DELIBERA. È presente la Direttrice Generale, dott.ssa Giancarla Masè, che funge da segretario verbalizzante.
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1 DELIBERA ORGANO Consiglio di amministrazione del 22 settembre 2015 Sandvik Italia - Via Fornaci 54, Rovereto Struttura proponente Senato accademico N. ordine del giorno 03 Oggetto Allegati Approvazione Accordo quadro con la Fondazione Edmund Mach e relativo schema di finanziamento per posizioni di personale docente e ricercatore - Schema di accordo quadro Sono presenti alla deliberazione: 1. CIPOLLETTA Innocenzo Presidente P 2. COLLINI Paolo Rettore P 3. GIAVAZZI Raffaella Componente P 4. MALAGNINO Giovanna Componente P 5. MASTRAGOSTINO Componente P (vc) Franco 6. MOLINARI Elisa Componente P (vc) 7. SARACENO Chiara Componente P 8. VARPONI Lorenzo Componente Presidente Consiglio studenti P P = presente; AG = assente giustificato; A = assente (vc) collegamento in videoconferenza È presente la Direttrice Generale, dott.ssa Giancarla Masè, che funge da segretario verbalizzante. Visto lo Statuto dell Università degli Studi di Trento emanato con D.R. 167 del 23 aprile 2012; Vista la proposta di accordo quadro tra l Università degli Studi di Trento e la Fondazione Edmund Mach, per l'istituzione di un centro finalizzato alla promozione di un modello di sviluppo, di integrazione e di ottimizzazione delle risorse investite nella ricerca biotecnologica e agro-alimentare e il relativo schema di finanziamento per posizioni di personale docente e ricercatore (allegati n. 3.1 e 3.2); Vista la delibera del Senato accademico del 9 settembre 2015, con la quale si approva la proposta di accordo quadro con la Fondazione Edmund Mach e relativo schema di finanziamento per posizioni di personale docente e ricercatore; Visto il parere favorevole espresso dalla Consulta dei Direttori nella seduta del 15 settembre 2015 alla proposta di accordo quadro con la Fondazione Edmund Mach e relativo schema di finanziamento per posizioni di personale docente e ricercatore; Udita la relazione del Rettore; Con voto unanime; Delibera 1. di approvare l'allegato accordo quadro tra l Università degli Studi di Trento e la Fondazione Edmund Mach e relativo schema di finanziamento per posizioni di personale docente e ricercatore (allegati n. 3.1 e 3.2), dando mandato al Rettore di apportare eventuali modifiche o integrazioni che si dovessero rendere necessarie al perfezionamento dell accordo. F.to Il Presidente Dott. Innocenzo Cipolletta F.to Il Segretario Dott.ssa Giancarla Masé 3 - Del. accordo FEM.doc Pagina 1 di 1
2 CONVENZIONE QUADRO TRA l Università degli Studi di Trento (di seguito UNITN ), C.F. e P.IVA , con sede legale in Trento (TN), via Calepina n. 14, rappresentata dal Prof. Paolo Collini, nato a Vicenza (VI) il , in qualità di Rettore pro tempore E la Fondazione Edmund Mach (di seguito FEM ), C.F. e P.IVA , con sede legale in San Michele all Adige (TN), via E. Mach n. 1, rappresentata dal Prof. Andrea Segrè., nato a Trieste (TS), il il in qualità di Presidente - congiuntamente denominate Parti - PREMESSO CHE FEM promuove e realizza attività di ricerca e di sperimentazione scientifica, finalizzate al miglioramento delle capacità produttive e allo sviluppo del sistema agro-alimentare, ambientale e forestale, con particolare riferimento alle loro interconnessioni e in armonia con la tutela e la valorizzazione del territorio trentino; UNITN si propone, tra gli altri scopi, quello di promuovere e coordinare iniziative di sviluppo dell'area delle biotecnologie e delle scienze agro-alimentari e degli aspetti ambientali; è interesse comune di FEM e di UNITN avviare una stretta collaborazione nella formulazione e realizzazione di programmi di ricerca congiunti nei settori di reciproco interesse ai fini di valorizzare le competenze esistenti e di sviluppare una stretta sinergia tra i due Enti, anche potenziando l offerta didattica; FEM e UNITN intendono, in particolare, contribuire alla promozione di un modello di sviluppo, di integrazione e di ottimizzazione delle risorse investite nella ricerca agro-alimentare, ambientale e forestale, che sappia valorizzare ed ottimizzare al massimo lo sforzo di investimento su tutto il territorio regionale, anche prevedendo il coinvolgimento di ulteriori soggetti pubblici; VISTO l art. 26, comma 1, lett. c) dello Statuto di Ateneo che prevede la possibilità di istituire strutture denominate Centri per lo sviluppo di progetti didattici e scientifici di rilevanza nazionale e internazionale che prevedano la collaborazione tra l Ateneo e altre università o centri di ricerca italiani o stranieri; l art. 2, comma 6 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e ricercatori che prevede la facoltà di attivazione di posizioni finanziate da soggetti esterni, previa stipula di convenzioni; l art. 3 dello Statuto della Fondazione Edmund Mach ed in particolare i commi 4 e 5 secondo i quali la Fondazione svolge e promuove primariamente, tra l altro, anche le attività di formazione a carattere universitario e post-universitario. Tutto ciò premesso, da intendersi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, le Parti come in epigrafe indicate e domiciliate, 1
3 CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE Art. 1 - Oggetto 1. UNITN e FEM, nell ambito dei compiti e delle funzioni attribuite dai rispettivi statuti e regolamenti, con la presente Convenzione intendono istituire un Centro denominato Centro Agricoltura, Alimentazione, Ambiente al fine di dare vita ad un area di lavoro comune in cui sviluppare le seguenti attività: a) incremento della produzione scientifica nei settori dell agro-alimentare, e nei connessi settori dell ambiente e delle foreste; b) partecipazione congiunta a progetti di ricerca, di sviluppo e di alta formazione, in sede nazionale, comunitaria ed internazionale, favorendo le opportune collaborazioni e sinergie anche con altri enti ed agenzie operanti nei settori comuni e/o nel medesimo territorio; c) attivazione congiunta di corsi di studio e/o corsi di dottorato nelle aree di comune interesse; d) sviluppo di proposte e modalità, anche innovative, per valorizzare i risultati tecnico-scientifici delle ricerche svolte congiuntamente, sia in termini brevettuali e di trasferimento tecnologico alle aziende produttive sia di divulgazione alla comunità scientifica e agli operatori del settore; e) condivisione, nelle aree di comune interesse, di risorse umane, finanziarie, e tecnologiche e di spazi fisici. Art. 2 Impegni di FEM 1. Al fine di realizzare le attività di cui all art. 1, FEM si impegna per la durata della presente convenzione a finanziare integralmente posizioni per personale docente e ricercatore presso UNITN nei settori di comune interesse. 2. La quantificazione e i settori delle posizioni di cui al comma 1. verranno definite all interno dei piani biennali ai sensi dell art. 4. Art. 3 Impegni di UNITN 1. Al fine di realizzare le attività di cui all art. 1, UNITN si impegna ad attivare in collaborazione con FEM, un Centro ex art. 26, comma 1, lett. c) dello Statuto di Ateneo, il cui funzionamento verrà disciplinato da apposito Regolamento. Art. 4 Impegni comuni 1. Entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione le Parti si impegnano ad elaborare il progetto programmatico del Centro che dettagli gli ambiti di sviluppo della ricerca e i progetti formativi. 2. Le Parti si impegnano inoltre a specificare tramite la predisposizione di piani biennali coerenti con il progetto programmatico concordato, le attività oggetto della presente Convenzione nonché a mettere a disposizione le relative risorse umane, finanziarie, e tecnologiche e gli spazi fisici. 3. In particolare, FEM si impegna: i. ad ospitare presso la propria struttura sita in San Michele all Adige il Centro di cui all art. 3 e le relative attività in modo da consentirne l integrazione con quelle già in essere presso FEM; 2
4 ii. a sostenere i costi per la ricerca e il funzionamento del Centro medesimo. 4. UNITN si impegna a sostenere i costi per la didattica e la gestione degli studenti. 5. UNITN si impegna altresì ad acquisire il parere positivo di FEM prima di deliberare in merito a: i. la nomina del Direttore del Centro; ii. il regolamento del Centro; iii. le procedure attuative del Centro e del suo funzionamento; iv. le afferenze e le quote di impegno dei docenti e ricercatori UNITN nelle attività del Centro; v. le affiliazioni dei ricercatori FEM impiegati nelle attività del Centro. Art. 5 - Durata 1. La presente Convenzione ha una durata di quindici (15) anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le Parti. 2. Nel caso di risoluzione anticipata della presente Convenzione o mancato rinnovo dovuti a volontà di FEM, si applica quanto previsto all'art. 2.1 per l'intera durata dei rapporti di lavoro in essere. In tal caso, le Parti si impegnano a garantire la prosecuzione dell'impegno del personale nell ambito di ricerca di FEM. Art. 6 - Modifiche 1. Eventuali modifiche, integrazioni e/o estensioni della presente Convenzione ad ulteriori soggetti pubblici e/o privati dovranno essere concordate mediante atto scritto tra le Parti ed entreranno in vigore all atto della loro sottoscrizione. 2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, si rinvia alla normativa vigente, agli statuti e regolamenti delle due Parti, nonché ad eventuali accordi specifici. 3. La denominazione del Centro indicata all art. 1 potrà essere modificata, previo accordo tra le Parti, all atto di istituzione. Art. 7 Foro competente 1. Nel caso dovessero insorgere controversie in merito alla validità, interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento. Art. 8 Oneri fiscali 1. L imposta di bollo, se dovuta, è a carico di entrambe le Parti. 2. Il presente atto sarà registrato solo in caso d uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente. S. Michele all Adige, lì Trento, lì Firma Firma 3
5 CONVENZIONE TRA l Università degli Studi di Trento (di seguito UNITN ), C.F. e P.IVA , con sede legale in Trento (TN), via Calepina n. 14, rappresentata dal Prof. Paolo Collini, nato a Vicenza (VI) il , in qualità di Rettore pro tempore E la Fondazione Edmondo Mach (di seguito FEM ), C.F. e P.IVA , con sede legale in San Michele all Adige (TN), via E. Mach n. 1, rappresentata da.., nato a.., il in qualità di - congiuntamente denominate Parti - PREMESSO CHE 1. UNITN e FEM, nell ambito dei compiti e delle funzioni attribuite dai rispettivi statuti e regolamenti, hanno stipulato in data xxxx una Convenzione quadro finalizzata all istituzione di un Centro di cui all art. 26, comma 1, lett. c) dello Statuto di Ateneo, nel quale sviluppare attività di interesse comune nell'ambito della ricerca e della didattica descritte nella Convenzione quadro medesima; 2. il Regolamento di Ateneo per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori, emanato con DR 563 del 29 ottobre 2013, all art. 2 comma 6 prevede che [...] gli oneri derivanti dalla chiamata [...] di professori [ ] possono essere a totale o parziale carico di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per professori [...] ; 3. al fine di potenziare le attività del costituendo Centro, la Convenzione quadro all'art. 2 prevede l'impegno di FEM a finanziare integralmente posizioni per personale docente e ricercatore per tutta la durata del loro rapporto di lavoro, da attivare presso UNITN nei settori di comune interesse; 4. il Presidente della FEM e il Rettore di UNITN, nell ambito del piano biennale (sett sett. 2017) previsto dalla Convenzione richiamata al punto 1, hanno condiviso l opportunità di rafforzare l organico docenti con 6 posizioni di professore a tempo indeterminato (3 professori ordinari e 3 professori associati), precisandone i settori concorsuali e scientifico disciplinari di riferimento, posizioni che saranno finanziate integralmente da FEM; 5. i competenti organi di UNITN e di FEM, con proprie deliberazioni, hanno approvato la stipula della presente convenzione, finalizzata a definire le modalità di collaborazione tra Università e FEM in relazione al finanziamento di cui al precedente punto 4), nel rispetto delle procedure previste dal regolamento di Ateneo di cui al precedente punto 2); Pag. 1 di 4
6 TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART Le premesse che precedono, approvate dalle parti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. ART FEM, in conformità ai propri fini istituzionali, al fine di finanziare l attivazione di n. 3 posizioni di professore ordinario e n. 3 posizioni di professore associato, si impegna a versare all Università un contributo iniziale massimo di Euro ,64 (cinquecentosettemiladuecentoventitre/64), corrispondente al costo complessivo per 12 mesi delle posizioni di cui in premessa nella classe di inquadramento iniziale e nell'ipotesi di opzione per il regime di tempo pieno esercitata dai titolari, con le modalità di cui al successivo comma 3. FEM si impegna a finanziare integralmente il costo delle 6 suddette posizioni per tutta la durata del rapporto di lavoro dei titolari, comprese le ulteriori cifre che verranno corrisposte dall Università a seguito di maggiorazioni economiche previste da disposizioni normative. 2. Tale contributo è finalizzato e sarà quindi da destinarsi esclusivamente all istituzione ed al finanziamento dei seguenti n. 6 rapporti di lavoro a tempo indeterminato per attività di didattica e ricerca: - n. 1 professore ordinario, settore concorsuale xxx, ssd xxx - n. 1 professore ordinario, settore concorsuale xxx, ssd xxx - n. 1 professore ordinario, settore concorsuale xxx, ssd xxx - n. 1 professore associato, settore concorsuale xxx, ssd xxx - n. 1 professore associato, settore concorsuale xxx, ssd xxx - n. 1 professore associato, settore concorsuale xxx, ssd xxx 3. II contributo sarà versato da FEM a UNITN con cadenza annuale, previa nota di addebito inviata da UNITN a FEM entro il 28 febbraio di ciascun anno, in cui sarà dettagliato il costo complessivo dei rapporti di lavoro di cui alla presente convenzione per l'anno solare trascorso. ART UNITN si impegna ad attivare le procedure selettive, cosi come previsto dall art. 4 e segg. del Regolamento di Ateneo citato in premessa, finalizzate al reclutamento del personale finanziato dalla presente convenzione, entro 6 mesi dalla stipula della presente convenzione, compatibilmente con la normativa vigente, ed a perfezionare con i soggetti vincitori delle selezioni comparative i prescritti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 2. Qualora UNITN, per qualsivoglia motivo, non procedesse all attivazione di uno o più dei rapporti di lavoro suindicati entro il termine prescritto o se, per qualsiasi causa, uno o più rapporti dovessero essere interrotti prima della naturale scadenza, FEM inviterà UNITN con raccomandata A.R. ad attivare i rapporti di lavoro mancanti. Decorso infruttuosamente il termine di 90 giorni dal ricevimento della raccomandata, qualsiasi ulteriore impegno di FEM dovrà essere concordato tramite scambio di corrispondenza tra Rettore UNITN e Presidente FEM. Pag. 2 di 4
7 ART FEM si impegna a mettere a disposizione dell Università e delle persone che saranno assunte nell'ambito delle procedure selettive di cui alla presente convenzione le attrezzature e le competenze tecnico-scientifiche che riterrà idonee per lo svolgimento delle attività di ricerca e didattica di cui alla Convenzione quadro. 2. FEM, in conformità ai propri fini istituzionali, si riserva inoltre la facoltà di attribuire al personale assunto ai sensi della presente convenzione, con oneri interamente a proprio carico, incarichi retribuiti di lavoro autonomo per lo svolgimento di prestazioni non ricomprese nell attività istituzionale degli stessi. ART Ogni attività del personale di cui alla presente convenzione si svolgerà nel rispetto delle leggi e disposizioni universitarie, ivi inclusi i Regolamenti dell Università. 2. Le Parti convengono che la titolarità di ogni diritto di proprietà intellettuale e industriale, ivi inclusi il diritto al brevetto e ogni altro diritto di sfruttamento economico, su qualsiasi risultato (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, invenzioni, database, materiali, know-how, di seguito Risultati ) realizzato dal personale di cui alla presente convenzione sarà condivisa al 50% tra UNITN e FEM, fermi in ogni caso restando i diritti di eventuali soggetti terzi che abbiano finanziato la ricerca o che abbiano prestato la propria collaborazione in relazione alla stessa e fatti salvi in ogni caso i diritti spettanti all'inventore in base alla legislazione vigente e alla regolamentazione di Ateneo. 3. Le pubblicazioni e comunicazioni scientifiche relative ai Risultati dovranno essere preventivamente approvate da FEM e faranno riferimento sia a FEM, sia a UNITN. Resta inteso che, al di fuori di quanto espressamente previsto dal presente comma, nessuna delle Parti potrà utilizzare il marchio dell altra Parte in alcun documento in assenza del preventivo consenso scritto di quest ultima. ART UNITN e FEM accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere fra loro per effetto della (ed in conseguenza alla) presente convenzione e, nel caso in cui non sia possibile raggiungere l accordo, di risolvere ogni eventuale vertenza mediante arbitrato rituale ai sensi degli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed un Terzo, che fungerà da Presidente del collegio arbitrale, nominato di comune accordo o, in caso di disaccordo, da parte del Presidente del Tribunale di Trento. ART L imposta di bollo, se dovuta, è a carico di entrambe le Parti. Il presente atto sarà registrato solo in caso d uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente. Pag. 3 di 4
8 ART Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell esecuzione della presente convenzione, vengono trattati esclusivamente per le finalità della convezione stessa, mediante consultazione elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata. Gli stessi vengono inoltre trattati, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, ovvero mediante comunicazione a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell Università. S. Michele all Adige, lì Trento, lì Firma Firma Pag. 4 di 4
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