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1 VÉÅâÇx w ftç Z ÉÜz É w cxátüé REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEL SEGRETARIO COMUNALE approvato con deliberazione G.C. n. del

2 INDICE art. 1 Oggetto del regolamento pag. 3 art. 2 Definizioni pag. 3 art. 3 Autorizzazione alla trasferta - modalità pag. 3 art. 4 Autorizzazione alla trasferta - responsabilità pag. 4 art. 5 Uso del mezzo di trasporto pag. 4 art. 6 Sistema di calcolo delle distanze pag. 5 art. 7 Rimborso spese di viaggio pag. 5 art. 8 Rimborso dei pasti e del pernottamento pag. 6 art. 9 Personale al seguito di delegazioni ufficiali pag. 7 art. 10 Documentazione per il rimborso delle spese pag. 7 art. 11 Durata delle trasferta e orario di lavoro pag. 8 art. 12 Copertura assicurativa pag. 9 art. 13 Liquidazione del trattamento economico di trasferta pag. 9 art. 14 Norma finale pag. 10 Allegato: modulo di autorizzazione alla trasferta pag. 2 di 10

3 ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle trasferte e dei rimborsi spese sostenute dal personale dipendente in occasioni di trasferte e/o missioni in una località diversa dalla propria ordinaria sede di servizio, comprese quelle effettuate per ragioni formative e di aggiornamento professionale. 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutto il personale dipendente o utilizzato dal Comune di Piagge, compreso il personale titolare di P.O. e il Segretario comunale. ART. 2 - DEFINIZIONI 1. Per trasferta si intende lo spostamento provvisorio e temporaneo del lavoratore chiamato a prestare la propria attività lavorativa in località diversa da quella di dimora abituale e distante più di 10 Km. dalla ordinaria sede di servizio. 2. La missione è una trasferta di brevissima durata che prevede lo spostamento del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa nell arco del normale orario di lavoro del dipendente. 3. Per le finalità del presente Regolamento, i termini trasferta e missione sono più avanti genericamente ricompresi nella parola trasferta. 4. Non sono considerate trasferte/missioni: - gli spostamenti che, per le caratteristiche proprie della sua attività lavorativa, il dipendente è tenuto a prestare ordinariamente all esterno della ordinaria sede di servizio (esempio messo notificatore, personale della polizia locale, ecc. nello svolgimento delle attività di istituto); - il servizio prestato in località distante meno di 10 Km. dalla ordinaria sede di servizio. Detta mobilità dovrà comunque essere autorizzata con le modalità previste al successivo art. 3; - il servizio prestato nel territorio comunale in cui ricade la dimora abituale del dipendente. - gli spostamenti che il dipendente effettua nell ambito del territorio dei Comuni che fanno parte dell Unione Roveresca. 5. Per sede ordinaria di servizio si intende la località in cui, sulla base del contratto individuale di lavoro, accordi, convenzioni o disposizioni, il dipendente è tenuto a prestare normalmente la propria attività lavorativa. ART. 3 AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFERTA MODALITA. 1. La trasferta deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile di Area, o in assenza di questi, dal Segretario comunale, mediante compilazione dell allegato modulo predisposto dall Ufficio Personale che deve contenere il luogo, la durata e il motivo della trasferta, nonché il mezzo impiegato per il raggiungimento della sede della trasferta. 2. La trasferta dei Responsabili di Area è autorizzata dal Segretario comunale. 3. La trasferta del Segretario comunale è autorizzata dal Sindaco (o dal Sindaco del comune capo-convenzione in caso di segreteria convenzionata). 4. L assenza dell autorizzazione preventiva alla trasferta, oltre a costituire illecito disciplinare, comporta: - la mancanza della copertura assicurativa del dipendente; - l impossibilità di procedere ai rimborsi spese eventualmente spettanti. 5. Il modulo di autorizzazione alla trasferta, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere consegnato all Ufficio Personale entro 10 giorni dalla fine della trasferta corredato di: a. fotocopia della documentazione attestante il motivo della trasferta (esempio: lettera di convocazione a riunioni, programma di una giornata di formazione, ecc.); pag. 3 di 10

4 b. fotocopia dell attestato di effettiva partecipazione alla riunione, giornata di formazione, assemblea, ecc da cui sia rilevabile la durata della presenza del dipendente nella sede della trasferta; c. eventuale documentazione (in originale) delle spese di viaggio, vitto, pernottamento, ecc. sostenute. 6. In assenza della predetta documentazione non è possibile procedere al rimborso delle eventuali spese sostenute e il dipendente è tenuto a restituire integralmente, se corrisposta, l anticipazione ricevuta. ART. 4 AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFERTA RESPONSABILITA. 1. L autorizzazione alla trasferta costituisce disposizione di servizio emanata unilateralmente dal Responsabile di Area (o dal Segretario comunale, o dal Sindaco) nell esercizio del potere di organizzazione che gli è conferito per soddisfare, nell interesse dell Amministrazione, esigenze produttive imprevedibili od occasionali, ivi comprese le esigenze formative e di aggiornamento professionale. 2. Il rifiuto o l indisponibilità del dipendente a recarsi in trasferta, costituisce illecito disciplinare per inosservanza delle disposizioni di servizio e come tale sanzionabile. 3. Il soggetto che autorizza la trasferta valuta scrupolosamente l opportunità della stessa in ordine alle specifiche esigenze di servizio da soddisfare, all ammontare dei costi da sostenere e dei tempi e delle modalità di effettuazione della trasferta stessa. 4. I comportamenti del soggetto che autorizza la trasferta o del dipendente inviato in trasferta elusivi o posti in violazione delle norme in materia di trasferte sono fonte di responsabilità patrimoniale ove il fatto non costituisca reato. ART. 5 USO DEL MEZZO DI TRASPORTO 1. I dipendenti, i Responsabili di Area e il Segretario comunale inviati in trasferta devono prioritariamente utilizzare i mezzi di trasporto in dotazione all Amministrazione, oppure, se questi sono indisponibili o non adatti alle finalità della trasferta, i mezzi del trasporto pubblico di classe economica. 2. L autorizzazione all uso dei mezzi in dotazione all Amministrazione comunale è preceduta dalla verifica del possesso dei requisiti di idoneità alla conduzione dei mezzi stessi. 3. Per le finalità del presente Regolamento, sono definiti mezzi di trasporto pubblico: l autobus, il tram, il treno, la metropolitana e, solo per le trasferte al di fuori del territorio nazionale, l aereo. 4. Al fine di contenere al massimo i costi della trasferta, il dipendente si avvale del mezzo di trasporto pubblico comparativamente più economico. 5. In via subordinata, i dipendenti, i Responsabili di Area e il Segretario comunale possono essere autorizzati ad utilizzare il mezzo proprio quando ricorrono i seguenti casi: a) quando il luogo della trasferta non è servito da servizio pubblico di trasporto; b) quando l orario del servizio di trasporto pubblico non è compatibile con le esigenze della trasferta; c) quando l utilizzo del mezzo proprio permette un più rapido rientro in servizio comportando un sensibile risparmio di spesa nel pernottamento, nel rimborso della spesa per i pasti, nell espletamento di un numero maggiore di interventi; d) quando per il raggiungimento del luogo della trasferta è necessario fare ricorso ad autovetture di servizio, car sharing, noleggio auto, ecc. comportanti sensibili incrementi di costi. 6. Il Responsabile di Area, il Segretario comunale o il Sindaco valuta scrupolosamente l opportunità della scelta di utilizzo del mezzo proprio e ne indica le motivazioni nell autorizzazione alla trasferta. pag. 4 di 10

5 ART. 6 SISTEMA DI CALCOLO DELLE DISTANZE 1. Il calcolo delle distanze dei percorsi compiuti è effettuato prendendo a riferimento la località più vicina tra la sede della trasferta e la sede di servizio o tra la sede della trasferta e quella di dimora abituale, sia per il tragitto di andata che per quello di ritorno. Pertanto: - nel caso in cui il dipendente venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta. - nel caso in cui il dipendente venga inviato in trasferta in località che si trova oltre la sede di dimora abituale, la distanza si computa da quest ultima, anche se, al termine della trasferta, è previsto il rientro nella sede di servizio. 2. In tutti i casi previsti dal presente Regolamento, per la determinazione delle distanze chilometriche l Ufficio Personale si avvale dei seguenti siti internet disposti in ordine di priorità crescente: ART. 7 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO 1. I dipendenti, i Responsabili di Area e il Segretario comunale inviati in trasferta hanno diritto al ristoro delle seguenti spese: a) in caso di utilizzo del mezzo dell Amministrazione - rimborso dei pedaggi autostradali, nella misura massima di 10,00 al giorno; - rimborso delle spese di parcheggio, nella misura massima di 5,00 al giorno; - rimborso delle spese per custodia e/o ricovero del mezzo, qualora la trasferta implichi il pernottamento, nella misura massima di 10,00 al giorno; Al dipendente compete altresì il ristoro delle spese documentate sostenute per la manutenzione del mezzo dell Amministrazione qualora, a causa di fatti sopravvenuti, l intervento si renda necessario per la regolare circolazione su strada del mezzo oppure per consentire il regolare proseguimento della trasferta e/o il rientro nella sede di servizio. b) in caso di utilizzo dei mezzi del trasporto pubblico - rimborso del titolo di viaggio di classe economica, compreso il costo della prenotazione ove prevista. Per spostamenti fuori dell ambito regionale possono essere ammessi a rimborso, purchè adeguatamente motivati, i costi supplementari per l utilizzo dei treni di Alta Velocità. c) in caso di utilizzo del mezzo proprio - il dipendente ha diritto a un indennizzo pari al costo del titolo di viaggio del servizio pubblico di trasporto che potrebbe essere utilizzato per il raggiungimento del luogo della trasferta e relativo rientro nella sede di servizio. Detto indennizzo è calcolato con riferimento alle tariffe chilometriche extra-urbane proposte dal locale vettore di trasporto su gomma (Adriabus), alle tariffe del concessionario del trasporto su rotaia (Trenitalia) o alla combinazione di entrambi rilevate il giorno 30 del mese in cui è stata effettuata la trasferta. Restano esclusi i rimborsi di spese sostenute per carburante, pedaggi, parcheggio, custodia o traino del veicolo. pag. 5 di 10

6 In via del tutto eccezionale l utilizzo del mezzo proprio è indennizzato con una somma pari a 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso al personale che effettua le seguente attività: a) attività ispettive espletate dal personale appartenente ai ruoli ispettivi; b) attività di verifica e controllo espletate da dipendenti impegnati nello svolgimento delle seguenti funzioni istituzionali: - accesso a cantieri per perizie e collaudi; - attività peritali; - attività presso uffici giudiziari dislocati al di fuori del territorio dell Unione Roveresca, ivi compresa la rappresentanza o la resa di testimonianza nei giudizi nei quali il Comune di San Giorgio di Pesaro è parte; - attività di controllo effettuate dai Responsabili del servizio di prevenzione e protezione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Per le finalità di cui al periodo precedente, viene assunto come riferimento il costo della benzina verde offerta in modalità servito nel Comune di San Giorgio di Pesaro rilevato il giorno 30 del mese in cui è stata effettuata la trasferta sull Osservatorio Prezzi Carburanti del Ministero dello Sviluppo Economico. Qualora la trasferta sia effettuata da più dipendenti che utilizzano contestualmente lo stesso mezzo privato, le spese come sopra descritte sono rimborsate al solo proprietario delle mezzo. Gli indennizzi previsti dalla presente lettera sono incrementati della misura del 10% qualora il dipendente, debitamente autorizzato, trasporti con il mezzo proprio i seguenti materiali di proprietà dell Amministrazione e funzionali alle esigenze della trasferta: - personal computer o altri apparati informatici e/o elettronici (esclusi quelli assegnati in via continuativa al dipendente); - registri di anagrafe e stato civile; - schede elettorali - materiali appartenenti alla categoria dei beni culturali (quadri, libri, sculture, ecc.) - valori finanziari di importo superiore a 100,00 (titoli di credito, buoni-lavoro, ecc.) ART. 8 RIMBORSO DEI PASTI E DEL PERNOTTAMENTO 1. Ai dipendenti, ai Responsabili di Area e al Segretario comunale inviati in trasferta sono rimborsate le spese sostenute per il pasto nella seguente misura massima: durata della trasferta personale Segretario comunale non dirigente in Italia all estero in Italia all estero fino a 7ore 59minuti 0,00 0,00 0,00 0,00 da 8 ore a 11ore 59minuti (primo pasto) oltre 12 ore (due pasti) 22,26 28,94 30,55 39,71 44,26 57,54 61,10 79,43 2. I pasti, per poter essere ammessi a rimborso, devono essere consumati nella località sede della trasferta, o in altra località distante non oltre 5 Km. da quest ultima. In ogni caso non sono ammessi a rimborso i pasti consumati nel territorio del Comune di San Giorgio di Pesaro o della dimora abituale. 3. Ai dipendenti, ai Responsabili di Area e al Segretario comunale inviati in trasferta di durata superiore alle 12 ore sono rimborsate, nella misura massima di 100,00, le spese sostenute per il pernottamento in un albergo di categoria non superiore a 4 stelle. Sono in ogni caso non ammessi a rimborso, in quanto non funzionali alle esigenze della trasferta, le spese accessorie del pernottamento quali, ad esempio, il frigo bar, la lavanderia, il telefono, la pay-tv, ecc. pag. 6 di 10

7 4. Il pernottamento, per poter essere ammesso a rimborso, deve avvenire nella località sede della trasferta, o in altra località distante non oltre 5 Km. da quest ultima. In ogni caso non sono ammessi a rimborso i pernottamenti effettuati nel territorio del Comune di San Giorgio di Pesaro o della dimora abituale. 5. Al personale inviato in trasferta di durata superiore alle 8 ore chiamato a svolgere l attività lavorativa in un contesto particolarmente disagiato sia di tipo ambientale (per assenza di strutture ricettive) che anche per la natura dei compiti da espletare, che non consente di fruire, durante la trasferta, del pasto o del pernottamento, è riconosciuta in luogo del rimborso del pasto o del pernottamento una somma forfettaria di 20,66 al giorno. Tali attività sono: a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza; b) attività di assistenza e accompagnamento di pazienti durante il trasporto di emergenza; c) attività di vigilanza nella traduzione coatta di soggetti in altro luogo di cura o detenzione; d) attività inerenti lo scarico/smaltimento dei rifiuti solidi urbani in luoghi all uopo destinati (discariche, centri di smistamento, ecc.) ART. 9 PERSONALE AL SEGUITO DI DELEGAZIONI UFFICIALI 1. Ai dipendenti, ai Responsabili di Area e al Segretario comunale inviati in trasferta, sia in Italia che all estero, al seguito di componenti di delegazioni ufficiali dell Amministrazione per progetti comunitari, gemellaggi o partecipazione a eventi fieristici, spettano i rimborsi previsti nel presente Regolamento per il Segretario comunale. 2. La partecipazione alla delegazione deve risultare da atto formale del Comune di San Giorgio di Pesaro. ART. 10 DOCUMENTAZIONE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE 1. Ai dipendenti, ai Responsabili di Area e al Segretario comunale inviati in trasferta sono rimborsate solo le spese anticipate secondo le modalità previste dal presente Regolamento. 2. In particolare le spese ammesse a rimborso: - devono essere sempre necessariamente comprovate da documentazione conforme alla legislazione fiscale (scontrini, fatture, ricevute fiscali, attestati di transito, ecc.). Per la prenotazione di mezzi di trasporto pubblico o di strutture di soggiorno effettuata on-line, è ammessa la stampa della mail di conferma della prenotazione corredata dalla documentazione attestante l avvenuta transazione finanziaria; - devono essere riferibili e pertinenti in maniera inequivocabile alla trasferta. 3. La documentazione dovrà essere prodotta sempre nell esemplare originale, fatte salve le seguenti fattispecie: - quando la documentazione in originale deve essere allegata alla rendicontazione di un progetto, è ammessa, in luogo dell originale, copia dello stesso con allegata la dichiarazione a firma del soggetto che ha autorizzato la trasferta che l originale è stato allegato alla rendicontazione del progetto; - quando la documentazione in originale è stata smarrita o sottratta in maniera fraudolenta, è ammessa, in luogo dell originale, la denuncia di furto/smarrimento presentata all Autorità Giudiziaria e l elenco, reso sottoforma di dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà a firma del dipendente, delle spese sostenute indicando dettagliatamente il mezzo di trasporto, la denominazione della struttura ricettiva e ogni altro elemento utile a ricondurre la spesa alle finalità della trasferta. 4. Non sono ammesse a rimborso: pag. 7 di 10

8 - le spese non documentate o documentate in fotocopia, fatte salve le eccezioni di cui al comma precedente; - le spese documentate in maniera non conforme alle previsioni del presente Regolamento; - le spese attestate da documentazione deteriorata in maniera tale da rendere impossibile i dovuti riscontri; - le spese sostenute per l acquisto di titoli di viaggio per l utilizzo dei mezzi del servizio pubblico non debitamente obliterati o comunque convalidati - le spese incompatibili e/o non attinenti alla trasferta - le spese non previste dal presente Regolamento - le spese sostenute per la trasferta non debitamente autorizzata - le spese eccedenti i limiti previsti dal presente Regolamento o da disposizioni contrattuali nel tempo vigenti, per la parte eccedente tali limiti; 5. Qualora la trasferta venga effettuata da più dipendenti, la documentazione relativa alle spese da rimborsare va presentata da ciascuno di essi allegandola al modulo di autorizzazione alla trasferta. In ogni caso deve risultare in maniera inequivocabile il soggetto che ha sostenuto effettivamente la spesa e che, pertanto, ha titolo al rimborso. Qualora tale circostanza, invece, non risulti in maniera inopinabile, i dipendenti coinvolti allegano al proprio modulo di autorizzazione alla trasferta apposita dichiarazione sostitutiva nella quale va indicato il nome del soggetto che ha titolo al rimborso. ART. 11 DURATA DELLA TRASFERTA E ORARIO DI LAVORO 1. Il giorno e l ora di inizio e fine della trasferta devono essere sempre dichiarati nel modulo di autorizzazione e devono coincidere con il giorno e l ora della partenza/rientro dalla/nella sede di servizio o dalla/nella sede di dimora abituale qualora questa sia più vicina alla località della trasferta rispetto alla propria sede di lavoro. 2. Il giorno e l ora indicati nel modello di autorizzazione alla trasferta assolvono l obbligo di registrazione con la carta magnetica personale dell orario di lavoro. 3. Per tempo della trasferta si intende il tempo effettivamente lavorato, ovvero di servizio effettivo prestato. Esso è certificato nell attestato che il dipendente è tenuto a farsi rilasciare nella sede di trasferta a prova che la prestazione lavorativa è stata regolarmente eseguita. La quantificazione del tempo di trasferta è utile ai fini dell assolvimento del debito orario e dell eventuale lavoro straordinario. 4. Per durata della trasferta si intende il tempo complessivamente impiegato dal lavoratore per raggiungere la località della trasferta, svolgere la prestazione lavorativa e rientrare nella sede di servizio, ovvero nella sede di dimora abituale. La quantificazione della durata della trasferta è utile per le finalità di cui all art Se la trasferta comporta un viaggio, le ore di viaggio: - sono utili al fine di stabilire la durata complessiva della trasferta - sono utili ai fini dell assolvimento del normale debito orario, nel senso che non devono essere recuperate, se ricadenti nell arco del normale orario di lavoro (un dipendente inviato in trasferta in una giornata in cui è tenuto a lavorare dalle 8 alle 14, che parta alle 8 e rientri alle 14, impiegando due ore di viaggio tra andata e ritorno, non deve recuperare due ore di lavoro) - non sono considerate tempo effettivamente lavorato e dunque non sono utili al fine dello straordinario (ad eccezione dei dipendenti in possesso del profilo professionale di Autista e solo se gli stessi svolgono la mansione guidando e sorvegliando il veicolo). 6. In deroga a quanto previsto nel comma precedente, il tempo di viaggio è assimilabile all attività lavorativa (e dunque utili ai fini dell assolvimento del debito orario e dell eventuale lavoro straordinario) esclusivamente nei seguenti casi: a) personale incaricato della sorveglianza e della custodia di beni dell amministrazione durante il trasferimento presso altra sede; pag. 8 di 10

9 b) personale incaricato della sorveglianza di soggetti durante il loro trasferimento coatto in altro luogo di cura o detenzione. 7. Ai fini del computo del lavoro straordinario dal tempo della trasferta vanno detratte: - il numero di ore costituenti il debito orario previsto per quella giornata - l intervallo per la consumazione dei pasti, che se non diversamente certificato è quantificato convenzionalmente in una ora per ogni pasto; - il tempo per il pernottamento e colazione, che se non diversamente certificato è quantificato convenzionalmente in ore otto. 8. Nel caso in cui la trasferta si svolga in giornata non lavorativa o festiva il tempo della trasferta è considerato lavoro straordinario e ad esso si applica la disciplina prevista dal CCNL di settore. 9. Nel caso in cui la trasferta si svolga nella giornata di riposo settimanale il tempo della trasferta è disciplinato, ove applicabile, dall art. 24 del CCNL 14/09/2000 e compensato nella misura ivi prevista. ART. 12 COPERTURA ASSICURATIVA 1. I dipendenti, i Responsabili di Area e Il Segretario comunale inviati in trasferta autorizzati a servirsi del mezzo proprio sono coperti da assicurazione contro i rischi verso terzi che l Amministrazione stipula con idonea compagnia assicuratrice. Non sono coperti dall assicurazione soggetti terzi estranei alla trasferta eventualmente trasportati dal dipendente. 2. L infortunio occorso in occasione della trasferta è coperto dall assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, salvo che l evento non sia riconducibile a scelte personali del dipendente, irragionevoli e prive di alcun collegamento con le esigenze della trasferta stessa. ART LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERTA 1. Il trattamento economico delle trasferte è costituito da: - spese sostenute dal personale per utilizzo mezzi di trasporto pubblico, per pedaggi autostradali, per parcheggio e/o custodia del veicolo, per il vitto, per il pernottamento e di tutte le altre spese autorizzate o autorizzabili; - indennità per l uso del mezzo proprio pari al costo del titolo di viaggio del servizio pubblico di trasporto che potrebbe essere utilizzato per il raggiungimento del luogo della trasferta e relativo rientro nella sede di servizio (per la generalità dei casi) - indennità per l uso del mezzo proprio pari a 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso (solo per le particolari attività previste dall art. 7 comma 1 lett. c, terzo periodo); - maggiorazione del 10% delle precedenti indennità in caso di trasporto con il mezzo proprio di materiali di proprietà dell Amministrazione e funzionali alle esigenze della trasferta; - indennità sostitutiva del vitto e/o del pernottamento pari a 20,66 in caso di trasferte effettuate in situazioni operative disagiate elencate al precedente art. 8 comma Le trasferte soggette alle limitazioni previste dall art. 6 comma 12 del D.L. 78/2010 sono liquidabili fino alla concorrenza di detto limite. I trattamenti economici eccedenti tali limiti non sono liquidabili e le eventuali spese sostenute restano a carico del dipendente che ha effettuato la trasferta. 3. Le trasferte non soggette alle limitazioni previste dall art. 6 comma 12 del D.L. 78/2010 sono liquidabili fino alla concorrenza delle risorse all uopo destinate. I trattamenti economici eccedenti tali limiti non sono liquidabili e le eventuali spese sostenute restano a carico del dipendente che ha effettuato la trasferta. pag. 9 di 10

10 4. La Conferenza dei Responsabili di Area stabilisce le modalità e le priorità di utilizzo delle risorse destinate a compensare il trattamento economico di trasferta. Tale accordo sarà parte integrante del presente Regolamento. 5. Nelle more di approvazione dell accordo di cui al comma precedente, i trattamenti economici di trasferta sono liquidati agli aventi diritto secondo l ordine cronologico crescente di effettuazione della trasferta. 6. Il dipendente inviato a trasferta restituisce all Ufficio Personale il modulo di autorizzazione alla trasferta completo dei suoi allegati; in caso di documentazione o informazioni incomplete l Ufficio Personale ne chiede l integrazione al dipendente. La mancata integrazione, totale o parziale, della documentazione o delle informazioni richieste entro il termine di venti giorni equivale a rinuncia del trattamento economico di trasferta. 7. La liquidazione del trattamento economico di trasferta avviene con cadenza periodica (di norma trimestrale) con inserimento del credito vantato dal dipendente nel cedolino dello stipendio mensile. ART. 14 NORMA FINALE 1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2016 e da tale data cessano di avere effetto tutte le disposizioni interne in contrasto con quanto ivi disciplinato. 2. Costituisce parte integrante del presente Regolamento il modello di Autorizzazione alla Trasferta che sostituisce quello in uso fino al 31/12/2015. e che potrà essere variato, senza necessità di adozione di ulteriori atti, nella forma e nei contenuti al modificarsi di esigenze organizzative. 3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla vigente normativa generale o contrattuale. pag. 10 di 10

11 Comune di San Giorgio di Pesaro Provincia di Pesaro e Urbino AUTORIZZAZIONE ALL EFFETTUAZIONE DELLA MISSIONE Il sottoscritto Responsabile del Servizio autorizza il dipendente a recarsi il giorno a per le seguenti ragioni di servizio: mediante utilizzo: dell autovettura in dotazione dell Amministrazione targata ; dei mezzi di trasporto pubblico; del mezzo proprio, sollevando in ogni caso l Amministrazione da qualsiasi responsabilità per l uso del mezzo stesso, in quanto: il luogo della missione non è servito o è difficilmente raggiungibile da/con servizio pubblico di trasporto l orario del servizio di trasporto pubblico non è compatibile con le esigenze della missione l utilizzo del mezzo proprio risulta per l Ente più conveniente del mezzo pubblico di nessun mezzo in quanto accompagnato dal dipendente Il Responsabile del Servizio San Giorgio di Pesaro, INFORMAZIONI AGGIUNTIVE La trasferta è motivata dalla necessità di compiere le seguenti attività: attività ispettive espletate dal personale appartenente ai ruoli ispettivi accesso a cantieri per perizie e collaudi attività peritali attività di controllo effettuate dai Responsabili del servizio di prevenzione e protezione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro La trasferta è motivata dalla necessità di compiere le seguenti attività disagiate: attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza assistenza e accompagnamento di pazienti durante il trasporto di emergenza vigilanza nella traduzione coatta di soggetti in altro luogo di cura o detenzione attività inerenti lo scarico/smaltimento dei rifiuti solidi urbani in luoghi all uopo destinati altro: San Giorgio di Pesaro, Il Responsabile del Servizio

12 TABELLA DI RIMBORSO SPESE (da compilare a cura del dipendente che ha effettuato la trasferta) Il sottoscritto avendo eseguito in data la missione debitamente autorizzata (vedasi retro) di cui il presente foglio, chiede il rimborso spese risultanti dal seguente prospetto: Tragitto di ANDATA Località di partenza: Data di partenza: Ora di partenza: Tragitto di RITORNO Località di arrivo: Data di arrivo: Ora di arrivo: A. Spese di viaggio come da allegata documentazione.. Euro B. Spese per il pasto e/o il pernottamento come da allegata documentazione.. Euro C. Altro.. Euro D. TOTALE COMPLESSIVO SPETTANTE (A+B+C).... Euro E. (eventuale) anticipazione dell Economo. Euro TOTALE DA EROGARE al dipendente (D-E). all Economo (E)... Euro Euro Si allega: attestato di partecipazione al corso/convegno/riunione oggetto della missione; convocazione alla riunione oggetto della missione; documentazione attestante le spese sostenute di cui al precedente quadro di liquidazione altro Il dipendente San Giorgio di Pesaro, SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO PERSONALE VISTO l art. 41 del CCNL 14/09/2000; VISTO il vigente Regolamento per la disciplina delle trasferte; CONSIDERATO che il costo del biglietto del servizio di trasporto pubblico per raggiungere il luogo della missione e il relativo rientro nella sede di servizio è pari a Euro, come risultante dall allegato tariffario del vettore operante il servizio TPL; DISPONE la liquidazione in favore del dipendente della somma di Euro osservazioni San Giorgio di Pesaro, Il Responsabile del Servizio

13 COMUNE DI SAN GIORGIO DI PESARO Regolamento per la disciplina delle trasferte del personale dipendente e del Segretario comunale RELAZIONE TECNICA Il presente Regolamento viene adottato avvalendosi della potestà attribuita dall art. 3 comma 4 del TUEL al fine di implementare nell ente le disposizioni normative che a vario titolo disciplinano la materia. Inoltre l articolato soddisfa la condizione ammessa dalla magistratura contabile (Corte dei Conti SS.RR. n. 8/2011) per poter indennizzare l uso del mezzo proprio quale alternativa al mezzo pubblico o di quello in dotazione all Amministrazione. Il testo è costituito da quattordici articoli nei quali vengono disciplinati gli aspetti della trasferta che possono essere oggetto di regolamentazione. articolo 1 Oggetto del regolamento Definisce l ambito di applicazione del Regolamento, richiamando il quadro normativo che disciplina la materia. articolo 2 Definizioni Vengono declinati alcuni termini per meglio definire l ambito di applicazione del Regolamento. Inoltre vengono elencati tutti i casi in cui il trasferimento temporaneo non è considerata trasferta e per i quali, dunque, non trova applicazione il Regolamento. articolo 3 Autorizzazione alla trasferta - Modalità Individua i soggetti legittimati a rilasciare l autorizzazione preventiva alla trasferta e le modalità di rilascio. Stante l abrogazione del rimborso fortettario ad opera dell art. 5 comma 9 del D.L. 78/2010, si ribadisce la necessità, a pena di improcedibilità della procedura di rimborso, di documentare sia la ragione della missione che le spese sostenute. art. 4 Autorizzazione alla trasferta - Responsabilità Definisce le responsabilità in capo ad ogni soggetto coinvolto nel procedimento di rimborso spese. Inoltre limita la responsabilità del soggetto preposto alla liquidazione del rimborso spese in caso di comportamenti elusivi o in violazione delle norme in materia di missione. art. 5 Uso del mezzo proprio Definisce l ordine di priorità dei mezzi da utilizzare per l effettuazione della missione e i criteri di scelta del mezzo stesso. Il comma 2 elenca le tipologie di mezzo di trasporto pubblico che il dipendente può utilizzare per l effettuazione della trasferta per ottenere il relativo rimborso. Gli oneri sostenuti dal dipendente per l utilizzo di un mezzo di trasporto alternativo a quelli elencati, sono interamente a carico del soggetto che effettua la trasferta. Infine il comma 4 individua le casistiche ammissibili al rilascio dell autorizzazione all utilizzo del mezzo proprio in conformità alle prescrizioni della magistratura contabile (Corte dei Conti SS.RR. n. 8/2011, Corte dei Conti Liguria n. 10/2011).

14 art. 6 Sistema calcolo delle distanze Definisce i criteri oggettivi per la determinazione delle distanze chilometriche percorse dal dipendente in trasferta, escludendo qualsiasi altra forma di autodichiarazione. Il comma 1 definisce meglio le modalità applicative delle disposizioni contenute nell art. 41 comma 1 del CCNL 14/09/2000. Il comma 2 individua gli strumenti utilizzati dall ufficio personale per il calcolo delle distanze. Tali strumenti consistono nell utilizzo dei servizi offerti da siti informatici ufficiali; al fine di evitare di rallentare l attività amministrativa in caso di momentanea indisponibilità del sito informatico di riferimento, viene offerta la possibilità di avvalersi di una pluralità di siti. art. 7 Rimborso delle spese di viaggio Definisce in dettaglio le tipologie di spese di viaggio ammesse a rimborso secondo il tipo di mezzo utilizzato fissando, contestualmente, la misura massima del rimborso conseguibile. Tale previsione è finalizzata al conseguimento di un duplice obiettivo: - comprimere al massimo i costi a carico della collettività, - offrire a più soggetti la possibilità di accedere ai rimborsi, evitando che i primi beneficiari esauriscano le risorse contingentate all uopo previste. Alla lettera c) viene definito il criterio di determinazione dell indennizzo spettante in caso di utilizzo del mezzo proprio. Infatti l art. 6 comma 12 del D.L. 78/2010 ha disapplicato le disposizioni previste dall art. 15 della L. 836/1973 e dall art. 8 della L. 417/1978 (che prevedevano il rimborso delle spese di viaggio pari a 1/5 del costo al litro della benzina per ogni chilometro percorso) e pertanto è necessario prevedere una modalità di ristoro che non sia elusiva della predetta norma e che rispetti le indicazioni della magistratura contabile (Corte dei Conti SS.RR. n. 8/2011, Corte dei Conti Piemonte n. 390/2013, Corte dei Conti Umbria n. 16/2014) L elencazione dei vettori di riferimento non persegue fini commerciali, ma discende dalla necessità di individuare parametri tariffari oggettivi offerti da operatori locali (Adriabus) o di interesse nazionale (Trenitalia). art. 8 Rimborso dei pasti e del pernottamento Definisce in dettaglio la misura delle spese di soggiorno ammesse a rimborso, secondo quanto previsto dall art. 41 comma 5 del CCNL 14/09/2000. Anche in questo caso, viene fissato in 100,00 la misura massima del rimborso conseguibile, al fine di comprimere al massimo i costi a carico della collettività. Il comma 5 individua le tipologie di trasferte diagiate per le quali è ammesso il rimborso in misura fortettaria ai sensi dell art. 41 comma 7 del CCNL 14/09/2000. art. 9 Personale al seguito di delegazioni ufficiali Disciplina la previsione dell art. 41 comma 6 del CCNL 14/09/2000. art. 10 Documentazione per il rimborso delle spese Definisce analiticamente la documentazione comprovante le spese sostenute da allegare al modulo di autorizzazione alla trasferta al fine di essere ammessa a rimborso. Parimenti, vengono elencate dettagliatamente le spese non rimborsabili in modo assoluto. art. 11 Durata della trasferta e orario di lavoro Per l applicazione dei diversi istituti contrattuali, è necessario definire e distinguere il tempo della trasferta dalla durata della trasferta. Il primo serve per quantificare il tempo utile

15 all assolvimento del debito orario, mentre la seconda è utile per individuare il discrimine per l applicazione dei rimborsi ove essi sono subordinati al tempo trascorso in trasferta. Per quanto riguarda il tempo della trasferta, vengono ripresi i concetti già enucleati all art. 41 comma 2 lettera d) del CCNL 14/09/2000 e armonizzati con le prescrizioni del D.Lgs. 66/2003 concernenti l orario di lavoro. art. 12 Copertura assicurativa Impegna l Amministrazione a garantire la copertura assicurativa RCT in caso di utilizzo del mezzo proprio. art. 13 Liquidazione del trattamento di trasferta Definisce le voci che costituiscono il trattamento economico di trasferta ammesso a rimborso e ne limita il ristoro ai livelli previsti dalla normativa vigente. Il comma 4 introduce il concetto di budget annuale di risorse assegnate a ciascuna Area funzionale destinate al rimborso delle spese di trasferta e ne demanda la ripartizione alla conferenza dei Responsabili di Area. art. 14 Norma finale Definisce l entrata in vigore del Regolamento e approva il modello di autorizzazione alla trasferta.

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