Deliberazione Giunta Provinciale Bolzano 5 aprile 2016 n. 364

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1 Deliberazione Giunta Provinciale Bolzano 5 aprile 2016 n. 364 Standard minimi per la formazione nel settore del soccorso e dell'emergenza urgenza. Revoca delle deliberazioni 22 aprile 2013, n. 615, del 3 giugno 2013 n. 832 e del 22 luglio 2014, n (Trentino-Alto Adige, BUR 12 aprile 2016, n. 15) LA GIUNTA PROVINCIALE ha considerato le seguenti norme giuridiche, atti amministrativi e documentazione: In data 22 maggio 2003 il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno trovato un accordo sul documento recante le "Linee guida su formazione, aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza urgenza". L'accordo prevede che i programmi di formazione e aggiornamento e la relativa certificazione sono definiti dalle Regioni e dalle Province Autonome e che il personale operante nel sistema dell'emergenza - urgenza deve sostenere un percorso formativo uniforme individuale. Il personale da formare è individuato in: medici dipendenti del servizio sanitario, medici convenzionati dell'emergenza territoriale, personale infermieristico dipendente del servizio sanitario, personale non sanitario dipendente del servizio sanitario, personale soccorritore volontario e dipendente, altri operatori del ruolo tecnico e amministrativo del servizio sanitario, altri operatori del ruolo tecnico di supporto dipendenti e/o volontari che operano presso enti o associazioni pubbliche e private che svolgono attività di soccorso sanitario. Con il decreto del direttore della Ripartizione Sanità del 3 agosto 2012, n. 244/23.5, è stata istituita la Commissione per la formazione di base e continua nel settore dell'emergenza urgenza con il compito di definire i criteri minimi per la formazione di base e continua nell'ambito della medicina d'urgenza e di emergenza. Con la propria deliberazione del 22 aprile 2013, n. 615, sono stati rinnovati e approvati i criteri e requisiti minimi per la formazione dell'autista soccorritrice o dell'autista soccorritore e della soccorritrice volontaria o del soccorritore volontario, nonché gli obiettivi di apprendimento delle formazioni di livello A e B. Con la propria deliberazione del 3 giugno 2013, n. 832, è stata rinnovata e approvata la normativa sulle assenze delle autiste soccorritrici e degli autisti soccorritori e delle soccorritrici volontarie e dei soccorritori volontari delle organizzazioni di soccorso ai fini del mantenimento della formazione acquisita. Con la propria deliberazione del 22 luglio 2014 n. 923, è stata rinnovata e approvata la formazione delle infermiere diplomate e degli infermieri diplomati che operano nel sistema di emergenza urgenza. La Provincia aveva, quindi, emanato disposizioni per regolare la formazione delle autiste soccorritrici e degli autisti soccorritori, delle soccorritrici volontarie e dei soccorritori volontari e delle infermiere e infermieri. Su stimolo dell'assessora competente in ambito sanitario le collaboratrici e collaboratori, in rappresentanza dei servizi e delle organizzazioni del settore, a seguito di diverse riunioni che si sono tenute dall'ottobre 2014 a ottobre 2015, hanno approntato delle proposte per garantire a tutto il personale attivo nel settore dell'emergenza, dipendente e volontario, un trattamento unitario per estendere a tutto il personale la normativa sulle assenze dal servizio e per regolare la formazione del personale volontario "first responder", persone volontarie che intervengono prima dell'arrivo dei mezzi di soccorso, e del personale medico attivo nel servizio di emergenza.

2 La Commissione per la formazione di base e continua nel settore dell'emergenza urgenza ha esaminato in data 25 novembre 2015 le proposte e ha espresso parere positivo in merito ai seguenti allegati della presente deliberazione: Allegato A) Programma di formazione per "first responder"; Allegato B) Criteri e requisiti minimi per la formazione dell'autista soccorritrice o dell'autista soccorritore e della soccorritrice volontaria o del soccorritore volontario; Allegato C) Formazione integrativa per infermiere e infermieri del Servizio di emergenza provinciale e programma di formazione per infermiere e infermieri che operano come collaboratrici e collaboratori di un'associazione di soccorso; Allegato D) Programma di formazione del personale medico che lavora nel servizio di medicina d'emergenza; Allegato E) Disposizioni in caso di assenza, inclusa l'aspettativa e rientro nel settore del soccorso sul territorio. Visti gli allegati A), B), C), D) e E), che formano parte integrante del presente provvedimento. Si ritiene necessario revocare la deliberazione del 22 aprile 2013, n. 615, la deliberazione del 3 giugno 2013, n. 832 e la deliberazione del 22 luglio 2014, n Sentita la relatrice, la Giunta Provinciale, a voti unanimi espressi nei modi di legge Delibera 1. di approvare per i motivi espressi in premessa le nuove "Disposizioni per la formazione del personale professionale e volontario dell'emergenza urgenza", indicate negli allegati A), B), C), D) e E), che formano parte integrante della presente delibera; 2. di revocare le seguenti proprie deliberazioni: deliberazione del 22 aprile 2013, n. 615; deliberazione del 3 giugno 2013, n. 832; deliberazione del 22 luglio 2014 n di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. Allegato A Programma di formazione per first responder Requisiti di ammissione Collaboratrici e collaboratori delle organizzazioni di soccorso, privati, vigili del fuoco e membri del soccorso alpino, stazionati in punti abilitati dalla Centrale provinciale di emergenza.

3 Contenuti formativi Certificati BLS-D e PBLS-D o equivalenti, in corso di validità come da linee guida internazionali: organizzazione del sistema di emergenza provinciale 118, tipologia dei mezzi di soccorso; medicazione delle ferite e tecniche di bendaggio; manovre di base al paziente traumatizzato; manovre di base nelle principali emergenze. Entità formativa 40 ore Requisiti di ammissione all'esame È necessaria la presenza al 90% della formazione complessiva. Certificazione DAE o equivalente in corso di validità, come da linee guida internazionali. Commissione d'esame La commissione d'esame è composta da almeno tre membri, di cui una formatrice o un formatore dell'organizzazione, un medico o un'infermiera o un infermiere del Servizio di emergenza provinciale ed un'altra o un altro esperto nell'ambito della medicina d'urgenza-emergenza. Ricertificazione e formazione continua I first responder devono effettuare ogni 2 anni la ricertificazione DAE e frequentare un corso di aggiornamento annuale specifico di 8 ore. Norme transitorie I first responder già abilitati prima del dalla Centrale provinciale di emergenza devono inoltrare, entro il , al Centro di formazione ed aggiornamento per la medicina di emergenza-urgenza dell'azienda sanitaria dell'alto Adige un'autocertificazione sulla validità della certificazione DAE e sulla frequenza del corso di aggiornamento specifico di 8 ore ogni due anni. Allegato B Criteri e requisiti minimi per la formazione dell'autista soccorritrice o dell'autista soccorritore e della soccorritrice volontaria o del soccorritore volontario Definizione L'autista soccorritrice o l'autista soccorritore e la soccorritrice o il soccorritore volontari sono dipendenti o volontari delle associazioni di soccorso, che presentando i requisiti per l'ammissione, hanno concluso una formazione uniforme e operano nel trasporto dei pazienti e/o nel servizio di soccorso ed inoltre si formano costantemente nel loro settore.

4 La qualificazione, il campo di azione e i compiti dell'autista soccorritrice o dell'autista soccorritore, della soccorritrice volontaria o del soccorritore volontario non sono diversi, la differenza consiste nel rapporto di impiego presso un'organizzazione di soccorso per autiste soccorritrici o autisti soccorritori e di volontariato per la soccorritrice volontaria o per il soccorritore volontario. Livello di formazione A Presupposti di ammissione Le e gli aspiranti possono accedere alla formazione del livello di formazione A previa presentazione di un certificato medico, che attesti l'idoneità sia fisica che psichica per prestare servizio di trasporto e di soccorso. A 17 anni compiuti è possibile iniziare la formazione teorica. A 18 anni compiuti si potrà prestare servizio pratico su ambulanza di trasporto/soccorso e ottenere la qualifica di livello A. Argomenti Introduzione, funzioni vitali, modelli comunicativi e organizzativi nel servizio di soccorso, mezzi di soccorso: 8 ore BLS-D (rianimazione cardiopolmonare con defibrillatore semiautomatico esterno): 8 ore Apparato motorio, tecniche di posizionamento del paziente, sussidi, valutazione del paziente, medicazione delle ferite e tecniche di bendaggio: 8 ore Emergenze particolari, elisoccorso, igiene: 8 ore Manovre di base nell'assistenza al paziente traumatizzato: 8 ore Fondamenti giuridici, riassunto dei contenuti, esame finale: 8 ore Entità formativa La formazione teorica prevede un minimo di 48 ore. In alternativa, i blocchi teorici possono essere effettuati in modalità e-learning con valutazione finale. L'entità formativa pratica di complessive 90 ore di servizio e degli almeno 5 interventi documentati come terzo membro di equipaggio su un automezzo di soccorso, può anche essere sostituita da almeno 15 interventi come terzo membro di equipaggio nel trasporto infermi o di soccorso, indipendentemente dal numero di ore di servizio prestate. Requisiti di ammissione all'esame 1. È necessaria la presenza al 90% della formazione complessiva. 2. Almeno 90 ore di servizio e almeno 5 interventi come terzo membro d'equipaggio nel servizio di trasporto di soccorso oppure almeno 15 interventi nel trasporto infermi, indipendentemente dal numero di ore di servizio prestate, previo parere positivo della o del tutor. 3. Possesso della certificazione BLS-D o equivalente, in corso di validità, come da linee guida riconosciute in campo internazionale. La documentazione va inoltrata 2 settimane prima dell'esame finale all'organizzazione di soccorso di appartenenza. Esame finale

5 Al termine della formazione teorica e pratica è possibile partecipare all'esame finale. In caso di risultato negativo esiste una possibilità di ripetizione. Nel caso fosse negativo anche il risultato del secondo esame, il corso va completamente ripetuto. Svolgimento della prova d'esame Esame scritto Esecuzione di singole manovre e operazioni: la o il partecipante estrae da uno schedario una scheda contenente 2 o 3 quesiti o compiti da svolgere Per ottenere una valutazione positiva, vanno eseguite correttamente almeno due delle operazioni richieste. Segue poi una prova sulla capacità di eseguire correttamente le tecniche d'immobilizzazione e trasporto. Si verificano le singole operazioni da eseguire in caso di trauma. In particolare va dimostrata la capacità di: - Applicare il collare cervicale - togliere un casco - immobilizzare gli arti inferiori nel materassino a depressione e/o altri ausili in uso secondo i protocolli d'emergenza - immobilizzare gli arti superiori con gli ausili di immobilizzazione previsti dai protocolli d'emergenza. Commissione d'esame La commissione d'esame è composta da almeno tre membri, di cui una formatrice o un formatore dell'organizzazione, un medico o infermiera o infermiere del Servizio di emergenza provinciale ed un'altra o un altro esperto nell'ambito della medicina d'urgenza-emergenza. Aggiornamenti e ricertificazione Le collaboratrici e i collaboratori con livello di formazione A devono frequentare un corso di aggiornamento specifico annuale di 8 ore e documentare la partecipazione a almeno 10 interventi annuali nel trasporto infermi. In caso di mancato assolvimento decade la qualifica di livello A. Aspettativa È prevista la possibilità di aspettativa nelle modalità previste per tutte le figure professionali e volontarie del settore emergenza urgenza. Livello di formazione B Presupposti di ammissione I partecipanti possiedono la qualifica di "formazione di livello A". Argomenti

6 Introduzione, funzioni vitali, coscienza e respirazione: 8 ore Sistema cardiocircolatorio, valutazione del paziente, sussidi: 8 ore training e simulazioni BLS-D, : 8 ore Quadri clinici, strategie d'intervento, indicazioni di richiesta di intervento del medico d'emergenza, collaborazione con il servizio di emergenza provinciale 118: 8 ore BTLS secondo livello (assistenza di base al paziente traumatizzato): 8 ore Emergenze termiche, stati di shock, collaborazione con il team e l'elisoccorso: 8 ore Igiene, quadro clinico internistico, valutazione del paziente, documentazione (protocollo del servizio di soccorso): 8 ore PBLS-D (rianimazione pediatrica cardiopolmonare con defibrillatore semiautomatico esterno): 8 ore Fondamenti giuridici, sintesi dei moduli precedenti, preparazione all'esame finale: 8 ore Esame finale: 8 ore Entità formativa La formazione teorica prevede un minimo di 80 ore. In alternativa, i blocchi teorici possono essere effettuati in modalità e-learning con valutazione finale. L'entità formativa pratica di complessive 210 ore di servizio e 10 interventi documentati come terzo membro di equipaggio nel servizio di trasporto di soccorso, può essere anche sostituita da almeno 25 interventi come terzo membro di equipaggio nel trasporto di soccorso, indipendentemente dal numero di ore di servizio prestate, previo parere positivo della o del tutor. Requisiti di ammissione all'esame 1. È necessaria la presenza al 90% di tutta la formazione. 2. Corso BLS- D e PBLS-D Provider (o equivalenti, in corso di validità come da linee guida riconosciute in campo internazionale) La documentazione va inoltrata 2 settimane prima dell'esame finale all'organizzazione di soccorso appartenenza. Esame finale Al termine della formazione sia teorica che pratica è possibile partecipare all'esame finale. In caso di risultato negativo è possibile ripetere sia la parte teorica sia quella pratica. Nel caso fosse negativo anche il risultato del secondo esame, il corso va completamente ripetuto. Modalità dell'esame Esame scritto Esempi applicativi pratici. Commissione d'esame

7 La commissione d'esame è composta da almeno tre membri, di cui una formatrice o un formatore dell'organizzazione, un medico o infermiera o infermiere del Servizio di emergenza provinciale e un'altra esperta o un altro esperto nell'ambito della medicina d'urgenza/emergenza. Aggiornamento e ricertificazione Le collaboratrici e i collaboratori con livello di formazione B devono frequentare un corso di aggiornamento annuale specifico di 8 ore e documentare la partecipazione a almeno 10 interventi annuali nei trasporti di soccorso. In caso di mancato assolvimento decade la qualifica di livello B. Aspettativa È prevista la possibilità di aspettativa nelle modalità previste per tutte le figure professionali e volontarie del settore emergenza urgenza. Collaboratrici e collaboratori stagionali Il servizio stagionale non può avere una durata superiore a 30 giorni consecutivi. Le autiste soccorritrici e autisti soccorritori e le soccorritrici volontarie e soccorritori volontari stagionali provenienti dalla Provincia autonoma di Trento e da altre Regioni dovranno produrre all'associazione di soccorso che li prende in carico i certificati BLS-D e PBLS-D o equivalenti, in corso di validità come da linee guida internazionali, nonché la documentazione sulla formazione effettuata nella sede di provenienza. Responsabile per il nulla osta per l'effettuazione dell'attività di soccorso sono la Direttrice o il Direttore Sanitario in accordo con la o il Presidente dell'associazione di soccorso ospitante. Allegato C Formazione integrativa per infermiere e infermieri del Servizio di emergenza provinciale e programma di formazione per infermiere e infermieri che operano come collaboratrici e collaboratori di un'associazione di soccorso Formazione integrativa nel Servizio di emergenza provinciale Requisiti di ammissione al corso Possesso del certificato ALS e del certificato PALS o equivalenti, in corso di validità come da linee guida riconosciute in campo internazionale. Obiettivi formativi Modulo clinico assistenziale - 2 giornate di 8 ore: 1. conoscere e gestire le procedure di triage intra- ed extraospedaliero; 2. saper sostenere il trattamento di base e saper supportare il trattamento avanzato nella fase preospedaliera ed ospedaliera del paziente traumatizzato, intossicato o con lesioni da agenti fisici nell'età adulta e pediatrica; 3. conoscere i percorsi assistenziali che garantiscono la continuità delle cure.

8 Modulo organizzativo gestionale - 3 giornate di 8 ore 1. conoscere l'organizzazione del servizio sanitario nazionale e provinciale e le modalità complessive del trasporto sanitario della rete provinciale dell'emergenza; 2. acquisire le capacità di predisporre e utilizzare i protocolli operativi organizzativi, clinici e dei percorsi assistenziali ospedalieri e territoriali; 3. conoscere e saper utilizzare i presidi per la immobilizzazione, recupero, movimentazione e trasporto del paziente; 4. conoscere e saper utilizzare i sistemi di comunicazione e le tecnologie; 5. conoscere gli aspetti medico legali nell'urgenza - emergenza; 6. conoscere le modalità di coordinamento con enti istituzionali preposti all'emergenza non sanitaria; 7. conoscere e saper applicare i protocolli di intervento attivati nelle maxi emergenze, grandi eventi ed emergenze non convenzionali; 8. saper utilizzare i sistemi di autoprotezione e sicurezza. Modulo relazionale - 1 giornata di 8 ore: 1. gestione il lavoro di equipe; 2. gestione di stress e conflitti; 3. gestione della relazione nella comunicazione tra le diverse unità organizzative dell'emergenza. Requisiti di ammissione all'esame 1. presenza documentata nel servizio di soccorso di almeno 20 interventi assieme ad una o un tutor infermieristico incaricato dal servizio emergenza provinciale, previo parere positivo della o del tutor. 2. presenza al 90% di tutti i moduli formativi. Esame finale A termine della formazione sia teorica che pratica è possibile partecipare all'esame finale. In caso di risultato negativo esiste la possibilità di ripetizione. Nel caso fosse negativo anche il risultato del secondo esame, il corso va integralmente ripetuto. Commissione d'esame La commissione d'esame è composta di almeno tre membri, di cui un medico e un'infermiera o un infermiere del Servizio provinciale di emergenza e la direttrice o il direttore del corso. Ricertificazione e formazione continua Le infermiere e gli infermieri operanti nel sistema di emergenza - urgenza mantengono un livello di formazione continua tramite aggiornamenti specifici annuali della durata minima di 8 ore annuali.

9 La documentazione relativa alla formazione deve essere disponibile al Centro di formazione ed aggiornamento per la medicina di emergenza-urgenza dell'azienda sanitaria dell'alto Adige per la relativa validazione e per l'aggiornamento del fascicolo personale. Al Centro di formazione ed aggiornamento per la medicina di emergenza-urgenza dell'azienda sanitaria dell'alto Adige va inviata, ai fini della ricertificazione dell'attestato di formazione integrativa, un'autocertificazione sui 20 interventi effettuati nei tre anni. Aspettativa È prevista la possibilità di aspettativa nelle modalità previste per tutte le figure professionali e volontarie del settore emergenza urgenza. Programma di formazione per collaboratrici e collaboratori delle associazioni di soccorso. Le infermiere e gli infermiere non sono tenuti, per raggiungere la certificazione di livello di formazione A e B, a frequentare corsi, come previsto per le autiste soccorritrici e per gli autisti soccorritori e per le soccorritrici e i soccorritori volontari, ma dovranno frequentare alcuni moduli dei relativi livelli di formazione. Contenuti Introduzione al corso, funzioni vitali, modelli comunicativi e organizzativi nel servizio di soccorso, mezzi di soccorso: 8 ore. Certificato BTLS 1 (assistenza di base del paziente traumatizzato) o equivalenti, in corso di validità come da linee guida riconosciute in campo internazionale: 8 ore. Fondamenti giuridici: 2 ore. BLS-D (rianimazione di base con defibrillazione) o equivalenti, in corso di validità come da linee guida riconosciute in campo internazionale: 8 ore. Certificato BTLS 2 (assistenza di base del paziente traumatizzato) o equivalenti, in corso di validità come da linee guida riconosciute in campo internazionale: 8 ore. Certificato PBLS-D (rianimazione pediatrica cardiopolmonare con defibrillatore semiautomatico esterno) o equivalenti, in corso di validità, come da linee guida riconosciute in campo internazionale: 8 ore. Esame finale A termine della formazione sia teorica che pratica è possibile partecipare all'esame finale. In caso di risultato negativo esiste la possibilità di ripetizione. Nel caso anche il risultato del secondo esame fosse negativo, il corso va integralmente ripetuto. Commissione d'esame La commissione d'esame è composta da almeno tre persone, di cui una con compiti di formazione all'interno dell'organizzazione di soccorso, un medico, oppure un'infermiera o infermiere del Servizio di urgenza ed emergenza medica ed un'altra persona esperta nell'ambito della medicina d'urgenza-emergenza. Aggiornamento annuale Il personale infermieristico che ha frequentato il corso integrativo è tenuto a frequentare un corso di aggiornamento annuale nel campo della medicina d'urgenza/emergenza, di durata minima di 8 ore.

10 Aspettativa È prevista la possibilità di aspettativa nelle modalità previste per tutte le figure professionali e volontarie del settore emergenza urgenza. Allegato D Programma di formazione dei medici che lavorano nel servizio di medicina d'emergenza Requisiti di ammissione Laurea in medicina e chirurgia e autorizzazione a esercitare in Italia; Specializzazione o almeno un anno di frequenza in una specifica branca specialistica (anestesia, chirurgia generale, ortopedia e traumatologia e medicina d'urgenza); Almeno 1 anno di esperienza clinica (di cui preferibilmente almeno 4 mesi anestesia, il restante periodo sarà diviso in una o più delle branche chirurgia, traumatologia, pediatria, ginecologia e pronto soccorso). Contenuti formativi Medici d'urgenza in servizio al Servizio di emergenza provinciale su incarico del servizio sanitario provinciale e medici convenzionati attivi sul territorio per incarico dell'azienda sanitaria devono possedere le seguenti competenze e abilità: Conoscenze teoriche e pratiche delle apparecchiature elettromedicali a disposizione sui mezzi medicalizzati di utilizzo (respiratore, impianto per l'ossigeno, defibrillatore, pompa siringa, monitor ECG, aspira secreti, sfigmomanometro, termometro, glucometro, pulsossimetro; Sostegno e mantenimento delle funzioni vitali in adulti e bambini; conoscenza degli ospedali di riferimento rispetto alle patologie rilevate; conoscenza dei protocolli terapeutici vigenti nel servizio; conoscenza delle convenzioni fra il servizio di emergenza urgenza provinciale e la Provincia autonoma di Bolzano, la Regione, il Ministero della salute; conoscenza dei diritti e dei doveri medico legali; conoscenza delle indicazioni e dei protocolli di trattamento per le patologie più diffuse; conoscenza sul comportamento in caso di numero elevato di vittime NEV; collaborazione con i servizi di pronto soccorso; conoscenza dei percorsi intraospedalieri; conoscenza del triage interno ed esterno all'ospedale; conoscenza delle misure di base e delle misure successive per i pazienti traumatizzati (adulti e bambini); conoscenza e utilizzo delle tecniche di comunicazione (radio, segnalazioni manuali all'elicottero ecc.);

11 conoscenza e utilizzo delle misure di auto protezione e sicurezza. Tirocinio pratico Presenza documentata nel servizio di soccorso di almeno 20 interventi su mezzi terrestri medicalizzati assieme ad una o un tutor medico incaricato dal servizio emergenza provinciale. Almeno una settimana del tirocinio pratico va effettuata presso la centrale provinciale di emergenza. Requisiti di ammissione all'esame 1. Possesso dei certificati per la gestione del sostegno di base ed avanzato delle funzioni vitali nell'età adulta e pediatrica (certificati ALS, ATLS e PALS o equivalenti, in corso di validità come da linee guida riconosciute in campo internazionale); 2. presenza al 90% di tutti i moduli formativi; 3. esito positivo del tirocinio pratico. Esame finale Al termine della formazione teorica e pratica è possibile partecipare all'esame finale. In caso di risultato negativo esiste la possibilità di ripetizione. Nel caso anche il risultato del secondo esame fosse negativo, il corso va integralmente ripetuto. Commissione d'esame La commissione d'esame è composta da almeno tre persone, di cui la direttrice o il direttore o una delegata o un delegato del servizio provinciale di emergenza urgenza, un o una tutor del corso e la direttrice o il direttore del corso. Ricertificazione e formazione continua annuale I medici del sistema di emergenza - urgenza mantengono un livello di formazione tramite aggiornamenti specifici annuali della durata minima di 8 ore annuali. La documentazione sulla formazione deve essere disponibile al Centro di formazione e aggiornamento per la medicina di emergenza- urgenza dell'azienda sanitaria dell'alto Adige per la relativa validazione e per l'aggiornamento del fascicolo personale. Al Centro di formazione e aggiornamento per la medicina di emergenza-urgenza dell'azienda sanitaria dell'alto Adige va inviata, ai fini della ricertificazione dell'attestato di formazione integrativa, un'autocertificazione sui 10 interventi annuali effettuati. Aspettativa È prevista la possibilità di aspettativa nelle modalità previste per tutte le figure professionali e volontarie del settore emergenza urgenza. Riconoscimento delle competenze a professioniste e professionisti che hanno iniziato l'attività prima del Ai medici che operano nel sistema di emergenza urgenza da data anteriore al è riconosciuto il possesso delle competenze specifiche e di conseguenza l'attestato di formazione. Norme transitorie

12 Entro il i medici che operano nel sistema di emergenza urgenza da data anteriore al devono effettuare la ricertificazione dell'attestato di formazione, inviando al Centro di formazione e aggiornamento per la medicina di emergenza-urgenza dell'azienda sanitaria dell'alto Adige l'autocertificazione sui 10 interventi annuali effettuati e sull'aggiornamento specifico annuale. Allegato E Disposizioni in caso di assenza, inclusa l'aspettativa e rientro nel settore del soccorso sul territorio Per autiste soccorritrici, autisti soccorritori, soccorritrici volontarie e soccorritori volontari: 1. Durata dell'assenza inferiore a un anno: Vi è obbligo di aggiornamento annuale. 2. Durata dell'assenza da un anno a due anni: Vi è obbligo di aggiornamento annuale nell'anno di rientro. Inoltre per entrambi i livelli dovrà essere svolto interamente il modulo formativo BLS-D. 3. Durata dell'assenza dai due ai tre anni: Vi è obbligo di aggiornamento annuale nell'anno di rientro. Dovranno, inoltre, essere svolti interamente i moduli formativi BLS-D e BTLS 1 per il livello A e i moduli formativi BLSD e BTLS-2 per il livello B. 4. Durata dell'assenza superiore a tre anni: Vi è obbligo di aggiornamento annuale nell'anno di rientro. Dovranno, inoltre, essere svolti interamente i moduli formativi BLS-D e BTLS-1 per il livello A e i moduli formativi BLSD e BTLS-2 per il livello B. Per il livello B vi è inoltre obbligo alla partecipazione di un modulo PBLS-D. Per tutti e due i livelli vi è inoltre l'obbligo dell'attività documentata nel servizio di soccorso/trasporto infermi come terzo membro dell'equipaggio per un totale di 25 interventi documentati. Ad assolvimento degli elementi formativi sopra indicati verrà riconcesso il riconoscimento del livello formativo precedentemente conseguito. Per il personale infermieristico e medico attivo nel servizio di emergenza: Per ogni anno di assenza dal servizio è da documentare il parere positivo della o del tutor sull'assolvimento di due turni di servizio di 12 ore ciascuno. Dovranno inoltre essere presentati i certificati BLS-D e PBLS-D o equivalenti, in corso di validità come da linee guida internazionali.

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