AIUTI PER L ARRICCHIMENTO VINI E MOSTI

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1 AIUTI PER L ARRICCHIMENTO VINI E MOSTI Campagna 2011/2012 PROCEDURE GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO (art. 103 sexvicies reg. CE 1234/2007 e artt reg. CE 555/2008) Approvato con decreto n. 201 del 22/09/2011 1

2 1 INTRODUZIONE PROCEDURE DI ARRICCHIMENTO CONDIZIONI PER LA PRATICA DI ARRICCHIMENTO SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE Registri di carico e scarico (artt reg. CE 436/2009) Registro degli arricchimenti (art. 41 reg. CE 436/2009) Registro di fabbricazione o elaborazione del concentrato (art. 41 reg. CE 436/2009) Registro di magazzino del concentrato (art. 43 reg. CE 436/2009) Dichiarazione preventiva delle operazioni di arricchimento (art. 12 reg. CE 606/2009) Documenti di accompagnamento DOMANDA DI AIUTO Presentazione della domanda di aiuto Condizioni per la presentazione e registrazione a repertorio della domanda Presentazione mediante i CAA Presentazione in proprio o tramite il soggetto delegato Allegati alla domanda di aiuto Importi e modalità dell aiuto Calcolo del montegradi pagabile al 1% di aumento del titolo alcolometrico RICHIESTA DI PAGAMENTO ANTICIPATO DELL AIUTO CONTROLLI CON LE DICHIARAZIONI DI VENDEMMIA, DENUNCIA UVE E PRODUZIONE VINICOLA Calcolo della penalità da applicare all aiuto SANZIONI

3 1 INTRODUZIONE Il presente documento descrive la procedura per l erogazione degli aiuti a favore dei produttori di vini e/o di vini spumanti e/o di vini spumanti IGP e DOP e/o di vini a denominazione di origine protetta e/o vini ad indicazione geografica tipica che utilizzino mosti di uve concentrati e mosti di uve concentrati rettificati prodotti nella Comunità per aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle varietà di uve da vino classificabili in conformità dell art. 120 bis, paragrafo 2 (allegato XV bis, punti A e B, reg. CE 1234/2007). L obiettivo dell aiuto è quello di aumentare la gradazione alcolometrica volumica naturale dei prodotti di cui all allegato XV bis, lettera A, del reg. CE 1234/2007, garantendo un miglioramento qualitativo del vino. L importo dell aiuto è fissato in euro per il montegradi (titolo alcolometrico volumico potenziale -% vol. per ettolitro) di mosti di uve concentrati o di mosti di uve concentrati rettificati, tenuto conto delle differenze tra i costi dell arricchimento ottenuto con detti prodotti e con il saccarosio. La ricezione delle domande, gli adempimenti istruttori, gli accertamenti, le verifiche necessarie per procedere all erogazione del contributo ed i pagamenti sono di competenza dell AVEPA. Riferimenti normativi Viene indicata di seguito la vigente normativa di settore: - regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione del 25 luglio 2000, relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo, limitatamente all allegato I riguardante la tabella di corrispondenza tra il titolo alcolometrico potenziale e l indice fornito alla temperatura di 20 C dal rifrattometro; - regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 595/1991 del Consiglio; - regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), così come modificato dal reg. (CE) 491/2009; - regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; - regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per i controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo; - regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni; - legge n. 82/2006 recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato del vino; - decreto legislativo n. 61 del 08 aprile 2010, tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 3

4 - D.M. 19 dicembre 1994, n. 768 recante disposizioni nazionali di attuazione delle norme del reg. CEE 2238/93, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo; - D.M. del 22 novembre Vidimazione dei registri dei prodotti vitivinicoli in applicazione delle norme di cui agli articoli 12 e 17 del reg. CEE 2283/1993; - D.M. 26 luglio 2000 relativo ai termini e alle modalità da adottarsi per la dichiarazione delle superfici vitate; - D.M. 4 agosto 2006 concernente disposizioni per le autorizzazioni all aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ed all acidificazione dei prodotti della vendemmia; - D.M. 08 ottobre 2004 relativo ai criteri di compilazione e modalità di presentazione della dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione vinicola; - D.M. n del 08 agosto Disposizioni nazionali di attuazione dei reg. (CE) 479/2008 del Consiglio e (CE) 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l applicazione della misura dell aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia; - D.M. del 26 settembre 2008 con cui l AVEPA è stata riconosciuta quale organismo pagatore per il territorio della Regione del Veneto per gli aiuti finanziari a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione ; - delibera regionale della Regione del Veneto n del 26 novembre 2004: linee guida per la costituzione e tenuta del fascicolo aziendale e per l anagrafe del settore primario (art. 11 l.r. n. 40/2003); - decreto della Regione del Veneto n. 40 del 28 luglio 2011 relativo alla determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni e rifermentazioni per i prodotti ottenuti dalla vendemmia 2011; - decreto della Regione del Veneto n. 41 del 28 luglio 2011 relativo all autorizzazione all aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti ottenuti dalla vendemmia 2011; - decreto dell AVEPA n. 108 del 12 marzo Istruzioni applicative generali per la costituzione e gestione del fascicolo del produttore. - decreto dell AVEPA n. 191 del 5 aprile Approvazione delle procedure generali per la gestione del programma straordinario e successive modifiche ed integrazioni. Per la disciplina della materia in questione sono fatte salve: - i decreti dell AVEPA e le disposizioni nazionali e regionali che annualmente recepiscono le disposizioni comunitarie; - le vigenti disposizioni regionali, nazionali e comunitarie per quanto non espressamente previsto dal presente manuale. 2 PROCEDURE DI ARRICCHIMENTO 2.1 CONDIZIONI PER LA PRATICA DI ARRICCHIMENTO Le operazioni di arricchimento sono permesse soltanto quando il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei prodotti a monte del vino rispetta le normative in vigore. In particolare, qualora il prodotto iniziale sia vino nuovo ancora in fermentazione, il titolo alcolometrico volumico iniziale non può essere inferiore a 8%. Qualora il prodotto iniziale dia origine a vino IGP o DOP, per il titolo alcolometrico volumico iniziale dovranno essere rispettati i valori indicati nei rispettivi singoli disciplinari. Per quanto riguarda le denominazioni di origine protette (DOP), l aumento del titolo alcolometrico per le diverse tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di 4

5 produzione, è consentito per i prodotti destinati a produrre i vini designati con le denominazioni di cui all allegato A del decreto della Regione Veneto n. 41 del , nei limiti comunque stabiliti dagli stessi disciplinari e dall allegato XV bis del reg. CE 1234/2007. E consentito, per i vini a denominazione di origine veneti, l aumento del titolo alcolometrico volumico naturale non superiore a 15% vol., giusto quanto previsto all allegato XV bis, parte B, punto 7, lett b), del reg. CE 1234/2007, nel rispetto delle condizioni ed i limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente all esecuzione di tale pratica e fatte salve le eventuali condizioni più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione. Le varietà di viti di cui si fa riferimento all allegato II, sezione A, punto 4, del reg. CE 606/2009, le cui uve sono destinate alla preparazione delle partite destinate alla produzione dei vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico, per le quali l aumento del titolo alcolometrico volumico naturale è giustificato dal punto di vista tecnico, sono quelle indicate nell allegato B del decreto della Regione Veneto n. 41 del Dopo le operazioni di arricchimento, il vino deve avere un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 9% vol., purché sia prodotto esclusivamente con uve raccolte nelle zone viticole CI, CII e CIII (art. 1, lett. A, allegato XI ter, reg. CE 1234/2007). Eventuali difformità rispetto al relativo disciplinare, verranno segnalate dall AVEPA all Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari (ICQRF) per i successivi provvedimenti. L'aggiunta di mosto di uve concentrato (M.C.) e di mosto di uve concentrato rettificato (M.C.R.) non può avere l'effetto di aumentare: - di oltre 1,5% vol. il titolo alcolometrico (allegato XV bis, sezione A, 2c, reg. CE n. 1234/2007); - di oltre il 6,5% il volume iniziale del prodotto oggetto delle operazioni di arricchimento (allegato XV bis, sezione B, 4, reg. CE 1234/2007). Inoltre, le operazioni di arricchimento non possono avere l effetto di portare il titolo alcolometrico totale delle uve fresche, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione o del vino, (allegato XV bis, sezione B, 6, reg. CE n. 1234/2007): a oltre 12,5% vol. per la zona viticola CI, a oltre 13% vol. per la zona viticola CII 1, a oltre 13,5% vol. per la zona viticola CIII. L'arricchimento con il mosto d'uva concentrato o concentrato rettificato può essere eseguito, fino al 31 dicembre, unicamente per i prodotti provenienti dalla vendemmia immediatamente precedenti a tale data (allegato XV bis, sezione D, 6a, reg. CE 1234/2007), e può essere effettuato soltanto nel momento in cui le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione sono trasformati in vino o in un altra bevanda destinata al consumo umano diretto (di cui all art. 1, par. 1, lettera l, del reg. CE n. 1234/2007), diversa dal vino spumante o dal vino spumante gassificato, nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate (allegato XV bis, punto D, 1, reg. CE 1234/2007). Per la determinazione del titolo alcolometrico potenziale del mosto concentrato e/o rettificato riferito al grado rifrattometrico, si dovrà utilizzare la tabella che figura nell'allegato I del reg. CE 1623/2000 (reg. CE 555/2008 art. 33, par. 3). Qualora si tratti di prodotti provenienti da altri Paesi Comunitari si richiama l'attenzione che gli stessi possono beneficiare degli aiuti comunitari a condizione che il documento, che accompagna la merce o altra documentazione rilasciata dall'autorità di controllo del Paese di provenienza, attesti che il prodotto è stato ottenuto esclusivamente da uve da vino od a duplice attitudine (reg. CE 436/2009). 1 Secondo quanto specificato al punto 3 del decreto della Giunta regionale n. 41 del , è consentito per i vini a denominazione di origine veneti l aumento del titolo alcolometrico volumico naturale non superiore a 15%vol., nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente all esecuzione dell arricchimento e fatte salve eventuali condizioni più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione. 5

6 Ai sensi dell art. 4 del decreto del Ministero delle politiche agricole 26 luglio 2000, la presentazione della dichiarazione delle superfici vitate costituisce il presupposto per l accesso alle misure di mercato e strutturali previste dalla normativa comunitaria di cui al reg. CE 1234/2007. Per il Veneto, il richiedente l aiuto e i conferenti uve devono aver aggiornato la superficie presente nello schedario viticolo (SV), nel rispetto dei decreti n. 201 del e n. 22 del , relativi all aggiornamento e/o modifiche delle informazioni contenute nello SV. Pertanto, in caso di acquisto di uve o mosti, l eventuale mancata presentazione da parte del conferente le uve delle dichiarazioni delle superfici vitate e delle dichiarazioni di vendemmia e produzione vinicola, comporterà, a sfavore dell acquirente richiedente l aiuto, la riduzione od esclusione dell aiuto all arricchimento, come previsto dal reg. CE 436/2009 e dal D.M In linea con quanto stabilito dal DPR 503/1999, dalla DGR 3758 del , di approvazione delle linee guida per la costituzione del fascicolo aziendale e per l Anagrafe del Settore Primario, e dal decreto dell AVEPA n. 108 del , l assenza del fascicolo aziendale e la mancata dichiarazione dei dati che ne consentono la costituzione e l aggiornamento impediscono la presentazione della domanda. 2.2 SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE Registri di carico e scarico (artt reg. CE 436/2009) L'operatore che procede alla pratica dell'arricchimento è soggetto all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, preventivamente timbrati e vidimati dall'ufficio periferico dell ICQRF competente per territorio oppure dai Comuni secondo decreto dirigenziale del G.U. n. 66 del , da cui risulti anche il passaggio a prodotto finito del prodotto arricchito, conformemente a quanto disposto dal reg. CE 436/2009 e dal D.M.768/ Registro degli arricchimenti (art. 41 reg. CE 436/2009) Lo stesso operatore ha l'obbligo della tenuta del registro relativo all'aumento del titolo alcolometrico, che deve essere timbrato e vidimato secondo decreto dirigenziale del G.U. n. 66 del , e contenere tutte le indicazioni previste dal reg. CE 436/2009. Si sottolinea che l iscrizione nei registri dell operazione di arricchimento si effettua essendo stata presentata la dichiarazione preventiva immediatamente dopo la fine dell operazione stessa (art. 12, par. 6, reg. CE 606/2009), intendendosi per fine dell operazione l avvenuta aggiunta completa del prodotto di arricchimento (mosto concentrato o mosto concentrato rettificato). Al compimento dell'ultima operazione di arricchimento della campagna di raccolta uva e produzione vinicola il registro viene chiuso, con l'indicazione dei totali e dei quantitativi eventuali di DOP declassati in IGP o vino da tavola, dopo l'avvenuto arricchimento Registro di fabbricazione o elaborazione del concentrato (art. 41 reg. CE 436/2009) Coloro che producono nei propri impianti mosti di uve concentrati e/o mosti di uve concentrati rettificati, a partire da materie prime acquistate o lavorate per conto terzi, oltre ai registri precedentemente indicati, devono tenere un registro (timbrato e vidimato secondo decreto dirigenziale del G.U. n. 66 del ) in cui deve essere evidenziata la zona viticola di provenienza dei mosti muti trasformati in MC o MCR, tenendo separati i prodotti ottenuti dalle uve raccolte nelle zone viticole CI e CII da quelle raccolte nella zona viticola CIIIb. Nello stesso registro devono essere riportati i dati menzionati all'art. 41, paragrafo 2, del reg. CE 436/

7 2.2.4 Registro di magazzino del concentrato (art. 43 reg. CE 436/2009) Qualora, prima della consegna all'utilizzatore, il fabbricante del mosto di uve concentrato e del mosto di uve concentrato rettificato trasferisca in altro deposito tutta o una parte dei MC e MCR ottenuti, egli deve anche trascrivere separatamente nel registro di carico e scarico relativo a ciascun deposito (che deve essere timbrato e vidimato secondo decreto dirigenziale del G.U. n. 66 del ) i prodotti trasferiti rispettando le rispettive zone viticole di provenienza, nonché riportare i dati prescritti dall'art. 43, paragrafo 2, del reg. CE 436/ Dichiarazione preventiva delle operazioni di arricchimento (art. 12 reg. CE 606/2009) L'operatore, prima di iniziare le operazioni di arricchimento, indipendentemente dalla richiesta di aiuto, deve far pervenire, per fax, la dichiarazione preventiva di arricchimento, prevista dal D.M. del 08 agosto 2008, entro e non oltre il secondo giorno precedente a quello previsto per l operazione stessa, agli Uffici periferici dell ICQRF competenti per territorio rispetto alla sede dello stabilimento presso il quale l operazione stessa viene effettuata. La dichiarazione deve contenere le indicazioni elencate all art. 12, paragrafo 2, del reg. CE 606/2009, l intenzione di chiedere l aiuto previsto dall art. 33 del reg. CE 555/2008, il codice fiscale della ditta, il numero progressivo dell operazione annotata sul registro previsto dall art. 41 del reg. CE 436/2009, la quantità del prodotto vitivinicolo sottoposto ad arricchimento, la data di redazione e la firma del rappresentante legale. Copia delle dichiarazioni preventive di arricchimento, protocollate dall ICQRF, devono essere allegate alla domanda di aiuto (vedi cap ). E a carico del richiedente l'onere di verificare che la comunicazione pervenga al competente organo di controllo nel termine previsto, considerato che, per determinare il rispetto del suddetto termine, fa fede la data di ricevimento della dichiarazione. Per le comunicazioni inviate tramite fax fa fede la data e l ora di spedizione risultante dalla ricevute, sempre che il ricevente non abbia comunicato al mittente la mancata, totale o parziale, ricezione della comunicazione medesima. Le operazioni di arricchimento effettuate senza il rispetto dei termini, modalità e registrazioni suindicati, non saranno ammesse a beneficiare degli aiuti comunitari Documenti di accompagnamento Si ricorda che i documenti di accompagnamento dei mosti di uve concentrati e/o concentrati rettificati devono recare tutte le indicazioni prescritte dagli articoli del capo II del titolo III del reg. CE 436/ DOMANDA DI AIUTO 3.1 Presentazione della domanda di aiuto La domanda per la concessione dell'aiuto deve essere compilata e stampata per via informatica, utilizzando unicamente il Sistema operativo pratiche dell AVEPA (SOP), accessibile via internet, secondo le istruzioni contenute nelle note esplicative disponibili nel sito. Durante la compilazione informatica ad ogni domanda viene attribuito un codice identificativo unico. Ci sono 2 modalità di presentazione della domanda: 1) direttamente in SOP, in proprio, o incaricando per la compilazione un soggetto delegato (SD) quali liberi professionisti, mediante delega firmata (allegato A4); 7

8 2) tramite i centri autorizzati di assistenza agricola (CAA). Nel caso di presentazione in proprio, o tramite soggetto delegato, la domanda stampata, presentata tramite SOP e firmata dal richiedente, completa degli allegati previsti, deve pervenire allo Sportello unico agricolo competente per territorio, in ragione della sede legale del richiedente presso la quale sia stato costituito il proprio fascicolo aziendale. In presenza di mandato ad un CAA, la domanda, dopo essere stata stampata e presentata informaticamente, deve essere inviata al CAA mandatario per la protocollazione. Ricordiamo che la delega alla compilazione della domanda deve essere firmata in originale e custodita dal delegato, poiché per la presentazione della domanda fa fede quanto registrato in GUARD. L invio della domande presentata deve avvenire in tempo utile per la registrazione a repertorio, mediante le modalità di seguito specificate: raccomandata A/R; consegna a mano. La registrazione a repertorio deve essere eseguita entro e non oltre le ore del 31 gennaio Come data di arrivo della domanda fa fede: - la data di registrazione al repertorio dell AVEPA, tramite lo Sportello unico agricolo, per le domande presentate dal singolo o dal soggetto delegato; - la data del registrazione al repertorio dell AVEPA assegnata informaticamente, in caso di protocollazione da parte del CAA. Pertanto in caso di invio postale, non fa fede la data della raccomandata d invio, ma la data di registrazione al repertorio delle domande da parte dello Sportello unico agricolo e del CAA. L AVEPA non assume responsabilità per l eventuale dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione, né per disguidi postali o in ogni modo imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Nel caso in cui la domanda venga presentata allo Sportello unico agricolo tramite servizio postale o corriere, sulla busta deve essere riportato l indirizzo di destinazione di cui sotto, riportato nel seguente modo: Sportello unico agricolo di.. Domanda di aiuto all arricchimento campagna 2011/2012 Via. CAP CITTA Sportello unico agricolo di Padova Centro Tommaseo - Via N. Tommaseo, Padova tel fax sportello.pd@avepa.it Sportello unico agricolo di Vicenza Via Q. Sella, 81/C Vicenza tel fax sportello.vi@avepa.it Sportello unico agricolo di Venezia P.S.T. Vega Centro direzionale Lybra via Pacinotti, 4/A Marghera VE tel fax sportello.ve@avepa.it Sportello unico agricolo di Treviso Centro direzionale Nautilus via Castellana, Treviso tel fax

9 Sportello unico agricolo di Verona Via Sommacampagna, 63/H Scala C Verona tel fax sportello.vr@avepa.it Sportello unico agricolo di Belluno Centro Direzionale Millennio Via V. Veneto, 158/L Belluno tel fax sportello.bl@avepa.it Sportello unico agricolo di Rovigo Via D.Alighieri, 2/A int Rovigo tel fax sportello.ro@avepa.it 3.2 Condizioni per la presentazione e registrazione a repertorio della domanda 1. Condizione preliminare è la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale, secondo le linee guida allegate alla delibera regionale della Regione Veneto n del 26 novembre Al momento della presentazione della domanda, il fascicolo deve essere VALIDATO e contenere anche: - il certificato in originale di iscrizione al registro delle imprese (da cui risulti che la ditta si trova nel libero esercizio dei proprio diritti e che non è sottoposta a dichiarazione di fallimento o ad altre procedure concorsuali); - copia del titolo di possesso degli stabilimenti. 2. La sede legale della ditta richiedente deve essere ubicata in Veneto, anche se il luogo di esecuzione dell arricchimento è fuori del Veneto. Se un azienda, con sede legale fuori Veneto, ha l Unità tecnico economica (UTE) in Veneto, può comunque presentare domanda all AVEPA, previa richiesta di trasferimento del fascicolo aziendale all AVEPA. 3. La domanda deve pervenire entro e non oltre le ore del 31 gennaio Presentazione mediante i CAA I soggetti che hanno già dato mandato ad un CAA (presso il quale è depositato il proprio fascicolo aziendale) possono avvalersi dello stesso per la presentazione della domanda. I soggetti non aderenti ad un CAA, che abbiano intenzione anch essi di avvalersene, dovranno preventivamente conferire mandato. Il CAA è tenuto a presentare e protocollare le domande di aiuto utilizzando l apposito applicativo informatico messo a disposizione dall AVEPA (SOP). La domanda, terminata la presentazione, viene protocollata via SOP, pertanto la data di arrivo coincide con la data di protocollazione informatica da parte del CAA. La domanda cartacea, firmata dal richiedente, è conservata presso il CAA nel fascicolo della domanda. Una copia di tutti gli allegati deve essere inviata dal CAA allo Sportello unico agricolo, competente rispetto alla provincia della sede legale aziendale, entro 10 giorni dal termine per la presentazione della domanda. 9

10 Attività a carico del CAA Presso ciascuna struttura operativa devono essere effettuate le seguenti attività: costituire/aggiornare/conservare il fascicolo aziendale su supporto cartaceo; stampare la domanda di premio utilizzando la procedura SOP; far firmare la domanda dal richiedente; verificare che siano presenti tutti gli allegati alla domanda e nella forma prevista (originale o copia); conservare presso la sede del CAA la domanda cartacea sottoscritta dal richiedente; protocollare la domanda firmata; eseguire i controlli previsti; caricare in fascicolo i documenti specificati al capitolo 3.2; stampare checklist e attestati di conformità (la mancanza di tale operazione blocca le successive fasi istruttorie in SOP) prima dell invio degli allegati delle domande di aiuto allo Sportello Unico di riferimento; far pervenire allo Sportello unico agricolo, territorialmente competente, tutti gli allegati alla domanda di aiuto indicati al capitolo 3.2.3, entro 10 giorni dal termine per la presentazione della domanda; archiviare le checklist relative ai controlli effettuati ed ai conseguenti esiti, sottoscritte dall istruttore. Il responsabile della sede deve attestare che sono state svolte le attività di: protocollazione, numerazione e archiviazione della domanda; verifica che la domanda sia stata presentata entro i termini; identificazione del richiedente preliminarmente alla presentazione della domanda; verifica del corretto inserimento a sistema di tutti i dati dichiarati nella domanda; verifica del corretto inserimento in fascicolo dell iscrizione al registro delle imprese e copia del titolo di possesso degli stabilimenti; esecuzione dei controlli elencati nella checklist di presentazione della domanda; trasmissione allo Sportello unico agricolo di competenza di tutti gli allegati alla domanda di aiuto, indicati al capitolo 3.2.3, entro i termini sopra previsti; costituzione del fascicolo della domanda; costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale; in ordine al quale, per le modalità di costituzione/aggiornamento/conservazione, si rinvia a quanto previsto dalle vigenti disposizioni regionali. Le checklist e le attestazioni di conformità (allegati A5 e A6), il cui modello è disponibile nel SOP, sottoscritte dal responsabile della competente struttura operativa del CAA, restano depositate presso la medesima struttura operativa del CAA. In caso di mancata individuazione del responsabile di taluna struttura operativa da parte del CAA, le attestazioni di conformità dovranno essere sottoscritte dal responsabile tecnico del CAA medesimo. Le attestazioni di conformità devono essere rilasciate entro e non oltre le ore del decimo giorno consecutivo, successivo al termine per la presentazione della domanda. Il mancato rilascio delle attestazioni di conformità comporta l impossibilità da parte degli uffici dell AVEPA competenti di avviare il procedimento di istruttoria. 10

11 3.2.2 Presentazione in proprio o tramite il soggetto delegato I soggetti che non hanno dato alcun mandato ad un CAA e/o coloro che, pur avendo dato mandato, non intendono avvalersene, devono compilare informaticamente la domanda di aiuto personalmente o tramite soggetto delegato, mediante l applicativo informatico messo a disposizione dall AVEPA nel sito internet (SOP), tramite l accesso all applicativo della Gestione utenze applicativi e registrazioni sui dati (GUARD). Tutti i soggetti che intendono utilizzare i sistemi informatici dell AVEPA, per accedere dovranno registrarsi tramite il GUARD. Il link all applicativo è Il manuale per la registrazione è presente sul sito dell AVEPA -, nella sezione Vitivinicolo. Per tutti coloro (CAA, soggetti delegati o singoli produttori) che fossero già stati abilitati alla presentazione delle domande per la scorsa campagna, l utenza GUARD sarà mantenuta valida con tutte le eventuali deleghe già presenti. Per accedere al sistema e procedere con la compilazione della domanda, i singoli produttori che non ne siano già in possesso, dovranno procedere con la creazione di uno specifico ente ( Nuova Struttura ), così come previsto dal Manuale del GUARD a pagina 28. Qualora la domanda di aiuto sia compilata e presentata tramite un soggetto delegato, il produttore deve conferire la delega con l apposito modulo Delega alla compilazione della domanda (allegato A4) che deve essere firmata in originale e custodita dal delegato. Inoltre, per poter effettuare la presentazione per via telematica delle varie tipologie delle domande che è possibile compilare negli applicativi dell AVEPA, il soggetto delegato deve aggiungere le deleghe, attraverso la funzione ACCREDITAMENTO DELEGHE del GUARD. Informiamo che è attivo il servizio di assistenza informatica (Service Desk) erogato da T-Systems e disponibile dal lunedì a venerdì dalle 8.00 alle per tutti gli utenti che hanno un utenza definitiva nel sistema GUARD (personale dei CAA, liberi professionisti, studi professionali, singoli produttori che utilizzano gli applicativi). Il Service Desk di T-Systems può essere contattato telefonicamente ai seguenti numeri (dall Italia) e +39 (0) (dall estero) per qualsiasi richiesta o problema riguardante i seguenti aspetti del sistema informatico: - mancato accesso al sito istituzionale dell AVEPA ( e/o al portale degli applicativi ( - supporto durante la fase di registrazione utente al sistema, mancato accesso per password errata, disabilitata, dimenticata; - supporto alle funzionalità di base dell applicazione GUARD (richiesta utente garantito, cambio password, modifica dati del proprio account, gestione deleghe); - malfunzionamenti delle applicazioni di presentazione domande, gestione dello schedario viticolo e fascicolo aziendale. La domanda di aiuto compilata, stampata e presentata via SOP in proprio o tramite il soggetto delegato dovrà comunque essere sottoscritta dal richiedente, e completa di tutti i relativi allegati, fatta pervenire al CAA o allo Sportello unico agricolo competente per territorio, presso il quale sia stato costituito il fascicolo aziendale, secondo le modalità indicate al capitolo 3.1. Come data di arrivo della domanda fa fede la data del registro di repertorio assegnato dall AVEPA o dal CAA Allegati alla domanda di aiuto Gli allegati alla domanda di aiuto sono: 11

12 1. copia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della domanda; 2. copia del frontespizio del registro di arricchimento e di tutte le pagine corrispondenti alle operazioni di arricchimento per le quali viene richiesto il contributo. Effettuare la chiusura a fine arricchimenti e indicare eventuali DOP-IGP declassati a vino. Aggiungere una colonna per indicare il numero della vasca in cui è condizionato il concentrato utilizzato e indicare la zona viticola del prodotto oggetto di arricchimento; 3. copia di tutti i registri di vinificazione, con i totali a fine vendemmia dai quali risulti il prodotto arricchito ed il relativo passaggio a vino da tavola e/o DOP-IGP, previa sfecciatura; 4. modello B di tracciabilità del mosto concentrato/concentrato rettificato utilizzato; 5. copia dei documenti di accompagnamento dei mosti e vini in fermentazione acquistati; 6. copia della bolla di accompagnamento del mosto concentrato e/o mosto concentrato rettificato utilizzato per l arricchimento; 7. in caso di utilizzo di concentrato di propria produzione, copia del registro di fabbricazione del concentrato e copia del certificato di analisi relativo al concentrato ottenuto ed utilizzato negli arricchimenti; 8. nel caso in cui in un operazione di arricchimento siano stati utilizzati concentrati provenienti da partite diverse ed aventi gradi rifrattometrici diversi, certificato di analisi del concentrato, rilasciato da un laboratorio autorizzato; 9. fotocopia delle dichiarazioni preventive di arricchimento, vidimate dall ICQRF o con prova dell avvenuta ricezione da parte dell ICQRF (ricevuta del fax o ricevuta di ritorno di raccomandata); 10. in caso di stabilimenti fuori regione, copia della dichiarazione di vendemmia e produzione vinicola, campagna 2010/2011 e 2011/2012, pervenuta entro i termini previsti da normativa, con bollettino di spedizione allegato o timbro di pervenuto, o copia della dichiarazione di impegno a presentare tale documentazione, non appena in possesso; 11. copia della dichiarazione di giacenza al 31 luglio 2011; 12. copia della planimetria delle vasche oppure legenda consegnati ad ICQRF; 13. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Mod. I allegato A1), ai sensi dell articolo 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, che tutti i documenti presentati in copia sono conformi all originale (elencare tutti i documenti); Ricordiamo che l originale della delega alla compilazione della domanda, nel caso in cui il produttore si sia avvalso di un soggetto delegato per la presentazione della domanda d aiuto, deve essere custodita dal delegato. Gli originali del certificato di iscrizione al registro delle imprese, del certificato di attribuzione di partita Iva e del titolo di possesso, devono rimanere nel fascicolo aziendale che deve essere aggiornato dal CAA mandatario o dallo Sportello unico agricolo competente. Per richieste di aiuto di importi superiori ad euro ,07 ai sensi del DPR 3 giugno 1998 n. 252 (G.U. n. 176 del 30 luglio 1998) i produttori devono presentare alla Prefettura di competenza, e per conoscenza all Area tecnica e autorizzazione della sede centrale dell AVEPA, la richiesta del certificato antimafia che verrà trasmesso direttamente all AVEPA dalla stessa Prefettura. Se lo stesso richiedente presenta più domande di aiuto, farà un unica richiesta di certificato antimafia, nel caso in cui l importo complessivo, calcolato sulla sommatoria degli importi delle singole domande presentate, sia superiore ad euro ,07. Detta certificazione non è necessaria, invece, se una ditta presenta più domande di aiuto, il cui importo complessivo risulta inferiore o uguale ad euro ,07; la richiesta della certificazione antimafia deve avere il timbro di pervenuto da parte della Prefettura. Qualora la documentazione richiesta si trovi già agli atti dell AVEPA per precedenti domande d aiuto presentate, sarà sufficiente indicare i singoli documenti nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell articolo 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 (allegato A1). 12

13 3.3 Importi e modalità dell aiuto L importo dell aiuto è fissato in euro per montegradi (titolo alcolometrico volumico - % vol. - potenziale per ettolitro), per le seguenti categorie di prodotti di seguito descritte. Per la campagna 2011/2012 è corrisposto un aiuto fino ad un massimo di 1% secondo la tipologia del prodotto aggiunto: PRODOTTO EURO %VOL/HL AGGIUNTO M.C. 1,699 M.C.R. 2,206 Il titolo alcolometrico potenziale dei prodotti viene determinato applicando i dati della tabella di corrispondenza che figura nell'allegato I del reg. 1623/2000 agli indici forniti alla temperatura di 20 C dal rifrattometro utilizzato secondo il metodo previsto dall'allegato del reg. 558/1993 della Commissione. All'atto dei controlli compiuti dalle autorità competenti è ammessa una tolleranza dello 0,2 (art. 33, comma 3 reg. CE 555/2008). Qualora i fondi assegnati per la campagna 2011/2012 non fossero sufficienti a liquidare tutte le domande presentate, l organismo pagatore competente liquiderà le domande pervenute riducendo proporzionalmente gli importi spettanti a ciascun richiedente. Qualora, in un momento successivo al pagamento, venissero assegnati nuovi fondi, l organismo pagatore provvederà ad integrare la liquidazione di tutte le domande, in modo proporzionale rispetto a quanto stanziato Calcolo del montegradi pagabile al 1% di aumento del titolo alcolometrico In riferimento a quanto stabilito dall art. 6 del DM 2552 del 8 agosto 2008, e cioè che per la campagna 2011/2012 l aiuto corrisposto non può superare il massimo del 1% di aumento del titolo alcolometrico, l AVEPA ha impostato un calcolo specifico per ricavare il montegradi pagabile. Il calcolo per l erogazione dell aiuto fino all aumento massimo del 1% del titolo alcolometrico iniziale è impostato secondo la seguente formula: Ettolitri iniziali del prodotto da arricchire * 1 (titolo alcolometrico prodotto aggiunto titolo finale del prodotto arricchito al 1%) secondo quanto calcolato dall equazione: (HL MC/MCR * tit. alc. aggiunto) + (HL iniziali * tit. alc. Iniziale) = HL prodotto arricchito * grado finale al 1% Dove HL MC/MCR = ettolitri riproporzionati utilizzati per l aumento massimo del 1% Con questo calcolo è possibile fissare la quantità di ettolitri riproporzionati al 1%, dai quali poi si ha il montegradi pagabile (hl calcolati * montegradi prodotto aggiunto). Secondo questo schema di calcolo l AVEPA garantisce il pagamento dell aiuto per l aumento massimo del 1% del titolo alcolometrico del prodotto iniziale, mostrando in domanda, per ogni singola operazione, il quantitativo di montegradi pagabile, troncato al secondo decimale. Per tutte le operazioni di arricchimento che non superino 1% di aumento del titolo alcolometrico, il montegradi pagabile sarà uguale al montegradi del prodotto aggiunto. 13

14 4 RICHIESTA DI PAGAMENTO ANTICIPATO DELL AIUTO La richiesta di pagamento anticipato deve essere fatta successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, in quanto nella polizza deve essere citato il numero identificativo della domanda, che viene assegnato al momento della compilazione tramite il SOP. I produttori possono chiedere, non prima del 1 gennaio 2012 ed entro e non oltre il 10 febbraio 2012, il pagamento di un anticipo corrispondente all'aiuto calcolato sui prodotti utilizzati per l'aumento del titolo alcolometrico richiesto, previa costituzione di una cauzione a favore dell AVEPA, pari al 120% dell'aiuto medesimo (verificare la correttezza del calcolo e indicare una cifra arrotondata all unità superiore). Il pagamento verrà effettuato entro 3 mesi dalla presentazione dell originale della fideiussione stessa, a condizione che la polizza sia rispondente allo schema dell AVEPA. In caso di sostituzione, di rettifica o di integrazione, la decorrenza dei tre mesi partirà dalla data di arrivo della nuova polizza o dell appendice correttiva (in originale). Il pagamento anticipato non sarà ammissibile qualora la polizza non corrisponda al testo redatto o venga stipulata con un ente garante non accettato dall AVEPA (elenco disponibile sul sito istituzionale dell AVEPA, nella sezione fideiussioni). Lo schema della richiesta di anticipo, lo schema di fideiussione e le relative istruzioni sono reperibili sul sito dell AVEPA ( La domanda di anticipo (allegato A2) dovrà essere corredata di tutti gli allegati non disponibili al momento della presentazione della domanda di aiuto e dovrà essere inviata allo Sportello unico agricolo competente per territorio: Sportello unico agricolo di Padova Centro Tommaseo - Via N. Tommaseo, Padova tel fax sportello.pd@avepa.it Sportello unico agricolo di Vicenza Via Q. Sella, 81/C Vicenza tel fax sportello.vi@avepa.it Sportello unico agricolo di Venezia P.S.T. Vega Centro direzionale Lybra via Pacinotti, 4/A Marghera VE tel fax sportello.ve@avepa.it Sportello unico agricolo di Treviso Centro direzionale Nautilus via Castellana, Treviso tel fax sportello.tv@avepa.it Sportello unico agricolo di Verona Via Sommacampagna, 63/H Scala C Verona tel fax sportello.vr@avepa.it Sportello unico agricolo di Belluno Centro Direzionale Millennio Via V. Veneto, 158/L Belluno tel fax sportello.bl@avepa.it 14

15 Sportello unico agricolo di Rovigo Via D.Alighieri, 2/A int Rovigo tel fax sportello.ro@avepa.it Nel caso in cui vengano presentate più domande, la ditta richiedente deve obbligatoriamente sottoscrivere e inviare una polizza per ciascuna domanda di aiuto di cui richieda il pagamento anticipato. 5 CONTROLLI CON LE DICHIARAZIONI DI VENDEMMIA, DENUNCIA UVE E PRODUZIONE VINICOLA Il controllo, effettuato attraverso incroci tra le banche dati informatizzate, mira a definire l ammissibilità all aiuto attraverso l accertamento della regolarità degli adempimenti previsti per i produttori, ai sensi del reg. CE 436/2009, del D.M. del 08 ottobre 2004 e successive modifiche (relativi alle dichiarazioni di vendemmia, denuncia uve e produzione vino) e del D.M. del 26 luglio 2000 (relativo alle dichiarazione delle superfici vitate). Ciò significa che il richiedente deve essere pienamente consapevole che deve aver presentato correttamente la dichiarazione delle superfici vitate e la dichiarazione di vendemmia, denuncia uve e produzione vinicola (di seguito dichiarazione). In caso di acquisto di uve o mosti, l eventuale mancata o non corretta presentazione, da parte dei suoi fornitori, delle dichiarazioni delle superfici vitate e delle dichiarazioni comporterà, a sfavore del richiedente, la riduzione od esclusione dell aiuto all arricchimento, come previsto all art. 18 del reg. CE 436/2009, dal D.M e dal D.M , anche se è stato compilato e presentato il modello F1 (attestato di consegna uve o altri prodotti a monte del vino). Oggetto di controllo è tutta la documentazione prodotta dal richiedente l aiuto; in particolar modo, vengono svolti i seguenti controlli: 1. assenza della dichiarazione del soggetto richiedente l aiuto, costituisce condizione necessaria per il diritto all aiuto; nel caso quindi di assenza della dichiarazione o di presenza in una provincia diversa viene attribuita una riduzione pari al 100% dell aiuto spettante (anomalia V14); 2. ritardo di presentazione della dichiarazione di vendemmia e produzione vinicola da parte del soggetto richiedente l aiuto (anomalia V4): a. se il ritardo non supera il 10 giorno lavorativ o, viene applicata una riduzione dell aiuto pari al 30% dell importo richiesto; b. se il ritardo supera il 10 giorno lavorativo, l a riduzione applicata è del 100%; 3. assenza della dichiarazione del fornitore (anomalia V10) nel caso di: a. fornitore parziale, una volta riscontrata la presenza della sua dichiarazione, viene verificata la compilazione del dato di raccolta e del dato di cessione; b. conferitore di cantina sociale, sulla base del codice fiscale del fornitore, viene verificata la presenza della dichiarazione della cantina. In entrambi i casi, l assenza delle dichiarazioni, genera una riduzione dell aiuto proporzionale alla superficie di fornitura; 4. difformità tra superficie dichiarata come acquistata e quella indicata in cessione nella dichiarazione del fornitore (anomalia V17); nel caso la difformità del dato non venga giustificato, si genererà una riduzione dell aiuto proporzionale alla superficie di fornitura. 15

16 Le risultanze del controllo con le modalità sopra indicate vengono trasmesse mediante lettera raccomandata dall AVEPA ai beneficiari per i quali sono state riscontrate anomalie, affinché effettuino un riscontro con le risultanze della documentazione in proprio possesso. Ove non si concordi con le risultanze dei controlli effettuati, e quindi con le anomalie notificate, i beneficiari dovranno produrre la documentazione necessaria per la soluzione delle anomalie. 5.1 Calcolo della penalità da applicare all aiuto Qualora, nel corso dei controlli di cui al cap. 5, vengano individuate delle anomalie: di tipo assenza della dichiarazione per il beneficiario o per il fornitore (anomalia V10 o V14); di tipo difformità tra superficie dichiarata come acquistata e quella indicata in cessione nella dichiarazione del fornitore (anomalia V17); sia per il richiedente l aiuto che per un suo fornitore, l AVEPA procederà ad applicare una penalità all aiuto da erogare calcolata nel seguente modo: A = ((D F) / D) * 100 dove : A = percentuale di riduzione D = superficie totale di produzione F = superficie totale consentita = superficie raccolta uve + superficie fornitura uve e altri prodotti a monte del vino - superficie uve cedute - superficie di fornitura in anomalia Le risultanze del controllo saranno oggetto di avvio di procedimento di parziale o totale inammissibilità della domanda con revoca e restituzione, parziale o totale, sui pagamenti già effettuati. Ove non si concordi con le risultanze dei controlli effettuati, e quindi con le anomalie notificate, i beneficiari dovranno produrre all AVEPA, entro il termine perentorio indicato nella lettera raccomandata di avvio del procedimento, la documentazione necessaria per la sanatoria e precisamente: Per la risoluzione delle anomalie relative all assenza della dichiarazione per il beneficiario o per il fornitore, e per le difformità del dato fra le dichiarazioni del cedente e dell acquirente, i beneficiari dovranno procedere, ad effettuare le seguenti operazioni: a) per i vigneti in Veneto, presentare presso lo Sportello unico agricolo di competenza la dichiarazione qualora non sia già stata presentata, o indicare con dichiarazione resa ai sensi dell art. 47 del DPR 445/2000 di aver presentato dichiarazione vendemmia e produzione vinicola presso in data con protocollo. In caso di cambi di conduzione delle superfici vitate successive alla consegna delle uve, il produttore potrà presentare una dichiarazione sostitutiva dell atto notorio (allegato A3) indicando il nominativo del nuovo conduttore; b) per i vigneti in altra Regione, presentare copia conforme della dichiarazione vendemmia e produzione vinicola con prova dell avvenuta ricezione da parte dell organismo competente, con dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà che è conforme all originale. Per la risoluzione dell anomalia relativa al ritardo di presentazione della dichiarazione, il beneficiario potrà presentare documentazione giustificativa comprovante le cause di forza maggiore come previsto dall art. 18 del reg. CE 436/2009. Decorso il suddetto periodo, il procedimento istruttorio di definizione della domanda di aiuto si intenderà concluso sulla base della documentazione già in possesso dell AVEPA nonché di quella (conforme alla richiesta) pervenuta a tale data. 16

17 6 SANZIONI Qualora dalla documentazione prodotta risulti che le operazioni di arricchimento non sono state eseguite in conformità di quanto stabilito dall'art. 103 sexvicies del reg. CE 1234/2007 in conformità con l'allegato XV bis, lettera A, dello stesso regolamento e dalle disposizioni applicative contenute nel reg. CE 555/2008 del e nella presente circolare, l'aiuto non sarà corrisposto per quanto riferito alle operazioni non conformi. Specifichiamo che, ai sensi dell art. 85 ter del reg. CE 1234/2007, le superfici oggetto di domanda di regolarizzazione, qualora non siano regolarizzate, non beneficiano di misure di sostegno nazionali e comunitarie (art. 85 quinquies del reg. CE 1234/2007). Ugualmente non beneficiano di misure di sostegno nazionali o comunitarie le superfici di cui all art. 85 bis del reg. CE 1234/2007 (impianti illegali posteriori al 31 agosto 1998). 17

18 DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO N. del.. Modello B MC/MCR 1 zona viticola viticola massa volumica TIPO PRODOTTO Grado rifrattometrico Titolo alcolometrico VASO VINARIO kg litri N. Capacità (l) contenuto (l) 2 0 N. registro OPERAZIONE DI CARICO SCARICO MOSTO AGGIUNTO PER ARRICCHIMENTO REGISTRO ARRICCHIMENTI n. ordine kg litri N. registro n. ordine kg litri N. ordine n. dichiar. operazione preventiva arricchimento litri prodotto aggiunto PRODOTTO BASE DA ARRICCHIRE provenienza aziendale: prodotto acquistato: vedi D.A. allegati 4 zona di origine 3 Zona N. D.A. 0 0 Note totale TIMBRO DITTA

19 1 specificare se si tratta di mosto concentrato o mosto concentrato rettificato 2 specificare l'effettivo contenuto rispetto alla capacità totale 3 specificare la zona di provenienza (C1 - C2 - C3 ecc.) 4 allegare i documenti di accompagnamento 5 i totali non coincidono anche quando la partita di mosto non viene utilizzata completamente

20 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) Allegato A1 Il/la sottoscritto/a Codice Fiscale ; nato/a a il residente a C.A.P. In Via n. Tel. in proprio, in qualità di legale rappresentante della Società/Ente P. IVA/C.F. con sede legale a in Via n. C.A.P. ID domanda aiuto arricchimenti consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall art. 76 del DPR 445 del e che, ai sensi dell art. 75 dello stesso DPR 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente ottenuti; DICHIARA CHE LE COPIE DEI SEGUENTI DOCUMENTI SONO CONFORMI ALL ORIGINALE 1) 2) 3) 4) 5) DICHIARA CHE I SEGUENTI DOCUMENTI SONO AGLI ATTI DELL AVEPA 1) 2) 3) 4) 5) Informativa ai sensi della d.lgs. 196/2003 I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso. Ai sensi dell art. 7 del d.lgs 196/2003 l interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l integrazione e ricorrendone gli estremi la cancellazione o il blocco. data FIRMA.... contrassegnare con una X la soluzione utilizzata per l'autenticità della firma (quando l'istanza viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato) Si allega fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità) (quando la firma sull'istanza viene apposta in presenza del dipendente addetto) Il dichiarante, previo accertamento dell identità, ha firmato in mia presenza. li,.. IL DIPENDENTE ADDETTO

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