Azione realizzata ai sensi del PSR Marche 2007/2013 Misura b annualità 2010/2011

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1 Azione realizzata ai sensi del PSR Marche 2007/2013 Misura b annualità 2010/2011

2 INDICE 1. PREMESSA pag NORME VENDITA ALIMENTI pag ETICHETTATURA ALIMENTI E BEVANDE pag VENDITA PRODOTTI DA PARTE AGRICOLTORI pag VENDITA DIRETTA ORGANIZZATA (VDO) pag. 16 Forme di vendita diretta organizzata - 1

3 1. PREMESSA Sempre più importante si rileva per l imprenditore l aspetto commerciale. Infatti, se fino all inizio degli anni 90 le materie prime agricole venivano quasi interamente consegnate a soggetti terzi (Consorzi agrari, intermediari grossisti, imprese o cooperative di trasformazione), ottenendo un prezzo che consentiva all azienda di avere margini (seppure minimi) di guadagno, attualmente i crescenti costi di produzione, non compensati da un altrettanto deciso aumento dei prezzi alla produzione (anzi in alcuni casi, come nel latte bovino, si assiste a diminuzioni), impone un profondo cambiamento nell approccio al mercato. Di qui l incremento del numero di imprenditori che eseguono in proprio attività di trasformazione, confezionamento e vendita diretta di alimenti e bevande, anche in segmenti produttivi complessi, come i cereali, nell intento di recuperare valore aggiunto alla materia prima e quindi redditività all azienda. Ne deriva la necessità di far conoscere a tali operatori i molteplici adempimenti e vincoli esistenti nel settore, al fine di evitare loro sanzioni e nel contempo cogliere tutte le opportunità offerte dal mercato e dalla legislazione vigente. In particolare si richiama l attenzione degli agricoltori sugli aspetti relativi all igiene ed etichettatura degli alimenti, sia perchè aumenta il numero dei controlli eseguiti al riguardo dalle Autorità pubbliche e dai privati, sia perchè possono rappresentare elementi importanti per una migliore collocazione sul mercato dei prodotti aziendali, vista la sensibilità mostrata dal consumatore nei confronti della sanità, origine, tracciabilità degli alimenti acquistati. Infine si vuole evidenziare le forme di vendita diretta organizzata, dove una pluralità di agricoltori dello stesso settore o di settori produttivi diversi si associano per aprire punti vendita nella realtà urbana, o spazi espositivi nelle strutture commerciali pubbliche e/o private (vedi mercati rionali o supermercati), allo scopo di abbattere i costi di gestione ed attirare maggiormente l acquirente verso i prodotti offerti. Forme di vendita diretta organizzata - 2

4 2. NORME VENDITA ALIMENTI Chiunque, compresi gli imprenditori agricoli, intende preparare alimenti o bevande destinati alla vendita, esportazione, somministrazione ai propri dipendenti o al consumo in loco, deve: a. munirsi di una specifica autorizzazione sanitaria rilasciata dalla ASL, competente per territorio; b. rispettare le norme igieniche concernenti la vendita e manipolazione delle sostanze alimentari fissate nei regolamenti comunali. E' vietato vendere alimenti o bevande: a. privi degli elementi nutritivi caratteristici, o mescolati con sostanze di qualità inferiore; b. in cattivo stato di conservazione. Tali alimenti o bevande vanno depositati, in attesa di distruzione, in locali separati e con cartelli indicanti la loro destinazione finale; c. aventi cariche microbiche superiori a quelle fissate dal Ministero della Salute; d. insudiciati, o invasi da parassiti, o sottoposti a trattamenti volti a nascondere le alterazioni; e. a cui sono stati aggiunti additivi, o coloranti, o sostanze aromatizzanti (naturali o artificiali) non autorizzati, o in quatità superiore ai limiti autorizzati; f. contenenti residui di prodotti chimici nocivi per l uomo, utilizzati sulle piante o nella fase di conservazione del prodotto, in quantità superiore ai limiti di tolleranza consentiti e ai tempi di carenza (periodo di tempo intercorrente tra la data del trattamento e la data di immissione in commercio del prodotto) fissati dal Ministero della Salute; g. conservati a contatto con materiali (imballaggi) od oggetti non conformi alle disposizioni sanitarie vigenti; h. nei cui locali di lavorazione risultano detenute sostanze non autorizzate; Forme di vendita diretta organizzata - 3

5 i. non conservati adeguatamente nei banchi di vendita. Alimenti, cotti e/o freschi, deperibili debbono essere conservati ad una temperatura idonea a mantenerne inalterate le caratteristiche organolettiche. La vendita in forma ambulante può essere attuata solo con mezzi idonei ad assicurare la conservazione igienica degli alimenti. Chiunque pone in vendita alimenti o bevande non rispondenti ai requisiti sanitari prescritti: arresto fino ad 1 anno + multa da 100 a ( se gli alimenti risultano contenere residui di prodotti chimici agricoli). Chiunque detiene, nei locali di lavorazione degli alimenti e bevande, sostanze non autorizzate: multa da 50 a Chiunque favorisce il contatto di alimenti e bevande con materiali od oggetti non consentiti (salvo commercianti che vendono prodotti in confezioni originali): multa da 50 a Sanzione elevata a in caso di vendita di alimenti in imballaggi colorati con sostanze non autorizzate. Forme di vendita diretta organizzata - 4

6 3. ETICHETTATURA ALIMENTI E BEVANDE I prodotti alimentari possono essere venduti solo se muniti di etichetta recante le seguenti indicazioni obbligatorie: a) denominazione di vendita del prodotto che, se diversa da quella tradizionale, obbliga l impresa a chiederne l autorizzazione al Ministero dello Sviluppo Economico, che si pronuncia entro 60 giorni. Nel caso di succo o passata di pomodoro non derivata dal prodotto fresco, occorre riportare la dicitura Passata/succo di pomodoro ottenuta da concentrato (dicitura passata di pomodoro si può usare solo per prodotto ottenuto dalla spremitura diretta del pomodoro fresco ). La denominazione di vendita del latte va sempre completata con il tipo di trattamento a cui questo è stato sottoposto; b) nome o marchio depositato dall'impresa produttrice o confezionatrice; c) luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari commercializzati. Tale obbligo è stato imposto dalla Legge 4/11 a partire dal 10/02/2011. In caso di prodotti alimentari non trasformati è sufficiente indicare il Paese di produzione, mentre per i prodotti trasformati occorre indicare il luogo in cui è avvenuta l ultima trasformazione sostanziale, nonché il luogo di coltivazione ed allevamento da cui proviene la materia prima agricola prevalentemente utilizzata. Omissione nella indicazione in etichetta del luogo di origine o di provenienza delle materie prime agricole utilizzate costituisce una pratica di concorrenza ingannevole, e come tale viene perseguita; d) sede dello stabilimento di produzione e/o di confezionamento; e) elenco degli ingredienti utilizzati nell elaborazione dell alimento, in ordine di peso decrescente, valutati al momento del loro impiego e non sul prodotto finito. Gli ingredienti presenti nel prodotto finito, anche in forma modificata, (compresi quelli impiegati nella preparazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2 gradi) vanno sempre indicati in etichetta indipendentemente dal fatto di figurare o meno nella denominazione di vendita del prodotto finito. Ingredienti, con peso inferiore a 2% e sostituibili tra loro senza alterare la composizione del prodotto finito (esclusi gli additivi), Forme di vendita diretta organizzata - 5

7 possono essere indicati con la dicitura contiene e/o Nel caso di miscugli di frutta, ortaggi, funghi, in cui nessun ingrediente ha peso rilevante, riportare il termine generico frutta, ortaggi, funghi, seguito dalla dicitura in proporzione variabile e dall elenco dei tipi di frutta, ortaggi, funghi di cui il prodotto finito è composto. Nel caso di carne indicare il tenore massimo di grasso (pari a 30% per suini, 15% per volatili e conigli, 25% per le altre specie) e quello del tessuto connettivo (pari a 25% per suini, 10% per volatili e conigli, 20% per altre specie) in questa presente. La quantità di acqua non viene indicata se inferiore a 5%, o se utilizzata solo nel processo di lavorazione, o se intesa come liquido di copertura. Nel caso di olio di oliva, occorre specificare se viene impiegato olio di oliva raffinato, od olio di oliva vergine, od olio di sansa di oliva. Ingredienti vanno riportati con il termine abituale, senza ulteriori oggettivi, salvo il caso di aceto per cui è necessario specificare la materia prima di derivazione (aceto di vino, aceto di alcool) ed evidenziando l origine dell ingrediente caratterizzante. Nel caso di aromi riportare il termine "naturale" se utilizzate sostanze aromatizzanti e/o preparati naturali. Non sono considerati ingredienti: gli additivi, i coadiuvanti tecnologici, i rilevatori. Nel caso degli edulcoranti impiegati nei succhi di frutta, confetture, gelatine di frutta, marmellata, crema di marroni utilizzare la dicitura con edulcorante. Nel caso di un ingrediente composto specificare l elenco dei suoi componenti, salvo il caso che questo rappresenti meno del 2% sul prodotto finito. Indicazione degli ingredienti non necessaria per: prodotti costituiti da 1 solo ingrediente, che viene richiamato nella denominazione di vendita o in questa facilmente riconoscibile; ortofrutticoli freschi (comprese patate); latte, burro, formaggi, prodotti caseari costituiti solo da latte, sale, enzimi; Forme di vendita diretta organizzata - 6

8 vini, spumanti, acquaviti, birra... aventi contenuto alcolico superiore a 1,2 gradi. Rimane l obbligo di indicare gli ingredienti per alimenti a base di cereali contenenti glutine (quali grano, segala, orzo, farro, kamut e loro ibridi), uova, pesce, soia, frutta a guscio. Nel caso di prodotti all uovo, è sufficiente specificare negli ingredienti se ottenuti con uova fresche o uova, fermo restando che le uova debbono comunque essere sottoposte a pastorizzazione; f) quantità degli ingredienti. Indicazione non obbligatoria se in etichetta: il nome dell ingrediente figura nella denominazione di vendita (v. yogurt alla fragola, pasta all'uovo), o non viene specificato (v. olive farcite), mentre è necessaria una doppia indicazione in caso di alimenti composti (v. biscotto con crema di nocciole, occorre indicare % di crema e % di nocciole). Se ingrediente composto è presente nel prodotto finito in quantità superiore al 25%, indicare sempre i suoi componenti in ordine di peso decrescente; ingrediente evidenziato con una parola (al burro, alla panna, con prosciutto) o con un immagine, o con una rappresentazione grafica ingrediente non essenziale per caratterizzare il prodotto alimentare offerto. Esentati da obbligo di indicare la quantità degli ingredienti: zucchero, vitamine e sali minerali qualora riportati su etichette nutrizionali; vendita di prodotti sfusi, o di prodotti non destinati al consumatore. Nel caso di prodotti alimentari, il cui tenore di acqua diminuisce a seguito di un trattamento termico, la quantità da indicare è quella vigente al momento della preparazione. Nel caso di alimenti concentrati o disidratati, il peso dell ingrediente va invece calcolato quando il prodotto viene ricostituito g) peso netto del prodotto presente nell'imballaggio va espresso in peso o volume. Nel caso di prodotti conservati in "liquidi di governo" (acqua, aceto, olio) indicare sempre la quantità di prodotto sgocciolato. Per prodotti cotti occorre tener conto del liquido di cottura. Quantità da riportare in etichetta per prodotti soggetti a farti cali, è quella esistente al momento della vendita. Forme di vendita diretta organizzata - 7

9 Non è obbligatorio indicare il peso netto in caso di: vendita al dettaglio a peso (in tal caso riportare dicitura "vendita a peso"); prodotti venduti a pezzi o a collo; prodotti alimentari confezionati in quantità inferiori a 5 g. o 5 ml.; prodotti dolciari confezionati in quantità inferiori a 30 g. h) data di confezionamento, espressa in giorno, mese ed anno; i) termine minimo di conservazione o data di scadenza da riportare, in modo indelebile, chiaramente visibile e leggibile per il consumatore, utilizzando la dicitura: da consumarsi preferibilmente entro (giorno di scadenza per prodotti alimentari conservabili per non oltre 3 mesi); da consumarsi preferibilmente entro la fine di (mese, anno) per prodotti conservabili tra 3 e 12 mesi (se conservabili per oltre 12 mesi sufficiente indicare solo l anno) Per il latte (Escluso UHT), i prodotti lattieri freschi, i formaggi freschi, la pasta fresca, le carni, la data di scadenza è fissata dal Ministero delle Attività Produttive con decreto (per il latte fresco, ad esempio, è fissata in 5 giorni). Indicazione di scadenza non è necessaria per: ortofrutticoli freschi, comprese le patate; vini, vini spumanti, vini liquorosi, vini frizzanti, vini aromatizzati, bevande ottenute da frutti diversi dall uva, bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 10 gradi; aceti; bevande analcoliche, succhi di frutta, bevande alcoliche contenute in recipienti di capacità superiore a 5 litri destinati alla collettività; zucchero; pane e prodotti della pasticceria, da consumarsi entro le 24 ore successive alla fabbricazione. È vietata la vendita di prodotti scaduti; Forme di vendita diretta organizzata - 8

10 j) modalità di conservazione ed utilizzazione del prodotto alimentare. Indicazione da riportare di seguito alla data di scadenza, in quanto il periodo di conservazione dell alimento dipende spesso dalle sue modalità di conservazione; k) identificazione del lotto, cioè di una partita omogenea di prodotti alimentari posti in vendita. Indicazione non necessaria: se il termine di conservazione indica almeno il giorno ed il mese; nel caso di prodotti agricoli usciti dall azienda per essere: 1. venduti o consegnati a centri di deposito, o di condizionamento, o di imballaggio; 2. conferiti ad Organizzazioni di produttori; 3. raccolti e subito integrati nel processo di trasformazione dell alimento; nel caso di prodotti agroalimentari venduti direttamente nei luoghi di produzione e confezionati su richiesta dei consumatori. m) titolo alcolometrico volumico effettivo da riportare, nel caso di bevande superiori a 1,2 gradi, utilizzando dicitura "alcool...%vol.". Ammessa tolleranza di: 0,5% per birra avete meno di 5,5 gradi alcolici; 1% per birra avente più di 5,5 gradi alcolici e bevande fermentate a base di frutta; 1,5% per bevande contenente frutta; percentuale fissata dalla Comunità Europea per il vino, spumante, mosto di uva. Nel caso di acquavite, avente titolo alcolometrico minimo superiore a 36 gradi, riportare in etichetta la dicitura acquavite di., seguita dal nome della materia prima utilizzata; n) dichiarazioni nutrizionali, riguardanti determinati valori energetici o nutrienti (quali proteine, carboidrati, zuccheri, fibre alimentari, acidi grassi) contenuti nell alimento (riportare in un unica tabella l elenco di tali elementi ed i loro quantitativi, purché la loro presenza nell alimento sia dimostrata scientificamente). E' facoltativo invece riportare amidi, vitamine, colesterolo, purché non figurino nella pubblicità del prodotto; Forme di vendita diretta organizzata - 9

11 o) tipologia di lavorazione. Riportare la dicitura produzione artigianale o lavorato a mano, qualora tutte le fasi del processo, o quanto meno la parte preponderante di queste, siano realizzate seguendo tali metodologie; p) prezzo di vendita (comprensivo di IVA ed altre imposte) sempre riportato per unità di misura (kg., metro, mq., mc), anche se il prodotto è venduto sfuso, salvo il caso di: prodotti venduti a pezzo o a collo; prodotti di diversa natura racchiusi in una stessa confezione; prodotti venduti presso distributori automatici; prodotti destinati ad essere mescolati per dar vita ad alimenti compositi inseriti in unico imballaggio; prodotti preconfezionati esentati dall obbligo di indicare la quantità netta; prezzo identico a quello di vendita; prodotti abbinati a prestazione di servizi (v. somministrazione di bevande ed alimenti); prodotti offerti nelle vendite all'asta. Nel caso di prodotti confezionati immersi in un liquido di governo, il prezzo è riferito al peso netto del prodotto sgocciolato. Non è necessario riportare sugli imballaggi le suddette indicazioni obbligatorie, se già figurano nelle confezioni dei prodotti alimentari contenuti, altrimenti è necessario indicare sull imballaggio almeno la denominazione del prodotto contenuto e la sua data di scadenza. Nel caso di prodotti alimentari venduti sfusi, o incartati sul luogo di vendita alla presenza dell acquirente (compresi formaggi freschi a pasta filata, venduti presso il caseificio), occorre riportare su un apposito cartello, collocato vicino od all interno dei recipienti in cui questi sono contenuti: 1) denominazione di vendita; 2) elenco degli ingredienti utilizzati; 3) modalità di conservazione degli alimenti deperibili dopo l acquisto; 4) data di scadenza nel caso di paste fresche (con o senza ripieno); 5) titolo alcolometrico effettivo per bevande con alcool superiore a 1,2 gradi. Forme di vendita diretta organizzata - 10

12 Le indicazioni obbligatorie riportate in etichetta, o nella pubblicità, o nei cartelli non debbono: a) indurre in errore il consumatore circa la natura, identità, qualità, composizione, quantità, conservazione, origine, provenienza, metodo di fabbricazione del prodotto alimentare offerto; b) attribuire al prodotto alimentare effetti e proprietà che non possiede, soprattutto in termini di proprietà atte a prevenire o curare determinate malattie umane (esclusi i prodotti destinati ad un alimentazione particolare); c) suggerire il possesso di caratteristiche particolari al prodotto alimentare offerto quando prodotti analoghi non ne possiedono. Per prodotti destinati all industria, o alla lavorazione artigianale, o al commercio all ingrosso, o sottoposti ad altre lavorazioni è sufficiente riportare la denominazione di vendita, il nome dell impresa produttrice, la quantità netta, le modalità di conservazione e/o le istruzioni per l uso. Il Servizio igiene degli alimenti della ASL esegue controlli, nella fase di distribuzione e commercio, per accertare la regolarità della presentazione dei prodotti alimentari e bevande, ed in caso di irregolarità rilevate procede ad applicare le seguenti sanzioni: multa da a a chiunque non riporta la data di scadenza sui prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumo; multa da 650 a a chiunque non riporta in etichetta la dichiarazione nutrizionale; multa da a a chiunque vende o pubblicizza alimenti che inducono in errore l acquirente circa la loro natura, sostanza, qualità, proprietà nutritive; multa da 500 a a chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura, o lo indica in modo difforme da quanto previsto; multa da 600 a 3500 a chiunque non adempie ad altro obblighi relativi alla etichettatura. Forme di vendita diretta organizzata - 11

13 4. VENDITA PRODOTTI DA PARTE AGRICOLTORI Gli imprenditori agricoli, in forma di ditta individuale, o di società di persone, o di altre forme societarie, possono vendere direttamente al commerciante o all industria di trasformazione, o al consumatore, in forma itinerante o in sede fissa (aree pubbliche, locali, chioschi...), prodotti ottenuti in misura prevalente dalla propria attività agricola o di allevamento (nel caso di allevamento le materie prime impiegate nell alimentazione del bestiame debbono provenire, almeno in parte, dall azienda, con esclusione degli allevamenti zootecnici di tipo industriali), nonché quelli oggetto di attività di manipolazione o trasformazione e/o acquistati da altre aziende agricole purché in quantità marginale. Per agevolare il contatto diretto tra produttore e consumatore il comma 1065 della Legge finanziaria 2007 stimola i Comuni a realizzare mercati riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli, che ne facciano richiesta in forma individuale od associata. I Comuni procedono, di propria iniziativa, o su richiesta degli stessi imprenditori agricoli, o delle Associazioni di produttori, o delle Organizzazioni professionali agricole, ad istituire i suddetti farmer market su aree pubbliche, o in locali aperti al pubblico, o su aree di proprietà privata. Tali mercati sono dotati di un disciplinare (comunicato alla Regione), attraverso il quale regolamentare le modalità di vendita (definire in particolare la provenienza dei prodotti offerti in quanto obiettivo dei farmer market è quello di valorizzare le tipicità locali). Possono esercitare la vendita diretta in tali mercati gli imprenditori agricoli che: a) risultano iscritti al Registro delle imprese della Camera di Commercio; b) hanno un azienda agricola ubicata nel territorio della Regione o negli ambiti definiti dalle singole amministrazioni competenti; c) vendono sia prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dalle aziende di soci conferitori, anche se sottoposti ad attività di manipolazione o di trasformazione, sia prodotti agricoli ottenuti nell ambito territoriale della Regione; Forme di vendita diretta organizzata - 12

14 d) non abbiano riportato condanne, con sentenza passato in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o frode nella preparazione di alimenti, nei 5 anni precedenti all inizio dell attività ; e) esercitano l attività di vendita diretta in qualità di titolare dell impresa, o di socio in caso di società agricola, o di coadiuvante familiare, o di personale dipendente dell impresa; f) vendono prodotti agricoli conformi alle norme vigenti in materia di igiene ed etichettatura degli alimenti. L imprenditore agricolo, per effettuare la vendita diretta dei propri prodotti o di quelli acquistati in forma non prevalente, deve inviare una comunicazione di inizio attività a: - Sindaco del Comune dove ha sede l azienda di produzione in caso di vendita diretta in azienda, oppure al Sindaco del Comune dove ricade l area privata, fuori dal compendio aziendale, in cui si intende svolgere con continuità una forma di vendita a cielo aperto. In domanda occorre specificare: generalità del richiedente; iscrizione dell azienda al Registro delle imprese della Camera di Commercio; estremi di ubicazione dell azienda; descrizione dei prodotti da vendere e delle modalità con cui si intende effettuare la vendita; - Sindaco del Comune in cui si vuol effettuare la vendita di prodotti agricoli qualora questa avvenga in aree pubbliche, o in locali aperti al pubblico. In domanda occorre specificare: generalità del richiedente; iscrizione dell azienda al Registro delle imprese della Camera di Commercio; ubicazione del fondo coltivato, con relativi riferimenti catastali; tipo di prodotti agricoli oggetto di vendita; metodi di vendita utilizzati; eventuale richiesta di assegnazione posteggio. Alla comunicazione allegare il certificato penale del richiedente, da cui risulti l inesistenza di condanne negli ultimi 5 anni per reati contro igiene, sanità e frode nella preparazione degli alimenti. Il Comune, entro 30 giorni dalla comunicazione, decide se rilasciare o meno la licenza commerciale; se nessuna risposta pervenuta, vale la regola del silenzio assenso. Forme di vendita diretta organizzata - 13

15 Il Comune deve sempre riservare nell assegnazione dei posteggi al mercato pubblico una percentuale minima agli agricoltori che esercitano la vendita diretta dei loro prodotti. La vendita diretta dei prodotti agricoli può avvenire da parte dell imprenditore anche in forma itinerante, purchè con idoneo mezzo e previo invio al Comune, dove ha sede l azienda, di una comunicazione, in cui riportare: generalità del richiedente; iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio; luogo di ubicazione dell azienda; prodotti di cui si intende praticare la vendita itinerante e le modalità di esecuzione. Il Comune revoca l autorizzazione di vendita qualora: a) viene meno la qualifica di imprenditore agricolo; b) imprenditore agricolo vende prevalentemente prodotti non ottenuti nel proprio fondo o nei fondi degli associati; c) imprenditore agricolo viene condannato per reati contro igiene, sanità e frode nella preparazione degli alimenti; d) rilevate più violazioni nella vendita diretta di prodotti agricoli da parte dell imprenditore In caso di cessazione dell'attività, l agricoltore può trasferire l autorizzazione rilasciata dal Comune solo ad un altro agricoltore. Il Comune può altresì, secondo quanto previsto dal D.M. 20/11/2007: - organizzare, all interno dei mercati agricoli, attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati ; - favorire la fruibilità dei farmer market mediante la fornitura di specifici servizi a favore dei clienti dei suddetti mercati; - eseguire attività di monitoraggio annuale sull attività dei farmer market ; - esercitare attività di controllo nella vendita diretta da parte degli agricoltori all interno dei farmer market, in particolare per quanto concerne il rispetto dei regolamenti comunali, del disciplinare di mercato, delle disposizioni emanate dal Ministero al riguardo; Forme di vendita diretta organizzata - 14

16 - avvalersi delle ASL, competenti per territorio, per verificare il rispetto nei mercati agricoli delle vigenti norme sull igiene degli alimenti, tenendo conto che Il D.Lgs. 273/98 consente deroghe alle norme igienico-sanitarie previste dalla Comunità Europea per la produzione di derrate alimentari ottenute con metodi tipici e tradizionali; - promuovere, insieme a Regione e Ministero, azioni di informazione per i consumatori circa le caratteristiche qualitative dei prodotti agricoli posti in vendita. Gli imprenditori agricoli che esercitano il commercio all ingrosso di prodotti ortofrutticoli non necessitano di alcuna iscrizione all Albo di tale categoria di operatori. Qualora la vendita di prodotti agricoli di provenienza extra aziendale superi i per gli imprenditori individuali ed i per le società, si applicano le norme di vendita del commercio previste dal D.Lgs. 114/98 (v. requisiti di accesso alle attività commerciali, orari di apertura e chiusura dei negozi). L art. 2 bis della Legge 231/05 consente alla grande distribuzione organizzata, in cui si esercita anche l attività di vendita dei prodotti agroalimentari, di riservare, nell ambito di intese di filiera, spazi per prodotti provenienti da aziende agricole ubicate nel territorio della Regione. La definizione di queste intese può costituire elemento di priorità nella concessione di aiuti alle stesse imprese agricole ed agroalimentari firmatarie. Si ricorda, infine, che l art. 2 della Legge 231/05 stimola le Regioni a promuovere accordi volontari tra consumatori (Gruppi solidali di acquisto GAS) per favorire la costituzione di centrali di acquisto e, facilitare così l incontro tra domanda ed offerta dei prodotti agroalimentari. Forme di vendita diretta organizzata - 15

17 5. VENDITA DIRETTA ORGANIZZATA (VDO) La crisi di mercato, i costi elevati di gestione di un punto di vendita fisso, la elevata competizione esercitata soprattutto dalla grande distribuzione, spingono gli agricoltori, interessati ad avere un contatto diretto con il consumatore, ad indirizzarsi verso forme aggregate di vendita piuttosto che individuali. Un importante supporto a tale esigenza potrebbe venire dal mondo cooperativo e dalle Organizzazioni di prodotto, in grado di svolgere, anche per obblighi statutari, quel ruolo di coordinamento e di programmazione della produzione e della commercializzazione indispensabili nel momento in cui si attiva una rete di vendita. La difficoltà ad affermarsi nella nostra Regione di codeste strutture ed il ruolo, alle volte limitato ad 1 solo prodotto, della loro rappresentanza, spingono gli imprenditori più intraprendenti a studiare forme organizzate autonome, nell intento di eliminare qualunque passaggio intermedio nei confronti dell acquirente finale, presentare un pacchetto di prodotti il più possibile diversificato per venire incontro alle varie esigenze del consumatore, assicurare servizi aggiuntivi all alimento offerto (tracciabilità, genuinità, tipicità) che ne giustifichi il maggior prezzo di vendita. La Regione, sensibile a questa nuova strategia commerciale dell impresa agricola marchigiana, ha deciso di finanziare un iniziativa sperimentale al riguardo, con l intento di farne il banco di prova di un azione più specifica già nel corso dell attuale PSR, ed ancor più nella prossima programmazione 2014/2020. Di qui la decisione, per quanto il bando sia scaduto in data 30/06/2010 e si è oramai entrati nella fase di realizzazione del progetto vincitore (Bovinmarche), di farne conoscere gli elementi salienti in quanto probabilmente si seguirà la stessa impostazione metodologica nell emanazione dei futuri bandi. Alle agevolazioni per la vendita diretta organizzata possono partecipare tutte le imprese agricole associate in qualsiasi forma giuridica (comprese le Associazioni temporanee di scopo ATS), nonché le Organizzazioni di produttori, le cooperative agricole, le società consortili o a responsabilità limitata o per azioni che presentano Forme di vendita diretta organizzata - 16

18 domanda di aiuto al Servizio Regionale Agricoltura, allegando: 1) progetto di investimento, articolato in: - parte anagrafica, in cui riportare: a. informazioni sul rappresentante legale del soggetto proponente e persona da contattare; b. profilo del responsabile tecnico con relative competenze in materia; c. informazioni sul gruppo di aziende agricole partecipanti al progetto, con relativa disponibilità del prodotto, nonché su altri soggetti coinvolti a vario titolo nel progetto; - parte progettuale, in cui riportare: a. relazione sull attuale stato della commercializzazione da parte delle aziende partner; b. descrizione della nuova tipologia distributiva che si intende realizzare, nonché le forme di coinvolgimento delle imprese agricole produttrici; c. descrizione degli obiettivi perseguiti (Regione punta in particolare a sviluppare la filiera corta nel settore agroalimentare, attraverso forme di vendita esercitate in comune da più agricoltori in un unico spazio commerciale in grado da garantire il consumatore circa la qualità e provenienza del prodotto); d. descrizione dei soggetti partner (nominativo della ditta; tipologia del prodotto offerto; quantità annua da immettere sul mercato) ed il loro ruolo nella VDO; e. utenti finali ed intermedi a cui sono destinati i prodotti commercializzati; f. descrizione delle modalità di esecuzione dell attività commerciale; g. illustrazione di come si intende strutturare il punto vendita in termini di: arredi ed attrezzature; presenza di sistemi informativi dedicati; sistemi di gestione incassi e vendite; consegna dei prodotti; ritiro dei prodotti in scadenza; gestione di prezzi e sconti; regolamento di mercato; definizione contratti di conferimento tra Forme di vendita diretta organizzata - 17

19 VDO e produttori; caratteristiche dei prodotti commercializzati; eventuali accordi con Comuni; organizzazione di visite ad aziende agricole coinvolte a garanzia dell origine e della tracciabilità del prodotto; h. tipologia degli investimenti da realizzare (v. adeguamento della struttura; acquisto di impianti di stoccaggio, banconi frigo, bilance, totem touch screem, mobili di arredo); i. descrizione delle risorse umane da impiegare nell attività commerciale, con relative competenze ed esperienze; j. business plan dell investimento, con dettagliata analisi del rapporto costi/benefici; k. definizione delle fasi di attuazione del progetto e calendario operativo delle attività; l. descrizione dell attività di monitoraggio del progetto; m. descrizione degli indicatori fisici di risultato (numero di aziende agricole coinvolte; volumi fisici e finanziari dei prodotti commercializzati; investimenti da realizzare per allestimento); n. descrizione dei risultati attesi (adozione delle migliori tecnologie per garantire la sanità, conservazione, etichettatura, identificazione, tracciabilità delle produzioni; individuazione di una più adeguata organizzazione logistica e commerciale da parte della VDO rispetto alle vendite individuali; maggiore coinvolgimento delle aziende agricole nell ambito di questo tipo di vendita; efficaci dell azione di sensibilizzazione nei confronti del consumatore; valutazione dei costi della VDO in relazione ai maggiori ricavi assicurati agli operatori agricoli); o. modalità di partecipazione ai costi del progetto da parte dei vari partner (modalità ed entità del confinanziamento) 2) preventivo spesa per singolo investimento di tipo materiale ed immateriale; Forme di vendita diretta organizzata - 18

20 3) dichiarazione di partecipazione al progetto da parte del singolo imprenditore agricolo, che si impegna a costituire ATS qualora progetto venga finanziato; 4) dichiarazione di non disporre o di non richiedere altri contributi pubblici per gli stessi investimenti; 5) dichiarazione da parte di tutti i soggetti partner di possedere i requisiti di accesso alla misura. Il Servizio Regionale Agricoltura, tramite apposita Commissione, esamina i progetti presentati ed entro 45 giorni compila una graduatoria, tenendo conto delle seguenti priorità: 1) tipologia del soggetto proponente (peso 30%); 2) numero di imprese partecipanti direttamente od indirettamente al progetto (peso 30%), privilegiando quelle che dispongono di prodotti DOP, IGP, QM, biologici; 3) assortimento dei prodotti posti in vendita (peso 10%), privilegiando prodotti di qualità certificata; 4) tipo di modello organizzativo proposto per la realizzazione e gestione della VDO (peso 30%). Il beneficiario è tenuto a: 1) realizzare il progetto entro 18 mesi dalla data di concessione dell aiuto. Può essere ammessa una proroga (di non oltre 6 mesi), purché venga inviata una richiesta adeguatamente motivata prima della scadenza del termine di realizzazione; 2) mantenere invariati gli obiettivi, i contenuti ed i risultati attesi dal progetto approvato, salvo cause di forza maggiore. In sede di esecuzione sono ammesse variazioni finanziarie inferiori al 10% dell importo progettuale, purché non comportino sostanziali modifiche al programma approvato. Qualunque altra variazione (compresa l eventuale sostituzione di partner) deve essere preventivamente comunicata ed approvata dal Servizio Regionale Agricoltura, purché il progetto originario mantenga le garanzie necessarie sotto il profilo tecnico, scientifico, organizzativo ; Forme di vendita diretta organizzata - 19

21 3) rendicontare il progetto realizzato, inviando al Servizio Regionale Agricoltura: - relazione tecnica sull attività svolta e sui risultati ottenuti; - relazione sulle spese sostenute, corredata dai documenti originali di spesa con indicazione delle modalità e degli estremi di pagamento (numero e data del bonifico bancario od assegno). Vietato il pagamento in contanti. Il Servizio Regionale Agricoltura esegue verifiche periodiche sull attuazione del progetto e qualora accerti il mancato raggiungimento di gran parte degli obiettivi e/o degli indicatori di risultato previsti, pronuncia decadenza o revoca del contributo concesso, salvo il caso che la irregolarità non dipenda da inadempimenti specifici del beneficiario. Da considerare che mentre nel progetto pilota il contributo era pari al 70% delle spese sostenute fino ad un massimo di , nelle future iniziative della Regione si ritornerà al contributo specifico della Misura del PSR (trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari nell ambito di progetti di filiera) pari a 40% elle spese sostenute fino ad un limite massimo di Forme di vendita diretta organizzata - 20

Si applica agli Operatori del Settore Alimentare in tutte le fasi della filiera alimentare a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale

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