CONFERMA E SILENT CONFIRMATION IN UN CREDITO DOCUMENTARIO
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- Martina Novelli
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1 CONFERMA E SILENT CONFIRMATION IN UN CREDITO DOCUMENTARIO Articolo a cura di Antonio Di Meo tratto da Fiscalità e Commercio Internazionale rivista mensile di IPSOA, n Ottobre 2011 Studio DI MEO info@studiodimeo.com ART 07.
2 Conferma e silent confirmation in un credito documentario di Antonio Di Meo (*) L approfondimento Uno degli aspetti di maggiore criticità che l esportatore deve affrontare in una compravendita internazionale è quello riguardante la sicurezza del credito vantato nei confronti della propria clientela. Diverse possono essere le soluzioni e gli strumenti da adottare ma, indubbiamente, la sicurezza del pagamento delle forniture, offerta dal credito documentario, soddisfa pienamente le esigenze del venditore/beneficiario in quanto, con l emissione del credito, l impegno ad onorarlo viene assunto direttamente da una banca. Per non vanificare, però, la sicurezza che tale forma di pagamento offre al beneficiario è importante che, là dove sia presente un rischio legato al Paese in cui ha sede la banca emittente o alla stessa banca emittente, il credito sia emesso con conferma, oppure, nel caso di emissione del credito senza conferma, occorrerà verificare con la banca designata la disponibilità ad assumersi ugualmente tale impegno alla prestazione con la silent confirmation. Uno degli aspetti di maggiore criticità che l esportatore deve affrontare in una compravendita internazionale è quello riguardante la sicurezza dell incasso del credito vantato nei confronti della propria clientela. Diversi sono gli strumenti che possono essere adottati per proteggersi dal rischio che, spedita la merce, il compratore non adempi all obbligo di pagare l importo nei termini, nei tempi e nei modi concordati contrattualmente. Tra gli strumenti che possono essere adottati dall esportatore, il credito documentario, anche conosciuto come lettera di credito, rappresenta senz altro la forma di pagamento che maggiormente ha trovato diffusione negli scambi commerciali in quanto l impegno ad eseguire il pagamento a favore del venditore (beneficiario) viene assunto da una banca che, su ordine del proprio cliente (ordinante), promette al beneficiario del credito di onorare lo stesso, pagando cioè, a vista o ad una certa data differita, nel caso di credito utilizzabile per pagamento a vista o differito, oppure accettando una tratta scadente a vista o ad una certa data, impegnandosi poi a pagarla alla scadenza, nel caso di crediti di accettazione. Con il credito documentario è la banca che diviene debitrice nei confronti del venditore/beneficiario del credito stesso, sostituendosi al compratore (ordinante del credito) nell impegno alla prestazione. Questo vuol dire che quando una banca apre un credito documentario a favore di un beneficiario, si impegna irrevocabilmente nei suoi confronti ad onorarlo dal momento in cui lo emette, così come recita l art. 7., Impegni della Banca emittente delle Norme ed Usi Uniformi relative ai crediti documentari, pubblicazione n. 600 della Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC) che, di seguito chiameremo semplicemente con la sigla inglese UCP 600, da Uniform Customs and Practice for Documentary Credits. Art. 7 - Impegni della banca emittente a)fatta salva la condizione che i documenti che il beneficiario presenta alla banca emittente od alla banca designata risultino essere conformi alle condizioni ed ai termini del credito documentario, la banca emittente deve onorare il credito quando questo è utilizzabile per: - pagamento a vista, pagamento differito o accettazione presso sé stessa; (segue) (*) Consulente specializzato in pagamenti e crediti documentari. Professore a contratto in Tecniche del Commercio Internazionale presso l Università di Macerata. Studio DI MEO Padova 42 n. 10/2011
3 - pagamento a vista, pagamento differito, accettazione o negoziazione presso una banca designata e tale banca designata: - non paga a vista; - non assume il proprio impegno di pagamento differito o, avendo assunto tale impegno di pagamento differito, non paga alla scadenza; - non accetta la tratta spiccata su di essa o, avendola accettata, non paga alla scadenza; - non negozia. b)la banca emittente, a partire dal momento in cui il credito documentario viene emesso, è irrevocabilmente impegnata ad onorare il credito. Un credito documentario costituisce, pertanto, un impegno inderogabile per la banca che lo ha emesso. Essa diventa l obbligato principale e, da quel momento in poi, non è più possibile modificare o annullare il credito senza il consenso di tutte le parti interessate. In questo modo il venditore si sente rassicurato circa l incasso del proprio credito, in quanto il pagamento della fornitura, oggetto del contratto stipulato con il compratore, gli viene promesso direttamente dalla banca qualora, spedita la merce, effettui una presentazione conforme dei documenti richiesti nel credito rispettando i termini e le condizioni prescritte nello stesso. Impegni della banca Uno degli aspetti da non sottovalutare in questa forma di pagamento è, però, la valutazione della banca che si assume l impegno ad onorare il credito ed il paese in cui la stessa ha la propria sede operativa. L impegno assunto dalla banca emittente, infatti, molto spesso non è sufficiente a garantire il pagamento della fornitura, causa la situazione di rischio del Paese in cui risiede la banca che emette il credito e, a volte, della stessa banca emittente. Ecco che, allora, per tutelarsi dalla possibilità che si verifichino i rischi di cui sopra, che potrebbero compromettere la prestazione promessa dalla banca emittente, nonostante una presentazione conforme dei documenti, occorre considerare se l impegno della banca emittente è sufficiente a rassicurare il beneficiario circa la prestazione promessa o se è necessario che tale impegno sia assunto anche da un altra banca: la banca confermante. Nel primo caso avremo un credito documentario che verrà emesso senza conferma, dove l obbligo ad onorare il credito è assunto dalla sola banca emittente. Nel secondo caso, invece, il credito verrà emesso con conferma, dove l obbligo ad onorare o a negoziare (a seconda dei casi) il credito, viene assunto anche da un altra banca (solitamente nel Paese del beneficiario), su richiesta o autorizzazione della banca emittente. Per il venditore si prospettano, quindi, le seguenti possibilità: 1. un credito documentario emesso con conferma a seguito di richiesta od autorizzazione da parte della banca emittente, che gli permetterà di veder coperto il rischio commerciale della banca emittente ed il rischio Paese. Sarà la banca che conferma il credito (la banca confermante) che, in presenza di documenti conformi, onorerà oppure negozierà il credito (a seconda dei casi), riconoscendo al beneficiario, o impegnandosi a riconoscere, l importo dello stesso; 2. un credito documentario emesso senza conferma, ma con ricorso alla conferma, anche se non espressamente richiesta dalla banca emittente, attraverso la cosiddetta silent confirmation. Questo vuol dire che la banca emittente, pur emettendo il credito senza conferma, nomina un altra banca (la banca designata) ad onorare o a negoziare una presentazione in regola, rendendo il credito utilizzabile dal beneficiario, direttamente presso tale banca designata. Tale designazione non comporta alcun obbligo per la banca designata ma solo una facoltà che potrà decidere di esercitare o meno; 3. un credito documentario emesso senza conferma, ma con rilascio di una garanzia nel caso in cui non sia possibile il ricorso alla silent confirmation, attraverso quella che viene chiamata Star del credere. Conferma del credito documentario su richiesta o autorizzazione Al fine di offrire a quanti ci leggono una maggiore chiarezza sulle situazioni sopra prospettate, accompagnate da alcuni elementi conoscitivi che favoriscano una maggiore efficacia applicativa, riportiamo brevemente la differenza tra un credito documenta- n. 10/
4 rio emesso senza conferma ed un credito documentario emesso con conferma: Il credito emesso senza conferma (Without o Not confirm) sta a significare che l impegno ad onorarlo viene assunto soltanto dalla banca emittente che, solitamente, è una banca che ha la propria sede di affari nel paese del compratore/ordinante. Questo permette al beneficiario di eliminare il solo rischio commerciale, cioè il rischio di mancato pagamento dovuto ad una inadempienza del proprio cliente, rimanendo a suo carico, invece, il rischio paese ed il rischio banca emittente. Il credito emesso con conferma (With o Confirm) vuol dire, invece, che, su richiesta od autorizzazione della banca emittente, un altra banca espressamente designata (confirming bank), aggiungerà all impegno della banca emittente, il proprio impegno ad onorare o a negoziare il credito, a favore del beneficiario. Con la conferma del credito, il beneficiario, previo pagamento delle relative commissioni di conferma, vede coperti il rischio paese, il rischio banca emittente e il rischio tecnico dei documenti presentati ad utilizzo del credito. Questo vuol dire che, se la banca confermante accetterà i documenti, cioè se riterrà la presentazione degli stessi conforme, onorerà o negozierà il credito eseguendo la prestazione prevista nello stesso, indipendentemente da quanto farà la banca emittente, e senza alcuna restrizione imputabile all ordinante o alla situazione paese in cui risiede la banca emittente, eseguendo così il mandato conferitole da quest ultima (art. 8. delle UCP 600 Impegni della banca confermante ). Art. 8 - Impegni della banca confermante a.fatta salva la condizione che i documenti che il beneficiario presenta alla banca confermante o ad altra banca designata risultino essere conformi alle condizioni ed ai termini del credito documentario, la banca confermante deve onorare o negoziare il credito quando questo è utilizzabile per: 1) pagamento a vista, pagamento differito, accettazione o negoziazione presso sé stessa; 2) pagamento a vista, pagamento differito, accettazione o negoziazione presso altra banca designata e tale banca designata: - non paga a vista; - non assume il proprio impegno di pagamento differito o, avendo assunto tale impegno di pagamento differito, non paga alla scadenza; - non accetta la tratta spiccata su di essa o, avendola accettata, non paga alla scadenza; - non negozia. b.la banca confermante, a partire dal momento in cui aggiunge la propria conferma al credito documentario, è irrevocabilmente impegnata ad onorare o negoziare il credito. L art. 8. delle UCP 600 rispecchia l art. 7. proprio perché, con l aggiunta della conferma ad un credito documentario, la banca confermante assume un impegno irrevocabile ad onorare o negoziare una presentazione conforme in aggiunta all impegno già assunto dalla banca emittente in sede di emissione. Di conseguenza, la banca confermante è irrevocabilmente impegnata a: - onorare una presentazione conforme effettuata presso di sé, nel caso di credito documentario utilizzabile per pagamento a vista, per pagamento differito o per accettazione; - negoziare una presentazione conforme effettuata presso di sé, in caso di credito documentario utilizzabile per negoziazione. Da quanto appena illustrato, il beneficiario al momento dell emissione del credito documentario, ottiene l impegno irrevocabile della banca emittente ad onorare il medesimo, mentre con l aggiunta della conferma da parte della parte confermante, avrà un ulteriore impegno irrevocabile ad onorare o a negoziare il credito documentario emesso in suo favore. La caratteristica di tale impegno che la banca confermante assume, su specifica richiesta della banca emittente, è quella di un nuovo ed autonomo impegno nei confronti del beneficiario, separato dall impegno assunto dalla banca emittente ma del tutto identico in quanto alla sua natura ed agli effetti operativi. In questo modo il venditore/beneficiario avrà un interlocutore (la banca confermante), solitamente la banca con cui intrattiene rapporto di conto o, se così non fosse, un altra banca con sede d affari nel proprio Paese o al massimo una banca di elevato rating con sede in uno dei Paesi industrializzati in Europa quali, ad esempio, Austria, Belgio, Francia, Germania, Olanda, Regno Unito, Svizzera, che si assumerà l impegno irrevocabile ad onorare o a negoziare una presentazione conforme dei documenti. 44 n. 10/2011
5 Tutto questo si perfeziona, come più volte affermato, sempre e comunque, con una presentazione conforme dei documenti che rappresenta la condizione per l esecuzione della prestazione da parte della banca confermante, così come della banca emittente. Condizione per la conferma di un credito documentario - Il Paese in cui la banca emittente ha sede d affari deve essere un Paese assicurabile. - La banca emittente deve essere considerata una banca di buon rating internazionale, beneficiaria di linee di credito concesse dalla stessa banca disposta a confermare il credito o da altri soggetti come, ad esempio, Sace (Società Assicurazione Crediti all esportazione) che, tra le Polizze assicurative, offre al sistema bancario italiano le Polizze per conferme dei crediti documentari. - La banca confermante sia disposta ad accettare il rischio di mancato rimborso dei pagamenti da parte della banca emittente o a causa di sua insolvenza o di insolvenza del paese in cui la stessa risiede (moratoria del paese, provvedimenti inibitori del pagamento o del rimborso nei confronti della banca emittente). - Il campo 41A del messaggio Swift MT 700 (available with ) di emissione del credito, preveda che il credito sia utilizzabile presso la banca a cui viene chiesta la conferma. - La conferma sia richiesta od autorizzata dalla banca emittente con l indicazione al campo 49 del messaggio Swift MT 700, di cui sopra, di CONFIRM oppure WITH o, anche, MAY ADD. - Il credito scada nel paese dove ha sede la banca confermante (vedasi campo 31D del messaggio di emissione del credito Luogo e data di scadenza ). Conferma di un credito senza richiesta o autorizzazione: silent confirmation Nei casi in cui il credito emesso senza conferma preveda la designazione di un altra banca, senza alcun vincolo ad onorare o a negoziare lo stesso da parte di tale banca designata, quest ultima, su richiesta del beneficiario, potrà decidere di accettare la designazione comunicandola al beneficiario, assumendosi così gli stessi obblighi della banca emittente. Praticamente trattasi dell aggiunta della conferma da parte della banca designata, senza che le sia stata richiesta dalla banca emittente. L obbligo ad onorare o a negoziare una presentazione conforme sorge per una banca designata solamente a partire dal momento in cui questa comunica al beneficiario la propria accettazione della designazione. Tale impegno assunto dalla banca designata viene denominato silent confirmation, la conferma silente, cioè di iniziativa della banca designata che permette alla stessa, pur se non richiesta od autorizzata dalla banca emittente, di assumersi ugualmente l impegno ad onorare o a negoziare il credito, accettando così la designazione. Affinché questo accada bisogna che il credito emesso preveda: a) di essere utilizzabile presso la banca designata, cioè, che, il campo 41A del predetto messaggio swift di apertura riporti il nome della banca designata: available with (nome della banca designata); b) di scadere nel Paese del beneficiario stesso, oppure nel Paese dove ha sede d affari la banca designata: place and date of expiry.; c) l assenza di vincoli che impediscano l esercizio, da parte della banca designata, di tale possibilità, vale a dire che se il campo 78 del messaggio Swift di apertura del credito, prevede che il pagamento sarà effettuato dalla banca emittente al ricevimento presso di sé dei documenti conformi provvedendo, così, ad onorare lo stesso, è evidente che la banca designata non potrà accettare la designazione e impegnarsi ad onorare o a negoziare il credito; d) che l eventuale utilizzo per negoziazione presso qualsiasi banca (available with Any bank) cioè nei crediti di libera negoziazione, sia ristretto alla sola banca designata espressamente indicata nel credito. Con la silent confirmation, previo pagamento delle commissioni, la banca designata, se riterrà di poterlo fare, assumerà nei confronti del beneficiario gli stessi obblighi che assumerebbe se il credito fosse stato emesso con conferma. Si impegnerà, pertanto, a coprire il rischio paese, il rischio banca emittente e il rischio tecnico relativo all accettazione dei documenti a lei presentati per l utilizzo del credito. L impegno, così assunto, comporterà per la banca che lo accetta (silent confirmation) l assunzione di un rischio più elevato rispetto a quello che si assumerebbe se il credito fosse emesso con conferma, in quanto, non avendo ricevuto dalla banca emittente esplicito mandato a confermare il credito, contraria- n. 10/
6 mente a quanto avviene, invece con la richiesta o autorizzazione di conferma, dove la banca confermante lo fa su preciso mandato della banca emittente, in caso di insolvenza da parte della banca emittente e, di conseguenza, in caso di tentativo di recupero del proprio credito, verranno liquidate prima le banche che hanno confermato il credito su richiesta o autorizzazione e, solo successivamente, se rimangono i fondi, le altre banche. È evidente che, contrariamente al credito con conferma, trattasi di un operazione specifica che va negoziata con la banca designata di volta in volta e caso per caso. Star del credere Sempre nel caso in cui il credito venga emesso senza conferma, e il beneficiario voglia garantirsi il pagamento della stessa, in alternativa alla silent confirmation, nel caso in cui la stessa non possa essere rilasciata, cioè nei casi ad esempio, di vincoli come quello descritto alla lett. c), del paragrafo precedente, può essere rilasciato un impegno denominato star del credere. Con lo star del credere la banca rilascia al beneficiario una garanzia con la quale si impegna ad indennizzare, cioè a pagare al beneficiario l importo garantito al verificarsi di uno dei seguenti casi: a) una insolvenza della banca emittente che non risulta più in grado, di onorare gli impegni assunti; b) una insolvenza del Paese in cui risiede la banca emittente; c) un accettazione dei documenti ritenuti conformi da parte della banca emittente che non sollevi eccezioni o riserve sulla conformità degli stessi. Differenza tra conferma, silent confirmation e star del credere Alla luce, dunque, di quanto esaminato si comprende che: a) a partire dal momento in cui una banca aggiunge la propria conferma (su richiesta o su autorizzazione della banca emittente) ad un credito documentario, tale banca confermante risulta irrevocabilmente impegnata ad onorare o a negoziare una presentazione conforme di documenti; b) a decorrere dal momento in cui una banca accetta la designazione, senza che il credito preveda la conferma, e comunica la propria accettazione al beneficiario, tale banca designata risulta irrevocabilmente impegnata ad onorare o a negoziare una presentazione conforme di documenti. Considerando che sia la banca confermante, sia la banca designata possono risultare irrevocabilmente impegnate ad onorare o a negoziare un credito, il fattore discriminante tra banca confermante e banca designata risulta essere il seguente: a) con la conferma del credito (with confirmation) la banca richiesta o autorizzata ad aggiungere la propria conferma (la banca confermante), se non è disposta a farlo, deve informare di ciò la banca emittente avvisando il credito senza aggiungere la conferma; Comparazione circa la natura dell impegno Impegno Autonomo Impegno Condizionato Rischio Paese Rischio banca emittente Rischio documenti Conferma SI NO SI SI SI Silent Confirmation SI NO SI SI SI Star del credere NO SI SI SI NO b) con la designazione, senza richiesta o autorizzazione ad aggiungere la conferma (without confirmation), la banca designata non è tenuta a comunicare alcunché alla banca emittente, in quanto, salvo disposizioni diverse contenute nel credito, può decidere se, quando, come ed in che termini, accettare o meno la designazione, limitandosi ad informare esclusivamente il beneficiario del credito del fatto che ha acconsentito ad onorare o a negoziare una presentazione conforme dei documenti. Tale decisione di accettare o meno la designazione non è elemento di poco conto sia per il beneficiario di un credito, che per la banca designata, in quanto se la banca designata acconsente da subito ad onorare o a negoziare il credito, comunicandolo al beneficiario in fase di notifica, questa si assume tutti gli obblighi tipici di una banca confermante, ponendo in capo a sé stessa, da subito, i rischi legati alla banca emittente ed al Paese in cui 46 n. 10/2011
7 questa ha sede. Con la silent confirmation l impegno assunto dalla banca designata equivale, pertanto, all impegno assunto con la conferma del credito ed è caratterizzato dalla sua autonomia rispetto all obbligo assunto dalla banca emittente, condizionato esclusivamente alla presentazione conforme dei documenti presentati ad utilizzo del credito presso la stessa banca designata. Con lo star del credere, invece, l impegno assunto dalla banca è più limitato in quanto è condizionato all accettazione dei documenti da parte della banca emittente. Se la banca emittente rifiutasse i documenti a lei pervenuti in quanto giudicati non conformi, l impegno assunto con lo stesso star del credere verrebbe meno. Diversamente con la silent confirmation se la banca designata accetta i documenti perché ritenuti conformi, l impegno ad onorare il credito non verrebbe meno anche se la banca emittente assumesse una posizione diversa. Con la silent confirmation nel caso di utilizzo per pagamento a vista, in presenza di documenti conformi, la banca può eseguire immediatamente ed in via definitiva il pagamento, mentre con lo star del credere lo stesso è subordinato ad una situazione di insolvenza accertata della banca emittente e/o del paese in cui la stessa risiede e dall accettazione dei documenti da parte della banca emittente. Conclusioni Con la silent confirmation i costi sostenuti dal beneficiario saranno più elevati rispetto alle commissioni di conferma, nel caso il credito venga emesso con conferma, mentre per quanto riguarda la sicurezza dell impegno a favore del beneficiario non esiste alcuna differenza tra conferma del credito, a seguito di richiesta, da parte della banca emittente e accettazione della designazione da parte della banca designata con la silent confirmation. La sicurezza, invece, offerta con lo Star del credere è più limitata rispetto a quella offerta con la silent confirmation, vista la diversa natura dell impegno. Per concludere richiamiamo il lettore a porre notevole attenzione alla natura dell impegno prestato dalla banca chiedendo sempre chiarimenti al riguardo. Non è, infatti, infrequente il caso che, sotto la voce silent confirmation spesse volte l impegno assunto, soprattutto da banche estere o da società finanziarie (forfaiter), sia un impegno riconducibile a quello assunto con lo Star del credere e non a quello assunto con la silent confirmation. n. 10/
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