seguente Per le persone con disabilità visiva, nei corridoi che presentino discontinuità o slarghi, vanno inseriti le piste tattili sul piano di calpestio. Per le persone con disabilità visiva, i corridoi normalmente costituiscono una buona guida naturale e non necessitano di particolari accorgimenti, se non nei punti di diramazione. 12- emendamento
6 Il presente modello, debitamente compilato, deve essere inviato via entro il 19 ottobre 2012 all indirizzo Parte I art. 1.4 dopo All occorrenza, le intersezioni di tali corridoi con i corridoi longitudinali devono essere provviste di specchi in modo da consentire ad una persona su sedia a rotelle di visualizzare gli ostacoli. aggiungere il seguente Inoltre in tali luoghi è necessario apporre sulla parete cartelli in braille e a lettura facilitata centrati ad un'altezza di 1500 mm dal pavimento finito indicanti le destinazioni che si raggiungono imboccando le varie diramazioni. L ubicazione dei cartelli deve essere evidenziata ai non vedenti mediante segnali tattili sul piano di calpestio. Per le persone con disabilità visiva, i corridoi normalmente costituiscono una buona guida naturale e non necessitano di particolari accorgimenti, se non nei punti di diramazione. 13- emendamento Eliminazione dell intero articolo 1.5 e sostituzione con il seguente: Gli spazi di manovra, atti a consentire determinati spostamenti alla persona su sedia a ruote, sono i seguenti:
7 Il presente modello, debitamente compilato, deve essere inviato via entro il 19 ottobre 2012 all indirizzo L intero testo è di difficile comprensione ed appare difforme dalla normativa di riferimento. Si consiglia di fare riferimento agli allegati presenti nel DM 236/89 sugli spazi di manovra al punto emendamento Parte I art. 1.7 dopo I rivestimenti del ponte devono essere fissati o incollati, non scivolosi, non riflettenti e non devono ostacolare la ruota. aggiungere il seguente Le porte di accesso dai ponti esterni ai locali interni devono essere segnalate apponendo sulla
8 Il presente modello, debitamente compilato, deve essere inviato via entro il 19 ottobre 2012 all indirizzo pavimentazione una striscia di segnale tattile rettilineo che sbarra il camminamento dal parapetto fino alla porta. In mancanza di questo segnale tattile una persona con disabilità visiva che sia uscito sul ponte non potrebbe individuare autonomamente la porta per rientrare all interno. I percorsi e segnali tattili su piano di calpestio sono gli ausili necessari per assicurare l accessibilità autonoma da parte delle persone con disabilità visiva sancita dall Art. 1.2.c) del D.P.R. 503/1996 e richiamati dal DM Beni Culturali del e dalla Commissione Barriere Architettoniche presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti pubblicato in dato 3 agosto emendamento Parte I art. 1.7 sostituzione del testo Qualora non fosse possibile evitare lievi dislivelli, questi ultimi devono soddisfare i seguenti requisiti: - per variazioni di livello di altezza compresa tra 6 mm e 20 mm, si prevede un dislivello a bordo arrotondato o con uno smusso di 1:2; - per variazioni di livello di altezza compresa tra 20 e 40 mm, si prevede un dislivello con uno smusso di 1:3. Sono autorizzati gli scarti di livello verticali di altezza inferiore a 6 mm. Con il seguente: La pavimentazione deve presentare giunture inferiori a 5 mm, stilate con materiali durevoli, con eventuali risalti di spessore non superiore a mm 2. Qualora i pavimenti presentino un dislivello, questo non deve superare i 2,5 cm: per questi si prevede un dislivello con uno smusso di 1:3 Le indicazioni sui dislivelli della pavimentazione sono in contrasto con quanto previsto all'art (risalti<2mm) e all'art del DM 236/89 (dislivello max 2,5cm riportando anche all art del DPR 503/96). 16- emendamento Parte I art. 1.9 sostituire la frase si trovano ad un altezza compresa tra 800 mm e 1000 mm al di sopra del pavimento finito con la seguente si trovano ad un altezza compresa tra 900 mm e 1000 mm al di sopra del pavimento finito.
9 Il presente modello, debitamente compilato, deve essere inviato via entro il 19 ottobre 2012 all indirizzo l art del DM 236/89 prescrive tra 90 e 100 cm 17- emendamento Parte I art sostituire la frase se sono sospesi al di sopra del percorso devono lasciare uno spazio libero di almeno 1980 mm di altezza al di sopra del pavimento finito con la seguente se sono sospesi al di sopra del percorso devono lasciare uno spazio libero di almeno 2100 mm di altezza al di sopra del pavimento finito. l art del DM 236/89 prescrive 210 cm 18- emendamento Parte I art sostituire la frase la maniglia si trova ad un altezza di 800 mm al di sopra del pavimento finito. con la seguente la maniglia si trova ad un altezza tra gli 850mm ed i 950mm al di sopra del pavimento finito. l art del DM 236/89 prescrive tra 85 e 95 cm 19- emendamento Parte I art sostituire purché con perché. Parte I art eliminare un nastro di avvertimento di pericolo podotattile e antisdrucciolo ed aggiungere un segnale tattile di pericolo valicabile. Parte I art eliminare la parola nastro e sostituirla con segnale Parte I art sostituire per almeno il 70% con per almeno il 40% Parte I art sostituire e si estende per 500 mm con e si estende per 400 mm. L'estensione di 500 mm è superiore a quella prevista in Italia anche dalle linee guida di Ferrovie dello Stato e, nello specifico, andrebbe ad interferire con la zona di circolazione che è prevista ad una distanza di 900 mm dal primo gradino.
10 Il presente modello, debitamente compilato, deve essere inviato via entro il 19 ottobre 2012 all indirizzo 20- emendamento Parte I art sostituire la sporgenza del parascale deve essere di almeno 8 mm e più di 13 mm. con la seguente la sporgenza del parascale deve essere di almeno 8 mm e non più di 13 mm. Parte I art sostituire prolungarsi in orizzontale per la lunghezza di un gradino al di là del primo e del secondo gradino di ciascuna rampa senza però creare ostacoli alla circolazione orizzontale; con la seguente prolungarsi in orizzontale per la lunghezza di un gradino al di là del primo e dell ultimo gradino di ciascuna rampa senza però creare ostacoli alla circolazione orizzontale;. Parte I art sostituire la frase I sottoscala devono essere aperti, posti ad un altezza inferiore a 1980 mm, e protetti ai lati mediante corrimani individuabili dai non vedenti. con la seguente I sottoscala devono essere aperti, e, se di altezza inferiore a 1980 mm, devono essere protetti ai lati mediante corrimani individuabili dai non vedenti. Parte I art sostituire la frase Ciascun corrimano montato su una scala deve soddisfare le seguenti esigenze: - essere posizionato ad un altezza compresa tra 800 mm e 1000 mm con la seguente Ciascun corrimano montato su una scala deve soddisfare le seguenti esigenze: essere posizionato ad un altezza compresa tra 900 mm e 1000 mm. La frase appare poco chiara. La frase appare poco chiara. La frase appare poco chiara. L art del DM 236/89 prescrive tra 90 e 100 cm. 21- emendamento Parte I art aggiungere il seguente paragrafo In corrispondenza dell ingresso della scala mobile va installato a pavimento un segnale tattile di pericolo valicabile con le stesse caratteristiche previste per le scale fisse. E necessario prevedere un percorso alternativo in prossimità della scala mobile meccanica, indicandolo alle persone con disabilità visiva mediante gli opportuni segnali tattili sul piano di calpestio.
11 Il presente modello, debitamente compilato, deve essere inviato via entro il 19 ottobre 2012 all indirizzo Se le scale mobili sono a senso unico, non si parla per esse di parte alta e di parte bassa come nelle scale fisse, ma di ingresso ed uscita. I percorsi e segnali tattili su piano di calpestio sono gli ausili necessari per assicurare l accessibilità autonoma da parte delle persone con disabilità visiva sancita dall Art. 1.2.c) del D.P.R. 503/1996 e richiamati dal DM Beni Culturali del e dalla Commissione Barriere Architettoniche presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti pubblicato in dato 3 agosto emendamento Parte I art dopo non essere del tipo termosensibile aggiungere o a induzione capacitativa. Parte I art aggiungere il seguente punto - emettere un beep di conferma dell'avvenuta chiamata Poiché il disabile visivo non può accorgersi se la spia luminosa è accesa, il beep serve a fargli capire che la chiamata è stata accettata e che l ascensore non è fuori servizio. 23- emendamento Parte I art sostituire avere una finitura opaca ed un colore che fa contrasto per almeno il 70% con il colore della discendente; con il seguente avere una finitura opaca ed un colore che fa contrasto per almeno il 40% con il colore della discendente; In questo testo viene indicato come necessario un contrasto di luminanza pari al 70%, in conformità con l'americans with Disabilities Act; è però da considerare che le linee guida americane si riferiscono al contrasto suggerito per la migliore leggibilità di scritte, mentre i segnali tattili hanno superfici ben maggiori rispetto ai caratteri della scrittura e quindi hanno una quantità assoluta di luce riflessa ben maggiore. Il timore è che con la richiesta di un contrasto così accentuato si condizionino eccessivamente le scelte cromatiche dei progettisti, senza che ciò sia indispensabile per le persone ipovedenti.
12 Il presente modello, debitamente compilato, deve essere inviato via entro il 19 ottobre 2012 all indirizzo Nella prassi italiana, si richiede un contrasto di luminanza del 40% tra segnali tattili e pavimentazione circostante. 24- emendamento Parte I art sostituire riportare numeri arabi o lettere maiuscole di altezza compresa tra i 50 e 65 mm in rilievo da 1 a 1,5 mm, di colore contrastante con il pannello; con riportare numeri arabi o lettere maiuscole di altezza compresa tra i rilievi da 1 a 1,5 mm, di colore contrastante con il pannello; Caratteri tattili di quelle dimensioni richiederebbero una lunga esplorazione per ciascuno di essi. Le dimensioni ottimali dei caratteri a rilievo sono indicate nella Norma UNI Appendice A. 25- emendamento Parte I art sostituire riportare una segnaletica integralmente in braille posta direttamente sui caratteri visivi con riportare una segnaletica integralmente in braille Parte I art rivedere la frase L'intensità acustica deve essere compresa tra un minimo di 10 db ed un massimo di 80 db al di sopra dell intensità del rumore ambientale, misurata in prossimità della zona dei pulsanti di chiamata. I caratteri braille non devono essere posti su superfici in rilievo. Il valore di 80 db sembra un valore eccessivo 26- emendamento
13 Il presente modello, debitamente compilato, deve essere inviato via entro il 19 ottobre 2012 all indirizzo Parte I art dopo Le informazioni visive e sonore devono essere conformi a quelle richieste per i pianerottoli ed indicano il senso dello spostamento della cabina ed il piano servito. aggiungere il seguente Un annuncio vocale deve informare sul numero del piano raggiunto e sui servizi che vi si trovano. Tale annuncio vocale è utile non solo per i disabili visivi ma anche per le persone anziane o con disturbi cognitivi. 27- emendamento Parte I art. 3.1 sostituire almeno un posto con almeno 4 posti. Il DPR 503/96 non prevede quote di posti accessibili per persone con disabilità su sedia a ruote. Il numero di posti (1 ogni 100) è troppo basso rispetto all incidenza percentuale delle persone con disabilità sulla popolazione. 28- emendamento Parte I art. 3.3 Navi Nuove dopo I suddetti tavoli devono essere contigui ad un percorso accessibile. aggiungere Negli spazi ampi, come saloni o posti di ristoro, bisogna assicurare l'orientamento dei passeggeri con disabilità visiva mediante mappe visuo-tattili e piste tattili sul pavimento che conducano in punti significativi, come, ad esempio, il bancone e la cassa. Parte I art Navi Esistenti dopo I servizi offerti a bordo che non possono essere accessibili alle persone su sedia a rotelle sono sostituiti da un servizio ambulante equivalente aggiungere Negli spazi ampi, come saloni o posti di ristoro, bisogna assicurare l'orientamento dei passeggeri con disabilità visiva mediante mappe visuo-tattili e piste tattili sul pavimento che conducano in punti significativi come, ad esempio, il bancone e la cassa.. I percorsi e segnali tattili su piano di calpestio sono gli ausili necessari per assicurare l accessibilità autonoma da parte delle persone con disabilità visiva sancita dall Art. 1.2.c) del D.P.R. 503/1996 e richiamati dal DM Beni Culturali del e dalla Commissione Barriere Architettoniche presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti pubblicato in dato 3 agosto 2012.
14 Il presente modello, debitamente compilato, deve essere inviato via entro il 19 ottobre 2012 all indirizzo L installazione di mappe e l incollaggio di piste tattili non necessitano di effettuare modifiche sostanziali, ne, tantomeno, strutturali e sono quindi da operarsi anche sulle navi esistenti, anche in considerazione dello scarso impegno economico necessario. 29- emendamento Parte I art. 4.1 dopo E previsto un pulsante di chiamata che consente di chiedere assistenza. Aggiungere Esso deve essere a rilievo ed essere contrassegnato da scritte in braille e in caratteri stampatelli a rilievo. I numeri che individuano ogni cabina devono essere a rilievo e posti sulla porta, centrati ad altezza di 1500 mm dal pavimento finito. Per analogia con quanto prescritto dal D.M. 236/89 per i pulsanti degli ascensori 30- emendamento Parte I art. 4.1 sostituire la tabella seguente: Numero di cabine passeggeri a Numero di cabine attrezzate per PMR bordo Fino a 50 2 Superiore a 50 2 più una cabina per ogni 50 cabine supplementari Con il seguente testo: Le cabine accessibili devono essere 2 ogni 40 più altre due ogni 40 o frazione di 40 in più. il DPR 503/96 non prevede quote di cabine accessibili per persone con disabilità. Il riferimento per le strutture ricettive prevede invece che le camere accessibili debbano essere 2 ogni 40 + altre 2 ogni 40 o frazione di 40 in più. 31- emendamento
15 Il presente modello, debitamente compilato, deve essere inviato via entro il 19 ottobre 2012 all indirizzo Parte I art. 4.2 Servizi igienici Navi Nuove al termine del paragrafo aggiungere La sua ubicazione deve essere indicata sulle mappe visuo-tattili e, sul pavimento, con un segnale tattile rettilineo posto in modo da essere sicuramente intercettabile dal passeggero con disabilità visiva. L'accesso al servizio igienico per PMR deve avvenire da una zona non differenziata per genere. Parte I art. 4.2 Servizi igienici Navi esistenti al termine del paragrafo aggiungere La sua ubicazione deve essere indicata sulle mappe visuo-tattili e, sul pavimento, con un segnale tattile rettilineo posto in modo da essere sicuramente intercettabile dal passeggero con disabilità visiva. Parte I art. 4.2 servizi igienici Navi esistenti dopo Ciascun servizio igienico deve essere munito di un pulsante di chiamata da utilizzare in caso di richiesta di assistenza aggiungere Esso deve essere a rilievo ed essere contrassegnato da scritte in braille e in caratteri stampatelli a rilievo. Parte I art. 4.2 servizi igienici Navi esistenti dopo I servizi igienici devono essere segnalati da un simbolo adeguato apposto sulla porta aggiungere e da una scritta in caratteri braille e in stampatello a rilievo.. E' frequente che una persona con disabilità sia accompagnata da un assistente di sesso diverso; qualora l accesso al servizio dedicato avvenisse da una zona differenziata per genere, o il disabile o l accompagnatore si verrebbero a trovare in un area impropria. L installazione di mappe e l incollaggio di piste tattili non necessitano di effettuare modifiche sostanziali, né tantomeno, strutturali e sono quindi da operarsi anche sulle navi esistenti, anche in considerazione dello scarso impegno economico necessario. I percorsi e segnali tattili su piano di calpestio sono gli ausili necessari per assicurare l accessibilità autonoma da parte delle persone con disabilità visiva sancita dall Art. 1.2.c) del D.P.R. 503/1996 e richiamati dal DM Beni Culturali del e dalla Commissione Barriere Architettoniche presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti pubblicato in dato 3 agosto emendamento
16 Il presente modello, debitamente compilato, deve essere inviato via entro il 19 ottobre 2012 all indirizzo Parte I art. 5.1 dopo la dicitura anche quelle con disabilità sensoriali, e devono essere facilmente fruibili. Aggiungere Le mappe visuo-tattili devono essere collocate su apposito leggio con bordo inferiore ad un'altezza di 950 mm dal pavimento finito, con una inclinazione di 30 rispetto al piano orizzontale, oppure a parete, con una inclinazione di 30 rispetto alla verticale. In quest'ultimo caso, devono essere centrate ad un'altezza di 1400 mm dal pavimento finito. Parte I art. 5.1 dopo la dicitura favorire le informazioni semplici, brevi, chiare e coerenti mediante l uso di simboli. aggiungere di seguito E' invece da evitare l'uso di simboli tattili, da sostituire con indicazioni letterali a rilievo e con scritte in caratteri braille; In analogia con quanto previsto dalle linee guida di Ferrovie dello Stato Italiane ed. 27 dicembre I simboli tattili, soprattutto sotto forma di pittogrammi a rilievo, non sono facilmente riconoscibili al tatto e non sono conformi alla norma UNI emendamento Parte I art. 5.3 la definizione un altezza compresa tra 15 e 50 mm; andrebbe corretta. Parte I art. 5.3 sostituire la dicitura contorni leggermente arrotondati. con contorni a spigolo vivo. Parte I art. 5.3 eliminare la dicitura per parole da 1 a 10; ed il punto successivo in braille abbreviato, per 10 parole e oltre. Caratteri tattili di quelle dimensioni richiederebbero una lunga esplorazione per ciascuno di essi. Le dimensioni ottimali dei caratteri a rilievo sono indicate nella Norma UNI 8207 Appendice A. I contorni leggermente arrotondati rendono più difficile la percepibilità al tatto. Deve essere sempre in braille integrale. Sono pochi i ciechi italiani che conoscono il braille abbreviato che, oltretutto, ha differenti regole per le differenti lingue. 34- emendamento
17 Il presente modello, debitamente compilato, deve essere inviato via entro il 19 ottobre 2012 all indirizzo Parte I art al termine dell articolo aggiungere il seguente Tali informazioni devono essere comunicate singolarmente ai passeggeri con disabilità visiva da personale opportunamente formato a tale scopo. In analogia a quanto previsto per gli aeromobili. 35- emendamento Parte I art. 6.4 sostituire Per le pareti, il pavimento e le porte, il contrasto tra i colori di due superfici adiacenti deve essere di almeno il 70%. Con il seguente Per le pareti, il pavimento e le porte, il contrasto tra i colori di due superfici adiacenti deve essere di almeno il 40%. Parte I art. 6.4 sostituire I colori dei mobili e degli elementi decorativi deve contrastare con il colore dell ambiente circostante. con il seguente I colori dei mobili e degli elementi decorativi devono contrastare con il colore dell ambiente circostante. In questo testo viene indicato come necessario un contrasto di luminanza pari al 70%, in conformità con l'americans with Disabilities Act; è però da considerare che le linee guida americane si riferiscono al contrasto suggerito per la migliore leggibilità di scritte, mentre i segnali tattili hanno superfici ben maggiori rispetto ai caratteri della scrittura e quindi hanno una quantità assoluta di luce riflessa ben maggiore. Il timore è che con la richiesta di un contrasto così accentuato si condizionino eccessivamente le scelte cromatiche dei progettisti, senza che ciò sia indispensabile per le persone ipovedenti. Nella prassi italiana, si richiede un contrasto di luminanza del 40% tra segnali tattili e pavimentazione circostante. Errore grammaticale nel testo. 36- emendamento
18 Il presente modello, debitamente compilato, deve essere inviato via entro il 19 ottobre 2012 all indirizzo Parte II art. 1 aggiungere al termine dell articolo il seguente Devono essere presenti le mappe visuo-tattili descrittive dei vari ponti e indicanti i servizi ivi presenti. Devono essere installati sulla pavimentazione i segnali tattili di pericolo e di orientamento necessari per la sicurezza e la mobilità autonoma dei passeggeri con disabilità visiva. I percorsi e segnali tattili su piano di calpestio sono gli ausili necessari per assicurare l accessibilità autonoma da parte delle persone con disabilità visiva sancita dall Art. 1.2.c) del D.P.R. 503/1996 e richiamati dal DM Beni Culturali del e dalla Commissione Barriere Architettoniche presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti pubblicato in dato 3 agosto Parte II - Disposizioni applicabili alle navi di scarsa capacità e alle unità della navigazione interna 37- emendamento Parte II art. 2 aggiungere al termine dell articolo il seguente Negli spazi ampi, come saloni o posti di ristoro, bisogna assicurare l'orientamento dei passeggeri con disabilità visiva mediante mappe visuo-tattili e piste tattili sul pavimento che conducano in punti significativi. L installazione di mappe e l incollaggio di piste tattili non necessitano di effettuare modifiche sostanziali, ne, tantomeno, strutturali e sono quindi da operarsi anche sulle navi esistenti, anche in considerazione dello scarso impegno economico necessario. Parte II - Disposizioni applicabili alle navi di scarsa capacità e alle unità della navigazione interna 38- emendamento Parte II art. 4 aggiungere prima di navi nuove il seguente Negli spazi ampi, come saloni o posti di ristoro, bisogna assicurare l'orientamento dei passeggeri con disabilità visiva mediante mappe visuo-tattili e piste tattili sul pavimento che conducano in punti significativi. L installazione di mappe e l incollaggio di piste tattili non necessitano di effettuare modifiche sostanziali, ne, tantomeno, strutturali e sono quindi da operarsi anche sulle navi esistenti, anche in considerazione dello scarso impegno economico necessario. Parte II - Disposizioni applicabili alle navi di scarsa capacità e alle unità della navigazione interna
19 Il presente modello, debitamente compilato, deve essere inviato via entro il 19 ottobre 2012 all indirizzo 39- emendamento Parte II art. 5 navi nuove dopo Su ogni ponte nave dove sono presenti servizi igienici pubblici, almeno uno deve essere utilizzabile da PMR su sedia a rotelle, con le dimensioni e caratteristiche di cui al paragrafo 4.2 della Parte I. aggiungere L'accesso al servizio igienico per PMR deve avvenire da una zona non differenziata per genere. È frequente che una persona con disabilità sia accompagnata da un assistente di sesso diverso; qualora l accesso al servizio dedicato avvenisse da una zona differenziata per genere, o il disabile o l accompagnatore si verrebbero a trovare in un area impropria. Parte II - Disposizioni applicabili alle navi di scarsa capacità e alle unità della navigazione interna 40- emendamento Parte II art. 7 navi nuove dopo - istruzioni relative alla sicurezza. aggiungere Tali informazioni devono essere comunicate singolarmente ai passeggeri con disabilità visiva da personale opportunamente formato a tale scopo In analogia a quanto previsto per gli aeromobili. Parte II - Disposizioni applicabili alle navi di scarsa capacità e alle unità della navigazione interna Acconsento / Non acconsento al trattamento dei dati personali per usi interni dell Ufficio e alla pubblicazione delle osservazioni in forma anonima a cura dell Amministrazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
20 SCHEMA DI LINEE GUIDA CONTENENTI PRESCRIZIONI TECNICHE PER AGEVOLARE L ACCESSIBILITÀ E LA MOBILITÀ A BORDO DELLE NAVI DA PARTE DELLE PERSONE A MOBILITA RIDOTTA - VERSIONE 2 LUGLIO 2012 PREMESSA La direttiva 2003/24/CE (di modifica della direttiva 98/18/CE, ora rifusa nella direttiva 2009/45/CE), recepita nell ordinamento nazionale con il decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 52 (di modifica del dlgs. n.45/2000), ha fissato all articolo 6-ter i requisiti di sicurezza per le persone a mobilità ridotta a bordo delle navi da passeggeri e delle unità veloci da passeggeri adibite al trasporto pubblico impegnate in viaggi nazionali, al fine di garantire un accesso sicuro alle PMR che viaggiano a bordo delle suddette navi ed unità. Con il decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 52 ( 1 ) sono state recepite nell ordinamento nazionale le disposizioni contenute nella citata direttiva 2003/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 aprile 2003, recante modifiche alla direttiva 98/18/CE. In particolare all articolo 1 comma 1 lettera c) del d. lgs. 52/2005 sono riportate le disposizioni che devono essere attuate sulle navi da passeggeri di classe A, B, C e D e sulle unità veloci da passeggeri, adibite al trasporto pubblico, al fine di garantire un accesso sicuro alle persone a mobilità ridotta - PMR ( 2 ) che viaggiano a bordo delle suddette navi ed unità. Le presenti norme si applicano anche alle navi da crociera e a quelle battenti bandiere estere che svolgono attività nelle acque territoriali italiane. Ai sensi della citata norma le navi nuove 3 hanno l obbligo di conformarsi ai requisiti di sicurezza di cui agli orientamenti contenuti nell allegato III della direttiva stessa, mentre le navi esistenti 4 debbono adeguarsi per quanto ragionevole e possibile, in termini economici ai suddetti orientamenti, secondo quanto stabilito dal Piano d azione nazionale per l applicazione dei requisiti di sicurezza per le persone a mobilità ridotta (PMR) delle navi da passeggeri di classe A, B, C e D, e delle unità veloci da passeggeri esistenti, contenuto in allegato alla Circolare n. 10/SM in data 4 gennaio 2007, emanata da questa Direzione Generale. Al fine di colmare la carenza nella normativa (internazionale, comunitaria e nazionale) di linee guida sia per le navi esistenti che per quelle nuove - che contengano prescrizioni tecniche per agevolare l accessibilità e la mobilità a bordo 1 ) Il decreto n. 52/2005 ha modificato il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 recante Attuazione della direttiva 98/18/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali. 2 ) Il decreto n. 52/2005 definisce persona a mobilità ridotta PMR chiunque abbia una particolare difficoltà nell uso dei trasporti pubblici, compresi gli anziani, i disabili, le persone con disturbi sensoriali e quanti impiegano le sedie a rotelle, le gestanti e chi accompagna i bambini piccoli. 3 Navi la cui chiglia è stata impostata o si trovava ad un equivalente stadio di costruzione il 1 ottobre 2004 o in data successiva. 4 Navi la cui chiglia è stata impostata o si trovava ad un equivalente stadio di costruzione anteriormente al 1 ottobre Commento [ADV-FISH1]: Ne l trasporto aereo (documenti ENAC) si usa la sigla PRM: sarebbe utile adottare tutti una stessa sigla. Inoltre, ad avviso delle Associazioni che rappresento, tale termine andrebbe sostituito da "persone con bisogni speciali", che non pone l'accento sulla motricità ed è quindi omnicomprensivo. Commento [ADV-FISH2]: Ambito di applicazione: non sembra proponibile l'esclusione delle navi da crociera, anche perché l'art. 26 comma 7 del DPR 503/96 esclude espressamente dal suo ambito di applicazione soltanto le unità veloci o a sostentamento dinamico, con ciò ricomprendendo implicitamente ogni altro tipo di nave. Commento [ADV-FISH3]: Nazionalità: E' vero che l'art. 26 citato detta norme per le navi nazionali, ma il DPR in questione è anteriore alla ratifica da parte dell'italia della Convenzione ONU. In ogni caso, le linee guida, se non emanate con legge o atto equiparato, non sono vincolanti di per sé, ma costituiscono un insieme di indicazioni che traducono in regole pratiche il dettato prestazionale dell'art. 1.2 del DPR 503/96. Come tali devono essere osservate da chiunque desideri evitare di incorrere in responsabilità civile in caso di azioni giudiziarie ex Legge 67/2006 o in responsabilità civile e penale in caso di incidenti. A nostro avviso, le navi battenti bandiere estere, poiché entrando nelle acque territoriali italiane sono considerate territorio italiano, se vogliono operare nei nostri porti sono tenute a rispettare la normativa italiana e incorrono nelle stesse responsabilità sopra indicate per le navi nazionali.
21 delle navi da parte delle PMR, e che stabiliscano, tra l altro, con certezza le modalità costruttive e di installazione a bordo delle navi delle attrezzature per i disabili (ad es. attacchi per sedie a rotelle, guide tattili per ipovedenti persone con disabilità visiva (non vedenti ed ipovedenti), etc.), sono state elaborate le presenti linee guida tecniche nazionali. Le suddette linee guida ovviamente non possono ritenersi esaustive per tutte le possibili sistemazioni a bordo, che possono trovare una soluzione tecnica diversa da unità a unità, in funzione delle dimensioni delle stesse, del numero dei passeggeri trasportati, del servizio cui le unità sono destinate, delle strutture portuali di cui usufruiscono, del tempo di permanenza a bordo dei passeggeri eccetera. Commento [p4]: La locuzione ipovedenti esclude i non vedenti in quanto identifica solo una parte delle persone con disabilità visiva e cioè quella che presenta un residuo visivo, a differenza dei non vedenti o ciechi assoluti. Per quanto riguarda la navigazione interna, tenuto conto che il Decreto Interministeriale N. 521 del 22/07/2010 ha precisato alla Istruzione amministrativa N. 22 i requisiti di sicurezza per le persone a mobilità ridotta a bordo delle navi da passeggeri e delle unità veloci da passeggeri adibite alla navigazione interna, le presenti linee guida debbono intendersi applicabili anche alle unità adibite alla navigazione interna, dando indicazioni tecniche per la realizzazione degli adeguamenti strutturali del mezzo fisico nave, al fine di garantire un accesso sicuro alle PMR che viaggiano a bordo delle suddette navi ed unità, secondo i principi riportati al Capo 15 dell Allegato II del Dlgs 22/2009 e dettagliati alla istruzione amministrativa N. 22 del Decreto Interministeriale N. 521 del 22/07/2010. Per quanto riguarda la navigazione marittima, esse si propongono di dare indicazioni tecniche per la realizzazione degli adeguamenti strutturali del mezzo fisico nave elencati alla lettera G del citato Piano d azione nazionale per l applicazione dei requisiti di sicurezza per le persone a mobilità ridotta (PMR) delle navi da passeggeri di classe A, B, C e D, e delle unità veloci da passeggeri esistenti, contenuto in allegato alla Circolare n. 10/SM in data 4 gennaio In particolare, i punti per i quali le Linee guida tecniche propongono indicazioni sono i seguenti: accesso alla nave e mobilità all interno della nave; corridoi e porte; scale, rampe, corrimani scale mobili meccaniche, ascensori ed elevatori; piattaforme montascale; imbarco e parcheggio dei veicoli a bordo; sistemazione a bordo:posti riservati a disabili su sedia a rotelle e posti riservati a PMR in genere; cabine e servizi igienici per PMR; segnaletica e mezzi di comunicazione; segnali di allarme; illuminazione sufficiente; guide tattili per ipovedenti;persone con disabilità visiva (non vedenti ed ipovedenti) aree, punti di riunione, in caso di emergenza (ad esempio: abbandono nave). 2
22 DEFINIZIONI Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1. Ai fini delle presenti linee guida tecniche si riportano le seguenti definizioni di riferimento: a) nave da passeggeri: qualsiasi nave che trasporti più di dodici passeggeri; b) unità veloce da passeggeri: una unità veloce come definita alla regola 1.2 del capitolo della SOLAS, nella sua versione aggiornata, che trasporti più di dodici passeggeri; per le unità veloci da passeggeri si applicano le limitazioni di cui all articolo 1, comma 1, lettera f) del Decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, attuativo della direttiva 98/18/CE; nella definizione di unità veloce da passeggeri sono compresi anche i mezzi a sostentamento dinamico, rispondenti al Codice DSC (Dinamically Supported Craft Code) emanato dall Organizzazione internazionale marittima IMO; c) classi di navi da passeggeri: le classi di navi da passeggeri A, B, C e D come individuate dall articolo 3 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 a seconda dei tratti di mare in cui operano; d) traghetto ro-ro passeggeri: una nave da passeggeri avente dispositivi che consentono di caricare e scaricare direttamente i veicoli (stradali o ferroviari); e) servizio di linea: una serie di collegamenti effettuati da una nave in modo da assicurare il traffico fra gli stessi due o più porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi: 1. in base ad un orario pubblicato; oppure 2. con collegamenti tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente; Commento [p5]: Dimentican za nel testo. f) nave nuova: la nave da passeggeri o l unità veloce da passeggeri adibite al trasporto pubblico la cui chiglia è stata impostata o si trova ad un equivalente stadio di costruzione successivamente al data da definire.; g) nave esistente: la nave da passeggeri o l unità veloce da passeggeri adibite al trasporto pubblico la cui chiglia è stata impostata o si trova ad un equivalente stadio di costruzione anteriormente al data da definire; h) nave di grande capacità: la nave da passeggeri o l unità veloce da passeggeri autorizzata a trasportare più di 400 passeggeri oppure dotata di almeno 50 cabine ad uso dei passeggeri; i) nave di scarsa capacità : la nave da passeggeri o l unità veloce da passeggeri che non sia una nave passeggeri di grande capacità. l) viaggio nazionale: un viaggio effettuato in tratti di mare o in navigazione interna nello Stato o da e verso porti dello Stato; m) trasporto pubblico: il servizio di trasporto, effettuato con mezzi di proprietà pubblica o privata, destinato all utilizzo da parte del pubblico in genere su una rotta prestabilita tra almeno due porti su base regolare e continua; n) passeggero: qualsiasi persona che non sia: 1. il comandante, né un membro dell equipaggio, né altra persona impiegata o occupata in qualsiasi qualità a bordo di una nave per i suoi servizi; 2. un bambino di età inferiore ad un anno. 3
23 o)persona a mobilità ridotta (PMR): chiunque abbia una particolare difficoltà nell uso dei trasporti pubblici, compresi gli anziani, i disabili, le persone con disturbi sensoriali e quanti impiegano sedie a rotelle, le gestanti e chi accompagna bambini piccoli; o) allegato III: l allegato III al decreto legislativo 8 marzo 2005 n. 52, che modifica il decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 45, concernente Orientamenti sui requisiti di sicurezza delle navi da passeggeri e delle unità veloci da passeggeri per le persone a mobilità ridotta. p) p)percorso tattile: sistema di codici tattili a pavimento atti a consentire la mobilità e la riconoscibilità dei luoghi da parte dei disabili visivi; q) q)guida naturale: particolare conformazione dei luoghi tale da consentire al disabile visivo di orientarsi e di proseguire la sua marcia senza bisogno di altre indicazioni; r) r)mappa visuo-tattile: rappresentazione schematica a rilievo di luoghi, completa di legenda con riferimenti alfanumerici, caratteri braille e stampatelli a rilievo con forte contrasto di luminanza e quindi con caratteristiche particolari tali da poter essere esplorate con il senso tattile delle mani e percepite visivamente; s) t) targhetta tattile: riporta specifiche informazioni direzionali o localizzazione mediante simboli e caratteri a rilievo come sopra. CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA TECNICHE 1. Le presenti Linee guida si applicano alle navi da passeggeri nuove ed esistenti di classe A, B, C e D e alle unità veloci da passeggeri nuove in servizio di linea adibite al trasporto pubblico, impegnate in viaggi nazionali marittimi, soggette al decreto legislativo n. 45/2000 come emendato. 2. Al fine di rendere omogenea in ambito nazionale l applicazione delle norme per le navi da passeggeri ed unità veloci da passeggeri e di garantire così alle stesse PMR uguale opportunità e diritto di accesso alla mobilità via mare, le Linee guida si applicano anche alle navi da passeggeri ed alle unità veloci da passeggeri nuove ed esistenti, dotate di certificazione di sicurezza rilasciata ai sensi della Convenzione SOLAS, qualora siano impiegate in viaggi nazionali. 3. La Parte II Disposizioni applicabili alle navi di scarsa capacità - delle presenti Linee Guida si applica a tutte le unità della navigazione interna, indipendentemente dal numero dei passeggeri trasportati. Formattati: Elenchi puntati e numerati Formattato: Tipo di carattere: Corsivo Commento [p6]: CORREZIO NE ELENCHI PUNTATI Formattato: Rientro: Sinistro: 0 cm, Tabulazioni: Non a 5,08 cm Formattati: Elenchi puntati e numerati Commento [p7]: Nell elenco delle definizione è necessario includere questi elementi che devono essere più volte citati nel testo delle linee guida. 4
24 PARTE I -DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE NAVI DI GRANDE CAPACITA 1. Accesso alla nave e mobilità all interno della nave Gli armatori delle navi che rientrano nel campo di applicazione delle presenti Linee guida devono equipaggiare la nave in modo tale che le PMR possano compiere le operazioni di imbarco e di sbarco facilmente ed in modo sicuro e possibilmente autonomo. Devono essere presenti le mappe visivo-tattili descrittive dei vari ponti e indicanti i servizi ivi presenti. Devono essere installati sulla pavimentazione i segnali tattili di pericolo e di orientamento necessari per la sicurezza e la mobilità autonoma dei passeggeri con disabilità visiva. 1.1 Accesso alla nave e accessibilità dei percorsi a bordo NAVI PASSEGGERI NUOVE 1. In via generale, la nave è attrezzata in modo che le persone a mobilità ridotta possano accedere autonomamente alla nave e a tutti gli spazi pubblici a cui hanno accesso gli altri passeggeri. 2. E previsto almeno un corridoio accessibile alle persone su sedia a rotelle e dotato dei segnali tattili e delle mappe visuo-tattili a rilievo per i passeggeri con disabilità visiva che dà accesso alla nave e che collega tra loro i punti di ingresso alla nave e agli spazi pubblici collocati su ciascun ponte riservato ai passeggeri. Detto corridoio è conforme alle prescrizioni contenute nel paragrafo Si prevede almeno un ascensore accessibile per le PMR, anche su sedia a rotelle che collega il ponte di imbarco ai diversi ponti delle navi il cui accesso è consentito agli altri passeggeri (spazi comuni, cabine e servizi igienici). Tale ascensore è conforme alle prescrizioni contenute al paragrafo Le scale sono conformi alle prescrizioni contenute al paragrafo Gli spazi dei ponti esterni collegati tra loro unicamente mediante scale non devono essere necessariamente collegati da un percorso accessibile alle persone su sedia a rotelle. NAVI PASSEGGERI ESISTENTI 6. Almeno un ponte deve essere accessibile alle persone a mobilità ridotta. Tale ponte comprende almeno una zona di imbarco e sbarco, uno spazio adibito alla ristorazione (se è previsto tale servizio a bordo), uno spazio accessibile adibito al riposo e un bagno accessibile pubblico. 7. Se tali spazi non dovessero trovarsi sullo stesso ponte, sono da prevedersi un ascensore o una piattaforma montascale. 8. I suddetti spazi, l ascensore o la piattaforma montascale devono essere conformi, per quanto possibile, alle prescrizioni dei paragrafi 1.4 e seguenti. Commento [p8]: I percorsi e segnali tattili su piano di calpestio, integrati con le mappe visuo-tattili, sono gli ausili necessari per assicurare l accessibilità autonoma da parte delle persone con disabilità visiva sancita dall Art. 1.2.c) del D.P.R. 503/1996 e richiamati dal DM Beni Culturali del e dalla Commissione Barriere Architettoniche presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti pubblicato in dato 3 agosto Commento [p9]: Il requisito della autonomia (=senza necessità di un accompagnatore) riferito al diritto all accessibilità è previsto dall Art. 2 G del D.M. 236/89. Commento [p10]: I percorsi e segnali tattili su piano di calpestio, integrati con le mappe visuo-tattili, sono gli ausili necessari per assicurare l accessibilità autonoma da parte delle persone con disabilità visiva sancita dall Art. 1.2.c) del D.P.R. 503/1996 e richiamati dal DM Beni Culturali del e dalla Commissione Barriere Architettoniche presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti pubblicato in dato 3 agosto Accessibilità delle vie di evacuazione NAVI PASSEGGERI NUOVE 5
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