Guida Pratica: La Gestione operativa delle operazioni di CREDITO DOCUMENTARIO

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1 Guida Pratica: La Gestione operativa delle operazioni di CREDITO DOCUMENTARIO

2 IL CREDITO DOCUMENTARIO 1

3 INDICE Prefazione 1. Le operazioni di credito documentario 2. Cenni giuridici e natura del credito documentario 3. Il credito documentario ed i soggetti coinvolti nell operazione 3.1 I soggetti 3.2 L istituto della conferma 3.3 Figure simili alla conferma: La Silent confirmation e lo star del credere 3.4 La banca designata 4. La normativa CCI sui crediti documentari 5. Le diverse modalità di pagamento 6. Il ruolo delle banche nei crediti documentari 7. Le principali fasi del credito documentario e i documenti 7.1. Trattative e stipulazione del contratto 7.2. Richiesta dell importatore di emissione del credito documentario e notifica al beneficiario 7.3. Eventuali modifiche 7.4. Le modifiche al credito 7.5. Spedizione della merce e presentazione dei documenti 7.6. Il controllo dei documenti 7.7. Consegna dei documenti e addebito al compratore 7.8 Implicazioni tra credito documentario e termini di resa della merce 8. Il provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. 9. Tipologie di credito documentario 9.1 Il credito trasferibile 9.2 Il credito sussidiario o controcredito 9.3 Il credito rotativo 9.4 Il credito di anticipazione o con clausola rossa 9.5 Stand-by letter of credit 2

4 APPENDICE A) Schema di modello Swift MT700 utilizzato per l apertura di un credito documentario B) Esempio di lettera di credito non confermata C) Esempio di lettera di credito confermata D) Esempio di Stand-by Letter of Credit E) Glossario 3

5 Prefazione La presente pubblicazione ha ad oggetto la trattazione dell istituto del credito documentario, istituto molto valido per le imprese esportatrici ma che tuttavia presuppone un minimo di conoscenze specifiche affinché possa consentire realmente di eliminare la variabile di rischio per il quale l istituto nasce: l eliminazione del rischio di insoluto da parte del compratore. Allo stesso modo anche chi utilizza il credito documentario come strumento di pagamento per le proprie importazioni dovrebbe conoscere le norme che lo regolamentano, al fine di confezionare un credito documentario che realmente tuteli la parte acquirente, inserendo condizioni documentarie da soddisfare finalizzate a consentire alla banca che effettuerà l esame dei documenti di poter stabilire, per quanto possibile, la conformità quantitativa/qualitativa della merce partendo dall analisi di conformità dei documenti. La trattazione, seppur dedicata alle imprese e non confezionata per i soli addetti ai lavori, offre comunque, oltre ai numerosi spunti di riflessione sugli aspetti principali dell istituto, una panoramica delle norme principali delle pubblicazioni della Camera di Commercio Internazionale che regolamentano l istituto del credito documentario con annessi commenti sul significato delle norme riportate. Lo scopo del presente lavoro è di sensibilizzare tutti gli attori, in particolar modo le imprese, verso una più approfondita conoscenza degli strumenti ad uso nel commercio internazionale, favorendo così una maggiore integrazione tra il contesto dell impresa e i processi di internazionalizzazione che la stessa intende porre in essere. Alessandro Russo 4

6 1) Le operazioni di credito documentario Nella compravendita internazionale la lettera di credito (o più semplicemente credito documentario ) costituisce il mezzo di pagamento più utilizzato, soprattutto quando la controparte risiede in uno Stato che presenta un elevato rischio Paese. È in assoluto la forma che tutela maggiormente il venditore in quanto con il credito documentario una banca (emittente) si impegna irrevocabilmente e autonomamente ad eseguire il pagamento (senza cioè alcuna accettazione o azione da parte dell ordinante e con la sola possibilità di eccepire discrepanze nei documenti presentati) a favore del beneficiario a condizione che costui presenti tutti i documenti richiesti secondo le modalità e i tempi previsti dalla lettera di credito e conformemente a quanto stabilito dalle Norme e Usi Uniformi della Camera di Commercio Internazionale (Pubbl. UCP 600) in vigore dal 1 Luglio 2007 e dalla Prassi Bancaria Internazionale Uniforme (Pubbl. ISBP 745) in vigore dal 1 Luglio Tali pubblicazioni hanno modificato sostanzialmente le precedenti pubblicazioni (rispettivamente UCP500 e ISBP 645). Precedentemente alla pubblicazione n. 600 era prevista (anche se in disuso) la possibile revocabilità del credito documentario, circostanza definitivamente eliminata con la nuova normativa. L impegno assunto dalla banca emittente, come si dirà dappresso presenta pertanto d ora in avanti sempre il requisito dell impegno irrevocabile. Riguardo alle operazioni di credito documentario è utile distinguere la figura del credito import dalla figura del credito export in quanto i presupposti di base sono opposti. Nel credito import l ordinante (compratore) dovrà aver cura di inserire nelle condizioni del credito quanti più elementi possibili al fine di consentire alla propria banca (Banca Emittente), attraverso l esame dei documenti, il rispetto delle condizioni contrattuali (quantità/qualità della merce, corrispondenza prezzi, rispetto delle tempistiche concordate, modalità di trasporto ecc.). Più delicato nel caso del credito import è anche il ruolo della Banca Emittente la quale, obbligandosi nei confronti del beneficiario, dovrà prima di tutto verificare che l impresa 5

7 richiedente possieda i requisiti per ottenere l apertura del credito documentario, solitamente una linea di credito già esistente piuttosto che deliberata ad hoc per l operazione. Dovrà quindi essere oggetto di analisi il rating del cliente/ ordinante la durata del credito in rapporto al profilo rischio dell ordinante, la richiesta di eventuali garanzie (soprattutto qualora sia necessario aprire una linea di fido dedicata all operazione). In questa fase sarà inoltre necessario il supporto della banca nei confronti del cliente, suggerendo adattamenti al credito al fine di sopperire alla frequente inesperienza e superficialità delle imprese in merito al credito documentario. Per quanto riguarda invece il credito export il beneficiario dovrà verificare, magari con il supporto della propria banca, che le condizioni richieste dal credito emesso e/o ancora da emettere siano rispettabili. Nello specifico il beneficiario deve verificare la producibilità dei documenti richiesti, il rispetto delle tempistiche imposte, eventuali condizioni aggiuntive riportate nel credito e, non da ultimo, l opportunità di ottenere dalla propria banca (o da altro istituto) la conferma al credito. Anche in questa fase cruciale è il ruolo della banca del beneficiario al fine di verificare, con la dovuta professionalità, le condizioni del credito. Definizione di Credito documentario Impegno irrevocabile ed autonomo emesso da una banca emittente a favore del beneficiario ad onorare il credito dietro presentazione di documenti conformi. Presentazione conforme significa: documenti redatti secondo le prescrizioni del credito documentario e secondo quanto previsto dalle Norme e Usi Uniformi della CCI (NUU n. 600). 6

8 Caratteristiche del credito documentario: Autonomia: i crediti sono per loro natura operazioni distinte dai contratti di vendita o da altri contratti su cui possono fondarsi. Astrattezza: il credito è svincolato dalla causa che l'ha originato. Formalismo: essendo una forma di pagamento la cui prestazione (pagamento, accettazione, negoziazione) è vincolata alla presentazione dei documenti prescritti nel credito, le banche dovranno esaminare esclusivamente i documenti presentati per accertare che, nella forma, essi appaiano conformi ai termini e alle condizioni del credito. Obiettivi delle Parti: L ordinante (applicant) è l acquirente che, concluso il contratto con il venditore, darà istruzioni alla propria banca circa l emissione del credito documentario. L obiettivo principale dell acquirente è di fare in modo che il pagamento della fornitura sia effettuato dopo che la/le banche, attraverso l esame dei documenti, abbiano la possibilità di accertare sia il rispetto delle tempistiche concordate nel Credito che la quantità/qualità. Molto spesso ulteriore obiettivo dell acquirente è quello di ottenere una dilazione di pagamento (ad es. nel caso di credito differito o per accettazione) Il Beneficiario (beneficiary) è il venditore a favore del quale viene emesso il credito e che riceverà la prestazione solo quando consegnerà alla banca nel luogo prescritto, i documenti richiesti dal credito. L obiettivo principale del Venditore è quello di abbattere il rischio di insolvenza in quanto il pagamento viene effettuato dalla banca e non dall ordinante a fronte dei documenti e non della merce. Attraverso l istituto della conferma il Beneficiario consegue l ulteriore obiettivo di abbattere il rischio banca e insolvenza paese. 7

9 2) Cenni giuridici e natura del credito documentario Il rapporto di credito documentario è un rapporto dove intervengono tre soggetti e, senza entrare in questa sede nel merito, si consideri che la dottrina tende a inquadrarlo secondo lo schema delegatorio dove i rapporti tra i soggetti coinvolti sono disciplinati (tranne che nel rapporto tra banca che deve effettuare il pagamento e beneficiario) in linea di massima dalle norme sul mandato (articoli 1703 e seguenti cod. civ.). Il carattere dell autonomia accennato precedentemente è alla base del credito documentario e ne costituisce l elemento caratterizzante. Consiste nell indipendenza del rapporto giuridico o, meglio, dei rapporti giuridici che scaturiscono dal credito documentario rispetto al contratto di compravendita per il quale il credito documentario viene emesso. Sul piano del riconoscimento da parte dell ordinamento giuridico italiano, a prescindere dalle norme della CCI che ne regolamentano il funzionamento, gli articoli del Codice civile di riferimento sono il 1527 e seguenti, gruppo di norme intitolato Della vendita su documenti e con pagamento contro documenti. Particolarmente illuminante risulta essere l art di cui riportiamo il testo: Art Pagamento contro documenti a mezzo di banca [1] Quando il pagamento del prezzo deve avvenire a mezzo di una banca, il venditore non può rivolgersi al compratore se non dopo il rifiuto opposto dalla banca stessa e constatato all'atto della presentazione dei documenti nelle forme stabilite dagli usi. [2] La banca che ha confermato il credito al venditore può opporgli solo le eccezioni derivanti dall'incompletezza o irregolarità dei documenti e quelle relative al rapporto di conferma del credito». Nonostante la normativa del CCI risulti essere ormai la regola per quanto riguarda il funzionamento dell operazione, si tenga presente che la giurisprudenza considera tali norme come clausole d uso integrative della volontà dei contraenti, e questo vuol dire che in caso di patologia del rapporto il giudice tende comunque ad applicare la normativa 8

10 nazionale, pur tenendo in considerazione la valenza della normativa CCI. Infatti nel caso in cui l ordinante, temendo una frode da parte del venditore-beneficiario voglia impedire alla banca l effettuazione del pagamento (che comporta poi l addebito all ordinante), si può rivolgere all autorità giudiziaria per ottenere un provvedimento inibitorio nonostante quanto prescritto dalle norme in tema di indipendenza dell obbligazione assunta dalla Banca. Tale strumento è il provvedimento cautelare d urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. il quale prevede che il giudice, in presenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora (corrispondenti rispettivamente alla parvenza di diritto e al grave pregiudizio economico), può ingiungere alla Banca emittente di non effettuare la prestazione e comunque di non addebitare l ordinante (vedasi apposito paragrafo dedicato). 9

11 3) Il credito documentario ed i soggetti coinvolti nell operazione 3.1 I soggetti I soggetti coinvolti nelle operazioni di credito documentario sono molteplici, dal venditore, al compratore ed alle banche coinvolte (con diversi ruoli). Le norme Ucp600 chiariscono, all art. 2 (rubricato Definizioni ) la classificazione dei soggetti. In particolare, tra le altre definizioni riportate nell articolo 2, in riferimento ai soggetti spiccano le seguenti definizioni: Ordinante: significa il soggetto su richiesta del quale viene emesso il credito. (Compratore) Beneficiario: significa il soggetto a favore del quale viene emesso il credito. (Venditore) Banca emittente: significa la banca che emette un credito su richiesta di un ordinante. o per proprio conto. Banca confermante: significa la banca che aggiunge la propria conferma a un credito su autorizzazione o richiesta della banca emittente. Banca designata: significa la banca presso la quale il credito è utilizzabile ovvero qualsiasi banca nel caso di un credito utilizzabile presso qualsiasi banca. Senza null altro aggiungere in merito alla qualifica di compratore e venditore (rispettivamente Ordinante e Beneficiario secondo la terminologia adottata dalle UCP600, vale la pena invece soffermarsi sul ruolo ricoperto dalle banche, in particolare la banca emittente, la banca confermante e la banca designata. Di seguito si riporta l art. 7 delle UCP600 che disciplina l obbligo della banca Emittente: Art..7 Impegni della banca emittente a) A condizione che i documenti prescritti siano presentati alla banca designata o alla banca emittente e che costituiscano una presentazione conforme, la banca emittente deve onorare quando il credito è utilizzabile per: 10

12 i. Pagamento a vista, pagamento differito o accettazione presso la banca emittente ii. iii. iv. Pagamento a vista presso una banca designata e tale banca designata non paga; Pagamento differito presso una banca designata e tale banca designata non assume il proprio impegno di pagamento differito o, avendo assunto tale impegno di pagamento differito, non paga alla scadenza; Accettazione presso una banca designata e tale banca designata non accetta la tratta spiccata su di essa o, avendola accettata, non paga alla scadenza; v. Negoziazione presso una banca designata e tale banca designata non negozia. b) La banca emittente è irrevocabilmente impegnata ad onorare dal momento in cui emette il credito c) La banca emittente si impegna a rimborsare la banca designata che ha onorato o negoziato una presentazione conforme e che ha inviato i documenti alla banca emittente. Il rimborso dell importo di una presentazione conforme relativa ad un credito utilizzabile per accettazione o pagamento differito è dovuto alla scadenza, indipendentemente dal fatto che la banca designata abbia o meno pagato in anticipo o acquistato i documenti o la tratta prima della scadenza. L impegno della banca emittente a rimborsare la banca designata è indipendente dall impegno assunto dalla stessa banca emittente verso il beneficiario. Dal momento che, con il credito documentario la banca emittente s impegna autonomamente ad effettuare il pagamento in presenza di una presentazione di documenti conformi, il pagamento diventa svincolato dalla volontà del debitore e, quindi, si può affermare che il credito documentario consente, se ben gestito da parte del beneficiario, l eliminazione del rischio commerciale (insolvenza del debitore). 11

13 Essendo però la Banca Emittente solitamente una banca dello stesso Paese del debitore, qualora questi si trovi in un paese ad elevato rischio politico, il credito resta soggetto a tale categoria di rischio. Al fine di eliminare o quantomeno limitare il rischio politico si utilizza invece l istituto della conferma al credito descritto di seguito. Oltre all impegno irrevocabile assunto dalla banca emittente è possibile, tramite l istituto della conferma, ottenere un ulteriore obbligo anch esso autonomo da parte di un altro soggetto bancario (banca confermante) la quale si impegna a onorare il credito alle stesse condizioni previste dal credito originariamente emesso dalla banca emittente (vedasi apposito paragrafo nel prosieguo). L istituto della conferma assume un importanza fondamentale per l operatore, in quanto grazie ad esso è possibile eliminare il rischio di insolvenza della banca emittente (si pensi in proposito all ipotesi in cui la banca dell ordinante non sia di elevato standing) e il rischio politico proprio perché il beneficiario ottiene la prestazione dalla banca confermante dopo che la stessa avrà esaminato i documenti, indipendentemente dal fatto poi che quest ultima sia rimborsata o meno dalla banca emittente. L esame dei 12

14 documenti viene effettuato dalla banca confermante che di solito corrisponde alla banca del beneficiario (che in questo caso svolge anche il ruolo di banca designata) o comunque del Paese (o dell area geografica per esempio UE) dello stesso. 3.2 L istituto della conferma L istituto della conferma, sopra menzionato, viene utilizzato per consentire al beneficiario l eliminazione del rischio insolvenza della Banca Emittente nonché l eliminazione del rischio Paese. Il soggetto che sopporterà tali rischi sarà la banca che ha accettato di confermare il credito. È opportuno tuttavia approfondire l istituto analizzando come le UCP 600 disciplinano tale istituto. L art. 2 delle citate norme (rubricato Definizioni ) definisce la conferma come: L impegno inderogabile della banca confermante, che si aggiunge a quello della banca emittente, di onorare o negoziare una presentazione conforme ; definisce poi la banca confermante come: La banca che aggiunge la propria conferma ad un credito su autorizzazione o richiesta della banca emittente. Da quanto appena riportato si evince chiaramente che il credito, per poter essere confermato, deve essere emesso come tale direttamente dalla banca emittente (solitamente nel campo 49del modello swift viene riportata la dicitura confirmed oppure may add a seconda dei casi). L Altro articolo di riferimento delle UCP 600 in merito alla conferma è l art. 8: Art. 8: Impegni della banca confermante: a) A condizione che i documenti prescritti siano presentati alla banca confermante o a qualunque altra banca designata e che essi costituiscano una presentazione conforme, la banca confermante deve: i. Onorare, quando il credito è utilizzabile per: 13

15 a) Pagamento a vista, pagamento differito o accettazione presso la banca confermante; b) Pagamento a vista presso altra banca designata e tale banca designata non paga; c) Pagamento differito presso altra banca designata e tale banca designata non assume il proprio impegno di pagamento differito o, avendo assunto tale impegno di pagamento differito, non paga alla scadenza; d) Accettazione presso altra banca designata e tale banca designata non accetta la tratta spiccata su di essa o, avendola accettata, non paga alla scadenza; e) Negoziazione presso altra banca designata e tale banca designata non negozia. ii. Negoziare, senza rivalsa, se il credito è utilizzabile per negoziazione presso la banca confermante. b. la banca confermante è irrevocabilmente impegnata ad onorare o negoziare dal momento in cui aggiunge la propria conferma al credito. c. la banca confermante si impegna a rimborsare un altra banca designata che ha onorato o negoziato una presentazione conforme e che ha inviato i documenti alla banca confermante. Il rimborso dell importo di una presentazione conforme relativa ad un credito utilizzabile per accettazione o pagamento differito è dovuto alla scadenza, indipendentemente dal fatto che un altra banca designata abbia o meno pagato in anticipo o acquistato i documenti o la tratta prima della scadenza. L impegno della banca confermante a rimborsare altra banca designata è indipendente dall impegno assunto dalla stessa banca confermante verso il beneficiario. d. Se una banca è autorizzata o richiesta dalla banca emittente di confermare un credito, ma non è disposta a farlo, deve informarne, senza ritardo, la banca emittente e può avvisare il credito senza aggiungere la conferma. L articolo 8 soprariportato riproduce essenzialmente l art. 7 (visto in precedenza) che disciplina invece gli impegni della banca emittente. Si noti però che, a differenza dell art. 14

16 7, per la banca confermante l art. 8 prevede che questa, qualora indicata come banca negoziatrice, dietro presentazione conforme dovrà negoziare senza rivalsa. L articolo 8 stabilisce inoltre, come per la Banca Emittente all atto dell emissione, che l obbligo sorge nel momento in cui la Banca Confermante aggiunge la propria conferma al credito. Ulteriore previsione riguarda poi l obbligo per la banca che, ricevuta la richiesta o autorizzazione a confermare abbia intenzione di rifiutare, di informare senza ritardo la banca emittente prima di procedere ad avvisare il credito al beneficiario senza l aggiunta della conferma. 3.3 Figure simili alla conferma: La Silent confirmation e lo star del credere Come visto in precedenza la conferma è l istituto attraverso il quale il beneficiario agisce sul rischio Paese/Banca. Tuttavia si verificano in alcuni casi delle situazioni nelle quali non si riesce a reperire alcuna banca disposta a confermare il credito oppure nelle quali la banca emittente non è disposta ad emettere il credito con richiesta di conferma (né sulla banca indicata dal beneficiario né su altra banca da essa individuata). Le due figure dappresso descritte, la silent confirmation e lo star del credere consentono al beneficiario di ottenere un risultato simile a quello della conferma, seppure a fronte di costi solitamente più elevati. Trattasi di accordi extra credito documentario (contratti) mediante i quali il rapporto si instaura direttamente tra il beneficiario e una banca (o altro istituto finanziario) disposta ad assumersi l obbligazione di pagamento nei confronti del beneficiario stesso. Attraverso la silent confirmation o lo star del credere la banca si obbliga ad effettuare la prestazione di pagamento al verificarsi delle condizioni descritte nel contratto appositamente sottoscritto. Abitualmente si distingue la figura della silent confirmation rispetto allo star del credere in quanto con la prima l impegno della Banca consiste nell obbligo di pagare qualora la Banca emittente, nonostante abbia ritenuto la presentazione dei documenti conformi, rifiuti la prestazione a causa di eventi di natura politica oppure diventi insolvente. Con lo 15

17 star del credere invece la Banca si obbliga ad effettuare il pagamento in via definitiva previo esame dei documenti che avverrà in un momento anteriore all esame dei documenti svolto dalla Banca emittente. Da quanto esposto si evince che mentre con la Silent Confirmation il tutto è subordinato alla presentazione dei documenti dichiarata conforme dalla Banca emittente (o altra banca da essa nominata) con lo Star del credere la Banca si assume anche la responsabilità dell esame dei documenti, che se dichiarati conformi, comportano automaticamente l obbligo di pagamento alle condizioni prestabilite nei confronti del beneficiario. Preme far rilevare però che molto spesso la differenza tra questi due istituti non è molto chiara e non di rado ci si trova di fronte a situazioni dove il confine tra Silent confirmation e star del credere non è ben definito; di conseguenza è necessario chiarire alcuni aspetti: a) In entrambi i casi (silent confirmation piuttosto che star del credere) siamo in presenza di un contratto che disciplina un obbligo assunto dalla banca non disciplinato dalle UCP 600 (come invece accade con la conferma tipica ) pertanto disciplinato dalla legge applicabile al contratto stesso che, ove non sia espressamente scelta, va ricostruita in base alle regole generali. b) A prescindere dalla definizione (silent confirmation o star del credere) il contenuto dell obbligazione della banca va ricercata nel contratto e non è data dalla semplice denominazione dello stesso. Si verificano molto spesso casi in cui l obbligazione della banca che fornisce la silent confirmation corrisponda a quanto sopra descritto per lo star del credere e viceversa. Come in tutti i contratti non è il nome a qualificarli ma il contenuto. c) Molto spesso non viene redatto alcun contratto ed in tal caso l obbligo della banca è da ricostruire nelle comunicazioni inviate ed accettate. d) In entrambi i casi il testo del credito documentario, al campo 49, non riporta nulla oppure riporta la dicitura without. 16

18 Nel seguente schema viene rappresentata per fasi l operazione di credito documentario senza conferma: Il credito documentario semplice Importatore - ordinante 4) Invio merci Esportatore - Beneficiario 1) Richiesta dell apertura di un credito 3) Notifica al beneficiario 5) Consegna dei documenti 2) Emissione della lettera di credito Banca Emittente 6) Invio dei documenti Banca Avvisante 7) Esame documenti Successivamente alla fase 7) esame documenti sono possibili due ipotesi: a) Presentazione conforme: La banca paga secondo le condizioni stabilite nel credito e addebita l ordinante. b) Presentazione non conforme: la banca non effettua il pagamento, notifica le riserve ed attende istruzioni 17

19 Nel seguente schema viene rappresentato invece il funzionamento di un credito documentario confermato: Il credito documentario confermato Importatore - ordinante 5) Invio merci Esportatore - Beneficiario 1) Richiesta dell apertura di un credito 4) Notifica al beneficiario dell emissione e della conferma 6) Consegna dei documenti 9) 2 Esame documenti Banca Emittente 2) Emissione della lettera di credito con richiesta di conferma 8) Invio dei documenti 3)Conferma Banca confermante 7) 1 Esame documenti Successivamente alla fase 7) 1 esame documenti due possibili ipotesi: a) Presentazione conforme: La banca confermante paga secondo le condizioni stabilite nel credito e addebita l ordinante. Trasmette inoltre i documenti alla banca emittente per il 2 esame dei documenti (se la presentazione sarà giudicata conforme la Banca emittente effettuerà il pagamento nei confronti della banca confermante). b) Presentazione non conforme: la banca confermante non effettua il pagamento, notifica le riserve al beneficiario e trasmette i documenti alla banca emittente. Successivamente alla fase 9) 2 esame documenti: a) In caso di ricezione documenti giudicati conformi dalla banca confermante la banca emittente ripeterà l esame documenti, se ritenuti conformi effettuerà il pagamento alla banca confermante e addebiterà l ordinante. b) Se ritenuti non conformi notificherà le riserve, rifiuterà la prestazione e rimane in attesa di istruzioni. 18

20 DI seguito si riporta quanto previsto dalle UCP600 in merito all esito dell esame dei documenti (artt. 15 e 16 UCP600): Art. 15 Presentazione conforme: a. Se la banca emittente stabilisce che una presentazione è conforme, essa deve onorare. b. Se la banca confermante stabilisce che una presentazione è conforme, essa deve onorare o negoziare ed inviare i documenti alla banca emittente c. Se la banca designata stabilisce che una presentazione è conforme e onora o negozia, essa deve inviare i documenti alla banca confermante o alla banca emittente. Il successivo articolo 16 disciplina invece il caso di presentazione di documenti non conformi: Art. 16 Documenti discordanti, rinuncia e notifica a. Se la banca designata che opera in tale qualità, l eventuale banca confermante ovvero la banca emittente stabilisce che la presentazione non è conforme, essa può rifiutarsi di onorare o negoziare. b. Se la banca emittente stabilisce che la presentazione non è conforme essa può, a sua esclusiva discrezione, contattare l ordinante per accertare se è disposto a rinunciare ad avvalersi delle discordanze riscontrate. Tuttavia ciò non comporta una estensione del periodo di cui all art. 14(b). c. Se la banca designata che opera in tale qualità, l eventuale banca confermante ovvero la banca emittente decide di rifiutare di onorare o negoziare, essa deve informarne il presentatore mediante una singola notifica. La notifica deve specificare: i. Che la banca rifiuta di onorare o negoziare; e ii. Ogni discordanza in base alla quale la banca rifiuta di onorare o negoziare; e 19

21 iii. a) Che la banca trattiene i documenti in attesa di ulteriori istruzioni da parte del presentatore; o b) che la banca emittente trattiene i documenti sino a quando riceva dall ordinante la rinuncia ad avvalersi delle discordanze e sia d accordo di accettare tale rinuncia ovvero sino a quando riceva ulteriori istruzioni dal presentatore prima di acconsentire ad accettare alla rinuncia. c) che la banca restituisce i documenti; o d) che la banca opera in conformità alle istruzioni precedentemente ricevute dal presentatore. d. La notifica di cui all art. 16 deve essere data a mezzo teletrasmissione o, in caso di impossibilità, con altro mezzo rapido, non oltre l orario di chiusura del quinto giorno lavorativo bancario successivo a quello di presentazione e. La banca designata che opera in tale qualità, l eventuale banca confermante ovvero la banca emittente può, una volta effettuata la notifica prevista all art. 16 (ii) (a) o (b), restituire i documenti al presentatore in qualsiasi momento. f. Se la banca emittente o la banca confermante omette di attenersi a quanto previsto nel presente articolo perde il diritto di eccepire che i documenti non costituiscono una presentazione conforme. g. La banca emittente che rifiuta di onorare o la banca confermante che rifiuta di onorare o negoziare e che ha inviato notifica in tal senso in conformità a quanto previsto dal presente articolo, ha diritto di chiedere la restituzione, con gli interessi, di qualsiasi rimborso effettuato. Senza entrare nel merito del commento ad ogni singola disposizione dell art. 16 sopra riportato, è chiaro come tale articolo sia di fondamentale importanza per capire se la banca, a prescindere dal ruolo, abbia seguito o meno la procedura prevista in caso di riserve. 20

22 Si noti come l articolo specifica, alla lettera f., che qualora la banca non abbia rispettato le disposizioni riguardanti la notifica delle riserve, perde il diritto ad eccepire la non conformità, con conseguente obbligo di onorare il proprio impegno. 3.4 La banca designata Per quanto riguarda il ruolo della banca designata vale la pena ricordare come l art. 2 sopracitato, dopo aver chiarito che per banca designata si intende quella presso la quale il credito è utilizzabile, quindi la banca presso la quale dovrà essere effettuata la presentazione entro le scadenze del credito, prevede la possibilità che un credito venga emesso con l indicazione di una banca designata oppure con la dicitura utilizzabile presso any bank. In tale ultimo caso sarà il beneficiario a decidere a quale banca rivolgersi per l utilizzo del credito. Oltre alla definizione riportata nell art. 2 l altro articolo chiarificatore in proposito è l art. 12 rubricato appunto Designazione riportato di seguito: Art. 12. Designazione a) Salvo che la banca designata sia la banca confermante, l autorizzazione ad onorare o negoziare non comporta alcun obbligo per tale banca designata di onorare o negoziare, tranne nel caso in cui la banca designata vi abbia espressamente acconsentito ed abbia dato comunicazione in tal senso al beneficiario. b) Designando una banca ad accettare una tratta o ad assumere un impegno di pagamento differito, la banca emittente, autorizza detta banca designata a pagare anticipatamente, o ad acquistare, una tratta accettata o un impegno di pagamento differito assunto da tale banca designata. c) La ricezione o l esame e il successivo inoltro dei documenti da parte di una banca designata che non sia anche banca confermante non rendono detta banca designata obbligata a onorare o negoziare né costituiscono l atto di onorare o negoziare. 21

23 Da quanto si evince dalla lettura della norma risulta chiaro che, salvo il caso in cui il ruolo della banca designata non coincida con quello di banca confermante (quindi assorbendolo), la banca designata non risulterà mai automaticamente obbligata al pagamento nei confronti del beneficiario, ma soltanto su espressa previsione e comunicazione come previsto dalla norma. 4. La normativa CCI sui crediti documentari. Nonostante nei paragrafi precedenti siano state riportate alcune delle disposizioni della Pubblicazione UCP600 nel presente paragrafo procederemo ad una trattazione più esaustiva delle principali norme (UCP600 e ISBP) che regolamentano l istituto del credito documentario. Le norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari Pubblicazione UCP 600 della Camera di Commercio Internazionale (in Italia conosciuta con l acronimo NUU) costituiscono il corpo di norme uniformemente accettate da tutti i sistemi bancari che regolamentano in maniera standardizzata il funzionamento dei crediti documentari. In vigore dal 1 Luglio del 2007 contengono, oltre ai principi generali regolatori delle operazioni di credito documentario quali ad esempio i caratteri dell astrattezza, dell autonomia e del formalismo, gli obblighi delle banche, la disciplina dei casi di forza maggiore, anche specifiche norme di dettaglio riguardanti le caratteristiche dei documenti, i criteri che le banche devono seguire nell esame dei documenti stessi, la disciplina di alcune ipotesi particolari qualora le Parti non abbiano provveduto a disciplinarli (come ad esempio le spedizioni parziali o le tolleranze al credito). Ad integrazione delle UCP sono poi intervenute le eucp che disciplinano la presentazione in formato elettronico dei documenti. Riguardo ai criteri che le banche devono seguire nell esaminare i documenti le stesse UCP richiamano la prassi bancaria internazionale uniforme, che risulta anch essa oggetto di un apposita pubblicazione della CCI, la Pubblicazione ISBP denominata in italiano PBIU (prassi bancaria internazionale uniforme). 22

24 La conoscenza di entrambe le pubblicazioni consente agli operatori (siano essi banche piuttosto che imprese) di utilizzare con dimestichezza lo strumento del credito documentario, spesso percepito in maniera negativa perché ritenuto complesso ma di fatto scarsamente conosciuto in maniera approfondita. Le norme UCP 600, prima di procedere alla disciplina degli aspetti più tecnici quali ad esempio la disciplina delle modifiche, dei criteri da seguire nell esaminare i documenti, la disciplina dei singoli documenti di trasporto, nella prima parte provvedono a rendere chiari alcuni concetti che sono fondamentali al fine di garantire una corretta applicazione delle norme. Non essendo questa la sede per un esame approfondito di ogni singola norma, nel presente paragrafo come nel prosieguo della trattazione si procederà volta per volta a richiamare e spiegare alcune norme principali. L art. 1 (applicazione delle UCP) prevede l applicazione delle norme a qualunque credito documentario e, nella misura in cui risultino applicabili, anche alle lettere di credito Stand by. La norma precisa però che le norme applicabili devono essere chiaramente indicate nel testo del credito. L aspetto su cui si intende richiamare l attenzione del lettore è dato dall ultimo periodo della norma, ove si precisa la possibilità di inserire nel testo del credito espresse modifiche o deroghe alle singole norme che, se presenti, vincolano tutti i soggetti coinvolti nell operazione. Si tenga presente che di solite tali deroghe sono contenute nel campo 47A del modello Swift di emissione del credito (condizioni aggiuntive), pertanto si consiglia di esaminare con cura il testo del credito onde individuare potenziali deroghe inserite nel credito e, inoltre, verificare che l eventuale deroga inserita non comporti un contrasto con altre precise condizioni del credito (ipotesi che si verifica spesso qualora la banca emittente non sia una banca avvezza all utilizzo dei crediti documentari). 23

25 L art. 2 contiene le definizioni e, oltre alla definizione dei soggetti (riportati nell apposito paragrafo dedicato) contiene altre definizioni che meritano di esser segnalate: Credito: significa qualunque pattuizione irrevocabile, comunque denominata o descritta, che costituisce un impegno inderogabile della banca emittente di onorare una presentazione conforme. Vale la pena ricordare quanto sopra richiamato in merito alla irrevocabilità dell impegno della banca del quale si è detto in precedenza. Presentazione conforme: significa una presentazione conforme ai termini e alle condizioni del credito, alle disposizioni applicabili delle presenti norme e alla prassi bancaria internazionale uniforme. Preme far rilevare come la presentazione conforme, che dà diritto al beneficiario ad ottenere la prestazione di pagamento da parte della banca viene stabilita nel contesto di quanto richiesto dal credito dalle UCP600 e dalla Prassi bancaria internazionale uniforme (PBIU). Si noti come la norma richiami congiuntamente le UCP600 e la Prassi Bancaria Internazionale Uniforme (ISBP). Per quanto riguarda la gerarchia tra le due Pubblicazioni è stato chiarito dalla stessa Camera di Commercio Internazionale che non si può parlare di rapporto gerarchico tra la Pubblicazione UCP600 e la Prassi bancaria internazionale uniforme, bensì di funzioni diverse: la prassi bancaria internazionale uniforme è uno strumento che chiarisce ulteriormente aspetti, magari non chiari, degli articoli delle UCP600, riportando in molti casi non solo la regola da seguire, bensì dei veri e proprio esempi. Ne deriva quindi che entrambe le Pubblicazioni risultano di egual valore e l analisi dei documenti deve essere effettuata tenendo conto prima di tutto del testo del credito, poi delle norme ed usi Uniformi sui crediti documentari e della Prassi bancaria internazionale uniforme. Un attento operatore, sia esso di banca piuttosto che dell impresa, dovrebbe quindi approfondire la propria conoscenza di entrambe le pubblicazioni della Camera di Commercio Internazionale. 24

26 Ancora l art. 2 definisce il termine onorare il credito specificando: Onorare significa: a) Pagare a vista, se il credito è utilizzabile per pagamento a vista, b) Assumere un impegno di pagamento differito e pagare alla scadenza, se il credito è utilizzabile per pagamento differito; c) Accettare una tratta ( draft ) spiccata dal beneficiario e pagare alla scadenza, se il credito è utilizzabile per accettazione. Altra definizione importante è quella di negoziazione: Negoziazione: significa l acquisto da parte della banca designata di tratte (spiccate su una banca diversa dalla banca designata) e/o documenti, a fronte di una presentazione conforme, sia anticipando i fondi al beneficiario sia concordando di anticiparglieli entro il giorno lavorativo bancario nel quale il rimborso è dovuto alla banca designata. Le ultime due definizioni citate riguardano la prestazione di pagamento da parte delle banche e della quale si tratterà nell apposito paragrafo dedicato nel prosieguo. Altro articolo importante è l art. 3 rubricato Interpretazioni. Di seguito si riportano soltanto i criteri più importanti riportati nell articolo: Art. 3. Interpretazioni Ai fini delle presenti norme: - Ove applicabile, i termini al singolare comprendono il plurale e quelli al plurale comprendono il singolare. Ne deriva che, salvo casi specifici riportati nel credito o risultanti da altra norma o ancora dalla Prassi Bancaria Internazionale uniforme, l inversione del termine plurale con il singolare e viceversa non possono dar luogo a riserva. 25

27 - il credito è irrevocabile anche in assenza di una indicazione in tal senso. Ancora una volta viene ribadita l irrevocabilità del credito anche in mancanza di una chiara indicazione. È comunque prassi comune riscontrare, nei testi di credito documentario, la dizione irrevocabile. - un documento può essere firmato con scrittura a mano, firma in fac-simile, firma perforata, mediante stampigliatura, apposizione di un simbolo ovvero utilizzando qualunque altro metodo meccanico o elettronico di sottoscrizione. Tale norma chiarisce cosa si intende per documento firmato, eliminando qualsiasi dubbio interpretativo in merito alle modalità di firma. Ovviamente, se ad esempio un credito richiede che il documento sia firmato manualmente, la firma dovrà essere apposta secondo l esatta specificazione contenuta nel credito. - le filiali di una banca in Paesi diversi sono da considerarsi banche distinte. La norma chiarisce quindi che, anche qualora, ad esempio, la banca emittente e la banca confermante coincidano a livello di gruppo (a titolo esemplificativo XX Bank Russia come banca emittente e XX Bank italia come banca confermante), saranno considerate come due banche diverse e ciascuna risponderà degli obblighi assunti in via separata dagli obblighi della filiale di altro paese. - la richiesta che un documento sia legalizzato, vistato, certificato e simili è considerata soddisfatta con l apposizione di una qualunque firma, segno, stampigliatura o etichetta che appare rispondere a tale richiesta. - Espressioni quali di prim ordine, ben conosciuto, qualificato, indipendente ufficiale competente o locale, usate per qualificare l emittente di un documento consentono che il documento sia emesso da qualsiasi emittente, tranne che dal beneficiario. L intento di tale norma è quello di stimolare le parti a prevedere espressamente il soggetto emittente il documento richiesto o, altrimenti, stabilire un criterio da seguire che, nel caso di specie va interpretato prevedendo che se il credito non chiarisce, bisogna 26

28 favorire la speditezza dell esame dei documenti e l eliminazione di incertezze. Quindi, in mancanza, l emittente può essere chiunque, tranne il beneficiario. - salvo che ne sia richiesto l uso in un documento, espressioni quali pronto, immediatamente, al più presto possibile, non saranno prese in considerazione. Anche in questo caso lo scopo della norma è quello di eliminare l incertezza che tali espressioni potrebbero creare. L articolo 3 continua poi a definire il significato di espressioni ambigue riferite ai termini e alle date, anche qui fissando il significato di tali espressioni. Mentre gli artt. 2 e 3 definiscono i termini utilizzati e le interpretazioni da dare ad alcune espressioni gli articoli. 4 e 5 risultano essere molto importanti perché chiariscono il carattere dell autonomia del credito e pertanto meritano una più attenta descrizione. L art. 4 recita: Art. 4. Crediti e Contratti a) Il credito, per sua natura, è operazione distinta dal contratto di vendita o altro contratto su cui può fondarsi. Tale contratto non riguarda e non impegna in alcun modo le banche, anche se un qualsiasi riferimento ad esso è incluso nel credito. Conseguentemente l impegno di una banca ad onorare, a negoziare o adempiere qualsiasi altra obbligazione derivante dal credito NON è soggetto ad azioni o eccezioni da parte dell ordinante fondate sui suoi rapporti con la banca emittente o con il beneficiario. Il beneficiario non può in alcun caso avvalersi dei rapporti contrattuali esistenti fra le banche o fra l ordinante e la banca emittente. b) La Banca Emittente deve scoraggiare qualunque tentativo dell ordinante di includere, quale parte integrante del credito, copie del sottostante contratto, fatture pro forma e simili. 27

29 La prima parte dell articolo chiarisce il profilo oggettivo dell autonomia del credito documentario svincolandolo dal rapporto in essere tra ordinante/acquirente e beneficiario/venditore. La norma prosegue poi chiarendo l autonomia anche l aspetto soggettivo chiarendo che l impegno di una banca di onorare, negoziare o adempiere qualsiasi altra obbligazione prevista non è soggetto ad azioni o eccezioni sollevate dall ordinante e riguardanti i suoi rapporti con il beneficiario o con la banca emittente. La norma prevede inoltre l impossibilità per il beneficiario di avvalersi dei rapporti esistenti tra le banche o tra l ordinante e la banca emittente. È chiaro quindi che il rapporto tra banche o tra banca emittente e beneficiario, incrociando le sopra citate previsioni, sarà completamente indipendente non soltanto dal rapporto contrattuale in essere tra venditore e compratore ma, volendo estendere il significato della norma, anche da gli altri rapporti giuridici che si creano tra i vari soggetti coinvolti. L art. 5 invece recita: Art. 5. Documenti e merci, servizi o prestazioni Le banche operano su documenti e non su merci, servizi o altre prestazioni cui i documenti possono riferirsi. Tale norma, oltre a ribadire l autonomia del credito documentario rispetto al rapporto principale (contratto tra venditore e compratore) chiarisce la natura prettamente documentaria del credito, che fa rientrare appunto tale figura nella particolare figura di vendita denominata vendita contro documenti. 28

30 Il credito documentario, successivamente alla sua emissione, può essere oggetto di modifiche, ma tali modifiche devono essere concordate ed accettate. L articolo di riferimento delle UCP600 è l art. 10 che regolamenta appunto gli emendamenti al credito: Art. 10. Modifiche a) Salvo quanto previsto all art. 38, il credito non può essere né modificato né annullato senza l accordo della banca emittente, dell eventuale banca confermante e del beneficiario. La norma, precisa che, salvo in caso di credito trasferibile (a mezzo citazione dell articolo 38) del quale si dirà appresso, è necessario l accordo delle parti affinché un credito possa esser modificato. b) La banca emittente è irrevocabilmente vincolata dalle modifiche dal momento in cui le emette. La banca confermante può estendere la propria conferma ad una modifica e sarà irrevocabilmente vincolata dal momento in cui avvisa la modifica stessa. La banca confermante può, tuttavia, decidere di avvisare una modifica senza estendere alla stessa la propria conferma e, in tal caso, essa deve informarne, senza ritardo, la banca emittente e informarne il beneficiario nel proprio avviso. Riprendendo il principio espresso in tema di assunzione dell obbligo, sia da parte della banca emittente che della banca confermante, regolamentati dagli articoli 7 e 8 visti in precedenza, la norma afferma che anche in caso di modifiche la banca rimane vincolata fin dal momento dell emissione della modifica ( nel caso di banca emittente) o dall accettazione della stessa ( nel caso di banca confermante), a prescindere dall accettazione della modifica, ovviamente successiva a tali passaggi, da parte del beneficiario. c) I termini e le condizioni del credito originario (o di un credito che incorpori una o più modifiche precedentemente accettate) rimangono validi per il beneficiario fino a quando il beneficiario stesso abbia comunicato la propria accettazione della modifica alla banca che ha avvisato tale modifica. Il beneficiario deve comunicare l accettazione o il rifiuto della modifica. Se il 29

31 beneficiario omette tale comunicazione, una presentazione conforme al credito e a qualsiasi modifica non ancora accettata è da considerarsi comunicazione di accettazione di tale(i) modifica(che) da parte del beneficiario. Da quel momento il credito sarà considerato modificato. La norma prevede in questo caso che affinché le modifiche abbiano effetto è necessaria l accettazione del beneficiario, altrimenti restano valide le obbligazioni assunte originariamente dalle banche. Preme far rilevare come la norma chiarisce che è possibile tuttavia, che la modifica, anche in assenza di comunicazione di comunicazione da parte del beneficiario, è da ritenersi valida qualora il beneficiario, accetti, in fase di utilizzo del credito, le modifiche attraverso un comportamento concludente, cioè rispettando le condizioni previste dalle modifiche. d) La banca che avvisa una modifica deve informare la banca dalla quale ha ricevuto la modifica di qualunque comunicazione di accettazione o di rifiuto. e) L accettazione parziale di una modifica non è consentita ed è da considerarsi comunicazione di rifiuto della modifica stessa. f) La condizione presente in una modifica secondo la quale la stessa sarà da intendersi valida se il beneficiario non la rifiuta entro un certo termine non sarà presa in considerazione. Preme far rilevare come, mentre attraverso la precedente lettera d) l articolo abbia regolamentato il comportamento concludente, con la lettera f) l articolo esclude qualsiasi forma di silenzio assenso in merito alle modifiche. 30

32 Uno degli articoli più importanti è di sicuro l art. 14, rubricato Criteri generali per l esame dei documenti. Tale articolo, come si vedrà, fissa alcune importanti regole da seguire, una sorta di faro illuminante che, congiuntamente con le previsioni della Prassi Bancaria internazionale uniforme (PBIU745), richiamata dallo stesso articolo, accompagna le imprese nella fase di redazione di analisi del testo del credito e redazione dei documenti, e le banche nella fase dell esame dei documenti. Di seguito il teso dell articolo con commenti: Art. 14. Criteri generali per l esame dei documenti a. La banca designata che opera in tale qualità, l eventuale banca confermante e la banca emittente devono esaminare la presentazione per accertare, esclusivamente sulla base dei documenti, se tali documenti costituiscano o meno, per quel che appare, una presentazione conforme. b. La banca designata che opera in tale qualità, l eventuale banca confermante e la banca emittente dispongono, ciascuna, di un periodo massimo di cinque giorni lavorativi bancari successivi alla data di presentazione per stabilire se una presentazione è conforme. Tale periodo massimo non è abbreviato o in altro modo influenzato dalla presenza di una data di scadenza o di un ultima data di presentazione che coincida con la data di presentazione o sia successiva ad essa. Alla lettera a) viene chiarito che le banche devono esaminare i documenti da un punto di vista formale mentre alla lettera b) viene stabilito il termine massimo a disposizione delle banche (di ciascuna banca incaricata di svolgere l esame) per effettuare l analisi, termine pari a cinque giorni lavorativi bancari successivi a quello di presentazione. c. La presentazione che include uno o più documenti di trasporto originali disciplinati dagli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 o 25, deve essere effettuata dal beneficiario, o per suo conto, non oltre 21 giorni di calendario dopo la data di spedizione, come definita nelle presenti norme, e comunque non oltre la data di scadenza del credito. 31

33 La lettera c) fissa un termine ulteriore che è di fondamentale importanza anche se non rilevabile direttamente dal credito. La norma recita infatti che la presentazione che include uno o più documenti di trasporto originali deve essere effettuata non oltre 21 giorni di calendario dopo la data di spedizione, come definita nelle norme, e comunque non oltre la data di scadenza del credito. Quindi oltre al termine di ultima data di spedizione e della scadenza del credito, riportati sempre nel testo del credito, il beneficiario/venditore dovrà tener conto di questo ulteriore termine. La presentazione va quindi effettuata, nel luogo indicato dal credito, entro i 21 giorni citati dalla norma in esame, pena la riserva perché si è consegnato un documento di trasporto scaduto. Spesso analizzando il testo del credito si rileva che il temine intercorrente tra la data di ultima spedizione della merce e la data di scadenza del credito coincidono esattamente con i 21 giorni. Orbene, tale coincidenza non è dovuta, si pensi ad esempio ad un credito che prevede spedizioni parziali, ove per ogni spedizione parziale effettuata sarà necessario considerare tale termine. d. I dati in un documento, quando letti nel contesto del credito, del documento stesso e della prassi bancaria internazionale uniforme, possono non essere identici ai dati del documento stesso, a quelli di ogni altro documento prescritto o a quelli del credito, ma non devono essere incompatibili con tali dati. La lettera d) dell art. 14 costituisce la chiave di lettura del meccanismo dell esame dei documenti. Spesso infatti le riserve vengono sollevate per piccole imprecisioni contenute nei documenti, o perché chi effettua l esame dei documenti, va alla ricerca della specularità dei dati tra quanto richiesto nel credito e quanto riportato in un documento, piuttosto che rispetto al contenuto di due o più documenti. Orbene dalla lettura della norma si comprende quindi come il criterio restrittivo talvolta adottato non è motivato: l operatore bancario è tenuto ad accertare l esistenza di conflitto tra i dati e NON la specularità dei dati tra quanto richiesto nel credito e/o rispetto al contenuto di altri documenti presentati. Numerosi sono invece i casi riportati dove le imprese lamentano la notifica di riserve basate proprio su tali aspetti. 32

34 e. Nei documenti diversi dalla fattura commerciale, la descrizione delle merci, dei servizi o di altre prestazioni, se riportata, può essere fatta utilizzando espressioni generiche che non siano incompatibili con la loro descrizione nel credito. Leggendo la norma si deduce che, tranne il caso della fattura, la descrizione della merce riportata nei documenti non deve essere necessariamente identica, ma l importante è che non generi confusione riportando dati in conflitto (come previsto dalla lettera d) analizzata pocanzi). Si pensi al caso (non infrequente) in cui il documento venga redatto da un soggetto diverso dal beneficiario, oppure al caso in cui il documento da presentare venga confezionato seguendo un format che non consente di riportare, nel campo destinato alla descrizione della merce, testi, magari lunghi, come indicati nel credito. In tali casi capita spesso che la descrizione delle merci non sia esattamente identica a quanto riportato ad es. nel campo 45 del credito. Per quanto riguarda la descrizione delle merci è tuttavia opportuno effettuare un approfondimento. La possibilità di riportare la descrizione della merce in termini più generici analizzata in precedenza prevede l esclusione, da tale norma, della descrizione delle merci da riportare in fattura. Infatti la questione viene poi ripresa dall articolo 18 delle UCP600, interamente dedicato alla fattura. Nell articolo infatti, alla lettera c) si legge che la descrizione delle merci, dei servizi o di altre prestazioni nella fattura commerciale devono corrispondere a quella che appare nel credito. In tal caso, quindi, sarà opportuno innanzitutto verificare, all atto della ricezione del credito documentario, cosa è riportato nel campo 45 e se è possibile inserirlo nella fattura in un apposita voce dedicata alla descrizione delle merci, a prescindere dal successivo dettaglio degli articoli riportato di seguito nel corpo della fattura. Tuttavia è bene chiarire che, anche in tal caso, seppur preferibile, non è richiesta la specularità bensì l identicità dei dati. Tale aspetto viene chiarito non dalle UCP bensì dalla Prassi bancaria internazionale uniforme che dedica un apposita sezione a tale importante documento. Il paragrafo C3, in merito alla descrizione delle merci, specifica che la descrizione di merci servizi o prestazioni riportati in fattura deve corrispondere a quella del credito. 33

35 L articolo specifica che NON è richiesta una corrispondenza speculare. Ad esempio, descrizioni dettagliate delle merci possono essere riportate in diverse parti della fattura che, quando lette insieme, formano una descrizione delle merci corrispondente a quella del credito. f. Se il credito richiede la presentazione di un documento diverso dal documento di trasporto, dal documento di assicurazione o dalla fattura commerciale, senza prescrivere da chi deve essere emesso tale documento o i dati che deve contenere, le banche accetteranno tale documento così come presentato se il suo contenuto appare adempiere alla funzione del documento richiesto e se, per il resto, risulta conforme all art. 14(d). L articolo prevede che, tranne i casi specifici del documento di trasporto, di assicurazione e della fattura, se il credito richiede la presentazione di un documento senza prescrivere da chi deve essere emesso tale documento o i dati che deve contenere, le banche accetteranno tale documento così come presentato se il suo contenuto appare adempiere alla funzione del documento richiesto ( ad esempio certificato di origine e che attesti l origine della merce) e se i dati non sono in conflitto come da previsione dell art. 14 d. g. Un documento presentato ma non richiesto dal credito non sarà preso in considerazione e può essere restituito al presentatore. h. Se un credito contiene una condizione senza stabilire il documento dal quale desumere la conformità a tale condizione, le banche considereranno detta condizione come non prevista e non la prenderanno in considerazione. i. Un documento di trasporto può essere emesso da un qualunque soggetto diverso dal vettore, proprietario, comandante o noleggiatore a condizione che il documento di trasporto rispetti quanto previsto agli articoli 19, 20, 21, 22, 23 o 24 delle presenti norme. 34

36 La lettera i. richiama espressamente gli articoli della Pubblicazione espressamente dedicati ai documenti di trasporto. Si ricorda che ogni singolo documento di trasporto trova la sua disciplina in un articolo dedicato. j. Gli indirizzi del beneficiario e dell ordinante che appaiono in un qualunque documento richiesto possono non essere gli stessi indirizzi indicati nel credito o in qualunque altro documento richiesto, ma devono indicare lo stesso Paese che appare nei rispettivi indirizzi presenti nel credito. Le indicazioni per il contatto (telefax, telefono, e simili) facenti parte dell indirizzo del beneficiario e dell ordinante non saranno prese in considerazione. Tuttavia, se l indirizzo e le indicazioni per il contatto dell ordinante appaiono come parte integrante nella indicazione del destinatario o del soggetto da avvisare in un documento di trasporto disciplinato dagli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24 o 25, essi devono corrispondere a quelli previsti nel credito. Altra fonte di riserva spesso lamentata dalle imprese riguarda proprio l eccezione di non corrispondenza degli indirizzi. È evidente da una semplice lettura della norma quali sono le ipotesi che possono essere oggetto di riserva. k. Il caricatore o mittente delle merci indicato su un qualunque documento può non essere il beneficiario del credito. l. Un documento di trasporto può essere emesso da un qualunque soggetto diverso dal vettore, proprietario, comandante o noleggiatore a condizione che il documento di trasporto rispetti quanto previsto agli articoli 19, 20, 21, 22, 23 o 24 delle presenti norme. Esistono poi altri articoli, non trattati in questa sede, che regolamentano numerosi altri aspetti del credito documentario, quali ad esempio gli articoli riguardanti i singoli documenti di trasporto, le spedizioni parziali, le tolleranze al credito, la trasferibilità del credito. Si è preferito tuttavia in questa sede concentrarsi sugli articoli di maggior impatto e rilevanza per le imprese. 35

37 5. Le diverse modalità di pagamento Riguardo alla prestazione della banca il credito documentario può prevedere che il pagamento avvenga secondo diverse modalità: A vista se la banca paga subito dopo la verifica dei documenti e la presentazione risulta conforme al credito; Differito: se la banca si impegna a pagare a una determinata scadenza futura. In questo caso si tenga presente dal momento in cui la banca dichiara che i documenti sono in regola (presentazione conforme) il beneficiario ha già maturato il diritto al pagamento, e quindi deve attendere soltanto il termine stabilito, senza che la banca possa successivamente sollevare ulteriori eccezioni per rifiutare la prestazione (anche in presenza di un provvedimento cautelare emanato dall autorità giudiziaria); Per accettazione: su richiesta del proprio cliente importatore, la banca si impegna ad accettare le tratte documentate su di essa spiccate dall esportatore. La banca accetta quindi per conto dell importatore (ordinante) gli effetti emessi dall esportatore (beneficiario) e nello steso tempo provvede a ritirare i documenti che accompagnano la tratta. Le tratte, una volta accettate, diventano una carta cambiaria particolarmente apprezzata e facilmente monetizzabile; Per negoziazione: significa esborso da parte della banca autorizzata a negoziare a fronte della tratta e/o dei documenti. La negoziazione avviene comunque a fronte di una cessione a titolo oneroso del credito documentario, il che comporta l incasso effettivo di un importo minore rispetto all importo previsto dal credito. In merito alla negoziazione è utile precisare che tale prestazione viene effettuata da 36

38 soggetto bancario diverso dalla banca emittente, la quale rimborserà poi la banca che ha negoziato dell intero importo previsto dal credito. La pubblicazione n.600, onde evitare il generarsi di equivoci riguardo al contenuto dell obbligazione della banca (o delle banche), ha riassunto le diverse modalità di pagamento appena descritte in due termini. Si distingue oggi tra onorare e negoziare, ricomprendendo con il primo termine tutte le possibili opportunità tranne la negoziazione. Come sopra rilevato in base alle norme di riferimento la banca onora o negozia il credito. Come visto in precedenza l art. 2 delle UCP definisce cosa si intende per onorare (cioè pagare a vista, differito, o per accettazione di tratta) e per negoziare (acquistare a titolo oneroso, pro solvendo o pro soluto, tratte, soltanto documenti, oppure documenti e tratte). Le definizioni date dall art. 2 vanno tuttavia incrociate con l art. 7 (obblighi della banca emittente) nonché con l articolo che riguarda gli obblighi della confermante (art. 8) e con l art. 12 che riguarda invece la designazione (di tali articoli si è già trattato in precedenza). Leggendo le citate norme si scopre che la negoziazione è una prestazione riservata a tutte le banche tranne la banca emittente in quanto l art. 7 non menziona mai la negoziazione. Il testo del credito documentario può riportare l indicazione di una banca designata a negoziare oppure la dicitura any bank. Le norme tuttavia non rendono obbligatoria la negoziazione per la banca designata che, quindi, potrebbe rifiutare la prestazione nonostante la convenienza dal punto di vista economico. Le norme chiariscono che, qualora un credito sia emesso per negoziazione e la banca designata dovesse rifiutare la prestazione, il beneficiario può rivolgersi alla Banca emittente che alla scadenza onorerà il credito, restandole preclusa la negoziazione. 37

39 6. Il ruolo delle banche nei crediti documentari Le banche che intervengono nelle operazioni di credito documentario svolgono molteplici funzioni e, a seconda del ruolo svolto, ciascuna banca coinvolta è indicata con una specifica denominazione. Avremo quindi la banca emittente e quella confermante (di cui si è già trattato), e inoltre la banca designata, la banca avvisante, la banca rimborsante. Il luogo dei rapporti di corrispondenza tra le banche (per rapporti di corrispondenza si intendono accordi di collaborazione tra banche diverse) e il numero di banche coinvolte (e di conseguenza le commissioni applicate all operazione stessa) mutano sensibilmente, partendo da un minimo di due, dove la banca dell ordinante figura come emittente e quella del beneficiario come confermante, avvisante, designata ecc. fino ad avere casi in cui ogni ruolo è svolto da una banca diversa. Da notare, sempre in merito alla nuova pubblicazione n. 600, che tale norma prevede la possibilità, prima prevista solo per i crediti di negoziazione, di utilizzare quale banca designata, la dicitura presso qualsiasi banca. Nella seguente tabella vengono riassunti i ruoli che, singolarmente o cumulativamente, possono essere svolti dalle banche nell ambito delle operazioni di credito documentario: Banca Emittente Banca Confermante Banca che emette il credito su richiesta di un ordinante o per proprio conto Banca che aggiunge la propria conferma ad un credito su autorizzazione o richiesta della banca emittente Art. 2 e art. 7 UCP Art. 2 e art. 8 UCP 38

40 Banca Avvisante Banca Designata Banca rimborsante Banca che avvisa il credito su richiesta della banca emittente Banca presso la quale il credito è utilizzabile ovvero qualsiasi banca nel caso di credito utilizzabile presso qualsiasi banca Banca espressamente incaricata dalla banca emittente di rimborsare la Banca designata Art. 2 UCP Art.2 e art. 12 UCP Art. 13 UCP Pubbl. ICC URR (Uniform Rules for Reimbursement) 39

41 7. Le principali fasi del credito documentario e i documenti 7.1. Trattative e stipulazione del contratto Si tratta della fase di negoziazione che si conclude con la firma del contratto tra venditore e compratore, ma bisogna considerare che nel commercio internazionale sono diffusi i contratti detti a distanza conclusi telefonicamente o mediante lo scambio di corrispondenza dove non esiste un testo sottoscritto dalle parti con l articolazione delle condizioni con cui i contraenti vanno a regolamentare il loro rapporto. Durante questa fase le parti concordano l emissione del credito documentario fissandone i termini e le condizioni in modo molto preciso in quanto questi dovranno poi servire alle banche intermediarie per svolgere l operazione. Occorrerà quindi fare molta attenzione ai seguenti punti: Nominativo della banca emittente del credito documentario: generalità esatte e complete; Domicilio sia del compratore sia del venditore; Luogo di presentazione dei documenti (l utilizzo del credito può avvenire presso la banca del compratore o quella del venditore); Scadenza dell operazione per quanto riguarda l utilizzo del credito e modalità di pagamento (a vista o a scadenza differita); Documenti necessari per l utilizzo del credito in caso di eventuale richiesta di conferma del credito da parte della banca del venditore. Al fine di poter offrire alla propria clientela un servizio di supporto qualificato la banca dovrebbe essere in grado, come rilevato anche in precedenza, di fornire una sorta di servizio di consulenza fornendo indicazioni tese a migliorare l operazione di credito documentario sia nel caso in cui rivesta il ruolo di banca dell ordinante sia nel caso in cui rivesta invece il ruolo di banca del beneficiario. La mancanza di tale supporto è spesso avvertita dalle imprese che però, a dire il vero, molto spesso si rivolgono in ritardo alla propria banca, limitando così di fatto gli spazi di manovra per il tanto agognato supporto 40

42 sopra menzionato. È necessario quindi che i singoli operatori bancari si adoperino ad educare la propria clientela, facendo comprendere loro la necessità di interpellare la Banca quando si è ancora in fase di stipulazione, fornendo i dettagli dell operazione commerciale alla base del credito (il contratto, le condizioni di fornitura ecc.). Solo attraverso l instaurazione di un tale processo l obiettivo è realizzabile, con indubbi vantaggi sia per le imprese che per le banche stesse. Per le prime infatti il risultato sarà un credito documentario più sicuro in quanto oggetto di valutazione preventiva dei rischi e praticamente strutturato dall operatore specializzato (appunto la Banca) competente in materia e a conoscenza di informazioni più dettagliate sul rischio banche nonché sulle prassi in uso nei diversi Paesi. Per le seconde l obiettivo principale è la fidelizzazione della propria clientela che, trovando un valido supporto, difficilmente sarà tentata di interpellare altri soggetti bancari focalizzando la propria attenzione soltanto sulla voce costi commissioni, riconoscendo il valore del servizio ricevuto Richiesta dell importatore di emissione del credito documentario e notifica al beneficiario A questo punto l importatore chiede alla propria banca l apertura del credito a favore del fornitore. Espletate tutte le formalità la banca provvede all emissione dello strumento per l apertura di credito e alla sua trasmissione a una banca che si trova nel Paese del venditore per la successiva notifica al beneficiario. La banca avvisante, dopo aver verificato l autenticità del credito provvede a notificarlo al beneficiario oppure, se richiesta la conferma, seguendo le istruzioni della banca emittente la aggiunge alla notifica (la banca non è obbligata a confermare il credito anche se contenuto nella richiesta). Se decide di confermare la banca va ad assumersi in proprio il rischio obbligandosi a effettuare la prestazione. 41

43 7.3. Eventuali modifiche È possibile, nonostante il credito sia stato già emesso e prima dell utilizzo, apportare delle modifiche. In questo caso però le modifiche per avere effetto devono essere accettate espressamente dalle parti coinvolte pena la mancata efficacia delle modifiche stesse. Si noti in tal senso che le NUU espressamente vietano le modifiche che prevedono una condizione di silenzio-assenso (anche se viene inserita una clausola in tal senso non è presa in considerazione e quindi valgono le disposizioni del credito originariamente emesso). È comunque consigliabile meticolosità e scrupolo durante la fase delle trattative proprio per l incertezza dovuta alla possibile mancata accettazione delle modifiche da parte di un soggetto, oltre al costo che le parti devono sostenere per effettuarle (si consideri che le modifiche sono a pagamento ed è prevista l applicazione del costo per ogni singola modifica che viene effettuata anche se in una volta soltanto) Le modifiche al credito Capita molto spesso che, successivamente all emissione sia necessario apportare modifiche al credito, sia per l esigenza di modificare aspetti che potrebbero rendere difficile la presentazione di cui non ci si è accorti in fase di emissione sia perché nel frattempo possono essere mutate le esigenze delle Parti. L art. 10 delle UCP si occupa di disciplinare le modifiche al credito. Oltre all ipotesi di mancata valenza obbligatoria del silenzio assenso sopra descritto, la norma si occupa di chiarire che la modifica, per essere valida deve essere accettata dalla banca emittente, dalla banca confermante se presente e dal beneficiario. Le banca emittente resta vincolata alle modifiche non appena emesse (in maniera simile a quanto avviene in fase di emissione del credito ex art. 7), così come la Banca confermante che accetta le modifiche rimane vincolata dal momento in cui avvisa il beneficiario. Preme far rilevare che la norma prevedere la possibilità per la banca confermante di aderire alla modifica, ma prevede anche la possibilità che la banca confermante non ritenga opportuno estendere la sua conferma alle modifiche. In tal caso deve informare senza ritardo l emittente ed avvisare il beneficiario del credito. Sopra si è detto che la banca emittente resa vincolata al credito modificato sin dal momento dell emissione (così anche la confermante), tuttavia potrebbe succedere che il 42

44 beneficiario non provveda a comunicare la sua accettazione. Dal momento che è espressamente vietato il silenzio assenso potrebbero crearsi delle ambiguità, e proprio al fine di chiarire eventuali zone d ombra la norma specifica che qualora il beneficiario non abbia provveduto ad accettare le modifiche, ma effettua la presentazione conformemente a quanto previsto dalle modifiche stesse, l accettazione si intende effettuata con la presentazione dei documenti secondo le previsioni del credito modificato. Si badi bene che nell ipotesi appena descritta l accettazione sarebbe da ritenersi valida in quanto il beneficiario accetta le modifiche mediante il cosiddetto comportamento concludente. La norma in esame stabilisce inoltre che l accettazione parziale delle modifiche non è consentita, e che un accettazione parziale viene equiparata equivalente al rifiuto delle modifiche Spedizione della merce e presentazione dei documenti Sulla base della notifica del credito documentario da parte della banca e solo dopo averlo ricevuto e controllato attentamente, l esportatore provvede alla spedizione della merce e ottiene il documento di trasporto necessario, insieme agli altri richiesti e a quelli di sua competenza riguardo la redazione (per esempio la fattura), per l utilizzo del credito documentario. La consegna dei documenti alla banca va fatta nei termini di validità del credito e ogni banca dispone di cinque giorni lavorativi, successivi al giorno di presentazione, per effettuarne l esame. Il termine dei cinque giorni costituisce un innovazione della pubblicazione n. 600 che ha provveduto a eliminare la precedente disposizione (sette giorni) in virtù delle mutate esigenze degli operatori commerciali e del progresso nel campo della logistica, che è riuscita a ridurre notevolmente i tempi dei trasporti. La scelta di un termine ridotto da ritenersi peraltro tassativo unita all eliminazione di termini ambigui quali reasonable time (tempo ragionevole), costituisce un importante indirizzo della pubblicazione n. 600, teso a semplificare e rendere più celeri le operazione di regolamento del credito. 43

45 Spesso il beneficiario del credito non è in grado di comprendere a fondo il funzionamento del credito documentario e il necessario rispetto delle tempistiche imposto dal credito stesso. È necessario educare la clientela a sottoporre alla propria banca il testo del facsimile (e ove questo non sia presente il testo del credito notificato) al fine di concordare le eventuale modifiche necessarie al fine di poter rispettare le menzionate tempistiche. Uno degli errori più frequenti è infatti la presentazione oltre i termini da parte del beneficiario, ad esempio qualora la presentazione avvenga prima della scadenza ma dopo i 21 giorni dalla data del documento di trasporto. Altra casistica frequente è data dalla mancanza di tempo necessario a far giungere i documenti presso la banca designata, confermante oppure presso l emittente qualora quest ultima sia una banca distante dalla piazza del compratore (in tali caso la banca del beneficiario che curerà la trasmissione dei documenti per conto del beneficiario stesso ma senza avere alcun ruolo nell operazione potrebbe necessitare di diversi giorni per far giungere a destinazione i documenti). Ancora una volta si richiama l attenzione della banca verso il proprio cliente al fine di migliorare la percezione del servizio ricevuto favorendo così la fidelizzazione del cliente stesso Il controllo dei documenti Questa è la fase più delicata del credito e occorre distinguere tra diverse ipotesi: Se il credito è utilizzabile presso le casse della banca emittente questa controlla la conformità dei documenti alle disposizioni del credito e, se ritenuti regolari e conformi, provvede ad accreditare il beneficiario tramite la banca notificante; Se il credito è utilizzabile presso le casse della banca notificante e/o confermante è quest ultima che, per effetto della delega della banca emittente, è incaricata di controllare la conformità dei documenti. La banca confermante dopo avere accreditato l importo al beneficiario, invia alla banca emittente l addebito e i documenti ritirati in utilizzo del credito. 44

46 In caso di credito confermato si noti che l operazione prevede un doppio esame dei documenti: il primo effettuato della banca confermante e il secondo dalla banca emittente, in virtù dell autonomia delle obbligazioni assunte dalle banche stesse. L esame dei documenti rappresenta la fase più delicata e le norme riguardanti sono stringenti. L art. 14 delle NUU n. 600, come visto in precedenza, disciplina dettagliatamente il comportamento che le banche devono tenere nell esaminare i documenti, esame che tende ad accertare l inesistenza di conflitti tra il contenuto dei documenti e quanto prescritto nel credito, oltre a stabilire dettagliatamente i requisiti di ogni documento e le caratteristiche riguardanti gli esemplari (per esempio copie e originali). L esame dei documenti in base alle UCP Il summenzionato articolo 14 delle UCP è di fondamentale importanza sia per i soggetti (ordinante e beneficiario) sia per le banche in quanto è sulla base soprattutto di tale articolo, oltre alle già menzionate regole della Prassi bancaria internazionale uniforme, che l esame dei documenti verrà effettuato. Rispetto alle precedenti versioni delle norme l articolo costituisce un importante innovazione e, soprattutto, la chiara presa di posizione delle norme rispetto agli orientamenti differenti della strict compliance piuttosto che della reasonable compliance nell esame dei documenti. Dal teso dell articolo si evince che, grazie alle precise prescrizioni della norma, si dovrebbe procedere progressivamente all abbandono della teoria della strict compliance che prevedeva l esame dei documenti come strettamente collegato alla forma, badando piuttosto al contenuto dei documenti, specie riguardo ai documenti non prodotti direttamente dal beneficiario ma provenienti da soggetti terzi (si pensi ad es. ai certificati di origine o ai documenti di trasporto). Tale orientamento si evince soprattutto dalla lettera d) dell art. 14 la quale statuisce che i dati in un documento, quando letti nel contesto del credito, del documento stesso e della prassi bancaria internazionale uniforme, possono non essere identici ai dati del documento stesso, a quelli di ogni altro documento prescritto o a quelli del documento stesso, ma non devono essere incompatibili con tali dati. 45

47 E ancora la lettera e): nei documenti diversi dalla fattura commerciale, la descrizione delle merci, dei servizi o di altre prestazioni, se riportata, può essere fatta utilizzando espressioni generiche che non siano compatibili con la loro descrizione nel credito. Da quanto appena esposto si evince chiaramente che non è richiesta la specularità dei dati nei documenti, ma la verifica dell assenza di conflitti, da accertare più nella sostanza dei documenti che nella forma. L articolo provvede inoltre a stabilire il termine massimo di 5 giorni lavorativi bancari a disposizione delle banche per l esame dei documenti, la previsione che gli indirizzi del beneficiario e dell ordinante possono essere diversi rispetto a quelli indicati nel credito purché indichino lo stesso Paese. Al fine di evitare il sorgere di riserve basate sugli errori di scrittura la norma prescrive che i contatti (numeri di telefono e simili) non devono essere presi in considerazione salvo il caso in cui non riguardino il destinatario o il soggetto da avvisare in un documento di trasporto. I documenti richiesti sono solitamente la fattura, il documento di trasporto, il certificato di origine delle merci, il documento di assicurazione, la distinta colli, la distinta pesi, il certificato di ispezione delle merci. Il documento di trasporto è fondamentale e cambia il nome e i requisiti a seconda della tipologia di trasporto utilizzato. Gli art. 19 e seguenti NUU n. 600 prevedono: documento di trasporto multimodale; polizza di carico marittima (bill of lading); sea way-bill; polizza di carico charter party; documento di trasporto aereo (air way-bill); documenti di trasporto su strada, ferrovia o vie d acqua interne; documento di trasporto di corriere e ricevuta postale. 46

48 Caratteristiche di alcuni documenti di trasporto Senza entrare nei dettagli è necessario comunque effettuare alcune precisazioni in merito ad alcuni di essi. Tutti i documenti di trasporto devono essere redatti da un soggetto qualificato come vettore (oppure da altro soggetto che si qualifica come soggetto che agisce per conto del vettore). Riguardo al documento di trasporto multimodale, poi, la nuova normativa recita «con almeno due differenti tipologie di trasporto» in quanto il termine multimodale potrebbe generare incomprensioni. Riguardo invece alla polizza di carico marittima (comunemente conosciuta come bill of lading) essa presenta alcune caratteristiche distintive rispetto a tutti gli altri perché, oltre a essere un documento di trasporto, è un «titolo rappresentativo delle merci» e questo significa che il possessore è legittimato al ritiro del carico (la disciplina della bill of lading ricalca, in parte, quella dei titoli di credito). La bill of lading è un titolo a cui è possibile apporre girata, consentendo quindi alla merce di circolare agevolmente tra gli operatori commerciali. Di solito il credito prevede la presentazione del full set (composto da tre esemplari) in originale proprio per i rischi che la natura del titolo comporta. Altro documento da considerare è il certificato di assicurazione. Bisogna verificare se il credito richiede la polizza oppure il certificato di assicurazione, in quanto si tratta di due distinti documenti (di solito è richiesto il certificato di assicurazione) oltre ad accertare la corrispondenza delle clausole richieste riguardo ai rischi coperti dal certificato/ polizza (comunemente si richiede la copertura totale). Da ultimo consideriamo il certificato di ispezione delle merci. È redatto da un soggetto (l agenzia di ispezione) il quale certifica di avere constatato la natura e lo stato delle merci e/o dell imballaggio come riportato nel certificato. Considerato quanto detto riguardo alla natura del credito documentario come operazione di vendita contro documenti, tale certificato è uno strumento utile per l ordinante (compratore) perché consente di verificare se le merci sono corrispondenti all ordine e in buono stato al momento della spedizione. 47

49 Sebbene i documenti sinora menzionati siano quelli più frequentemente richiesti, le parti possono concordare altri documenti aggiuntivi da presentare all utilizzo del credito. REGOLE NELLA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI - I documenti devono essere completi, e presentati nel numero di esemplari richiesto dal credito. - Devono essere presentati con lo stesso numero di originali e di copie prescritte nel credito (sempre almeno uno in originale; - Devono essere presentati nella stessa tipologia richiesta, cioè se il credito richiede come documento di trasporto l aereo (l Air Way bill) dovrò presentare alla banca un documento di trasporto aereo che nella forma appaia essere un Air Way Bill. - Devono essere presentati entro la scadenza prevista e, salvo diversa prescrizione, entro 21 giorni dalla data di spedizione della merce - Vanno evitate le correzioni e/o cancellature ecc. In ogni caso qualora queste vengano effettuate, devono essere sempre convalidate da chi ha emesso il documento con la parola approved - Non devono esserci contrasti tra quanto dichiarato su un documento e quanto appare su altri documenti; - Occorre che ci sia concordanza fra i documenti presentati, nel senso che l insieme dei documenti deve chiaramente riferirsi alla stessa operazione; - Spesso è richiesto che il numero del credito documentario appaia su tutti i documenti. È opportuno comunque sempre riportare il numero di credito documentario nei documenti. - La data di spedizione che appare nel documento di trasporto non deve essere posteriore alla data ultima di spedizione prescritta nel credito; 48

50 - I documenti devono essere presentati entro il tempo stabilito nel credito presso la banca indicata nello stesso; - L importo dei documenti deve corrispondere a quello per cui è stato emesso il credito, salvo la possibilità di prevedere nel credito apposite tolleranze nell importo, nella quantità o nei prezzi unitari secondo quanto previsto dalle Norme della pubbl. 600; - La sottoscrizione dei documenti di trasporto deve essere apposta in conformità a quanto previsto dalle NUU, (il firmatario deve dichiarare in che veste appone la sottoscrizione) Consegna dei documenti e addebito al compratore L ultima fase del credito documentario prevede la chiusura dell operazione con l addebito al compratore da parte della banca emittente per l importo pagato al beneficiario, tramite la banca notificante, oppure pagato direttamente allo stesso beneficiario e con la consegna dei documenti al compratore da parte della banca emittente, in modo che egli possa provvedere al ritiro della merce già pagata al venditore con il credito documentario. 7.8 Implicazioni tra credito documentario e termini di resa della merce Molte imprese tendono ad utilizzare i termini di resa in maniera distaccata dalla condizione di pagamento praticata, prestando poi il fianco ad una serie di rischi che potrebbero compromettere il buon esito dell operazione. Questo accade anche qualora la condizione di pagamento prescelta sia il credito documentario. Si ricorda che, come in precedenza rilevato, uno dei documenti attorno al quale ruota il credito documentario è il documento di trasporto, documento che cambia a seconda della tipologia di trasporto utilizzata. Ne deriva che, ad esempio in un credito documentario export, il documento di trasporto che dovrà essere prodotto dal beneficiario in sede di presentazione potrebbe essere stato predisposto da un soggetto incaricato da egli stesso oppure dall ordinante compratore a seconda del termine di resa della merce stabilito tra le parti. È consigliabile sempre prediligere un termie di resa dove il soggetto che predispone il documento sia incaricato dal beneficiario, al fine di poter 49

51 opportunamente istruire il soggetto incaricato sulle condizioni che il documento di trasporto dovrà soddisfare in armonia con le condizioni richieste dal credito e quelle riportate negli altri documenti. È consigliabile quindi evitare vendite con termie di resa ad esempio Ex Works e prediligere termini di resa del gruppo C (ad esempio, in caso di trasporto marittimo, CIF oppure CFR). Nella seguente tabella viene riportato uno schema riassuntivo delle diverse fasi del credito documentario: Trattative e stipulazione del contratto Richiesta dell ordinante alla propria banca ed emissione del credito documentario Notifica al beneficiario Eventuali modifiche Spedizione della merce Ordinante e compratore dovranno stabilire le condizioni di pagamento e, qualora l intesa sia raggiunta sulla lettera di credito concordare le caratteristiche della stessa L ordinante richiede l emissione alla propria banca e quest ultima, accertate le condizioni per l emissione (disponibilità di fido ecc.) procederà ad emettere il credito con eventuale richiesta di conferma alla banca confermante. La banca avvisante e/o eventualmente confermante notifica l emissione del credito al beneficiario (N.B. i due soggetti potrebbero anche non coincidere) Il beneficiario, successivamente alla notifica e fino all utilizzo del credito, potrebbe concordare con l ordinante eventuali modifiche al credito Il beneficiario provvede all invio della merce e alla preparazione dei documenti richiesti dal credito 50

52 Presentazione documenti (utilizzo) Entro la scadenza il beneficiario utilizza il credito (anche attraverso utilizzi parziali) presentando i documenti presso la banca designata e/o confermante a seconda dei casi Esame documenti La banca confermante e/o la banca designata e/o la banca emittente, entro 5 giorni lavorativi bancari procede all esame dei documenti pronunciandosi in merito: l esito può essere: a) Presentazione conforme: la banca adempie alla propria obbligazione secondo le prescrizioni del credito b) Presentazione non conforme: la banca comunica le riserve riscontrate, rifiuta la prestazione e trattiene i documenti in attesa di istruzioni da parte del beneficiario Consegna dei documenti e addebito all ordinante In caso di presentazione conforme la banca procederà al pagamento e provvederà ad addebitare l ordinante. In caso di presentazione non conforme invece attenderà comunicazioni (ad es. scioglimento riserve da parte dell ordinante o autorizzazione a consegnare i documenti da parte del beneficiario). In mancanza di istruzioni restituirà i documenti al beneficiario. 51

53 SUGGERIMENTI PER UNA CORRETTA GESTIONE DEL CREDITO DOCUMENTARIO Credito Import: Si consiglia di contattare la Banca per predisporre una bozza di credito documentario in grado di soddisfare le proprie esigenze in merito ai documenti da richiedere, alle tempistiche e/o scadenze da inserire, ai termini e condizioni per i pagamenti, alle spedizioni parziali e7o tolleranze, Si consiglia di evitare lo scioglimento delle riserve prima di aver compreso qual è l errore riscontrato nei documenti; Si suggerisce inoltre di valutare bene, in fase di pre-emissione e attraverso la propria banca, di individuare banche di elevato standing e gradite alla propria banca e di comprendere bene l effettivo ruolo delle banche coinvolte; Inviare una bozza di credito al beneficiario al fine di evitare ritardi e/o richieste di modifiche successive all emissione durante la fase delle negoziazioni; In presenza di importi elevati e operazioni complesse (ad es. acquisto di impianti con spedizioni ed utilizzi parziali) prevedere la contestuale emissione di garanzie bancarie da parte del beneficiario. Credito Export: Si consiglia di contattare la propria Banca per informarsi sulla possibilità di ottenere la conferma (a seconda della banca emittente e/o del paese) e le relative condizioni; Verificare le modalità di trasporto che saranno praticate; Inviare all Acquirente (futuro Ordinante) una lettera contenente le preferite condizioni da applicare al credito o, se possibile, inviare un esempio di lettera di credito gradita dopo aver consultato la propria banca; All atto della notifica del credito verificare che le condizioni del credito siano corrispondenti a quelle precedentemente concordate e, se necessario, richiedere le modifiche; Programmare con cura la produzione e/o spedizione della merce per evitare ritardi non previsti. Si consiglia inoltre di contattare lo spedizioniere che si occuperà del trasporto al fine di verificare le tempistiche del trasporto e le caratteristiche che dovrà contenere il documento di trasporto richiesto dal credito documentario; Preparare i documenti richiesti dal credito con cura verificando, prima della presentazione dei documenti alla banca, la loro corrispondenza a tutte le prescrizioni del credito. Si ricorda che la maggior parte dei documenti non vengono redatti dal beneficiario, quindi è opportuno sempre contattare il soggetto deputati all emissione del singolo documento e, in caso di richieste anomale rispetto ai documenti standard abitualmente predisposti, concordare con il soggetto i contenuti del documento dopo essersi confrontati con la propria banca. Presentare nei termini, alla banca emittente o altra banca a seconda delle previsioni del credito, i documenti richiesti dal credito. Qualora la banca alla quale devono essere presentati i documenti sia distante dalla sede del beneficiario è opportuno informarsi preventivamente con la propria banca sulla tempistica. 52

54 8. Il provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. Il ricorso ex art. 700 c.p.c. è una misura cautelare predisposta dal codice di procedura civile avente lo scopo di fornire una tempestiva tutela del richiedente che, qualora dovesse attendere l esito di una causa di merito, vedrebbe pregiudicato un proprio diritto. Costituisce pertanto una misura cautelare avente funzione conservativa o anticipatoria degli effetti della decisione di merito. Per ottenere il provvedimento il richiedente deve dimostrare l esistenza di una serie di presupposti: a. Del periculum in mora; b. Del fumus boni iuris; c. Della mancanza di un rimedio ad hoc tra quelli previsti nelle varie sezioni del capo III (atipicità e sussidiarietà). Storicamente l efficacia dei provvedimenti d urgenza è sempre stata condizionata all instaurazione della causa di merito, ma le modifiche apportate dal legislatore negli ultimi anni hanno attenuato il vincolo di strumentalità appena descritto non prevedendo più l obbligatorietà della causa di merito che è oggi diventato eventuale. A tal proposito preme inoltre far rilevare che il provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. si distingue rispetto alla misura cautelare del sequestro giudiziario perché consente al beneficiario della misura preventiva di disporre liberamente del proprio diritto (si pensi alla disponibilità di un bene che potrà essere alienato libero da vincoli che potrebbero ingenerare timori in potenziali acquirenti). La procedura consiste nel deposito in cancelleria di un ricorso che può essere inoltrato sia prima dell eventuale causa di merito che in presenza di causa pendente. Depositato il ricorso il Giudice provvede a fissare la data dell udienza al termine della quale si pronuncia con ordinanza accogliendo o rigettando il ricorso. Tuttavia, se per ragioni di speditezza il giudice lo ritenga necessario, si pronuncia con decreto (inaudita altera parte) senza aver sentito la controparte e fissando un udienza a tal scopo dedicata al termine 53

55 della quale può modificare o addirittura revocare il provvedimento concesso precedentemente con decreto. Avverso l ordinanza del giudice è possibile proporre il reclamo (una particolare forma di ricorso). Il contenuto dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. è atipico, discrezionalmente stabilito dal giudice in base agli elementi raccolti e con lo scopo di emanare un provvedimento idoneo a rendere sicuri gli effetti di una eventuale futura decisione di merito. Lo strumento sopradescritto, proprio per la sua natura di figura residuale, può essere utilizzato a tutela di molteplici situazioni tra le quali, per quel che riguarda in questa sede, la richiesta al giudice di intimare ad una banca di non procedere al pagamento dell importo relativo ad un credito documentario piuttosto che ad un contratto autonomo di garanzia. Attraverso il provvedimento ex art. 700 c.p.c. l ordinante di un credito documentario può chiedere al giudice di bloccare il pagamento al beneficiario (ad esempio nel caso in cui il credito preveda un pagamento differito e la merce, ricevuta prima della data del pagamento sia riscontrata come difforme) attraverso un intimazione alla banca emittente di non pagare (oppure comunque di non addebitare l ordinante). Altra ipotesi simile può verificarsi anche qualora il provvedimento in oggetto sia richiesto al fine di bloccare l escussione da parte di un beneficiario di una garanzia bancaria. Eccependo il dolo della controparte è legittima la pretesa dall ordinante, pretesa che però si rivela un problema per la banca in quanto, in virtù del provvedimento ricevuto non può effettuare il pagamento e allo stesso tempo, in virtù delle norme UCP600 è tenuta ad onorare in presenza di documenti conformi (a tal proposito si noti come l art. 5 UCP600 chiarisce che le banche operano su documenti ecc.). In tutti questi casi la banca si troverà tra l incudine ed il martello in quanto in forza del provvedimento del giudice comunque non potrà addebitare il cliente, ma rimarrà obbligata nei confronti del beneficiario ad effettuare la prestazione alla scadenza. Seppur gestibile la posizione della banca sarà delicata e, seppur non essendo questa la sede opportuna per approfondire il tema, la banca dovrà quanto prima conferire mandato ai propri legali al fine di risolvere la 54

56 problematica (inoltrando il reclamo al giudice e notificando al beneficiario il provvedimento ricevuto, percorrendo cioè entrambe le possibili strade). Si tenga presente inoltre che strumenti simili sono previsti anche in altri ordinamenti giuridici dove i giudici, a differenza che in Italia dove non sempre sono favorevoli alla concessione della tutela ex art. 700 c.p.c. se collegati a crediti documentari e/o a garanzie bancarie internazionali, potrebbero essere più accondiscendenti nei confronti dei richiedenti (loro connazionali) concedendo in via cautelativa il provvedimento senza approfondire l esistenza dei presupposti. 55

57 9. Tipologie di credito documentario Oltre alla forma classica esistono diverse tipologie di credito documentario, destinate a soddisfare varie esigenze: il credito trasferibile; il credito sussidiario; il credito rotativo; il credito di anticipazione. La stand by letter of credit 9.1 Il credito trasferibile Questa forma di credito documentario consente al beneficiario (primo beneficiario) di disporre che il credito, aperto a suo favore, possa essere trasferito a uno o più altri beneficiari in forma parziale oppure per l intero importo. Un credito può essere trasferito soltanto se è espressamente denominato come trasferibile dalla banca emittente e soltanto nei termini e alle condizioni precisate nel credito originario, a eccezione di alcuni elementi come l importo, i prezzi unitari e il periodo di validità, che possono subire singole variazioni. Generalmente il credito trasferibile viene utilizzato nei casi in cui chi effettua l operazione di compravendita (il primo beneficiario del credito documentario) è un intermediario (agente, commissionario, società di import-export) che dovrà, a sua volta, acquistarla da un terzo soggetto (il secondo beneficiario). In tali casi, il primo beneficiario, che conserva la titolarità della fornitura, trasferisce al secondo beneficiario un importo minore rispetto a quello originario del credito, ottenendo il suo guadagno dalla differenza tra i due passaggi. Quando, invece, il primo beneficiario è un agente o un commissionario, il credito viene 56

58 trasferito all effettivo fornitore per l intero importo contro pagamento (al di fuori del credito) di una provvigione. Caratteristiche della L/C trasferibile Il credito documentario denominato trasferibile trova apposita disciplina nell art. 38 delle norme UCP 600. Secondo la norma deve essere dichiarato come trasferibile dalla banca emittente in fase di emissione e tale statuizione deve essere riportata nel credito (al campo 40 A). Nonostante la possibilità di trasferire il credito ad uno o più ulteriori beneficiari preme far rilevare che per ulteriori beneficiari si intende la possibilità di più secondi beneficiari ma il passaggio ulteriore può essere soltanto uno (non è possibile che il secondo beneficiario possa a sua volta trasferire ad un terzo e così via). Il credito trasferito deve riportare correttamente i termini e le condizioni del credito originario, inclusa l'eventuale conferma, ad eccezione di alcuni aspetti che potranno essere modificati dal primo beneficiario. Quest ultimo può infatti intervenire modificando l importo del credito trasferito e dei prezzi unitari se indicati al fine di celare il suo guadagno così come la data di scadenza e il periodo di presentazione dei documenti. Il primo beneficiario ha inoltre il diritto di sostituire con propria fattura quelle del secondo beneficiario ed utilizzare, così, il credito per la differenza, eventualmente esistente, fra l'importo della propria fattura e quello della fattura del secondo beneficiario. L articolo di riferimento (art. 38) è molto dettagliato e disciplina tutti gli aspetti dell operazione: statuisce che tutti i costi relativi al trasferimento, salvo diversa pattuizione, sono a carico del primo beneficiario, stabilisce inoltre cosa si intende per banca trasferente (la banca designata o autorizzata a trasferire i credito) evidenziando che la banca emittente stessa può rivestire il ruolo di trasferente. La norma prevede inoltre che la percentuale di copertura assicurativa, in un trasferimento di un credito in cui è prevista la presentazione di un documento assicurativo, può essere aumentata in misura tale da fornire la copertura assicurativa finale richiesta dal credito originario. Lo spirito della norma è quello di rendere chiari i passaggi consentiti e di rendere utilizzabile tale figura senza il timore di incappare in errori dovuti alla maggiore complessità dell operazione. Si consideri che, con l allargamento (specialmente ad est) dei 57

59 confini del commercio internazionale l utilizzo di intermediari sarà sempre maggiore e, dal momento che spesso tali intermediari non sono in grado di sopportare in autonomia il peso finanziario delle operazioni richieste, la figura del credito trasferibile potrebbe subire un notevole incremento nel prossimo futuro. 9.2 Il credito sussidiario o controcredito È una forma particolare di credito che si realizza quando il beneficiario di un credito documentario irrevocabile dispone, a sua volta, di aprire un nuovo credito documentario (il back to back) a favore di un fornitore per l acquisto delle merci oggetto del credito base. Questa operazione riguarda di solito materie prime. Il credito sussidiario può sembrare simile al credito trasferibile, ma di fatto non lo è: il credito base e il credito back to back sono correlati e interdipendenti da un punto di vista strettamente economico, mentre non lo sono da un punto di vista giuridico, in quanto in questo caso sono costituiti due crediti distinti ed autonomi. Il back to back, a differenza del credito trasferibile, non è, pertanto, in alcun modo assoggettato alle condizioni del credito base e l ordinante del credito back to back, inoltre, deve essere affidato presso la banca che emetterà tale credito e risultare soggetto in grado di gestire l operazione che si presenta alquanto complessa e articolata. 9.3 Il credito rotativo Con il credito rotativo (revolving) la banca emittente si impegna a rinnovare, di volta in volta, l impegno a pagare, a negoziare, ad accettare o a fare effettuare il pagamento, ripristinando sempre l importo iniziale del credito. In pratica, è una normale apertura di credito documentario il cui importo, dopo ogni utilizzo, viene ripristinato e messo a disposizione del beneficiario per un determinato numero di volte e alle stesse condizioni previste dal credito originariamente emesso. Può essere cumulativo (che consente cioè di cumulare gli importi non utilizzati negli utilizzi successivi) o non cumulativo (dove gli importi non utilizzati entro la scadenza non possono essere cumulati negli utilizzi successivi). 58

60 Il revolving costituisce una tipologia di credito che ha come presupposto un contratto tra un compratore e un venditore che prevede un certo numero di forniture nel tempo. Il credito rotativo, a differenza del credito trasferibile dianzi descritto, non trova menzione nelle UCP 600 le quali prevedono soltanto il credito con utilizzi e spedizioni parziali consentite. Quest ultima possibilità non deve essere confusa con il credito rotativo che invece riesce a creare un vincolo più stringente sia per il venditore che per l ordinante. Di solito viene utilizzato tutte le volte in cui l esigenza delle Parti è di scandire temporalmente le forniture che richiedono allo stesso tempo un notevole impegno finanziario da parte del fornitore. A titolo di esempio si pensi ad un contratto stipulato tra due soggetti dove l esigenza dell acquirente è il rispetto delle tempistiche di consegna e dei quantitativi ordinati mentre l esigenza del fornitore è quella di essere certo che non ci saranno interruzioni dei programmi di fornitura salvo comune accordo e di conseguenza la tranquillità di potersi approvvigionare di materie prime senza il rischio di doversi poi trovare esposto a fronte di una interruzione delle forniture. Il credito si rinnoverà automaticamente il numero di volte previsto dal testo del credito (di solito tale previsione è contenuta nel campo 47 A condizioni aggiuntive ) rassicurando il fornitore ed allo stesso tempo, specie nel revolving senza utilizzi cumulativi, all ordinante di pagare solo se il fornitore rispetta le condizioni stabilite precedentemente (tempistica e quantitativi). Nella pratica tale strumento non è molto diffuso perché comporta per l ordinante un impegno notevole (pari al totale degli importi di ogni singola lettera di credito) ed allo stesso tempo prolunga l impegno della banca. Tuttavia di volta in volta le Parti dovrebbero valutare se più conveniente l emissione di tante lettere di credito ciascuna per ogni singola operazione piuttosto che lì emissione di un credito revolving, valutando non soltanto in funzione dei costi ma anche di altri fattori, quali ad esempio la certezza che le condizioni del credito saranno sempre le stesse, diminuendo sensibilmente le possibilità di imperfezioni che possono poi comportare riserve sui documenti. 59

61 9.4 Il credito di anticipazione o con clausola rossa Con il credito di anticipazione (red clause) si autorizza il pagamento di determinate somme al beneficiario prima della presentazione dei documenti, dietro rilascio di una ricevuta che attesti l impegno assunto di destinare tali somme alla produzione e alla spedizione delle merci o comunque alla predisposizione della fornitura. Una forma particolare di credito con anticipazione è quella cosiddetta con clausola verde (green clause), in cui l anticipo viene concesso solo dietro una ricevuta di deposito in magazzini pubblici della merce oggetto del contratto e dietro impegno scritto del beneficiario a presentare i documenti nei termini e secondo le modalità pattuite. 9.5 Stand-by letter of credit Questo istituto è stato ricompreso nell accezione di credito documentario dalle norme CCI, pubblicazione n l art. 1 della suddetta pubblicazione recita infatti:...le presenti norme si applicano a tutti i crediti documentari e, per quanto compatibili, alle lettere di credito stand by. La stand-by letter of credit è una convenzione contrattuale con la quale la banca emittente si obbliga irrevocabilmente nei confronti del beneficiario a tenerlo indenne, subentrando al terzo, nel caso quest ultimo si renda inadempiente. L obbligazione della banca quindi - a differenza del credito documentario dove risulta essere certa, autonoma e definitiva - sarà eventuale, autonoma e definitiva. Il carattere distintivo dell eventualità della prestazione bancaria (rispetto alla certezza tipica delle operazioni di credito documentario) avvicina tale figura alla garanzia bancaria autonoma piuttosto che al credito documentario. A differenza delle garanzie autonome che spesso sono a prima richiesta, nella lettera di credito stand-by la prestazione della banca è subordinata alla presentazione di documenti richiesti dal testo della lettera, dai quali emerge chiaramente l inadempimento del terzo. Tali documenti accompagnano la richiesta di pagamento. I documenti usualmente richiesti sono la copia della fattura e del documento di trasporto (dai quali si può 60

62 facilmente dedurre l avvenuta spedizione della merce e la scadenza dei termini di pagamento previsti. Si deduce da quanto detto come lo scopo di una stand-by letter of credit sia diverso da quello di un credito documentario classico: mentre quest ultimo ha soprattutto una funzione di pagamento, la lettera di credito stand-by mira a una funzione di sicurezza. L istituto, nella sua innovativa forma di mezzo garantistico del commercio internazionale, è entrato nella prassi, durante gli ultimi decenni, di molti Paesi e, qualora il compratore non preferisca l emissione della lettera di credito, risulta di più facile utilizzo e sempre più spesso viene utilizzata come strumento sostitutivo della lettera di credito classica, specialmente nei casi di rapporti continui di fornitura dove non viene emessa a copertura di una singola operazione ma anche per importi maggiori che comprendono più spedizioni da effettuare in un determinato arco temporale con importi a scalare in caso di utilizzo. Rispetto al credito documentario la stand-by letter of credit è uno strumento più agevole e flessibile (si adatta, come sopra rilevato, anche alla coperture di più forniture) e non richiede l esame dei documenti da parte delle banche che, come spesso accade, risulta essere lo scoglio più difficile da superare. Inoltre in alcuni casi consente di risolvere alcuni problemi che il credito documentario classico potrebbe creare per il semplice fatto che i documenti viaggiano separatamente dalla merce. Si pensi, a titolo di esempio, al caso in cui la merce richiesta dal compratore debba essere spedita tramite aereo ; in tal caso merci e documenti, se il pagamento avviene a mezzo bonifico bancario posticipato coperto da Stand by, possono partire insieme, evitando in tal modo che i beni possano essere gravati da spese di sosta e magazzinaggio a destinazione in attesa della documentazione che, qualora debba seguire l'iter bancario richiesto dal credito documentario, potrebbero ritardare di diversi giorni impedendo al compratore di sdoganare immediatamente la merce. Inoltre consente, al pari del credito documentario, di agire non soltanto sul rischio commerciale ma anche sul rischio Banca/ Paese in quanto è applicabile alle lettere di credito stand by l istituto della conferma. 61

63 Stand By Letter of credit: Può essere regolata dalle UCP600 Differisce dallo schema tipico del credito documentario e si avvicina molto allo schema tipico delle garanzie bancarie L impegno della banca è: eventuale autonomo e definitivo Consiste nell impegno della banca emittente di pagare a fronte di una richiesta di pagamento, al verificarsi del mancato pagamento da parte del debitore Nella stand-by la funzione della presentazione e relativo esame dei documenti è «probatoria dell adempimento del venditore» che richiede il pagamento 62

64 APPENDICE A) Schema di modello Swift MT700 utilizzato per l apertura di un credito documentario MT 700 Issue of a Documentary Credit Status Tag Field Name Status Tag Field Name M 27 Sequence of Total O 43P Partial Shipments M 40A Form of Documentary Credit O 43T Transhipment M 20 Documentary Credit Number O 44A Place of Taking in Charge/Dispatch from.../place of Receipt O 23 Reference to Pre-Advice O 44E Port of Loading/Airport of Departure O 31C Date of Issue O 44F Port of Discharge/Airport of Destination M 40E Applicable Rules O 44B Place of Final Destination/For Transportation to.../place of Delivery M 31D Date and Place of Expiry O 44C Latest Date of Shipment O 51a Applicant Bank O 44D Shipment Period M 50 Applicant O 45A Description of Goods and/or Services M 59 Beneficiary O 46A Documents Required M 32B Currency Code, Amount O 47A Additional Conditions O 39A Percentage Credit Amount Tolerance O 71B Charges O 39B Maximum Credit Amount O 48 Period for Presentation O 39C Additional Amounts Covered M 49 Confirmation Instructions M 41a Available With... By... O 53a Reimbursing Bank O 42C Drafts at... O 78 Instructions to the Paying/Accepting/Negotiating Bank O 42a Drawee O 57a Advise Through Bank O 42M Mixed Payment Details O 72 Sender to Receiver Information O 42P Deferred Payment Details M = Mandatory O = Optional 63

65 B) Esempio di lettera di credito non confermata MT S700 Issue of a Documentary Credit Issuing bank : XXXXXX BANK Receiving /Advising Bank: YYYY BANK Sequence of Total *27 : 1 Form of Doc. Credit *40 A : IRREVOCABLE Doc. Credit Number *20 : L/C XXXXXXX Ref. to Pre-advice 23 : Date of Issue 31 C : XX/XX/XX Applicable Rules *40 E : UCP LATEST VERSION / Expiry *31 D : Date Place ITALY Applicant *50 : BSIS COMPANY OMER ALMOKTAR ST PO BOX 6216 TRIPOLI LIBIA Beneficiary *59 : / PORTEINDOOR DI PASQUINUCCI MASSIMILIANO VIA PIEMONTE PERIGNANO (PI) ITALY Amount *32 B : Currency EUR Amount , Pos. / Neg. Tol.(%) 39 : / Max. Credit Amount 39 B : NOT EXCEEDING Available with/by *41 A : CRVOIT3VXXX BY DEF PAYMENT Deferred Paym. DET. 42 P : 30 DAYS AFTER B/L DATE OF ISSUANCE Partial Shipments 43 P : PROHIBITED Transhipment 43 T : PROHIBITED Port of Loading 44 E : ANY ITALIAN SEA PORT Port of Discharge 44 F : TRIPOLI Latest Date of Ship. 44 C :

66 Descript. of Goods 45 A : DOORS AS PER ORDER N... DATED 20/10/2008 CFR TRIPOLI Documents required 46 A : 1. SIGNED COMMERCIAL INVOICE ORIGINAL AND TWO COPIES 2. FULL SET OF CLEAN ON BOARD BILL OF LADING MARKED FREIGHT PREPAID MADE OUT TO THE ORDER OF ISSUING BANK NOTIFY APPLICANT WITH FULL NAME AND ADDRESS. 3. PACKING LIST IN TRIPLICATE 4. CERTIFICATE OF ORIGIN ISSUED BY THE LOCAL CHAMBER OF COMMERCE IN THE EXPORTING COUNTRY EVIDENDING THAT GOODS ARE OF E.U. ORIGIN Additional Cond. 47 A : ALL DOCUMENTS MUST BEAR DOCUMENTARY CREDIT NUMBER Details of Charges 71 B: ALL CHARGES OUTSIDE LIBIA/GERMANY ARE ON BENEFICIARY S ACCOUNT, EXCEPT CONFIRMATION CHARGES OR FEES IF ANY WHICH REMAIN AT APPLICANT S ACCOUNT Presentation Period 48 : 21 DAYS AFTER THE DATE OF SHIPMENT BUT WITHIN CREDIT VALIDITY Confirmation *49 : WITHOUT Instructions 78 : UPON PRESENTATION OF DOCUMENTS IN ORDER AND TIMELY PRESENTED YOU ARE AUTHORISED TO CLAIM REIMBURSEMENT ON MATURITY ON (NAME OF REIMBURSING BANK) DOCUMENTS TO BE SENT TO US IN ONE LOT BY COURIER SERVICE TO (NAME AND ADDRESS OF ISSUING BANK) "Advise Through" 57 D : / / CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA PERIGNANO BRANCH 65

67 C) Esempio di lettera di credito confermata 66

68 67

69 68

70 D) Esempi di lettera di credito stand by D.1 (stand by emessa con modello swift 760) MESSAGE READER SWIFT INPUT : FIN 760 GUARANTEE SENDER : WISMATWWXXX BANK WINTER UND CO. AKTIRNGKSELLSCHAFT VIENNA AUSTRIA RECEIVER : MESSAGE TEXT : SEQUENCE OF TOTAL 1/1 20: TRANSACTION REFERENCE NUMBER 23: FURTHER IDENTIFICATION ISSUE 30: DATE : 77C: DETAILS OF GUARANTEE RE: BANK GUARANTEE NO. BY ORDER AND FOR ACCOUNT OF (THE APPLICANT ),WE, BANK WINTER & CO. AG, AUSTRIA HEREBY ISSUE OUR IRREVOCABLE STANDBY LETTER OF CREDIT NO IN FAVOUR OF (NAME AND ADDRESS OF BENEFICIARY)( BENEFICIARY ) FOR A SUM NOT EXCEEDING USD ( MILLONS US DOLLARS ONLY) AVAILABLE BY PAYMENT BY US AT SIGHT AGAINST PRESENTATION OF THE FOLLOWING DOCUMENTS: 1) BENEFICIARY S SIGNED STATEMENT TO READ AS FOLLOWS: WE CONFIRM THAT ALL CONTRATUAL OBLIGATIONS FROM OURSELVES TOWARDS THE APPLICANT HAVE BEEN FULFILLED AND THAT THE AMOUNT DRAWN REPRESENTS THE INDEBTENESS FROM THE APPLICANT PERSUANT TO THE CONTRACT NO WHICH IS NOW DUE AND REMAINS UNPAID. 2) BENEFICIARY S DRAFT DRWAN AT SIGHT ON APPLICANT, MARKED DRAWN UNDER STANDBY LETTER OF CREDIT NO DATED. OF BANK WINTER & CO.,AG 3) COPY OF SWIFT AMENDMENT SENT FROM BANK WINTER & CO.,AG, TO ADVISING BANK, AFTER RECEIPT OF APPLICANT S INSTRUCTIONS, CONFIRMING THAT THE BENEFICIATY HAS FULFILLED HIS CONTRACTUAL OBLIGATIONS TOWARDS THE APPLICANT AS PER CONTRACT NO.. MUST ACCOMPANY THE DOCUMENTS FOR NEGOTIATION. THIS STANDBY LETTER OF CREDIT EXPIRES ON.FOR THE PRESENTATION OF THE ABOVE DOCUMENTS AT OUR COUNTER. WE HEREBY ENGAGE OURSELVES TO EFFECT PAYMENT ACCORDING TO THE NEGOTITAION BANK S INSTRUCTIONS UPON RECEIPT OF ALL THE ABOVE REQUESTED DOCUMENTS IN STRICT COMPLIANCE WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS STANDBY LETTER OF CREDIT,ACCOMPANIED BY YOUR AUTHENTICATED SWIFT DEMAND CONFIRMING TO US THAT DOCUMENTS 1)AND 2)OF THE ABOVE WERE SIGNED BY THE AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF THE BENEFICIARY THIS STANDBY LETTER OF CREDIT IS SUBJECT TO THE U.C.P.FOR DOCUMENTARY CREDITS (2007 REVISION) ICC PARIS PUBLICATION NO

71 D.2 (Stand by emessa con modello swift 700) 70

72 71

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