DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. SERVIZI PER L IMPIEGO, MERCATO DEL LAVORO, CRISI OCCUPAZIONALI E PRODUTTIVE N. 13/SIM DEL 22/02/2011
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1 1 DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. SERVIZI PER L IMPIEGO, MERCATO DEL LAVORO, CRISI OCCUPAZIONALI E PRODUTTIVE N. 13/SIM DEL 22/02/2011 Oggetto: L.R. n. 2/2005, art. 29 Bando per la concessione di contributi rivolti al sostegno dei contratti di solidarietà difensivi per imprese escluse dal campo di applicazione della CIGS - ANNO ,00 Cap Bilancio IL DIRIGENTE DELLA P.F. SERVIZI PER L IMPIEGO, MERCATO DEL LAVORO, CRISI OCCUPAZIONALI E PRODUTTIVE (omissis) - D E C R E T A - 1. di approvare il Bando di accesso di cui all allegato A e documenti allegati (B, C, D), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto; 2. di procedere con successivi atti all approvazione della graduatoria, alla concessione ed alla liquidazione dei contributi; 3. di impegnare la somma di euro ,00 sul capitolo n del Bilancio regionale anno IL DIRIGENTE DELLA P.F. (Dott. Fabio Montanini) - ALLEGATI -
2 2 Allegato A BANDO DI ACCESSO AL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO CONTRATTI DI SOLIDARIETA DIFENSIVI PER IMPRESE ESCLUSE DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CIGS - art. 29 L.R. n. 2/ ANNO 2011 Articolo 1 Finalità I contratti di solidarietà difensivi sono accordi collettivi aziendali sottoscritti dalle parti al fine di evitare in tutto o in parte riduzioni di personale attraverso una generalizzata riduzione dell orario di lavoro. L applicazione del contratto comporta per i lavoratori la concessione di un trattamento di integrazione salariale per compensare la retribuzione persa a seguito della riduzione dell orario di lavoro. La Regione Marche, nell attuale congiuntura economica, con il presente intervento intende difendere i posti di lavoro esistenti, prevedendo un contributo per l integrazione delle retribuzioni dei lavoratori interessati a contratti di solidarietà difensivi stipulati al fine di evitare licenziamenti. Articolo 2 Validità e scadenza Il presente Avviso ha validità a far data dalla pubblicazione sul BUR della Regione Marche fino ad esaurimento delle risorse disponibili e comunque NON OLTRE IL 31 DICEMBRE La scadenza di cui sopra cesserà di essere operativa con l assegnazione e l esaurimento delle risorse disponibili. Tale avviso potrà essere soggetto a rifinanziamento qualora questa Amministrazione lo ritenesse utile ed opportuno. Articolo 3 Aziende beneficiarie Le imprese aventi sede legale/operativa nelle Marche beneficiarie del contributo sono: le imprese escluse dal campo di applicazione della CIGS, comprese le società cooperative; le imprese artigiane con meno di 16 dipendenti, a condizione che sottoscrivano un CdS dove si prevede che i lavoratori a orario ridotto da loro dipendenti percepiscano, a carico dei fondi bilaterali istituiti dai CCNL o territoriali, una prestazione di entità non inferiore alla metà della quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori (Legge n. 236/93, art. 5, comma 8).
3 3 le imprese, di cui sopra che hanno sottoscritto l accordo sindacale a partire dal 1 gennaio 2010 le imprese che hanno stipulato precedentemente contratti di solidarietà ed hanno già beneficiato del contributo regionale relativamente ad un annualità, solo se hanno concluso il contratto di solidarietà precedente ed hanno stipulato un nuovo accordo collettivo aziendale sindacale, ottenendo un ulteriore Decreto di Concessione da parte del Ministero. Articolo 4 Lavoratori beneficiari del regime di solidarietà Il contributo regionale integra le retribuzioni perse dai lavoratori in solidarietà appartenenti alle categorie degli operai, impiegati, quadri, soci di cooperative di produzione e lavoro e lavoratori parttime con carattere strutturale e preesistente alla nuova organizzazione del lavoro. Sono esclusi i lavoratori con qualifiche dirigenziali. Anche i lavoratori assunti con contratto a termine, con contratto di apprendistato ed inserimento lavorativo possono beneficiare del contratto di solidarietà e del relativo contributo fino alla scadenza del contratto, purché la riduzione di orario non impedisca il raggiungimento degli obiettivi formativi ed a condizione che non siano stati assunti per esigenze produttive legate a fenomeni di natura stagionale. Il contributo regionale sostiene il contratto di solidarietà operativo nell azienda per un massimo di 12 mesi. Può sostenere l azienda per ulteriori 12 mesi qualora venga stipulato un nuovo accordo collettivo sindacale aziendale al quale consegue un nuovo decreto Ministeriale di concessione. Si precisa che il contributo verrà assegnato esclusivamente alle imprese che hanno presentato domanda entro i termini di validità dell Avviso Pubblico ( ). Articolo 5 Decorrenza degli accordi Il contributo regionale verrà erogato a quelle aziende che abbiano stipulato a partire dal 1 GENNAIO 2010 accordi con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all art. 1, comma 1 del D. Lgs. 30/10/1984 n. 376, convertito in Legge n. 863 del 19/12/1984 e che, di conseguenza, abbiano effettuato, al fine di evitare in tutto o in parte licenziamenti, una riduzione dell orario di lavoro. Articolo 6 Accordo collettivo aziendale sindacale L accordo collettivo per l applicazione del contratto di solidarietà dovrà contenere almeno i seguenti elementi: - quantificazione dell esubero di personale e motivi che ne hanno determinato l esubero - data di decorrenza dell applicazione del regime di solidarietà e relativa durata - entità ed articolazione della riduzione di orario (giornaliero, settimanale e mensile), unità produttive interessate/escluse e relativa motivazione - numero dei lavoratori coinvolti nella riduzione dell orario di lavoro nel rispetto del principio di congruità con le eventuali variazioni percentuali ammesse dal D.M. n del 20/08/ eventuale previsione di una deroga alla riduzione di orario stabilito dall accordo per far fronte ad improvvise situazioni di mercato - dovrà essere indicata, inoltre, per ogni lavoratore, la qualifica di appartenenza, il relativo livello retributivo ed i periodi di inserimento nel programma di riduzione di orario. Articolo 7 Domanda di ammissione al contributo regionale
4 4 La domanda dell impresa di concessione del contributo regionale, comprensiva della documentazione richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante e presentata in bollo secondo il fac-simile previsto nell allegato B del presente bando, deve essere inviata a mezzo Raccomandata A/R a: REGIONE MARCHE - Servizio Industria, Artigianato, Istruzione, Formazione e Lavoro P.F. Servizi per l Impiego, Mercato del Lavoro, Crisi occupazionali e produttive Via Tiziano n. 44 (Palazzo Leopardi 2 piano) ANCONA successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche (BURM) del presente bando. Il plico inviato dovrà recare all esterno la seguente dicitura BANDO DI ACCESSO AL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO CONTRATTI DI SOLIDARIETA DIFENSIVI - art. 29 L.R. n. 2/ ANNO Articolo 8 Documentazione da allegare alla domanda Alla domanda va allegata la seguente documentazione : a) copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità del legale rappresentante dell impresa b) accordo collettivo sindacale aziendale c) elenco nominativo dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà e rispettiva qualifica d) metodologia di calcolo utilizzata per la richiesta del contributo e) Decreto di concessione a seguito di contratto di solidarietà da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per imprese non rientranti nel regime di CIGS (art. 5, comma 5 della Legge n. 236/93) o in alternativa, se non ancora in possesso del Decreto Ministeriale, copia della domanda inoltrata al Ministero per la concessione del contratto di solidarietà. f) DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva con data non superiore a 30 giorni antecedenti la domanda di contributo attestante la posizione contributiva regolare dell azienda. Articolo 9 Motivi di esclusione delle domande Il Dirigente della P.F. Servizi per l Impiego, Mercato del Lavoro, Crisi occupazionali e produttive dispone con proprio atto l esclusione delle domande, in quanto: - non conformi ai requisiti ed alle caratteristiche di cui all art. 3; - inviate successivamente alla scadenza del 31 dicembre 2011; - prive della documentazione indicata ai punti e) ed f) di cui al precedente art. 8. Le domande e la relativa documentazione che risultino incomplete possono essere regolarizzate, solo nei casi di seguito elencati: - mancanza della fotocopia del documento di identità in corso di vigenza; - documento di identità scaduto; - mancanza della documentazione indicata ai punti a),b) c),d) di cui al precedente art. 8. Tali omissioni formali possono essere regolarizzate: - su iniziativa del richiedente, entro e non oltre 20 giorni dalla presentazione della domanda di contributo qualora si avveda autonomamente dell omissione; - entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della richiesta in tal senso, da parte dell Amministrazione.
5 5 Tali domande verranno considerate ammissibili ma inserite nella graduatoria mensile solo dopo l avvenuta regolarizzazione della documentazione che sarà richiesta formalmente all azienda. Articolo 10 Graduatorie Le domande complete della documentazione richiesta al precedente art. 8 verranno inserite in graduatorie mensili predisposte secondo l ordine temporale di arrivo delle domande (fa fede il timbro postale). La graduatoria verrà formalizzata con apposito Decreto del Dirigente della P.F. Servizi per l Impiego, Mercato del Lavoro, Crisi occupazionali e produttive. La prima graduatoria mensile decorrerà dal giorno di pubblicazione del presente Bando sul BUR della Regione Marche ed avrà validità 30 giorni. Articolo 11 Concessione e liquidazione del contributo La concessione e la liquidazione dei contributi alle imprese è disposta con Decreto del Dirigente della P.F. Servizi per l Impiego e Mercato del Lavoro della Regione Marche ed è pari ad un quarto del monte retributivo non dovuto a seguito della riduzione dell orario di lavoro: tale contributo è erogato in unica soluzione ed è riferito ad una sola annualità, dietro presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari al contributo concesso. La garanzia fideiussoria deve avere durata pari a quella del contratto di solidarietà autorizzato e prorogabile per ulteriori sei mesi e comunque fino allo svincolo formale da parte dell Amministrazione regionale. I costi relativi alla fideiussione sono a carico dell azienda beneficiaria. Si procederà alla liquidazione dei contributi seguendo l ordine della graduatoria redatta mensilmente, esclusivamente previo invio da parte dell azienda del Decreto di concessione emesso dal Ministero del Lavoro recante l autorizzazione all intervento. I contributi verranno liquidati fino all ammontare delle risorse disponibili. La Regione si riserva altresì la possibilità di rinnovare il presente avviso nel caso in cui ci fossero ulteriori risorse a disposizione. Articolo 12 Adempimenti del datore di lavoro Il contributo regionale destinato all integrazione della retribuzione dei lavoratori deve essere evidenziato in busta paga attraverso l inserimento di apposita voce stipendiale e liquidato entro il mese successivo dell effettiva erogazione da parte della Regione. Articolo 13 Modalità di composizione delle graduatorie mensili Verranno inserite direttamente nella graduatoria mensile esclusivamente le aziende la cui domanda è stata dichiarata ammissibile in quanto completa di tutta la documentazione indicata all art. 8 del presente Bando. Le domande ritenute ammissibili che però risultano incomplete o prive della documentazione indicata ai punti a),b),c),d) dell art. 8 del Bando verranno inserite nella graduatoria mensile solo dopo l avvenuta regolarizzazione della documentazione che sarà richiesta formalmente all azienda.
6 6 Il mancato invio della documentazione richiesta entro 20 giorni dalla notifica della richiesta da parte della Regione comporta l esclusione dell azienda da qualsiasi successiva graduatoria e pertanto dalla concessione del contributo richiesto. La liquidazione del contributo all azienda avverrà solo dopo l esito positivo dell istruttoria della domanda e dietro presentazione della fideiussione bancaria o assicurativa richiesta come specificato al precedente art. 11. Articolo 14 Monitoraggio e controllo Il Servizio Industria, Artigianato, Istruzione, Formazione e Lavoro - P.F. Servizi per l Impiego, Mercato del Lavoro, Crisi occupazionali e produttive della Regione Marche può effettuare la verifica ed il controllo dell effettiva riduzione dell orario applicata ai lavoratori ed anche il monitoraggio dell andamento della spesa. Ai fini del monitoraggio attestante il rispetto del contratto di solidarietà ammesso a finanziamento, l impresa deve inviare, con cadenza semestrale per il periodo corrispondente al contratto, la scheda di cui all allegato C). Al fine di monitorare costantemente l andamento della spesa, l azienda beneficiaria del contributo regionale dovrà inoltre trasmettere mensilmente al Servizio Industria, Artigianato, Istruzione, Formazione e Lavoro - P.F. Servizi per l Impiego, Mercato del Lavoro, Crisi occupazionali e produttive, la scheda di rilevazione per le autocertificazioni di cui all allegato D) e di eventuali accordi intervenuti. Funzionari della Regione Marche potranno procedere ad effettuare controlli presso le ditte beneficiarie sulla regolarità delle procedure nel rispetto della normativa e del presente bando. Articolo 15 Restituzione del contributo regionale Il contributo regionale relativo al contratto di solidarietà che, per qualsiasi causa, non ha avuto esecuzione dovrà essere restituito alla Regione Marche comprensivo degli interessi legali calcolati sulla quota non utilizzata, con decorrenza dal giorno di incasso da parte della ditta. Gli importi dei contributi (specificando, la quota capitale e la quota interessi) da restituire, devono essere comunicati alla Regione Marche tramite posta elettronica all indirizzo simona.pasqualini@regione.marche.it. Successivamente, dovranno essere versati sul conto corrente postale n intestato a Regione Marche Servizio Tesoreria ovvero sul conto corrente bancario n della Regione Marche in essere presso la Banca delle Marche IBAN IT 12 N L impresa deve indicare la causale del versamento con la seguente dicitura: Contributo per Contratti di Solidarietà difensivi - Anno Servizio Industria, Artigianato, Istruzione, Formazione e Lavoro Restituzione contributo. Articolo 16 Clausola di salvaguardia L Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, qualora ne ravvedesse l opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti della Regione Marche. La presentazione della domanda comporta l accettazione di tutte le norme del presente Avviso. Articolo 17 Tutela della privacy
7 7 I dati dei quali la Regione entra in possesso a seguito del presente bando saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali. Articolo 18 Pubblicazione Il bando sarà pubblicato: - nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche - nel sito : Articolo 19 Altre informazioni Responsabile del procedimento: Dott.ssa Simona Pasqualini (Tel , simona.pasqualini@regione.marche.it). Allegato B FAC-SIMILE DOMANDA DI CONTRIBUTO REGIONALE PER CONTRATTI DI SOLIDARIETA DIFENSIVI PER IMPRESE ESCLUSE DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CIGS - ANNO Alla Regione Marche Servizio Industria, Artigianato, Istruzione, Formazione e Lavoro P.F. Servizi per l Impiego, Mercato del Lavoro, Crisi occupazionali e produttive Via Tiziano, 44 Palazzo Leopardi 2 piano ANCONA Oggetto: Domanda di contributo regionale per contratti di solidarietà difensivi per aziende escluse dal campo di applicazione della CIGS. Il sottoscritto nato a il residente in legale rappresentante dell azienda con sede operativa in C.F. e P.I. n. tel. n. fax a seguito del Contratto collettivo aziendale stipulato in data che prevede un monte ore retributivo non dovuto per riduzione dell orario di lavoro pari ad (indicare il n. di ore ). CHIEDE
8 8 1. la concessione della somma di quale contributo della Regione Marche per il sostegno dei contratti di solidarietà difensivi pari a un quarto del monte ore retributivo non dovuto relativo alla singola annualità. 2. il versamento del contributo avversato sul c/c bancario n. intestato a ed intrattenuto presso la banca filiale di IBAN consapevole delle sanzioni penali richiamate dall art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti falsi DICHIARA - di non avere in corso, o di non avere attivato nei 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di contributo, procedure concorsuali; - di applicare le condizioni previste dal CCNL ovvero, in assenza, dagli accordi locali tra le rappresentanze sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori; - di impegnarsi a trasmettere, con le modalità e le cadenze indicate all art. 14 del bando, la documentazione e gli allegati C) e D); - di impegnarsi ad accettare tutti i controlli che la Regione Marche riterrà di effettuare; - di impegnarsi a versare ai lavoratori il contributo erogato come integrazione della retribuzione; - di aver beneficiato, nell arco di tre esercizi finanziari (l esercizio finanziario in cui sarà concesso l aiuto più i due esercizi finanziari precedenti la presentazione della domanda) di altre agevolazioni, a titolo di aiuti de minimis di cui al Regolamento CE della Commissione n. 1998/2006, per un importo pari ad Allega: a) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dell impresa b) accordo collettivo sindacale aziendale c) elenco nominativo dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà e rispettiva qualifica d) metodologia di calcolo utilizzata per la richiesta del contributo e) Decreto di concessione a seguito di contratto di solidarietà da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per imprese non rientranti nel regime di CIGS (art. 5, comma 5 della Legge n.236/93) o domanda inoltrata al Ministero per la concessione del decreto. f) DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva con data non superiore a 30 giorni antecedenti la domanda di contributo attestante la posizione contributiva regolare dell azienda. Luogo e data Timbro e firma del legale rappresentante dell impresa (allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità)
9 9 Allegato C REGIONE MARCHE Servizio Industria, Artigianato, Istruzione, Formazione e Lavoro P.F. Servizi per l Impiego, Mercato del Lavoro, Crisi occupazionali e produttive SCHEDA DI MONITORAGGIO CONTRATTI DI SOLIDARIETA DIFENSIVI Periodo di riferimento Impresa beneficiaria Indirizzo n. telefonico e fax Persona da contattare Dati relativi al contratto: data dell accordo sindacale durata prevista del contratto Occupati alla data dell accordo attuali
10 10 Soggetti coinvolti alla data dell accordo attuali Motivazione delle variazioni Luogo e data Timbro e firma del legale rappresentante dell impresa (allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità) Allegato D SCHEDA DI RILEVAZIONE PER LE AUTOCERTIFICAZIONI MENSILI DA PARTE DEI BENEFICIARI FINALI (art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445) Contributi finanziari rivolti al sostegno dei contratti di solidarietà difensivi per imprese escluse dal campo di applicazione della CIGS Monitoraggio mensile Periodo di riferimento (mese) Tipologia di azione Destinatari dell intervento Incentivi Lavoratori occupati e impresa (PMI) Soggetto beneficiario Riferimento amministrativo Il sottoscritto (nome e cognome) in qualità di della ditta nato a il residente a Via n. consapevole delle sanzioni penali richiamate dall art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti falsi DICHIARA
11 11 di aver utilizzato il seguente importo complessivo relativo al contributo:, di cui trasferito per integrazione salariale a favore dei dipendenti interessati dal contratto di solidarietà. Si dichiara inoltre che quanto riportato nella presente dichiarazione è quello che risulta dai libri contabili. Luogo e data Timbro e firma del legale rappresentante dell impresa (allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità)
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