CIRCOLARE N. 2/2012 Decreto Salva Italia limitazioni all uso di contanti Sanzioni. Segnalazione di operazioni sospette.
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- Eduardo Landi
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1 CIRCOLARE N. 2/2012 Decreto Salva Italia limitazioni all uso di contanti Il DL n. 201, c.d. Salva Italia, riduce da 2.500,00 a 1.000,00 euro il limite relativo all utilizzo del denaro contante, all emissione di assegni trasferibili ed al saldo dei libretti di deposito al portatore. In particolare: è vietato il trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro; gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro devono recare l indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a 1.000,00 euro; il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000,00 euro; i libretti con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad un importo inferiore a 1.000,00 euro, entro il il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento di contanti per importi uguali o superiori ad 1.000,00, può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.. Sanzioni. La violazione dei limiti in esame implica una sanzione amministrativa pecuniaria dall 1% al 40% dell importo trasferito (fatta salva l efficacia degli atti), con coinvolgimento di entrambi i soggetti: sia chi consegna il contante, sia chi lo riceve. La sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore a 3.000,00 euro. Per importi superiori a ,00 la sanzione è compresa tra il 5% ed il 40% con lo stesso minimo. Per i libretti di deposito bancari o postali al portatore che portano un saldo pari o superiore a 1.000,00 euro, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista è invece dal 20% al 40% del saldo, con un minimo di 3.000,00 euro. Con saldo superiore a ,00 euro, le sanzioni sono comprese tra il 30% ed il 60%. I libretti al portatore con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro, devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad un importo inferiore a 1.000,00 euro, entro il Sembra, peraltro, possibile ovviare a tali adempimenti tramite la trasformazione in libretti nominativi. In forza dell istituto dell oblazione, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Tale istituto, però, trova applicazione solo per le violazioni relative ai limiti di utilizzo del denaro contante ed all emissione di assegni bancari, postali e circolari e solo per importi non superiori a ,00 euro. Il pagamento in misura ridotta, inoltre, non è esperibile da chi si sia già avvalso della medesima facoltà per altra analoga violazione il cui atto di contestazione sia stato ricevuto nei 365 giorni precedenti. Si evidenzia, inoltre, che le violazioni relative all utilizzo del denaro contante, nonché quelle in materia di assegni liberi e libretti al portatore, devono essere comunicate dagli intermediari finanziari e dai professionisti che ne vengono a conoscenza (soggetti alla normativa antiriciclaggio), entro 30 giorni: al Ministero dell Economia e delle Finanze (ovvero, più precisamente, alle competenti Ragionerie Territoriali dello Stato - RTS) per la contestazione e all Agenzia delle Entrate, che attiva anche controlli di natura fiscale. Segnalazione di operazioni sospette. Occorre, peraltro, sottolineare come costituisca elemento di sospetto e, come tale, rilevante ai fini non della comunicazione al Ministero dell Economia e delle Finanze, ma della 1
2 segnalazione dell operazione alla UIF in generale, il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti ed in particolare, il prelievo o il versamento di contanti attraverso intermediari finanziari di importo pari o superiore a ,00 euro. Per concedere un periodo di moratoria alla conoscenza del nuovo limite è stata prevista, in via transitoria, la disapplicazione di sanzioni per l uso di contanti da ad nel periodo dal fino al Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni. Al fine di favorire la modernizzazione e l efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante, viene, in particolare, disposto che: le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l utilizzo di strumenti telematici; i suddetti pagamenti si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario (gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l importo di 1.000,00 euro); lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a 1.000,00 euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante ovvero mediante l utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate; per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto dall imposta di bollo; per tali rapporti, alle banche ed agli altri intermediari finanziari è fatto divieto di addebitare alcun costo; per consentire alle pubbliche amministrazioni centrali e locali ed ai loro enti di riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal contante, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, il Ministero dell Economia e delle Finanze promuove la stipula di una o più convenzioni con gli intermediari finanziari, per il tramite delle associazioni di categoria, affinché i soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni agevolate. Conto corrente base. Il Ministero dell Economia e delle Finanze e l ABI definiscono, con apposita convenzione, le caratteristiche di un conto corrente di base che le banche saranno tenute ad offrire. La convenzione finalizzata a stabilire le caratteristiche del conto corrente di base, dovrà essere stipulata entro il In caso contrario, le caratteristiche del conto saranno stabilite con decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze, sentita la Banca d Italia. Entro il medesimo termine, l ABI e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale, definiscono le regole generali per assicurare una equilibrata riduzione delle commissioni a carico dei beneficiari delle transazioni effettuate mediante carta di pagamento. Comunicazione dei rapporti finanziari. Si segnala, infine, la previsione di un ulteriore obbligo in capo alle banche, a Poste italiane S.p.a., agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio, nonché ad ogni altro operatore finanziario, con riguardo ai rapporti con essi intrattenuti. A decorrere dall , infatti, gli operatori finanziari, in relazione ai suddetti rapporti, sono obbligati a comunicare periodicamente all Anagrafe tributaria: le movimentazioni che hanno interessato i rapporti; le informazioni relative ai rapporti; l importo delle operazioni. Le informazioni comunicate secondo quanto sopra indicato, quindi, sono utilizzate dall Agenzia delle Entrate per l individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione. Con questa norma viene invertita l attuale posizione tra amministrazione fiscale e operatori finanziari: in precedenza, a richiesta degli Uffici, gli intermediari erano tenuti a fornire notizie, ora devono di propria iniziativa dare tutte le notizie da cui gli Uffici fiscali possono liberamente attingere come dalle altre banche dati di cui dispongono. Novità in materia di IRPEF. Sempre il DL n. 201, ha previsto alcune novità in materia di IRPEF e relative addizionali regionali e comunali, già con effetto dai redditi del periodo d imposta Esclusioni dal regime di tassazione separata. Il TFR e le indennità equipollenti, erogate sia in denaro che in natura ai lavoratori dipendenti, non sono più assoggettate interamente al regime di tassazione separata ai fini IRPEF, ma concorrono alla formazione del relativo reddito complessivo tassato in via ordinaria, in relazione alla quota eccedente l importo complessivo di un milione di euro. 2
3 Le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (es. trattamento di fine mandato degli amministratori, TFM), sono soggette a tassazione separata se il diritto all indennità risulta da atto di data certa anteriore all inizio del rapporto. Anche per tali indennità, sempre per la parte che eccede un milione di euro, viene meno il regime di tassazione separata per cui concorrono alla determinazione del reddito complessivo (alle aliquote progressive IRPEF corrispondenti). La tassazione in via ordinaria viene però prevista, in ogni caso (senza limiti d importo), in relazione a tutti i compensi e indennità, a qualsiasi titolo erogati, agli amministratori delle società di capitali. Le nuove disposizioni in materia di tassazione ordinaria, in luogo della tassazione separata, si applicano retroattivamente, con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dall Semplificazioni documentali per spese detraibili in relazione a beni culturali. Vengono previste semplificazioni documentali al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% in relazione alle: spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni (mobili e immobili) soggetti a regime vincolistico, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio; erogazioni liberali in denaro a favore di enti che operano nel settore culturale e artistico. La documentazione e le certificazioni attualmente richieste ai fini del conseguimento delle suddette agevolazioni fiscali (es. certificazione rilasciata dalla competente Soprintendenza previo accertamento della congruità delle spese) sono infatti sostituite da un apposita dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà presentata dal richiedente al Ministero per i Beni e le Attività culturali; Aumento dell aliquota di base dell addizionale regionale IRPEF. Viene stabilito l aumento dallo 0,9% all 1,23% dell addizionale regionale IRPEF di base, cioè quella determinata dallo Stato. Inoltre, viene espressamente stabilito che la suddetta aliquota dell 1,23% si applica anche alle Regioni a statuto speciale (Valle d Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna) ed alle Province autonome di Trento e Bolzano. Anche tale aumento all 1,23% dell addizionale regionale IRPEF di base, si applica retroattivamente a decorrere dall anno di imposta Alla suddetta aliquota di base dell 1,23%, applicabile su tutto il territorio nazionale, si aggiungono gli eventuali incrementi deliberati dalle singole Regioni, fino ad un massimo, nel 2011, dello 0,5%; il livello massimo complessivo ordinario dell addizionale regionale per il 2011 diventa quindi pari all 1,73% in luogo del precedente 1,4%. I sostituti d imposta che erogano redditi di lavoro dipendente e assimilati devono quindi già tenere conto dell aumento dell aliquota di base dell addizionale regionale IRPEF in sede di conguaglio di fine anno 2011 (da effettuare entro il ), che dovrà essere trattenuta ratealmente nel corso del In relazione ai redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, l aumento all 1,23% dell aliquota di base dell addizionale regionale IRPEF avrà invece effetto in sede di dichiarazione dei redditi relativi al 2011 (modelli UNICO PF 2012 o 730/2012). Acconto dell addizionale comunale. Per la determinazione dell acconto dell addizionale comunale IRPEF, i sostituti d imposta che erogano redditi di lavoro dipendente e assimilati devono applicare la nuova aliquota e l eventuale nuova soglia di esenzione solo se deliberata e pubblicata dal Comune entro il 20 dicembre dell anno precedente a quello di riferimento dell acconto (prima entro il 31 dicembre di tale anno). Se la pubblicazione della delibera interviene successivamente alla suddetta data del 20 dicembre, per la determinazione dell acconto dell addizionale comunale, si deve fare riferimento alle aliquote e alle soglie di esenzione applicabili per l anno precedente. La (piccola) modifica in esame ha quindi lo scopo di agevolare gli adempimenti dei sostituti d imposta che devono determinare, in sede di conguaglio di fine anno, l acconto dell addizionale comunale IRPEF dovuto dai propri sostituiti (es. dipendenti, lavoratori a progetto e pensionati) per l anno successivo. Nuovo tasso d interesse legale. Con il DM , pubblicato sulla G.U n. 291, il tasso di interesse legale di cui all art c.c. è stato aumentato dall 1,5% al 2,5% in ragione d anno, con effetto dal La variazione del tasso legale ha effetto in relazione ad alcune disposizioni fiscali. L aumento del tasso di interesse legale comporta l aumento degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell art. 13 del D.Lgs n Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento. L aumento al 2,5% del tasso di interesse legale, rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei numerosi istituti deflativi del contenzioso. 3
4 In relazione all accertamento con adesione, la circ. Agenzia delle Entrate n. 28 ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all anno in cui viene perfezionato l atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi. La nuova misura del 2,5% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione ai capitali dati a mutuo (art. 45 c. 2 del TUIR), agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d impresa (art. 89 c. 5 del TUIR). Con un successivo DM saranno adeguati al nuovo tasso di interesse legale del 2,5% i coefficienti per la determinazione del valore, ai fini dell imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione: delle rendite perpetue o a tempo indeterminato - delle rendite o pensioni a tempo determinato - delle rendite e delle pensioni vitalizie - dei diritti di usufrutto a vita. La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell art. 116 c. 15 della L n. 388 (Finanziaria 2001). In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni sono ridotte alla misura del tasso legale, quindi al 2,5% dall , in caso di oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull esistenza dell obbligo contributivo - fatto doloso di terzi, denunciato all autorità giudiziaria - crisi, ristrutturazione o riconversione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica. Novità in materia di detrazioni fiscali 36% (interventi di recupero edilizia residenziale) e 55% (riqualificazione energetica degli edifici). Il DL n. 201 prevede alcune novità per queste tipologie di detrazioni fiscali. Di seguito si analizzano tali novità, tenendo conto delle modifiche apportate in sede di conversione del DL 201/2011. La detrazione IRPEF del 36% delle spese volte al recupero del patrimonio edilizio abitativo viene trasformata in detrazione stabile e non più soggetta a provvedimenti di rinnovo, mediante l inserimento nel TUIR (DPR 917/86) del nuovo art. 16-bis. Tale messa a regime si applica a decorrere dal Gli interventi agevolabili con la nuova detrazione IRPEF del 36% sono così individuati: interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali; interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze; interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi (es. terremoti, alluvioni), anche se non rientranti tra quelli sopra indicati, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente all ; interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune; interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità; interventi relativi all adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici e al contenimento dell inquinamento acustico; interventi relativi all adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione; gli interventi relativi all adozione di misure antisismiche e all esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari; interventi di bonifica dall amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Rientrano tra le spese agevolabili anche quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente. 4
5 La nuova detrazione del 36% spetta in relazione alle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l immobile sul quale sono effettuati i previsti interventi. È confermato che la detrazione IRPEF del 36% spetta su un ammontare complessivo massimo delle spese agevolabili pari a ,00 euro per unità immobiliare. Dovrebbe essere confermato che il limite di ,00 euro va riferito all unità immobiliare abitativa e alle sue pertinenze, anche se autonomamente accatastate. Dovrebbe altresì essere confermato che, se vengono eseguiti interventi edilizi sia sulla singola unità immobiliare, sia sulle parti comuni condominiali, il limite massimo di ,00 euro deve essere riferito autonomamente alle due tipologie di interventi, in quanto oggetto di un autonoma previsione agevolativa. Se gli interventi agevolati sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all esercizio dell arte o della professione, ovvero all esercizio dell attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%. La detrazione del 36% continua ad essere cumulabile con le agevolazioni già previste per gli immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ridotte nella misura del 50%. La detrazione del 36% della spesa sostenuta, continua a dover essere ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo. In caso di vendita dell unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevolati, la detrazione del 36% non utilizzata in tutto o in parte è trasferita, per i rimanenti periodi di imposta, all acquirente persona fisica dell unità immobiliare, salvo diverso accordo delle parti (è quindi possibile stabilire che il venditore continui a beneficiare della detrazione anche successivamente alla cessione dell immobile). In caso di decesso dell avente diritto, la parte residua della detrazione si trasmette esclusivamente all erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene per intero. Continua altresì ad applicarsi la ritenuta d acconto del 4% sui pagamenti effettuati con bonifico (bancario o postale) delle spese per le quali spetta la detrazione. E confermata l applicazione, nella particolare fattispecie di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano, entro sei mesi dalla data di termine dei lavori, alla successiva alienazione o assegnazione dell immobile. In tal caso la detrazione spetta all acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari in ragione del 36% del valore degli interventi eseguiti. Tale valore è considerato per legge pari al 25% del prezzo dell unità immobiliare risultante nell atto pubblico di compravendita o di assegnazione e comunque fino all importo massimo di ,00 euro. Rimangono altresì applicabili le disposizioni previste dal precedente regolamento attuativo (DM n. 41), ad esempio in materia di comunicazione di inizio lavori all Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio, se richiesta dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro (è invece abolita la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara dell Agenzia delle Entrate); l obbligo di effettuazione dei pagamenti mediante bonifico bancario o postale (in relazione all acquisto o all assegnazione di unità immobiliari ristrutturate, tale obbligo dovrebbe continuare a non essere applicabile); la conservazione della documentazione da esibire su richiesta dell Amministrazione finanziaria. La detrazione IRPEF/IRES del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici è stata prorogata anche alle spese sostenute entro il Rimangono ferme le regole di applicazione dell agevolazione già vigenti nel 2011, compreso l obbligo di ripartire la detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo. Per il 2012, la detrazione del 55% viene estesa alle spese per interventi di sostituzione di scalda acqua tradizionali con scalda acqua a pompa di calore, dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. L ammontare massimo delle spese detraibili è pari a ,45 euro (55% detrazione massima ,00 euro). Sono compresi nella stessa tipologia anche eventuali interventi relativi alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (riscaldamento) con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia. A decorrere dal 2013 gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all installazione di impianti basati sull impiego delle fonti rinnovabili di energia, rientreranno nella nuova detrazione IRPEF del 36%, di cui all art. 16-bis del TUIR. In pratica si tratta di un assorbimento della detrazione 55% all interno di quella del 36%, a decorrere dalle spese sostenute dal Poiché la detrazione unica del 36% è applicabile ai soli fini IRPEF, ne saranno automaticamente esclusi i soggetti IRES (società ed enti non commerciali). Novità in materia IRAP. Il DL n. 201 prevede anche alcune novità in materia di deduzioni IRAP previste a fronte dell impiego di dipendenti a tempo indeterminato, finalizzate alla riduzione del c.d. cuneo fiscale e deduzione dell imposta IRAP dall imposta IRPEF/IRES. 5
6 Peraltro, entrambe le modifiche si applicheranno soltanto dal periodo d imposta 2012, con impatto quindi sul modello UNICO La Finanziaria 2007 aveva introdotto due deduzioni IRAP a fronte dell impiego di dipendenti a tempo indeterminato, al fine di diminuire l incidenza degli oneri impropri sul costo del lavoro (cosiddetto cuneo fiscale ). Per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d imposta, è stata prevista la deducibilità dell importo complessivo dei relativi contributi assistenziali e previdenziali (es. contributi INPS, contributi a forme pensionistiche complementari, ecc.) e di un importo forfetario pari a 4.600,00 euro, su base annua (raddoppiato in particolari Regioni svantaggiate). Con questo intervento legislativo viene incrementato l importo della deduzione forfetaria per i lavoratori di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore a 35 anni. La detrazione annua forfetaria passa, per tali dipendenti, ad ,00 (15.200,00 nelle Regioni svantaggiate). Vengono altresì modificate le modalità applicative della deduzione dell IRAP dall IRPEF/IRES, introdotta dall art. 6 del DL 185/2008 (10% dell IRAP pagata). Per effetto delle novità introdotte, diventeranno deducibili dall IRPEF/IRES: la parte di IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni di legge; un ulteriore quota pari al 10% dell IRAP residua corrisposta nel periodo d imposta, forfetariamente riferita all imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati. Anche tale modifica avrà efficacia dai redditi 2012 quindi sarà applicata in UNICO
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