Novità giurisprudenziali e ricadute applicative in materia di stupefacenti

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1 11/04/2016 CATTEDRA DI DIRITTO PENALE AVANZATO PROF. MATTEO CAPUTO CICLO DI SEMINARI A.A. 2015/2016 CORSO A-L Novità giurisprudenziali e ricadute applicative in materia di stupefacenti Avv. Eleonora Barone 1

2 SOMMARIO STEP 1 Introduzione generale della materia degli stupefacenti. Normativa di riferimento, interventi di modifica della disciplina e questioni problematiche. STEP 2 Casistica giurisprudenziale 11/04/2016 2

3 STEP 1 La legislazione speciale in materia di stupefacenti ha subito rilevanti modifiche a far data dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 32/2014 che ha dichiarato l illegittimità costituzionale della Legge Fini-Giovanardi del 2006, con la quale venivano equiparate droghe leggere e droghe pesanti. Per effetto dell intervento della Corte Costituzionale si è assistito ad una reviviscenza del corpus normativo precedente al /04/2016 3

4 PROBLEMI DI RACCORDO: QUESTIONI TECNICHE Retrodatazione ad una normativa pensata negli Anni 90. Alcune delle droghe prese in considerazione dalla L. Jervolino- Vassalli non esistono più. La percentuale di Thc (ovvero il c.d. principio attivo), utile a distinguere droghe leggere da droghe pesanti, nella cannabis è passato negli anni dal 5% al 55%. Sono state introdotte sul mercato numerose nuove droghe sintetiche che ai tempi non esistevano, e come tali non sono contemplate nella vecchia normativa. 11/04/2016 4

5 PROBLEMI DI RACCORDO: QUESTIONI GIURIDICHE Ragioni a sostegno dell incostituzionalità della L. Fini Giovanardi del Successione di leggi penali nel tempo. Tangibilità del giudicato. Abrogazione delle tabelle sino al DL del marzo Modifica dell attenuante del fatto di lieve entità di cui all art. 73 co.5 D.p.r. 309/90 11/04/2016 5

6 D.p.r. 309/1990: Testo unico sugli stupefacenti, così come modificato, a seguito del referendum abrogativo del 1993, dal D.p.r. N. 171/93. NORMATIVA di riferimento: L. n. 49/2006 c.d. Fini Giovanardi (di conversione del D.L. 272/2005): dichiarata incostituzionale dalla consulta con la pronuncia n. 32/2014. D.L. 23 dicembre 2013 n. 146 (convertito con L. 21 febbraio 2014, n. 10) Art. 2: Misure urgenti in tema di diritti fondamentali dei detenuti e riduzione controllata della popolazione carceraria (ha modificato l art. 73 co5) D.L n. 36: Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale 11/04/2016 6

7 DPR 309/90: T.U. IN MATERIA DI STUPEFACENTI PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO: ART. 73 : Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope ART. 75: Importazione, esportazione, acquisto, ricezione e detenzione di sostanze DESTINAZIONE A TERZI/SPACCIO USO PERSONALE REATO SANZIONE AMMINISTRATIVA 11/04/2016 7

8 CRITERIO DISCRETIVO TRA SPACCIO E USO PERSONALE: DAL 1990 AL 1993: CRITERIO OGGETTIVO-QUANTITATIVO della DOSE MEDIA GIORNALIERA: il superamento di tale quantitativo determinava una presunzione legale assoluta di destinazione a terzi della sostanza. Il limite evidente di tale istituto risiedeva nella sua natura di criterio rigidamente quantitativo (determinato a livello ministeriale) e nella sua funzione giuridica di presunzione legale assoluta. REFERENDUM ABROGATIVO 1993: CRITERIO TELEOLOGICO DELLA DESTINAZIONE EFFETTIVA DELLA SOSTANZA: viene espunto dall art. 75 il riferimento alla «dose media giornaliera» per lasciare posto, in qualità di discrimen, alla individuazione di elementi di prova dai quali desumere in concreto la destinazione alla cessione a terzi della sostanza. PRINCIPIO DI OFFENSIVITA 11/04/2016 8

9 Vengono elaborati a tal proposito degli INDICI PRESUNTIVI, da cui desumere la destinazione a terzi/spaccio della sostanza, individuati per lo più dalla copiosa giurisprudenza in materia e poi trasfusi nel comma 1bis dell art. 73, introdotto dalla legge n. 49/2006: notevole quantitativo della droga modalità di detenzione (frazionamento in più dosi, conservazione in confezioni singole o plurime etc..) rinvenimento dello strumentario che lo spacciatore tipicamente utilizza per il confezionamento delle dosi (in primis cartine e bilancino di precisione) rinvenimento di importi di denaro in contante di considerevole valore e in banconote di medio taglio compatibilità tra il valore commerciale della sostanza e le condizioni economiche del soggetto NB: la prova della destinazione a terzi grava sull accusa (PM), in quanto elemento costitutivo del reato di cui all art. 73 D.p.r. 309/90. All imputato è riservata l allegazione di elementi, a proprio favore, di segno contrario. 11/04/2016 9

10 ART. 73 D.P.R. 309/90 FORMULAZIONE ORIGINARIA: 1. Chiunque senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 75 e76, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da euro (lire cinquanta milioni) a euro (lire cinquecento milioni). 2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, è punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da euro (lire cinquanta milioni) a euro (lire seicento milioni). 3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. 4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da euro (lire dieci milioni) a euro (lire centocinquanta milioni). 5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro (lire cinque milioni) a euro (lire cinquanta milioni) se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro (lire due milioni) a euro (lire venti milioni) se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV. 6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze 2 ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. 11/04/

11 ART. 73 PRIMA DELLA LEGGE FINI-GIOVANARDI N. 46/2006 la norma contemplava una chiara distinzione tra DROGHE PESANTI (di cui al comma 1) punite con la reclusione da 8 a 20 anni DROGHE LEGGERE (di cui al comma 4) punite con la reclusione da 2 a 6 anni CON L APPROVAZIONE DELLA LEGGE 46/2006 (che ha convertito con modifiche il D.L. 272/2005) si è assistito ad una assimilazione delle droghe leggere a quelle pesanti, ricomprendendo tutte le sostanze stupefacenti o psicotrope in un unica tabella (TABELLA I) nella quale sono accomunate, senza alcuna distinzione sanzionatoria, cocaina, cannabis, anfetamina e oppio. 11/04/

12 CONSEGUENZE DELLA LEGGE FINI-GIOVANARDI DEL 2006: PENA UNIFORME PER TUTTE LE SOSTANZE: DA 6 A 20 ANNI AGGRAVIO SANZIONATORIO PER CHI VIENE TROVATO IN POSSESSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI «LEGGERE» (sempre che siano destinate a terzi) CONTESTAZIONE DI UN UNICO REATO PER CHI VIENE TROVATO IN POSSESSO DI SOSTANZE DI NATURA E TIPOLOGIA DIVERSA (prima del 2006, invece, venivano contestati due reati diversi, avvinti semmai dal vincolo della continuazione) Reintroduzione, in parte, del CRITERIO QUANTITATIVO per distinguere tra consumo personale e spaccio (ORA SI PARLA DI «LIMITE MASSIMO», da valutare però unitamente agli altri indici) Mantenimento dell ipotesi attenuata per fatti di lieve entità di cui al co 5 dell art. 73): reclusione da 1 a 6 anni Gli arresti domiciliari diventano la regola, in luogo della custodia cautelare, per il tossicodipendente che sia in trattamento o intende sottoporvisi L affidamento in prova terapeutico viene esteso alle pene fino a 6 anni, anche se tale periodo è residuo di maggior pena 11/04/

13 SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 25 /2/ 2014 N. 32 Illegittimità costituzionale degli artt. 4bis e 4vicies- ter del D.L. 272/2005 come conv. dalla L. 49/2006, per contrasto con l art. 77 co 2 Cost. Ragioni: Abuso del procedimento di conversione dei decreti legge poiché le disposizioni impugnate sono del tutto eterogenee rispetto all art. 4 del decreto legge oggetto di conversione. Mancanza di nesso funzionale tra decreto legge e legge di conversione. Caducazione delle disposizioni impugnate; reviviscenza delle norme precedenti mai correttamente abrogate (vecchia formulazione dell art. 73) 11/04/

14 RAGIONI DELL ABUSO DI CONVERSIONE 1. RAGIONI GIURIDICHE: La legge di conversione di un D.L., in quanto funzionalizzata alla stabilizzazione di un provvedimento provvisorio emanato dal Governo, non può presentare contenuti ulteriori non attinenti alla materia oggetto del decreto (inizialmente pensato per le misure di sicurezza per le Olimpiadi invernali) ART. 4 DL 272/05 ARTT. 4bis E 4viciester L. 49/06 Carenza dei presupposti per il legittimo esercizio del potere legislativo di conversione Norma processuale Norme sostanziali ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE Contenuti eterogenei Mancanza nesso funzionale e giuridico 11/04/

15 RAGIONI DELL ABUSO DI CONVERSIONE 2. RAGIONI POLITICO- GIURIDICHE: Il decreto legge è emanato per ragioni di necessità e urgenza; La conversione segue un iter semplificato giustificato dalla finalità della stessa Carenza dei presupposti per il legittimo esercizio del potere legislativo di conversione Non si può usare questo strumento per eludere il sistema di confronto parlamentare rafforzato ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE 11/04/

16 CONSEGUENZE DELLA ILLEGITTIMITA Torna in vigore la formulazione originaria dell art. 73 D.p.r. 309/90 con correlativa distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere (DOPPIO BINARIO SANZIONATORIO) PROBLEMA DI RACCORDO DELLE TABELLE : vuoto normativo a seguito della caducazione della tabella unica introdotta dal D.L. 272/2005 per unificare tutte le sostanze psicotrope. A quali tabelle occorre far riferimento? A Quelle del 1990 non più attuali? Viene emanato il DL n. 36 del 20/3/2014,convertito con L. 79/2014, il quale prevede 5 NUOVE TABELLE: I) droghe pesanti II) droghe leggere III) medicinali equiparati quoad poenam a droghe pesanti IV) medicinali equiparati quoad poenam a droghe leggere V) medicinali semplici 11/04/

17 QUESTIONI APPLICATIVE: fatti sub iudice quale disciplina applicare? PRINCIPIO GENERALE IN MATERIA DI SUCCESSIONE DI LEGGI NEL TEMPO: RETROATTIVITA DELLA NORMA PENALE PIU FAVOREVOLE (E IRRETROATTIVITA DELLA LEGGE SFAVOREVOLE) Questo principio vale anche quando non vi è stata una semplice successione di leggi penali nel tempo ma UNA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA DELLA NORMA PIU FAVOREVOLE? NO: per un orientamento giurisprudenziale la regola della lex mitior incontra un limite invalicabile nella dichiarazione di incostituzionalità. La lex mitior, per essere applicata, deve essere stata validamente adottata. SI: in ossequio ai principi enunciati dalla Corte Edu (v. caso Scoppola) vige il principio assoluto della retroattività della norma più favorevole 11/04/

18 PROBLEMA: SOSTANZE PSICOTROPE CONTENUTE ESCLUSIVAMENTE NELLE TABELLE INTRODOTTE CON LA LEGGE DEL 2006 O IN DECRETI MINISTERIALI SUCCESSIVI AL 2006 Problema della rilevanza penale di condotte, aventi ad oggetto tali sostanze, poste in essere dal 2006 fino all entrata in vigore delle nuove tabelle previste dal D.L.36/2014 (QUESTIONE DI DIRITTO INTERTEMPORALE) Ricadute sui procedimenti ancora in corso 2 ORIENTAMENTI La caducazione della normativa del 2006 ha determinato una abolitio criminis per i fatti concernenti le sostanze introdotte con la normativa del 2006 e succes. CONDOTTE NON Più PUNIBILI La caducazione delle norme impugnate non ha riflessi sull aggiornamento delle tabelle, stante l omogeneità dei meccanismi e dei criteri di inserimento delle sostanze in tabella CONDOTTE ANCORA PUNIBILI 11/04/

19 SOLUZIONE: CASS. PEN., SEZ. UN., 26 FEBBRAIO 2015 n IRRILEVANZA PENALE delle condotte aventi ad oggetto sostanze stupefacenti (nella specie Nandrolone) incluse nelle tabelle solo successivamente all entrata in vigore della legge n. 49 del 2006, modificativa del D.P.R. n. 309/90, dichiarata incostituzionale con sentenza n. 32 del 2014, poste in essere a partire dall entrata in vigore di tale disciplina incostituzionale e fino all entrata in vigore del D.l. n. 36 del 2014; RILEVANZA PENALE delle condotte aventi ad oggetto medicinali che contengano i principi attivi inclusi nelle tabelle da I a IV del D.P.R. n. 309/ /04/

20 RAGIONI: La caducazione delle norme per incostituzionalità travolge anche i provvedimenti amministrativi correlati con cui vengono introdotte, a partire dal 2006, nuove sostanze Nel nostro ordinamento vale il c.d. CRITERIO TABELLARE, per il quale sono stupefacenti o psicotrope solo le sostanze contenute negli appositi elenchi ministeriali (TABELLE), purché questi siano predisposti in attuazione delle direttive e dei criteri contenuti nel T.U. sugli stupefacenti agli artt. 13 e 14 (principio della riserva di legge in materia penale) I provvedimenti ministeriali costituiscono solo attuazione ed integrazione della legge: se viene meno la fonte primaria decade anche la fonte secondaria. 11/04/

21 RICADUTE SUI PROCEDIMENTI IN FASE ESECUTIVA: le pene definitive in corso di espiazione devono essere rideterminate a seguito della differenza di disciplina dopo la pronuncia di incostituzionalità? (IN)TANGIBILITA DEL GIUDICATO Si pone più che altro per le condotte aventi ad oggetto «droghe leggere» SI CASS PEN, S.U. n /2015: «successivamente a una sentenza irrevocabile di condanna, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa dalla norma incriminatrice, idonea a mitigare il trattamento sanzionatorio, comporta la rideterminazione della pena, che non sia stata interamente espiata, da parte del giudice dell'esecuzione. La pena deve essere rideterminata in base ai criteri di cui agli art. 132 e 133 c.p.» 11/04/

22 PROBLEMA: RINVIO DELL ART. 75 AL COMMA 1BIS DELL ART. 73 D.P.R. 309/90, CADUCATO DALLA SENT. 32/2014, ai fini della individuazione delle condotte punibili meramente a titolo di illecito amministrativo Art. 75 (prima della sent. 32/2014) : «fuori dalle ipotesi di cui all art. 73 co 1 bis» RINVIO PER RELATIONEM Se è caducato il comma 1 bis dell art. 73 come vengono individuate oggi le condotte integranti illeciti amministrativi? La legge n. 79/2014, di conversione del D.L. 36/2014, ha risolto il problema introducendo nell art. 75 il comma 1bis ai sensi del quale è possibile desumere la destinazione ad uso personale della sostanza da una serie di fattori, da valutarsi congiuntamente e con valenza indiziaria 11/04/

23 ART. 73 COMMA 5: FATTI DI LIEVE ENTITA Ha subito numerosi interventi normativi a distanza di brevissimo tempo Versione introdotta dalla L. 49/2006: Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro a euro Versione modificata dal D.L. 146/2013 conv. in L. n. 10 del 21/2/2014: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro a euro Versione modificata dal D.L. 36/2014 conv. in L. n. 79 del 16/5/2014: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da 6 mesi a quattro anni e della multa da euro a euro /04/

24 COSA E CAMBIATO? ATTENUAZIONE GRADUALE DELLA SANZIONE SIA NEI LIMITI EDITTALI MINIMI CHE IN QUELLI MASSIMI INTRODUZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA «SALVO CHE IL FATTO NON COSTITUISCA PIU GRAVE REATO» CON IL DL 146/2013 LA FATTISPECIE DI CUI AL 5 COMMA DELL ART. 73 DIVENTA FIGURA AUTONOMA DI REATO E NON PIU CIRCOSTANZA ATTENUANTE SPECIALE CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, 26 MARZO 2014, N La nuova ipotesi lieve di condotta illecita in tema di sostanze stupefacenti (art. 73 comma 5 dpr 309/90, come modificato dall art. 2 del d.l. 23 dicembre 2013 n. 146, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 10) dev essere configurata come figura di reato autonoma rispetto a quella delineata dal comma primo dell art. 73 dpr cit., in base al criterio testuale, a quello sistematico e all intentio legis, non contrastati da decisivi argomenti di segno opposto. 11/04/

25 PROBLEMI Il comma 5 dell'art. 73 di cui alla legge Iervolino-Vassalli, illegittimamente abrogato dalla legge Fini-Giovanardi, è da considerarsi vigente dal 2005 al 22 dicembre 2013 poi viene sostituito nella sua nuova formulazione dal d.l. 146/2013, vigente a far data dal 23 dicembre 2013 A seguito della pronuncia di incostituzionalità n. 32/14 (che nonostante sia intervenuta in fase di conversione del decreto stesso non intacca la formulazione data dal d.l. 146/2013) il nuovo testo deve leggersi in combinato con i primi quattro commi dell'art. 73, nella versione di cui alla legge Iervolino- Vassalli del CRITICA: norma strutturata nei primi quattro commi attorno alla distinzione - ai fini sanzionatori - tra droghe 'pesanti' e 'leggere', e in un quinto comma che invece prescinde da tale distinzione. È COSTITUZIONALE? 11/04/

26 Corte cost., sent. 13/1/2016 (dep. 11 febbraio 2016), n. 23 È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 comma 5 del D.P.R. n. 309/1990 diretta a rilevare l'illegittimità della disposizione nella parte in cui non distingue il trattamento sanzionatorio previsto per i fatti di lieve entità aventi ad oggetto droghe "leggere" rispetto a quello relativo ai fatti di lieve entità aventi ad oggetto droghe "pesanti". La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata in quanto il sollecitato intervento additivo in materia penale, in assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate, interferirebbe nella sfera di politica sanzionatoria riservata al legislatore violando, così, il principio di separazione dei poteri 11/04/

27 STEP 2 CASISTICA GIURISPRUDENZIALE: PRIME QUESTIONI PRATICHE AFFRONTATE 11/04/

28 PATTEGGIAMENTO E PENA ILLEGALE Cass. Pen., SEZ. UN., sent. 26 febbraio 2015 (dep. 28 luglio 2015), n PRIMO QUESITO: Se per i delitti previsti dall'art. 73 D.P.R. 309 del 1990, in relazione alle droghe c.d. leggere, la pena applicata con sentenza di "patteggiamento" sulla base della normativa dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale debba essere rideterminata anche nel caso in cui la stessa rientri nella nuova cornice edittale applicabile È illegale la pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione che si sia basato sui limiti edittali dell'art. 73 d.p.r. 309/90 come modificato dalla legge n. 49/2006, in vigore al momento del fatto, ma dichiarato successivamente incostituzionale con sentenza n. 32/2014, anche nel caso in cui la pena concretamente inflitta sia compresa entro i limiti edittali previsti dall'originaria formulazione del medesimo articolo, prima della novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità. Nel patteggiamento l'illegalità sopraggiunta della pena determina la nullità dell'accordo e la Corte di cassazione deve annullare senza rinvio la sentenza basata su tale accordo. 11/04/

29 SECONDO QUESITO: se sia rilevabile d'ufficio, nel giudizio di cassazione, l'illegalità della pena conseguente a dichiarazione d'incostituzionalità di norme attinenti al trattamento sanzionatorio, anche in caso di inammissibilità del ricorso. Nel giudizio di cassazione l'illegalità della pena conseguente alla dichiarazione di incostituzionalità di norme riguardanti il trattamento sanzionatorio è rilevabile d'ufficio anche in caso di inammissibilità del ricorso, tranne che nel caso di ricorso tardivo Al riguardo CASS. PEN., SEZ UN., 26/06/2015 N : L'illegalità della pena, non rilevabile d'ufficio in sede di legittimità in presenza di un ricorso inammissibile perché presentato fuori termine, è tuttavia deducibile davanti al giudice dell'esecuzione. 11/04/

30 ART. 73 COMMA 5 e successioni di leggi nel tempo Cassazione penale, sez. un., 26/06/2015, (dep.25/11/2015), n QUESITO: rilevabilità d'ufficio - in presenza di un ricorso inammissibile che non sollevi censure sul trattamento sanzionatorio - degli effetti derivanti dalle ricordate modifiche normative riguardanti l'ipotesi di reato prevista del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, anche nel caso in cui la pena inflitta rientri nella cornice edittale oggi vigente. La Corte di cassazione, nel caso di ricorso inammissibile per qualunque ragione e con il quale non vengano proposti motivi riguardanti il trattamento sanzionatorio, può rilevare d'ufficio, con conseguente annullamento sul punto, che la sentenza impugnata era stata pronunziata prima dei mutamenti normativi che hanno modificato il trattamento sanzionatorio in senso favorevole all'imputato; ciò anche nel caso in cui la pena inflitta rientri nella cornice edittale sopravvenuta alla cui luce il giudice di rinvio dovrà riesaminare tale questione ANNULLAMENTO CON RINVIO per la rideterminazione della pena 11/04/

31 RATIO L'applicazione di un trattamento sanzionatorio sfavorevole, in presenza di innovazioni normative che l'hanno mitigato, costituisce una violazione dei diritti fondamentali della persona la cui rimozione deve essere consentita anche nell'ipotesi di ricorso inammissibile. La necessità di eliminare conseguenze di una lesione di un diritto fondamentale della persona conduce a ritenere che la sindacabilità da parte del giudice di legittimità debba prescindere dalla formale proposizione di motivi riguardanti tale aspetto della responsabilità Una pena inflitta sulla scorta di parametri normativi non più rispondenti al giudizio di disvalore della condotta criminosa espresso da legislatore è una pena che VIOLA IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA 11/04/

32 REVOCA SENTENZA DI CONDANNA E PENA ILLEGALE Cassazione penale, sez. un., 29/10/2015, (dep.25/11/2015), n QUESITO: rilevabilità d'ufficio - in presenza di un ricorso inammissibile che non sollevi censure sul trattamento sanzionatorio - degli effetti derivanti dalle ricordate modifiche normative riguardanti l'ipotesi di reato prevista del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, anche nel caso in cui la pena inflitta rientri nella cornice edittale oggi vigente. La Corte di cassazione, nel caso di ricorso inammissibile per qualunque ragione e con il quale non vengano proposti motivi riguardanti il trattamento sanzionatorio, può rilevare d'ufficio, con conseguente annullamento sul punto, che la sentenza impugnata era stata pronunziata prima dei mutamenti normativi che hanno modificato il trattamento sanzionatorio in senso favorevole all'imputato; ciò anche nel caso in cui la pena inflitta rientri nella cornice edittale sopravvenuta alla cui luce il giudice di rinvio dovrà riesaminare tale questione 11/04/

33 Questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 D.P.R. n. 309/90, Disparità di trattamento sanzionatorio tra: nella parte in cui esclude tra le condotte suscettibili di sola sanzione amministrativa, qualora finalizzate al solo uso personale dello stupefacente, la condotta di coltivazione di piante di cannabis, in relazione ai principi di ragionevolezza, uguaglianza e di offensività, quali ricavabili dagli artt. 3, 13, comma secondo, 25, comma secondo e 27, comma terzo, Cost chi «detiene» cannabis per uso personale (precedentem ente coltivata dallo stesso soggetto) ART. 75: ILLECITO AMMINISTRATIVO chi viene sorpreso nell atto di «coltivare» cannabis destinata anch essa al consumo personale ART. 73: REATO 11/04/

34 CORTE COSTITUZIONALE 9/3/2016: (comunicato stampa diffuso sul sito della Corte Costituzionale) La Corte costituzionale in data odierna ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di appello di Brescia sul trattamento sanzionatorio della coltivazione di piante di cannabis per uso personale. La decisione è riferita all art. 75 del testo unico in materia di stupefacenti ed è stata assunta nel solco delle sue precedenti pronunce in materia. 11/04/

35 CONTATTI Avv. Eleonora Barone 11/04/

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