COMUNE DI VICOPISANO Provincia di Pisa REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

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1 COMUNE DI VICOPISANO Provincia di Pisa REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA Approvato con atto C.C. n.122 del 27/10/1995 Modificato con atto C.C. n.36 del 21/5/1998 Modificato con atto C.C. n.15 del 6/3/2006 IN VIGORE DAL 05/04/2007

2 TITOLO I PRINCIPI GENERALI ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento disciplina i servizi dei rifiuti in virtù di quanto previsto dal D.Lgs , n.22 e successive modifiche ed integrazioni, dalla LRT , n.25 e dal Capo III del D.Lgs , n.507. ART.2 DEFINIZIONI 1. Ai fini del presente regolamento: 1) per "rifiuto" si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie elencate nell allegato A del D.Lgs. 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l obbligo di disfarsi; 2) per rifiuti urbani si intendono i rifiuti previsti dall art.7, comma 2, del D.Lgs. n.22/97; 3) per rifiuti speciali si intendono i rifiuti previsti dall art.7, comma 3, del D.Lgs. n.22/97; 4) per rifiuti pericolosi si intendono i rifiuti previsti dall art.7, comma 4, del D.Lgs. n.22/97; 5) per raccolta si intende l operazione di prelievo, di cernita e/o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto e successivo avvio alle fasi di recupero e/o smaltimento finale; 6) per raccolta differenziata si intende la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima; 7) per conferimento si intendono le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio pubblico di raccolta; 8) per "smaltimento" si intendono le operazioni previste nell allegato B del D.Lgs n.22/97; 9) per recupero si intendono le operazioni previste nell allegato C del D.Lgs n.22/97; 10) per assimilazione ai fini della raccolta : si ha assimilazione ai fini della raccolta quando i rifiuti assimilati sono oggetto di raccolta differenziata o sono comunque avviati ad operazioni di riciclaggio o ad altre forme di recupero di materia o di energia, secondo le priorità del D.Lgs. 22/97. I rifiuti assimilati ai fini della raccolta non possono essere avviati a smaltimento finale; 11) per assimilazione ai fini dello smaltimento : si ha assimilazione ai fini dello smaltimento quando i rifiuti assimilati sono avviati in discarica di prima categoria o ad altro impianto di smaltimento di rifiuti urbani (es.: termovalorizzazione); 12) per gestore si intende l Azienda alla quale l Amministrazione comunale ha affidato mediante contratto di servizio le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani. ART.3 ESCLUSIONI 1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rifiuti elencati all articolo 8 del D.Lgs. n.22/97.

3 ART.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 1. La gestione dei rifiuti, in tutte le fasi indicate dal precedente articolo 2, è condotta in osservanza dei principi generali contenuti nel D.Lgs , n.22 e successive modifiche ed integrazioni. 2. La gestione del servizio di nettezza urbana si pone il fine di attuare la raccolta differenziata dei rifiuti, in armonia agli indirizzi generali dettati dal D.Lgs , n.22 e successive modifiche ed integrazioni e della LRT , n.25. ART.5 RIFIUTI URBANI 1. Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g), del D.Lgs , n.22; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). ART.6 RIFIUTI SPECIALI 1. Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo; c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera f-quater) del D.Lgs. n.22/97 e successive modificazioni ed integrazioni; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; l-bis) il combustibile derivato da rifiuti.

4 ART.7 RIFIUTI PERICOLOSI 1. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lgs n.22/97 sulla base degli allegati G, H e I del medesimo Decreto. ART.8 GESTIONE DEI RIFIUTI 1. La gestione dei rifiuti è costituita dalle seguenti attività: 1) raccolta in contenitori, entro i limiti della zona di raccolta obbligatoria così come indicata nei successivi Titoli II e III del presente regolamento, a seguito delle seguenti operazioni: a) conferimento da parte del produttore e del detentore secondo le modalità definite dal presente regolamento; b) spazzamento dei rifiuti giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche o soggette a uso pubblico, nonché sul demanio pubblico, nei cimiteri, nei mercati o in ogni altro luogo stabilito dal Capo III del Titolo II del presente regolamento; c) eventuale deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti; 2) trasporto effettuato con idonei automezzi in osservanza delle norme igienico - sanitarie vigenti; 3) smaltimento in uno dei modi indicati nell'allegato B del D.Lgs. n.22/97 e successive modifiche. TITOLO II ZONA DI RACCOLTA OBBLIGATORIA DEI RIFIUTI ART.9 INDIVIDUAZIONE 1. La zona di raccolta obbligatoria dei rifiuti urbani interni, nella quale il servizio è gestito in regime di privatistica, è costituita dalle superfici del capoluogo, delle frazioni, dei centri abitati, dei nuclei abitati, dei centri commerciali e produttivi, come evidenziato nella planimetria che si allega quale parte integrante del presente regolamento sotto la lett. D. 2. Si considerano inseriti nella zona di raccolta le abitazioni o gli insediamenti distanti non più di 500 metri del vicino punto di raccolta esistente sul percorso individuato nella planimetria di cui al primo comma. In caso di abitazioni poste su strada privata, la distanza di 500 metri sarà calcolata dal punto di unione della strada privata di accesso alle abitazioni stesse con la strada pubblica. CAPO I MODALITÀ DI RACCOLTA ART.10 SISTEMI DI RACCOLTA 1. Il servizio di raccolta della stessa nettezza urbana è organizzato mediante ritiro di sacchi collettori da negozio e unifamiliari di plastica a perdere da raccogliere con appositi cassonetti o raccoglitori predisposti dal gestore, posti negli appositi spazi di raccolta.

5 ART.11 DOTAZIONE DI CASSONETTI 1. La dotazione di cassonetti deve essere tale da soddisfare le esigenze della zona servita. Di norma, è garantita una capacità minima di litri ogni 40 produttori, sistemando i cassonetti a distanza non superiore a 500 metri dall'abitazione più lontana. 2. I cassonetti sono sistemati, di norma, sul suolo pubblico in apposite piazzole opportunamente allestite per impedire lo scorrimento dei cassonetti stessi e per ottimizzare le operazioni di svuotamento e di lavaggio, evitando intralci alla circolazione veicolare e pedonale. 3. Gli strumenti urbanistici attuativi e i progetti per la costruzione o la sistemazione di strade devono prevedere le piazzole di cui sopra. 4. I cassonetti devono essere costruiti in materiale che riduca al massimo la rumorosità durante lo svolgimento delle operazioni di raccolta e che permetta una rapida ed efficace pulizia. Sono normalmente dotati di ruote e di bracci per agevolare il sollevamento da parte degli automezzi adibiti alla raccolta, nonché di comando a pedale o manuale per permettere agevolmente l'apertura e di segnalazioni visive esterne del tipo catarifrangente trasversale. ART.12 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI 1. La gestione della raccolta dei rifiuti speciali assimilabili di cui al precedente articolo 2, lett.10) e 11), avviene osservando i criteri qualitativi, quantitativi e di efficienza. 2. E facoltà dell Amministrazione comunale istituire un servizio di raccolta differenziata relativo ai rifiuti assimilabili agli urbani secondo i principi di economicità e di efficienza ed efficacia a salvaguardia della tutela ambientale. ART.13 PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI CONTENITORI 1. Il servizio è tenuto alla scrupolosa conservazione dei vari tipi di contenitori installati sul territorio, nonché al loro lavaggio, alla sanificazione, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e al rinnovo periodico. 2. Il lavaggio e la sanificazione dei contenitori sono effettuati utilizzando automezzi appositamente attrezzati, secondo le scadenze concordate con il gestore. 3. Il servizio assicura la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori provvedendo ad asportare i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o caduti. ART.14 MODALITÀ' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI 1. Il conferimento dei rifiuti urbani deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori installati dal gestore. 2. I rifiuti devono essere contenuti in appositi involucri protettivi, salvo che si tratti di beni durevoli non ingombranti o di imballaggi, il cui volume deve essere comunque ridotto a cura del produttore per consentire il ragionevole utilizzo dei contenitori.

6 3. I produttori che usano sacchi di plastica unifamiliari o collettori dovranno prestare particolare attenzione per evitare che oggetti taglienti o appuntiti possano causare danni agli operatori addetti al servizio di raccolta. 4. I produttori che conferiscono rifiuti urbani maleodoranti dovranno prestare attenzione a utilizzare un doppio involucro tale da minimizzare le emissioni odorigene. ART.15 USI VIETATI 1. E' vietato depositare sul suolo o all'interno del contenitore rifiuti sciolti, rifiuti liquidi di qualsiasi sorta o incendiabili. Le sostanze putrescibili devono essere contenute in involucri protettivi che ne evitino la dispersione. 2. E' vietato immettere nei contenitori dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati, quelli pericolosi e quelli per i quali sia stata attivata la raccolta differenziata. 3. E' vietato depositare i rifiuti nel contenitore quando il suo volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio. 4. E' altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore. Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti medesimi nel luogo di produzione fino allo svuotamento del contenitore da parte del servizio. Quando tale situazione non risulti eccezionale, l'utente avverte per iscritto il servizio, che è tenuto a verificarla e a comunicare gli eventuali provvedimenti adottati nei quindici giorni successivi. 5. E' vietato l'abbandono, lo scarico e il deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico. 6. In caso di inadempienza, allorché sussistano motivi di carattere sanitario, igienico od ambientale, con apposita ordinanza viene disposto, previa fissazione di un termine per provvedere, lo sgombro di dette aree in danno dei soggetti obbligati. 7. Ferme restando le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.152/99 e successive modificazioni, è fatto divieto di scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private. ART.16 MODALITÀ' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI 1. La raccolta presso l'utenza e il trasporto dei rifiuti urbani interni ingombranti sono effettuati su richiesta dei produttori ovunque residenti nel territorio comunale. La richiesta è inoltrata telefonicamente al gestore del servizio che provvede al ritiro, previo appuntamento. ART.17 PERIODICITÀ' DI RACCOLTA 1. Il carico e il trasporto dei rifiuti sono effettuati secondo le modalità concordate con il gestore del servizio. CAPO II RACCOLTA DIFFERENZIATA ART.18 OGGETTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

7 1. Il servizio promuove e organizza la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 4 D.Lgs , n Sono raccolte in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi le seguenti frazioni di rifiuti: vetro, plastica, carta, materiali metallici (lattine, ferro e simili) e biodegradabili. 3. Sono raccolti in modo differenziato i seguenti rifiuti pericolosi di provenienza domestica: batterie, pile esauste e farmaci scaduti. 4. I rifiuti di cui ai precedenti commi non possono essere conferiti nei contenitori dei rifiuti urbani interni. ART.19 RACCOLTA DIFFERENZIATA MULTIMATERIALE 1. I rifiuti costituiti da contenitori per liquidi in vetro, plastica e metallo devono essere conferiti in appositi contenitori forniti dal servizio. 2. Tali contenitori sono dislocati sul territorio comunale tenendo conto della densità abitativa e della quantità media di rifiuti prodotta e, di regola, sono allocati nella stessa piazzola o area in cui insistono i contenitori per i rifiuti urbani interni. 3. Per la raccolta differenziata possono adoperarsi contenitori di vetroresina/polietilene a forma di campana con sportello di svuotamento sul fondo, cassonetti e bidoni. 4. I contenitori di cui al comma precedente sono diversi per ognuno dei rifiuti indicati; si potrà avere un unico contenitore nel caso in cui la discarica sia attrezzata alla cernita. Nel caso di più contenitori, gli stessi devono essere contrassegnati con istruzioni scritte e colori diversi in modo da agevolare il conferimento. 5. Di regola, uno o più contenitori indicati al comma 2 sono sistemati a cura del servizio all'interno o all'esterno di scuole, ristoranti e in genere di luoghi in cui si producano i rifiuti in questione in quantità ragguardevole. 6. Le frazioni di rifiuti di cui al presente articolo sono conferiti a cura degli utenti evitando di depositarli all'esterno dei contenitori. Essi devono essere depurati da sostanze marcescibili al fine di evitare la contaminazione dei contenitori stessi e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti. 7. La raccolta avviene periodicamente e comunque quando gli operatori ecologici si avvedono che i contenitori sono pieni al punto da non permettere ulteriori conferimenti. ART.20 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA 1. La carta costituita da fogli, giornali, libri e cartone da imballaggi è conferita dai produttori in appositi contenitori di colore diverso rispetto a tutti gli altri, allocati di regola nella stessa piazzola o area in cui sono gli altri contenitori. 2. Di norma uno o più contenitori sono sistemati presso le scuole, gli stabili ospitanti uffici pubblici e/o privati, le industrie e i mercati pubblici. 3. Gli utenti conferiscono nei contenitori qualsiasi tipo di carta, a condizione che non sia eccessivamente sporca o contaminata da sostanze organiche che imputridiscano. In ogni caso, la carta deve essere separata da qualsiasi altro materiale. Gli utenti dovranno provvedere alla riduzione volumetrica degli imballaggi in carta prima del conferimento nell apposito contenitore. 4. Si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo precedente.

8 ART.21 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI ORGANICI 1. I rifiuti biodegradabili avanzi della preparazione dei cibi, residuo di pasti, sfalci e potature di provenienza domestica sono conferiti dai produttori in appositi contenitori di colore diverso rispetto a tutti gli altri, allocati di regola nella stessa piazzola o area in cui sono gli altri contenitori. 2. Di norma uno o più contenitori sono sistemati presso bar, ristoranti e mercati pubblici. 3. Gli utenti conferiscono nei contenitori rifiuto organico a condizione che non sia eccessivamente contaminato da sostanze non biodegradabili (plastica o metalli). 4. Il gestore concorda con l Amministrazione comunale la consegna di biopattumiere e sacchetti per la raccolta del rifiuto organico alle utenze domestiche e non domestiche. 5. L Amministrazione Comunale, al fine di incentivare la raccolta differenziata, agli utenti proprietari di aree verdi che ne fanno richiesta e che abitano a più di 200 metri di distanza dal più vicino cassonetto per la raccolta del rifiuto organico e in zone dove non viene effettuato il servizio di raccolta differenziata, potrà consegnare biocomposter per il compostaggio domestico che sarà riutilizzato come fertilizzante negli orti e giardini familiari. L Amministrazione comunale, previ opportuni controlli e certificazioni, riconoscerà incentivi a coloro che utilizzano il biocomposter in modo corretto. ART.22 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI 1. Il servizio promuove la raccolta differenziata delle pile, delle batterie e dei farmaci scaduti. 2. Le pile e le batterie esauste devono essere conferite in appositi contenitori, di colore diverso rispetto a tutti gli altri, la cui capienza sia di almeno 12 litri. 3. Tali contenitori sono sistemati di norma in prossimità di punti di vendita delle pile e batterie medesime, quali esercizi commerciali di elettrodomestici, giocattoli, ferramenta, tabacchi e nelle piazzole o aree dove sono sistemati i contenitori per gli altri tipi di rifiuti. 4. I prodotti e i loro contenitori etichettati col simbolo "T" (tossici) o del teschio e/o col simbolo "F" (infiammabili) o della fiamma devono essere conferiti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata o trasportati al luogo dello smaltimento a cura dei produttori. 5. I contenitori per i rifiuti pericolosi devono essere svuotati dagli operatori addetti almeno due volte all'anno e, comunque, allorquando essi risultino ricolmi in modo tale da non permettere ulteriori conferimenti. Il controllo dell'integrità e del livello di riempimento dei contenitori è effettuato dagli addetti alla raccolta dei rifiuti urbani e allo spazzamento delle strade. ART.23 COINVOLGIMENTO DEGLI UTENTI 1. Per una migliore gestione dei rifiuti il servizio adotta ogni misura atta al coinvolgimento attivo degli utenti in tutte le fasi della gestione stessa. CAPO III GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI ART. 24

9 RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI 1. Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani esterni è organizzato attraverso l'installazione di cassonetti, bidoncini e cestini stradali a distanza non superiore a 300 metri e mediante lo spazzamento del suolo pubblico e di quello soggetto a servitù di pubblico transito o di uso pubblico, nei centri abitati e all'interno delle zone in cui è prevista la raccolta obbligatoria dei rifiuti urbani interni. ART.25 MODALITÀ' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 1. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili: a) le strade classificate comunali (compresi i tratti urbani delle strade provinciali e statali); b) le piazze; c) i marciapiedi; d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate; e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa autobus; f) le aiuole, i giardini e le aree verdi. 2. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati. 3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali. 4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani. 5. Gli involucri contenenti la spazzatura devono essere depositati, a cura degli operatori, nei contenitori per rifiuti solidi urbani più prossimi. ART.26 SPAZZAMENTO DELLE FOGLIE 1. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito nelle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento. 2. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito dagli operatori addetti allo spazzamento. 3. Il fogliame raccolto deve essere accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto al luogo dello smaltimento oppure conferito direttamente nei cassonetti qualora sia di quantità limitata. ART.27 PULIZIA DELLE AREE PRIVATE 1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato, i terreni non edificati devono essere tenuti puliti dai rispettivi proprietari o conduttori. 2. In caso di inadempienza, con apposita ordinanza viene intimata la pulizia delle aree o fabbricati; nel caso di ulteriore inosservanza, il servizio provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

10 CAPO IV SERVIZI ACCESSORI ART.28 PULIZIA E DISINFEZIONE DELLE FONTANE E DELLE CADITOIE STRADALI 1. Il servizio assicura la pulizia di fontane, fontanelle e anche la pulizia e la disinfezione dei fori delle caditoie stradali semplici e a sifone, compresi i sottostanti pozzetti, ricadenti nel perimetro in cui è istituito il servizio di spazzamento. 2. La pulizia delle fontane e delle fontanelle deve essere eseguita in ottemperanza alle prescrizioni definite per ognuna di esse da appositi ordini di servizio del funzionario responsabile o nei capitolati d'oneri se la gestione del servizio è stata data in concessione in relazione ai materiali costituenti e al loro stato d'uso e di conservazione. 3. La pulizia delle caditoie stradali è effettuata in modo da assicurare almeno due interventi per ognuna nell'arco di un anno, salvo l'esigenza di interventi più ravvicinati in caso di necessità. ART.29 PULIZIA DEI LOCALI E DELLE AREE PUBBLICHE COMPRESE QUELLE ADIBITE A MERCATI, PUBBLICI ESERCIZI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE 1. I titolari di licenza di commercio su aree pubbliche devono mantenere puliti i propri posteggi, raccogliere i rifiuti prodotti e conferirli nei contenitori predisposti dal servizio. 2. I soggetti promotori di qualsiasi iniziativa pubblica sono tenuti a garantire la pulizia delle aree impegnate per la manifestazione direttamente e/o tramite una convenzione con il servizio. 3. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessione di aree pubbliche o che utilizzano spazi aperti all'uso pubblico devono provvedere alla pulizia delle aree e degli spazi stessi per tutto il periodo di decorrenza della concessione. 4. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere pulite dagli occupanti ovvero dal servizio tramite apposita convenzione. 5. Il proprietario e il conduttore hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia delle aree pubbliche e delle strade in caso di lavori riguardanti fabbricati. 6. In caso di carico e scarico di materiali, chi effettua tali operazioni e il soggetto per cui tali operazioni sono svolte hanno l'obbligo di pulire l'area pubblica dai rifiuti eventualmente formatisi. 7. In caso di inosservanza delle disposizioni precedenti, lo spazzamento è effettuato dal servizio che può rivalersi sui responsabili. TITOLO III ZONE ESTERNE AL PERIMETRO DI RACCOLTA ART.30 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

11 1. Nelle aree situate fuori dalle zone di raccolta obbligatoria di cui al comma 3 dell'art.59 del D.Lgs n.507/1993 i produttori debbono conferire i rifiuti urbani, comprese le frazioni previste per la raccolta differenziata, in uno dei contenitori più prossimi sistemato nella zona servita. 2. Le modalità di conferimento sono le stesse previste per i rifiuti interni. ART.31 SPAZZAMENTO 1. Nelle zone esterne al perimetro di raccolta il servizio non espleta lo spazzamento delle strade e i servizi accessori. TITOLO IV RIFIUTI CIMITERIALI ART.32 RIFIUTI CIMITERIALI 1. I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivano da: a) ordinaria attività cimiteriale; b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie; c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie; d) cremazioni. 2. Ai sensi dell'art.85, comma 2, del DPR , n.285, tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale di cui alle precedenti lettere b), c) e d), sono equiparati a rifiuti speciali. 3. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1 sono considerati urbani a tutti gli effetti e devono essere stoccati in cassonetti per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno e all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli edifici e delle strutture annesse. 4. I rifiuti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1, quali i resti lignei e i resti di indumenti del feretro devono essere raccolti separatamente e smaltiti nel rispetto della vigente normativa. ART.33 CAROGNE 1. I rifiuti abbandonati sulle strade, sulle aree pubbliche o private ad uso pubblico, sulle rive dei fiumi, corsi d'acqua in genere, laghi di qualunque natura essi siano, devono essere rimossi a cura del servizio e avviati allo smaltimento in relazione alle loro caratteristiche. 2. Le carogne di dimensioni maggiori, quali cani, suini, equini, devono essere prontamente allontanate dalle aree di rinvenimento e inviate alla termodistruzione o interrate in terreni preventivamente individuati dall'amministrazione comunale, distanti da insediamenti civili almeno 200 metri. 3. Qualora non sia possibile la termodistruzione o il reinterro, le carogne possono essere smaltite in discarica di prima categoria previa visita veterinaria, dalla quale risulti l'esclusione di qualsiasi pericolo di trasmissione di malattie infettive. 4. Nei casi di pericolo di malattie infettive, le carogne sono comunque rimesse dal luogo di rinvenimento e smaltite secondo le modalità indicate dal veterinario che esegue l'ispezione, in osservanza delle norme contenute nel comma 2 dell'art.3 del D.Lgs , n.508 ed, eventualmente, del Decreto del Ministero della Sanità e, comunque, delle norme vigenti.

12 TITOLO V TRASPORTO DEI RIFIUTI ART.34 AUTOMEZZI 1. Il trasporto dei rifiuti al luogo dello smaltimento e/o nella stazione di trasferenza è effettuato con automezzi speciali del tipo autocompattatori, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio, senza dispersione dei rifiuti ed emanazione di polveri e di cattivi odori. 2. Per le zone del territorio comunale che non permettono il transito di automezzi ingombranti, il servizio utilizza automezzi di più modeste dimensioni, dotati, per quanto possibile, degli stessi accorgimenti tecnici di cui al comma precedente. 3. Gli automezzi di cui ai commi precedenti possono essere autorizzati, con apposita ordinanza, ad utilizzare corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato. 4. Con apposita ordinanza possono essere disposti divieti di sosta o di fermata in prossimità dei contenitori di rifiuti onde permettere la raccolta. Tali divieti sono limitati agli orari stabiliti per la raccolta. ART.35 STAZIONI DI TRASFERENZA 1. Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare la compattazione dei rifiuti e garanzie di igienicità, anche in relazione alla notevole distanza dal centro di smaltimento, il servizio propone all'amministrazione comunale l'utilizzo di uno o più siti nei quali i rifiuti vengano stoccati provvisoriamente in appositi containers. 2. Le stazioni di trasferenza sono dislocate sul territorio comunale in ragione degli automezzi impegnati e della quantità di rifiuti raccolti. TITOLO VI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ART.36 MODALITÀ' DELLO SMALTIMENTO 1. Lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati conferiti al servizio avviene a cura del servizio stesso presso discarica autorizzata dalla Provincia o impianto di termovalorizzazione autorizzato a norma di legge. 2. Il riciclaggio dei contenitori ed imballaggi per liquidi in plastica, vetro e metallo oggetto della raccolta differenziata avviene avvalendosi dell'opera dei consorzi obbligatori istituiti per legge. TITOLO VII NORME ATTE A GARANTIRE UN DISTINTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

13 ART.37 GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI 1. Ai sensi del D.Lgs. n.22/97 allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche pericolosi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi nei seguenti modi: a) procedere direttamente e previa autorizzazione regionale, nell'ambito dell'impresa, allo smaltimento dei rifiuti speciali, inclusi quelli pericolosi, fornendo le informazioni di cui al D.Lgs. n.22/97; b) affidare a terzi, autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti, il trattamento dei rifiuti medesimi; c) conferire, nei limiti della capacità di trattamento, i rifiuti ai servizi pubblici integrativi eventualmente istituiti dal Comune, tramite apposita convenzione. 2. La convenzione di cui al punto c) del precedente comma 1 deve contenere, tra l'altro, l'obbligo della raccolta differenziata. 3. Nel caso di smaltimento nell'ambito dell'impresa, questa deve ottenere l'apposita autorizzazione di cui al D.Lgs. n.22/97 e deve fornire le informazioni previste dal medesimo decreto. 4. Lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avviene secondo l'osservanza delle vigenti norme di legge. ART.38 OBBLIGO DEI PRODUTTORI 1. I produttori dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e pericolosi devono tenere separati tali rifiuti dagli altri. Essi devono essere stoccati separatamente in appositi contenitori in modo che si possa provvedere ad un loro adeguato e separato smaltimento. 2. I contenitori devono avere chiusure ermetiche e devono essere sistemati in luoghi chiusi e asciutti. 3. Lo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo avviene in osservanza delle norme contenute nel D.Lgs. n.22/97 e delle relative norme tecniche applicative, nonché della ulteriore normativa vigente. ART.39 SMALTIMENTO DI VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI 1. Ai sensi dell'art.46 del D.Lgs n.22/97, i veicoli a motore, i rimorchi e simili devono essere conferiti obbligatoriamente agli appositi centri di raccolta autorizzati. 2. In ogni caso, il detentore deve immediatamente estrarre dal veicolo la batteria, che è stoccata provvisoriamente in area asciutta e, quindi, smaltita secondo le disposizioni di legge. 3. I rifiuti contemplati nel presente articolo non possono essere depositati, senza autorizzazione, nemmeno sul suolo privato. TITOLO VIII PRINCIPI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO CAPO I PERSONALE ART. 40 NORME CONCERNENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

14 1. Oltre al rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sul rapporto di lavoro del personale dipendente gli addetti al servizio sono tenuti a: a) adempiere ai compiti loro assegnati dal competente ufficio utilizzando con criterio le attrezzature ed i mezzi necessari secondo le disposizioni impartite; b) utilizzare tutti i mezzi protettivi atti ad assicurare la propria incolumità nello svolgimento dei servizi, richiedendoli ove mancanti o inadeguati; c) prendere ogni precauzione durante lo svolgimento del proprio lavoro per evitare ogni danno a persone o cose e per ridurre al minimo ogni molestia; d) sottoporsi alle visite mediche di controllo ed alle vaccinazioni periodiche previste dalla legge o comunque ritenute opportune dagli organi competenti; e) segnalare ogni violazione delle norme del presente regolamento con indicazione, ove possibile, dei contravventori. CAPO II UTENZA ART.41 INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI ALL'UTENTE 1. Il servizio tramite la struttura organizzativa garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti. 2. La struttura organizzativa riceve reclami e proposte dei cittadini provvedendo entro 60 giorni a fornire risposta al richiedente. 3. Il servizio, anche con l'apporto delle associazioni ambientali e culturali, della scuola e di esperti interni ed esterni, può attuare programmi di educazione e di comunicazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti e in generale nella conservazione dell'ambiente. TITOLO IX GESTIONE DEL SERVIZIO TRAMITE TERZI ART.42 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE CONCESSIONE 1. Qualora sussistano ragioni tecniche o economiche o di opportunità sociale debitamente motivate, la gestione del servizio può essere affidata a terzi, totalmente o parzialmente, ai sensi della vigente normativa. 2. I soggetti affidatari dell'intero o di parte del servizio debbono essere enti o imprese specializzate nella gestione dei rifiuti ed iscritte all'albo Nazionale. 3. L'atto di concessione deve tra l'altro contenere: a) la previsione dell'esercizio della facoltà di riscatto da parte del Comune; b) l'obbligo della regolare manutenzione degli impianti per l'intero periodo della concessione; c) l'obbligo della rigorosa osservanza delle tariffe stabilite; d) le modalità sulla vigilanza del servizio; e) il canone dovuto per la concessione ovvero la partecipazione del Comune agli utili d'impresa;

15 f) i corrispettivi dovuti al concessionario per gli immobili e per gli impianti eventualmente ceduti al Comune; g) le modalità per l'esercizio del diritto di devoluzione ossia del trasferimento al Comune, alla scadenza del contratto degli immobili, degli impianti e delle relative pertinenze; h) le penalità per l'inosservanza degli obblighi contrattuali; i) i casi di decadenza e di revoca. 4. Ogni altro profilo dei rapporti tra Comune e concessionario sono regolati dall'apposito capitolato. TITOLO X SANZIONI ART.43 VIOLAZIONI DELLE NORME REGOLAMENTARI 1. Chiunque contravvenga a specifiche disposizioni del presente regolamento è punito ai sensi di legge. 2. All'accertamento delle infrazioni al presente regolamento ed alle altre norme di legge vigenti in materia sono preposti gli incaricati comunali della vigilanza sanitaria ed urbana, che procederanno all'immediata contestazione o alla notifica entro i termini previsti, salvi i controlli ambientali da parte dei competenti organi. TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI ART.44 EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, una volta divenuta esecutiva la delibera di approvazione, entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento vale quanto disposto dal D.Lgs. n.22/97, dalla LRT , n.25 e dal Capo III del D.Lgs , n.507, nonché ogni altra norma di legge e di regolamento vigente in materia.

16 ALLEGATO "A" RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI (rif. art.5 comma 1, lett. b) Sono considerati rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani, ai sensi delle disposizioni contenute nell art.39 della legge 146/94, i rifiuti speciali indicati al n.1 punto 1.1.1, lettera a), della deliberazione interministeriale del e più precisamente: - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili); - sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, palletts; - accoppiati quale carte plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili; - frammenti e manufatti di vimini e di sughero; - paglia e prodotti di paglia; - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; - feltri e tessuti non tessuti; - pelle e simil pelle; - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali; - resine termoplastiche e termo indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2 del terzo comma dell art.2 del DPR 915/82; - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici, minerali e simili; - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere in materiale sintetico; - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); - frammenti e manufatti in gesso essiccati; - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di fero e simili; - nastri abrasivi; - cavi e materiale elettrico in genere; - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; - scarti in genere delle lavorazioni di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili; - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate sui processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili); - residui animali e vegetali; - accessori per l informatica, con le limitazioni derivanti dalle procedure di smaltimento localmente adottate.

17 ALLEGATO "B" CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITÀ' E TOSSICITÀ' DEI RIFIUTI SPECIALI (rif. art.7) H1 "Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene; H2 "Comburente": sostanze e preparati che a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica; H3-A "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati: liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 C (compresi i liquidi estremamente infiammabili) o che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi o solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale o che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose; H3-B "Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 C e inferiore o pari a 55 C; H4 "Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose, può provocare una reazione infiammatoria; H5 "Nocivo": sostanze e preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono comportare rischi per la salute di gravità limitata; H6 "Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte; H7 "Cancerogeno": sostanze e preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza; H8 "Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva; H9 "Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi; H10 "Teratogeno": sostanze e preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza; H11 "Mutageno": sostanze e preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza; H12 Sostanze e preparati che a contatto con l'acqua, l'aria o un acido sprigionano un gas tossico o molto tossico; H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate; H14 "Ecotossico": sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente.

18 ALLEGATO "C" OPERAZIONI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (Rif. art.8, punto 3) e Titolo VI art.36) D1 Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica) D2 Trattamento in ambiente terrestre (a esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli) D3 Iniezioni in profondità (a esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi. In cupole saline o faglie geologiche naturali) D4 Lagunaggio (a esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.) D5 Messa in discarica specialmente allestita (a esempio sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente) D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (a esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.) D10 Incenerimento a terra D11 Incenerimento in mare D12 Deposito permanente (a esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.) D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

19 Art. 1 Oggetto del Regolamento Art. 2 Definizioni Art. 3 Esclusioni Art. 4 Principi generali di comportamento Art. 5 Rifiuti urbani Art. 6 Rifiuti speciali Art. 7 Rifiuti pericolosi Art. 8 Gestione dei rifiuti Art. 9 Individuazione INDICE TITOLO I - PRINCIPI GENERALI TITOLO II - ZONA DI RACCOLTA OBBLIGATORIA DEI RIFIUTI CAPO I - MODALITÀ DELLA RACCOLTA Art. 10 Sistemi di raccolta Art. 11 Dotazione di cassonetti Art. 12 Rifiuti speciali assimilabili agli urbani Art. 13 Pulizia e sanificazione dei contenitori Art. 14 Modalità di conferimento dei rifiuti Art. 15 Usi vietati Art. 16 Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti Art. 17 Periodicità di raccolta CAPO II - RACCOLTA DIFFERENZIATA Art. 18 Oggetto della raccolta differenziata Art. 19 Raccolta differenziata multimateriale Art. 20 Raccolta differenziata della carta Art. 21 Raccolta differenziata dei rifiuti organici Art. 22 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi Art. 23 Coinvolgimento degli utenti CAPO III - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI Art. 24 Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani esterni Art. 25 Modalità di espletamento del servizio Art. 26 Spazzamento delle foglie Art. 27 Pulizia delle aree private CAPO IV - SERVIZI ACCESSORI Art. 28 Pulizia e disinfezione delle fontane e delle caditoie stradali Art. 29 Pulizia dei locali e delle aree pubbliche comprese quelle adibite a mercati, pubblici esercizi e manifestazioni pubbliche

20 TITOLO III - ZONE ESTERNE AL PERIMETRO DI RACCOLTA Art. 30 Conferimento dei rifiuti Art. 31 Spazzamento Art. 32 Rifiuti cimiteriali Art. 33 Carogne Art. 34 Automezzi Art. 35 Stazioni di trasferenza Art. 36 Modalità dello smaltimento TITOLO IV - RIFIUTI CIMITERIALI TITOLO V - TRASPORTO DEI RIFIUTI TITOLO VI - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI TITOLO VII - NORME ATTE A GARANTIRE UN DISTINTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI Art. 37 Gestione dei rifiuti speciali Art. 38 Obbligo dei produttori Art. 39 Smaltimento dei veicoli a motore, rimorchi e simili TITOLO VIII - PRINCIPI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO CAPO I - PERSONALE Art. 40 Norme concernenti il personale addetto al servizio di nettezza urbana CAPO II UTENZA Art. 41 Informazioni e comunicazioni all'utente TITOLO IX - GESTIONE DEL SERVIZIO TRAMITE TERZI Art. 42 Espletamento del servizio mediante concessione Art. 43 Violazione delle norme regolamentari Art. 44 Efficacia del presente regolamento Allegato A Allegato B TITOLO X SANZIONI TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI

21 Allegato C Allegato D - planimetria

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