NORME TECNICHE REGOLAMENTARI

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1 CITTA DI LIGNANO SABBIADORO PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI, DELLE ALTRE FORME DI PUBBLICITA E DELLE INSEGNE Norme in deroga all'art. 23 del Nuovo C. d. S. della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, testo aggiornato con il D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360 e modificato con Art. 30 L. 7 dicembre 1999 n.472, integrato con il Regolamento di attuazione ed esecuzione D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, aggiornato con il D.P.R. 16 settembre 1996 n Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del Pubblicato il Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del Pubblicato il Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 del Pubblicato il Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del Pubblicato il Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del NORME TECNICHE REGOLAMENTARI INDICE TITOLO I NORME GENERALI Art. 1 Definizioni pag. 3 Art. 2 Mezzi pubblicitari oggetto del Piano pag. 3 Art. 3 Zonizzazione pag. 3 Art. 4 Ubicazione dei mezzi pubblicitari pag. 3 Art. 5 Autorizzazione pag. 3 Art. 6 Pubblicità in forma semplificata ed esenzioni pag. 5 Art. 7 Oneri dell autorizzazione pag. 5 Art. 8 Manutenzione e modifiche dei mezzi pubblicitari e delle insegne pag. 6 Art. 9 Targhetta identificativa pag. 6 Art. 10 Limitazioni e divieti pag. 6 TITOLO II SEGNALI DI DIREZIONE E PREINSEGNE Capo I Segnali di direzione Art. 11 Classificazione dei segnali di direzione pag. 7 Art. 12 Caratteristiche tecniche pag. 7 Art. 13 Disciplina generale di inserimento pag. 7 Capo II Preinsegne Art. 14 Classificazione dei segnali di preinsegna pag. 7 TITOLO III IMPIANTI PUBBLICITARI 1 1

2 Capo I Disposizioni generali Art. 15 Classificazione degli impianti pubblicitari pag. 8 Art. 16 Distanze pag. 10 Art. 17 Disciplina generale di inserimento all esterno del centro abitato pag. 10 Capo II Impianti permanenti Sezione prima Affissione pubblica Art. 18 Impianti pag. 10 Art. 19 Identificazione pag. 11 Sezione seconda Pubblicità esterna Art. 20 Impianti su immobili o su aree di proprietà privata pag. 11 Art. 21 Assegnazione degli spazi o delle aree di proprietà pubblica pag. 11 Capo III Impianti temporanei Art. 22 Impianti pubblicitari nei cantieri edili pag. 11 Art. 23 Impianti pubblicitari per manifestazioni pag. 11 TITOLO IV INSEGNE D ESERCIZIO Art. 24 Definizioni pag. 12 TITOLO V ALTRE FORME DI PUBBLICITA Art. 25 Pubblicità fonica pag. 12 Art. 26 Pubblicità sui veicoli pag. 12 Art. 27 Pubblicità su gigantografie su cantieri per lavori ed opere pubbliche pag. 12 TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 28 Sanzioni pag. 13 Art. 29 Autorizzazione in sanatoria e regolarizzazione pag. 13 Art Abaco generale dei mezzi pubblicitari e delle pubbliche affissioni pag. 13 Art Rinvio pag. 14 Art Esclusioni pag. 14 Art. 33 Abrogazioni pag. 14 Art. 34 Entrata in vigore del piano pag

3 TITOLO I NORME GENERALI Art. 1 (Definizioni) 1. Ai fini delle presenti norme si intendono: a) con Decreto il D.Lgs. n.507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale il Governo ha provveduto alla revisione ed armonizzazione dell imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; b) con Piano il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari del Comune di Lignano Sabbiadoro redatto ai sensi del D.Lgs. n.507/1993, composto dalle norme tecniche regolamentari e dall abaco generale previsto all art. 30; c) con C. d. S. il Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni e integrazioni; d) con Regolamento del C.d. S. il Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. n.495/1992 e successive modificazioni e integrazioni. e) per Ufficio competente si intende il Settore individuato dall Amministrazione Comunale. f) con D.Lgs. 42/2004 il Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con il D.Lgs n.. 42 e s.m.i. Art. 2 (Mezzi pubblicitari oggetto del Piano ed insegne d esercizio) 1. Il Piano disciplina i seguenti mezzi pubblicitari: segnali di direzione, preinsegne, impianti pubblicitari. Il Piano disciplina, altresì, le insegne d esercizio e le altre forme di pubblicità, così come definiti nei titoli successivi. 2. Le norme contenute nel Piano si applicano, in quanto compatibili, alle insegne d esercizio collocate nel centro abitato. 3. Tutti i casi di richieste di autorizzazioni per forme di pubblicità non contemplate nel presente Piano, saranno valutate singolarmente dall Ufficio competente al rilascio dell atto. Art. 3 (Zonizzazione) 1. Il territorio comunale viene suddiviso in zone omogenee ai fini della distribuzione dei mezzi pubblicitari e delle insegne. Queste sono: a) zona 1: zone comprese all interno del perimetro del centro abitato; b) zona 2: zone esterne al centro abitato; 1bis. Sono altresì individuate le seguenti sottozone: a) zona 1.1, comprendente le seguenti zone omogenee di PRGC: A - F4 - L1 - L2 - S5b - S5c S5e - S5i - S5l S5m b) zona 1.2, comprendente le seguenti zone omogenee di PRGC: B1 - B2 - C - G1RA - G1RC - I2 - S2 S3 - S4 - S5a - S5d - S5g - S5h(parte) - T - V1 V2 c) zona 1.3, comprendente le seguenti zone omogenee di PRGC: D2H2 - D3H3 - S1 - S5f - S5h(parte) - S6 2. Le zone 1 e 2 e le sottozone sono distinte ed evidenziate nella cartografia allegata all'abaco Generale degli Impianti, redatta in base alla delimitazione del centro abitato effettuata ai sensi del C. d. S. di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 18/02/2003; 3. Per l individuazione puntuale delle aree e dei beni sottoposti a regime di tutela paesaggistica e degli edifici e luoghi di interesse storico ed artistico si rimanda alla consultazione dei relativi strumenti di tutela ed ai rispettivi Enti o organi per le richieste di nulla osta e pareri. 4. La modifica al perimetro che delimita il centro abitato viene automaticamente recepita dal presente Piano. 5. La modifica alla zonizzazione di PRGC delle singole aree del territorio comunale viene automaticamente recepita dal presente Piano ai fini dell'individuazione delle sottozone. Art. 4 (Ubicazione dei mezzi pubblicitari e delle insegne d esercizio) 1. L ubicazione dei mezzi pubblicitari e delle insegne d esercizio all interno del centro abitato è effettuata nel rispetto delle indicazioni del Piano (Norme Tecniche e Abaco Generale degli Impianti). 2. L ubicazione dei mezzi pubblicitari e delle insegne all esterno del centro abitato è effettuata nel rispetto delle indicazioni del Piano e del C. d. S. 3. L ubicazione dei mezzi pubblicitari e delle insegne sull arenile è consentita unicamente ai concessionari del suolo demaniale nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Codice della Navigazione e dell autorità concedente. 3 3

4 4. Le aree su cui installare i mezzi pubblicitari possono essere di proprietà pubblica, di proprietà privata, di proprietà privata ad uso pubblico o di altri Enti; qualora parte della proiezione al suolo del mezzo pubblicitario sia compresa nell area di proprietà pubblica, dovrà essere preventivamente acquisito il titolo autorizzativo da parte dell amministrazione pubblica competente. Art. 5 (Autorizzazione) 1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche effettuata in luoghi pubblici ed in quelli aperti al pubblico, lungo le strade o in vista di esse, è subordinata all ottenimento dell autorizzazione con le modalità previste dal presente Piano e dell art. 23, commi 3 e 4 del C. d. S. 2. La domanda di autorizzazione all installazione di mezzi pubblicitari e delle insegne di esercizio, che può riguardare anche più di un mezzo o insegna, deve essere presentata in carta legale dal titolare dell attività interessata o dalla ditta pubblicizzata nel mezzo pubblicitario richiesto e deve indicare: a) gli estremi anagrafici e del richiedente oltre alla indicazione della titolarità all effettuazione della richiesta (che potrà fondarsi su diritti reali o su rapporti contrattuali inerenti il bene o l area ove il mezzo è collocato); b) l indicazione se trattasi di richiesta di nuova autorizzazione, di modifica (incluso lo spostamento) o di rinnovo di precedente autorizzazione, nel qual caso vanno indicati gli estremi della stessa; c) l elenco degli allegati; d) per ogni singola installazione o postazione richiesta, una descrizione del mezzo pubblicitario, la sua collocazione urbana o extraurbana, la sua collocazione se parallela o ortogonale al senso di marcia o se in aderenza a fabbricati e ogni altra possibile informazione utile ad individuare in maniera inequivocabile la posizione richiesta. 3. Alla domanda vanno allegate: a) due planimetrie che individuino la posizione esatta del punto nel quale si richiede l installazione redatte su base grafica del PRGC vigente, consultabile sul sito istituzionale, in scala non inferiore a 1/5000; b) due bozzetti grafici con l indicazione delle dimensioni e caratteristiche dei mezzi pubblicitari e dei colori utilizzati dei messaggi pubblicitari da installare. Per le istanze in sanatoria, in alternativa ai bozzetti possono essere prodotte fotografie, anche in formato digitale; c) la dichiarazione o autocertificazione di stabilità ai sensi dell art.53 comma 3 del Regolamento del C. d. S. da parte della ditta installatrice o dal professionista incaricato per le nuove insegne, e dal richiedente o dal professionista incaricato per quelle già esistenti; d) una marca da bollo per ogni autorizzazione richiesta; e) ogni altro documento ritenuto utile per il caso specifico, quali fotografie, relazioni tecniche, ecc. f) eventuale nulla osta dell Ente proprietario della Strada; 4. L ufficio comunale competente al rilascio dell autorizzazione provvede a rilasciare la comunicazione relativa all avvio del procedimento amministrativo riportando il numero di protocollo attribuito alla richiesta ed il nominativo del responsabile del procedimento amministrativo. 5. Il suddetto ufficio entro 60 giorni successivi alla data di presentazione della domanda concede (anche con l indicazione di prescrizioni) o nega l autorizzazione qualora risulti mancante almeno uno dei requisiti di cui all art. 10; il termine viene sospeso quando è necessario richiedere pareri ad Enti esterni, ovvero integrazioni della documentazione. 6. Saranno acquisiti i seguenti pareri: a) del Responsabile del settore Edilizia Privata ed Urbanistica, ovvero suo delegato, per gli aspetti urbanistico-edilizi da esprimere entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta formulata dal Responsabile del procedimento; la mancata risposta corrisponderà ad assenso; b) della Commissione Locale del Paesaggio, nei casi in cui il mezzo pubblicitario ricada in aree sottoposte vincoli paesaggistici, ai sensi del D.lgs. 42/2004 da esprimere entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta formulata dal Responsabile del procedimento; la mancata risposta corrisponderà a rifiuto; 7. L ufficio comunale che esegue l istruttoria della domanda può richiedere pareri di altri uffici comunali e/o Enti, ovvero istituire una conferenza di servizi, ogni qual volta lo ritenga necessario ai fini dell istruttoria. 8. Nel provvedimento autorizzatorio sono indicate tutte le postazioni dei mezzi pubblicitari autorizzati che saranno individuati tramite la via di collocazione ed il civico o la progressiva chilometrica. In caso di autorizzazioni contenenti più postazioni pubblicitarie relative a impianti pubblicitari di servizio, rilasciate a soggetti terzi, le stesse potranno essere oggetto di integrazione e aggiornamento, nel rispetto degli accordi contenuti nelle concessioni. 9. Ogni autorizzazione sarà in bollo e salvo casi particolari avrà validità triennale, automaticamente rinnovabile con il pagamento della tassa o del relativo canone qualora dovuti, se non intervengono modifiche agli impianti o alle disposizioni normative che regolano la pubblicità e le insegne. 4 4

5 10. Nel caso di autorizzazioni esenti dal pagamento della tassa o canone, l autorizzazione si intende automaticamente rinnovata alla scadenza, qualora il mezzo pubblicitario o l insegna d esercizio non abbia subito modificazioni. 11. Le autorizzazioni relative ai mezzi pubblicitari collocati su area di proprietà comunale o su impianti comunali decadono automaticamente alla scadenza del provvedimento di concessione dell area di proprietà comunale, ovvero dell impianto comunale. Salvo rinnovo del provvedimento di concessione, i mezzi pubblicitari dovranno essere rimossi entro 30 giorni dalla data di scadenza a cura del concessionario. Resta ferma la possibilità di cessione gratuita degli impianti all amministrazione comunale, qualora non di proprietà. 12. In nessun caso possono essere soggetti a rinnovo gli impianti temporanei. 13. Le autorizzazioni alle insegne si riferiscono alle attività per cui le stesse sono state richieste. Nel caso in cui l attività cessi le insegne devono essere rimosse, ovvero adeguate ai sensi dell art Tutte le autorizzazioni vengono rilasciate facendo salvi i diritti di terzi, che dovranno rivolgersi alla autorità giudiziaria ordinaria per ogni controversia di natura civilistica inerente la titolarità o altri diritti soggettivi. 15. E fatto obbligo di conservare l autorizzazione con relativa ricevuta dell'avvento pagamento della tassa o canone, qualora previsti, ovvero copia della dichiarazione di inizio attività, presso l attività cui la stessa si riferisce e di esibirla su richiesta degli organi preposti alla vigilanza e controllo. 16. Il mancato ritiro dell autorizzazione da parte dell interessato entro novanta giorni, ovvero la produzione di documenti, integrazioni e/o chiarimenti entro i termini assegnati dall ufficio competente, comporta l automatica decadenza del titolo. Decorsi i termini di cui al presente articolo, l interessato deve produrre una nuova istanza. 17. Sono automaticamente revocati i mezzi pubblicitari e le insegne d esercizio sostituiti con altri manufatti, sia a seguito di nuova istanza che nei casi contemplati dal comma 5) dell art. 8 del presente Piano. Art. 6 (Pubblicità in forma semplificata ed esenzioni) 1. Fatto salvo il rispetto delle norme in materia di tutela dei beni ambientali, dei luoghi e degli edifici di interesse storico ed artistico, nonché di quelle urbanistico-edilizie, la diffusione di messaggi pubblicitari che avviene all interno del territorio comunale, è assoggettata unicamente alla disciplina dell imposta comunale sulla pubblicità, ovvero del canone qualora dovuti purché riferita a messaggi con superficie complessiva inferiore a mq. 5 e se effettuata: a) con qualsiasi categoria e tipologia di impianto collocati in modo da non essere visibili da luoghi pubblici; b) a mezzo di vetrofanie, dipinti, tende ed ogni altra attrezzatura, manifesti e locandine affissi negli esercizi pubblici e di pubblico spettacolo, nelle attività commerciali ed artigianali, nelle strutture ricettive, nelle agenzie e negli studi professionali. c) trespoli e locandine posizionati nell area di pertinenza dell attività, purché con superficie complessiva non superiore a mq per ogni faccia. Con ordinanza sindacale possono essere stabilite misure diverse in relazione alle strade su cui le stesse vanno posizionate. 2. La presentazione della dichiarazione di inizio pubblicità ed il pagamento della relativa imposta o canone, se dovuti, sostituiscono l autorizzazione di cui all art Non sono assoggettate ad autorizzazione gli avvisi, i cartelli e le insegne obbligatorie per legge o per altra disposizione normativa, le locandine ed i mezzi a parete delle edicole e dei cinema, nei limiti e con le forme previste dalle singole disposizioni. 4. Non sono assoggettate ad autorizzazione gli avvisi, i cartelli, bacheche, le locandine inerenti i prezzi, i menù, i servizi e quant altro offerto dalle attività, le vendite promozionali e di liquidazione, i saldi, le affittanze, le locazioni e le offerte di vendita, se effettuate nei locali o nelle pertinenze ove hanno sede le attività commerciali, artigianali, di struttura ricettiva, di pubblico esercizio e di agenzia, o sui beni da vendere, affittare o locare. Possono essere collocate su suolo pubblico solo previa autorizzazione all occupazione dello stesso con le modalità e forme previste dal regolamento per l applicazione del C.O.S.A.P. e del C.d.S. Gli avvisi ed i cartelli di cui al presente comma non possono, superare la superficie della vetrina, porta o finestra dei locali ove vengono effettuate le attività e di 0,5 mq, se affisse direttamente sui beni da vendere, affittare o locare. 5. le attività aperte al pubblico che si trovino all interno di aree soggette a lavori di ristrutturazione della sede stradale comportanti interdizioni alla circolazione veicolare e/o pedonale superiori alle 24 ore, potranno esporre in corrispondenza delle chiusure al traffico dei cartelli della superficie massima di 0,5 mq. al fine di informare gli utenti della loro apertura. Tali cartelli non dovranno essere collocati su manufatti o piantumazioni pubbliche (pali della pubblica illuminazione, segnali stradali ecc.). Nei casi in questione la presentazione della dichiarazione di inizio pubblicità ed il pagamento della relativa imposta o canone, se dovuti, sostituiscono l autorizzazione di cui all art

6 6. Le forme di comunicazione di cui al presente articolo non devono ingenerare, per colore e dimensioni, confusione o pregiudizio alla circolazione stradale, nel qual caso potrà essere disposta la loro rimozione a spese e cura del trasgressore. Art. 7 (Oneri dell autorizzazione) 1. L installazione dei mezzi pubblicitari e delle insegne è soggetta al pagamento dell imposta di pubblicità o canone (qualora dovuta), previo possesso della suddetta autorizzazione. Il mancato pagamento dell imposta comporta l applicazione delle sanzioni previste dal regolamento sulla tassa per la pubblicità o canone e, nei casi previsti, l impossibilità del rinnovo automatico. 2. Il titolare dell autorizzazione, nonché dei mezzi pubblicitari ed insegne non soggette ad autorizzazione, è obbligato a procedere, a sua cura e spese, entro il termine fissato dall amministrazione comunale, alla rimozione del mezzo pubblicitario nei casi di: cessazione, decadenza o revoca dell autorizzazione, insussistenza delle condizioni di sicurezza, pregiudizio alla circolazione stradale accertata dagli organi preposti. Art. 8 (Manutenzione e modifiche dei mezzi pubblicitari e delle insegne) 1. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi pubblicitari e delle insegne è a totale carico del titolare dell autorizzazione, al quale compete anche la sostituzione del mezzo pubblicitario in caso di danneggiamento da parte di terzi. I danni a cose e/o persone causati dal mezzo pubblicitario sono a carico del titolare dell autorizzazione, che risponde in solido con il proprietario dell area o dell edificio ove è installato il mezzo pubblicitario. 2. Qualsiasi modifica ai mezzi pubblicitari e alle insegne, incluso lo spostamento, non espressamente autorizzata fa decadere l autorizzazione. 3. Fatto salvo quanto previsto dall art.53 comma 8 del Regolamento del C. d. S., la variazione dei messaggi pubblicitari riportati su cartelli o altri mezzi pubblicitari ubicati all interno del territorio comunale qualora destinati alla pubblicità variabile non è soggetta ad autorizzazione o comunicazione. 4. Le sostituzioni e gli interventi di manutenzione dei cartelli, dei mezzi pubblicitari e delle insegne d esercizio non sono soggetti ad autorizzazione e comunicazione qualora non apportino modifiche a quelli già autorizzati; 5. Le modifiche ai messaggi relativi ad insegne di esercizio, mezzi pubblicitari e cartelli già autorizzati sono soggette a preventiva comunicazione in carta semplice corredata da bozzetti indicanti il nuovo messaggio, purché non vengano modificate le strutture di supporto e si riferiscano alla medesima tipologia di attività, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 42/2004. Art. 9 (Targhetta identificativa) 1. Ai mezzi pubblicitari permanenti installati su proprietà comunale deve essere saldamente fissata la targhetta identificativa di cui all art. 55 del Regolamento del C. d. S. a cura e spese del titolare dell autorizzazione; la targhetta sarà sostituita ad ogni variazione di ciascuno dei dati su di essa riportati. 2. Per i mezzi pubblicitari sui quali risulti difficoltosa l applicazione di targhette è ammesso che i dati possano essere riportati con scritte a carattere indelebile. 3. E fatto salvo quanto previsto all art.23 delle presenti Norme Tecniche. Art. 10 (Limitazioni e divieti) 1. La collocazione di mezzi pubblicitari temporanei, sui beni o nelle località sottoposti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004, è consentita per le seguenti tipologie: a) striscioni, stendardi, gonfaloni, locandine, cartelli; b) tende, ombrelloni ed attrezzature di spiaggia (nel rispetto di prescrizioni e divieti eventualmente apposti con altre norme regolamentari e previa autorizzazione dell'autorità concedente); c) impianti pubblicitari nei cantieri edili e su quelli di opere pubbliche; d) impianti pubblicitari per manifestazioni. 2. Sul muro di cinta e nell immediata vicinanza del cimitero è consentito collocare solo impianti per affissione necrologica. 3. E vietato utilizzare alberi, impianti di segnaletica stradale, pali dell illuminazione pubblica e delle reti tecnologiche in genere come supporti pubblicitari di qualsiasi natura, ovvero come supporti di insegne d esercizio, di targhe e di cartelli. 4. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari e delle insegne in genere deve avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo ed attraversamenti pedonali. 6 6

7 5. Qualora collocati in aderenza ai fabbricati, i mezzi pubblicitari e le insegne di esercizio non devono sporgere più di 15 cm. dal muro se posti ad un altezza inferiore a cm Se posizionati a bandiera, non devono ricadere sul suolo pubblico, ma interamente su suolo privato ancorché aperto o ad uso pubblico e devono essere collocati ad un altezza non inferiore a 240 cm da terra se ricadono su luoghi soggetti a passaggio. Qualora la proprietà perimetrale dell immobile non consenta l installazione dei mezzi pubblicitari e delle insegne a bandiera completamente sull area privata succitata, potrà essere concessa la collocazione purché i manufatti non può proiettarsi sul suolo pubblico oltre la misura massima di metri 1.50 e comunque non oltre il cordolo del marciapiede pubblico se esistente e non può proiettarsi sulla carreggiata. I mezzi pubblicitari e le insegne di esercizio a bandiera a tutt oggi autorizzati, possono rimanere in essere; in caso di sostituzione degli stessi, salvo la manutenzione ordinaria, i manufatti dovranno adeguarsi alle nuove normative. 6. E comunque sempre vietata l installazione di mezzi per la pubblicità (permanente e temporanea) in corrispondenza delle intersezioni, lungo le curve nell area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza, in corrispondenza di cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui guard-rail, o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale; 7. I mezzi pubblicitari e le insegne posti diagonalmente rispetto all asse strada devono rispettare le prescrizioni previste dall art. 16 sulle distanze. 8. Non è consentita l apposizione di manifesti al di fuori dei supporti previsti dal presente Piano. TITOLO II SEGNALI DI DIREZIONE E PREINSEGNE Capo I Segnali di direzione Art. 11 (Classificazione dei segnali di direzione) 1. Ai fini del Piano rientrano tra i segnali di direzione stradale per l indicazione di luoghi di pubblico interesse, quelli specificatamente previsti dal C. d. S. e dal suo Regolamento. Art. 12 (Caratteristiche tecniche) 1. I segnali di direzione sono classificati all art. 128 del Regolamento del C. d. S. e debbono, in particolare, essere conformi per dimensioni, colori, caratteri, simboli e composizione a quanto stabilito in detto articolo. Art. 13 (Disciplina generale di inserimento) 1. Tutti i segnali che rientrano nella classificazione indicata al presente capo sono soggetti al rinnovo triennale e a tutte le altre norme relative alla segnaletica pubblicitaria. Capo II Preinsegne Art. 14 (Classificazione dei segnali di preinsegna) a) Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da idonea struttura di sostegno finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività. b) nel rispetto delle altre norme contenute nel comma 3 dell art. 48 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, il numero massimo delle preinsegne viene indicato nell abaco Nelle rotonde principali e di particolari dimensioni è ammessa l installazione massima di due strutture di sostegno su ogni lato delle rotatorie. TITOLO III IMPIANTI PUBBLICITARI Capo I Disposizioni generali Art.15 (Classificazione degli impianti pubblicitari) 1. Ai fini del presente Piano gli impianti pubblicitari sono classificati in base a categoria, tipologia, utilizzo e durata. 2. Classificazione per categoria: a) Cartellone: un manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.; 7 7

8 b) Striscione, gonfalone, stendardo: elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa; c) Impianto di servizio: qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell ambito dell arredo urbano e stradale recante uno spazio pubblicitario; d) Impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti. 3. Classificazione per tipologia: a) A pavimento: elemento bidimensionale, vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, tramite sovrapposizione di elementi quali manifesti cartacei o simili, con una sola o entrambe le facce destinate a supportare l affissione, eventualmente dotato di ante; b) A parete: elemento bidimensionale vincolato a parete da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, tramite sovrapposizione di elementi quali manifesti cartacei o simili, con una sola faccia destinata a supportare l affissione, eventualmente dotato di ante; c) Stradale: manufatto bidimensionale, vincolato al suolo o alla parete da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, elaborati direttamente sul pannello espositivo, tali manufatti sono caratterizzati dal cambio dell intero pannello espositivo in caso di sostituzione del messaggio pubblicitario; d) Dipinto: elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura con l utilizzo di tecniche pittoree, interamente vincolato in aderenza a fabbricati, caratterizzato dalla sua grande superficie; e) Vetrofania: elemento non luminoso, realizzato con materiale plastico adesivo, serigrafato, o con altra tecnica, collocato su vetrine, finestre, porte di esercizi pubblici, commerciali, artigianali, di strutture ricettive, di agenzie e professionisti; in tale categoria rientrano anche gli adesivi (scritte, immagini e similari) applicati direttamente sulle superfici immediatamente adiacenti alle stesse porte, finestre e vetrine, purché non aventi luce propria o illuminazione specificatamente installata; f) Tende ed ombrelloni: elementi realizzati in stoffa o altro materiale, finalizzati a riparare persone o cose dalla luce o da altri elementi atmosferici sui quali possono essere riportati messaggi pubblicitari; g) Attrezzature di spiaggia: elementi necessari ai servizi di spiaggia quali porta ombrelloni con relativi accessori, paletti delimitatori, mosconi, canoe, sedie lettini, ecc. h) A messaggio variabile: elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, ovvero a parete, caratterizzato dalla presenza di un cassonetto specificatamente realizzato per la diffusione di messaggi propagandistici variabili, anche di tipo luminoso; i) Luminoso o cassonetto: elemento bidimensionale di profondità massima pari a 40 centimetri, vincolato completamente in aderenza a strutture edificate in elevazione; finalizzato alla diffusione di messaggi commerciali, sia direttamente mediante l utilizzo di teli retroilluminati e display luminosi, sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili illuminati con corpi illuminanti esterni; j) Cartello: elemento bidimensionale vincolato al suolo o alla parete mediante struttura di sostegno finalizzato alla diffusione di messaggi relativi alle offerte di vendita, di locazione, di affitto; k) Targa: elemento bidimensionale vincolato al suolo o alla parete mediante struttura di sostegno finalizzato alla diffusione di messaggi relativi all attività svolta da liberi professionisti singoli o associati e studi professionali. l) Striscione: elemento bidimensionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidezza propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa, sostenuto da idonea struttura di sostegno verticale (pali o attacchi murari); m) Stendardo: elemento bidimensionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidezza propria, mancante di una superficie di appoggio, caratterizzato dall esistenza di un montante fisso a cui viene fissato; n) Locandina: elemento bifacciale appoggiato al suolo, finalizzato alla diffusione di messaggi; o) Trespolino: elemento trifacciale appoggiato al suolo, finalizzato alla diffusione di messaggi; p) Gonfalone: elemento privo di rigidezza propria e mancante di una superficie di appoggio; caratterizzato dalla presenza di due regoli orizzontali posizionati alle estremità, superiore ed inferiore; fissato ad un palo di sostegno mediante collarini; q) Palina: struttura integrata ad impianti di indicazione linee e fermata dei mezzi di trasporto pubblico; ad essa rigidamente vincolata finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari, direttamente con l esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simile; r) Pensilina: struttura integrata con pensilina di attesa mezzi pubblici, ad essa rigidamente vincolata finalizzata alla diffusione direttamente di elementi come manifesti o simili; 8 8

9 s) Cestino: struttura integrata a cestino portarifiuti; ad esso rigidamente vincolata, finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari, direttamente con l esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili; t) Transenna: struttura pubblicitaria mono o bifacciale, con funzione di barriera parapedonale o saldamente vincolata a questa, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari direttamente con l esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili; u) Orologio: struttura, integrata ad elementi di arredo urbano quali orologi o barometri, ad essi rigidamente vincolata finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari, direttamente con l esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili; v) Cilindro: elemento tridimensionale multifacciale, saldamente vincolato a terra; finalizzato alla diffusione di messaggi promozionali mediante sovrapposizione di manifesti cartacei o simili; w) Colonnina: elemento tridimensionale, saldamente vincolato a terra, con funzione di supporto per servizi pubblici o di pubblica utilità (informazioni, pagamenti automatici, distribuzione di certificati, ecc.) finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari, direttamente con l esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili; y) Corpi illuminanti: elemento tridimensionale multifacciale con funzione di corpo illuminante, saldamente vincolato a parete, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari; z) Planimetria: struttura integrata con l indicazione della planimetria del comune di Lignano finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari, direttamente con l esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili. 4. Classificazione per utilizzo: a) Affissione istituzionale: - rientrano nella fattispecie le affissioni di natura istituzionale effettuate per adempiere ad obblighi di legge o per comunicazioni di pubblico interesse; - sono effettuate su richiesta dell Amministrazione Comunale, di altri soggetti pubblici ovvero su istanza di soggetti privati; - l affissione è effettuata dall amministrazione comunale o dal Concessionario del Servizio di Pubblica Affissione; b) Affissione sociale: - rientrano nella fattispecie le affissioni di natura culturale, turistica, sportiva, sociale o comunque prive di natura commerciale, effettuate per comunicazioni di pubblico interesse; in caso di manifestazioni il contenuto del messaggio deve essere riferito alla manifestazione; - sono effettuate su richiesta di soggetti pubblici o privati; - l affissione è effettuata dall amministrazione comunale o dal Concessionario del Servizio di Pubblica Affissione, ovvero in forma diretta se effettuata su vetrine e porte di attività commerciali, ricettive e di pubblico servizio; c) Affissione commerciale su impianti di pubbliche affissioni: - rientrano nella fattispecie le affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica o finalità economiche effettuata su impianti di pubbliche affissioni; - sono effettuate su richiesta di soggetti privati; - l affissione è effettuata dall amministrazione comunale o dal Concessionario del Servizio di Pubblica Affissione; d) Affissione necrologica: - rientrano nella fattispecie gli annunci, i ringraziamenti e gli anniversari relativi ad eventi luttuosi effettuati su istanza di soggetti privati o pubblici; - l affissione è effettuata dal Concessionario del Servizio di Pubblica Affissione, ovvero in forma diretta dagli interessati, anche a mezzo delle imprese funerarie; e) Affissione diretta commerciale o pubblicità diretta esterna: - rientrano nella fattispecie tutte le affissioni pubblicitarie di natura commerciale o aventi rilevanza economica, effettuate per conto proprio, ovvero reclamizzanti prodotti e servizi posti in vendita nell ambito della propria attività d impresa; - sono effettuate su richiesta di soggetti privati; - l affissione è effettuata dal titolare dell impianto; f) Affissione diretta sociale: - rientrano nella fattispecie le affissioni di carattere sociale (a cura di partiti politici, parrocchie, società sportive, club, associazioni culturali, onlus, ecc.); - sono effettuate su richiesta di soggetti privati; - l affissione è effettuata dal proprietario dell impianto; g) Pubblicità esterna: 9 9

10 - rientrano nella fattispecie la pubblicità effettuata per conto altrui; - sono effettuate su richiesta di soggetti privati; - l installazione è curata dal proprietario dell impianto, ovvero dal concessionario in caso di impianti di proprietà comunale o collocati su suolo pubblico. 5. Classificazione per durata: a) impianti permanenti: mezzi pubblicitari il cui impianto abbia una durata di installazione superiore a 60 giorni nell arco dell anno, salvo quanto disposto nella successiva lettera b); b) impianti temporanei: mezzi pubblicitari il cui impianto abbia una durata di installazione non superiore a 60 giorni nell arco dell anno. Art. 16 (Distanze) 1. Per le strade di tipologia B C D, così come classificate dall Amministrazione Comunale, si applicano le norme previste dal C.d.S. e da suo Regolamento. 2. Per le strade di tipologia E ed F così come classificate dall Amministrazione Comunale in conformità al C.d.S., si devono rispettare le seguenti distanze minime per il posizionamento dei mezzi pubblicitari: a) prima delle intersezioni rispetto al senso di marcia: m. 10; b) dopo le intersezioni rispetto al senso di marcia: m. 5, m. 10 se gli impianti sono bifacciali; c) prima di segnaletica stradale di pericolo e prescrizione: m. 15; d) prima della segnaletica stradale di indicazione: m. 10; e) dopo tutta la segnaletica stradale m. 5, m. 10 se gli impianti sono bifacciale; f) per gli impianti in aderenza o su muro, nonché per le vetrofanie, tende ed ombrelloni e locandine i valori di cui alle lettere precedenti corrispondono a zero. 3. Fatto salvo quanto previsto per gli striscioni pubblicitari, è sempre vietato il posizionamento di impianti pubblicitari (con esclusione di quelli di servizio) e di insegne a meno di 50 cm dal limite della carreggiata e/o che prospettino sopra di questa, salvo che la strada non sia chiusa al traffico veicolare, ovvero siano posti in aderenza ad edifici esistenti. Art. 17 (Disciplina generale di inserimento all esterno del centro abitato) 1. Sugli immobili e nelle aree private non sono ammessi impianti pubblicitari con caratteristiche differenti dal presente Piano. Capo II Impianti permanenti Sezione prima Affissione Pubblica Art. 18 (Impianti) 1. L affissione istituzionale, l affissione sociale, l affissione commerciale su impianti di pubbliche affissioni e l affissione necrologica costituiscono l affissione pubblica; gli impianti sono di proprietà comunale e sono localizzati (su area di proprietà comunale) nelle Tavole di posizionamento e zonizzazione allegate all'abaco Generale degli Impianti; il numero di tali impianti può essere modificato, nel rispetto dei limiti quantitativi indicati dall'abaco, tenendo conto delle abitudini dei cittadini residenti. 2. Le affissioni istituzionali, sociali e necrologiche possono essere effettuate su vetrine e porte delle attività commerciali, ricettive e di pubblico esercizio, previo consenso dei titolari delle rispettive attività, fermo restando il pagamento degli eventuali diritti. Art. 19 (Identificazione) 1. In deroga a quanto stabilito all art. 9 delle presenti Norme Tecniche gli impianti destinati alle affissioni pubbliche devono avere una targhetta con l indicazione Comune di Lignano Sabbiadoro Servizio Pubblica Affissione e il numero di individuazione dell impianto. Sezione seconda Pubblicità esterna Art. 20 (Impianti su immobili o su aree di proprietà comunale) 1. Nel Comune di Lignano Sabbiadoro sono ammessi impianti pubblicitari, di proprietà comunale o privata, destinati a supportare la pubblicità esterna ed installati su immobili o su aree di proprietà comunale o demaniale

11 Art. 21 (Assegnazione degli spazi su impianti, immobili ed aree di proprietà comunale ) 1. L assegnazione degli spazi per la pubblicità esterna su impianti di proprietà comunale, ovvero di aree o immobili comunali sui quali collocare gli impianti pubblicitari di cui all art. 18, avviene tramite procedure di evidenza pubblica, ovvero con le procedure dell house-providing qualora ne ricorrano i presupposti, che individuino, quantità, caratteristiche ed ubicazione degli impianti o spazi da assegnare nel rispetto delle prescrizioni dell abaco e delle autorizzazioni dell autorità competente qualora ricadano in zone vincolate. Capo III Impianti temporanei Art. 22 (Impianti pubblicitari nei cantieri edili) 1. Nell area del cantiere edile, sulle recinzioni e sui mezzi di cantiere per un periodo massimo equivalente alla durata dello stesso definita in base alla data di fine lavori depositata all amministrazione comunale, è possibile collocare, oltre alle insegne e marchi delle ditte operanti in cantiere, impianti sui quali possono essere ospitati più messaggi pubblicitari, inerenti le attività, i mezzi ed i materiali usati nel cantiere e la promo-commercializzazione degli immobili oggetto delle attività di cantiere. 2. Alle autorizzazioni di cui al presente articolo, con esclusione dei messaggi di promo-commercailizzazione, si applica la procedura di cui all art. 6. Art. 23 (Impianti pubblicitari per manifestazioni) 1. L esposizione di manifesti, pubblicità e informazione temporanea al di fuori degli spazi previsti dal presente piano e dalle vetrine e porte di attività commerciali, ricettive e di pubblico esercizio, è concessa solo per manifestazioni di particolare interesse pubblico a carattere istituzionale, culturale, musicale, turistico, politico, sportivo, espositivo e spettacoli viaggianti, nonché sulle strutture destinate alle manifestazioni ovvero nell ambito di iniziative promozionali temporanee in deroga alle indicazioni delle distanze e dell abaco generale, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, previo parere vincolante della polizia municipale. 2. Gli impianti potranno essere collocati quindici giorni prima dell inizio della manifestazione e tolti entro due giorni successivi al termine della stessa. 3. Per manifestazioni culturali, musicali, turistiche, politiche, sportive, espositive e spettacoli viaggianti di particolare interesse generale potrà essere autorizzata in modo specifico l installazione temporanea di segnaletica di indicazione (frecce direzionali). 4. Gli impianti di cui al presente articolo sono soggetti ad autorizzazione temporanea unitaria per singola manifestazione o gruppi di spettacoli rientranti in un unico progetto organizzativo (festival, rassegne, cicli, ecc.) in deroga a quanto indicato all art. 5 delle presenti Norme Tecniche. In tale autorizzazione dovrà essere espressamente indicata la data di inizio dell affissione e del termine. Entro tale data è fatto obbligo di rimuovere il tutto ripristinando le situazioni e i luoghi allo stato originario e senza creare alcun danno al patrimonio pubblico. L installazione dei manufatti di cui sopra non dovrà in alcun modo impedire od ostacolare il traffico pedonale o veicolare né dovrà ingenerare confusione nella segnaletica stradale coprendola anche solo parzialmente o comunque ridurre la visibilità nelle intersezioni stradali. 5. L installazione di impianti pubblicitari, ivi inclusi quelli su veicoli, da posizionare sui luoghi e sulle strutture ove si svolgono manifestazioni, raduni, mostre, ecc, purché relativi a sponsor inerenti gli eventi, sono assoggettati all art. 6 comma 2 del presente Piano. Gli impianti potranno essere collocati nel rispetto dei termini di cui al comma Sulle strutture ove si svolgono manifestazioni l Amministrazione può autorizzare l installazione temporanea di impianti pubblicitari, previa stipula di un contratto di sponsorizzazione tra lo sponsor e l amministrazione medesima ove definire contenuti, dimensioni e caratteristiche dei messaggi pubblicitari. Nel caso in cui la struttura è data in concessione il soggetto concessionario, deve essere preventivamente autorizzato dall autorità concedente. 7. Previa comunicazione da effettuarsi almeno 48 ore prima della loro collocazione, è permessa l installazione di cartelli contenenti indicazioni per il raggiungimento di manifestazioni, raduni, mostre, ecc., che si tengono nel territorio cittadino. La citata comunicazione dovrà indicare oltre il numero di cartelli e la loro ubicazione, le dimensioni, i colori, la dicitura, il materiale ed una dichiarazione di stabilità redatta dal richiedente. Non dovranno essere collocati su manufatti o piantumazioni pubbliche (pali della pubblica illuminazione, segnali stradali ecc.). I cartelli suindicati, assoggettati all art. 6 comma 2) del presente Piano, potranno essere collocati non prima di sette giorni antecedenti l inizio degli eventi e dovranno essere tolti entro i due giorni successivi al termine degli stessi

12 TITOLO IV INSEGNE D ESERCIZIO Art. 24 (Definizioni) 1. Sono considerate insegne d esercizio le scritte alfanumeriche, completate eventualmente da simboli e marchi, realizzata e supportata con materiale di qualsiasi natura, installata nella sede dell attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. 2. All interno del centro abitato per le insegne d esercizio monofacciali le distanze minime di cui all art. 16 sono normalmente pari a zero, purchè a giudizio della Polizia Municipale non impediscano, ostacolino o riducano il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione o la visibilità di segnali stradali. Per le insegne di esercizio con messaggi bifacciali le distanze minime dall intersezione non possono essere inferiori a m. 5. TITOLO V ALTRE FORME DI PUBBLICITA Art. 25 (Pubblicità fonica) La pubblicità fonica è consentita unicamente a mezzo di autoveicoli in movimento o nell ambito di manifestazioni sportive, spettacoli, ovvero iniziative culturali, umanitarie ed a carattere sociale. La pubblicità fonica sull arenile non è consentita salvo deroghe del Sindaco o suo Delegato. La pubblicità fonica fuori dal centro abitato è consentita nelle ore stabilite dal Regolamento del C.d.S. E vietata la pubblicità fonica in corrispondenza del cimitero, dei luoghi di culto e delle strutture sociosanitarie. La pubblicità fonica potrà essere espletata nel rispetto degli orari stabiliti con ordinanza sindacale. Art. 26 (Pubblicità sui veicoli e volantinaggio) Fermo restando il rispetto della normativa prevista dal C. d. S. in ordine alla pubblicità sui veicoli, è fatto divieto, ad esclusione dei veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea nonché al servizio di taxi, sostare o fermarsi con veicoli che effettuano pubblicità lungo le strade o in vista di esse sia in conto terzi che in contro proprio, salvo che il veicolo sia impegnato in attività di carico e scarico. La pubblicità a mezzo volantinaggio, salvo deroghe del Sindaco o suo Delegato, considerato che il deposito di volantini pubblicitari sulle auto in sosta, la distribuzione manuale ed il lancio di materiale pubblicitario sulle strade e piazze cittadine possono comportare problemi di tutela dell igiene pubblica e di imbrattamento della sede stradale con conseguenti danni alla collettività, è vietata in tutto il territorio comunale, ivi compreso l arenile. Art. 27 (Pubblicità mediante gigantografie su cantieri) Nell ambito dell esecuzione di lavori sono ammesse forme di pubblicità su gigantografia da apporsi sui ponteggi o sulle recinzioni di cantiere. TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 28 (Sanzioni) 1. Per le violazioni delle disposizioni previste nelle presenti norme tecniche e dall abaco generale si applicano per quanto compatibili le sanzioni previste dal C. d. S, nonché quelle previste dall art. 24 del D.Lgs. 507/93 e successive integrazioni e modificazioni. 2. Per le altre violazioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 150 a Euro 450. Nei casi previsti dalle Leggi vigenti sarà disposta la rimozione con provvedimento motivato del mezzo pubblicitario e dell insegna d esercizio, nonché il ripristino dei luoghi, con spese a carico del trasgressore e degli obbligati in solido. 3. Qualora entro 10 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di accertamento di installazione di insegne/impianti pubblicitari installati in assenza di titolo autorizzativo, l interessato presenti istanza di autorizzazione, viene sospesa la procedura di ripristino dei luoghi e di rimozione degli impianti e delle 12 12

13 insegne sino alla conclusione del procedimento, qualora l installazione sia conforme alle norme del C.d.S. e del presente Piano. 4. Qualora il trasgressore e l obbligato in solido non provvedano nei tempi fissati dall amministrazione comunale, ovvero non sia possibile individuare il trasgressore, l amministrazione comunale provvederà ad eseguire d ufficio i provvedimenti di rimozione e di ripristino dei luoghi, addebitando le relative spese al proprietario delle aree private o degli immobili sui quali si trova l impianto pubblicitario. 5. Per le sanzioni relative a messaggi e cartelli pubblicitari disciplinati dagli art. 49 e 153 del D.lgs 42/2004 si applicano rispettivamente gli articoli 162 e 168 del D.lgs 42/2004. Art. 29 (Autorizzazione in sanatoria e regolarizzazione) 1. Il presente articolo disciplina il rilascio di autorizzazione in sanatoria per impianti di fatto esistenti al giorno (data di entrata in vigore del Piano approvato con delibera di Consiglio nr. 43 del ) per i quali non è stata rilasciata l autorizzazione di cui al precedente articolo 5. La sussistenza dell esistenza di fatto all atto dell entrata in vigore del Piano verrà autocertificata dal richiedente con relativa assunzione di responsabilità fatte salve le verifiche di ufficio. 2. Le richieste di autorizzazione in sanatoria dovranno essere presentate a pena di decadenza entro e non oltre 360 giorni decorrenti dal all ufficio protocollo del Comune. Nel caso di accertamento da parte della Polizia Municipale della mancata richiesta di sanatoria il trasgressore dovrà inoltrare richiesta di autorizzazione in sanatoria entro 60 dalla notifica dell atto di accertamento oltre al pagamento di una sanzione pari a 50, La richiesta di autorizzazione in sanatoria, nei termini di cui al presente articolo, sospende la procedura di ripristino dei luoghi e di rimozione degli impianti e delle insegne sino alla conclusione del procedimento relativo. 4. La predetta istanza dovrà essere presentata alla Polizia Municipale. 5. Alla data di entrata in vigore del presente Piano coloro che avessero presentato richiesta di autorizzazione o denuncia d inizio attività riferita ad impianti pubblicitari, saranno accomunati alla procedura di cui ai precedenti paragrafi. 6. Rimane fermo quanto previsto dall art. 5 c. 6 lett. c). Art. 30 (Abaco Generale dei mezzi pubblicitari pubblicitari e delle pubbliche affissioni) 1. Entro 3 anni dalla data di entrata in vigore del Piano, il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta e parere della Commissione Edilizia Integrata, approva l Abaco Generale dei mezzi pubblicitari e delle pubbliche affissioni nel quale saranno stabilite le dimensioni e le caratteristiche architettoniche e le quantità complessive per ogni categoria e tipologia di mezzo pubblicitario e di pubblica affissione nel rispetto delle tipologie e categorie del presente Piano. 2. L Abaco Generale dei mezzi pubblicitari e delle pubbliche affissioni stabilisce le dimensioni, i criteri di posizionamento, e le caratteristiche architettoniche e le quantità complessive per ogni categoria e tipologia di mezzo pubblicitario e di pubblica affissione nel rispetto delle tipologie e categorie del presente Piano. 3. L Abaco Generale dei mezzi pubblicitari e delle pubbliche affissioni si compone dei seguenti elaborati: a_relazione tecnico-descrittiva b_abaco c_tavole di posizionamento e zonizzazione (Tav Tav Tav. 1.3) d_norme tecniche dell abaco. Art. 31 (rinvio) 1. Per quanto non disciplinato dal presente Piano si rinvia alla norme regolamentari e legislative vigenti. 2. Modifiche e abrogazioni di disposizioni normative in tema di pubblicità ed insegne introdotte con fonti di rango superiore sono automaticamente recepite nel presente Piano. 3. La collocazione di cartelli pubblicitari nell ambito ed in prossimità dei beni paesaggisti indicati dall art. 134 del D.lgs 42/2004 e lungo le strade site nell ambito ed in prossimità dei medesimi beni è disciplinata dall art. 153 del D.lgs 42/2004 nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente piano. 4. La collocazione di manifesti e cartelli pubblicitari sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali e lungo le strade site nell ambito ed in prossimità dei medesimi beni è disciplinata dall art. 49 del D.lgs 42/2004 nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente piano. Art. 32 (esclusioni) Fatto salvo quanto previsto dal D.lgs. 42/2004 e s.m.i., sono esclusi dall abaco generale le vetrofanie, nonché gli impianti pubblicitari di proprietà privata collocati sugli edifici o nelle aree private di pertinenza ove sono svolte attività produttive, artigianali, ricettive, libero-professionali, agenzie e similari, che contengano messaggi riconducibili alle attività svolte negli immobili di cui sopra, ovvero quelli di promo

14 commercializzazione collocati sugli immobili cui il messaggio di riferisce per un periodo non superiore ad anni tre. Gli impianti non possono avere, di norma, misure superiori a ml 1,4 x ml 1,2. Art. 33 (Abrogazioni) Con l entrata in vigore del Piano sono abrogati: - art. 2, 3, 4 del regolamento di polizia urbana approvato con delibera del Commissario Prefettizio n. 121 del e successive modificazioni ed integrazioni; - art 40, 41, 42, 43, 44 del regolamento comunale per l imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 57 del e successive modificazioni ed integrazioni; - le norme del Regolamento Edilizio e tutte le altre in contrasto con il presente Piano. Art. 34 (Entrata in vigore del Piano) 1. L entrata in vigore del Piano coincide con il giorno successivo a quello di esecutività dell atto deliberativo di approvazione. 2. Tutte le insegne e gli impianti pubblicitari non conformi al presente piano devono essere adeguati entro la data di scadenza della relativa autorizzazione e non possono essere rinnovati con il pagamento della tassa

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