Nuovi protagonisti del risparmio. nazionali

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1 Alessandra Russo Il risparmio gestito italiano: analisi del mercato e aggiornamento normativo Nuovi protagonisti del risparmio gestito alla luce delle evoluzioni i normative comunitarie e nazionali

2 Alessandra Russo Il risparmio gestito italiano: analisi del mercato e aggiornamento normativo AGGIORNAMENTO NORMATIVO A) A LIVELLO NAZIONALE I lavori di recepimento della direttiva sui gestori di fondi didi investimento t alternativi ti i (c.d. AIFMD) B) A LIVELLO EUROPEO La dfiii definizione del quadro normativo europeo in tema di fondi di investimento alternativi 2

3 Alessandra Russo Il risparmio gestito italiano: analisi del mercato e aggiornamento normativo A) AGGIORNAMENTO NORMATIVO A LIVELLO NAZIONALE: i lavori di recepimento della direttiva AIFM La direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui gestori dei fondi di investimento alternativi (c.d. direttiva AIFM), adottata l 8 giugno del 2011 ed entrata in vigore il 21 luglio seguente, introduce una serie di misure volte a creare un mercato interno europeo di dei gestori di fondi di investimento alternativi (cc.dd. GEFIA), mediante la definizione di un quadro di riferimento armonizzato per la regolamentazione in materia di autorizzazione, funzionamento e trasparenza di tutti i GEFIA che gestiscono o commercializzano fondi di investimento alternativi (cc.dd. FIA, cioè gli organismidi investimento collettivo diversi dagli UCITS). IGEFIAchesvolgono attività ai sensi della direttiva AIFM sono pertanto tenuti ad adeguarsi alle disposizioni in essa contenute e a chiedere la relativa autorizzazione all autorità competente del proprio Stato membro di origine. 3

4 Alessandra Russo Il risparmio gestito italiano: analisi del mercato e aggiornamento normativo A) AGGIORNAMENTO NORMATIVO A LIVELLO NAZIONALE: i lavori di recepimento della direttiva AIFM La definizione di un quadro regolamentare e di vigilanza armonizzato costituisce, peraltro, il presupposto per il riconoscimento del cosiddetto passaporto, in forza dl del quale i GEFIA che si conformeranno alle regole e ai requisiti previsti dalla direttiva AIFM (ottenendo l autorizzazione da parte dell autorità competente del proprio Stato membro di origine) potranno gestire e commercializzare FIA presso investitori professionali nell Unione europea. 4

5 Alessandra Russo Il risparmio gestito italiano: analisi del mercato e aggiornamento normativo A) AGGIORNAMENTO NORMATIVO A LIVELLO NAZIONALE: i lavori di recepimento della direttiva AIFM La direttiva AIFM prevede, peraltro, l applicazione di un <<regime agevolato>> per i GEFIA di FIA che hanno portafogli di ammontare inferiore ai 100 milioni di euro (500 milioni per i fondi che non fanno ricorso alla leva finanziaria e le cui quote non sono rimborsabili prima di 5 anni dalla loro sottoscrizione). Essi possono, comunque, decidere di sottoporsi alle norme della direttiva AIFM (opt in) per potere usufruire dei relativi benefici e, in primo luogo, del cosiddetto passaporto. 5

6 Alessandra Russo Il risparmio gestito italiano: analisi del mercato e aggiornamento normativo A) AGGIORNAMENTO NORMATIVO A LIVELLO NAZIONALE: i lavori di recepimento della direttiva AIFM La disciplina AIFM è completata dalle previsioni di dettaglio contenute nel Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e dalle misure di terzo livello adottate dall ESMA ESMA. Il Regolamento, entrato in vigore il 22 luglio 2013, e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, tratta materie centrali della direttiva AIFM, contiene disposizioni attuative della direttiva AIFM in tema di deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza, il cui contenuto t risulta sostanzialmente t coerente con la normativa regolamentare nazionale attualmente vigente. Per quanto riguarda le misure di terzo livello, l ESMA ha pubblicato delle Linee guida sulle politiche di remunerazione nonché su alcuni concetti chiave della direttiva AIFM. Nell ambito dell attività di supporto fornita dall ESMA alla Commissione, i si inserisconoi anche le norme tecniche ih di regolamentazione elaborate dall ESMA per stabilire le tipologie di GEFIA (GEFIA che gestiscono 6 FIA di tipochiusoeaperto).

7 Alessandra Russo Il risparmio gestito italiano: analisi del mercato e aggiornamento normativo A) AGGIORNAMENTO NORMATIVO A LIVELLO NAZIONALE: i lavori di recepimento della direttiva AIFM Il 22 luglio 2013: è scaduto il termine per il recepimento della direttiva AIFM negli ordinamenti nazionali (cfr. art. 66 AIFMD); èentrato in vigore il Regolamento delegato (UE) n. 231/2013; sono entrati in vigore il Regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA) e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei perl imprenditoria sociale (EuSEF) 7

8 Alessandra Russo Il risparmio gestito italiano: analisi del mercato e aggiornamento normativo A) AGGIORNAMENTO NORMATIVO A LIVELLO NAZIONALE: i lavori di recepimento della direttiva AIFM Lo scorso mesedi luglio: il Ministero dell Economia e delle Finanze ha avviato una consultazione pubblica sulle norme per l attuazione dll della direttiva AIFM, e per l applicazione dei Regolamenti EuVECA ed EuSEF la Banca d Italia e la Consob hanno pubblicato una Comunicazione i congiunta recante «Attuazione dll della direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi» e «Applicazione dei Regolamenti UE relativi ai fondi di venture capital e per l imprenditoria sociale» 8

9 Alessandra Russo Il risparmio gestito italiano: analisi del mercato e aggiornamento normativo A) AGGIORNAMENTO NORMATIVO A LIVELLO NAZIONALE: i lavori di recepimento della direttiva AIFM Lo scorso mese di agosto, invece, è stata pubblicata la legge 6 agosto 2013, n. 96, concernente Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l attuazione di altri atti dell Unione europea Legge di delegazione europea 2013 recante, all articolo 12,la delega al Governo per l attuazione della direttiva AIFMD. La Legge di delegazione europea, entrata t invigorei loscorso4 settembre, imponeva al Governo l esercizio della delega per l attuazione della direttiva AIFM entro il termine di tre mesi dalla sua entrata in vigore. Lo scorso 4 dicembre il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva AIFM. Il decreto, dopo il vaglio delle commissioni parlamentari chiamate a esprimere pareri di competenza, è stato approvato in via definitiva dal CdM lo scorso 28 febbraio.

10 Alessandra Russo Il risparmio gestito italiano: analisi del mercato e aggiornamento normativo A) AGGIORNAMENTO NORMATIVO A LIVELLO NAZIONALE: i lavori di recepimento della direttiva AIFM In particolare lo schema di decreto legislativo contiene le modifiche da introdurre nel TUF. La linea metodologica seguita dl dal MEF ha previsto l'inserimento, a livelloll di normativa primaria, delle sole disposizioni di applicazione generale contenute nella AIFMD e le norme strettamente necessarie all'applicazione dei Regolamenti EuVECA ed EuSEF, demandando, ove possibile, alla regolamentazione secondaria da parte di Banca d'italia e Consob, la disciplina dettagliata degli aspetti tecnici contenuti nella direttiva e nei regolamenti 10

11 Alessandra Russo Il risparmio gestito italiano: analisi del mercato e aggiornamento normativo A) AGGIORNAMENTO NORMATIVO A LIVELLO NAZIONALE: i lavori di recepimento della direttiva AIFM Le numerose modifiche da apportare al TUF al fine di adeguarlo alla disciplina europea hanno reso necessario un ripensamento della struttura del Titolo III del TUF, il quale risulta suddiviso secondo le seguenti macro aree: (i) Soggetti autorizzati italiani (Sgr, Sicav e Sicaf) e attività esercitabili ai sensi delle direttive UCITS e AIFM e delle relative disposizioni di attuazione. (ii) Disciplina degli Oicr italiani (fondi comuni di investimento, Sicav e Sicaf in gestione esterna, strutture master feeder, fusione escissione). (iii) Operatività transfrontaliera dei gestori italiani ed esteri. (iv) Commercializzazione di OICR (in Italia di OICVM UE, FIA riservati, FIA non riservati). (v) Obblighi per le SGR i cui FIA acquisiscono partecipazioni rilevanti e di controllo di società non quotate e di emittenti. (vi) Disciplina del depositario. 11

12 S Alessandra Russo Il risparmio gestito italiano: analisi del mercato e aggiornamento normativo SOGGETTI AUTORIZZATI ITALIANI E ATTIVITÀ ESERCITABILI L esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservato alle SGR, alle SICAV, alle SICAF, alle società di gestione UE che gestiscono OICVM italiani, ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE che gestiscono un FIA italiano (art. 32 quater TUF). Le disposizioni dl del presente titolononsiapplicano: l a) Alle istituzioni sovranazionali, quali la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti, le istituzioni europee di finanziamento allo sviluppo e le banche sviluppo bilaterali, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale e le altre istituzioni sovranazionali e organizzazioni internazionali analoghe, quando tali istituzioni o organizzazioni gestiscono FIA per finalità di interesse pubblico; b) Alle Banche centrali nazionali; c) Agli Stati, agli enti pubblici territoriali e agli altri enti che gestiscono fondi destinati al finanziamento dei regimi di sicurezza sociale e dei sistemi pensionistici; d) Alle società di partecipazione finanziaria, intese come società che detengono partecipazioni in una o più imprese, con lo scopo di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all aumento del valore nel lungo termine delle stesse, attraverso l esercizio del controllo, dell influenza notevole o dei diritti derivanti da partecipazioni che: 1) operano per proprio conto e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato dell Unione europea; oppure 2) non sono costituite con lo scopo principale di generare utili pe i propri investitori mediante disinvestimenti delle partecipazioni nelle società controllate, sottoposte a influenza notevole o partecipate, come comprovato dal loro bilancio e da altri documenti societari; 3) ai regimi di partecipazione dei lavoratori all impresa o ai regimi di risparmio dei lavoratori; 4) alle società di cartolarizzazione dei crediti 5) alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 La Banca d Italia, sentita la Consob adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni dell Unione europea.

13 Alessandra Russo Il risparmio gestito italiano: analisi del mercato e aggiornamento normativo SOGGETTI AUTORIZZATI ITALIANI E ATTIVITÀ ESERCITABILI Le SGR gestiscono il patrimonio e i rischi degli OICR nonché amministrano e commercializzano gli OICR gestiti. Possono altresì: a) prestare il servizio di gestione di portafogli; b) istituire e gestire fondi pensione; c) svolgere le attività connesse e strumentali; d) prestare i servizi accessori di cui all articolo 1, comma 6, lettera a), limitatamente alle quote di OICR gestiti; e) prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti; f) commercializzare quote oazioni i di OICR gestiti da terzi, in conformità alle regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita la Banca d Italia; g) prestare il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di FIA. 13

14 Alessandra Russo Il risparmio gestito italiano: analisi del mercato e aggiornamento normativo SOGGETTI AUTORIZZATI ITALIANI E ATTIVITÀ ESERCITABILI La formulazione del nuovo art. 33 del TUF in materia di attività esercitabili risulta allineata alla disciplina AIFMD e, in particolare, a quanto previsto dall Allegato I della direttiva, ove si prevede la distinzione tra: (i) funzioni minime di gestione degli investimenti: gestione del portafoglio e gestione del rischio (ii) funzioni supplementari rispetto alle attività di cui al punto (i): amministrazione, commercializzazione, ili i attività ità collegate agli attivi i difia dei FIA. Un GEFIA non può esser autorizzato a prestare unicamente le funzioni supplementari senza essere autorizzato a prestare le funzioni minime. L art. 6 della direttiva AIFM, sulle condizioni per l accesso alle attività di GEFIA, prevedelapossibilità,perglistatimembri,diautorizzareigefiaesterniafornire, oltre alle attività ità di cui all allegato I,anche i seguenti servizi: i a) Gestione di portafogli di investimento, compresi quelli detenuti dai fondi pensione ed enti pensionistici aziendali o professionali; b) Servizi ausiliari alla gestione di portafogli comprendenti: consulenza in materia di investimenti, custodia e amministrazione titoli, ricezione e trasmissione di ordini.

15 Alessandra Russo Il risparmio gestito italiano: analisi del mercato e aggiornamento normativo SOGGETTI AUTORIZZATI ITALIANI E ATTIVITÀ ESERCITABILI Le SICAV e le SICAF prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio e le attività di cui al comma 1 dell art. 33 del TUF in relazione al patrimonio raccolto mediante l offerta di azioni proprie; possono altresì svolgere le attività connesse e strumentali. Le SGR, le SICAV e le SICAF possono delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti alla prestazione del servizio di gestione collettiva e di dei servizi iidi investimento. t La dl delega è effettuata t con modalità tali da evitare lo svuotamento di attività della società stessa ed è esercitata nel rispetto delle disposizioni in materia di esternalizzazione di funzioni previste in attuazione dell articolo 6, comma 2 bis, del TUF, ferma restando la responsabilità della SGR, della SICAV e della SICAF nei confronti degli investitori per l operato dei soggetti delegati. 15

16 Alessandra Russo Il risparmio gestito italiano: analisi del mercato e aggiornamento normativo SOGGETTI AUTORIZZATI ITALIANI E ATTIVITÀ ESERCITABILI In linea con le disposizioni sulle attività esercitabili di cui all art. 33 del TUF, sono stati altresì modificati: l art. 34 del TUF (primo alinea del comma 1) «la Banca d Italia, sentita la Consob, autorizza le SGR all esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio con riferimento sia agli OICVM sia ai FIA, nonché all esercizio i del servizio i di gestione di portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di ricezione e trasmissione di ordini [ ]>>; l articolo 35, comma 1 << Le SGR sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d Italia distinto in due sezioni per la gestione di OICVM e di FIA. Le società di gestione UE e i GEFIA UE e non UE che hanno effettuato le comunicazioni ai sensi degli articoli 41 bis, 41 ter e 41 quater, sono iscritte in sezioni distinte di un apposito elenco allegato all albo>>.

17 Alessandra Russo Il risparmio gestito italiano: analisi del mercato e aggiornamento normativo SOGGETTI AUTORIZZATI ITALIANI E ATTIVITÀ ESERCITABILI SGR Superamentodelmodelloitalianopromozione gestione : l art. 5, paragrafo 1 della direttiva dispone che <<ciascun FIA gestito nell ambito della presente direttiva abbia un GEFIA unico, responsabile del rispetto della presente direttiva>>. Disposizioni transitorie: le SGR che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva AIFM hanno istituito OICR per i quali svolgono unicamente l attività di promozione sono autorizzate a prestare tale attività iiàentro il 22 luglio 2014, eccezion fatta per le SGR che gestiscono OICR garantiti le quali potranno continuare a prestare la loro attività entro sei mesi dalla scadenza della garanzia. 17

18 Alessandra Russo Il risparmio gestito italiano: analisi del mercato e aggiornamento normativo SOGGETTI AUTORIZZATI ITALIANI E ATTIVITÀ ESERCITABILI Accanto alle SGR ealle SICAV,aseguito dl del recepimento dll della direttivai AIFM, viene introdotto nel nostro ordinamento un nuovo veicolo di investimento, la SICAF, <<l OICR <<loicrchiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi>>. 18

19 Alessandra Russo Il risparmio gestito italiano: analisi del mercato e aggiornamento normativo SOGGETTI AUTORIZZATI ITALIANI E ATTIVITÀ ESERCITABILI La disciplina della SICAF risulta modellata su quella attuale della SICAV, pur con alcune necessarie differenze: SICAV e SICAF autorizzate in Italia sono iscritte dalla Banca d Italia in apposito albo. Le SICAV possono essere OICVM o FIA, le SICAF solo FIA. L albo delle SICAV presenta due sezioni distinte. Il capitale delle SICAF non può essere sempre uguale al patrimonio netto, in quanto gli schemi di investimento di natura societaria prevedono di regola una struttura patrimoniale articolata t in uncapitale di entità ridotta e in una o più riserve di capitale in cui sono contabilizzati i versamenti degli investitori. Lo statuto delle SICAF riservate a investitori professionali può prevedere, fermo restando l obbligo di versamento del capitale inizialei i entro 30 giorni i dll dalla data di rilascio i dell autorizzazione (art. 35 bis, comma 4 TUF), la possibilità di effettuare i versamenti successivi relativi alle azioni sottoscritte in più soluzioni, a richiesta della SICAF e in base alle esigenze di investimento. Possibilità di creare categorie di azioni che attribuiscono diritti patrimoniali diversi ai relativi possessori e azioni senza diritto di voto o con diritto di voto limitato entro il limite della metà dl del capitale sociale. il Applicazione delle regole codicistiche che consentono di sottoporre a particolari condizioni 19 il trasferimento delle azioni.

20 Alessandra Russo Il risparmio gestito italiano: analisi del mercato e aggiornamento normativo SOGGETTI AUTORIZZATI ITALIANI E ATTIVITÀ ESERCITABILI Regole di comportamento e diritto di voto (art. 35 decies) Le SGR,leSICAV elesicaf che gestiscono i propri patrimoni: a) operano con diligenza, correttezza, trasparenza nel miglior interesse degli Oicr gestiti, dei relativi i partecipanti ti e dell integrità ità del mercato; b) si organizzano in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti e, in situazioni di conflitto, agiscono in modo da assicurare l efficiente svolgimento dei servizi; c) assicurano la parità di trattamento nei confronti di tutti i partecipanti a uno stesso OICR gestito. In relazione ai FIA riservati trattamenti preferenziali nei confronti di uno o più investitori o categorie di investitori sono consentiti nel rispetto della direttiva 2011/61/UE e delle relative disposizioni attuative; d) provvedono, nell interesse dei partecipanti, all esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti, salvo diversa disposizione di legge. 20

21 Alessandra Russo Il risparmio gestito italiano: analisi del mercato e aggiornamento normativo SOGGETTI AUTORIZZATI ITALIANI E ATTIVITÀ ESERCITABILI Deroghe per i GEFIA italiani (art. 35 undecies) La Banca d Italia e la Consob, nell ambito delle rispettive competenze, possono esentare i gestori autorizzati che gestiscono FIA italiani riservati il cui valore totale dei beni gestiti non supera i 100 milioni di euro ovvero 500 milioni se gli OICR gestiti non fanno ricorso alla leva finanziaria e non consentono agli investitori di esercitare il diritto di rimborso per 5 anni dopo l investimento iniziale, dall applicazione delle disposizioni attuative dell articolo 6, commi 1, 2 e 2 bis del TUF. 21

22 Alessandra Russo Il risparmio gestito italiano: analisi del mercato e aggiornamento normativo Disciplina degli OICR italiani Ai sensi del nuovo art. 1, comma 1, lett. l) del TUF sono OICR italiani: i fondi comuni di investimento, le Sicav e le Sicaf (in gestione esterna) Il fondo comune di investimentoi è gestito dll dallasocietà àdi gestione del risparmio i che lo ha istituito o dalla società di gestione subentrata nella gestione, in conformità alla legge e al regolamento. La Sgr che ha istituito il fondo o la società di gestione che è subentrata nella gestione agiscono in modo indipendente e nell interesse dei partecipanti, assumendo verso questi ultimi gli obblighi e le responsabilità del mandatario. SICAV e SICAF in gestione esterna: Sicav e SICAF che designano, per la gestione del proprio patrimonio, un gestore esterno. Spetta al MEF determinare con regolamento i criteri generali cui devono uniformarsi gli Oicr italiani (l attuale DM 228/99), individuando altresì la categorie di investitori non professionali nei cui confronti è possibile commercializzare ili quote di FIA italiani i riservati. 22

23 Alessandra Russo Il risparmio gestito italiano: analisi del mercato e aggiornamento normativo Strutture e vicende degli OICR italiani Strutture master feeder: struttura che consente all OICR feeder di investire totalmente o in prevalenza le proprie attività nell OICR master. Detta struttura consente di rendere maggiormente efficiente l attività di gestione in quanto concentra tale attività su un unico OICR, l OICR master appunto, e utilizza l OICR o gli OICR feeder quali bacini di raccolta del risparmio. Le strutture master feeder possono inoltre caratterizzarsi per essere composte da OICR gestiti dalla medesima società di gestione ovvero da società di gestione diverse, nonché per coinvolgere OICR costituiti nel medesimo Stato membro o in Stati membri diversi. 23

24 Alessandra Russo Il risparmio gestito italiano: analisi del mercato e aggiornamento normativo Strutture e vicende degli OICR italiani i Il TUF disciplina sia le cc.dd. fusioni e scissioni di OICR meramente nazionali, (fusionie scissioni che interessano OICR italiani e non commercializzati in via transfrontaliera), sia le cc.dd. fusioni transfrontaliere di OICVM (fusioni tra OICVM stabiliti in Stati membri diversi che danno luogo alla creazione di un OICVM stabilito in uno Stato membro diverso da quello degli OICVM interessati dalla fusione nonché fusioni tra OICVM italiani le cui quote sono commercializzate in un altro Stato dell UE). Fusioni e scissioni di OICR meramente nazionali (art. 40 bis TUF): autorizzate dalla Banca d Italia Italia, dandone comunicazione alla CONSOB, sulla base dei relativi progetti, delle attestazioni di conformità rese dalle banche depositarie dei fondi coinvolti, nonché dell informativa ai partecipanti. Tale informativa deve essere idonea a consentire ai partecipanti stessi di pervenire ad un fondato giudizio sull impatto della fusione sull investimento. Per le SICAV e le SICAF coinvolte in operazioni di fusione o scissione, il TUF richiama l applicazione degli articoli 2501 e ss. del codice civile, iil in quanto compatibili. Quanto previsto per le fusioni cc.dd. meramente nazionali si applica anche con riferimento alle cc. dd. fusioni transfrontaliere (tra OICVM UE e OICVM italiani nonché tra OICVM italiani le cui quote sono commercializzate in un altro Stato 2 membro) (art. 40 ter TUF). 4

25 Alessandra Russo Il risparmio gestito italiano: analisi del mercato e aggiornamento normativo Operatività i transfrontaliera dei gestori italiani ied esteri Ai sensi dell art. 41 del TUF (Operatività transfrontaliera delle SGR), le SGR potranno operare, stabilendo una succursale o in regime di libera prestazione di servizi, in uno Stato UE e non UE, in conformità al regolamento adottato da Banca d Italia, sentita la Consob. In particolare il citato regolamento stabilisce bl le norme di attuazione delle disposizioni dell UE concernenti le condizioni e le procedure che le SGR rispettano per: a) la prestazione negli Stati dell UE delle attività per le quali sono autorizzate ai sensi della direttiva 2009/65/CE (c.d. UCITS IV) e delle relative disposizioni di attuazione, ivi inclusa l istituzione di OICVM; b) l operatività in via transfrontaliera negli Stati UE e non UE, in conformità alle previsioni della direttiva 2011/61/UE (c.d. AIFMD) e delle relative disposizioni attuative. La Banca d Italia nel regolamento definisce altresì le condizioni e le procedure in base alle quali le SGR sono autorizzate t dll dalla Banca d Italia, d intesa con la Consob, per operare in via transfrontaliera negli Stati UE e non UE nei casi esclusi dall ambito di applicazione delle direttive UCITS IV e AIFM. Ai fini dell operatività delle SGR in uno Stato non UE è necessaria al sussistenza diapposite intese dicollaborazionecon le competenti autoritàdello Statoospitante. Tali disposizioni si applicano anche alle SICAV e alle SICAF che gestiscono i propri patrimoni. 25

26 Alessandra Russo Il risparmio gestito italiano: analisi del mercato e aggiornamento normativo Operativitàtransfrontaliera transfrontaliera dei gestori italianied esteri Art. 41 bis: lesocietà di gestione UE possono svolgere le attività per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni dell Unione europea in Italia con succursale o in regime di libera prestazione di servizi. In tale ultimo caso è necessario che la Banca d Italia e la Consob siano informate dall autorità competente dello Stato di origine. Il primo insediamento della succursale è preceduto da una comunicazione alla Banca d Italia e alla Consob da parte dell autorità competente dello Stato di origine. La succursale inizia l attività decorsi due mesi dalla comunicazione. Le Società di gestione UE, che intendono gestire un OICVM italiano, rispettano le disposizionii i i previste per gli OICR italiani dal TUF e dalla disciplina secondaria. La Banca d Italia approva il regolamento del fondo o autorizza la SICAV a condizione che: a) Il fondo o la SICAV rispetti le normerichiamate a proposito degli OICRitaliani; b) La società di gestione UE sia autorizzata a gestire nello Stati di origine un OICVM con caratteristiche analoghe a quello oggetto di approvazione; c) La società di gestione UE abbia stipulato con il depositario un accordo che assicura al depositario la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti Ove la Banca d Italia intenda rifiutare l approvazione del regolamento del fondo o l autorizzazione della SICAV, consulta l autorità competente dello Stato di origine della società 26 di gestione UE.

27 Alessandra Russo Il risparmio gestito italiano: analisi del mercato e aggiornamento normativo Operatività transfrontaliera dei gestori italiani ed esteri Art. 41 ter (GEFIA UE): un GEFIA UE, autorizzato nel proprio Stato membro di origine, che intende gestire in libera prestazione di servizi o mediante stabilimento di succursali un FIA stabilito in Italia, lo comunica alle autorità competenti del suo Stato membro d origine che, a sua volta, trasmettono tutta la documentazione alla Banca d Italia. La Banca d Italia trasmette tempestivamente copia di tale comunicazione i alla Consob. I GEFIA UE che intendono gestire un FIA italiano rispettano le disposizioni previste dal TUF e dalla disciplina secondaria nazionale per gli OICR italiani, nonché le seguenti condizioni: sono autorizzati a gestire nello Stato di origine FIA con caratteristiche analoghe a quelli che intendono istituire e gestire in Italia; hanno stipulato con il depositario un accordo idoneo ad assicurare a quest ultimo la disponibilità necessarie per lo svolgimento dei propri compiti Spetta alla Banca d Italia, sentita la Consob, definire con regolamento il contenuto dell accordo tra la società di gestione e il depositario. 27

28 Alessandra Russo Il risparmio gestito italiano: analisi del mercato e aggiornamento normativo Operatività i transfrontaliera dei gestori italiani ied esteri Art. 41 quater (GEFIA non UE): la Banca d Italia, d intesa con la Consob, autorizza i GEFIA non UE alla gestione di FIA italiani e FIA UE o alla commercializzazione nel territorio dell UE dei FIA gestiti, quando l Italia è lo Stato di riferimento. La Banca d Italia trasmette tempestivamente alla Consob copia della richiesta di autorizzazione. La Banca d Italia iscrive i GEFIA non UE in un apposita sezione dell albo. Se il GEFIA non UE viene autorizzato in un altro Stato membro e vuole gestire un FIA italiano in libera prestazione di servizi o mediante stabilimento di succursali, deve comunque rispettare la normativa italiana, come previsto per i GEFIA UE. Come previsto dalle norme transitorie l entrata in vigore dell art. 41 quater del TUF è subordinata all emanazione dell atto delegato della Commissione, di cui all art. 67, paragrafo 6, della direttiva.

29 Alessandra Russo Il risparmio gestito italiano: analisi del mercato e aggiornamento normativo Commercializzazione ili i di OICR Art. 42 TUF (Commercializzazione in Italia diquote o azioni di OICVM UE) E preceduta da una notifica alla Consob da parte dell autorità dello Stato di origine i dell OICVM, secondo le procedure previste dalle disposizionii i i dell UE e nel rispetto delle relative norme di attuazione adottate con regolamento dalla Consob, sentita la Banca d Italia. La Consob, sentita la Banca d Italia, con regolamento: a) individua id le informazioni i i da fornire al pubblico nell ambito dll della commercializzazione delle quote o delle azioni nel territorio della repubblica nonché le modalità con cui tali informazioni devono essere fornite; b) determina le modalità con cui devono essere resi pubblici il prezzo di emissione o di vendita, il riacquisto o il rimborso delle quote o azioni.

30 Alessandra Russo Il risparmio gestito italiano: analisi del mercato e aggiornamento normativo Commercializzazione di OICR Art. 43 TUF (Commercializzazione di FIA riservati) La commercializzazione di FIA è l offerta anche indiretta su iniziativa o per conto del gestore, delle quote o azioni del FIA gestito rivolta ad investitori residenti o aventi sede legale nel territorio dell UE. La commercializzazione in Italia delle quote o delle azioni di FIA italiani riservati, FIA UE e FIA non UE gestiti da una SGR o da un GEFIA non UE autorizzato in Italia e la commercializzazione in uno Stato dell UE diverso dall Italia Italia, nei confronti di investitori professionali, delle quote o azioni di FIA italiani, FIA UE e non UE gestiti da una Sgr o da un GEFIA non UE autorizzato in Italia, sono precedute da una notifica alla Consob. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d Italia tutte le informazionicontenute nella notifica e i documenti ivi allegati. La Consob, d intesa con la Banca d Italia, se non sussistono motivi ostativi, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, comunica alla Sgr o al GEFIA non UE che può avviare la commercializzazione in Italia del FIA oggetto di notifica. Le norme transitorie prevedono che la commercializzazione di FIA non UE da parte di un gestore e la Le norme transitorie prevedono che la commercializzazione di FIA non UE da parte di un gestore e la commercializzazione di FIA nell Unione da parte di un GEFIA non UE, è subordinata all emanazione dell atto delegato della Commissione, di cui all articolo 67, paragrafo 6, della direttiva. 30

31 Alessandra Russo Il risparmio gestito italiano: analisi del mercato e aggiornamento normativo Commercializzazione di OICR Art. 44 TUF (Commercializzazione di FIA non riservati) La commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA non riservati è preceduta da una notifica inoltrata dal gestore alla Consob per ciascun FIA oggetto di commercializzazione. La Consob comunica al gestore che può iniziareiare a commercializzareare a investitori al dettaglio, i FIA indicati nella notifica entro 10 giorni dal ricevimento della medesima quando è verificata la completezza, la coerenza e la comprensibilità delle informazioni contenutenella t documentazioneallegata t alla ltt lettera di notifica. Il gestore non può avviare la commercializzazione, prima della ricezione della comunicazione. I gestori di FIA UE e FIA non UE che commercializzano nello stato di origine dei FIA medesimi le relative azioni o quote nei confronti di investitori al dettaglio ed intendono commercializzare tali FIA in Italia nei confronti di investitori al dettaglio, presentano istanza di autorizzazione alla Consob. La Consob autorizza la commercializzazione ove sono rispettate le condizioni di cui all art. 44, comma 5 (es. la disciplina depositario è equivalente a quella applicabile ai FIA italiani non riservati; il regolamento o lo statuto del FIA non consentono trattamenti preferenziali nei confronti di uno o più investitori ) 31

32 1 analisi del mercato e Nuovi protagonisti del risparmio gestito alla luce delle evoluzioni normative comunitarie e nazionali

33 2 analisi del mercato e Aggiornamento normativo 1. Nuovi prodotti del risparmio gestito: Gefia di FIA di tipo aperto e di tipo chiuso Fondi europei per il venture capital (EuVECA) Fondi europei per l imprenditoria sociale (EuSEF) Fondi europei di investimento di lungo termine (ELTIF) 2. Trasparenza e protezione degli investitori nella normativa europea (PRIPs e MIFID II)

34 3 analisi del mercato e OICR ITALIANI Regolamento delegato (UE) del (non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale). Definizione di «OICR aperto», articolo 1, comma 1, lett. k- bis del (nuovo) TUF: «L OICR i cui partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalità e con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e dalla documentazione d offerta dell OICR.» «OICR chiuso»: l OICR diverso da quello aperto. Confronto con la disciplina previgente (Art. 1, comma 1 lett. k del «vecchio» TUF).

35 4 analisi del mercato e EuVECA Dalla disciplina dei gestori alla disciplina dei prodotti. Regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA). Il legislatore europeo si propone di stimolare gli investimenti in imprese piccole, nella fase iniziale della propria esistenza societaria che mostrano forti potenzialità di crescita ed espansione, in quanto tali imprese stimolano la crescita economica, contribuiscono alla creazione di posti di lavoro e alla mobilitazione di capitali.

36 5 analisi del mercato e EuVECA (Articolo 3) - Nello specifico, le imprese di portafoglio ammissibili per un EuVECA sono imprese che: al momento dell investimento da parte del fondo per il venture capital qualificato non sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato né a partecipare a un sistema multilaterale di negoziazione; impiegano meno di 250 dipendenti; hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o un bilancio annuale totale non superiore a 43 milioni di euro; in sé non sono organismi di investimento collettivo; non sono enti creditizi, né imprese di investimento, né imprese di assicurazione, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione mista quale definite dall articolo 4, punto 20, della direttiva 2006/48/CE; siano stabilite in uno Stato membro o in un paese terzo a condizione che il paese terzo non sia inserito nell elenco elenco dei paesi non cooperativi ai fini del riciclaggio e abbia firmato degli accordi fiscali con lo Stato membro.

37 6 analisi del mercato e EuVECA (Articolo 6) - Gli investitori di un EUVECA possono essere: investitori professionali di diritto o su richiesta ai sensi della direttiva MiFID; investitori che si impegnano a investire almeno 100 mila euro e dichiarino per iscritto, in un documento separato dal contratto da stipulare per l impegno limpegno a investire, di essere consapevoli dei rischi connessi all impegno o all investimento previsto; alti dirigenti direttori o dipendenti coinvolti nella gestione alti dirigenti, direttori o dipendenti coinvolti nella gestione di un gestore di un fondo per il venture capital qualificato che investono nei fondi per il venture capital qualificati da loro gestiti.

38 7 analisi del mercato e EuSEF Regolamento (UE) N. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 relativo ai fondi europei per l imprenditoria sociale. Tali fondi di investimento assicurano finanziamenti alle imprese che inducono cambiamenti sociali proponendo soluzioni innovative ai problemi sociali, ad esempio favorendo la lotta alle conseguenze sociali della crisi finanziaria.

39 8 analisi del mercato e EuSEF (Articolo 3) - Le imprese di portafoglio ammissibili per un EuSEF sono imprese che: al momento dell investimento da parte del fondo per l imprenditoria sociale non sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato né a partecipare a un sistema multilaterale di negoziazione; hanno come proprio p obiettivo primario il raggiungimento g di impatti sociali positivi misurabili conformemente all atto di costituzione, allo statuto o a qualsiasi altro regolamento o documento costitutivo dell azienda, laddove l impresa: i) fornisca servizi o merci a persone vulnerabili, emarginate, svantaggiate o escluse; ii) impieghi un metodo di produzione di merci o servizi che incorpora il proprio obiettivo sociale, oppure iii) fornisca sostegno finanziario esclusivamente alle imprese sociali definite sopra; utilizzano prioritariamente i propri utili per raggiungere il proprio obiettivo sociale primario conformemente all atto di costituzione, allo statuto o a qualsiasi altro regolamento; sono gestite in maniera responsabile e trasparente, in particolare coinvolgendo dipendenti, clienti e soggetti interessati dalle sue attività; sono stabilite in uno Stato membro o in un paese terzo a condizione che il paese terzo non sia inserito nell elenco dei paesi non cooperativi ai fini del riciclaggio e abbia firmato degli accordi fiscali con lo Stato membro.

40 9 analisi del mercato e EuSEF (Articolo 6) - Gli investitori di un EuSEF possono essere: investitori professionali di diritto o su richiesta ai sensi della direttiva MiFID; investitori che si impegnano a investire almeno 100 mila euro e dichiarino per iscritto, in un documento separato dal contratto da stipulare per l impegno limpegno a investire, di essere consapevoli dei rischi connessi all impegno o all investimento previsto; alti dirigenti direttori o dipendenti coinvolti nella gestione alti dirigenti, direttori o dipendenti coinvolti nella gestione di un gestore di un fondo per il venture capital qualificato che investono nei fondi per il venture capital qualificati da loro gestiti.

41 10 analisi del mercato e EuVECA ed EuSEF I Regolamenti (UE) 345 e 346 del 2013 si applicano ai GEFIA «sotto-soglia», soglia», ovvero ai GEFIA le cui attività gestite non superano complessivamente la soglia di cui all articolo 3, paragrafo 2, lettera b) della direttiva AIFM. Ai gestori di EuSEF ed EUVECA non si applica pertanto la direttiva AIFM, ma si applicano i rispettivi regolamenti, a meno che i gestori superino la soglia di rilevanza e sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell articolo 6 della direttiva AIFM.

42 11 analisi del mercato e EuVECA ed EuSEF Il legislatore nazionale ha recepito i regolamenti con l articolo 4-quinquies del TUF. L B d I li l CONSOB hi i di id La Banca d Italia e la CONSOB sono chiamate a individuare la normativa applicabile ai GEFIA sotto-soglia, che si applica anche ai gestori di EuVECA ed EuSEF, in quanto compatibile con il regolamento (UE) n. 345/2013 e il regolamento (UE) n. 346/2013.

43 12 analisi del mercato e ELTIF Commissione europea Proposta di regolamento in materia di fondi di investimento di lungo termine (ELTIF). Parlamento europeo Testo votato dalla Commissione ECON. Il voto in sessione plenaria è previsto per il 15/17 aprile. Consiglio europeo Primo compromesso della Presidenza Greca, da discutere in Consiglio il 27 marzo L introduzione degli ELTIF segue un confronto avvenuto in Lintroduzione degli ELTIF segue un confronto avvenuto in sede europea, circa i metodi possibili per alimentare il finanziamento dell economia reale europea.

44 13 analisi del mercato e ELTIF Gli ELTIF sono dei fondi alternativi (FIA) e possono, pertanto, essere gestiti solo da soggetti autorizzati ai sensi della direttiva AIFM. Ciò comporta che il gestore di un ELTIF deve rispettare in qualsiasi momento sia le regole contenute nel Regolamento che le regole della direttiva AIFM. La caratteristica principale p degli ELTIF, che ne condiziona largamente la disciplina, è quella di dover investire almeno il 70% del patrimonio in attività illiquide. Solo il restante 30% può essere investito in attività più liquide.

45 14 analisi del mercato e ELTIF L ELTIF può essere commercializzato nei confronti degli investitori retail e professionali; Il testo votato dalla Commissione ECON del Parlamento europeo prevede la commercializzazione anche nei confronti degli investitori «semi-professionali», ovvero investitori che: «si impegnano a investire almeno 100 mila euro e dichiarano per iscritto, in un documento separato dal contratto da stipulare per l impegno a investire, di essere consapevoli dei rischi connessi all impegno o all investimento previsto» Se l Eltif è commercializzato solo nei confronti di investitori professionali e semi-professionali i viene definito i «professionalf i l ELTIF» e si applicano regole diverse rispetto a quelle applicabili agli ELTIF commercializzabili nei confronti degli investitori retail.

46 15 analisi del mercato e ELTIF Diritto di rimborso Commissione: Gli investitori non possono chiedere il rimborso delle azioni o quote detenute prima della fine del ciclo di vita dell ELTIF. Il rimborso è possibile a partire dal giorno seguente la data in cui si conclude il ciclo di vita dell ELTIF. Parlamento: Nel caso in cui il gestore ammette gli investitori retail a partecipare all ELTIF, tutti gli investitori devono avere la possibilità di ottenere il rimborso delle loro quote prima della fine del ciclo di vita dell ELTIF. In ogni caso, il rimborso delle quote o azioni dagli investitori retail o professionali può avere luogo dopo la metà del ciclo di vita dell ELTIF e per un massimo del 20 percento del totale del fondo. Consiglio: Nel caso in cui sono ammessi sia investitori retail che professionali, tutti gli investitori devono avere la possibilità di chiedere il rimborso delle loro quote o azioni prima della fine del ciclo di vita dell ELTIF se sono rispettate tutte le condizioni: i)il tempo trascorso dall autorizzazione dell ELTIF superi i 2/3 del ciclo di vita dell ELTIF; ii) i rimborsi avvengono una volta l anno; iii) sia dato un avviso sei mesi prima al gestore; iv) il valore totale dei rimborsi non superi il 10% del capitale dell ELTIF per anno. In caso di richieste che eccedono il limite, le richieste devono essere soddisfatte pro-rata.

47 16 analisi del mercato e ELTIF Ciclo di vita dell ELTIF: Commissione: La data specifica in cui si conclude il ciclo di vita dell ELTIF è indicata chiaramente nel regolamento o nei documenti costitutivi dell ELTIF e comunicata agli investitori. Parlamento: Il Regolamento dell ELTIF o l atto costitutivo possono indicare una data specifica come fine del ciclo di vita dell ELTIF così come il diritto di estendere temporaneamente la vita dell ELTIF e le condizioni per esercitare questo diritto. Se non è indicata alcuna data specifica, l ELTIF si considera senza limiti di tempo. Consiglio: Il Regolamento dell ELTIF o l atto costitutivo possono indicare una data specifica come fine del ciclo di vita dell ELTIF così come il dirittoitt di estendere temporaneamentet la vita dell ELTIF e le condizioni per esercitare questo diritto.

48 17 analisi del mercato e ELTIF Nel caso in cui l ELTIF sia commercializzato anche a investitori retail sono previste regole specifiche per la commercializzazione, tra cui l obbligo di predisporre un key information document (KID) e la possibilità per gli investitori retail di recedere durante il periodo di sottoscrizione senza penalità.

49 18 analisi del mercato e Trasparenza e protezione dell investitore alla luce della MiFID review e della disciplina sui PRIPs

50 19 analisi del mercato e PRIPs Packeged retail investment products: si propone l obiettivo di definire un documento chiave per gli investitori (c.d. KID) per tutti i prodotti pre-assemblati destinati alla clientela retail, inmodotaleda consentire una facile comprensibilità dei prodotti offerti a investitori privi delle relative competenze tecniche. Riferimenti normativi: Proposta della Commissione europea del 2 luglio 2012 di Regolamento sui documenti chiave per gli investitori (KID); Voto in sessione plenaria del Parlamento europeo 21 novembre In questo momento sono in corso i triloghi tra Commissione europea, Parlamento europeo e Consiglio europeo che porteranno alla definizione del testo finale.

51 20 analisi del mercato e PRIPs Ambito di applicazione: Commissione: «prodotto di investimento», un investimento nel quale, indipendentemente dalla forma giuridica dell investimento stesso, l importo limporto da rimborsare all investitore è esposto alle fluttuazioni dei valori di riferimento o del rendimento di uno o più attivi che non siano direttamente acquistati dall investitore. Parlamento: «investment product» means a product through which a person can make a financial investment, regardless of the legal form and regardless whether the amount repayable is fixed or variable, including where an investment product is obtained through the direct holding of financial instruments, vehicles or holdings.

52 21 analisi del mercato e PRIPs Prodotti esclusi dall ambito di applicazione: Commissione: Prodotti assicurativi che non presentano un valore di riscatto o per i quali il valore di riscatto non è, in tutto o in parte, esposto direttamente o indirettamente, alle fluttuazioni del mercato; Depositi con un tasso di rendimento che viene determinato in relazione ad un tasso di interesse; Gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b) a g), i) ej) dell articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 2003/71/CE; Altri titoli che non incorporano uno strumento derivato; Schemi pensionistici aziendali o professionali che rientrano nell ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/Ce; Prodotti pensionistici per i quali il legislatore nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore non può scegliere il fornitore del prodotto pensionistico.

53 22 analisi del mercato e PRIPs Prodotti esclusi dall ambito di applicazione: Parlamento: Prodotti assicurativi che non offrono un valore di riscatto; Depositi diversi dai depositi strutturati come definiti all articolo 4 della direttiva MiFID; Gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b) a g), i) e j) dell articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2003/71/CE; Altri titoli che non incorporano un derivato, con l eccezione dei corporate bonds e degli strumenti emessi da special purpose vehicles (SPVs); Forme pensionistiche ad adesione collettiva e prodotti pensionistici individuali per i quali è richiesta una contribuzione dal datore di lavoro dalla legislazione nazionale e in cui il dipendente non ha scelta sul fornitore del prodotto pensionistico; Schemi di sicurezza sociale soggetti alla legislazione nazionale o dell Unione.

54 23 analisi del mercato e PRIPs Principale differenza tra Commissione e Parlamento: ruolo del distributore del prodotto finanziario. Nella proposta della Commissione il KID è redatto unicamente dal «creatore del prodotto»; nella proposta del Parlamento è previsto un allegato al KID che deve essere redatto dal soggetto che vende il prodotto finanziario. Il KID deve essere pubblicato dal creatore del prodotto sul sito internet prima che il prodotto di investimento possa essere distribuito al mercato e venduto agli investitori retail.

55 24 analisi del mercato e PRIPs Articolo 8, comma 3 Informazioni da fornire in un allegato al KID da parte della persona che vende il prodotto di investimento - Articolo 8, comma 3: a) un indicazione del fatto che il regime di tassazione nazionale previsto nello Stato membro di origine dell investitore può avere un impatto rilevante sui ritorni attesi e attuali dall investimento; b) I costi legati al prodotto di investimento, comprese le commissioni, retrocessioni o altri benefici legati alla transazione pagati dal creatore del prodotto a soggetti terzi, come previsto dalla direttiva 2004/39/EC e dalla direttiva 2002/39/EC. Articolo 13 d) I prelievi legati alla consulenza in materia di investimenti non devono essere basati su una percentuale fissa, a meno che sia ottenuto il consenso dell investitore. Se si trova l accordo su una percentuale fissa, la persona che vende il prodotto di investimento deve fornire comunicazione piena su come ciò impatterà la durata dell investimento. La persona che vende il prodotto di investimento, o che presta consulenza all investitore, deve fornire all investitore una breakdown del tempo speso per lavorare alla consulenza, e ciò deve essere comunicato nella forma di minuti o ore, su cui calcolare un hourly rate a meno che sia stata concordata una percentuale fissa.

56 25 analisi del mercato e PRIPs Fornitura del KID: La persona che vende il prodotto di investimento all investitore retail deve fornire il KID prontamente e in tempo utile prima della conclusione di operazioni relative al prodotto di investimento. Quando un prodotto di investimento è raccomandato al cliente, il KID deve essere fornito prontamente. Il creatore del prodotto di investimento deve dare il proprio permesso scritto prima che la persona che vende il prodotto di investimento possa distribuire il KID agli investitori retail. Tale permesso può essere dato dal creatore del prodotto di investimento in maniera indefinita, per un periodo di tempo limitato, o soggetto a condizioni. L investitore retail deve confermare per iscritto o elettronicamente di avere ricevuto il KID.

57 26 analisi del mercato e PRIPs Regime di responsabilità: Articolo 79 direttiva UCITS: Gli Stati membri assicurano che un soggetto non incorra in responsabilità civile unicamente sulla base delle informazioni chiave per gli investitori, ivi compresa la relativa traduzione, a meno che esse non siano fuorvianti, non accurate o non coerenti con le corrispondenti parti del prospetto. Articolo 11 della Proposta di Regolamento: Se l ideatore di un prodotto di investimento ha redatto un documento contenente le informazioni chiave che non soddisfa i requisiti iti di cui agli articoli 6, 7 e 8 (di tuttott il Regolamento, nella versione del Parlamento europeo) e sul quale un investitore al dettaglio ha basato una decisione di investimento, l investitore al dettaglio interessato può esigere dall ideatore del prodotto d investimento la compensazione di eventuali perdite causategli dall uso del documento contenente t le informazioni i i chiave. Inversione dell onere della prova: il creatore del prodotto o la persona che vende il prodotto deve provare di aver redatto il KID in conformità agli articoli 6, 7 e 8 del Regolamento.

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