PS GRUPPO PAPINO-FINANZIAMENTI A TASSO ZERO Provvedimento n

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1 PS GRUPPO PAPINO-FINANZIAMENTI A TASSO ZERO Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 21 dicembre 2011; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette (di seguito, Regolamento), adottato dall Autorità con delibera del 15 novembre 2007; VISTI gli atti del procedimento; I. LE PARTI 1. Expert Italy S.p.A. consortile (di seguito, anche Expert Italy ), in qualità di professionista, ai sensi dell articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società, con sede legale a Milano, è licenziataria per l Italia dell insegna Expert e opera nello studio e nel coordinamento delle politiche di commercializzazione delle imprese consorziate che si presentano con il marchio Expert. Nell esercizio 2010, Expert Italy ha realizzato un fatturato pari a euro. 2. Papino Elettrodomestici S.p.A. (di seguito, anche Papino ) in qualità di professionista, ai sensi dell articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società, con sede legale a Belpasso, in provincia di Catania, è attiva nella vendita di prodotti di elettronica, elettrodomestici, telefonia, foto-ottica e informatica, ed è socia di Expert Italy. Nell esercizio 2010, Papino ha realizzato un fatturato pari a euro. 3. Findomestic Banca S.p.A. (di seguito, anche Findomestic ), in qualità di professionista, ai sensi dell articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società, con sede legale a Firenze, è operante nel settore del credito al consumo e fa parte del gruppo BNP Paribas. Nell esercizio 2010, Findomestic ha realizzato un fatturato, calcolato applicando in via analogica i criteri utilizzati in materia di comunicazione delle concentrazioni nel settore bancario di cui all articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90, pari a circa di euro. 4. Agos Ducato S.p.A. (di seguito, anche Agos ), in qualità di professionista, ai sensi dell articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società, con sede legale a Milano, è operante nel settore del credito al consumo. Nell esercizio 2010, Agos ha realizzato un fatturato, calcolato applicando in via analogica i criteri utilizzati in materia di comunicazione delle concentrazioni nel settore bancario di cui all articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90, pari a circa euro. II. LA PRATICA COMMERCIALE 5. Il procedimento concerne la diffusione di messaggi pubblicitari potenzialmente ingannevoli nei quali venivano promossi finanziamenti con il claim TAN 0% - TAEG 0%. 6. Più in dettaglio, i messaggi sono stati diffusi: a) presso gli esercizi commerciali del Gruppo Papino all interno di un dépliant, visionabile anche tramite internet, volto a promuovere un offerta di prodotti di elettronica di largo consumo, valida dal 5 al 29 agosto 2010, acquistabili con mini rate fino a 5 anni a TAN 0% - TAEG 0% ; b) presso gli esercizi commerciali del Gruppo Expert all interno di tre dépliant, visionabili anche tramite internet, volti a promuovere due distinte offerte di prodotti di elettronica di largo consumo, valide rispettivamente dal 14 al 29 maggio 2010 (primo e secondo dépliant) e dal 7 al 26 marzo 2011 (terzo dépliant), acquistabili secondo la formula paghi [ ] mesi a tasso zero [TAN 0% - TAEG 0%]. 7. In data 23 settembre 2010, un consumatore lamentava l ingannevolezza del primo messaggio, diffuso presso i punti vendita gestiti da Papino, con riguardo alla prospettazione di un TAN e TAEG pari a zero relativamente ai finanziamenti proposti. III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 1) L iter del procedimento Attività preistruttoria 8. In data 15 giugno 2011 è stata inviata a Papino una richiesta d informazioni riguardante il messaggio pubblicitario oggetto di segnalazione, alla quale il professionista ha fornito riscontro in data 8 luglio 2011.

2 Attività istruttoria 9. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 5 agosto 2011 è stato comunicato alle Parti l avvio del procedimento istruttorio n. PS6955 per possibile violazione degli artt. 20 e 21 del Codice del Consumo. 10. In tale sede, veniva in particolare ipotizzata l ingannevolezza dei messaggi pubblicitari oggetto di contestazione in relazione alla prospettata possibilità di accedere a un finanziamento TAN 0% e TAEG 0%, senza specificare o includere nel TAEG spese accessorie non evitabili e tali, pertanto, da rendere oneroso il finanziamento stesso. 11. Expert Italy, Agos, Findomestic e Papino hanno versato in atti, rispettivamente nelle date del 12, 16, 19 e 21 settembre 2011, memorie difensive concernenti il merito della condotta contestata e comunicazioni di risposta alla richiesta di informazioni effettuata contestualmente all avvio del procedimento. 12. In data 11 ottobre 2011 sono state richieste ulteriori informazioni a Papino e Expert Italy, alle quali i professionisti hanno fornito riscontro rispettivamente, nelle date del 18 e 21 ottobre In data 21 ottobre 2011 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell articolo 16, comma 1, del Regolamento. 14. Findomestic ha presentato memorie conclusive in data 31 ottobre 2011, mentre Papino e Agos in data 2 novembre ) Le evidenze acquisite Messaggio pubblicitario riportato all'interno del dépliant relativo all iniziativa promozionale del Gruppo Papino 15. Il messaggio pubblicitario in oggetto è riportato all interno di un dépliant che presenta sulla prima pagina, in alto, la dicitura Restate da Papino... Vi conviene!!! e, più sotto, mini rate fino a 5 anni a TAN 0% e TAEG 0%. Sempre nella prima pagina, sono raffigurati alcuni prodotti con il relativo prezzo e, più in basso, è presente l indicazione Offerte valide dal 5 al 29 agosto Nella prima e in tutte le altre pagine, in corrispondenza del singolo prodotto pubblicizzato (per l acquisto del quale era possibile accedere al finanziamento in funzione del prezzo del prodotto stesso) sono indicati il numero di rate, il loro importo e i tassi applicati (TAN 0% TAEG 0%). Nell ultima pagina del dépliant, in cui sono presenti, tra gli altri, i loghi di Findomestic e Agos, è riportato il seguente messaggio: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale: finanziamento fino a 60 mesi con decorrenza media prima rata a 30 giorni. Tan 0,00% Taeg max 0,00%. Importo minimo finanziabile 160,00 massimo 5.000,00. Qualora il finanziamento, su scelta del cliente, costituisca un operazione di Credito finalizzato si applicheranno i seguenti costi; spese di incasso rata 1,30 mensili per pagamenti tramite RID o bollettini postali e, addebitate sulla prima rata di rimborso, o imposta di bollo sul contratto 14,62 per finanziamenti con durata fino a 18 mesi o imposta sostitutiva dello 0,25% dell importo finanziato per durate superiori a 18 mesi. Qualora invece, il pagamento, su scelta del cliente, avvenga mediante linea di credito in corso con Findomestic Banca S.p.A. tramite Carta Expert, si applicheranno i seguenti costi: spese di tenuta conto 1,03 mensili, bollo su ogni estratto conto 1,81. Offerta valida dal 05 al 29 agosto Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia ai fogli informativi a disposizione della clientela presso i punti vendita Expert o sul sito Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A Il messaggio in esame si riferisce unicamente a prodotti di finanziamento offerti da Findomestic e il relativo contenuto è stato inserito da Papino nel dépliant secondo le indicazioni fornite dall istituto erogante. Una volta confezionato da Papino, il messaggio è stato nuovamente sottoposto all approvazione di Findomestic. Dalla documentazione acquisita agli atti è risultato, infatti, che Findomestic ha espresso per iscritto la propria preventiva approvazione con riferimento a tutte le indicazioni ivi contenute circa modalità e condizioni economiche dei finanziamenti offerti. 17. Il messaggio è stato diffuso durante il periodo di validità della promozione - dal 5 al 29 agosto all interno dei comuni di appartenenza dei punti vendita gestiti da Papino (elencati in calce all ultima pagina del dépliant 1 ) e, tramite web, esclusivamente nel sito internet del Gruppo Papino Il numero di contratti di finanziamento stipulati nei punti vendita del Gruppo Papino durante siffatto periodo di promozione (dal 5 al 29 agosto 2010), è stato pari a circa [omissis] In relazione al messaggio in questione, i contratti di finanziamento stipulati con i consumatori da Findomestic prevedevano: in caso di utilizzo da parte del consumatore di una linea di credito previste spese di tenuta conto pari a 1,03 euro, oltre all imposta di bollo su ogni estratto conto pari a 1,81 euro; 1 [Belpasso, S.G. La Punta, Misterbianco, Biancavilla, Acireale, Giarre e Scordia, in provincia di Catania; Torregrotta, Giardini Naxos, Tremestieri, Maregrosso, Milazzo e Capo D'Orlando, in provincia di Messina; Palermo; Siracusa; Lentini, Francofonte, in provincia di Siracusa; Caltanissetta; Gela, in provincia di Caltanissetta; Agrigento, Cammarata, Canicattì, Licata, Sciacca, in provincia di Agrigento; Vittoria, in provincia di Ragusa; Villanova di Cepagatti, in provincia di Pescara; Afragola, in provincia di Napoli; Benevento.] 2 [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

3 in caso di credito finalizzato, invece, spese di incasso rata pari a 1,30 euro (solamente per pagamenti tramite RID o bollettini postali), oltre all imposta di bollo pari a 14,62 euro o all'imposta sostitutiva pari allo 0,25% dell importo finanziato. Messaggi pubblicitari riportati all'interno dei tre dépliant relativi alle iniziative promozionali del Gruppo Expert 20. Il primo messaggio pubblicitario, quello della promozione valida dal 14 al 29 maggio 2010, è riportato all interno dei due dépliant che hanno trattato questa promozione, che presentano nella prima pagina, in alto, la dicitura I Mondiali con SKY in alta definizione e sotto, a caratteri più piccoli, Acquista un TV FULL HD** e avrai in abbinamento SKY per 6 mesi e tutti i Mondiali FIFA 2010 in HD!. Sempre nella prima pagina, è raffigurato in entrambi i dépliant in questione un prodotto con il relativo prezzo e, più in basso, è riportata l indicazione: Offerte valide dal 14 al 29 maggio In basso, poi, nella prima pagina dei due dépliant, è presente l indicazione: PAGHI FINO A 24 MESI A TASSO ZERO [TAN 0% - TAEG 0%]*. Nell ultima pagina è riportato il seguente messaggio: *AGOS DUCATO: finanziamento fino a 24 mesi TASSO ZERO, prima rata a 30 giorni. TAN 0% TAEG 0%. IL TAEG rappresenta il costo del finanziamento oltre ai costi accessori. L importo finanziabile va da un min di 195 a un max di In caso di finanziamento rateale, i costi accessori sono i seguenti: imposta di bollo 14,62; spese incasso rata 1,30 in caso di pagamento a mezzo RID, 0 in caso di pagamento con bollettino postale e presso le filiali Agos Ducato; in caso di pagamento a mezzo BP 8 per stampa e invio carnet; rendiconto annuale e rendiconto di fine rapporto 1,50 per spese di invio e 1,81 per imposta di bollo (almeno 1 volta all anno). In caso di finanziamento rateale con contestuale richiesta e utilizzo di carta di credito, i costi accessori sono: quota associativa 0; invio estratto conto 1,03 mensili; imposta di bollo sull estratto conto 1,81 mensili per saldi superiori a 77,47. Offerta valida dal 14/05/2010 al 29/05/2010. Per usufruire di questa offerta potrai richiedere anche la carta di credito revolving che, una volta attivata, potrà essere utilizzata sui circuiti internazionali. Per tutti gli acquisti con carta sul circuito internazionale: TAN 15,36%; TAEG 16,39%, rimborso mensile minimo 50,00 commissione prelievo presso gli sportelli automatici 2,58. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni e condizioni contrattuali si rinvia agli avvisi e fogli informativi a disposizione presso i punti vendita. Salvo approvazione Agos Ducato. *FINDOMESTIC: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Finanziamento sul punto vendita TAN 0% TAEG MAX 0,00%, fino a 24 mesi, prima rata a 30 giorni. L importo finanziabile va da un min di 180 a un max di Qualora l operazione, su scelta del Cliente, insista o costituisca il primo utilizzo di una linea di credito, si applicheranno i seguenti costi: Spese di tenuta conto 1,03 mensili, bollo su ogni estratto conto 1,81. Qualora costituisca un operazione di credito finalizzato, si applicheranno, invece, i seguenti costi: spese di incasso rata 1,30 (per pagamenti tramite RID o bollettini postali) e, addebitate sulla prima rata di rimborso, imposta di bollo sul contratto 14,62 per finanziamenti con durata fino a 18 mesi o imposta sostitutiva dello 0,25% dell importo finanziato per durate superiori a 18 mesi. Offerta valida dal 14/05/2010 al 29/05/2010. L operazione di credito finalizzato consente al Cliente di richiedere anche la successiva apertura di una Linea di Credito, con Tan 19.60% - Taeg 21.56%. Per tutte le condizioni economiche e contrattuali si rinvia ai Fogli informativi, a disposizione della clientela presso i punti vendita e sul sito Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A Il secondo messaggio pubblicitario, quello della promozione valida dal 7 al 26 marzo 2011, è riportato all interno di un dépliant che reca nella prima pagina, in alto, la dicitura Festa degli elettrodomestici ABBINATA VINCENTE. Sempre nella prima pagina, è raffigurato un prodotto con il relativo prezzo e, più in basso, è presente l indicazione del periodo di validità delle offerte Offerte valide dal 7 al 26 marzo In basso, poi, nella prima pagina del dépliant è riportata l indicazione: PAGHI IN 10 MESI A TASSO ZERO [TAN 0% - TAEG 0%]*. Nell ultima pagina è riportato il seguente messaggio: *AGOS DUCATO: Finanziamento in 10 mesi Tasso Zero. TAN 0% TAEG 0% prima rata a 30 giorni. L importo finanziabile va da un min di 200 a un max di Il TAEG rappresenta il costo del finanziamento oltre ai costi accessori. Le spese di incasso rata sono pari a 0, anche in caso di pagamento presso le filiali Agos Ducato. I costi accessori sono i seguenti: imposta di bollo 14,62; spese invio rendiconto annuale e di fine rapporto 1,00 oltre 1,81 per imposta di bollo (per importi superiori a 77,47). Offerta valida dal 7/3/2011 al 26/3/2011. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni e condizioni contrattuali si rinvia agli Avvisi e Fogli Informativi a disposizione presso i punti vendita. Salvo approvazione Agos Ducato. *FINDOMESTIC: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Finanziamento in 10 mesi TAN 0,00% TAEG 0,00%. Decorrenza media della prima rata a 30 giorni. Importo minimo finanziabile 200. Il finanziamento costituisce un operazione di Credito Finalizzato a cui si applicheranno i seguenti costi: imposta di bollo sul contratto 14,62. Per tutte le altre condizioni economiche e contrattuali fare riferimento ai fogli informativi, a disposizione della clientela presso il punto vendita e sul sito Offerta valida dal 7 al 26 marzo Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A.

4 22. I messaggi pubblicitari si riferiscono a promozioni realizzate da Expert Italy per conto dei propri associati in collaborazione con le società finanziarie Agos e Findomestic in virtù degli accordi quadro esistenti. Più precisamente, Expert Italy si è occupata dell organizzazione delle campagne promozionali definendo i prodotti e la creatività. Contestualmente ha negoziato con le suddette società finanziarie un offerta speciale a disposizione della clientela in aggiunta ai normali piani di finanziamento. Ciascuna società finanziaria, nell ambito dell offerta concordata (in questo caso TAN 0% e TAEG 0%) ha messo a disposizione di Expert Italy i prodotti finanziari e i disclaimer da inserire nei dépliant con il dettaglio delle voci di costo e le note informative necessarie. Prima della diffusione dei messaggi pubblicitari, ciascuna finanziaria ha ricevuto in visione i messaggi che la riguardavano per l approvazione preventiva del loro contenuto, con particolare riferimento alle note legali e alla corretta comunicazione del servizio di finanziamento offerto. 23. In merito alle modalità di diffusione, la prima promozione (valida dal 14 al 29 maggio 2010) è stata pubblicizzata tramite circa copie dei dépliant (distribuite in tutta Italia), messaggi dal 13 al 29 maggio 2010 sui principali network radiofonici nazionali (Radio Italia, Radio Deejay, Radio Montecarlo, RADIO 105, Radio Capital, Virgin Radio, R101, RTL 102.5, RDS, Radio Kiss Kiss, Radio RAI 1-2-3, Radio 24), nonché il sito istituzionale di Expert Italy (dal 12 al 29 maggio 2010), la seconda promozione (valida dal 7 al 26 marzo 2011) è stata pubblicizzata tramite la diffusione di circa copie del dépliant e il sito istituzionale di Expert Italy (dal 2 al 26 marzo 2011). 24. Nel periodo maggio luglio 2011 sono stati stipulati da Findomestic [omissis] contratti di finanziamento relativi alle campagne in oggetto. Per quanto attiene, invece, ad Agos, la stessa con riguardo all'offerta relativa al periodo compreso tra il 14 ed il 29 maggio 2010 ha concluso [omissis] contratti di finanziamento aventi a oggetto i prodotti ivi pubblicizzati. Con riguardo ai prodotti oggetto dell offerta valida dal 7 al 26 marzo 2011, Agos ha poi concluso [omissis] contratti di finanziamento. 25. In merito alle modalità e alle condizioni economiche previste dai finanziamenti pubblicizzati: per quanto concerne quelli erogati da Findomestic: a) i costi previsti per l offerta relativa al periodo compreso tra il 14 e il 29 maggio 2010 sono identici a quelli illustrati con riguardo al messaggio pubblicitario riportato all'interno del dépliant relativo all offerta del Gruppo Papino, valida dal 5 al 29 agosto 2010; b) i costi previsti per l offerta valida dal 7 al 26 marzo 2011 si differenziano dai precedenti unicamente per l assenza di spese di incasso rata in caso di scelta di credito finalizzato ; per quanto concerne quelli erogati da Agos: c) per l offerta relativa al periodo compreso tra il 14 ed il 29 maggio 2010, i costi accessori (imposte escluse) relativi ai finanziamenti rateali comprendono: le spese di incasso rata pari a 1,30 euro in caso di pagamento a mezzo RID; zero euro in caso di pagamento con bollettino postale e presso le filiali Agos Ducato; 8 euro in caso di pagamento a mezzo BP per stampa e invio carnet e le spese di invio del rendiconto annuale e di fine rapporto pari a 1,50 euro; d) per l offerta valida dal 7 al 26 marzo 2011, i costi accessori non prevedono spese di incasso rata ma solo oneri a titolo di imposta e 1 euro per spese di invio del rendiconto annuale e di fine rapporto. 3) Le argomentazioni difensive delle Parti 26. Papino, Expert Italy, Findomestic e Agos, nelle memorie difensive hanno ritenuto insussistente la pratica commerciale contestata e descritta al punto II del presente provvedimento, sulla base delle argomentazioni e osservazioni, sinteticamente riportate nel prosieguo, con specifico riferimento ai profili di scorrettezza (omessa inclusione delle spese di incasso rata nel calcolo del TAEG) oggetto di valutazione nell ambito del presente provvedimento. Messaggio pubblicitario riportato all'interno del dépliant relativo all iniziativa promozionale del Gruppo Papino Papino 27. La società, in quanto non operante nel settore finanziario e specificamente in quello del credito al consumo, non avrebbe avuto alcun ruolo nella realizzazione del messaggio pubblicitario oggetto del procedimento. Né alcuna responsabilità nella pratica commerciale potrebbe essere alla stessa ascritta in ragione di una sua presunta consapevolezza circa la natura delle operazioni finanziarie commercializzate presso i propri punti vendita. Expert Italy 28. Nell ambito delle proprie attività istituzionali, Expert Italy concede, tramite apposita convenzione, il diritto di utilizzo del marchio Expert ai punti vendita dei propri associati, lasciando ampia autonomia operativa ed organizzativa alle singole aziende 3 ; pertanto, la società sarebbe completamente estranea alla pratica commerciale in oggetto in 3 [In particolare, Expert Italy rappresenta che nei limiti dei regolamenti consortili e nel rispetto delle regole definite per l utilizzo del marchio Expert, ogni socio opera in modo indipendente sia nel mercato sia nei confronti dei consumatori che delle aziende fornitrici di beni e servizi.]

5 quanto nell ambito della suddetta autonomia d impresa Papino avrebbe realizzato il messaggio promozionale contestato. Findomestic 29. Secondo il professionista, nel calcolo del TAEG non sarebbero stati inclusi i soli costi che la disciplina allora vigente espressamente escludeva dal calcolo stesso. Tali costi sarebbero stati, peraltro, correttamente evidenziati negli stessi messaggi pubblicitari e indicati nella documentazione precontrattuale e contrattuale. 30. Per quanto concerne le spese di incasso rata, relativamente al credito finalizzato, Findomestic rileva che la contestazione dell Autorità sul punto presenterebbe rilevanti analogie con quella oggetto del procedimento n. PS2715, di cui Findomestic è stata parte e al termine del quale l Autorità ha adottato il provvedimento n del 21 luglio 2010, ritenendo ininfluente il fatto che effettivamente i contratti della Banca prevedessero modalità di pagamento alternative prive di costi aggiuntivi 4 e non condividendone l'argomentazione per cui l'importo delle spese di incasso rata non fosse anormalmente elevato ai sensi del D.M. 8 luglio In ogni caso, Findomestic rileva che, a differenza del procedimento PS2715, i messaggi diffusi da Papino e Expert Italy e validati da Findomestic riportano in calce l espressa previsione dei costi ulteriori che i consumatori avrebbero sostenuto a seguito delta conclusione del finanziamento, incluse le spese di incasso rata. 31. Le campagne pubblicitarie del 2010 oggetto del presente procedimento sarebbero state, poi, programmate precedentemente all adozione del provvedimento n del 21 luglio 2010 (notificato a Findomestic il 5 agosto successivo) 5. Qualora il procedimento si concludesse con un nuovo provvedimento sanzionatorio, ad avviso di Findomestic, ciò realizzerebbe un grave vulnus al più generale principio del (divieto del) ne bis in idem, il quale esclude che un soggetto sia nuovamente sottoposto a procedimento sanzionatorio per lo stesso fatto, anche se diversamente qualificato per il titolo, il grado e le circostanze. Le campagne pubblicitarie del 2010 non configurerebbero, secondo il professionista, alcun comportamento ulteriore o recidivo di Findomestic, rispetto alla violazione già contestata dall Autorità nel provvedimento n del 21 luglio 2010, per cui un nuovo provvedimento sanzionatorio sarebbe privo di effetto inibitorio o deterrente nei confronti della società, già perfettamente adeguatasi. Agos 32. Agos sarebbe del tutto estranea alla condotta oggetto di censura, non avendo partecipato in alcun modo alla predisposizione dell iniziativa pubblicizzata nel messaggio in questione, né alla sua diffusione. L indicazione del proprio logo nel dépliant sarebbe, invece, da imputare a un mero errore di Papino che, con ogni probabilità, avrebbe utilizzato il form di un precedente dépliant concernente promozioni in cui Agos era coinvolta. Messaggi pubblicitari riportati all'interno dei tre dépliant relativi alle iniziative promozionali del Gruppo Expert Expert Italy 33. Le campagne promozionali in esame sono state realizzate da Expert ltaly per conto dei propri associati in collaborazione con le società finanziarie Agos e Findomestic in virtù degli accordi quadro esistenti. In ogni caso, ad avviso del professionista, i messaggi non sarebbero ingannevoli in quanto il conteggio del TAEG 0% sarebbe stato effettuato conformemente a quanto previsto dalla normativa finanziaria in vigore nei rispettivi periodi. Inoltre, tutte le condizioni economiche a carico del cliente non incluse nel conteggio del TAEG, sarebbero state dettagliatamente evidenziate in calce al dépliant. Findomestic 34. Per quanto concerne il messaggio della promozione valida dal 14 al 29 maggio 2010, le argomentazioni del professionista sono analoghe a quelle espresse con riferimento al messaggio diffuso da Papino dal 5 al 29 agosto Relativamente ai messaggi del marzo 2011 per la promozione valida dal 7 al 26 marzo 2011, Findomestic sostiene che tutti i contratti stipulati in base a questa promozione non avrebbero comportato alcun onere addizionale (nessuna spesa di incasso rata), fatta salva l imposta di bollo pari a 14,62 euro in caso di scelta di credito finalizzato, la cui obbligatoria inclusione nel TAEG è stata fissata dalla Banca d Italia solamente a partire dal 1 giugno Agos 35. Nei dépliant pubblicizzanti i finanziamenti con il claim paghi [ ] mesi a tasso zero [TAN 0% - TAEG 0%] offerti ai consumatori, Agos avrebbe provveduto a indicare - con adeguata evidenza grafica - tutte le condizioni applicate al 4 [Nel provvedimento del 21 luglio 2010, n , osserva la Banca, l Autorità ha stabilito che la condotta di Findomestic costituisse una pratica commerciale scorretta e ha sanzionato la stessa. Findomestic ha contestato l interpretazione fornita dall Autorità e ha impugnato dinanzi al competente giudice amministrativo il provvedimento del luglio 2010, il cui giudizio è ancora pendente.] 5 [A seguito della notifica del provvedimento n del 21 luglio 2010, Findomestic, pur non condividendone il contenuto e dunque impugnandolo presso le competenti sedi, avrebbe immediatamente adottato tutti i provvedimenti interni per adeguarsi allo stesso e modificare la politica sino ad allora seguita in ossequio all interpretazione ritenuta corretta della disciplina in materia.] 6 [Provvedimento della Banca d Italia Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti del 9 febbraio 2011.]

6 finanziamento promozionato, nonché tutti i costi accessori, in apposito disclaimer. Inoltre, nel dépliant relativo all offerta di marzo 2011 sarebbe stata inserita immediatamente sotto il claim sopra citato l avvertenza per le condizioni finanziarie, vedi box in ultima pagina. 36. Agos avrebbe introdotto nella propria prassi aziendale un meccanismo di controllo preventivo ed indipendente del contenuto dei testi delle offerte dei propri prodotti. In particolare, la società sottoporrebbe all Istituto dell Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) tutti i claim e i disclaimer standard che intende impiegare nelle offerte: nel caso in cui lo IAP rilevi la non conformità dei testi alle norme del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, Agos si asterrebbe dalla loro diffusione. La società avrebbe altresì elaborato apposite Linee Guida per la redazione dei testi, sottoposte anch esse alla preventiva valutazione dello IAP, che i punti vendita convenzionati possono utilizzare per la predisposizione delle offerte. 37. Per quanto attiene alla promozione del maggio 2010, Agos avrebbe escluso dal calcolo del TAEG le spese di incasso rata proprio in ragione della ricorrenza di entrambe le condizioni riportate nell articolo 2, comma 4, lettera c), del D.M. 8 luglio 1992 relativo alla Disciplina e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione di credito al consumo. Tale articolo, oggi abrogato, prevedeva l esclusione dal calcolo del TAEG delle spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore, purché questi disponga di una ragionevole libertà di scelta e le spese non siano anormalmente elevate. Ed infatti, in primo luogo Agos aveva indicato nel disclaimer contenente le condizioni di finanziamento la possibilità di utilizzare diversi mezzi di pagamento (RID, 1,30 euro - bollettino postale/pagamento presso le filiali Agos Ducato, zero euro - pagamento a mezzo BP, 8 euro per stampa ed invio carnet), tra i quali i consumatori potevano scegliere in maniera del tutto facoltativa, avendo la possibilità di utilizzare, inter alia, i bollettini postali, nonché di effettuare i rimborsi presso le filiali della società senza alcun costo. In secondo luogo, Agos evidenzia che le spese correlate all utilizzo dei mezzi di pagamento quali RID e BP non potevano essere considerate come anormalmente elevate dal momento che tali spese (oltre che di modesto importo in termini assoluti) erano in linea con i costi di mercato come generalmente applicati alle suddette modalità di pagamento. 38. Per quanto attiene alla promozione del marzo 2011, Agos rappresenta che le spese di incasso rata applicate ai finanziamenti concessi erano pari a zero: infatti, RID, bollettini postali, pagamento presso le filiali, pagamento a mezzo BP, per stampa ed invio carnet, erano tutti offerti indistintamente in maniera gratuita. Inoltre, nella redazione del messaggio in questione Agos avrebbe ottemperato agli inviti dell'autorità - da ultimo con comunicazione del 24 febbraio 2010 ai sensi dell articolo 4, comma 2, del Regolamento nell ambito del procedimento PS/ a includere le spese di incasso rata nel valore del TAEG indicato nei contratti di finanziamento e in ogni altro documento informativo dalla stessa diffuso. A fronte di tali inviti Agos - pur ribadendo la conformità con la normativa di settore della condotta sino a quel momento tenuta dalla stessa avrebbe proceduto all inclusione delle citate spese nel calcolo del TAEG a decorrere dal 30 giugno 2010, adeguando e sostituendo tutta la modulistica contrattuale e la documentazione informativa relativa ai finanziamenti offerti Da ultimo, osserva Agos, poiché la condotta oggetto del procedimento attiene esclusivamente alle modalità di indicazione del TAEG, oggetto di specifica e puntuale normativa recentemente modificata dalla Banca d Italia, dovrebbe essere quest ultima Autorità competente a stabilire le voci di costo da includere o meno nel TAEG. IV. PARERE DELL AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 40. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa anche attraverso la rete internet, in data 7 novembre 2011 è stato richiesto il parere all Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo. 41. Con parere pervenuto in data 1 dicembre 2011, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni: i messaggi in oggetto, concretizzandosi nella promozione di finanziamenti a tasso zero per l acquisto di una serie di elettrodomestici, presso i punti vendita Papino e Expert Italy, induce nel consumatore medio il convincimento di poter acquistare beni di largo consumo a condizioni economiche particolarmente vantaggiose, consistenti nella dilazione del pagamento, e nel non dover sostenere l aggravio degli interessi. A tal riguardo, occorre specificare che la concessione della rateizzazione di un pagamento per un periodo di tempo relativamente lungo, essendo un servizio reso da società finanziarie, come tale necessariamente remunerato, non comporta in alcun modo una convenienza economica, ovvero un risparmio di costi per il consumatore medio, il cui unico vantaggio può esser quello di posticipare, a sue spese, un obbligazione onerosa che ha comunque assunto. I messaggi in oggetto, quindi, non permettendo al consumatore medio di comprendere fino in fondo le reali condizioni economiche delle offerte in oggetto, o meglio non specificando quali siano le diverse spese associate alle distinte modalità di pagamento, lo inducono ad assumere una decisione economica che altrimenti non avrebbe preso; i messaggi in oggetto, seppur indicando le condizioni di TAN (0%) e TAEG (0%) afferenti il finanziamento, lo fanno in maniera non corretta. Soprattutto per quel che attiene il TAEG, l indicazione di un valore pari allo 0% è fuorviante in 7 [Con comunicazione del 5 luglio 2010, l'autorità ha ritenuto che, a fronte dell'impegno assunto da Agos, non fosse necessario effettuare alcun ulteriore approfondimento istruttorio.]

7 quanto quest ultimo è per sua natura un indice del carattere comparativo. Il TAEG, ovvero il Tasso Annuo Effettivo Globale, è un tasso puramente virtuale, che non viene utilizzato per calcolare le rate di un finanziamento, ma, piuttosto, per calcolarne il costo globale e per tale motivo viene spesso assunto come parametro per la valutazione della reale convenienza economica di un investimento. Indicare, quindi, in un messaggio pubblicitario l importo del TAEG pari allo 0%, senza specificarne la presenza di ulteriori aggravi in termini di costi, non consente al consumatore di poter apprezzare a pieno quali saranno le spese aggiuntive cui dovrà farsi carico; inoltre, i messaggi in oggetto non specificano in maniera chiara se le promozioni siano legate alla sottoscrizione dei finanziamenti ovvero se il pagamento a rate costituisca una delle possibili opzioni di pagamento riconosciute al cliente, inducendo quest ultimo in errore circa le reali condizioni di fruibilità dell offerta stessa; pertanto, i messaggi in oggetto, non fornendo indicazioni chiare e dettagliate in merito alle caratteristiche dell offerta, nonché alle modalità e condizioni economiche alle quali i finanziamenti vengono effettivamente erogati, risultano essere ingannevoli e, quindi, idonei ad indurre in errore il consumatore medio e ad assumere una decisione di carattere commerciale che altrimenti non avrebbe preso; dal punto di vista delle omissioni informative, i messaggi in oggetto non forniscono, altresì, indicazioni in merito ai soggetti eroganti il finanziamento, inducendo in tal modo il consumatore medio a credere che questi ultimi vadano identificati con Papino ovvero con Expert Italy, mentre i suddetti finanziamenti sono erogati da due società finanziarie. A tal proposito, la mancata identificazione dei soggetti eroganti i finanziamenti non permette al potenziale cliente di poter ricevere informazioni utili (TAEG, diritto di recesso, ecc.) a valutare la convenienza economica del finanziamento stesso. V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE Imputabilità della condotta oggetto del procedimento 42. Oggetto di valutazione nell ambito del presente procedimento sono le modalità con cui le Parti, nelle proprie comunicazioni pubblicitarie, informano la clientela circa le condizioni economiche applicate nei finanziamenti prospettati con il claim TAN 0% - TAEG 0%. 43. La pratica commerciale de qua deve ritenersi ascrivibile a tutte le Parti del presente procedimento, pur riconoscendo l esistenza di distinte responsabilità, alla luce dei ruoli da ciascuna di esse effettivamente svolti e dei diversi messaggi pubblicitari contestati. 44. Nel caso di specie, infatti, Findomestic e Agos sono i soggetti che hanno fornito indicazioni circa la redazione dei messaggi pubblicitari relativi ai suddetti finanziamenti e approvato prima della divulgazione il loro contenuto, a seguito dell avvenuto inserimento da parte di Papino ed Expert Italy degli stessi nei dépliant pubblicitari; inoltre, è anche nel loro interesse che i messaggi in questione sono stati diffusi. 45. Papino ed Expert Italy hanno a loro volta diffuso i dépliant pubblicitari contenenti i messaggi contestati, nei quali, peraltro, il claim TAN 0% - TAEG 0 è presente con particolare evidenza grafica anche nelle prime pagine e, con specifico riferimento al dépliant diffuso da Papino, in corrispondenza di ogni singolo prodotto pubblicizzato. Gli stessi hanno, poi, tratto un diretto vantaggio economico dalla prospettazione di un finanziamento a tasso zero, in considerazione della ragionevole probabilità che i consumatori siano stati indotti all acquisto dei rispettivi prodotti anche in virtù della particolare convenienza di un pagamento rateale e di un finanziamento non oneroso. 46. Più precisamente, come ritenuto infra nell ambito delle valutazioni nel merito della pratica commerciale, la condotta oggetto del procedimento è da imputarsi a: Findomestic con riguardo al messaggio pubblicitario riportato nel dépliant pubblicitario, relativo all offerta del Gruppo Papino valida dal 5 al 29 agosto 2010, e ai propri messaggi pubblicitari riportati nei due dépliant, relativi all offerta degli esercizi commerciali del Gruppo Expert valida dal 14 al 29 maggio 2010; Agos con riferimento ai propri messaggi pubblicitari contenuti nei due dépliant pubblicitari, relativi alla promozione valida dal 14 al 29 maggio 2010, presso gli esercizi commerciali del Gruppo Expert; Papino relativamente al messaggio pubblicitario contenuto nel dépliant pubblicitario, concernente l offerta dei propri esercizi commerciali valida dal 5 al 29 agosto 2010; Expert Italy in merito ai messaggi pubblicitari riportati nei due dépliant pubblicitari, relativi all offerta dei propri esercizi commerciali valida dal 14 al 29 maggio Risultano, invece, non ingannevoli i messaggi pubblicitari inseriti nel dépliant relativo all iniziativa promozionale del Gruppo Expert, valida dal 7 al 26 marzo 2011, in quanto la prospettata non onerosità dei finanziamenti pubblicizzati a TAN 0% e TAEG 0% deve ritenersi corrispondente al vero, stante l assenza di spese di incasso rata. Valutazioni nel merito 48. Il TAEG è notoriamente l indicatore che esprime nel modo più ampio e completo gli elementi di costo di un contratto di finanziamento. Tale indicatore deve rappresentare correttamente il costo complessivo dell'operazione finanziaria, cioè il costo inclusivo degli interessi e di tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito, anche al fine di consentire la corretta comparazione con altri possibili offerte di finanziamento. 49. Pertanto, la mancata inclusione nel TAEG di spese accessorie, quali le spese di incasso rata, con ricorrenza mensile, che vanno ad aggiungersi al valore della rata e del finanziamento in generale, risulta idonea a indurre in

8 errore il consumatore circa il reale costo di quest'ultimo, orientando indebitamente la sua scelta con riferimento sia alla decisione di contrarre un prestito, sia al professionista presso il quale acquistare i prodotti di consumo tramite finanziamento. 50. Con riferimento ai messaggi pubblicitari contenuti rispettivamente nel dépliant pubblicitario relativo all offerta del Gruppo Papino valida dal 5 al 29 agosto 2010 e nei dépliant pubblicitari relativi all offerta presso gli esercizi commerciali del Gruppo Expert valida dal 14 al 29 maggio 2010, il TAEG prospettato pari a zero non includeva le spese di incasso rata previste per i finanziamenti erogati rispettivamente da Findomestic per il primo e da Findomestic e Agos per i secondi. 51. La descritta condotta integra una pratica commerciale ingannevole in quanto idonea a indurre il consumatore a scegliere il finanziamento proposto dai professionisti sul presupposto che non comporti alcun costo, mentre, in realtà, la presenza di spese di incasso rata rende il finanziamento oneroso. 52. In merito all asserita conformità del comportamento da parte di Findomestic e da Agos alla normativa contenuta nel citato D.M. 8 luglio 1992 si osserva che le spese di incasso rata sono letteralmente citate nella disposizione del Decreto che prevede l inclusione nel TAEG delle spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate se stabilite dal creditore. Pertanto, tali spese possono essere escluse dal TAEG solo se non dipendono dalla volontà del creditore, ma dalla modalità di pagamento scelta dal consumatore e dalle connesse spese da altri stabilite. Nel caso di specie, invece, le spese di incasso rata sono imposte contrattualmente dalle società finanziarie tra le altre possibili voci di costo del contratto di finanziamento; per questo motivo, esse non possono essere escluse dal TAEG essendo solo parte del prezzo del contratto di finanziamento richiesto dal creditore a fini di copertura dei propri costi. 53. Relativamente a quanto sostenuto in particolare da Agos con riferimento alla mancanza di un pregiudizio per il consumatore in conseguenza della pratica contestata, data l asserita irrisorietà delle spese di cui si tratta, si osserva che l incidenza sul costo complessivo del finanziamento e sul TAEG delle spese di incasso rata dipende, oltre che dall ammontare di tali spese, anche dall importo finanziato e dal numero di rate. Per prestiti di ammontare contenuto e con un numero considerevole di rate, come quelli che caratterizzano molti utilizzi del credito al consumo, l incidenza percentuale di spese mensilmente ricorrenti, anche di piccolo importo, è nella maggior parte dei casi di assoluto rilievo. In ogni caso è da osservarsi che rispetto all attrattiva di un TAEG prospettato come pari a zero, anche piccoli incrementi in tale indicatore sono idonei a orientare la scelta del consumatore in merito all opportunità di contrarre un prestito. 54. Con riguardo all asserita analogia da parte di Findomestic in ordine alle contestazioni effettuate nel presente procedimento con quelle relative all oggetto del procedimento PS2715, deve rilevarsi la diversità dei messaggi pubblicitari in questione. A differenza del citato precedente, infatti, i messaggi oggetto di contestazione in questa sede includono informazioni aggiuntive in merito alle condizioni economiche dei finanziamenti. In ogni caso, in ragione dell enfasi utilizzata nel prospettare la vantata assenza di costi del finanziamento, la portata decettiva del claim principale TAN 0% - TAEG 0%, non può ritenersi sanata dalla mera elencazione dei costi a carico del consumatore. 55. Con riferimento a quanto addotto da Agos circa la preventiva approvazione dei testi forniti ai punti vendita da parte dell Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria(di seguito, IAP) e circa l elaborazione di apposite Linee Guida per la redazione dei testi, sottoposte anch esse alla preventiva valutazione dello IAP, è da rilevare che un siffatto intervento dello IAP non è di per sé sufficiente ad escludere l eventuale sussistenza di violazioni ai sensi del Codice del Consumo in ragione dei differenti interessi tutelati; inoltre, nell ambito delle suddette linee guida, risalenti al febbraio 2010, lo IAP ha approvato l ipotesi di un messaggio che riporta il claim TASSO ZERO, con TAN 0%, TAEG 0%, ma solo nel caso in cui le spese di incasso rata sono pari a 0, prevedendo altrimenti l indicazione solo di un TAN pari a zero e di un valore del TAEG massimo o diverso da zero. 56. Né valgono le considerazioni svolte da Agos in ordine a una presunta conformità delle informazioni contenute nei messaggi promozionali agli inviti formulati dall Autorità (da ultimo con comunicazione del 24 febbraio 2010 ai sensi dell articolo 4, comma 2, del Regolamento nell ambito del procedimento PS2052), circa l inclusione delle spese di incasso rata nel TAEG all interno della documentazione contrattuale e pre-contrattuale. Infatti, le censure mosse nella comunicazione di avvio attengono alla scorrettezza di un comportamento che si esaurisce nella semplice redazione e diffusione di un messaggio pubblicitario. 57. Infine, non condivisibile è l argomentazione svolta da Agos circa l asserita competenza della Banca d Italia a stabilire le voci di costo che un operatore finanziario deve includere o meno nel TAEG. Il quadro di tutela offerto dal Codice del Consumo si aggiunge, infatti, a quello dettato da specifiche discipline in settori oggetto di regolazione 8. Nel caso di specie, oltretutto, ciò risulta particolarmente incontrovertibile data la diversità degli interessi tutelati dalla normativa in materia di pratiche commerciali scorrette rispetto alla normativa in materia di trasparenza di operazioni e di servizi bancari contenuta nel Testo Unico Bancario (T.U.B.) e dal fatto che i messaggi in oggetto sono stati diffusi in un periodo antecedente all entrata in vigore del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha riformato la disciplina del credito al consumo, emendando il Capo II del Titolo VI del T.U.B La condotta in esame deve, peraltro, ritenersi non corrispondente al normale grado di correttezza, competenza e attenzione che il consumatore avrebbe potuto ragionevolmente attendersi dalle società Findomestic, Agos, Papino ed 8 [Cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 15 giugno 2009, n ]

9 Expert Italy, avuto riguardo alla loro consolidata e rilevante presenza nei rispettivi settori di appartenenza. Con specifico riferimento a Findomestic e Agos, deve, inoltre, ritenersi che la dimensione e il contenuto dei doveri di diligenza a carico delle banche e finanziarie debbano ricostruirsi anche alla luce dei principi ispiratori della normativa bancaria in materia di trasparenza che individuano nel TAEG l indicatore che esprime tutti gli elementi di costo del finanziamento e disciplinano specifici obblighi informativi, a carico degli intermediari finanziari, circa le condizioni economiche dei prodotti venduti. 59. Alla luce delle considerazioni svolte, la pratica commerciale in esame, risulta scorretta ai sensi degli artt. 20 e 21, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alle condizioni economiche dei finanziamenti proposti da Agos e Findomestic in abbinamento alle iniziative promozionali di Papino ed Expert Italy. VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 60. Ai sensi dell articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l Autorità dispone l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da a euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 61. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell opera svolta dall impresa per eliminare o attenuare l infrazione, della personalità dell agente, nonché delle condizioni economiche dell impresa stessa. a) Findomestic 62. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto per Findomestic, nella fattispecie in esame, della rilevante dimensione economica dell operatore nell ambito del settore del credito al consumo, del pregiudizio economico al consumatore, nonché della estesa penetrazione della pratica commerciale in considerazione del fatto che il dépliant pubblicitario relativo all iniziativa promozionale del Gruppo Papino, valida dal 5 al 29 agosto 2010, è stato diffuso non solo presso gli esercizi commerciali del Gruppo Papino, ma anche tramite il sito e che i dépliant pubblicitari relativi all offerta degli esercizi commerciali del Gruppo Expert valida dal 14 al 29 maggio 2010 sono stati anch'essi diffusi non solo presso questi ultimi (circa copie distribuite in tutta Italia), ma anche tramite il sito e messaggi sui principali network radiofonici nazionali. 63. Per quanto riguarda poi la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere dal 5 al 29 agosto 2010 e dal 12 al 29 maggio Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l importo base della sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari a (settantamila euro). 65. In considerazione del fatto che sussiste, nel caso di specie, una circostanza aggravante in quanto il professionista risulta già destinatario di provvedimenti in violazione del vigente Codice del Consumo 9, si ritiene di irrogare a Findomestic una sanzione pecuniaria determinata in misura pari a (ottantacinquemila euro). b) Agos 66. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto per Agos, nella fattispecie in esame, della rilevante dimensione economica dell operatore nell ambito del settore del credito al consumo, del pregiudizio economico al consumatore, nonché della estesa penetrazione della pratica commerciale, in considerazione del fatto che i dépliant pubblicitari relativi all iniziativa promozionale del Gruppo Expert valida dal 14 al 29 maggio 2010 sono stati diffusi non solo presso gli esercizi commerciali a marchio Expert (circa copie distribuite in tutta Italia), ma anche tramite il sito e messaggi sui principali network radiofonici nazionali. 67. Per quanto riguarda poi la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere dal 12 al 29 maggio Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l importo base della sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari a (cinquantatremila euro). 69. In considerazione del fatto che sussiste, nel caso di specie, una circostanza aggravante in quanto il professionista risulta già destinatario di un provvedimento in violazione del vigente Codice del Consumo 10, si ritiene di irrogare a Agos una sanzione pecuniaria determinata in misura pari a (sessantatremila euro). c) Papino 70. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto per Papino, nella fattispecie in esame, da un lato della non rilevante dimensione dell operatore nell ambito del settore della grande distribuzione, dall altro dell estesa penetrazione 9 [Cfr. provv. n del 7 agosto 2008, PS243 - FINDOMESTIC-AURA INDENNITARIA PLUS, in Boll. n. 31/08; provv. n del 18 dicembre 2008, PS668 - FINDOMESTIC - SOLLECITAZIONE ALLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO, in Boll. n. 48/08; provv. n del 12 marzo 2009, PS612 - FINDOMESTIC ACQUISTO PORTATILE ACER, in Boll. n. 11/09; provv. n del 4 giugno 2009, PS RINASCENTECARD-PAGAMENTI RATEIZZATI, in Boll. n. 22/09; provv. n del 21 luglio 2010, PS ACCORD ITALIA - FINANZIAMENTO TASSO ZERO, in Boll. n. 29/10. ] 10 [Cfr. provv. n del 16 aprile 2009, PS AGOS-ACQUISTO TELEVISORE, in Boll. n. 15/09.]

10 della pratica commerciale in considerazione del fatto che il dépliant pubblicitario relativo all iniziativa promozionale valida dal 5 al 29 agosto 2010 è stato diffuso anche tramite il sito Per quanto riguarda poi la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere dal 5 al 29 agosto In considerazione di tali elementi, si ritiene di comminare una sanzione amministrativa pecuniaria pari a (ventisettemila euro). d) Expert Italy 73. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto per Expert Italy, nella fattispecie in esame, da un lato della sua natura di società consortile senza scopo di lucro, dall altro della estesa penetrazione della pratica commerciale in considerazione del fatto che i dépliant pubblicitari relativi all iniziativa promozionale del Gruppo Expert valida dal 14 al 29 maggio 2010 sono stati diffusi non solo presso gli esercizi commerciali a marchio Expert (circa copie distribuite in tutta Italia), ma anche tramite il sito e messaggi sui principali network radiofonici nazionali. 74. Per quanto riguarda, poi, la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere dal 12 al 29 maggio In considerazione di tali elementi, si ritiene di comminare una sanzione amministrativa pecuniaria pari a (trentatremila euro). RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi dell artt. 20 e 21, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alle condizioni economiche dei finanziamenti proposti da Agos e Findomestic in abbinamento alle iniziative promozionali di Papino ed Expert Italy; DELIBERA a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalle società Findomestic Banca S.p.A., Agos Ducato S.p.A., Papino Elettrodomestici S.p.A. ed Expert Italy S.p.A. consortile, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta, ai sensi degli artt. 20 e 21, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; b) di irrogare alla società Findomestic Banca S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di (ottantacinquemila euro); c) di irrogare alla società Agos Ducato S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di (sessantatremila euro); d) di irrogare alla società Papino Elettrodomestici S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di (ventisettemila euro); e) di irrogare alla società Expert Italy S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di (trentatremila euro). Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere b), c), d) ed e) devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all Autorità attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

11 Ai sensi dell articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in considerazione della natura dell'illecito e per assicurare al pubblico la più ampia conoscenza della propria attività istituzionale. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

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