A) Attribuzione della perequazione automatica in via definitiva per l anno 2000 e in via previsionale per l anno 2001.

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1 Roma, 08/01/2002 Istituto nazionale Di previdenza Per i dipendenti Dell amministrazione Pubblica DIREZIONE CENTRALE TRATTAMENTI PENSIONISTICI UFF. 1 NORMATIVA DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI AREA APPLICATIVA UFF. II Alla Segreteria degli Organi Collegiali SEDE Ai Dirigenti Generali Centrali e Compartimentali Ai Direttori degli Uffici Centrali e Periferici Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali INFORMATIVA N. 2 Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati Agli Enti di Patronato OGGETTO: Lavorazioni automatizzate in materia di trattamenti ordinari di quiescenza disposti sulla rata scadente nel mese di gennaio A) Attribuzione della perequazione automatica in via definitiva per l anno 2000 e in via previsionale per l anno B) Adeguamento degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria. C) Limiti di reddito ai fini della concessione del trattamento di reversibilità agli orfani maggiorenni inabili, ai genitori ed ai collaterali inabili di dipendenti o pensionati pubblici. D) Criteri adottati per le operazioni di conversione da lire a euro della Banca dati delle pensioni. Si informa che sulla rata scadente nel mese di gennaio 2002 il Centro Calcolo INPP di Latina provvederà, con procedura automatizzata, alle seguenti variazioni sulle pensioni amministrate da questo Istituto in corso di pagamento: A) Attribuzione della perequazione automatica in via definitiva per l anno 2000 e in via previsionale per l anno Con decreto del Ministro dell Economica e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 20 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2001, è stata determinata, all art. 1, la percentuale definitiva di variazione per

2 il calcolo della perequazione delle pensioni per l anno 2000 in misura pari all 2,6% dal 1 gennaio Con lo stesso decreto, all art. 2, la detta percentuale di variazione è stata fissata in via previsionale per l anno 2001 in misura pari al 2,7% dal 1 gennaio 2002, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l anno successivo. Si ricorda che in virtù dell art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), l indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall art. 34, primo comma, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (la rivalutazione opera, per ogni singolo beneficiario, in funzione dell importo complessivo dei trattamenti corrispostigli a carico dell A.G.O., nonché delle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima e, su ciascun trattamento pensionistico, l aumento perequativo va attribuito in misura proporzionale al relativo ammontare rispetto all importo complessivo delle pensioni facenti capo allo stesso soggetto): 1) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS; 2) nella misura del 90 per cento per le fasce di importi dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS; 3) nella misura del 75 per cento per le fasce di importi dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo. Si fa inoltre presente che il terzo comma del citato art. 34 ha previsto che per gli anni successivi al 1999, in attesa della comunicazione da parte del Casellario Centrale dei pensionati gestito dall INPS, ciascuna Gestione previdenziale determini, in via provvisoria, la rivalutazione automatica da applicare sul totale dei trattamenti dalla stessa erogati sulla base dei dati segnalati dal Casellario medesimo per l anno precedente, salvo recupero delle somme in più corrisposte a tale titolo in sede di successivo conguaglio, anche in deroga ad eventuali limiti stabiliti dalla normativa in vigore in materia. Tutto ciò premesso, si comunica che per tutte le partite di pensione aventi decorrenza anteriore al 2001, sarà provveduto anche ad attribuire la perequazione automatica per l anno 2000 nella misura definitiva dell 2,6%. A tale proposito, si informa che l ammontare mensile della pensione minima INPS, da prendere a riferimento per la determinazione delle fasce d importo di cui all art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è pari a per l anno 2000 e a per l anno Pertanto, il calcolo della perequazione automatica sarà effettuato tenendo conto dei seguenti valori: ANNO ,6% sull importo non eccedente ,34% sull importo compreso tra e ,95% sull importo eccedente ANNO ,7% sull importo non eccedente 1.147, % sull importo compreso tra 1.147,09 e 1.911,79 2,025% sull importo eccedente 1.911,79 2

3 Infine, per effetto dell applicazione delle suindicate percentuali di variazione della perequazione automatica, la misura mensile dell indennità integrativa speciale verrà elevata dal 1 gennaio 2001 a e a. 601,44 dal 1 gennaio 2002, pari a , e gli importi della stessa indennità relativi alla 13^ mensilità saranno determinati rispettivamente in per l anno 2001 e in 581,45 per l anno 2002, pari a In attuazione pertanto delle riferite disposizioni legislative, il Centro Calcolo INPP, sulla rata di pensione del mese di gennaio, provvederà ad attribuire l aumento di perequazione nella misura percentuale suindicata su tutte le partite in corso di pagamento, aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 2002, con contestuale liquidazione delle differenze a credito maturate per effetto della percentuale di variazione definitiva relativa all anno Si fa da ultimo presente che, nei casi di cumulo di due o più pensioni corrisposte da questo Istituto, ai fini della individuazione del trattamento pensionistico PRINCIPALE rimangono tuttora validi i criteri contenuti al punto A1) della circolare n. 4 del 24 marzo 1999, diramata dal Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica d intesa con la Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro e con la scrivente. In merito alla perequazione automatica delle pensioni relative a beneficiari di due o più trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi, si comunica che l INPS, che, come è noto, gestisce il Casellario centrale dei pensionati, per tutte le pensioni interessate dalla disciplina del cumulo, ha fornito direttamente al Servizio informativo l aliquota di rivalutazione automatica; detto aumento è stato calcolato, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all ammontare complessivo. In concreto, la percentuale di perequazione segnalata dall INPS è stata attribuita sull importo mensile totale del trattamento pensionistico e l incremento dovuto, qualora la pensione sia costituita della indennità integrativa speciale come emolumento a sé stante, è stato corrisposto soltanto sull importo mensile della voce pensione; in tal caso, quindi, la misura dell I.I.S. è rimasta invariata a quella spettante al 31 dicembre Qualora viceversa l indennità integrativa speciale sia risultata già bloccata all importo in pagamento al 31 dicembre 1997 per effetto dell art. 59, comma 13, della legge 23 dicembre 1997, n. 449, il blocco in questione è stato confermato. Per tutti i cumuli intervenuti successivamente al 31/12/2000 si è provveduto a bloccare l importo dell indennità integrativa speciale in pagamento alla suddetta data, attribuendo la percentuale di perequazione, calcolata sulla P.A.L. e sull I.I.S., sull importo mensile della sola voce pensione. Le situazioni come sopra riferite sono state contraddistinte dal codice B0, B9, B8 e B7 che identificano, rispettivamente, i trattamenti pensionistici con I.I.S. invariata rispetto a quella spettante al 31 dicembre 2000, al 31 dicembre 1999, al 31 dicembre 1998 ovvero al 31 dicembre A1) Adeguamento dei limiti delle fasce di reddito previste dalla tabella F annessa alla legge n. 335/95. Con l occasione, si riportano qui di seguito gli importi dei limiti delle fasce di reddito previste dalla tabella F annessa alla legge 8 agosto 1995, n. 335, debitamente aggiornati in base alle misure della pensione minima INPS, fissati in e in 392,69 (pari a ), da applicare rispettivamente per gli anni 2001 e

4 ANNO 2001 Fino a % da a % da a % da in poi 50% ANNO 2002 Fino a ,91 100% da oltre ,91 a ,88 75% da oltre ,88 a ,85 60% da oltre ,85 in poi 50% A2) Adeguamento dei limiti di reddito per l integrazione al minimo delle pensioni INPS (art.6 legge 11/11/1983, n.638) delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità liquidate ai sensi dell art. 15, comma 3, della legge n. 23 dicembre 1994, n In relazione alle disposizioni contenute nella circolare della ex Direzione Generale dei Servizi Periferici del Tesoro n. 766 del 5 giugno1997, che si intendono confermate, si comunicano i limiti di reddito stabiliti in via definitiva per l anno 2001 e in via previsionale per l anno 2002 per l applicazione alle pensioni suindicate della disciplina prevista per il trattamento minimo nel regime dell A.G.O.: Reddito personale ANNO PER AVERE DIRITTO ALLA INTERA PER AVERE DIRITTO ALLA RIDOTTA NON SPETTA ALCUNA A Fino a 5.104,97 Oltre 5.104,97 fino a ,94 oltre ,94 Reddito cumulato con quello del coniuge ANNO PER AVERE DIRITTO ALLA INTERA PER AVERE DIRITTO ALLA RIDOTTA NON SPETTA ALCUNA A fino a ,91 Oltre ,91 fino a ,88 oltre ,88 B) Adeguamento degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria. Gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria saranno elevati, con effetto dal 1 gennaio 2002, in misura pari al 1,74%, corrispondente all incremento percentuale dell adeguamento automatico per l anno 2001 delle pensioni di guerra, 4

5 fissato dalla competente Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro, con circolare n. 200 del 15 novembre A tal fine il Centro Calcolo INPP ha tenuto conto degli importi riportati nelle tabelle allegate alla circolare stessa; detti importi sono stati inseriti in banca dati e possono essere visualizzati attivando il pulsante tabelle su Personal Computer. In esecuzione di tale adempimento, il più volte ripetuto Centro, sulla rata del mese di gennaio, provvederà quindi all aggiornamento degli assegni annessi alle pensioni di privilegio di prima categoria in corso di pagamento. C) Limiti di reddito ai fini della concessione del trattamento di reversibilità agli orfani maggiorenni inabili, ai genitori ed ai collaterali inabili di dipendenti o pensionati pubblici. Con informativa n. 34 dell 11 luglio 2001 è stato precisato, come è noto, che, giusta deliberazione n del Consiglio di Amministrazione dell INPP in data 11 aprile 2001, ai fini dell accertamento del diritto a pensione agli orfani maggiorenni inabili, ai genitori ed ai collaterali inabili di dipendenti o pensionati pubblici, a decorrere dal 1 novembre 2000 deve essere utilizzato il criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali, per i quali il limite di reddito è quello stabilito dall art. 14 septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, annualmente rivalutato. Inoltre, per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall art. 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222, vale a dire siano nella impossibilità di deambulare senza l aiuto permanente di un accompagnatore ovvero, non essendo in grado di compiere atti quotidiani della vita, abbiano bisogno di un assistenza, il limite suindicato deve essere aumentato dell importo dell indennità di accompagnamento. Ciò posto, si informa che, per l anno 2002, il limite di reddito per fruire del trattamento pensionistico in questione è pari a ,09 e l importo dell indennità di accompagnamento ammonta a 426,09. Detti importi sono stati comunicati nelle vie brevi dal Ministero dell Interno, atteso che il prescritto decreto ministeriale è in corso di emanazione. D) Criteri per le operazioni di conversione da Lire a Euro della banca dati. Con nota n. 626 del 27 dicembre 2001 l Ufficio II dell Area Applicativa della Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni ha già illustrato il criterio in base al quale sono state effettuate le operazioni di conversione da lire a euro della Banca dati delle pensioni e delle relative tabelle applicative. La conversione da Lire ad Euro è stata effettuata secondo quanto previsto dalla normativa vigente (Regolamento CE n del 17 Giugno 1997); tutti i valori contabilmente significativi sono stati convertiti (al tasso fisso di 1936,27) e arrotondati al centesimo di Euro (due decimali); per quanto riguarda i calcoli intermedi, sono state invece usate cinque cifre decimali. Per quanto riguarda l arrotondamento al centesimo di Euro, si ricorda come le norme stabiliscano l arrotondamento alla cifra immediatamente superiore per valori della terza cifra decimale superiori o uguali a 5, e l arrotondamento alla cifra inferiore per valori inferiori o uguali a 4 (in concreto, un importo di 1.465,835 Euro viene arrotondato a 1.465,84 Euro, mentre un valore di 512,164 Euro viene arrotondato a 512,16 Euro) Al suddetto Regolamento dovranno attenersi le Sedi provinciali INPP nel caso in cui dovesse rendersi necessario convertire in euro un importo indicato in lire e si sottolinea che gli importi dovranno sempre essere espressi con l indicazione delle due cifre decimali, precedute dalla 5

6 virgola, anche quando queste sono pari a zero, atteso che l unità divisionale minima dell euro è il centesimo. In concreto, qualora pervengano provvedimenti di pensione con l indicazione degli importi in lire, ancorché emessi in data successiva al 1 gennaio 2002, le Sedi provinciali INPP dovranno comunque disporne l applicazione, previa conversione degli importi stessi da lire in euro. In sede di pagamento, l importo della pensione, a decorrere dal 1 gennaio 2002, sarà arrotondato all unità di euro superiore, fermo restando che l importo pagato in eccesso sarà recuperato all atto del pagamento della 13^ mensilità. Tale importo in eccesso sarà evidenziato nella comunicazione della pensione e verrà automaticamente rideterminato ogni mese sino al momento del conguaglio. Con l occasione, si rammenta che il prospetto analitico del trattamento pensionistico, consegnato nel mese di gennaio, unitamente alla esibizione di un documento di riconoscimento, è valido per la riscossione della pensione presso gli Uffici postali, fino al rilascio agli interessati della nuova versione del certificato di pensione, già predisposto, e in via di spedizione da parte della Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici alle competenti Sedi provinciali. Si ricorda inoltre che, sempre con la comunicazione di gennaio, è stato inviato a tutti i pensionati un avviso (riportato in allegato) che riassume i principali temi di interesse per gli amministrati (pagamenti in Euro, perequazione, certificazioni fiscali, etc.); l avviso è stato inviato in doppia lingua ai pensionati della provincia di Bolzano. Per completezza di informazione, si riportano alcune delle disposizioni regolamentari comunitarie e delle disposizioni legislative nazionali che disciplinano la normativa dell euro: - Regolamento CE n del 17 giugno 1997; - Regolamento CE n. 974 del 3 maggio 1998; - Regolamento CE n del 31 dicembre 1998, con cui sono stati fissati i tassi di conversione tra l euro e le monete degli Stati membri che adottano l euro; - Legge 17 dicembre 1997, n. 433; - Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213; - Decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206; - Legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, all articolo 155, ha dettato disposizioni per la sostituzione della lira con l euro; - Legge 18 ottobre 2001, n Per ulteriori informazioni sull Euro si prega di consultare il sito Intranet dell Istituto alla sezione Euro. Con successiva informativa saranno fornite istruzioni in ordine all applicazione delle disposizioni contenute nella legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), pubblicata nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001, che hanno riflesso sulle attività istituzionali, per le quali sono in corso i necessari approfondimenti di carattere normativo e organizzativo. IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE (Ing. Remo GOZZI) (Dr. Costanzo GALA) F.to Ing. Gozzi F.to Dr.Gala 6

7 ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Roma, AVVISO Gentile Signora, gentile Signore, Le inviamo l unito prospetto della pensione mensile spettante per l intero anno Ove l importo subisse, in corso d anno, una variazione, Le sarà trasmessa un apposita comunicazione. I valori contenuti nel prospetto medesimo sono stati espressi in Euro, riportando tra parentesi in Lire l equivalente del valore in pagamento. Il valore della Sua pensione è rimasto invariato. Le ricordiamo che per facilitare ulteriormente il passaggio alla nuova moneta ed evitarle problemi di riscossione, in sede di pagamento l importo della Sua pensione sarà effettuato all unità di Euro superiore (quindi a Suo favore), fermo restando che l importo in eccesso sarà recuperato in concomitanza con il pagamento della tredicesima mensilità. Per esempio, un importo della rata pari a Euro 795,44 Le verrà arrotondato presso gli Uffici Postali o in accredito sul Suo C/C bancario - a Euro 796,00 (pari a Lire ); la differenza a Suo favore di Euro 0,56 (pari a Lire 1.084) verrà recuperata sulla tredicesima mensilità. L importo in eccesso Le verrà evidenziato nel nuovo prospetto e verrà automaticamente rideterminato ogni mese sino al momento del conguaglio; in ogni comunicazione nei Suoi confronti Le verrà ricordato l importo aggiornato. Dalla rata del mese di gennaio la pensione è stata adeguata con l attribuzione della perequazione automatica pari allo 0,2% per l anno 2001 e al 2,7% per l anno La variazione del 2,7% compete per la parte non eccedente Euro 1.147,077, mentre la variazione stessa è pari al 2,43% per l importo compreso tra Euro 1.147,078 e Euro 1.911,79 e al 2,025% per l importo eccedente Euro 1.911,80. Le comunichiamo inoltre che l INPP anche per l anno 2002 fornirà l assistenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell anno 2001 (modello 730/02) nei termini specificati nel prospetto della pensione. La informiamo infine che l INPP, in qualità di sostituto d imposta, ha deciso di produrre la certificazione dei redditi per l anno 2001 (CUD/2001) sia in Lire che in Euro, lasciando quindi al pensionato la libertà di scelta nelle proprie dichiarazioni fiscali; pertanto Le verranno recapitate, nei prossimi mesi, entrambe le certificazioni. La ringraziamo per l'attenzione che ci ha gentilmente prestato e Le inviamo i più cordiali saluti ricordando che per ogni ulteriore informazione è a sua disposizione il Call-Center Inpdap al numero verde gratuito presso il quale, nostri operatori specializzati sono in grado di fornirle qualsiasi informazione utile per aiutarla a meglio interpretare il cedolino di pensione, e rispondere ad eventuali quesiti Lei avesse nel passaggio alla nuova moneta unica europea. Dopo aver ascoltato il messaggio di benvenuto, componga sulla tastiera del telefono il numero 5. 7

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