Travel Care. Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a distanza (ex D.Lgs. n. 196 del 30/6/03)

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1 Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell art.185 D. Lgs N. 209 ed in conformità con quanto disposto dal Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010 La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione), all Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all art. 185 D.Lgs n La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua. 1) Informazioni Relative alla Società Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice) L Impresa Assicuratrice è AGA International S.A. Sede Legale 37, Rue Taitbout, Paris - France Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr Capitale Sociale sottoscritto Autorizzazione all esercizio delle assicurazioni Autorizzata all esercizio delle assicurazioni dall Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010 Rappresentanza Generale per l Italia Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr Rea Recapito Telefonico Sito Internet Indirizzo 02/ info@allianz-assistance.it Abilitazione all esercizio delle assicurazioni Società abilitata all esercizio dell attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all appendice dell albo Imprese Assicurative, Elenco I 2) Informazioni Relative al Contratto Legislazione applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa. La Società propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma l applicazione di norme imperative del diritto italiano. Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto Ogni diritto dell Assicurato nei confronti di AGA International S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell art del C.C. Reclami in merito al contratto Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società Servizio Qualità AGA International S.A. Rappresentanza Generale per l Italia P.le Lodi MILANO (Italia) fax: Quality@allianz-assistance.it Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ivass, Via del Quirinale, Roma Fax , corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all Impresa ed il relativo riscontro. Resta salva, comunque, per il contraente/assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente/assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un impresa avente sede legale in un altro stato membro, il contraente/assicurato può chiedere l attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet oppure, se il contraente/assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all IVASS che provvede all inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al contraente/assicurato stesso. 3) Informazioni in Corso di Contratto Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione. Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a distanza (ex D.Lgs. n. 196 del 30/6/03) Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti. La nostra azienda deve acquisire alcuni dati che La riguardano, anche raccogliendo i dati tramite altri soggetti, al fine di erogare prestazioni relative a prodotti assicurativi da lei acquistati o di cui Lei è beneficiario. I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti saranno trattati da AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l'italia, titolare del trattamento, da società del medesimo Gruppo in Italia e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di gestire i dati assicurativi anche con l'obiettivo della lotta alle frodi e primariamente fornirle i servizi e le informazioni, da Lei richiesti, mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirle le prestazioni e le informazioni da Lei eventualmente richieste. Senza i Suoi dati, non potremmo fornirle il servizio in tutto o in parte. La nostra azienda utilizzerà le tecniche di comunicazione a distanza sopracitate anche quando dovrà comunicare, per i fini previsti dalla polizza, taluni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia e all'estero. Per erogare taluni servizi, verranno utilizzati soggetti di nostra fiducia che svolgeranno per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero. Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia quali fornitori esterni e risultano distinti titolari del trattamento dati. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz S.E.: società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale. L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo ad AGA International S.A. Rappresentanza Generale per l'italia - Servizio Privacy P.le Lodi 3, Milano o al numero fax , privacy@allianz-assistance.it ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi ad AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l'italia - Servizio Privacy P.le Lodi 3, Milano o al numero fax , privacy@allianz-assistance.it TRAVEL CARE Ed. Ago/14- Pagina 1 di 14

2 ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE DEFINIZIONI Allianz Global il marchio commerciale di AGA International S.A. Rappresentanza Generale per l'italia che identifica la Società stessa. Assistance: Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l anno, al contatto telefonico con l Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza. Contraente: il soggetto che stipula l assicurazione. Nel caso di persona fisica, il soggetto maggiorenne dotato di capacità di agire. Europa: l Italia, i paesi dell'europa geografica (ad esclusione della Federazione Russa) e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia. Evento: l accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri. Familiare: il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, demi-frére, demi-soeur, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini di primo grado, nipoti dell'assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione. Franchigia/scoperto: la parte di danno che l Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale. Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea. Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino. Resto del mondo: tutti i paesi del mondo (compresa la Federazione Russa), esclusi Italia, Europa, USA e Canada. Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Viaggio: il trasferimento, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio. NORMATIVA COMUNE A TUTTE LE GARANZIE 1) Modalità di stipulazione dell assicurazione - Criteri di adesione Validità a. La polizza deve essere stipulata dal Contraente: nel caso di "persona fisica", maggiorenne dotato di "capacità di agire"; per mezzo della piattaforma e-commerce presente sul sito o contattando telefonicamente il Contact Center di Allianz Global Assistance al numero verde dedicato; entro le ore 24:00 del giorno precedente a quello di decorrenza delle garanzie per gli acquisti: via web convalidando la stipulazione con il pagamento del premio a mezzo Carta di Credito o PayPal; via Contact Center convalidando la stipulazione con il pagamento del premio a mezzo Carta di Credito; entro le ore 24:00 del 2 giorno precedente a quello di decorrenza delle garanzie per gli acquisti mediante Contact Center convalidando la stipulazione con il pagamento del premio a mezzo bonifico bancario o bollettino postale entro massimo tale periodo b. Il Contraente deve successivamente: stampare la polizza in forma completa che sarà il riferimento contrattuale per l'operatività delle garanzie; prendere debita visione delle condizioni di polizze e verificare la rispondenza dei dati (a solo titolo esemplificativo e non limitativo data di inizio del viaggio, durata e destinazione dello stesso); apporre la firma sul documento in ogni parte richiesta; inviare a Allianz Global Assistance a mezzo telefax al n o via all'indirizzo polizze@allianz-assistance.it il frontespizio di polizza firmato in ogni sua parte per la formale accettazione. La polizza non è valida se non sono rispettati i criteri di cui sopra. 2) Persone Assicurabili Allianz Global Assistance assicura le persone: domiciliate o residenti in Italia; dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza e, relativamente alle prestazioni di assistenza, anche le persone: residenti all'estero ma domiciliate temporaneamente in Italia, in viaggio all'estero. In questo caso le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia. 3) Operatività e decorrenza La copertura assicurativa, espressamente sottoscritta, è operante: per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d' affari; dalle ore e dal giorno indicati in polizza; per periodi, con un massimo comunque di 45 giorni, destinazioni e capitali identificati in polizza; se il premio è stato pagato. La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile 4) Limiti di sottoscrizione 4.1 Non è consentita la stipulazione di pi polizze a capitolato AGA International S.A. Rappresentanza Generale per l'italia a garanzia del medesimo rischio al fine di: elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti; prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso; prolungare il periodo di copertura oltre i 45 giorni continuativi per lo stesso viaggio. 4.2 Nei casi in cui il costo della polizza (premio) sia determinato anche dalla destinazione, la polizza stessa, pena la non validità, deve essere emessa per la destinazione che comprenda tutte le tappe del viaggio, anche se intermedie o, comunque, di durata minore alle altre. A tale scopo non devono essere, invece, considerate le tappe di tratte in congiunzione 4.3 La polizza deve essere stipulata prima dell'inizio del viaggio. Qualora l'emissione avvenga successivamente alla data di partenza, in caso di sinistro Allianz Global Assistance non darà seguito alle richieste di assistenza o di rimborso. 5) Validità Territoriale l'assicurazione è valida per la destinazione prescelta ed identificata in polizza. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'unione Europea. l'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito allianzassistance.it/avvertenze. TRAVEL CARE Ed. Ago/14- Pagina 2 di 14

3 6) Esclusioni comuni a tutte le garanzie Allianz Global Assistance esclude dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da: a. danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; b. scioperi, sommosse, tumulti popolari; c. coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio; d. confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o de facto ) o altra autorità nazionale o locale; e. atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa; f. viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un' Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali; g. trombe d' aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura; h. esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; i. materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico; j. inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale; k. fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore; l. dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere; m. atti illegali posti in essere dall'assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo; n. errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto; o. abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni; p. infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta; q. suicidio o tentativo di suicidio; r. Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili; s. guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato; t. epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo; u. quarantene. 7) In caso di sinistro L'Assicurato, o chi per esso, deve: a. darne avviso a: Allianz Global Assistance secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo puú comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art Cod.Civ.); tutti gli Assicuratori, in caso di stipulazione di pi polizze sullo stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art Cod. Civ.). b. mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso. Allianz Global Assistance corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all'euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute. 8) Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana. GARANZIE 1. VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE 1.1 Oggetto Assistenza in Viaggio Allianz Global Assistance, in caso di malattia o infortunio dell'assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni: PER VIAGGI IN: PRESTAZIONE ITALIA EUROPA RESTO DEL MONDO/USA/CANADA a) consulenza medica telefonicaservizio di assistenza medica qualora l'assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall'assicurato. SI SI SI Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste; b) invio di un medico.nel caso di indisponibilità di uno dei medici convenzionati con Allianz Global Assistance, la Centrale Operativa organizza il trasferimento dell'assicurato al centro di pronto soccorso pi vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi. AVVERTENZA: In caso di emergenza, l'assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 118). SI NO NO Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi nè costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario. c) invio medicinali urgenti non reperibili in loco e solo dopo che la Centrale Operativa, in accordo con il medico curante, abbia accertato che le specialità farmaceutiche locali non siano equivalenti. Allianz Global Assistance effettua l'invio in accordo con le norme locali che regolano il trasporto e l'importazione dei farmaci richiesti. Il costo NO SI SI dei farmaci rimane a carico dell'assicurato; d) traduzione della cartella clinica Qualora l'assicurato lo richieda, Allianz Global Assistance provvede, in caso di ricovero ospedaliero, a tradurre la cartella clinica. La traduzione avverrà solo con il consenso dell'assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003; NO SI SI TRAVEL CARE Ed. Ago/14- Pagina 3 di 14

4 PER VIAGGI IN: PRESTAZIONE ITALIA EUROPA RESTO DEL MONDO/USA/CANADA e) segnalazione di un medico specialistail pi vicino possibile al luogo in cui si trova l'assicurato e compatibilmente con le disponibilità locali; NO SI SI f) interprete a disposizione via telefono per favorire il contatto tra i medici curanti sul posto e l'assicurato degente in ospedale. Allianz Global Assistance organizza il servizio in inglese, francese, spagnolo e tedesco, tenendo a proprio carico le NO SI SI relative spese. g) trasporto rientro sanitario dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato; dal centro medico alla residenza dell'assicurato. Allianz Global Assistance effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, previo accordo tra i medici curanti, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l'utilizzo dei mezzi ritenuti pi idonei e, se necessario, con l'utilizzo dell'aereo: "sanitario" nell'ambito dell'europa della Federazione Russa e per gli spostamenti locali SI SI SI "di linea appositamente attrezzato" per tutti gli altri casi. Allianz Global Assistance non effettua il Trasporto - Rientro Sanitario per: infermità o lesioni che, a giudizio dei medici curanti, siano curabili sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione; malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali; h) rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati in seguito a: trasporto-rientro Sanitario organizzato da Allianz Global Assistance dell'assicurato alla sua residenza; decesso dell'assicurato. SI SI SI Allianz Global Assistance organizza direttamente il rientro e tiene a proprio carico le spese: dei familiari; dei compagni di viaggio. La prestazione è effettuata a condizione che i familiari ed i compagni di viaggio siano assicurati; SI, fino a SI, fino a SI, fino a i) rientro accompagnato di minori in caso di impossibilità dell'assicurato (a seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei minori con lui in viaggio ed assicurati. Allianz Global Assistance mette a disposizione dell'accompagnatore designato dall'assicurato o da un familiare un SI SI SI biglietto A/R per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia. Allianz Global Assistance rimborsa anche l'eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori; j) viaggio di un familiare a seguito di decesso dell'assicurato in viaggio o per recarsi dall'assicurato ricoverato in ospedale con una prognosi di degenza superiore a: 48 ore se minorenne o portatore di handicap; 5 giorni in Italia; 7 giorni in Europa/Resto del mondo/usa e Canada. SI SI SI Allianz Global Assistance mette a disposizione del familiare un biglietto A/R e rimborsa le spese di soggiorno; k) rientro dell'assicurato convalescente al proprio domicilio, alla data e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto. Allianz Global Assistance organizza e prende a proprio carico le spese di rientro. La garanzia è estesa anche ai familiari e ad un compagno di viaggio. l) rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. Allianz Global Assistance tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle spese funerarie e di inumazione. Allianz Global Assistance provvede altresï ad effettuare la prenotazione per conto del familiare presso la struttura alberghiera pi vicina al luogo dell'evento tenendo direttamente a proprio carico le spese di pernottamento della prima notte. SI 110 al giorno per max 5 gg SI 110 al giorno per max 5 gg SI 110 al giorno per max 5 gg SI SI SI Fino a Fino a Fino a SI SI SI Allianz Global Assistance, in caso di necessità dell'assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni: PER VIAGGI IN: PRESTAZIONE ITALIA EUROPA RESTO DEL MONDO/USA/CANADA m) rientro anticipato dell'assicurato e di un compagno di viaggio, semprechè assicurato, per interruzione del viaggio determinata da decesso o da ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni di uno dei familiari a casa dell'assicurato. SI fino a 550 SI fino a SI fino a Allianz Global Assistance organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese; n) invio messaggi urgenti a persone residenti in Italia. Allianz Global Assistance provvede, a proprie spese, all'inoltro di tali messaggi; SI SI SI o) santicipo denaro, previa garanzia bancaria; NO SI fino a SI fino a p) protezione carte di credito, libretti di assegni, traveller's chèques intestati all'assicurato, smarriti o rubati. Allianz Global Assistance su richiesta specifica e previa comunicazione degli estremi necessari, provvede a mettersi in contatto con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al blocco dei documenti suddetti. Resta a carico dell'assicurato il perfezionamento della procedura, secondo quanto disposto dai singoli titoli di credito; NO SI SI TRAVEL CARE Ed. Ago/14- Pagina 4 di 14

5 PER VIAGGI IN: PRESTAZIONE ITALIA EUROPA RESTO DEL MONDO/USA/CANADA q) reperimento di un legale ed anticipo cauzione Allianz Global Assistance reperisce un legale per gestire in loco le controversie che coinvolgono direttamente NO SI fino a SI fino a l'assicurato, tenendo a proprio carico le relative spese. Allianz Global Assistance, inoltre, costituisce, in nome e per conto dell'assicurato e per i soli fatti di natura colposa: la cauzione penale pretesa per consentirne la liberazione; l'eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell'assicurato nella SI fino a NO produzione del sinistro SI fino a Allianz Global Assistance anticipa, previa garanzia bancaria, la cauzione che l'assicurato si impegna a restituire in ogni caso entro 30 giorni; r) rimborso spese telefoniche documentate e sostenute dall'assicurato per contattare la Centrale Operativa. Sono rimborsate anche le spese di roaming internazionale sostenute in seguito a chiamate della Centrale Operativa nelle fasi di assistenza. NO SI fino a 350 SI fino a Spese Mediche PER VIAGGI IN: RESTO DEL PRESTAZIONE ITALIA EUROPA MONDO CON PAGAMENTO DIRETTO Allianz Global Assistance, preventivamente contattata, provvede: 1) al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche. La garanzia sarà prestata fino al momento in cui l'assicurato sarà dimesso o sarà ritenuto, sulla base di un parere medico ufficiale fornito ad Allianz Global Assistance, in condizioni di essere rimpatriato. La garanzia, comunque, sarà operante per un periodo non superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera. Nei casi in cui Allianz Global Assistance non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate semprechè autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'assicurato. Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa. A RIMBORSO Inoltre, Allianz Global Assistance provvede, anche senza preventiva autorizzazione: 2) al rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero; 3) al rimborso delle spese per visite mediche e/o farmaceutiche purchè sostenute a seguito di prescrizione medica, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero, soccorso e ricerca in mare e montagna; 4) al rimborso delle spese mediche di bordo, delle spese per cure odontoiatriche urgenti o per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio. 5) al rimborso delle spese per cure riabilitative, incluse le fisioterapiche, sostenute in seguito ad infortunio o malattia occorsi in viaggio e che abbiano determinato un ricovero ospedaliero. Sono in garanzia esclusivamente le spese sostenute nell'ambito del ricovero ospedaliero stesso o nel periodo di convalescenza immediatamente successivo al ricovero e, comunque, precedente il rientro. fino a I RIMBORSI TUTTI SARANNO EFFETTUATI CON l'applicazione DELLA FRANCHIGIA DI 50,00 PER SINISTRO fino a fino a USA/CANADA ILLIMITATO fino a fino a fino a fino a fino a 550 fino a fino a fino a fino a 550 fino a 550 fino a 550 fino a 550 fino a 550 fino a 550 fino a 550 fino a Decorrenza e operatività La garanzia: decorre dal momento dell'inizio del viaggio; è operativa fino al termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della polizza; è prestata nei limiti dei capitali e delle prestazioni del luogo ove si è verificato l'evento, sempre che questo sia compreso nella "DESTINAZIONE" per cui è stata emessa la polizza Esclusioni (ad integrazione dell'art. 6 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune) Le garanzie non sono operanti per gli eventi e/o le spese derivanti o in conseguenza di: a. organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste. Per la garanzia Spese Mediche di cui alla dell'art punto 1), il contatto con la Centrale Operativa è obbligatorio nel solo caso di Ricovero Ospedaliero, compreso il Day Hospital. In questo caso la Centrale Operativa, se non contattata durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall'assicurato; b. malattie preesistenti; c. viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici; d. interruzione volontaria della gravidanza, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni; e. cure riabilitative; f. acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici; g. prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite; h. visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio; i. espianti e/o trapianti di organi; j. partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo; k. pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato pro-fessionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta. Tutte le prestazioni non sono, altresï, dovute: l. nel caso in cui l'assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero: si verifichino le dimissioni volontarie dell'assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato; l'assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso Allianz Global Assistance sospenderà immediatamente l'assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all'importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato; m. al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro. TRAVEL CARE Ed. Ago/14- Pagina 5 di 14

6 1.4 Disposizioni e limitazioni L'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Allianz Global Assistance e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza. Inoltre: Assistenza in viaggio a. le prestazioni di assistenza sono fornite per evento, indipendentemente dal numero di assicurati coinvolti, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti; b. le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate in considerazione dello stato di salute dell'assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che Allianz Global Assistance e la Centrale Operativa ritengono, a loro insindacabile giudizio, pi adeguati agli scopi; c. la messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con: aereo di linea (classe economica); treno prima classe; traghetto. Allianz Global Assistance ha diritto di richiedere, anche in visione preventiva, i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone per le quali abbia provveduto, a proprie spese, al rientro; d. Allianz Global Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di: ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali; errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'assicurato; pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito; e. Allianz Global Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute Spese mediche Allianz Global Assistance sostiene direttamente o rimborsa le "Spese mediche": anche pi volte nel corso del viaggio; per un massimo di 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera; fino ad esaurimento del capitale assicurato per persona e per periodo assicurativo. IN CASO DI SINISTRO l'assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, fornendo dati anagrafici e numero della presente polizza ed il tipo di intervento richiesto, indicando: In caso di necessità a. recapito temporaneo; b. dati dell'ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente) in caso di ricovero; c. recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l'assicurato. In caso di richiesta di rimborso Per ogni richiesta di rimborso, l'assicurato o chi per esso deve darne avviso ad Allianz Global Assistance entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (on-line o scritta): a. numero della presente polizza b. dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 200 c. nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica d. circostanze dell'evento e.documentazione medica redatta in loco e le relative ricevute delle spese mediche sostenute in originale. TRAVEL CARE Ed. Ago/14- Pagina 6 di 14

7 RIFERIMENTI IMPORTANTI Per ogni evenienza inerente le prestazioni di assistenza contattare immediatamente: CENTRALE OPERATIVA In funzione 24 ore su 24 tutto l'anno Tel Via Ampère MILANO Fax Gli eventuali sinistri vanno denunciati ad Allianz Global Assistance con una delle seguenti due modalità: - via internet (sul sito - via posta (all indirizzo qui sotto indicato) In ogni caso, indipendentemente dalla modalità di denuncia, tutta la documentazione richiesta va inviata, esclusivamente in originale, ad: Per tutte le informazioni relative ad even-tuali sinistri Vi invitiamo a consultare il sito nella sezione Denuncia Sinistri AGA INTERNATIONAL S.A. Rappresentanza Generale per l Italia Servizio Liquidazione Danni B2C Casella Postale 46 Via Cordusio MILANO TRAVEL CARE Ed. Ago/14- Pagina 7 di 14

8 Information Notice to Policyholder - prepared in accordance with Art.185 of Italian Legislative Decree dated No. 209 and in compliance with the provisions of ISVAP Regulation no. 35 dated 26 May 2010 This "Information Notice" is intended to provide to the Policyholder (individual or legal entity entering into the insurance contract), to the Insured and to all stakeholders in the insurance cover, all preliminary information necessary for the purpose of reaching an informed opinion on the contractual rights and obligations, in compliance with Art. 185 of Italian Legislative Decree no This notice is prepared in Italy, in Italian, subject to the right of the Policyholder to request its preparation in another language. 1) Information relating to the Company Company Name and legal status of the Company (Insurance Firm) The Insurance Firm is AGA International S.A. Registered Headquarters 37, Rue Taitbout, Paris - France French Company and Business Register no Subscribed share capital 17,287,285 Authorisation to provide insurance Authorised to provide insurance by the Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) on 1 February 2010 General Agent for Italy Piazzale Lodi 3, postcode 20137, Milan ITALY Tax Code, VAT number and registration at the Companies Register of Milan no Economic & Administrative Index no Telephone Number - Internet Website - Address 02/ info@allianz-assistance.it Authorisation to provide insurance Company authorised to provide Insurance permanently in Italy, registered on 3 November 2010, at no. I.00090, of the appendix of the Insurance Company Register, List I 2) Information Relating to the Contract Legislation applicable to the contracto The legislation applicable to the contract is that of Italy; the Parties are entitled, however, before the finalisation of the contract itself, to choose different legislation. The Company suggests choosing Italian legislation. This is without prejudice to the application of the mandatory rules of Italian law. Limitation of rights deriving from the contract All rights of the Insured in relation to AGA International S.A. deriving from this contract are limited to two years from the day upon which the event occurred on which the right is based, in accordance with Art of the Italian Civil Code. Complaints in relation to the contract Any complaints regarding the contractual relationship or handling of claims must be sent in writing to the Company Quality Service AGA International S.A. General Agent for Italy P.le Lodi MILANO (Italia) fax: Quality@allianz-assistance.it Where the policyholder/insured is not satisfied with the outcome of the complaint or in the absence of a response within the maximum term of forty-five days, he/she may contact IVASS, Via del Quirinale, Rome Fax , accompanying the description of the case with a copy of the complaint already sent to the Firm and the respective response. The policyholder/insured who submitted the complaint remains entitled, in any case, to bring Legal Action. In the case of cross-border disputes, between a policyholder/insured domiciled in a member state of the European Economic Area and a company with its registered headquarters in another member state, the policyholder/insured may request the activation of the FIN-NET procedure, by sending the complaint directly to the relevant foreign system, i.e. that in which the insurance company that entered into the contract is based (which can be identified by accessing the internet website or, if the policyholder/insured is domiciled in Italy, he/she may submit the complaint to IVASS which will proceed to send it to the relevant foreign system, providing notification thereof to the policyholder/insured. 3) Information during the Contract Where, during the contractual duration, changes occur to the information relating to the Company and/or that relating to the contract, the Company undertakes to communicate them promptly to the Policyholder, as well as to provide any necessary clarification. Privacy Information Notice on Distance Communication Techniques (pursuant to Italian Legislative Decree no. 196 dated 30/6/03) In order to comply with the law on privacy, we hereby inform you of the use of your personal data and on your rights. Our company must acquire some data relating to you, even by collecting data by way of other entities, in order to provide services relating to insurance products purchased by you or of which you are the beneficiary. The data provided by you or by other entities will be processed by AGA International S.A. General Agent for Italy, processing controller, by companies of the same Group in Italy and by third parties to which it will be communicated in order to manage the insurance details also with the aim of combating fraud and primarily to provide you with the services and information, requested by you, by use of fax, telephone, including mobile telephones, and other distance communication techniques. Your personal data will be used only with methods and procedures strictly necessary to provide to you the services and information possibly requested by you. Without your data, we will not be able to provide you with the service in whole or in part. Our company will use the aforementioned distance communication techniques also when it must communicate, for the purposes provided by the policy, some of this data to other companies in the same industry, in Italy and abroad and to other companies in the same Group, in Italy and abroad. In order to provide some services, entities trusted by us will be used which perform on our behalf tasks of a technical and organisational nature. Some of these entities operate abroad. Some of these entities are our direct collaborators and perform the function of our data processing manager, or they operate in complete autonomy as external providers and are separate data processing controllers. These are, more particularly, entities forming part of the Allianz S.E. group: service companies to which the management, settlement and payment of claims is entrusted; IT and electronic service companies or archiving companies; postal services companies identified on the parcel. The list of all these entities is constantly updated and can be easily obtained, free of charge, by contacting AGA International S.A. General Agent for Italy - Privacy Service P.le Lodi 3, Milan or on fax number , privacy@allianz-global-assistance.it where the list of existing Managers can also be obtained. You are entitled to know, at any time, of your data and how it is used. You also have the right to have it updated, supplemented, rectified or deleted, to ask for it to be blocked or to object to its processing. In order to exercise your rights, please contact AGA International S.A. General Agent for Italy - Privacy Service, P.le Lodi 3, Milan, fax , privacy@allianzassistance.it. TRAVEL CARE Ed. 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9 ASSISTANCE ON TRIP AND MEDICAL COSTS DEFINITIONS Allianz Global Assistance: Insured: Assistance Platform: Policyholder: Europe: Event: Family Member: Fixed Excess/Percentage Excess: Accident or Injury: Italy: Rest of the world: Hospitalisation: Claim: Trip: the trade name of AGA International S.A. General Agent for Italy which identifies the Company itself. the person whose interest is protected by the insurance. the organisational structure of AGA Service Italia S.c.a.r.l. which, in accordance with ISVAP Regulation no. 12 dated 9 January 2008, deals 24 hours a day throughout the whole year with telephone contact with the Insured, organises and provides the assistance services provided by the policy. the person who enters into the insurance. in the case of an "individual", the adult with capacity to act. the countries of geographical Europe (excluding the Russian Federation) and the Mediterranean basin, Algeria, Canary Islands, Cyprus, Egypt, Israel, Lebanon, Libya, Madeira, Morocco, Syria, Tunisia and Turkey. the occurrence that generated, directly or indirectly, one or more claims. the spouse, children, father, mother, brothers, sisters, half-brothers, half-sisters, grandparents, parents-in-law, sons-in-law, daughters-in-law, brothers and sisters-in-law, aunts and uncles, first cousins, grandchildren of the Insured, as well as any other cohabiting persons, provided that this is proven by proper certification. the portion of damages covered by the Insured, calculated as a fixed amount or as a percentage. the event due to an accidental, violent or external cause that produces objectively ascertainable bodily injuries, which have as a consequence the death, permanent invalidity, or temporary incapacity. the territory of the Italian Republic, the Vatican City, the Republic of San Marino. all countries of the world (including the Russian Federation), excluding Italy, Europe, USA and Canada. stay in a care institute that involves at least an overnight admission. the occurrence of the harmful event for which the insurance is provided. the trip, stay or rental, shown by the respective travel agreement. RULES COMMON TO ALL WARRANTIES 1) Methods of entering into the insurance - Acceptance Criteria - Stipulation - Validity a. The policy must be entered into by the Policyholder: by way of the e-commerce platform found on the website by the time of 24:00 on the day prior to that of the commencement of the warranties validating the stipulation by payment of the premium by Credit Card or PayPal; by contacting the Allianz Global Assistance contact centre by telephone on the dedicated free-phone number by the time of 24:00 on the day prior to that of the commencement of the warranties validating the stipulation by payment of the premium by Credit Card; by the time of 24:00 of the 4th day prior to that of commencement of the warranties validating the stipulation by payment of the premium by bank transfer or postal order at the latest within that period. b. The Policyholder must then:: print the policy in complete form which will be the contractual reference for the effectiveness of the warranties; carefully read the policy conditions and check the accuracy of the data (merely by way of example and without limitation: trip commencement date, duration and destination of the same); affix a signature on the document in every part, where requested; send to Allianz Global Assistance by fax to no or by to the address polizze@allianz-assistance.it the title page of the policy signed in all its parts for formal acceptance. The policy is invalid if the criteria set out above are not respected. 2) Insurable persons Allianz Global Assistance insures people: domiciled or resident in Italy; equipped with legal capacity at the time of signing the policy and, in relation to the assistance services, also persons: resident abroad but domiciled temporarily in Italy, travelling abroad. In this case, the services due at the residences are provided at the domicile in Italy. 3) Validity and Effect The insurance cover, expressly signed, is valid: for trips made for tourism, study and business purposes; from the time and day indicated in the policy; for periods, with a maximum in any case of 45 days, destinations and capital identified in the policy; if the premium has been paid. The insurance cover is not valid in cases where the contractually agreed warranties are provided in conditions such as to breach any law that may involve sanctions in accordance with the rules and Regulations issued by the United Nations, by the European Union or by any other applicable regulations 4) Underwriting Limits 4.1 It is not permitted to enter into a number of policies under the terms of AGA International S.A. General Agent for Italy to guarantee the same risk in order to: increase the insured capital of the specific warranties of the products; extend the period of cover of a risk (trip) already in progress; extend the period of cover over the 45 continuous days for the same trip In cases where the cost of the policy (premium) is also determined by the destination, the policy itself, under penalty of invalidity, must be issued for the destination that includes all stages of the trip, even if intermediary or, in any case, of a duration less than the others. To that end, however, stops with stages in conjunction should not be taken into consideration. 4.3 The policy must be entered into before the start of the trip. Where the issuance occurs after the departure date, in the event of a claim Allianz Global Assistance will not follow up requests for assistance or reimbursement. 5) Territorial Validity The insurance is valid for the chosen destination indicated in the policy. In any case, countries that, albeit falling within the scope of validity of the policy, at the time of departure for the trip are subject to embargo (total or partial) or sanctions by the United Nations and/or the European Union are excluded. The list of those countries is also available on the website allianz-assistance.it/avvertenze. TRAVEL CARE Ed. Ago/14- Pagina 9 di 14

10 6) Exclusions common to all warranties Allianz Global Assistance excludes from the insurance any indemnity, performance, consequence and/or event deriving directly or indirectly from the following: a. damages caused by, occurring through or as a consequence of wars, accidents due to weapons of war, invasions, acts by foreign enemies, hostilities (whether in the case of declared war or otherwise), civil war, situations of armed conflict, rebellions, revolutions, insurrections, mutiny, martial law, military or usurped power or attempt at usurpation of power; b. strikes, riots, civil commotion; c. curfew, sealing of borders, embargo, reprisals, sabotage; d. confiscation, nationalisation, seizure, restrictive provisions, detention, appropriation, requisition for own title or use by or on the order of any Government (whether civil, military or de facto ) or other national or local authority; e. acts of terrorism, whereby act of terrorism means any act that includes but is not limited to the use of force or violence and/or threats by any person or group(s) of persons who act alone or behind or in connection with any organiser or government committed for political, religious, ideological or similar reasons including the intention to influence any government and/or to cause alarm to public opinion and/or in the community or part of it; f. trips undertaken to a territory where a prohibition or limitation is in operation (even temporarily) issued by a public authority, extreme trips to remote areas, accessible only with the use of special emergency vehicles; g. tornadoes, hurricanes, earthquakes, volcanic eruptions, floods, deluges and other natural disasters; h. nuclear explosions and, even only partially, ionising radiation or radioactive contamination developed from nuclear fuels or nuclear waste or from nuclear armaments or deriving from phenomena of transmutation of the nucleus of the atom or from radioactive, toxic, explosive properties or from other hazardous characteristics of nuclear equipment or its components; i. biological and/or chemical materials, substances, compounds, used for the purpose of causing damage to human life or spreading panic; j. pollution of any nature, leaks, contamination of air, water, soil, subsoil or any environmental damage; k. bankruptcy of the Carrier or any supplier; l. intent or gross negligence of the Insured or persons for whom he/she is liable; m. unlawful acts implemented by the Insured or his/her infringement of rules or prohibitions of any government; n. errors or omissions in the booking process or impossibility of obtaining a visa or passport; o. abuse of alcohol or drugs, non-therapeutic use of drugs or hallucinogens; p. mental illness, schizophrenia, manic-depressive forms, psychosis, severe depression in the acute phase; q. suicide or attempted suicide; r. Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) and sexually-transmitted diseases; s. driving of vehicles for which a driving licence above category B is required and driving of motor boats for non-private use; t. outbreaks that are pandemic in nature (declared by the WHO), of such severity and virulence as to involve a high rate of mortality or to require restrictive measures in order to reduce the risk of transmission to the civil population. Merely by way of example and without limitation: closure of schools and public areas, limitation of public transport in cities, limitation on air transport; u. quarantines. 7) In the event of a claim The Insured or those on his/her behalf must: a. notify: - Allianz Global Assistance in accordance with the provisions of the individual warranties. The non-fulfilment of that obligation may involve the total or partial loss of the right to the indemnity (Art of the Italian Civil Code); - all Insurers, in the event of stipulation of a number of policies on the same risk, indicating the name of the others (Art of the Italian Civil Code). b. make available to Allianz Global Assistance all useful documentation for the necessary investigations and verifications. Allianz Global Assistance pays reimbursements in Euros. Costs incurred outside of countries part of the Euro are converted at the official exchange rate on the day on which they were incurred. 8) Reference to rules of law For anything not expressly regulated by this contract, the rules of Italian law shall apply. WARRANTIES 1. SAFE TRAVEL - ASSISTANCE ON TRIP AND MEDICAL COSTS 1.1 Subject Assistance on Trip Allianz Global Assistance, in the event of illness or accident to the Insured whilst travelling, by way of the Assistance Platform, organises and provides, 24 hours a day, the following services: FOR TRIPS IN: SERVICE ITALY EUROPE REST OF THE WORLD/USA/CANADA a) medical advice by telephone, medical assistance service where the Insured requires information and/or medical advice. It is noted that this service does not provide diagnoses and is based upon information provided at a distance by the Insured.. YES YES YES Based upon the information acquired and the diagnoses of the treating doctor, the Assistance Platform will assess the provision of the contractual assistance service; b) sending a doctor. In the case of unavailability of one of the doctors partnered with Allianz Global Assistance, the Assistance Platform organises the transfer of the Insured to the closest A&E centre, bearing the respective costs. WARNING: In the case of emergency, the Insured must contact the official emergency services (118 service). YES NO NO Allianz Global Assistance may not in any case replace or constitute an alternative to the public medical assistance services. c) sending urgent medicines not available locally and only after the Assistance Platform, in agreement with the treating doctor, has ascertained that local proprietary drugs are not equivalent. Allianz Global Assistance provides the medicines in accordance with local rules that regulate the transportation and import of drugs. The cost of the NO YES YES drugs shall be borne by the Insured; d) translation of medical records Where requested by the Insured, Allianz Global Assistance will, in the event of hospitalisation, have the medical records translated. The translation will occur only with the consent of the Insured in compliance with the provisions of Italian Legislative Decree no. 196 dated 30/06/2003; NO YES YES TRAVEL CARE Ed. Ago/14- Pagina 10 di 14

11 FOR TRIPS IN: SERVICE ITALY EUROPE REST OF THE WORLD/USA/CANADA e) identification of a specialist doctor as close as possible to the location in which the Insured is situated and in accordance with local availability; NO YES YES f) interpreter available by telephone to facilitate communication between the local treating doctors and the Insured in hospital. Allianz Global Assistance organises the service in English, French, Spanish and German, bearing the NO YES YES respective costs.. g) transportation Patient Transfer from casualty or the place of initial admission to a better-equipped medical centre; from the medical centre to the Insured's residence. Allianz Global Assistance performs the Transportation - Patient Transfer, Allianzsubject to agreement with the treating doctors, bearing all costs, with the use of the most appropriate vehicles and, if necessary, using: "medical" aircraft within Europe, the Russian Federation and for local transfers; YES YES YES specially-equipped scheduled aircraft" for all other cases. Allianz Global Assistance does not perform the Transportation - Patient Transfer for: illness or injuries that, in the opinion of the treating doctors, can be treated in situ or during the trip or that, in any case, do not prevent its continuation; infectious diseases where the transportation involves breaching national or international health rules. h) return of the insured family members or travelling companions following: transportation - Patient Transfer organised by Allianz Global Assistance of the Insured to his/her residence; death of the Insured. YES YES YES Allianz Global Assistance directly organises the return and bears the costs; of the family members; of the travelling companions. The service is performed on the condition that the family members and travelling companions are insured; YES, up to YES, up to YES, up to i) accompanied return of minors in the case of impossibility of the Insured (as a result of illness, accident or another cause of force majeure) to deal with the minors travelling with him/her and insured. Allianz Global Assistance provides to the companion designated by the Insured or by a family member a return ticket to reach the YES YES YES minor and take them back to the domicile in Italy. Allianz Global Assistance also reimburses any new return ticket of the minors; j) translation of medical records Where requested by the Insured, Allianz Global Assistance will, in the event of hospitalisation, have the medical records translated. The translation will occur only with the consent of the Insured in compliance with the provisions NO YES YES of Italian Legislative Decree no. 196 dated 30/06/2003; k) travel for a family member following the death of the Insured during the trip or to go to the Insured in hospital with a prognosis of hospitalisation exceeding: 48 hours if a minor or disabled person; 5 days in Italy; 7 days in Europe/Rest of world/usa and Canada. YES YES YES Allianz Global Assistance provides the family member with a return ticket and refunds the costs of the stay; l) return of convalescent Insured to his/her domicile on a date and by a different method than initially planned. Allianz Global Assistance organises and bears the costs of the return. The warranty is also extended to family members and to a travelling companion. m) return of the body to the place of burial in Italy. Allianz Global Assistance bears the costs of transportation with the exclusion of funeral or burial costs. Allianz Global Assistance also proceeds to make the booking on behalf of the family member at the closest hotel to the location of the event, directly bearing the costs of overnight stay for the first night. YES 110 per day for max 5 days YES 110 per day for max 5 days YES 110 per day for max 5 days YES YES YES Up to Up to Up to YES YES YES Allianz Global Assistance, when required by the Insured during travel, by way of the Assistance Platform, organises and provides, 24 hours a day, also the following services: FOR TRIPS IN: REST OF THE SERVICE ITALY EUROPE WORLD/USA/CANADA n) early return of the Insured and a travelling companion, provided that they are insured, due to interruption of the trip caused by death or hospitalisation with a prognosis exceeding 7 days of one of the family members of the Insured at home. Allianz Global Assistance organises the return and bears the respective costs; o) sending urgent messages to persons resident in Italy. Allianz Global Assistance proceeds, at its own expense, to send those messages; YES up to 550 p) cash advance, subject to bank guarantee; NO q) protection of credit card, cheque books, traveller s cheques in the name of the Insured, that may be lost or stolen. Allianz Global Assistance, upon specific request and subject to communication of the necessary details, will contact the issuing institutions to commence the necessary procedures to block the aforementioned documents. The Insured is responsible for completing the procedure, in accordance with the provisions of the individual credit securities; YES up to YES up to YES YES YES YES up to YES up to NO YES YES TRAVEL CARE Ed. Ago/14- Pagina 11 di 14

12 FOR TRIPS IN: REST OF THE SERVICE ITALY EUROPE WORLD/USA/CANADA r) identification of a lawyer and bail advance Allianz Global Assistance identifies a lawyer to handle disputes in situ that directly involve the Insured, bearing the respective costs. Allianz Global Assistance, in addition, constitutes in the name and on behalf of the Insured and only for acts of culpable nature: the bail money required to allow for his/her release; any civil deposit, by way of guarantee of the payment for the civil liability of the Insured in producing the incident. Allianz Global Assistance advances, subject to bank guarantee, the bail money that the Insured undertakes to return in any case within 30 days; s) reimbursement of telephone costs documented and incurred by the Insured for contacting the Assistance Platform. International roaming costs incurred as a result of calls of the Assistance Platform during the stages of assistance are also reimbursed Medical Costs NO YES up to YES up to 10,000 YES up to YES up to 10,000 NO YES up to 350 YES up to 350 FOR TRIPS IN: REST OF THE SERVICE ITALY EUROPE WORLD WITH DIRECT PAYMENT Allianz Global Assistance, contacted in advance, proceeds: 1) with the direct payment of hospital and surgical costs. The warranty will be provided from time the insured has been discharge or is deemed, based upon an official medical opinion provided to Allianz Global Assistance, to be in a condition to be repatriated. The warranty will, in any case, be effective for a period not exceeding 100 total days of hospitalisation. Where Allianz Global Assistance cannot make the direct payment, the costs will be reimbursed provided that they have been authorised by the Assistance Platform contacted in advance or, in any case, not beyond the date of discharge of the Insured. No reimbursement is provided without any contact with the Assistance Platform. BY REIMBURSEMENT In addition, Allianz Global Assistance proceeds, even without prior authorisation: 2) to reimburse the costs of transportation from the location of the event to casualty or the place of initial admission; 3) to reimburse the costs for medical and/or pharmaceutical examinations provided that they are incurred as a result of medical prescription, clinical treatment and/or initial admission treatment, search and rescue at sea or in the mountains; 4) to reimburse on-board medical costs, costs of urgent dental treatment or for treatment received upon return, within 30 days, for the direct consequences of an accident that occurred during travel 5) to reimburse costs for rehabilitation treatment, including physiotherapy, incurred following an accident or illness that occurred while travelling and which led to a hospital admission. Only costs incurred as part of the hospital admission itself or during the period of convalescence immediately after the hospital stay and, in any case, preceding the return, are under warranty. Up to REIMBURSEMENTS ARE ALL MADE WITH THE APPLICATION OF THE FIXED EXCESS OF PER CLAIM Up to Up to USA CANADA UNLIMITED Up to Up to Up to Up to Up to 550 Up to Up to Up to Up to 550 Up to 550 Up to 550 Up to 550 Up to 550 Up to 550 Up to 550 Up to Validity and Effect The warranty: commences from the start of the trip; is valid until the end of the trip, but not beyond the expiry of the policy; is provided within the limits of capital and the services of the location in which the event occurred, provided that this is included in the "DESTINATION" for which the policy was issued. 1.3 Exclusions (in addition to Art. 6 Exclusions common to all warranties of the General Rules section) The warranties are not valid for events and/or costs deriving from or as a consequence of: a. direct organisation or, in any case, without the prior authorisation of the Assistance Platform, of all assistance services provided. For the Medical Costs warranty set out in Art Point 1), contact with the Assistance Platform is mandatory only in the case of Hospital Admission, including the Day Hospital. In this case, the Assistance Platform, if not contacted during the admission, does not reimburse the costs incurred by the Insured; b. pre-existing illnesses; c. trips made against medical advice or, in any case, with disorders in the acute phase or for the purpose of undergoing medical/surgical treatments; d. voluntary termination of pregnancy, non-premature birth, assisted reproduction and its complications; e. rehabilitation treatments; f. purchase, application, maintenance and repair of prosthetic and therapeutic devices; g. nursing, physiotherapy, slimming or spa treatments and treatments to eliminate physical defects of an aesthetic nature or congenital malformations; h. check-ups performed after the return to the domicile, for situations consequent to diseases the commenced during travel; i. organ explants and/or transplants; j. participation in sports competitions and respective heats, except where the same are recreational in nature; k. practice of aerial or air sports in general, extreme sports if practised outside sports organisations and without the required safety criteria, acts of daredevilry and any sport practised professionally or which, in any case, involves direct or indirect remuneration. All the services are also not due: l. where the insured fails to comply with the instructions of the Assistance Platform or: the Insured voluntarily discharges him or herself against the opinion of the doctors at the hospital to which he/she has been admitted; the Insured or those on his/her behalf voluntarily refuses medical transportation/transfer. In this case Allianz Global Assistance will immediately suspend its assistance, guaranteeing the reimbursement of further hospital or surgical costs up to the amount corresponding to the cost of refused medical transportation/transfer; m. to new born babies, where the pregnancy comes to an end during the trip, even in the case of premature birth. TRAVEL CARE Ed. Ago/14- Pagina 12 di 14

13 1.4 Provisions and limitations The Insured releases from professional secrecy, solely for the events subject to this insurance and exclusively towards Allianz Global Assistance and/or any magistrates involved in examining the event, the doctors who have examined him/her and the persons involved by the policy terms. In addition: Assistance on Trip a. the assistance services are provided per event, irrespective of the number of insured persons involved, within the limits of the insured capital and any sub-limits; b. the assistance services, in compliance with the specific validity conditions, are performed in consideration of the state of health of the Insured and the state of necessity, using the means and facilities that Allianz Global Assistance and the Assistance Platform believe, at their sole discretion, to be most appropriate to the case; c. the provision of a travel ticket is understood to be done by: charter aircraft (economy class); first class train; ferry. Allianz Global Assistance is entitled to request, even for prior vision, unused travel tickets from persons for whom it has dealt with, at its own cost, the return; d. Allianz Global Assistance may not be held liable for: delays or impediments in performing the agreed services due to causes of force majeure or provisions of local authorities; errors due to inaccurate communications received from the Insured; prejudices caused by the block on credit securities; e. Allianz Global Assistance is not required to pay compensation in replacement of assistance warranties due Medical Costs Allianz Global Assistance incurs directly or reimburses "Medical costs : even a number of times during the trip; for a maximum of 100 consecutive days of hospitalisation; up to the limit of the insured capital per person and per insurance period. IN THE EVENT OF A CLAIM The Insured or those on his/her behalf must contact the Assistance Platform immediately, providing personal details and the number of this policy and the type of intervention requested indicating: Where necessary a) temporary address; b) details of the Hospital (name and telephone number, department of admission, name of doctor treating the patient) in the event of hospitalisation; c) address of any family members/companions travelling with the Insured. In the event of a reimbursement claim For any reimbursement claim, the Insured or those on his/her behalf must provide notice to Allianz Global Assistance within 30 days of the return, irrespective of the reporting method (online or in writing): a) this policy number b) personal details, tax code of the payment recipient, in accordance with Italian Law no. 248 dated 4 August 2006 c) name and address of the Bank, IBAN code, SWIFT code in the case of a foreign account and name of the current account holder if different from the case holder d) circumstances of the event e) medical documentation prepared in situ ad respective receipts of medical costs incurred in original. TRAVEL CARE Ed. Ago/14- Pagina 13 di 14

14 IMPORTANT REFERENCES For any eventuality relating to the provision of assistance services, please immediately contact: ASSISTANCE PLATFORM open 24 hours a day, 365 days a year Tel Via Ampère MILANO Fax Any claims should be reported to Allianz Global Assistance by one of the following two methods: - by internet (on the website - by post (to the address indicated below) In any case, irrespective of the reporting method, all documentation requested should be sent, only in original, to: For all information relating to any claims, please visit the website under the section "Reporting Claims" AGA INTERNATIONAL S.A. General Agent for Italy B2C Damages Liquidation Service Casella Postale 46 Via Cordusio MILANO TRAVEL CARE Ed. Ago/14- Pagina 14 di 14

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