Reflui dei frantoi oleari: scuole di pensiero a confronto e il sistema sanzionatorio delle illegalità

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Reflui dei frantoi oleari: scuole di pensiero a confronto e il sistema sanzionatorio delle illegalità"

Transcript

1 1 Reflui dei frantoi oleari: scuole di pensiero a confronto e il sistema sanzionatorio delle illegalità a cura di Paola Ficco e Maurizio Santoloci Tratto dalla rivista RIFIUTI Edizioni Ambiente - aprile 2004 (autorizzazione per sito Premessa I residui dei frantoi oleari rientrano nella disciplina della normativa sui rifiuti? Su questo tema, di importanza fondamentale nel contesto della disciplina giuridica ambientale, ormai da anni si è aperto un ampio dibattito, con posizioni nettamente contrastanti. Da ultimo, si registrano due prese di posizione rilevanti le quali sostengono la teoria della esclusione per tali reflui oleari dalla normativa sui rifiuti (e sugli scarichi). Ma, a nostro avviso, il punto fondamentale resta la disciplina dello smaltimento illegale dei reflui da frantoi, atteso che, purtroppo, sono diffuse le azioni di riversamento abusivo di tali materiali in reti fognarie, pozzi, aree territoriali di vario genere senza controllo e senza alcun fine agricolo con l insorgenza - secondo i casi - di danni ai depuratori comunali e conseguenti sversamenti con by-pass aperti per il sovraccarico insopportabile, o impatti di gravissimo inquinamento diretto su acque superficiali o sotterranee e terreni di vario genere. Riteniamo, dunque, di dover proporre qualche riflessione, appunto con particolare riferimento agli aspetti illeciti dello smaltimento dei reflui oleari. Ma come premessa va affrontato anche il tema della utilizzazione agronomica lecita e corretta, in ordine alla quale le interpretazioni sono diverse.

2 2 Noi, rispettando le opinioni diverse che pure sono basate su elaborazioni interessanti e ricche di spunti giuridici, ci permettiamo di proporre alcune nostre valutazioni contrarie. Fermo restando che poi, sugli aspetti illeciti, riteniamo comunque di esprimere concetti che dovrebbero trovare l accordo di ambedue i versanti di opinioni e, verosimilmente, anche gli stessi operatori del settore e le loro associazioni di categoria che riteniamo interessate senz altro a contrastare gli aspetti illegali dello smaltimento di tali materiali. 1 - La disciplina della utilizzazione agronomica legale La nota del Ministero dell Ambiente Il Dipartimento per la protezione ambientale - Direzione per la gestione dei rifiuti e delle bonifiche del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio, con una nota del 14 luglio 2003 indirizzata all UNFO - Unione Nazionale Frantoiani Oleari - avente ad oggetto Utilizzazione Agronomica dei reflui oleari si è espresso nei termini riportati nel box posto in calce al presente intervento La Cassazione e l interpretazione autentica della nozione di rifiuto Con la sentenza 3 ottobre 2003, n in esame, la Corte di Cassazione annullava la sentenza del 4 giugno 2002 emanata dal Tribunale di Brindisi e rinviava il giudizio al medesimo giudice argomentando che Le acque di vegetazione residuate dalla lavorazione meccanica delle olive, che non hanno subito alcun trattamento, né ricevuto alcun additivo ad eccezione delle acque per la diluizione della pasta ovvero per la lavatura degli impianti non sono rifiuti ex articolo 1 della legge n. 574 del 1996 e possono essere oggetto di utilizzazione agronomica attraverso spandimento controllato su terreni adibiti ad uso agricolo, purché autorizzato dal Sindaco del Comune e ciò nei tempi, modi e quantitativi previsti. L'interessato (lo stesso titolare del frantoio oleario o terzi proprietari dei terreni), ove sia stato autorizzato dal Sindaco, non è soggetto alla normativa sui rifiuti anche per la fase del trasporto, se risulta in modo certo ed obiettivo la destinazione al riutilizzo, anche alla luce dell'articolo 14 della Dl n. 138 del I residui oleari nella utilizzazione agronomica legale sono dunque esenti dalla norme sui rifiuti e sugli scarichi?

3 3 Sulla base della nota ministeriale e della sentenza 3 ottobre 2003, n in esame, sembra dunque che i residui oleari sono del tutto esentati dalla normativa su rifiuti ed acque di scarico se diretti verso l utilizzazione agronomica. I documenti contengono indubbiamente punti di interessante elaborazione concettuale. Noi, tuttavia, ci permettiamo di esprimere alcune valutazioni critiche conseguenti (che restano naturalmente nostre semplici opinioni personali). In ordine alle argomentazioni del Ministero, a nostro avviso va rilevato che la sentenza 11 settembre 2003 (C-114/01) della Corte di Giustizia europea ( 1 ) stabilisce che "nei limiti in cui non costituisce un provvedimento di applicazione della direttiva 75/442/Cee, una legge nazionale deve essere considerata "altra normativa", ai sensi dell'articolo 2, n. 1, lett. b), di tale direttiva,... a condizione che tale legge riguardi la gestione dei rifiuti, come definiti dalla medesima direttiva, e porti ad un livello di protezione dell'ambiente almeno equivalente a quello previsto dalla direttiva. Il tutto a prescindere dalla sua entrata in vigore". Le parole della Corte sono, dunque, illuminanti per risolvere il problema. La legge 574/1996 è un'altra normativa ma non nel senso che la Corte medesima intende al fine di escludere l'applicazione di quella sui rifiuti; infatti, tale legge nulla ha a che vedere con la gestione dei rifiuti essendo limitata alla utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione che -evidentemente - attiene alla fase successiva alla formazione del rifiuto. Inoltre, l'articolo 8, comma 1, lett. c), Dlgs 22/1997 esclude (come citato dal Ministero) dal Dlgs medesimo i seguenti rifiuti agricoli materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell attività agricola ed in particolare i materiali liquidi e vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di condizione dei fondi rustici. Riteniamo, dunque, di poter argomentare che - a nostro sommesso avviso - se tali morchie derivano da un frantoio che non è iscritto alla CCIA nel settore agricolo, bensì in quello artigiano (come avviene nella maggior parte dei casi), non si capisce come si possa parlare di rifiuti agricoli ; va da sé che in tali casi 1 In Rifiuti Bollettino di informazione normativa n. 101 (11/03)

4 4 diffusissimi - il rifiuto non sembra essere più agricolo ma derivante da lavorazioni artigianali. Ancora, il Dlgs 22/1997 al suo articolo 1, comma 1, fa salve (quindi rende applicabili) solo le "disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi del presente decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti". Tale discendenza dalle norme comunitarie per i frantoi non è certo reperibile. Il fatto che un giorno verrà emanato il Dm attuativo dell'articolo 38, Dlgs 152/1999 rinvia al futuro la regola di disciplina; ad oggi ancora non esiste. Il futuro decreto disciplinerà la "gestione", ma per il Dlgs 152/1999 la "gestione" è cosa diversa dalla "gestione dei rifiuti". Resta da chiedersi quale valore giuridico può avere la nota ministeriale. In precedenza lo stesso Ministero aveva emanato una circolare in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (fertirrigazione): prot. AMB/26970/23099/E-28/152 del 18 novembre 2001 indirizzata alla Regione Friuli Venezia Giulia 2. Al riguardo, sono stati espressi ed argomentati fondati dubbi sulla efficacia cogente di tale atto e ci si è posto il quesito: quali sono le conseguenze della nota dell Ufficio Legislativo del Ministero dell Ambiente sulla fertirrigazione? Sono state dunque sviluppate alcune riflessioni sugli Aspetti applicativi cogenti ed effetti concreti del parere ministeriale 3. A nostro avviso le medesime argomentazioni valgono per la nota ministeriale sui reflui oleari. 2 ibidem, n. 99 (8-9/03) 3 Daniele Carissimi in www. Dirittoambiente.com e RivistAmbiente n. 5/2003: Per qualificare la fattispecie e valutare la cogenza dell atto amministrativo emanato dal Capo dell Ufficio Legislativo del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio occorre procedere ad un attenta analisi della categoria degli atti all interno del sistema amministrativo. Occorre, cioè, capire da un punto di vista formale, se e che tipo di atto sia, che rilievo occupa all interno del sistema, quale ruolo è chiamato a svolgere tra gli atti amministrativi, quale vulnerabilità subisce nei confronti degli altri atti emanati dalla Pubblica Amministrazione. I confini della species atti amministrativi non sono facili da tracciare tanto che, nel tempo, più dottrine hanno esercitato tale operazione dogmatica giungendo a soluzioni molto distanti. L atto che connota il panorama amministrativo è il provvedimento, inteso come l atto concludente il procedimento amministrativo. Soltanto il provvedimento. produce effetti sul piano esterno dell ordinamento. Lo stesso è species dell atto amministrativo. ( ) Nel rapporto genus-species, la differenza più rilevante si rintraccia essenzialmente nella capacità di produrre, o meno, effetti esterni. La distinzione evidenzia da un lato il carattere tipicamente esterno del provvedimento (inteso come l unico atto di produrre effetti nei confronti dei terzi) dall altro gli atti non provvedimentali, che conservano la loro connotazione giuridica ma, differentemente, la stessa viene estrinsecata solo all interno della sfera dell amministrazione. Per tale motivo, quest ultimi, non sono in grado di incidere nella sfera giuridica dei terzi svolgendo, quindi, una funzione prettamente strumentale rispetto al provvedimento finale ( ). Nel tentativo di definire il provvedimento occorre ricercare quelle caratteristiche che lo possono considerare tale, valide per farlo differenziare dagli altri atti. L analisi deve essere risolta sulla base del riscontro della ricorrenza di alcuni elementi tipici. Nel provvedimento vi è una intestazione che indica l autorità emanante ed

5 5 un preambolo che enuclea i limiti sostanziali (circostanze di fatto) e formali (fonti normative). Non può mancare la motivazione, indicante le ragioni addotte per l assunzione di quella specifica decisione, ed il dispositivo rappresentante la parte precettiva del provvedimento. Data, luogo e firma. In aggiunta lo stesso deve rivolgersi a soggetti quantomeno determinabili e deve essere poter dotato di esecutorietà. Alla luce dei presupposti indicati è facilmente intuibile che non sussistono, nell atto emesso dal Capo dell Ufficio Legale del Ministero, le caratteristiche del provvedimento così come articolate. Da un punto di vista formale non vi sono in esso né il preambolo, in grado di posizionare l atto medesimo all interno di confini normativi né, soprattutto, vi è il dispositivo. Nessun comando, ordine, autorizzazione viene rilasciato. Lo stesso, soprattutto, non è dotato di efficacia né di vincolatività o autoritarietà. La carenza dei predetti presupposti ci permette di escludere la possibilità di ricomprendere nella categoria dei provvedimenti l atto citato anche tramite attività ermeneutica-interpretativa esercitabile ai sensi degli artt e ss. del Codice Civile poiché totalmente estraneo ai principi fondamentali del diritto amministrativo (pr. Legalità, nominatività, tipicità). L atto dell Ufficio Legislativo del Ministero trova, invece, presumibilmente, cittadinanza all interno della categoria degli atti giuridici consultivi endoprocedimentali caratterizzati dalla carenza di rilevanza esterna. Presupposto operativo solito della ricorrenza fattuale della predetta categoria consultiva è la collaborazione, necessaria o eventuale, che si instaura tra diverse autorità della stessa Pubblica Amministrazione. Nell ambito della formazione del procedimento conoscitivo-interpretativo spesso, infatti, autorità diverse ricorrono a collaborazioni interorganiche per meglio indirizzare-gestire i propri compiti di amministrazione attiva. Anche alla base dell atto in esame, infatti, vi sono due soggetti protagonisti: un richiedente (Regione Friuli Venezia Giulia ) e un collaborante (Capo dell Ufficio Legislativo del Ministero). Il parere è l attoarchetipo della fase consultiva, definibile come quell atto rivolto, non già a decidere un interesse pubblico, ma caratterizzato dalla sua capacità ontologica di fornire valutazioni e giudizi su varie questioni in vista delle scelte finali adottate da altri ( ). La fonte normativa dell istituto risiede nell articolo 16 della Legge 241 del La natura giuridica dei pareri amministrativi è di atti giuridici non provvedimentali. ( ). La loro strumentalità rispetto al provvedimento finale è evincibile in maniera inequivocabile dalla impugnabilità cui sono sottoposti. I pareri, infatti tranne che per quelli negativi vincolanti - sono impugnabili solo insieme al provvedimento finale che segue l emanazione. ( ). I pareri assolvono più funzioni all interno del sistema amministrativo. ( ). La distinzione più rilevante, anche ai fini della nostra analisi, insiste sul confine tra pareri obbligatori e facoltativi. I primi sono quelli previsti da una norma di legge i secondi sono quelli che ogni amministrazione può richiedere anche all infuori di una copertura normativa. Gli obbligatori, quindi, sono caretterizzati da una connotazione di preminenza all interno della categoria, dalla tassatività la loro trasgressione procedurale produce violazione di legge ; i facoltativi dal minor peso specifico e dalla carenza assoluta di rilevanza giuridica esterna. I pareri sono altresì vincolanti o semivincolanti. Solo i primi sono quelli il cui contenuto non può essere disatteso dal provvedimento finale. Dopo la dottrinale digressione sull istituto dei pareri, al fine di identificare correttamente l atto analizzato, affrontando il caso di specie, ci troviamo a cercare di sussumere il documento all interno della categoria degli atti propri della fase consultiva. L incertezza se il medesimo sia un atto a contenuto obbligatorio od un atto a contenuto facoltativo viene facilmente risolta a favore della seconda ipotesi. Ove infatti non fossimo ancora in grado di riconoscere se il predetto atto possegga il rango del parere o di una figura di minor rilievo, dobbiamo ritenere che ove vi sia richiesta, come vi è, di un semplice quesito (non parere), essa escluda, ex se, la ricorrenza di un parere obbligatorio postulando che non vi sia in corso alcun procedimento che domandi l acquisizione procedimentale per legge. Il parere obbligatorio, come detto, necessita di una fonte normativa che ne determini l obbligatoria ricorrenza nell ambito di un procedimento. Non vi è una norma giuridica che impone la ricorrenza e la doverosità di una richiesta simile a quella azionata dall ente regionale: e quindi si può razionalmente escludere la ricorrenza di un parere obbligatorio. Nel massimo sforzo ermeneutica lo stesso può assurgere alla qualifica di parere facoltativo con tutte le conseguenze del caso al riguardo alla cogenza interna ed esterna. Un parere è facoltativo ogni qual volta un autorità decidere di necessitare, nella formulazione del proprio convincimento, di un contributo proveniente da un altro e diverso organo.

6 6 In ordine alla sentenza della Cassazione, certamente la linea giurisprudenziale che tende a ritenere applicabile il famoso articolo 14 sulla interpretazione Vi è volontà non necessità di acquisire. La Regione Friuli Venezia Giulia, nel dubbio interpretativo, ha inteso, semplicemente, cautelarsi richiedendo, facoltativamente, l interpretazione di quella legge la cui esecuzione operativa rimane, in quell ente, incerta. Trovandoci, quindi, fuori dai confini di un procedimento amministrativamente definito, il predetto atto non può trovare una configurazione che goda della medesima rilevanza e dei medesimi effetti di quella prevista per i pareri obbligatori. Dopo aver escluso precedentemente l atto dalla serie dei provvedimenti, per quanto appena detto, appare evidente poterlo e doverlo escludere anche da quello dei pareri obbligatori. L atto di cui ci occupiamo deficita, ad un analisi anche di quelle residuali caratteristiche che nel frattempo ci hanno permesso di stazionarlo e definirlo tra i pareri facoltativi. A giudizio dello scrivente, infatti, il documento non possiede i connotati di un parere così come ritagliato dai precedenti assunti poiché non si rintracciano in esso innanzitutto le caratteristiche tipologiche intrinseche proprie della fattispecie. In primo luogo lo stesso atto non possiede il nomen iuris di parere. Radiografando l atto dell ufficio legislativo del Ministero, ci troviamo preliminarmente a comprendere che la Regione Friuli Venezia Giulia ha inteso richiedere un quesito, e non un parere, come facilmente confermabile dallo stesso espresso oggetto dell atto. Benché un quesito è spesso prodromo tipico dell emanazione di un parere nei procedimenti amministrativi, esso quesito può essere anche definito come la semplice richiesta di un soggetto rivolto ad un altro soggetto per la conoscenza di un oggetto noto al rispondente. Tuttavia in questo, lo scambio tra autorità differenti, non necessita né di una tipicità normativa, né necessita dell asservimento entro limiti regolamentari definiti. L unicità dei due istituti si rintraccia solo dal punto di vista sostanziale poiché il parere condivide con il quesito inteso non come sola domanda propedeutica all emanazione di un parere, ma inteso come integrazione tra dubbio e risposta - la strumentalità provvedimentale e la finalità tesa all accrescimento del bagaglio conoscitivo-istruttorio unitamente alla necessaria presenza di due soggetti differenti e interdipendenti. Da un punto di vista formale, però, i pareri devono seguire uno specifico e dettagliato subprocedimento che allo stato non è previsto né prevedibile nel caso di specie. In conclusione occorre procedere ad una considerazione sistematica tesa ad evidenziare un dato ineluttabile. In materia paesaggistico ambientale, a norma del comma tre dell articolo 16 della Legge 241/90, i pareri subiscono un irrigidimento procedurale che si traduce in una impossibilità di prescindere dall emanazione degli stessi nei procedimenti implicanti tutele paessagistico-ambientali in caso di inerzia dell organo competente. Ciò deve significare che le innumerovoli eccezioni normative presenti nell ordinamento tese a privilegiare, implicitamente ed esplicitamente, la materia ambientale anche in questa sede deve permettere di leggere con estrema ristrettezza e cautela gli atti coinvolgenti i predetti interessi. Anche dal punto di vista procedurale, quindi, appare impossibile discostarsi dal quel principio di legalità e tipicità costituzionalmente espresso che postula la disciplinata aderenza ai modelli procedurali previsti e, di converso, di attribuire valore ad atti che non sono in grado di ricoprire la suddetta rilevanza, specialmente se potenzialmente esterna all amministrazione. Nel caso di specie abbiamo dimostrato la scarsa dignità ordinamentale che ricopre l atto del Ministero alla luce del proprio rango posseduto all interno delle fonti amministrative. La posizione che esso occupa rileva una estemporaneità spaziale, la facile aggredibilità in autotutela, la carenza di vincolatività interna ed esterna, l accessorietà facoltativa a procedimenti consultivi e non decisionali, l estraneità a procedimenti tipizzati e la mancanza di autorevolezza intrinseca. Per tutto quanto esposto si può legittimamente concludere che l atto preso in esame non è in grado di assolvere alcuna influenza in ordine alla emanazione di provvedimenti amministrativi di qualunque tipologia e non deve essere messo a fondamento di alcun processo decisionale amministrativo poiché inconferente in termini procedurali e poiché recessivo rispetto a tutti i principi amministrativi..

7 7 autentica della definizione di rifiuto (seguita da alcune sentenze della Suprema Corte in contrasto con altre pronunce dello stesso organo) travolge nella deregolamentazione ogni materiale residuale, e naturalmente anche i residui oleari. Dunque, se si condivide tale concettualita, il principio e addirittura pregiudiziale rispetto al dibattito sull applicazione o meno della normativa specifica di settore e sulla sua prevalenza sul Dlgs 22/1997; infatti, l art. 14 del Dl n. 138 del 2002 prevale su tutto. Ma da parte nostra abbiamo gia espresso in diverse sedi dubbi sulla compatibilita di tale dettato normativo con il citato Dlgs 22/1997 e la normativa europea 4 ; diversi sono stati i casi di disapplicazione dei giudici penali in sede giurisdizionale e di province in sede di contenzioso amministrativo e la Corte Europea di Giustizia tra poco dovra pronunciarsi proprio su tale tema, anche in esito ad apposito ricorso della Commissione Europea che come e noto ha attivato la procedura di infrazione contro l Italia proprio a causa della contestata approvazione dell articolo 14 in esame. Dunque, a nostro avviso, la questione giuridica connessa non e del tutto pacifica come potrebbe apparire e gli esiti giurisprudenziali a livello di Corte Europea saranno comunque determinanti per ritenere applicabile o meno tale articolo 14, Dl 138/2002 a livello nazionale. Allo stato, consegue certamente che se si segue la linea dell applicabilità operativa dell articolo 14 in questione, la tematica è in pratica risolta in via pregiudiziale e per i reflui oleari diretti verso la reale e legale utilizzazione agronomica la interpretazione delineata dalla Cassazione è coerente con tale indirizzo. Va comunque rilevato coma la giurisprudenza della Cassazione sia contrastante in ordine alla materia in esame. Si veda infatti, a titolo di esempio, che la stessa Sezione terza del Supremo Collegio, nel 2002 sosteneva sulla natura dei reflui oleari un principio opposto a quello ora enunciato nella sentenza in esame: "Poiché i frantoi oleari costituiscono "installazioni" in cui si svolgono attività di "produzione di beni" (si veda l'art. 2, lett. h), del Dlgs 152/99, e successive modificazioni) e le relative acque di scarico sono "diverse" da quelle domestiche (derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche: art. 2, lettera g), citato), vige per essi il principio generale dell'autorizzazione preventiva anche laddove recapitino in fognatura (art. 45 del decreto citato). In difetto, lo scarico delle acque è sanzionato ex art. 59, comma 1, del decreto citato" 5. 4 Cfr. P. Ficco, M. Santoloci: Una legge inutile che crea solo confusione in Rifiuti Bollettino di informazione normativa n. 88 (8-9/02) 5 Cass. Pen., Sez. III, 12 luglio 2002, n

8 8 Dunque, nel 2002 (nonostante la vigenza del più volte citato articolo 14) per la Cassazione se i reflui oleari venivano scaricati mediante canalizzazione diretta su corpo ricettore erano acque reflue industriali soggette alle ordinarie regole del Dlgs 152/1999; e dunque in caso di mancata canalizzazione e riversamento in vasca, per forza di cose erano rifiuti liquidi di acque reflue industriali che necessariamente erano soggetti alle regole del Dlgs 22/1997. Oggi, invece, si sostiene l estraneita totale dall una e dall altra norma. 3 - Perché i reflui oleari in uso legale sono comunque disciplinati anche dal Dlgs 22/1997 Da parte nostra, come contributo di principio in ordine al dibattito in corso sulla natura giuridica dei reflui oleari utilizzati in modo legale, senza la pretesa di voler tracciare argomentazioni esaustive, riteniamo di dover esporre i motivi giuridici in ordine ai quali non condividiamo né la nota del Ministero dell Ambiente (riportata in calce) né la sentenza della Cassazione in esame. Successivamente, proporremo invece argomentazioni sulla disciplina giuridica degli smaltimenti illegali dei reflui oleari, in ordine alla quale siamo certi di delineare tesi che, dirette al contrasto di fenomeni illegali ed a volte criminali, troveranno adesione anche tra i sostenitori di diverse discipline sugli aspetti legali della utilizzazioni agronomiche di tali materiali. In questa materia, a nostro avviso, sussiste spesso un dubbio applicativo tra la legge 574/1996, il Dlgs 22/1997 ed il Dlgs 152/1999. I risvolti a livello sanzionatorio sono rilevanti. La legge 11 novembre 1996, n. 574 reca Norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari. Il Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22 reca l attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti, rifiuti pericolosi, imballaggi e rifiuti di imballaggio e rappresenta la normativa-quadro in materia di tutela dell inquinamento da rifiuti. Il Dlgs 11 maggio 1999, n. 152 reca l attuazione delle direttive comunitarie in materia di acque e rappresenta la normativa-quadro in materia di tutela delle acque dall inquinamento. A ben guardare, quando si parla di acque di scarico dei frantoi oleari, viene da porre mente a tutti e tre i provvedimenti come più sopra menzionati; infatti: la legge 574/1996 è interamente dedicata ad esse;

9 9 il Dlgs 22/1997, al suo articolo 8, comma 1, lett. e) esclude dal suo campo di applicazione le acque di scarico. Non a caso, però, al medesimo articolo, comma e lettera, ricomprende in tale campo di applicazione i rifiuti allo stato liquido; infatti, nel Dm 5 febbraio 1998 (uno dei principali momenti applicativi del Dlgs 22/1997), allegato 1, suballegato 1, punto 18.6, tra i rifiuti non pericolosi che possono essere recuperati usando la procedura agevolata prevista dagli articoli 31 e 33 del Dlgs 22/1997 medesimo, il Legislatore individua le acque di vegetazione delle olive e le identifica con il CER (successivamente transcodificato con il nuovo CER). In tale sede, il legislatore ne individua: - provenienza: industria olearia; - caratteristiche del rifiuto: rifiuto liquido risultante dalla sprmitura e lavorazione delle olive; - attività di recupero: produzione di fertilizzante allo stato liquido conforme alla legge 19 ottobre 1984, n. 748 (R3); - caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: fertilizzante conforme alla legge 19 ottobre 1984, n, 748, che prevedano l utilizzo delle acque di vegetazione delle olive. Il Dlgs 152/199 al suo articolo 38 (sul punto innovato completamente dal Dlgs 18 agosto 2000, n. 258) stabilisce che: 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 per le zone vulnerabili e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'allegato 1 al predetto decreto, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574, nonché delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 28, comma 7, lettere a), b) e c) e da altre piccole aziende agroalimentari a esse assimilate.è soggetta a comunicazione all'autorità competente di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del presente decreto, fatti salvi i casi di esonero di cui al comma 3, lettera b). Le regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica di cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con i ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dei lavori pubblici, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del predetto dm, garantendo nel contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati e in particolare il

10 10 raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità di cui al presente decreto. 3. Nell'ambito della normativa di cui al comma 2, sono disciplinati in particolare: a) le modalità di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574; b) i tempi e le modalità di effettuazione della comunicazione, prevedendo procedure semplificate, nonché specifici casi di esonero dall'obbligo di comunicazione per le attività di minor impatto ambientale; c) le norme tecniche di effettuazione delle operazioni di utilizzo agronomico; d) i criteri e le procedure di controllo, ivi compresi quelle inerenti l'imposizione di prescrizioni da parte dell'autorità competente, il divieto di esercizio ovvero la sospensione a tempo determinato dell'attività di cui al comma 1 nel caso di mancata comunicazione o mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni impartite; e) le sanzioni amministrative pecuniarie, fermo restando quanto disposto dall'articolo 59, comma 11-ter.. Gli articoli 3, 5, 6 e 9 della legge 574/1996 che devono trovare concreta attuazione nel Dm appena citato sono relativi rispettivamente a: - comunicazione preventiva; - esclusione di talune categorie di terreni; - stoccaggi; - controlli. Sul punto si osserva che il citato Dm attuativo è a tutt oggi in stato di elaborazione. Da quanto precede appare evidente, a nostro avviso, che quando ci si trova dinanzi alle acque di vegetazione delle olive, un minimo di dubbio sorge inevitabilmente per capire quale disciplina debba essere applicabile, quella esclusiva (Legge 574/1996), quella sui rifiuti (Dlgs 22/1997 e Dm 5 febbraio 1998) o, ancora, quella sulle acque di scarico (Dlgs 152/1999). Quindi, ci si chiede, se lo scarico non debba essere autorizzato oppure se esso vada autorizzato ai sensi del Dlgs 22/1997 (con quel che ne consegue in termini di scritture come formulari, registri e Mud) o ancora se debba essere autorizzato ai sensi del Dlgs 152/1999. A questo punto, in aggiunta a quanto sopra riportato in ordine al Dgs 152/1999, va necessariamente ricordato, a fini dirimenti della questione, che la definizione

11 11 di scarico è fornita dall articolo 2, comma 1, lett. bb) di tale Dlgs nei seguenti termini: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.. Come è evidente, dalla definizione legislativa si evince con enorme chiarezza quali siano i tratti distintivi dello scarico: - esistenza di una condotta che consente l immissione diretta di acque reflue consentendone una qualsivoglia convogliabilità in un corpo ricettore; - ininfluenza di un previo processo di depurazione (quindi, lo scarico non contiene necessariamente acqua sporca); - nessuna soluzione di continuità tra il momento produttivo del refluo e la condotta di convogliabilità. La chiarezza di tale definzione legislativa è assoluta ed ha posto fine al concetto di scarico indiretto di cui alla legge 319/1976 ( legge Merli ) che vedeva confluirvi i reflui non convogliati tramite condotta. 4 - Il confine tra Dlgs 22/1997 e Dlgs 152/1999, cioè il confine tra rifiuti liquidi ed acque di scarico Non si può inquadrare specificamente il refluo dei frantoi se non si traccia preliminarmente il rinnovato confine giuridico delineato dalla sinergia del Dlgs 22/1997 e del Dlgs 152/1999 tra rifiuti liquidi ed acque di scarico. Il Dlgs 22/1997 rappresenta la nuova normativa quadro di settore in materia di inquinamento in via generale. Va però osservato che tale decreto, dopo essersi presentato come norma quadro (inquinamento da rifiuti solidi, liquidi ed aeriformi), prevede espressamente alcune deroghe specifiche e rinvia ad altra normativa due importantissimi settori: l inquinamento aeriforme e l inquinamento idrico. Per quanto riguarda il settore degli inquinamenti idrici, va evidenziato che l articolo 8 del decreto Ronchi, al comma 1, lett. e), crea una deroga parziale per il vastissimo campo dei rifiuti liquidi, i quali come categoria generale restano disciplinati dal medesimo decreto. La deroga al Dlgs 22/1997, dunque, riguarda soltanto un aspetto parziale del campo dei rifiuti liquidi: le "acque di scarico" dirette.

12 12 Il Dlgs 152/1999, pertanto, integra gli estremi di una norma derogatoria rispetto al Dlgs 22/1997 solo nel caso in cui i rifiuti liquidi, disciplinati dallo stesso decreto, siano considerati "scarichi". Il Dlgs 22/1997 rappresenta la legge-quadro in materia di inquinamento e disciplina tutti i rifiuti solidi e liquidi, mentre sono estranee dal suo campo di applicazione le "acque di scarico" (cfr. articolo 8, comma 1, lett. e). Poiché lo scarico delle acque reflue è disciplinato dal Dlgs 152/1999 (e prima dalla legge Merli ), il decreto Ronchi troverà applicazione solo per la parte che il sistema del Dlgs 152/1999 in materia di scarichi e tutela acque non disciplina. Quindi, avremo il seguente campo di applicazione: Dlgs 22/1997: tutti i tipi di "rifiuti" sia solidi che liquidi in senso stretto Dlgs 152/1999: le acque reflue di "scarico" Dlgs 22/1997: anche i "rifiuti liquidi costituiti da acque reflue" (ex scarichi indiretti). Abbiamo dunque una tripartizione di sostanze liquide che in sé stesse possono apparire sostanzialmente identiche ma che - in realtà - vengono differenziate dal ciclo di origine e trattamento nonché dai sistemi adottati per gestirle. Si tratta di: - "rifiuti liquidi di tipo ordinario : sono soggetti integralmente al Dlgs 22/1997 dalla fase di produzione (che può essere aziendale ma anche privata) al deposito temporaneo in sito di produzione, al trasporto mediante veicolo ed alla fase finale di smaltimento all'interno di un impianto di trattamento appropriato; - "acque reflue" (e cioè acque di processo o di scarico diretto): sono soggette integralmente, se la P.A. autorizza preventivamente il sistema connesso, alla disciplina di deroga del Dlgs 152/1999 dalla fase di produzione (che anche in questo caso può essere aziendale o privata), alla fase di depurazione preventiva fino al riversamento mediante canalizzazione diretta verso un "corpo ricettore"; - "rifiuti liquidi costituiti da acque reflue": si tratta in pratica degli ex "scarichi indiretti" (oggi soppressi) che, ad esempio, vengono riversati in vasche o fusti; sono disciplinati integralmente dal Dlgs 22/1997 dalla fase della produzione (aziendale o privata), alla fase del deposito temporaneo nel sito di produzione, al prelievo e trasporto mediante un vettore ed allo smaltimento finale presso un impianto di trattamento appropriato che gestisce rifiuti liquidi. Va sottolineato che i "rifiuti liquidi costituiti da acque reflue" restano totalmente disciplinati dal Dlgs 22/1997 sia nella fase di raccolta presso l'azienda (ad

13 13 esempio una vasca di contenimento costituisce un "deposito temporaneo" ai sensi del Dlgs 22/1997 medesimo), sia nella fase del trasporto (che dovrà essere effettuato rispettando le norme sul formulario di identificazione dei rifiuti) sia nella fase finale del riversamento entro un impianto di "trattamento" (non depurazione ) finale che, ricevendo rifiuti, sarà soggetto in entrata anch'esso al Dlgs 22/1997 (mentre poi per il suo "scarico" finale in uscita diretto verso un corpo ricettore sarà soggetto al Dlgs 152/1999). Quindi anche la terminologia è importante, perché un errore sui termini precisi può determinare nullità degli atti e comunque confusioni operative non professionali. Pertanto: - sulla linea "diretta" dello "scarico" di "acque reflue" verso un "corpo ricettore" (es. fonte aziendale o privata - fognatura o fiume) avremo un impianto di "depurazione" e tale sistema rientra totalmente entro il Dlgs152/1999 sia a livello autorizzatorio che sanzionatorio; - sulla linea di un riversamento di liquami in un contenitore (aziendale o privato) avremo un "rifiuto liquido costituito da acque reflue" che rientra totalmente entro il Dlgs 22/1997; il tipo di contenitore (vasca, cisterna, fusti etc ) rappresenta un "deposito temporaneo"; il veicolo che preleva tali liquami per trasferirli altrove è un "trasportatore" che trasporta "rifiuti" e deve dunque essere iscritto all'albo gestori rifiuti e compilare il formulario di identificazione dei rifiuti; l'impianto che riceve tali "rifiuti liquidi costituiti da acque reflue" è un impianto di "trattamento rifiuti" che deve essere autorizzato entro la disciplina del Dlgs 22/1997; fin qui tale sistema rientra totalmente entro il citato Dlgs 22/1997 sia a livello autorizzatorio che sanzionatorio; - a sua volta, l'impianto di "trattamento" di rifiuti finale dovrà operare uno "scarico" (diretto) verso un corpo ricettore; per tali "acque reflue" in uscita esso sarà soggetto alla disciplina autorizzatoria e sanzionatoria del Dlgs 152/1999. Tali concettualità formali sono state confermate e ribadite dalla Corte di Cassazione 6, la quale precisa che "un impianto di depurazione destinato esclusivamente al trattamento delle acque reflue del ciclo produttivo dell'insediamento" deve considerarsi "sottratto alla sfera di applicabilità della normativa sui rifiuti ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), del Dlgs 22/1997" e va ricollegato alla disciplina del Dlgs 152/1999. Ma la Corte precisa che tale impianto "deve trattare solo le acque di scarico" e che per la relativa 6 Cass. Pen., Sez. III,, 5 gennaio 2000, n. 3628

14 14 "definizione" occorre ora far riferimento alla nozione di "scarico" contenuta nell'art. 2, lett. bb), del Dlgs 152/1999. Pertanto, ciò che rileva ai fini dell individuazione della disciplina da applicare non è lo stato fisico (liquidità), bensì l immissione diretta o meno in un corpo ricettore e, in questo secondo caso, se trattasi di rifiuto liquido o di acqua reflua. In tal senso si è espressa ancora la Corte di Cassazione 7 la quale ha precisato che "prendendo atto della coincidenza parziale tra acque di scarico e rifiuti liquidi" si deve assumere "come unico criterio di discrimine tra le due discipline non già la differenza della sostanza, bensì la diversa fase del processo di trattamento della sostanza, riservando alla disciplina della tutela delle acque solo la fase dello "scarico", cioè quella dell'immissione diretta nel corpo ricettore". Pertanto, ciò che rileva ai fini dell'individuazione della disciplina da applicare non è lo stato fisico (liquidità) o la natura di composizione del liquido, bensì l'immissione diretta o meno in un corpo ricettore in modo legale e regolamentare. 5 - La differenza tra uno scarico illecito non autorizzato ed uno smaltimento di rifiuti liquidi illecito dissimulato A livello giuridico e sanzionatorio devono essere nettamente diversificate due ipotesi, all apparenza similari: smaltimento illegale di rifiuti liquidi mediante riversamento verso l esterno da un azienda; scarico di reflui non autorizzato (e, quindi, illegale) Infatti, se ci troviamo di fronte ad un rifiuto liquido in senso tecnico, abbiamo più sopra rilevato che tale tipologia specifica di refluo non potrà mai essere autorizzata da una pubblica amministrazione come acqua reflua di scarico, e dunque non potrà mai verificarsi l ipotesi che tale rifiuto liquido in senso stretto venga autorizzato come acqua reflua (cioè di processo) mediante canalizzazione diretta verso un corpo ricettore entro il contesto del Dlgs 152/1999. In tal caso, questo rifiuto liquido dovrà comunque sempre restare obbligatoriamente gestito dall impresa entro il contesto del Dlgs 22/1997 sui rifiuti. 7 Cass. Pen., Sez. III, 3 agosto 1999, n. 2358

15 15 Se, invece, si provvede a riversare verso l esterno tale refluo attraverso un qualsiasi sistema (ivi incluso ad esempio il mezzo fraudolento di utilizzare la tecnologia legale di uno scarico ordinario per riversarvi dentro - in questo caso in modo totalmente illegale - il rifiuto liquido) si avrà un ipotesi di smaltimento illecito punito ai sensi del Dlgs 22/1997 come gestione illecita di rifiuti. Possiamo, invece, avere un altra ipotesi del tutto antitetica. Infatti, nel contesto aziendale il refluo proveniente da una fase di ciclo produttivo (cosiddetta acqua di processo) per essere identificata come acqua reflua ai fini del Dlgs 152/1999 necessita del preventivo regime autorizzatorio entro i parametri sanciti dal medesimo decreto. Se l impresa rispetta la disciplina autorizzatoria ed attiva il sistema di scarico in modo ordinario, tale liquame, che inizialmente è un rifiuto liquido in senso stretto, verrà poi ufficialmente trasformato in un acqua reflua di scarico in modo legale ai sensi del medesimo Dlgs 152/1999. Tuttavia, ove l azienda effettui direttamente il riversamento di tali liquami verso un corpo ricettore, e sostanzialmente adotti tutte le tecnologie pertinenti per realizzare uno scarico in senso stretto, ma non ricorra preventivamente all assenso della pubblica amministrazione, avremo uno scarico abusivo. In questo caso, si badi bene, il refluo era potenzialmente idoneo, per composizione, natura e destinazione virtuale, per essere trasformato giuridicamente da rifiuto liquido in acqua reflua di scarico. Se l azienda avesse seguito la filiera ordinaria prevista dal Dlgs 152/1999, tale trasformazione sarebbe stata regolarizzata e quindi l azienda avrebbe potuto effettuare regolarmente lo scarico, rispettando poi i parametri tabellari del decreto acque. L azienda ha, invece, omesso l aspetto formale, cioè attivando lo scarico senza alcuna autorizzazione preventiva della pubblica amministrazione. Nel caso in cui tutti i parametri che sarebbero stati potenzialmente autorizzabili dalla P.A. fossero stati rispettati, e dunque fosse stata posta in essere la tecnologia necessaria; il refluo per natura e composizione fosse idoneo per essere trasformato in acqua reflua di scarico e il corpo ricettore fosse altrettanto idoneo, avremmo non un riversamento di rifiuti liquidi verso l esterno aziendale, ma uno scarico di acque reflue illegale ai sensi del Dlgs 152/1999 e penalmente sanzionato entro il contesto del medesimo decreto. Sostanzialmente si concretizza, in questa seconda ipotesi, un caso del tutto dissimile dal primo caso, perché il liquame avrebbe potuto essere ritualmente trasformato in acqua reflua di scarico previo il rituale assenso della pubblica amministrazione tradotto nella autorizzazione allo scarico. L azienda ha formalmente omesso di adempiere alla richiesta di autorizzazione e ha attivato di fatto quello che è comunque uno scarico in senso stretto.

16 16 Da qui consegue che, a livello sanzionatorio, nel primo caso avremo lo smaltimento illegale di rifiuti liquidi a carico del titolare dell azienda; nel secondo caso, invece, avremo l attivazione di uno scarico illegale punita ai sensi del Dlgs 152/1999. E sottinteso che in questo secondo caso ove, poi, l impresa non rispetti neppure i parametri tabellari, scatteranno gli illeciti concorrenti in ordine alle relative violazioni. 6 - La disciplina applicabile Stante quanto precede, noi giungiamo a delle conclusioni circa la disciplina che, sempre e solo a nostro avviso, sarebbe in realtà applicabile alle acque di vegetazione dei frantoi oleari. Sul punto, è utile ripetere le domande che il giurista è solito porsi dinanzi alla convivenza di norme solo apparentemente contrastati; nello specifico le domande a fronte di acque di scarico dei frantoi oleari sono solo tre: si applica la legge 574/1996 (in via esclusiva o congiuntamente al Dlgs 22/1997 e/o 152/1999)?: si applica solo il Dlgs 22/1997 sui rifiuti? si applica solo il Dlgs 152/1999 sulla tutela delle acque? La relativa risposta ha particolare rilevanza in termini di autorizzazione allo scarico, di autorizzazione alla gestione e di tenuta delle scritture ambientali (registri, formulario e Mud) e delle conseguenti sanzioni. Per completare l orizzonte cognitivo, è appena il caso di ricordare che l articolo 1, comma 1, Dlgs 22/1997 sui rifiuti (relativo al campo di applicazione della normativa ivi dettata) fa salve le disposizioni specifiche, particolari o complementari che disciplinano la gestione di particolari categorie di rifiuti, purché conformi al Dlgs 22/1997 medesimo ed attuativi di direttive comunitarie (si pensi ad esempi agli oli minerali usati); quindi, in tali casi, le disposizioni specifiche derogano dal Dlgs 22/1997 laddove esso disponga diversamente rispetto al testo speciale il quale Dlgs 22/1997, comunque, deve essere applicato quando il testo speciale nulla disponga su un punto specifico. Nel caso di specie, però, la legge 574/1996 non è stata adottata in attuazione di direttive comunitarie e non reca disposizioni conformi al Dlgs 22/1997. Il che è anche plausibile, solo laddove si pensi al campo di applicazione di tale legge: utilizzo agronomico delle acque di scarico dei frantoi (e non gestione dei rifiuti derivanti dalla lavorazione delle olive).

17 17 La chiave di volta è tutta nella citata locuzione utilizzo agronomico cioè spandimento sul suolo a beneficio dell agricoltura. E vero che l articolo 2, Dlgs 152/199 nel definire il concetto di utilizzazione agronomica, precisa che deve essere considerata tale la gestione di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione residuate della lavorazione delle olive ovvero di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, dalla loro produzione all applicazione al terreno di cui alla lettera n), finalizzata all utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti nei medesimi contenute ovvero al loro utilizzo irriguo e fertirriguo. Ma è altrettanto vero che non opera alcuna esenzione dal regime rifiuti e/o acque.. Ciò posto è agevole concludere che si sia in presenza di rifiuti allo stato liquido (e come tali soggetti alla disciplina dei rifiuti di cui al Dlgs 22/1997) e non di acque di scarico poiché (a fronte della definizione legislativa di scarico come più sopra individuata) le acque di vegetazione dei frantoi oleari non sono convogliate direttamente tramite condotta sui terreni che vanno ad irrorare (in pratica manca una condotta che metta in comunicazione diretta il frantoio e il terreno). Quando la legge 574/1996, al suo articolo 6, si esprime in ordine allo stoccaggio detta norme tecniche per la sua effettuazione, ma le sue disposizioni (i 30 giorni sono ovviamente previsti perché non in tutte le stagioni dell anno si può procedere a spandimento sul suolo) non vanificano la disciplina sui rifiuti almeno nel caso in cui tali acque di vegetazione entrino nel ciclo produttivo dei fertilizzanti (cioè siano inviate ad impianti che utilizzano tali acque per produrre fertilizzanti). Inoltre, le acque di vegetazione sono espressamente indicate nel Dm 5 febbraio 1998 sul recupero agevolato dei rifiuti pericolosi, allegato 1, suballegato 1, punto 18.6 nei termini dianzi descritti. Si veda, a conferma, che la Cassazione ha stabilito: "L`autorizzazione allo scarico per i frantoi oleari, insediamenti produttivi, è sempre necessaria, dovendosi parificare i reflui ad acque reflue industriali, mentre la utilizzazione agronomica è sottoposta a disciplina e sanzioni distinte. Una cosa è, infatti, lo scarico, altra cosa è la utilizzazione eventualmente successiva a scopo agronomico di tutto o parte del contenuto dello scarico." 8 Ed ancora nella medesima sentenza: "La disciplina dettata dalla legge 11 novembre 1996 n. 574 in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi 8 Cass. pen., Sez. III, 17 gennaio 2000, n. 425

18 18 dei frantoi oleari non implica che lo scarico dei reflui provenienti da detti ultimi impianti non debba essere comunque autorizzato ai sensi della normativa generale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, ora contenuta nel Dlgs 152/99. La mancanza di tale autorizzazione rende quindi configurabile il relativo illecito penale". E la Cassazione ha chiarito anche equivoci su forme alternative di riutilizzo: "L incenerimento di sansa esausta nella caldaia di un oleificio senza preventiva autorizzazione regionale costituisce condotta punibile ex art. 51, lett. A), del D.L.vo n. 22/97. " 9 Facendo riferimento ai principi sopra riportati della Cassazione, si sottolinea che del tutto diversa ed autonoma da tale costruzione giuridica è quella seconda e successiva fase della "utilizzazione agronomica" degli effluenti di allevamento che è disciplinata in modo specifico dal Dlgs 152/1999 (anche a livello sanzionatorio). In altri termini, a nostro avviso, le norme che disciplinano l'utilizzazione agronomica si riferiscono alla fase finale dello smaltimento dei reflui e della loro destinazione alternativa. I due concetti non vanno confusi come spesso accade nella realtà delle cose concrete. E va ribadito che la disciplina della tipologia dell'insediamento non è inevitabilmente interconnessa con la disciplina dell'utilizzazione agronomica (comunemente indicata come "fertirrigazione"). Sul punto, ricordiamo che ancora la Corte di Cassazione ha ribadito tale concetto stabilendo che "la distinta autorizzazione alla fertirrigazione si riferisce alla successiva eventuale utilizzazione, totale o parziale, a scopo agronomico dei liquami e non incide sul fenomeno antecedente dello scarico dall'insediamento produttivo"; ed ancora che "l'autorizzazione allo scarico non va confusa con l'autorizzazione alla pratica della fertirrigazione ( ) che ubbidisce ad una logica diversa" Lo smaltimento illegale dei reflui oleari 7.1 Il problema E noto che lo smaltimento illegale dei reflui oleari costituisce un rilevante problema in quanto, in alternativa alle attività di regolare utilizzazione 9 Cass. Pen., Sez. III, 5 aprile 2000, n Cass. Pen., Sez. III, 26 ottobre 1999 n

19 19 agronomica, sussistono diffusi casi di sversamenti di tali materiali all esterno di ogni legale forma di gestione. I tipi di illegalita in questo settore sono di due tipi: le azioni di singoli soggetti committenti e singoli trasportatori che per evitare di raggiungere i siti di gestione autorizzati riversano i reflui oleari in tombini, pozzi, fiumi o terreni in modo disarticolato e puntiforme sul territorio; i sistemi di smaltimento illegali sviluppati a livello associativo ed organizzativo in modo sistematico e stabile, per favorire la gestione illecita in alternativa permanente agli impianti o destinazioni regolari. In ambedue i casi il danno è diffuso e rilevante sia per gli ambienti naturali sia per i depuratori comunali che vanno in avaria a causa del sopraggiungere improvviso di tali riversamenti a monte nel sistema fognario e sono costretti ad aprire un by-pass per il riversamento nel corpo idrico ricettore di quantitativi in esubero di liquami non depurati (relativi anche a reflui di altra natura non più trattabili dall impianto danneggiato). Dunque sulla costruzione giuridica di tali fenomeni, che nulla hanno a che vedere con la regolare utilizzazione agronomica dei reflui oleari, e con le attività delle aziende di frantoi oneste e corrette, dovremmo trovare la totale adesione in primo luogo della stessa categoria degli operatori del settore, giacche una cosa è il dibattito sulla natura giuridica sulla utilizzazione agronomica regolare (ove si possono avere opinioni diverse - ciascuna con i suoi punti di forza- ma il fine delle attività è comunque lecito e legale) ed una cosa sono le illegalita ed i fenomeni criminali ad esse connesse (ove la coesione per contrastare gli smaltimenti illegali dovrebbe essere collettiva e trasversale). Riteniamo infatti che sia improbabile sostenere che chi smaltisce in modo illegale i reflui oleari creando danni ambientali debba essere esente da sanzioni o al massimo artefice di microilleciti amministrativi di poco inferiori, come conseguenze pratiche per l autore, all omesso allaccio delle cinture di sicurezza in auto.

20 Gli smaltimenti illegali sono del tutto estranei alla utilizzazione agronomica e dunque cessa la deroga La chiave di volta è tutta nella citata locuzione utilizzo agronomico cioè spandimento sul suolo a beneficio dell agricoltura, che è posta alla base della normativa di deroga (legge 11 novembre 1996, n. 574 che reca Norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari ). Dunque, va sottolineato il campo di applicazione di tale legge: utilizzo agronomico delle acque di scarico dei frantoi (e non gestione dei rifiuti derivanti dalla lavorazione delle olive). Va sottolineato altresì che la legge in deroga non disciplina sempre e comunque i reflui oleari, in ogni e totale aspetto, ma solo nel caso in cui vi sia la destinazione per l utilizzo agronomico. In tal caso verrebbe meno la norma generale e dovrebbe prevalere la norma speciale in deroga (in via totale secondo interpretazione diffusa, anche se noi abbiamo sopra sostenuto che tale deroga riguarda solo lo spandimento e non regredisce fino al momento della raccolta e del trasporto di tali materiali). Ma riteniamo che, in ogni caso, sia questa volta incontestabile che laddove non vi sia nessuna forma di reale utilizzazione agronomica, e cioe i reflui oleari sono destinati verso forme di smaltimento illegale, la norma in deroga sulla utilizzazione agronomica non ha ragione di entrare in applicazione perche non vi e utilizzazione agronomica! Dunque se non scatta la norma in deroga, si applica la norma di base generale: il Dlgs 22/1997 se i reflui sono riversati in vasca; il Dlgs 152/1999 se vi è scarico mediante canalizzazione diretta verso un corpo ricettore (secondo l ordinario confine di disciplina tra le due norme sopra tracciato). Sarebbe veramente illogico sostenere che la legge 11 novembre 1996, n. 574 relativa alla utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari rappresenti la legge che in ogni caso disciplina i reflui oleari, anche al di fuori della loro utilizzazione agronomica. In questo caso, la rubrica della legge che avrebbe dovuto essere riferita a Disciplina delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari in via generale. In realtà tale norma disciplina solo l eventuale caso in cui tali materiali vengano indirizzati verso tale utilizzazione agronomica. Se tale indirizzo non esiste, la legge 574/1996 non si applica. Mentre restano a disciplinare il settore i due decreti legislativi in materia citati.

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

REGOLAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (D.P.R. 59/2013) Art 1 Principi generali

REGOLAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (D.P.R. 59/2013) Art 1 Principi generali REGOLAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (D.P.R. 59/2013) Art 1 Principi generali In attuazione del disposto dell articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche

Dettagli

QUIZ DI AUTOVALUTAZIONE TEMI DI DIRITTO AMBIENTALE (RIFIUTI ACQUE)

QUIZ DI AUTOVALUTAZIONE TEMI DI DIRITTO AMBIENTALE (RIFIUTI ACQUE) QUIZ DI AUTOVALUTAZIONE TEMI DI DIRITTO AMBIENTALE (RIFIUTI ACQUE) Le risposte esatte sono riportate in file a parte pubblicato nella stessa pagina del nostro sito --------------------------------------------

Dettagli

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE DELIBERAZIONE 21 marzo 2007 Direttive recanti chiarimenti operativi circa l applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

Network sviluppo sostenibile. Il ritorno del SISTRI Il conferimento dei rifiuti ai centri di raccolta. Paolo Pipere

Network sviluppo sostenibile. Il ritorno del SISTRI Il conferimento dei rifiuti ai centri di raccolta. Paolo Pipere Network sviluppo sostenibile Il ritorno del Il conferimento dei rifiuti ai centri di raccolta Paolo Pipere Responsabile Servizio Adempimenti Ambientali Camera di Commercio di Milano Segretario Sezione

Dettagli

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli; Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui

Dettagli

Il concetto di gestione dei rifiuti

Il concetto di gestione dei rifiuti Autorizzazioni e adempimenti per la gestione dei rifiuti Relatore: Laura Pampaloni Il concetto di gestione dei rifiuti Il D.lgs n. 152/2006 definisce la GESTIONE come la raccolta, il trasporto, il recupero

Dettagli

Roma,28 dicembre 2007

Roma,28 dicembre 2007 CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta

Dettagli

Oggetto: Istanza d interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici e società commerciali.

Oggetto: Istanza d interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici e società commerciali. RISOLUZIONE N.164/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 28 dicembre 2004 Oggetto: Istanza d interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE POSTALE ALL AUTORITÀ

Dettagli

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974 Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 44 del 24 Marzo 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1.

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. di Arrigo Varlaro Sinisi 2 Alla luce della recente novità normativa 3 in tema di soccorso istruttorio, c è da domandarsi se

Dettagli

Consulenza per la gestione dei rifiuti

Consulenza per la gestione dei rifiuti Consulenza per la gestione dei rifiuti ECORADAR DI GRAMEGNA ALESSANDRO - VIA DELLA REPUBBLICA, 41/A 20011 CORBETTA TEL. 02.97272190 MOB. +393661585997 - e-mail: info@ecoradar.it P.IVA 08738030967 - C.F.

Dettagli

L ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI. I PRESUPPOSTI DI ASSOGGETTABILITA DEI RIFIUTI ALLE IMPOSTE COMUNALI

L ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI. I PRESUPPOSTI DI ASSOGGETTABILITA DEI RIFIUTI ALLE IMPOSTE COMUNALI L ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI. I PRESUPPOSTI DI ASSOGGETTABILITA DEI RIFIUTI ALLE IMPOSTE COMUNALI A cura della Dott.ssa Valentina Vattani Il tema dell assimilazione dei rifiuti

Dettagli

AMBIENTE E AGRICOLTURA

AMBIENTE E AGRICOLTURA Comunicazione Energia Ambiente Il Tuo spazio dedicato all Ambiente Incontro formativo AMBIENTE E AGRICOLTURA Proposte per una corretta gestione San Ginesio - 12 febbraio 2005 La corretta gestione dei rifiuti

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

1. PREMESSA...3 2. GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE.4 3. GESTIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE

1. PREMESSA...3 2. GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE.4 3. GESTIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE CIRCOLARE N. 55/E Roma, 22 novembre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Agevolazioni ai fini dell imposta di registro e ipotecaria per l acquisto di fondi rustici da parte di cooperative

Dettagli

RISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 242/E Roma,13 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Ministero Soggetti non residenti detrazioni

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

Domanda di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013

Domanda di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 Domanda di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ai sensi D.P.R. n. 59 13 marzo 2013 Assolvimento l imposta di bollo per un importo pari ad 16 con pagamento in modo virtuale tramite ; con marche da bollo, conservata

Dettagli

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Risoluzione n. 150/E Roma, 9 luglio 2003 Oggetto: Depositi a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti aventi ad oggetto quote di fondi comuni di

Dettagli

Il Regime IVA delle Cooperative sociali Opportune precisazioni

Il Regime IVA delle Cooperative sociali Opportune precisazioni Il Regime IVA delle Cooperative sociali Opportune precisazioni Con l emanazione dell art. 1, comma 331 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, comunemente indicata come Legge finanziaria dello Stato per il

Dettagli

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

Con la sentenza in esame i giudici della Suprema Corte ritengono, in sostanza, che il canone di

Con la sentenza in esame i giudici della Suprema Corte ritengono, in sostanza, che il canone di L allaccio alla pubblica fognatura è il presupposto imprescindibile per il pagamento del canone di depurazione ai sensi dell art. 14 della legge Galli? Dubbi ed interpretazioni Franco Giampietro e Sonia

Dettagli

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari RISOLUZIONE N. 131/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 ottobre 2004 Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari L Associazione XY (di seguito XY ), con nota

Dettagli

RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA

RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA 16 maggio 2014 Avv. Marcello Giustiniani www.beplex.com Il trasferimento d azienda e di ramo d azienda A) La nozione di trasferimento d azienda (art. 2112,

Dettagli

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione

Dettagli

COMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA

COMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA COMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI ALL ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, IN ATTUAZIONE DEL DISPOSTO DELL ART. 43, C. 2 DEL

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

L amministratore di sistema. di Michele Iaselli

L amministratore di sistema. di Michele Iaselli L amministratore di sistema di Michele Iaselli Definizione L Amministratore di sistema viene definito dal provvedimento dell Autorità Garante del 27 novembre 2008 come una figura professionale destinata

Dettagli

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui

Dettagli

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. QUADRO NORMATIVO ( Stralcio in Allegato n.1): L art. 23 della L.62/2005 (Comunitaria 2004) ha

Dettagli

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Premessa L INAIL, con una nota, in risposta ad un quesito dell Ordine dei Consulenti del lavoro (prot. n. 60010 del

Dettagli

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione. VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007

Dettagli

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione

Dettagli

PROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CUI ALL ART. 42 DEL D.LGS. 267/2000

PROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CUI ALL ART. 42 DEL D.LGS. 267/2000 PROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CUI ALL ART. 42 DEL D.LGS. 267/2000 SEDUTA DEL GIORNO 21/12/2007 Commissario: Segretario Generale: SPAGNUL dott.

Dettagli

Circolare N.85 del 23 Maggio 2013

Circolare N.85 del 23 Maggio 2013 Circolare N.85 del 23 Maggio 2013 Dal 01.06.2013 obbligatorie le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che a partire dal 01.06.2013

Dettagli

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA La tutela della riservatezza nella gestione del rapporto di lavoro è una tematica particolarmente complessa e delicata

Dettagli

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013 Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008

Dettagli

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l.

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. RISOLUZIONE N. 54/E Roma, 16 marzo 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. La Direzione Regionale ha trasmesso un istanza

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

Gazzetta Ufficiale N. 108 del 10 Maggio 2002 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Gazzetta Ufficiale N. 108 del 10 Maggio 2002 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Gazzetta Ufficiale N. 108 del 10 Maggio 2002 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DIRETTIVA 9 aprile 2002 Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n.

Dettagli

L impresa bancaria. Essa prevedeva all art. 1, comma 1 che la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto

L impresa bancaria. Essa prevedeva all art. 1, comma 1 che la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto L impresa bancaria Cronaca della normativa 1. La legge bancaria del 1936 Essa prevedeva all art. 1, comma 1 che la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma e l esercizio del credito sono

Dettagli

DISPENSE IN MATERIA DI: GESTIONE RIFIUTI DAL DECRETO RONCHI DEL 1997 AL CODICE AMBIENTALE DEL 2006. Claudio Boldori

DISPENSE IN MATERIA DI: GESTIONE RIFIUTI DAL DECRETO RONCHI DEL 1997 AL CODICE AMBIENTALE DEL 2006. Claudio Boldori DISPENSE IN MATERIA DI: GESTIONE RIFIUTI DAL DECRETO RONCHI DEL 1997 AL CODICE AMBIENTALE DEL 2006 Claudio Boldori CON LA PUBBLICAZIONE DEL RONCHI TER, SEMBRA CONCLUSA LA PRIMA E DOVEROSA FASE DI COMPLETAMENTO

Dettagli

Premessa RISOLUZIONE N. 32/E. Roma, 4 aprile 2012

Premessa RISOLUZIONE N. 32/E. Roma, 4 aprile 2012 RISOLUZIONE N. 32/E Direzione Centrale Normativa Roma, 4 aprile 2012 OGGETTO: Trattamento fiscale della produzione di energia elettrica da parte dell ente pubblico mediante impianti fotovoltaici Scambio

Dettagli

PARLIAMO DI. ATTIVITA PRODUTTIVE E RIFIUTI SPECIALI

PARLIAMO DI. ATTIVITA PRODUTTIVE E RIFIUTI SPECIALI CITTÀ DI BARLETTA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PARLIAMO DI. ATTIVITA PRODUTTIVE E RIFIUTI SPECIALI Tutte le attività produttive, che nell esercizio del ciclo lavorativo producono rifiuti speciali, devono

Dettagli

RISOLUZIONE N. 212/E

RISOLUZIONE N. 212/E RISOLUZIONE N. 212/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ROMA 22 maggio 2008 Oggetto: Consulenza giuridica Interpello IVA Fornitura di energia elettrica ai consorzi per uso irriguo, di sollevamento

Dettagli

Controlli pubblici e certificazioni ambientali. Rapporti tra due istituti distinti.

Controlli pubblici e certificazioni ambientali. Rapporti tra due istituti distinti. ARPA EMILIA-ROMAGNA Controlli pubblici e certificazioni ambientali. Rapporti tra due istituti distinti. Sicurezza sul lavoro e certificazioni ambientali: lo scenario delle responsabilità Bologna 16 ottobre

Dettagli

Un quesito sulla natura giuridica dei wc chimici dei camper e contenitori similari

Un quesito sulla natura giuridica dei wc chimici dei camper e contenitori similari Un quesito sulla natura giuridica dei wc chimici dei camper e contenitori similari Domanda: Esiste un dibattito sulla natura dei wc chimici portatili dei camper: sono scarichi (magari assimilabili alle

Dettagli

Oggetto del regolamento

Oggetto del regolamento Regolamento dei criteri procedurali e sanzionatori volti al rispetto dell obbligo di allacciamento fognario degli edifici insistenti nelle aree servite dalla pubblica fognatura generatori di scarichi di

Dettagli

RISOLUZIONE N. 75/E. Con l interpello in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 27 del D.L. n. 98 del 2011, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 75/E. Con l interpello in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 27 del D.L. n. 98 del 2011, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 75/E Direzione Centrale Normativa Roma, 28 agosto 2015 OGGETTO: Interpello - Regime di vantaggio ex art. 27, co. 1 e 2, del D. L. n. 98 del 2011 - Iva relativa ai servizi di telecomunicazione,

Dettagli

Gli aggiornamenti della normativa italiana e Il Codice dell Amministrazione digitale dlgs 82/05

Gli aggiornamenti della normativa italiana e Il Codice dell Amministrazione digitale dlgs 82/05 Gli aggiornamenti della normativa italiana e Il Codice dell Amministrazione digitale dlgs 82/05 Comune di Nembro Progetti dematerializzazione del Comune di Bergamo 26/092011 Finalità e caratteristiche

Dettagli

Roma, 24.11.2005. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede

Roma, 24.11.2005. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede \ Roma, 24.11.2005 Protocollo: Rif.: Allegati: 3224/IV/2005 Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti All Area Centrale Personale

Dettagli

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO RISOLUZIONE N. 430/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono

Dettagli

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio

Dettagli

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 PIEMONTE D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 Oggetto: Programmazione della rete scolastica nella Regione Piemonte - anni scolastici 2005/06-2006/07 art. 138 del D.lgs 112/98. Indicazioni programmatiche inerenti

Dettagli

Regolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica.

Regolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica. Regolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica. Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi della normativa

Dettagli

fondamenti giurisprudenziali sono stati posti più di quarant anni fa 2, viene riaffermata e rafforzata.

fondamenti giurisprudenziali sono stati posti più di quarant anni fa 2, viene riaffermata e rafforzata. Documento di riflessione della Corte di giustizia dell Unione europea su taluni aspetti dell adesione dell Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà

Dettagli

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali INTERPELLO N. 65/2009 Roma, 31 luglio 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA Al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del

Dettagli

COMUNE DI CAVERNAGO REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

COMUNE DI CAVERNAGO REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale il 24 febbraio 2015 Pagina 1 di 7 ARTICOLO 1 OGGETTO Il presente Regolamento disciplina

Dettagli

Le istituzioni politiche dell Unione europea. Le funzioni delle istituzioni politiche CONSIGLIO EUROPEO

Le istituzioni politiche dell Unione europea. Le funzioni delle istituzioni politiche CONSIGLIO EUROPEO Le istituzioni politiche dell Unione europea Le funzioni delle istituzioni politiche Riflettono il loro carattere rappresentativo delle istanze che coesistono nell UE Il centro nevralgico dell Unione europea

Dettagli

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo NG Università degli Studi di Palermo REGOLAMENTO Per l individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e la definizione delle loro attribuzioni (approvato nella seduta di contrattazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

La responsabilità penale dell amministratore e del legale rappresentante di una società

La responsabilità penale dell amministratore e del legale rappresentante di una società La responsabilità penale dell amministratore e del legale rappresentante di una società Se non vi è prova certa su queste condizioni, il proprietario di un azienda. risponde anche penalmente dell operato

Dettagli

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI. Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All.

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI. Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All. Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All.1 AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA SERVIZI DI PREFETTURA

Dettagli

FINI DELL APPLICAZIONE DELL ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N

FINI DELL APPLICAZIONE DELL ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N NOTA ESPLICATIVA AI FINI DELL APPLICAZIONE DELL ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 101, SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA DEI RIFIUTI SISTRI

Dettagli

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente. RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 marzo 2002 Oggetto: Forniture di carburante a bordo di natanti da diporto gestiti in noleggio. Regime di non imponibilità Iva di

Dettagli

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi... CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DEL COMPARTO DELLA ASL VITERBO

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DEL COMPARTO DELLA ASL VITERBO REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO REGOLAMENTO RELATIVO ALLA ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DEL COMPARTO DELLA ASL VITERBO REVISIONE DATA 0 15.06.2004

Dettagli

RISOLUZIONE N. 119 /E

RISOLUZIONE N. 119 /E RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione

Dettagli

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato PROTOCOLLO DI INTESA TRA l AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E L AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L Autorità per le garanzie

Dettagli

PROPOSTA DI PARERE OBBLIGATORIO VINCOLANTE N. 02/04 11 2012 OGGETTO:

PROPOSTA DI PARERE OBBLIGATORIO VINCOLANTE N. 02/04 11 2012 OGGETTO: PROPOSTA DI PARERE OBBLIGATORIO VINCOLANTE N. 02/04 Conferenza dei Comuni 11 ottobre 2012 OGGETTO: Piano delle opere per il superamento della procedura di infrazione n. 2009/2034/CE e relativo piano economico

Dettagli

Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011

Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011 Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011 OGGETTO: D.P.R. 4 aprile 2001, n.235, Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande

Dettagli

CARTA DEI SERVIZI. Premessa:

CARTA DEI SERVIZI. Premessa: CARTA DEI SERVIZI Premessa: La Carta dei Servizi è uno strumento utile al cittadino per essere informato sulle caratteristiche del servizio offerto, sulla organizzazione degli uffici comunali, sugli standards

Dettagli

RISOLUZIONE N. 337/E

RISOLUZIONE N. 337/E RISOLUZIONE N. 337/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 agosto 2008 Oggetto: Istanza d Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IVA - Operazioni accessorie -

Dettagli

OGGETTO: obblighi contabili Iva relativi ai diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio Consulenza giuridica

OGGETTO: obblighi contabili Iva relativi ai diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio Consulenza giuridica RISOLUZIONE N. 203/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 agosto 2009 OGGETTO: obblighi contabili Iva relativi ai diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio Consulenza giuridica

Dettagli

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI SEGRETERIA NAZIONALE 00198 ROMA VIA TEVERE, 46 TEL. 06.84.15.751/2/3/4 FAX 06.85.59.220 06.85.52.275 SITO INTERNET: www.fabi.it E-MAIL: federazione@fabi.it FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI Ai Sindacati

Dettagli

LA NUOVA GUIDA CEI 0-10 PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

LA NUOVA GUIDA CEI 0-10 PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI LA NUOVA GUIDA CEI 0-10 PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PREMESSA Il panorama delle disposizioni all interno delle quali si pone la manutenzione è cambiato e si avverte la necessità di individuare

Dettagli

Roma, 11 agosto 2009

Roma, 11 agosto 2009 RISOLUZIONE N. 214/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 agosto 2009 OGGETTO: Istanza di interpello, articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Eredità devolute ai minori e agli interdetti

Dettagli

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino Indeducibilità dei costi Black List articolo 110, commi da 10 a 12-bis, del D.P.R. 917/1986 non deducibilità e l obbligo

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 178 COMPUTO DEGLI AMMORTAMENTI

Dettagli

PROVINCIA DI TERNI SETTORE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO

PROVINCIA DI TERNI SETTORE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO PROT. N. 23690 DEL 3 MAGGIO 2012 Oggetto: Art. 208 D.lgs. 152/2006 e s.m.i. GIONTELLA QUINTO EREDI S.A.S DI ANTONIO GIONTELLA & C. Autorizzazione unica per un nuovo impianto di recupero di rifiuti speciali

Dettagli

Il fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014. Annunziata & Conso

Il fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014. Annunziata & Conso Il fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014 Annunziata & Conso La recente sentenza del Tribunale di Roma del 20 maggio 2014, n. 11384, offre l occasione per fare il punto

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 511031/2004 del 01/03/2005 Preambolo IL CONSIGLIO PROVINCIALE Visto l art. 117, comma

Dettagli

La manutenzione come elemento di garanzia della sicurezza di macchine e impianti

La manutenzione come elemento di garanzia della sicurezza di macchine e impianti La manutenzione come elemento di garanzia della sicurezza di macchine e impianti Alessandro Mazzeranghi, Rossano Rossetti MECQ S.r.l. Quanto è importante la manutenzione negli ambienti di lavoro? E cosa

Dettagli

LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DI AUTOCARRI LEGGERI - CHIARIMENTI - di Maurizio PIRAINO *

LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DI AUTOCARRI LEGGERI - CHIARIMENTI - di Maurizio PIRAINO * LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DI AUTOCARRI LEGGERI - CHIARIMENTI - di Maurizio PIRAINO * La questione che si pone è se sia applicabile a carattere residuale la violazione dell art. 82/8 e 10 comma del Nuovo

Dettagli

REGOLAMENTO OPERATIVO PER L UTILIZZO DELL IMPIANTO ESTERNO DI VIDEOSORVEGLIANZA

REGOLAMENTO OPERATIVO PER L UTILIZZO DELL IMPIANTO ESTERNO DI VIDEOSORVEGLIANZA REGOLAMENTO OPERATIVO PER L UTILIZZO DELL IMPIANTO ESTERNO DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con delibera consiglio comunale n. 175 del 22/11/2006 Modificato con delibera consiglio comunale n. 36 DEL 14/03/2013

Dettagli

C O M U N E D I S A R E Z Z O PROVINCIA DI BRESCIA

C O M U N E D I S A R E Z Z O PROVINCIA DI BRESCIA Allegato A C O M U N E D I S A R E Z Z O PROVINCIA DI BRESCIA P.ZZA CESARE BATTISTI, N. 4 25068 SAREZZO WWW.COMUNE.SAREZZO.BS.IT REGOLAMENTO PER L INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE Approvata con deliberazione

Dettagli

CIRCOLARE N. 23/D. Roma, 27 luglio 2007. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I. e, p.c.

CIRCOLARE N. 23/D. Roma, 27 luglio 2007. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I. e, p.c. CIRCOLARE N. 23/D Roma, 27 luglio 2007 Protocollo: 2192/IV/2007 Rif: Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I Allegati: e, p.c. All Avvocatura Generale dello Stato Via dei Portoghesi,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 71/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 71/E QUESITO RISOLUZIONE N. 71/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 20 marzo 2009 ot. 2005/ OGGETTO: Istanza di Interpello - Imposta sul valore aggiunto - Requisiti di territorialità delle cessioni relative

Dettagli